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domande aperte del paniere di diritto
Tipologia: Panieri
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08. 1. LA NORMA GIURIDICA La norma stabilisce un comportamento, condiviso dai partecipanti al gruppo ed è finalizzata a regolarne il comportamento stesso. Lo scopo è quello di assicurare la sopravvivenza dei singoli e perseguire i fini che lo stesso ritiene preminenti. Le norme si distinguono in: dispositive : hanno la finalità di integrare norme precedenti che risultano incomplete; di conflitto : hanno la finalità di risolvere le controversie. Le caratteristiche fondamentali di una norma giuridica sono: generalità: si riferisce a una pluralità di soggetti; astrattezza : fa riferimento a un'ipotesi astratta e non al singolo caso concreto; novità: la norma regola un comportamento non regolato da precedenti norme; imperatività (o coazione): la norma prevede la sanzione; bilateralità: in quanto la norma riconosce un diritto a un soggetto e in contrapposizione impone un dovere o un obbligo a un altro soggetto; esteriorità: oggetto della norma è l'azione esterna del soggetto; coattività: deve essere rispettata obbligatoriamente e la sua inosservanza viene punita applicando una sanzione al trasgressore; relatività: la norma giuridica è relativa perché varia nel tempo e nello spazio, cioè all'interno dello Stato stesso e da Stato a Stato.
È il rapporto giuridico mediante il quale si determina l’appartenenza di un individuo allo Stato Si può acquistare: Per nascita : padre/madre cittadini italiani; se è nato nel territorio della Repubblica con entrambi i genitori sono ignoti o apolidi; figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica (se non venga provato il possesso di altra cittadinanza); Per Estensione (iuris communicatio): figlio riconosciuto o dichiarato; minore straniero adottato da cittadino italiano; Coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno 2 anni nel territorio italiano. Per beneficio di legge: straniero o apolide, dal quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana; straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età.
Per naturalizzazione: allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e , in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni; allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno 5. Perdita della cittadinanza a) Se il cittadino italiano, avendo accettato un impiego pubblico oppure una carica pubblica ovvero presta servizio militare per uno Stato estero non ottempera all’intimazione del Governo italiano di abbandonare l’impiego, la carica o il servizio militare: b) Se il cittadino italiano, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico. Riacquisto della cittadinanza Se colui che abbia perso la cittadinanza presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara di volerla riacquistare; Se colui che abbia perso la cittadinanza, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero, dichiara di volerla riacquistare; Se colui che abbia perso la cittadinanza dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito oppure stabilisce entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica. Dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine; Se, avendo perduto la cittadinanza per non aver ottemperato all’intimazione di abbandonare l’impiego o la carica accetti da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno 2 anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l’impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l’intimazione. Rinuncia alla cittadinanza Colui che risiede o stabilisce la residenza all’estero I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, ma divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.
La forma di governo è il modello organizzativo che uno Stato assume per esercitare il potere sovrano. Più in generale può intendersi come la modalità con cui viene allocato il potere tra gli organi portanti dello Stato: Parlamento, Governo e Capo di Stato ; la forma di governo quindi attiene ai rapporti che si vengono a instaurare fra di essi e alle modalità con cui vengono ripartite e condivise le rispettive competenze. Monarchia costituzionale Caratterizzata dalla presenza di 2 organi essenziali: il Re di legittimazione monarchico-ereditaria, titolare del potere esecutivo e di indirizzo politico; il Parlamento di legittimazione elettiva, titolare del potere legislativo
incompatibili per una medesima fattispecie, per cui l’applicazione dell’una esclude l’applicazione dell’altra. Criteri di risoluzione: 1) Criterio cronologico Quando c’è il contrasto tra 2 norme si deve preferire quella più recente. quella più remota viene abrogata; con l’abrogazione la norma perde di efficacia, non produce più effetti giuridici; l’efficacia non esiste più a decorrere dal giorno dell’entrata in vigore della nuova norma (ex nunc) non si estingue sul piano della validità. 2) Criterio gerarchico Quando c’è il contrasto tra 2 norme si deve preferire quella gerarchicamente superiore. la norma gerarchicamente inferiore viene annullata; incide sulla validità; ha effetto erga omnes e opera sia per il futuro che per il passato; diventa inapplicabile soltanto al singolo rapporto giuridico in rilievo. 3) Criterio della specialità; Quando c’è il contrasto tra 2 norme si deve preferire quella speciale. non viene in rilievo ne l’efficacia ne la validità; la norma generale non viene applicata dall’interprete. 4) Criterio della competenza Quando c’è il contrasto tra 2 norme si deve preferire quella che proviene dalla fonte munita di competenza. la competenza si può avere: riserva: separazione formale tra le fonti e le materie; preferenza: c’è un concorso di fonti nella disciplina di un determinato oggetto con tale criterio c’è un vizio di incompetenza che comporta l’invalidità dell’atto emanato; l’atto può essere annullato o disapplicato.
20. GLI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE Gli atti aventi forza di legge sono atti emanati dal Governo, ai quali l’ordinamento giuridico attribuisce la stessa forza della legge ordinaria (atto del Parlamento). Possono essere di 2 tipi: Decreto legislativo : è adottato dal Governo sulla base di una legge delega del Parlamento (cd. Delegazione legislativa); Decreto legge : è adottato dal Governo, di propria iniziativa, in casi straordinari di necessità e di urgenza. 21. GERARCHIA DELLE FONTI Le gerarchia delle Fonti Il sistema delle fonti è ricostruito in termini di rapporto gerarchico. Nell’ordinamento italiano abbiamo fonti di rango superiore e fonti di rango inferiore. In base a tale criterio si distinguono: La Costituzione e le leggi costituzionali e di revisione costituzionale Le fonti comunitarie (trattati istitutivi, regolamenti, direttive e le decisioni, atti che una volta immessi nell’ordinamento occupano una posizione di preminenza rispetto alla legislazione ordinaria statale). Entrano a far parte dell'ordinamento interno con “l’adattamento“. che può essere automatico o speciale. L'adattamento può essere: automatico o generale.
Automatico: è previsto dall'art. 10 della Costituzione, laddove dispone che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute; Speciale: impiegato per il diritto internazionale pattizio. Può consistere: nel semplice «ordine di esecuzione», che opera direttamente solo in relazione a trattati contenenti norme self - executing; nell'adattamento speciale ordinario, ossia in atti normativi interni necessari per dare esecuzione a norme internazionali che non siano self executing. In seguito all'adattamento. le norme internazionali assumono, nell'ordinamento giuridico interno, la stessa posizione gerarchica delle fonti che lo operano. Le fonti dell’ordinamento statale (leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge, referendum abrogativi, regolamenti dell’esecutivo, decreti ministeriali, ecc) Le fonti regionali (statuti regionali, leggi regionali, regolamenti regionali) Le fonti locali (statuti provinciali e comunali e regolamenti) Le fonti esterne all’ordinamento (quelle che vengono recepite nell’ordinamento costituzionale in virtù dell’appartenenza alla Comunità Internazionale)
22. FONTI PRODUZIONE\COGNIZIONE Fonte del diritto è ogni atto o fatto idoneo a produrre ed innovare il diritto soggettivo nell’ordinamento giuridico. Si distinguono in: Fonti di produzione : Introducono nell’ordinamento delle vere e proprie norme giuridiche Si distinguono a loro volta in: Fonti Atto : la norma è contenuta in atto Fonti Fatto: la norma è desunta da un comportamento Fonti di cognizione: fonti che non producono diritto, ma favoriscono la conoscenza delle norme tra i consociati (Gazzetta Ufficiale).
