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Diritto Romano Prof Saccoccio, Appunti di Diritto Romano

Diritto Romano Prof Saccoccio.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 20/06/2023

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DIRITTO ROMANO III & IV
22.09.21!
Corpus (complesso di opere realizzate da Giustiniano) Iuris Civilis (si distingue da quello
canonico) 527-533 d.C. nome dato da Gotofredo!
1. Digesta da digerere trattare ordinatamente o Pandectae 530-533 d.C. in tale opera egli
raccoglie le opere dei giuristi classici, egli realizza che questo libro è utile per il tribunale ma
anche per l’insegnamento !
2. Codex - 528 dC contiene le costituzioni imperiali, ordinate in un’unica opera tutti gli atti
normativi degli imperatori precedenti, gli dà modo di ideare e creare il Digesto!
3. Insitutiones scrive quest’opera per introdurre i concetti giuridici fondamentali agli studenti del
primo anno!
4. Codice della scelta innovata, secondo codice Giustiniano e ordina che il primo venga distrutto
poiché ormai superato dopo pochi anni!
5. Novellae (novellae consitutiones) tutte le costituzioni emanate da egli stesso dopo la
pubblicazione del codice IN GRECO!
DIGESTO (raccolta di iura)!
Raccolte di leges e raccolte di iura!
Leges= è inteso in senso ampio, sinonimo di costituzione imperiale, raccolta di leges = raccolta di
costituzioni imperiali!
Raccolta di iura = raccolta di frammenti scritti da giuristi classici!
Le opere dei giuristi classici non sono riportate interamente, bensì ritagliate da Giustiniano in
frammenti, in base al tema, questi frammenti creano un discorso unitario!
E’ diviso in 50 libri, ogni libro è diviso in titoli, a loro volta divisi in frammenti (ognuno appartenente
ad un giurista), i frammenti più lunghi nel medioevo sono stati strutturati in paragrafi!
Ogni titolo ha una Rubrica che ne indica il contenuto!
Ogni frammento ha una inscritio con il nome del giurista, il titolo dell’opera e il libro da cui è tratto!
Otto Lenel Palingenesia, opera opposta costruttiva dell’opera di Giustiniano!
CODEX !
Raccolta di leges, costituzioni imperiali!
Esistono codici pregiustinianei, raccolte, tuttavia, elaborate da privati cittadini!
Il codice di Teodosio, invece, è elaborato da un imperatore, poco completa rispetto a quello di
Giustiniano!
Teodosio tuttavia aveva un’idea molto più ampia!
Giustiniano invece scrive il Codex iustianus e il Codex repetiate praelecyiones!
Composto da 12 libri, divisi in frammenti (per ogni costituzione) e eventualmente paragrafi !
Come per il digesto, abbiamo le inscriptio (nome imperatore che ha firmato l’atto normativo, il
destinatario, della costituzione) e al termine della costituzione troviamo la subscriptio (luogo e
data dell’emanazione della costituzione!
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DIRITTO ROMANO III & IV

Corpus (complesso di opere realizzate da Giustiniano) Iuris Civilis (si distingue da quello

canonico) 527-533 d.C. nome dato da Gotofredo

  1. Digesta da digerere trattare ordinatamente o Pandectae 530-533 d.C. in tale opera egli raccoglie le opere dei giuristi classici, egli realizza che questo libro è utile per il tribunale ma anche per l’insegnamento
  2. Codex - 528 dC contiene le costituzioni imperiali, ordinate in un’unica opera tutti gli atti normativi degli imperatori precedenti, gli dà modo di ideare e creare il Digesto
  3. Insitutiones scrive quest’opera per introdurre i concetti giuridici fondamentali agli studenti del primo anno
  4. Codice della scelta innovata, secondo codice Giustiniano e ordina che il primo venga distrutto poiché ormai superato dopo pochi anni
  5. Novellae (novellae consitutiones) tutte le costituzioni emanate da egli stesso dopo la pubblicazione del codice IN GRECO DIGESTO (raccolta di iura)
  • Raccolte di leges e raccolte di iura Leges= è inteso in senso ampio, sinonimo di costituzione imperiale, raccolta di leges = raccolta di costituzioni imperiali Raccolta di iura = raccolta di frammenti scritti da giuristi classici Le opere dei giuristi classici non sono riportate interamente, bensì ritagliate da Giustiniano in frammenti, in base al tema, questi frammenti creano un discorso unitario E’ diviso in 50 libri, ogni libro è diviso in titoli, a loro volta divisi in frammenti (ognuno appartenente ad un giurista), i frammenti più lunghi nel medioevo sono stati strutturati in paragrafi Ogni titolo ha una Rubrica che ne indica il contenuto Ogni frammento ha una inscritio con il nome del giurista, il titolo dell’opera e il libro da cui è tratto Otto Lenel Palingenesia, opera opposta costruttiva dell’opera di Giustiniano CODEX Raccolta di leges, costituzioni imperiali Esistono codici pregiustinianei, raccolte, tuttavia, elaborate da privati cittadini Il codice di Teodosio, invece, è elaborato da un imperatore, poco completa rispetto a quello di Giustiniano Teodosio tuttavia aveva un’idea molto più ampia Giustiniano invece scrive il Codex iustianus e il Codex repetiate praelecyiones Composto da 12 libri, divisi in frammenti (per ogni costituzione) e eventualmente paragrafi Come per il digesto, abbiamo le inscriptio (nome imperatore che ha firmato l’atto normativo, il destinatario, della costituzione) e al termine della costituzione troviamo la subscriptio (luogo e data dell’emanazione della costituzione

INSTITUTIONES Opera introduttiva dell’imperatore alla cupida legum iuventus, scritta in prima persona dall’imperatore Opera isagogi 4 libri divisi in titoli e paragrafi Ricalcano il modello delle Istitutiones di Gaio Alla base del codice civile italiano attuale Glossa = commenti La traduzione del Digesto è capitanata da Schipani IUS CIVILE Diritto della civitas, della città, il più antico che io romani hanno conosciuto, il suo nucleo più antico è lo ius quiritium, ius proprium cives romanorum, riservato esclusivamente ai cittadini romani Una sfera riguardava i rapporti interpersonali (obbligazioni) OPORTéRE (devo), un’altra i rapporti di relazione tra un cittadino e una cosa MEUM ESSE, un’altra i rapporti interpersonali di dipendenza tra persone POTéSTAS a sua volta tripartita in tre sfere: la potestas in senso stretto (capo famiglia sui discendenti), manus (del marito sulla moglie, o del padre del padre nel caso in cui questo fosse il capo famiglia), mancipium (del capo famiglia sui servi, che ne prendono il nome) Le fonti dello ius civile:

