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DLGS 36/2023 - RIASSUNTO NUOVO CODICE CONTRATTI PUBBLICI PER CONCORSI, Sintesi del corso di Diritto Amministrativo

Riassunto del nuovo codice contratti pubblici (dlgs. n.36/2023), ottimo ed esauriente per chi deve preparare concorsi o esami

Tipologia: Sintesi del corso

2022/2023

In vendita dal 16/11/2023

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Scarica DLGS 36/2023 - RIASSUNTO NUOVO CODICE CONTRATTI PUBBLICI PER CONCORSI e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Amministrativo solo su Docsity! I contratti della pubblica amministrazione – D.Lgs. n.36/2023 PA sono dotate di una capacità generale di diritto privato. Art.1, L. 241: “Le PA, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge non disponga diversamente”. PA possono quindi ad es. concludere contratti per acquistare beni e servizi o per l’esecuzione di lavoro. Per entrambe, PA devono stipulare dei contratti, ma a differenza dei privati, i quali sono liberi nello scegliere la controparte, PA devono seguire regole di natura pubblicistica in quanto devono tutelare gli interessi pubblici in quanto le risorse finanziarie che utilizzano sono della collettività e garantire la concorrenza tra i potenziali contraenti. PA devono dunque rispettare un preciso iter, che si traduce in un procedimento amministrativo di evidenza pubblica. Dunque, la fase di formazione del contratto è retta da regole di diritto privato mentre l’esecuzione dello stesso da regole di diritto privato. Classificazione dei contratti della PA. I contratti della Pa possono distinguersi in: - Contratti ordinari: contratti di diritto comune caratteristici dell’autonomia privata (vendita, locazione). Non presentano alcuna particolarità rispetto agli schemi contrattuali utilizzati dai soggetti privati. - Contratti speciali di diritto privato: contratti regolati da norme di diritto privato speciali (es. trasporto ferroviario). La loro peculiarità risiede nel fatto di essere regolati da norme civilistiche speciali rispetto a quelle generali del codice civile; - Contratti ad oggetto pubblico: quelli che caratterizzano l’incontro e la commistione tra provvedimento amministrativo e contratto (es. convenzioni che accompagnano la concessione di un bene pubblico); Inoltre, un’altra importante distinzione è tra: - Contratti passivi: con i quali la PA si procura beni e servizi necessari al proprio funzionamento dietro erogazione di somme di denaro (es. appalti); - Contratti attivi: mediante i quali l’amministrazione si procura delle entrate finanziarie (es. compravendita, con PA nel ruolo di venditore); Il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) Dal punto di vista strutturale il Codice 2023 è formato da cinque Libri, a loro volta suddivisi in Titoli e Parti, ed è composto da 229 articoli. In particolare, abbiamo: - Libro I: tratta i principi della digitalizzazione, programmazione e progettazione; - Libro II: che tratta dell’appalto; - Libro III: dedicato all’appalto nei settori speciali; - Libro IV: detta la disciplina del partenariato pubblico-privato e della concessione; - Libro V: contiene disposizioni relative al contenzioso e all’ANAC + disposizioni finali e transitorie. Inoltre, gli allegati al Codice assumono ruolo determinante in quanto integrano le disposizioni del testo principale. Il nuovo Codice è entrato in vigore il 1 aprile 2023 ed ha acquisito efficacia il 1 luglio 2023, ad eccezione di alcune disposizioni che entreranno in vigore dal 1 gennaio 20234. Il sistema di governance sui contratti pubblici Cabina di regia: istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è la sede istituzionale per il coordinamento nell’attuazione del Codice, per l’analisi di proposte di modifica legislativa e regolamentare, per l’indirizzo delle stazioni appaltati, per la condizione delle informazioni, per la diffusione della conoscenza delle migliori e peggiori pratiche. ANAC: svolge compiti di vigilanza e controllo dei contratti pubblici, agendo anche al fine di prevenire e contrastare fenomeni di illegalità e corruzione. Agisce in stretta sinergia con le stazioni appaltanti e attraverso l’utilizzo di bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri atti amministrativi generali, garantisce la promozione dell’efficienza e della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti, alle quali fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e l’omogeneità dei procedimenti amministrativi – e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche. Ha poteri sanzionatori. Ministero infrastrutture e trasporti. Svolge compiti finalizzati a promuovere le attività tecniche e amministrative occorrenti ai fini dell’adeguata e sollecita progettazione e approvazione infrastrutture e altri interventi e a effettuare, in collaborazione con Regione o Province autonome interessate, le attività di supporto necessarie per la vigilanza, da parte dell’autorità competente, su realizzazione delle infrastrutture. I principi in materia di contratti pubblici. Novità Codice 2023 è rappresentata dall’individuazione dei principi guida che riguardano l’intera materia dei contratti pubblici. I principi generali sono esplicati dall’art. 1 a 11, ai quali si aggiunge un rinvio esterno alla 241/1990 e al codice civile per regolamentare quanto non previsto nel Codice. Tra quelli individuati, un posto di rilievo è il principio del risultato, il principio della fiducia e il principio dell’accesso al mercato. Il principio del risultato: implica che stazioni appaltanti e enti concedenti devono perseguire il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. Il principio di risultato viene definito come criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto, nonché per valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative e tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contrattivi, e per attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva. Il principio della fiducia: si traduce nella reciproca “fiducia” nell’azione legittima, trasparente e corretta delle PA, dei suoi funzionari e degli operatori economici: è la fiducia nella “correttezza” dell’azione di tutti i soggetti coinvolti che è posta alla base dell’attribuzione e dell’esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici. Lo scopo di tale principio è quello di favorire e valorizzare l’ iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici, soprattutto per la valutazione e le scelte per l’acquisizione e l’esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato. I due principi quindi vanno letti congiuntamente. Vengono poi circoscritte, ai fini della responsabilità amministrativa, le ipotesi di colpa grave all’ambito delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti: - La violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi; - La palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza; - L’omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell’attività amministrativa in quanto esigibili nei confronti dell’agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. I principi dell’accesso al mercato degli operatori economici: prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di favorire tale accesso secondo le modalità individuate dal Codice e nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità. I principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione: quanto alle cause di esclusione è stabilito che i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali è stata accertata la sussistenza di cause di esclusione previste dal Codice, queste, così come individuate dal legislatore, sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito. Di conseguenza Il Codice individua poi alcuni contratti che non rientrano nell’ambito di applicazione dello stesso: i contratti esclusi, i contratti attivi e i contratti a titolo gratuito, anche qualora offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto. Laddove tali contratti offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto, il loro affidamento avviene tenendo conto del principio del risultato, della fiducia e dell’acceso al mercato. Infine, la disposizione stabilisce che le previsioni codicistiche non si applicano ai contratti di società e alle operazioni straordinarie che non comportino nuovi affidamenti di lavori, servizi, forniture. Si ricorda poi, che anche i contratti esclusi sono sottoposti alla vigilanza e controllo dell’ANAC. I contratti sopra soglia e sotto soglia. La determinazione economica. Le disposizioni del Codice disciplinano sia i contratti di rilevanza europea o sopra soglia, che i contratti cd. sotto soglia, il cui discrimine è determinato dall’”importo stimato del contratto al netto dell’IVA”. I primi sono quelli il cui valore stimato al netto dell’IVA è pari o superiore a determinate soglie economiche: i secondi sono quei contratti il cui valore stimato al netto dell’IVA è inferiore alle dette soglie economiche. La determinazione economica delle soglie viene periodicamente rideterminato con provvedimento della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione. Esse sono ad esempio: - Per settori ordinari e settori speciali: euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni. La determinazione del valore di un appalto o concessione rispetto alle soglie economiche fissate è fondamentale in quanto dalla qualificazione come “di rilevanza europea” o “sotto soglia” derivano differenze in ordine al regime normativo da applicare al contratto. La digitalizzazione dei contratti pubblici. Codice 2023 dedica norme alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici. Tali norme, salvo quelle sulle procedure di acquisizione (es. aste elettroniche, sistemi dinamici di acquisizione etc.) si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2024, pertanto