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Il Marchio: Definizione, Classificazione e Tutela, Dispense di Diritto Industriale

concorrenza sleale, pratiche commerciali scorrette, segni distintivi, ditta, insegna, marchio, disciplina antitrust

Tipologia: Dispense

2015/2016

Caricato il 11/08/2016

fran123123
fran123123 🇮🇹

3.5

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PREMESSA AL DIRITTO INDUSTRIALE
Si parla di rapporto d concorrenza, quando due o più soggetti orono sullo
stesso mercato beni o servizi idonei a soddisfare, gli stessi bisogni o bisogni
simili.
Ma in ogni caso è evidente che il discorso che due soggetti si trovino in un
rapporto di concorrenza è qualcosa di assolutamente siologico, la concorrenza
non è qualcosa che dobbiamo approcciare in maniera negativa, anzi la
dobbiamo approcciare in maniera positiva, cioè tutta questa disciplina della
concorrenza non vuole ridurre la concorrenza; tutt’altro è una disciplina che
vuole ampliare la concorrenza al massimo. Tutte le discipline che studieremo si
propongono di tutelare la libertà di concorrenza e di tutelare l’espletamento di
una corretta attività concorrenziale perché ne beneciano gli stessi soggetti
che sono in concorrenza tra di loro e ne benecia il mercato in generale.
Quindi, se consideriamo gli imprenditori nella loro generalità, se consideriamo il
mercato nella sua generalità : l’illecito di uno pregiudica tutti gli altri pregiudica
il mercato.. ecco perché la disciplina del diritto industriale è volta a tutelare
una corretta e libera attività di concorrenza.
Noi il rapporto di concorrenza lo capiamo meglio se consideriamo
appunto i due aspetti in cui si articola: cioè concorrenza merceologica,
concorrenza territoriale.
MERCEOLOGICO
Due soggetti si trovano in un rapporto di concorrenza sul piano merceologico
quando la loro attività è volta alla soddisfazione dei medesimi bisogni dei
soggetti con i quali interloquiscono, di bisogni succedanei, di bisogni sostitutivi
Ora vediamo di capire. E’ evidente che questa denizione non suscita problemi
quando si tratta di due soggetti che svolgono esattamente la medesima attività
e orono identici beni o servizi, se io vendo le giacche e un altro signore vende
le giacche: tra questi due signori c’è un rapporto sicuramente di concorrenza
perché ciascuno dei due vuole che i terzi comprino le giacche da lui e non
dall’altro.
Ovviamente però io non devo considerare in un rapporto di concorrenza
soltanto soggetti che svolgono proprio la medesima attività, ma devo
considerare anche soggetti che svolgono attività simili, attività che soddisfano
bisogni analoghi, bisogni succedanei.
se consideriamo due imprenditori che vendono bibite gassate non c'è alcun
dubbio sul fatto che si trovano in un rapporto di concorrenza piano
merceologico, diverso è il caso di bibite e acqua, ma anche qui si può ritenere
che vi sia un rapporto in quanto sono idonei a soddisfare in via succedanea lo
stesso bisogno, quindi è necessario che sia soddisfatto quel bisogno ma anche
bisogni simili, bisogni succedanei; l’importante è che ci sia la possibilità di una
sostituzione da parte del soggetto che entra in rapporto con l’imprenditore, di
sostituzione di un prodotto con un altro prodotto, anché si possa individuare
un rapporto di concorrenza.
Ma se ad esempio uno produce maglieria e l altro abiti confezionati, l'
individuazione in questo caso di un rapporto di concorrenza diventa molto più
complicato anche se si tratta di prodotti appartenenti allo stesso genere e che
soddisfano lo stesso bisogno quello di coprirsi, infatti nessuno che ha bisogno
di un vestito pensa di soddisfarlo comprando una canottiera. Anche in questo
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Scarica Il Marchio: Definizione, Classificazione e Tutela e più Dispense in PDF di Diritto Industriale solo su Docsity!

PREMESSA AL DIRITTO INDUSTRIALE

Si parla di rapporto d concorrenza , quando due o più soggetti offrono sullo stesso mercato beni o servizi idonei a soddisfare, gli stessi bisogni o bisogni simili.

Ma in ogni caso è evidente che il discorso che due soggetti si trovino in un rapporto di concorrenza è qualcosa di assolutamente fisiologico, la concorrenza non è qualcosa che dobbiamo approcciare in maniera negativa, anzi la dobbiamo approcciare in maniera positiva, cioè tutta questa disciplina della concorrenza non vuole ridurre la concorrenza; tutt’altro è una disciplina che vuole ampliare la concorrenza al massimo. Tutte le discipline che studieremo si propongono di tutelare la libertà di concorrenza e di tutelare l’espletamento di una corretta attività concorrenziale perché ne beneficiano gli stessi soggetti che sono in concorrenza tra di loro e ne beneficia il mercato in generale. Quindi, se consideriamo gli imprenditori nella loro generalità, se consideriamo il mercato nella sua generalità : l’illecito di uno pregiudica tutti gli altri pregiudica il mercato.. ecco perché la disciplina del diritto industriale è volta a tutelare una corretta e libera attività di concorrenza.

