
























































Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Diritto Romano Prof Saccoccio.
Tipologia: Appunti
1 / 64
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!

























































INSTITUTIONES Opera introduttiva dell’imperatore alla cupida legum iuventus, scritta in prima persona dall’imperatore Opera isagogi 4 libri divisi in titoli e paragrafi Ricalcano il modello delle Istitutiones di Gaio Alla base del codice civile italiano attuale Glossa = commenti La traduzione del Digesto è capitanata da Schipani IUS CIVILE Diritto della civitas, della città, il più antico che io romani hanno conosciuto, il suo nucleo più antico è lo ius quiritium, ius proprium cives romanorum, riservato esclusivamente ai cittadini romani Una sfera riguardava i rapporti interpersonali (obbligazioni) OPORTéRE (devo), un’altra i rapporti di relazione tra un cittadino e una cosa MEUM ESSE, un’altra i rapporti interpersonali di dipendenza tra persone POTéSTAS a sua volta tripartita in tre sfere: la potestas in senso stretto (capo famiglia sui discendenti), manus (del marito sulla moglie, o del padre del padre nel caso in cui questo fosse il capo famiglia), mancipium (del capo famiglia sui servi, che ne prendono il nome) Le fonti dello ius civile:
Gaio fu un giurista provinciale (forse maestro al liceo, nativo dell’Asia Minore, dove nel I sec. D.C. i giuristi erano divisi in due scuole:
Questi concetti di capacità non funzionano se applicati al diritto romano, poiché in quest’ultimo la capacità giuridica NON è presupposto della capacità di agire (es. i servi, che possono sposarsi, vendere e comprare, pur non potendo avere la titolarità degli atti giuridici, che può invece compiere esclusivamente il pater familias , l’unico giuridicamente capace ). A tal proposito, dunque, relativamente al diritto romano è più proficuo parlare di status: I. Status libertatis II. Status civitatis III. Status familiae. L’unico che conserva la pienezza dei tre status è, ancora una volta, il pater familias. LEZIONE VI Il pater familiae era l’unico ad essere giuridicamente capace, poiché possedeva la pienezza dei 3 status. La famiglia era intesa in senso molto allargato, permanevano sotto il potere del pater familias i figli con le rispettive famiglie, tutti incapaci giuridicamente (sottoposti dunque alla potestas del padre, che non aveva nessuno al di sopra di lui). La capacità giuridica (nel caso non si avesse nessuno sopra di se) si otteneva alla nascita. La nascita di un figlio determinava la rottura del testamento, poiché il padre non aveva potuto considerare i figli nati, per questo motivo era importante la nascita o meno (dovessero essere nati dei monstrum, venivano considerati non nati) di figli. Alla nascita dei figli (che già determinata l’entrata di questi nella famiglia, nella potestas del padre) vi era il cosiddetto tollere liberos , una pratica attraverso il quale il p.f. rinunciava al diritto di esporre il figlio (darlo via), nel caso in cui non fosse stato in grado di sostenere il nascituro. (Significava che il padre non avrebbe dato via il figlio, un suo diritto) STATUS LIBERTATIS La summa divisio hominum (classificazione di livello più alto, sopra di essa non ve ne sono altre) divide gli uomini in due categorie alla nascita:
Nel 19 d.C., la Lex Iunia Norbana stabilisce che i manomessi nelle funzioni pretorie abbiano la libertà anche dal punto di vista civile (diventano anche giuridicamente liberi), così come accadeva nelle funzioni civili, tuttavia nelle funzioni pretorie il liberto non acquisiva la cittadinanza romano bensì viveva in uno stadio intermedio, egli diveniva un latino iuniano venendo equiparato ai latini prisci In linea di principio, il padrone poteva manomettere quanti schiavi voleva, questo però avrebbe generato una serie di problemi, che si acuivano dopo la morte poiché Una tradizione consisteva nel far seguire il defunto da tutti gli schiavi manomessi con il capo coperto I romani nel Lex Fufia Caninia : questa stabiliva che si poteva manomettere