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Diritto tributario completo, Sintesi del corso di Diritto Tributario

Dispensa diritto tributario contenente sia parte generale che parte speciale. Contiene parti schematiche con esempi tratti a lezione e dal libro.

Tipologia: Sintesi del corso

2023/2024

In vendita dal 17/12/2024

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gianluca-condoluci 🇮🇹

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DIRITTO TRIBUTARIO – PARTE GENERALE
CAPITOLO I – I tributi
1. La nozione di tributo
Presupposto non esistono definizioni legislative di “tributo”.
Dottrina Tributo = entrata coattiva ossia imposta con un atto dell'autorità.
Attenzione! Il tributo comporta il sorgere di una obbligazione e i suoi effetti sono irreversibili e definitivi.
A cosa serve un tributo? Serve per finanziare la spesa pubblica (eccezione! I tributi di “scopo” = essi servono per
finanziare la realizzazione di opere pubbliche).
2. Imposta, tasse e contributi
Tributo = genus che comprende:
a. Imposte il suo presupposto economico è un “fatto economico” posto in essere da un soggetto passivo.
Esso è un prelievo coattivo effettuato dallo Stato NON per soddisfare un servizio specifico ma per sostenere la
spesa pubblica
b. Tasse il suo presupposto economico è un atto o una attività.
Esso è un prelievo fatto nei confronti di coloro che demandano e ottengono un servizio (es. istruzione, sanità).
Possono esserci tre tipi di tasse:
tasse collegate all'emanazione di atti
tasse collegate ad un'attività pubblica
tasse collegate alla fruizione di un bene o di un servizio
Attenzione! Bisogna specificare:
Entrate di diritto pubblico non aventi natura fiscale (es. canone per erogazione dell’acqua) NON sono
considerate tasse vere e proprie
“Canoni” Che nonostante il nome sono da considerare i tasse il nomes iuris NON è decisivo”
c. Contributi Prelievo coattivo effettuato verso coloro che traggono un beneficio individuale da opere o servizi.
3. Nozioni in uso nella giurisprudenza
La giurisprudenza costituzionale sostiene che la nozione di tributo sia caratterizzata da due elementi:
a. Imposizione di un sacrificio economico individuale
b. La destinazione dell'entrata fiscale allo stato per coprire le spese pubbliche
La giurisprudenza ordinaria adotta una nozione ampia MA… SENZA ricomprendere i contributi previdenziali.
Tributi (secondo la giurisprudenza ordinaria) = tutte le prestazioni imposte in via coattiva che però NON
rappresentano il corrispettivo sinallagmatico di una prestazione dell'ente pubblico.
4. Diritto tributario e le sue partizioni interne
Attenzione! Il concetto di tributo è AUTONOMO la disciplina che regola il tributo è caratterizzata da:
Norme generali (es. Costituzione)
Norme speciali (es. Statuto del contribuente)
Norme tributarie penali
CAPITOLO II – Le fonti
1. La riserva di legge
Costituzione è una delle fonti del diritto tributario.
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DIRITTO TRIBUTARIO – PARTE GENERALE

CAPITOLO I – I tributi

1. La nozione di tributo Presupposto → non esistono definizioni legislative di “tributo”. Dottrina → Tributo = entrata coattiva ossia imposta con un atto dell'autorità. Attenzione! Il tributo comporta il sorgere di una obbligazione e i suoi effetti sono irreversibili e definitivi. A cosa serve un tributo? → Serve per finanziare la spesa pubblica (eccezione! I tributi di “scopo” = essi servono per finanziare la realizzazione di opere pubbliche). 2. Imposta, tasse e contributi Tributo = genus che comprende: a. Imposte → il suo presupposto economico è un “fatto economico” posto in essere da un soggetto passivo. Esso è un prelievo coattivo effettuato dallo Stato NON per soddisfare un servizio specifico ma per sostenere la spesa pubblica b. Tasse → il suo presupposto economico è un atto o una attività. Esso è un prelievo fatto nei confronti di coloro che demandano e ottengono un servizio (es. istruzione, sanità). Possono esserci tre tipi di tasse: - tasse collegate all'emanazione di atti - tasse collegate ad un'attività pubblica - tasse collegate alla fruizione di un bene o di un servizio Attenzione! Bisogna specificare: - Entrate di diritto pubblico non aventi natura fiscale (es. canone per erogazione dell’acqua) → NON sono considerate tasse vere e proprie - “Canoni” Che nonostante il nome sono da considerare i tasse → il nomes iuris NON è decisivo” c. Contributi → Prelievo coattivo effettuato verso coloro che traggono un beneficio individuale da opere o servizi. 3. Nozioni in uso nella giurisprudenza La giurisprudenza costituzionale sostiene che la nozione di tributo sia caratterizzata da due elementi: a. Imposizione di un sacrificio economico individuale b. La destinazione dell'entrata fiscale allo stato per coprire le spese pubbliche La giurisprudenza ordinaria adotta una nozione ampia MA… SENZA ricomprendere i contributi previdenziali. Tributi (secondo la giurisprudenza ordinaria) = tutte le prestazioni imposte in via coattiva che però NON rappresentano il corrispettivo sinallagmatico di una prestazione dell'ente pubblico. 4. Diritto tributario e le sue partizioni interne Attenzione! Il concetto di tributo è AUTONOMO → la disciplina che regola il tributo è caratterizzata da: - Norme generali (es. Costituzione) - Norme speciali (es. Statuto del contribuente) - Norme tributarie penali **CAPITOLO II – Le fonti

