

















Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Dispensa Diritto Romano - UNISA
Tipologia: Dispense
1 / 25
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!


















Ulpiano dice che diritto privato e diritto pubblico si differenziano sul piano dell’ UTILITAS. UTILITAS SINGOLORUM DIRITTO PRIVATO UTILITAS REPUBLICE DIRITTO PUBBLICO LEGES REGIAE e successivamente LEX PUBBLICA CENTURIATA (espressione di un’assemblea dove è depositata la sovranità del popolo). Il concetto di IUS appartiene alla dimensione privatistica. La LEX, invece, ha una dimensione pubblica. La FONTE di PRODUZIONE del DIRITTO PRIVATO romano è principalmente ORALE. Si deve all’ ATTIVITÀ RISPONDENTE del giurista. Il giurista non aveva bisogno di remunerazione. La LEX è la FONTE di PRODUZIONE del DIRITTO PUBBLICO e veniva vista come un atto imperativo, qualcosa che osta alla cultura romana tanto è vero che i Romani erano ostili alla LEX. I Re di Roma emanavano delle LEGES, dal termine singolare lex che vuol significare “dire”, perché queste leggi venivano pronunciate dal Re al cospetto del popolo, che veniva riunito in un giorno predeterminato. In queste LEGES REGIAE il Re proclamava come imperativo laico delle regole che in realtà già si erano formate in ambito religioso. In pratica, il REX pone sotto forma di imperativo laico un preesistente precetto religioso Queste regole che avevano valore religioso erano nate da una plurisecolare esperienza sociale, cioè prima ancora che fosse fondata Roma, le tre tribù presenti fissarono dei primi imperativi che servivano a realizzare una convivenza pacifica ed all’inizio erano regole religiose del fas e nefas. Queste regole coincidevano con i MORES MAIORUM cioè le costumanze, le consuetudine degli antenati. I MORES che vengono dai MAIORES (antenati) scivolano nel tempo per generazioni. Cicerone ci dice che erano condotte relazionali con due requisiti fondamentali e imprescindibili: 1) USUS (l’uso) condotta, modo d’essere da usare quotidianamente. 2) VETUSTAS (la vecchiaia) reiterazione di un comportamento condiviso. Se il comportamento diventa vecchio vuol dire che ha funzionato e quindi è valido. I mores maiorum che hanno passato i filtri dell’usus e della vetustas hanno bisogno dell’ INTERPRETATIO affinché abbiano validità di regole giuridiche e ottengano l’attenzione degli Dei. Quindi hanno bisogno di qualcuno che dica che tale comportamento si può seguire perché non ostacola il volere degli Dei e quindi diventa giuridico. Questi personaggi li possiamo definire i primi giuristi che però sono operatori di diritto sacro e sono per forza i sacerdoti o meglio i PONTEFICI che devono costruire il ponte con gli Dei.
La monarchia romana si divide in due fasi : 1) FASE LATINO – SABINA : vi era la prevalenza della tribù dei Tities e dei Ramnes. In questa fase il Re era un capo religioso e aveva il compito di ribadire gli imperativi religiosi che erano regole preesistenti. Quindi il Re non emanava di testa sua dei provvedimenti nuovi poiché a lui non erano riconosciuti questi poteri ma era solo un REX SACRIFICULUS. 2) FASE ETRUSCA : nel VI sec. a.C. gli Etruschi arrivano a Roma e le cambiano nome, che da Rumen diventa, appunto, Roma. Tradizione degli Etruschi era che il Re come capo militare avesse dei poteri accentrati nelle sue mani e allora si verificò un cambiamento radicale nell’organizzazione interna della comunità romana, visto che durante la monarchia latino – sabina sotto le ali del rex sacrificulus vivevano e prosperavano le organizzazioni precedenti delle tribù che avevano al loro interno dei gruppi gentilizi cioè le GENTES. Quindi quando gli Etruschi scendono a Roma trovano le gentes, che erano dei sottogruppi delle tribù. La GENS era