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Dispensa diritto commerciale corso ECOAMM II anno con prof. Scarpa Dario. Gli argomenti sono: imprenditore, società di persone e società di capitali, operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione.
Tipologia: Dispense
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La dispensa si basa sugli appunti presi durante le video-lezioni del professore Scarpa Dario con integrazione degli articoli del Codice Civile e il libro “Manuale di Diritto commerciale” Terza edizione di Marco Cian. La dispensa permette di sostenere l’esame di Diritto Commerciale del corso ECOAMM II anno. Contenuti: Imprenditore……………………………………………………………………………………………………………………………………….……..……….pag. 2 Impresa, azienda e società……….………………………………………………………………………………………………………………………….pag. 7 Società semplice…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….pag. 16 Società in nome collettivo………………………………………………………………………………………………………………………………….pag. 27 Società in accomandita semplice………………………………………………………………………………………………………………………..pag. 33 Società di fatto, occulta e apparente…………………………………………………………………………………………………………………..pag. Partecipazione degli incapaci e di società di capitali in società di persone………………………………………………………….pag. 39 Società per azioni……………………………………………………………….………………………………………………………………………………pag. 40 Società a responsabilità limitata………………………………………………………………………………………………………………………….pag. 81 Operazioni straordinarie…………………………………………………………….……………………………………………………………………...pag. 91 In bocca al lupo e buono studio!
Diritto dell’imprenditore, dell’impresa e delle società. Nel nostro sistema giuridico è fondamentale la predisposizione di una legislazione economica di diritto che consenta di determinare gli obblighi, i limiti e le funzioni degli imprenditori. Infatti l’obiettivo perseguito dal nostro ordinamento è quello di una normativa che riguarda i singoli rapporti economici in cui si sviluppa l’attività d’impresa e l’attività delle società. Sotto tale profilo è stata predisposta dal legislatore una disciplina dei singoli atti di normativa a contenuto patrimoniale
sono le obbligazioni e i contratti. Nel diritto commerciale si ha la ripresentazione di tali atti ma vengono esercitati dall’imprenditore, come soggetto economico, e dalle società. Il diritto commerciale è quella parte del diritto privato che ha per oggetto e che regola gli atti dell’impresa. Un carattere fondamentale è la specialità, in quanto è costituito da norme diverse da quelle valevole dalla generalità dei consociati e sono fondati da propri unitari principi costitutori. In sostanza i principi all’interno del diritto privato sono presenti anche all’interno della disciplina del diritto commerciale ma con elementi di differenziazione. DIRITTO DELL’IMPRESA Le imprese, soprattutto quelle grandi, sono centri di potere economico, luogo in cui si prendono decisioni che influenzano la vita dell’intera collettività, che concorrono a definire l’equilibrio sociale ed economico della nazione. La definizione di impresa manca all’interno del codice civile, si ha invece quella di imprenditore. È quindi più opportuno parlare di diritto dell’imprenditore invece che di diritto dell’impresa. Art. 2082 c.c. " è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al dine della produzione o dello scambio di beni o servizi”. Primo requisito fondamentale - > colui che agisce in maniera professionale Secondo - > organizzazione dell’attività economica Terzo - > produzione o scambio di beni e servizi. Questi sono i tre requisiti per qualificare un soggetto come imprenditore. DIFFERENZIAZIONE DEGLI IMPRENDITORI Il codice civile indica diverse tipologie di imprenditori in base a tre criteri di selezioni, che operano in tre ambiti completamente diversi. 1° criterio - > oggetto concreto dell’impresa, attività che l’imprenditore svolge (natura della produzione): - Imprenditore agricolo - Imprenditore commerciale 2° criterio - > dimensione dell’impresa: - Piccolo imprenditore - Imprenditore medio-grande 3° criterio - > natura del soggetto che esercita l’attività d’impresa: - Imprenditore individuale: imprenditore che esercita l’attività all’interno della sua ditta, ossia un’impresa individuale contenente nella ragione sociale il suo nome e in forma autonoma. - Imprenditore collettivo: più soggetti, consociati decidono di svolgere in maniera congiunta un’attività economica al fine della produzione o scambio di beni e servizi. Porta alla definizione di società. ELEMENTI FONDAMENTALI DI QUALIFICA DI IMPRENDITORE Attività Nello svolgimento della funzione di imprenditore, lo stesso coordina, organizza e dirige il processo produttivo assumendo su di sé il rischio d’impresa, ovvero che i costi supportati dall’impresa non siano coperti dai ricavi. Il rischio d’impresa deve giustificare il potere di azione e di decisione dell’imprenditore nel processo produttivo con acquisizione della possibile eccedenza dei ricavi rispetto ai costi - > concetto di profitto. Sotto il profilo giuridico, l’attività economica che viene posta in essere dall’imprenditore è il derivato di un suo potere decisionale, perché può dirigere l’attività in funzione del fatto che lui rischia in prima persona con il suo patrimonio.
Professionalità L’imprenditore svolge la sua attività professionalmente. Professionalità significa esercizio abituale e non occasionale di una data attività produttiva. Non è imprenditore chi effettua un’isolata operazione di acquisto o di rivendita di merci; infatti non si può neanche parlare di attività d’impresa. Non è neanche imprenditore colui che compie una pluralità di atti economici coordinati quando circostanze oggettive rendono lese il carattere non abituale dell’attività d’impresa. La professionalità non implica al contempo che l’attività d’impresa debba essere per forza svolga in modo continuativo e senza alcun tipo di interruzione; per le attività cicliche o stagionali è sufficiente, al fine della qualifica di imprenditore, il costante ripetersi di atti d’impresa secondo cadenze proprie che variano dal tipo di attività. La professionalità non implica nemmeno che quella impresa sia un’attività unica o principale. È imprenditore anche l’impiegato che collateralmente alla sua attività principale gestisce un negozio. IMPRESA ILLECITA Esempi: contrabbando di sigarette, fabbricazione di sostanze stupefacenti… ma anche l’attività bancaria senza l’autorizzazione della Banca d’Italia. L’impresa è illecita e quindi l’imprenditore non viene qualificato come tale a prescindere da qualunque valutazione oggettiva? Non bisogna trascurare che anche l’attività di impresa illecita può dar luogo al compimento di atti validi e leciti; in quanto l’illeceità del risultato che si ottiene, globalmente perseguito dall’imprenditore, non comporta l’illeceità della causa e dell’oggetto dei singoli atti d’impresa. Quindi l’impresa illecita determina la nullità o l’annullabilità dei singoli atti, contratti, attività che può aver messo in atto l’imprenditore per perseguire un fine illecito; in quando il singolo contratto può essere definito come contrario alla norma imperativa, al buon costume; ma l’imprenditore quando inizia a svolgere l’attività non è definibile come un imprenditore di un’impresa illecita. La natura imprenditoriale dell’attività esiste, i singoli atti dovranno essere tacciati di nullità se illeciti. DISTINZIONE TRA IMPRENDITORI IMPRENDITORE AGRICOLO E IMPRENDITORE COMMERCIALE Imprenditore agricolo definizione in art. 2135: “E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse” “Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”. “Si intendono comunque connesse le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell’allevamento di animali, nonché le attività diretta alla fornitura di beni/servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”. Queste indicazioni sono tassative, ovvero, sono le uniche che definiscono un imprenditore agricolo. Il dato fondamentale è quello della accessorietà rispetto all’attività principale dell’imprenditore agricolo. La connessione può essere oggettiva o soggettiva
“Le diposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.” Sono indicazioni tassative. Si fa riferimento a imprese industriali, commerciali, di trasporto, bancaria, assicurativa e attività ausiliare. Queste ultime sono attività residuali di tipo commerciale con margini molto vari; sono ausiliari rispetto alle attività precedenti. Una principale distinzione tra imprenditore commerciale e agricolo è la fallibilità di quello commerciale rispetto all’infallibilità di quello agricolo. L’imprenditore agricolo non è oggetto a procedure concorsuali, mentre lo è l’imprenditore commerciale. Altra distinzione è la forma di pubblicità cui sono soggetti i due imprenditori. Gli atti dell’imprenditore commerciale sono soggetti a forme di pubblicità legali, ovvero, presso pubblici registri. Questa pubblicità dell’impresa ha natura dichiarativa, quindi, tutti gli atti dell’impresa sono soggetti a una dichiarazione, registrazione che ne determina l’opponibilità nei confronti dei terzi. L’imprenditore agricolo, invece, in fase di genesi è soggetto a una pubblicità notizia, che ha natura meramente informativa e non permette l’opponibilità ma la sola conoscenza dell’informazione nei confronti dei terzi. Infatti la sua registrazione avviene in una sezione speciale del registro delle imprese. PICCOLO IMPRENDITORE E IMPRENDITORE MEDIO-GRANDE Piccolo imprenditore è definito all’art. 2083. L’imprenditore medio grande non ha una definizione a sé ma è residuale; il c.c. indica solo i caratteri del piccolo imprenditore, chi non li rispecchia è un imprenditore medio grande. “Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”. In questo articolo viene ribadito la professionalità e l’organizzazione dell’attività che deve essere svolta dall’imprenditore per essere tale. In questo caso si definisce piccolo imprenditore è colui che ha un’organizzazione diversa dall’imprenditore generale perché l’attività è svolta da sé stesso o grazie ai componenti della famiglia. Elementi - >
