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Imposte dirette e indirette: natura e determinazione del reddito - Prof. Cedro, Appunti di Diritto Tributario

Una panoramica dettagliata delle imposte dirette e indirette in italia, spiegando la natura, la base imponibile, i periodi di tassazione e le regole di determinazione del reddito. Vengono esaminate le imposte sui redditi, l'iva, l'imposta di registro, l'imposta ipotecaria, l'imposta catastale, l'imposta sulle donazioni e sulle successioni, e vengono discusse le ipotesi in cui inserire uno specifico reddito nel reddito complessivo sarebbe ingiusto. Utile per chi vuole comprendere meglio il sistema fiscale italiano.

Tipologia: Appunti

2023/2024

In vendita dal 22/05/2024

jessicaveres
jessicaveres 🇮🇹

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DIRITTO TRIBUTARIO
Branca del diritto che sì occupa del rapporto tributario, cioè del
pagamento dei tributi. !!!!!!!!!
Sì trova all’interno di una materia più ampia, e cioè il diritto
finanziario, che contempla tutte le norme relative la gestione
finanziaria pubblica, cioè a come PA acquisisce, gestisce e spende la
ricchezza. !! ! ! !!!!!!!!"
Relazione e rapporto tra ente pubblico creditore e soggetto debitore "
La gestione e la spesa della ricchezza confluisce nella contabilità pubblica. ! !
Denaro per essere gestito e speso innanzitutto deve essere acquisito, la PA
acquisisce ricchezza in 3 modi:"
1. Entrate originarie: stato agisce come privato ad es. immobile pubblico dato in
locazione, o attraverso la privatizzazione"
2. Debito pubblico: quando PA non ha abbastanza entrate fa debito, chiede ad altri
soggetti nel mercato di prestare denaro -> emissione di titolo di debito pubblico,
BTP buoni tesoro biennali ( capitale + cedola (interessi) ) "
3. Tributi: entrate "
TRIBUTO
È un prelievo coattivo di ricchezza eettuato dallo stato o da un altro ente pubblico
per soddisfare bisogni pubblici.
Prelievo coattivo di ricchezza = "
intercorre un rapporto giuridico tra stato e contribuente. Stato prelievo
ricchezza dal contribuente. Il rapporto è un rapporto di obbligazione
tributaria ( nel quale però non sussiste volontà ) COATTIVA, in quanto il
tributo non è basato sulla nostra volontà che, addirittura, se non viene
pagata spontaneamente, lo stato può riscuotere coattivamente la somma
dovuta con delle specifiche modalità e forme, attraverso l’agenzia delle
entrate che, attraverso un titolo esecutivo, procede alla riscossione coattiva
diretta al contribuente. "
Eettuato da stato o ente pubblico "
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Scarica Imposte dirette e indirette: natura e determinazione del reddito - Prof. Cedro e più Appunti in PDF di Diritto Tributario solo su Docsity!

DIRITTO TRIBUTARIO

Branca del diritto che sì occupa del rapporto tributario, cioè del

pagamento dei tributi.

Sì trova all’interno di una materia più ampia, e cioè il diritto

finanziario, che contempla tutte le norme relative la gestione

finanziaria pubblica, cioè a come PA acquisisce, gestisce e spende la

ricchezza.

Relazione e rapporto tra ente pubblico creditore e soggetto debitore La gestione e la spesa della ricchezza confluisce nella contabilità pubblica. Denaro per essere gestito e speso innanzitutto deve essere acquisito, la PA acquisisce ricchezza in 3 modi:

  1. Entrate originarie: stato agisce come privato ad es. immobile pubblico dato in locazione, o attraverso la privatizzazione
  2. Debito pubblico: quando PA non ha abbastanza entrate fa debito, chiede ad altri soggetti nel mercato di prestare denaro -> emissione di titolo di debito pubblico, BTP buoni tesoro biennali ( capitale + cedola (interessi) )
  3. Tributi: entrate

