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Diritto Scolastico anno 2024, Dispense di Diritto

Diritto scolastico: la gerarchia delle fonti, la costituzione, Art. 1,2,3,9,30,33,34, legge 62 del 2000, legge 27 del 2006, Caso Cordero, Cassazione 1991, 1994, Caso Valluri, Art.38, dimensioni del diritto, LEGGE 118 DEL 1971, LEGGE 517 DEL 1977, LEGGE 104 DEL 1992, LEGGE 170 DEL 2010, integrazione ed inclusione, PDP, Art.117, LA RIFORMA BASSANINI GLI ORGANI TERRITORIALI ARTICOLO 21 LE AUTONOMIE RIFORMA BERLINGUER RIFORMA DEL TITOLO QUINTO RIFORMA MORATTI RIFORMA GELMINI RIFORMA DELLA BUONA SCUOLA LE NOVE DELEGHE DEL GOVERNO POF E PTOF LEGGE DI BILANCIO SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO ORGANI COLLEGIALI IL COLLEGIO DEI DOCENTI IL CONSIGLIO DI ISTITUTO LA GIUNTA ESECUTIVA IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Tipologia: Dispense

2024/2025

Caricato il 07/01/2025

anna-costabile-2
anna-costabile-2 🇮🇹

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DIRITTO SCOLASTICO
Il diritto scolastico è l’insieme delle norme che disciplinano l’istruzione nella sua dimensione pubblica. L’insieme
delle norme che regolano la scuola fanno parte di un sistema più ampio che viene definito ordinamento giuridico.
Quando facciamo riferimento alle fonti del diritto parliamo della fonte di produzione del diritto, qualcosa dal quale
nasce il diritto. Il nostro sistema giuridico è caratterizzato da una pluralità di fonti, molto spesso in contrasto tra di
loro, e proprio per questo esistono dei criteri di risoluzione dei conflitti:
1. Il Criterio temporale ordina le fonti nel tempo, le più recenti prevalgono su quelle meno recenti, le meno
recenti non vengono eliminate ma continuano a regolare vecchi rapporti
2. Il Criterio gerarchico ordina le fonti secondo una scala gerarchica, le più forti prevalgono su quelle meno forti
che devono conformarsi alle superiori
3. Il Criterio della competenza ordina le fonti secondo il loro compito, se c’è conflitto, vince la fonte competente
4. Il Criterio della specialità invece se c’è una fonte generica e una specifica vince quella specifica poiché più
dettagliata
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DIRITTO SCOLASTICO

Il diritto scolastico è l’insieme delle norme che disciplinano l’istruzione nella sua dimensione pubblica. L’insieme delle norme che regolano la scuola fanno parte di un sistema più ampio che viene definito ordinamento giuridico. Quando facciamo riferimento alle fonti del diritto parliamo della fonte di produzione del diritto, qualcosa dal quale nasce il diritto. Il nostro sistema giuridico è caratterizzato da una pluralità di fonti, molto spesso in contrasto tra di loro, e proprio per questo esistono dei criteri di risoluzione dei conflitti:

  1. Il Criterio temporale ordina le fonti nel tempo, le più recenti prevalgono su quelle meno recenti, le meno recenti non vengono eliminate ma continuano a regolare vecchi rapporti
  2. Il Criterio gerarchico ordina le fonti secondo una scala gerarchica, le più forti prevalgono su quelle meno forti che devono conformarsi alle superiori
  3. Il Criterio della competenza ordina le fonti secondo il loro compito, se c’è conflitto, vince la fonte competente
  4. Il Criterio della specialità invece se c’è una fonte generica e una specifica vince quella specifica poiché più dettagliata

LA GERARCHIA DELLE FONTI

Al vertice della piramide abbiamo la costituzione, che è superiore a tutte le altre fonti e nessun’altra può andare in contrasto con essa, essa entra in vigore in Italia il primo gennaio del 1948, alla base della piramide abbiamo le consuetudini e gli usi, ovvero i comportamenti abituali delle persone. Possiamo fare una differenza tra fonti fatto e fonti atto, le fonti atto sono fonti scritte, come documenti e atti giuridici, le fonti fatto sono fatti rilevanti ma non scritti. Poi abbiamo le leggi di revisione costituzionale e le leggi costituzionali, le leggi di revisione costituzionale hanno il potere di modificare la costituzione, le leggi costituzionali non modificano direttamente la legge ma la integrano, indipendentemente dal compito che vogliono perseguire attraverso un dp procedimento aggravato per entrare in vigore hanno bisogno di un numero di voti maggiore rispetto alle leggi ordinarie, con approvazione da entrambe le camere in un lasso di tempo non inferiore ai tre mesi. Poi abbiamo le fonti comunitarie che vengono emanate da ordini esterni come la commissione europea e hanno potere di essere emanate direttamente nel nostro paese. Poi abbiamo le fonti primarie che sono le leggi ordinarie emanate dal parlamento, le leggi regionali emanate dal consiglio regionale e i decreti legge e i decreti legislativi. I decreti legge sono norme temporanee che per diventare definitive hanno bisogno di essere sottoposte alla normale amministrazione del parlamento. I decreti legislativi sono leggi emanate dal governo sotto delega del parlamento, il parlamento delega il governo ad emanare testi unici o codici che se sottoposti a normale amministrazione causerebbero dei ritardi all’interno degli uffici parlamentari. Come fonte primaria abbiamo anche il referendum abrogativo che ha il potere di abrogare le leggi. Poi abbiamo le fonti secondarie che sono subordinate alle fonti primarie e sono atti amministrativi del governo, regioni enti locali. Le fonti terziarie sono subordinate alle fonti secondarie e sono decreti ministeriali ordinanze e circolari emanati dai singoli ministri. Come ad esempio i contratti collettivi nazionali di lavoro che regolano il rapporto di lavoro dei docenti ma anche di tutti gli operatori scolastici, sul contratto viene scritto l’inizio del servizio, la fine, la sede l’orario e i compiti. Un’altra fonte terziaria sono gli atti interni dell’istituzione scolastica, come il PTOF, producono norme giuridiche all’interno della scuola. Distinguiamo le fonti vincolanti e le fonti non vincolanti, quelle vincolanti sono i regolamenti le direttive e le decisioni, i regolamenti sono emanati dall’unione europea e sono direttamente applicabili negli stati membri, le direttive hanno bisogno di essere recepite e pongono degli obiettivi che spetta poi al legislatore decidere come perseguire tali obiettivi, le decisioni riguardano persone fisiche giuridiche e sono specifiche. Le fonti non vincolanti sono raccomandazioni e pareri non vincolanti anche se sono prese in considerazione dalle autorità giudiziarie.

ARTICOLO 1

L’articolo 1 recita: L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, la prima parte «L’Italia è una repubblica» afferma il principio democratico in cui la sovranità è nelle mani del popolo «fondata sul lavoro» invece afferma il principio lavorista. ARTICOLO 2 L’articolo 2 parla dei diritti inviolabili dell’uomo, li riconosce come già esistenti e l’obiettivo è quello di garantirli. Qui abbiamo i principi:

  • (^) Personalista in quanto la persona è considerata come qualcosa che esiste e non idealizzata
  • (^) Pluralista in quanto l’uomo è contemplato all’interno di contesti sociali e non solo da solo
  • (^) Solidarietà Nel secondo articolo non troviamo solo i diritti ma anche i doveri ARTICOLO 3 L’articolo 3 afferma il principio di uguaglianza formale e sostanziale. Il primo comma parla dell’uguaglianza formale e afferma che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, tutti sono uguali dinanzi alla legge e la legge è uguale per tutti. Il secondo comma parla dell’uguaglianza sostanziale, come uguaglianza nella sostanza, ovvero abbattere tutti quegli ostacoli di natura economia e sociale.

ARTICOLO 1, 2, 3

I primi tre articoli sono punti di riferimento per le istituzioni scolastiche in quanto possiamo dire che c’è un nesso tra:

  1. Il principio personalista in quanto l’istruzione mira al pieno sviluppo dell’individuo umano
  2. Il principio di solidarietà in quanto l’istruzione deve farsi portatore di solidarietà sociale, farsi carico dei bisogni delle fasce sociali più svantaggiate e qui inoltre viene intesa l’istruzione come dovere.
  3. Il principio di uguaglianza formale e sostanziale in quanto l’istruzione deve tendere a tutti secondo un principio di uguaglianza sostanziale la scuola è aperta a tutti senza differenze, ma deve attuare anche i principi dell’uguaglianza sostanziale in quanto deve riconoscere pari opportunità a tutti. Qui invece abbiamo un principio di istruzione come diritto sociale.

I PRIMI TRE ARTICOLI E LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

ARTICOLO 9

Nei primi tre articoli abbiamo un richiamo dell’istruzione solo implicito, l’unico principio fondamentale che fa un richiamo seppur in modo indiretto è l’articolo 9. L’articolo 9 fa parla dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica, ne riconosce il valore nel nostro paese come stato di cultura e ricerca, inoltre attribuisce allo stato ai comuni e alle regioni il compito di promuoverne lo sviluppo. Inoltre l’articolo 9 fa riferimento per la prima volta all’autonomia delle istituzioni quali le università, le scuole e accademie che lavorano per lo sviluppo. Quindi abbiamo un richiamo dell’autonomia scolastica che verrà espresso nel 2001 con la riforma Bassanini. Quindi significa assicurare la massima libertà espressiva e culturale a scrittori artisti docenti e scienziati.

ARTICOLO 33

L’articolo 33 contiene 7 commi, il primo riguarda una dimensione personale mentre i successivi riguardano una dimensione pubblica dell’insegnamento. Il primo comma dell’articolo 33 recita «l’arte e la scienza sono libere e ne è libero l’insegnamento» Nella prima parte «l’arte e la scienza sono libere» dobbiamo specificare che cos’è l’arte e che cos’è la scienza. Per arte intendiamo tutte quelle attività creative e estetiche che hanno bisogno di una certa abilità tecnica, mentre per scienza intendiamo tutte quelle attività che si basano sul metodo scientifico dell’osservazione oggettiva dei fenomeni naturali che diano risultati dimostrabili. «ne è libero l’insegnamento» invece ha un’accezione molto ampia, in quanto per insegnamento non intendiamo solo quello che avviene nelle istituzioni scolastiche, ma anche tutto ciò che riguarda l’extrascolastico, ovvero qualsiasi forma di divulgazione del sapere, che siano corsi di musica, di ballo o di cucina e non riguarda solo i docenti specializzati. La costituzione vuole riconosce una forma più ampia di libertà di insegnamento, col fine di creare una società caratterizzata da una pluralità ideologica e culturale. L’insegnante è libero di scegliere come e cosa insegnare, quindi autonomia metodologica e didattica. Il decreto legislativo 297 del 1994 è il testo unico in cui sono racchiuse tutte le norme vigenti in materia di scuola, l’autonomia dell’insegnante però ha dei limiti, che sono:

  1. Limite del buon costume, che riguarda tutto ciò che in un determinato periodo storico chiamiamo pudore, quindi l’insegnante deve essere capace di trattare temi delicati senza urtare la sensibilità degli alunni
  2. Limite dell’ordine pubblico in quanto l’insegnante nella sua professione non deve incitare all’odio, alla violenza, alla sovversione contro le autorità, e in generale non deve usare la sua posizione di riferimento incitando ad atti sbagliati
  3. Limite dell’incolumità in quanto l’insegnante non deve di propria volontà condurre attività che mettono a rischio gli studenti, come ad esempio se c’è un laboratorio di chimica deve mettere in atto tutte quelle precauzioni per mettere in sicurezza l’attività. Oltre a questi limiti ovviamente deve rispettare le norme costituzionali, il regolamento scolastico e le norme penali.

ARTICOLO 33 COMMA 2

Distinguiamo la funzione di istruzione e il servizio di istruzione. La funzione di istruzione spetta al legislatore sia statale che regionale, egli fa una serie di scelte come ad esempio i parametri della valutazione, la durata dell’obbligo scolastico ecc. col fine di rendere l’istruzione efficace. La funzione di istruzione invece è l’azione concreta di trasmissione che avviene all’interno delle scuole e delle università. Il comma due dell’articolo 33 prevede un dovere dei poteri pubblici, essi garantiscono l’istituzione di scuole statali per ogni ordine e grado sul territorio nazionale. Quando parliamo di ordine facciamo riferimento a varie tipologie di scuole come ad esempio ad indirizzo artistico scientifico ecc. mentre quando parliamo di grado facciamo riferimento all’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e università. Nonostante la costituzione di preoccupi di dare a tutti una scuola pubblica sarebbe sbagliato affermare un principio di monopolio della scuola di stato. Quindi il nostro modello è un modello misto con necessaria presenza statale. Il sistema misto garantisce una pluralità culturale ma come non può esistere un monopolio delle scuole pubbliche non può esistere un monopolio delle scuole private.

ARTICOLO 33 COMMA 5

Il comma 5 dell’articolo 33 prevede il discorso dell’esame di stato, ovvero si prevede un esame sia per l’ammissione ai vari ordini e gradi sia per l’abilitazione all’esercizio delle professioni. Nel caso dell’abilitazione bisogna assicurare la capacità professionale del futuro professionista.

ARTICOLO 33 COMMA 6

Il comma 6 dell’articolo 33 parla delle università e delle accademie che hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti fissati dalle leggi dello stato. Il riconoscimento dell’autonomia alle istituzioni scolastiche viene poi espresso nell’articolo 117 della costituzione.

ARTICOLO 33 COMMA 7

Nel comma 7 dell’articolo 33 la Repubblica riconosce il valore educativo sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme.

LEGGE 62 DEL 2000

La legge 62 del 200 presenta i requisiti che le scuole paritarie devono rispettare e garantire:

  1. Gli stessi diritti e gli stessi doveri per gli alunni
  2. La partecipazione e le stesse modalità degli esami di stato delle scuole pubbliche e rilasciare titoli di studio aventi valore legale.
  3. Il libero accesso a tutti gli studenti i cui genitori facciano richiesta compresi gli alunni disabili, in quanto le scuole paritarie non possono porre restrizioni o limitazioni e oltretutto devono anche inserire attrezzature e strumenti che possano aiutare gli studenti con disabilità all’inserimento
  4. L’attivazione di corsi completi
  5. Il personale docente e il dirigente scolastico deve essere fornito di titolo di abilitazione La sussistenza di questi requisiti viene verificata periodicamente dal ministero, e quando effettivamente soddisfano tutti i requisiti necessari entrano a far parte del sistema nazionale di istruzione e possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale a differenza delle scuole non paritarie. Le scuole paritarie sono contenute all’interno di un elenco che viene aggiornato ogni anno. Come le scuole statali i docenti devono essere forniti di titolo di abilitazione in quanto fornisce una garanzia agli studenti.

CASO CORDERO

Il professor Cordero nel 1972 aveva impugnato il provvedimento col quale la santa sede aveva espresso una valutazione negativa sul possesso del docente dei requisiti morali e religiosi in quanto egli aveva scritto un libro intitolato «gli osservanti» in cui si poneva in contrasto con le dottrine morali e religiose dell’istituzione in cui insegnava. La santa sede gli aveva ritirato il nulla osta per l’incarico di docenza poiché nel libro esprimeva pareri contrastanti alla religione cattolica che era l’ordinamento dell’università. Secondo il prof. Cordero essa costituiva una lesione alla propria libertà di insegnamento che la costituzione gli garantiva tramite l’articolo 33. L’università cattolica in difesa affermava il diritto e la libertà della scuola che si professava anche con la scelta dell’orientamento religioso e quindi avendo tale finalità aveva il diritto di difendere quelle ideologie in quanto al contrario sarebbe stata lesa la libertà dell’università di istituire scuole di tendenza. L’università richiamava alla libertà data dall’articolo 33 comma 3. La corte afferma quindi che la creazione di università confessionali, implica delle limitazioni alla libertà di insegnamento dei docenti, delle limitazioni che sono necessarie per perseguire lo scopo dell’università. La corte costituzionale con la sentenza 195 nega che la libertà dell’insegnante sia stata lesa, in il docente nel momento in cui è stato chiamato ha dato il proprio consenso scegliendo di accettare le finalità dell’università e per lo stesso motivo era libero di recedere al proprio contratto nel momento in cui le finalità di essa non erano più condivise.

CASSAZIONE 1991 e 1994

La cassazione civile sezione lavoro si è occupata nel 1991 e nel 1994 di un licenziamento per giusta causa di un docente laico in una scuola confessionale. Nel 1991 la cassazione in una prima causa ha riconosciuto legittimo il licenziamento in un istituto religioso di un docente laico che aveva contratto matrimonio con un rito civile e non con un rito religioso, andando in contrasto con quelle che sono le finalità dell’istituto confessionale. Secondo la cassazione il comportamento del docente si poneva in contrasto con la dottrina dell’istituzione e anche in questo caso la cassazione fa prevalere le ragioni dell’università, contando che in questo caso c’era un fattore in più, ovvero le famiglie e i genitori che nel momento in cui scelgono di iscrivere i propri figli in una scuola di tendenza hanno il diritto di vedersi corrisposto l’insegnamento. Quel comportamento si poneva in contrasto con la dottrina cattolica e si pone come giusta causa di licenziamento del docente. Nel 1994 la cassazione civile sezione lavoro chiarisce meglio il limite che incontra il licenziamento ideologico. Nel 1994 la cassazione ha precisato che l’esigenza di tutela della scuola di tendenza avviene solo in relazione a quegli insegnamenti che caratterizzano tale tendenza, e che se il docente insegna una materia differente dalla tendenza della scuola il licenziamento non è legittimo.

ARTICOLO 34 COMMA 1, 2, 3, 4

L’articolo 34 disciplina il diritto all’istruzione e contiene 4 commi. IL PRIMO COMMA recita «la scuola è aperta a tutti» quindi si afferma il diritto dei cittadini di accedere liberamente all’istruzione, il primo comma costituisce il fondamento del principio di inclusione scolastica in quanto apre la scuola a tutti non facendo distinzioni di sesso, razza, lingua, condizioni personali o sociali o presenza di disabilità ed è espressione di uguaglianza formale. IL SECONDO COMMA esprime che per l’istruzione inferiore e impartita per otto anni è obbligatoria e gratuita, quindi esprime l’obbligatorietà ma anche il carattere della gratuità ed esprime il diritto-dovere di ogni cittadino all’istruzione e dovendo assolvere l’obbligo ne garantisce il carattere gratuito. Oggi l’obbligo scolastico è di 10 anni e va dai 6 ai 16 anni. Anche il secondo comma è espressione di uguaglianza formale. IL TERZO E IL QUARTO COMMA garantisce ai meritevoli il diritto di accedere ai gradi più alti degli studi, attraverso l’ausilio di sussidi, borse di studio, assegni familiari, queste norme esprimono un principio di uguaglianza sostanziale proprio perché la costituzione garantisce ai meritevoli che non hanno i mezzi, la possibilità di continuare gli studi superiori in quanto non più gratuita.

ARTICOLO 38

L’articolo 38 garantisce a fasce sociali svantaggiate dei diritti, ed è rappresentazione del principio di uguaglianza sostanziale. È contenuta nella prima parte della costituzione nel titolo dei rapporti economici.

  1. Gli inabili al lavoro hanno diritto al mantenimento e all’assistenza sociale
  2. I lavoratori hanno diritto ad essere assicurati in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria
  3. Gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.

LEGGE 118 DEL 1971

LEGGE 517 DEL 1977

A partire degli anni 90’ si assiste ad una serie di interventi normativi, il primo dei quali è la legge 118 del 1971 che intraprende il processo di inserimento dei disabili nelle classi comuni della scuola pubblica, a distanza di pochi anni la legge 517 del 1977 apre nel concreto tale obbligo, abolendo le classi differenziali e organizza le modalità di inserimento degli alunni portatori di handicap all’interno delle classi comuni. Il legislatore per agevolare il diritto allo studio ha disposto una serie di accortenze, come la limitazione numeriche e la formazione di docenti specializzati dotati di titoli speciali che li avrebbero aiutati nel corso della loro formazione. La legge poi ha esteso in relazione allo sviluppo dell’uguaglianza sostanziale l’inclusione dei soggetti portatori di handicap anche all’istruzione superiore oltre che per quella inferiore.

LEGGE 104 DEL 1992

La legge 104 del 1992 è la legge quadro dell’integrazione sociale e dei diritti delle persone handicappate, disciplina tanti profili della disabilità e non solo all’interno dell’istruzione. L’articolo 13 si occupa del profilo dell’istruzione e afferma il diritto all’istruzione/educazione dei soggetti portatori di handicap per ogni ordine e grado. La legge prevede ci sia un piano educativo individualizzato, il PEI ovvero un documento pensato per tutti gli alunni che presentano qualsiasi tipo di disabilità certificata. E’ un tipo di documento che viene redatto a inizio anno scolastico e contiene al suo interno tutta la programmazione delle attività didattiche ed educative che vengono ritenute più adatte al raggiungimento degli obiettivi che ci si prefissa e contiene metodi, materiali e criteri di valutazione, viene redato dal personale docente specializzato, il docente di sostegno, i genitori e gli operatori dell’ASL ovvero azienda sanitaria locale. La legge prevede altri strumenti formativi come:

  1. La diagnosi funzionale definita con l’acronimo DF
  2. Il piano dinamico funzionale definito con l’acronimo PDF Una parte molto importante è quella relativa alla disciplina dei docenti di sostegno e sostiene che
  3. I docenti di sostegno sono affidati alla classe e non solo all’alunno con disabilità, ma svolge il ruolo da mediatore tra la classe e il soggetto disabile
  4. La 104 inoltre prevede che i docenti di sostegno abbiano un titolo di specializzazione conseguito al termine di un corso dalla durata di due anni, che rilascia 60 cfu di cui 12 acquisiti mediante un tirocinio di 300 ore. I requisiti sono la laurea in sfp e 60 cfu in ambito di didattica dell’inclusione. Dopo di che gli è consentito l’iscrizione all’elenco per il sostegno.
  5. La scelta di un curriculo flessibile, dal punto organizzativo e anche per la formazione di un orario che possa rispondere alle esigenze dell’alunno
  6. Prevede limitazioni numeriche della classe nella quale se è presente un alunno con disabilità non deve essere costituita da più di 20 alunni e un docente di sostegno ogni due alunni con disabilità.