Statuto dell’imprenditore È necessaria l’individuazione del soggetto cui è imputabile la disciplina dell’attività d’impresa e quindi lo statuto dell’imprenditore. Gli atti d’impresa sono compiuti direttamente dall’imprenditore oppure si ha la rappresentanza. È necessario capirlo per motivi di certezza giuridica e si tratta del mandato senza rappresentanza (art 1704). Quando l’atto è compiuto dal rappresentante, in nome e per conto del rappresentato, si dice che gli effetti patrimoniali dell’atto compiuto dal mandatario rappresentante si riverberano direttamente nella sfera giuridica dell’interessato, ovvero l’imprenditore. Il centro di imputazione rimane sempre e solo l’imprenditore rispetto ai terzi con i quali il rappresentante contratta. Connesso al problema della rappresentanza, si ha un fenomeno ad un uso fraudolento - > IMPRENDITORE OCCULTO. In questo caso di hanno due soggetti: l’imprenditore occulto e l’imprenditore palese. Il primo non si palesa nei confronti dei terzi, somministra i mezzi finanziari, dirige l’impresa, fa propri i guadagni dell’attività ed è il reale imprenditore interessato alle vicende dell’impresa. Il secondo è il soggetto che compie in nome proprio i singoli atti d’impresa. In questa situazione si verifica un affidamento scorretto dei terzi che vedono contrattare un soggetto che non è realmente l’imprenditore e colui che dovrebbe coprire con il proprio patrimonio i debiti contratti dall’impresa. Finché l’imprenditore non ha problemi nell’attività d’impresa non si pongono rilievi né teorici né pratici; il fenomeno solleva grandi problemi quando l’attività va male e l’imprenditore palese è un nulla tenente, quindi l’imprenditore occulto si nasconde dalle possibili aggressioni dei creditori. I creditori che hanno contrattato con l’imprenditore palese non sanno dell’esistenza dell’imprenditore occulto e quindi avranno come unico elemento di aggressione il patrimonio del presunto imprenditore. La dottrina e la giurisprudenza hanno dovuto creare dei rimedi giuridici natura processuale per arginare il fenomeno dell’imprenditore occulto, per tutelare i creditori e per impedire usi fraudolenti della legge. Rimedi - > responsabilità cumulativa dell’imprenditore palese e di quello occulto (se i creditori dimostrano l’esistenza dell’imprenditore occulto, possono aggredire il patrimonio personale di entrambi i soggetti). La teoria dell’imprenditore occulto, che ha permesso di individuare tale figura, prevede che l’imprenditore occulto è direttamente responsabile e che può essere considerato un soggetto fallibile (soggetto a una procedura concorsuale). Con la attuale normativa non si utilizza più il termine di fallibilità ma si indica che l’imprenditore è suscettibile di una liquidazione patrimoniale. La vita dell’impresa Nel c.c. non si ha una definizione di INIZIO DELL’ATTIVITA’ DI IMPRESA. Quando si è in presenza di un imprenditori individuale, si possono avere due casi - >
Obbligo di tenuta delle scritture contabili da parte dell’imprenditore La programmazione dell’attività d’impresa presuppone sempre una costante informazione e controllo sull’andamento degli affari dell’imprenditore; facilitati dal sistema di rilevazione contabile dell’impresa. Importante è anche la condotta dell’imprenditore idonea ad accertare in forma periodica la consistenza quantitativa del proprio patrimonio, i costi supportati e i ricavi realizzati al fine di determinare l’utile o la perdita conseguita. L’imprenditore deve tenere le scritture contabili idonee a indicare la situazione patrimoniale e reddituale del proprio ente. Art. 2214 : “L’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensione dell’impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite. Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori”. Libro giornale - > “registro cronologico e analitico in cui devono essere indicate giorno per giorno le operazioni dell’attività d’impresa” (art.2216). Questa prescrizione di legge va da intendersi in senso elastico, ovvero, le operazioni devono essere segnate nell’ordine in cui vengono esercitate e non scritte tempestivamente e le operazioni omogenee, compiute nella stessa giornata, possono essere scritte insieme. Sono norme imperative negli effetti, ovvero, si vuole garantire la conoscenza e l’ordine analitico delle operazioni poste in essere, ma il modo con cui l’imprenditore arrivi a raggiungere tali effetti è libero. Si accerta l’impatto sulla consistenza del patrimonio d’impresa e sulla formazione del risultato. Libro degli inventari - > registro periodico e sistematico descritto dall’art. 2217 “L’inventario deve redigersi all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anno, e deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all’imprese e quelle dell’imprenditore estranee alla medesima. L’inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l’imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili” Ha la funzione di fornire il quadro della situazione patrimoniale dell’imprenditore. Si basa su un principio sistematico e non su un criterio cronologico usato per il libro giornale. Il bilancio in questo caso è un prospetto contabile riassuntivo dove nello stato patrimoniale si evidenzia la situazione generale, mentre nel conto economico se si è raggiunto un utile o una perdita. Ausiliari degli imprenditori Soggetti che assumono una sorta di rappresentanza dell’imprenditore nello svolgimento dell’attività. Sono:
Teorie della natura dell’azienda TEORIA UNITARIA - > considera l’azienda come un bene unico e distinto rispetto ai singoli beni che la compongono. I singoli beni perdono la loro unitarietà con lo scopo di costituire l’azienda. In questo modo si afferma che l’azienda è un bene immateriale, rappresentata dalla mera organizzazione impressa dall’imprenditore. Il titolare dell’azienda ha un diritto di proprietà unitario dell’azienda che coesiste la proprietà dei singoli beni. ð Teoria con riflessi pratici perché si considera l’azienda come un bene individuale su cui l’imprenditore gode il diritto di proprietà. Rappresenta una massima tutela dell’imprenditore che potrebbe agire con le tutele previste dalla proprietà nel caso in cui l’azienda sia oggetto di aggressione da parte di altri soggetti. TEORIA ATOMISTICA - > si concepisce l’azienda come una semplice pluralità di beni, che sono collegati in maniera funzionale e sui quali l’imprenditore può vantare diversi diritti (proprietà, godimento…). Si esclude il bene azienda formato da tutti i beni che la compongono; quindi con questa teoria i singoli beni non vanno a costituire nel loro complesso un “super bene” ulteriore di proprietà del titolare. ð è preferibile perché ha caratteri più idonei per la tutela dei soggetti terzi e dell’imprenditore. L’azienda è un complesso di beni destinati all’esercizio dell’impresa - > gli stessi beni, essendo singolarmente presi, possono essere oggetto di contrattazioni e non la azienda nel suo complesso, che deve essere per forza ceduta o acquistata. Esiste la possibilità che l’imprenditore agisca sui singoli beni. UNIVERSALITA’ DI BENI - > si considera l’impresa come universalità di beni mobili o immobili. L’insieme di beni mobili aziendali di proprietà dell’imprenditore è sottratto all’applicazione della regola “possesso di buona fede vale titolo”, ovvero, l’azienda non può acquistare dei beni per il solo possesso in buona fede. Il complesso mobiliare aziendale può essere acquistato per usucapione dopo 20 anni. Cessione contratto di trasferimento “Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto. I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante”. La forma di un contratto di trasferimento di un’azienda è una forma ad probationem, ovvero, per iscritto. L’effetto traslativo del bene azienda si è già verificato al momento in cui c’è l’incontro delle volontà (imprenditore alienante e imprenditore acquirente). Eccezione: nel caso in cui ci siano dei beni immobili che necessitano di una particolare forma scritta, per il principio di simmetria delle forme, quella cessione deve rispettare la medesima forma scritta prevista per quel determinato bene. Con i beni mobili non si ha l’obbligo di tale forma e quindi non si ha l’obbligo di rispettare un specifica forma. Tre momenti fondamentali del trasferimento