  1. Mores (costumi, fonte consuetudinaria) & interpretatio (il lavoro elaborato dai giuristi per individuare i mores, se un comportamento è da considerarsi mores)
  2. Leges; il popolo votava su richiesta del console le disposizioni di legge
  3. Plebiscita; leggi votare dalla plebe, che da un certo momento interessano l’intero popolo
  4. Senatoconsulta, leggi emanate dal senato e vincolano l’intera cittadinanza
  5. Constitutiones principuum (ASCOLTA DA 20 MIN IN POI NELLA SEC REC) termine ombrello che racchiude una serie di atti tra di loro difformi, editti rivolti all’intera popolazione, mandati rivolti ad alcune istituzioni/regioni, epistole dell’imperatore (uffici che si incaricavano di rispondere per il principe, scrivendo in calce - rescritti ) HA VALORE NORMATIVO (vincola il diritto civile) Quando Roma si apre al traffico estero, nasce il pretore peregrino (colui che regola e tutela gli scambi con i peregrini (gli stranieri, non cittadini romani) Egli applica l’equitas , offre quindi soluzioni che risolvano le controversie sulla base dell’equità, in base a ciò che gli sembra più giusto. → da qui nasce un diritto delle genti ( Ius gentium ) che può essere usato anche dai cittadini romani. IUS GENTIUM (ha vocazione universale) la funzione del pretore peregrino snellisce le procedure civili Intorno al I sec, si giunge ad una una sorta di civilizzazione delle pretese sorte nell’ambito dello Ius gentium→ le norme prese dal pretore vengono assorbite all’interno dello Ius Civile. Ad un certo punto ius civile e ius pentium si fondono, dando vita ad un concetto di ius detto anch’esso IUS CIVILE (che si distingue dal primo ius civile proprio perché rappresenta un concetto più ampio di ius, applicabile non solo ai cittadini ma anche agli stranieri) IUS HONORARIUM il diritto creato dai pretori (poiché questa era una carica onoraria) Un diritto differente, che il pretore crea e non si civilizza

LE PERSONE

Gaio fu un giurista provinciale (forse maestro al liceo, nativo dell’Asia Minore, dove nel I sec. D.C. i giuristi erano divisi in due scuole:

  • (^) Sabiniani (da Sabino)
  • Proculiani (da Proculo) Cessano di esistere più o meno sotto Adriano, Gaio che vive due generazioni dopo, sotto gli Antonini, si professa sabiniano (nonostante i sabiniani fossero estinti da tempo) egli era lontano dai circoli culturali dell’élite romana Il principale merito di Gaio è l’aver scritto un’opera intitolata “Istituzioni”, queste vengono prese a modello da Giustiniano, che ne adotta il modello scientifico e esalta la personalità di Gaio ( Gaius noster ), copiando la sua opera per le proprie Istituzioni. Il testo delle Istituzioni di Gaio fu ritrovato nella biblioteca di Verona, dove è ancora oggi conservato, da parte di giuristi tedeschi. Codice palinsesto: codice in cui il testo è stato raschiato per poter riutilizzare la carta per la stesura di una nuova opera. Nell’opera fisica delle Istituzioni di Gaio erano state trascritte le lettere di San Girolamo; per riportare alla luce il testo di Gaio furono usate composizione chimiche che finirono col rendere il testo illeggibile. Un’integrazione al testo è offerta da un altro episodio: Arangio Ruiz, che si trovava ad Alessandria d’Egitto in esilio, ritrova su una bancarella una sezione delle Istitutiones di Gaio. GIUSTINIANO col suo Digesto attualizza quello che era il pensiero giuridico dell’età classica, adeguando norme passate all’attualità, dunque nel momento in cui gli capitava di leggere sulle fonti classiche di un istituto non attualizzabile o che non condivideva, egli lo eliminava (“interpolazioni”) ed è proprio questo il problema dell’opera di Giustiniano, ed è egli stesso ad affermarlo nelle pagine iniziali del Digesto. Le Istituzioni di Gaio adottano una sistematica (un ordine espositivo) molto particolare, fondamentalmente diversa sia dall’editto del pretore, sia dal Digesto. Le Istituzioni di Gaio hanno un ordine di esposizione della materia tripartito:
  1. Personae (diritto delle persone)
  2. Res (le cose), sia in senso corporale (che si possono toccare, proprietà materiali), sia in senso incorporale (i diritti, le obbligazioni, i testamenti); questa divisione consente a Gaio di trattare in un’unica sezione di molteplici argomenti, anche distanti tra loro;
  3. Actiones (azioni giudiziarie), quei mezzi che sono necessari per l’attuazione dei diritti. Questa sistematica pone al centro l’uomo (centralità del ruolo della persona umana concreta) e ha resistito nel corso degli anni (tanto da trovarla ancora oggi alla base addirittura dei nostri codici), sono questi i due motivi per cui le Istituzioni di Gaio sono così importanti. Molti concetti giuridici non sono parte dell’eredità romana, ma sono frutto di un movimento giuridico (Pandettistica: Germania, fine 700/800). I Pandettisti erano studiosi del diritto, costoro dicevano di applicare il diritto romano, tuttavia questo’ultimo risultava distorto, adattato ai loro tempi (creavano delle astrazioni, ispirate dal diritto romano). Danno così vita ad una serie di istituti giuridici, come la capacità. Il nostro codice civile distingue la capacità giuridica (capacità di essere titolare di diritti e obblighi) da quella di agire (quando può compiere negozi), la prima si acquisisce con la nascita, la seconda si acquista nel corso del tempo, poiché presuppone una determinata maturità fisico-psichica. Le due capacità fanno riferimento ad una persona concreta, e la capacità giuridica è presupposto della capacità di agire.

