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Tipologia: Appunti
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L’esigenza di provvedere all’assistenza delle persone nei comuni, è stata realizzata prima dell’unità attraverso le condotte mediche e questo appare già in Italia nel XVIII secolo. Le condotte mediche non avevano la stessa diffusione in tutte le aree geografiche del nostro paese a causa delle differenze storiche e culturali. Il LOMBARDO VENETO era l’area nella quale la condotta medica e più numerosa e qualitativamente più rilevante ed è frutto di una riforma dello stato voluta da Maria Teresa d’Austria, nel 1740, la quale predilesse la vaccinazione soprattutto contro il vaiolo. Così viene costituito il Direttorio Medico il cui responsabile era Joan Peter Frank importante perché detto le proposizioni preliminari al piano della sistemazione medica della Lombardia Austriaca che delineavano il sistema delle condotte definendole di responsabilità dello stato. Egli titolare presso la facoltà di medicina di Pavia dal 1783 dell’insegnamento di Medicina Teorico Pratica ed era sostenitore ed autore di opere sulla polizia medica in cui esprimeva la necessità che fosse lo stato che dovesse assistere a proprie spese i malati di ogni classe, mantenendo i medici e i chirurgi con la fondazione delle università che davano il titolo di studio. Egli mantenne la responsabilità dei comuni nella nomina dei medici condotti, introducendo una remunerazione mista per questi, formata da uno stipendio per la cura dei poveri indicati dal comune ed un onorario che era stabilito per essi pagato da coloro che richiedevano la cura. I medici condotti laureati in medicina erano 1 per ogni 1490 abitanti. Nella parte Veneta le condotte mediche si incrementare all’inizio del XIX secolo e accanto ai medici condotti comunali, vi erano i Medici di Carità stipendiati dalle associazioni di beneficienza e questo andò avanti fino agli anni sessanta dell’ottocento. Il regolamento napoleonico di polizia medica del 1806, assicurava una capillare distribuzione delle condotte mediche e chirurgiche i cui principi furono mantenuti anche nel periodo della restaurazione. I medici condotti rimanevano dipendenti del comune e oltre ai compiti di assistenza avevano anche l’obbligo di trasmettere un rapporto periodo alla delegazione provinciale. Il medico condotto aveva quindi un duplice ruolo: un professionista che doveva assistere i residenti nell’ambito della condotta medica e poi assolveva delle funzioni proprie di sanità pubblica rispondendo al comune ma anche alle autorità superiori al comune. Nell’Italia post unitaria diventeranno anche degli ufficiali sanitari. Nel PIEMONTE Sabaudo, non erano state assunte delle iniziative significative per le condotte mediche. Per l’assistenza, per le persone meno abbienti, si poteva contare sulle Congregazioni di Carità, tanto che nella provincia di Torino oltre il 40% dei comuni avevano dei medici condotti che erano stipendiati non dai comuni ma dalle congregazioni stesse. Nel regno Sabaudo a metà dell’ i medici condotti laureati in medicina erano 1 per ogni 2250 abitanti. Con l’Unità nel 1865 viene emanata la Legge sull’Unificazione Amministrativa del regno. L’allegato C stabiliva l’Organizzazione della Sanità Pubblica nello Stato Sabaudo. Il disegno complessivo si concentrava sul Ministero dell’Interno al quale era attribuita la funzione di Tutela della Salute Pubblica e i soggetti che ne erano proposti erano i prefetti, i sottoprefetti e i sindaci. Le norme di questo allegato, dichiaravano obbligatori per i comuni le spese dei medici, dei chirurghi e delle levatrici per le persone bisognose. Era chiara un’impostazione amministrativa del concetto