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Diritti Regionali e degli Enti Locali: Le Fonti Regionali, Slide di Diritto Regionale

sistema finanziario delle regione

Tipologia: Slide

2022/2023

Caricato il 29/03/2023

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Diritti regionale e degli enti
locali
Anno Accademico 2022-2023
20 ottobre 2022
Prof. Giuseppe Arconzo
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Scarica Diritti Regionali e degli Enti Locali: Le Fonti Regionali e più Slide in PDF di Diritto Regionale solo su Docsity!

Diritti regionale e degli enti

locali

Anno Accademico 2022-

20 ottobre 2022

Prof. Giuseppe Arconzo

LE FONTI REGIONALI: UN

QUADRO DI SINTESI

  • Statuti regionali: a) Gli Statuti delle Regioni ad autonomia speciali sono fonti di rango costituzionale b) Gli Statuti delle Regioni ad autonomia ordinaria, previsti dall’art. 123 Cost., sono fonti sub-costituzionali (prima della 1999 erano approvati con legge dello Stato, dopo il 1999 sono fonti sub-costituzionali approvate da ciascun Consiglio regionali)
  • Leggi regionali
  • Regolamenti regionali Tutte le fonti regionali (Statuti/leggi/regolamenti) devono rispettare il principio di gerarchia , ma anche quello di competenza. Devono cioè rispettare la fonte che è posta al livello gerarchicamente superiore; inoltre, devono anche limitarsi a disciplinare materie che «spettano» alla Regione.

SEGUE

Le Regioni hanno:

  • Potestà legislativa concorrente nelle materie elencate all’art. 117.3 Cost.
  • Potestà legislativa residuale nelle materie non elencate dall’art. 117, commi 2 e 3, Cost.

LIMITI GENERALI ALLA POTESTÀ LEGISLATIVA REGIONALE a) Rispetto della Costituzione (art. 117, comma 1, Cost.) b) Vincoli derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari Una legge regionale non può violare le norme dell’Unione Europea né le norme del diritto internazionale (pattizio e consuetudinario) Possibile dialogo tra Corte cost. e CGUE (ord. 103 del 2008 e 216 del 2010) Cfr. anche art. 117, comma 5, Cost.: «Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea , nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza».

MATERIE DI COMPETENZA

ESCLUSIVA STATALE

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

MATERIE DI COMPETENZA

ESCLUSIVA STATALE

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

MATERIE DI COMPETENZA

CONCORRENTE

  • (^) protezione civile;
  • (^) governo del territorio;
  • (^) porti e aeroporti civili;
  • (^) grandi reti di trasporto e di navigazione;
  • (^) ordinamento della comunicazione;
  • (^) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa;
  • (^) coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
  • (^) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
  • (^) casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
  • (^) enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale

MATERIE DI COMPETENZA

ESCLUSIVA REGIONALE

(COMPETENZA RESIDUALE)

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in

riferimento ad ogni materia non espressamente

riservata alla legislazione dello Stato.

Ad esempio: Agricoltura, assistenza sociale,

caccia, commercio, pesca, trasporto pubblico

locale, ecc.

UN ANNO DI CONTENZIOSO: IL

Per avere un’idea delle numerosissime questioni che la Corte deve

decidere sull’esatta delimitazione delle linee guida, può essere

utile analizzare la relazione annuale della Corte costituzionale

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/

interventi_relazioni/1042_P/

relazione_giurisprudenza_costituzionale_2020_20210512154523.p

df

COME INDIVIDUARE LA MATERIA

CUI RICONDURRE UNA LEGGE?

L’individuazione dell’ambito materiale al quale va ascritta la disposizione impugnata deve essere effettuata tenendo conto della sua ratio, della finalità, del contenuto e dell’oggetto della disciplina tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi in modo da identificare così correttamente e compiutamente l’interesse tutelato. Cfr. ad es. sentenza n. 56 del 2020 Ma molte leggi sono «ad imputazione multipla»

IN MANCANZA DI MATERIA

PREVALENTE…

La Corte costituzionale parla di «Intreccio» o «nodo inestricabile».

Cfr., ad esempio, sentenza n. 72 del 2019

Se non è possibile individuare una materia “prevalente”, la Corte attribuisce la competenza legislativa allo Stato, imponendo però a quest’ultimo, nel rispetto del principio di leale collaborazione, di coinvolgere le Regioni nella fase della attuazione della legge (con vari strumenti e, anzitutto, attraverso il sistema delle Conferenze)

PRECISAZIONE SULL’INTRECCIO

La Corte ha sempre affermato che – quando c’è intreccio di materie – lo Stato legifera prevedendo il coinvolgimento delle Regioni nella fase dell’attuazione della legge nel rispetto del principio di leale collaborazione. Ha nel contempo sempre affermato che il coinvolgimento non deve necessariamente avvenire nel procedimento legislativo. Talvolta, le Regioni sono state comunque coinvolte nel procedimento legislativo per scelta del legislatore. In particolare, spesso il Parlamento ha approvato leggi delega con cui autorizzava il Governo ad approvare decreti legislativi e obbligandolo ad acquisire prima il parere delle Regioni sullo schema di decreto legislativo. Cfr. sentenze n. 251 del 2016, n. 261 del 2017, 169 del 2020 (rinvio)  intreccio di competenze, leale collaborazione e procedimento legislativo

SEGUE

Nella realtà non è facile stabilire che cosa è «principio» e che cosa è

«dettaglio»: certamente non basta autoqualificazione.

Di più: La stessa Corte (sentenza n. 16 del 2010) ha affermato che

«nella dinamica dei rapporti tra Stato e Regioni, la stessa nozione

di principio fondamentale non può essere cristallizzata in una

formula valida in ogni circostanza , ma deve tenere conto del

contesto, del momento congiunturale in relazione ai quali

l’accertamento va compiuto e della peculiarità della materia»…

Fallimento del tentativo di ricognizione (art. 1, legge n. 131 del

2003: termine della delega scaduta)

SEGUE

Così nella giur. cost. si riscontrano orientamenti oscillanti.

Spesso la Corte ha qualificato «principi» disposizioni che non possono

ritenersi tali.

Per es., s. 99/2014 ha qualificato come principio la disposizione che stabiliva

che alcuni gettoni di presenza non potessero superare i 30 euro.

Oppure, spesso, in materia di «governo del territorio» la Corte ha qualificato

come principi disposizioni che contenevano, ad esempio la puntuale

quantificazione dei limiti di cubatura e di superficie.