Questi concetti di capacità non funzionano se applicati al diritto romano, poiché in quest’ultimo la capacità giuridica NON è presupposto della capacità di agire (es. i servi, che possono sposarsi, vendere e comprare, pur non potendo avere la titolarità degli atti giuridici, che può invece compiere esclusivamente il pater familias , l’unico giuridicamente capace ). A tal proposito, dunque, relativamente al diritto romano è più proficuo parlare di status: I. Status libertatis II. Status civitatis III. Status familiae. L’unico che conserva la pienezza dei tre status è, ancora una volta, il pater familias. LEZIONE VI Il pater familiae era l’unico ad essere giuridicamente capace, poiché possedeva la pienezza dei 3 status. La famiglia era intesa in senso molto allargato, permanevano sotto il potere del pater familias i figli con le rispettive famiglie, tutti incapaci giuridicamente (sottoposti dunque alla potestas del padre, che non aveva nessuno al di sopra di lui). La capacità giuridica (nel caso non si avesse nessuno sopra di se) si otteneva alla nascita. La nascita di un figlio determinava la rottura del testamento, poiché il padre non aveva potuto considerare i figli nati, per questo motivo era importante la nascita o meno (dovessero essere nati dei monstrum, venivano considerati non nati) di figli. Alla nascita dei figli (che già determinata l’entrata di questi nella famiglia, nella potestas del padre) vi era il cosiddetto tollere liberos , una pratica attraverso il quale il p.f. rinunciava al diritto di esporre il figlio (darlo via), nel caso in cui non fosse stato in grado di sostenere il nascituro. (Significava che il padre non avrebbe dato via il figlio, un suo diritto) STATUS LIBERTATIS La summa divisio hominum (classificazione di livello più alto, sopra di essa non ve ne sono altre) divide gli uomini in due categorie alla nascita:

  • Liberi;
  • (^) Servi. La società romana è una società schiavistica, non verrà mai abolita, infatti, la schiavitù, nonostante la società si premurasse di tutelare queste figure. Ciò è dato dal fatto che i romani riconoscevano la nascita di 3 diritti: esiste lo ius civile, esiste lo ius delle genti, ma esiste anche uno ius naturale. I romani dicevano che, per quest’ultimo, tutti gli uomini nascono uguali, tuttavia quando si introduce il diritto delle genti, si introducono una serie di istituti che limitano il diritto delle persone (come la proprietà), il diritto di apporre confini ai territori, il che porta lo ius civile a legittimare le guerre e, con loro, la schiavitù. Dunque i romani legittimavano la schiavitù pur riconoscendo l’innaturalità del concetto. I liberi si dividono in:
  • (^) Ingenui, coloro che sono nati liberi e non hanno mai sofferto la schiavitù;
  • i liberti o libertini (schiavi liberati), questi ultimi sono coloro che sono stati liberati attraverso un testamento. Servi venivano chiamati anche manicipium orche venivano catturati con la mano, mancipii Inoltre, la proprietà dei servi veniva passata attraverso un atto detto mancipatio. Vi è poi uno stadio intermedio tra liberi e servi: le personae in causa mancipii.

Nel 19 d.C., la Lex Iunia Norbana stabilisce che i manomessi nelle funzioni pretorie abbiano la libertà anche dal punto di vista civile (diventano anche giuridicamente liberi), così come accadeva nelle funzioni civili, tuttavia nelle funzioni pretorie il liberto non acquisiva la cittadinanza romano bensì viveva in uno stadio intermedio, egli diveniva un latino iuniano venendo equiparato ai latini prisci In linea di principio, il padrone poteva manomettere quanti schiavi voleva, questo però avrebbe generato una serie di problemi, che si acuivano dopo la morte poiché Una tradizione consisteva nel far seguire il defunto da tutti gli schiavi manomessi con il capo coperto I romani nel Lex Fufia Caninia : questa stabiliva che si poteva manomettere soltanto una percentuale dei servi che si avevano in proprietà, valeva solo per le manomissioni testamentarie (le più diffuse), inoltre stabilisce che i servi dovevano essere manomessi per nome Lex Aelia Sentitia: non possono essere manomessi servi con meno di 30 anni (poiché rappresentavano la parte più importante) e non possono manomettere padroni con meno di 20 anni (e se era necessario, il pretore doveva autorizzare la funzione); inoltre, non si potevano manomettere servi viziosi/di condotta turpe (violenti, violentatori, ecc) o in frode ai creditori. LA CONDIZIONE SOCIOGIURIDICA DEI SERVI * Dal punto di vista giuridico i servi oscillano tra due posizioni: da una parte sono res, poiché proprietà del padrone, tuttavia il diritto romano non disconosce la natura umana (personae) di queste cose, la natura anfibologica. LEZIONE VIII Liberti (e libertini) Il vincolo che vi è tra il patrono e il liberto Tra patrono e clienti/liberti andava a costituirsi un vincolo sacrale, che li esponeva a sanzioni sacrali (come la sacertà, esclusione dalla civiltà?) I liberti non erano giuridicamente liberi, ed erano completamente incapaci dal punto di vista del diritto pubblico. A questi liberti poteva talvolta essere concessa l’ingenuità (quella libertà dalla nascita che conoscevano gli uomini liberi), che avveniva attraverso la concessione di un anello d’oro ( ius anulorum ) o attraverso la restitutio natali. Anche dal punto di vista del diritto privato avevano delle incapacità, dei doveri nei confronti dell’ex padrone:

  • obsequium (il patrono non poteva essere chiamato in giudizio del liberto, né qualora fosse lui ad essere citato in giudizio dal patrono poteva accusare di dolo il padrone, poiché gli doveva rispetto)
  • (^) reverentia (cedergli il passo se lo incontrava per strada)
  • honor (andare a trovarlo es)) La promessa iurata liberti consisteva in un giuramento che lo impegnava sacramenti nei confronti degli dei e veniva ripetuto nel momento successivo alla liberazione, il servo prometteva una serie di pratiche: generalmente queste promesse consistevano in opere che il liberto promette di compiere in favore del padrone (es. lavoro nella vigna del patrono, lezioni di greco ai figli, soccorso in attività giudiziarie o varie che il patrono gli richiedesse)

Il liberto non poteva liberamente disporre del proprio patrimonio dopo la morte, una parte andava al patrono e, se non aveva discendenti diretti, andava al patrono l’intero patrimonio. Tra patrono e liberto vigeva l’obbligo degli alimenti, se uno dei due non avesse avuto i mezzi per vivere l’altro sarebbe dovuto intervenire obbligatoriamente (sia il liberto nei confronti del patrono che viceversa)