si applicano quelle del Codice 2014 fino al 31 dicembre 2023. Le procedure sono esclusivamente telematiche e la partecipazione agli appalti avviene attraverso l’intermediazione di una centrale acquisti (come Consip SPA – Concessionaria servizi informatici pubblici) o mediante piattaforme elettroniche (es. MePa – Mercato elettronico della PA). Per aderire al sistema i concorrenti devono accreditarsi presso la piattaforma scelta dall’amministrazione che indice il bando. Si prevede anche l’utilizzo di piattaforme telematiche di negoziazione per lo svolgimento di procedure di gara, a condizione che non vengano alterata la parità di acceso agli operatori o venga impedita, distorta, limitata la concorrenza o modifichi l’oggetto dell’appalto come definito dai documenti di gara. Il responsabile unico del progetto (RUP). Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono nominare nell’interesse proprio o di altre amministrazioni, nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico da realizzare mediante contratto, un responsabile unico del progetto per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice. Il RUP deve essere scelto tra i loro dipendenti, anche a t. determinato, preferibilmente in servizio presso l’unità organizzativa titolare del potere di spesa. In caso di mancata nomina nell’atto di avvio dell’intervento pubblico, l’incarico è svolto dal responsabile dell’unità organizzativa competente per l’intervento. L’ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. Il nominativo del RUP deve essere indicato nel bando o nell’avviso di indizione della gara, in mancanza, nell’invito a presentare un’offerta o nel provvedimento di affidamento diretto. Posta l’unicità del RUP, vi è la possibilità per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di individuare modelli organizzativi che prevedano la nomina di un responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile per la fase di affidamento. In caso di nomina dei responsabili di fase, a questi spettano i compiti e le responsabilità delle singole fasi a cui sono preposti, mentre rimangono in capo al RUP gli obblighi di supervisione, coordinamento e indirizzo. La fase propedeutica alla gara: programmazione e progettazione. La programmazione dei lavori e degli acquisiti di beni e servizi. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono: - Adottare il Programma triennale degli acquisti di beni e servizi e il Programma triennale dei lavori pubblici. Essi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e dei principi contabili; - Approvare l’elenco annuale che individua i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile. I lavori, i servizi e le forniture da realizzare in amministrazione diretta, cioè quelle acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri e con personale proprio sotto la direzione del RUP, non sono inseriti nella programmazione. Il Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (annualmente aggiornato) indica gli acquisti di importo unitario stimato pari o superiore al valore economico di 140.000 euro. Il Programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore a 150.000 euro. I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea (5.382.000 per gli appalti di lavori e per le concessioni) sono inseriti nell’elenco triennale dopo l’approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell’elenco annuale dopo l’approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia europea sono inseriti nell’elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. *dibattito pubblico: processo di informazione, partecipazione e confronto pubblico su opere di interesse nazionale. Si svolge prima della progettazione, quando non è ancora stata presa la decisione relativamente al se e al come realizzare un’opera. Salve le ipotesi di obbligatorietà, la stazione appaltante o ente concedente può indire il dibattito pubblico in caso di particolare rilevanza sociale dell’intervento o del suo impatto sull’ambiente e sul territorio. La progettazione. La progettazione in materia di lavori pubblici è volta ad assicurare il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività, la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni; la rispondenza ai requisiti di qualità architettonica e tecnico-funzionale, nonché dei tempi e dei costi previsti, la compatibilità geologica e geomorfologica dell’opera. La progettazione si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni possibili, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazione da fornire, contiene i necessari richiami all’eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa, nel rispetto del quadro delle necessità, tutte le indagini e gli studi richiesti dai lavori, individua le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e così via. Il progetto esecutivo, in coerenza con il progetto di fattibilità