Il contratto di società deve rispettare l’ordine pubblico, il buon costume e le norme imperative; lo scopo sociale non può riguardare un’attività illecita. Le clausole di salvaguardia devono riferirsi anche al contratto di società Distinzione tra società e impresa La società, dal punto di vista giuridico, è la sovrastruttura che i soci imprenditori si danno per verificare l’inizio di un’attività d’impresa. Come l’impresa svolge l’attività produttiva (produzione e scambio di beni/servizi) in forma autonoma; i soci decidono di svolgere l’attività d’impresa, in modo collettivo, dandosi una sovrastruttura di natura societaria (persona giuridica diversa dai soci). La società è il centro di imputazione dei rapporti giuridici e non i singoli soci. Persona giuridica con un proprio patrimonio. L’attività aziendale deve avere natura economica; ma non si fa riferimento alla professionalità, richiesta per la qualifica di imprenditore. L’esercizio in comune di un’attività economica non professionale da vita alla società, ma non all’impresa. Società che svolge un unico atto - > né società né impresa perché i soci non realizzano l’attività con un solo atto economico o più atti non coordinati da un disegno unitario. Manca la continuità dell’attività sociale, ovvero, la volontà dei soggetti di essere soci tra loro per svolgere in comune un’attività economica di ordine produttivo al fine di dividerne gli utili. Articolo 2248 distingue la società dal concetto di comunione “La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose è regolata dalle norme del titolo VII del libro III”. La società è un contratto tra due o più persone che svolgono insieme un’attività economica produttiva al fine di dividerne gli utili. Nella comunione manca l’attività in comune dei comproprietari per la produzione e lo scambio di beni e servizi; manca quindi l’essenza della società e dell’impresa. La comunione ha un mero scopo di godimento. Ciascun comproprietario può servirsi liberamente della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Il singolo socio invece non può liberamente servirsi dei beni societari per scopi diversi dall’attività d’impresa, indicata all’interno dell’atto costitutivo. Ciascun comproprietario può chiedere in ogni momento lo scioglimento della comunione e porre fine allo stato di comproprietà. Tale diritto non appartiene al socio, il quale non può a sua discrezione scegliere lo scioglimento della società e la conseguente divisione del patrimonio sociale; perché la cause dello scioglimento della società sono indicate dalla legge. I creditori personali dei singoli comproprietario possono liberamente aggredire anche la cosa comune per soddisfare il proprio credito. Quelli dei soci, che vanta una ragione di credito per attività estranee alla società, non possono soddisfarsi direttamente sul patrimonio sociale. Atto costitutivo Contratto di società, con il quale i soci decidono di iniziare l’attività d’impresa a livello societario. Art. 2247 è una norma inderogabile che deve essere integrata con la disciplina tipica prevista per le singole società. Società di persone Art. 2251 “Nella società semplice il contratto non è soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti”. Non viene indicata una specifica forma. Se prevede il conferimento di denaro non determina la necessità di adottare una forma speciale o per iscritto; se anche solo uno dei soci che decide di conferire un bene immobile, fa sì che l’atto costitutivo deve acquisire la forma scritta perché sono soggetti a trascrizione. Art. 2252 “Il contratto sociale non può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente”. Principio di immodificabilità di qualsiasi elemento dell’atto costitutivo se non tramite l’espresso consenso da parte di tutti i soci. È possibile pattuire in modo differente attraverso una specifica clausola all’interno del contratto stesso,
inserita al momento della sua costituzione. Si passa dall’unanimità al principio di maggioranza. I soci devono indicare anche il quorum necessario per rendere valide le modificazioni. La clausola di maggioranza può riguardare tutte le attività o solo alcune di esse. Società di capitali È inderogabile il principio della maggioranza; ovvero, non è previsto l’unanimità dei consensi dei soci. Scopo delle società Ci sono tre diverse tipologie di scopi - >
Nelle società di persone manca la tripartizione dei poteri delle società di capitali; non si ha la definizione e il concetto di assemblea, tranne nel caso in cui sia indicata nell’atto costitutivo. Manca anche il controllo di soggetti esterni, organo di controllo terzo (sindaci), della società. Nelle società di persone è assente la disciplina dei sindaci perché vige il principio di responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni. Il soggetto maggiormente interessato al controllo continuo dell’operato degli amministratori è il socio stesso. Nel caso dell’ assemblea , il momento assembleare come riunione dei soci per prendere tutte le decisioni è fondamentale nelle società di capitali, dove vige il principio della maggioranza; nelle società di persone tutte le decisioni più importanti passano attraverso il principio di unanimità. Tutti i soci devono esprimere il proprio assenso, quindi, l’assemblea non è necessaria perché è un momento di discussione volto alla deliberazione di una volontà comune, a maggioranza. Diversamente, l’assemblea può avere un ruolo nelle società di persone quando i soci stessi, attraverso la autonomia statutaria, decidono di derogare la norma attraverso la previsione, nell’atto costitutivo, di clausole ad hoc che regolamentino in maniera precisa come l’assemblea debba svolgersi. L’atto costitutivo deve essere quindi puntuale circa i criteri, i metodi e i tempi dell’assemblea; es. chi convoca, come si convocano i soci, la durata, il quorum… Nelle società di persone i soci possono indicare nell’atto costitutivo che alcuni elementi siano scelti con l’unanimità oppure con il principio di maggioranza. Nella pratica è poco utile l’assemblea quando si hanno società di persone con pochi soci all’interno di una sola famiglia; invece è maggiormente utile quando le società hanno una compagine societaria ampia e quando i loro legami non sono famigliari ma vertono sugli affari. Fondamentale è una sua specifica gestione che permette una tutela dei soci, della società e dei terzi che intrattengono rapporti giuridici con essa. Amministratori Se l’atto costitutivo non indica come deve essere amministrata una società supplice la legge. Art. 2257: “La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086 , secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri. Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta. La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione”. In caso di AMMINISTRAZIONE DISGIUNTA, tutti i soci sono amministratori, se non hanno convenuto che solo alcuni di loro sono amministratori. Ciascuno degli amministratori può svolgere l’attività amministrativa, ovvero, compiere atti in nome e per conto della società, vincolando la società nei confronti dei terzi e gli altri soci, senza il consenso degli altri soci amministratori; ovvero, agiscono in forma disgiunta. Vantaggio - > maggiore velocità della presa di decisione. Svantaggio - > minore forma di ponderazione e ragionamento della decisione che si vuole adottare. Al II comma si ha una eccezione: il socio amministratore può opporsi ad un’operazione che ritiene dannosa per la società o che non persegue l’oggetto sociale; prima della sua esecuzione contrattuale. Quando l’amministrazione è disgiunta, gli amministratori devono tra loro veicolare le intenzioni, altrimenti il diritto di opposizione è privo di senso. La norma vuole garantire una sorta di controllo interno tra gli amministratori. Al III comma si indica che nel caso in cui venga proposta opposizione è necessaria la maggioranza dei soci amministratori. Il parametro di riferimento per il voto è l’attribuzione di ciascun socio agli utili. Sulla opposizione decidono i soci, che devono riunirsi e hanno un unico punto del giorno e l’opposizione deve concludersi favorevole e sfavorevole (rigettare o meno l’opposizione). Caso di AMMINISTRAZIONE CONGIUNTA 2258 “Se l'amministrazione spetta congiuntamente a più soci, è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali.