*CONDIZIONE GIURIDICA DEI SERVI

I servi non avevano capacità giuridica. Il pater familiae si prendeva le responsabilità delle conseguenze giuridiche del comportamento dei servi. Se un servo commetteva un illecito, a rispondere dell’illecito non era il servo stesso (poiché incapace giuridicamente parlando) bensì, in linea di principio, era il pater; tuttavia, gravando sul padrone la responsabilità delle azioni del servo, il primo aveva una responsabilità nossale (da noxa : vittima), scegliere tra consegnare il servo (consegna nossale : la consegna dell’offensore all’offeso) o pagare le pena (sanzione pecuniaria); alla base di questa scelta vi erano mere motivazioni economiche. Questa pratica era prevista anche nei casi in cui il danno era stato determinato da un animale del dominus. Allo stesso modo, responsabile delle azioni giuridiche del servo era il dominus, nel caso in cui il servo avesse stipulato un contratto, ad esempio. Tuttavia, dal compimento delle loro attività giuridiche il padrone ricavava soltanto i vantaggi ma non era responsabile degli eventuali effetti negativi ( il servo può solo migliorare la condizione del padrone ). A partire dal termine della prima guerra punica, sempre più spesso il pater familias faceva ricorso ai propri schiavi (o, più di rado, ai figli) come gestori di un'impresa economica, costituendo un peculium a loro favore; il peculium era una somma di denaro, una quantità di beni, talora anche funzionali ad un'attività commerciale o imprenditoriale, conferiti allo schiavo o al figlio perché questi l'amministrasse. Il peculium restava però formalmente parte del patrimonio del pater familias e questi poteva ottenerne la restituzione in qualsiasi momento, anche se ritirare un peculium improvvisamente senza un giustificato motivo era considerata un'azione riprovevole. Il peculium era ritenuto proprietà de facto dello schiavo, solo dopo la morte del quale da reintegrarsi nel patrimonio del padrone. A migliorare questi negozi sbilanciati entrava in azione il pretore, con le azioni adiettizie (da adicio: aggiungere), le quali superavano l’antico principio dello ius civile secondo cui l’attività negoziale di servi o filii poteva arrecare un beneficio al soggetto titolare della potestas, ma non ne fondava la responsabilità in caso di inadempimento di costoro:

  • L’ actio institoria, fa valere il ruolo di institore (da institor, imprenditore) del servo, questo veniva incaricato dal padrone e questo incarico era assicurato da una lettera di incarico (prepositio); il dominus era responsabile in solidum degli affari conclusi dal servo;
  • L’ actio exercitoria, fa valere il ruolo del servo di exercitor (gestisce un’attività marittima), il padrone incarica un servo di occuparsi di attività marittime, fornire la nave di armi, fornirla di provviste, ecc; l'actio exercitoria permetteva a chi avesse stipulato un negozio obbligatorio con il magister navis, che si fosse poi dimostrato insolvente, di chiedere la soddisfazione del proprio credito all'exercitor, che era responsabile senza limiti (in solidum) per l' entità delle obbligazioni assunte dal proprio magister, a patto che quest'ultimo avesse contrattato in base ed entro i limiti della praepositio.
  • Actio de peculio, (IN ASSENZA DELLE PRIME DUE) permette ai contraenti con uno schiavo/ filius, in caso di insolvenza di quest'ultimo, di chiamarne in causa l'avente potestà per ottenere la soddisfazione del proprio credito, nella misura massima dell'entità del peculio.
  • Actio de in rem verso, (per ciò che è stato versato, s’intende nel patrimonio) il padrone risponde per tutto quello che sia stato versato nel suo patrimonio, che risponde per tutti quei guadagni che sono stati aggiunti dal servo al proprio patrimonio, ma non risponde in solidum, bensì solo nei limiti dell’arricchimento ricevuto;

Essere straniero voleva dire far parte di un’altra comunità, straniera appunta. Ogni comunità aveva con Roma esperienze diverse, e in base a ciò vi erano rapporti diversi tra diverse comunità e Roma; i foedra equa e iniqua consistevano in patti stabiliti All’ultimo gradino dei peregrini erano i tedaerunt, al di sotto di questi vi erano solo i deditici e i deditici eliani. Uno stadio intermedio tra romani e stranieri era dettato dalla latinità: Municipio e colonie Colonie romane e colonie latine, le prime sono le più antiche e sono le prime forme di espansione che roma conosce [(il loro scopo era quello di creare insediamenti sul mare che evitassero invasioni), si creavano inviando un contingente di 300 persone che andando a formare la colonia mantenevano la cittadinanza romana, venivano concessi pezzi di terra per il loro sostentamento]. Le seconde sono un istituto più tardo, queste si affermano soprattutto nell’entroterra, i cittadini romano che venivano inviati nelle colonie latine perdevano la cittadinanza romana, chi sceglieva di perdere il vantaggio della cittadinanza nella maggior parte dei casi lo faceva per vantaggi economici (se una famiglia romana si trovava in difficoltà a Roma, era decisamente più vantaggioso andare a fondare una colonia latina poiché veniva loro concesso un fondo da curare per il loro sostentamento), in questo modo Roma risolveva anche il problema del sovraffollamento che la caratterizzava I LATINI

  • LATINI PRISCI
  • LATINI COLONIARII
  • LATINI IUINIANI Ius migrandi: diritto di trasferirsi a roma Ius suffragii: diritto di votare nelle tribù in cui Questi due solo Lo ius connubii: diritto di far si che l’unione tra un romano e uno straniero fosse legittima Ius commercii: diritto di partecipare a quegli atti concessi esclusivamente ai cittadini romani, soprattutto i riti la cui partecipazione era permessa erano la mancipatio e i riti librari LEZIONE X (6/10) LO STATUS FAMILIAE Quest’ultimo stato completa i O si è sui iuris o si è alieni iuris:
  • Chi è sui iuris, è indipendente giuridicamente, è in potestà di sé stesso (il pater familiae)
  • Alieni iuris, chi lo è, è soggetto alla potestà altrui (figli, mogli, nipoti, nuore, ecc) La famiglia è una vera e propria unità politica. FONDAZIONE DI ROMA Teoria dell’orda: questa suppone che un’orda di europei sia sceso dalle terre fredde del nord e si sia dislocato in diversi siti fondando diverse città, e una di queste propaggini ci sarebbe fermata a Roma, creando la città Teoria federativa: secondo questa teoria la civitas si fa nascere da una federazione di organizzazioni di persone, già organizzate secondo modelli pre-civici; erano organizzate in strutture dette gentes, queste erano agglomerati di nuclei di persone (le famiglie) che discendevano da un comune capostipite di cui nel corso del tempo si era persa la memoria L’unità di base politica che crea Roma, dunque, è la Famigliis Famiglia proprio iure dicta: questa è la famiglia in un’accezione semplificata, data dal padre, dalla madre e dai figli (tuttavia sappiamo che in questa accezione semplificata entravano a far parte anche figli di figli, mogli di figli, servi ecc)

Familia commune iure: questa è quella famiglia composta da fratelli che, dopo la morte del padre, invece di dividersi in altri nuclei familiari, decide di restare un unico nucleo con le rispettive famiglie; non si sa, a causa di mancanza di fonti, a chi spettasse la potestas in questo caso Consortio: persone che dividevano la sorts Il pater familias era l’unico giuridicamente capace, ed egli deteneva la potestas all’interno del nucleo familiare. I suoi poteri erano divisi in 3 grosse sfere

