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Lezione 18/ La nozione di tributo: L’entrata di diritto pubblico più rilevante è il tributo, quindi il diritto tributario studia i principi e le norme relativi ai tributi. Le prestazioni patrimoniali imposte sono finalizzate al concorso alla spesa pubblica in base alla propria capacità contributiva. Il tributo è una prestazione patrimoniale imposta, destinata dalla legge al conseguimento di una entrata. Un primo profilo riguarda la mancanza di un rapporto sinallagmatico (così come avviene nei rapporti di diritto pubblico): l’imposizione ha luogo “senza che la volontà del privato vi concorra” (Corte Cost.)
- Art. 2 Cost.: adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale;
- Art. 53 Cost.: tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacitò contributiva. Il “sacrificio” del singolo cresce con il crescere della ricchezza. La nozione di tributo dipende quindi da quella di capacità contributiva, ovvero la manifestazione determinata di ricchezza. Tale manifestazione ha luogo come reddito, consumo, patrimonio o trasferimento. Se si intende il tributo come concorso alla spesa pubblica fondato sulla capacità contributiva, allora esso coincide con l’imposta. Le caratteristiche del tributo sono:
- La doverosità della prestazione;
- La mancanza del rapporto sinallagmatico tra le parti;
- Il collegamento della prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante. La nozione di tributo, nei suoi termini formali, è una prestazione patrimoniale, che l’ente pubblico può imporre a determinati soggetti, istituzionalmente destinata dalla legge al conseguimento di una entrata. Il tributo si caratterizza dunque prima di tutto per il profilo formale dell’imposizione, “senza che la volontà del privato vi concorra”. Se si ritiene insoddisfacente la definizione puramente formale di prestazione patrimoniale imposta allo scopo di conseguire una entrata, l’unico punto di riferimento diventa la Costituzione, la quale definisce il tributo quando consente di individuarne il fondamento e il limite. Il riferimento alla Costituzione consente di individuare la giustificazione del tributo all’interno dell’ordinamento giuridico vigente e di fondare quindi la nozione di tributo su basi giuridiche. Secondo la Costituzione, il pagamento del tributo è l’adempimento di un dovere civico di solidarietà, consistente nel concorrere alle spese pubbliche sulla base della propria capacità contributiva. Questa nozione si può ricavare dal coordinamento dell’art. 2 Cost. il quale prevede che la Repubblica “richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” e dell’art. 53 Cost. il quale individua uno dei doveri di solidarietà quando stabilisce che “tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”. Il dovere di solidarietà posto dall’art. 2 Cost., esige un concorso alle spese della collettività consistente in un sacrificio effettivo della propria ricchezza. L’art. 53 Cost. specifica tecnicamente la misura di quel sacrificio quando stabilisce al secondo comma che “il sistema tributario è informato a criteri di progressività”; viene posta l’esigenza politica che le varie imposte siano ordinate in modo tale che, nel loro insieme, ottengano un sacrificio che cresca col crescere della ricchezza individuale. La capacità contributiva come giustificazione del tributo: La nozione di tributo viene allora a dipendere da quella di capacità contributiva. La capacità contributiva va intesa come manifestazione determinata di ricchezza (reddito, consumo, patrimonio, trasferimento) che costituisce la giustificazione, la causa, del prelievo tributario e ne contiene la misura, nel senso che l’entità del tributo debba essere una parte (aliquota) di essa.
La nozione di tributo come concorso alla spesa pubblica fondato sulla capacità contributiva, intesa come manifestazione determinata di ricchezza, viene a coincidere con quella di imposta. Nella manualistica si distingue dalla imposta il contributo speciale che si caratterizza come tributo il quale trova la sua giustificazione nel “particolare vantaggio” economico prodotto nella sfera del privato dalla esplicazione di una attività pubblica o dall’insieme delle opere di urbanizzazione. Insomma, l’imposta si caratterizza per il suo contenuto e non per la sua denominazione. La Corte Costituzionale, mediante numerose pronunce, ha indicato i criteri cui far riferimento per qualificare come tributari alcuni prelievi. Tali criteri consistono:
- nella doverosità della prestazione del singolo,
- nella mancanza di un rapporto sinallagmatico tra le parti,
- nel collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante. La tassa: Distinto è il concetto di tassa, ovvero quel corrispettivo di attività dello Stato che riguardano il singolo individuo. Sicché la giustificazione è ravvisata nell’utilità che il singolo ricava dall’attività dell’ente pubblico. La tassa è quindi riferita ad un servizio divisibile, mentre l’imposta è riferita ad un servizio indivisibile. In sintesi, mentre con le tasse si finanzia un servizio chiaramente identificabile (come la tassa per il finanziamento del servizio di raccolta rifiuti), le imposte servono per finanziare servizi generali che sono a carico dello Stato (come, ad esempio, la sanità pubblica). L’imposta tiene conto della capacità contributiva, mentre la tassa no (o almeno, non direttamente). Il problema della giustificazione costituzionale nasce per quei tributi che possono rientrare solo in una nozione formale di tributo: prestazione patrimoniale imposta allo scopo di conseguire una entrata. In tale nozione c’è l’elemento del concorso alla spesa pubblica, mentre manca l’indicazione della causa giustificatrice. La Costituzione individua una giustificazione, la capacità contributiva. (Il problema allora