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Diritto Tributario: Tributi: Imposta, Tassa e Contributo, Appunti di Diritto Tributario

 Sintesi diritto tributario. Completo.

Tipologia: Appunti

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TRIBUTI: IMPOSTA, TASSA E CONTRIBUTO
La nozione di tributo
Il tributo è un’entrata coattiva o autoritativa ossia un’entrata la cui obbligatorietà è imposta come un
atto dell’autorità, senza che vi concorra la volontà dell’obbligato.
Il tributo viene inoltre definito in base ad altri caratteri distintivi:
dal punto di vista degli effetti, il tributo comporta il sorgere di un’obbligazione con effetti
definitivi
se consideriamo il fatto generatore del tributo, notiamo che si tratta di un fatto economico
(ciò distingue il tributo dalle sanzioni pecuniarie che sono, come i tributi, prestazioni
pecuniarie imposte autoritativamente, ma derivano da fattispecie assunte come illeciti);
dal punto di vista funzionale, il tributo è definito come un istituto la cui finalità è
essenzialmente fiscale ossia di procurare un’entrata all’ente pubblico.
La definizione del tributo come prelievo che ha come scopo quello di procurare entrate allo Stato
risponde all’ideologia liberale classica della finanza neutrale, mentre nel contesto della Costituzione
repubblicana, la finanza ha un carattere funzionale e quindi il tributo ha lo scopo immediato di
finanziare lo stato, ma il finanziamento delle spese pubbliche è a sua volta finalizzato al
raggiungimento degli obiettivi fissati dalla stessa costituzione.
Perciò il tributo, dal punto di vista funzionale, dev’essere definito alla luce dell’art. 53 della C.,
ossia come prelievo avente la funzione di realizzare il concorso alla spesa pubblica, in ragione della
capacità contributiva.
Imposta, tassa e contributo
Entro l’ampia categoria dei tributi sono da includere: l’imposta, la tassa e il contributo.
IMPOSTA – E’ il tributo per eccellenza; il suo presupposto è un fatto posto in essere dal soggetto
passivo e che non ha relazione specifica con una determinata attività dell’ente pubblico; ad esempio
il conseguimento di un reddito, la stipula di un contratto.
TASSA – Si distingue dall’imposta perché il suo presupposto è l’emanazione di un provvedimento
o la prestazione di un pubblico servizio riguardante un determinato soggetto; ad esempio la tassa
sulle concessioni governative, la tassa sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani.
CONTRIBUTO Ha come presupposto l’arricchimento che determinate categorie di soggetti
traggono dall’esecuzione di un’opera pubblica destinata alla collettività.
LE FONTI
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TRIBUTI: IMPOSTA, TASSA E CONTRIBUTO

La nozione di tributo Il tributo è un’entrata coattiva o autoritativa ossia un’entrata la cui obbligatorietà è imposta come un atto dell’autorità, senza che vi concorra la volontà dell’obbligato. Il tributo viene inoltre definito in base ad altri caratteri distintivi:

  • dal punto di vista degli effetti, il tributo comporta il sorgere di un’obbligazione con effetti definitivi
  • se consideriamo il fatto generatore del tributo, notiamo che si tratta di un fatto economico (ciò distingue il tributo dalle sanzioni pecuniarie che sono, come i tributi, prestazioni pecuniarie imposte autoritativamente, ma derivano da fattispecie assunte come illeciti);
  • dal punto di vista funzionale, il tributo è definito come un istituto la cui finalità è essenzialmente fiscale ossia di procurare un’entrata all’ente pubblico. La definizione del tributo come prelievo che ha come scopo quello di procurare entrate allo Stato risponde all’ideologia liberale classica della finanza neutrale, mentre nel contesto della Costituzione repubblicana, la finanza ha un carattere funzionale e quindi il tributo ha sì lo scopo immediato di finanziare lo stato, ma il finanziamento delle spese pubbliche è a sua volta finalizzato al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla stessa costituzione. Perciò il tributo, dal punto di vista funzionale, dev’essere definito alla luce dell’art. 53 della C., ossia come prelievo avente la funzione di realizzare il concorso alla spesa pubblica, in ragione della capacità contributiva.

