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Del legame tra diritto di famiglia, divorzio e diritto successorio. Esplora la differenza tra successione testamentaria e successione legale, affidamento di figli in caso di separazione dei genitori, norme in materia di procreazione medicalmente assistita e il nuovo contratto di famiglia per l'impresa. Il documento illustra le nuove norme introdotte dalla legge italiana.
Tipologia: Appunti
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hanno uno stretto legame con il diritto successorio. Ricordiamo infatti che la maggior parte dei matrimoni finisce per la morte di uno dei coniugi. Questo aspetto non può dunque essere ignorato, per cui affronterò anche la questione del diritto successorio, ossia:
Il diritto successorio regolamenta tutto (o quasi) ciò che riguarda la morte di una persona; è possibile che il defunto lasci testamento o che decida di non disporre di nulla, lasciando dunque alla legge l'intera regolamentazione sulla divisione dei suoi beni dopo la sua morte. Qui sta la differenza tra successione testamentaria e successione legale. La successione testamentaria è quella dove il defunto ha lasciato delle disposizioni di ultima volontà (ad es. un testamento), mentre quella legale regolamenta le conseguenze giuridiche di un decesso, in assenza di disposizioni di ultima volontà.
Norme in materia di procreazione medicalmente
assistita
. Il patto di famiglia per l'impresa.
inserendo dopo l'art.768 sette nuovi articoli (dal bis all'octies), rappresenta innanzitutto un'eccezione al divieto di patti successori, stabilito dall'art.458 c.c., al cui testo è stato premesso l'inciso “Fatto salvo quanto disposto dagli artt.768-bis e seguenti.” Ci troviamo di fronte ad una normativa eccezionale e non speciale, in quanto deroga norme generali quali l'art.458 citato e gli artt. 553 ss. (azione di riduzione) e 737 ss. (collazione), con tutte le relative conseguenze in tema di interpretazione analogica.
Il patto di famiglia viene definito dal legislatore, all'art.768-bis, come il “contratto” con cui l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda ed il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote ad uno o più discendenti. Ne risulta quindi escluso il professionista, che intenda lasciare il proprio studio al figlio o al nipote ex filio che segue le sue orme.
Il requisito soggettivo dell'esercizio dell'attività di impresa, intesa nella duplice forma di proprietà reale o di governare, di patrimonio statico o di patrimonio dinamico, requisito richiesto nel soggetto che trasferisce l'azienda o le partecipazioni societarie,[1] che denominerò trasferente, porta ad escludere che con questo nuovo contratto si possano trasferire partecipazioni sociali di investimento o di godimento. Secondo logica ermeneutica, infatti, l'inciso di cui all'art.768-bis, (l'imprenditore trasferisce, “in tutto o in parte”), ripetuto sia per l'azienda che per le partecipazioni societarie, conferma che ad uno o più discendenti con capacità manageriali ed attuatorie sarà trasferita la gestione dell'impresa di famiglia e agli altri legittimari potranno essere attribuite (mediante cessioni, che beneficeranno anche della neutralità fiscale) le quote o le azioni che non compromettono la governance. Fornendo, così, una logica spiegazione ad un'altra previsione normativa di difficile interpretazione, quella della facoltà di rinuncia alla liquidazione (art.768-quater, comma 2) che, altrimenti, troverebbe applicazione concreta solo nel caso del coniuge dell'imprenditore che sia anche il genitore dei legittimari.
Insisto sul fatto che il negozio attributivo delle quote o delle azioni agli altri legittimari, al fine di perequare la distribuzione del pacchetto di quote o di azioni della società di famiglia, debba essere una cessione, e non una donazione, perché le donazioni fatte dall'imprenditore agli altri legittimari rientrerebbero nella disciplina generale e quindi sarebbero soggette a riduzione, da parte dello stesso beneficiario dell'impresa o dei legittimari sopravvenuti (secondo coniuge o