  1. La riserva di legge** Costituzione → è una delle fonti del diritto tributario.

Art. 23 cost. stabilisce: “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge” I principali punti della norma in questione sono:

  • Lo scopo della norma e tutelare la libertà e la proprietà dei singoli
  • Democrazia rappresentativa → l'organo cui spetta la disciplina tributaria e il Parlamento
  • “Legge” = si intende qualsiasi fonte del diritto (anche UE)
  • NON riguarda solo i tributi ma tutte le prestazioni personali e patrimoniali 2. Le leggi tributarie statali Le principali fonti del diritto tributario sono le leggi gli atti aventi forza di legge. Teniamo in considerazione che: a. L’iter che si segue per la loro approvazione è la stessa di tutte le altre leggi b. NON è consentito creare leggi tributarie con referendum popolari → Perché? Perché i referendum abrogativi di tributi si prestano a facile demagogia da parte del cittadino 2.1 Lo Statuto del contribuente Art. 1 → lo Statuto rispetta la Costituzione e i principi generali dell’ordinamento tributario. Art. 2 → le disposizioni tributarie devono essere chiare e trasparenti Art. 3 → stabilisce l'efficacia temporale delle norme tributarie Art. 4 → regola l'utilizzo del decreto legge in materia tributaria 2.2 I decreti-legge Attenzione! La funzione legislativa spetta al Parlamento ma in alcuni casi si può delegare al governo di emanare atti aventi forza di legge in materia tributaria. Decreti-legge → atti del governo di rango legislativo che possono essere emanati in casi urgenti. Attenzione! La loro efficacia cessa se entro 60 giorni non viene convertita in legge. Art. 4 Statuto → voi non si può disporre con decreto legge:
  • l'istituzione di nuovi tributi
  • l'applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di contribuenti 2.3 I decreti legislativi Art. 76 Cost. → Il Parlamento può delegare il governo all'emanazione di atti legislativi MA… il legislatore deve fissarne i principi e i criteri direttivi 2.4 I Testi Unici Testo Unico = NON è una fonte MA… È un testo normativo che raccoglie e riunifica norme relative allo stesso contesto o alla stessa materia 3. I regolamenti statali Attenzione! Sono gerarchicamente subordinati alle leggi ordinarie e possono essere annullati con il sindacato del giudice amministrativo e disapplicati da altri giudici. Gli stessi giudici possono disporre l'incostituzionalità senza il controllo di legittimità costituzionale. Art. 17 Cost. L. 400/1988 → Considera i regolamenti governativi che disciplinano:
  • Regolamenti esecutivi → esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi
  • Regolamenti attuativi/integrativi → attuazione o integrazione di leggi o decreti legislativi
  • Regolamenti indipendenti → le materie di cui manchi la disciplina da parte della legge ordinaria
  • Regolamenti organizzatori → l'organizzazione funzionamento delle amministrazioni Comma 2 Art. 17 L. 400/1988 → Regolamenti DELEGATI = Trova attuazione il fenomeno della “delegificazione” con il quale il governo è titolare di una potestà legislativa su una materia non coperta da riserva di legge assoluta. Attenzione! Per quanto riguarda il diritto tributario: a. sono ammessi i regolamenti delegati e delegificanti b. NON sono ammessi i regolamenti attuativi, integrativi e indipendenti 4. Riparto della potestà legislativa Stato-Regioni Art. 117 Cost. Comma 1 recita:

Attenzione!!! Abbiamo già sottolineato che le leggi tributarie non possono essere abrogate con referendum popolare in quanto si prestano a facili operazioni demagogiche. La giurisprudenza ordinaria adotta in questo senso una nozione di tributo molto ampia per ricomprendere anche i contributi previdenziali.

8. Efficacia delle norme tributarie nello spazio Principio territorialità → gli effetti delle norme tributarie si esplicano in tutto il territorio politico nazionale SE NON sono presenti delle norme che escludono l'applicazione in determinate zone. Attenzione! Al di fuori del territorio italiano valgono le leggi tributarie degli altri Stati membri o degli altri Stati extra europei. **CAPITOLO IV – I principi I - Principi costituzionali

  1. Il dovere di concorrere alle spese pubbliche** Art. 53 Cost. recita: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva e il sistema tributario deve essere strutturato in base ai criteri di progressività” Attenzione! Il contribuente non deve contribuire in ragione di ciò che riceve ma in base alla sua capacità. La costituzione RIPUDIA la “finanza neutrale” → il tributo è un mero mezzo per procurare entrate e deve essere utili giocato per perseguire gli altri fini che la costituzione assegna alla Repubblica italiana.

2. La funzione extrafiscale dei tributi Funzione extrafiscale → i tributi servono NON SOLO a soddisfare la spesa pubblica ma anche soddisfare i bisogni sociali e quello dei cittadini. Esempio:

Sugar tax → una tassa introdotta in Gran Bretagna che mira a ridurre il consumo di bevande zuccherate.

Art. 3 Cost. → Lo stato non deve limitarsi a garantire il libero svolgimento della vita economica e sociale ma deve anche rimuovere gli ostacoli che impediscono la libertà e l'uguaglianza dei cittadini (anche in tematica tributaria).