Noi il rapporto di concorrenza lo capiamo meglio se consideriamo appunto i due aspetti in cui si articola: cioè concorrenza merceologica, concorrenza territoriale. MERCEOLOGICO Due soggetti si trovano in un rapporto di concorrenza sul piano merceologico quando la loro attività è volta alla soddisfazione dei medesimi bisogni dei soggetti con i quali interloquiscono, di bisogni succedanei, di bisogni sostitutivi Ora vediamo di capire. E’ evidente che questa definizione non suscita problemi quando si tratta di due soggetti che svolgono esattamente la medesima attività e offrono identici beni o servizi, se io vendo le giacche e un altro signore vende le giacche: tra questi due signori c’è un rapporto sicuramente di concorrenza perché ciascuno dei due vuole che i terzi comprino le giacche da lui e non dall’altro. Ovviamente però io non devo considerare in un rapporto di concorrenza soltanto soggetti che svolgono proprio la medesima attività, ma devo considerare anche soggetti che svolgono attività simili, attività che soddisfano bisogni analoghi, bisogni succedanei. se consideriamo due imprenditori che vendono bibite gassate non c'è alcun dubbio sul fatto che si trovano in un rapporto di concorrenza piano merceologico, diverso è il caso di bibite e acqua, ma anche qui si può ritenere che vi sia un rapporto in quanto sono idonei a soddisfare in via succedanea lo stesso bisogno, quindi è necessario che sia soddisfatto quel bisogno ma anche bisogni simili, bisogni succedanei; l’importante è che ci sia la possibilità di una sostituzione da parte del soggetto che entra in rapporto con l’imprenditore, di sostituzione di un prodotto con un altro prodotto, affinché si possa individuare un rapporto di concorrenza. Ma se ad esempio uno produce maglieria e l altro abiti confezionati, l' individuazione in questo caso di un rapporto di concorrenza diventa molto più complicato anche se si tratta di prodotti appartenenti allo stesso genere e che soddisfano lo stesso bisogno quello di coprirsi, infatti nessuno che ha bisogno di un vestito pensa di soddisfarlo comprando una canottiera. Anche in questo

caso la tendenza è quella di applicare la disciplina della concorrenza sleale ed ammettere quindi la sussistenza del rapporto di concorrenza. Ciò viene giustificato considerando il non il rapporto di concorrenza attuale ma potenziale, una potenzialità concreta, probabile in un futuro, che scaturisce dal circostanze del caso considerato. Il rapporto di concorrenza non viene considerato solo dal punto di vista del terzo che si pone in contatto con l’imprenditore ma lo dobbiamo vedere anche dal punto di vista del gradino della scala produttiva nel quale gli imprenditori si collocano ossia TRA IMPRESE OPERANTI A LIVELLI DIVERSI ora è evidente che tra rivenditore e rivenditore, tra produttore e produttore, tra grossista e grossista ci troviamo allo stesso gradino della scala produttiva e quindi tra questi soggetti ci troviamo di fronte a un rapporto di concorrenza sul piano merceologico più evidente, più immediato, tuttavia non dobbiamo limitarci a vedere questo, dobbiamo verificare anche i soggetti che si trovano sulla stessa scala produttiva ma a livelli diversi, cioè in taluni casi, ovviamente non in tutti i casi, cioè il soggetto che, il bar qua che vende le coca-cola ha un rapporto di concorrenza merceologica con la COCA-COLA SPA??? E’ improbabile perché si tratta di livelli talmente lontani e distanti no? però tranne diciamo distanze così siderali nella generalità dei casi c’è un rapporto di concorrenza anche se non attuale ma anche soltanto potenziale tra soggetti che si trovano su diversi livelli della scala produttiva. Facciamo l’esempio di un produttore di legno rispetto a un soggetto che produce mobili e di colui che produce mobili rispetto a quello che li acquista per rivenderli poi al dettaglio. Abbiamo soggetti che si trovano in fasi diverse, c’è chi si occupa dell’estrazione del legno, chi si occupa della lavorazione del legno estratto per farne delle tavole, chi compra queste tavole e le trasforma in mobili, chi compra questi mobili dal produttore per rivenderli al dettaglio o addirittura possiamo avere anche un'altra intermediazione chi compra questi mobili all’ingrosso per poi rivenderli ai singoli dettaglianti e poi i dettaglianti che li vendono agli utilizzatori finali. Ora tra questi soggetti che si trovano in fasi diverse della catena produttiva c’è un rapporto di concorrenzialità oppure no, evidentemente si, esiste un rapporto di concorrenzialità tra loro Perché non soltanto vi può essere la possibilità che un soggetto entri nella fase produttiva successiva, Colui che estrae legno potrebbe decidere di entrare anche nella fase della lavorazione del legno, cioè dal tronco farlo diventare assi pronte per essere trasformate in mobili, chi produce le assi potrebbe entrare nella fase successiva, chi produce mobili potrebbe voler rivendere direttamente ai distributori senza l’intermediazione del grossista, ma anche perché il risultato ultimo dell' attività di impresa incide sulla medesima categoria di consumatori. Ovviamente per lucrare di più, quindi tra questi soggetti non possiamo escludere un rapporto di concorrenza. E' evidente che tra soggetti che si trovano sullo stesso scalino della fase produttiva l’affermazione è più sicura, in questi altri casi invece dobbiamo andare a verificare qual è la singola situazione; tra chi estrae legno e chi lo trasforma in tavole ci può essere un rapporto di concorrenza. Ci troviamo sempre al cospetto di soggetti che si occupano in qualche modo dello stesso settore e che occupano fasi diverse della scala produttiva, perché in un caso sì e in un altro no??

concorrenza tra un tassista napoletano e un tassista romano. Se il tassista napoletano fa il tassista a Roma compie un illecito ma non rilevante sul piano del rapporto di concorrenza ma rilevante sul piano di altri tipi di legislazioni…di diritto amministrativo e di altro genere…..viceversa in altri casi si scende poi nel concreto e si vede il rapporto territoriale. Anche sul piano della concorrenza territoriale noi dobbiamo considerare un profilo di mera potenzialità , non di effettività, cioè non dobbiamo andare a vedere solo quando effettivamente il rapporto di concorrenza esiste ma analizzare anche la potenzialità che quell’attività possa essere ampliata, anche in questo caso per far si che sussista il rapporto di concorrenza quando parliamo di potenzialità, dobbiamo comunque riferirci a una potenzialità concreta, cioè desumibile da specifiche circostanze del caso considerato.