soltanto una percentuale dei servi che si avevano in proprietà, valeva solo per le manomissioni testamentarie (le più diffuse), inoltre stabilisce che i servi dovevano essere manomessi per nome Lex Aelia Sentitia: non possono essere manomessi servi con meno di 30 anni (poiché rappresentavano la parte più importante) e non possono manomettere padroni con meno di 20 anni (e se era necessario, il pretore doveva autorizzare la funzione); inoltre, non si potevano manomettere servi viziosi/di condotta turpe (violenti, violentatori, ecc) o in frode ai creditori. LA CONDIZIONE SOCIOGIURIDICA DEI SERVI * Dal punto di vista giuridico i servi oscillano tra due posizioni: da una parte sono res, poiché proprietà del padrone, tuttavia il diritto romano non disconosce la natura umana (personae) di queste cose, la natura anfibologica. LEZIONE VIII Liberti (e libertini) Il vincolo che vi è tra il patrono e il liberto Tra patrono e clienti/liberti andava a costituirsi un vincolo sacrale, che li esponeva a sanzioni sacrali (come la sacertà, esclusione dalla civiltà?) I liberti non erano giuridicamente liberi, ed erano completamente incapaci dal punto di vista del diritto pubblico. A questi liberti poteva talvolta essere concessa l’ingenuità (quella libertà dalla nascita che conoscevano gli uomini liberi), che avveniva attraverso la concessione di un anello d’oro ( ius anulorum ) o attraverso la restitutio natali. Anche dal punto di vista del diritto privato avevano delle incapacità, dei doveri nei confronti dell’ex padrone:
Il liberto non poteva liberamente disporre del proprio patrimonio dopo la morte, una parte andava al patrono e, se non aveva discendenti diretti, andava al patrono l’intero patrimonio. Tra patrono e liberto vigeva l’obbligo degli alimenti, se uno dei due non avesse avuto i mezzi per vivere l’altro sarebbe dovuto intervenire obbligatoriamente (sia il liberto nei confronti del patrono che viceversa)
I servi non avevano capacità giuridica. Il pater familiae si prendeva le responsabilità delle conseguenze giuridiche del comportamento dei servi. Se un servo commetteva un illecito, a rispondere dell’illecito non era il servo stesso (poiché incapace giuridicamente parlando) bensì, in linea di principio, era il pater; tuttavia, gravando sul padrone la responsabilità delle azioni del servo, il primo aveva una responsabilità nossale (da noxa : vittima), scegliere tra consegnare il servo (consegna nossale : la consegna dell’offensore all’offeso) o pagare le pena (sanzione pecuniaria); alla base di questa scelta vi erano mere motivazioni economiche. Questa pratica era prevista anche nei casi in cui il danno era stato determinato da un animale del dominus. Allo stesso modo, responsabile delle azioni giuridiche del servo era il dominus, nel caso in cui il servo avesse stipulato un contratto, ad esempio. Tuttavia, dal compimento delle loro attività giuridiche il padrone ricavava soltanto i vantaggi ma non era responsabile degli eventuali effetti negativi ( il servo può solo migliorare la condizione del padrone ). A partire dal termine della prima guerra punica, sempre più spesso il pater familias faceva ricorso ai propri schiavi (o, più di rado, ai figli) come gestori di un'impresa economica, costituendo un peculium a loro favore; il peculium era una somma di denaro, una quantità di beni, talora anche funzionali ad un'attività commerciale o imprenditoriale, conferiti allo schiavo o al figlio perché questi l'amministrasse. Il peculium restava però formalmente parte del patrimonio del pater familias e questi poteva ottenerne la restituzione in qualsiasi momento, anche se ritirare un peculium improvvisamente senza un giustificato motivo era considerata un'azione riprovevole. Il peculium era ritenuto proprietà de facto dello schiavo, solo dopo la morte del quale da reintegrarsi nel patrimonio del padrone. A migliorare questi negozi sbilanciati entrava in azione il pretore, con le azioni adiettizie (da adicio: aggiungere), le quali superavano l’antico principio dello ius civile secondo cui l’attività negoziale di servi o filii poteva arrecare un beneficio al soggetto titolare della potestas, ma non ne fondava la responsabilità in caso di inadempimento di costoro:
