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Sintesi diritto tributario. Completo.
Tipologia: Appunti
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La nozione di tributo Il tributo è un’entrata coattiva o autoritativa ossia un’entrata la cui obbligatorietà è imposta come un atto dell’autorità, senza che vi concorra la volontà dell’obbligato. Il tributo viene inoltre definito in base ad altri caratteri distintivi:
Imposta, tassa e contributo Entro l’ampia categoria dei tributi sono da includere: l’imposta, la tassa e il contributo. IMPOSTA – E’ il tributo per eccellenza; il suo presupposto è un fatto posto in essere dal soggetto passivo e che non ha relazione specifica con una determinata attività dell’ente pubblico; ad esempio il conseguimento di un reddito, la stipula di un contratto. TASSA – Si distingue dall’imposta perché il suo presupposto è l’emanazione di un provvedimento o la prestazione di un pubblico servizio riguardante un determinato soggetto; ad esempio la tassa sulle concessioni governative, la tassa sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani. CONTRIBUTO – Ha come presupposto l’arricchimento che determinate categorie di soggetti traggono dall’esecuzione di un’opera pubblica destinata alla collettività.
Costituzione – Art 23 “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”. Le prestazioni patrimoniali sono intese come prestazioni imposte con atto autoritativo, ma anche come prestazioni contrattuali (ad esempio canoni e tariffe telefoniche). Il termine legge indica nell’art. 23 non soltanto la legge statale ordinaria, ma ogni altro atto normativo avente efficacia formale di legge: decreto legge e decreto legislativo. La riserva dell’art. 23 è relativa, infatti richiede che le prestazioni imposte abbiano una base legislativa, cioè la legge deve determinare il presupposto e i soggetti passivi del tributo. Inoltre, la base imponibile e l’aliquota.
Leggi e altri atti aventi valore di legge – Le norme tributarie non possono essere abrogate con referendum popolare
La potestà legislativa in materia tributaria spetta allo stato e alle regioni. Allo stato è attribuita in via esclusiva la potestà di disciplinare il sistema tributario dello stato e di stabilire i principi fondamentali del sistema tributario complessivo. Invece, le regioni hanno potestà legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; ed hanno potestà legislativa cosiddetta residuale in materia di tributi regionali e locali. Quindi le leggi tributarie regionali devono rispettare la Costituzione, i principi fondamentali fissati dalla legge statale e le leggi regionali di coordinamento.
Regolamenti – Sono subordinati alla legge, quindi se sono contrari alla legge, sono illegittimi, e possono essere annullati dal giudice amministrativo e disapplicati dagli altri giudici (giudice ordinario e giudice tributario). La potestà regolamentare è disciplinata dalla Legge 400/1988. Nel primo comma dell’art. 17 di tale legge sono innanzitutto disciplinati i regolamenti governativi che sono deliberati dal Consiglio dei ministri e sono emanati dal Presidente della Repubblica. Tali regolamenti disciplinano: a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi (regolamenti esecutivi ) b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi (regolamenti attuativi e integrativi) c) (^) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge (regolamenti indipendenti)
riguardo agli effetti ovvero quando ad un fatto che si verifica dopo l’entrata in vigore della legge, sono collegati effetti che riguardano il passato (legge di condono)
L’Amministrazione finanziaria, in seguito alla riforma disposta dal D.Lgs: 300/1999 è stata ristrutturata separando le funzioni operative affidate alle Agenzie dalle quelle di indirizzo e controllo.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha competenze riguardanti la politica economica e finanziaria, il bilancio e il fisco. La gestione concreta dei tributi è affidata all’Agenzia delle entrate; essa è un’entità distinta dal Ministero, ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha un proprio statuto, ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria. Gli Uffici delle Agenzie delle entrate hanno rapporti diretti con i contribuenti. La riscossione è affidata ai concessionari della riscossione. Il contribuente è il debitore dell’imposta, ha un codice fiscale, è iscritto all’anagrafe tributaria ed ha domicilio fiscale che:
Solidarietà tributaria Si ha obbligazione solidale quando più soggetti sono tenuti in solido ad adempiere l’obbligazione tributaria. Secondo l’art. 1292 C.c. vi è solidarietà passiva quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri. La solidarietà tributaria è paritaria o dipendente:
L’Amministrazione finanziaria è:
Statuto dei diritti del contribuente E’ stato istituito con la legge 212/2000 e consiste in un insieme di norme che riguardano i rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuenti e disciplinano i procedimenti tributari. L’art. 10 stabilisce che i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede (come regola di comportamento). Per quanto riguarda gli obblighi di informazione, l’Amministrazione deve:
lavoratori autonomi) devono presentare annualmente la dichiarazione, anche se non hanno prodotto redditi. La dichiarazione deve contenere:
Requisiti formali e presentazione La dichiarazione deve essere redatta, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati annualmente con decreto; deve essere trasmessa all’agenzia delle entrate per via telematica. Il contribuente può seguire due strade: può presentare la dichiarazione ad una banca o ad un ufficio postale, che ne trasmettono il contenuto al fisco in via telematica. Oppure il contribuente può inviare direttamente per via telematica o rivolgersi ad un intermediario autorizzato.