Imposta, tassa e contributo Entro l’ampia categoria dei tributi sono da includere: l’imposta, la tassa e il contributo. IMPOSTA – E’ il tributo per eccellenza; il suo presupposto è un fatto posto in essere dal soggetto passivo e che non ha relazione specifica con una determinata attività dell’ente pubblico; ad esempio il conseguimento di un reddito, la stipula di un contratto. TASSA – Si distingue dall’imposta perché il suo presupposto è l’emanazione di un provvedimento o la prestazione di un pubblico servizio riguardante un determinato soggetto; ad esempio la tassa sulle concessioni governative, la tassa sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani. CONTRIBUTO – Ha come presupposto l’arricchimento che determinate categorie di soggetti traggono dall’esecuzione di un’opera pubblica destinata alla collettività.

LE FONTI

Costituzione – Art 23 “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”. Le prestazioni patrimoniali sono intese come prestazioni imposte con atto autoritativo, ma anche come prestazioni contrattuali (ad esempio canoni e tariffe telefoniche). Il termine legge indica nell’art. 23 non soltanto la legge statale ordinaria, ma ogni altro atto normativo avente efficacia formale di legge: decreto legge e decreto legislativo. La riserva dell’art. 23 è relativa, infatti richiede che le prestazioni imposte abbiano una base legislativa, cioè la legge deve determinare il presupposto e i soggetti passivi del tributo. Inoltre, la base imponibile e l’aliquota.

Leggi e altri atti aventi valore di legge – Le norme tributarie non possono essere abrogate con referendum popolare

La potestà legislativa in materia tributaria spetta allo stato e alle regioni. Allo stato è attribuita in via esclusiva la potestà di disciplinare il sistema tributario dello stato e di stabilire i principi fondamentali del sistema tributario complessivo. Invece, le regioni hanno potestà legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; ed hanno potestà legislativa cosiddetta residuale in materia di tributi regionali e locali. Quindi le leggi tributarie regionali devono rispettare la Costituzione, i principi fondamentali fissati dalla legge statale e le leggi regionali di coordinamento.

Regolamenti – Sono subordinati alla legge, quindi se sono contrari alla legge, sono illegittimi, e possono essere annullati dal giudice amministrativo e disapplicati dagli altri giudici (giudice ordinario e giudice tributario). La potestà regolamentare è disciplinata dalla Legge 400/1988. Nel primo comma dell’art. 17 di tale legge sono innanzitutto disciplinati i regolamenti governativi che sono deliberati dal Consiglio dei ministri e sono emanati dal Presidente della Repubblica. Tali regolamenti disciplinano: a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi (regolamenti esecutivi ) b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi (regolamenti attuativi e integrativi) c) (^) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge (regolamenti indipendenti)

riguardo agli effetti ovvero quando ad un fatto che si verifica dopo l’entrata in vigore della legge, sono collegati effetti che riguardano il passato (legge di condono)

I SOGGETTI

L’Amministrazione finanziaria, in seguito alla riforma disposta dal D.Lgs: 300/1999 è stata ristrutturata separando le funzioni operative affidate alle Agenzie dalle quelle di indirizzo e controllo.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha competenze riguardanti la politica economica e finanziaria, il bilancio e il fisco. La gestione concreta dei tributi è affidata all’Agenzia delle entrate; essa è un’entità distinta dal Ministero, ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha un proprio statuto, ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria. Gli Uffici delle Agenzie delle entrate hanno rapporti diretti con i contribuenti. La riscossione è affidata ai concessionari della riscossione. Il contribuente è il debitore dell’imposta, ha un codice fiscale, è iscritto all’anagrafe tributaria ed ha domicilio fiscale che:

  • per le persone fisiche, è il comune dell’Anagrafe in cui sono iscritti
  • per le società e gli enti, è il comune in cui hanno la sede legale
  • per i non residenti, è il comune in cui è prodotto il reddito.

