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sistema finanziario delle regione
Tipologia: Slide
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Le Regioni hanno:
LIMITI GENERALI ALLA POTESTÀ LEGISLATIVA REGIONALE a) Rispetto della Costituzione (art. 117, comma 1, Cost.) b) Vincoli derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari Una legge regionale non può violare le norme dell’Unione Europea né le norme del diritto internazionale (pattizio e consuetudinario) Possibile dialogo tra Corte cost. e CGUE (ord. 103 del 2008 e 216 del 2010) Cfr. anche art. 117, comma 5, Cost.: «Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea , nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza».
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
L’individuazione dell’ambito materiale al quale va ascritta la disposizione impugnata deve essere effettuata tenendo conto della sua ratio, della finalità, del contenuto e dell’oggetto della disciplina tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi in modo da identificare così correttamente e compiutamente l’interesse tutelato. Cfr. ad es. sentenza n. 56 del 2020 Ma molte leggi sono «ad imputazione multipla»
Se non è possibile individuare una materia “prevalente”, la Corte attribuisce la competenza legislativa allo Stato, imponendo però a quest’ultimo, nel rispetto del principio di leale collaborazione, di coinvolgere le Regioni nella fase della attuazione della legge (con vari strumenti e, anzitutto, attraverso il sistema delle Conferenze)
La Corte ha sempre affermato che – quando c’è intreccio di materie – lo Stato legifera prevedendo il coinvolgimento delle Regioni nella fase dell’attuazione della legge nel rispetto del principio di leale collaborazione. Ha nel contempo sempre affermato che il coinvolgimento non deve necessariamente avvenire nel procedimento legislativo. Talvolta, le Regioni sono state comunque coinvolte nel procedimento legislativo per scelta del legislatore. In particolare, spesso il Parlamento ha approvato leggi delega con cui autorizzava il Governo ad approvare decreti legislativi e obbligandolo ad acquisire prima il parere delle Regioni sullo schema di decreto legislativo. Cfr. sentenze n. 251 del 2016, n. 261 del 2017, 169 del 2020 (rinvio) intreccio di competenze, leale collaborazione e procedimento legislativo
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