TRIBUTO

È un prelievo coattivo di ricchezza effettuato dallo stato o da un altro ente pubblico per soddisfare bisogni pubblici. Prelievo coattivo di ricchezza = intercorre un rapporto giuridico tra stato e contribuente. Stato prelievo ricchezza dal contribuente. Il rapporto è un rapporto di obbligazione tributaria ( nel quale però non sussiste volontà ) COATTIVA, in quanto il tributo non è basato sulla nostra volontà che, addirittura, se non viene pagata spontaneamente, lo stato può riscuotere coattivamente la somma dovuta con delle specifiche modalità e forme, attraverso l’agenzia delle entrate che, attraverso un titolo esecutivo, procede alla riscossione coattiva diretta al contribuente. Effettuato da stato o ente pubblico

( regioni, province, comuni, camere commercio, enti provvidenziali .. ) che perseguono bisogni pubblici = Per soddisfare bisogni pubblici. I tributi non sì pagano per rendere più ricco lo stato, ma per permettere agli enti pubblici di soddisfare bisogni pubblici: bisogni avvertiti dalla comunità che non possono essere soddisfatti individualmente. Sono perciò riconosciuti dei diritti dalla costituzione, ai quali sì accompagnano degli obblighi di responsabilità sociale, e, prevede che la PA elimini gli ostacoli alla realizzazione di questi diritti. PA perciò deve provvedere a soddisfare quei bisogni ai quali i singoli non riescono individualmente. Enti pubblici cosi svolgono servizi pubblici. Servizio pubblico però ha un costo, per potere espletare servizi pubblici bisogna sostenere una spesa pubblica. Come sì copre la spesa pubblica? Con le entrare originarie, con debito pubblico, ma soprattutto con i tributi. -> Quella ricchezza viene data ad un ente pubblico perché possa spenderlo per esercitare il servizio pubblico che soddisfi il bisogno pubblico avvertito dalla comunità o una parte di essi. Non tutti subiscono l’imposizione dei tributi in maniera eguale. Art 23 (prestazione imposte) e 53 (tutti devono contribuire alle spese pubbliche) Cost espressamente sì occupano del diritto tributario.

  • Tributo ≠ vessazione * Un tributo è finalizzato al soddisfacimento di bisogni pubblici ma quasi mai legato al soddisfacimento di uno specifico bisogno pubblico, infatti in casi rari un tributo viene impiegato a soddisfare esclusivamente un bisogno -> avremo quindi un tributo di scopo , previsto ad es per realizzare una specifica opera pubblica, ma quasi mai realizzato visto i termini imposti dalla legge decorsi i quali le somme devono essere restituite. In Italia l’ufficio parlamentare di bilancio ha stimato : micro tributi mai abrogati, tributi occulti .. ha stimato inoltre l’esistenza di 700mila leggi in materia tributaria, approvate e mai abrogate, in contrasto tra di loro. -> Differenza tra imposta, tassa e contributo Tributo è la macro categoria. Imposta tassa e contributo sono la sottocategoria. Tutte le imposte, le tasse e i contributi sono tributi, ma non tutti i tributi sono imposte, tasse e contributi.