3. Limiti costituzionali alle leggi tributarie Attenzione! Le leggi tributarie NON devono ledere diritti e libertà costituzionalmente garantiti. Esempio: la tassazione dei redditi da lavoro dipendente deve rispettare il principio per cui la ridistribuzione deve assicurare al lavoratore una vita libera e dignitosa. Esempio: le spese di giustizia non devono essere pagate dai non abbienti. In sostanza quindi l'esercizio delle libertà costituzionalmente garantite non può essere ostacolata da eccessivi oneri fiscali che non permettono al cittadino una libertà dignitosa. 4. Il principio di capacità contributiva: indici diretti e indiretti Capacità contributiva (ex. Art. 53 Cost.) → Si intende la capacità economica di un soggetto di contribuire alla spesa pubblica con i versamenti fatti allo stato. Corte costituzionale! → Ha affermato che la capacità deve necessariamente risultare da indici rivelatori di ricchezza ai quali si è razionalmente deducibile l'idoneità oggettiva all'obbligazione imposta. Quindi in pratica per verificare la capacità contributiva è necessario rifarsi a questi indici che permettono di capire l'idoneità del soggetto a contribuire alla spesa pubblica. Questi indici possono essere di due diversi tipi: a. Indici DIRETTI → sono basati su indici certi che rispecchiano la capacità complessiva delle persone (es. I redditi da lavoro dipendente autonomo oppure il patrimonio del soggetto) b. Indici INDIRETTI → indici NON legati al reddito e al patrimonio ma che possono indicare la capacità (es. Il consumo e gli affari come l'iva o le imposte di fabbricazione). Attenzione! Ci sono determinate spese che non possono essere assolutamente tassate e quindi non possono neanche essere indice di capacità contributiva. 5. Rispetto del minimo vitale Attenzione! Il tributo non deve mai intaccare i mezzi economici necessari per la sopravvivenza dell'essere umano. Alcuni esempi:

I. Reddito minimo → Non è indice di capacità contributiva (no tax area)

II. Prima casa → NON è possibili espropriare il soggetto a causa di debiti con il fisco

5.1 La misura massima Corte costituzionale! → Il tributo non può essere mai fissato ad un livello superiore alla capacità contributiva di mostrata dall'atto o dal fatto economico MA… NON ha dato indicazione del limite massimo. Questo suppone che sarà discrezionalità del legislatore identificare il limite massimo di imponibilità del tributo.

6. Il requisito di effettività: forfettizzazioni e svalutazione monetaria Requisito di effettività → il fatto tassato DEVE rispondere in linea all’indicatore di capacità contributiva. Attenzione! Secondo tale requisito non si possono tenere conto delle componenti meramente nominali ovvero quelle che non tengono conto della svalutazione monetaria. Regola: la valutazione dell'incidenza della svalutazione spetta alla discrezionalità del legislatore solo quando è particolarmente elevata dovrà quindi tenerne conto → al cambiare del valore della moneta non cambia anche la tassa o l'imposta applicata al fatto economico. Esempio: Sentenza n. 87 del 2010

Art. 53 → CHIUNQUE è tenuta a contribuire in ragione della propria capacità contributiva. Ciò che emerge da questo articolo è sicuramente il requisito soggettivo → occorre che il presupposto economico sia espressione della capacità di contribuire del soggetto. Attenzione! La legge può disporre però obblighi a carico di terzi che hanno però il diritto di regresso (!!!). I. Responsabile di imposta → è un soggetto obbligato a versare il contributo dell'imposta al fisco al posto di un altro contribuente Il responsabile in questione ha diritto a rivalersi per l'intera somma pagata Esempio: Il notaio che ha redatto un atto e ne ha autenticato con la sua firma l'imposta di registro è considerato responsabile di imposta insieme al contribuente, sul quale poi potrà avvalersi con diritto di regresso II. Sostituto di imposta → NON è coobbligato solidale MA… è tenuto per legge a sostituire in tutto o in parte il contribuente nei rapporti con AdE trattenendo le imposte dovute da compensi, salari, pensioni o altri redditi erogati. Ratio (!!!) → Semplificare i rapporti del fisco con la pluralità dei contribuenti e assicurare una maggiore garanzia patrimoniale la certezza della riscossione del tributo

9. Bilanciamento tra interesse fiscale e diritti inviolabili Attenzione! Il bilanciamento dell'interesse fiscale deve essere tutelato è coordinato con i principi costituzionali. Problema (!!!) → Bilanciare l'interesse fiscale e i diritti individuali. Ci sono sentenze della Corte su tale materia che hanno sostenuto che è prevalente l'interesse fiscale rispetto al diritto individuale. Ci sono invece altre sentenze che sostengono il contrario. 10. Tributi commutativi e servizi pubblici essenziali Scienza delle Finanze → esistono servizi divisibili e indivisibili: a. INDIVISIBILI → devono essere necessariamente finanziati dalla fiscalità generale (con le imposte) b. DIVISIBILE → possono essere anche finanziati dalla fiscalità speciale (tariffe o tasse) Attenzione! Lo stato deve sempre garantire a tutti i servizi pubblici essenziali prescindendo dalla capacità contributiva. Il costo del servizio deve essere posto a carico di chi può sostenerlo ma devono essere anche previste esenzioni per chi è privo di capacità contributiva che non riesce ad accedere quindi al servizio pubblico essenziale. Tributi commutativi → sono tributi applicati a specifiche categorie di prodotti o servizi. 11. La progressività Art. 53 comma 2 Cost. “Il sistema tributario è informato a criteri di progressività” Principio di progressività → il sistema tributario non ha soltanto lo scopo di fornire entrate (ricordiamo che la costituzione ripudia questo unico scopo) ma anche lo scopo di ridistribuire la ricchezza per il raggiungimento degli obiettivi sociali. Attenzione! È RARO immaginare che un tributo sia dichiarato incostituzionale perché manca il principio di progressività dato che esso nasce proprio per favorire in primis lo Stato ma anche il cittadino. **II - Principi sovrannazionali

