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Una panoramica delle imposte reali e personali, dei principi fondamentali del diritto tributario come l'universalità, l'uguaglianza, la progressività e l'inabrogabilità, e descrive la dichiarazione di redditi, l'assistenza fiscale, le compensazioni e l'accertamento. Vengono inoltre presentati i modelli di dichiarazione e il sistema di riscossione unificata.
Tipologia: Appunti
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Prima edizione, dicembre 2004
Le imposte possono essere dirette o indirette a seconda che vadano a colpire una manifestazione immediata di ricchezza (come ad esempio l’acquisizione di un reddito o il possesso di un patrimonio), ovvero interessino manifestazioni indirette di ricchezza (come il trasferimento di un bene). Altra classificazione delle imposte è quella che distingue le imposte reali da quelle personali: le prime, dette anche oggettive, prendono in esame il solo evento e non anche il soggetto d’imposta; le seconde prendono invece in esame la persona e la sua effettiva capacità contributiva. Merita infine accennare al metodo di calcolo delle imposte che possono essere fisse o variabili: le prime sono predeterminate nell’ammontare; le seconde variano a secondo dell’imponibile e possono essere proporzionali (l’imposta aumenta in misura proporzionale rispetto all’aumento dell’imponibile), progressive (se l’imposta aumenta in misura più che proporzionale rispetto all’imponibile) e regressive (qualora invece aumentino meno che proporzionalmente rispetto all’imponibile).
Il contributo può essere definito come quell’entrata tributaria che l’ente pubblico impositore realizza sotto forma di prelievo coattivo di ricchezza a carico di determinati soggetti, per il fatto che costoro traggono vantaggio da determinati servizi pubblici, anche senza che essi li abbiano richiesti. Tali entrate non hanno invero grande rilevanza essendo collegate per lo più agli enti locali e producendo una percentuale quasi trascurabile del gettito statale.
Il monopolio fiscale è un istituto giuridico mediante il quale lo Stato si riserva la produzione e/o la vendita di determinati beni o servizi al fine di assicurare all’erario il conseguimento di entrate derivanti dall’esercizio di suddette attività. Monopoli fiscali sono attualmente in Italia quelli relativi alla lavorazione di prodotti a base di tabacco, il gioco del lotto, le lotterie, estrazione e produzione di sale.
Nel nostro sistema, fonte primaria del diritto tributario è, ovviamente, la Costituzione la quale sancisce i principi cui il legislatore deve necessariamente attenersi nell’emanazione di norma fiscali. Tali principi sono: a) la riserva di legge (art. 23) ; “ nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge ”. Trattasi di riserva di legge relativa: ciò significa che la legge disciplina gli aspetti essenziali (a. presupposto, b. soggetti, c. aliquote, d. base imponibile), mentre la disciplina di grado inferiore servirà ad integrare e a curare gli aspetti più particolarmente tecnici. Può anche accadere che il legislatore preveda dei limiti massimi e minimi (c.d. forchette) per la determinazione delle aliquote, mentre i provvedimenti ministeriali le stabiliranno più nello specifico. La
riserva di legge ha precisi fini garantistici: è il Parlamento che ha il potere di imporre un tributo e non il Governo, quindi i rappresentanti del cittadino, da lui democraticamente scelti; b) la capacità contributiva (art. 53) , secondo il quale ogni soggetto è tenuto all’adempimento della prestazione in ragione della sua capacità contributiva. Possono costituire oggetto di tassazione solo quei fatti economicamente valutabili quali ad esempio un incremento patrimoniale, un investimento ecc. c) l’universalità dell’imposta (art. 53) , per il quale “tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”; d) l’uguaglianza (relativa) dell’onere tributario (art. 3) , secondo il quale l’onere fiscale deve essere suddiviso fra tutti i soggetti d’imposta in proporzione della propria capacità contributiva; e) la progressività del sistema tributario (art. 53) , principio programmatico, attuabile in concreto mediante varie forme (progressività per detrazione, per classi, per scaglioni, progressività continua); f) l’inabrogabilità delle norme tributarie a mezzo referendum (art. 75) ; g) l’impossibilità di introdurre nuovi tributi con la legge di approvazione del bilancio (art. 81) ;
La classificazione delle fonti del diritto tributario ricalca quella classica della gerarchia delle fonti in generale. Avremo quindi, in una ipotetica “scaletta“, la Costituzione, la legge ordinaria, il decreto legislativo, il decreto legge, la legge regionale nonché le fonti secondarie quali regolamenti e decreti ministeriali. Le leggi tributarie regionali L'articolo 119 della costituzione prevede la potestà legislativa regionale: la legge regionale si pone come legge parallela subprimaria, per il principio di sussidiarietà. È parallela in forza della potestà impositiva autonoma delle regioni, subprimaria perché legge regionale si inserisce in una legge quadro ordinaria (principio di sussidiarietà ed eventuale coordinamento). La legge quadro non ha principi dispositivi immediatamente validi per la legge regionale (come invece avviene per la legge ordinaria e il coordinamento). Le fonti Internazionali L’appartenenza dell’Italia ad organismi sovranazionali, impone alcune considerazioni in merito alle fonti normative estere. In particolare occorre ricordare i rapporti tra l’ordinamento nazionale e le fonti principali della Comunità Europea ovvero i regolamenti e le direttive: i primi hanno portata generale, sono obbligatori e sono direttamente applicabili in ciascuno stato membro senza necessità di ratifica; le seconde vincolano invece gli stati quanto al fine da perseguire lasciando agli stessi un certo grado di discrezionalità per quanto riguarda la ratifica, in questo caso necessaria.