Principi diritto tributario

Principio riserva di legge Diritto tributario è una materia complessa in forza del principio di tassatività ( o legalità o riserva di legge ): solo se la legge determina che un determinato fatto debba essere .. da un tributo, quel Per poter essere tassato un determinato fatto, bisogna che quell’ipotesi sia prevista dalla legge. Principio che trova fondamento con la magna carta: re non può introdurre tributi senza il consenso dei rappresentanti dei lords. Ex art 23 Cost. “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.” Prestazione patrimoniale imposta = sì tratta di un dare ( espropriazione, requisizione, confisca, tributi ) -> nessun tributo può essere imposto se non in base alle legge, legge votata dai rappresentanti del popolo, no taxation without representation. Legge viene fatta in parlamento, composto dai rappresentanti del popolo, legge intesa come legge ordinaria, decreto legge ( in casi eccezionali ) e decreto legislativo ( parlamento emette legge nella cui fissa principi generali, per poi emettere la norma di dettaglio sulla base di quei principi generali fissati ). diritto tributario disciplinata non solo da legge in senso formale ma anche da altri atti aventi forza di legge e cioè d legge e d legislativo perciò sì tratta di una riserva di legge relativa. “in base alla legge” -> Non tutto però deve essere disciplinato dalla legge, ma solo gli elementi essenziali del tributo. ( rinvio a elementi del tributo ) FONTI DIRITTO TRIBUTARIO A. Costituzione, art 23-53-119 + norme che contengono previsioni che incidono sul diritto tributario come ad es: art 3; norme che sanciscono libertà personali; diritti inviolabili; diritti ambientali .. B. Fonti comunitarie. Trattati internazionali: prevalgono anche sulle norme costituzionali. Italia ha stipulato molti trattati bilaterali. Norma italiana in contrasto con norme internazionali è incostituzionale. Istituzione di organizzazione con organi che hanno possibilità di emettere atti normativi ( regolamenti, direttive e decisioni giurisprudenziali vincolanti ). C. Legge ed atti aventi forza di legge ( stato e regioni possono legiferare ). D. Regolamenti : regolamenti di attuazione, che attuano una legge ( dpcm, decreti ministeriali, regolamenti di enti locali )

FEDERALISMO FISCALE

Il nostro stato è uno stato regionale Stato deve legiferare in materia di tributi statali e dettare principi generali dei tributi locali, ed è poi legge regionale a disciplinare tributi locali. Regioni province comuni città metropolitane, istituiscono ed applicano tributi propri in armonia e rispetto delle norme costituzionali e dell’ue. Questo in forza del ragionamento secondo cui: se il tributo è chiesto dall’organo territorialmente più vicino al cittadino, quest’ultimo è in grado di valutare meglio come i soldi vengono spesi e dunque sussiste un maggiore controllo sugli sprechi ed una maggiore responsabilità del politico. Sussiste quindi un’idea di sussidiarietà. Istituzione è disciplinata da art 23 sec, secondo cui sussiste riserva di legge, quindi solo stato e regioni possono istituire delle leggi. Comune non può emettere leggi ( solo regolamenti ) perciò applica. Norma è tendenzialmente non attuata, riforma costituzionale del 2001. Divieto doppia imposizione, se imposte sono disciplinate da norme statali non possono essere disciplinate anche dalla regione, quindi regioni e comune possono intervenire solo nei limiti stabilite da legge. Lo stato disciplina in modo dettagliato le imposte locali. In realtà federalismo fiscale ancora non sì è realizzato. CIRCOLARI. NOTE. RISOLUZIONI. ( non sono pseudo fonti, non sono fonti! ) circolare: Interpretazioni di norma che organo sovra ordinato da a tutti gli uffici d’Italia. È direttive di informazione, un ordine. Note: sono interpretazioni. È una risposta che organo di vertice da a una domanda dell’organo sottostante. Risoluzione: diritto di interpello circa la delucidazione di un’interpretazione. Tutti vengono pubblicati. Non sono vincolanti. L’interpretazione può cambiare e perciò assumere valore e significato differente.

Come sì estingue il debito tributario, come avviene il prelievo di ricchezza. Tributi sì pagano con modalità determinate e sussiste un metodo di riscossione se il tributo non viene pagato. Elementi che la legge deve indicare necessariamente:

  • (^) soggetto attivo
  • (^) Soggetto passivo
  • (^) presupposto
  • (^) Come sì determina la base imponibile
  • (^) Aliquota minima e massima
  • (^) Criteri generali delle modalità di accertamento e di riscossione Sovrimposta e addizionale Nel caso della sovrimposta si assume la base imponibile di un’imposta come base imponibile di un’altra imposta. Si ha “sovrimposta” quando presupposto e imponibile di un’imposta costituiscono anche presupposto e imponibile di un’altra. Nel caso dell’addizionale si impone il pagamento di un quantum, ragguagliato ad una frazione o multiplo di quanto dovuto per un certo tributo. Si ha “addizionale” quando, sulla base imponibile di una determinata imposta, si prevede l’applicazione di un’ulteriore aliquota rispetto a quella già prevista per l’imposta principale.

