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Dispensa libro Unione Europea top, Dispense di Diritto dell'Unione Europea

Perfetto per esame è molto completo è chiaro

Tipologia: Dispense

2018/2019

Caricato il 19/06/2019

Studentessa.giurisprudenza.
Studentessa.giurisprudenza. 🇮🇹

4.1

(69)

31 documenti

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Scarica Dispensa libro Unione Europea top e più Dispense in PDF di Diritto dell'Unione Europea solo su Docsity! ELEMENTI DI DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA DRAETTA- BESTAGNO- SANTINI CAP. 1 Origine e sviluppo dell’integrazione europea 1. Le spinte europeistiche del secondo dopoguerra e la nascita della CECA L’odierna UE è il punto di arrivo di un graduale processo di integrazione europea iniziato nel secondo dopoguerra. L’idea di un’Europa federalista affonda la sue radici nelle idee di Kant, Rousseau. Mazzini ecc. • Manifesto di Ventotene 1941 di Rossi Spinelli Due bisogni accomunano gli europei dopo il secondo conflitto mondiale, che nelle idee di tanti sarebbero stati meglio conseguiti da un Europa federata: • Ricostituire le economie prostrate dalla guerra • Piano Marshall 1947 ■ OECE 1949: organizzazione europea per la cooperazione economica, il cui compito era l’amministrazione dei contributi del piano Marshall. Tale organizzazione allargandosi ad altri stati europei ed extraeuropei divenne l’OCSE nel 1960 • Necessità di difendersi dalla minaccia sovietica • NATO 1949 • UEO 1954 un patto comune di difesa che legava diversi stati europei Aldilà delle strette necessita economiche/di difesa, vari stati europei accomunati da idee di democrazia, libertà si riunirono il 5/5/1949 nel Consiglio d’Europa • Organizzazione internazionale dai compiti molto ampi • Strumenti di azione: predisposizione di testi di convenzione internazionali • CEDU 1950 firmata a Roma • Punto debole: il limite di tutte queste forme di organizzazioni internazionali era il metodo della cooperazione governativa classica, c.d. Metodo intergovernativo. ■ I suoi organi deliberavano solo all’unanimità ■ Non emette atti vincolanti I padri fondatori sentirono perciò la necessità di risolvere questo problema, creando così una federazione europea, la quale veniva vista come: • Garanzia contro future guerre • Strumento più efficiente per assicurare lo sviluppo e la crescita economica e sociale degli stati • Funzionamento basato sul metodo comunitario ■ Delibere prevalentemente prese a maggioranza ■ Presenza sia di individui che di stati ■ Facoltà di emettere atti vincolanti per tutti i soggetti di diritto Questo obbiettivo è stato raggiunto gradualmente 1. Dichiarazione Schumann 9/5/1950: volontà i Francia Germania di sottoporre la produzione carbosiderurgica ad un’Alta autorità svincolata dai due stati, nel quadro di un’organizzazione aperta agli altri paesi europei 2. Trattato di Parigi e nascita della CECA: i sei paesi fondatori Benelux, Francia, Italia e Germania si trovano e fanno entrare in vigore il trattato il 23/7/1952, essi cedevano una parte di sovranità in determinati ambiti ad un’alta autorità a capo di questa organizzazione sovranazionale • Nascita di un mercato comune della produzione carbosiderurgica posta sotto il controllo di un’Alta autorità, slegata dai singoli stati • Organizzazione internazionale della durata di 50 anni 3. Tentativo dell’istituzione del Trattato CED 1954: sull’onda dell’entusiasmo della CECA, gli stati europei tentarono di istituire anche una comunità di comune di difesa CED e di iniziare un processo di comunità politica con la CPE, progetto però fallì vista l’esito negativo del referendum in Francia • Fallito il tentativo di una maggior unità politica, gli sforzi si focalizzarono sul funzionalismo economico, il quale doveva essere il primo passo verso una futura unità politica • Conferenza di Messina 1955 • Rapporto Spaak 1956 ■ Approvazione alla Conferenza di Venezia 1957 4. Trattati di Roma 1957: nascita della CEE e dell’EURATOM. • Trattato CEE • Creazione di un mercato comune • Unione dogale • Libera circolazione di merci, persone, capitali e servizi • Trattato CEEA • Controllo ed amministrazione dell’energia nucleare 3. Norme relative alle revisioni dei trattati I trattati verranno revisionati più volte, ogni volta ne verrà ampliata la competenza tramite procedure di revisione ben definite ex art. 48 TUE: • PROCEDURA DI REVISIONE ORDINARIA: attraverso tale procedura è possibile modifcare qualsiasi norma dei trattati, ex 48.2 queste possono portare ad accrescere o ridurre le competenze dell’Unione la quale comprende varie fasi: 4.1.Presentazione del progetto di modifica: il governo di un qualsiasi stato membro, il parlamento europeo o la commissione possono proporre una modifica dei trattati al Consiglio 4.2.Presentazione al Consiglio: esso previa notifica ai parlamenti nazionali, trasmette il progetto di modifica al Consiglio europeo. 4.3.Esame del Consiglio europeo: esso decide a maggioranza semplice l’opportunità di una modifica, previa consultazione del parlamento europeo, commissione ed eventualmente Banca centrale 4.4.In caso di decisione favorevole ■ Il presidente del consiglio europeo convoca una Convenzione (introdotta da Lisbona) composta dai capi di stato/governo, rappresentati del parlamento europeo, Commissione e parlamenti nazionali ■ Se l’entità delle modifiche non richiede la convocazione di una Convenzione, il consiglio europeo decide a maggioranza semplice. 4.5.Adozione della raccomandazione: la convenzione esamina la proposta di modifica, ed adotta per consenso una raccomandazione rivolta ad una CIG 4.6.La CIG deve approvare all’unanimità le modifiche da attuare 4.7.Modifiche adottate dalla CIG devono essere ratificate da tutti gli stati membri conformemente alle loro norme costituzionali ■ In caso di mancata ratifica di tutti gli stati • Ratifica di almeno 4/5 dei paesi: la questione viene deferita al consiglio europeo • Ratifica di meno dei 4/5: modifica non viene accettata • DUE PROCEDURE DI REVISIONE SEMPLIFICATA: introdotte dal trattato di Lisbona, in queste procedure ha un ruolo dominante il consiglio europeo e non si convoca né Convenzione, né CIG. Dai problemi attuali le possibili soluzioni creano un vero e proprio bivio: • Mantenimento dello status quo per cui si attuerebbe una politica di piccoli passi attraverso metodo intergovernativo l’UE tenderà a riassestarsi come zona di libero scambio lasciando spazio agli interessi degli stati membri • Metodo federale Con appunto una costituzione federale che cede sovranità e la soggettività internazionale ad un’unità centrale costituita da un parlamento democraticamente costituito secondo principi di separazione dei poteri e dello stato di diritto; questa opzione porterebbe probabilmente alla sola presenza del nocciolo duro dell’Europa ( i sei stati iniziali o al massimo quelli che hanno introdotto euro ) per poi inserire anche gli altri secondo cerchi concentrici. CAP. 2 Caratteristiche dell’UE 1. Natura giuridica dell’UE L’UE si fonda oggi sul TUE e sul TFUE. Essa ha la natura di una organizzazione internazionale ma è dotata di caratteristiche del tutto peculiari. • Gli stati infatti hanno ceduto delle competenze all’unione per il perseguimento di scopi comuni in determinate materie • L’unione è costituita da accordi internazionali, cioè i trattati. Per questa sua natura internazionalistica e per il fatto che essa riconosca e rispetti l’identità nazionale di ogni singolo stato nega la possibilità di essere uno stato federale, è considerato infatti un tertium genus definito “ente sovranazionale” ma questa espressione non ha trovato connotazione giuridica. 2. Peculiarità dell’ordinamento dell’UE Le peculiarità dell’ordinamento europeo sono state molte volte sottolineate dalla corte di giustizia • Van Gen & Loos 1963: efficacia diretta delle norme dell’UE, nella stessa sentenza la corte parla di un ordinamento giuridico di nuovo genere a favore del quale gli stati membri hanno rinunciato a i loro poteri sovrani. • Costa c. ENEL 1964: primato del diritto europeo su quello nazionale, sentenza in cui la corte sottolinea l’assenza di limiti di durata, il fatto che sia dotata di propri organi, di personalità, di capacità giuridica e ancora la limitazione dei poteri sovrani degli stati membri. Concezione costituzionale dei trattati: la corte in delle considerazioni del 1991 esprime la concezione “costituzionale” dei trattati in particolare TFUE • Essi non hanno alcuna natura costituzionale nel senso pubblicistico, in quanto la natura internazionalistica dell’unione esclude che possa essere considerata come uno stato • Costituzione nel senso che essi impongono determinati diritti ed obblighi, a cui nessun soggetto al suo interno può sottrarsi L’assoggettamento bi-ordinamentale a cui sottostanno i cittadini europei, non è una limitazione imposta, in quanto consentito dagli stati stessi in quanto questi rimangono sempre “padroni dei trattati”. Essi infatti hanno vari strumenti di controllo, tramite cui possono modificare le attribuzioni dell’UE come le procedure di modificazione dei trattati, il potere di recesso ed il principio attribuzione 3. Valori fondanti dell’Ue e sanzioni per la loro violazione Esistono dei valori fondanti elencati nell’art2 TUE secondo cui l’unione si fonda sul rispetto della dignità umana, della libertà della democrazia, dell’uguaglianza, dello stato di diritto, e del rispetto dei diritti umani, compresi i soggetti appartenenti a minoranze, questi valori sono comuni agli stati membri e sono infatti individuati come costitutivi di una Identità Europea; è tuttavia doveroso ricordare che i trattati non sono direttamente efficaci. Procedura di sanzione ex art. 7 TUE: Le sanzioni fanno riferimento a due procedure previste una già dal trattato di Amsterdam, la procedura ordinaria , l’altra da trattato di Nizza, procedura d’allarme • Procedura d’allarme: Promossa da Consiglio, previa delibera del parlamento, con maggioranza 4/5 può constatare un evidente rischio di violazione grave, la delibera del consiglio parte su proposta di un terzo degli stati membri, dal parlamento o dalla commissione. Prima di procedere a tale constatazione il consiglio può rivolgersi allo stato