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Convegno sulle responsabilità e le soluzioni dei disastri ambientali
Tipologia: Appunti
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« Ci sono troppe competenze », così ha esordito il Prof. Enzo Maria Marenghi, Preside della Facoltà di Giurisprudenza, durante il convegno del 31 Ottobre 2011 sui “Disastri ambientali”. Troppe competenze che concorrono per fornire una soluzione, il più delle volte utopica e non concreta, ad un qualsiasi problema che si presenti. La colpa è da attribuire in primo luogo ad un intervento legislativo « lacunoso e ritardatario » di queste ultime: si tende infatti a “curare”, dando quindi soluzioni al problema manifestatosi, anziché “prevenire” che questo accada. Esempio dello stesso Marenghi: « diciamo che una zona è “sismica” solo dopo che si è verificato il terremoto ». L’altro problema fondamentale è l’attribuzione della cosiddetta responsabilità. Questa parola nei vari ambiti assume varie accezioni: nell’ambito amministrativo e civile, la responsabilità diretta è attribuita ai funzionari dello Stato e degli enti pubblici (Art.28 della Costituzione); nell’ambito penale invece “la responsabilità è personale” (Art.27 della Costituzione) quindi “tutti sono responsabili”. Ma con questa affermazione si rischia di dire allo stesso modo che “nessuno è responsabile” sfociando, quindi, in un’ irresponsabilità diffusa. Restando in tema di responsabilità, il Prof. Giuseppe Di Genio, docente di Diritto Costituzionale, sostiene che il principio di responsabilità potrebbe diventare lo strumento per evitare i disastri ambientali: L’ambiente come diritto è consacrato nell’articolo 9 della Costituzione, che a sua volta legittima il principio del cosiddetto stato di cultura: « La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione ». Questo è un articolo molto giovane, consacrato tardi dalla Corte Costituzionale, circa negli anni ’80, e tratto espressamente da un altro articolo, il 32, che prevede il Diritto alla Salute. Per quanto riguarda la sua applicazione, la legislazione non è stata chiara in merito, di conseguenza non vi sono sanzioni specifiche per i reati ambientali. Non vi è quindi certezza della pena a causa di un ruolo poco cooperativo e fattivo del giudice, come fare quindi per veder tutelato il Diritto all’Ambiente? Si può ricorrere
alla Corte Costituzionale o, come sancito nell’articolo 5, attuare manifestazioni in merito riconosciute e promosse dalla Repubblica. Ma un ruolo fondamentale nell’ambito della tutela dovrebbe essere attribuito alla collettività, alla società civile, alle famiglie e alle associazioni che dovrebbero essere delle sentinelle della legalità per tutelare il diritto all’ambiente. In particolare le associazioni ambientaliste, espressioni pregnanti della riforma introdotta dalla legge costituzionale 3/2001, sono state presentate come espressioni importanti di sussidiarietà orizzontale: partire da un concetto di sussidiarietà superando applicazioni e logiche istituzionali vigenti nel nostro ordinamento, attribuire funzioni pedagogiche a famiglie e scuole, potrebbe di gran lunga ridurre l’impatto che i disastri ambientali hanno sulla collettività evitando anche le diverse forme di condono. Il Prof. Francesco Armenante, docente di Scienze dell’Amministrazione, seguita esponendo alcune normative di settore protettive e preventive all’applicazione di discipline sanatorie in aree sottoposte a vincoli che potrebbero compromettere la tutela dell’ambiente: CODICE DEI BENI AMBIENTALI d.lgs 42/2004 , in particolare l’articolo 146 introduce una novità: l’intervento di controllo dell’ente di tutela non è più ex post ma un intervento preventivo, necessario, obbligatorio e vincolante. Con la normativa precedente il cittadino che avesse voluto ottenere un’autorizzazione paesaggistica per utilizzare un territorio sottoposto a vincolo, doveva chiedere un parere all’ente pubblico e, nel caso fosse negativo, l’ente amministrativo competente che aveva il compito cautelativo, consentiva in ogni caso interventi edilizi anche divergenti dai limiti paesaggistici preposti. Ora lo stesso cittadino, con il decreto 42 del 2004, deve presentare un’istanza all’ente di competenza il quale, dopo averla verificata e valutata secondo i parametri paesaggistici previsti, rilascia un parere obbligatorio e vincolante (quindi nel caso in cui l’ente eccepisce la richiesta, l’azione non può essere eseguita). ARTICOLO 149 , impedisce che l’autorizzazione paesaggistica negata sia acquisita postuma (la legge di conversione 106/2011 del decreto 70/2011 introduce un procedimento semplificato per ottenere autorizzazioni edilizie). SILENZIO ASSENSO , se l’ente competente non emana nel tempo indicato il parere per l’autorizzazione, il provvedimento diventa favorevole in condizioni di silenzio.
ricercando una crescita ciclica del sistema che abbia a cuore l’ambiente e le risorse naturali. Il Prof. Lucio Ippolito conclude dicendo che infine la causa dei disastri ambientali non è altro che una mancata pianificazione dell’ambiente: un’amministrazione dotata di un piano urbanistico ed energetico è capace di esercitare controlli efficaci per prevenire gravi abusi. Ad esempio, l’Università di Fisciano si è e si sta attivando in modo efficace e concreto in merito all’autonomia energetica creando ed utilizzando centrali di cogenerazione e pannelli solari. L’Italia in generale non ha un piano energetico nazionale nonostante ci sia la legge secondo la quale tutti i comuni sopra i 50.000 abitanti devono essere forniti di un piano energetico locale, ma a quanto pare pochi hanno adempiuto al contenuto di quest’ultima.