Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Diritto d'autore nel mondo digitale: cenni normativi e approfondimenti - Prof. Salarelli, Appunti di Elementi di Informatica

Appunti slides e PDF per l'esame di documentazione digitale del professor Alberto Salarelli

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 16/09/2020

VittorioCastracane88
VittorioCastracane88 🇮🇹

4.7

(11)

34 documenti

1 / 48

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
1
Documentazione digitale:
cenni normativi
I punti della discussione
Libertà di espressione
Privacy
Politica delle telecomunicazioni
Norme sulleditoria
Copyright
Software License Agreement
Fair Use
Plagio
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f
pf30

Anteprima parziale del testo

Scarica Diritto d'autore nel mondo digitale: cenni normativi e approfondimenti - Prof. Salarelli e più Appunti in PDF di Elementi di Informatica solo su Docsity!

Documentazione digitale:

cenni normativi

[email protected]

I punti della discussione

 Libertà di espressione

 Privacy

 Politica delle telecomunicazioni

 Norme sull’editoria

 Copyright

 Software License Agreement

 Fair Use

 Plagio

Temi da approfondire

 Diritto d’autore

 Libertà di espressione

 Privacy

Il diritto d’autore nel mondo

digitale

 Marco Valerio Marziale (I sec d.C.),

Epigrammi , I, XXIX

Fama refert nostros te, Fidentine, libellos

non aliter populo quam recitare tuos.

Si mea vis dici, gratis tibi carmina mittam:

si dici tua vis, hoc eme, ne mea sint.

Il primo contenzioso

Wiligelmo, Lapide che attesta la fondazione del Duomo di Modena , 1099

Tra Settecento e Ottocento

•Disciplina organica prevista dalla

legge federale statunitense del 1790.

•In Francia: le leggi in tema di

proprietà letteraria ed artistica

emanate nel 1791 e nel 1793

prevedevano espressamente la possibilità di agire in giudizio nei

confronti del “contraffattore”.

Tra Settecento e Ottocento

Italia: è datata 7 ottobre 1801 la prima legge organica della Repubblica cisalpina che attribuiva un diritto esclusivo agli autori delle opere intellettuali, «considerando, che le produzioni dell’ingegno sono la più preziosa e la più sacra delle proprietà».

La legge disponeva che «gli Autori di scritture d’ogni maniera, i Compositori di musica, i Pittori, e i Disegnatori, che [avessero fatto] incidere quadri, o disegni» godessero «per l’intero decorso della loro vita il diritto esclusivo di vendere, far vendere, distribuire le opere loro nel Territorio Cisalpino, e di cederne la proprietà in tutto, o in parte». Si attribuiva agli «Eredi» ed ai «Cessionarj» il godimento dello «stesso diritto per lo spazio di dieci anni dopo la morte degli Autori».

 Rimozione dell’oggetto tangibile

 Distanza psicologica dagli scenari

 Impersonalità

 Si può commettere un furto lasciando

l’oggetto intatto per coloro che

verranno dopo

 I criminali si sentono protetti

dall’anonimato

 I criminali credono di non offendere

nessuno

Le peculiarità del mondo digitale

Diritto d’autore – LE FONTI

 Fonti internazionali

 Fonti comunitarie (UE)

 Fonti nazionali

DIRETTIVE COMUNITARIE

 Direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi

 Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale

 Direttiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore

 Direttiva 2011/77/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011 che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi

 Direttiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 su taluni utilizzi consentiti di opere orfane

 Signed into law Oct. 28, 1998 as Public

Law 105-

Principî comuni ai diversi ordinamenti

 Si tutelano le espressioni e non le idee.

 Con l’espressione “proprietà intellettuale”, si indica la totalità dei diritti relativi ad opere letterarie, artistiche, scientifiche, alle prestazioni degli artisti interpreti o esecutori, ai prodotti fonografici, alla radiodiffusione, nonché alle invenzioni e scoperte scientifiche, ai marchi, ai disegni e modelli industriali ( Convenzione WIPO ).

 Per essere “autore” di un’opera non è necessario alcun adempimento particolare.