A livello centrale, l’ Agenzia delle Entrate è articolata in Uffici di staff del Direttore e in Direzioni centrali, a livello locale in Direzioni regionali e Uffici locali.
L’autotutela, nell’accezione comune che il termine ha nel diritto amministrativo, è la facoltà dell'amministrazione di correggere, anche di propria iniziativa, quegli atti che risultino illegittimi o infondati. Gli strumenti giuridici attraverso cui si attuano tali finalità sono l’annullamento e la revoca, atti tipici utilizzati il primo per la rimozione dei vizi di legittimità, e il secondo per quelli di merito. Tuttavia in nessun campo, come in quello tributario, ove ogni giorno ci si scontra con la difficile applicazione della normativa, l’autotutela ha assunto un ruolo così determinante da farne uno degli istituti cardini del sistema fiscale ed uno strumento efficace e moderno di tutela degli interessi dei soggetti dell’obbligazione tributaria. Nello specifico essa tende non solo a migliorare i rapporti tra i contribuenti e l’amministrazione finanziaria, ma a ricostituire quel clima di reciproca fiducia utile per una collaborazione nell’adempimento degli obblighi, finalità perseguite dalla legge 212/2000 di recente promulgata e meglio nota come lo “Statuto del contribuente”. L’autotutela, allo stato, si connota per i seguenti tratti caratteristici:
Infine non vi sono limiti temporali entro i quali il dovere di ricorrere all’autotutela si esaurisce. Non rileva né il fatto che l’atto sia diventato definitivo per decorso dei termini né l’assenza di istanza del contribuente. L’autotutela può essere dunque esercitata ogni volta che l’Ufficio riconosca un proprio atto illegittimo o infondato.
I soggetti passivi d’imposta sono tutti coloro tenuti al pagamento dei tributi. Nel rapporto tributario, mentre il soggetto attivo è unico (l’amministrazione finanziaria), il soggetto passivo può essere pluripersonale. La legge infatti, individua alcuni soggetti tenuti ad adempiere in via sostitutiva o sussidiaria alla obbligazione tributaria altrui. E’ il caso del sostituto d’imposta (datore di lavoro, ente pensionistico, ecc.) che per legge sostituisce in tutto o in parte il contribuente (sostituito) nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria, trattenendo le imposte dovute dai compensi, salari, pensioni o altri redditi erogati e successivamente versandole allo Stato. I sostituti di imposta sono tenuti a denunciare annualmente le trattenute operate tramite un apposita dichiarazione (modello 770). Ci sono poi casi in cui sussiste una responsabilità solidale quando due o più soggetti sono tenuti tutti in via principale all’adempimento di un obbligo tributario che può riguardare la presentazione di una dichiarazione ovvero il pagamento di un tributo. Ad esempio nell’imposta di registro obbligati al pagamento dell’imposta sono, per solito, una pluralità di soggetti (pubblici ufficiali che hanno redatto l’atto, parti contraenti, parti in causa). Nelle imposte ipotecarie, invece, sono responsabili solidali coloro nel cui interesse è fatta la richiesta di trascrizione dell’atto ed i debitori contro cui è iscritta o rinnovata l’ipoteca. Quando sussiste la responsabilità solidale il Fisco può rivolgersi indifferentemente ad uno dei coobbligati per richiedere il pagamento dell'intera somma dovuta, con effetto liberatorio nei confronti di tutti. La responsabilità solidale può essere prevista anche in relazione al pagamento delle sanzioni irrogate a seguito di una violazione.
Soggetti passivi d’imposta possono essere sia le persone fisiche che le persone giuridiche. L’indirizzo per il quale soggetto passivo d’imposta potesse essere solo un soggetto giuridicamente capace secondo la disciplina civilistica è stato superato ritenendo passibili d’imposta anche quei soggetti quali società semplici, società di fatto e associazioni non riconosciute, privi di capacità giuridica. Per il diritto tributario sono dunque contribuenti tutte le organizzazioni di beni o persone, anche privi di personalità giuridica di diritto comune, qualora risentano in modo autonomo degli effetti dell’imposizione (BAFILE). La capacità di agire è regolata secondo i principi del codice civile.
La nozione tributaria di “domicilio” risulta, per le persone fisiche, più ampia di quella data dall’art. 43 c.c., avvicinandosi piuttosto al concetto
professioni nei confronti sia dei lavoratori dipendenti sia dei lavoratori autonomi.
Responsabile è colui che in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento dell’imposta insieme con altri, per fatti e situazioni esclusivamente riferibili a questi. Il responsabile d’imposta è, dunque, un soggetto passivo particolare cui la legge attribuisce la responsabilità solidale con colui che ha realizzato il presupposto d’imposta. Un esempio di responsabile d’imposta era quello dello spedizioniere doganale che, sulla base della rappresentanza che lo legava al proprietario delle merci, era responsabile in via sussidiaria per il pagamento dei tributi inutilmente escussi al proprietario delle merci. Si parla inoltre di responsabile d’imposta con riferimento al notaio che ha redatto l’atto e lo ha autenticato nelle firme, per le imposte di registro e l’INVIM e all’esecutore testamentario in materia di imposta successoria (ora abolita).
Il rapporto giuridico d’imposta è un rapporto obbligatorio che si instaura tra privato e amministrazione finanziaria al verificarsi del presupposto di fatto. Tale rapporto non comporta in capo al contribuente il semplice obbligo del pagamento del tributo, bensì tutta una serie di “adempimenti” collaterali quali ad esempio il dovere di dichiarazione.
Il regime di contabilità ordinaria Il regime di contabilità ordinaria può riguardare sia le imprese che gli esercenti arti e professioni. Imprese Il regime di contabilità ordinaria si applica obbligatoriamente alle imprese che nell’anno solare precedente abbiano realizzato un volume d’affari superiore ad € 309.874,14 o ad € 516.456,90 a seconda che abbiano per oggetto prestazioni di servizi o altre attività, nonché alle società di capitali o enti pubblici o privati che esercitano esclusivamente o principalmente attività commerciale, indipendentemente dal volume d’affari realizzato. Il regime di contabilità ordinaria può, inoltre, essere tenuto da tutte le altre società di persone e imprese individuali che, pur non avendo superato i suddetti limiti (cd. imprese minori), abbiano optato per tale regime. L’opzione, da esercitare in sede di dichiarazione IVA, ovvero di dichiarazione unificata da presentare successivamente alla scelta operata, è valida fino a revoca e comunque è vincolante per un triennio, nel caso di regimi di determinazione dell’imposta e un anno nel caso di regimi contabili. Le scritture contabili da tenere sono le seguenti: libro giornale : il libro giornale è un supporto contabile sul quale devono essere rilevate cronologicamente tutte le operazioni relative
all’esercizio dell’impresa. E’ consentito l’uso anche di giornali sezionali per assecondare le esigenze di decentramento e scomposizione della gestione dell’impresa, a condizione però che i dati contenuti in ciascun sezionale siano riepilogati nel libro giornale destinato ad accogliere le scritture generali di rettifica e di assestamento dell’impresa. Il libro giornale può essere composto sia da pagine rilegate sia da fogli mobili. libro inventari : l’inventario deve redigersi all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anno, entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. L’inventario deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all’impresa; ai fini civilistici, per il solo imprenditore individuale, l’inventario deve contenere l’indicazione delle attività e delle passività dell’imprenditore estranee all’impresa. Le voci che compongono la consistenza patrimoniale devono essere raggruppate per categorie omogenee per natura e valore. Il raggruppamento in categorie omogenee per natura implica che i beni devono appartenere allo stesso genere ancorché di diverso tipo; il riferimento al valore è invece rivolto ai beni aventi identico contenuto economico in base al valore normale riferito al momento in cui si procede al raggruppamento. libro mastro : tra le altre scritture contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa rientra il libro mastro, formato dall’insieme delle schede contabili accese ai diversi conti che compongono il piano dei conti, e che assolve alla funzione di riclassificare sistematicamente nei diversi conti i valori delle operazioni rilevate cronologicamente nel libro giornale. Le scritture ausiliarie non sono sottoposte ad alcuna formalità, non essendo richiesta nè la numerazione, nè la vidimazione iniziale. Esercenti arti e professioni Come detto, per quanto attiene agli artisti e professionisti il regime semplificato è divenuto il loro regime naturale dal 1997. È comunque data loro facoltà di optare per il regime ordinario: l’opzione è valida per almeno un triennio nel caso di regimi di determinazione dell’imposta e un anno nel caso di regimi contabili e, salvo revoca, si rinnova automaticamente di anno in anno. Qualora si opti per la contabilità ordinaria le scritture contabili da tenere sono le seguenti: registro cronologico delle operazioni attive e passive e delle movimentazioni finanziarie (giornalmastro in partita semplice); registro dei cespiti ammortizzabili (a meno che le relative annotazioni non siano effettuate nel registro IVA acquisti); registri ai fini IVA. Il regime di contabilità semplificata Imprese Il regime di contabilità semplificata si applica alle imprese cosiddette “minori”. Sono considerate imprese minori le imprese individuali e le società di persone i cui ricavi, conseguiti nel periodo d’imposta precedente, non eccedono 360 milioni di lire per le attività di prestazione di servizi e 1 miliardo per le altre attività. Nel caso vengano
utilizzo di beni strumentali (anche in leasing) di costo complessivo, al netto degli ammortamenti, non superiore a € 10.329,14 ragguagliato ad anno mancanza di esportazioni corresponsione a dipendenti e altri collaboratori stabili di compensi (comprensivi dei contributi previdenziali e assistenziali) non superiori al 70% del volume d’affari realizzato, sempre nel rispetto del massimale di cui sopra di € 10.845, Essendo un regime naturale, salvo opzione per il regime ordinario o semplificato, esso è obbligatorio per i contribuenti aventi i suddetti requisiti. Pertanto, in mancanza di opzione di revoca, occorre calcolare il reddito d’impresa in modo forfetario e non in modo ordinario. Il reddito imponibile è calcolato applicando al volume d’affari, aumentato dei componenti positivi fuori campo IVA, le seguenti percentuali: 75% per le imprese con attività di prestazione di servizi 61% per le imprese esercenti altre attività 78% per i professionisti Il regime forfetario per gli enti non commerciali Possono optare per tale regime solo quegli enti non commerciali ammessi al regime di contabilità semplificata. Il regime è valido sino a revoca e comunque almeno per un triennio. Per questi soggetti il reddito d'impresa verrà determinato applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività corrispondente alla classe di appartenenza, con questi criteri: a) attività di prestazione di servizi: a. fino a lire 30 milioni, coefficiente del 15%; b. da lire 30.000.001 a lire 360.000.000, coefficiente del 25%. b) altre attività: a. fino a lire 50 milioni, coefficiente del 10%; b. da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente del 15%. All'importo così determinato dovranno essere aggiunti determinati componenti positivi di reddito. Il regime per le attività marginali Il regime sostitutivo per attività marginali è applicabile a ditte individuali (persone fisiche) e lavoratori autonomi (professionisti). La sua applicazione necessita di una domanda d’ammissione, da redigere su apposito modello e da presentare all’Amministrazione finanziaria entro il 31 gennaio dell’anno dal quale s’intende adottare il regime. E’ utilizzabile dalle imprese individuali (comprese quelle familiari) quando sussistono i seguenti requisiti, riferiti all’anno precedente: l’attività esercitata deve rientrare tra quelle assoggettate agli studi di settore ricavi non superiori ai limiti fissati annualmente dall’Agenzia delle Entrate per i vari settori economici e calcolati sempre in base alla metodologia degli studi di settore. Tale regime contabile esonera il contribuente dagli adempimenti contabili: non si devono registrare i fatti di gestione e non si deve tenere