RIASSUMENDO

Il rapporto di concorrenza si verificherebbe «quando due soggetti offrano

sullo stesso mercato beni o servizi idonei a soddisfare, anche in via

succedanea, gli stessi bisogni o bisogni simili» (Vanzetti Di Cataldo). Si

deve tenere conto anche della prevedibile espansione territoriale e del

prevedibile sviluppo merceologico nei mercati di prodotti complementari

o affini dell’attività dell’imprenditore che subisce l’atto di concorrenza

sleale. La disciplina della concorrenza sleale si applica perciò anche

quando il rapporto di concorrenza non sia attuale, ma meramente

potenziale, cioè probabile in un non lontano futuro. Tale probabilità deve

però essere concreta. Talora si è ammessa la sussistenza di un rapporto

di concorrenza anche sulla base di una mera appartenenza dei beni alla

medesima categoria merceologica ed in mancanza di ogni attuale o

potenziale rischio di storno di clientela. Si è ritenuto sussistere rapporto

di concorrenza anche tra soggetti operanti a diversi livelli (produttore-

rivenditore; grossista-dettagliante) considerato, secondo la

giurisprudenza, «che il risultato ultimo di entrambe le attività incida sulla

stessa categoria di consumatori».

LA CONCORRENZA SLEALE: art. 2598 c.c.

In particolare, deve ritenersi sleale la CONCORRENZA di un imprenditore che, violando le norme di correttezza professionale (denigrando gli altrui prodotti, o valorizzando fuori misura i propri, o ricorrendo ad altri sistemi non consentiti), tenti di sviare a proprio vantaggio la clientela di altre imprese. La disciplina della concorrenza sleale si applica solo quando ricorrano dei presupposti soggettivi che concernono sia il rapporto in cui deve trovarsi il soggetto attivo (l autore dell' atto di concorrenza) ed il soggetto passivo (colui che l' atto lo subisce), sia la qualità professionale di entrambi i soggetti. Si ritiene che sia il soggetto attivo che quello passivo debbano essere imprenditori, ma non necessariamente devono presentare tutti i requisiti dell' art. 2082 ma deve trattarsi di soggetti che di fatto esercitano sul mercato un' attività di impresa, ossia una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. L'esistenza di un valido fenomeno concorrenziale e,allo stesso tempo,la tutela del corretto espletamento delle attività concorrenziali, è una situazione che favorisce un corretto andamento del mercato,ed anche il migliore andamento del mercato nei confronti di tutti i soggetti che ne sono attorno. UN PO' DI STORIA... Alla tutela della concorrenza si è arrivati in seguito alla lealtà di essa , nata dopo la tutela dei segni distintivi, infatti presupposto perché la CONCORRENZA possa svolgersi è un sistema di tutela dei segni distintivi, è in Francia che sono stati disciplinati per prima già ai primordine del regime liberista, attribuendo all' imprenditore il diritto esclusivo di valersi del suo segno, di essere riconosciuto sul mercato, renderlo responsabile del suo comportamento e evitare che altri traggano profitto dal suo credito, con comportamenti disonesti e quindi dell' esigenza in un libero mercato concorrenziale di buona fede e di lealtà. Per molto tempo però, salvo che in tema di segni distintivi e di marchi, per quanto riguarda la concorrenza non esisteva un riscontro legislativo, ma veniva

consumatori,ma che sono leciti dal punto di vista della disciplina della concorrenza sleale.

l'art.2598 si articola su 3 ipotesi tipiche di illecito concorrenziale,cosiddette

nominate, atti di confusione, atti di denigrazione, appropriazione di pregi altrui. Ma si chiude poi con una norma aperta clausola generale : cioè, è concorrenza sleale (oltre alle 3 ipotesi tipiche) ogni altro mezzo non conforme alla correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda. Questa norma di chiusura, non solo serve ad inserire nella disciplina della concorrenza sleale ipotesi diverse da quelle tipiche, ma serve anche per dare un parametro. D'altra parte,è indispensabile che una norma come quella che disciplina la concorrenza sleale,sia una norma massimamente aperta: infatti,la “fantasia” dell'imprenditore nell'illecito concorrenziale, è una fantasia che non ha limiti ovviamente.

I soggetti della disciplina della concorrenza sleale Occorre analizzare chi è sottoposto alla disciplina della concorrenza sleale. L'art.2598 riferisce da una parte “il chiunque” (soggetto attivo dell'illecito), e dall'altra riferisce di un pregiudizio potenziale per l'altrui impresa (soggetto passivo dell'illecito). Quanto al soggetto attivo dell'illecito,possiamo avere un imprenditore in rapporto di concorrenza (merceologico o territoriale),ma anche colui che non è un imprenditore concorrente: cioè,possiamo avere un illecito concorrenziale compiuto da terzi che abbiano comunque,pur sempre, un rapporto di un qualche tipo con l'imprenditore (ad esempio un dipendente o un consulente dell'impresa) come nel caso dell' impresa societaria e quindi l' atto illecito è stato posto comunque in essere nell' interesse dell' impresa stessa a danno di un altro imprenditore. Altro problema è: la concorrenza sleale riguarda solo gli imprenditori come li conosciamo (cioè coloro che esercitano un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi)? Sicuramente,la disciplina della concorrenza sleale si applica all'imprenditore sia esso agricolo o commerciale. Più problematica è invece l'applicazione di questa norma a soggetti diversi dagli imprenditori → per esempio,si è posto il problema dell'applicabilità della norma ai liberi professionisti : al riguardo, fino a qualche anno fa, si sarebbe potuta sicuramente escludere tale soluzione,non essendo il libero professionista un imprenditore. Oggi il punto si prospetta invece più dubbio: anzitutto,perché possiamo avere delle società tra professionisti → e in questo caso diventa difficile ritenere non applicabile la disciplina della concorrenza sleale; ma soprattutto,sorge il problema della diversa qualificazione dei professionisti ai fini della legge Antitrust,la quale si riferisce anche ai professionisti → quindi,se la disciplina Antitrust (che è una disciplina concorrenziale) è riferita anche ai liberi professionisti,perché non dovrebbe esserlo anche l'art.2598? Per il momento,comunque,dottrina e giurisprudenza sono ancora nella direzione di escludere l'applicabilità dell'art.2598 a soggetti diversi dagli imprenditori.