  • Dominium (Dominium ex iure quiritium): un rapporto di appartenenza con la cosa riconosciuto dai quiriti (ciò che s’intende per PROPRIETÀ, tuttavia il termine proprietas è più tardo), dunque il dominium esprime il rapporto di un soggetto con una cosa
  • Potestas , esprime il rapporto di un soggetto con un’altra persona (tutti coloro che sono sottoposti al suo potere, risultano sotto la sua potestas )
  • Manus, il potere del padre sulle donne della famiglia, incluse dunque anche le mogli del marito a cavallo tra i due poteri precedenti troviamo il potere che scandiva il rapporto tra padrone e servi, poiché quest’ultimi, a loro volta, erano a metà strada tra personae e res ; LA PATRIA POTESTAS I filii familias I filii familias erano tutti discendenti, non esclusivamente i figli diretti, del pater familias. Sui figli il potere del padre era assoluto: - (^) nelle fonti si parla di una potestas di vitae necisque , ovvero un diritto di vita o di morte; - (^) si parla di ius vendendi , che consisteva nel diritto del padre di vendere il figlio - al diritto precedente si affianca più tardi lo ius exponendi, che consisteva nel diritto del padre di esporre il figlio appena nato (questo diritto nasce da un periodo di crisi economico sociale, in cui la popolazione aveva difficoltà a mantenere la prole e la famiglia in generale) - Ius noxae dandi, il quale consiste nel diritto di dare a nossa, consegnare all’offeso, a titolo di risarcimento, colui che aveva commesso l’illecito ed era sotto la potestas del pater familias COME SI ENTRA A FAR PARTE DELLA FAMIGLIA - Nascita: con la nascita il neonato entra immediatamente a far parte della famiglia, ed è subito sottoposto alla potestas del pater familias - Adrogatio: (trad. arrogazione) l’adozione di un pater familias da parte di un’altro pater familias, poteva capitare che un p.f. per una serie di ragioni si facesse adottare da un altro p.f., passava dal non essere sottoposto alla potestas di nessuno ad esserlo dell’arrogante, e con lui tutti coloro che sottostavano alla sua potestas (dell’arrogato); attraverso questo procedimento tutti i debiti si estinguevano (tuttavia il pretore interveniva attraverso una serie di azioni in fatto, che potessero tutelare i creditori); i figli dell’arrogato, che pure entravano a far parte della nuova famiglia, divenivano nipoti (ogni persona della famiglia d’origine veniva declassato di una posizione); le motivazioni alla base dell’adrogatio erano varie, politiche, economiche, ecc; l’arrogazione poteva avvenire solo davanti a comizi curiati, solo due volte l’anno, date stabilite dal pontefice, e solo se il pontefice massimo stesso dava il suo assenso; con l’avvento del principato questo provvedimento era possibile per rescriptum prìncipi oppure soltanto davanti ai 30 rappresentanti delle curie; - Adoptio: il passaggio da un^ filius familias da una famiglia ad un’altra, il rito era creato dal pontefice, che interpretava una norma delle 12 tavole (codificazione del 451 a Roma) che poneva un limite all’esercizio abusivo della pater potestas (il padre che vendeva per tre volte il figlio, veniva sanzionato), allora il rito avveniva in questo modo: il pater potestas vendeva per una prima volta il figlio ad un terzo, il figlio si trova sotto la potestas del padre ancora ma questa è sospesa e il figlio diviene persona in causa mancipi, viene liberato e il procedimento viene ripetuto altre 2 volte, alla fine di ciò la potestas originale è estinta e il padre che vuole adottare può rivendicare l’individuo come figlio suo, facendolo passare sotto la sua potestas;

- L’abbigliamento della donna: questo era molto particolare, una retina rossa che le reggeva i capelli, un velo molto vistoso, una cinta che le chiudeva la tunica stretta con un nodo molto forte (secondo taluno, tre nodi); non vi era il moderno vestito bianco (proprio dei cristiani, simboleggia purezza) bensì una tunica dai colori accesi, i quali simboleggiavano fertilità. - L’ARUSPEX e il sacrificio: si cominciava con il sacrificio di un animale di piccola taglia, e si attendeva il responso degli dei, se questi ultimi non avessero acconsentito si sceglieva una nuova data; il rito era presieduto da un sacerdote in grado di divinare, l’ aruspex ; - La dexterarum iunctio: scambio della mano destra, che si incrociavano e pronunciavano la formula “Ubi tu Gaius, ego Gaia”; - Il corteo: veniva portata dalle amiche, in un corteo, presso la casa del marito - La deductio in domum mariti: arrivata presso la casa del marito, la donna doveva entrare senza toccare la soglia (portava sfortuna altrimenti) e veniva quindi sollevata dal marito o dal fratello e portata in casa Nelle ricostruzioni del matrimonio romano si sono succedute una serie di fasi: - Teoria contrattualistica: era ritenuto un contratto vincolante alla presenza di un sacerdote - Teoria possessoria di Manenti: egli capì che si creava tra i coniugi una situazione fattuale equiparabile al possesso - Teoria del consenso (di Volterra): egli basa la sua teoria sulla precedente, perfezionandola, egli capisce che non è tanto il dato fattuale della convivenza bensì il consenso a determinare gli effetti delle nozze (il matrimonio dunque perdura fin quando perdura il consenso, l’ affectio maritalis , al matrimonio stesso) - Le ultime ricostruzioni hanno dato un peso maggiore, indebolendo quella di Volterra, al rito iniziale; rispetto all’affectio, la legittimità del matrimonio si realizza nel momento in cui gli sposi ufficializzano tale volontà davanti al sacerdote. I requisiti, poiché non era sufficiente la sola affectio maritalis , erano i seguenti: - Il consenso degli sposi, doveva essere continuo e provenire anche dal pater familias (fosse questo stato il padre dello sposo o addirittura il nonno); ciò era dato dal fatto che se il matrimonio è giusto, i figli acquisiscono la potestas del padre e il padre doveva essere d’accordo. - Il connubium, ovvero la capacità di contrarre giuste nozze, questo requisito era comune a tutti i cittadini romani tendenzialmente; i patrizi non avevano connubium con i plebei. nel 445, i patrizi acconsentono a tali matrimoni. nel 451, nelle XII tavole ribadiscono il non connubium tra patrizi e plebei. è concesso agli stranieri e ai latini; - Età pubere; non esisteva connubium tra persone che non avevano la giusta età per sposarsi, ovvero i minorenni. (si diventava maggiorenni con la inspectio corporis, che accertasse l’avvenuto raggiungimento della pubertà; ciò fu giudicato sconveniente per le donne, si fissò come età i 12 anni; per i ragazzi si innesta una discussione tra Sabiniani, che volevano l'inspectio corporis per i ragazzi e 12 per le ragazze come età, e Proculiani, che volevano 12 per le ragazze e 14 per i ragazzi. tesi che venne usata dal diritto giustinianeo).