costituita da una famiglia allargata capeggiata dal più anziano in vita ovvero il PATER GENTIS. Le GENTES al loro interno avevano i loro MORES , le loro regole di comportamento chiamate DECRETA GENTILITIA , il loro tribunale chiamato TRIBUNALIS GENTILITIA e avevano un loro luogo di confronto ovvero un’assemblea chiamata COMITIO CURIATO dove vi erano 30 curie e a questi comizi partecipavano i PATRES delle GENTES (momento sorgivo del parlamento moderno). Perché è decisiva la discesa degli Etruschi? Il 2° RE ETRUSCO, SERVIO TULLIO , fece una grande riforma, la RIFORMA del CENSO. Al Re non interessava la discendenza sociale ma interessava solo costruire ricchezza sociale tanto è vero che a lui non importava se uno era patrizio o plebeo ma importava solo della sua capacità di fare ricchezza. Chi erano i plebei? I PLEBEI erano tutti coloro sparsi e stanziati alla fine dei confini romani, tutte quelle persone che erano autonome ma non si erano organizzate in gentes. La differenza principale rispetto ai patrizi è che i plebei non hanno una coscienza d’identità sociale ovvero NON c’era una COINÈ tra i plebei perché non c’erano valori condivisi. Invece tra i patrizi c’era coinè perché condividevano gli stessi valori. Gli Etruschi esportano la propria economia commerciale: i plebei si dedicano alle attività terziarie ovvero al commercio e le gentes hanno attività economiche legate all’agricoltura e all’allevamento. Per sopperire all’esigenza di mancanza di eredi maschi naturali del pater familias si ricorreva all’adrogatio affinché la famiglia non si estinguesse e che con questa si estinguessero i SACRA FAMILIA ( codice genetico della famiglia ) ovvero le statuette, le divinità familiari che proteggevano la famiglia, le quali erano una vera e propria identità della famiglia stessa. Quindi se non vi era una discendente maschio si estingueva non solo la famiglia ma anche i sacra familia ed ecco allora che nasce l’adrogatio. L’ADROGATIO era un’ adozione davanti al COMITIO dove tutti i PATRES fungevano da testimoni , vi era un crisma di giuridicità di chi ha visto e di chi ha sentito.
Quella struttura militare diventa assemblea, COMITIO CENTURIATUS, nel quale si vota ed è il deposito della SOVRANITÀ POPOLARE. Da qui nasce la CIVITAS perché è nato l’HOMO NOVUS. Vediamo ora il PERCORSO DE IURE (giuridico): Una CIVITAS per reggersi ha bisogno di regole giuridiche. Questo è il FONS (la fonte) del DIRITTO CIVILE ovvero il momento sorgivo del diritto civile. Queste regole giuridiche sicuramente non possono essere i mores maiorum siccome erano le regole esclusivamente dei patrizi. Come abbiamo visto, gli Etruschi arrivarono a Roma nel VI sec. a.c. e trovarono le organizzazioni gentilizie da un lato e dall’altro delle famiglie sparse sul territorio ovvero i plebei. Nel V sec a.c. questi due ceti si avvicinano e entrano in contatto tra di loro. Ad un certo punto, dopo l’ultimo Re etrusco, Tarquinio il superbo, la monarchia etrusca fu rovesciata dalle vecchie organizzazioni gentilizie che male avevano sopportato il loro scioglimento da parte degli Etruschi. Le gentis istituzionalmente sono smembrate ma restano collegate tra di loro e decidono di insorgere ma da sole non ce l’avrebbero potuta fare siccome la monarchia aveva sciolto i loro poteri. Cosi che chiedono aiuto a delle formazioni sociali che si erano stanziate alla fine dei confini romani per svolgere i lavori più umili ovvero i PLEBEI. Così, grazie all’aiuto dei plebei, si realizzò la caduta della monarchia etrusca nel 510 a.C. Questa caduta della monarchia aprì la strada alla formazione della RES PUBLICA ROMANORUM, la quale viene capeggiata da DUE CONSOLI che rappresentano le vecchie gentes, alternandosi tra loro. Il primo atto che compiono i consoli è l’ABROGAZIONE delle LEGES REGIAE che erano il simbolo della tirannia della monarchia etrusca. Ci dice il giurista Pomponio che cosi il popolo romano visse per molti anni senza più leggi con uno IUS INCERTUM basato sui concetti del mores maiorum. Le prime leggi repubblicane furono il primo codice dell’antichità e furono le leggi delle 12 tavole ovvero LEX DUODECION TABULARUM. Questa legge fu approvata intorno al 450 a.C. L’iter di formazione delle LEGGI delle 12 TAVOLE: le leggi delle 12 tavole furono richieste da un’esigenza generale visto non c’era più un diritto scritto e preciso e quando viene a mancare quest’ultimo si verificano soprusi e abusi. I PLEBEI stanchi di combattere senza ottenere nulla in cambio incominciarono a ribellarsi così quando ci fu la chiamata alle armi i plebei si rifiutarono e nel 494 a.C. ci fu la PRIMA SECESSIONE della PLEBE che si ritirò sul Monte Sacro. Qui si crea una CIVITAS nella CIVITAS ovvero nasce un’assemblea che si chiama CONCILIUM PLEBIS ( concilio della plebe ) con la quale i plebei rivendicano il proprio diritto di partecipare alla vita politica della civitas. Inoltre In questa circostanza la plebe si da un’organizzazione: oltre ai concilia plebis , sono creati i TRIBUNI DELLA PLEBE , gli edili e le decisioni della plebe raccolta nell'assemblea convocata dal tribuno della plebe prenderanno il nome di plebiscita ( PLEBISCITI ) che rappresentano il prodotto normativo plebeo. Da queste assemblee, naturalmente, saranno esclusi i patrizi. Il TRIBUNO della PLEBE fu la prima MAGRISTRATURA PLEBEA a Roma. Nasce quindi il concetto di magistratura che li deve rappresentare e garantire. Questa carica pubblica aveva il carattere di assoluta inviolabilità e sacralità , caratteristiche sintetizzate dal termine latino sacrosanctitas. Questo significava che lo Stato si assumeva il dovere di difendere i tribuni da qualsiasi tipo di minaccia fisica, ed inoltre garantiva ai tribuni stessi il diritto di difendere un cittadino plebeo messo sotto accusa da un magistrato patrizio. La sacrosanctitas, cioè l'inviolabilità, faceva sì che chiunque toccasse il tribuno diventasse SACER agli dei inferi, quindi passibile di pena capitale.
Il tribuno aveva il diritto di presiedere i concilia plebis. I PLEBEI accettarono di rientrare in città solo dopo l’apologo di Menenio Agrippa ( apologo sullo stomaco e le membra che devono lavorare insieme per la salute di tutto il corpo, se uno dei due dimentica la funzione dell’altro e si rifiuta di lavorare ecco che si arriva alla morte del corpo stesso ) e solo quando i patrizi avessero dato il loro consenso alla creazione della carica pubblica del TRIBUNO della PLEBE. Siamo nella metà del V sec. a.C. ( 450 – 451 a.C .) Si creano i presupposti per creare la CIVITAS. Necessitano delle regole giuridiche fondamentali per vivere insieme. I consoli decisero di comporre un collegio di DECEMVIRI (10 uomini) che, dopo essersi recati in Grecia, scrissero le regole giuridiche della città. Le leggi delle 12 tavole furono una conquista per i plebei che finalmente ottennero un diritto scritto che fu inciso su tavole di legno e affisso sul foro in modo che fosse conoscibile da tutti e non manipolabile. A differenza dei mores maiorum che erano orali e quindi si potevano dare diverse interpretazioni visto che non vi era nessuna traccia e questo era a sfavore dei ceti più deboli ovvero i plebei. Con la scrittura dei principi giuridici viene conquistata dalla plebe la CERTEZZA del DIRITTO e certezza del diritto equivale ad EQUITAS , siccome dire certo vuol dire equo. Con la certezza del diritto viene consegnata la DIGNITAS ai cittadini. Perché 10 uomini? Secondo l’ideologia plebea più uomini ne facevano parte più c’era dialettica e quindi più c’era democrazia ma questi uomini erano comunque provenienti tutti dalla parte dei patrizi. Ai plebei, comunque, non interessava la composizione della commissione ma interessava l’obbiettivo. È NATO lo IUS CIVILE. 