RIASSUMENDO

Per potersi avvalere della disciplina contro la concorrenza sleale devono

ricorrere due condizioni:

1. qualità di imprenditore,

la qualità di imprenditore deve essere goduta sicuramente da chi subisce

l’atto di concorrenza sleale: l’art. 2598 parla di «… ogni… mezzo...

idoneo a danneggiare l’altrui azienda». È invece dubbio se il requisito

soggettivo debba sussistere anche nel soggetto che attua il

comportamento sleale: l’art. 2598 afferma «...compie atti di concorrenza

sleale chiunque…». Ma solo un imprenditore è concorrente di un altro

imprenditore. Altrimenti si verificherebbe un privilegio per l’imprenditore

a discapito degli altri soggetti. L’atto potrebbe essere compiuto anche da

un terzo, ma deve essere incaricato dall’imprenditore o comunque agire

nel suo interesse.

2. rapporto di concorrenza.

Il rapporto di concorrenza si verificherebbe «quando due soggetti offrano

sullo stesso mercato beni o servizi idonei a soddisfare, anche in via

succedanea, gli stessi bisogni o bisogni simili» (Vanzetti Di Cataldo). Si

deve tenere conto anche della prevedibile espansione territoriale e del

prevedibile sviluppo merceologico nei mercati di prodotti complementari

o affini dell’attività dell’imprenditore che subisce l’atto di concorrenza

sleale. La disciplina della concorrenza sleale si applica perciò anche

quando il rapporto di concorrenza non sia attuale, ma meramente

potenziale, cioè probabile in un non lontano futuro. Tale probabilità deve

però essere concreta. Talora si è ammessa la sussistenza di un rapporto

di concorrenza anche sulla base di una mera appartenenza dei beni alla

medesima categoria merceologica ed in mancanza di ogni attuale o

potenziale rischio di storno di clientela. Si è ritenuto sussistere rapporto

di concorrenza anche tra soggetti operanti a diversi livelli (produttore-

rivenditore; grossista-dettagliante) considerato, secondo la

giurisprudenza, «che il risultato ultimo di entrambe le attività incida sulla

stessa categoria di consumatori».

Chi è leso nella propria attività di impresa da altro soggetto, che non è

impren-ditore o non è suo concorrente, potrà reagire avvalendosi della

disciplina generale dell’illecito civile, se ne ricorrono i presupposti.

Le tre ipotesi tipiche di concorrenza sleale

1. La concorrenza sleale per confusione. (illecito di pericolo : per

considerarlo tale non è necessario che si siano verificati concreti episodi di confusione, ma basta la presenza di un ragionevole rischio di confusione) " Compie atti di sleale concorrenza chi usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri o imita servilmente i prodotti di un concorrente o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti o l' attività di un concorrente"

disciplina repressiva della concorrenza sleale talora affianca la tutela dettata dalla disciplina propria dei segni distintivi tipici (in particolare nel caso del marchio). Per i segni distintivi atipici invece la disciplina sulla concorrenza sleale è l’unica utilizzabile.

Inoltre è importante sottolineare che la qualificazione di questo illecito proceda dalla natura del segno imitato di questo e che perciò si ha contraffazione di marchio quando tale sia appunto il segno imitato, contraffazione di ditta quando lo sia una ditta. Possiamo concludere che i segni che la norma in esame tutela possono essere usati in vari modi, i più importanti sono quelli usati in funzione di marchio o di ditta allorché si tratti di segni non registrati o allorché si sottraggono alla disciplina specifica. Ciò si verifica per:

  • il marchio di fatto non registrato : trova la propria fattispecie costitutiva e l' ambito della propria tutela esclusivamente nella norma in esame
  • la ditta irregolare non contiene né il nome né la sigla dell' imprenditore: non rientrava in quanto i segni protetti in questa norma devono essere legittimamente usati e proprio per la sua irregolarità tale non può ritenersi, ma pare preferibile interpretare tale espressione nel senso che debba trattarsi di segni il cui uso non violi diritti di terzi e quindi concludere, salva questa condizione che anche la ditta irregolare rientra tra i segni protetti dalla norma.

L' imitazione servile → è la fattispecie più frequentemente oggetto di controversie giudiziarie. Ci riferiamo all'imitazione servile,quando ci riferiamo all'imitazione del parte del prodotto che riguarda l' esterno, ovvero la sua forma e la sua confezione e non al contenuto in quanto non genera confusione; inoltre,deve trattarsi di una forma esteriore del prodotto che,da una parte non sia registrata come marchio,come invenzione industriale o come modello perché in tal caso si applicherebbe la disciplina tipica,e che nel contempo sia tale da indicarmi che quel prodotto deriva da quell'imprenditore. Per quanto concerne la forma del prodotto, allora, saranno tutelabili dall’imitazione servile quei particolari aspetti esteriori del prodotto che, in quanto arbitrari e comunque originali rispetto alla produzione comunemente presente nel mercato, valgono a distinguere il prodotto come proveniente dall’impresa produttrice: in altre parole, quegli aspetti che valgono a difendere l’avviamento dell’imprenditore. Non sono per contro tutelate dall’imitazione quei particolari aspetti del prodotto che siano necessitati dalla funzione cui il prodotto assolve, ovvero costituiscano un particolare pregio estetico del prodotto stesso, né le forme banali, né quelle che negli anni si sono volgarizzate. In materia di concorrenza sleale per imitazione servile il principio di libera appropriabilità delle forme non brevettate o non brevettabili, risulterebbe in contrasto con la possibilità che tali forme risultino comunque protette, ed in maniera potenzialmente infinita, tramite la tutela concorrenziale. Del resto, già si è detto che la tutela dalla concorrenza sleale investe solo le forme che hanno la funzione esclusiva di evitare la confondibilità dei prodotti e cioè le forme arbitrarie e capricciose e non anche quelle che, pur dotate di capacità distintiva, abbiano al contempo carattere funzionale sotto il profilo tecnico o estetico.

Per quanto riguarda le forme funzionali , il divieto di imitazione servile, dunque, non opererebbe a tutela di quelle forme che siano indispensabili od inderogabili per il conseguimento di un determinato risultato tecnico, ovvero di quelle forme, seppur non inderogabili od indispensabili, anche soltanto “utili” al fine di raggiungere un determinato risultato, anche se la medesima utilità possa essere raggiunta attraverso forme diverse. Per quanto concerne le forme esteticamente apprezzabili ed ornamentali , il discorso si presenta in modo più articolato. V’è, da un lato, chi ha ritenuto che non sussista nell’ordinamento alcun principio di libera appropriabilità delle forme estetiche, con la conseguenza di ritenere protette in via assoluta tramite l’art. 2598 c.c. tutte le forme ornamentali, senza limiti di sorta. In critica a tale orientamento, si è da altre parti ritenuto che ampliare eccessivamente la tutela da concorrenza sleale significa di fatto privare di rilievo la norma speciale a difesa dei disegni e modelli, che offre per sua natura una tutela temporanea. La difesa contro la concorrenza sleale, allora, spetterebbe unicamente alle forme prive di valenza ornamentale e quindi non brevettabili.

Ogni altro mezzo idoneo a creare confusione → norma di chiusura che il legislatore ha dettato per escludere la liceità di qualsiasi atto confusorio. esempi possono essere l' uso di furgoni per la distribuzione di prodotti di colori identici a quelli da tempo utilizzati dal concorrente, l' adozione di moduli con impostazione tipografica ricalcata da quella degli analoghi moduli del concorrente.

2. La denigrazione art. 2598 n° 2

" Compie atti di sleale concorrenza chiunque diffonde notizie o apprezzamenti sui prodotti e sull' attività di un concorrente idonei a determinarne discredito"

Si ha denigrazione quando si getta discredito sui prodotti o sull'attività del concorrente, cioè sull' organizzazione … ma anche la situazione in cui l' impresa versa ad esempio la difficoltà economica, ma anche la divulgazione di notizie personali dell’imprenditore che riguardano la reputazione qualora vi sia collegamento tra il fatto e l' attività ove ciò possa scoraggiare clienti/fornitori e quindi provochi un danno

Anzitutto,deve trattarsi di un discredito che viene prodotto nei confronti di una ipotetica generalità di persone, ossia una pluralità di soggetti → cioè,normalmente,non rileva il discredito che io possa produrre parlando con una singola persona. A volte però rileva anche l'illecito concorrenziale che si rivolge ad una sola persona → quando questa sola persona è determinante per l'impresa concorrente: come ad esempio,nell'ipotesi in cui mi rivolga al direttore dell'unica banca finanziatrice di un mio concorrente,dicendole che questi sta per fallire e quindi si crea un danno concorrenziale.

  • si riferisce a beni o servizi omogenei, alle loro caratteristiche essenziali, verificabili e rappresentative.
  • non crea discredito
  • non procura all' autore un indebito vantaggio tratto dalla notorietà del concorrente.

Sono considerati atti di denigrazione:

  • Diffida: pratica abbastanza diffusa nel mondo imprenditoriale. Invito perentorio ad un soggetto a tenere un certo comportamento la cui mancanza costituirebbe una violazione di un diritto del diffidante, a noi quelle che interessano è la diffida a “non fare” qualcosa, dato che il farlo costituirebbe la violazione di un diritto del diffidante. Se la diffida è indirizzata al solo diffidato, non sono presenti problemi di efficacia screditante (non sono esclusi, tuttavia, i danni soprattutto se l’imprenditore destinatario ottemperi alla diffida e questa si dimostri infondata perché, per esempio, basatesi su di un titolo di proprietà industriale nullo – in questo caso si agirà art. 2598 n.3). Se la diffida è indirizzata ad un pluralità di soggetti … soprattutto alla comune clientela od al pubblico (su di una rivista specializzata od altro organi di stampa) … è necessario verificare la veridicità del messaggio nel senso di accertare che v’è in corso un comportamento vietato da parte del diffidato … ciò che dovrà essere giudizialmente accertato, altrimenti è illecito “ In tema di concorrenza sleale, va esclusa la configurabilità di un illecito "per denigrazione" nella ipotesi di spedizione, ad una ditta concorrente, di una diffida dal proseguire la produzione o commercializzazione di un prodotto in assenza di prova della comunicazione (o della potenziale comunicabilità) al pubblico dell'atto predetto, mentre legittima è la configurazione, quanto alla medesima vicenda, di una fattispecie residuale di illecito per "violazione del criterio della correttezza professionale", ex art. 2598, n. 3, c.c., qualora sussista la prova della consapevolezza, da parte del diffidante, della assoluta infondatezza dell'atto di diffida, che si appalesi, per l'effetto, come inequivocabilmente idoneo a cagionare danno all'azienda nei confronti della quale esso illegittimamente vien mosso, in forza di una asserita (quanto inesistente) pretesa brevettuale relativa al prodotto oggetto della contestata produzione o commercializzazione.
  • Diffusione di notizie su procedimenti e provvedimenti giudiziari La liceità è subordinata all’esito del giudizio citato nel senso dell’accertamento della validità della privativa.