sta nello stabilire se la capacità contributiva sia la sola causa costituzionalmente legittima o sia una delle cause sia pure la più rilevante. Secondo una visione teoricamente ineccepibile, la capacità contributiva dovrebbe essere la sola giustificazione del concorso alla spesa pubblica fondato su una manifestazione determinata di ricchezza. Se così non fosse la capacità contributiva si esaurirebbe in una tautologia: idoneità a concorrere alle spese pubbliche sulla base di qualsiasi fatto individuato dal legislatore senza vincoli costituzionali. Le esigenze pratiche hanno portato alla sopravvivenza di tributi, come le tasse, che non si giustificano in base alla capacità contributiva (non è il modello di concorso alla spesa pubblica voluto dalla Costituzione, ma viene ritenuto legittimo dalla giurisprudenza costituzionale). Nel linguaggio corrente, la tassa viene impiegata come sinonimo di tributo. Tecnicamente la tassa è un corrispettivo di talune attività dello Stato che riguardano il singolo contribuente, sicché la giustificazione di essa viene ravvisata nella utilità che il singolo ricava da una attività dell’ente pubblico che lo riguardi. La tassa, dunque, è un corrispettivo di un servizio divisibile. Tassa e prezzo: Occorre distinguere la tassa dal prezzo: il prezzo è applicato dallo Stato ai servizi che ogni privato potrebbe prestare. Se il servizio può essere svolto istituzionalmente solo dallo Stato, allora il corrispettivo non è un prezzo ma solo una imposizione che lo Stato opera nell’esercizio delle sue funzioni. Questa distinzione è rilevante perché:
- La tassa non è soggetta ad IVA, il prezzo invece lo è;
- Il giudice competente per la tassa è quello tributario, mentre il giudice competente per il prezzo è quello ordinario. Non sempre il corrispettivo che si paga all’ente pubblico per l’utilità che si ricava da un servizio può configurarsi come tassa. Non poche volte tale corrispettivo assume la natura di prezzo. Se lo Stato presta servizi che ogni privato potrebbe prestare, il corrispettivo è un prezzo, sia pure politico. Quando invece l’utilità ai privati non deriva dai suddetti servizi pubblici, ma da attività che solo lo Stato istituzionalmente può prestare, nella forma dell’atto amministrativo o giurisdizionale, allora il
Lezione 22/ L’imposta è volta sinteticamente ad uno scopo: il pagamento di una somma di denaro da parte di un soggetto passivo, normalmente privato, a favore di un ente pubblico. La somma pagata rappresenta l’imposta, ovvero una parte (aliquota) di una somma definita (imponibile) che un soggetto passivo corrisponde ad un soggetto attivo (ente pubblico) al verificarsi di una fattispecie (presupposto). La definizione dell’imposta come istituto giuridico è data, quindi, dalla descrizione di quella situazione di fatto (presupposto), dalla relazione in cui deve trovarsi con essa, dalla ricchezza di cui quella occasione sia indice diretto o indiretto (imponibile) e dalla parte di essa (aliquota) da corrispondere all’ente pubblico (soggetto attivo). Quanto detto è il profilo strutturale dell’imposta. Tale definizione comprende quindi quelli che possiamo definire gli elementi “strutturali” dell’imposta:
- Il soggetto attivo (ente impositore);
- Il soggetto passivo;
- Il presupposto d’imposta;
- La base imponibile;
- L’aliquota Tra questi, i soggetti, il presupposto e l’aliquota sono definiti elementi essenziali. Il profilo funzionale dell’imposta comprende poi la definizione degli atti tipici con cui avvengono la determinazione e il pagamento dell’imposta, che sono l’esercizio dei poteri della PA o degli obblighi del privato. Il giudice speciale celebra un processo tributario; la violazione degli obblighi del privato dà luogo a sanzioni (e quando esse sono penali sono inflitte in un processo penale tributario). Il profilo strutturale e quello funzionale rispondono entrambi a dei principi, prima costituzionali e poi propri del diritto tributario. Essi sono:
- Principio di legalità (art. 23 Cost.): l’imposta deve essere sufficientemente determinata dalla legge che deve prevederne i suoi elementi essenziali, potendo delegare la determinazione degli altri elementi al potere regolamentare dell’ente impositore;
- Principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.): l’imposta deve fondarsi su una manifestazione determinata di ricchezza, collegata all’imposta stessa; tale principio è anche interpretativo, nel senso che fra più interpretazioni consentite dalla lettera della legge l’interprete deve scegliere quella che salvaguardi il fondamento e il collegamento di cui s’è detto.
- Interesse fiscale: la facile e sollecita percezione delle entrate per far fronte alle spese pubbliche. Le entrate tributarie sono subordinate ad un interesse pubblico (questo è anche il motivo per cui il diritto tributario può derogare alle norme di diritto comune). Tali deroghe sono giustificate solo se sono preordinate ad esigenze della facile e sollecita percezione delle entrate. Tale interesse non può però incidere sul quantum, che risulta giustificato solo dalla capacità contributiva. In sintesi: le esigenze della riscossione attengono al quomodo e al quando del pagamento dell’imposta, ma mai al quantum che deve essere collegato alla capacità contributiva.
- Attività dell’amministrazione finanziaria: vale come attività vincolata e non discrezionale, in quanto è la legge che valuta la “convenienza al tassare”. Il potere impositivo della Finanza è solo strumentale al controllo dell’esattezza degli adempimenti previsti dalla legge. Tale potere è subordinato alla legge e anzi esiste solo in funzione di essa, rispetto alla quale la posizione del contribuente non può mutare a seconda che sia intervenuta o meno l’azione della finanza, se non sotto il profilo dell’applicazione di sanzioni.
Lezione 25/ La struttura dell’imposta si riduce a due elementi, uno oggettivo e uno soggettivo. Il primo ricomprende il presupposto, ovvero la situazione di fatto economicamente rilevante, la base imponibile e l’aliquota; il secondo riguarda invece l’individuazione del soggetto attivo e passivo. Presupposto Il presupposto è un fatto economico che caratterizza l’imposta. L’elemento economico è forse quello principale nella definizione giuridica di un’imposta: l’imposta stessa ne prende il nome (imposta sul reddito, sul valore aggiunto, sull’incremento di valore). Se vogliamo il presupposto è considerabile come il motivo della tassazione, ovvero il fatto economico che la Legge ritiene meritevole di tassazione. I fatti “economicamente rilevanti”, che manifestano i sintomi di ricchezza tassabile, sono:
- Reddito
- Patrimonio
- Consumo
- Trasferimento La legge tributaria non definisce però i fatti tassabili mediante una scientifica suddivisione in categorie astratte; piuttosto, lo sforzo che si fa nelle leggi tributarie è quello di specificare ogni singola situazione tassabile. La tecnica legislativa si caratterizza quindi per una esasperante analiticità, fatta di casistiche e specifiche ipotesi. Essendo un diritto fatto di norme “a fattispecie esclusiva”, diventa difficile l’individuazione di fatti tassabili al di fuori di quelli previsti dalla legge. Per questo l’interpretazione analogica, pur non essendo vietata, risulta impossibile. La legge può prevedere alcune definizioni “negative”. Si ha esenzione nel caso di una eccezione alla regola; ovvero il presupposto si realizza ma per motivi extrafiscali risulta non tassabile. L’esenzione può essere soggettiva o oggettiva, a seconda che interessi l’elemento soggettivo oppure oggettivo della fattispecie tributaria. Se la previsione negativa non è una eccezione alla regola, bensì è un chiarimento sulla portata della regola, allora si parla di esclusione. Si ha esclusione quando una fattispecie si colloca al di fuori del presupposto. Soggetti passivi Il soggetto passivo è colui che è tenuto a pagare l’imposta (il “contribuente”) ma soprattutto è il soggetto nei cui confronti si verifica il presupposto tipico di una certa imposta. Soggetti passivi possono essere: a) Persone fisiche; b) Persone giuridiche; c) Soggetti diversi dalle persone fisiche ma privi di personalità giuridica. Ciò a patto che il presupposto d’imposta si verifichi in modo unitario e autonomo, senza che debba aversi riguardo alla esistenza di un patrimonio. È il caso delle organizzazioni di beni e persone, privi di personalità giuridica, i cui soggetti partecipanti sono legati da un vincolo di solidarietà per il pagamento dell’imposta. d) Altri soggetti passivi diversi dai contribuenti. Per ragioni tecniche e di efficienza la legge prevede che possano essere obbligati a pagare anche soggetti diversi dal contribuente. Tali soggetti non sopportano mai l’onere fiscale: chi paga l’imposta in luogo di altri ha diritto (o addirittura l’obbligo) di rivalersi verso il contribuente. Abbiamo quindi la figura del sostituto d’imposta, ovvero il soggetto che paga imposte in luogo di altri, per fatti o azioni a questi riferibili. Per la legge, il debitore verso il fisco è appunto tale soggetto (non il contribuente). Il contribuente sopporta il carico fiscale per via indiretta, dato che il sostituto è obbligato ad esercitare rivalsa. Inoltre, è prevista la figura del responsabile d’imposta, ovvero un soggetto obbligato al pagamento dell’imposta insieme ad altri, per situazioni o fatti esclusivamente riferibili ad altri. La figura del responsabile non si sostituisce al contribuente, piuttosto ne garantisce/cura l’adempimento del tributo. La differenza con il sostituto sta proprio nel carattere solidale dell’obbligazione tributaria.
potrà procedere anche ad un rimborso favore del contribuente che abbia versato più del dovuto a titolo provvisorio. Le imposte sono obbligazioni pubbliche, in quanto creditore è un ente pubblico, subordinare alla cura di un interesse pubblico. A tali obbligazioni si applicano le regole del codice civile, se la legge tributaria non dispone diversamente in vista del proprio interesse pubblico. Tale interesse consiste nel fare pervenire nel modo più semplice e rapido possibile le somme dovute a titolo di imposta nelle casse dello Stato il quale deve disporre tempestivamente e costantemente di tali somme per far fronte alle proprie esigenze di bilancio. Di fronte ai debiti lo Stato non può attendere che si concluda la lite eventualmente aperta, circa l’esistenza e la misura del debito. Lo Stato, dunque riscuote tendenzialmente prima che si pervenga all’accertamento definitivo, quando potrà eventualmente essere obbligato a rimborsare le somme riscosse in più del dovuto. Sia nella fase di accertamento che in quella di riscossione, possono intervenire atti del soggetto passivo e/o della pubblica amministrazione finanziaria, secondo le regole che seguono. L’amministrazione finanziaria è oggi articolata sul modello delle “agenzie fiscali”, costituite nella forma di enti pubblici non economici e dotate di autonomia regolamentare amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. La gestione della singola agenzia è affidata ad un direttore, che esercita funzioni di indirizzo e controllo. L’Agenzia delle Entrate è competente per l’applicazione della maggior parte dei tributi statali ed è articolata in uffici centrali (Roma, si occupano di circolari interpretative e di indirizzo) e regionali (capoluoghi di regione, si occupano di grandi contribuenti e degli interpelli) con compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo, e in uffici locali (provinciali/territoriali) con funzioni operative. La riscossione delle imposte erariali è affidata all’Agenzia delle Entrate ed è svolta da un ente strumentale (AgE – Riscossione). L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si occupa di accertamento, riscossione e contenzioso di specifici tributi come i dazi doganali e l’IVA sulle operazioni d’importazione extra UE. L’Agenzia del Demanio non ha competenza tributaria poiché si occupa dell’amministrazione del demanio e del patrimonio immobiliare dello Stato. Per la rilevazione dei fatti tassabili e la quantificazione della base imponibile è prevista, nella generalità delle imposte, una attività chiamata accertamento. Accertare vuol dire:
- verificare se in concreto si è prodotto un presupposto d’imposta astrattamente previsto dalla legge;
- determinare la sua base imponibile. Quando non è prevista una tale procedura si dice che si tratta di imposte senza accertamento. Gli atti di accertamento possono essere prodotti da soggetti diversi: dal privato, dall’amministrazione, dal giudice (…) Nelle procedure d’accertamento l’atto del privato è detto dichiarazione o denuncia: con essa il privato informa l’amministrazione finanziaria che un fatto tassabile si è verificato, liquida la base imponibile ed eventualmente l’imposta, la cui determinazione può essere rimessa anche alla stessa amministrazione. Nel caso la dichiarazione non venga presentata, si versa nella dichiarazione, punita con sanzioni anche penali. L’atto d’accertamento dell’amministrazione finanziaria è detto avviso di accertamento e interviene:
- in funzione di controllo, se la dichiarazione è stata presentata
- in vece della dichiarazione, in caso di omessa dichiarazione Con l’avviso, pertanto, l’amministrazione liquida l’imponibile di un fatto tassabile, quando la dichiarazione è stata omessa oppure rettifica l’imponibile dichiarato, o comunque il contenuto della dichiarazione. L’imposta corrispondente all’imponibile accertato dall’ufficio viene liquidata con lo stesso avviso oppure con atto distinto, a seconda della previsione della singola imposta. È previsto nella legge che la determinazione dell’imponibile possa essere «concordata» tra privato e amministrazione con un atto detto concordato (o adesione del contribuente alla determinazione dell’imponibile fatta dall’amministrazione). Era stato soppresso, oggi è stato reintrodotto e chiamato conciliazione. Nella pratica non è necessario che intervengano tutti i tipi di atto, dipende dal comportamento delle parti. Anche un solo atto di accertamento può esaurire la relativa procedura. La procedura può esaurirsi nella sola dichiarazione del contribuente. Anzi nello spirito della legge, soprattutto per le imposte dirette e l’IVA, lo scopo è che l’accertamento si esaurisca con l’atto della dichiarazione (“autotassazione”). L’amministrazione interviene solo in funzione di controllo di un numero limitato di dichiarazioni (accertamenti selettivi), applicando sanzioni e facendo rapporto al giudice penale qualora ricorrano illeciti penali. Il giudice tributario interviene a comporre la lite eventualmente sollevata dal privato col ricorso contro l’atto di accertamento. La conclusione si ha quando si produce l’accertamento definitivo, che può significare:
- preclusione per l’amministrazione, per decorso del termine, di rettificare la dichiarazione del contribuente;
- preclusione del contribuente, per decorso del termine, di impugnare l’atto della finanza;
- preclusione per l’uno o per l’altro soggetto, o per entrambi, di impugnare la sentenza del giudice tributario ritenuta sfavorevole. L’accertamento definitivo, l’incontestabilità cioè della esistenza e della misura del debito tributario, dipende dal comportamento delle parti. Volendo mettere in rilievo profili che dovrebbero essere comuni a tutte le imposte si può dire: a) La dichiarazione → ha l’effetto di liquidare l’imponibile (eventualmente l’imposta) e rendere adempibile l’obbligazione. Essa è vincolo per l’amministrazione di seguire determinate regole nell’accertamento: difatti le regole per l’emanazione dell’avviso di accertamento cambiano a seconda che la dichiarazione sia stata presentata o meno. La dichiarazione non può sostituirsi alla legge: malgrado la sua presentazione, il contribuente potrà chiedere il rimborso di quanto erroneamente versato sulla base della dichiarazione e sottoporre al giudice l’accertamento del debito nella sua effettività. b) L’avviso di accertamento → è un atto dell’amministrazione pubblica, vincolato dalla legge tributaria: l’individuazione del presupposto d’imposta e la determinazione della base imponibile sono fatti dalla legge. Esso determina il quantum della obbligazione da riscuotere ed è atto idoneo alla determinazione definitiva, qualora non venga impugnato. Esso è atto puramente dichiarativo del debito d’imposta, che nasce con il verificarsi del presupposto previsto dalla legge. L’atto non impugnato rende incontestabile nell’an e nel quantum la pretesa del fisco, corrisponda o non corrisponda tale pretesa alla reale situazione di fatto. c) Con l’avviso, l’amministrazione individua il presupposto, determina la base imponibile, individua l’aliquota e liquida l’imposta. L’iter logico che l’amministrazione deve seguire è detto motivazione, che consiste nella individuazione degli elementi di fatto e diritto sui quali si fonda la pretesa fiscale. Essa serve a consentire il controllo, da parte del contribuente accertato, di quegli elementi perché li possa sottoporre alla valutazione del giudice. Mancando una legge generale sull’accertamento nelle singole leggi d’imposta, non sempre è previsto l’obbligo della motivazione a pena di nullità. Tuttavia, lo Statuto dei diritti del contribuente qualifica la motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria come principio generale
- Il secondo tipo di autotutela è quella che riguarda atti divenuti invece definitivi ➔ In questo caso l’autotutela è volta ad assicurare la conformità dell’azione amministrativa ai principi di legalità (art. 23 Cost.) e di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.) in presenza di situazioni nelle quali l’illegittimità dell’atto è assolutamente palese e come tale percepibile dalla collettività. L’autotutela non può espletarsi per motivi sui quali sia intervenuta una sentenza passata in giudicato favorevole all’amministrazione finanziaria (può invece essere esercitata per motivi diversi da quelli esaminati dal giudice). L’orientamento della giurisprudenza della Cassazione ritiene che il diniego (espresso o tacito) dell’amministrazione di procedere all’esercizio del potere di autotutela costituisca atto impugnabile innanzi alle Commissioni tributarie, ma soltanto per eventuali profili di illegittimità del diniego stesso in relazione a ragioni di interesse generale che avrebbero giustificato l’autoannullamento. Lezione 6/ Gli atti della riscossione: iscrizione a ruolo, ingiunzione fiscale, avviso di mora Le obbligazioni tributarie sono obbligazioni pubbliche in quanto sono subordinate alla cura di un interesse pubblico. Tale interesse è l’interesse fiscale, inteso come interesse generale della collettività, in quanto rende possibile il regolare funzionamento dei servizi pubblici. La riscossione deve essere regolare e costante: deve garantire un flusso periodico e costante di entrate per consentire all’ente pubblico una disponibilità di mezzi monetari per fronteggiare le spese. La riscossione si muove su un piano diverso da quello di un semplice adempimento di una imposta già accertata. C’è un rapporto di consequenzialità logica fra accertamento e riscossione nel senso che lo Stato avrà diritto ad acquisire definitivamente solo ciò che è stato definitivamente accertato. In altre parole, la riscossione in diritto tributario è data da una serie di atti, sia del privato che della finanza, che tendono a precedere cronologicamente l’accertamento definitivo. Tale precedenza si fonda sui seguenti istituti: a) versamento di acconti sia da parte del contribuente, che di terzi, sostituti d’imposta, per suo conto; b) il potere dell’amministrazione di ordinare pagamenti, prima della definitività del debito, sia sulla base della dichiarazione, quando non sia stato assolto l’obbligo del versamento, sia quando penda la lite, quando cioè l’accertamento è stato impugnato davanti al giudice tributario c) il rimborso dell’imposta quando gli acconti e i pagamenti effettuati pendente il giudizio siano maggiori dell’imposta definitivamente accertata. Tuttavia, nel nostro ordinamento vi è una regola generale che impone al Fisco di provvedere d’ufficio alla restituzione delle imposte indebitamente riscosse dopo che siano state pronunciate le sentenze del giudice tributario in primo o secondo grado del giudizio. Nella riscossione, l’atto del privato è detto versamento; si versa l’imposta dichiarata, scomputando gli eventuali acconti, anch’essi versati sia da parte del contribuente che di terzi per suo conto. Per effetto di una regola introdotta dallo Statuto dei diritti del contribuente, il contribuente può compensare eventuali crediti che abbia verso l’amministrazione col suo debito fiscale. L’atto della finanza contenente l’ordine di pagare era storicamente:
- l‘iscrizione a ruolo per la quasi totalità delle imposte e
- l’ingiunzione fiscale solo per talune imposte indirette.
Dopo la riforma rimane come ordine di pagare per buona parte delle imposte l’iscrizione a ruolo. Per le imposte sui redditi, per l’IVA, per l’IRAP e per le ritenute operate dal sostituto d’imposta, nonché per le sanzioni amministrative, non è più prevista l’iscrizione al ruolo in quanto l’avviso di accertamento ha anche natura esecutiva, cioè ha anche la funzione di titolo esecutivo per cui deve contenere l’intimazione ad adempiere al pagamento di quanto accertato entro 60 giorni, pena la riscossione forzata. Gli atti della riscossione — iscrizione a ruolo, ingiunzione fiscale, accertamento esecutivo producono sempre lo stesso effetto, ossia obbligano il contribuente a pagare quanto risulta dal loro contenuto e diventano titoli per l’esecuzione forzata in caso d’inadempimento. I crediti tributari dello Stato sono crediti privilegiati (artt. 2752 c.c. e ss.). Singoli atti dell’amministrazione finanziaria: ● L’iscrizione a ruolo è l’atto della riscossione da parte dell’amministrazione per buona parte delle imposte e per le entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali. Ad esso l’amministrazione ricorre:
- quando il contribuente non versa spontaneamente l’imposta dovuta e
- quando viene accertata dall’ufficio una imposta non dichiarata. I titoli che fondano l’iscrizione a ruolo sono: la dichiarazione, l’avviso di accertamento, la sentenza del giudice. Per le imposte sui redditi, per l’IVA, per l’IRAP e per le ritenute operate dal sostituto d’imposta, ha anche la funzione di titolo esecutivo per cui non è necessaria dopo la sua notifica l’iscrizione a ruolo al fine di procedere all’esecuzione forzata in caso di inadempimento. Dopo la Riforma i concessionari della riscossione sono stati soppressi. A partire dal 1° luglio 2017 il servizio di riscossione nazionale è svolto dall’Agenzia delle Entrate, che le esercita mediante un apposito ente pubblico economico denominato Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER). All’agente della riscossione (ADER) vengono consegnati i ruoli dall’Agenzia regionale delle Entrate. I ruoli sono elenchi di contribuenti in ordine alfabetico che indicano le generalità, il domicilio fiscale, il periodo di imposta, l’imponibile, l’aliquota, l’imposta, la motivazione, l’ammontare delle imposte già versate, l’imposta di cui si chiede il pagamento, gli interessi e le sanzioni amministrative pecuniarie. La voce del ruolo relativa ad un singolo contribuente è detta iscrizione a ruolo, contro la quale è ammesso ricorso al giudice. L’agente della riscossione non acquista la titolarità del credito d’imposta ma solo l’esercizio di esso. Il debitore agirà nei confronti dell’agente solo per contestare la validità o la regolarità della cartella di pagamento, degli atti esecutivi ovvero l’esercizio della procedura esecutiva fiscale. In tutti gli altri casi, quando cioè venga in contestazione il debito di imposta, dovrà agire nei confronti dell’amministrazione finanziaria che rimane titolare del credito. La notificazione dell’iscrizione a ruolo, fatta dall’agente mediante la notificazione della cartella di pagamento, obbliga il contribuente a pagare entro 60 giorni. Decorso inutilmente tale termine, l’agente procede all’espropriazione forzata. Se l’espropriazione non è iniziata entro 1 anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notificazione dell’avviso di mora, contenente l’invito a pagare entro 5 giorni, pena gli atti esecutivi. L’esecuzione forzata inizia entro 180 giorni dalla notificazione di detto avviso. Il ricorso contro l’iscrizione a ruolo non sospende la riscossione, salva, la richiesta della tutela cautelare.
prorogabile di 60 giorni, decorrenti dalla consegna all’ufficio della documentazione integrativa richiesta. L’istanza di interpello deve contenere gli elementi richiesti dalla legge tra cui la descrizione del caso concreto e personale e l’esposizione chiara del comportamento e della soluzione interpretativa che si intende adottare. Se entro 90 giorni nessuna risposta perviene al contribuente interpellante, si intende che l’amministrazione concordi con la soluzione prospettata dal richiedente nella propria istanza (vale il silenzio-assenso). La risposta vincola esclusivamente l’amministrazione finanziaria con riferimento alla questione trattata e limitatamente al richiedente; quest’ultimo resta libero di disattendere le indicazioni rese dall’amministrazione finanziaria. La risposta all’interpello non è atto impugnabile dinanzi al giudice tributario. L’amministrazione può rettificare la propria risposta nei confronti del contribuente con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri. Se invece il contribuente, quando l’amministrazione cambia orientamento, si è già uniformato al comportamento sul quale aveva richiesto e ottenuto parere favorevole, non gli potrà essere avanzata nessuna richiesta: qualsiasi atto a contenuto impositivo o sanzionatorio emanato in difformità dalla risposta è da considerarsi nullo. In altri termini, se il contribuente si uniforma all’indicazione data dall’amministrazione finanziaria, sussiste una tutela “piena” per la quale non possono essere richiesti a posteriori imposte, sanzioni ed interessi. B) L’interpello probatorio (art. 11, comma 1, lett. b) L. n. 212/2000) → concerne la valutazione della sussistenza delle condizioni e dell’idoneità di elementi probatori richiesti dalla legge per l’adozione di specifici regimi fiscali. È possibile proporre tale tipologia di interpello solo nei casi tassativi previsti dalla legge, ad esempio per la prosecuzione del consolidato fiscale nazionale e l’accesso al consolidato mondiale. Questo istituto ha il vantaggio di introdurre una risposta scritta certa e motivata, che deve pervenire al contribuente entro 120 giorni dalla presentazione dell’istanza, con riguardo al regime applicabile. C) L’interpello anti-abuso (art. 11, c. 1, lett. c) L. n. 212/2000) → tale forma permette di richiedere un parere all’amministrazione finanziaria in ordine all’operatività della disciplina dell’abuso del diritto di cui all’art. 10-bis, L. n. 212/2000, con riguardo ad una determinata fattispecie. Dovranno essere dettagliatamente indicati: gli elementi qualificanti l’operazione, il settore impositivo