membro per fare raccomandazioni. [Questa procedura può essere propedeutica alla successiva] • Procedura ordinaria: qui è il Consiglio Europeo il protagonista di questa procedura che può constatare all’unanimità una violazione grave e persistente. Questa procedura contiene tuttavia delle cautele procedurali quali: • Proposta da un terzo degli stati membri o dalla commissione • Invito allo stato a fare le sue considerazioni • Approvazione del Parlamento Europeo con la stessa maggioranza prevista nella procedura d’allarme. • Procedura preventiva: in capo alla commissione e ha carattere preventivo qualora ravvisi in uno stato una minaccia sistemica allo stato di diritto, per cui la commissione procede con un confronto e una raccomandazione nella quale suggerisce le misure da adottare per rimuovere la minaccia; infine nella fase del follow up la Commissione verifica il seguito dato dallo stato membro alla raccomandazione e nel caso può procedere con art 7 TUE. Sanzioni: Una volta effettuata la constatazione la parola torna al consiglio europeo e al consiglio il quale può deliberare a maggioranza qualificata del 72% di sospendere alcuni diritti derivanti dallo stato membro come il diritto di voto del suo rappresentante in seno al consiglio stesso, questa viene vista come fase precedente all’uscita dall’unione ma nessuno ha il potere di potere espellere uno stato membro • La sospensione del diritto di voto non fa cessare gli obblighi dei trattati in capo allo stato. • Le sanzioni hanno carattere prettamente politico, poiché la corte di giustizia non ne può sindacare la legittimità OBIETTIVI UE: Promuovere pace, i valori dell’Ue e il benessere dei suoi popoli, seguono tuttavia un elenco di obiettivi specifici quali: 1. Offrire ai cittadini europei uno spazio di libertà sicurezza e giustizia, senza frontiere in cui viga la libertà di circolazioni di merci e persone e controlli alle frontiere esterne per asilo immigrazione oltre che prevenzione dalla criminalità 2. Instaurare un mercato interno e uno sviluppo sostenibile per l’Europa basato su crescita economica equilibrata, stabilità dei prezzi, su un’economia sociale di mercato competitiva che mira alla piena occupazione e al progresso sociale oltre che alla tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente 3. Instituire una moneta unica, l’Euro 4. Intrattenere una serie di relazioni esterne: Le relazioni internazionali extraeuropee sono soggette a norme specifiche improntate essenzialmente al metodo intergovernativo. 4. LA DELIMITAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’UE SECONDO IL PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE; LA CLAUSOLA DI FLESSIBILITÀ E I POTERI IMPLICITI Le competenze dell’unione sono delimitate dal Principio di attribuzione il quale determina appunto su cosa l’Europa può intervenire attraverso varie tipologie di competenze • Principio di attribuzione: ex art. 5 TUE le competenze sono acquisite a titolo derivativo grazie ad una cessione di sovranità degli stati interni, l’art 13.2 TUE stabilisce infatti che le istituzioni devono agire entro i limiti di attribuzioni. Il principio di attribuzione corrisponde alla base giuridica di ogni atto dell’UE, un atto privo di fondamento sarebbe viziato per incompetenza, ed impugnabile ex 263 TFUE davanti alla corte di giustizia. • Clausola di flessibilità: ex 352 TFUE Il principio di attribuzione ha una certa flessibilità stabilita da una clausola appunto chiamata di flessibilità per cui è possibile adottare disposizioni all’infuori delle competenze cedute, se per realizzare obiettivi di cui i trattati. Necessaria però è la delibera del consiglio all’unanimità, su proposta della commissione e previa approvazione del parlamento. ■ La clausola di flessibilità non può essere utilizzata per obiettivi riguardo politica estera e sicurezza comune, né tanto meno per armonizzare disposizioni legislative interne con quelle comunitarie, possono invece essere utilizzare per promuover pace, benessere dei suoi popoli nonché l’unione monetaria ed economica sempre rispettando principio di sussidiarietà. [Anni 70 abuso della clausola nonostante ci volesse unanimità consiglio, perché molto generica, ancora più di adesso, man mano che i trattati hanno iniziato ad allargare le competenze dell’Europa si è sempre meno fatto uso della clausola di flessibilità] —> la clausola di flessibilità non può costituire il fondamento per ampliare la sfera elle competenze dell’Unione al di là dell’ambito generale risultante dal complesso delle disposizioni dei trattati. • La teoria dei poteri impliciti: a partire dal 1987 è permessa l’attribuzione di competenze che non rientrano nelle strette attribuzione nel caso esse siano indispensabili per l’esercizio efficace ed appropriato dei poteri concessi alle istituzioni europee. Tutto ciò non necessità il richiamo alla clausola di flessibilità 5. COMPETENZE DELL’UE Competenze Esclusive: Ambiti in cui solo unione può adottare atti giuridicamente vincolanti, gli stati membri possono farlo solo con autorizzazione dell’UE o per attuazione di una sua direttiva; non è oltremodo possibile per gli stati membri riappropriarsi di competenze esclusive cedute all’UE, i settori delle competenze esclusive sono tendenzialmente 5: 1. Unione doganale 2. Definizione regole concorrenza 3. Politica monetaria per stati che adottano Euro 4. Conservazione delle risorse biologiche nel mare 5. Politica commerciale comune 6. Conclusione accordi internazionali Competenze Concorrenti: Ambiti in cui sia Unione che stati membri possono adottare atti giuridici vincolanti, tuttavia nel momento in cui un atto viene adottato dall’unione lo stato non può più esercitare le proprie competenze. In dottrina si parla a proposito dell’effetto pre-emption specificato nel protocollo n25 allegato ai trattati, secondo il quale quando l’UE agisce in un settore di competenza concorrente il campo di applicazione dell’esercizio di tale competenza riguarda solo gli elementi disciplinati non l’intero settore. Le competenze che l’UE abbia smesso di esercitare se concorrenti possono essere riappropriate da parte degli stati membri sempre secondo principio di leale cooperazione che implica rispetto e assistenza reciproca per facilitare obiettivi comuni. Le competenze concorrenti sono residuali, sono infatti quelle che non sono esclusive o che non riguardano il sostegno, coordinamento o completamento dell’azione degli stati membri, sono principalmente individuate le seguenti competenze: I. Mercato interno II. politica sociale III. coesione economica, sociale e territoriale IV. agricoltura e pesca V. ambiente VI. protezione dei consumatori VII. trasporti VIII. reti trans europee IX. energia X. spazio di libertà sicurezza e giustizia XI. problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica Competenza di sostegno, coordinamento o completamento dell’azione degli stati membri: essa non si sostituisce alla competenza degli stati membri e non può procedere all’armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamenti degli stati membri sempre con finalità europee: 1. Elettorato attivo e passivo nello stato membro di residenza nelle elezioni del parlamento europeo e querelle comunali alle stesse condizioni dei cittadini di detto stato 2. Protezione diplomatica e consolare 3. Petizione al parlamento europeo di ricorso al mediatore europeo 9. PRINCIPI DEMOCRATICI CHE REGOLANO L’UE Titolo II del TUE cercano di sistematizzare le credenziali democratiche attorno alle quali si articola UE • DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA: ex art.10 TUE è il principio su cui si si fonda il funzionamento dell’UE, infatti i cittadini sono direttamente rappresentati dal parlamento europeo, mentre i rappresentanti degli stati membri nel Consiglio europeo e nel Consiglio sono democraticamente responsabili davanti ai loro parlamenti nazionali ed ai cittadini. • Negli ultimi anni si è vista un progressivo rafforzamento dei poteri del parlamento europeo nei processi decisionali dell’UE, tuttavia I partiti politici europei sono a livello embrionale, ed il loro ruolo non è assimilabile a quello dei parlamenti nazionali poiché privi del potere legislativo esclusivo e della possibilità di controllo politico sul Consiglio ■ Spitzenkandidaten: sistema dei capilista, aggiunti con il trattato Lisbona, stabilisce che quando il Consiglio Europeo propone al parlamento un candidato per il presidente della commissione deve tener conto delle elezioni nel parlamento europeo, rafforzando così i poteri del parlamento europeo e dei partiti. • DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA: ex 10.3 TUE ogni cittadino ha diritto a partecipare alla vita democratica dell’UE, un mezzo attivato nel 2016 è l’iniziativa legislativa dei cittadini europei ex art. 11 TUE, il quale permette ad almeno 1 milione di cittadini di almeno 1/4 stati membri, il potere di sollecitare la commissione a proporre un disegno di legge in una determinata materia. Tuttavia questo potere d’iniziativa non vincola la commissione, infatti esso si è rivelato un Istituto deludente, solo quattro proposte avanzate su 50 con un milione almeno di firme e in nessun caso sono state presentate. • Evoluzione del ruolo dei parlamenti nazionali: ex art. 12 TUE essi devono essere informati dalle istituzioni UE, in particolare riguardo ai progetti legislativi • Controllo del rispetto dei principi di proporzione e sussidiarietà • Controllo politico di Europol ed Euro just, per la cooperazione di polizia e giudiziaria • Diritto di veto ex 81 TFUE in merito all’attivazione della passerella per il passaggio alla procedura legislativa ordinaria in materia di diritto di famiglia • Partecipazione alle procedure di revisioni dei trattati e diritto di veto sulle modifiche • Cooperazione interparlamentare insieme al parlamento europeo 10. INTEGRAZIONE DIFFERENZIATA E LE COOPERAZIONI FORZATE Cooperazioni forzate sono tra solo alcuni stati membri, permettono a questi di realizzare forme di integrazione più avanzata rispetto agli stati che non ne fanno parte; queste fanno parte delle c.d. integrazioni differenziate, fenomeno che fa riferimento all’espressione Europa a due velocità. Le forme di integrazioni differenziate