nessun libro o registro (tranne quelli dei dipendenti, se esistenti). Inoltre, si possono omettere le liquidazioni ed i versamenti periodici dell’IVA, nonché l’acconto annuale della stessa imposta ed il pagamento delle addizionali IRPEF. L’ordinaria tassazione IRPEF del reddito d’impresa (o di lavoro autonomo) è sostituita da una tassazione sostitutiva più favorevole. Il reddito imponibile da assoggettare a tassazione agevolata è calcolato come differenza tra i ricavi, determinati con l’applicazione degli studi di settore, e le spese fiscalmente deducibili. La tassazione, sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, avviene con un’imposta agevolata del 15% applicata sul reddito imponibile Il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo Il regime sostitutivo per le nuove iniziative è applicabile a ditte individuali (persone fisiche) e lavoratori autonomi (professionisti). La sua applicazione necessita di un’opzione da effettuarsi in sede di presentazione della dichiarazione d’inizio attività. E’ possibile utilizzare questo regime per un massimo di tre anni, ma anche prima di tale termine il contribuente può comunicare la rinunzia al regime agevolato. E’ utilizzabile dalle imprese individuali (comprese quelle familiari) quando sussistono i seguenti requisiti: il contribuente non deve aver esercitato negli ultimi tre anni (cioè prima dell’inizio della nuova iniziativa) attività d’impresa o professionale, neanche in forma associata; la nuova attività non deve essere la prosecuzione di un’attività precedente, anche se svolta in qualità di lavoratore dipendente o autonomo; la nuova impresa deve essere in regola con gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi. I ricavi annuali non devono essere superiori a € 30.987,41 (per le prestazione di servizi) o a € 61.974,83 (per le altre attività). Gli stessi limiti posti ai ricavi di cui al punto sopra, riferiti all’anno precedente, valgono per il caso di subentro in un’impresa già esercitata da altro soggetto. Tale regime esonera il contribuente dagli adempimenti contabili: non si devono registrare i fatti di gestione e non si deve tenere nessun libro o registro (tranne quelli dei dipendenti, se esistenti). Inoltre, si possono omettere le liquidazioni ed i versamenti periodici dell’IVA, nonché l’acconto annuale della stessa imposta ed il pagamento delle addizionali IRPEF. Il reddito imponibile è calcolato, in applicazione dei criteri fiscali, partendo dal reddito d’esercizio: reddito d’esercizio + costi fiscalmente indeducibili – ricavi non imponibili – costi non dedotti (nei limiti fiscalmente ammessi). La tassazione, sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, avviene con un’imposta agevolata del 10% applicata sul reddito imponibile.
dichiarazione) di rateizzare le trattenute in più mesi, pagando l’interesse dello 0,5% mensile. Non possono utilizzare il 730 (e devono presentare la dichiarazione col modello UNICO) coloro che possiedono redditi di impresa e redditi derivanti dall’esercizio di arti o professioni, i dipendenti da datori di lavoro che non sono obbligati ad effettuare le ritenute (ad es. lavoratori domestici) e coloro che presentano la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti. Quanto ai tempi per la presentazione della dichiarazione, il DPR 322/ fissa nel 1° maggio e nel 31 luglio di ogni anno rispettivamente il termine iniziale e quello finale. Il versamento dell’imposta deve invece avvenire (DPR 435/2001 e successive modifiche): entro il 20 giugno (o il 20 luglio ma con una maggiorazione dello 0,40%) dell’anno di presentazione della dichiarazione, il versamento a saldo; entro il termine di versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’anno di imposta precedente, il versamento della prima rata di acconto; entro il mese di novembre, il versamento della seconda rata di acconto. La dichiarazione delle società di persone Le società di persone devono presentare la dichiarazione, agli effetti dell’IRAP da esse dovuta e agli effetti dell’IRPEF o dell’IRES dovuta dai soci, nei termini fissati per la dichiarazione delle persone fisiche. La dichiarazione è unica e deve contenere l’indicazione degli elementi attivi e passivi necessari alla determinazione degli imponibili. La dichiarazione delle persone giuridiche Anche i soggetti IRES, dal 1999, debbono presentare la dichiarazione unica. Solo i contribuenti il cui periodo di imposta non corrisponde con l’anno solare o che devono presentare solo una delle dichiarazioni che confluiscono nella dichiarazione unica, devono continuare a presentare il modello 760. La dichiarazione dei soggetti IRES, oltre a tutti gli elementi necessari alla determinazione degli imponibili, devono fornire i dati per l’individuazione del contribuente e di almeno un rappresentante. La dichiarazione dei sostituti d’imposta La dichiarazione dei sostituti d’imposta persone fisiche, confluisce nella cd. dichiarazione unificata, che consente di assolvere contemporaneamente anche gli obblighi dichiarativi relativi alle imposte sui redditi, all’IVA e all’IRAP. La dichiarazione dei sostituti d’imposta è valevole anche ai fini dei contributi dovuti all’INPS e dei premi dovuti all’INAIL. I soggetti tenuti ad operare le ritenute alla fonte devono rilasciare un certificato attestante l’ammontare complessivo delle somme e dei valore corrisposti con l’indicazione dell’ammontare delle ritenute operate e delle detrazioni di imposta effettuate.