Se è convenuto che per l'amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza, questa si determina a norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente. Nei casi preveduti da questo articolo, i singoli amministratori non possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società”. I soci amministratori sono stati nominati e per il compimento degli atti occorre il consenso di tutti i soci amministratori, ovvero, l’unanimità. Pro - > massima ponderazione degli interessi, la decisione viene assunta solo se tutti gli amministratori hanno dato espresso consenso. Contro - > minore velocità nella presa di decisione. (inverso dell’amministrazione disgiunta). Eccezione: la clausola di salvaguardia consente al singolo amministratore di compiere operazioni urgenti per evitare un danno patrimoniale alla società stessa. Se l’amministratore ritiene che vi sia l’urgenza di compiere un atto per evitare un danno societario, è pienamente legittimato a compiere l’atto, anzi deve compierlo. Nel caso in cui l’amministratore violi la norma di legge e determina un danno alla società o ai soci (compie un atto che non era urgente e che aggrava il danno sociale), si applica la responsabilità civile dell’amministratore - > revoca della figura dell’amministratore per mancata diligenza. II comma: gli atti costitutivi della società possono indicare che per alcune operazioni è necessaria un’amministrazione congiunta e per altri quella disgiunta. Metodo molto usato perché si adatta alle esigenze della società e del mercato; in questo modo la società è maggiormente flessibile. - > AMMINISTRAZIONE MISTA. Anche nella forma mista comunque si applica la norma di legge; es. nell’atto costitutivo è prevista che per quella operazione si ha l’unanimità, ma si verifica una situazione di urgenza, allora il socio amministratore può compiere l’atto senza il consenso degli altri soci / diritto di opposizione previsto dall’amministrazione disgiunta. Diritti e obblighi degli amministratori 2260 “I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato. Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalle legge e dal contratto sociale. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa”. L’amministratore compie atti in nome e per conto della società riguardo a tutte le attività d’impresa. L’ultimo rigo è una salvaguardia dei soci; es. amministratore compie un atto senza comunicarlo agli altri soci e quindi questi sono esenti di colpa perché non hanno avuto la possibilità di essere a conoscenza dell’esecuzione dell’atto / se la decisione viene presa con il consenso degli altri soci, questi sono tutti responsabili. Revoca 2259 “La revoca dell'amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre una giusta causa. L'amministratore nominato con atto separato è revocabile secondo le norme sul mandato. La revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio”. Tutela dei soci di fronte all’amministratore scorretto. Necessità di associare la revoca alla sussistenza della giusta causa; es. atto senza urgenza per amministrazione congiunta. Ciascun socio ha diritto ad adire le vie legali e chiedere la revoca giudiziale del soggetto. Controllo all’interno delle società di persone Non esiste un organo di controllo perché nelle società di persone i soci rispondono in modo illimitato delle obbligazioni. Il controllo della gestione e dell’andamento di tutta la società è compito del socio stesso. Art. 2261 “I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all'amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti. Se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci hanno diritto di avere il rendiconto dell'amministrazione al termine di ogni anno, salvo che il contratto stabilisca un termine diverso.” Diritto inderogabile, ovvero, il diritto di controllo non è mai nel suo complesso annullabile. Ci sono soci amministratori e soci non amministratori: il primo ha tutte le possibilità di avere cognizione dell’andamento della società e dell’attività degli amministratori, anche nell’ipotesi di amministrazione disgiunta. Il socio non amministratore partecipa alla compagine societaria ma non ha potere di gestione. Questi hanno diritto di:
Se un socio ha conferito un apporto di 50% e si vede una clausola nell’atto costitutivo in cui si indica che tale socio ha diritto di partecipazione a utili/perdite del 0,05%, formalmente questa clausola è valida ma sostanzialmente è tacciata di nullità. Per quanto non violi in modo completo la totale esclusione del socio, determina uno svilimento della sua partecipazione (eccessiva sproporzione tra conferimento e partecipazione) - > la clausola è nulla. Qualsiasi patto, all’interno o separato all’atto costitutivo, che violi questa disposizione è un patto nullo. Rappresentanza della società Art. 2266 “La società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi. In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Le modificazioni e l'estinzione dei poteri di rappresentanza sono regolate dall'articolo 1396 ”. La rappresentanza è spendita del nome della società, crea un vincolo della società nei confronti verso i soci e impegna i soci che fanno parte della società. Se nulla è indicato tutti soci sono amministratori e rappresentanti della società (disgiunta). Ciascun socio ha potere di decisione e di rappresentare la società, ovvero, potere di concludere giuridicamente l’accordo. L’amministratore che agisce in modo disgiunto deve previamente procedere ad avere il consenso di tutti gli altri soci e successivamente si indicano i soci rappresentanti, che solitamente è l’amministratore che ha fatto proposta dell’atto. La rappresentanza si estende a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale. Sia l’amministrazione sia la rappresentanza hanno questo limite, ovvero, le attività dei soci amministratori-rappresentanti non possono eccedere il contenuto di questa clausola, devono essere funzionali all’attività d’impresa. Art. 1396 - > “le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento del conclusione del contratto.” La revoca di rappresentanza o la modificazione dei limiti della rappresentanza vengono portati a conoscenza dei terzi con il registro delle imprese. Si ha un aggiornamento camerale, che porta a una forma di pubblicità dichiarativa. Ipotesi per la quale il terzo non può venire a conoscenza della revoca o delle modificazioni perché i soci si sono scordati di modificare cameralmente gli atti della società: questi fatti sono comunque opponibili ai terzi se si prova che i terzi conoscevano il fatto, l’atto, al momento della conclusione del contratto. Si tratta di una salvaguardia della società che deve essere provata; se si riesce a provare, il contratto rimane valido ed efficacie (anche se il rappresentante non era più tale). Responsabilità per le obbligazioni sociali Art. 2267 ”I creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci. Il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza, la limitazione della responsabilità o l'esclusione della solidarietà non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza”. La responsabilità patrimoniale di un soggetto è riferita all’attività che svolge. Ci sono 3 gradini - >
Se il socio paga il creditore, successivamente ha diritto di rivalsa verso la società. Il socio richiede alla società ciò che ha pagato e se il patrimonio sociale è incapiente può esercitare tale diritto nei confronti degli altri soci. Il socio che non paga, perché vuole applicare la graduatoria prevista dalla legge, indica al creditore su quali beni sociali può agevolmente soddisfarsi. Se si garantisce una soddisfazione agevole, il creditore è propenso per cambiare il soggetto su cui rivalersi (dal socio alla società). [Agevolmente: beni in forma liquida che semplificano l’operazione al creditore]. Responsabilità in caso in cui il socio perde la qualità di socio. Socio cede la sua quota di partecipazione ad un altro soggetto e la norma indica le responsabilità del nuovo socio. Art. 2269 “Chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualità di socio”. Il nuovo socio deve partecipare alle passività della società per tutto il periodo della costituzione della società; quindi, anche prima della sua entrata nella compagine societaria. Creditore particolare del socio Art. 2270 “Il creditore particolare del socio, finché dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest'ultimo nella liquidazione. Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio può inoltre chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore. La quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della società”. La norma chiarisce come il creditore che ha un rapporto nei confronti del proprio debitore, il socio di una società, finché la società è in svolgimento, può far valere i suoi diritti sull’utile del socio. Questo si ha solo nel caso in cui il creditore di un singolo socio tenta di escutere/soddisfare il proprio credito attraverso il patrimonio personale del socio e se il patrimonio è incapiente può far valere il credito verso il socio attraverso la società. La tutela è massima grazie sia all’ingresso della sua tutela nella società sia attraverso la possibilità del creditore compiere atti conservati sulla quota del socio. II comma - > fattispecie particolare ed estrema perché si tratta di una situazione irreversibile: quando il socio non riesce a soddisfare il credito attraverso il suo patrimonio personale; il creditore particolare ha la possibilità di chiedere lo scioglimento del singolo rapporto sociale e la liquazione della quota del socio suo debitore a suo favore. Diritto che determina la esclusione del socio dalla società perché avviene la liquidazione della stessa a favore del creditore particolare. Si ha un limite temporale alla liquidazione alla quota di partecipazione, ovvero, 3 mesi. Nel caso in cui, dopo la richiesta del creditore particolare di liquidazione della quota di partecipazione del socio, viene deliberata lo scioglimento della società: il diritto del creditore particolare viene “sospeso”; infatti i soci decidono in merito allo scioglimento generale della società e quindi le relative quote di liquidazioni di tutti i soci; la quota spettante al socio debitore, andrà a favore del creditore particolare. Viene meno l’istantaneità della richiesta. Esclusione della compensazione Art. 2271 “Non è ammessa compensazione fra il debito che è un terzo ha verso la società e il credito che egli ha verso un socio”. Compensazione = fenomeno in virtù del quale avviene una estinzione alternativa dell’obbligazione determinata dal fatto che tra creditore e debitore esistono rapporti di debito a credito. Si ha come requisito fondamentale la medesimezza soggettiva tra i soggetti; opera tra due persone. In questo caso manca questo requisito: si ha un rapporto trilatero, ovvero, ci sono tre soggetti (società, socio e terzo). Non è possibile operare la compensazione perché socio e società sono persone giuridicamente diverse.