Un caso particolare è la pubblicazione di provvedimenti giudiziari da parte di chi vi ha interesse di propria spontanea iniziativa perché ha ottenuto un provvedimento a sè favorevole

lecito se viene fatta in modo non fuorviante per esempio specificando che il provvedimento non è definitivo ed è appellabile.

La legittima difesa Il reale rilievo della legittima difesa, ipoteticamente applicabile agli illeciti concorrenziali per la loro natura di illecito aquiliano , è limitato al caso della reazione alla concorrenza sleale per denigrazione ed alla fattispecie dell’ exceptio veritatis. (è stata detta la verità) “ Non costituisce comportamento illecito l'invio di una circolare ai propri clienti da parte dell'imprenditore che subisca atti di concorrenza sleale da un concorrente, anche qualora i toni in essa usati appaiono forti e tali da rappresentare la denigrazione dell'altrui attività commerciale, se però rappresenta la reazione, a titolo di legittima difesa, ai predetti atti di concorrenza sleale. ” Corte appello Bologna, 20 aprile 1996 Soc. Vitali e Marchesi centro formaggi salami c. Dall'Asta e altro Gius 1996, 1544

Identificazione del soggetto leso Perché si produce l' effetto screditante è necessario che l’attività ed i prodotti denigrati siano identificabili, ovvero, almeno in linea di principio identificabili, cioè riconducibili ad un determinato imprenditore

E’ necessario che vi siano elementi del messaggio denigratorio che consentano il riferimento ad un determinato imprenditore

soltanto l’imprenditore che risulti obiettivamente identificato sarà legittimato ad agire.

Quando la denigrazione è promossa in danno di una determinata categoria di prodotti (e quindi una categoria di produttori), l’individuazione dell’imprenditore leso si estende a tutta la categoria stessa, quindi sono legittimati ad agire tutti gli appartenenti alla categoria.

3. L' Appropriazione di pregi art. 2598 n°

" Compie atti di sleale concorrenza chiunque si appropria di pregi dei prodotti o dell' impresa di un concorrente" E' una fattispecie del tutto autonoma dalla denigrazione anche se collocata nella stessa norma che presuppone una comunicazione rivolta al pubblico. Per comprendere la norma occorre esaminare le parole:

Appropriarsi : ( ad proprius ) fare proprio specialmente con arbitrio e inganno, impadronirsi specialmente in modo indebito. E' COLLEGATO Pregio : ( pretium ) valore, qualità Qualità dell’impresa stessa o dei suoi prodotti.

Quindi dottrina e giurisprudenza ritengono che per pregio deve intendersi «qualsiasi caratteristica dell’impresa o dei prodotti che tale (cioè appunto “pregio”, qualità positiva) sia considerata dal mercato (e, trattandosi di prodotti, in particolare dal consumatore), e perciò diventi motivo di preferenza del mercato stesso nei confronti appunto dell’impresa o dei prodotti cui inerisce» (Vanzetti Di Cataldo). A sua volta si ritiene che appropriazione significhi «allegazione, in una comunicazione rivolta al mercato, che la propria impresa o i propri prodotti presentano i “pregi” propri dell’impresa o dei prodotti di un concorrente»

SI AVRA' APPROPRIAZIONI DI PREGI AI SENSI DELLA LEGGE IN CASO DI AUTOATTRIBUZIONE IN UNA COMUNICAZIONE DISTINATA A TERZI DI CARATTERISTICHE DELL' IMPRESA O DI PRODOTTI CHE SIANO CONSIDERATI POSITIVI DAL DESTINATARIO DEL MESSAGGIO DIVENENDO MOTIVO DI PREFERANZA QUANDO QUESTE CARATTERISTICHE SIANO PROPRIE DELL' IMPRESA O PRODOTTI DI UN CONCORRENTE => Ovviamente, affinché la comunicazione con la quale si dichiara di possedere determinate qualità, costituisca appropriazione di pregi altrui occorre che la dichiarazione non sia veritiera. Inoltre il pregio rivendicato deve essere in una qualche misura percepito dal mercato come appartenente in via esclusiva ad uno o più imprenditori determinati (dichiarare falsamente di essere concessionario o distributore di una celebre marca, o di appartenere ad un’associazione professionale, o di sottoporre i propri prodotti al controllo di un istituto