di polizia medica ed era evidente l’estraneità dei medici rispetto alle scelte da compiere in un paese in cui le condizioni igieniche erano precarie in cui ricorrevano spesso malattie infettive come il colera. In questo contesto è da considerare l’opera di Agostino Bertani, medico chirurgo ma anche un deputato radicale del regno, il quale ritiene che per conoscere le condizioni nelle quali si svolge la vita, nel 1870, quando al Ministero dell’Interno vi è Agostino de Pretis, avvia un’inchiesta sottoforma di questionario, diretta ai medici condotti d’Italia, i quali dovevano compilarlo e rimandarlo al comune. Ciò che risultò dal comune di Novara è che l’aspettativa di vita era tra i 33 e
i 35 anni e questo significa che per circa 2000 anni l’aspettativa di vita è rimasta la stessa. Bertani predispose anche un progetto di Codice per La Pubblica Igiene, fondato su un principio che affermava che lo stato doveva tutelare la salute pubblica, l’igiene per il miglioramento della nostra razza. Bertani morirà nel 1886, ma questo non impedì che la sua opera continui ad essere viva, in quanto gettò delle radici così profonde che serviranno per la riforma del 1888. Dai risultati dell’inchiesta risultò che in 6400 comuni mancavano le fognature, in 1280 mancano le latrine, in 1380 i rifiuti si raccoglievano nei comuni, in 1140 non si provvedeva a pulire le vie. Negli anni tra la prima legge sanitaria del regno e il 1887, l’anno che precede la prima riforma sanitaria, l’Italia aveva subito molte epidemie di colera, ma in questo periodo la medicina aveva fatto degli straordinari progressi con Pasteur ad esempio e i primi vaccini. Veniva messo in evidenza il rapporto tra ambiente e malattie. Si era rafforzato l’istituto delle condotte mediche e nel 1882 la media nazionale registrava il 93% dei comuni con un medico condotto. Rimanevano comunque problemi di arretratezza sul piano sanitario perché la speranza di vita arrivava comunque sui 35 anni. Il governo Crispi dovette far fronte a questo quadro sanitario. Con lui si ebbe una svolta sul piano sanitario: nel 1887 si viene ad istituire la Direzione Sanitaria presso il ministero dell’interno e a dirigere questo ufficio venne chiamato il professor Luigi Pagliani, il quale era un medico, professore di Igiene a Torino. Crispi con la collaborazione di Pagliani predispone un testo di riforma, recependo le proposte di Bertani. Opera che si compone di 70 articoli. La legge viene approvata nel dicembre del 1888 chiamata sulla Tutela dell’Igiene e della Sanità Pubblica. Riforma che contiene 4 punti:
Il Diritto alla Salute inserito nell’Art.32 della Costituzione, era sconosciuto per le tradizioni costituzionali precedenti ad eccezione di un’anticipazione generica contenuta nel preambolo della costituzione francese del 1946. L’inserimento di questo diritto nella nostra costituzione è dovuto al gruppo parlamentare medico che in assemblea costituente propose tre articoli, in materia di tutela della salute, alla commissione dei settantacinque durante gli ultimi giorni di attività di quest’organo. Tre articoli che confluiranno nell’Art. 26 che a sua volta diventerà poi Art. 32 presenta nella nostra costituzione. Il primo articolo diceva che “Lo stato tutela la salute come diritto essenziale e fondamentale di ogni essere umano e di interesse della collettività. Promuove lo sviluppo della coscienza igienica, assicura le condizioni necessarie affinché l’assistenza sanitaria si effettui in modo adeguato a tutti”. Il secondo articolo affermava che “Lo stato assolve tale compiti per mezzo dei sanitari, medianti appositi istituti di previdenza facente capo ad un unico organo centrale tecnico sanitario”. Il terzo articolo invece prevedeva che “Nessun cittadino può essere sottoposto a pratiche sanitarie non autorizzate dalla legge, la quale non potrà mai consentire che le pratiche sanitarie siano esplicate oltre i limiti imposti dal rispetto della personalità umana”. Articoli che diventano un unico articolo in un testo che è modificato e andrà a confluire in quello che sarà l’Art.26 del progetto di costituzione che giunse all’attenzione dell’assemblea costituente nell’aprile del 1947. L’Art.26 del progetto affermava che “La repubblica tutela la salute e l’igiene e assicura cure gratuite agli indigenti e nessun trattamento sanitario può essere obbligatorio se non per legge. Non sono ammesse pratiche sanitarie lesive della dignità umana”. Tale articolo intendeva inserire in costituzione una norma che tutelasse il bene salute unitariamente inteso, senza che questa tutela si collegasse ad altri interessi sovraordinati come l’ordine pubblico, la capacità produttiva e che quindi fosse usata per ottenere questi scopi. Qui il diritto alla salute viene visto come Diritto Soggettivo che si colloca nel titolo che si occupa dei Rapporti Etico Sociali. Tale collocazione trovò in assemblea costituente delle obiezioni molto forti soprattutto da parte di quei giuristi, facenti parte del sistema liberare, che erano contrari al fatto che la costituzione si i gerisse in questa dimensione. Si tratta di Vittorio Emanuele Orlando, il quale alla vigilia dell’approvazione dell’attuale Art.32, aveva manifestato tutto il suo scetticismo nei confronti di questa carta costituzionale, perché se poteva ammettere e comprendere il senso dei diritti proclamati nel Titolo III, che si occupava dei Rapporti Economici come evoluzione dei tempi, non poteva giustificare il Titolo II sul Diritto alla Salute. Un altro liberale, Francesco Saverio Nitti, diceva che si trattava di un’abbondanza di promesse e insostenibilità finanziaria del progetto. Dalla parte opposta, i più convinti sostenitori di tale progetto erano gli esponenti del gruppo parlamentare medico che non erano in un unico partito, ma erano distribuiti nei diversi schieramenti e rilevavano che esisteva un dovere della repubblica di tutela la salute degli individui perché trovava il fondamento nel principio di uguaglianza sostanziale: una disparità dei livelli di tutela tra gli individui è una delle più dolore disuguaglianze che vi sono in quest’epoca tra gli italiani. Il secondo comma dell’Art.26 prevedeva la possibilità da parte dell’individuo di rifiutare le cure, che diventerà il secondo comma dell’Art.32. Analisi dell’Art.32 della Costituzione. Al termine Salute si possono attribuire diversi significati e può essere diversamente considerato a seconda dell’estensione della condizione di benessere che in questo termine si riconosce: si va da un livello minimo di mantenimento in vita alla mera assenza di malattia o infermità e allo stato di benessere completo. Inoltre si può includere il solo profilo fisico, o mentale, e oltre alla dimensione individuale inserire anche quella relazione così lo stato di benessere può essere esteso alle condizioni sociali della persona. L’Art.32 approvato dall’assemblea costituente del 1947, dimostra di aver colto questa multidimensionalità della salute. Nel testo si possono distinguere 5 situazioni giuridiche soggettive coordinate tra di loro:
espressamente che il medico avesse il dovere di comunicare al paziente ogni fatto che sia necessario a formare la base di un “Intelligent Consent”al trattamento proposto, quindi un consenso informato. Con questa sentenza veniva condannata una prestigiosa università californiana per i danni che aveva patito il Sig. Salgo di 55 anni che era affetto da una vascolopatia al quale venne praticata una arteriografia che portò alla paralisi permanente delle gambe. Paziente che non venne informato di tale rischio e che accettò. In Italia vi era una posizione ancora opposta a quella presa oltreoceano. Nel 1938, Carnelutti, uno tra i più eminenti avvocati italiani che aveva preso parte ai lavori per la redazione del nuovo codice di procedura civile del 1942, nella sua opera “Obblighi e doveri del chirurgo”, in merito al Consenso Informato, scriveva che fosse irrilevante almeno dal lato del diritto, cioè non era né sufficiente e né necessario affinché l’operazione del medico fosse legittima. Non escludeva però che ottenere il consenso del paziente potesse essere una misura opportuna, certo però che non assuma alcun senso per il diritto. Ovviamente i tempi si sono evoluti e negli anni 70, la tematica del Consenso Informato incomincia a fiorire in Italia e si inizia a discuterne. Cambia anche la società. Nel 1990, con la decisione della Corte d’Assise di Firenze si arriva a dare un punto fermo a riguardo. La vicenda che ha dato origine alla pronuncia della corte è conosciuta come “Caso Massimo”, il quale era un medico, docente dell’università di medicina di Firenze. Sentenza che passò alla storia a causa dell’eccesso punitivo che fu adottato, confermato sia in appello che dalla corte di cassazione e condannava il medico per Omicidio Preterintenzionale. Successe che un’anziana paziente diede il consenso per un determinato intervento chirurgico, ma morì per complicazioni avvenute in seguito ad un ulteriore diversa operazione che il medico aveva deciso di effettuare arbitrariamente e quando la stessa signora si trovava in stato di narcosi. Ma il legislatore ancora non intervenne in materia. Nel 2008 si ebbe una sentenza della Corte Costituzionale la quale si espresse su questo punto ponendo in risalto la rilevanza del Consenso definendola una espressione della consapevole adesione al trattamento proposto dal medico, nonché un vero e proprio diritto della persona che trova fondamento nei principi espressi nell’Art.2 Costituzione, che tutela i diritti fondamentali della persona, e nell’Art.13 che stabilisce che la libertà personale è inviolabile e nell’Art.32 comma 2 che stabilisce che nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario se non per disposizione della legge. Il nodo problematico che sorgeva però, era che se il consenso fosse posto a presidio del diritto alla salute o a quello dell’autodeterminazione e al corte a riguardo risponde dicendo che il consenso informato è la sintesi di due diritti fondamentali della persona, quello appunto all’autodeterminazione e quello relativo alla salute. Il legislatore interviene circa una decina di anni dopo, con la Legge 219/2017. L’Art.1 di tale legge ribadisce la correlazione fra l’espressione del consenso e l’informazione, inquadrandola nella relazione tra cura e fiducia tra il paziente il medico, all’interno della quale sono coinvolti se il paziente lo desidera anche i suoi familiari, la parte dell’unione civile, il convivente o chiunque il paziente ha deciso di indicare. Il diritto ad essere informati ha bisogno di una comunicazione che risulti comprensibile, completa, aggiornata, idonea a consentire un’adeguata valutazione dei rischi e benefici da parte del paziente. È il medico che deve entrare in comunicazione con il paziente. La Libertà Positiva. Su questo versante, la scelta del come curarsi trova una garanzia fondamentale nel rispetto del consenso informato. Il diritto ad essere informati è funzionale non solo per decidere se curarsi ma anche a decidere come curarsi. Il tema della libertà positiva si è sviluppato nel dibattito sulla “Libertà di scelta del paziente” che si concreta sulla scelta del medico di fiducia.
La creazione di questo Servizio Sanitario passa attraverso gli anni 70, in cui due sono gli elementi di spicco:
conseguente riassetto organizzativo del SSN, si ha con il Decreto Legislativo del 1992 attuativo di una precedente legge, 421/1992, e con un altro Decreto Legislativo del 1993/517. Gli obiettivi previsti nella Legge Delega 421/1992 erano:
Con la Legge 296/1958, viene istituito il Ministero della Sanità il quale attrae nella propria competenza, tutte le funzioni che erano esercitate prima dall’Alto Commissario per l’Igiene e la Sanità Pubblica che era stato introdotto con il decreto luogotenenziale del 1945. Confluisce in tale ministero, ogni altra amministrazione che si occupava di sanità. Questa legge istitutiva prevedeva la concentrazione, in capo al Ministero della Sanità, di tutti i compiti in materia di sanità pubblica con l’obiettivo della tutela della salute pubblica. La legge del 1958 all’Art.1, disciplinava le competenze affidate al Ministero della Sanità che possiamo dividere in quattro blocchi:
provvedimento viene ad introdurre delle modifiche incisive al vecchio modello di ministero della sanità in quanto lo accorpa ad un altro ministero: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Con questa fusione si viene a creare un'unica amministrazione centrale: quella delle politiche del Welfare Area che è comprensiva anche delle competenze in materia di lavoro e di quelle previdenziali. Nasce così il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Ma non dura molto perché successivamente con l’adozione del Decreto Legge del 2001, il legislatore provvede ad effettuare un’altra ristrutturazione del ministero rendendolo di nuovo autonomo facendogli assumere un nuovo nome: Ministero della Salute. Anche in questo caso l’autonomia non durò molto perché con la Legge Finanziaria del 2008, questo ministero va a confluire nuovamente nel Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ma solo fino all’anno successivo quando la Legge 172/2009 istituisce nuovamente il Ministero della Salute. L’organizzazione interna del Ministero della Salute è stata oggetto di doversi interventi legislativi. Come era stato previsto con il Decreto Legislativo 226/1993 e con il Decreto Legge 217/2001, il ministero era strutturato su un modello Dipartimentale, in 3 Dipartimenti quindi, all’interno di ciascuno dei quali erano istituiti degli uffici di livello dirigenziale generale che prendevano il nome di Direzioni Generali. Questo tipo di organizzazione viene confermata dal regolamento di organizzazione del ministero, dal Dpr. 108/201. La successiva modifica avviene nel 2014 con un ulteriore decreto che riguardava l’organizzazione del Ministero della Salute: Decreto del Consiglio dei Ministri 59/2014, il quale articola il ministero in 12 Direzioni Generali coordinate da un Segretario Generale. Si tratta ad esempio della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, quella della Programmazione Sanitaria, quella sulla Sanità Animale e sui Farmaci Animali. Presso il ministero opera anche la Conferenza Permanente dei Direttori Generali del Ministero che è tenuta a formulare dei pareri sulle questioni comuni e ha possibilità anche di formulare anche delle proposte al ministero. Questo decreto di riorganizzazione prevede anche che presso il ministero operino il Consiglio Superiore di Sanità e il Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare. Per quanto riguarda il Consiglio Superiore di Sanità, c’è da dire che ha un precedente risalente nel tempo: ad un editto regio di Carlo Alberto del 1847. Poi questo consiglio è riconfermato nel 1865 allegato C e diventa organo tecnico e consultivo del ministero nel 1971. Organo dell’amministrazione centrale dello stato che costituisce il normale organo di consultazione del ministero. Esprime dei pareri obbligatori in alcune materie come quelli sui regolamenti che riguardano la salute pubblica. Oltre a questi esprime anche dei pareri facoltativi qualora il ministero ne faccia espressa richiesta. Il decreto del 2003 ha disciplinato la composizione e il funzionamento del Consiglio e lo va ad articolare in Comitato di Presidenza, un’Assemblea Generale, ci sono delle Sezioni ed infine c’è un Segretario Generale. Invece per quanto riguarda l’Istituto Superiore di Sanità, c’è da dire che si tratta di ente pubblico che è incaricato della ricerca scientifica a favore della collettività e sviluppa il proprio intervento al servizio delle istituzioni e della salute dei cittadini. Tale istituto è stato regolamentato con un Decreto Legislativo del 2012 ed è composto da un Presidente, un Consiglio di Amministrazione, un Direttore Generale, un Comitato Scientifico, un Comitato Etico e un Collegio per la revisione dei conti. L’istituto ha una struttura interna suddivisa in Direzioni Generali e svolge delle funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo per quanto riguarda la salute pubblica. Un altro organo è l’AIFA, Agenzia Italia del Farmaco. Organismo di diritto pubblico con personalità giuridica, ha autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale. Un decreto Legge del 2003, istituisce tale agenzia in quanto i farmaci sono visti come strumento di tutela della salute e sono erogati dal SSN perché inclusi nei livelli essenziali di assistenza. Quindi occorre garantire l’unitarietà delle attività in materia farmaceutica. L’agenzia opera sulla base degli indirizzi e della vigilanza del Ministero della Salute: opera in autonomia, trasparenza ed economicità in raccordo con le regioni e ISS. Infine, l’AGENAS, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, è un organo dotato di personalità giuridica sottoposto alla vigilanza del Ministero della Salute e istituto con un Decreto
Al termine della guerra franco – prussiana nel 1870, Guglielmo I re di Prussia era diventato imperatore della Germania e aveva nominato il principe Otto Von Bismark cancelliere del reich, il quale fu poi chiamato “Cancelliere di ferro”. Bismark era un liberale dello stato convinto che l’industrializzazione del paese non si potesse realizzare senza misure di protezione per i lavoratori e così introdusse nel 1883, l’Assicurazione contro le Malattie mentre l’anno dopo l’Assicurazione contro gli Infortuni e nel 1889 l’Assicurazione contro l’Invalidità e la Vecchiaia. Le assicurazioni introdotte non erano a tutela della salute, la quale era vista invece come il mezzo per mantenere l’ordine pubblico così da avere l’industrializzazione del paese. Alla fine dell’800 la Germania era all’avanguardia in molti campi dell’industria e della tecnologia, ma anche delle scienze mediche e delle modalità di insegnamento. Era un modello sociale che rimane tale anche dopo le sconfitte della Prima e della Seconda Guerra Mondiale e dopo la caduta della Repubblica di Vimar. Si propone come Modello Bismark di Assistenza Sanitaria e si confronterà poi con il Modello inglese Beveridge del Servizio Sanitario Nazionale. Le costituzioni del dopo guerra sono quelle dello stato sociale quindi se queste assicurazioni sono finanziate con i premi pagati dai lavoratori e dai datori di lavoro, quelli che non possono pagare, nello stato sociale, restano fuori? No, in questo proprio perché il sistema Bismark si colloca all’interno del modello di stato sociale, per coloro che non possono pagare subentra il pagamento del premio da parte di uno dei livelli pubblici, quindi lo stato, i cantoni svizzeri. Non c’è un liberismo economico ma c’è un modello misto collegato allo stato sociale. MODELLO BEVERIDGE L’Inghilterra nel 1911 era dotata di una legge sull’Assistenza Obbligatoria dei Lavoratori e i medici generali avevano ottenuto la possibilità di libera scelta del medico da parte del malato, la determinazione dei compensi stabilita con accordi locali nelle sedi amministrative. I medici inoltre potevano esercitare la libera professione per i non assicurati. Questo modello fu usato nel Regno Unito tra il 1911 e il 1948 quando viene avviato il Nationalism Service sul Modello Beveridge. Beverigde era un economista, sociologo britannico che si era laureato ad Oxford all’inizio del 1900. Nel 1942 aveva pubblicato un rapporto in cui proponeva l’adozione di un sistema universale di protezione sociale per tutelare quelle categorie più povere, più deboli. I principi contenuti in questo rapporto furono messi in pratica dal governo che andò a sostituire la legislazione precedente con quanto proposto nel rapporto. Questo piano prevedeva l’intervento economico da parte dello stato a sostentamento di chi fosse venuto a trovarsi involontariamente, in condizioni di indigenza come i disoccupati, gli anziani e i malati. Sosteneva anche l’opportunità di creare un SSN che consentisse ai poveri di ricevere gratuitamente l’assistenza sanitaria necessaria a tutela della propria salute. Questi interventi si dovevano basare sulla certezza della continuità della cura tanto che questo sistema proposto da Beveridge venne definito come un “sistema di sicurezza dalla culla alla bara” e rappresentava il primo esempio di Welfare State. I sistemi sanitari sono prevalentemente finanziati mediante le entrate retributive e garantiscono il funzionamento del servizio sanitario fornendo la totalità delle prestazioni. Da un lato le persone che pagano i contributi stabiliti sulla base del loro salario stipendio che vanno a gravare in parte sui lavoratori ed in parte sui datori di lavoro e a livello statale qualora il soggetto non sia lavoratore. Dall’altro ci sono quegli organismi che prendono il nome di Cassa e Malattia e agiscono come soggetti che pagano le cure. A determinare le aliquote contributive nella maggior parte dei casi è il governo e in alcuni ordinamenti è possibile scegliere la cassa a cui aderire, come nel caso della Svizzera. In altri casi invece i lavoratori vengono cooptati al momento dell’assunzione in virtù della categoria lavorativa di appartenenza come in Francia.