tecnico- economica, sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità e il prezzo di elenco: è corredato dal piano di manutenzione dell’opera per l’intero ciclo di vita e determina in dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i tempi di realizzazione, se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un livello di definizione degli oggetti rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo a corredo del progetto. Nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l’ente concedente verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d’indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente. In tale ambito, ruolo fondamentale del Consiglio superiore dei lavori pubblici (CSLP) che, quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato, è chiamato ad esprimere pareri obbligatori esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di competenza statale, dei concessionari statali e sulle altre opere finanziate per almeno il 50% dallo Stato, e pareri facoltativi sui documenti di fattibilità delle alternative progettuali nei documenti pluriennali di programmazione dei ministeri competenti. Quanto alla progettazione di servizi e forniture, essa è articolato in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti mediante i propri dipendenti. La qualificazione e l’aggregazione delle stazioni appaltanti Il Codice stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono acquisire direttamente e autonomamente forniture e servizi i cui importo non sono superiori alle soglie stabilite per gli affidamenti diretti (140.000 euro), mentre per l’affidamento di lavori tale soglia è fissata nel limite di 500.00 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. *la centrale di committenza è una stazione appaltante o ente concedente che forniscono attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all’attività di committenza. * i soggetti aggregatori sono delle centrali di committenza più qualificate e sono iscritti nell’elenco ANAC. Oltre i suddetti limiti, le stazioni appaltanti devono ottenere una qualificazione. La qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza attesta al loro capacità di gestire direttamente le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro e riguarda almeno uno dei seguenti ambiti: progettazione tecnico-amministrativa e affidamento delle procedure di esecuzione dei contratti. Il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti prevede l’istituzione presso l’ANAC di un elenco delle stazioni appaltanti qualificate, periodicamente aggiornato. I requisiti di qualificazione che le stazioni appaltanti devono possedere per ottenere la qualificazione sono: - Iscrizione all’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti; - La presenza nel proprio organigramma di un ufficio o strutta stabilmente dedicati alla progettazione e agli affidamenti di lavori o di servizi e forniture; - La disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale. Oltre a tali requisiti obbligatori, le stazioni appaltanti ottengono un punteggio a seconda del grado di possesso di alcune qualità previste dalle tabelle di cui allegato al Codice (es. dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici). La qualificazione per progettazione sia per i servizi e forniture sia per i lavori si articola in tre fasce d’importo: - Qualificazione base o primo livello (per servizi e forniture fino a 750.00 euro e per lavori fino a 1 mil); - Qualificazione intermedia o di secondo livello (per servizi e forniture fino a 5 milioni e per lavori fino alla soglia di cui all’art.14); - Qualificazione avanzata o terzo livello (senza limiti d’importo). La qualificazione ha ad oggetto le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti e riguarda: - la capacità di progettazione tecnico-amministrativa delle procedure; - la capacità di affidamento e controllo dell’intera procedura; anormalmente basse; presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria; il cui prezzo supera l’importo posto a base di gara, stabilito o documentato prima dell’avvio della procedura di appalto. Partenariato per l’innovazione: le stazioni appaltanti possono ricorrere quando l’esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano non può essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato, e a condizione che essi corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i partecipanti. Infine, le stazioni appaltanti, in casi specifici, possono aggiudicare gli appalti utilizzando la procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara. In pratica, ove possibile le stazioni appaltanti individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, e selezionano almeno tre operatori. L’amministrazione sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento di contratti con lo stesso importo mediante la procedura aperta, ristretta o competitiva con negoziazione. I