Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Diritto Successorio: Legame tra Famiglia, Divorzio e Successione, Appunti di Diritto

Del legame tra diritto di famiglia, divorzio e diritto successorio. Esplora la differenza tra successione testamentaria e successione legale, affidamento di figli in caso di separazione dei genitori, norme in materia di procreazione medicalmente assistita e il nuovo contratto di famiglia per l'impresa. Il documento illustra le nuove norme introdotte dalla legge italiana.

Tipologia: Appunti

2010/2011

Caricato il 21/06/2011

imblema
imblema 🇮🇹

1 documento

1 / 3

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
Diritto successorio:Il diritto di famiglia e il diritto del divorzio
hanno uno stretto legame con il diritto successorio. Ricordiamo infatti che la maggior parte dei
matrimoni nisce per la morte di uno dei coniugi. Questo aspetto non può dunque essere
ignorato, per cui aronterò anche la questione del diritto successorio, ossia:
Il diritto successorio regolamenta tutto (o quasi) ciò che riguarda la morte di una persona; è
possibile che il defunto lasci testamento o che decida di non disporre di nulla, lasciando
dunque alla legge l'intera regolamentazione sulla divisione dei suoi beni dopo la sua morte. Qui
sta la dierenza tra successione testamentaria e successione legale.
La successione testamentaria è quella dove il defunto ha lasciato delle disposizioni di ultima
volontà (ad es. un testamento), mentre quella legale regolamenta le conseguenze giuridiche di
un decesso, in assenza di disposizioni di ultima volontà.
“Disposizioni in materia di separazione dei genitori e adamento
condiviso dei gli"
In caso di separazione dei genitori, i figli saranno affidati come regola ad entrambi i genitori e,
soltanto come eccezione, ad uno di essi quando in tal senso spinga l'interesse del minore e
l'affidamento condiviso determini una situazione di pregiudizio per il minore stesso.
Con la legge 8 febbraio 2006, n.54 viene capovolto il sistema attuale in materia di affidamento in
base al quale i figli sono affidati o all'uno o all'altro dei genitori secondo il prudente apprezzamento
del presidente del tribunale o del giudice o secondo le intese raggiunte dai coniugi.
Le nuove norme attuano il principio della bi genitorialità; principio affermatosi da tempo negli
ordinamenti europei e presente altresì nella Convenzione sui diritti del fanciullo sottoscritta a New
York il 20 novembre 1989, e resa esecutiva in Italia con la legge n. 176 del 1991.
«Art. 155. - (Provvedimenti riguardo ai figli) – Anche in caso di separazione personale dei genitori
il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi,
di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli
ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione
personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento
all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori
restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina
i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il
modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e
all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti
tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.
La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i
figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo
conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la
decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria
amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al
mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove
necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di
proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
pf3

Anteprima parziale del testo

Scarica Diritto Successorio: Legame tra Famiglia, Divorzio e Successione e più Appunti in PDF di Diritto solo su Docsity!

Diritto successorio :Il diritto di famiglia e il diritto del divorzio

hanno uno stretto legame con il diritto successorio. Ricordiamo infatti che la maggior parte dei matrimoni finisce per la morte di uno dei coniugi. Questo aspetto non può dunque essere ignorato, per cui affronterò anche la questione del diritto successorio, ossia:

Il diritto successorio regolamenta tutto (o quasi) ciò che riguarda la morte di una persona; è possibile che il defunto lasci testamento o che decida di non disporre di nulla, lasciando dunque alla legge l'intera regolamentazione sulla divisione dei suoi beni dopo la sua morte. Qui sta la differenza tra successione testamentaria e successione legale. La successione testamentaria è quella dove il defunto ha lasciato delle disposizioni di ultima volontà (ad es. un testamento), mentre quella legale regolamenta le conseguenze giuridiche di un decesso, in assenza di disposizioni di ultima volontà.

“Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento

condiviso dei figli"

In caso di separazione dei genitori, i figli saranno affidati come regola ad entrambi i genitori e,

soltanto come eccezione, ad uno di essi quando in tal senso spinga l'interesse del minore e

l'affidamento condiviso determini una situazione di pregiudizio per il minore stesso.

Con la legge 8 febbraio 2006, n.54 viene capovolto il sistema attuale in materia di affidamento in

base al quale i figli sono affidati o all'uno o all'altro dei genitori secondo il prudente apprezzamento

del presidente del tribunale o del giudice o secondo le intese raggiunte dai coniugi.

Le nuove norme attuano il principio della bi genitorialità; principio affermatosi da tempo negli

ordinamenti europei e presente altresì nella Convenzione sui diritti del fanciullo sottoscritta a New

York il 20 novembre 1989, e resa esecutiva in Italia con la legge n. 176 del 1991.

«Art. 155. - (Provvedimenti riguardo ai figli) – Anche in caso di separazione personale dei genitori

il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi,

di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli

ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione

personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento

all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori

restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina

i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il

modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e

all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti

tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.

La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i

figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo

conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la

decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria

amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al

mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove

necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di

proporzionalità, da determinare considerando:

1) le attuali esigenze del figlio;

2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;

3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;

4) le risorse economiche di entrambi i genitori;

5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle

parti o dal giudice.

Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente

documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni

oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi».

Norme in materia di procreazione medicalmente

assistita

Con la legge n. 40 del 19 Febbraio 2004 il Parlamento ha approvato definitivamente le nuove

norme in materia di procreazione medicalmente assistita.

L'accesso alle tecniche di fecondazione è consentito solo alle coppie di maggiorenni di sesso

diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi, ed è comunque

circoscritto ai casi in cui sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impedite della

procreazione.

E' inoltre esclusa la possibilità del ricorso alla fecondazione eterologa.

. Il patto di famiglia per l'impresa.

Il nuovo contratto, introdotto nel codice civile dalla Legge 14 febbraio 2006, n.

inserendo dopo l'art.768 sette nuovi articoli (dal bis all'octies), rappresenta innanzitutto un'eccezione al divieto di patti successori, stabilito dall'art.458 c.c., al cui testo è stato premesso l'inciso “Fatto salvo quanto disposto dagli artt.768-bis e seguenti.” Ci troviamo di fronte ad una normativa eccezionale e non speciale, in quanto deroga norme generali quali l'art.458 citato e gli artt. 553 ss. (azione di riduzione) e 737 ss. (collazione), con tutte le relative conseguenze in tema di interpretazione analogica.

Il patto di famiglia viene definito dal legislatore, all'art.768-bis, come il “contratto” con cui l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda ed il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote ad uno o più discendenti. Ne risulta quindi escluso il professionista, che intenda lasciare il proprio studio al figlio o al nipote ex filio che segue le sue orme.

Il requisito soggettivo dell'esercizio dell'attività di impresa, intesa nella duplice forma di proprietà reale o di governare, di patrimonio statico o di patrimonio dinamico, requisito richiesto nel soggetto che trasferisce l'azienda o le partecipazioni societarie,[1] che denominerò trasferente, porta ad escludere che con questo nuovo contratto si possano trasferire partecipazioni sociali di investimento o di godimento. Secondo logica ermeneutica, infatti, l'inciso di cui all'art.768-bis, (l'imprenditore trasferisce, “in tutto o in parte”), ripetuto sia per l'azienda che per le partecipazioni societarie, conferma che ad uno o più discendenti con capacità manageriali ed attuatorie sarà trasferita la gestione dell'impresa di famiglia e agli altri legittimari potranno essere attribuite (mediante cessioni, che beneficeranno anche della neutralità fiscale) le quote o le azioni che non compromettono la governance. Fornendo, così, una logica spiegazione ad un'altra previsione normativa di difficile interpretazione, quella della facoltà di rinuncia alla liquidazione (art.768-quater, comma 2) che, altrimenti, troverebbe applicazione concreta solo nel caso del coniuge dell'imprenditore che sia anche il genitore dei legittimari.

Insisto sul fatto che il negozio attributivo delle quote o delle azioni agli altri legittimari, al fine di perequare la distribuzione del pacchetto di quote o di azioni della società di famiglia, debba essere una cessione, e non una donazione, perché le donazioni fatte dall'imprenditore agli altri legittimari rientrerebbero nella disciplina generale e quindi sarebbero soggette a riduzione, da parte dello stesso beneficiario dell'impresa o dei legittimari sopravvenuti (secondo coniuge o