  1. Le norme fiscali nel TFUE: integrazione negativa e positiva** UE → NON ha competenza in materia tributaria e NON ha un proprio sistema Bisogna distinguere: a. Integrazione negativa → tutela dei principi di non discriminazione, divieto di aiuti di Stato e libertà fondamentali b. Integrazione positiva → norme armonizzazione delle legislazioni (Consiglio UE ha il potere di Gli Stati per eliminare le disparità fiscali e garantire il funzionamento del mercato interno non alterando le distorsioni fiscali) Attenzione! All'interno dell'unione europea le decisioni in materia tributaria devono essere adottate all'unanimità e per tale motivo l'integrazione positiva non ha sortito per ora grandi risultati.

13. Il principio di non discriminazione Attenzione! Non bisogna confondere tale principio con quello di uguaglianza (art. 3 Cost. vs. art. 18 TFUE). Principio di non discriminazione (opera in UE) → con lo scopo di assicurare la parità di trattamento ai cittadini dell'unione nei diversi stati non ammettendo discriminazioni indirette o dissimulate. 14. Le libertà fondamentali: la libera circolazione delle merci Unione doganale (art. 28 TFUE) → materia esclusiva dell'unione europea. Art. 28 TFUE: “l'unione europea comprende un'unione doganale che si estende agli scambi di merci e comporta il divieto dei dazi doganali come pure l'adozione di una tariffa doganale comune nei rapporti con paesi terzi” 14.1 La libera circolazione delle persone: i lavoratori Cittadini di Stato membro = cittadini europei → possono circolare liberamente Art. 45 TFUE (diritto di libera circolazione dei lavoratori): “… abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità tra i lavoratori dello Stati membri per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro” Attenzione! Bisogna fare la distinzione tra residenti e non perché sono assoggettati a diversi regimi fiscali: a. Residenti → sono soggetti ad imposta per la totalità del loro reddito b. NON residenti → sono soggetti solo per i redditi prodotti all'interno dello Stato Attenzione! Situazione particolare Può accadere che un soggetto produce la maggior parte del suo reddito in uno stato diverso da quello di residenza. La Corte ha stabilito che gli si debbano essere accordate le stesse attenuazioni del carico fiscale che sono concesse ai residenti. 14.2 La libertà di stabilimento Cittadini europei → ciò hanno il diritto di stabilirsi e risiedere all'interno di un altro Stato membro Art. 48 TFUE: “… divieto di restrizioni alla libertà di trasferirsi e stabilirsi territorio di uno Stato membro e di aprire agenzie, succursali o filiali nel territorio di un altro Stato membro” Attenzione! Società → società europee (con sede e amministrazione in UE) = cittadini UE. È importante specificare che alle società è permesso (NON in modo pieno) di trasferirsi dallo Stato in cui sono costituite a costituirsi in altri Stati. Teniamo in considerazione però che: o Exit tax → lo stato di origine non deve ostacolare la libertà dei residenti di trasferirsi in uno stato o Divieto di “Home State restriction” → lo stato di origine non può imporre limitazioni alle filiali o succursali di una società in uno stato ospitante 14.3 La libera circolazione dei servizi Art. 56 TFUE: “le restrizioni alla libertà della circolazione dei servizi all'interno dell'unione sono vietate nei confronti dei cittadini stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione” Attenzione! È bene distinguere però i due concetti: a. Libertà di STABILIMENTO → diritto di operare in modo permanente b. Libera PRESTAZIONE di servizi → attività svolte in modo temporaneo da chi è stabilito in un paese diverso da quello in cui il servizio è reso 14.4 La libera circolazione dei capitali Art. 63 TFUE: “è vietato restringere i movimenti di capitali e i pagamenti tra le Stati membri” Libera circolazione dei capitali → i paesi membri non possono ostacolare gli investimenti di cittadini o società europee con norme fiscali restrittive per la libertà di circolazione dei capitali. 15. Deroghe e cause di giustificazione

CAPITOLO VI – I soggetti passivi

1. Contribuente, residenza e domicilio fiscale Contribuente = si usa per indicare il debitore di imposta o il soggetto passivo di rapporti tributari (NON è un termine tecnico giuridico). Attenzione! Ogni contribuente deve avere: a. DOMICILIO FISCALE in un Comune italiano → è il luogo dove è presente il centro stabile del soggetto o della società (in tal caso sarà domicilio fiscale la sede legale della persona giuridica) b. RESIDENZA FISCALE → indica il luogo dove il soggetto è tenuto a pagare le imposte Attenzione! Bisogna fare un'ulteriore distinzione tra: - Residenti in Italia → sono soggetti ad un'imposta italiana per tutti i redditi anche prodotti all'estero - NON residenti → sono tassati solo per i redditi prodotti in Italia (N.B. → Ecco spiegato il motivo perché soprattutto le persone famose spostano la propria residenza fiscale in stati dove la situazione fiscale è alquanto paradisiaca) 2. Soggettività tributaria passiva Attenzione! Anche i soggetti PRIVI di personalità giuridica possono essere titolari di situazioni giuridiche tributarie. Perché? → Perché ciò che conta nel diritto tributario non è la personalità giuridica di un soggetto ma la propria capacità contributiva. Esempio: Un esempio sicuramente l'associazione non riconosciuta con tutte quelle organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti delle quali il presupposto si verifica in modo unitario ed autonomo. Tali enti e possono essere soggetti all’imposta dell'Ires. 3. Solidarietà tributaria Obbligazione solidale → Più soggetti sono tenuti in solido ad adempiere alla medesima obbligazione tributaria. Art. 1292 cc: “L’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri” Attenzione! Obbligazione = Il concetto in questo senso viene ricompreso:

  • adempimento degli obblighi sostanziali → pagamento dell'imposta
  • adempimento degli obblighi formali → presentazione della dichiarazione 3.1 Solidarietà tributaria paritaria Ci sono due tipologie di solidarietà tributaria: a. PARITARIA → il presupposto del tributo è riferibile in modo indistinto ad una pluralità di soggetti b. DIPENDENTE → sono presenti due soggetti distinti: o Obbligato principale → attua il presupposto del tributo o Obbligato dipendente (responsabile d’imposta) → è obbligato in solido Attenzione! La solidarietà paritaria è presente soprattutto nei seguenti casi:
  • Imposta di registro → Quando viene stipulato un contratto in termine fisso le parti contraenti sono obbligate in solido
  • Imposta sulle successioni →è dovuta da tutti gli eredi insolito
  • Imposta ipotecaria → è dovuta anche dai debitori contro cui è iscritta o è rinnovata l'ipoteca Esempio di solidarietà paritaria: Marco e Alessio stipulano un contratto di compravendita su un immobile. Registrando il contratto presso il notaio sia Marco che Alessio, essendo in una posizione di parità e avendo stipulato tutti e due il contratto, sono tenuti in solido al pagamento dell'imposta di registro. Esempio di solidarietà dipendente: Con la loro società Alfa, Giulia e Francesco devono pagare l’imposta Ires di 10.000 €, non pagata dalla società. AdE chiede il pagamento a Giulia ma la reale debitrice di questa imposta è la società. In questo caso Giulia hai tenuto a pagare tutta l'imposta di 10.000 € e successivamente potrà rivalersi nei confronti di Francesco della sua parte, ovvero 5.000 €. Se Giulia non dovesse pagare l'imposta, l'amministrazione finanziaria può rivolgersi anche nei confronti di Francesco non in quanto responsabile principale ma come responsabile dipendente. 3.2 Solidarietà tributaria dipendente e responsabile di imposta Responsabile di imposta → È un debitore che non realizza il presupposto del tributo ma è fiscalmente obbligati in solido con il soggetto che realizza il presupposto (obbligato principale). In questo caso è obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri soggetti. Attenzione! Responsabile di imposta VS. Coobbligato in solidarietà paritaria: a. La responsabilità del primo non deriva dall'aver concorso a realizzare il presupposto dell'imposta ma dall'aver posto in essere una fattispecie ulteriore o diversa. Tra fattispecie è presupposto d'imposta è presente un rapporto di pregiudizialità dipendenza (Obbligazione del responsabile d'imposta esiste in quanto esiste quella del soggetto principale). b. È importante sottolineare che un altro punto di differenza è il diritto di regresso. Il responsabile di imposta differenza dell'obbligato in solido paritario se paga il tributo ha il diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'obbligato principale Esempi pratici di solidarietà dipendente: a. IRESla società partecipata non è debitrice di imposta per il proprio reddito ma è obbligata come garante dei soci. Ogni società controllata risponde dei debiti che si collegano alla propria dichiarazione. E però obbligata anche la controllante (società capogruppo) che è responsabile in solido anche per i debiti fiscali di tutte le società che controlla. b. Le finanziarie che rilasciano fideiussioni sull'iva rispondono insieme al garantito dell'obbligo di restituire al fisco le somme indebitamente rimborsate. c. Imposta di registroil notaio è obbligato al pagamento dell'imposta principale insieme alle altre parti contraenti (il fisco si può avvalere anche nei confronti del notaio). d. Sostituto di imposta (datore di lavoro)è tenuto al pagamento delle imposte sul reddito del dipendente. e. Società di personerispondono solidalmente e illimitatamente dei debiti delle società e quindi anche dei debiti fiscali f. Rappresentante del NON residentecorrisponde dei debiti fiscali di imposta della rappresentata g. Cessione di aziendail cessionario di azienda risponde delle imposte delle sanzioni dovute dal cedente riferibili all'anno in cui è avvenuta la cessione 4. Rapporti interni tra condebitori di imposta Attenzione! Questi rapporti NON sono di diritto tributario ma di diritto privato. Art. 1298 cc: “Nei rapporti interni l’obbligazione in solide si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi. Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente” Cosa vuol dire? → Le obbligazioni solidali si divide per quote e le quote si presumono uguali se non risulta diversamente dall'accordo. Attenzione! Chi ha pagato l'intera somma ha il diritto di regresso sugli altri debitori.

Come si identifica l’acconto? In base ad un ALIQUOTA:

  • Fissa → in praticamente tutti i casi
  • Variabile → nel caso di redditi da lavoro dipendente Attenzione! Ciò che nasce in capo al sostituito (contribuente) è un vero e proprio diritto al quale il sostituto deve adempiere:
  • NON RITIENE e NON VERSA → fisco può agire verso tutti e due ma in due diversi modi:
    • Al contribuente → si chiederanno la differenza eventuale da pagare
    • Al sostituto → si chiederà il pagamento della ritenuta + sanzioni e interessi (NO diritto di rivalsa)
  • NON VERSA (ma ha ritenuto) → fisco agisce verso il sostituto e il contribuente non deve pagare altro

Perché? → Non è ammissibile che il contribuente sia costretto a versare al fisco una somma che gli è già stata

trattenuta dopo aver subito la ritenuta.

6. La traslazione e diritto di rivalsa Traslazione → situazioni in cui il contribuente (soggetto passivo dell’imposta) riesci a trasferire ad altri l'onere di pagare il tributo. Attenzione! Occorre però distinguere tra: a. contribuente di diritto → il debitore che hai tenuto a pagare il tributo b. contribuente di fatto → debitore che deve sopportare il tributo senza poterlo riversare su altri Attenzione! Ci sono però casi in cui è conferito al soggetto passivo il diritto di rivalsa Esempio: Nel campo delle accise i soggetti passivi hanno diritto di rivalsa verso i cessionari dei prodotti per i quali hanno assolto il tributo. I soggetti passivi dell'imposta IVA hanno diritto di addebitare l'imposta ai loro clienti. A pagare l’IVA quindi non sarà il benzinaio ma il consumatore il quale pagherà a prezzo maggiorato la benzina Attenzione! Nei casi sopra menzionati colui che realizza il presupposto del tributo è anche il soggetto passivo MA ci possono essere casi in cui il soggetto passivo dell'imposta è un soggetto diverso da colui che realizza il presupposto (sostituto di imposta e responsabile di imposta). Rivalsa → È un concetto giuridico che può derivare sia da clausole contrattuali che da norme civilistiche/tributarie: a. Derivazione civilistica → Viene rimessa alla libera determinazione delle parti l’istituto della rivalsa b. Derivazione tributaria → Il rapporto di rivalsa viene considerato come parte del tributo inteso come istituto giuridico (rapporto di diritto privato presente all'interno di un istituto di diritto pubblico) Diritto di surrogazione (art. 1203 cc) → Chi è tenuto con altri al pagamento di un tributo e ha assolto il debito di imposta può surrogarsi nei confronti del debitore nei diritti del fisco 7. I patti di accollo dell’imposta Il diritto di rivalsa dell'imposta può essere di tre tipi: I. OBBLIGATORIA → il legislatore vuole che l'onere del tributo sia trasferito dal soggetto passivo ad altri (sono NULLI i patti che stabiliscono il contrario) II. VIETATA → Ci possono essere norme che vietano la rivalsa III. FACOLTATIVA → patti di accollo = un soggetto (accollante) si impegna verso un altro soggetto (accollato) voi a far fronte a un determinato debito di imposta o ad oneri tributari. Attenzione! L'accollo può essere di due tipologie: - Meramente interno → Non produce nessun effetto per il creditore (fisco NON acquisisce nessun diritto verso l’accollante) - Con rilievo esterno → Attribuisci al creditore il diritto di agire verso la collante Attenzione! Art. 8 comma 2 Statuto del Contribuente: “è ammesso l'accollo del debito di imposta altrui senza liberazione del contribuente originario”. Questo significa semplicemente che il contribuente non può essere mai liberato in quanto l'accollo non libera mai il soggetto accollato ma l'accollo diventa soltanto cumulativo e mai liberatorio. Il fisco può sempre avvalersi nei confronti del contribuente originario. 8. I successori delle persone fisiche Art. 752 cc:

“Gli eredi non rispondono in solido dei debiti ereditari ma ne rispondono in proporzione delle rispettive quote ereditarie” Attenzione! Con tale disposizione si vuole disporre che: a. Gli eredi sono tenuti al pagamento delle imposte di natura tributaria de de cuius b. Art. 65 DPR 1973/600 → IMPORTANTE → gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa (no fatti successivi) Procedura di dichiarazione: I. Gli eredi devono comunicare all'agenzia delle entrate le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale II. AdE ha la possibilità di notificare l'avviso di accertamento intestato al defunto presso il suo domicilio III. Gli eredi sono tenuti a rispondere dell'accertamento collettivamente 8.1 I successori delle società estinte Successione tributaria persone fisiche = successione tributaria persone giuridiche (!!!). Attenzione! DEROGA art. 2495 cc → La società cancellata sopravvive per 5 anni ha gli effetti fiscali

Cosa viene inserito nella dichiarazione? Qual è il nucleo e il centro della dichiarazione dei redditi? a. Presupposto dell'imposta b. Ammontare dell’imposta Attenzione! NON Tutti i tributi e le imposte devono essere dichiarate ogni anno (solo IVA e IRAP) perché ci sono determinate imposte che possono rimanere invariate nel corso del tempo per le quali non deve essere presentata alcuna dichiarazione fino a quando non si verificano variazioni.