 Il simbolo © soddisfa ampiamente ogni adempimento richiesto in merito al diritto d’autore ( Convenzione di Ginevra ).

Si tutelano le espressioni e non le idee

Jean Auguste Dominique Ingres

Man Ray (^) Mara Brioni

Precisazioni terminologiche

 Diritto d'autore La proprietà intellettuale è «la plus sacrée, la plus personnelle de toutes les propriétés».

 Copyright È la società che attribuisce diritti all’autore perché promuova il progresso di lettere, arti, scienze e tecniche è nato con lo scopo principale di promuovere l'industria culturale e per tutelare gli interessi dell'imprenditore che si preoccupa di investire sulla commercializzazione dell'opera (diritti di riproduzione, copia e distribuzione di un’opera).

 Brevetto Si conferisce un monopolio temporaneo di sfruttamento dell'invenzione (una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico) in un territorio e per un periodo ben determinato, al fine di impedire ad altri di produrre, vendere o utilizzare la propria invenzione senza autorizzazione.

Proprietà intellettuale

 A livello internazionale nel concetto di

“proprietà intellettuale” rientrano sia la proprietà industriale, sia il diritto d’autore.

 In Italia abbiamo invece due normative

distinte: per la proprietà industriale il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 ( Codice della proprietà industriale ), per il diritto d’autore la legge 633/1941.

Lampada Arco – Fratelli Castiglioni, 1962

Legge 22 aprile 1941 n. 633

 Art. 1

Sono protette ai sensi di questa

legge le opere dell'ingegno di

carattere creativo che appartengono

alla letteratura, alla musica, alle arti

figurative, all'architettura, al teatro

ed alla cinematografia, qualunque

ne sia il modo o la forma di

espressione.

Negli USA

 Negli Stati Uniti si può

brevettare “anything under the

sun that is made by man”

(Diamond / Chakrabarty)

 Si ritiene brevettabile anche il

software

Legge 22 aprile 1941 n. 633

 Art. 2, comma 9

Le banche di dati di cui al secondo comma

dell'articolo 1, intese come raccolte di opere,

dati o altri elementi indipendenti

sistematicamente o metodicamente disposti ed

individualmente accessibili mediante mezzi

elettronici o in altro modo. La tutela delle

banche di dati non si estende al loro contenuto

e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale

contenuto.

Legge 22 aprile 1941 n. 633

 Art. 3

Le opere collettive, costituite dalla riunione di

opere o di parti di opere, che hanno carattere

di creazione autonoma, come risultato della

scelta e del coordinamento ad un determinato

fine letterario, scientifico didattico, religioso,

politico od artistico, quali le enciclopedie, i

dizionari, le antologie, le riviste e i giornali

sono protette come opere originali,

indipendentemente e senza pregiudizio dei

diritti di autore sulle opere o sulle parti di

opere di cui sono composte.

Legge 22 aprile 1941 n. 633

 Art. 6

Il titolo originario dell'acquisto del

diritto di autore è costituito dalla

creazione dell'opera, quale

particolare espressione del lavoro

intellettuale.

Il simbolo © è un “quid pluris”

Galleria Nazionale d'Arte Antica in Palazzo Barberini

Codice dei beni culturali , artt. 107-108 (ma vedi anche «Decreto cultura Franceschini», l. 106/2014, n. 106).

Tutela dell’opera creativa del fotografo, l. 633/1941, artt. 87 e segg.

Legge 22 aprile 1941 n. 633

 I diritti patrimoniali

 Sono diritti «esclusivi» (art. 12)

 Non sono relativi esclusivamente al «lucro»

 Non sono legati a specifiche soluzioni

tecnologiche

 La proprietà o disponibilità del supporto non

comporta la proprietà dei diritti di utilizzazione

(art. 109)

Legge 22 aprile 1941 n. 633

 I diritti patrimoniali

 ogni diritto deve essere considerato

singolarmente

 la cessione di un singolo diritto non comporta

automaticamente la cessione di tutti i diritti

 la prova del trasferimento avviene per iscritto

( ad probationem )

 l’età minima per esercitare i diritti patrimoniali è

di sedici anni (art. 108)