L’ordinamento giuridico italiano trova il suo fondamento positivo nella Costituzione quale legge fondamentale dello Stato. La Costituzione è il complesso di regole che esprimono i principi e gli istituti fondamentali dell’assetto di uno Stato (entrata in vigore il 1 Gennaio 1948 ). I primi 12 articoli della Costituzione (principi fondamentali) rappresentano i criteri guida ed i parametri che vincolano ogni operatore del diritto. Sono oltretutto dei principi supremi che non possono essere oggetto di revisione costituzionale. Principi fondamentali (art 1-12) Parte I - Diritti e doveri dei cittadini (art 13-54) Rapporti civili (13-28) Rapporti etico-sociali (29-34) Rapporti economici (35-47) Rapporti politici (48-54) Parte II - Ordinamento della Repubblica (art 55-139) Parlamento (55-82)
Sancisce che la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. la comunicazione deve essere indirizzata ad uno o più soggetti determinati; presupposto dell’attualità: opera in contemporaneità con la corrispondenza; Sono ammissibili delle limitazioni: soltanto con le garanzie stabilite dalla legge (riserva di legge); per atto motivato dell’autorità giudiziaria (riserva di giurisdizione). Articolo 16– Costituzione italiana ( Rapporti civili) Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge. Consente ad ogni cittadino di circolare e soggiornare liberamente nel territorio nazionale nonchè di espatriare e di rientrare nel territorio italiano. Limitazioni: Motivi di sanità; Motivi di sicurezza:
è impugnabile davanti al giudice. Se invece non viene dato preavviso, i promotori della riunione rispondono penalmente per aver mancato di assolvere l’onere posto a loro carico. Articolo 18– Costituzione italiana ( Rapporti civili) Diversa dalla riunione è l’ associazione , che la Costituzione disciplina all’art. 18: a differenza della prima, la seconda consiste in una formazione sociale che ha base volontaria, oltre ad un nucleo, sia pure embrionale, di organizzazione e di tendenziale stabilità. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. I cittadini possono associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini non vietati dalla legge penale.
03. RAPPORTI ETICO SOCIALI (ARTT. 29- 34) Articolo 29 – Costituzione italiana (Rapporti etico - sociali) La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. Articolo 30 – Costituzione italiana (Rapporti etico - sociali) È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità. Articolo 32 – Costituzione italiana (Rapporti etico - sociali) La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Articolo 33 – Costituzione italiana (Rapporti etico - sociali) L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve
Articolo 39 – Costituzione italiana (Rapporti economici) L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. Articolo 41 – Costituzione italiana (Rapporti economici) L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. Articolo 42 – Costituzione italiana (Rapporti economici) La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
Articolo 48 – Costituzione italiana (Rapporti politici) Elettorato attivo : capacità dei cittadini di eleggere i propri rappresentanti Possono votare alla Camera dei Deputati coloro che hanno compiuto il 18 anno di età; possono votare al Senato della Repubblica coloro che hanno compiuto il 25 anno di età. Elettorato passivo: capacità dei cittadini di essere eletti: Sono eleggibili alla Camera dei Deputati tutti gli elettori che hanno compiuto il 25 anno di età; Sono eleggibili al Senato della Repubblica tutti gli elettori che hanno compiuto il 40 anno di età. Non esiste la possibilità degli elettori di revocare gli eletti. Sono elettori tutti i cittadini, uomini o donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed uguale, libero e segreto. Il suo esercizio è un dovere civico. Requisiti positivi: Cittadinanza Maggiore età Requisiti negativi:
Incapacità civile (minori, gli interdetti, gli inabilitati) per sentenza penale irrevocabile di condanna indegnità morale
Il Parlamento in seduta comune È un organo collegiale composto da deputati e senatori. Ha competenza specializzata ed esclusiva. Spetta al Presidente della Camera il potere di convocare il Parlamento in seduta comune. I casi in cui il Parlamento si riunisce in seduta comune sono: a) Elezione del Presidente della Repubblica (art. 83) b) Giuramento del Presidente della Repubblica (art. 91); c) Messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica (art. 90); d) Elezione di 1\3 dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura (art. 104); e) Elezione di 5 giudici costituzionali (art. 135).
- Sedute e maggioranze Le sedute delle Camere sono pubbliche, ma è possibile che le due camere possano deliberare di riunirsi in seduta segreta (art. 64 Cost.) La pubblicità si attua:
Per Status di parlamentare si intende la posizione complessiva in cui deputati e senatori vengono a trovarsi in ragione della loro appartenenza alle Camere elettive. Si acquista con la proclamazione delle elezioni (Camera) e con la comunicazione della nomina (Senato). Insindacabilità per le opinioni espresse ed i voti dati nell’esercizio delle funzioni: Art. 68, comma 1 dispone che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse o dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La finalità della norma è quella di consentire la più ampia libertà di valutazione e di decisione nell’esercizio del mandato. L’insindacabilità è limitata: ai voti dati; alle opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Se il parlamentare commette illeciti al di fuori delle ipotesi indicate è perseguibile secondo le regole giurisdizionali. L’autorità competente a pronunciarsi sull’insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati è la Camera di appartenenza stessa. In quest’ultimo caso il giudice sospende il procedimento e trasmette gli atti alla Camera di appartenenza. Le attività istruttorie sono svolte dalla Giunta competente. La decisione finale spetta all’assemblea che è soggetta al controllo della Corte costituzionale. Inviolabilità della persona, del domicilio e della corrispondenza; L’art. 68, comma 2 e 3 della Cost. sancisce che: senza l’autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza. Indennità l’art 1 della l. 31 Ottobre 1965 n. 1261 stabilisce che l’indennità è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza. L’ammontare dei rimborsi è determinato dagli Uffici di presidenza delle 2 Camere in misura tale da non superare il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di Presidente di sezione della Corte di Cassazione. A tale indennità si deve aggiungere:
La funzione legislativa spetta alle Camere (art. 70 Costituzione). Il procedimento di formazione delle leggi ordinarie prevede le seguenti fasi: Fase dell'iniziativa Fase Istruttoria Fase della integrativa dell’efficacia (promulgazione e pubblicazione) Fase dell'entrata in vigore Fase dell’iniziativa Secondo l’articolo 71 Cost. spetta: Governo; Ad ogni singolo deputato/senatore; al corpo elettorale (la proposta deve essere sottoscritta da almeno 50.000 elettori); Consigli regionali; CNEL; Fase Istruttoria Il progetto di legge viene assegnato da parte del Presidente della camera (Camera dei Deputati o Senato della Repubblica) cui è pervenuto il progetto di legge alla commissione parlamentare competente "ratione materiae" (ovvero, per materia). La commissione parlamentare incaricata di esaminare il progetto di legge può operare in: Sede referente , "procedimento legislativo ordinario“: la commissione discute il testo articolo per articolo e successivamente si arriva al voto del progetto di legge nella sua interezza. L’articolo 72, 4° comma della Cost, indica i casi in cui tale procedura è obbligatoria (materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi). Sede legislativa : la commissione si occupa della discussione, della votazione e dell'approvazione del progetto di legge estromettendo completamente il Parlamento dai lavori. Sede redigente: il testo che viene presentato alla Camera sarà votato nella sua interezza (senza quindi procedere alla votazione articolo per articolo). Concluso il lavoro delle commissioni il progetto di legge passa alla votazione delle Camere. Se ottiene la maggioranza (dei voti dei presenti in aula) il disegno di legge si intende approvato e passa all'altra camera la quale se vota favorevolmente al progetto senza apportarvi modifiche fa sì che sia completata la fase deliberativa. Se invece vi apporta modifiche il disegno ripassa all'altra camera che a sua volta se apporta modifiche deve ripassarlo ulteriormente e così via fino a che uno stesso testo è approvato in entrambe le camere. Questo fenomeno viene definito con il termine navette. Fase Integrativa dell’efficacia: Approvato il progetto di legge viene passato al PDR per la promulgazione il quale può rinviare camere, con un messaggio motivato, il disegno di legge per farlo modificare. Le Camere possono modificare il disegno di legge oppure possono approvarlo nuovamente: in tal caso il Presidente è obbligato a promulgarlo. Subito dopo la promulgazione, e comunque entro 30 giorni dalla stessa, la legge deve essere pubblicata.
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune, integrato da 3 delegati per ogni Regione (la Valle d’Aosta ha 1 solo delegato). ha luogo per scrutinio segreto; è richiesta la maggioranza di 2\3 dell’assemblea; se dopo il 3 scrutinio non si raggiunge la maggioranza, è sufficiente la maggioranza assoluta. Convocazione 30 giorni prima della scadenza del mandato se le Camere sono sciolte, o mancano meno di 3 mesi alla loro cessazione, l’elezione ha luogo entro 15 giorni dalla riunione delle Camere nuove (nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica) Requisiti cittadinanza italiana; compimento del 50 anno di età; godimento dei diritti civili e politici; il ruolo di Presidente delle Repubblica è incompatibile con tutte le altre cariche. Mandato Il Presidente della Repubblica dura in carica 7 anni. (art. 85 Cost.) La legge 372 del 23 Luglio 1985 fissa l’assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica: assegno personale annuo 200 milioni di lire (oggi nel valore corrispondente in euro); la dotazione consiste nell’uso di beni patrimoniali destinati alla residenza ed agli uffici del Presidente (es. palazzo del Quirinale). Cessazione dell’ufficio per scadenza del settennio; destituzione, nel caso di giudizio di colpevolezza sulla messa in stato d'accusa per reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione; per impedimento permanente; morte o dimissioni; per decadenza della carica (perdita di uno dei requisiti); La Costituzione non pone alcun divieto alla rieleggibilità del Presidente alla scadenza della carica (ad oggi l’unico caso di rielezione è quello di Giorgio Napolitano). Supplenza nel caso di permanente o temporaneo impedimento ad adempiere alle sue funzioni il Presidente viene sostituito dal Presidente del Senato che acquista la carica senza bisogno di investitura e giuramento. FUNZIONI: in base al potere coinvolto Rispetto al potere legislativo: rivolgere messaggi alle Camere (art. 87); indire le elezioni delle nuove Camere (art.87); convocare le Camere in via straordinaria (art. 62); sciogliere le Camere, dopo aver sentito i rispettivi presidenti (art. 88); autorizzare la presentazione alle Camere dei disegni di legge d’iniziativa del Governo (art. 74);
sospendere la promulgazione e rinviare la legge alle Camere (art. 74); indire il referendum popolare (art. 87); nominare 5 senatori a vita (art. 59). Rispetto al potere esecutivo: nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e su proposta di quest’ultimo i Ministri (art. 92); nomina i funzionari dello Stato (art. 87); emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti (art. 87); ratifica i trattati internazionali (art. 87); ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa, dichiara lo stato di guerra (art. 87); conferisce onorificenza (art 87). Rispetto al potere giudiziario: presiede il Consiglio superiore della Magistratura (art. 87); può concedere grazia e commutare pene (art. 87); nomina 5 giudici della Corte costituzionale Il potere di scioglimento delle Camere Il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere o anche una sola di esse, dopo aver sentito i loro Presidenti (art. 88 Cost.). Il parere è obbligatorio ma non vincolante. Lo scioglimento assume forma del d.P.R. ed è controfirmato dal Presidente dei Ministri. Tale atto è seguito da un altro decreto, di pari data e con numero successivo per la convocazione dei comizi elettorali. Le camere non possono essere sciolte negli ultimi 6 mesi del mandato. La responsabilità del Presidente della Repubblica Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni tranne che per alto tradimento, per attentato alla Costituzione e per atti compiuti come privato cittadino. Il Parlamento in seduta comune, delibera a maggioranza assoluta lo stato d’accusa. Il giudizio è sottoposto alla Corte costituzionale. La Corte, è integrata da 16 membri sorteggiati da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni 9 anni mediante elezione (seduta comune, a scrutinio segreto e con maggioranza qualificata). Nel pronunciare un’eventuale sentenza di condanna determina le sanzioni penali, costituzionali, amministrative e civili.
La Pubblica Amministrazione è disciplinata nella Sezione II del Titolo III, dedicato al Governo. Non c’è una definizione specifica. Da un punto di vista soggettivo si intendono le strutture costituite per lo svolgimento di pubbliche funzioni. Da un punto di vista oggettivo è intesa come amministrazione attività per la cura degli interessi pubblici.
Annullabilità: Incompetenza dell’organo che emette l’atto; violazione di legge: in contrasto con altri elementi dell’ordinamento; eccesso di potere: vizio tipico della discrezionalità (travisamento di fatti, sviamento di potere)
Tutela giustiziale : il ricorso è rivolto direttamente alla P.A. al fine di far annullare, revocare o modificare il provvedimento oggetto di tutela. Ricorso gerarchico proprio : l’organo competente è quello gerarchicamente superiore a quello che ha emanato l’atto; Oggetto del ricorso è qualunque atto amministrativo (sia per motivi di legittimità che di merito). Il termine, per presentare il ricorso, è di 30 giorni dalla notifica oppure da quando il ricorrente ne ha avuto notizia. L'esito del ricorso deve essere comunicato al ricorrente entro 90 giorni dal suo ricevimento. Se la P.A. non risponde vale la regola del silenzio rigetto (si intende respinto). In quest’ultimo caso il ricorrente ha 2 soluzioni: ricorrere al Giudice Amministrativo; fare ricorso straordinario al P.D.R. Le 2 soluzioni sono alternative. Ricorso gerarchico improprio : il ricorso viene presentato ad organo che non ha nessun rapporto di tipo gerarchico con l'organo che ha prodotto l'atto verso il quale si vuole ricorrere. Si deve trattare di un atto della P.A. e può riguardare sia interesse legittimo che un diritto soggettivo. Questo tipo di ricorso è previsto nel caso in cui non esista alcun organo gerarchicamente sovraordinato a quello che ha emanato l'atto che si intende impugnare. Ricorso in opposizione : il ricorso è presentato allo stesso organo amministrativo che ha prodotto l'atto verso il quale si vuole ricorrere. Si deve trattare di un atto della P.A. e può riguardare sia interesse legittimo che un diritto soggettivo. È un rimedio tassativo che può essere utilizzato solo nei casi previsti dalla legge. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: E’ un ricorso alternativo al ricorso giurisdizionale. Può riguardare solo provvedimenti definitivi e per soli motivi di legittimità. Il ricorso deve essere presentato entro 120 giorni dalla comunicazione (notificazione, pubblicazione o piena conoscenza) del provvedimento definitivo. E’ previsto che sia richiesto un parere obbligatorio al Consiglio di Stato. Il ricorso straordinario è deciso con decreto del Presidente della Repubblica. Tutela giurisdizionale: contro gli atti della P.A. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi ad organi di giurisdizione ordinaria e amministrativa.
La giurisdizione amministrativa è articolata su 2 gradi di giudizio: Tribunali amministrativi regionali in 1° grado (TAR); Oggetto del ricorso è l’atto amministrativo che ha leso un interesse legittimo di un privato. Ciascun TAR è composto da: un presidente non meno di cinque magistrati amministrativi Le decisioni sono assunte con l'intervento di tre giudici. In casi eccezionali si può ricorrere al TAR anche per la lesione di diritti soggettivi. Quando si propone il ricorso il provvedimento non viene sospeso ma continua a produrre effetti. In alcuni casi, però, qualora l'esecuzione sia idonea a causare danni gravi e irrecuperabili, il TAR, su istanza del ricorrente, può disporre la sospensione. Il termine per presentare il ricorso all'autorità che ha emanato il provvedimento è di 60 giorni dalla data in cui il provvedimento stesso gli è stato comunicato o, comunque, ne ha avuto conoscenza. La notifica del ricorso deve essere effettuata ad almeno un soggetto che potrebbe subire un pregiudizio dall'accoglimento del ricorso. Se il ricorso è fondato il provvedimento viene annullato. Le decisioni dei TAR possono essere appellate davanti al Consiglio di Stato. Consiglio di Stato in 2° grado. Il Consiglio di Stato fornisce pareri: facoltativi o obbligatori. I pareri facoltativi possono essere richiesti dalla pubblica amministrazione, nel caso lo ritenga opportuno. L'amministrazione richiedente può anche non tener conto del parere ma ne deve dare motivazione. Pareri obbligatori in caso di emanazione di regolamenti del Governo; l'emanazione dei testi unici; su decisioni sui ricorsi straordinari al Presidente delle Repubblica; Il Consiglio di Stato è il Giudice di secondo grado della giustizia amministrativa: è quindi Giudice d’appello avverso le dei TAR. Il Consiglio di Stato, inoltre, svolge funzioni di giudice in unico grado in sede di giudizio di ottemperanza (far eseguire una sentenza emessa dal Giudice ordinario o dal Consiglio di Stato stesso). Se il giudizio di ottemperanza riguarda l'esecuzione di una sentenza emessa da un TAR, che sia stata confermata dal Consiglio di Stato in grado di appello, è competente il TAR stesso che l'ha emessa. Per le decisioni assunte dal Consiglio di Stato si può fare ricorso alla Corte di Cassazione. Quorum per le delibere: almeno 4 consiglieri della sezione (per le deliberazioni delle sezioni consultive); oltre a essere presenti almeno quattro consiglieri, è presente anche uno dei due Presidenti di sezione (sezioni giurisdizionali). Si può ricorrere al C.d.S, sotto forma di appello a sentenza di Tribunale, o sotto forma di reazione individuale a provvedimenti della Pubblica Amministrazione, dal cittadino ritenuti non consoni a una qualche legge.