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G. F. CAMPOBASSO, Diritto Commerciale, 1. Diritto dell’impresa, UTET, Torino, 7° edizione G. F. CAMPOBASSO, Diritto Commerciale, 2. Diritto delle società, UTET, Torino, 9° edizione Volume 1, capitoli: 1-2-3-4-5 Volume 2, capitoli: 1-2-3-4-5-8-9-10-11-14-15-16-17-18
Tipologia: Dispense
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Libro I: G. F. Campobasso, Diritto commerciale, 1. Diritto dell’impresa, UTET, Torino, 7° edizione
La fattispecie impresa non è disciplinata unitariamente. Il Codice civile distingue infatti diversi tipi di imprese e imprenditori in base a tre criteri di selezione:
Art 2082 cc: è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. Non vi è coincidenza tra nozione giuridica ed economica. A livello economico, l’imprenditore è rappresentato dal soggetto che nel processo economico svolge funzione intermediaria (funzione produttiva) fra chi dispone dei necessari fattori produttivi e chi domanda prodotti e servizi. Tramite la funzione produttiva, egli assume su di sé il rischio di impresa, ovvero il rischio cioè che i costi sopportati non siano coperti dai ricavi conseguiti. L’intento dell’attività imprenditoriale è conseguire il massimo profitto. Requisiti giuridici Al fine di stabilire se siano o meno applicabili le norme riferite all’impresa e all’imprenditore (ai fini della nozione civilistica), occorre prefissare dei requisiti giuridici:
In tal categoria rientra anche l’impiego di proprie disponibilità finanziarie nella compravendita di strumenti finanziari o nella concessione di finanziamenti a terzi, se coordinati in serie in modo da configurare un’attività unitaria, possono dar vita ad impresa. È il caso delle società di investimento e finanziarie. Anche le cosiddette holding pure devono essere classificate come imprese commerciali. Modalità di svolgimento I. L’organizzazione Non è concepibile attività senza programmazione e coordinamento della serie di atti in cui essa si sviluppa. L’attività di impresa è infatti un’attività organizzata, un impiego coordinato dei fattori produttivi. La funzione organizzativa dell’imprenditore si concretizza infatti nella creazione di un apparato produttivo stabile e complesso, formato da persone e beni strumentali. Non è necessario un apparato strumentale fisicamente percepibile (locali, macchianti, mobili, etc.) Non è necessario che la funzione organizzativa abbia per oggetto anche altrui prestazioni lavorative: è imprenditore anche chi opera utilizzando solo il fattore capitale ed il proprio lavoro (e.g. Gioielliere). In questo senso, la linea tra piccolo imprenditore e lavoratore autonomo non è chiara. Il requisito dell’organizzazione è richiesto per l’imprenditore, ma non per il lavoratore autonomo: un minimo di organizzazione di lavoro altrui o capitale è pur sempre necessaria per aversi impresa sia pure piccola. In mancanza, si avrà semplice lavoro autonomo non imprenditoriale. II. Economicità dell’attività L’impresa è un’attività economica. La conclusione che attività economica sia equivalente ad attività produttiva è riduttiva: significa operare secondo criteri di economicità. Un’attività economica è un’attività condotta con metodo economico, ovvero tesa al procacciamento di entrare remunerative dei fattori produttivi utilizzati. Altrimenti si ha consumo e non produzione di ricchezza. Non è dunque imprenditore chi produca beni e servizi erogati gratuitamente o a prezzo politico , tale cioè da far oggettivamente escludere la possibilità di coprire costi con i ricavi (e.g. Ospedale, mensa, istituto di istruzione, etc.). Metodo economico vs metodo lucrativo : è oggetto di controversia se sia sufficiente che l’attività venga svolta secondo modalità tendenti al pareggio fra costi e ricavi o è ulteriormente necessario che le modalità di gestione tendano alla realizzazione di ricavi eccedenti i costi. Irrilevante è che il profitto venga conseguito effettivamente. Il lucro soggettivo riguarda il movente psicologico dell’imprenditore e l’appropriazione della ricchezza stessa da parte dell’imprenditore, quello oggettivo che l’attività venga svolta secondo modalità oggettive astrattamente lucrative. Il metodo economico è considerato sufficiente: un requisito essenziale, infatti, deve essere comune a tutte le imprese e imprenditori; perciò, lo scopo di lucro non può essere considerato tale. Vi è infatti la presenza di impresa pubblica che per sua natura non è preordinata alla realizzazione del profitto. Anche se lo scopo di lucro caratterizza le società, vi sono società cooperative , la cui attività di impresa è caratterizzata dallo scopo mutualistico. Vi sono poi le imprese sociali che conseguono l’utilità sociale. Il problema dell’impresa per conto proprio Per impresa per conto proprio si intende la produzione di beni o servizi destinati ad uso o consumo personale, come per esempio:
Vengono definiti tali in quanto viene prevista l’iscrizione in albi professionali (criterio formale) e il carattere eminentemente intellettuale dei servizi prestati (criterio sostanziale). L’esonero ha vantaggi come la sottrazione al fallimento, ma anche svantaggi come l’inapplicabilità della disciplina d’azienda, dei segni distintivi e della concorrenza sleale. Diventano imprenditori solo se la professione intellettuale è esplicata nell’ambito di altre attività di per sé qualificabile come impresa. È il caso del medico che gestisce una clinica privata nella quale opera, un professore titolare di una scuola privata nella quale insegna, etc. In questi casi si è in presenza di due distinte attività: intellettuale e di impresa. Il codice fissa il principio che l’esercizio di una professione non costituisce di per sé esercizio di impresa, neppure quando l’espletamento dell’attività professionale richiede l’impiego di mezzi materiali e dell’opera di qualche ausiliario. Diventa imprenditore quando la sua attività non riveste più carattere strettamente personale , quando ciò l’apparato di persone e di mezzi di cui si avvale non ha più funzione strumentale rispetto alla sua attività personale.
Capitolo secondo: Le categorie di imprenditori
Il codice distingue in base all'oggetto dell'attività:
La tesi contraria ritiene invece che
Le dimensioni dell'impresa è il secondo criterio di differenziazione dalla disciplina imprenditori: piccolo e medio-grande. Il piccolo imprenditore è sottoposto allo statuto generale dell'imprenditore, è invece esonerato, anche se esercita attività commerciale , dalla tenuta delle scritture contabili, dal fallimento e dalle procedure concorsuali dell'imprenditore commerciale. La nozione ha un rilievo essenzialmente negativo: serve dunque a restringere ulteriormente l'ambito di applicazione dello statuto dell'imprenditore commerciale. È invece soggetto a legislazione speciale : una ricca disciplina ispirata dalla finalità di favorire la sopravvivenza e lo sviluppo attraverso molteplici e non sempre coordinate provvidenze ed agevolazioni finanziarie, lavoristiche e tributarie. Il piccolo imprenditore era soggetto a normativa contenuta sia nel Codice civile che nella legge fallimentare. I. Il piccolo imprenditore del Codice civile Art 2083 cc: sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano attività professionale organizzata prevalentemente con il proprio lavoro e dei componenti della famiglia. Il Codice civile individua quindi tre categorie di piccolo imprenditore: coltivatori diretti del fondo, artigiani e piccoli commercianti. Si applica il criterio della prevalenza , i requisiti sono i seguenti:
Nel 2007, il diritto fallimentare ha reintrodotto un sistema di regole basate su criteri esclusivamente quantitativi e monetari: vengono qui indefiniti i parametri dimensionali dell'impresa alle sotto le quali imprenditore commerciale non fallisce. Occorre il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
Impresa sociale Le imprese sociali sono organizzazioni private che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o scambio di beni e servizi di utilità sociale. Elemento caratterizzante è l’assenza dello scopo di lucro. L’impresa sociale è tenuta però ad operare con metodo economico. Nulla vieta, inoltre, che esercizio attività imprenditoriale produca avanzo dei ricavi sui costi. Vietata è solo l'autodestinazione dei risultati della gestione (lucro soggettivo) : devono essere infatti destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio dell'ente. Sul patrimonio dell'impresa grava poi ho vincolo di indisponibilità in quanto è impossibile distribuire fondi o riserve a vantaggio di colore che fanno parte dell'organizzazione. Può essere considerata impresa sociale qualsiasi forma di organizzazione privata e qualsiasi tipo societario. Inoltre, imprese sociali possono formare un gruppo di imprese. Viene applicata una disciplina speciale : privilegio concesso alle imprese sociali è la possibilità di limitare a certe condizioni la responsabilità patrimoniale dei partecipanti, anche quando impiegata una forma giuridica che prevederebbe invece una responsabilità personale e illimitata di costoro. Le imprese sociale poi sono soggette a regole speciali per quanto riguarda l'applicazione degli istituti tipici dell'imprenditore commerciale:
Le due tesi si fondano su due criteri generali di imputazione della responsabilità:
La qualità di imprenditore si acquista con l'effettivo inizio dell'attività di impresa indipendentemente dall'intenzione del soggetto agente. La stessa iscrizione nel registro delle imprese non è condizione necessaria, né sufficiente per l'attribuzione della qualità di imprenditore commerciale.
Le società , al contrario, acquistano la qualità di imprenditori fin dal momento della loro costituzione indipendentemente dall'effettivo inizio dell'attività produttiva : per la società lo svolgimento di attività di impresa costituisce la ragione stessa della costituzione e ciò rende superfluo l'accertamento del concreto inizio dell'attività programmata. Attività di organizzazione e attività di esercizio Può essere constatato l’effettivo inizio dell'esercizio di attività d'impresa tramite atti di esercizio , ovvero la ripetizione nel tempo di atti di impresa omogenei e funzionalmente coordinati (non atti occasionali) riguardanti un'attività professionalmente esercitata. Anche una fase organizzativa oggettivamente percepibile come volta a creare una stabile organizzazione aziendale, anche con un solo atto esercizio, è sufficiente per affermare che l'attività è iniziata: la stabile organizzazione è già indice di attività professionale. Gli atti di organizzazione sono considerati atti di impresa e possono essere equiparati agli atti di gestione non preceduto da una fase organizzativa. Per le persone fisiche, un singolo atto di organizzazione non sarà di regola sufficiente perché la persona fisica si ritenga imprenditore. Ed anche più atti potrebbero non bastare se inespressivi (e.g. Affitto di un locale, acquisto di un'automobile) o non coordinati funzionalmente. Per una società , un solo atto di organizzazione imprenditoriale, soprattutto se particolarmente qualificato, potrebbe potrà essere sufficiente per fermare che attività di impresa iniziata.
I. In passato Per l'imprenditore individuale, la qualità di imprenditore si perde va solo con l'effettiva cessazione dell'attività ( principio di effettività ), per la società invece il punto era assai più controverso. La fine dell'impresa è di regola preceduta dalla fase di liquidazione durante la quale l'imprenditore completa i cicli produttivi iniziati, vende le giacenze di magazzino e gli impianti, licenzia i dipendenti e stabilisce la fine dei rapporti. La fase di liquidazione costituisce ancora esercizio di impresa e perciò, la qualità dell'imprenditore si perde solo con la chiusura della liquidazione. La fase liquidativa può ritenersi chiusa solo con la definitiva disgregazione del complesso aziendale che rende definitiva e irrevocabile la cessazione. II. Con la riforma del 2007- 2008 Imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese. La cancellazione dal registro delle imprese è condizione necessaria affinché gli imprenditori individuale o collettivo benefici del termine annuale per la dichiarazione di fallimento. Ne consegue ulteriormente che le società irregolari , ovvero non iscritte nel registro delle imprese e le società occulte potranno essere dichiarate fallite senza limite di tempo finché sussistono debiti insoluti in quanto per loro il termine non decorre. Del pari, l’imprenditore persona fisica non iscritto resta esposto a fallimento fin quando non ha estinto tutti i debiti di impresa. Degli imprenditori persone fisiche e per società cancellate d'ufficio , la cancellazione delle imprese non è però da sola sufficiente. Essa deve accompagnarsi anche dall'effettiva cessazione dell'attività di impresa mediante disgregazione del complesso aziendale, altrimenti il termine annuale non decorre.
Capitolo quarto: Lo statuto dell’imprenditore commerciale L'imprenditore commerciale è soggetto alle norme dello statuto generale dell'imprenditore e dello statuto speciale dell'imprenditore commerciale. Taluni tipi di imprenditori commerciali sono inoltre destinati a un ulteriore normativa speciale settoriale. Esempi sono le imprese bancarie, le imprese assicurative, le imprese editoriali, le società di revisione contabile, società di gestione, degli organismi di investimento collettivo e società di investimento a capitale variabile (Sicav), società di intermediazione mobiliare (SIM).
La necessità di poter disporre con facilità di informazioni veritiere e non contestabili su fatti e situazioni delle imprese con cui le imprese stesse entrano in contatto è una necessità avvertita dagli stessi imprenditori. Le informazioni di carattere organizzativo sono rilevanti per il sicuro svolgimento della relazione affari e idonee a conferire certezza alle contrazioni evitando il successivo instaurarsi di liti giudiziarie. L'esigenza per l'impresa societaria è soddisfatta dello stesso legislatore con soluzioni del sistema pubblicità legale in tal modo da rendere le informazioni accessibili ai terzi interessati. Il registro delle imprese è infatti lo strumento di pubblicità legale delle imprese commerciali non piccole e delle società commerciali. L’effetto di pubblicità legale è l’ opponibilità chiunque degli atti o dei fatti così resi conoscibili. Il registro delle imprese però non è il solo strumento di pubblicità legale delle imprese commerciali, ma è anche lo strumento di informazione su dati organizzativi di tutte le imprese. L'iscrizione nel registro delle imprese è stata estesa agli imprenditori agricoli, piccoli imprenditori e alle società semplici. Oggi, anche con effetti di pubblicità legale per gli imprenditori agricoli. La tenuta del registro delle imprese è affidata alle camere di commercio di ciascuna provincia. È tenuto con tecniche informatiche in modo da garantire la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale. È articolato in una sezione ordinaria e sezioni speciali. Nelle nella sezione ordinaria vi sono: a) Gli imprenditori individuali commerciali non piccoli b) Tutte le società tranne la società semplice anche se non svolgono attività commerciali c) I consorzi fra imprenditori con attività esterna d) I gruppi europei di interesse economico con sede in Italia e) Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale attività commerciale f) Le società estere che hanno in Italia la sede dell’amministrazione, ovvero l'oggetto principale della loro attività g) Le reti di imprese dotate soggettività giuridica Nella sezione speciale invece vi è: a) La sezione speciale degli imprenditori agricoli e dei piccoli imprenditori; rientrano in questa categoria anche le società semplici e gli imprenditori artigiani b) Sezione speciale della società tra professionisti, come società tra avvocati ed altre società tra professionisti con efficacia di pubblicità notizia c) Sezione speciale dei soggetti che esercitano attività di direzione e coordiname nto d) Sezione speciale delle imprese sociali
e) Sezione speciale degli atti di società di capitali in lingua straniera f) Sezione speciale delle startup innovative e degli incubatori certificati: per start-up innovative si intende quelle società di capitali e cooperative costituite da non più di 4 anni aventi ad oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Vale il principio di tipicità delle iscrizioni : non è infatti consentita la descrizione di atti non previsti dalla legge. L'iscrizione è conseguita su domanda dell'interessato, ma può venire anche di ufficio se l'iscrizione obbligatoria e interessato non provvede. D'ufficio può essere anche inoltre la disposta cancellazione dell'impresa che ha cessato l'attività quando l’imprenditore non vi provveda. L’ufficio si occupa di verificare la legalità:
Le scritture contabili sono i documenti che contengono la presentazione , in termini qualitativi e/o monetari, dei singoli atti di impresa, dalla situazione del patrimonio dell'imprenditore, del risultato economico dell'attività svolta. La loro funzione è quella di dare una costante informazione ed un costante controllo sull'andamento degli affari tramite un ordinato sistema di regolamento contabile dei fatti aziendali. La tenuta delle scritture contabili è stata elevata d'obbligo per gli imprenditori che esercitano attività commerciale. Non si applica però ai piccoli imprenditori anche con attività commerciale esercitata. Le società, tranne quella semplice , devono ritenersi obbligate alla tenuta anche se non esercitano attività commerciale. L'obbligo riguarda anche l'impresa sociale indipendentemente dalla natura commerciale o agricola dell'attività esercitata. Scritture contabili obbligatorie Il problema più delicato che il legislatore ha dovuto affrontare fu quello di fissare quali scritture devono essere obbligatorie. Il principio generale è che l'imprenditore debba tenere le scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalla dimensione all'impresa.
Mentre possono essere utilizzati dall'imprenditore contro terzi se solo se tenute regolarmente. È inoltre necessario che la controparte sia a sua volta un imprenditore e la controversia si è relativa rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa.
L’imprenditore può avvalersi e di regola si avvale della collaborazione di altri soggetti: collaboratori che agiscono in nome e per conto dell’imprenditore commerciale tramite l’istituto della rappresentanza commerciale. Le figure tipiche di ausiliari interni sono institori, procuratori e commessi. La disciplina generale della rappresentanza stabilisce che il conferimento ad un altro soggetto dell'incarico di compiere uno o più atti giuridici relativi alla propria sfera patrimoniale non abilita di per sé l’incaricato ad agire in nome dell'interessato, con conseguente imputazione diretta degli effetti degli atti posti in essere. A tal fine è necessario l'espresso conferimento del potere di rappresentanza con una specifica dichiarazione di volontà: la procura. Essa è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere. Il contratto concluso dal falsus procurator è infatti improduttivo di effetti ed il terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti preteso nel rappresentato. Parzialmente diverso è la disciplina che riguarda la rappresentanza commerciale : gli ausiliari interni sono destinati ad entrare stabilmente in contatto con terzi e concludere affari per l'imprenditore. Vige dunque un sistema speciale di rappresentanza: chi conclude affari con un ausiliario interno dell'imprenditore commerciale deve solo verificare se l'imprenditore ha modificato i loro poteri rappresentativi, non dovrà invece verificare se la rappresentanza è stata con loro conferita. Tali principi facilitano le contrattazioni di impresa. Le tre figure di ausiliari si differenziano tra loro per la diversa posizione funzionale nell'impresa e la diversa ampiezza del rispettivo potere rappresentativo. I. L'institore È colui che è proposto dal titolare dell'esercizio dell'impresa con potere di gestione generale. Ha un ampio e generale potere di rappresentanza. In linguaggio comune è il direttore generale dell'impresa o di una filiale di un settore produttivo. Di regola, è un lavoratore subordinato con qualifica di dirigente. Il dato fattuale che lo identifica e lo contraddistingue è comunque quello di essere al vertice della gerarchia del personale. Il vertice può essere assoluto o relativo, se proposto ad una filiale o un ramo dell'impresa. È possibile altresì che più institori siamo proposti contemporaneamente ed in tal caso essi agiranno disgiuntamente , se nella procura non è diversamente previsto. L'institore è tenuto congiuntamente con l'imprenditore all'adempimento degli obblighi di iscrizione nel registro delle imprese e di tenuta delle scritture contabili dell'impresa o della sede in cui è preposto. In caso di fallimento dell'imprenditore, troveranno applicazione anche nei confronti degli institori le sanzioni penali a carico del fallito, fermo restando che solo l'imprenditore può essere dichiarato fallito. La rappresentanza è sia sostanziale che processuale: