








































Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Appunti slides e PDF per l'esame di documentazione digitale del professor Alberto Salarelli
Tipologia: Appunti
1 / 48
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!









































Temi da approfondire
Diritto d’autore
Libertà di espressione
Privacy
Il diritto d’autore nel mondo
digitale
Il primo contenzioso
Wiligelmo, Lapide che attesta la fondazione del Duomo di Modena , 1099
Tra Settecento e Ottocento
•Disciplina organica prevista dalla
legge federale statunitense del 1790.
•In Francia: le leggi in tema di
proprietà letteraria ed artistica
emanate nel 1791 e nel 1793
prevedevano espressamente la possibilità di agire in giudizio nei
confronti del “contraffattore”.
Tra Settecento e Ottocento
Italia: è datata 7 ottobre 1801 la prima legge organica della Repubblica cisalpina che attribuiva un diritto esclusivo agli autori delle opere intellettuali, «considerando, che le produzioni dell’ingegno sono la più preziosa e la più sacra delle proprietà».
La legge disponeva che «gli Autori di scritture d’ogni maniera, i Compositori di musica, i Pittori, e i Disegnatori, che [avessero fatto] incidere quadri, o disegni» godessero «per l’intero decorso della loro vita il diritto esclusivo di vendere, far vendere, distribuire le opere loro nel Territorio Cisalpino, e di cederne la proprietà in tutto, o in parte». Si attribuiva agli «Eredi» ed ai «Cessionarj» il godimento dello «stesso diritto per lo spazio di dieci anni dopo la morte degli Autori».
Le peculiarità del mondo digitale
Diritto d’autore – LE FONTI
Fonti internazionali
Fonti comunitarie (UE)
Fonti nazionali
DIRETTIVE COMUNITARIE
Direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi
Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale
Direttiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore
Direttiva 2011/77/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011 che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi
Direttiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 su taluni utilizzi consentiti di opere orfane
Signed into law Oct. 28, 1998 as Public
Law 105-
Principî comuni ai diversi ordinamenti
Si tutelano le espressioni e non le idee.
Con l’espressione “proprietà intellettuale”, si indica la totalità dei diritti relativi ad opere letterarie, artistiche, scientifiche, alle prestazioni degli artisti interpreti o esecutori, ai prodotti fonografici, alla radiodiffusione, nonché alle invenzioni e scoperte scientifiche, ai marchi, ai disegni e modelli industriali ( Convenzione WIPO ).
Per essere “autore” di un’opera non è necessario alcun adempimento particolare.
Il simbolo © soddisfa ampiamente ogni adempimento richiesto in merito al diritto d’autore ( Convenzione di Ginevra ).
Si tutelano le espressioni e non le idee
Jean Auguste Dominique Ingres
Man Ray (^) Mara Brioni
Precisazioni terminologiche
Diritto d'autore La proprietà intellettuale è «la plus sacrée, la plus personnelle de toutes les propriétés».
Copyright È la società che attribuisce diritti all’autore perché promuova il progresso di lettere, arti, scienze e tecniche è nato con lo scopo principale di promuovere l'industria culturale e per tutelare gli interessi dell'imprenditore che si preoccupa di investire sulla commercializzazione dell'opera (diritti di riproduzione, copia e distribuzione di un’opera).
Brevetto Si conferisce un monopolio temporaneo di sfruttamento dell'invenzione (una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico) in un territorio e per un periodo ben determinato, al fine di impedire ad altri di produrre, vendere o utilizzare la propria invenzione senza autorizzazione.
Proprietà intellettuale
A livello internazionale nel concetto di
“proprietà intellettuale” rientrano sia la proprietà industriale, sia il diritto d’autore.
In Italia abbiamo invece due normative
distinte: per la proprietà industriale il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 ( Codice della proprietà industriale ), per il diritto d’autore la legge 633/1941.
Lampada Arco – Fratelli Castiglioni, 1962
Legge 22 aprile 1941 n. 633
Art. 1
Sono protette ai sensi di questa
legge le opere dell'ingegno di
carattere creativo che appartengono
alla letteratura, alla musica, alle arti
figurative, all'architettura, al teatro
ed alla cinematografia, qualunque
ne sia il modo o la forma di
espressione.
Negli USA
Negli Stati Uniti si può
brevettare “anything under the
sun that is made by man”
(Diamond / Chakrabarty)
Si ritiene brevettabile anche il
software
Legge 22 aprile 1941 n. 633
Art. 2, comma 9
Legge 22 aprile 1941 n. 633
Legge 22 aprile 1941 n. 633
Art. 6
Il titolo originario dell'acquisto del
diritto di autore è costituito dalla
creazione dell'opera, quale
particolare espressione del lavoro
intellettuale.
Galleria Nazionale d'Arte Antica in Palazzo Barberini
Codice dei beni culturali , artt. 107-108 (ma vedi anche «Decreto cultura Franceschini», l. 106/2014, n. 106).
Tutela dell’opera creativa del fotografo, l. 633/1941, artt. 87 e segg.
Legge 22 aprile 1941 n. 633
I diritti patrimoniali
Legge 22 aprile 1941 n. 633
I diritti patrimoniali