PRINCIPIO DI RISERVA DI LEGGE : impedisce che la tassazione venga imposta con arbitrio del governo, ma la riserva di legge da sola non basta, perché di per sé non ci garantisce che ci sia una vessazione! la legge viene approvata dal parlamento, che vota a maggioranza. La riserva di legge è fondamentale, fa parte dei pilastri, ma se avessimo solo quella correremmo il rischio che la maggioranza possa introdurre punti discriminatori nei confronti di chi non è nella maggioranza. Abbiamo ieri detto che non c’è solo l’art.23 nella nostra Cost. ma anche l’art.53, che completa il primo ed è come se fosse l’altro pilastro! pilastro di legittimità formale (art.23) e pilastro più sostanziale (art.53). ART.53 COST. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività ”. Quest’articolo si occupa di tributi, esaminiamolo.

  • (^) Soggetti obbligati : TUTTI! il diritto tributario è in qualche modo universale, non c’è scritto “i cittadini” o “i residenti”. Chiunque abbia un contatto in qualche modo con il nostro paese ha un obbligo (ovviamente più è forte questo contatto più si deve contribuire)! chi è residente in Italia ad es. paga i tributi su tutti i redditi prodotti ovunque nel mondo (ecco perché molti soggetti danarosi trasferiscono la residenza in paesi con una fiscalità più bassa! casi di spostamento di residenza fittizio, in cui si sposta la residenza ma si continua a vivere in Italia! si va in causa, ad es. Valentino Rossi). QUINDI: lo straniero non italiano residente in Italia paga esattamente come un italiano. Chi è straniero e non è residente pagherà sulla base del vincolo che ha. ESEMPIO: Tizio viene in vacanza in Italia per 5 giorni! paga la tassa di soggiorno, se fa benzina paga IVA + accise! il legame è piccolo ma c’è comunque un tributo ! più forte è il legame più fai parte della comunità. N.B. i “paradisi fiscali” o “paesi a fiscalità privilegiata” sono paesi in cui si pagano imposte molto basse o non si pagano affatto. Ogni paese è libero di scegliere il livello di imposizione che vuole (ci sono paesi che scelgono di avere meno spese pubbliche e quindi imposte più basse, ad es. negli USA non c’è la sanità pubblica)! si parla di concorrenza fiscale. È ovvio poi che le imprese e le persone si spostano (per le persone è più complicato per via dei legami affettivi; alle imprese invece interessa solo il conto economico, per cui serve avere una

“A concorrere alle spese pubbliche”! c’è un nuovo limite all’introduzione dei tributi, non posso limitarmi a dire che introduco un tributo con una legge, ma esso serve a concorrere alle spese pubbliche (es. il parlamento non può introdurre un tributo per rendere più ricco il sé stesso, ma solo per coprire spese pubbliche). Le spese pubbliche sono fatte per creare servizi pubblici, che a loro volta servono a soddisfare bisogni pubblici. “In ragione della loro capacità contributiva”! per concorrere alle spese pubbliche ci viene dato un parametro, allora la capacità contributiva diventa un limite: non puoi chiedermi di più di quanto io sia in grado di contribuire. CAPACITA’ CONTRIBUTIVA : la Cost. non ci dice cosa vuol dire, ci aiuta la Corte Cost.! quando sentiamo parlare di capacità ci viene in mente uno status (es. capacità giuridica o di agire), la capacità contributiva non è uno status che si acquisisce automaticamente perché non tutti siamo chiamati a pagare (es. chi è povero non paga anche se ha la capacità giuridica). Non è quindi un problema di status! ci si è detti: ma se devo interpretare la capacità contributiva non come status, posso farla in senso di paramento in base ai servizi pubblici che ricevo? (più ricevo i servizi pubblici più pago: TEORIA DEL BENEFICIO). La risposta è NO, perché il servizio pubblico serve a coprire bisogni di tutti, anche di chi non può contribuire (paradossalmente le fasce meno abbienti, che pagano di meno, sono quelle che hanno più bisogno di servizi pubblici). La capacità contributiva quindi è DISPONIBILITA’ DI RICCHEZZA , potremmo quindi leggere l’art. così: tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche tenendo conto della loro disponibilità di ricchezza! più sei ricco più devi contribuire. Questa disponibilità di ricchezza deve essere QUALIFICATA , cioè deve rispettare 4 requisiti:

  1. attualità
  2. effettività: realmente esistente
  3. personalità: devi concorrere se hai una disponibilità di ricchezza tua
  4. eccedente il minimo vitale. PERSONALITA’ DELLA CAPACITA’ CONTRIBUTIVA : deve essere una capacità contributiva effettivamente personale (non posso essere chiamato a pagare i tributi di un altro).

L’IRPEF è un’imposta progressiva: l’aliquota aumenta all’aumentare della base imponibile! in alcuni casi questo principio può essere controproducente rispetto ad un’ipotesi di nucleo familiare monoreddito. Per i francesi i redditi all’interno del nucleo familiare vanno rividi per i membri del nucleo familiare stesso, a prescindere da chi li ha prodotti (es. Cosimo e Marta/ Dante e Aurora: distorsione in Italia ma non in Francia). Questo principio è importantissimo ma bisogna tenere conto di queste distorsioni. ATTUALITA’ : capacità contributiva deve essere attuale, non posso pagare i contributi per una ricchezza che ho avuto in passato! la legge tributaria non può mai essere retroattiva. EFFETTIVITA’ : la capacità contributiva deve esistere realmente, e qui abbiamo dei problemi. Se devo dire che una capacità contributiva esiste, devo avere una prova certa che quella ricchezza esiste! nell’ambito tributario trovare prove certe è difficile (es. è difficile trovare una prova certa che ci hanno venduto una cosa senza scontrino, a meno che non siamo presenti in quel momento). La legge ci consente quindi di usare le presunzioni (nel penale si chiamano “indizi”): da un fatto noto desumo un fatto ignoto. Nel diritto tributario non sono ammesse presunzioni legali assolute (la legge dice che da un fatto noto deriva un fatto ignoto e non ammette la prova contraria). Sono invece ammesse e molto usate le presunzioni legali relative, cioè che ammettono la prova contraria. Presunzioni legali assolute: presunzioni, cioè argomentazioni grazie alle quali si può introdurre l’esistenza di un fatto ignoto partendo dalla conoscenza di un fatto noto, che non ammettono alcuna prova in contrario. Presunzioni legali relative: presunzioni che consentono che l’interessato provi il contrario di quanto si presume (es. presunzione di paternità). ESEMPIO: se facciamo versamenti sul conto corrente, questi si presumono redditi non dichiarati a meno che non dimostriamo che ne abbiamo tenuto conto della dichiarazione o che non andavano dichiarati! l’agenzia delle entrate può acquisire telematicamente tutti i conti correnti di tutti i servizi finanziari assicurativi (investimenti in titoli, azioni ecc.) e scopre che abbiamo dei versamenti in contanti: l’agenzia dice che sono redditi percepiti in nero che non abbiamo dichiarato, spetta a noi, a fronte di questa contestazione, dimostrare che invece quelli sono redditi che

contribuire con 100 e non con 200)! la capacità contributiva è quindi la capacità di ricchezza per la parte che eccede quella ricchezza che mi serve per vivere dignitosamente. Quanto è questa parte? La Cost. non ce lo dice, alcuni dicono che potremmo individuare il limite vitale nelle pensioni sociali, altri nell’importo del reddito di cittadinanza, altri ancora fanno riferimento a degli indici che vengono redatti dall’ISTAT! in realtà è una scelta politica: il legislatore individua delle aree di non tassazione (es. per alcuni beni non è prevista l’IVA: no tax area). Non abbiamo solo l’ obbligo sostanziale di pagare i tributi , ma anche obblighi formali: siamo obbligati a fare adempimenti per consentire la verifica del nostro comportamento (es. dichiarazione dei redditi, gli imprenditori devono emettere scontrino o fattura). Questi obblighi formali sono tantissimi, è impossibile rispettarli senza l’aiuto di un professionista (CAF o commercialista), e questo chiaramente ha un costo. Domanda che si pone la dottrina a cui la Corte Cost. non ha ancora risposto: quando parliamo di minimo vitale ci riferiamo solo all’obbligo di pagamento del tributo o anche al peso economico di tutti gli obblighi formali? (= dobbiamo considerare anche tutti quei costi che abbiamo per rispettare la norma tributaria e che in qualche modo rimangono a nostro carico?). L’art.53 al primo comma ci parla di capacità contributiva, al SECONDO ci dice qualcosa che spiega meglio il concetto italiano di capacità contributiva: il sistema italiano è informato a criteri di progressività , non dice che tutti i tributi devono essere progressivi (imposta progressiva: aliquota aumenta all’aumentare della base imponibile). Non tutte le imposte sono progressive, l’IVA ad esempio è proporzionale, l’IRPEF è progressiva (chi più ha paga in proporzione). È sufficiente che ci sia almeno un’imposta il cui gettito (= il cui risultato) sia molto rilevante per rendere il sistema progressivo! attualmente nel nostro sistema tributario ci sono due imposte progressive: imposta sulle successioni e l’IRPEF, e da quest’ultima si prendono talmente tanti soldi che il fatto solo che essa sia progressiva rende tutto il sistema tendenzialmente progressivo. Mentre il principio di capacità contributiva è tendenzialmente comune in tutti i paesi del mondo, quello della progressività non lo è (ci sono paesi del mondo che non hanno imposte progressive ma proporzionali! noi abbiamo imposte progressive perché il nostro sistema è solidaristico).

Sentiamo parlare spesso della FLAT TAX: imposta sul reddito piatta, tutti pagano la stessa aliquota! se il parlamento decidesse di introdurre un’imposta proporzionale ci sarebbe un problema con l’art.53 Cost : l’IRPEF puramente proporzionale farebbe venir meno la progressività del sistema! finché c’è l’art. comma 2 nel cost. il rischio di un’imposta puramente proporzionale sulle persone fisiche (in cui c’è un’aliquota uguale per tutti) è limitata, tale legge sarebbe dichiarata incostituzionale, perché non si rispetterebbe la progressività del sistema. Oggi ci sono 4 aliquote a seconda delle grandezze dei redditi :

  • alcune proposte dicono di mettere solo due aliquote, e c’è una progressività (seppur effimera);
  • altre prevedono la c.d. “progressività per detrazione”, in questo caso l’aliquota è una somma per tutti ma viene prevista una franchigia, cioè una parte di reddito non tassato! la previsione di una franchigia comune per tutti fa si che la somma che andremo a pagare, rispetto alla base imponibile complessiva compresa quella franchigia, sarà maggiore per chi ha redditi maggiori.

Manifestazioni di capacità contributiva.

  • Imposte dirette^ colpiscono manifestazioni dirette di capacità contributiva: sono le imposte che colpiscono reddito e patrimonio.
    • Patrimonio è la ricchezza che un soggetto ha in un determinato momento della sua vita. Patrimonio è una grandezza statica. È una manifestazione diretta, la vedo direttamente.
    • La nuova ricchezza che entra, income, sì chiama reddito , calcolato nel periodo dell’anno solare o anche chiamato periodo d’imposta, ed la nuova ricchezza rispetto ad un periodo precedente. È dinamico in un dato periodo di tempo. Se guardo al reddito vedo direttamente nuova ricchezza. Giuridicamente sono legittime e costituzionali imposte sia su patrimonio che su reddito: Poche imposte sul patrimonio; Imposte sul reddito ce ne sono molte ad oggi: Irpef, ires. In passato ci fu la patrimoniale. A livello patrimoniale, c’è però un problema di opportunità politica, patrimonio è composto da ricchezza ovvero da reddito che è già stato tassato, quindi, tassando anche patrimonio avrei una doppia tassazione.
  • Imposte indirette colpiscono manifestazioni indirette di capacità contributiva. Consumo ed affari sono manifestazioni indirette di capacita contributiva in quanto presuppongono la disponibilità di ricchezza ( per poter spendere vuol dire che in un momento precedente ho ricevuto ricchezza, spendo perchè ho disponibilità in quanto li ho avuti in precedenza ). Con le imposte indirette lo Stato intercetta disponibilità di ricchezza che con le imposte dirette non è stata dichiarata, ma intercetta anche disponibilità di ricchezza che io avevo già tassato come reddito. Es è l’ Iva che ha come presupposto il consumo il quale mostra una diminuzione di ricchezza ma non in maniera diretta, ma, in maniera indiretta. Imposte dirette più alte, imposte indirette più basse ( ad oggi però sì sono alzate poiché imposizione è molto più semplice ). CLASSIFICAZIONE delle imposte A. I. personali IRPEF è un’imposta personale, tiene conto delle condizioni personali del soggetto. II. reali: IRES ed IVA non sono personali B. I Fondamentale o II. Complementari C. I Generale: colpisce tutti i soggetti o II. speciale: colpisce pochi soggetti

D. I. Fisse o proporzionali , progressive , regressive E. I. Specifiche: aumentate a misura II. o ad valorem : parametrate al valore del bene F. I. Periodica o II. istantanea SOGGETTI PASSIVI DEL TRIBUTO Persone fisiche e giuridiche, quindi società di persone o di capitali. Associazioni tra artisti e professionisti. Soggetti collettivi che non sono società quali fondazioni, associazioni, comitati, trust. A seconda dell’attività svolta sì distinguono tra enti commerciali e non. SOLIDARIETÀ nell’obbligazione tributaria In generale la solidarietà può essere sia dal lato attivo che passivo della questione, più concreditori ( soggetti attivi ) e più condebitori (più soggetti passivi ). Nel diritti tributarlo solidarietà sì ha solo dal alto passivo senza possibilità di esistenza dei concreditori, soggetto attivo può essere soltanto uno ( normalmente agenzie entrate o ente locale ), possono esserci invece più condebitori, solidarietà può essere solo dal lato passivo. Per solidarietà sì intende pagamento da parte di uno dei debitori libera anche l’altro e che il creditore per il suo soddisfacimento può attaccare indifferentemente l’uno o l’altro dei debitori o entrambi. ( fisco può aggredire tutti i co obbligati solidali ). perciò è un principio del diritto tributario secondo il quale più soggetti possono essere congiuntamente responsabili per il pagamento di un tributo, e perciò l’autorità fiscale può richiedere il pagamento dell’intero debito tributario a ciascuno dei debitori solidali, indipendentemente dalla loro quota di responsabilità. Sì distinguono due tipi di solidarietà:

  • (^) paritaria : situazione in cui più soggetti sono congiuntamente e solidalmente responsabili per l’intero diritto tributario, senza che la responsabilità di uno dipenda dalla responsabilità degli altri. Ciascun debitore è responsabile per l’intero importo del debito e l’amministrazione può rivolgersi a qualsiasi dei debitori per l’intero pagamento. es. imposta di registro, compravendita : fisco chiede in maniera eguale l’imposta, non sussiste differenza in quanto soggetto ha posto in essere il presupposto.

Fasi di applicazione del tributo

- realizzazione del presupposto

- Segue fase accertamento in cui soggetto attivo e passivo determinano base

imponibile ed imposta che deve essere pagata. Quindi solo dopo che sì è concluso l’anno. Fase che avviene sempre dopo realizzazione del presupposto

- riscossione : materiale escussione di denaro da soggetto passivo a soggetto

attivo. Sì assiste però al cd sovrapporsi delle fasi: La realizzazione del presupposto sì ha il 31/12/22 ; L’accertamento e quindi la dichiarazione ha come termine ultimo 30 novembre 2023 ; ma già prima realizzazione del presupposto c’è stato una riscossione nel corso dell’anno -> ad es, per i liberi professionisti, un acconto dell’irpef. Riscossioni quindi viene realizzata prima della realizzazione del presupposto. -> contestazione del credito, avviso di accertamento da parte dell’agenza delle entrate che però viene da me soggetto contestato, un credito deve essere certo libero ed esigibile, ma, anche se contestato, nel diritto tributario deve essere pagata una parte di quel credito. Se pago prima dell’accertamento o del presupposto il pagamento non sì può considerare definitivo in quanto sì sta pagando sulla base di una previsione. Sì tratta di acconto , una somma determinata sulla base di previsioni che poi alla fine della fase di accertamento richiederà un conguaglio. È il risultato del sovrapporsi delle fasi, dell’anticipazione della riscossione rispetto le altre fasi, e prevede un saldo finale a favore o sfavore del soggetto passivo. Sovrapporsi delle fasi può produrre anche il fenomeno dell’ anticipazione : ipotesi di pagamento tributo prima della realizzazione del presupposto e dell’accertamento ma, a ≠ dell’acconto, il conguaglio sarà sempre a sfavore del contribuente. es. lavoratore dipendete a fine rapporto ha diritto al TFR, somma spettante in toto, in alcune situazioni può essere richiesta un’anticipazione del TFR e perciò devo pagare delle imposte in quanto reddito. Continuerò a maturare ulteriore TFR, e quando andrò in pensione la base imponibile sarà composta da tutto il TFR, sia su quello anticipato che su quello maturato in seguito.

Gli obblighi formali

Fase dell’accertamento ( serve a determinare base imponibile ed imposta ) segue nome specifiche e sono imposti per legge degli obblighi formali. Soggetto attivo ha bisogno di verificare se è stato rispettato l’obbligo sostanziale ( pagare il tributo ), perciò soggetto passivo deve rispettare delle formalità, degli obblighi. Fattura e scontrino sono obblighi formali, creo un documento che consente -> l’accertamento. Scontrino importante perchè agenzia entrate potrà chiedere la prova dell’avvenuto pagamento e, per chi lo emette, indica sia il prezzo che l’iva applicata. applicabilità dell’art 23 Cost. ( nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge ) obblighi formali sono tanti e differenziati. Per essere imposto deve essere sempre previsto da legge. Ci sono soggetti a rischio evasione a cui la legge impone più obblighi formali. A volte richiedono un costo. dottrina sostiene che sì dovrebbero rispettare i caratteri della capacità contributiva e cioè eccedente rispetto al minimo vitale, e cioè dovrebbe rispettare il denaro che pago allo stato come tributo ma anche i costi che rimangono a mio carico. Dichiarazione tributaria È un obbligo formale, serve per individuare base imponibile ed imposta da pagare. Ha dei caratteri:

  • è un atto formale, sussistono formule ben precise e su moduli approvati con procedimento amministrativo ( formula vincolata ),
  • contenuto è vincolato, richiesto e ben preciso ( no libero ) e qualificato, qualificare il dato previsto esattamente come previsto da legge, cioè bisogna fare al dato la natura prevista da legge
  • veritiera, poiché è la base per determinare base imponibile ed imposta
  • tendenzialmente universale o integrale: deve essere inserito tutto quello che è richiesto, è unica
  • va presentata nelle forme previste dalla legge, dpr elenca : va presentata entro i termini previsti, se presentata in ritardo, entro 90 gg sarà comunque valida ma tardiva con applicazione di sanzione, dopo i 90 gg sì considera omessa Lo sono: Del reddito; Imu; Tari …..