Solidarietà tributaria Si ha obbligazione solidale quando più soggetti sono tenuti in solido ad adempiere l’obbligazione tributaria. Secondo l’art. 1292 C.c. vi è solidarietà passiva quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri. La solidarietà tributaria è paritaria o dipendente:

  • paritaria , quando il presupposto del tributo è riferibile ad una pluralità di soggetti;
  • dipendente , quando il presupposto del tributo è posto in essere da un soggetto (obbligato principale), ma è obbligato anche un altro soggetto, che non ha partecipato alla realizzazione del presupposto, ma ha posto in essere una fattispecie collaterale. Il responsabile di imposta è colui che è obbligato al pagamento dell’imposta insieme con altri, per fatti o situazioni riferibili solo a questi. L’obbligazione del responsabile esiste in quanto esiste quella principale. Nei rapporti con il Fisco, il responsabile è un coobbligato in solido, come nella solidarietà paritaria. Nei rapporti interni, invece, solidarietà paritaria e solidarietà dipendente differiscono, perché il responsabile d’imposta, che paga il tributo, ha diritto di regresso per l’intero nei confronti dell’obbligato principale. Nella solidarietà paritaria invece il diritto di regresso riguarda solo una frazione dell’imposta. Esempio: nell’imposta di registro, il notaio che redige un atto o lo autentica, è obbligato al pagamento dell’imposta principale insieme con le parti contraenti; le parti contraenti realizzano il presupposto del tributo ed il notaio è tenuto in quanto responsabile.
  • tra sostituto e sostituito: il sostituto è debitore verso il sostituito e deve versargli una minore somma perché deve operare la ritenuta (esempio: debiti di interessi della banca verso i depositanti). Se il sostituto omette di operare la ritenuta e omette il versamento, il sostituito diventa obbligato in solido verso il Fisco (quindi non dall’origine). La sostituzione a titolo d’acconto realizza una forma di riscossione anticipata e non deroga alla progressività.
  • Il sostituto non è debitore cioè non è soggetto passivo dell’obbligazione tributaria commisurata al presupposto, ma è soggetto passivo di un obbligo di versamento.
  • Tra sostituto e sostituito intercorre un rapporto di rivalsa, cioè il sostituto nel momento in cui corrisponde le somme soggette a ritenuta ha diritto di trattenere una quota.
  • Tra sostituito e fisco: le somme che il sostituito percepisce al lordo delle ritenute sono componenti del suo reddito complessivo ma acquista il diritto di detrarre dall’imposta globale le ritenute stesse.
  • Se il sostituto opera le ritenute ma non le versa, il sostituito ha ugualmente il credito verso il Fisco, il quale può agire solo nei confronti del sostituto.

PROCEDIMENTO DI IMPOSIZIONE

L’Amministrazione finanziaria è:

  • creditore di imposta
  • titolare di poteri autoritativi (potere impositivo ovvero potere di accertare o costituire l’obbligazione tributaria e potere di svolgere indagini e di infliggere sanzioni) attraverso i quali il tributo è applicato. L’attuazione dell’imposta, da parte dell’Amministrazione finanziaria, avviene con una serie di attività di varia natura, coordinate all’emanazione di un atto conclusivo. Dunque, l’attività amministrativa si realizza nelle forme dei procedimenti amministrativi, tuttavia vi sono differenze tra disciplina dei procedimenti amministrativi e quella dei procedimenti tributari. Innanzitutto, la legge generale sui procedimenti amministrativi non si applica ai procedimenti tributari, nella parte in cui è disciplinata la partecipazione del cittadino al procedimento. Il procedimento di imposizione inizia sempre d’ufficio sia quando manca la dichiarazione, sia quando la dichiarazione è stata presentata e quindi l’Amministrazione finanziaria deve controllarla o rettificarla, infatti con la dichiarazione il contribuente non avvia un procedimento, ma assolve ad un obbligo imposto dalla legge. Il procedimento tributario di imposizione può concludersi con un avviso di accertamento o anche senza l’emanazione di alcun provvedimento.

