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Procedimento penale minorile: accertamenti, imputabilità, pene e misure cautelari - Prof. , Dispense di Diritto Processuale Penale

Una dettagliata descrizione del procedimento penale minorile in italia, compresi gli accertamenti sulla personalità e sull'età dell'imputato, la definizione dell'imputabilità e della responsabilità, i vari epiloghi del processo, le pene e le misure cautelari applicabili, il ruolo della persona offesa e la giustizia riparativa. Il documento illustra anche i limiti e le critiche al processo minorile, nonché le norme specifiche per i minori di 18 anni.

Tipologia: Dispense

2022/2023

Caricato il 28/02/2024

chiaralucarelli1
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Diritto processuale penale minorile
Se a commettere reato è minorenne esiste una giurisdizione specializzata, un processo penale minorile e un
giudice particolare.
Ci si occuperà del minore autore di reato (indagato, imputato), ci saranno anche dei casi nei quali i minori
commetteranno reati verso altri minori (avremo parti entrambe minorenni).
Esiste anche un ordinamento penitenziario minorile, specifico per i condannati che al momento di
commissione del fatto erano minorenni.
Imputabilità = prima domanda che ci si deve fare è: “Quando un minore commette reato, questo può essere
punito? Se può essere punito viene punito come gli adulti?”.
Prima criterio che si deve tenere in considerazione è se soggetto minore è imputabile, ossia se ha capacità di
intendere di volere art. 85 cp imputabilità.
Minore autore di reato non viene trattato come un adulto. Bisogna fare una distinzione:
-se ha meno di 14 anni viene considerato non imputabile ossia non ha capacità di intendere di volere
(art. 85 cp), non è punibile. Se viene segnalato che un soggetto che ha commesso un omicidio ma si
rileva che ha meno di 14 anni al momento della commissione del fatto non devo fare alcun
accertamento (perché così dice la legge all’art. 97 cp: “non è imputabile chi alla commissione del fatto
non ha compiuto 14 anni”. Il fatto che non abbia la capacità di intendere di volere è una presunzione,
non bisogna fare accertamenti in quanto il legislatore si è pronunciato in questo modo sulla base di
accertamenti scientifici poiché nella maggior parte dei casi un minore di 14 anni non ha maturato una
consapevolezza tale da far si che questo possa essere considerato capace di intendere di volere.
Ogni stato può decidere un’età al di sotto della quale ci sia l’imputabilità del soggetto, al di sotto della
soglia non bisogna fare alcuna verifica.
Si dovrebbero fare degli accertamenti quando un minore immigrato senza documenti commette un
reato, in questo caso bisogna accertare l’età. Si pone per questi soggetti il problema di accertare l’età,
il giudice dovrà rivolgersi ad un medico (si fa solitamente una radiografia del polso, in base alla
conformazione delle ossa si può capire la fascia d’età più vicina a quella anagrafica).
-se ha più di 14 anni ma meno di 18 (art. 98 cp) “E' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il
fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacita' d'intendere e di
volere; ma la pena e' diminuita.
“Se” costituisce il discrimine tra chi aveva la capacità di intendere e di volere e chi non aveva questa
capacità, sempre per i soggetti con età compresa tra il 14 e i 18 anni. Se non aveva queste capacità
non è imputabile e quindi non può essere punito.
Se il minore tra i 14 e i 18 anni aveva la capacità di intendere e di volere è imputabile e quindi può
essere punito ma ha la pena diminuita (non sarà la stessa pena degli adulti poiché si tiene conto che è
minorenne).
Nell’ipotesi dell’art. 98 bisognerà fare un accertamento, quando minore tra i 14 e i 18 anni commette
reato bisognerà fare sempre accertamento sulla capacità di intendere e di volere poiché le
conseguenze dell’accertamento, fatto in concreto, determineranno il collocamento del soggetto o tra i
minori che non possono essere puniti (poiché incapace di intendere e di volere) o tra quelli puniti ma
con una pena diminuita.
Dopo art. 85 cp ci sono dei casi di esclusione dell’imputabilità (minore età, vizio di mente, abuso di sostanze
alcoliche, sordomutismo, uso di sostanze stupefacenti)
Capace di intendere e di volere imputabile punibile
Ci sono dei giudici onorari esperti che hanno delle specifiche competenze in determinate materie ma che non
hanno fatto alcun concorso, non sono esperti di diritto, devono essere esperti nelle materie che riguardano
l’età evolutiva. I giudici esperto vanno ad affiancare i giudici professionali, questo perché bisogna valutare oltre
al fatto anche la personalità del minore.
Imputabilità (art. 85)
Art. 85 —> solo chi è imputabile può essere unito, imputabilità consiste nella capacità di intendere e di volere.
Ci sono poi buna serie di casi che il legislatore ha voluto disciplinare in quanto sono situazioni nelle quali
l’imputabilità è ridotta:
-vizio di mente, parziale o totale (art. 88 e 89);
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Diritto processuale penale minorile

Se a commettere reato è minorenne esiste una giurisdizione specializzata, un processo penale minorile e un giudice particolare. Ci si occuperà del minore autore di reato (indagato, imputato), ci saranno anche dei casi nei quali i minori commetteranno reati verso altri minori (avremo parti entrambe minorenni). Esiste anche un ordinamento penitenziario minorile, specifico per i condannati che al momento di commissione del fatto erano minorenni. Imputabilità = prima domanda che ci si deve fare è: “Quando un minore commette reato, questo può essere punito? Se può essere punito viene punito come gli adulti?”. Prima criterio che si deve tenere in considerazione è se soggetto minore è imputabile, ossia se ha capacità di intendere di volere  art. 85 cp  imputabilità. Minore autore di reato non viene trattato come un adulto. Bisogna fare una distinzione:

  • se ha meno di 14 anni viene considerato non imputabile ossia non ha capacità di intendere di volere (art. 85 cp), non è punibile. Se viene segnalato che un soggetto che ha commesso un omicidio ma si rileva che ha meno di 14 anni al momento della commissione del fatto non devo fare alcun accertamento (perché così dice la legge all’art. 97 cp: “non è imputabile chi alla commissione del fatto non ha compiuto 14 anni”. Il fatto che non abbia la capacità di intendere di volere è una presunzione, non bisogna fare accertamenti in quanto il legislatore si è pronunciato in questo modo sulla base di accertamenti scientifici poiché nella maggior parte dei casi un minore di 14 anni non ha maturato una consapevolezza tale da far si che questo possa essere considerato capace di intendere di volere. Ogni stato può decidere un’età al di sotto della quale ci sia l’imputabilità del soggetto, al di sotto della soglia non bisogna fare alcuna verifica. Si dovrebbero fare degli accertamenti quando un minore immigrato senza documenti commette un reato, in questo caso bisogna accertare l’età. Si pone per questi soggetti il problema di accertare l’età, il giudice dovrà rivolgersi ad un medico (si fa solitamente una radiografia del polso, in base alla conformazione delle ossa si può capire la fascia d’età più vicina a quella anagrafica).
  • se ha più di 14 anni ma meno di 18 (art. 98 cp) “E' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacita' d'intendere e di volere; ma la pena e' diminuita.” “Se” costituisce il discrimine tra chi aveva la capacità di intendere e di volere e chi non aveva questa capacità, sempre per i soggetti con età compresa tra il 14 e i 18 anni. Se non aveva queste capacità non è imputabile e quindi non può essere punito. Se il minore tra i 14 e i 18 anni aveva la capacità di intendere e di volere è imputabile e quindi può essere punito ma ha la pena diminuita (non sarà la stessa pena degli adulti poiché si tiene conto che è minorenne). Nell’ipotesi dell’art. 98 bisognerà fare un accertamento, quando minore tra i 14 e i 18 anni commette reato bisognerà fare sempre accertamento sulla capacità di intendere e di volere poiché le conseguenze dell’accertamento, fatto in concreto , determineranno il collocamento del soggetto o tra i minori che non possono essere puniti (poiché incapace di intendere e di volere) o tra quelli puniti ma con una pena diminuita. Dopo art. 85 cp ci sono dei casi di esclusione dell’imputabilità (minore età, vizio di mente, abuso di sostanze alcoliche, sordomutismo, uso di sostanze stupefacenti) Capace di intendere e di volereimputabilepunibile Ci sono dei giudici onorari esperti che hanno delle specifiche competenze in determinate materie ma che non hanno fatto alcun concorso, non sono esperti di diritto, devono essere esperti nelle materie che riguardano l’età evolutiva. I giudici esperto vanno ad affiancare i giudici professionali, questo perché bisogna valutare oltre al fatto anche la personalità del minore.

Imputabilità (art. 85)

Art. 85 —> solo chi è imputabile può essere unito, imputabilità consiste nella capacità di intendere e di volere. Ci sono poi buna serie di casi che il legislatore ha voluto disciplinare in quanto sono situazioni nelle quali l’imputabilità è ridotta:

  • vizio di mente, parziale o totale (art. 88 e 89);
  • abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti (serie di ipotesi che rientrano tutte nell’abuso) (art. 91- cp);
  • sordomutismo (art. 96 cp);
  • minore età (art. 97 e 98 cp). Art. 97 —> minore di 14 anni —> direttamente una sentenza di non luogo a procedere perché non imputabile e quindi non punibile Art. 98 —> età tra i 14 e i 18 anni —> codice obbliga il giudice a effettuare valutazione sulla capacità di intendere di volere, caso per caso:
  • se al seguito dell’accertamento il minore non aveva capacità di intendere e di volere non può essere punito perché non imputabile;
  • se aveva capacità di intendere e di volere al momento della commissione del fatto viene punito ma la pena sarà ridotta, causa della minore età. Misure di sicurezza Se il minore di 14 anni (che non è mai imputabile e quindi non è assoggettabile a pena) ha commesso un delitto ed è socialmente pericoloso deve essere sottoposto a una misura di sicurezza:
  • libertà vigilata;
  • riformatorio giudiziario. Età e limiti per la responsabilità penale Minore tra 14 e 18 anni : è imputabile se, al mento in cui ha commesso il fatto, era capace di intendere e di volere  la pena è diminuita (art. 98 cp) (diminuzione fino ad 1/3). Se il minore fosse socialmente pericoloso potrebbe essere applicata nei suoi confronti una misura di sicurezza (sistema del doppio binario —> all’accertamento della responsabilità penale corrisponde l’applicazione di una pena [primo binario], a fronte della pericolosità sociale viene applicata una misura di sicurezza [secondo binario], queste due situazioni possono andare anche indipendentemente l’una dall’altra o insieme). < 14 anni non pericolosi < 14 anni pericolosi —> misura di sicurezza < 18 anni non imputabili non pericolosi < 18 anni non imputabili pericolosi —> misura di sicurezza < 18 anni imputabili pericolosi —> prima sanzione penale e poi misura di sicurezza < 18 anni imputabili non pericolosi —> sanzione penale In dottrina si distingue la capacità di intendere (capacità di rendersi conto della relata circostante, capacità di comprendere il significato sociale e le conseguenze del proprio comportamento) da quella di volere (capacità di autodeterminarsi liberamente e di controllare le priore pulsioni e i propri impulsi) —> per imputabilità devono esistere contemporaneamente entrambe e al momento e va valutata in relazione al singolo fatto concreto. Ci sono dei giudici onorari, esperti in determinate materie capaci di analizzare delle problematiche complesse che il mero giudice non sarebbe in grado di trattare. Sono giudici che vanno a comporre il collegio giudicante minorile in siete ai professionisti togati. Dall’età che il soggetto aveva al momento della commissione del fatto derivano delle conseguenze molto rilevanti, è quindi importante sapere precisamente l’età del soggetto al momento della commissione del fatto. L’ultra diciottenne è il presunto capace di intendere di volere salvo eccezioni, situazione opposta rispetto al minore di 18 anni. < 14 anni presunzione assoluta di non imputabilità < 18 bisogna valutare caso per caso, nessuna presunzione

18 anni presunzione di capacità di intendere e di volere che potrebbe venire meno al mostrarsi di uno dei vizi prima citati, ossia le cause che escludono la capacità La situazione più complicata è quella in cui ci troviamo davanti a minore di 18 anni (art. 98) che è anche affetto da vizio di mente. La questione diventa più complicata poiché bisogna valutare sia capacità di intendere e di volere ma anche applicare art. 88 e 89 (articoli che parlando solo del vizio di men te senza fare distinzione tra maggiorenni e minorenni).

Dotato di un organico formato da: un presidente togato, un altro magistrato togato e un “giudice onorario” ossia un cittadino benemerito dell’assistenza sociale, scelto tra i cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale e pedagogia. Con l. 27 dicembre 1956 n, 1441 la composizione di tale collegio viene modificata, provvedendo la presenza di due giudici onorari (uno di sesso maschile e uno di sesso femminile). Istituzione presso ogni tribunale per i minorenni di una Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. Per l’appello avverso le decisioni del tribunale per i minorenni viene creata una sezione della Corte d’appello , integrata nella sua composizione dalla presenza di consiglieri onorari. Si prevedono specifiche ricerche volte ad accertare i precedenti personali e familiari dell’imputato sotto l’aspetto fisico, psichico, morale e ambientale. Le udienze devono tenersi a porte chiuse , con possibilità d’intervento, oltre che dei soggetti “necessari” della vicenda processuale, di alcune figure specificatamente indicate: i prossimi congiunti dell’imputato, il tutore e il curatore. Conclusione : con il rdl 1404/1934 si realizza il diritto del minore “ a un proprio giudice ”, anche se non ancora il diritto ad un proprio processo. La sintesi è che dal 1934 il minore ha conquistato un proprio giudice, un autore di reato minorenne trova una giurisdizione specializzata minorile (tribunale per minorenni, sezione in corte d’appello e tribunale speciale della repubblica). La costituzione contiene certe norme molto importanti: Art. 31  co. 2, stabilisce una particolare protezione nei confronti dei soggetti minorenni. Protezione rafforzata nei confronti dei giovani (a tutto campo). Art. 102 , co. 2  da la possibilità di avere degli “organi specializzati” (non speciali) Art. 27  “finalità rieducativa della pena”

- Regole minime per l’amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino) approvate dall’Assemblea generale delle NU in data 29/11/

  • Raccomandazione n. 20/1987 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sulle risposte sociali alla delinquenza minorile – 17/9/
  • Legge delega 16/02/1987 n. 81 per il nuovo processo penale (ordinario e minorile) : Art. 3 pone come direttive per il legislatore delegato a elaborare il processo penale minorile:
    • i principi generali del “nuovo processo penale”;
    • con le modificazioni e integrazioni imposte dalle particolari conduzioni psicologiche del minore, dalla sua maturità e dalle esigenze della sua educazione ;
    • 19 criteri direttivi per il processo minorile. DPR 448/ Art. 1 (Co. 1) Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale. (Co. 2) Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne. (Co. 3) Il giudice illustra all’imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza, nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni. Giudici minorili spiegano all’imputato quali sono le attività che si stanno svolgendo e il significato della decisione che viene presa alla fine del processo (cosa che non succede nel processo che riguarda degli adulti). Principio di sussidiarietà L’eventuale “trapianto” di norme dalla sede del processo ordinario a quello per i minori non opera automaticamente, dovendo sottostare ad un a duplice verifica di trasferibilità:
    1. carenza di una previsione dettata e rinvenibile nel peri mento normativo del processo minorile;
    2. assenza di una regola implicitamente ricavabile dal sistema processuale per i minori che si ponga in rapporto di conflittualità con la disposizione del codice di procedura penale, condizione ascrivibile alla specificità del rito. Principio di adeguatezza e individualizzazione

Il principio di adeguatezza e di individualizzazione regola l’applicazione delle norme, che devono essere adeguate alla personalità e alle esigenze educative del singolo minore coinvolto nella concreta vicenda giudiziaria. È rivolto a tutti gli operatori, ma in particolare al giudice che deve anche illustrare all’imputato il significato delle attività processuali, nonché il contento e le ragioni delle decisioni. Altri principi importanti Specializzazione degli organi e dei protagonisti del procedimento penale minorile (giudice, PM, polizia, difensore) Minima offensività : la sottoposizione al processo penale non deve rappresentare per il minore un evento traumatico. D.lgs 2 ottobre 2018 n. 121 —> disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni Ordinamento penitenziario minorile, esiste dal 1975 l’ordinamento penitenziario (l. 354/75) applicata anche ai minori in attesa di una disciplina specifica. Fonti nazionali: sintesi

**- RDL n. 1404/1934 Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni

  • DPR n. 448/1988 Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni
  • Ordinamento penitenziario per minorenni** (d.lgs. 121/2018 – Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni) Direttiva europea 800/2016 —> riguarda garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (non ancora attuata in Italia)
  • il diritto all’informazione nei confronti del minorenne e dell’esercente la responsabilità genitoriale;
  • L’assistenza del difensore e dei genitori del minore;
  • La “valutazione individuale” e gli accertamenti medici;
  • La videoregistrazione dell’interrogatorio;
  • Le limitazioni alla libertà personale e le misure alternative alla detenzione
  • Il diritto di partecipazione al processo e la protezione della personalità e privatezza degli imputati minorenni
  • La formazione specializzata degli organi giudiziari, degli operatori della giustizia minorile e del difensore Modifiche introdotte dalla riforma Cartabia D.lgs 10 ottobre 2022 n. 149 Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. Modifiche (dal 2024)
  • Tribunale per i minorenni —> Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
  • Sezione di Corte d’appello per i minorenni —> Sezione di Corte d’appello per le persone, per i minorenni e per le famiglie Modifiche al DPR n. 448/ Art. 2 – Organi giudiziari nel procedimento a carico di minorenni Nel procedimento a carico di minorenni esercitano le finzioni rispettivamente loro attribuite, secondo le leggi di ordinamento giudiziario: a) il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; b) il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; c) la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; d) il procuratore generale presso la Corte di appello; e) la sezione di Corte di appello per le persone, per i minorenni e per le famiglie; f) il magistrato di sorveglianza per i minorenni.

Composizione del Tribunale per i minorenni

- Dibattimento : collegio di 4 giudici (2 togati e 2 onorari) - GIP : 1 solo magistrato togato (art. 50 bis ord. giud.) - GUP : un collegio con 1 giudice togato e 2 onorari esperti (uomo e donna) – gli esperti sono in maggioranza

  • Incompatibilità GIP/GUP, se il giudice togato ha svolto l’attività di GIP nelle indagini preliminari non può svolgere anche ruolo di GUP nell’udienza preliminare, arriverebbe se no con un pregiudizio. [udienza preliminare è fase importantissima del procedimento penale minorile  indagini, udienza preliminare e dibattimento] Magistrati togati “specializzati” Anche i togati sono specializzati, si specializzano dopo essere arrivati a lavorare nel Tribunale per i minorenni, fanno dei corsi che vengono organizzati da scuola di magistratura. Salvo casi eccezionali dovuti a imprescindibili esigenze di servizio, i magistrati assegnati agli uffici giudiziari minorili non possono essere destinati in applicazione o supplenza ad altro ufficio giudiziario (art. 3 disp. att.). Formazione/aggiornamento Il Ministero della giustizia collabora con il CSM per la realizzazione di appositi corsi di formazione e di aggiornamento per i magistrati ordinari e onorari addetti agli uffici giudiziari minorili, nelle materie attinenti al diritto minorile e alle problematiche della famiglia e dell’età abolitiva (art. 5 disp. att.). Attualmente i corsi sono organizzati dalla Scuola superiore della magistratura. I giudici onorari non sono giudici popolari (corte d’assistente, organo della giurisdizione penale degli adulti che si occupa dei reati più gravi, sono selezionati in base al titolo di studio e sono selezionati al bisogno, sono iscritti ad elenchi e vengono scelti quando serve la partecipazione e del popolo per amministrazione della giustizia)

2) Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni

Organo che svolge le indagini e che sostiene l’accusa, si occupa di esser citare l’azione penale. Presso il tribunale per i minorenni è istituito un ufficio autonomo del pm. Al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni spetta di promuovere ed esercitare l’azione penale per tutti i reati commessi dai minori degli anni 18 nel territorio della Corte di appello o della sezione di corte d’appello in cui è istituito il tribunale per i minorenni. [Dal 2023 diventerà il Procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie] PM minorile Al procuratore della Repubblica sono trasmessi tuti i referti, le denunce, le querele, le istanze e le richieste concernenti reati commessi dai minori degli anni 18. Al Procuratore della repubblica sono attribuiti, nelle materie di competenza del tribunale per i minorenni, tutti i poteri che le leggi conferiscono al pm presso il tribunale. I compiti fondamentali della Procura per i minorenni si svolgono in due ambiti:

  • Penale : attività della Procura sostanzialmente identica a quella di qualsiasi altra Procura, ossia svolgere le indagini preliminari in ridire a tutti i retai commessi da soggetti minorenni, ed eventualmente esercitare l’azione penale;
  • Civile : la Procura per i minorenni ha il compito di raccogliere le segnalazioni di situazioni di eventuale rischio o pregiudizio per i soggetti minori e avanzare istanze al Tribunale per i minorenni, cioè chiedere provvedimenti a loro tutela.

3) Polizia giudiziaria

In ciascuna Procura della repubblica presso i tribunali per i minorenni è istituita una sezione specializzata di polizia giudiziaria , alla quale è assegnato personale dotato di specifiche attitudini e preparazione. Sezioni di polizia giudiziaria Ai fini dell’assegnazione alle sezioni specializzate di pg, si tiene conto dell’attitudine, die titoli di studio, dei titoli di specializzazione in materia minorile e di eventuali esperienze specifiche del candidato. Le amministrazioni di appartenenza, d’intesa con il Ministero della giustizia, curano la formazione e l’aggiornamento del personale addetto alle sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni. (art. 6 disp. att.)

4) Sezione di Corte d’appello per i minorenni

Sull’appello alle decisioni del Tribunale per i minorenni nei casi in cui è ammesso dalle leggi, giudica una sezione della Corte d’appello che è indicata all’inizio dell’anno giudiziario con il decreto del Capo dello Stato di approvazione delle tabelle giudiziarie:

  • 2 giudici onorari (un uomo e una donna)
  • 3 giudici togati. Art. 4 disp. att. Alle sezioni di Corte di appello per i minorenni sono destinati, per almeno un biennio u magistrati scelti tra i componenti della Corte di appello, che abbiano solto attività presso uffici giudiziari minorili o presso uffici del giudice tutelare o che siano dotati di specifica attitudine, preparazione ed esperienza. I magistrati sono destinati in via esclusiva alla sezione indicata nel co. 1 quando lo richiede l’entità degli affari in materia minorile. Ai magistrati destinati anche ad altre sezioni sono assegnati di preferenza affari strettamente connessi con le tematiche familiari e minorili.

5) Giudici onorari

Due cittadini, un uomo e una donna, benemeriti, dell’assistenza sociale, scelti tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia, che abbiano compiuto il trentesimo anno di età. I giudici onorari sono nominati a seguito di deliberazione del CSM con decreto del Ministero della Giustizia. Ad essi è conferito il titolo di: giudice onorario del tribunale per i minorenni oppure di consigliere onorario della sezione della Corte d’appello per i minorenni. Furnò in carica tre anni e possono essere confermati. Art. 6 rdl 1404/ Nomina dei giudici onorari esperti e dei consiglieri onorari esperti Prima di assumere l’esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento innanzi al presidente della Corte d’appello a norma dell’art. 9, co. 2, dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30p gennaio 1941, n. 12. I componenti provati durano in carica tre anni e possono essere confermati , senza limitazioni nel numero di mandati. Quando è necessario, sono nominati uno o più supplenti. Disposizioni in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili Non possono essere nominati giudice onorario esperto o consigliere esperto coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture o comunità pubbliche o provate ove vengono inseriti i minori da parte dell’autorità giudiziaria, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito o che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono. Giudici onorari Presso il Tribunale per i minorenni di Milano operano circa 60 giudici onorari con diversi profili professionali. Trattandosi di professione onoraria per legge deve essere svolta per fornire un contributo alla funzione giudiziaria e non deve diventare l’attività esclusiva del giudice onorario. È per tale ragione che questi soggetti non sono stabilmente reperibili presso il Tribunale per i Minorenni presso i quali si recano unicamente per partecipare alle udienze o per svolgere le attività istruttorie delegate dal Tribunale. Formazione/aggiornamento Il Ministero della giustizia collabora con il CSM per la realizzazione di appositi corsi di formazione e di aggiornamento per i magistrati ordinari e onorari addetti agli uffici giudiziari minorili, nelle materie attinenti al diritto minorile e alle problematiche della famiglia e dell’età evolutiva (art. 5 disp. att.). Attualmente i corsi sono organizzati dalla Scuola superiore della Magistratura.

6) Magistratura di sorveglianza

Nei confronti dei minori e dei soggetti maggiorenni che commisero il reato quando erano minori degli anni 18 le funzioni del tribunale di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza sono esercitate, rispettivamente:

  • dal tribunale per i minorenni;
  1. Accertamenti sulla personalità dell’imputato;
  2. Accertamenti sull’età dell’imputato. [Due tipi di accertamento molto rilevanti]

2) Difensore del minore

Difensore d’ufficio dell’imputato minorenne (art. 11 DPR 448/1988) Deve essere un avvocato specializzato, specializzazione che caratterizza anche gli organi pubblici. L’art. 11 del DPR 448/88 prevede la specializzazione del difensore d’ufficio dell’imputato minorenne e stabilisce che il consiglio dell’ordine forense deve predisporre degli elenchi nei quali ci sono i difensori specializzati in diritto minorile. Fermo quanto disposto dall’art. 97 del cpp, il Consiglio dell’Ordine forense predispone **gli elenchi dei difensori con specifica preparazione nel diritto minorile

  1. Difensore d’ufficio (art. 15 disp. att. min.)** Ciascun Consiglio dell’Ordine forense predispone e aggiorna a almeno ogni tre mesi l’elenco alfabetico degli iscritti nell’albo idonei e disponibili ad assumere le difese di ufficio e lo comunica al Presidente del tribunale per i minorenni, il quale ne cura la trasmissione alle autorità giudiziarie minorili del distretto. Si considera in possesso di specifica preparazione:
  • chi abbia svolto non saltuariamente la professione forense davanti alle autorità giudiziarie minorili;
  • chi abbia frequentato corsi di perfezionamento o aggiornamento per avvocati nelle materie attinenti il diritto minorile e le problematiche dell’età evolutiva. Corsi di aggiornamento Il Consiglio dell’Ordine forense dove ha sede il tribunale per i minorenni, l’intesa con il Presidente del tribunale per i minorenni e con il Procuratore della repubblica per i minorenni, organizza annualmente corsi di aggiornamento per avvocati nelle materie attinenti il diritto minorile e le problematiche dell’età evolutiva. Due requisiti alternativi tra di loro:
  • professione forense svolta non saltuariamente davanti alle autorità giudiziari minorili;
  • frequenza di corsi di perfezionamento e aggiornamento per avvocati nelle materie attinenti il diritto minorile. 2) Difensore di fiducia Manca la prescrizione normativa dello stesso requisito di specializzazione con riferimento al difensore nominato di fiducia dall’indagatore/imputato. [Difensore di fiducia è scelto direttamente da imputato nei cui confronti ha un rapporto di “fiducia” in base ad una scelta libera. Difensore d’ufficio viene nominato da autorità giudiziaria quando. Imputato non ha nominato difensore di fiducia. Per imputato l’assistenza di un difensore è sia un diritto che un dovere] Codice deontologico nazionale forense (31 gennaio 2014 in adeguamento della l. 247/2012) prescrive: “L’avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza” (art. 14). L’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. L’avvocato, in caso di incarichi che comportano anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e alla parte assistita la necessita di integrare l’assistenza con altro collega in possesso di dette competenze (art. 26). Non ci sono delle norme che stabiliscono una specializzazione del difensore di fiducia. Se deve essere un difensore che viene scelto liberamente dall’imputato non si può obbligare a sceglierlo da un elenco, se no sarebbe una scelta vincolata. Dato che il rapporto si fonda su un rapporto fiduciario deve essere liberamente scelto da imputato che ipoteticamente si dovrebbe informare sulla competenza del difensore per il caso concreto. Avvocato deve assumere incarico solo se è dotato di una adeguata conoscenza del diritto processuale minorile, se non ha competenza deve rinunciare a incarico o avvalersi a colleghi che abbiano queste determinate competenze. L’importante ruolo del difensore del minorenne

Si chiede al difensore una compartecipazione delle istanze di salvaguardia della personalità del minorenne e di sua responsabilizzazione. Deve garantire l’applicazione degli istituti processuali con modalità conformi alla situazione personale del minorenne , in ottemperanza e nel rispetto dei personali educativi in atto. Il difensore deve tenere conto della ridotta attitudine del minore a compiere scelte processuali consapevoli. Il difensore deve definire strategie difensive non conflittuali con il preminente interesse del minore, oltre che con prospettive di conciliazione con la persona offesa. Il difensore deve assicurare un costante raccordo con le figure che, a vario titolo, appaiono sulla scena processuale: servizi minorili, familiari, organi investigativi, autorità giudiziarie. È compito del difensore provocare il coinvolgimento del minore nella vicenda giudiziaria che lo riguarda e renderlo consapevole delle peculiari soluzioni offerte dal sistema minorile (irrilevanza del fatto, persona giudiziale, messa alla prova, giudizio abbreviato). Investigazioni difensive (art. 391 bis – 391 decies cpp): sono possibili anche nel procedimento penale minorile. Difensore segue tutto iter processuale che riguarda il minorenne, altri organi invece intervengono solo in determinate fasi nelle quali è previsto il loro intervento. Difensore è anche colui che deve aiutare il minore a fare determinate scelte processuali. È elemento di raccordo con tutti gli organi, deve tenere rapporti con minore, con genitori, con pm, con giudice, con servizi minorili. Deve costituire elemento di collegamento tra tutti i protagonisti che si occupano dell’autore di reato. Il difensore (di fiducia) viene nominato dal minore, che è titolare del diritto di nominare un difensore (non è diritto dei genitori del minorile la nomina del difensore). Il rapporto economico e di conoscenza non toglie al minore il diritto di nominare il difensore in quanto è lui titolare del diritto di difesa. Il difensore dell’indagatore, imputato e persona offesa possono svolgere le stesse attività svolte anche nel processo penale non minorile (attività volte alla raccolta di elementi per svolgere in modo adeguato l’attività difensiva).

3) Genitori del minore: assistenza affettiva e psicologica

Genitori hanno un ruolo importante previsto dal codice, cosa che non succede nel processo penale per i maggiorenni. Art. 12 DPR 448/ L’assistenza affettiva e psicologica all’imputato minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento:

  1. dalla presenza dei genitori ;
  2. o di altra persona idonea indicata dal minorenne e ammessa dall’autorità giudiziaria che procede;
  3. dei servizi sociali minorili. Genitori in ogni stato e grado del procedimento hanno obbligo di realizzare assistenza affettiva e psicologica nei confronti dell’imputato. Imputato può anche indicare una persona diversa dai genitori che gli fornisca questa assistenza affettiva o psicologica (può appartenere al nucleo familiare ma non necessariamente). Il giudice deve valutare la richiesta di assistenza da persona diversa dai genitori. I servizi sociali minorili in ogni caso devono fornire assistenza psicologica (non tanto affettiva), oltre ad altri compiti che hanno. Il pubblico ministero e il giudice possono procedere al compimento di singoli atti per i quali è richiesta la partecipazione del minorenne senza la presenza delle persone sopra indicate, nell’interesse del minorenne o quando sussistono inderogabili esigenze processuali. Escludere la presenza delle persone quando possono pregiudicare o intralciare lo svolgimento di determinate attività processuali. Non è prevista espressamente alcuna sanzione in caso di omissione di tale assistenza affettiva e psicologica. Secondo un’interpretazione può applicarsi la nullità prevista dall’art. 178 lett. c) cpp (“funzioni di assistenza e di intervento), atti senza assistenza sarebbero da considerare nulli (tesi non accolta da giurisprudenza). Art. 12 non prevede sanzioni nel caso in cui venga meno, nel caso concreto, l’assistenza affettiva e psicologica obbligatoria. Secondo la giurisprudenza è una mera irregolarità ma atto rimane valido. Sono salve eventuali sanzioni disciplinari, penali o civili a seconda del ruolo e delle qualità del soggetto inottemperante:
  • per i genitori: art 333 cc (condotta del genitore pregiudizievole ai figli)
  • persona idonea: nessuna sanzione

Questi diritti sono attribuiti sono agli esercenti della responsabilità genitoriale. Se i genitori sono esercenti vengono notificate a loro, se no vengono notificate solo a uno dei due o ad un tutore (a chi viene attribuita la responsabilità genitoriale). Entrambe le previsioni sono sanzionate con la nullità (se pm non notifica informazione di garanzia a indagato o a esercente responsabilità genitoriale gli atti successivi saranno nulli). In caso di mancata notifica : nullità generale a regime intermedio (art. 178, co. 2, cpp e art. 180 cpp) Forma di assistenza ulteriore rispetto a quella tecnica del difensore. Cosa succede se c’è notifica ad imputato e a esercente responsabilità genitoriale non partecipa a udienza? Non si può assicurare la partecipazione all’udienza ma il giudice può applicare una sanzione pecuniaria all’ esercente responsabilità genitoriale che senza un motivo specifico non partecipa al dibattimento. Non vi sono disposizioni dirette ad assicurare la presenza di tali soggetti nel corso del procedimento. In caso di mancata comparizione, senza legittimo impedimento, all’udienza preliminare o al dibattimento: facoltà del giudice di applicare una sanzione pecuniaria. Gli atti processuali restano validi. Impugnazione dell’esercente la responsabilità genitoriale (art. 34 DPR 448/88) L’esercente la responabilità genitoriale può, anche senza avere diritto alla notificazione del provvedimento, proporre l’impugnazione che spetta all’imputato minorenne. Qualora sia l’imputato, sia l’è servente la responsabilità genitoriale abbiano proposto l’impugnazione, si tiene conto, a ogni effetto, soltanto dell’impugnazione proposta dall’imputato, quando tra i due atti ci sia contraddizione. Negli altri casi, la regolarità di una impugnazione sana l’irregolarità dell’altra anche in relazione ai motivi, compresenza di motivi che si sanano. Se l’imputato diventa maggiorenne prima o nel corso del procedimento: l’art. 7 e l’art. 34 DPR 448/88 non si applicano (la situazione più comune è che l’imputato rimane minorenne durante tutto il procedimento). L’art. 12 vale anche nel caso in cui l’imputato diventa maggiorenne durante il processo, quindi, l’obbligo di assistenza deve essere continuo (ci sono delle opinioni contrastanti, alcuni sostengono che assistenza viene meno).

4) Persona offesa dal reato

Esiste anche una vittima, non c’è solo imputato nel processo minorile, che solitamente viene trascurata (soprattutto nel processo minorile) La persona offesa partecipa al processo penale minorile ai fini o di quanto previsto dall’art. 90 cpp:

  • può presentare memorie;
  • può indicare elementi di prova (tranne Cassazione).
  • Specifiche norme attribuiscono determinati diritti alla persona offesa.
  • Non può costituirsi parte civile.
  • Non partecipa alla discussione e non presenta le conclusioni.
  • La sentenza penale non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile (art. 10, co. 2 DPR 448/88)
  • Mediazione penale (giustizia ripartiva e mediazione penale sono la sede nell’ambito della quale la persona offesa può assumere un ruolo di pregnanza, se viene trascurata può far valere un minimo i suoi diritti) [queste cose, se persona offesa coincide con danneggiato, possono essere fatte nel processo penale che riguarda gli adulti]

Accertamenti sulla personalità (art. 9) e sull’età (art. 8) dell’imputato nel procedimento

minorile

due tipologie di accertamenti portanti, assumono rilevanza nel processo minorile ma non in quello degli adulti ordinario. Le disposizioni del processo minorile devono essere “ applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne ”. Gli accertamenti sulla personalità costituiscono “ una tappa prioritaria dell’iter processuale minorile ”. Sono il presupposto indispensabile di qualsiasi provvedimento da adottare nei confronti del minorenne autore di reato.

La direttiva europea 800/2016/UE prevede il diritto del minore ad una valutazione individuale “diretta ad identificare le specifiche esigenze in materia di protezione, istruzione, formazione e reinserimento sciale”. Art. 9 DPR 448/ Problema dell’accertamento dell’imputabilità si collega anche all’art. 9, sulla base anche della personalità dell’imputato minore. Il pm (fase delle indagini preliminari) e il giudice (GUP e Tribunale per i minorenni nel giudizio di primo grado) acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse professionali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l’imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza rovinale del fatto e disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili. Perché vengono svolti accertamenti sulla personalità?

  • Valutazione relativa ad imputabilità (capacità di intendere di volere, maturità;
  • Accertare grado di responsabilità;
  • Valutare rilevanza del fatto e adottare provvedimenti idonei (misure penali e provvedimenti civili). Oggetto accertamenti sulla personalità: accertare condizioni e risorse personali, ambientali, familiari e sociali del minore. Bisogna valutare il contesto familiare nel quale vive il minore, il contesto sociale (ambiente, scuola), l’ambiente (zona di una città o area urbana soggetta alla devianza minorile, senza generalizzare), bisogna quindi raccogliere varie informazioni circostanziali sul minore. Fascicolo relativo agli accertamenti sulla personalità è altrettanto rilevante rispetto al fascicolo sul fatto concreto (reato concreto). La norma parla di pm e giudice ma nella prassi è consolidata la scelta di avvalersi dei servizi sociali per svolgere in concreto le indagini personologiche (informazioni su famiglia, scuola, luogo, ecc.). Il destinatario degli accertamenti è il minorenne, che era minorenne al momento della commissione del fatto (anche se diventa maggiorenne durante il procedimento), anche se era minore di 14 anni. Questo tipo di accertamenti è un dovere (sanzione se non fa fare accertamenti, se abbiamo detto che la valutazione sulla capacità di intendere di volere è fondamentale nel processo minorile questo è uno strumento per stabilirla) del giudice o del pm che agisce attraverso i servizi sociali. [Verbo “acquisire” è sinonimo di doverosità, “devono acquisire”] Quali sono le conseguenze se pm e giudice non fanno accertamenti? Se manca indagine relativa alla personalità, essendo doverosa ai sensi dell’art. 9, le conseguenze sono:
  • processuali (cosa succede agli atti successivi del processo): non ci sono sanzioni specifiche, non si dice “a pena di nullità”;
  • non processuali. Se non venissero fatti questi accertamenti qualcuno ritiene che si arriverebbe alla sentenza senza alcuna valutazione sulla personalità del minore, la sentenza sarebbe ricorribile in Cassazione per vizio di motivazione (mancanza di una motivazione valida). Art. 9, co. 2 Agli stessi fini il pm e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità (senza essere vincolati dalle formalità previste dal cpp, raccogliere elementi senza essere vincolati da particolari regimi sempre rispettando le garanzie previste, soprattutto quelle difensive). Giudice e pm possono sentire persone che sono state a contatto con il minore per acquisire determinate informazioni sul contesto familiare, ambientale, sociale, quelle informazioni rilevanti la personalità e l’ambiente di crescita del minore. Il giudice può anche rivolgersi a degli esperti, nel caso ci fossero problemi particolari e specifici. Difensore dovrebbe essere inserito tra le figure che possono svolgere attività personologica, per poi trasmettere i risultati al giudice, dato che affianca il minore imputato in tutte le fasi del processo (dal momento della commissione del fatto). Soggetti che devono svolgere gli accentramenti Nella fase delle indagini:
  • PM

Quando durante il procedimento penale sorge il dubbio sull’età dell’imputato (o dell’indagato) è necessario svolgere gli accertamenti sull’età. Tali accertamenti si effettuano solo in caso di incertezza sull’età dell’indagato/imputato. Sono svolti solo quando c’è dubbio sull’età anagrafica di colui che ha commesso il reato. Giudice minorile non ha le competenze per accertare l’età quindi nomina un perito, un medico legale, che valuta dal punto di vista medico quale può essere l’età più vicina all’età anagrafica dell’autore di reato. Tale incertezza potrebbe sussistere anche nel processo degli adulti, se giudice ha dubbio che imputato al momento della commissione del fatto non aveva ancora 18 anni allora si applica art. 67 cpp, ossia il giudice del processo ordinario deve trasmettere gli atti alla Procura della repubblica presso il Tribunale per i minorenni, in modo da nominare un perito per accertare l’età dell’imputato. Se medico legale non riesce a dare una valutazione attendibile sull’età dell’imputato presunto minorenne il co. 2 stabilisce che si presume la minore età dell’imputato (si agisce in favor di quest’ultimo). Nel processo ordinario In ogni stato e grado del procedimento quando vi è ragion e di ritenere che l’imputato sia minorenne, l’autorità giudiziaria trasmette gli atti al Procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni (art. 67 cpp). Art. 8 DPR 448/ Nel processo minorile:

  1. Quando vi è incertezza sulla minore età dell’imputato, il giudice dipone, anche d’ufficio, perizia;
  2. Qualora, anche dopo la perizia, permangono dubbi sulla minore eta, questa è presunta ad ogni effetto;
  3. Le disposizioni dei co. 1 e 2 si applicano quando vi è ragione di ritenere che l’imputato sia minore degli anni 14. Abbiamo problema relativo alla fase delle indagini, se dubbio sorge nella fase delle indagini il primo problema è determinare l’età (se l’indagato fosse privo di documenti). Il cpp prevede che diritti attribuiti ad imputato si estendono anche ad indagato quindi sarebbe facilmente risolvibile. Ci si è chiesti se si cattura una persona e bisogna stabilire subito l’età, come si fa ad accertare età nella fase delle indagini? L’art. 8 sembrerebbe solo relativo al processo ma il pm può chiedere incidente probatorio (pm per assumere perizia chiede incidente probatorio, parentesi nell’ambito delle indagini e che consente di assumere le prove eccezionalmente, quelle prove che andrebbero assunte in dibattimento. Tra queste prove c’è anche la perizia). Se il perito non è il grado di stabilire l’età si applicano le presunzioni dell’art. 8, co. 1-2-3, ossia l’indagato viene considerato minorenne (a tutela dell’imputato e con presunzione di minore eta di quest’ultimo). Perizia di tipo auxologico : analisi dei livelli di sviluppo scheletrico, della statura, del peso, della circonferenza cranica, della dentizione, delle manifestazioni puberali, da cui possa desumersi l’età “biologica” dell’individuo, sul presupposto che essa rispecchi l’età anagrafica. Problema: accertamento sull’età del minorenne nelle indagini preliminari
  • l’art. 8 DPR 448/88 si riferisce al “ giudice ” e alla “ perizia ” Come procede il PM nelle indagini preliminari? Due diversi orientamenti interpretativi:
  • PM chiede l’incidente probatorio (art. 392, co. 1, lett. f cpp);
  • PM procede agli accertamenti tecnici irripetibili ex art. 360 cpp. Sembra preferibile la prima soluzione perché diviene garantito il contraddittorio dinanzi al GIP. Problema: rifiuto del minore Se il presunto minorenne rifiuta di sottoporsi agli accertamenti peritali non è possibile costringerlo. In tali casi, tuttavia, non operano le presunzioni di età minore, stabilita nel co. 2 dell’art. 8 DPR 448/88, in quanto testualmente prevista per la sola ipotesi in cui, nemmeno attraverso il ricorso a strumenti tecnici, sia stato risolto il dubbio sulla minore età. Non operando tale presunzione, si ritiene che il giudice debba accertare l’età dell’imputato sulla base del proprio libero convincimento, ricorrendo a tutti gli elementi a sua disposizione.

Perizia e accertamenti medici “coattivi”

Norme che prevedono di svolgere determinati accertamenti anche in mancanza del consenso della persona autore del reato, queste norme vanno a tutelare sia le esigenze processuali, sia quelle di tutela della persona (contemperano le esigenze di entrambe le parti, sia quelle processuali che quelle della persona imputata). Legge 30 giugno 2009, n. 85 ha introdotto:

  • art. 224 bis cpp : provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale ( “perizia coattiva”)
  • art. 359 bis cpp : prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi ( “accertamenti coattivi” nelle indagini preliminari) Nota: la dottrina non ritiene che queste norme possano applicarsi anche al procedimento penale minorile. Perizia “coattiva” Secondo l’art. 224 bis cpp, se per l’esecuzione della perizia è necessario compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale, si può procedere agli “ accertamenti medici ”, anche se non vi è il consenso della persona da sottoporre all’esame del perito. Il giudice dispone con ordinanza motivata l’ esecuzione coattiva , se essa risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti. L’ordinanza del giudice è notificata all’interessato, all’imputato e al suo difensore nonché alla persona offesa almeno tre giorni prima di quello stabilito per l’esecuzione delle operazioni peritali. Non possono essere disposte in alcun modo operazioni che contrastano con espressi divieti posti dalla legge o che possono mettere in pericolo la vita, l’integrità fisica o la salute della persona o del nascituro, o che, secondo la scienza medica, possono provocare sofferenze di non lieve entità. Le operazioni peritali sono comunque eseguite nel rispetto della dignità e del pudore che vi è sottoposto. In ogni caso, a parità di risultato, sono prescelte le tecniche meno invasive. L’atto è nullo se la persona sottoposta al prelievo o agli accertamenti non è assistita dal difensore nominato. Persona non deve essere violata, attività senza consenso della persona devono essere realizzate con estrema cautela. Accertamenti “coattivi” nella fase delle indagini preliminari Nella fase delle indagini preliminari , secondo l’art. 359 bis cpp, quando devono essere eseguite le operazioni di cui all’art. 224 bis e non vi è il consenso della persona interessata, il pm ne fa richiesta al giudice per le indagini preliminari che le autorizza con ordinanza quando ricorrono le condizioni ivi previste. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il pm dispone lo svolgimento delle operazioni con decreto motivato. Entro le 48 ore successive il pm richiede al giudice per le indagini preliminari la convalida del decreto. Il giudice provvede con ordinanza al più presto e comunque entro le 48 ore successive, dandone avviso immediatamente al pm e al difensore. Perizia “coattiva” in incidente probatorio Il pm e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia che comporti l’esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall’art. 224 bis cpp. Art. 72 bis disp. att. Cpp – Prelievo di campioni biologici e accertamenti medici su minori e su persone incapaci o interdette
  1. Nei casi previsti dagli art. 224 bis e 359 bis del codice, se la persona da sottoporre a prelievo di campioni biologici o ad accertamenti medici è minore , incapace o interdetta per infermità di mente, il consenso è prestato da un curatore speciale nominato dal giudice, il quale può presenziare alle operazioni.
  2. Ai fini di cui al co. 1, se il genitore o il tutore mancano o non sono reperibili, o si trovano in conflitto di interessi con la persona da sottoporre al prelievo di campioni biologici o ad accertamenti medici, il consenso è prestato da un curatore speciale nominato dal giudice, il quale può presenziare alle operazioni.
  3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli art. 224 bis e 359 bis. Secondo la dottrina questa norma non riguarda i minori autori di reato, ma si riferisce esclusivamente alle ipotesi in cui il minorenne sia persona offesa o testimone nel processo penale a carico di un imputato adulto.

- notifiche all’ esercente la responsabilità genitoriale (informazione di grazie a e decreto di fissazione dell’udienza): art. 7 DPR 448/88 (notificata agli esercenti anche la fissazione di eventuali udienze, se non vengono fatte notifiche opera una nullità speciale degli atti);

  • accertamenti sull’età dell’imputato : art. 8 DPR 448/1988;
  • accertamenti sulla personalità dell’imputato : art. 9 DPR 448/1988 (necessario, anche pm è tra i soggetti obbligati a svolgere attività di indagine personologica);
  • assistenza affettiva e psicologica : art. 12 DPR 448/1988 (da parte dei genitori, persona indagata e servizi sociali).
    • Misure precautelari: solo relative alle indagini (arresto, fermo, accompagnamento a seguito di flagranza);
    • Misure cautelari: applicate già nella fase delle indagini ma non esclusivamente, possono essere applicate anche solo nella fase del processo. Riforma in corso sulle misure cautelari e pre cautelari (no riforma Cartabia) Giudice per le indagini preliminari (GIP) Il giudice per le indagini preliminari (GIP) interviene su richiesta del PM o dell’indagato solo per alcuni provvedimenti che incidono sui diritti fondamentali della persona (convalida le misure cautelari, dispone le misure cautelari, autorizza le intercettazioni) o per l’acquisizione anticipata delle prove (incidente probatorio) o nella fase di chiusura delle indagini. Il GIP è un magistrato monocratico togato del Tribunale per i minorenni (art. 50 bis ord. Giud.) Conclusione delle indagini Avviso di conclusione delle indagini (art. 415 bis cpp) deve essere notificato all’indagato e al difensore: si applica anche nel processo minorile. Deve essere notificato anche all’esercente la responsabilità genitoriale? Secondo la giurisprudenza, l’omessa notifica dell’avviso ex art. 415 bis cpp all’esercente la responsabilità genitoriale non determina alcuna nullità. Le indagini preliminari hanno dei termini fissati dalla legge (pm e polizia devono svolgere attività entro i termini stabiliti per legge). Il pm deve poi notificare avviso di fine delle indagini, avviso deve essere notificato ad indagato e anche ad esercente dell’attività genitoriale. Nella prassi non è un grade problema perché di solito di regola gli esercenti sono i genitori, quando viene notificato avviso di conclusione ad indagato minorenne ne vengono a conoscenza anche i genitori. La decisione del pm è tra richiesta di archiviazione e richiesta di rinvio a giudizio, scelta alternativa. PM minorile deve decidere: a) richiesta di archiviazione (artt. 408 ss cpp, problemi di procedibilità, reato estinto, ecc.) —> GIP (giudice monocratico togato del TM) —> differenza con processo per adulti è che si andrà davanti a GIP del tribunale per i minorenni, giudice togato; b) richiesta di rinvio a giudizio (artt. 416 ss cpp) —> udienza preliminare (che nel procedimento penale minorile assume caratteristiche peculiari e si svolge davanti al GUP collegiale; c) richiesta di sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (art. 27 DPR 448/88) ; d) richiesta di immediata declaratoria della non imputabilità (minore di 14 anni, processo deve essere chiuso subito) ex art. 26 DPR 448/88 ; e) procedimenti speciali: solo alcuni sono consentiti nel rito minorile (art. 25 DPR 448/88) —> non tutti i procedimenti speciali sono accessibili, esclusione del patteggiamento e del decreto penale di condanna. [pm fa sempre richieste poi sempre sottoposte alla decisione del giudice] L’udienza preliminare minorile si svolge davanti a GUP, giudice collegiale (due giudici onorari e un giudice togato). Udienza preliminare solitamente è sede nel quale il procedimento minorile si risolve, è raro che si vada al dibattimento. [nel processo degli adulti l’udienza preliminare è solitamente una fase di passaggio] Riti speciali: esclusi Esclusione di alcuni riti speciali nel procedimento penale minorile (art. 25t DPR 448/88):
    1. applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento)
    2. procedimento per decreto penale di condanna.

Riti speciali: ammessi a) Giudizio direttissimo :

  • solo se è possibile compiere gli accertamenti previsti dall’art. 9 DPR 448/88 e assicurare al minorenne l’assistenza prevista dall’art. 12 DPR 448/88 —> assistenza di tipo affettivo-psicologica;
  • se non pregiudica gravemente le esigenze educative del minorenne b) Giudizio immediato : se non pregiudica gravemente le esigenze educative del minorenne (personalità del minore ed esigenze educative sono caratteristiche sempre da tenere in considerazione nel processo minorile) Giudizio abbreviato : non essendo espressamente escluso l’art. 25 DPR 448/88, deve ritenersi ammissibile nel procedimento penale minorile (rito speciale che non viene citato da art. 25 quindi è esplicitamente consentito, regole uguali a quelle del cpp). Può essere richiesto solo da imputato, responsabilità decisa durante l’udienza preliminare (artt. 438 ss. cpp, adeguati alle esigenze educative del minore). Le norme degli artt. 438 ss cpp possono essere applicate al procedimento penale minorile, ma in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne (art.1 DPR 448/88). Es. Trapiantare norme del codice degli adulti nel procedimento minorile con cautela, art. 441, co. 1, giudizio abbreviato —> di regola abbreviato è senza il pubblico, nel giudizio degli adulti se tutti gli imputati sono d’accordo possono chiedere che si svolga con pubblico, nel giudizio per i minorenni è sempre senza il pubblico (se si applicasse integralmente la norma ci sarebbe violazione dell’art. 1 poiché presenza del pubblico sacrifica la reputazione del minore, tutela nei confronti dell’imputato che non deve essere giudicato in presenza di “parti aggiuntive”). Bisogna quindi escludere le disposizioni che vanno a violare la reputazione/personalità del minore e le sue esigenze educative.

L’udienza preliminare nel processo minorile: svolgimento e decisioni

  • Indagini preliminari
  • Udienza preliminare
  • Dibattimento L’udienza preliminare è il “fulcro” o “baricentro” del processo penale minorile, ossia il momento più significativo. Rappresenta la sede elettiva del procedimento. Per quanto non previsto dal DPR 448/88 si deve fare riferimento alla disciplina ordinaria (artt. 416-433 cpp).

Peculiarità dell’udienza preliminare nel rito minorile

  1. Specializzazione e collegialità del giudice
  2. Particolari modalità di svolgimento dell’udienza
  3. Ambito ventaglio di epiloghi decisori
  4. Opposizione come mezzo di impugnazione Il giudice per udienza preliminare è un giudice collegiale, coesistono le caratteristiche della specializzazione e della collegialità che non esistono nell’udienza per gli adulti.

1) Specializzazione del giudice

- GUP collegiale : 1 giudice togato + 2 giudici onorari (art. 50 bis, co. 2, ord. giud) - incompatibilità GIP/GUP (art. 34, co. 2, bis cpp) GUP collegiale e specializzato anche nel giudizio abbreviato (compreso l’abbreviato richiesto dall’imputato a seguito del giudizio immediato) Giudizio abbreviato viene richiesto o da pm o da imputato, se pm chiede giudizio immediato l’imputato può chiedere che questo giudizio immediato si trasformi in giudizio abbreviato. In questo caso, nel processo degli adulti, il giudice che ammette il giudizio immediato resta come giudizio dell’abbreviato (giudice monocratico), nel processo per i minori, anche se si verifica questa trasformazione il giudice non potrà essere unico ma sarà collegiale, quindi il GUP dell’udienza preliminare. Avviso di fissazione dell’udienza preliminare L’avviso di fissazione dell’udienza preliminare (unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio presentata dal PM), ai sensi dell’art. 419 cpp, deve essere: