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2° grado - Corte d’Appello 3° grado - Corte Suprema di Cassazione
IL DIRITTO PRIVATO
Il diritto privato disciplina i rapporti tra soggetti giuridici privati appartenenti allo stesso ordinamento giuridico. Inoltre, il diritto: ➔ È rapporto intersoggettivo , richiede cioè la societas ; ➔ È soluzione concreta di un conflitto di interessi che si impone come rilevante alla societas L’Italia è un Paese a diritto codificato. Il diritto vigente è suddiviso in 5 codici ● Codice civile (fonte primaria del diritto privato) ● Codice penale ; ● Codice di Procedura Civile ; ● Codice di Procedura Penale ; ● Codice della Navigazione.
IL SISTEMA GIUDIZIARIO ITALIANO
➢ Il diritto privato studia le norme che regolano i rapporti fra privati al di fuori del processo
→ stabilisce una regola sostanziale volta a prevenire i conflitti.
➢ Il processo civile è il luogo di verifica della norma giuridica di diritto privato → ottiene una
verità giudiziale. Il sistema giudiziario italiano è strutturato a “piramide”: Giudice di legittimità Giudice di merito La sentenza è la decisione che risolve la controversia sottoposta al giudice Giudice di pace 1° grado - Tribunale
Libro V (^) Del lavoro
- Esso è incentrato sulla figura dell’imprenditore e contiene anche la disciplina del contratto di lavoro , la disciplina della concorrenza e quella delle società.
- Il Libro Quinto raccoglie l’eredità del Codice in commercio in forma del tutto nuova.
- La disciplina della navigazione troverà collocazione in un codice autonomo. Libro VI (^) Della tutela dei
diritti
- Il Libro Sesto raccoglie in realtà quei settori che non avevanotrovato collocazione nei libri precedenti.
- Tratta della trascrizione, della pubblicità degli atti giuridici, delle prove, della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale, della tutela giurisdizionale dei diritti, la prescrizione e la decadenza.
LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE
- Il diritto internazionale privato regola i rapporti tra privati nel traffico internazionale.
- gli ordinamenti giuridici sono distinti in 4 famiglie: o I Paesi di Civil Law (famiglia romano-germanica); o I Paesi di Common Law ; o Gli ordinamenti a fondo religioso ; o Gli ordinamenti socialisti. Civil Law Common Law I Paesi di Civil Law sono a diritto codificato. I Paesi di Common Law non hanno un codice. La sentenza fa stato tra le parti in processo e non assume portata e valore universale. Il precedente giudiziario ha valore di norma giuridica ed è vincolante per le corti inferiori. Il giudice è un funzionario il cui compito è applicare la legge. Il giudice crea la norma giuridica con la sentenza. La prima fonte del diritto è la legge. Il precedente giudiziario è fonte del diritto.
DIRITTO COMUNITARIO
Trattato di Roma (CEE) → Trattato di Lisbona Il diritto comunitario si fonda sulla costruzione di quattro libertà :
- Libera circolazione delle merci;
- Libera circolazione delle persone;
- Libera circolazione dei servizi;
- Libera circolazione dei capitali. QUALI SONO GLI STRUMENTI DELLA POLITICA COMUNITARIA?
- Regolamenti: validi ed obbligatori per tutti gli Stati membri, vincolanti in toto
- Direttive: vincolano solo gli Stati a cui sono rivolte, vincolanti solo rispetto i risultati da raggiungere. Il diritto europeo è paragonabile ad una fonte primaria → legge europea prevale su legge italiana (tranne che per la costituzione)
FATTO E DIRITTO
- Il diritto privato tende a regolare la vita sociale attraverso i suoi istituti giuridici o Gli istituti giuridici: insieme coordinato di norme.
- Fattispecie : situazioni atti o fatti che determinano l’astratta applicazione della norma (una situazione che è disciplinata da una legge.) o Fattispecie semplice : un singolo fatto determina l’astratta applicazione della norma e, quindi, l’effetto giuridico. o Fattispecie complessa : per l’astratta applicazione della norma occorre il concatenarsi di fatti o atti.
FATTO GIURIDICO
- Def: evento/fenomeno che, in presenza di determinate circostanze, produce conseguenze giuridiche o NB!! non viene presa in considerazione la volontà dell’evento.
- In relazione agli effetti si classificano come: ○ Fatti costitutivi , sono quei fatti dai quali dipende la nascita o il formarsi di una situazione giuridica, ovvero dell’effetto giuridico. ○ Fatti modificativi , sono quei fatti da cui dipende una modificazione del rapporto giuridico. ○ Fatti estintivi , determinano l’estinzione del rapporto giuridico. ○ Fatti impeditivi , impediscono il sorgere di un rapporto o di una situazione giuridica.
ATTO GIURIDICO
- Def : fatto al quale l’ordinamento ricollega effetti giuridici in quanto causato da atti umani consapevoli e volontari; o E' irrilevante che chi compie l'atto conosca o meno gli effetti giuridici che ne scaturiscono. (differenza con negozio giuridico)
- Gli atti giuridici possono essere: o Atti negoziali , causato da atti consapevoli e volontari, con l'intento di provocare un determinato effetto. → vedi negozio giuridico. (ESEMPIO: IL TESTAMENTO O IL CONTRATTO.) o Atti non negoziali causato da atti consapevoli e volontari, senza l'intento di provocare un determinato effetto. Sono atti non negoziali anche: - Le comunicazioni , sono atti diretti a comunicare il proprio pensiero, a informare o adintimare - Le dichiarazioni di scienza , sono comunicazioni di puro contenuto informativo. ○ Atto dovuto (o satisfattivo), consiste nell’adempimento di un obbligo giuridico. (ESEMPIO: IL PAGAMENTO).
- Gli atti giuridici possono essere classificati in: o Atti leciti , ovvero quel comportamento dell’uomo conforme al diritto. o Atti illeciti , ovvero quel comportamento dell’uomo non conforme al diritto. ▪ Illecito civile , ovvero la violazione di una norma civile che comporta una sanzione privatistica. ▪ Illecito penale , ovvero la violazione di una norma penale che comporta la una pena o l’applicazione di una misura di sicurezza.
- Riferendosi al tempo necessario alla costituzione degli atti giuridici, essi si distinguono in: o A formazione istantanea , sono quelli il cui ciclo formativo si esaurisce immediatamente. o A formazione successiva , sono quelli il cui ciclo formativo si protrae nel tempo. (ESEMPIO:ACQUISTO DI UN DIRITTO PER USUCAPIONE.)
- In relazione alla volontà dell’uomo, gli atti giuridici possono classificarsi come: o Atto semplice , quando a formarlo concorre la volontà di un solo soggetto. o Atto composto , quando a formarlo concorrono le volontà di più soggetti. o Atto complesso , quando le più volontà che concorrono a formarlo si fondono in una comune.
- Gli atti giuridici, così come i fatti, in relazione agli effetti, possono essere classificati come: o Atti costitutivi o Atti modificativi o Atti estintivi o Atti impeditivi (Guarda paragrafo atti giuridici per le singole definizioni)
PUBBLICITÀ DEI FATTI GIURIDICI
- Interesse dell’ordinamento giuridico che atti e fatti siano resi pubblici e quindi conoscibili a terzi.
- Sono strumenti di pubblicità o i registri dello stato civile o il registro delle imprese o i registri immobiliari o il pubblico registro automobilistico o il registro navale o il registro degli aeromobili.
- La pubblicità dei fatti giuridici si distingue tra: o Pubblicità notizia ha solo scopo di rendere noto a terzi una determinata vicenda ▪ senza questa pubblicità, l’atto è comunque valido. ( Esempio : pubblicazione di matrimonio.) o Pubblicità costitutiva , quando l’adempimento della pubblicità è un elemento necessario di una fattispecie negoziale. ▪ la mancanza della pubblicità impedisce il prodursi degli effetti dell’atto ( Esempio : l’iscrizione delle società di capitali nella sezione ordinaria del registro delle imprese) ▪ in breve: se non si ha la pubblicità, gli effetti dell’atto non si producono o pubblicità dichiarativa , permette di opporre l’atto a terzi ▪ prima della pubblicità, per i terzi è come se non fosse stato mai compiuto. ( Esempio. Cloe vende la stessa casa prima a Matteo e poi a Luca, Luca però è il primo a trascrivere nei registri immobiliari il suo titolo di acquisto → anche se la casa è stata ufficiosamente venduta prima a Matteo, Luca vincerà il conflitto giuridico))
- la trascrizione : è un regime di pubblicità dichiarativa che ha come oggetto i beni immobili.
LA NORMA GIURIDICA
▪ def: La norma giuridica è una regola di condotta a cui i destinatari riconoscono l’idoneità a produrre effetti, e quindi si adeguano ad essa ▪ Caratteristiche della norma sono:
- La sanzionabilità : prevede una sanzione in caso di violazione;
- La generalità : rivolta ad una generalità di destinatari (non riferita ad una singola persona)
- L’astrattezza : prevede fattispecie astratte, situazioni descritte ipoteticamente e valide per una serie infinita di casi concreti (se fai qualcosa, allora...) ▪ Le sanzioni civili possono essere:
▪ Risarcitorie : il soggetto è obbligato a corrispondere una somma di denaro
▪ Invalidatorie : l’atto compiuto in violazione della norma è invalido
▪ Esecuzione in forma specifica
▪ Le norme di diritto privato possono essere: o Norma derogabile : sono norme di cui l’ordinamento dispone l’applicazione se le parti non dispongono altrimenti. Gli interessati possono sostituire la norma derogabile con altra disposizione legale o negoziale o Norma inderogabile : contiene un comando assoluto. I destinatari del comando non possono sostituire (derogare) la norma nella sua applicazione con altra norma legale o convenzionale. o Norma suppletiva : sono norme che integrano la volontà negoziale, se essa è mancante o incompleta
EFFICACIA DELLA NORMA GIURIDICA
- Efficacia nel tempo : ai sensi dell’Art. 73, 3° comma della Costituzione, “Le leggi sono pubblicatesubito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso”. Il periodo che va dalla pubblicazione all’entrata in vigore è detto periodo di vacatio legis.
- Il principio di irretroattività : la legge non dispone che per l’avvenire, essa non può avere effetto retroattivo. (esempio: oggi legge contro chi beve la coca cola, se ho bevuto ieri la coca cola non sono perseguibile)
- Efficacia nello spazio : le leggi italiane sono efficaci nel territorio della Repubblica.
DECADENZA
▪ perdita della possibilità di acquistare un diritto per inerzia del titolare ▪ → perdita di un diritto per il suo mancato esercizio nel termine stabilito dalla legge
Il termine “ diritto ” ha due significati:
- in senso oggettivo _, indica l’insieme di norme giuridiche;
- in senso_ soggettivo : diritto inteso come la posizione giuridica del soggetto nell’ordinamento (agire nel proprio interesse). l'insieme dei poteri che un soggetto può esercitare sulla base di una norma giuridica.
DIRITTI SOGGETTIVI E INTERESSI LEGITTIMI
- Il diritto soggettivo è il potere di agire per il soddisfacimento di un proprio interesse, protetto dall’ordinamento giuridico → il titolare riceve una tutela diretta o Si dividono in: ▪ Assoluto : quando il titolare del diritto può vantare il suo diritto nei confronti di chiunque. (Es:diritto reale di proprietà.) ▪ Relativo : Il titolare può vantare il suo diritto solo nei confronti di alcuni. (ES: DIRITTO DI CREDITO, RAPPORTI CONTRATTUALI)
- L’ interesse legittimo Il titolare riceve una tutela indiretta da una norma volta a proteggere un interesse pubblico o generale. Il diritto privato si occupa dei diritti soggettivi, mentre gli interessi legittimi vengono tutelati dal diritto pubblico
ALTRE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE
- Facoltà - Comportamento che un soggetto può lecitamente porre (o no) in essere.
- (Esempio, al momento della stipulazione del contratto, ad una delle due parti del contratto può essere attribuita la facoltà di recedere dal contratto. Chi ha una facoltà non deve necessariamente esercitarla: egli è libero di porla in essere o meno.)
- Onere - comportamento che il soggetto è libero di osservare o non osservare, ma che deve osservare se vuole realizzare un certo risultato.
- Potestà - è un potere-dovere che si esercita non solo nell’interesse proprio, ma anche nell’interesse altrui. - (Esempio: alla potestà attribuita ai genitori nell’interesse dei figli.)
- Aspettativa - In alcuni casi, il diritto non è ancora nato, ma può nascere in futuro → il soggetto è in una posizione di attesa, che viene tutelata dalla legge al fine di assicurare il possibile sorgere di un diritto. ▪ Il titolare, nel periodo di attesa, ha il diritto di compiere atti conservativi, volti cioè a evitare la distruzione, il danneggiamento o la perdita del diritto. ▪ (Esempio, ad un contratto condizionato. Ti venderò l’immobile a condizione che ti sposerai. Solo con il matrimonio, Tizio avrà un “diritto” sull’immobile. Fino all’avveramento della condizione Sempronio è e resta proprietario dell’immobile)
- Status - indica un fascio di rapporti giuridici facenti capo ad un soggetto, in quanto appartenente ad un gruppo sociale. - (Esempio status di figlio, di coniuge e, più in generale, allo status familiae.)
AUTONOMIA PRIVATA
- Def: Autonomia privata significa che il singolo soggetto è in grado di valutare al meglio il proprio interesse ed è libero di regolare come meglio crede i propri rapporti giuridici
- il principio generale dell’autonomia privata, si manifesta: a) Nel negozio giuridico , - la manifestazione di volontà diretta a produrre effetti giuridici (ES:TESTAMENTO, CONTRATTO, MATRIMONIO); b) Nel contratto , - accordo di due o più parti per costituire, regolare od estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale; c) Nel principio di autonomia contrattuale - le parti possono determinare il contenuto del contratto.
Sebbene la capacità giuridica si acquisti con l’evento della nascita, la legge prende in considerazione anche la figura del concepito , che può essere soggetto di diritti, ma tali diritti sono condizionati dall’evento della nascita. Il concepito è capace di succedere e può essere beneficato da una donazione.
IL LIBRO I DEL CODICE CIVILE
- Il libro primo del Codice Civile tratta la disciplina delle persone e della famiglia. o Disciplina: 1) soggetti del diritto 2) persone fisiche 3) persone giuridiche. Vediamoli ad uno ad uno
1) I SOGGETTI DEL DIRITTO PRIVATO
- Def: È soggetto di diritto il titolare di posizioni giuridiche.
- Possono essere soggetti di diritto:
- Le persone fisiche , ovvero l’essere umano;
- Le persone giuridiche tutti quei soggetti che vengono creati per facilitare lo scambio tra rapporti giuridici.
2) LA PERSONA FISICA
Alla persona fisica si collegano le nozioni di:
- Capacità giuridica , capacità di essere titolare di diritti, di posizioni giuridiche soggettive. Questa capacità si ha dalla nascita
- Capacità di agire , idoneità ad instaurare rapporti giuridici. Questa capacità si ha con la maggiore età (es. votare)¸ questa capacità si può perdere - Per alcuni atti, la legge stabilisce una età diversa dalla maggiore età. - Capacità di contrarre matrimonio , normalmente, coincide con la maggiore età. - Eccezionalmente concesso a 16 anni. (emancipazione)
- Riconoscimento del figlio naturale. 16 anni.
- Esercizio di un’impresa. Il minore può essere autorizzato all’esercizio di un’impresa commerciale.
- Diritto di autore. 16 anni.
- Adozione , 35 anni.
- Lavoro , per cui il limite minimo è fissato a 15 anni , ridotto a 14 per i lavori agricoli ed elevato a 16 per i lavori pericolosi. Sono in ogni caso esclusi lavori in miniera, il lavoronotturno ed i lavori particolarmente pericolosi.
Domicilio, residenza e dimora sono concetti che collegano la persona fisica al territorio. ((nel caso di persone giuridiche si parlerà di sede.)
- Domicilio , - il luogo dove una persona fisica ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi. - Si può eleggere domicilio speciale in un luogo diverso da quello ove si svolge l’attività principale della persona. - Una persona fisica può avere più domicili. (Uno principale, e altri per determinati affari.)
- Residenza , ovvero il luogo in cui la persona ha la dimora abituale ,
- Dimora , ovvero il luogo dove la persona si trova.
STATUS FAMILIARE
1) Parentela è il vincolo di sangue che unisce persone discendenti dalla stessa persona o stipite.
- Sono parenti in linea retta le persone di cui l’una discende dall’altra. (padre-figlio)
- Sono parenti in linea collaterale le persone che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l’una dall’altra. (fratelli) 2) Coniugio , il quale sorge tra i coniugi attraverso il matrimonio. I coniugi non sono né parenti né affini. 3) Affinità è il vincolo che unisce il coniuge con i parenti dell’altro coniuge. (mio papà-mia nonna)
- L’affinità non cessa con la morte, anche senza prole, ma cessa se il matrimonio è dichiarato nullo. CITTADINANZA
- Def: La cittadinanza giuridicamente è uno status che determina l’appartenenza ad uno stato, o comporta l’attribuzione di una serie di diritti e doveri che solo in parte possono essere estesi agli stranieri e agli apolidi.
Modi di acquisto della cittadinanza
Per discendenza (IUS SANGUINIS), il figlio, anche adottivo, di padre o di madre cittadino
- Per nascita sul territorio (IUS SOLI), chi è nato nel territorio della Repubblica, se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi.
- Per matrimonio , il coniuge (straniero o apolide) di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana dopo 3 anni dalla data del matrimonio.
- Per concessione , con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, nelle particolari ipotesi di cui all’Art. 9 della nuova legge.
INCAPACITÀ
Def: Giuridicamente l’incapacità consiste nella mancanza di capacità di agire → È incapace chi non è in grado di curare i propri interessi. Si distingue in: (guarda schemino riassuntivino alla fine)
● L’incapacità legale: la legge in presenza di determinate condizioni, considera il soggetto
incapace ● L’incapacità assoluta : perdita totale della capacità di agire → non può compiere alcun atto giuridico ○ Il minore di età ,
- Incapaci di realizzare atti giuridici , ma possono realizzare fatti giuridici (non possono stipulare contratti ma possono effettuare pagamenti).
- Il minore, essendo incapace, è soggetto alla potestà dei genitori, e in mancanza di questi vi è un tutore ○ L’ interdizione :
- interdizione giudiziale : il maggiore di età o il minore emancipato, i quali si trovino in condizioni di abituale infermità di mente che li renda incapaci di provvedere ai propri interessi
- → possono essere affiancati da un amministratore di sostegno o, quando ciò è necessario per assicurare loro adeguata protezione, possono essere interdetti.
- interdizione legale non ha una natura protettiva ma sanzionatoria. ● L’ incapacità relativa : perdita parziale della capacità di agire → può compiere in autonomia solo atti di ordinaria amministrazione (NO straordinaria amministrazione, c’è un tutore) ○ L’ emancipazione del minore ,
- il minore che è autorizzato al matrimonio compiuti i 16 anni si “emancipa”,
- → ha quindi piena capacità di agire autonomamente limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione. (NO quelli straordinari)
- atti di ordinaria amministrazione : non comportano rischi per l’integrità del patrimonio
- atti di straordinaria amministrazione : atti che incidono in modo significativo e permanente sul patrimonio del minore (es. vendita immobile) ○ L’ inabilitazione ,
- protezione giuridica per un soggetto NON totalmente infermo mentalmente
- → conserva limitatamente la capacità di agire
- atti di ordinaria amministrazione: agisce da solo
- Atti di straordinaria amministrazione: assistito da un tutore ○ L’ amministrazione di sostegno , è un istituto previsto a tutela di soggetti recanti patologie che li mettono, permanentemente o temporaneamente, nella situazione di nonessere in grado di badare a sé stessi e ai loro interessi, anche patrimoniali
- Il giudice nomina l’amministratore di sostegno (possono essere anche parenti, coniugi ecc…)
- Può essere revocato nel caso il soggetto non ne avesse più bisogno
● L’ incapacità naturale : chi, pur essendo legalmente capace, si trovi in una situazione
( temporanea ) di incapacità di intendere o di volere (es. droga, ubriachezza…) ○ giudicato ex post → ≠ incapacità legale (IMPORTANTE!!) ○ gli atti compiuti da chi è in incapacità naturale possono essere annullati SCHEMINO RIASSUNTIVINO
- incapacità legale
- incapacità assoluta
- minore di età
- interdizione
- incapacità relativa
- emancipazione
- inabilitazione
- amministrazione di sostegno
- incapacità naturale