Statuto dei diritti del contribuente E’ stato istituito con la legge 212/2000 e consiste in un insieme di norme che riguardano i rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuenti e disciplinano i procedimenti tributari. L’art. 10 stabilisce che i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede (come regola di comportamento). Per quanto riguarda gli obblighi di informazione, l’Amministrazione deve:

  • garantire al contribuente l’effettiva conoscenza degli atti a lui destinati;
  • informare adeguatamente i contribuenti non residenti in Italia;
  • garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni …. siano comprensibili. Inoltre:
  • non deve richiedere al contribuente documenti e informazioni già in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • svolgere accessi, ispezioni e verifiche senza turbare l’attività del contribuente
  • motivare i propri atti
  • rimborsare il tributo qualora venga accertato che l’imposta non era dovuta. Lo Statuto ha inoltre previsto la figura del Garante del contribuente, che si trova presso ogni Direzione Regionale delle Agenzie delle Entrate; è un organo collegiale composto da 3 membri scelti e nominati dal presidente della commissione tributaria regionale. Ha il compito di tutelare il contribuente, non ha poteri autoritativi, ma ha funzione di persuasione morale.

lavoratori autonomi) devono presentare annualmente la dichiarazione, anche se non hanno prodotto redditi. La dichiarazione deve contenere:

  • i singoli redditi
  • il reddito complessivo
  • gli oneri deducibili
  • l’imposta lorda
  • le detrazioni
  • l’imposta netta
  • le ritenute e i versamenti d’acconto
  • i crediti di imposta
  • il saldo finale.

Requisiti formali e presentazione La dichiarazione deve essere redatta, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati annualmente con decreto; deve essere trasmessa all’agenzia delle entrate per via telematica. Il contribuente può seguire due strade: può presentare la dichiarazione ad una banca o ad un ufficio postale, che ne trasmettono il contenuto al fisco in via telematica. Oppure il contribuente può inviare direttamente per via telematica o rivolgersi ad un intermediario autorizzato.

Termini per la presentazione I termini per la presentazione della dichiarazione differiscono a seconda che essa avvenga mediante trasmissione del documento cartaceo o per via telematica. La dichiarazione cartacea delle persone fisiche e delle società di persone deve essere presentata tra il 1° maggio e il 31 luglio. La trasmissione in via telematica va effettuata entro il 31 ottobre. I soggetti passivi IRES devono presentare la dichiarazione cartacea entro un mese dall’approvazione del bilancio, se invece non hanno obbligo di bilancio devono presentarla entro sei mesi dalla fine del periodo di imposta. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a 90 gg si considerano emesse.

La dichiarazione annuale unificata E’ una particolare forma di dichiarazione a contenuto plurimo e comprende:

  • (^) la dichiarazione dei redditi
  • la dichiarazione IRAP
  • la dichiarazione del sostituto di imposta
  • la dichiarazione annuale IVA. Essa deve essere presentata dai contribuenti il cui periodo di imposta coincide con l’anno solare.

Effetti della dichiarazione

  1. Ha rilevanza procedimentale, infatti è sottoposta al controllo dell’amministrazione finanziaria
  2. E’ titolo per la riscossione delle somme in essa indicate, infatti il dichiarante deve calcolare la somma da versare, ma anche versarla.
  3. Se il saldo finale è a credito, la dichiarazione equivale al titolo per il rimborso.

Scaduto il termine per presentare la dichiarazione, l’atto presentato non è sostituibile, ma il contribuente può porre rimedio alle violazioni commesse presentando una nuova dichiarazione detta integrativa , che sani le violazioni formali o rechi un aumento dell’imponibile o dell’imposta o la riduzione della perdita dichiarata. Oppure può presentare una dichiarazione riduttiva se è stato indicato un maggiore reddito o una maggiore imposta.

La dichiarazione è:

  • omessa, quando non è stata presentata oltre 90 gg dalla scadenza
  • nulla, se non redatta su stampati conformi a quelli ministeriali e se non sottoscritta (per quest’ultima la nullità è sanabile perché l’ufficio deve invitare il contribuente a regolarizzare l’atto)
  • infedele, quando un reddito netto non viene indicato nel suo esatto ammontare
  • incompleta, quando è omessa l’indicazione di una fonte reddituale.

Le dichiarazioni dei sostituti Anche i sostituti di imposta sono gravati da obblighi di dichiarazione, ma vanno distinti due tipi di obblighi. I sostituti sono tenuti a presentare una dichiarazione dalla quale risultino le somme e i valori corrispondenti e le ritenute effettuate; nel caso di ritenute di acconto devono essere indicate le generalità dei percipienti, mentre tale indicazione non è richiesta per le ritenute a titolo di imposta. Un secondo ordine di obblighi riguarda i sostituti che corrispondono redditi di lavoro dipendente. Coloro che percepiscono redditi di lavoro dipendente possono non presentare la dichiarazione dei redditi al fisco ma presentare al sostituto una speciale dichiarazione nella quale devono indicare gli altri redditi posseduti, gli oneri deducibili e gli altri elementi necessari per determinare l’imponibile e la liquidazione dell’imposta.

Alla liquidazione dell’imposta segue un controllo formale delle dichiarazioni, a cui gli uffici periferici dell’amministrazione finanziaria provvedono entro il 31/12 del secondo anno successivo a quello di presentazione; in tale sede gli uffici possono escludere detrazioni, deduzioni, correggere errori materiali o di calcolo. Ai fini del controllo formale il contribuente può essere chiamato a fornire chiarimenti sui dati contenuti nella dichiarazione; quindi il controllo formale è diverso dalla liquidazione perché investe altri documenti oltre alla dichiarazione. L’esito del controllo formale è comunicato al contribuente con l’indicazione dei motivi e il contribuente deve versare la maggiore somma determinata. Abbiamo dunque un doppio esame della dichiarazione: liquidazione e controllo formale. Tali attività sono dirette a determinare il debito di imposta, devono essere compiute entro certi termini e se da esse non segue l’esatto adempimento da parte del contribuente, l’amministrazione finanziaria iscrive a ruolo le somme. Il controllo sostanziale delle dichiarazioni è affidato agli Uffici delle agenzie delle entrate e alla Guardia di finanza, attraverso accessi, ispezioni e verifiche.

  • Accesso: nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali o agricole oppure latri locali
  • Ispezioni: hanno per oggetto libri, registri, documenti e scritture
  • Verifiche: sono controlli sugli impianti, sul personale dipendente, sull’impiego di materie prime. La descrizione dettagliata delle operazioni compiute viene operata in un atto che assume la denominazione di processo verbale di verifica ; inoltre viene redatto un processo verbale di constatazione che sintetizza i dati rilevati. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente, che ha diritto di averne una copia.

Obblighi e diritti del contribuente Nel corso dell’attività istruttoria il contribuente è tenuto ad ottemperare agli inviti e alle richieste dell’amministrazione e la mancata collaborazione è punita con sanzione amministrativa. La partecipazione all’attività di controllo non è obbligatoria. L’Ufficio non è obbligato ad avvertirlo dell’indagine avviata nei suoi confronti. Come previsto nello Statuto dei diritti del contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale, il contribuente può comunicare agli uffici impositori, entro 60 gg, osservazioni e richieste. Quindi l’avviso di accertamento non può essere emanato prima di tale termine.

Esiti dell’istruttoria

  • Se non c’è violazione, non viene emesso avviso di accertamento
  • Se c’è violazione, l’ufficio può emettere l’atto oppure invitare il contribuente al contraddittorio
  • Se viene emesso l’avviso di accertamento il contribuente può impugnarlo, non impugnarlo, presentare istanza di accertamento con adesione. In caso di omessa impugnazione le sanzioni vengono ridotte di ¼ dell’importo irrogato; nel caso di accertamento con adesione, le sanzioni sono ridotte di ¼ del minimo previsto dalla legge.

ELUSIONE

Si ha elusione quando il contribuente, per conseguire un determinato risultato, ricorre all’uso improprio delle forme giuridiche. Abusando di uno strumento giuridico, il contribuente evita di applicare la normativa fiscale appropriata per quel risultato economico. Invece, evasione è sinonimo di illecito: essa è realizzata occultando il presupposto dell’imposta. Chi evade pone in essere il presupposto di imposta, ma poi si sottrae alle conseguenze fiscali che ne derivano; che elude evita di porre in essere la fattispecie propria di un dato risultato economico e pone in essere una fattispecie equivalente, cui compete un trattamento fiscale più favorevole. L’elusione, a differenza dell’evasione, è data da un comportamento realizzato alla luce del sole, senza occultamenti della materia imponibile.

persone interposte possono richiedere il rimborso di quanto versato, dopo che è divenuto definitivo l’accertamento emesso nei confronti dell’interponente.

Interpello speciale E’ esperibile solo per l’applicazione di specifiche disposizioni, aventi quasi tutte finalità antielusiva. I contribuenti possono ricorrere all’interpello quando intendono porre in essere:

  • un’operazione che potrebbe essere considerata elusiva
  • o un’operazione alla quale potrebbe essere applicata la norma in tema di interposizione di persona. La procedura di interpello si articola in questo modo:
    1. il contribuente può richiedere il preventivo parere alla competente direzione generale del Ministero delle finanze
    2. in caso di mancata risposta , il contribuente può chiedere il parere del “Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive”
    3. la mancata risposta da parte del Comitato entro 60 gg dalla richiesta del contribuente, equivale a silenzio-assenso.
    4. Se il Comitato esprime un parere negativo il contribuente può ugualmente realizzare l’operazione; tuttavia, qualora fosse emesso avviso di accertamento, l’onere della prova viene posto a carico della parte che non si è uniformata al parere.

AVVISO DI ACCERTAMENTO

Il procedimento amministrativo di applicazione delle imposte sfocia in un provvedimento denominato avviso di accertamento. Da molti autori è denominato “atto di imposizione” ossia con tale atto l’ufficio fiscale costituisce unilateralmente l’obbligazione tributaria e la impone al contribuente. Per altri autori, invece, atto di imposizione indica qualsiasi atto impugnabile dell’amministrazione.

Il potere di emettere l’avviso di accertamento è sottoposto a una serie di regole che se violate rendono l’avviso invalido. Il contenuto dell’avviso di accertamento consta di due parti: il dispositivo e la motivazione. Il dispositivo non è uniforme per tutte le imposte:

  • in materia di imposte sui redditi, l’avviso di accertamento deve recare l’indicazione dell’imponibile accertato, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate al lordo e al netto di: detrazioni, ritenute d’acconto e crediti di imposta. L’avviso statuisce il quantum dell’imposta dovuta, ma vi sono avvisi senza imposta, ad esempio un’ipotesi è data dall’accertamento dei redditi delle società di persone: con esso si determina l’imponibile della società da imputare poi, pro-quota a ciascun socio.
  • Nell’IVA, l’avviso di accertamento deve contenere: una nuova determinazione dell’imposta dovuta, ma una nuova determinazione dell’imposta detraibile. Dunque, l’ufficio con la rettifica della dichiarazione, determina il quantum delle varie operazioni.
  • Per quanto riguarda le imposte indirette, avremo l’avviso di accertamento di valore che determina il valore del bene su cui incide l’imposta, mentre la determinazione dell’imposta avviene con un atto detto avviso di liquidazione

L’avviso di accertamento deve essere motivato. Infatti la Legge 241/90 stabilisce che ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria. Lo Statuto dei diritti del contribuente dispone: “Gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto previsto dalla detta legge ed inoltre se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama”. Gli atti dell’amministrazione finanziaria devono contenere: a) l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto e al responsabile del procedimento, b) l’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, c) le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere. Inoltre:

  • per le imposte sui redditi: l’avviso deve essere motivato con riferimento ai singoli redditi, specificando i fatti e le circostanze che inducono al ricorso di metodi induttivi o sintetici, nonché le ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni o detrazioni;
  • per l’IVA: l’avviso a pena di nullità deve indicare errori, omissioni, e false indicazioni su cui è fondata la rettifica e gli elementi probatori;
  • (^) per l’imposta di registro: l’accertamento di maggior valore deve indicare gli elementi in base a cui è stabilito il maggior valore.
  • è intestato a soggetto inesistente
  • è emesso da un ufficio territorialmente incompetente
  • non è notificato. L’atto inesistente non genera effetti.

Definitività L’atto di imposizione è definitivo quando sono decorsi i termini di impugnazione e non è impugnato. Se è impugnato si crea una situazione di pendenza al termine della quale:

  • se il ricorso è accolto, l’atto cessa di esistere perché annullato dal giudice
  • oppure se il ricorso è respinto, l’atto sopravvive al processo come atto definitivo. La definitività non è condizione assoluta perché l’amministrazione finanziaria può annullare l’atto in sede di autotutela.

Divieto di doppia imposizione L’espressione “doppia imposizione” è usata in diversi contesti, con significati diversi. Come i giudici non possono pronunciarsi due volte sulla medesima controversia, così l’amministrazione finanziaria non deve sottoporre ad imposta due volte lo stesso presupposto. Il divieto implica:

  • che non può essere applicata la stessa imposta sullo stesso presupposto, nei confronti di soggetti diversi: ad esempio lo stesso reddito non può essere tassato prima come reddito di Tizio, poi come reddito di Caio;
  • il divieto opera anche quando sono coinvolte imposte diverse: perciò un reddito non può essere tassato prima come reddito di una società di capitali, poi di una persona fisica, con applicazione dell’IRES in un caso, dell’Irpef nell’altro. La conseguenza pratica di tale divieto è che il secondo atto d’imposizione è illegittimo per il solo fatto che si pone in contrasto con tale divieto e quindi a prescindere dal fatto che l’imposta dovuta sia quella applicata dal primo atto o quella applicata dal secondo.

Accertamento analitico del reddito complessivo L’accertamento analitico del reddito complessivo ricostruisce l’imponibile considerando le singole componenti. Più precisamente:

  • per le persone fisiche, si ha quando il reddito complessivo imponibile viene determinato con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie;
  • per i redditi di impresa, si effettua determinando o rettificando singole componenti del reddito.

Accertamento sintetico del reddito complessivo Di accertamento sintetico si parla a proposito del reddito complessivo delle persone fisiche. Mentre l’accertamento analitico ha per oggetto redditi appartenenti a determinate categorie, con l’accertamento sintetico si ottiene direttamente la misura del reddito complessivo, quindi non ha come riferimento le fonti reddituali, ma elementi e fatti economici, ad esempio spese per consumi, investimenti…. Per quanto riguarda i presupposti va rilevato che:

  • l’ufficio non è obbligato a verificare la congruità dei singoli redditi dichiarati prima di adottare tale metodo
  • l’ufficio può procedere all’accertamento in base ad elementi certi, in relazione al loro contenuto induttivo
  • può essere adottato se il contribuente non collabora all’attività istruttoria dell’ufficio. Per quanto riguarda il contenuto dell’accertamento sintetico:
  • è ammesso solo quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno ¼ da quello dichiarato, quindi l’ufficio deve astenersi dall’emettere l’avviso di accertamento quando il divario tra reddito dichiarato e reddito accertabile sinteticamente non supera il quarto del dichiarato
  • il risultato dell’accertamento sintetico è la determinazione del reddito complessivo netto; perciò dal reddito così determinato non sono ammesse deduzioni. In sede processuale, l’ufficio ha l’onere di dimostrare che sussistono i fatti-indice sui quali si basa l’accertamento sintetico.

Parametri dell’accertamento sintetico Vediamo quali sono i criteri di quantificazione del reddito sintetico A) REDDITOMETRO: la legge attribuisce al Ministro delle Finanze il potere di individuare dei fatti-indice, in base ai quali gli uffici possono determinare induttivamente il reddito globale, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto a tale determinazione per due o più periodi di imposta. Il decreto ministeriale considera come indici la disponibilità di aerei, navi e imbarcazioni da diporto, automobili e altri mezzi di trasporto, residenze principali e secondarie ecc… Si tratta di presunzioni nel senso che posti certi indici l’ufficio quantifica il reddito usando i coefficienti stabiliti dal decreto ministeriale, ma il contribuente ha la possibilità di contestare tale accertamento.