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Sulla distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente, una distinzione di rilevanza pratica e teorica. Il dolo eventuale, o dolo indiretto, si distingue dal dolo intenzionale perché il soggetto non agisce con l'intenzione di commettere il reato, né rappresenta la realizzazione del fatto come certo o probabile. La definizione precisa del dolo eventuale è importante per tracciare il sottile confine con la colpa cosciente, che si ha quando l'evento, pur non voluto, è previsto dal soggetto. Le diverse teorie sul dolo eventuale, tra cui il criterio dell'accettazione del rischio e la teoria della probabilità, e le obiezioni metodologiche e sistematiche a queste teorie. La soluzione finale non è soddisfacente perché elude le indicazioni fornite dal legislatore italiano.
Tipologia: Appunti
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Il dibattito relativo all’individuazione del discrimen fra dolo eventuale e colpa cosciente si inserisce in un contesto che, lungi dall’essere limitato a questioni di carattere meramente teorico, assume una evidente rilevanza pratica ed applicativa. Il dolo eventuale, denominato anche «dolo indiretto», è la forma di dolo maggiormente problematica, in quanto il soggetto non agisce al fine di commettere il reato (come avviene nel dolo intenzionale), né si rappresenta la realizzazione del fatto in termini di «certezza» o di «alta probabilità» (come avviene nel dolo diretto). Occorre subito evidenziare che uno sforzo teso a ricavare la precisa delimitazione concettuale del dolo eventuale è di notevole importanza. Esso è funzionale alla necessità di tracciare il sottile confine che separa tale forma di dolo dalla colpa cosciente o con previsione dell’evento. Quest’ultima si ha quando l’evento, pur non essendo voluto, è tuttavia previsto dal soggetto agente. I tentativi di ricostruire un legame sufficientemente “stringente”, sul piano psicologico, con l’evento non prodotto intenzionalmente sono stati numerosi. La formula dominante, accolta dalla dottrina e dalla giurisprudenza italiane, è rappresentata dal c.d. «criterio dell’accettazione del rischio». Vale a dire: il dolo eventuale si configura quando il soggetto agente si rappresenta la concreta possibilità della realizzazione del fatto di reato o ne accetta il rischio. Ad es., Tizio colloca un ordigno in luogo pubblico al solo scopo di provocare panico, pur prevedendo la possibilità che l’esplosione possa ferire un passante, come in effetti accade. Tale criterio, c.d. dell’accettazione del rischio, ha rappresentato una soluzione di compromesso tra le diverse istanze avanzate dalle tradizionali teorie sul dolo eventuale. La teoria della probabilità costituisce la prima variante delle classiche impostazioni che pongono l’accento sull’elemento rappresentativo del concetto di dolo, negando la necessità della presenza di un requisito volitivo. La formula, secondo la quale si configura dolo eventuale quando l’agente considera l’evento come conseguenza probabile della condotta, si fonda su un dato meramente statistico e dai contorni assai indefiniti. Si ha, invece, colpa cosciente allorché si ritiene l’evento come possibile conseguenza della condotta. Le obiezioni metodologiche e sistematiche nei confronti di tale teoria appaiono insuperabili. Si presenta troppo difficile il compito di stabilire in termini percentualistici la differenza, che deve
riflettersi nella valutazione del reo, tra probabilità e semplice possibilità. Del resto, anche se si trovasse un accordo in ordine a questa operazione, non sarebbe comunque legittimo edificare una frontiera tra dolo e colpa fondandola sulla base di criteri puramente quantitativi. La teoria della possibilità, che sorge sempre sul tronco delle “teorie cognitive”, riesce ad evitare, nella sua formulazione più sintetica e radicale, i problemi di “misurazione” posti dalla teoria della probabilità. Difatti, si ritiene che la punibilità a titolo di dolo eventuale sia motivata già dalla semplice rappresentazione della possibilità dell’avverarsi dell’evento. Tale concezione presuppone una distinzione tra «dolo» e «colpa» fondata soltanto sull’elemento discriminante della conoscenza e conduce in sostanza alla negazione del concetto di «colpa» con previsione. Siffatta soluzione non può convincere perché elude in maniera evidente le indicazioni fornite dal legislatore italiano. Innanzitutto, il nostro codice distingue i concetti di «dolo» e di «colpa» essenzialmente sul piano volitivo. Inoltre, l’art. 61, n.3, c.p. configura l’unica forma aggravata di colpa proprio nelle ipotesi in cui il reo abbia agito nonostante la previsione dell’evento. La più classica formulazione nell’ambito delle concezioni volitive è la c.d. «teoria dell’approvazione» o «teoria del consenso all’evento». Secondo tale orientamento si integra l’elemento volitivo del dolo eventuale in relazione alla conseguenza lesiva prevista qualora quest’ultima sia stata «approvata». Mentre, in assenza di questa adesione interiore o di fronte alla fiducia del reo che il risultato non abbia luogo, si configura una colpa cosciente. L’applicazione di questa forma originaria della teoria dell’approvazione conduce a conclusioni non condivisibili. In primo luogo, la richiesta di una valutazione positiva da parte dell’autore, il quale dovrebbe condividere emotivamente la possibile produzione dell’evento, è in palese contraddizione con la funzione di protezione dei beni giuridici che corrisponde al moderno diritto penale. La circostanza che il soggetto agente valuti come desiderabile o deplorevole la realizzazione del reato deve assumere rilevanza soltanto nell’ ambito della commisurazione della pena. I sentimenti del reo (al momento della condotta) devono essere considerati elementi esteriori alla struttura di ogni forma di dolo. In secondo luogo, la teoria del consenso utilizza come criterio di prova la (prima) «formula di Frank»: il dolo eventuale si configura quando si può affermare che il soggetto avrebbe agito ugualmente anche gli fosse risultato certo il verificarsi dell’evento lesivo. Anche questa formula però si espone critiche non agevolmente superabili