I casi “tipici” di appropriazione di pregi

  • uso di fotografie di prodotti altrui: “ Non sussistono gli estremi della concorrenza sleale (per imitazione servile, o appropriazione di pregi, o scorrettezza idonea a danneggiare l’altrui azienda) nell’utilizzo, da parte di un imprenditore, nei propri cataloghi, di alcune fotografie pur identiche ad altre utilizzate su propri cataloghi da altro imprenditore concorrente, allorché non sussista originalità dei pezzi commercializzati dalle imprese del settore di riferimento, né delle fotografie di cui viene lamentata la riproduzione (a loro volta identiche o simili a quelle utilizzate da altre imprese del settore), come si verifica quando esse siano prive di capacità individualizzante e siano quindi insufficienti ad identificare in modo specifico una determinata impresa e pertanto a consentire la possibilità di valutare le imitazioni come idonee a creare confusione e a danneggiare l’altrui azienda. ” Tribunale Torino, sez. IX, 03 marzo 2006, n. 3194 HELVETIA c.
  • falsa indicazione della provenienza geografica del prodotto indipendentemente dalla qualità del prodotto che si appropria di una provenienza falsa: è stata ritenuta concorrenzialmente illecita quando la località falsamente indicata avesse un' influenza sulla qualità dei prodotti “L'art. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) prevede che sia punito chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con marchi, nomi o segni distintivi nazionali o esteri atti a trarre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, laddove, per "origine"in senso esclusivamente giuridico, al fine di fornire al consumatore un'informazione aggiuntiva sul prodotto che intende acquistare e di prevenire pratiche fraudolente da parte di produttori e importatori, deve intendersi la provenienza da un produttore e non la provenienza da un luogo determinato; ed invero, nei prodotti industriali, in cui è prevalente il valore aggiunto. insito nella qualità del processo produttivo, il bene tutelato dall'art. 517 c.p. è quello dell'ordine economico che viene garantito contro gli inganni tesi ai consumatori in relazione all'origine e alla provenienza della merce, non già da un determinato luogo, bensì da un determinato produttore, cioè da un imprenditore che porta la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo di produzione. Né a diverse considerazioni può condurre la intervenuta l. 24 dicembre 2003 n. 350 che, al comma 49 dell'art. 4 evidenzia una complessa serie di disposizioni che, con riguardo alle false e fallaci indicazioni di "provenienza" del prodotto, per i motivi esposti, riconducono alla provenienza da un produttore e non alla provenienza da un luogo determinato e che riguardo alla tutela del marchio "made in Italy" dispone che costituisca falsa indicazione l'apposizione di questo marchio su prodotti e merci non originari dall'Italia e che costituisca fallace indicazione l'uso di segnali atti a far ritenere che l'origine del prodotto sia italiana. ” Tribunale Bari, 13 febbraio 2006

IL NOME DI UNA SIMILE LOCALITA' E' TRADIZIONALMENTE CHIAMATA

  • Denominazione di origine:il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione .. la cui qualità e le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell’area geografica delimitata.
  • Indicazione geografica:il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione .. una cui determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica possa essere attribuita all’origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell’area determinata.

L' USO DI UNO DEI DUE TERMINI PER PRESENTARE COME PROVENIENTE DAL LUOGO INDICATO UN PRODOTTO PROVENIENTE DA UNA LOCALITA' DIVERSA COSTITUISCE CONCORRENZA SLEALE PER AP.PREGI INDIPENDENTEMENTE DALLE CARATTERISTICHE QUALITATIVE DL PRODOTTO ES. APPROPIAZIONE DELLA

DENOMINAZIONE scotch wisky per un whisky NON PRODOTTO INTERAMENTE IN SCOZIA. IL TEMA DELL' ORIGINE DEI PRODOTTI E' STATO DA SEMPRE RITENUTO DI SPECIFICA IMPORTANZA, TANTO DA RITENERE INSUFFICIENTE FARLO RIENTRARE NELLA SOLA DISCIPLINA DI CONCORRENZA SLEAL, QUINDI E' STATO OGGETTO DI UNA DISCIPLINA SPECIALE SIA A LIVELLO NAZIONALE CHE INTERNAZIONALE.

Denominazione di origine e indicazioni geografiche ( ALCUNE NORME IN ARGOMENTO SONO STATE INSERITE NEL CPI ) Nel diritto italiano si è avuta una sostanziale unificazione delle definizioni all’art. 29 del C.p.i. sulla falsariga delle definizione più restrittiva ovvero quella delle denominazioni di origine: “ Sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.

Art. 30. C.p.i.

  1. Salva la disciplina della concorrenza sleale , salve le convenzioni internazionali in materia e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, è vietato, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico, l'uso di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, nonché l'uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un indicazione geografica.
  2. La tutela di cui al comma 1 non permette di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica del proprio nome o del nome del proprio dante causa nell'attività medesima, salvo che tale nome sia usato in modo da ingannare il pubblico.

La protezione di IGP comunitaria è soggetta ad un sistema di registrazioni che se assente non lascia altro che la protezione di cui all’art. 2598 quale protezione di pregi (vedasi art.30 c.p.i. – le due difese sono cumulabili ).

Il destinatario del messaggio appropriativo Così come per la denigrazione anche per l’appropriazione di pregi si può considerare illegittima non solo la diffusione generalizzata ma anche la comunicazione ad un singolo individuo quale, per esempio, un singolo cliente.

Le ipotesi atipiche di concorrenza sleale

I casi atipici di concorrenza sleale: le fattispecie tipizzate dell' art. 2598 n° 3 cc

L'art.2598 c.c. prevede sì delle ipotesi tipiche,ma individua poi una norma di apertura, una clausola generale al comma n°3 → nel senso che prevede che rientrano nella concorrenza sleale anche tutti gli altri atti non conformi alla correttezza professionale e idonei a danneggiare l'altrui azienda. Pertanto, i parametri per individuare la sussistenza di un atto di concorrenza sleale,sono (a prescindere dalla previsione tipica che ne fa l'art.2598):

definizione estremamente ampia, comprensiva quindi di ogni messaggio diffuso in qualsiasi modo presso il pubblico. Il requisito essenziale della idoneità ad ingannare è di grande importanza. Vengono considerate qualsiasi comunicazione, qualsiasi messaggio non veritiero a condizione che si tratti di menzogne idonea ad ingannare. Sono infatti ritenute illecite le menzogne innocue inadatte ad indurre in errore il destinatario. Per giudicare l' idoneità ingannevole di una menzogna è necessario far riferimento al consumatore medio ossia non si favorisce l' imprenditore che lo pratica ma il consumatore finale. Non vengono prese in considerazione le affermazioni iperboliche, le palesi esagerazioni, ma le affermazioni false, i messaggi in cui sono omesse elementi o fatti essenziali o contengano fatti ambigui idonei ad indurre il consumatore in modo da modificarne il comportamento di fronte al prodotto o servizio. Se il messaggio è diffuso mediante stampa qualificata destinata ad un pubblico particolarmente esperto con grado di cultura maggiore il giudizio sarà più indulgente a differenza della campagna pubblicitaria che è più ingannevole stesso vale per i prodotti, quelli di largo consumo le valutazioni saranno fatte con maggiore severità.