sono accordi che si collocano al di fuori del quadro giuridico istituzionale dell’UE • Esempio di integrazione differenziata furono gli accordi di Schegen sulla graduale soppressione dei controlli alle frontiere, ai quali avevano aderito in principio solo Benelux, Francia e Germania • Clausole di opting out: forma di integrazione differenziata iniziata da Maastricht che permettono agli stati di essere esclusi dal rispetto di determinate parti del diritto UE. Cooperazione forzata: istituto che permette la creazioni di avanguardie di stati membri che approfondiscano l’integrazione europea sotto l’aspetto di alcune materie, sempre però restando nel quadro giuridico istituzionale dell’UE. • Ex art. 20 TUE può svilupparsi tra almeno 9 stati membri, ma ex 328 TFUE questa deve essere aperta anche all’ingresso di qualsiasi altro stato membro, impedendo così una conventio ad excludendum • Oggetto: cooperazioni forzate possono instaurarsi solo in materie in cui l’UE non abbia competenza esclusiva, e devono essere rivolte a rafforzare il processo di integrazione CAP.3 Il quadro istituzionale dell’UE 1. LE istituzioni ed i principi che ne regolano i rapporti Il quadro istituzionale dell’UE risulta piuttosto articolato, ex art. 13 TUE troviamo 1. Consiglio 2. Consiglio Europeo 3. Parlamento Europeo 4. Commissione 5. Corte di giustizia 6. Corte dei Conti 7. Banca Centrale Europea RELAZIONE FRA LE ISTITUZIONI • Principio di leale cooperazione: fatto derivare dall’analogo principio valido per gli stati ex art. 4 TUE, ogni istituzione ha il dovere reciproco di agevolare e non ostacolare l’esercizio delle competenze di ciascuna istituzione ex art. 13 TUE • Principio di equilibrio istituzionale: comporta che ogni istituzione eserciti le sue competenze nel rispetto di quelle delle altre istituzioni, ed implica che agiscano nel rispetto dei limiti sanciti dalle attribuzioni conferite nei trattati Tuttavia l’UE non è divisa secondo tripartizioni dei poteri, infatti nelle organizzazioni internazionali si deve più che altro rappresentare unitariamente gli stati membri. • Triangolo istituzionale: Consiglio, Commissione e Parlamento Europeo che interagiscono nelle funzioni loro attribuite. 2. PARLAMENTO EUROPEO FUNZIONE: Rappresenta i cittadini dell’unione ed esercita congiuntamente al consiglio la funzione legislativa, di bilancio e controllo politico oltre che ruolo consultivo. COMPOSIZIONE: I membri vengono eletti a suffragio universale diretto con un mandato di 5 anni con modalità di elezioni uniforme in tutti gli stati, nonostante non sia è stata accordata una, tuttavia sono stati accordati dei principi comuni, contenuti nell’Atto relativo all’elezione dei membri del parlamento quale il metodo proporzionale e il range di giorni in cui è possibile votare, la disciplina elettorale resta per ora di fatto rinviata ad ogni stato membro. NUMERO DEI COMPONENTI: 751 membri più il presidente, la cui rappresentanza è digressivamente proporzionale (non si rispetta rigorosamente criterio demografico), esiste una soglia minima di 6 seggi e massima di 96, con Brexit i seggi diverranno 705 con una rassegnazione parziale dei 73 seggi dell’UK STATUTO: definisce le condizioni generali per l’esercizio delle sue funzioni. • Indipendenza e libertà di parlamentari: essi sono liberi e non sono soggetti a mandato imperativo • Incompatibilità con cariche nazionali ed europee: • Regolamento interno: espressione del potere di autoregolamentazione del parlamento per quanto riguarda la sua organizzazione e funzionamento interno. • Il parlamento è diviso secondo gruppi politici con almeno 25 parlamentari, attualmente ve ne sono 8. La suddivisione fondamentale tuttavia riguarda quella per materia secondo commissioni permanenti. Il Parlamento elegge al proprio interno un presidente e alcuni vice in circa due anni. • Immunità e Privilegi ex art. 7/9 protocollo n°7 per cui non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti se non colti in flagrante ma comunque possono essere liberati da ogni accusa dal parlamento europeo stesso. • Delibera: Il parlamento delibera a maggioranza dei suffragi espressi con un quorum di 1/3 tranne che per le delibere più importanti in cui è necessaria una maggioranza assoluta dei membri come in materia di bilancio, elezione pres commissione, approvazione regolamento interno e ammissione nuovi stati membri; per delibere cruciali 2/3, per emendare bilancio del consiglio 3/5. SEDE: essa ha costituito terreno di scontro ed è oscillata tra Lussemburgo, Bruxelles e Strasburgo. Ora la sua sede è a Strasburgo, le tornate plenarie si riuniscono a Bruxelles ed il segretariato generale è a Lussemburgo 3. CONSIGLIO EUROPEO FUNZIONE: ex 15 TUE ha un ruolo essenzialmente di indirizzo politico. Ha il compito di dare impulsi necessari per sviluppo UE nonché di definire gli orientamenti e le politiche generali, non ha funzioni legislative e il ruolo trova espressione nelle conclusioni di ciascuna riunione. COMPOSIZIONE: • Capi di stato o di governo degli stati membri • Presidente della commissione • Presidente: il presidente del Consiglio europeo ha un mandato di due anni rinnovabile solo una volta e non può esercitare un mandato nazionale (incompatibilità introdotta da Lisbona) Questi non è gerarchicamente superiore agli altri membri del Consiglio europeo è chiamato a svolgere due funzioni: • Funzione strumentale procedurale: convoca presiede ed anima riunioni 2) assicura preparazione e continuità die suoi lavori 3) si adopera per facilitare il raggiungimento del consenso 4) presenta relazione dopo riunione al Parlamento europeo. • Funzione di rappresentanza esterna dell’UE nell’ambito della politica estera e di sicurezza. FUNZIONAMENTO: Il consiglio europeo si riunisce due volte a semestre a Bruxelles e le delibere sono svolte mediante metodo del consenso, per cui basta la non presenza di obiezioni, ai voti tuttavia non partecipano i presidenti ( né del consiglio europeo né della commissione ) perciò quando procede a votazione rappresenta un organo collegiale di stati nel senso che l’individuo votante non lo fa a titolo individuale ma in rappresentanza dello stato di appartenenza a cui spetta il seggio di tale organo. Le maggioranze delle delibere cambiano a seconda dell’oggetto della stessa: • Unanimità per delibere di particolare importanza, es. violazione stato membro dei valori cui art 2 TUE, per politica estera e sicurezza comune ecc. l’unanimità è compromessa non in caso di astensione ma in caso di assenza. • Maggioranza qualificata come per elezione presidente • Maggioranza semplice come per decisione relativa all’esame delle proposte di modifica dei trattati. NATURA DELL’ISTITUZIONE: La definizione del Consiglio europeo non è facile in quanto ha compiti disomogenei, ha funzione di indirizzo politico, integra o attua disposizioni trattati, agisce come una sorta di presidenza collegiale UE, potrebbe infatti apparire come una riunione di organi di stati membri proprio come una Conferenza Intergovernativa; volte agisce come organo sovraordinato al Consiglio come quando c’è utilizzo del “freno d’emergenza”. 4. IL CONSIGLIO FUNZIONE ex art.16 TUE • Funzione legislativa e di bilancio insieme al Parlamento europeo • Il Consiglio rappresenta gli interessi dei singoli stati membri • Definire le politiche e coordinare le condizioni dei trattati, ha competenze esecutive e di emanare raccomandazioni. COMPOSIZIONE: Il Consiglio è composto da un rappresentante per ciascuno stato a livello ministeriale, quindi di livello inferiore rispetto al Consiglio europeo. Il Consiglio è un organo collegiale di stati, massima espressione del momento intergovernativo nell’equilibrio istituzionale dell’UE, si riunisce in varie formazioni, che vengono scelte dal Consiglio stesso È considerabile come primo grado della corte di giustizia, bisogna impugnare per motivi di diritto collegati a controversie Ue e i suoi agenti, ricorsi per annullamento di atti delle istituzioni o in carenza per responsabilità extracontrattuali dell’UE. ■ È anche considerabile un secondo grado rispetto tribunale specializzato ma non ne esistono tranne tra banale funzione pubblica dell’Unione Europea che è stato tuttavia soppresso nel 2016. • Giudici ed avvocati: sono scelti nominati di comune accordo dai governi degli stati membri: gli avvocati generali si alternano tra stati nocciolo duro (Spagna, Italia, Germania Regno Unito e Francia) insieme a Polonia in modo che degli 11 previsti 5 siano fissi. ■ Sono scelti in base a criteri di garanzia d’indipendenza e giureconsulti di notoria competenza i giudici del tribunale devono avere alte funzioni giurisdizionali. Esiste un comitato per aiutare stati a scegliere proprio giudice. Carica sei anni con rinnovo parziale mentre i presidenti e vicepresidenti tre anni eletti internamente, hanno immunità giurisdizionale non possono cioè esercitare alcuna funzione politica amministrativa o professionale • SEDE: Lussemburgo. 6. BANCA CENTRALE EUROPEA E LA CORTE DEI CONTI BCE: costituisce insieme alla banche centrali dei vari stai il sistema banche centrali (SEBC) disciplinato nello suo statuto; a cui è affidata insieme all’euro sistema la gestione della politica monetaria, in particolare con obiettivo di stabilità dei prezzi. La sua sede è a Francoforte Ex 282 TFUE è stabilita la personalità giuridica della BCE, rendendo questa indipendente dalla UE ■ Il funzionamento interno si basa su tre organi: • Comitato esecutivo: responsabile della gestione degli affari correnti della BCE, comprende il Presidente e Vicepresidente e altri quattro membri i quali deliberano a maggioranza qualificata su raccomandazione del Consiglio e previa consultazione del Parlamento europeo e del consiglio direttivo della stessa BCE, hanno mandato di otto anni non rinnovabile. • Consiglio direttivo: formula la politica monetaria dell’UE e adotta gli indirizzi, comprende i membri del comitato esecutivo nonché i governatori delle banche centrali nazionali degli stati membri la cui moneta è l’euro; • Consiglio generale: favorisce il coordinamento tra l’euro sistema e le banche centrali degli stati che non usano l’euro; comprendente di Presidente e vice BCE, i governatori delle banche centrali nazionali di tutti gli stati membri compresi quelli senza euro. ■ Indipendenza BCE: funzionale al riparo dalle indebite pressioni governative • Indipendenza istituzionale: non possono ricevere ordini o istruzioni • Indipendenza personale: non possono subire i componenti influenze • Indipendenza finanziaria; detiene proprie risorse finanziarie Corte dei Conti—> assicura il controllo dei conti dell’UE e controlla legittimità e regolarità delle entrate e delle spese UE ne accerta la sana gestione finanziaria fornendo un controllo esterno su entrate e uscite; ha anche funzione consultiva. È composta da un cittadino di ciascuno sto membro, in carica per 6 anni, ed esercita le sue funzioni in piena indipendenza, devono avere molta competenza nella loro attività per essere scelti. Anche questo è un organo collegiale di individui, l’elenco è adottato a maggioranza qualificata da Consiglio previa consultazione Parlamento europeo. Ha sede in Lussemburgo. 7. ALTRI ORGANI E ORGANISMI Comitato economico e sociale: composto da rappresentanti delle organizzazioni di datori e lavoratori è la sede di rappresentanza della società civile organizzata. Comitato delle regioni: è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali, titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una di tali collettività o comunque responsabile politicamente verso un’assemblea eletta. Numero massimo 350 membri fissati con decisione unanime Consiglio proposta dalla Commissione. I Pareri possono essere obbligatori, facoltativi o di propria iniziativa. Esistono altri comitati di altre materie minori. Agenzie europee ossia organismi dotati di personalità giuridica e di una certa autonomia organizzativa e finanziaria anche se non di indipendenza sono una quarantina e presenti in ogni materia degli ambiti di azione UE con molte funzioni. BEI—> Banca Europea Investimenti regolata da 308 e 309 TFUE nonché da statuto, ha personalità giuridica con una struttura abbastanza articolata cioè: - consiglio dei governatori - consiglio di amministrazione - comitato direttivo Ha un proprio capitale progressivamente aumentato con ingrandimento UE, ha finalità perseguite per UE, nel sistema dei controlli giurisdizionali e concede prestiti con interessi solo per ripagare spese senza lucro può anche garantire prestiti concessi da altri CAP.4 Le funzioni attribuite alle istituzioni politiche 1. La funzione legislativa Anche se l’Ue non è strutturata secondo il principio della separazione die poteri, tuttavia esistono tradizionali funzioni proprie degli ordinamenti statali esercitate attraverso procedure le quali prevedono l’intervento congiunto di più organi ■ Funzione legislativa: coniste nell’emanazione di norme generali ed astratte, la nozione di atto legislativo introdotta da Lisbona, è definita non in base al contenuto dell’atto legislativo ma alle procedure con cui viene emanato, per cui solo una sto emanato tramite procedura legislativa potrà essere definito un atto legislativo. • La base giuridica ( cioè la disposizione dei trattati ) che attribuisce competenze di adottabilità, un progetto di atto legislativo è perciò oggetto di controllo da parte dei Parlamenti nazionali in merito all’osservanza del principio di sussidiarietà, per gli atti regolamentari, quindi on legislativi, invece qualsiasi singolo può richiedere una procedura di annullamento. ■ Ai sensi degli art. 14 e 16 TUE la funzione legislativa è esercitata congiuntamente da Parlamento europeo e dal Consiglio, • Procedura legislativa ordinaria: parlamento e consiglio sono co-legislatori • Procedure legislative speciali: prevedono una decisone del consiglio, con una partecipazione a vario titolo del parlamento ■ Passerelle: sono volte a facilitare le procedure legislative speciali a quelle ordinaria, come la seconda procedura di revisione. Esistono anche delle passerelle “settoriali” le quali agevolano il passaggio alla procedura ordinaria in alcune materie come nelle cooperazioni rafforzate. 2. Procedura: potere d’iniziativa Il potere d’iniziativa spetta alla commissione come art 17 TUE dispone, la proposta della commissione, salvo che non sia disposto diversamente. La proposta della commissione è un atto formale di natura inter organica, in quanto rivolto verso un’istituzione interna all’UE stessa. Questo potere viene attribuito all’organo che rappresenta gli interessi dell’unione in generale e non degli stati usi singuli, anche se il potere d’iniziativa della commissione è stato diluito sempre più negli anni con l’avvento del COREPER che condiziona notevolmente la commissione, ma anche da parte del Consiglio europeo, in quanto definisce gli orientamenti politici che l’UE deve seguire. Il consiglio ha inoltre il potere di emendare su base unanime la proposta senza tuttavia travisarne la proposta; fin tanto che il Consiglio non ha deliberato inoltre la Commissione può in qualsiasi momento modificare la proposta nonché ritirarla. Ogni proposta deve essere motivata sotto il profilo di sussidiarietà e proporzionalità ivi compreso il suo impatto finanziario. La proposta legislativa da parte della commissione può altresì essere il risultato di una richiesta del Consiglio, del Parlamento europeo, o di almeno un milione di cittadini, ma la commissione non è obbligata a presentarla, nel caso in cui non lo facesse tuttavia deve motivare la non presentazione. Esistono casi specifici in cui la Commissione non ha potere d’iniziativa, tuttavia la commissione avrà bisogno di una maggioranza rafforzata come garanzia procedurale, 3. Procedura legislativa ordinaria Ex art 289 n1 TFUE consiste in quella procedura che consiste nell’adozione congiunta di un regolamento, direttiva o decisione da parte del parlamento e del consiglio, su proposta della commissione. ■ Caratterizzava prima di Lisbona la codecisione, la maggior parte degli atti legislativi utilizzano questa base giuridica, le competenze per cui si può legiferare tramite procedura ordinaria sono state estese con i vari trattati. Elementi fondamentali ex 294 TFUE: ■ Necessaria approvazione del consiglio che del parlamento, entrambe hanno quindi diritto di veto ■ In caso di dissenso si richiede un comitato di conciliazione paritetico con o scopo appunto di trovare un accordo senza il quale l’atto legislativo non viene adottato. ■ Se raggiunto accordo Consiglio a maggioranza qualificata può adottare emendamenti ■ Commissione svolge ruolo di mediatore tra altre due istituzioni. PROCEDURA: 1. Proposta da parte della Commissione, salvo qualche eccezione 2. Su tale proposta il Parlamento inoltra al Consiglio la sua posizione che se viene approvata da quest’ultimo allora l’atto è adottato e la procedura si conchiude; ■ Prima lettura: In caso contrario formalizzerà la propria posizione e si concluderà solo una prima fase chiamata Prima lettura, in cui il consiglio formalizzerà le proprie vedute e le trasmette al parlamento. ■ Seconda lettura: Il parlamento può proporre emendamenti sulla posizione del consiglio, sui quali la commissione deve formulare un parere. Entro 3 mesi il consiglio può approvare o respingere gli emendamenti, convocando così un comitato di conciliazione ■ Fase di conciliazione: caratterizzata dalla presenza del comitato di conciliazione costituito da membri del Consiglio e del Parlamento europeo con lo scopo di raggiungere un accordo comune approvato a maggioranza qualificata dai membri del Consiglio e dalla maggioranza dei rappresentanti del Parlamento europeo. 3. Se entro sei settimane non si raggiunge un accordo l’atto si considera non adottato e la procedura si conclude come un insuccesso, se la procedura raggiunge un accordo si avvia la terza lettura che richiede approvazione Parlamento e Consiglio europei affinché l’atto venga adottato e la procedura si consideri conclusa. ■ Triloghi: I difficili equilibri da trovare tra le varie istituzioni cercano di essere alleviati dalla presenza dei c.d. triloghi ovvero contatti informali tra rappresentanti del consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione, mediante i quali si prova a trovare accordi ancora prima della prima lettura. 8. Funzione di bilancio Le entrate derivano dal sistema di finanziamento dell’UE, le uscite sono costituite dall’esplicazione della sua attività, queste devono risultare secondo l’art. 310 TFUE in pareggio. • Sistema di finanziamento dell’UE: Dipende ovviamente dai contributi diretti degli stati membri, inizialmente con la CECA fu infatti rivoluzionaria l’imposizione diretta di imposte sulle imprese carbosiderurgiche in quanto era massima espressione di cessione del potere impositivo, da lì in poi vi sono state 7 decisioni sulle risorse proprie che attualmente ex 311 TFUE finanziano integralmente il bilancio dell’UE. Esse vengono classificate secondo tre categorie: • Le risorse tradizionali: cioè i prelievi agricoli e i dazi doganali applicati in tariffa comune, di queste imposte per le spese di esazione, gli stati membri trattengono il 20% • La risorsa IVA: consistente nell’applicazione di un’aliquota pari al 0,30% agli imponibili IVA dei vari stati membri, l’imponibile non può superare il 50% dell’RNL. • La risorsa calcolata sulla base del reddito nazionale lordo degli stati membri (RNL), questa è stata introdotta nel 1988 e consiste di un’aliquota uniforme in base all’RNL di ciascuno stato fissata annualmente—> Costituisce 3/4 delle entrate dell’UE. • Entrate secondarie: esse sono decisamente marginali, tipo le trattenute sugli stipendi dei funzionari dell’UE e nelle ammende forfettarie nei casi di violazione degli obblighi attributi dalle regole di concorrenza. • Quadro di approvazione pluriennale e le procedure di approvazione, esecuzione e controllo del bilancio dell’UE: Quadro finanziario pluriennale: ex 312 TFUE è della durata di almeno 5 anni, persegue obiettivo di assicurare ordinato andamento delle spese UE entro i limiti delle risorse proprie, è adottato secondo una procedura legislativa speciale in cui il Consiglio delibera all’unanimità previa approvazione del Parlamento Europeo, la norma comprende anche una passerella che permette una maggioranza qualificata nell’adozione del suddetto regolamento. Il quadro 2014-2020 aveva come oggetto 960 miliardi di euro, pari all’1% dell’RNL spesi per politiche di coesione economica, sociale, territoriale nonché la politica agricola comune. • Procedura di approvazione del bilancio annuale: ex 314 TFUE fa parte delle procedure legislative semplificate in quanto prevede solo due fasi di lettura, anziché tre, oltre alla fase di conciliazione. ■ Entro 1 Luglio di ciascun anno ogni istituzione dell’UE prepara una previsione di bilancio delle proprie spese per l’anno successivo. ■ Entro 1 Settembre bisogna formare un progetto preliminare da parte della commissione ■ Entro 1 Ottobre Il Consiglio quindi adotta la sua posizione, ed entro ulteriori 42 giorni il Parlamento deve approvare tale posizione tramite silenzio-assenso • In caso di emendamenti avviene la prima lettura per cui si apre la fase di conciliazione da parte di un comitato paritetico che ha 21 giorni per trovare un accordo, se questo viene trovato avviene la seconda lettura dalla durata di 14 giorni in cui Parlamento europeo e Consiglio devono approvare accordo comitato, in caso contrario dovrà essere stipulato un nuovo bilancio. [Parlamento e Consiglio situazione di parità, ma nel caso in cui uno debba avere una prevalenza sarà il Parlamento ad averla, ma è un’ipotesi alquanto teorica]. • Il bilancio in definitiva deve essere formalmente constatato da parte del Presidente del Parlamento europeo il quale conferisce forza obbligatoria. ■ Nel caso non sia approvato un bilancio si utilizza il temporaneo regime c.d. dei dodicesimi in base al quale ciascun mese l’UE non può spendere più di 1/12 rispetto lo stesso mese dell’anno precedente. Dà esecuzione al bilancio la Commissione con modalità specificate in un regolamento finanziario, ma esistono gestioni concorrenti per cui Commissione delega stati membri ambito di esecuzione e controllo del bilancio stesso, tuttavia l’esecuzione definitiva del bilancio è attribuita al Parlamento europeo sotto consiglio della commissione tramite una “decisione di scarico”, il Parlamento europeo dovrà esaminare anche la relazione annua della Corte dei conti la quale appunto “assicura il controllo dei conti” controllando la legittimità e la regolarità delle spese e delle entrate presentandone una garanzia di legittimità al Parlamento e al Consiglio, questo con lo scopo di una sana gestione finanziaria. La Corte dei conti può inoltre controllare direttamente istituzioni UE, stati membri e privati che ricevano contributi a carico del bilancio UE. Esiste una misura contro le frodi, venuta fuori con caso Taricco, per cui lo stato deve attuare le stesse misure che utilizzerebbe contro frodi nei confronti dello stato, quando rivolti invece nei confronti dell’UE, questo per una protezione efficace nei confronti degli interessi finanziari dell’UE. Per meglio combattere le frodi è stato istituito presso la commissione l’OLAF, ufficio europeo antifrode. CAP.5 L’ordinamento giuridico dell’UE e le sue fonti 1. L’ordinamento giuridico dell’UE L’ordinamento giuridico UE ha una natura autonoma. Tuttavia allo stesso tempo ha carattere derivato, poiché l’esistenza dell’UE e l’estensione dei suoi poteri derivano dalle attribuzioni ad essa conferita dagli stati membri; infatti vi è un affiancamento degli ordinamenti interni con quello dell’unione, poiché l’apporto degli stati membri è fondamentale per far rispettare il primato del diritto dell’unione e la diretta applicabilità, che sono assicurate dall’obbligo di leale cooperazione ex 4 TUE. RAPPORTI FRA L’ORDINAMENTO DELL’UE E L’ORDINAMENTO INTERNAZIONE: Importante ricordare che l’UE dovrà comunque sempre rispettare norme internazionali, poiché dotata di soggettività. I. Le eventuali violazioni di norme internazionali, costituirebbero illeciti internazionale ed i soggetti lesi risolveranno la questione attraverso gli strumenti del diritto internazionale, se queste violazione avvenissero attraverso l’emanazione di atti dell’UE questi sarebbero illegittimi, ed impugnabili di conseguenza davanti alla Corte di giustizia. I.A. Gli stati membri in caso di controversie in materie di competenza dell’UE, non possono rivolgersi agli strumenti del diritto internazionale, ma solo agli strumenti messi a disposizione nei trattati. I.B. Gli stati membri in caso di inottemperanza ai doveri imposti dall’UE, espone lo stato a procedure di infrazione innanzi alla corte di giustizia, o a dazioni dinnanzi a giudici nazionali 2. LE FONTI DELL’ORDINAMENTO EUROPEO I trattati non tracciano un chiaro ordine gerarchico fra le fonti dell’ordinamento UE, tuttavia le fonti sono essenzialmente di due tipi: II. Fonti primarie: I trattati, la carta di Nizza ed i principi generali di diritti individuati dalla giurisprudenza della corte di giustizia III. Fonti secondarie: gli atti emananti dalle istituzioni dell’Ue 1) I TRATTATI TUE e TFUE: Fonte primaria, entrambi i trattati hanno stesso valore giuridico e non possono essere contrastati da norme di diritto derivato da cui potrebbe derivare annullamento totale o parziale per violazione dei trattati. 2) Accordi internazionali: hanno posizione inferiore ai trattati, ma superiori agli atti di diritto derivato 3) Atti legislativi: fra gli atti di diritto derivato non esiste una vera e propria gerarchia, prevalenza di un atto rispetto ad un altro si riconduce ai cari criteri cronologici, specialità ecc. 4) Atti d’esecuzione e atti delegati: subordinati agli atti legislativi di base, in quanto per sua natura l’atto delegato ha solo funzione di integrare o modificare elementi non essenziali degli atti legislativi. 3. FONTI PRIMARIE I TRATTATI: sono fonte primaria in quanto esplicano la diretta volontà degli stati che hanno dato vita all’UE stessa, fondamento del potere dell’unione e perciò non sono modificabili da altre tipologie di atti legislativi. • Nei trattai sono compresi anche i Protocolli e gli Allegati che ne costituiscono parte integrante, mentre le Dichiarazioni hanno solo valore interpretativo delle disposizioni cui i trattati. • Paragonabili ai trattati sono le modifiche o le integrazioni apportati ad essi: quali quelli atti adottati la cui entrata richiede una ratifica da ciascuno degli stati membri; o le delibere adottate di comune accordo dai governi degli stati membri, spesso prese in riunioni del Consiglio PRINCIPI GENERALI DI DIRITTO UE: sono contenuti nei trattati, ed essi assumono un rango superiore rispetto altre disposizioni dei trattati, di cui gli stati membri devono provvedere alla tutela. In caso di deroga di questi principi lo fanno mediante deroga espressa (es. affirmative actions: deroga al principio di uguaglianza dei sessi per favorire il sesso sottorappresentato ex 157 TUE). • Diritti fondamentali della CEDU ex 6 TUE • Di non discriminazione ex 18,19 TUE: riguardo a nazionalità, sesso, razza, lingua ecc. Tale principio ha portata generale e perciò si applica anche in assenza di specifiche norme dei trattati in particolare nell’ambito del lavoro subordinato di cui è argomento centrale la non discriminazione. • Uguaglianza ex 9 TUE: strettamente legato alla cittadinanza europea, impone che i cittadini beneficino di uguale attenzione da parte degli organi ed istituzioni UE; impone inoltre di trattare casi simili in modo simile, e casi diversi in situazioni diverse • Principio di attribuzione di sussidiarietà, proporzionalità, prossimità, leale cooperazione, libera concorrenza, libera circolazione etc. PROTEZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI: I diritti fondamentali sono protetti anche dalle costituzioni interne ( difficilmente sono in contrasto ) e nel caso in cui i trattati contrastassero questi le corti costituzionali tedesca e italiana hanno già ribadito ( processo Frontini e Solange ) la non prevalenza del diritto comunitario sui diritti fondamentali costituzionalmente garantiti ( controlimiti ) e per tutelare nonché evitare questi contrasti è stata istituita nel 2007 l’agenzia per i diritti fondamentali per raccogliere informazioni e dati in ordine alle conseguenza pratiche dei provvedimenti dell’unione sui diritti fondamentali inoltre una funzione consultiva. CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI: proclamata a Nizza nel 2000, e modificato a Strasburgo nel 2007. Inizialmente la Carta non aveva valore vincolante, ma dopo che la giurisprudenza europea la prese come riferimento la sua importanza crebbe fino a che con il trattato di Lisbona ex 6 TUE acquistò lo stesso valore giuridico dei trattati, diventando così una fonte primaria. Le varie disposizioni della carta, riprendono sostanzialmente le disposizioni della CEDU, sono assimilabili in sei capi quali: dignità; libertà; uguaglianza; solidarietà; cittadinanza; giustizia. • Questo nel concreto riqualifica la giurisprudenza della corte EDU, in quanto, nonostante operi fuori dall’ordinamento UE, la corte di giustizia si riferisce ad essa quando sindaca su disposizioni corrispondenti a norme della CEDU. • Limiti di applicazione: ex 51 Carta, le disposizioni si applicano agli stati membri esclusivamente nell’applicazione del diritto dell’UE, disponendo quindi in capo all’UE vincoli generali al rispetto della carta, mentre in capo agli stati solo nell’ambito suddetto. Tuttavia la corte di giustizia ha interpretato in modo estensivo questa disposizione, imponendo quindi il rispetto dei diritti sanciti nella carta ogniqualvolta gli stati agiscano nell’applicazione del diritto UE. • Clausola di generale limitazione: ex 52 Carta, per cui gli stati possono porre restrizioni alla tutela di tali diritti purché non ne violino il loro contenuto essenziale e solo nel caso in cui tali restrizioni siano effettivamente favorevoli all’interesse generale riconosciute dall’UE. • Sentenza Digital Rights Ireland: tuttavia li limitazioni dei diritti devono essere prima accompagnate da un giudizio di proporzionalità, che si risolve nel bilanciamento fra i diritti e gli interessi in gioco. Nel caso digital ireland l’interesse alla conservazione dei dati nelle comunicazioni elettroniche per un determinato lasso di tempo, per finalità di lotta al terrorismo, non venne ritenuta idonea per una tale compressione della privacy dei cittadini dell’Ue, portando quindi la corte di giustizia ad invalidare la direttiva. Con il Trattato di Lisbona la Carta ha acquisito un ruolo fondamentale di parametro diretto di legittimità per la corretta interpretazione degli atti dell’UE in materia di diritti fondamentali. • Decisioni a portata individuale: sono atti sostanzialmente amministrativi, non legislativi ■ Decisioni individuali dirette a stati: si differenziano dalla direttive in quanto esprimono un precetto completo, a cui lo stato deve semplicemente adeguare ■ Decisioni rivolte ad individui: normalmente emesse dalla commissioni in merito al suo potere di vigilanza sull’applicazione dei trattati, di particolare rilievo sono quelle sulla concorrenza le quali possono comportare obblighi pecuniari • Decisioni a portata generale: delibere di istituzioni UE, giuridicamente vincolanti, che non hanno portata individuale, come le decisioni con cui il consiglio conclude accordi internazionali. Prima di Lisbona erano classificate come decisioni sui generis. • Smascheramento: per distinguere una decisione da un altro atto non bisogna guardare al nomen juris ma al contenuto, in quanto spesso dietro ad un atto denominato regolamento, si cela una decisione avete molteplici destinatari • Atti legislativi se emanati con procedura legislativa; atti delegati se adottati dalla commissione nella sua funzione normativa delegata; atti di esecuzione se adottate dalla commissione nella sua competenza esecutiva. RACCOMANDAZIONI E PARERI ex 288.5 TFUE: sono atti non vincolanti • Raccomandazioni: sono gli atti che meno sacrificano la sovranità degli stati ma anche i meno utilizzati dall’unione, hanno lo scopo di indirizzare verso un determinato comportamento il destinatario ma non in modo vincolante. Destinatari possono essere i privati ma anche le istituzioni stesse. Le raccomandazioni hanno ruolo più che altro interpretativo. • Effetto di liceità: nonostante non siano vincolanti le raccomandazioni non sono prive di conseguenze giuridiche, in quanto imputano la legittimazione del comportamento tenuto dal soggetto destinatario • Pareri: sono atti attraverso cui l’organo emanante precisa la sua posizione su una determinata materia, hanno per lo più natura inter organica ma con numerose eccezioni. È uno dei modi attraverso cui il Parlamento europeo partecipa al processo decisionale dell’UE nella procedura legislativa speciale. • Rilevanza giuridica: nonostante siano atti non vincolanti, l’assenza dei pareri richiesti possono comportare la nullità per violazione delle forme sostanziali richieste ATTI ATIPICI Sono lettere, comunicazioni, risoluzioni, conclusioni, programmi generali Libri verdi, bianchi etc la cui rilevanza giuridica va individuata volta volta. Particolare rilievo assumono le comunicazioni della Commissione in materia di norme sulla concorrenza e sugli aiuti di stato con le quali la commissione rende anticipatamente noto quale sarà l’orientamento su cui basarsi nel trattamento di determinate fattispecie. Tali comunicazioni auto-limitano la Commissione stessa per cui nella pubblicazione di queste deve essere attento a seguire l’orientamento tra quelli pubblicate ex ante pena la possibilità di nullità delle decisioni stesse. Esistono inoltre le comunicazioni comuni cioè scaturite dall’interazione di più istituzioni come avvenuto in passato tra Consiglio e Parlamento in materia di diritti umani. Più di carattere politico sono invece gli Accordi inter istituzionali assunti per mantenere impegni giuridici reciproci tra le istituzioni. L’importante è sempre la sostanza dell’atto non il suo nome juris. 6. MOTIVAZIONI, BASE GIURIDICA E REQUISITI FORMALI DEGLI ATTI UE L’emanazione degli atti dell’UE deve sottostare ad alcuni requisiti formali ex 296,297 TFUE, in manca dei quali l’atto risulta viziato ed è passibile di nullità per mancanza di forme sostanziali • Motivazione, espressa nel “considerando”, necessario come ausilio interpretativo. Elemento fondamentale, benché non richiesto nei trattati, è l’indicazione della base giuridica dell’atto, necessario poiché dimostra che l’emanazione dell’atto rientra nelle attribuzione dell’istituzione. • Indicazione di tutto l’iter che ha preceduto l’emanazione dell’atto e i contributi di tutte istituzioni coinvolte Limitatamente agli atti legislativi è necessario indicare anche principio di sussidiarietà e proporzionalità nonché l’ordine di pubblicazione nella gazzetta ufficiale con una vacatio legis di venti giorni mentre se l’atto ha destinatari singoli come un direttiva rivolta a specifici stati membri, è necessaria una notifica ai destinatari. • Firma: per gli atti adottati per procedura legislativa ordinaria vanno firmati dai presidenti di parlamento europeo e consiglio; per quelli presi per procedura speciale dal presidente dell’istituzione adottante, solitamente il consiglio CAP. 6 Caratteri ed effetti del diritto dell’Ue 1. EFFICACIA DIRETTA La rilevanza del diritto dell’Ue è dovuta a due sue caratteristiche, non presenti espressamente nei trattati, ma elaborati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia: • Efficacia diretta per i singoli di molte sue norme: sancito dalla sentenza Van Gend & Loos 1963, in cui venne sancita la possibilità dei singoli di far valere nei confronti degli stati norme di diritto UE • Primato sui diritti nazionali: sancito dalla sentenza Costa c. contro ENEL 1964, in cui venne sancito il primato del diritto UE come implicazione necessaria per garantire l’efficacia diretta, stabilendo così la natura di un nuovo ordinamento, l’ordinamento Europeo, che annovera tra i suoi soggetti non solo gli stati, ma anche i soggetti di diritto interno. L’efficacia diretta è quindi la possibilità di far sorgere in capo ai singoli diritti e doveri. Queste norme possono essere invocate davanti ai giudici nazionali per ottenerne l’applicazione in giudizio per cui i giudici nazionali devono, secondo il principio di tutela equivalente e di leale cooperazione, garantire una tutela effettiva attraverso la disapplicazione delle norme interne. Ovviamente insieme ai giudici anche la PA deve occuparsi di attuare queste tutele. DIRECT EFFECT TEST: La possibilità in capo ad una norma appartenente ad una fonte Europea, di poter produrre effetti diretti dipende da vari fattori. La valutazione è svolta norma per norma, in quanto è necessario stabilire se ciascuna di essa presenti le dovute caratteristiche; inoltre il tipo di fonte da cui proviene la disposizione di norma è molto importante, ma le caratteristiche necessario sono: • Chiarezza e precisione del precetto: per cui devono essere presenti gli elementi necessari • Soggetti in capo la norma costruisce un diritto • Contenuti del diritto • Soggetti su cui grava l’obbligo corrispondente • Incondizionatezza della norma: che consiste nel fatto che l’applicazione della norma non sia condizionata da ulteriori adempimenti da parte dell’Ue o degli stati membri • Per questo il tipo di norma viene definita “self executing” in quanto contiene la norma stessa tutti gli elementi necessari a consentirne l’applicazione nei singoli casi. • Tuttavia è necessario precisare che il primato e l’efficacia diretta di una norma dell’ordinamento UE non giustifica che uno stato lasci in vigore norme interne contrastanti. 2. EFFICACIA DIRETTA DI NORME DI DIRITTO PRIMARIO Sentenza Van Gend & Loos 1963: primo in caso in cui la corte di giustizia affermò la possibilità del singolo di avvalersi direttamente di una norma di diritto UE contro un’amministrazione statale, innanzi ad un giudice nazionale. • Vicenda: fu causata dall’applicazioni di dazi maggiori, in violazione dell’art. 12 del trattati CEE, il quale però si riferiva testualmente solo agli stati come destinatari dell’obbligo. Il giudice Olandese rimandò quindi la questione alla Corte di Giustizia, con rinvio pregiudiziale ex 267 TFUE. • Sentenza: La corte di giustizia affermò che l’ordinamento comunitario “riconosce come soggetti non soltanto gli stati membri ma anche i cittadini”. • Conseguenze: una norma del trattato come può imporre obblighi a carico dei privati, può attribuire loro dei diritti. • Effetti diretti: dopo Van Gend&Loss, numerose altre disposizioni dei trattati che si riferivano solo agli stati vennero dichiarate atte a produrre effetti diretti. Dalla giurisprudenza della corte si rilevò che la facoltà di certe norme a produrre effetti diretti in capo ai singoli era possibile solo per le norme che presentavano i requisiti di chiarezza e precisione, e carattere incondizionato. • Principio dell’effetto utile: per corroborare il giudizio di adeguatezza, la corte richiamò spesso questo principio, sostenendo che in mancanza di efficacia diretta, suddette norme non sarebbero in grado di raggiungere il loro scopo EFFICACIA DIRETTA PER I SINGOLI • Verticale: possibilità del privato di far valere i diritti nei confronti della pubblica autorità • Orizzontale: possibilità del singolo di invocare davanti al giudice nazionale la norma anche nei rapporti fra privati, utilizzato soprattutto nell’ambito della concorrenza all’interno del mercato unico europeo, quindi della libera circolazione delle merci ma anche per quanto riguarda discriminazioni su nazionalità e sesso. • Un’analoga attitudine a produrre effetti diretti negli ordinamenti degli stati membri anche sul piano orizzontale è stata riconosciuta anche ai principi generali di diritto dell’UE. ATTITUDINE ALLA PRODUZIONE DI EFFETTI DIRETTI DELLA CARTA DI NIZZA: le norme della Carta presenta sia Diritti, che Principi, tuttavia questi ultimi infatti ex 52.5 Carta, non possono essere invocati se non per dubbi interpretativi. I diritti della carta, di contrario se superano DET possono produrre effetti diretti sia verticalmente che orizzontalmente. • Es, sentenza Association de mediation sociale 2014: la corte nega l’efficacia diretta dell’art.27 della Carta per difetto di incodizionatezza EFFICACIA DIRETTA DI NORME E REGOLAMENTI Per i regolamenti l’efficacia diretta è affidata direttamente dai Trattati ex 288 TFUE, per le norme ovviamente chiare, precise e incondizionate e nessun provvedimento nazionale può distorcere né il diritto stesso né tanto meno la possibilità della sua applicazione, principio stabilito fermamente dalla sentenza Leonesio 1972. Le norme dei regolamenti hanno capacita di efficacia diretta verticale, sia ascendente che discendente, quest’ultima grazie a sentenza Garenfeld 2011; e orizzontale. EFFICACIA DIRETTA DELL NORME DELLE DIRETTIVE E I SUOI LIMITI Le direttive di base pongono obblighi in capo agli stati di risultato, ed a rigore di logica escluderebbero norme direttamente applicabili nelle sue disposizioni, tuttavia esistono casi in cui una norma di una direttiva può creare effetti diretti in capo ai singoli, a determinate condizioni: • Premessa: applicazione del principio dell’effetto utile, salve le caratteristiche del DET • Elementi necessari: oltre ai soliti requisiti del DET è richiesta la previa scadenza del termine previsto per il loro recepimento • Funzione di garanzia: L’efficacia diretta delle direttive, nei limiti suddetti, ha funzione di sanzione indiretta per gli stati inadempienti. Tuttavia i singoli non possono fare ricorso alla corte di giustizia per l’inadempienza dello stato, poiché il ricorso è facoltà della commissione o di un altro stato membro. LA funzione di garanzia è stata ribadita dalla sent. Ratti 1979, in cui si affermava l’impossibilità dello stato membro di opporre il mancato ricevimento della direttiva agli individui che invocano l’efficacia diretta della sue norme. • Rafforzamento del primato del diritto dell’Ue sui diritti nazionali, in quanto tutti gli organi statali e la PA devono astenersi di applicare disposizioni nazionali in contrasto con le norme di direttive aventi efficacia diretta • Limiti: l’efficacia diretta di una direttiva inapplicata ha solo efficacia verticale, la corte nega l’efficacia diretta in senso orizzontale nella sent. Marshall 1984; e nega l’efficacia verticale discendente, infatti sarebbe inammissibile che una direttiva non recepita venga utilizzata dallo stato inadempiente per imporre obblighi ad un privato, soprattutto in materia penale • DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI SINGOLI: non trova specifica base normativa nei trattati, la sua formulazione è un’opera creativa della corte di giustizia, per cui questo è un principio inerente al sistema del trattato • Sentenza Francovich 1991: una direttiva imponeva a stati membri di istituire un fondo di solidarietà per le insolvenze del datore di lavoro nel pagamento delle retribuzioni (fondo attualmente esistente e gestito da INPS) che Italia non aveva ancora attuato. Tuttavia la norma non ha superato il DET e la Corte di Giustizia ebbe la creativa idea di stabilire l’esistenza di un principio inerente al sistema del trattato, per il quale era dovuto nei confronti del privato cittadino un risarcimento adeguato al danno subito cioè tale da garantire una tutela effettiva dei singoli lesi. ■ La tutela risarcitoria ha una configurazione interessante anche in quanto cumulativa della richiesta di interpretazione conforme o di diretta applicabilità. • Nel caso Francovich la questione era riferita a norme non direttamente efficaci, ma successivamente con la sentenza Brasserie du pecheur il principio venne esteso anche alle norme self executing. • Sentenza Brasserie du pêcheur: veniva richiesto un risarcimento in quanto secondo norme interne tedesche è stato impossibile l’esportazione di birra per l’azienda esportatrice in Germania, ma questa norma contrastava con l’art.34 TFUE. Accanto a questa pretesa basata sulla disapplicazione, poiché norma self, l’impresa chiedeva che la corte riconoscesse il suo diritto ad essere risarcita per i mancati guadagni ■ Tre condizioni necessarie per il sorgere del diritto al risarcimento: • La norma violata deve essere preordinata a conferire diritti ai singoli • Violazione sufficientemente caratterizzata—> errore inescusabile • Esistenza di nesso causale diretto tra violazione obbligo stato e danno subito da soggetti lesi—> difficile da dimostrare per l’attore su cui grava onere di dimostrare che la situazione sia causata dall’illegittimità della condotta statale direttamente causale per la lesione patrimoniale valutabile. ■ La determinazione del danno: calcolato secondo le norme nazionali relative alla responsabilità. CAPITOLO SETTIMO LE COMPETENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UE L’ordinamento del UE contiene un sistema di rimedi giurisdizionali volti a garantire la legittimità delle condotte delle istituzioni e la tutele effettiva di diritti ai privati e alle stesse istituzioni dell’UE. Ruolo fondamentale ricoperto dai giudici nazionali, chiamati a garantire l’effettiva applicazione del diritto UE e assicurare ai singoli la tutela giudiziaria che gli spetta; secondo l’art. 19 TUE gli Stati membri hanno il compito di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’UE. La Corte di giustizia assicura il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati, in quanto gli spettano solo le competenze attribuite dai Trattati (carattere speciale delle competenze della Corte); detto questo l’UE resta sottoposta alla giurisdizione dei giudici nazionali, anche se i trattati possono attribuire alla Corte competenze rispetto alle quali è esclusa la competenza dei giudici nazionali. competenze di tipo contenzioso attribuite alla Corte: ricorsi per infrazione ricorsi di annullamento (atti istituzioni UE per vizi di legittimità) ricorsi in carenza controversie in materia di responsabilità contrattuale ed extrac. Due livelli di funzione giurisdizionale: 1. esercitata in via generale dai giudici naz. 2. esercitata in specifiche materie dalla C.G. I giudici possono, però, necessitare della collaborazione della CG in modo da assicurare l’informità dell’interpretazione negli Stati membri; questa collaborazione è fornita attraverso la competenza pregiudiziale della CG (esercitata nel corso di procedimenti pendenti dinanzi ai giudici nazionali per i quali si renda necessaria l’interpretazione del diritto UE) di tipo non contenzioso. I quesiti che possono essere sottoposti alla CG possono avere ad oggetto non solo questioni di interpretazione, ma anche questioni di validità degli atti menati dalle istituzioni, organi e organismi del UE. RICORSO PER INFRAZIONE La CG esercita innanzitutto un controllo sul rispetto da parte degli Stati membri degli obblighi derivanti dai trattati o dagli atti dell’UE (competenza esclusiva); l’inadempimento può dar luogo ad una procedura d’infrazione su ricorso della Commissione o di un altro Stato membro. In UE la condizione di Stato membro comporta obbligatoriamente a sottoposizione alla giurisdizione della CG e al sistema di garanzie relative all’inadempimento di tali obblighi; intendendosi per Stato membro, comprensivo quindi di ogni sua articolazione anche non facente parte dell’esecutivo. Il controllo sugli stati membri è affidato in prima battuta alla Commissione, la quale esercita questo potere sotto il controllo della CG-> potere di raccogliere tutte le normazione e procedere a tutte le necessarie verifiche nei limiti e alle condizioni fissati dal Consiglio; i destinatari di tali richieste sono tenuti alla leale collaborazione. FASE PRE-CONTENZIOSA La fase pre-contenziosa è di competenza della Commissione europea, che può avviarla d'ufficio (art. 258 TFUE), ovvero su richiesta di qualsiasi altro Stato membro (art. 259 TFUE). In via preliminare, quindi, la Commissione, ove rilevi l'effettiva violazione di una norma di diritto dell'Unione europea, concede allo Stato membro sottoposto alla procedura un termine di due mesi per presentare le proprie osservazioni circa gli addebiti mossi, tramite l'invio di una lettera di messa in mora (o lettera di contestazione). Laddove lo Stato interessato non risponda entro i termini, ovvero non fornisca chiarimenti soddisfacenti, la Commissione emette un parere motivato con cui opera una formale diffida ad adempiere nei confronti dello Stato sottoposto alla procedura. FASE GIURISIDIZIONALE Se lo Stato persiste la Commissione può adire la CG perché questa accerti con procedimento contenzioso in via giurisdizionale, l’esistenza dell’oggetto del parere motivato (grava sulla Commissione l’onere di dimostrare adeguatamente l’inadempimento dello Stato). [Alla CG può anche rivolgersi uno Stato membro, che non deve giustificare il suo ricorso; comunque l’iter del ricorso degli Stati membri passa attraverso la Commissione, la quale svolge un’opera di mediazione tra i due Stati mettendoli in condizione di presentare in contraddittorio le loro osservazioni scritte e orali. Nel caso di insuccesso del opera di mediazione la Comm. ha tre mesi per presentare un parere motivato, tuttavia la mancanza di quest’ultimo non implica l’impossibilità dello Stato membro di adire comunque alla CG.] Qualora la CG ritenga infondato il ricorso, emette una sentenza dichiarativa e non di condanna in cui si limita ad accertare l’inadempimento. A questo punto lo Stato inadempiente è tenuto a prendere provvedimenti, quindi i giudici interni sono tenuti a disapplicare eventuali norme interne giudicate in contrasto con il diritto del UE, senza bingo di un rinvio pregiudiziale. Se poi la Commissione ritiene che lo Stato membro non abbia preso i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza emessa dalla Corte comporta, allora può dar corso ad una ulteriore procedura di infrazione e ad un nuovo giudizio innanzi alla stessa Corte per l'esecuzione della sentenza, chiedendo il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità. In questo caso, con le modifiche apportate ai trattati dal trattato di Lisbona, non è necessario un secondo parere motivato. E’ la Comm. stessa che ha messo a punto i criteri (relativi alla durata e gravità dell’infrazione) ai quali attenersi in merito alla determinazione delle sanzioni pecuniarie da proporre alla Corte. I singoli non hanno la possibilità di ricorrere direttamente alla CG contro le infrazioni statali, anche se in concreto sono frequentemente proprio i privati a denunciare alla Commissione l’inadempimento di uno Stato e quindi a sollecitare una procedura d’infrazione; i privati denuncianti non possono pretendere che si apra una procedura d’infrazione a fronte delle loro denunce, però un qualche rimedio è offerto attraverso la cooperazione tra giudici nazionali e CG, dal momento che i giudici nazionali possono sottoporre alla CG quesiti pregiudiziali necessari per risolvere un procedimento pendente innanzi a loro. IL CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ SUGLI ATTI DELLE ISTITUZIONI DEL UE E RICORSO IN CARENZA Nel caso in cui il comportamento delle istituzioni abbia rilievo sotto il profilo omissivo, si parla di ricorso in carenza, che consiste nella constatazione, da parte della Corte di Giustizia, della omissione di atti dovuti da parte delle istituzioni che a ciò erano tenute. La competenza ad annullare gli atti dell’UE è riservato alla CG; nel caso di dubbio sulla legittimità di un atto dell’UE, il giudice nazionale è tenuto a sottoporre alla CG un quesito pregiudiziale di validità. OGGETTO DEL RICORSO: atti legislativi, atti del Cons., della CG e della BCE che non siano raccomandazioni o pareri, sugli atti del Parl. e del Cons. eu. destinati a un’interpretazione relativa a norme interne (operazione che non rientra nelle sue competenze)-> se norma UE è self-executing, il giudice interno deve disapplicare norma interna-> riaffermazione del primato del diritto UE. Oggetto del rinvio può essere anche relativo alla validità di un atto (vincolante adottato da un’istituzione/organo/organismo UE) del UE, qualora sia ritenuto rilevante per la risoluzione della controversia. Questioni relative la validità di un atto non possono riguardare i Trattati. NOZIONE DI ORGANO GIURISDIZIONALE LEGITTIMATO AD EFFETTUARLO: legittimate a rivolgersi alla CG sono le giurisdizioni nazionali (qualsiasi grado e tipo). Corte ha individuato dei requisiti in presenza dei quali è stat considerata ammissibile la presentazione di rinvii pregiudiziali (origine legale del organo, carattere legale, indipendenza rispetto alle parti e ogni autorità). Caratteristica fondamentale è che il procedimento nazionale pendente sia destinato risolversi con una pronuncia a carattere giurisdizionale; è importante la distinzione tra: giurisdizioni di ultima istanza (Corte Cost., Corta Cass., Consiglio di Stato): obbligate a sottoporre alla CG le questioni relative l’interpretazione del diritto UE tutte le altre istanze giurisdizionali: facoltà di effettuare il rinvio per interpretazione, ma non sono obbligate Per quanto riguarda le questioni sulla validità di un atto del UE, ogni giudice naz. può respingere gli argomenti dedotti dalle parti sull’invalidità e considerare valido l’atto, ma se lo reputa invalido deve effettuare un rinvio pregiudiziale alla CG. Il giudice naz. deve formulare il quesito su cui desidera che la Corte si pronunci. PROCEDIMENTO DINANZI ALLA C.G.: il provvedimento, con cui il giudice naz. sospende la procedura e si rivolge alla Corte, è notificato dal Cancelliere della Corte alle parti in causa, agli Stati membri, alla Commissione e all’istituzione/organo/ organismo che ha adottato l’atto che forma oggetto della questione di validità/ interpretazione. La notifica agli Stati membri e alle istituzioni è disposta per dar loro la possibilità di depositare, entro due mesi, memorie o osservazioni scritte. La sottoesposizione del quesito comporta la sospensione del procedimento davanti al giudica nazionale. Nel caso in cui la Corte debba decidere su questioni relative una persona in stato di detenzione si apprezza lo speciale procedimento pregiudiziale d’urgenza-> 2 casi noti: 1. causa El Dridi, relativa alla contrarietà alla direttiva rimpatri 2. causa Aranyosi e Caldararu in ordine all’esecuzione di mandato d’arresto europeo. EFFETTI SENTENZE CG: non sono erga omnes, ciò significa che la questione potrebbe essere ripresentata in relazione ad ulteriori procedimenti. Corte può modificare una precedente sentenza interpretativa (noto caso: sentenza KECK dove la CG ha considerato di dover riesaminare e precisare la propria giurisprudenza in relazione al divieto di norme nazionali con effetti restrittivi sugli scambi). Per quanto riguarda le sentenza con cui viene accertata la invalidità di un atto UE. la Corte ha precisato che tutti i giudici nazionali sono tenuti a disapplicare l’atto e che l’istituzione da cui promana l’atto è tenuta a modificare l’atto eliminando le cause di illegittimità. La sentenza che accerta l’invalidità ha effetto ex tunc, ma la CG può stabilire , eccezionalmente e per ragioni di certezza del diritto, che determinati effetti che l’atto ha prodotto prima della sentenza debbono dichiararsi definitivi. Per quanto riguarda le sentenze interpretative la regola è che hanno efficacia inter partes, ma la CG ha affermato che il giudice naz. dinanzi al quale si solleva una questione interpretativa materialmente identica, può non sollevare la questione pregiudiziale. In genere le sentenze interpretative hanno efficacia ex tunc, ma anche in questo caso la CG si è riservata il potere discrezionale di porre delle limitazioni temporali e fare salvi rapporti pregressi-> limitazione da intendersi in via eccezionale. CONTROVERSIE IN MATERIA DI RESPONSABILITA’ DEL UE art 340 TFUE-> responsabilità contrattuale e extra dell’UE In materia di responsabilità extraxc. (competenza esclusiva e di piena giurisdizione), l’UE deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni/organi/organismi o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni. La Corte ha ampia discrezionalità quanto alla determinazione della responsabilità delle istituzioni UE o dei suoi agenti, nonché all’ammontare del danno risarcibile. L’azione può essere promossa da qualsiasi stato membro, persona fisica o giuridica, ma non da istituzioni del UE in quanto se fosse ammesso, l’un finirebbe co l’agire contro se stesa. termine di prescrizione: 5 anni a partire dal momento in cui si è verificato il danno. Responsabilità sorge in genere a seguito dell’emanazione di atti dichiarati illegittimi sulla base di un ricorso o dell’accoglimento di un ricorso di carenza. L’UE è responsabile per il comportamento dei suoi agenti anche se questi agiscono oltre i limiti del mandato loro affidato, ma non al di fuori delle loro funzioni. La responsabilità dei pubblici poteri per i danni arrecati ai privati da atti normativi sussiste solo in via eccezionale e in casi particolari; la responsabilità del UE sussiste unicamente in caso di violazione grave e manifesta di una norma superiore intesa a tutelare i singoli, ossia quelle norme che fanno riferimento ai principi generali del diritto UE. Quanto al danno risarcibile, la Corte ha considerato che questo comprende, danno emergente, lucro cessante, danno morale e interessi; per essere considerato risarcibile deve essere certo e attuale e può essere ridotto se il danneggiato ha contribuito con il suo comportamento a determinarlo. In ogni caso, la responsabilità del UE sussiste solo in relazione al comportamento delle istituzioni e i suoi agenti e non quando il danno devi da atti emanati da organi degli Stati membri, sia pure in adempimento di un atto UE rivelatosi illegittimo. Per quanto riguarda la competenza contrattuale (non esclusiva) sono i giudici nazionali competenti a giudicare in via generale delle controversie relative ai contratti di cui l’UE è parte, eccetto il caso in cui il trattato di cui l’UE è arte contenga una clausola compromissoria che sottoponga alla Corte stessa la risoluzione della controversia nascente da tale contratto. L’individuazione della legge applicabile avrà luogo, ove possibile, sulla base delle norme del regolamento sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. CENNI SULLE ALTRE COMPETENZE DELLA CG Tra le altre competenze si può ricordare: competenza in ordine alle controversie tra l’UE e i suoi agenti: art 270 TFUE-> corte competente in via esclusiva a conoscere delle controversie tra UE e i suoi agenti. Il ricorrente deve avere un interesse personale, certo e attuale, ad agire. competenze in rondine alle controversie tra gli stati membri: CG funge da giudice internazionale. Ulteriore funzione: consultiva con riferimento alla stipulazione di accordi internazionali da parte del UE; qualora la CG esprima u parere negativo riguardo la compatibilità con i Trattati di un accordo internazionale che l’UE intende stipulare, l’accordo può entrare in vigore solo dopo la modifica dello stesso o l’espletamento della procura di revisione dei Trattati-> parere corte funzione più che consultiva dato che non può essere ignorato dagli Stati membri e dalle istituzioni UE. CAP.8 I rapporti tra ordinamento Ue e l’ordinamento italiano 1. ADATTAMENTO DELL’ORDINAMENTO ITALIANO AL DIRITTO DELL’UE L’adattamento dell’ordinamento italiano a quello europeo fu lungo e non facile in quanto visione dualista e monista sono state difficilmente conciliabili. • Visione dualista della corte costituzionale, l’ordinamento italiano, a carattere originario, si subordinava a quello europeo, di carattere derivato, sulla base dell’accettazione volontaria. • Nella visione monista della corte di giustizia, diritto Ue e diritto nazionale si configurano sotto una logica di tipo pre-federalista CRITERIO CRONOLOGICO: Il primo problema di tale adattamento era che lo Stato italiano faceva entrare nel proprio ordinamento i trattati attraverso le leggi di attuazione dei trattati, che sono leggi ordinarie, con la conseguenza che sia legge ordinarie posteriori, che leggi di rango costituzionali, le avrebbero facilmente superate. Questo adattamento non piaceva né alla Corte di Giustizia tanto meno ai partner della comunità europea. • Ora la situazione è mutata grazie alla modificazione dell’art 117 co. 1 Cost avvenuto nel 2001, che impone al legislatore il rispetto degli obblighi internazionali dello stato italiano. • La ricomposizione di tale divergenza è avvenuta in chiave all’art 11 cost che permetteva cessione di sovranità a favore di organizzazioni internazionali promuoventi pace e giustizia fra nazioni; questo articolo serviva all’entrata nell’ONU per particolare situazioni belligeranti ma venne interpretato più estensivamente, permettendo così l’ingerenza dell’istituzione a cui si cedesse la sovranità anche nel campo della sovranità interna, limitando quindi per es. l’esercizio della funzione legislativa 2. IL DIFFICOLTOSO PERCORSO TRA ART 11 COST E 117 CO 1 1. COSTA CONTRO ENEL 1964: Trattato derogabile in quanto attuato con legge ordinaria, quindi suscettibile al principio di successione delle leggi nel tempo. Risultato inaccettabile per la corte di giustizia