  • Assenza di parentela: indice di mancanza del connubium. tra il quarto e terzo grado, con eccezione di Claudio che, nel 49 d.C., voleva sposare Agrippina, che stabilì che dalla parte della moglie si poteva sposare la nipote. Gli effetti del matrimonio:
  • Verso i^ figli, questi nascevano all’interno della famiglia, si creava dunque il vincolo della patria potestas, solo se il matrimonio però è un matrimonio giusto il figlio seguirà la situazione giuridica del padre; - Fra i coniugi e verso discendenti/ascendenti

LEZIONE XII

IL MATRIMONIO

L’adulterium e stuprum: il primo consisteva nell’atto di infedeltà nei confronti del coniuge con una persona sposata, il secondo consisteva in un rapporto extraconiugale con una donna/uomo non sposata/o. Si doveva tener conto del rango sociale; il rapporto con donne di un rango inferiore non era considerato ne adulterio né stupro. La lex Iulia de maritandis ordinibus (18 a.C.) e la lex Papia Poppea (9 d.C.): la lex Iulia et Papia Queste colpiscono celibi e orbi, i primi erano colore che non si erano sposati, i secondi erano coloro che erano sposati senza prole. Queste norme li sanzionavano, colpendo la loro capacità ereditaria (non potevano riscuotere un’eredità o completamente o solo in parte). Se un individuo era vedov*, vi era un tempo di due anni per risposarsi altrimenti si veniva colpiti da queste leggi; allo stesso modo venivano colpite tutte le donne che avevano meno di tre figli. Questa rigidità delle norme da parte di Augusto è dettate da problematiche intrinseche nel periodo storico: denatalità e decadenza dei costumi e dei comportamenti dei romani. SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO Lo scioglimento del matrimonio avveniva dopo la morte di uno dei coniugi o in seguito alla capitis deminutio (si perdeva il connubium, condizione indispensabile per il matrimonio). Altre modalità consistevano nel divortium e nel repudium: il primo era bilaterale (i coniugi decidevano di allontanarsi), il secondo unilaterale (uno dei due, nel 90% dei casi era l’uomo, decideva di allontanarsi dall’altro definitivamente). Per quanto riguarda l’ultimo caso, vi erano ovviamente delle condizione: il repudium era possibile solo dopo l’avvelenamento della prole, l’adulterio o se la donne avesse bevuto vino o si fosse impossessata delle chiavi della cella vinaria (ciò è dato dal fatto che si pensava che il vino avesse effetti sulla capacità di concepire della donna). Il divorzio al tempo era piuttosto libero, e ciò è dato dal fatto che alla base del matrimonio vi era l’affectio maritalis, se uno dei due, o entrambi, non amava più l’altro veniva a mancare una condizione indispensabile del matrimonio, e dunque il divorzio era possibile. La procedura di scioglimento del matrimonio consisteva nello stabilire, innanzitutto, che il divorzio/ripudio, non creava problemi; il ripudio doveva essere preceduto da una notifica scritta dalla parte che ripudiava a quella che era ripudiata. Nonostante il ripudio fosse libero come il divorzio, doveva essere giustificato. Se non lo fosse stato, la parte che ripudiava ingiustamente era sottoposta a limitazioni relativamente alla dote. LA DOTE La dote è un regime giuridico molto complesso, giunge fino a Giustiniano. La dote era un complesso di beni che la moglie portava al marito a matrimonio avvenuto. Vi sono tre tipi di dote:

- Dos profeticia , quando a costituirla è il padre; - Dos adventicia , quando a costituirla è la donna stessa (poiché sui iuris ) oppure da un terzo che non sia il padre; - Dos recepticia , nel caso in cui il marito prometteva di restituirla in caso di scioglimento del matrimonio. La funzione della dote era potenzialmente duplice (queste due funzioni si intersecavano): la prima funzione è quella compensativa (perché la donna uscendo dal matrimonio non era più sostenuta

TUTELA IMPUBERUM

I fanciulli al 14esimo anno diventavano maggiorenni, le fanciulle a 12 anni. Tuttavia non tutti i minori sono sottoposti a tutela, perché se un minore è in una famiglia in cui è sotto la potestas del pater non ha necessità di tutela; diverso è il discorso per i minori sui iures , i cosiddetti pupilli , questi hanno piena capacità giuridica ma non capacità di agire, proprio perché minori; loro vengono tutelati. Esistono tre tipi di tutela impuberum:

  • Tutela legitima, data ex-lege, secondo cui è il diritto a stabilire il tutore; probabilmente la più antica, nel caso in cui al fanciullo non è stato deciso prima del tempo un tutore, sarà la legge a farlo, il primo chiamato è l’agnato (il primo dei parenti maschi in linea retta); se non vi è nessun agnato, si chiameranno i gentili, coloro che fanno parte della gens di riferimento, l’ordine familiare superiore alla familia (in questo caso la tutela non è obbligatoria);
  • Tutela testamentaria, secondo cui il tutore è stabilito dal pater familias all’interno del testamento (obbligatoria);
  • Tutela dativa, rispecchia la datio tutori, il pretore poteva dare un tutore al pupillo nel caso in cui non ci fossero stati i primi due casi, probabilmente al pretore veniva rivolta un’istanza da parte di qualcuno vicino al pupillo, come la mamma, in cui si richiedeva un tutore (Lex Atilia) Per rifiutarsi di essere tutore di qualcuno, per motivazioni ragionevoli s’intende, si diffondono due sistemi:
  • Abdicatio tutelae : semplice rinuncia, che con il tempo richiede uno di due elementi: ‣ Potioris nominatio : nomina di qualcuno di “più forte” (qualcuno più vicino, più disposto); ‣ Excusatio : rifiutare la tutela spiegando le motivazioni di tale atto attraverso le excusationes. Rapporti tra tutore e pupillo I pupilli non erano tutti uguali, vi erano gli infantes (quelli che non sanno parlare, non sono in grado di sviluppare un ragionamento coerente; per i romani fino ai 7 anni) e gli infantia maiores (da sette anni fino alla maggiore età). Chi era tutore di un infantes si sostituiva integralmente al fanciullo nella gestione dei suoi affari, del suo patrimonio (ciò che noi oggi chiamiamo rappresentanza). Vi è la rappresentanza diretta (gli effetti dei negozi che i tutori compiono vanno direttamente in capo al fanciullo) e la rappresentanza indiretta (gli effetti vanno in capo al tutore che li trasferisce poi al fanciullo, il rappresentato). La rappresentanza diretta incontra un limite nel 195 d.C., l’oratio Severi, con cui si impedisce al tutore di vendere il terreno o i terreni dei fanciulli, poiché tale azione avrebbe potuto impoverire esageratamente il pupillo; tuttavia la vendita era concessa in alcuni casi, come il pagamento di debiti contratti dal pupillo. Quando il tutore diveniva tale, egli doveva formalmente prestare una garanzia che farà di tutto per salvaguardare gli interessi del minore, se questa promessa non era mantenuta c’era una pena in denaro prestabilita (satisdatio rem pupilli ). Se, nel caso della rappresentanza indiretta, il tutore non trasferiva tutti fondi guadagnati al pupillo (bisognava provare in questo caso che il tutore stesse compiendo un furto), questo’ultimo poteva muoversi legalmente con un’azione chiamata “actio rationibus distrahendis”. Con l’”actio tutelae directa e contraria” (azione di buona fede, quindi con ampia discrezionalità) invece l’ormai maggiorenne chiedeva per se il trasferimento di tutti i fondi che gli erano dovuti, nel caso in cui il tutore li stesse trattenendo. LEZIONE XIV (13 OTT pomeriggio) Quando la donna usciva dalla tutela in puberum passava alla tutela muliebre (riservata alle donne). Questo fu un istituto piuttosto ambiguo, non esattamente chiaro nemmeno agli stessi Romani. La donna non era totalmente incapace, bensì era limitatamente capace (poteva compiere atti vantaggiosi, non era capace di compiere atti svantaggiosi).

IMPORTANTE DA RICORDARE

Le donne potevano conseguire la liberazione dalla tutela in un caso particolare: se questa aveva partorito tre figli poteva essere esentata dall’obbligo della tutela (ius liberorum), se la donna era libertà (non ingenua dunque) i figli divenivano quattro. Nel 169 a.C. la lex vocomia stabiliva che le donne non potevano diventare eredi dei cittadini più ricchi. Qualche anno più tardi un senatoconsulto detto Velleiano stabilì che le donne non potessero intercedere pro aliis , non potessero sostanzialmente fungere da garanti. La tutela muliebre si esercitava come quella in puberum, vi era una tutela legittima (modo con cui la donna veniva tenuta all’interno della famiglia) o una tutela stabilita da testamento (in cui il padre si preoccupava di assegnarle un tutore) o una tutela richiesta dalla donna stessa. LE CURATELE Tutore e curatore erano due persone profondamente diverse, il curatore si aveva innanzitutto per due persone (che già le XXII tavole stabilivano dovessero essere accompagnati da un curatore): ‣ Il furiosus : un individuo pazzo, mentalmente instabile (non per forza completamente incapace di intendere e volere); il curatore era necessario per questo individuo ma la sua figura favoriva principalmente la famiglia, impedendo che il furiosus concludesse negozi sfavorevoli per la stessa; la differenza tra tutore e curatore consisteva nel fatto che quest’ultimo interveniva soltanto quando il furiosus compiva qualche atto dannoso, per il resto non gestiva ogni singolo rapporto del curato; il curatore era attivo fin quando la diagnosi relativa all’individuo non avesse stabilito che era tornato in sé, dunque non era più pazzo; ‣ Il prodigus : colui che ha le mani bucate, che tende a dissipare il patrimonio nonostante sia pienamente in sé; nei loro confronti gli agnati potevano richiedere al pretore di dichiarare l’individuo prodigus; con la nomina da parte di un pretore di un curatore, ogni atto compiuto dal prodigo era nullo e il curatore, nonostante ciò, tendeva ad impedire all’individuo di compiere suddetti atti; LA CURA MINORUM Diversa è la cura minorum (coloro che avevano un età inferiore ai 25, ma superiore ai 14 per i ragazzi e 12 per le donne). La cura minorum viene istituita nel momento in cui i romani iniziano a relazionarsi con i peregrini, la legge che la istituisce è la lex (p)laetoria de circuspectione adulescentium (relativa agli inganni a danno degli adolescenti). Questa legge era minus quam perfecta nel senso che questa legge pone un divieto, non annulla l’atto contrario al divieto ma prevede una sanzione pecuniaria per chi infrange la legge. L’azione era un’azione popolare, ovvero che era esperibile da chiunque (chiunque a Roma, notando che un adolescente era stato ingannato, poteva richiedere all’ingannatore il pagamento della pena prevista dalla lex laetoria). Di conseguenza gli adolescenti cominciarono a farsi accompagnare da un curatore che sovrintendeva ai negozi compiuti tra l’adolescente e un adulto, non tanto nell’interesse esclusivo dell’incapace bensì di un terzo, poiché era difficile che un adulto, altrimenti, volesse concludere un negozio con l’incapace. La figura del curatore minorum, a differenza degli altri due curatori, nasceva dalla prassi, non vi era una legge ad imporlo. Il pretore istituì, inoltre, una ecceptio legis laetoriae : non basta che venga pagata una pena, viene colpito anche il negozio compiuto sulla base dell’inganno, paralizzando la pretesa dell’ingannatore di dare attuazione al negozio (se colui che ha ingannato chiede l’adempimento del negozio, il pretore attua l’eccezione paralizzando sul piano effettuale le conseguenze del negozio), tale eccezione può essere compiuta solo se il negozio non è stato completato del tutto. Per quest’ultimo motivo il pretore inserisce la cosiddetta restitutio in integrum propter aetate , una remissione allo stato anteriore al compimento del negozio. Queste due azioni potevano essere utilizzate anche se il negozio fosse stato completato in presenza del curatore. Con Marco Aurelio la figura del curatore si viene sempre più istituzionalizzando, fin quando viene stabilito che il curatore viene nominato per tutti gli affari del fanciullo (ogni adulescent ora avrà un curatore, come era il tutore per prodigus e furiosus). Giustiniano introduce l’istituto della venia aetatis: il minore (compiuti i 20 anni per gli uomini e 18 per le donne) poteva chiedere di essere esentato dalla curatela, se veniva concesso non poteva più, in alcun modo, richiedere i privilegi dei minori.