Prima dell’adozione del SSN nel 1978, il modello sanitario era di tipo Bismark basato su numerosi Enti Mutualistici o Casse Mutua. Ciascun ente era competente per una determinata categoria di lavoratori e dei suoi familiari a carico e costoro erano obbligatoriamente iscritti all’ente in base alla professione che svolgevano. Fruivano dell’assicurazione sanitaria per provvedere alle cure mediche e ospedaliere che erano finanziate con i contributi versati dai lavoratori e dai datori di lavoro. Il diritto alla tutela della salute era correlato allo status di lavoratore ed in più esistevano delle forti disuguaglianze tra gli assistiti a seconda della cassa a cui appartenevano visto che le prestazioni assicurate erano diverse a seconda delle Casse Mutua. Verso la metà degli anni 60, questo sistema mutualistico entra in una profonda crisi finanziaria in quanto la spesa finanziaria stessa aumenta in modo esponenziale e questi enti hanno accumulato degli ingenti debiti per cattiva gestione e perciò si trovavano con un bilancio in passivo conducendoli al commissariamento. Successivamente nel 1977 si procederà al loro scioglimento. In questo periodo viene prima istituto il Fondo Nazionale per l’Assistenza Ospedaliera che serve per finanziare le spese degli ospedali ormai diventati enti pubblici e, successivamente, questo fondo diventerà il Fondo Sanitario Nazionale. Nel 1978 nasce il SSN e l’Italia passa da un sistema mutualistico Modello Bismark ad un SSN a copertura universale Modello Beveridge.
L’ultimo Dpcm del 2017, noto come Decreto Gentiloni, ha una struttura parzialmente diversa dal precedente e si compone di 63 articoli e di numerosi allegati che lo completano. Si suddivide in 3 aree a loro volta comprensive di una serie di categorie di prestazioni:
Rilevate è anche il Programma delle Attività Territoriali, che è un documento con cui si organizza il funzionamento dei servizi per garantire l’assistenza sanitaria e socio sanitaria dopo aver definito le risorse necessarie per raggiungere questi obiettivi. Ulteriore piano di rilevanza nazionale è il Piano Nazionale della Prevenzione, PNR, il quale ha come fondamento la consapevolezza dell’efficacia della prevenzione nel contrastare l’insorgere delle patologie e nel contenere gli effetti di queste, ha reso necessario attivare degli interventi in tema di prevenzione. Questo avviene con il PNR che stabilisce gli obiettivi e gli strumenti per la prevenzione delle malattie che saranno poi adottati dalle regioni attraverso i propri piani regionali. Piano che ha una durata di 5 anni e individua le azioni per la promozione della salute e la prevenzione degli stati di malattia sia nei luoghi di vita che nei luoghi di lavoro. Per quanto riguarda invece i Patti per la Salute c’è da dire che si tratta di accordi finanziari programmatici tra stato e regioni che valgono 3 anni e riguardano la spesa e la programmazione del SSN. La Legge di Bilancio del 2019 aveva previsto la stipulazione di un nuovo Patto per la Salute per il triennio 2019 – 2021 previa intesa con la Conferenza Unificata Stato – Regioni e questo, doveva contenere le misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure, dei servizi e anche riguardare l’efficienza dei costi.