  1. Vendite promozionali/Vendite sottocosto Per quanto riguarda le vendite promozionali,queste di per sé sono oggi normalmente legittime, e devono possedere delle connotazioni. Tuttavia,anche per le vendite promozionali,la disciplina è ora contenuta nella norma in materia di pubblicità ingannevole / pubblicità comparativa. Quando,invece,ci riferiamo alla vendita sottocosto, anzitutto ci riferiamo ad un comportamento che evidentemente trova “ben contenti” i consumatori; è chiaro però,allo stesso tempo,che il vantaggio è di pochi per un limitato periodo di tempo,quando il danno è per l'intero mercato → in quanto la vendita sottocosto è normalmente un comportamento antieconomico; sono rari,invece, i casi in cui una vendita sottocosto può essere giustificabile sotto il profilo economico. Qual è,quindi,la vera motivazione della vendita sottocosto? É quella di eliminare i concorrenti → perché chiaramente, se io vendo sottocosto per un periodo di tempo sufficientemente lungo,ne consegue che gli altri imprenditori (o quantomeno quelli più piccoli) man mano vengono esclusi dal mercato,poiché il consumatore si orienta verso il soggetto che effettua la vendita sottocosto; dopodiché,quando quel soggetto avrà eliminato i concorrenti, i prezzi non saranno ripristinati ad un prezzo normale,bensì ad un prezzo molto più elevato. Pertanto,la vendita sottocosto avvantaggia i consumatori (in un periodo di breve termine), ma danneggia il mercato (in un periodo di lungo termine). E in ogni caso,anche laddove la motivazione dell'imprenditore sia solo quella di eliminare i concorrenti, e restare lui sul mercato vendendo i prodotti ad un prezzo equo,cionondimeno sarebbe un atto sleale nei confronti degli altri concorrenti → perché io posso anche diventare monopolista di fatto di un determinato mercato,ma comportandomi in maniera lecita (ad es. promuovendo i miei prodotti nella maniera migliore; raggiungendo livelli qualitativi particolari; ecc.), e non vendendo sottocosto. Laddove parliamo di vendita sottocosto,parliamo di un elemento che è al confine tra due discipline: la concorrenza sleale e la disciplina Antitrust → anche la vendita sottocosto è una delle ipotesi che può rientrare nel diritto

Antitrust: naturalmente è una scelta dell'imprenditore concorrente quella di avvalersi dell'una o dell'altra disciplina. Ci potranno essere,poi,delle situazioni nelle quali il diritto Antitrust non è proprio ipotizzabile: ad esempio,nel caso in cui si parli di una vendita sottocosto che danneggia i salumieri di Via Cinthia; viceversa,se parliamo ad esempio di una vendita sottocosto che la Fiat fa in Italia per escludere dal mercato tutti gli altri imprenditori automobilistici,allora io che sono la Renault,la Citroen o chi altri, non mi rivolgerò al giudice ordinario per la disciplina della concorrenza sleale,ma mi rivolgerò all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (o addirittura alla Commissione europea). Peraltro,la vendita sottocosto molto spesso ha anche delle discipline amministrative (come ad esempio quella dei saldi) → nel senso di imporre che queste vendite abbiano luogo per un breve periodo di tempo, per non più di un tot. all'anno,e così via, proprio al fine di evitare che la vendita sottocosto possa avere un effetto escludente di altri imprenditori.

  1. Violazione di norme di diritto pubblico L' attività imprenditoriale si svolge in uno spazio denso di norme di diritto pubblico e particolarmente, di diritto penale, amministrativo e tributario. In tal caso,evidentemente,se un imprenditore concorrente non paga le tasse, oppure se un imprenditore concorrente ha dei dipendenti che non sono a norma dal punto di vista previdenziale o della sicurezza,o ancora se l'imprenditore concorrente compie illeciti di carattere amministrativo,tributario o di qualunque altra norma di legge, violando tali norme, e con questa violazione riesce ad ottenere un contenimento dei propri costi ,in modo da porsi sul mercato con prezzi molto più competitivi dei miei,o comunque si pone con gli stessi prezzi ma può perseguire strategie di marketing,spese di produzione,ecc. superiori alle mie, compie un atto di concorrenza sleale → perché mediante l'utilizzo di mezzi illeciti,raggiunge un vantaggio concorrenziale. La violazione di norme pubblicistiche può diversi in tre tipi:
  2. IMPONGONO LIMITI ALL' ESERCIZIO DELL' ATTIVITA' IMPRENDITORIALE → la violazione di tali norme costituisce un atto di concorrenza, ad esempio chi tiene aperto il proprio negozio oltre gli orari consentiti;
  3. IMPONGONO DEI COSTI → tale violazione non consiste in se un atto di concorrenza; è considerato tale se questa violazione si collega come antecedente, come concreto presupposto di un DANNO CONCORRNZIALE: il mancato pagamento dell' IVA determinerà un risparmio ma non costituisce un illecito, mentre il risparmio dei costi sfruttato per sostenere un ribasso dei prezzi , SI!
  4. IMPONGONO DEGLI ONERI → non costituisce atto di concorrenza sleale. Ci riferiamo alle norme che subordinano l' esercizio di determinate attività imprenditoriali all' ottenimento di licenze o di autorizzazioni.

II GRUPPO SI INSERISCONO GLI ATTI DI CONCORRENZA SLEALE SONO RIVOLTI AD UN DETERMINATO CONCORRENTE:

▲ ATTI CHE COLPISCONO L' IMPRESA CONCORRENTE NEL SUO PATRIMONIO ORGANIZZATIVO E TECNICO:

  1. Storno dei dipendenti