Termini per la presentazione I termini per la presentazione della dichiarazione differiscono a seconda che essa avvenga mediante trasmissione del documento cartaceo o per via telematica. La dichiarazione cartacea delle persone fisiche e delle società di persone deve essere presentata tra il 1° maggio e il 31 luglio. La trasmissione in via telematica va effettuata entro il 31 ottobre. I soggetti passivi IRES devono presentare la dichiarazione cartacea entro un mese dall’approvazione del bilancio, se invece non hanno obbligo di bilancio devono presentarla entro sei mesi dalla fine del periodo di imposta. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a 90 gg si considerano emesse.
La dichiarazione annuale unificata E’ una particolare forma di dichiarazione a contenuto plurimo e comprende:
Effetti della dichiarazione
Scaduto il termine per presentare la dichiarazione, l’atto presentato non è sostituibile, ma il contribuente può porre rimedio alle violazioni commesse presentando una nuova dichiarazione detta integrativa , che sani le violazioni formali o rechi un aumento dell’imponibile o dell’imposta o la riduzione della perdita dichiarata. Oppure può presentare una dichiarazione riduttiva se è stato indicato un maggiore reddito o una maggiore imposta.
La dichiarazione è:
Le dichiarazioni dei sostituti Anche i sostituti di imposta sono gravati da obblighi di dichiarazione, ma vanno distinti due tipi di obblighi. I sostituti sono tenuti a presentare una dichiarazione dalla quale risultino le somme e i valori corrispondenti e le ritenute effettuate; nel caso di ritenute di acconto devono essere indicate le generalità dei percipienti, mentre tale indicazione non è richiesta per le ritenute a titolo di imposta. Un secondo ordine di obblighi riguarda i sostituti che corrispondono redditi di lavoro dipendente. Coloro che percepiscono redditi di lavoro dipendente possono non presentare la dichiarazione dei redditi al fisco ma presentare al sostituto una speciale dichiarazione nella quale devono indicare gli altri redditi posseduti, gli oneri deducibili e gli altri elementi necessari per determinare l’imponibile e la liquidazione dell’imposta.
Alla liquidazione dell’imposta segue un controllo formale delle dichiarazioni, a cui gli uffici periferici dell’amministrazione finanziaria provvedono entro il 31/12 del secondo anno successivo a quello di presentazione; in tale sede gli uffici possono escludere detrazioni, deduzioni, correggere errori materiali o di calcolo. Ai fini del controllo formale il contribuente può essere chiamato a fornire chiarimenti sui dati contenuti nella dichiarazione; quindi il controllo formale è diverso dalla liquidazione perché investe altri documenti oltre alla dichiarazione. L’esito del controllo formale è comunicato al contribuente con l’indicazione dei motivi e il contribuente deve versare la maggiore somma determinata. Abbiamo dunque un doppio esame della dichiarazione: liquidazione e controllo formale. Tali attività sono dirette a determinare il debito di imposta, devono essere compiute entro certi termini e se da esse non segue l’esatto adempimento da parte del contribuente, l’amministrazione finanziaria iscrive a ruolo le somme. Il controllo sostanziale delle dichiarazioni è affidato agli Uffici delle agenzie delle entrate e alla Guardia di finanza, attraverso accessi, ispezioni e verifiche.
Obblighi e diritti del contribuente Nel corso dell’attività istruttoria il contribuente è tenuto ad ottemperare agli inviti e alle richieste dell’amministrazione e la mancata collaborazione è punita con sanzione amministrativa. La partecipazione all’attività di controllo non è obbligatoria. L’Ufficio non è obbligato ad avvertirlo dell’indagine avviata nei suoi confronti. Come previsto nello Statuto dei diritti del contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale, il contribuente può comunicare agli uffici impositori, entro 60 gg, osservazioni e richieste. Quindi l’avviso di accertamento non può essere emanato prima di tale termine.
Esiti dell’istruttoria
Si ha elusione quando il contribuente, per conseguire un determinato risultato, ricorre all’uso improprio delle forme giuridiche. Abusando di uno strumento giuridico, il contribuente evita di applicare la normativa fiscale appropriata per quel risultato economico. Invece, evasione è sinonimo di illecito: essa è realizzata occultando il presupposto dell’imposta. Chi evade pone in essere il presupposto di imposta, ma poi si sottrae alle conseguenze fiscali che ne derivano; che elude evita di porre in essere la fattispecie propria di un dato risultato economico e pone in essere una fattispecie equivalente, cui compete un trattamento fiscale più favorevole. L’elusione, a differenza dell’evasione, è data da un comportamento realizzato alla luce del sole, senza occultamenti della materia imponibile.
persone interposte possono richiedere il rimborso di quanto versato, dopo che è divenuto definitivo l’accertamento emesso nei confronti dell’interponente.
Interpello speciale E’ esperibile solo per l’applicazione di specifiche disposizioni, aventi quasi tutte finalità antielusiva. I contribuenti possono ricorrere all’interpello quando intendono porre in essere:
Il procedimento amministrativo di applicazione delle imposte sfocia in un provvedimento denominato avviso di accertamento. Da molti autori è denominato “atto di imposizione” ossia con tale atto l’ufficio fiscale costituisce unilateralmente l’obbligazione tributaria e la impone al contribuente. Per altri autori, invece, atto di imposizione indica qualsiasi atto impugnabile dell’amministrazione.
Il potere di emettere l’avviso di accertamento è sottoposto a una serie di regole che se violate rendono l’avviso invalido. Il contenuto dell’avviso di accertamento consta di due parti: il dispositivo e la motivazione. Il dispositivo non è uniforme per tutte le imposte:
L’avviso di accertamento deve essere motivato. Infatti la Legge 241/90 stabilisce che ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria. Lo Statuto dei diritti del contribuente dispone: “Gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto previsto dalla detta legge ed inoltre se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama”. Gli atti dell’amministrazione finanziaria devono contenere: a) l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto e al responsabile del procedimento, b) l’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, c) le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere. Inoltre:
Definitività L’atto di imposizione è definitivo quando sono decorsi i termini di impugnazione e non è impugnato. Se è impugnato si crea una situazione di pendenza al termine della quale:
Divieto di doppia imposizione L’espressione “doppia imposizione” è usata in diversi contesti, con significati diversi. Come i giudici non possono pronunciarsi due volte sulla medesima controversia, così l’amministrazione finanziaria non deve sottoporre ad imposta due volte lo stesso presupposto. Il divieto implica:
Accertamento analitico del reddito complessivo L’accertamento analitico del reddito complessivo ricostruisce l’imponibile considerando le singole componenti. Più precisamente:
Accertamento sintetico del reddito complessivo Di accertamento sintetico si parla a proposito del reddito complessivo delle persone fisiche. Mentre l’accertamento analitico ha per oggetto redditi appartenenti a determinate categorie, con l’accertamento sintetico si ottiene direttamente la misura del reddito complessivo, quindi non ha come riferimento le fonti reddituali, ma elementi e fatti economici, ad esempio spese per consumi, investimenti…. Per quanto riguarda i presupposti va rilevato che:
Parametri dell’accertamento sintetico Vediamo quali sono i criteri di quantificazione del reddito sintetico A) REDDITOMETRO: la legge attribuisce al Ministro delle Finanze il potere di individuare dei fatti-indice, in base ai quali gli uffici possono determinare induttivamente il reddito globale, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto a tale determinazione per due o più periodi di imposta. Il decreto ministeriale considera come indici la disponibilità di aerei, navi e imbarcazioni da diporto, automobili e altri mezzi di trasporto, residenze principali e secondarie ecc… Si tratta di presunzioni nel senso che posti certi indici l’ufficio quantifica il reddito usando i coefficienti stabiliti dal decreto ministeriale, ma il contribuente ha la possibilità di contestare tale accertamento.