per il quale sussiste il dubbio, le norme di riferimento, le valide ragioni extra fiscali, non marginali, anche di carattere organizzativo o gestionale, sottese all’operazione. La risposta dovrà essere resa entro 120 giorni dalla presentazione dell’istanza da parte del contribuente. D) L’interpello disapplicativo (art. 11, comma 2, L. n. 212/2000) → consente di ottenere la disapplicazione di norme che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive. La disapplicazione è subordinata alla dimostrazione da parte del contribuente che, nella particolare fattispecie sottoposta all’Ufficio, gli effetti elusivi non possono verificarsi. A tal fine, il contribuente deve presentare istanza alla Direzionale regionale dell’Agenzia delle Entrate, descrivendo compiutamente l’operazione e indicando le disposizioni normative di cui si chiede la disapplicazione. In caso di risposta negativa, il contribuente potrà dimostrare successivamente, anche in sede processuale, l’insussistenza nel caso concreto degli effetti previsti dalla normativa antielusiva. L’amministrazione deve comunque dare un riscontro al contribuente entro 120 giorni dalla ricezione dell’istanza. E) L’interpello c.d. “nuovi investimenti” → il c.d. Decreto internazionalizzazione ha previsto un’ulteriore forma di interpello che può essere rivolto all’amministrazione da parte di investitori, italiani o stranieri, che intendono effettuare nel territorio dello Stato nuovi investimenti aventi un valore non inferiore ad €30 milioni, con rilevanti riflessi in ambito occupazionale. L’istanza può essere presentata dalle imprese residenti e non residenti (con o senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato), nonché da soggetti che non siano qualificabili come imprese (in quest’ultimo caso a condizione che l’investimento si traduca nello svolgimento di un’attività commerciale).
F) Gli accordi preventivi (c.d. ruling internazionale) → il Decreto internazionalizzazione prevede tra amministrazione finanziaria e imprese che esercitano attività internazionale delle forme di accordo ricondotte alla figura dell’interpello (c.d. ruling internazionale). In base a tale disciplina, le imprese con attività internazionale possono accedere a una procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi, con principale riferimento ai seguenti ambiti: regime applicabile ai prezzi di trasferimento (cd. transfer pricing); attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione, valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione, erogazione o percezione di dividendi, interessi, royalties, ecc.. La procedura si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale vengono individuati e definiti gli elementi oggetto dell’istanza. L’accordo acquista efficacia vincolante per entrambe le parti che lo hanno sottoscritto e rimane in vigore per il periodo d’imposta nel corso quale è stipulato, nonché per i 4 periodi d’imposta successivi. Lo scopo, quindi, è quello di introdurre un dialogo preventivo per la pianificazione fiscale, evitando il rischio di contestazioni ex post. G) L’adempimento collaborativo → simile all’istituto dell’interpello, rappresenta una forma regolamentata di collaborazione tra amministrazione finanziaria e imprese di grandi dimensioni. Si tratta di un regime opzionale al quale possono aderire le società con rilevante volume di ricavi che siano dotate di un sistema interno di gestione del rischio fiscale (rischio di non compliance) e che dispongano in un apparato nel quale siano individuati i soggetti responsabili delle procedure di controllo e prevenzione del rischio di evasione. L’adempimento collaborativo permette alle società, prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, di dialogare col l’amministrazione per giungere ad una comune decisione sulle fattispecie economiche non facilmente inquadrabili sotto il profilo tributario, che generalmente riguardano i temi dell’abuso del diritto, del transfer pricing, della residenza fiscale di unità operative dell’impresa non residente, della deducibilità di elementi negativi del reddito d’impresa per acquisti effettuati in Paesi a bassa fiscalità. Con l’adesione al regime, l’Agenzia delle Entrate è chiamata a valutare periodicamente che il sistema di controllo del rischio finale adottato dal contribuente sia aderente all’attività economica esercitata: il contribuente è obbligato a rendere trasparente la propria attività aziendale e a comunicare all’amministrazione la sussistenza di eventuali rischi di evasione connessi alle varie operazioni ordinarie e straordinarie che intende effettuare. Le forme di dialogo tra le parti sono:
- Le “interlocuzioni costanti e preventive”: contraddittori preventivi tra contribuente e fisco, aventi ad oggetto fattispecie di dubbia interpretazione tributaria.
- L’“interpello abbreviato”, col quale il contribuente, formalizzando particolari richieste all’amministrazione finanziaria, riceve una risposta entro 45 gg dalla proposizione della domanda.
- Il “parere motivato” reso dall’Agenzia delle Entrate a favore del contribuente, che contiene la soluzione di un caso controverso.
- L’“accordo di adempimento collaborativo” che consente all’impresa di grandi dimensioni e all’Agenzia delle Entrate di formalizzare, con garanzia di immodificabilità, il trattamento fiscale conseguente ad operazioni economiche straordinarie in procinto di essere realizzate e si ritengono strategiche per la propria attività economica. L’elusione fiscale o abuso del diritto: L’art. 10-bis della L. n. 212/2000 disciplina l’abuso del diritto, fattispecie elaborata dalla Corte di Cassazione con riguardo a casi di elusione consistenti nell’aggiramento di norme di legge al fine di ottenere un indebito vantaggio tributario. La disposizione in esame parifica i concetti di elusione e di abuso del diritto, che quindi giuridicamente coincidono, e tende a colpire quei comportamenti che, nel rispetto apparentemente formale delle norme tributarie, in realtà si discostano dalla loro ratio al fine di ottenere un risparmio d’imposta indebito. L’elusione (o abuso) si distingue dall’evasione fiscale che consiste nella diretta violazione delle norme tributarie al fine di ridurre o eliminare l’imposizione.
L’amministrazione finanziaria svolge invece un complesso controllo dell’attività del privato, che si sostanzia in tre ambiti: accertamento, riscossione e sanzionamento. Gli atti della finanza, come ad esempio l’accertamento, sono sottoposti ad un termine di decadenza: i poteri non sono quindi attivabili dopo una certa data. Diverso dal termine di decadenza è quello di prescrizione del credito, che normalmente è quello ordinario decennale. Nell’ordinamento italiano manca una disciplina di carattere generale relativa agli atti del privato e della pubblica amministrazione relativi all’applicazione delle imposte. Va però rilevato che esistono degli istituti non legati alla struttura dell’imposta nella cui disciplina sono compresi, ma sono posti nell’interesse generale alla riscossione delle imposte o nell’interesse del contribuente, con la conseguenza che essi o si applicano sempre oppure sono illegittimi per irragionevolezza (e in contrasto con il principio costituzionale della parità di trattamento, di cui all’art. 3 Cost.). Non possono esserci, trattandosi di principi “generali”, distinzioni nell’applicazione di questi istituti a seconda che si parli di una piuttosto che di un’altra imposta. Questo tema è stato parzialmente risolto con l’approvazione dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000). Lo Statuto si ispira espressamente agli artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione e per questo è stato definito dalla Cassazione come un testo composto da norme “quasi costituzionali”. Esso può essere così schematizzato:
- Artt. 1 – 4: indirizzati al legislatore;
- Artt. 5 – 7: indirizzati all’amministrazione;
- Artt. 8 – 9: tutela dell’integrità patrimoniale del contribuente;
- Artt. 10 – 13: disposizioni a tutela della situazione giuridica del contirbuente. Art. 1 Le disposizioni dello Statuto sono pensate in attuazione dei seguenti principi costituzionali:
- Art. 3 Cost.: parità di trattamento;
- Art. 23 Cost.: principio di legalità;
- Art. 53 Cost.: capacità contributiva;
- Art. 97 Cost.: imparzialità dell’amministrazione; Lo Statuto può essere derogato solo espressamente e comunque mai da leggi speciali. Esso può quindi essere derogato da leggi successive e questo rappresenta forse uno dei principali limiti dello Statuto. Art. 2 Le leggi tributarie devono essere chiare e trasparenti. Teoricamente nel caso di rinvio ad altre disposizioni si dovrebbe fare un riassunto sintetico della norma di riferimento, anche se questa cosa è sistematicamente ignorata. Art. 3 Le leggi tributarie non hanno effetto retroattivo, ma è effettivamente possibile una deroga nei casi di interpretazione autentica. Le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore. I termini di decadenza e prescrizione non possono essere derogati. Art. 4 Non possono essere istituiti nuovi tributi e non può essere allargata la platea di soggetti interessati da un tributo esistente tramite Decreto Legge. Questa disposizione è discussa poiché viene sistematicamente derogata; tra l’altro il Decreto Legge è uno strumento legittimato in casi di “necessità e urgenza”, ovvero aspetti qualificanti della legge tributaria e dell’interesse fiscale sottostante.
Art. 5 L’amministrazione deve assumere le idonee iniziative volte ad assicurare la piena conoscenza e consapevolezza da parte dei contribuenti con riferimento alle disposizioni tributarie. Per questo si dota anche di strumenti di informazione elettronica. Art. 6 È diritto del contribuente essere informato di atti/fatti da cui potrebbe derivare il mancato riconoscimento di un credito o l’irrogazione di sanzioni. I modelli per gli adempimenti vanno messi a disposizione 60 gg prima delle scadenze (tuttavia non si è mai verificato). L’amministrazione non può richiedere documentazione già in suo possesso e prima dell’iscrizione a ruolo deve invitare il contribuente a chiarire la sua posizione (tramite avviso “bonario”). Art. 7 Gli atti dell’amministrazione devono essere sempre motivati, pena nullità. Art. 8 È introdotta la compensazione come strumento di estinzione del debito tributario. Tuttavia, non esiste una compensazione “generalizzata”, essa può essere:
- Verticale (su diversi periodi d’imposta);
- Orizzontale (stesso periodo d’imposta). Inoltre, viene previsto l’accollo del debito tributario, ferma restando l’obbligazione solidale tra le parti. In questo modo è fornita una doppia tutela al disco. Art. 10 Si esprime il concetto di “affidamento” come base del rapporto di buona fede tra contribuente e fisco. In questo senso, se l’amministrazione cambia parere su un tema e il contribuente ha adempiuto precedentemente cadendo in errore per “affidamento”, allora non possono essere richieste sanzioni e interessi. Parte della giurisprudenza ritiene che non vada richiesta neanche la maggiore imposta, ma per legge ciò è previsto solo nei casi di interpello ordinario. Art. 11 È introdotto il diritto di interpello nelle sue varie forme e l’inesigibilità di altre somme una volta che il contribuente si uniforma alla risposta dell’amministrazione. Art. 13 Viene prevista la figura di un “Garante” in ogni Direzione Regionale, ovvero un organo monocratico che non ha potere autoritario ma può attivare procedure di autotutela nei confronti di atti di accertamento o riscossione illegittimi notificati al contribuente. Lezione 13/ Le sanzioni fiscali: In un sistema tributario, nel quale l’attuazione delle imposte è rimessa prevalentemente alla iniziativa e alla buona volontà del privato, le sanzioni hanno una funzione deterrente, quella cioè di indurre, sotto la minaccia di una punizione, ad osservare la legge tributaria. Coesistono sanzioni di vario tipo (comprese le sanzioni improprie, di dubbia costituzionalità, consistenti nell’alterazione, a scopo sanzionatone, del contenuto della obbligazione tributaria). A) le sanzioni penali → sono quelle riconducibili ai tipi di sanzioni previste dal codice penale per i delitti (reclusione e multa) e per le contravvenzioni (arresto e ammenda). Va premesso in linea generale che l’inadempimento dell’obbligazione tributaria accertata non dà luogo a punibilità penale: l’arresto per debiti non esiste neppure nella materia tributaria, dove l’inadempimento dell’imposta esigibile dà luogo soltanto a particolari forme di esecuzione forzata. Gli obblighi sanzionati penalmente sono obblighi strumentali rispetto all’accertamento delle imposte, che si possono riassumere nel dovere di non sottrarre materia tassabile al Fisco. Si distinguono reati di evasione e reati di pericolo:
Il processo tributario è uno strumento di contestazione dell’azione della finanza nell’esercizio delle sue potestà di imposizione e di accertamento delle situazioni del contribuente di fronte alla legge. La disciplina del processo tributario, prima prevista dal D.P.R. n. 636/1972, è stata modificata dal D. Lgs. n. 546/1992. La nuova disciplina è entrata in vigore alla data di insediamento delle nuove commissioni tributarie (1° aprile 1996). Gli atti della finanza emanati nell’esercizio della potestà di accertamento, di riscossione e di irrogazione di sanzioni amministrative, possono essere impugnati davanti al giudice tributario. Il ricorso è l’atto introduttivo della lite tributaria, le cui parti sono, come attori, i soggetti passivi d’imposta e, come convenuta, l’amministrazione finanziaria, o altro ente impositore, e talora anche l’agente della riscossione. Gli atti che, secondo la legge, puntualizzano l’interesse a ricorrere sono:
- per quanto riguarda l’accertamento: l’avviso di accertamento, l’avviso di liquidazione, gli atti relativi alle operazioni catastali, il diniego o la revoca di agevolazioni e il rigetto delle domande di condono tributario.
- per quanto riguarda la riscossione: l’iscrizione a ruolo e l’avviso di mora;
- per l’irrogazione delle sanzioni: l’avviso di accertamento dell’imposta che le liquida insieme alla imposta o l’avviso che le irroga autonomamente. Qualora manchi o non sia stato notificato uno degli atti elencati, il contribuente che abbia versato l’imposta e che ritenga di aver diritto al rimborso, fa istanza all’ufficio competente entro i termini stabiliti dalla legge e, in mancanza, entro 2 anni dal pagamento o dal giorno in cui sia sorto il diritto alla restituzione. Trascorsi 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, senza che sia stato notificato il provvedimento dell’ufficio tributario sulla stessa, può essere proposto ricorso alla commissione tributaria provinciale entro il termine della ordinaria prescrizione decennale. Il termine per ricorrere contro il provvedimento che si pronuncia sulla istanza di rimborso è di 60 giorni. Gli atti generali, quelli cioè che si riferiscono ad una generalità di contribuenti, possono essere impugnati davanti al giudice amministrativo; ma il giudice tributario può disapplicarli, anche se non impugnati, quando venga proposto ricorso contro uno degli atti di applicazione del tributo. Quando non si contesta l’illegittimo esercizio di una delle potestà sopra viste, ma si nega il potere d’imposizione, allora si può agire per la lesione dei propri diritti davanti al giudice tributario. Pertanto, con riguardo alla tipologia delle decisioni del giudice tributario va detto che esse possono essere: a) di accertamento dell’esistenza del debito, sia sotto il profilo del fatto che del diritto; b) di determinazione della base imponibile (cosiddette decisioni estimative, anche esse di fatto e di diritto). Si concludono col giudizio di secondo grado, potendo la decisione essere impugnata in Cassazione solo per vizi del procedimento. c) Decisioni di annullamento dell’atto per «vizi formali» da cui il ricorrente ritiene che sia affetto l’atto impugnato; d) decisioni di accertamento dei presupposti per la comminazione delle sanzioni e della loro misura. La decisione del giudice di secondo grado circa la determinazione della sanzione pecuniaria è definitiva. Il processo penale tributario: Per l’applicazione delle sanzioni penali esiste un processo penale tributario che si svolge secondo il codice di procedura penale.
Tale processo è del tutto autonomo dal processo tributario e questo dal primo: in relazione ai due processi si parla di “doppio binario’’. Lezione 16/ Rapporto giuridico d’imposta e atti d’imposizione: L’imposta, come istituto giuridico, si può configurare come un debito del contribuente (obbligazione tributaria) che trova la sua causa in un fatto economico (presupposto) assunto dalla legge come manifestazione di capacità contributiva, al quale viene commisurata la somma da pagare, appunto, a titolo di imposta. La soddisfazione del credito da parte dell’amministrazione finanziaria è il risultato dell’intervento di una serie di atti del privato e/o dell’amministrazione finanziaria che non danno luogo ad un procedimento amministrativo in senso tecnico. Questo si caratterizza per la strumentalità di una serie necessaria di atti rispetto ad un atto finale, l’unico produttivo di effetti. È quella che si chiama fattispecie a formazione successiva. Non ogni successione di atti amministrativi integra un procedimento in senso tecnico. In materia tributaria, il concorso di ciascuno degli atti di applicazione è puramente eventuale e manca un atto che possa dirsi principale rispetto alla serie degli altri. Possono concorrere tutti o uno solo, dipende dal comportamento delle parti. La posizione del contribuente di fronte alla legge, che esige il pagamento se si sono verificati certi presupposti, è quella di chi ha un diritto soggettivo perfetto: egli è tenuto a compiere quanto previsto dalla legge. Ma la legge processuale consente questo accertamento solo in presenza di determinate «occasioni», più precisamente quando venga emanato dall’amministrazione uno degli atti impugnabili che può essere indifferentemente un atto d’accertamento e di riscossione. In altre parole, sembrerebbe che la rispondenza dell’atto del contribuente a quanto stabilito dalla legge debba essere verificata prima di tutto dall’amministrazione: difatti non è consentito rivolgersi al giudice per rimuovere l’incertezza circa l’esistenza di un obbligo tributario se non ricorrendo contro atti dell’amministrazione finanziaria. Lo studio dell’imposta, dal punto di vista della struttura, è studio di fatti e di rapporti: al verificarsi del presupposto economico è dovuta una somma a titolo d’imposta. Lo studio dell’imposta dal punto di vista applicativo è studio di atti. La classificazione delle imposte: ✴Classificazione in base al tipo di ricchezza oggetto di tassazione:
- Imposte dirette → sono le imposte che colpiscono il patrimonio e il reddito: si aggredisce una manifestazione diretta e sicura di ricchezza;
- Imposte indirette → sono quelle che colpiscono il trasferimento e il consumo della ricchezza: si aggredisce una manifestazione indiretta e mediata di ricchezza. ✴ Classificazione a proposito delle imposte sui redditi:
- Imposte personali → quando nella determinazione dell’imposta si tiene conto di elementi che attengono alla vita della persona e non alla produzione del reddito (in particolare quando si considerano le spese personali) si dice che nel tributo vi sono elementi di personalità. Nel nostro ordinamento, l’imposta personale per eccellenza è l’IRPEF.
- Imposte reali → non prendono in considerazione elementi personali. Nel nostro ordinamento, un’esempio di imposta reale è l’IRAP.