casi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere a questo tipo di procedura sono eccezionali, come ad es quando non è stata presentata alcuna offerta/domanda o alcuna offerta/domanda appropriata. Nell’ambito delle norme dedicate alla digitalizzazione dei contratti, vi sono disposizioni che individuano delle procedure digitali per la scelta del contraente. Esse sono: 1. sistemi dinamici di acquisizione: procedimento interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche, così come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, aperto per tutto il periodo di efficacia a qualsiasi operatore economico che soddisfi i criteri di selezione; 2. aste elettroniche: processo elettronico per fasi successive che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla base di un trattamento automatico, presentando nuovi prezzi, modificati al ribasso, o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle stesse. Non si applica per affidamento di appalti di servizi e di lavori aventi ad oggetto prestazioni intellettuali. 3. Cataloghi elettronici: le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono chiedere, ai candidati o agli offerenti, che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico. Le offerte presentate sotto forma di catalogo elettronico possono poi essere corredate di altri documenti, a completamento dell’offerta. La selezione delle offerte e i criteri di aggiudicazione. Prima di procedere all’aggiudicazione, le stazioni appaltanti devono verificare la sussistenza di alcuni presupposti, ossia che: - L’offerta sia conforme alle previsioni contenute nel bando di gara o nell’invito a confermare l’interesse nonché nei documenti di gara; - L’offerta proviene da un offerente che non è escluso e possiede i requisiti (es. obblighi in materia ambientale, sociale o del lavoro). Nelle procedure aperte le stazioni appaltanti possono decidere che negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della verifica dell’idoneità degli offerenti, ma tale facoltà può essere esercitata solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Quanto ai criteri di aggiudicazione, la norma prevede che le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione degli appalti e all’affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata in base al miglior rapporto qualità/prezzo o del costo, seguendo il criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita. *ciclo di vita: è riferito al prodotto e le stazioni appaltanti quando valutano le offerte sulla base di questo elemento devono indicare nei documenti di gara i dati che gli operatori economici devono fornire nonché il metodo che seguiranno per determinare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: - I contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché servizi ad alta intensità di manodopera, che sono i contratti nei quali il costo della manodopera è pari o superiore al 50% dell’importo complessivo; - I contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000; - I contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.00 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno carattere innovativo; - Gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l’innovazione; - Gli affidamenti di appalto integrato, inteso come il contratto che ha ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato, ad esclusione degli appalti di opere di manutenzione ordinaria. Quanto al criterio del minor prezzo, esso, invece, può essere utilizzato per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato , ad eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera. È nei documenti di gara che sono stabiliti i criteri di aggiudicazione dell’offerta. Se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, le stazioni appaltanti posso decidere di non procedere alla sua aggiudicazione, ma tale intenzione deve essere indicata nel bando o invito e può essere esercitata non oltre 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte. I soggetti partecipanti e i requisiti per partecipare a una gara. Per quanto riguarda i soggetti che, nell’ambito di una procedura di evidenza pubblica per l’affidamento di un contratto pubblico, posso presentare un’offerta e partecipare alla gara, questi sono individuati in coloro che sono in possesso di tutti i requisiti richiesti dall’amministrazione nell’atto di indizione della gara. Il Codice elenca detti soggetti e stabilisce che possono partecipare sia gli operatori economici nazionali, sia gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri. Vengono poi specificati nel dettaglio i soggetti inclusi nella nozione di operatore economico (ad es. imprenditori individuali, artigiani, società, anche cooperative, i consorzi, fra società cooperative di produzione e lavoro e così via). Sono stabiliti sia requisiti a carattere generale, legati all’affidamento morale del futuro contraente, la cui