4. La dichiarazione dei redditi: soggetti obbligati IRPEF → e un'imposta che ogni soggetto che possiede redditi deve presentare A tale regola generale deve essere raggiunto che: - la dichiarazione deve essere presentata anche se dai redditi che si dichiarano non consegue alcun debito - i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture devono presentare annualmente la dichiarazione anche se non hanno prodotto redditi Attenzione! NON devono presentare alcune dichiarazioni dei redditi soggetti che possiedono solo redditi esenti o redditi soggetti a ritenuta della fonte a titolo di imposta o redditi di da un altro imposto. Inoltre non devono presentare la dichiarazione i soggetti che hanno redditi di ammontare inferiore al minimo imponibile. 4.1 I contenuti I contenuti della dichiarazione sono molteplici e di varia natura: - indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per determinare gli imponibili - nella dichiarazione IRPEF → devono essere indicati gli elementi per determinare l'imposta dovuta e la somma da versare (oneri deducibili, imposta lorda, detrazioni e saldo finale) - nella dichiarazione IRES → Ciao devono essere indicati i dati e gli elementi per la determinazione dei redditi e dell'imposta - in TUTTE le dichiarazioni → devono essere indicati i dati e gli elementi per l'effettuazione dei controlli (N.B. si aggiunge anche il MONITORAGGIO = indicati anche i trasferimenti da verso l'estero) OPZIONI → scelte o alternative in base alle quali i contribuenti vogliono effettuare la dichiarazione dei redditi e delle imposte dovute. Esempi classici: o la scelta del regime di contabilità (la quale si può vedere anche in modo tacito in base ai comportamenti concludenti o alla tenuta delle scritture contabili) o la scelta del rimborso o le opzioni in materia di tassazione separata o rateizzazione delle plusvalenze realizzate o sopravvenienze attive costituite da contributi o liberalità o quantificazione degli ammortamenti o spese varie per studi o ricerche o la destinazione dell'otto per mille alla chiesa cattolica o ad un'altra confessione religiosa o la destinazione del 5 per mille agli enti no profit o la destinazione del due per mille ai partiti politici 4.2 I modelli AdE → stabilisce ogni anno quale tipologia di modelli possono essere utilizzati I modelli disponibili sono i seguenti:

a. Dichiarazione semplificata (modello 730) → è una dichiarazione e un modello creato dall'agenzia delle

entrate per i lavoratori dipendenti e i pensionati b. Dichiarazione precompilata (novità 2023-24) → è un modello che viene automaticamente compilato da un algoritmo dell'agenzia delle entrate. Attenzione! Chi non modifica o integra il modello precompilato accetta automaticamente la dichiarazione 4.3 Natura giuridica: dichiarazioni di scienza e opzioni La dichiarazione deve contenere precisamente: o Attivi e passivi che permettono di determinare gli imponibili o Esposizione dei fatti e dei dati (qualificati giuridicamente) → es. Ogni reddito dichiarato deve essere qualificato inquadrato nella categoria a cui appartiene (da dove deriva il reddito?) 4.4 Trasmissione telematica e termini di presentazione Via telematica → la dichiarazione è trasmessa in tale modo direttamente dal contribuente o tramite gli intermediari abilitati.

Attenzione! Esiste un preciso periodo di tempo entro il quale effettuare le dichiarazioni: a. Dichiarazione IRPEF → entro il 30 novembre dell’anno successivo b. Dichiarazione IRES → entro il nono mese successivo alla chiusura del periodo di imposta SOTTOSCRIZIONE → ogni dichiarazione dei redditi deve essere sottoscritta dal contribuente o dal legale rappresentante e nel caso non manchi questo elemento deve essere considerata nulla. Teniamo in considerazione che però la nullità può essere sanata entro 30 giorni dal momento in cui l'agenzia delle entrate invita il contribuente a sottoscrivere la dichiarazione. Attenzione! Termine di 90 gg: o Sono VALIDE le dichiarazioni presentate con un ritardo non superiore a 90 giorni o Sono OMESSE/INVALIDE le dichiarazioni presentate con un ritardo superiore a 90 giorni Dichiarazioni ultra-tardive (più di 90 gg) → sono prese in considerazione solo in UTILIBUS (= la dichiarazione viene considerata come non presentata ma AdE può comunque effettuare la riscossione) 4.5 Dichiarazione di soggetti diversi dal contribuente Sostituti di imposta → sono tenuti a presentare una dichiarazione dalla quale risultino le somme e i valori delle ritenute effettuate. Attenzione! A differenza delle sostituzioni a titolo d'imposta nelle sostituzioni a titolo d'acconto le ritenute d'acconto devono essere indicate con le generalità dei percipienti Liquidazione di società → il periodo di imposta in corso si conclude con la messa in liquidazione → speciale periodo di imposta (dall'inizio del Norm periodo fino alla liquidazione). Attenzione! LIQUIDATORE → è una figura molto importante perché deve presentare in via telematica entro 9 mesi dalla liquidazione: I. La dichiarazione II. Il bilancio fiscale III. Le consuete dichiarazioni annuali Fallimento → CURATORE → è tenuto a presentare in via telematica due dichiarazioni: I. Una dichiarazione relativa tra l'inizio del periodo di imposta e all'inizio del fallimento II. Una dichiarazione successiva al fallimento Trasformazione di società P in società C (e viceversa) → Io d'imposta cessa e deve essere presentato entro 9 mesi la dichiarazione del normale periodo di imposta. Impresa familiare → la dichiarazione dell'imprenditore deve indicare le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari Successione ereditaria → gli eredi sono obbligati a presentare la dichiarazione del de cuius MA… il termine può essere prorogato di sei mesi 4.6 Gli effetti della dichiarazione Funzioni ed effetti della dichiarazione possono essere schematizzati in quattro punti: A. La dichiarazione ha rilevanza PROCEDIMENTALE AdE → Sottopone il controllo sulla dichiarazione, determina i metodi di rettifica e il tipo di avviso di accertamento (in quest'ultimo caso solo nel caso di omissione o nullità) Attenzione! Anche i soggetti che non hanno percepito reddito sono tenuti a presentare la dichiarazione proprio perché la dichiarazione dei redditi è un adempimento di tipo formale e NON sostanziale. Attenzione! IMPORTANTISSIMO La dichiarazione esonera l'ufficio dal provare i fatti in essa esposti. Invece tutto quello che non emerge dalla dichiarazione deve essere provato all'amministrazione finanziaria. AdE → Se vuole dimostrare che il contribuente ha omesso determinati elementi nella dichiarazione hai tenuto a provare questa omissione. Attenzione! Il modo di vedere la dichiarazione è cambiato nel corso del tempo: a. Prima → era considerata come un mezzo di prova (come una confessione)

8. La dichiarazione nulla, incompleta e infedele La dichiarazione può contenere al proprio interno diversi vizi: a. OMISSIONE → la dichiarazione non è stata presentata o è stata presentata 90 gg dopo la scadenza (dichiarazione ultra-tardiva). b. NULLA → la dichiarazione non è redatta secondo i modelli ministeriali o non è sottoscritta Attenzione! Nulla = omessa La giurisprudenza sostiene che la dichiarazione omessa è equiparata a quella nulla. L'agenzia delle entrate può emettere un accertamento d'ufficio e quindi può accertare reddito globale delle persone con un metodo sintetico e quello dell'impresa di lavoro autonomo con un metodo induttivo extracontabile. c. INFEDELE → il reddito netto non è indicato nel suo esatto ammontare d. INCOMPLETA → omessa l'indicazione di una fonte reddituale 9. La dichiarazione dell’imposta di registro Attenzione! In questo caso la dichiarazione occupa una IMPORTANZA RIDOTTA perché gli elementi da dimostrare al fisco sono racchiusi in un unico atto da registrare (l'imposta che si deve dichiarare presente al proprio all'interno dello stesso atto → atto = dichiarazione). Attenzione! AdE → è tenuta comunque a controllare la regolarità + effettuare un avviso se si deve maggiore imposta. **CAPITOLO VIII – Attività amministrativa

  1. Le agenzie** L’attività è affidata a due agenzie: Agenzia delle Entrate e Agenzia Dogane e Monopoli (sai occupa di accise, giochi, tabacchi e alcolici).

Attenzione! Al vertice delle agenzie amministrative c’è un Dirigente generale di cui dipende nelle Direzioni regionali. L'attività di controllo viene esercitata da due organi: a. AdE → controlla le dichiarazioni, svolgono le indagini, e emettono gli accertamenti, formano i ruoli di riscossione, dispongono i rimborsi e rappresentano l'agenzia in sede contenziosa b. GdF (Guardia di Finanza) → L'attività investigativa è svolta anche da questa forza di polizia

2. Regole generali dell’attività amministrativa tributaria Principio di legalità → La legge vincola l'attività dell'amministrazione finanziaria e regola i contenuti dei provvedimenti (indirettamente giusto procediemento). Attenzione! AF NON agisce: a. Come autorità → ispezioni, accertamenti e verifiche b. Come istituto NON autoritativo → Regime di adempimento collaborativo, interpello, accertamento con adesione, conciliazione, autotutela e accordi preventivi L. 241/1990 → Si applica soltanto in parte al diritto tributario: - Art. 1 → fissa i principi generali di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza - Art. 13 comma 2 → Le norme di partecipazione del cittadino NON si applicano ai procedimenti tributari rinviando a specifiche norme del diritto tributario - Richiama i principi comunitari UE → Carta di Nizza e giurisprudenza della Corte di Giustizia Procedimento di imposizione → inizia SEMPRE d’ufficio: a. NON c’è una sequenza predeterminata di atti b. NON esiste un ordine esatti di atti istruttori c. Atto può essere SOLITARIO → può scaturire da: semplice esame della dichiarazione, ricevimento di notizie di evasione o un ricevimento proveniente dai documenti della Guardia di finanza 3. Il potere impositivo: natura vincolata e indisponibilità Potere impositivo = potere VINCOLATO → l'amministrazione finanziaria non può disporre né il potere in positivo né i suoi diritti di credito. Attenzione a due casi: I. AF riconosce l'illegittimità di un atto di imposizione e lo ritira in via di autotutela → cessazione della materia del contendere e l'estinzione di un processo II. Art. 329 cpc (acquiescenza tacita) → AF può effettuare acquiescenza tacita rispetto ad una pronuncia delle commissioni tributarie 4. Principi dello statuto: collaborazione e buona fede Art. 10 comma 1 Statuto “i rapporti tra contribuenti e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della elaborazione della buona fede” La buona fede può essere di due tipi: a. In senso OGGETTIVO → regola di correttezza generale b. In senso SOGGETTIVO → convinzione di agire correttamente secondo le regole Esempio generale: l'amministrazione deve correggere gli errori macroscopici illegittimi (autotutela), rimborsare al contribuente il costo delle fideiussioni rilasciate per ottenere la sospensione al pagamento o la rateizzazione del rimborso, non dare applicazione retroattiva ai suoi ripensamenti interpretativi sfavorevoli per il contribuente Principio di proporzionalità → AF NON può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze 4.1 Legittimo affidamento del contribuente Art. 10 Statuto → legittimo affidamento = è un principio generale dell'ordinamento con il quale il contribuente deve fare affidamento sull'amministrazione finanziaria e sulle norme Attenzione! Costituisce situazione tutelabile quella caratterizzata da: o un'apparente legittimità e una coerenza dell'attività dell'amministrazione o buona fede del contribuente → assenza di qualsiasi attività di violazione del dovere di correttezza o esistenza di circostanze specifiche rilevanti