doveva essere approvato prima dal Senato e poi dall’imperatore, con l’intento di controllare l’insorgere di nuovi collegia. Esistono delle entità, persone giuridiche non riconosciute come tali dai Romani, ma lo sono da noi: ‣ L’eredità giacente ( hereditas iacens ): patrimonio ereditario lasciato ad un erede nel tempo tra la morte dell’ereditando e l’accettazione dell’erede (quando qualcuno muore il patrimonio viene trasmessi a dei soggetti chiamati eredi e viene trasmesso per via testamentaria o ex lege, quando l’ereditando muore il patrimonio rimano privo di titolare fin quando non è accettato dall’erede, tuttavia fin quando non viene accettato il patrimonio può crescere o diminuire), i romani, dunque, possono o far retroagire l’accettazione dell’erede al momento della morte dell’ereditando o operano una sorta di finzione secondo cui quel patrimonio sarebbe gestito dall’erede e non dal curatore; ‣ Il patrimonio del popolo, questo ha una cassa pubblica in cui vanno a finire le donazioni e i beni lasciati in eredità dai vari sovrani; gli actores sono coloro che gestiscono la cassa pubblica in età repubblicana ( Aerarium , erario); ‣ Il fiscus (fisco), in età imperiale si affianca all’erario la cassa imperiale, che finirà con l’assorbire l’erario stesso verso la tarda età imperiale; ‣ Res privata principis, patrimonio personale dell’imperatore che passa ai loro eredi (non per forza figli); ‣ Le cosiddette piae causae, dei lasciti di denaro da parte di molte persone che li lasciano ad associazioni religiose, con un vincolo di destinazione (il modus, che spiega a cosa debba essere destinato il patrimonio); L’associazione religiosa che lo gestisce è un’associazione distinta, indipendente dal patrimonio di cui non paga né debiti né crediti. LEZIONE XV (18 ott) GLI ATTI GIURIDICI, IL NEGOZIO GIURIDICO L’uso del termine negozio nella nostra accezione riporta all’800 circa, la Pandettistica va a dogmatizzare l’istituto del negozio giuridico. I giuristi romani non hanno conosciuto il negozio giuridico e possiamo riconoscere delle increspature nel diritto romano in relazione a tale argomento. Un fatto, inteso come fatto storico, è un accadimento della vita naturale; può avere un effetto giuridico. Un fatto giuridico è un fatto storico con effetti giuridici. Il mondo del diritto regola il mondo del dov’essere non dell’essere, agisce sulla deontologia (ciò che regola l’ontologico, l’accaduta). E allora, factum infectum fieri nequit. Ad uno stesso fatto storico possono conseguire più fatti, effetti giuridici. I giuristi moderni distinguono il fatto dalla fattispecie , ovvero un fatto giuridico comprensivo delle conseguenze e della sua articolazione, che l’ordinamento mi ricollega; possiamo distinguere la fattispecie in concreta (pago il prezzo dell’oggetto) o astratta (obbligo di dare merce, prevede un comportamento specifico per quella casistica), opera semplice (mi dai l’oggetto e io pago) o complessa (pagamento a rate/serie di passaggi scaglionati). Dal fatto giuridico di distingue l’atto giuridico, quest’ultimo è un fatto giuridico compiuto con consapevolezza e volontà L’atto giuridico può essere considerato o in senso stretto o in senso ampio , il primo è un comportamento consapevole che ha effetti giuridici conformi a quelli voluti, il secondo ha effetti non conformi alla volontà dei contraenti. (Primi trenta min di lezione) Questo concetto secondo il quale le parti giuridiche perseguono gli effetti si esprime con il sintagma: autonomia negoziale, nei limiti dell’ordinamento

Il negozio giuridico è in costante tensione tra dichiarazione e volontà; non è detto che la mia dichiarazione coincida con la mia volontà; dunque nella stessa definizione di negozio si hanno due modi diversi di tutelare il negozio, in base a se si privilegi l’aspettò della volontà o quello della dichiarazione. Privilegiando la volontà L’intenzione è un’impostazione soggettiva; prevale ciò che le parti hanno stabilito come regolamento dei propri interessi. Comporta esiti diversi IL NEGOZIO GIURIDICO Il negozio giuridico ha degli elementi che lo caratterizzano; i romani non si sono mai occupati del tema, l’elaborazione degli elementi necessari del negozio è opera dei medievali, che hanno lavorato sul Digesto. Gli elementi essenziali del negozio (essentialia negozii) sono (affianco a questi vi sono degli elementi non essenziali, che arricchisce il negozio stesso e sono detti elementi accidentali dei negozi (accidentalia. Negozii) e abbiamo poi i naturalia negozii, elementi che voluti o non voluti Gli elementi essenziali del negozio (per noi art. 1325 del Cc., requisiti) sono: ‣ I soggetti: il negozio è fatta da almeno due soggetti che non coincidono con la nozione di parte del negozio, così come quest’ultima non coincide con la nozione di soggetto; questi soggetti devono avere quella che noi chiamiamo capacità (capacità giuridica e capacità di agire) e legittimazione (il soggetto deve avere la capacità di disporre di quel determinato negozio); ‣ La manifestazione della volontà: se il soggetto non manifesta la propria volontà il negozio non è valido, tuttavia non è necessario per tutti i negozi possibili che la volontà venga manifestata da entrambe le parti; la volontà si manifesta per i romani in via orale, in alcuni casi era ab sustantiam e dunque richiedeva un documento scritto affinché fosse valido il negozio; ‣ La forma: ci sono negozi che richiedono una forma particolare (es. compravendita di un immobile, mancipatio), altri a forma libera (es. il mutuo); ‣ Il contenuto: le parti devono accordarsi sull’assetto del loro negozio, deve risultare chiaro l’oggetto del negozio; ‣ La causa: per - s’intende la funzione economico-sociale di un certo negozio, ovvero la funzione che l’ordinamento di una certa società riconnette a quella sequenza di atti; Ascolta fine lezione LE CLASSIFICAZIONI DEI NEGOZI GIURIDICI ‣ Di stretto diritto e di buona fede: i primi sono i più antichi, in questi il giudice è completamente vincolato, il secondo funziona da criterio ermeneutico, il giudice ha una discrezionalità molto più ampia ‣ Astratti e causali: il negozio si definisce causale quando la causa è espressa all’interno del negozio e deve sussistere altrimenti il negozio non vale, si definisce astratto non è tanto un negozio privo di causa ma è un negozio in cui la causa è esterna al negozio stesso (es. stipulatio); ‣ Formali e non formali; solenni e non solenni — Il documento scritto: il negozio è formale quando è richiesta una particolare forma per la sua costituzione, non formale è un negozio che non necessita di una particolare forma; chirografo è un documento scritto a mano da coloro che prendevano parte al negozio o singrafo, scritto da un terzo, i doc scritti servivano a provare l’esistenza del negozio; il negozio è solenne quando richiede delle solennità, delle celebrazioni; un negozio solenne è sempre formale ma non è sempre vero il contrario;