Essere straniero voleva dire far parte di un’altra comunità, straniera appunta. Ogni comunità aveva con Roma esperienze diverse, e in base a ciò vi erano rapporti diversi tra diverse comunità e Roma; i foedra equa e iniqua consistevano in patti stabiliti All’ultimo gradino dei peregrini erano i tedaerunt, al di sotto di questi vi erano solo i deditici e i deditici eliani. Uno stadio intermedio tra romani e stranieri era dettato dalla latinità: Municipio e colonie Colonie romane e colonie latine, le prime sono le più antiche e sono le prime forme di espansione che roma conosce [(il loro scopo era quello di creare insediamenti sul mare che evitassero invasioni), si creavano inviando un contingente di 300 persone che andando a formare la colonia mantenevano la cittadinanza romana, venivano concessi pezzi di terra per il loro sostentamento]. Le seconde sono un istituto più tardo, queste si affermano soprattutto nell’entroterra, i cittadini romano che venivano inviati nelle colonie latine perdevano la cittadinanza romana, chi sceglieva di perdere il vantaggio della cittadinanza nella maggior parte dei casi lo faceva per vantaggi economici (se una famiglia romana si trovava in difficoltà a Roma, era decisamente più vantaggioso andare a fondare una colonia latina poiché veniva loro concesso un fondo da curare per il loro sostentamento), in questo modo Roma risolveva anche il problema del sovraffollamento che la caratterizzava I LATINI
Familia commune iure: questa è quella famiglia composta da fratelli che, dopo la morte del padre, invece di dividersi in altri nuclei familiari, decide di restare un unico nucleo con le rispettive famiglie; non si sa, a causa di mancanza di fonti, a chi spettasse la potestas in questo caso Consortio: persone che dividevano la sorts Il pater familias era l’unico giuridicamente capace, ed egli deteneva la potestas all’interno del nucleo familiare. I suoi poteri erano divisi in 3 grosse sfere
- L’abbigliamento della donna: questo era molto particolare, una retina rossa che le reggeva i capelli, un velo molto vistoso, una cinta che le chiudeva la tunica stretta con un nodo molto forte (secondo taluno, tre nodi); non vi era il moderno vestito bianco (proprio dei cristiani, simboleggia purezza) bensì una tunica dai colori accesi, i quali simboleggiavano fertilità. - L’ARUSPEX e il sacrificio: si cominciava con il sacrificio di un animale di piccola taglia, e si attendeva il responso degli dei, se questi ultimi non avessero acconsentito si sceglieva una nuova data; il rito era presieduto da un sacerdote in grado di divinare, l’ aruspex ; - La dexterarum iunctio: scambio della mano destra, che si incrociavano e pronunciavano la formula “Ubi tu Gaius, ego Gaia”; - Il corteo: veniva portata dalle amiche, in un corteo, presso la casa del marito - La deductio in domum mariti: arrivata presso la casa del marito, la donna doveva entrare senza toccare la soglia (portava sfortuna altrimenti) e veniva quindi sollevata dal marito o dal fratello e portata in casa Nelle ricostruzioni del matrimonio romano si sono succedute una serie di fasi: - Teoria contrattualistica: era ritenuto un contratto vincolante alla presenza di un sacerdote - Teoria possessoria di Manenti: egli capì che si creava tra i coniugi una situazione fattuale equiparabile al possesso - Teoria del consenso (di Volterra): egli basa la sua teoria sulla precedente, perfezionandola, egli capisce che non è tanto il dato fattuale della convivenza bensì il consenso a determinare gli effetti delle nozze (il matrimonio dunque perdura fin quando perdura il consenso, l’ affectio maritalis , al matrimonio stesso) - Le ultime ricostruzioni hanno dato un peso maggiore, indebolendo quella di Volterra, al rito iniziale; rispetto all’affectio, la legittimità del matrimonio si realizza nel momento in cui gli sposi ufficializzano tale volontà davanti al sacerdote. I requisiti, poiché non era sufficiente la sola affectio maritalis , erano i seguenti: - Il consenso degli sposi, doveva essere continuo e provenire anche dal pater familias (fosse questo stato il padre dello sposo o addirittura il nonno); ciò era dato dal fatto che se il matrimonio è giusto, i figli acquisiscono la potestas del padre e il padre doveva essere d’accordo. - Il connubium, ovvero la capacità di contrarre giuste nozze, questo requisito era comune a tutti i cittadini romani tendenzialmente; i patrizi non avevano connubium con i plebei. nel 445, i patrizi acconsentono a tali matrimoni. nel 451, nelle XII tavole ribadiscono il non connubium tra patrizi e plebei. è concesso agli stranieri e ai latini; - Età pubere; non esisteva connubium tra persone che non avevano la giusta età per sposarsi, ovvero i minorenni. (si diventava maggiorenni con la inspectio corporis, che accertasse l’avvenuto raggiungimento della pubertà; ciò fu giudicato sconveniente per le donne, si fissò come età i 12 anni; per i ragazzi si innesta una discussione tra Sabiniani, che volevano l'inspectio corporis per i ragazzi e 12 per le ragazze come età, e Proculiani, che volevano 12 per le ragazze e 14 per i ragazzi. tesi che venne usata dal diritto giustinianeo).
L’adulterium e stuprum: il primo consisteva nell’atto di infedeltà nei confronti del coniuge con una persona sposata, il secondo consisteva in un rapporto extraconiugale con una donna/uomo non sposata/o. Si doveva tener conto del rango sociale; il rapporto con donne di un rango inferiore non era considerato ne adulterio né stupro. La lex Iulia de maritandis ordinibus (18 a.C.) e la lex Papia Poppea (9 d.C.): la lex Iulia et Papia Queste colpiscono celibi e orbi, i primi erano colore che non si erano sposati, i secondi erano coloro che erano sposati senza prole. Queste norme li sanzionavano, colpendo la loro capacità ereditaria (non potevano riscuotere un’eredità o completamente o solo in parte). Se un individuo era vedov*, vi era un tempo di due anni per risposarsi altrimenti si veniva colpiti da queste leggi; allo stesso modo venivano colpite tutte le donne che avevano meno di tre figli. Questa rigidità delle norme da parte di Augusto è dettate da problematiche intrinseche nel periodo storico: denatalità e decadenza dei costumi e dei comportamenti dei romani. SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO Lo scioglimento del matrimonio avveniva dopo la morte di uno dei coniugi o in seguito alla capitis deminutio (si perdeva il connubium, condizione indispensabile per il matrimonio). Altre modalità consistevano nel divortium e nel repudium: il primo era bilaterale (i coniugi decidevano di allontanarsi), il secondo unilaterale (uno dei due, nel 90% dei casi era l’uomo, decideva di allontanarsi dall’altro definitivamente). Per quanto riguarda l’ultimo caso, vi erano ovviamente delle condizione: il repudium era possibile solo dopo l’avvelenamento della prole, l’adulterio o se la donne avesse bevuto vino o si fosse impossessata delle chiavi della cella vinaria (ciò è dato dal fatto che si pensava che il vino avesse effetti sulla capacità di concepire della donna). Il divorzio al tempo era piuttosto libero, e ciò è dato dal fatto che alla base del matrimonio vi era l’affectio maritalis, se uno dei due, o entrambi, non amava più l’altro veniva a mancare una condizione indispensabile del matrimonio, e dunque il divorzio era possibile. La procedura di scioglimento del matrimonio consisteva nello stabilire, innanzitutto, che il divorzio/ripudio, non creava problemi; il ripudio doveva essere preceduto da una notifica scritta dalla parte che ripudiava a quella che era ripudiata. Nonostante il ripudio fosse libero come il divorzio, doveva essere giustificato. Se non lo fosse stato, la parte che ripudiava ingiustamente era sottoposta a limitazioni relativamente alla dote. LA DOTE La dote è un regime giuridico molto complesso, giunge fino a Giustiniano. La dote era un complesso di beni che la moglie portava al marito a matrimonio avvenuto. Vi sono tre tipi di dote:
- Dos profeticia , quando a costituirla è il padre; - Dos adventicia , quando a costituirla è la donna stessa (poiché sui iuris ) oppure da un terzo che non sia il padre; - Dos recepticia , nel caso in cui il marito prometteva di restituirla in caso di scioglimento del matrimonio. La funzione della dote era potenzialmente duplice (queste due funzioni si intersecavano): la prima funzione è quella compensativa (perché la donna uscendo dal matrimonio non era più sostenuta
I fanciulli al 14esimo anno diventavano maggiorenni, le fanciulle a 12 anni. Tuttavia non tutti i minori sono sottoposti a tutela, perché se un minore è in una famiglia in cui è sotto la potestas del pater non ha necessità di tutela; diverso è il discorso per i minori sui iures , i cosiddetti pupilli , questi hanno piena capacità giuridica ma non capacità di agire, proprio perché minori; loro vengono tutelati. Esistono tre tipi di tutela impuberum:
Le donne potevano conseguire la liberazione dalla tutela in un caso particolare: se questa aveva partorito tre figli poteva essere esentata dall’obbligo della tutela (ius liberorum), se la donna era libertà (non ingenua dunque) i figli divenivano quattro. Nel 169 a.C. la lex vocomia stabiliva che le donne non potevano diventare eredi dei cittadini più ricchi. Qualche anno più tardi un senatoconsulto detto Velleiano stabilì che le donne non potessero intercedere pro aliis , non potessero sostanzialmente fungere da garanti. La tutela muliebre si esercitava come quella in puberum, vi era una tutela legittima (modo con cui la donna veniva tenuta all’interno della famiglia) o una tutela stabilita da testamento (in cui il padre si preoccupava di assegnarle un tutore) o una tutela richiesta dalla donna stessa. LE CURATELE Tutore e curatore erano due persone profondamente diverse, il curatore si aveva innanzitutto per due persone (che già le XXII tavole stabilivano dovessero essere accompagnati da un curatore): ‣ Il furiosus : un individuo pazzo, mentalmente instabile (non per forza completamente incapace di intendere e volere); il curatore era necessario per questo individuo ma la sua figura favoriva principalmente la famiglia, impedendo che il furiosus concludesse negozi sfavorevoli per la stessa; la differenza tra tutore e curatore consisteva nel fatto che quest’ultimo interveniva soltanto quando il furiosus compiva qualche atto dannoso, per il resto non gestiva ogni singolo rapporto del curato; il curatore era attivo fin quando la diagnosi relativa all’individuo non avesse stabilito che era tornato in sé, dunque non era più pazzo; ‣ Il prodigus : colui che ha le mani bucate, che tende a dissipare il patrimonio nonostante sia pienamente in sé; nei loro confronti gli agnati potevano richiedere al pretore di dichiarare l’individuo prodigus; con la nomina da parte di un pretore di un curatore, ogni atto compiuto dal prodigo era nullo e il curatore, nonostante ciò, tendeva ad impedire all’individuo di compiere suddetti atti; LA CURA MINORUM Diversa è la cura minorum (coloro che avevano un età inferiore ai 25, ma superiore ai 14 per i ragazzi e 12 per le donne). La cura minorum viene istituita nel momento in cui i romani iniziano a relazionarsi con i peregrini, la legge che la istituisce è la lex (p)laetoria de circuspectione adulescentium (relativa agli inganni a danno degli adolescenti). Questa legge era minus quam perfecta nel senso che questa legge pone un divieto, non annulla l’atto contrario al divieto ma prevede una sanzione pecuniaria per chi infrange la legge. L’azione era un’azione popolare, ovvero che era esperibile da chiunque (chiunque a Roma, notando che un adolescente era stato ingannato, poteva richiedere all’ingannatore il pagamento della pena prevista dalla lex laetoria). Di conseguenza gli adolescenti cominciarono a farsi accompagnare da un curatore che sovrintendeva ai negozi compiuti tra l’adolescente e un adulto, non tanto nell’interesse esclusivo dell’incapace bensì di un terzo, poiché era difficile che un adulto, altrimenti, volesse concludere un negozio con l’incapace. La figura del curatore minorum, a differenza degli altri due curatori, nasceva dalla prassi, non vi era una legge ad imporlo. Il pretore istituì, inoltre, una ecceptio legis laetoriae : non basta che venga pagata una pena, viene colpito anche il negozio compiuto sulla base dell’inganno, paralizzando la pretesa dell’ingannatore di dare attuazione al negozio (se colui che ha ingannato chiede l’adempimento del negozio, il pretore attua l’eccezione paralizzando sul piano effettuale le conseguenze del negozio), tale eccezione può essere compiuta solo se il negozio non è stato completato del tutto. Per quest’ultimo motivo il pretore inserisce la cosiddetta restitutio in integrum propter aetate , una remissione allo stato anteriore al compimento del negozio. Queste due azioni potevano essere utilizzate anche se il negozio fosse stato completato in presenza del curatore. Con Marco Aurelio la figura del curatore si viene sempre più istituzionalizzando, fin quando viene stabilito che il curatore viene nominato per tutti gli affari del fanciullo (ogni adulescent ora avrà un curatore, come era il tutore per prodigus e furiosus). Giustiniano introduce l’istituto della venia aetatis: il minore (compiuti i 20 anni per gli uomini e 18 per le donne) poteva chiedere di essere esentato dalla curatela, se veniva concesso non poteva più, in alcun modo, richiedere i privilegi dei minori.
doveva essere approvato prima dal Senato e poi dall’imperatore, con l’intento di controllare l’insorgere di nuovi collegia. Esistono delle entità, persone giuridiche non riconosciute come tali dai Romani, ma lo sono da noi: ‣ L’eredità giacente ( hereditas iacens ): patrimonio ereditario lasciato ad un erede nel tempo tra la morte dell’ereditando e l’accettazione dell’erede (quando qualcuno muore il patrimonio viene trasmessi a dei soggetti chiamati eredi e viene trasmesso per via testamentaria o ex lege, quando l’ereditando muore il patrimonio rimano privo di titolare fin quando non è accettato dall’erede, tuttavia fin quando non viene accettato il patrimonio può crescere o diminuire), i romani, dunque, possono o far retroagire l’accettazione dell’erede al momento della morte dell’ereditando o operano una sorta di finzione secondo cui quel patrimonio sarebbe gestito dall’erede e non dal curatore; ‣ Il patrimonio del popolo, questo ha una cassa pubblica in cui vanno a finire le donazioni e i beni lasciati in eredità dai vari sovrani; gli actores sono coloro che gestiscono la cassa pubblica in età repubblicana ( Aerarium , erario); ‣ Il fiscus (fisco), in età imperiale si affianca all’erario la cassa imperiale, che finirà con l’assorbire l’erario stesso verso la tarda età imperiale; ‣ Res privata principis, patrimonio personale dell’imperatore che passa ai loro eredi (non per forza figli); ‣ Le cosiddette piae causae, dei lasciti di denaro da parte di molte persone che li lasciano ad associazioni religiose, con un vincolo di destinazione (il modus, che spiega a cosa debba essere destinato il patrimonio); L’associazione religiosa che lo gestisce è un’associazione distinta, indipendente dal patrimonio di cui non paga né debiti né crediti. LEZIONE XV (18 ott) GLI ATTI GIURIDICI, IL NEGOZIO GIURIDICO L’uso del termine negozio nella nostra accezione riporta all’800 circa, la Pandettistica va a dogmatizzare l’istituto del negozio giuridico. I giuristi romani non hanno conosciuto il negozio giuridico e possiamo riconoscere delle increspature nel diritto romano in relazione a tale argomento. Un fatto, inteso come fatto storico, è un accadimento della vita naturale; può avere un effetto giuridico. Un fatto giuridico è un fatto storico con effetti giuridici. Il mondo del diritto regola il mondo del dov’essere non dell’essere, agisce sulla deontologia (ciò che regola l’ontologico, l’accaduta). E allora, factum infectum fieri nequit. Ad uno stesso fatto storico possono conseguire più fatti, effetti giuridici. I giuristi moderni distinguono il fatto dalla fattispecie , ovvero un fatto giuridico comprensivo delle conseguenze e della sua articolazione, che l’ordinamento mi ricollega; possiamo distinguere la fattispecie in concreta (pago il prezzo dell’oggetto) o astratta (obbligo di dare merce, prevede un comportamento specifico per quella casistica), opera semplice (mi dai l’oggetto e io pago) o complessa (pagamento a rate/serie di passaggi scaglionati). Dal fatto giuridico di distingue l’atto giuridico, quest’ultimo è un fatto giuridico compiuto con consapevolezza e volontà L’atto giuridico può essere considerato o in senso stretto o in senso ampio , il primo è un comportamento consapevole che ha effetti giuridici conformi a quelli voluti, il secondo ha effetti non conformi alla volontà dei contraenti. (Primi trenta min di lezione) Questo concetto secondo il quale le parti giuridiche perseguono gli effetti si esprime con il sintagma: autonomia negoziale, nei limiti dell’ordinamento
Il negozio giuridico è in costante tensione tra dichiarazione e volontà; non è detto che la mia dichiarazione coincida con la mia volontà; dunque nella stessa definizione di negozio si hanno due modi diversi di tutelare il negozio, in base a se si privilegi l’aspettò della volontà o quello della dichiarazione. Privilegiando la volontà L’intenzione è un’impostazione soggettiva; prevale ciò che le parti hanno stabilito come regolamento dei propri interessi. Comporta esiti diversi IL NEGOZIO GIURIDICO Il negozio giuridico ha degli elementi che lo caratterizzano; i romani non si sono mai occupati del tema, l’elaborazione degli elementi necessari del negozio è opera dei medievali, che hanno lavorato sul Digesto. Gli elementi essenziali del negozio (essentialia negozii) sono (affianco a questi vi sono degli elementi non essenziali, che arricchisce il negozio stesso e sono detti elementi accidentali dei negozi (accidentalia. Negozii) e abbiamo poi i naturalia negozii, elementi che voluti o non voluti Gli elementi essenziali del negozio (per noi art. 1325 del Cc., requisiti) sono: ‣ I soggetti: il negozio è fatta da almeno due soggetti che non coincidono con la nozione di parte del negozio, così come quest’ultima non coincide con la nozione di soggetto; questi soggetti devono avere quella che noi chiamiamo capacità (capacità giuridica e capacità di agire) e legittimazione (il soggetto deve avere la capacità di disporre di quel determinato negozio); ‣ La manifestazione della volontà: se il soggetto non manifesta la propria volontà il negozio non è valido, tuttavia non è necessario per tutti i negozi possibili che la volontà venga manifestata da entrambe le parti; la volontà si manifesta per i romani in via orale, in alcuni casi era ab sustantiam e dunque richiedeva un documento scritto affinché fosse valido il negozio; ‣ La forma: ci sono negozi che richiedono una forma particolare (es. compravendita di un immobile, mancipatio), altri a forma libera (es. il mutuo); ‣ Il contenuto: le parti devono accordarsi sull’assetto del loro negozio, deve risultare chiaro l’oggetto del negozio; ‣ La causa: per - s’intende la funzione economico-sociale di un certo negozio, ovvero la funzione che l’ordinamento di una certa società riconnette a quella sequenza di atti; Ascolta fine lezione LE CLASSIFICAZIONI DEI NEGOZI GIURIDICI ‣ Di stretto diritto e di buona fede: i primi sono i più antichi, in questi il giudice è completamente vincolato, il secondo funziona da criterio ermeneutico, il giudice ha una discrezionalità molto più ampia ‣ Astratti e causali: il negozio si definisce causale quando la causa è espressa all’interno del negozio e deve sussistere altrimenti il negozio non vale, si definisce astratto non è tanto un negozio privo di causa ma è un negozio in cui la causa è esterna al negozio stesso (es. stipulatio); ‣ Formali e non formali; solenni e non solenni — Il documento scritto: il negozio è formale quando è richiesta una particolare forma per la sua costituzione, non formale è un negozio che non necessita di una particolare forma; chirografo è un documento scritto a mano da coloro che prendevano parte al negozio o singrafo, scritto da un terzo, i doc scritti servivano a provare l’esistenza del negozio; il negozio è solenne quando richiede delle solennità, delle celebrazioni; un negozio solenne è sempre formale ma non è sempre vero il contrario;