12 TAVOLE DIRITTO della CIVITAS DIRITTO CIVILE. Ma al di fuori continuano a vivere i mores. 3° lezione Le 12 TAVOLE rappresentano la svolta secondo quel contesto, sono una svolta perché sono il FONS (l’origine) dell’esperienza giuridica occidentale. Dalla metà del V sec. a.C, comincia il IUS, per la prima volta il principio giuridico viene scritto. Il diritto è la scienza sociale per eccellenza. Lo IUS CIVILE sono le 12 TAVOLE e i cives vengono relazionati attraverso le regole contenute in queste. Attraverso le 12 tavole venne limitato l’arbitrio del collegio pontificale siccome nemmeno il Pontefice poteva oltrepassare quel muro costruito dalle 12 tavole che quindi sono qualcosa che non può essere intaccato dall’interpretatio pontificale. Si da così avvio ad un PROCESSO di LAICIZZAZIONE dello IUS e il momento sorgivo di questo sono proprio le 12 tavole. DIRITTO SCRITTO vuol dire DIRITTO CERTO e quindi un DIRITTO EQUITATIVO. Inizialmente le tavole erano 10 ma nel 450 a.C., come ci dice Cicerone, furono aggiunte due tavole “ infami ” chiamate 2 TABULE INIQUE ovvero ingiuste perché non furono approvate dal popolo e contenevano il divieto di connubio tra patrizi e plebei. Questo è un PRINCIPIO ANTITETICO rispetto a quello che si vuole realizzare. Si verifica una DISCRASIA (cattiva mescolanza) di PIANI di DIRITTO :
- LIBERI IN MANCIPIO entravano nella famiglia come forza lavoro e poteva riacquistare la libertà. I PROLETARI erano coloro che vendevano i figli infatti proprio dalla PROLE deriva il loro nome, siccome la prole era l’unica ricchezza che avevano. DOMINIUM EX IURE QUIRITIUM era la proprietà che era un diritto assoluto e illimitato infatti si dice che questa si estendeva “fino agli inferi e fino alle stelle”.
Le LEGIS ACTIONES furono azioni introdotte dalle leggi delle 12 tavole. Siamo nell’ambito della CONDITIO ORDINARIA. ai fini dell’accertamento del buon diritto vi sono due piani processuali:
1) FASE IN IURE Questa fase viene svolta davanti il magistrato che sarebbe il PRETORE URBANO ovvero un politico che amministra la giustizia. Durante questa fase sia l’attore che il convenuto danno le proprie versioni. Il pretore verifica se la situazione è rilevante o meno e se è rilevante la traduce in termini giuridici. Dopo di che i verifica la LITIS CONTESTATIO alla fine della quale il pretore emana una regola di giudizio chiamata IUDICIUM e con la quale finisce le fase in iure. A questo punto il pretore manda l’attore e il convenuto davanti al giudice con la regola di giudizio IUDICIUM. 2) FASE APUD IUDICE Questa fase viene svolta davanti al GIUDICE il quale è un privato preparato in diritto. Il giudice emette la SENTENZA che è COGENTE e DEFINITIVA , non è ammesso l’appello perché non c’è a chi appellarsi. 4° lezione Si può fare una qua partizione: 1) Tempo della MONARCHIA 2) Tempo della REPUBBLICA 3) Tempo del PRINCIPATO 4) Temo del DOMINATO Insieme all’ andamento delle masse normative si ha anche la progressione degli ordinamenti giuridici.
La FONTE dello IUS QUIRITIUM sono i MORES MAIORUM ovvero i costumi, le consuetudini, i comportamenti attivi e reiterati in cui la gentes si riconosce. La COGENZA del MOS dal punto di vista giuridico viene data da due parametri :
**- USUS
- LOCATIO CONDUCTIO REI che è quella che noi oggi ancora pratichiamo, la locazione ad esempio di un
- LOCATIO OPERIS è praticamente l’accordo che noi prendiamo con il lavandaio, noi portiamo un abito
- LOCATIO OPERARUM era quel tipo di locazione che noi oggi chiamiamo contratto di lavoro autonomo.
Man mano la società romana diminuisce il sacro e lungo i secolo si addiviene ad una LAICITÀ COMPIUTA. Il DIRITTO SACRO viene sostituito dal DIRITTO LAICO. I SACERDOTI vengono sostituiti dai GIURISTI LAICI. Cambia lo IUS e cambiano gli INTERPRETI dello IUS. Ma questa conversione avviene in una LATITUDINE TEMPORALE IMMENSA. Il primo colpo viene inflitto nel V sec a.C con le 12 TAVOLE. HOMO NOVUS CIVES IUS CIVILE (12 tavole) Intorno alle 12 tavole continuano a vivere i MORES MAIORUM. In pratica i principi scritti costituiscono il nucleo ma intorno esiste ancora l’oralità dei mores maiorum. Tutti i CIVES vengono trattati nello stesso modo secondo i principi delle 12 TAVOLE, in questo modo di ottiene l’EQUITAS. Queste materie scritte vengono sottratte all’INTERPRETATIO PONTIFICALE. Viene inflitto così il primo colpo al diritto sacro, siccome viene fissato un LIMEN di INTERPRETATIO ovvero un confine, una soglia che non si può oltrepassare. Altro momento topico: Il III sec. a.C. è il secolo della svolta. Roma è una grande potenza tanto da essere considerata Roma caput mundi. Roma si apre ai traffici e di conseguenza nasce il DIRITTO COMMERCIALE e il DIRITTO MARITTIMO. La procedura per legis actiones viene sostituita dalla PROCEDURA FORMULARE. Lo IUS CIVILE diventa NOVUS e l’interlocutore è il peregrino. Nascono i NOVA NEGOTIA ovvero la societas, il mandato, l’emptio venditio e la locatio conductio. Ci troviamo davanti una nuova realtà dove il SACRO CEDE. Come cede? Nel frattempo era successo che i matrimoni misti tra patrizi e plebei furono concessi e questo permise al figlio di un liberto, Appio Claudio Cieco, di entrare nel collegio pontificale. Appio Claudio Cieco fece pubblicare da un suo scriba i FORMULARI SEGRETI dei PONTEFICI in particolare quelli riguardati le AZIONI PROCESSUALI. Prima di ciò la gestione dei processi era monopolio dei Pontefici. In questo modo Appio Claudio Cieco da un’altra ferita al collegio pontificale siccome avviene la LAICIZZAZIONE delle AZIONI PROCESSUALI. L’ EPILOGO si ha agli inizi del II sec. a.C. quando Sesto Elio , giurista e console, scrive i TRIPERTITA ( tres partes iuris ).Il nome di Sesto Elio ci viene dato da Pomponio. Quest’opera come era divisa in tre parti: 1° parte trattava le 12 TAVOLE 2° parte trattava l’INTERPRETATIO PONTIFICALE 3° parte riguardava le LEGIS ACTIONES. Le parti venivano analizzate tutte separatamente per far mettere in rilevanza la profonda differenza tra le XII Tavole e l'interpretatio, oltre a parlare di come venivano regolate le legis actiones. Quest'opera perciò si concreta come un'analisi del diritto di quell'epoca. Sesto Elio vuole dimostrare che queste tre parti dello IUS (che non sono in gerarchia tra loro) si svolgono lungo i secoli come si svolge la storia della città.
Vi è quindi un PARALLELISMO tra la STORIA dello IUS e la STORIA della CIVITAS. Vuole dimostrare che se non c’è giurisprudenza la società politica non si evolve cioè vuole dire che se manca l’INTERPRETATIO la CIVITAS rimane ferma. L’INTERPRETATIO veniva svolta, non più dai Pontefici, ma dai GIURISTI LAICI definiti i PRUDENTES ROMANI che svolgevano le seguenti attività:
- RESPONDERE significava dare pareri (responsa). Il giurista doveva dare un responso ovvero il suo parere sulla questione. - CAVERE significava assistere i cives nella confezione di atti giuridici come il testamento. Sarebbe l’attività che oggi viene svolta dal notaio. - AGERE era un’attività che consisteva nel consigliare i cives su come comportarsi in giudizio dinanzi un magistrato nel corso di un processo. All’epoca non esistevano gli avvocati quindi i litiganti dovevano esporre loro stessi al magistrato e al giudice le loro ragioni e affinché il loro discorso in giudizio fosse efficace si facevano consigliare da un giurista per evitare di usare termini tecnici sbagliati. Agere era quindi consigliare ai litiganti come parlare e comportarsi durante il processo. Queste tre attività del GIURISTA ROMANO dovevano essere svolte GRATUITAMENTE , questo divieto di percepire onorari era un modo per sottolineare la nobiltà di questa attività. Infatti come dice Cicerone: “La domus del giurista è sempre aperta”. L’ESPERIENZA SACRALE del DIRITTO è ormai TERMINATA! Questo comporta che nella seconda metà del II sec. a.C. vi è una TRIADE di GIURISTI: **- Manio Manilio
Ogni ordinamento giuridico ha alla base una tipicità di fonti e con il Principato, ovviamente, cambia la FONTE che diventa UNICA e MONOLITICA e sono le LEGES NOVE che si chiamano COSTITUZIONI IMPERIALI. Queste costituzioni possono essere :
- GENERALES se rimandano il messaggio a tutti sul territorio - SPECIALES se al contrario sono indirizzate a specifici soggetti. Le COSTITUTIONES PRINCIPUM sarebbero: Gli EDICTA sono costituzioni generali che si rivolgono a tutti i sudditi nel principato. Da non confondere con gli editti dei pretori. I MANDATA hanno connotazione speciale siccome sono istruzioni o un ordine che il Principe commina nei confronti di un governatore provinciale. Vi è una relazione diritta tra il principe e il governatore provinciale. Il mandato può essere: MANDATO DIRETTO (in nome e per conto) MANDATO INDIRETTO (per conto e non per nome). I RESCRIPTA sono costituzioni speciale e il nome deriva da “rescrivere” ovvero “scrivere dietro ”. Queste coinvolgono la funzione giurisdizionale. Quando un soggetto fa appello fino ad arrivare alla cancelleria del Principe. Arrivati alla Cancelleria del Principe dietro al LIBELLO la cancelleria scrive il RESPONSO del PRINCIPE che è la decisione finale. Quindi il nome significa “scrivere dietro ” proprio perché viene scritto dietro il LIBELLO. I DECRETA erano delle decisioni che venivano emanate per risolvere casi urgenti e concreti.
Le EPISTULAE erano un po’ come i rescripta però mentre i rescripta erano richiesti dai privati le epistulae erano dei pareri richiesti dai funzionari imperiali e dati a questi dal Principe. Il DIRITTO è STRUMENTUM REGNI e il Principe lo utilizza per asciugare la libertà dei giuristi. È CADUTA la LIBERTAS per l’ AUCTORITAS del Principe. Non vi sono più grandi nomi di giuristi.
**1) Famiglia GIULIO – CLAUDIA
Il primo manuale importante di diritto romano è quello scritto da Gaio, un giurista del II sec. d.C., quindi siamo in età adrianea e questo manuale è una sintesi del diritto privato e del processo dell’epoca. ISTITUTIONES significa fondare, gettare le fondamenta. Il DESTINATARIO delle ISTITUTIONES è il GIOVANE colui che vuole apprendete. Infatti, si tratta di un genere rivolto alla gioventù desiderosa di apprendere. Questo manuale è diviso in 4 LIBRI che attengono alle PERSONES, alle RES e alle ACTIONES. Gaio apre il suo manuale attraverso l’enunciazione delle fonti del diritto romano , chiamate IURA POPULI ROMANI cioè i diritti del popolo romano, quindi Gaio ha l’esatta percezione che il popolo romano ha più fonti del diritto e quindi Gaio ci parla delle tradizioni dei MORES, delle 12 TAVOLE, dell’INTERPRETATIO dei PRUDENTES ecc.
Nel caso in cui su una stessa questione i pareri fossero discordi, bisognava seguire l’opinione della maggioranza; in ultima analisi prevaleva il responso di Papiniano e, se questi non si era pronunciato, il giudice poteva seguire il parere che riteneva più giusto. Potevano essere citati nei tribunali solo questi 5 giuristi perché vi erano delle opere sui responsi di questi giuristi e quindi per REPERIBILITÀ del MATERIALE e per la GARANZIA data dallo SCRITTO.
Un’ipotesi molto realistica è l’ipotesi che il PATER FAMILIAS potesse essere privo di discendenza maschile ovvero che non avesse un figlio maschio il quale, secondo il meccanismo dei mores, succederebbe il pater familias nella conduzione della famiglia. La legge delle 12 TAVOLE ripropone la questione e la risolve: se costui è morto senza avere una discendenza maschile e inoltre non abbia provveduto all’adrogatio interviene il legislatore. Se interviene il legislatore vuol dire che ci troviamo di fronte ad un sistema civilistico quindi è presente lo IUS CIVILE. Stiamo parlando di un pater familias che appartiene ad una famiglia strutturata in GENTES, perché l’ADROGATIO è competenza del COMITIO CURIATO e il comitio curiato è l’assemblea dei patres familiarum gentilizi.
Il legislatore decemvirale interviene e dice che in questo caso acquisisce il patrimonio familiare il parente più stretto in linea maschile del pater familias (il fratello) ADGNATUS PROXIMUS. Le 12 TAVOLE non dicono “haeres est” (l’erede è) ma dicono “ l’adgnatus proximus avrà la famiglia” , questo perché erede può essere soltanto figlio ovvero il sottoposto del pater familias che con la morte del padre cambia il suo stato giuridico familiare. Se vi è questo processo, che con la morte del padre, il figlio diventa pater allora sicuramente c’è una SUCCESSIO MORTIS CAUSA. Quindi la successio mortis causa si verifica soltanto con il cambiamento di status familiare che con la morte del padre, evento naturale, il figlio diventa pater. Nell’ipotesi dell’ ADGNATUS PROXIMUS non accade questo perché il pater familias è già PATRES , quindi non vi è cambiamento dello status familiare ergo non vi è successio mortis causa. Si era creata una lacuna che viene sopperita dallo IUS CIVILE. Il che significa che ci troviamo nella metà del V sec. a.C., in un contesto dove le GENTES sono ancora operative. Questa è una delle poche norme in cui è attestata la presenza delle gentes. Le 12 TAVOLE rappresentano l’inizio dello IUS CIVILE. Il tentativo riuscito della legislazione decemvirale è quello di FORGIARE un HOMO NOVUS e intorno a questo homo novus creare un corollario di situazioni ma il primo e fondamentale obbiettivo è strutturare un DIRITTO intorno all’homo novus. Costui non è un homo novus qualsiasi ma è il CIVES ed è il protagonista di questi processi e quindi è intorno al CIVES che bisogna costruire giuridicamente. Il CIVES è quell’homo novus, soggetto di una comunità che è la CIVITAS. La CIVITAS è una proiezione politica del sociale ma la civitas per poter sussistere ha bisogno del suo fondamento e cioè dello IUS CIVILE ovvero dell’ordinamento giuridico, di un assetto di regole. Nel momento in cui si rinuncia ad una parte delle proprie origini (il patrizio rinuncia alle sue e il plebeo rinuncia alle sue) per un fine ovvero quello di costruire insieme un’unità che è la CIVITAS, ognuno di loro è un HOMO NOVUS, ognuno di loro è un CIVES di quella CIVITAS ma per stare insieme hanno bisogno dello IUS CIVILE. Ecco le 12 TAVOLE. Le 12 TAVOLE restituiscono CERTEZZA e essendo tutti uguali nel trattamento dinanzi a quei principi del diritto civile restituisce anche un’altra categoria che è quella dell’ EQUITAS , cioè davanti alla legge delle 12 tavole non vi è differenza tra patrizi e plebei ma sono tutti cives e quindi tutti hanno un pari trattamento. Questi PRINCIPI GIURIDICI sono SCRITTI e CERTI e per questo restituiscono l’EQUITAS. Questi principi vengono SOTTRATTI all’INTERPRETATIO PONTIFICALE e si inizia così a laicizzare il diritto e nasce qui il FONS (momento sorgivo) del PROCESSO della LAICIZZAZIONE del DIRITTO. Il progetto politico dei decemviri è recuperare la PLEBE alla città, visto che la plebe era ai margini ma se si voleva costruire una civitas occorreva anche la componente dei plebei oltre quella dei patrizi. L’apertura alla plebe avrebbe dovuto essere credibile e capace di rimuovere la memoria di una emarginazione, intervenire sul diritto successorio avrebbe dunque rappresentato un passaggio centrale di questa politica di recupero. Non si intendeva rimuovere l’adrogatio anzi i patrizi avrebbero potuto sempre fruirne, neanche nelle 12 tavole vi è traccia dell’abrogazione del testamento militare* *Il TESTAMENTO MILITARE come si svolgeva? in procinto di andare in battaglia si dichiaravano le proprie ultime volontà oralmente in modo che si suppone che questi che stanno affianco e sentono possano testimoniare una volta rientrati a Roma.