L’assistenza fiscale I soggetti possessori di reddito di lavoro dipendente e assimilati che vogliano adempiere l’obbligo dichiarativo, possono avvalersi dei centri di assistenza fiscale (CAF) o dello stesso sostituto d’imposta che abbia scelto di offrire assistenza fiscale. In tal caso il contribuente potrà presentare una apposita dichiarazione (il modello 730) al CAF o al sostituto d’imposta il quale provvederà alla ricezione della dichiarazione, alla verifica della conformità della stessa, al calcolo dell’imposta dovuta e alla comunicazione di quanto risultato al sostituto d’imposta che provvederà al conguaglio. Correzione ed integrazione delle dichiarazioni I contribuenti che si accorgono di avere omesso di dichiarare dei redditi o di riportare delle spese detraibili o deducibili possono trasmettere (purché entro il termine di presentazione della dichiarazione) una dichiarazione dei redditi rettificativa del modello Unico già presentato. Sul modello deve essere barrata l’apposita casella “Correttiva nei termini”. Se i nuovi calcoli della dichiarazione rettificativa evidenziano una maggiore imposta o un minor credito, il contribuente deve versare le somme dovute entro i termini previsti. Se scaturisce un maggior credito o una minore imposta, può optare per la richiesta di rimborso o per il riporto a credito per l’anno successivo, ovvero può utilizzarlo in compensazione. Se invece l’esigenza del contribuente è quella di rettificare o integrare i dati esposti in una precedente dichiarazione, questi può ricorrere alla dichiarazione integrativa. Presupposto per usufruire di tale possibilità è la valida presentazione della dichiarazione originaria (è valida anche la dichiarazione originaria presentata entro novanta giorni dal termine di scadenza). A seconda del tipo di integrazione o rettifica e dei tempi entro cui viene effettuata, si distinguono vari tipi di dichiarazioni integrative:
effettuati l’anno precedente) o ad imposte diverse (ad esempio debito IRAP e credito IRPEF), il contribuente ha il diritto di procedere a compensazione. Il credito d’imposta che eventualmente residua dalla compensazione può essere richiesto a rimborso o riportato a nuovo per l’anno successivo. Con l’emanazione del D.Lgs. 9-7-1997, n. 241, in vigore dall’anno 1998 per le persone fisiche titolari di partita IVA, dall’anno 1999 per le società di persone ed enti equiparati e per i soggetti IRPEG, è ammessa la compensazione delle posizioni debitorie e creditorie relative alle imposte sui redditi, alle ritenute alla fonte, all’IVA, alle imposte sostitutive relative alle suddette e anche dei contributi previdenziali ed assistenziali, al credito d’imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche e alle altre imposte individuate con decreto del Ministro delle finanze. I rimborsi Il contribuente che, per errore materiale, duplicazione o inesistenza parziale o totale dell’obbligazione tributaria o dell’obbligo di versamento, abbia effettuato un versamento diretto o abbia subito ritenuta alla fonte non dovuti o dovuti in misura inferiore, può presentare istanza per richiedere il rimborso delle maggiori somme versate. Il rimborso può essere chiesto in sede di dichiarazione dei redditi, disposto automaticamente dagli Uffici delle Entrate in sede di liquidazione dell’imposta oppure chiesto successivamente dal contribuente. Insieme alla somma da rimborsare l’ufficio calcola anche gli interessi nella misura fissata dalle leggi tributarie. Sono eseguiti d’ufficio i rimborsi: