Anteprima parziale del testo
Scarica DIRITTO TRIBUTARIO PER CONCORSO e più Dispense in PDF di Concorso Agenzia delle Entrate solo su Docsity!
1 La distinzione giuridica dei tributi 1 iltributo 1.1 Il concetto ditributo In base alla loro provenienza le entrate pubbliche si distinguono tra: — (Ntrate originatteXo di diritto privato) che sono quelle scatutenti dall'uso di beni pubblici patrimoniali 0 dalla loro alienazione (provengono cioè dal demanio pubblico, dai beni pa- trimoni ‘alla gestione di imprese pubbliche); — (Entraté derivate,quelle risultanti dall'esercizio della potestà impositiva o sanzionatoria. Fra tutte le prestazioni patrimoniali che lo Stato impone, devono essere enucleati i prelievi che costituiscono più propriamente le categorie dei tributi, Il tributo rappresenta per lo Stato un’entrata derivata caratterizzata dalla coatéivi cioè dall’esercizio dello ius imperii da parte dello Stato per ottenere la prestazione. © Tale potestà di imperio è l'elemento essenziale ed incontestabile per l’individuazione del tributo e per la sua differenziazione dalle altre entrate dello Stato. Per taluni Autori non è sufficiente il solo requisito della imperatività a qualificare il tributo, perché tale caratteristica è comune a tutte le prestazioni patrimoniali imposte dalla legge. Inspecie siriti j tterizzante l'imposta sia il collegamento alle spese pubbliche cui è finalizzato il prelievo. Il tributo persegue fini fiscali, cioè di riscossione, ma anche fini extrafiscali, ossia di politica economica, quali la distribuzione del reddito, la stabilità e lo sviluppo economico. 1.2 La differenza dalle altre entrate dello Stato Nell'ambito della categoria dei tributi, esistono diverse figure a seconda dei presupposti al cui verificarsi la legge ordinaria stabilisce, in capo al soggetto avvantaggiato, il sorgere di un dovere di concorrere alle spese della collettività. Su queste figure dottrina e giurisprudenza hanno spesso espresso divergenti opinioni, con notevoli conseguenze sia sul piano teorico, che su quello pratico. L'incertezza deriva soprattutto dalla circostanza che nel nostro diritto positivo non esiste una terminologia costante, mentre si fa uso promiscuo dei termini «imposte» e «tributo». Il tributo si distingue: — dalle prestazioni pecuniarie che il singolo esegue a causa di suoi rapporti con l'ente pubblico (obbli- gatorio, contrattuale); — dalle prestazioni pecuniarie che la legge commina come sanzioni per la violazione di norme penali, amministrative (es.: contravvenzioni, multe ecc.); — dalleentrate che provengono allo Stato in forza delsuo ius imperii senza ulteriore motivazione (introiti derivanti dai territori occupati in guerra); — dalleentrate conseguentialla successione nel patrimonio dei privati da parte dello Stato (si ricordi che, in assenza di categorie di successibili, lo Stato è considerato erede necessario); — dalle entrate eventualmente derivanti dalla emissione di carta moneta addizionale o dalle misure di inflazione e deflazione; — dalle entrate realizzate attraverso prestiti richiesti ai cittadini. Scansionato con CamScanner