mancanza comporta l’esclusione alla gara e sia di carattere speciale. Il Codice 2023 individua le cause di esclusione automatica di un operatore economico dalla procedura di appalto o concessione per l’inaffidabilità morale. Sono causa di esclusione le condanne con sentenza definitiva o decreto penale irrevocabile (es. ass. di tipo mafioso). Inoltre, costituisce motivo di esclusione della gara, tra gli altri, il tentativo di infiltrazione mafiosa, la presentazione di false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti da parte dell’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’ANAC. Il Codice disciplina anche cause di esclusione non automatica dalla partecipazione di gara accertate dalla stazione appaltante come: sussistenza di gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, situazioni di conflitto di interesse etc. I requisiti di ordine speciale, cioè le qualità che gli offerenti devono possedere e che provano l’effettiva capacità di realizzare l’attività richiesta sono: - Idoneità professionale; - Capacità economica e finanziaria; - Capacità tecniche e professionali. Questi devono essere richiesti dalle stazioni appaltanti in maniera proporzionata all’oggetto dell’appalto. In particolare: - Per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture: ad es. le stazioni appaltanti richiedono l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; - Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro, le stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici siano qualificati. La qualificazione è rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC. Uno strumento di prova documentale preliminare è il documento di gara unico europeo. La verifica è fatta online. La documentazione comprovante il possesso dei sopra citati requisiti di carattere generale per la partecipazione alle procedure di gara e per il controllo in fase di esecuzione del contrato della loro permanenza è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, gestita dall’ANAC. Un ruolo importante nella verifica dei requisiti è volto dal fascicolo virtuale dell’operatore economico, istituto presso la predetta Banca, nel quale sono contenuti, oltre i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito per la verifica dell’assenza di cause di esclusione, l’attestazione SOA per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché i dati e documenti relativi ai criteri di selezione che l’operatore economico carica. Infine, il Codice disciplina l’avvalimento che è quel contratto che consente all’operatore economico, il quale, per una determinata gara, non possiede i requisiti richiesti, di partecipare ed evitare l’esclusione utilizzando i requisiti di un altro operatore. Più precisamente l’avvalimento è un contratto con il quale una o più imprese ausiliare si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto. Esso è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’op. economico. La scelta del contraente: presentazione dell’offerta e offerte anomale I soggetti interessati a partecipare alla procedura, in possesso dei requisiti richiesti, presentano la propria offerta. Ciascun concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo di tempo indicato nel bando o invito, ovvero in mancanza di indicazione, per 180 giorni dalla scadenza dei termini per la sua presentazione (salvo che la stazione appaltante chieda con atto motivato agli offerenti il differimento di tale termine). L’operatore economico per partecipare deve compilare i seguenti atti: domanda di partecipazione, documento di gara unico europeo; ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara. Il Codice contiene poi la disciplina della cd. offerte anomale, attribuendo alle stazioni appaltanti il compito di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta la quale, in base a elementi specifici (incluso costi manodopera) che devono essere indicato nel bando o avviso, appaia anormalmente bassa. In questi casi, le stazioni appaltanti richiedono per iscritto all’operatore economico le spiegazioni sul prezzo o costi proposti, assegnando un termine non superiore di 15 giorni. La stazione appaltante esclude l’offerta se le spiegazioni fornite dall’operatore economico non giustificano adeguatamente i prezzi o costi indicati oppure se l’offerta è anormalmente bassa in quanto: a) non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro; b) non rispetta gli obblighi in materia di subappalto; sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza rispetto all’entità dei lavori, dei servizi e forniture; il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi. Il soccorso istruttorio. È lo strumento attraverso il quale possono essere sanate o integrate le “le carenze” della documentazione trasmessa alla stazione, evitando che l’imprese in difetto siano escluse dalla gara. La stazione assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per: - Integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica; - Sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione relativa all’offerta tecnica e all’offerta nata una centrale d’acquisto nazionale, CONSIP S.P.A. (Concessionaria servizi informatici pubblici); essa è una società per azione del Ministero Economia e Finanze, che ne è azionista unico, che svolge attività di consulenza, assistenza e supporto nell’ambito degli acquisti di bene e servizi delle PA. Consip, inoltre, in qualità di committenza nazionale realizza il Programma di razionalizzazione degli acquisti nelle PA, supportando, sulla base di specifiche convenzioni, le singole amministrazioni su tutti gli aspetti del processo di approvvigionamento. Consip opera attraverso il sito www.acquistiinretepa.it, nel quale la società mette a disposizione delle PA degli strumenti di acquisto che attuano un processo di centralizzazione degli acquisti pubblici, volto a ridurre e razionalizzare la spesa delle PA. In sostanza, il sito online diviene una sorta di “vetrina” di bene e servizi utilizzabile dalle PA per acquistare ciò di cui hanno bisogno. Codice prevede strumenti di acquisto che consentono all’amministrazione di procurarsi beni e servizi senza dover espletare una procedura di gara. In particolare, gli strumenti di acquisto sono definiti come strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto: convenzioni quadro (stipulare da Consip Spa e dai soggetti aggregatori), accordi quadro (stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo); mercato elettronico (realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo) Il Mercato elettronico della PA (MePA). È un mercato digitale in cui le amministrazioni possono approvvigionarsi di beni, servizi e lavori di manutenzione offerti dai fornitori abilitati, per importi inferiori alla soglia di rilevanza europea. Nel mercato elettronico sono due le modalità di acquisto: 1. ordine diretto: è possibile acquistare il bene e/o il servizio presente nel catalogo delle offerte, il quale viene pubblicato da operatori economici abilitati per alcune categorie merceologiche dei bandi MEPA che poi possono essere acquistate tramite ordine diretto. Il contratto di fornitura si perfeziona nel momento in cui l’ordine è sottoscritto e inviato dall’Amministrazione tramite il portale. I soggetti che possono gestire sul portale l’ordine diretto sono il punto ordinante e il punto istruttore; 2. negoziazione: si distingue in: trattativa diretta, confronto di preventivi, richiesta di offerta (RDO) semplice ed evoluta. a. Trattativa diretta del MEPA: consente di avviare una negoziazione con un unico operatore economico e si riferisce sempre ad un’unica categoria di bandi del Mercato. Può essere predisposta o dal punto ordinante o dal punto istruttore, il quale la può gestire inviandola anche direttamente all’operatore economico scelto. Una volta pubblicata la gestione della trattativa può essere affidata anche ad altri utenti autorizzati; b. Confronto di preventivi: a differenza della trattativa diretta, può coinvolgere più operatori. È sempre su inviti e l’oggetto può essere una singola categoria dei bandi presenti sul MEPA; c. RDO semplice: con essa, le PA effettuano delle vere e proprie gare sottosoglia, in cui gli operatori economici presentano le proprie offerte. In questa tipologia di RDO vi è un unico lotto, il criterio di aggiudicazione utilizzato è quello del minor prezzo; essa può essere basata su invito dei fornitori (RDO a inviti) oppure aperta a tutti i fornitori abilitati (RDO aperta); d. RDO evoluta: a differenza di quella semplice, ha ad oggetto più lotti e sono impiegati criteri di aggiudicazione diversi. Le convenzioni quadro: è attribuita al Ministero dell’Economia e delle Finanze la funzione di stipulare, anche avvalendosi di società specializzate, apposite convenzioni in base alle quali le imprese fornitrici prescelte in relazione a singole categorie merceologiche s’impegnano ad accettare ordinativi di fornitura, alle condizioni e ai prezzi prestabiliti, fino ad un limite massimo di quantità previsto dalla convenzione (massimale). Laddove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate per specifiche categorie di amministrazioni ovvero per specifici ambiti territoriali. Le PA, quindi, possono direttamente ricorrere a tali convenzioni oppure utilizzarne i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento. I soggetti tenuti ad approvvigionarsi utilizzando tali convenzioni sono: tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, compresi istituti e scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e quelle universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali. Le restanti amministrazioni pubbliche (tra cui Regioni, enti locali), nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere a dette convenzioni, o utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.