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Diritto Commerciale: Società di Capitali - Casi di Studio e Analisi - Prof. Caridi, Sintesi del corso di Diritto Commerciale

Domande probabili e risposte di Diritto commerciale corso economia Latina, Management e Diritto d’impresa (Pacileo e Caridi). Domande imprenditore, società, contratti, titoli di credito e procedure concorsuali.

Tipologia: Sintesi del corso

2023/2024

In vendita dal 17/01/2024

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denise-cerocchi 🇮🇹

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Parte prima – l’imprenditore
1. Impresa—> ART.2082 “È imprenditore chi esercita professionalmente un'a<vità economica organizzata
al ne della produzione dello scambio di beni servizi”. È un a0vità produ0va (serie coordinata di a0) di
nuova ricchezza, cara=erizzata da scopo e modalità di svolgimento. Non è un'a0vità di impresa il mero
godimento di beni e servizi (ES.locazione di beni), ma lo è il godimento di beni preesistenF e produzione
di nuovi beni e servizi (ES.Albergo). Gli a0 di invesFmento, speculazione e finanziamento, quando sono
coordinaF in modo da configurare un'a0vità, possono dar vita ad impresa se ricorrono i requisiF
dell'organizzazione e della professionalità. L'a0vità d'impresa può essere anche illecita (2 Fpi): impresa
illegale, dove l'a0vità è svolta in violazione di norme che disciplinano concessioni, licenze o
autorizzazioni, e l'impresa immorale dove illecito è l’ogge=o dell’a0vità (+grave). L'impresa è garanFta
dall'imprenditore che crea un complesso produ0vo formato da persone e da beni strumentali serve il
lavoro altrui e capitale altrimenF è semplicemente lavoro autonomo (eteroorganizzazione). Per aversi
impresa, è essenziale che l'a0vità produ0va sia condo=a con metodo economico, economicità
(ricavi>cosF), altrimenF si ha consumo e non produzione di ricchezza. Perché l'a0vità possa dirsi
economica non è essenziale il perseguimento di uno scopo di lucro, altrimenF sarebbero escluse le
imprese pubbliche e le imprese sociali (senza scopo di lucro). La professionalità indica che l'esercizio deve
essere abituale e non occasionale di una data a0vità produ0va (non per forza senza interruzioni)
possono essere svolte anche più contemporaneamente o per un unico affare.
2. Perché la nozione di imprenditore è importante? ART.2082 Fissa requisiF essenziali per definire
l'imprenditore, quali l'a<vità produ<va di beni/servizi, l'eteroorganizzazione che si sostanza
nell'organizzazione di capitale lavoro altrui, l'a0vità esercitata con metodo economico ovvero la
copertura dei cosF con i ricavi, e la professionalità siccome l'a0vità deve essere conFnuaFva e abituale e
non occasionale.
3. Imprenditore agricolo —> l'imprenditore agricolo è so=oposto solo alla disciplina prevista per
l'imprenditore in generale, è esonerato dall'iscrizione al registro di imprese, tenuta delle scri=ure
contabili, assogge=amento al fallimento e alle altre procedure concorsuali (tra=amento a favore).
-ART.2135 - COMMA 1 “È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenK a<vità: colKvazione del
fondo, selvicoltura, allevamento di animali e a<vità connesse”—> a0vità agricola ESSENZIALE
-Specifica COMMA 2 “Per col1vazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si
intendono le a<vità direQe alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del
ciclo stesso, che uKlizzano o possono uKlizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”.
-COMMA 3 “ Si intendono comunque connesse le a8vità, esercitate dal medesimo imprenditore
agricolo, direQe alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione che abbiano ad oggeQo prodo< oQenuK prevalentemente dalla colKvazione del fondo o
del bosco o dell'allevamento di animali, nonché le a<vità direQe alla fornitura di beni o servizi
mediante l'uKlizzazione prevalente di aQrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate
nell'a<vità agricola esercitata, ivi compresa l'a<vità di valorizzazione del territorio e del patrimonio
rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come denite dalla legge”.
Imprenditore agricolo per connessione (comma 3): le a0vità CONNESSE sono a) le a0vità dire=e alla
manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodo0 o=enuF
prevalentemente da un'a0vità agricola essenziale; b) le a0vità dire=e alla fornitura di beni o servizi
mediante l'uFlizzazione prevalente di a=rezzature o risorse impiegate nell'a0vità agricola esercitata.
La connessione può essere SOGGETTIVA: lo stesso sogge=o esercita a0vità agricole essenziali che
a0vità agricole connesse alle prime. È necessario che il sogge=o che esercita l'a0vità sia già
imprenditore agricolo in quanto svolge in forma di impresa una delle tre a0vità agricole Fpiche è inoltre
deve essere un'a0vità coerente con quella connessa. Es. è imprenditore commerciale: Colui che
trasforma o commercializza prodo0 agricoli altrui; Es. è imprenditore agricolo un viFcoltore che produce
vino; E’ un imprenditore commerciale il viFcoltore che produce vino e formaggi. ECCEZIONE: cooperaKve
di imprenditori agricoli quando uFlizzano prevalentemente prodo0 dei soci esempio chi produce l'uva le
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Parte prima – l’imprenditore

  1. Impresa—> ART.2082 “È imprenditore chi esercita professionalmente un'a<vità economica organizzata al fine della produzione dello scambio di beni servizi”. È un a 0 vità produ 0 va (serie coordinata di a 0 ) di nuova ricchezza, cara=erizzata da scopo e modalità di svolgimento. Non è un'a 0 vità di impresa il mero godimento di beni e servizi (ES.locazione di beni), ma lo è il godimento di beni preesistenF e produzione di nuovi beni e servizi (ES.Albergo). Gli a 0 di invesFmento, speculazione e finanziamento, quando sono coordinaF in modo da configurare un'a 0 vità, possono dar vita ad impresa se ricorrono i requisiF dell'organizzazione e della professionalità. L'a 0 vità d'impresa può essere anche illecita (2 Fpi): impresa illegale, dove l'a 0 vità è svolta in violazione di norme che disciplinano concessioni, licenze o autorizzazioni, e l'impresa immorale dove illecito è l’ogge=o dell’a 0 vità (+grave). L'impresa è garanFta dall'imprenditore che crea un complesso produ 0 vo formato da persone e da beni strumentali serve il lavoro altrui e capitale altrimenF è semplicemente lavoro autonomo (eteroorganizzazione). Per aversi impresa, è essenziale che l'a 0 vità produ 0 va sia condo=a con metodo economico, economicità (ricavi>cosF), altrimenF si ha consumo e non produzione di ricchezza. Perché l'a 0 vità possa dirsi economica non è essenziale il perseguimento di uno scopo di lucro, altrimenF sarebbero escluse le imprese pubbliche e le imprese sociali (senza scopo di lucro). La professionalità indica che l'esercizio deve essere abituale e non occasionale di una data a 0 vità produ 0 va (non per forza senza interruzioni) possono essere svolte anche più contemporaneamente o per un unico affare.
  2. Perché la nozione di imprenditore è importante? ART.2082 Fissa requisiF essenziali per definire l'imprenditore, quali l' a<vità produ<va di beni/servizi, l' eteroorganizzazione che si sostanza nell'organizzazione di capitale lavoro altrui, l'a 0 vità esercitata con metodo economico ovvero la copertura dei cosF con i ricavi, e la professionalità siccome l'a 0 vità deve essere conFnuaFva e abituale e non occasionale.
  3. Imprenditore agricolo —> l 'imprenditore agricolo è so=oposto solo alla disciplina prevista per l'imprenditore in generale, è esonerato dall'iscrizione al registro di imprese, tenuta delle scri=ure contabili, assogge=amento al fallimento e alle altre procedure concorsuali (tra=amento a favore). -ART.2135 - COMMA 1 “È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenK a<vità: colKvazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e a<vità connesse”—> a 0 vità agricola ESSENZIALE - Specifica COMMA 2 “Per col 1 vazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le a<vità direQe alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, che uKlizzano o possono uKlizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”.
    • COMMA 3 “ Si intendono comunque connesse le a 8 vità , esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, direQe alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggeQo prodo< oQenuK prevalentemente dalla colKvazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nonché le a<vità direQe alla fornitura di beni o servizi mediante l'uKlizzazione prevalente di aQrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'a<vità agricola esercitata, ivi compresa l'a<vità di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”. Imprenditore agricolo per connessione (comma 3): le a 0 vità CONNESSE sono a) le a 0 vità dire=e alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodo 0 o=enuF prevalentemente da un'a 0 vità agricola essenziale; b) le a 0 vità dire=e alla fornitura di beni o servizi mediante l'uFlizzazione prevalente di a=rezzature o risorse impiegate nell'a 0 vità agricola esercitata. La connessione può essere SOGGETTIVA : lo stesso sogge=o esercita a 0 vità agricole essenziali che a 0 vità agricole connesse alle prime. È necessario che il sogge=o che esercita l'a 0 vità sia già imprenditore agricolo in quanto svolge in forma di impresa una delle tre a 0 vità agricole Fpiche è inoltre deve essere un'a 0 vità coerente con quella connessa. Es. è imprenditore commerciale: Colui che trasforma o commercializza prodo 0 agricoli altrui; Es. è imprenditore agricolo un viFcoltore che produce vino; E’ un imprenditore commerciale il viFcoltore che produce vino e formaggi. ECCEZIONE: cooperaKve di imprenditori agricoli quando uFlizzano prevalentemente prodo 0 dei soci esempio chi produce l'uva le

olive (soci) e chi produce il vino e l'olio (la società). OGGETTIVA : le a 0 vità connesse hanno ad ogge=o beni prodo 0 dallo stesso imprenditore agricolo e quando questo sogge=o uFlizza in modo prevalente strumenF e risorse normalmente impiegate nell'a 0 vità agricola principale (a=rezzature). NON è un a 0 vità connessa, se fungi da intermediario, esempio mi vendi i pomodori da te proro 0 e io li commercializzo. E’ a 0 vità connessa se ad esempio se con i pomodori da me colFvaF, ci faccio la passata TRASFORMAZIONE.

  1. Clausola generale art 2135 —> “È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenF a 0 vità: colFvazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e a 0 vità connesse” (comma 1) esplica le a 0 vità agricole essenziali.
  2. Criterio di prevalenza —> Necessario e sufficiente è solo che si tra 0 di a 0 vità avenF ad ogge=o prodo 0 o=enuF prevalentemente dall'esercizio dell'a 0 vità agricola essenziale, ovvero di beni o servizi forniF mediante l'uFlizzazione prevalente di a=rezzature o risorse dell'azienda agricola. È sufficiente che l'a 0 vità connesse non prevalgano sull'a 0 vità agricola essenziale, per rilievo economico.
  3. Quali possono essere le due a 0 vità per connessione? CONNESSIONE SOGGETTIVA: ESEMPIO 1. Un sogge=o, imprenditore commerciale svolge come a 0 vità essenziale l'allevamento di animali e produce per trasformazione il formaggio. ES 2 Un sogge=o colFva i pomodori, è imprenditore agricolo per la colFvazione del fondo, e con quesF tramite la trasformazione produce la passata di pomodoro. CONNESSIONE OGGETTIVA: ES.3 per produrre la passata di pomodoro uFlizzo a=rezzature, strumenF e risorse derivanF prevalentemente dall'a 0 vità agricola essenziale, la colFvazione del fondo.
  4. Esiste una casisFca che configura un’impresa agricola sebbene non vi sia connessione sogge 0 va, qual è? R. cooperaKva di imprenditori agricoli ed ai loro consorzi, quando uFlizzano prevalentemente prodo 0 dei soci, ovvero forniscono prevalentemente i soci beni e servizi dire 0 alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico es. I soci producono l'uva e le olive e la società produce vino e olio, non vi è omogeneità tra le produzioni.
  5. Imprenditore commerciale —> ART.2195 “È imprenditore commerciale colui che esercita una o più delle seguenK a<vità (5): a) a<vità industriale direQa alla produzione di beni e servizi b) a<vità intermediaria nella circolazione di beni c) a<vità di trasporto d) a<vità bancaria o assicuraKva e) altre a<vità ausiliarie alle precedenK”
  6. Perché possiamo svalutare l’art. 2195? R. perché non ha caraQere tassaKvo , in quanto dobbiamo considerare imprenditore commerciale colui che non è catalogabile come imprenditore agricolo, pertanto non dobbiamo a=enerci solo ed esclusivamente alle classi presenF nell’ART.2195.
  7. Importanza dell’arFcolo dell’imprenditore commerciale —> ART.2195, delinea delle macro-categorie affinché un imprenditore possa essere catalogato come commerciale, ma non è tassaFvo, in quanto consideriamo imprenditore commerciale colui che non rientra nella categoria di imprenditore agricolo.
  8. Quali sono tu 0 gli imprenditori tranne quelli agricoli —> Imprenditori commerciali
  9. Impresa familiare —> E’ l’impresa in cui l’imprenditore collabora con il coniuge, parenF e affini all’imprenditore “famiglia nucleare”. Per evitare ingiusFzie e abusi il legislatore ha definito delle tutele sul piano amministraFvo che comprende, diri=o al mantenimento, diri=o alla partecipazione agli uFli in proporzione al lavoro prestato, diri=o sui beni acquistaF con gli uFli e diri=o di prelazione sull’azienda. Sul piano amministraFvo, le decisioni riguardanF la gesFone straordinaria devono essere ado=ate a maggioranza dei familiari che prestano lavoro nell’impresa. L’imprenditore risponde alle obbligazioni nei
  1. Scri=ure contabili —> Sono documenF che registrano in termini quanFtaFvi-monetari la situazione patrimoniale dell’imprenditore ed i risultaF economici derivanF dall’a 0 vità d’impresa. L’ART.2214 cc, prevede che l’imprenditore ha l’obbligo di tenere tu=e le scri=ure contabili secondo la natura e le dimensioni dell’impresa. Abbiamo il libro giornale, il quale registra in modo cronologico-analiFco le operazioni giornaliere dell’impresa, ed è diviso in più parF. Il libro del inventari di natura periodica- sistemaFca reda=o all’inizio dell’esercizio e poi alla fine ogni anno. Si chiude con il bilancio ed eventuali perdite/profi 0 , fa un quadro della situazione patrimoniale. Poi abbiamo il bilancio che presenta lo SP a 0 vo e passivo, il CE con eventuale uFle/perdita e la NI che adempie al principio della chiarezza ed esplica i criteri di redazione del bilancio. Possiamo avere altri eventuali libri come il libro dipendenF, il libro magazzino che registra entrate e uscite merci, il libro mastro delle operazioni, il libro cassa con l’entrate e uscite del denaro. EFFICACIA PROBATORIA, le scri=ure contabili possono essere uFlizzate come prova dall'imprenditore nel processo se rispe=ano i seguenF requisiF: 1) regolarmente tenute 2) l'altra parte sia un imprenditore 3) le scri=ure contabili evidenziano dei rapporF interni tra i due sogge 0. Spe=a al giudice se amme=erle o meno all'interno del processo.
  2. Statuto generale dell’imprenditore —> A cui sono so=oposF tu 0 gli imprenditori (agricoli+commerciali) diverso dallo Statuto Speciale dell’imprenditore commerciale. Lo statuto generale dell’imprenditore comprende: la disciplina dell'azienda e dei cara=eri disFnFvi, la disciplina e tutela della concorrenza e dei consorzi e infine la disciplina delle opere dell’ingegno.
  3. Ausiliari dell’imprenditore in specifico i suoi arFcoli e i suoi collaboratori —> Possiamo disFnguere i collaboratori interni o subordinaF in cui il rapporto è costante dagli ausiliari esterni o autonomi a cui l'imprenditore ricorre occasionalmente. In entrambi i casi la collaborazione può riguardare anche la conclusione di affari con terzi in nome e per conto dell'imprenditore, l'agire in rappresentanza dell’imprenditore ART.1387. E quando riguardano a 0 inerenF all'impresa commerciale sono posF in essere figure ausiliari interne che sono insFtori, procuratori e commessi, regolaF da un sistema speciale ART.2203-2213. Quindi chi conclude affari con uno di tali ausiliari dell'imprenditore commerciale dovrà solo verificare se l'imprenditore non ha modificato con a=o pubblico i loro naturali poteri rappresentaFvi, non dovrà invece verificare se la rappresentanza è stata loro conferita.
  • ART.2203 al 2208 —> Gli insKtori sono collaboratori interni dell'imprenditore preposF dallo stesso hanno in gesFone l’impresa “dire=ore generale” (verFce assoluto), sede secondaria o un ramo di essa (verFce relaFvo), sono de 0 "dire=ore di filiale”. E’ al verFce del personale riferisce il proprio operato all’imprenditore. Possono essere anche più di uno e operano disgiuntamente, salvo indicazione su procura. Ha l'obbligo insieme all’imprenditore, dell'iscrizione nel registro delle imprese e della tenuta delle scri=ure contabili. Può essere sogge=o a sanzioni, ricordando però che l'unico che fallisce è l’imprenditore. RAPPRESENTANZA SOSTANZIALE: l’insFtore può compiere in nome dell'imprenditore "tu 0 gli a 0 perFnenF all'esercizio dell'impresa" o della sede o del ramo a cui è preposto (NO vendita/affi=o d’azienda). RAPPRESENTANZA PROCESSUALE: l’insFtore può stare in giudizio sia come a=ore, sia come convenuto (a 0 va e passiva) per le obbligazioni dipendenF da a 0 compiuF nell'esercizio dell'impresa cui è preposto. In generale i poteri rappresentaFvi dell'insFtore sono determinaF in via legislaFva ma possono essere ampliaF o limitaF dall'imprenditore purché, affinché siano opponibili ai terzi, devono essere presenF sulla procura originaria o sul successivo a=o di limitazione pubblicato nel RI, salvo la prova dell'imprenditore che i terzi effe 0 vamente conoscevano l'esistenza di limitazioni al momento della conclusione dell’affare (=revoca). Come ogni rappresentante, l'insFtore deve rendere palese al terzo con cui contra=a tale sua veste, affinché l'a=o compiuto e gli effe 0 ricadono dire=amente sul rappresentato, spendendo il nome del rappresentato, perciò l'insFtore è personalmente obbligato se ome=e di far conoscere al terzo che egli tra=a per il proponente.
  • ART.2209 —> I procuratori , sono subordinaF all’imprenditore e all’insFtore, pur essendovi un rapporto conFnuaFvo, hanno il potere di compiere per l'imprenditore gli a 0 perFnenF all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposF all’esercizio dell’impresa stesso. QuesF si occupano di un determinato se=ore operaFvo (no gesFone/ramo/filiale/sede) es. dire=ore della pubblicità o dire=ore degli acquisF, ciascun

procuratore non deve eccedere il proprio ramo, poteri rappresentaFvi solo in quel se=ore. L’imprenditore non è responsabile degli a 0 compiuF senza spedita del nome. Non ha rappresentanza processuale a 0 va/ passiva ne tantomeno deve adempiere agli obblighi della tenuta delle scri=ure contabili e dell’iscrizione nel RI.

  • ART.2210 —> Ai commessi , spe=ano determinate mansioni esecuFve o materiali che li pongono in conta=o con i terzi. Sono subordinaF dei procuratori es. commessi di negozio. Sono invesFF dalla rappresentanza dell'imprenditore anche se non dire=amente conferita. Non possono concedere sconF o dilazioni di pagamenF; I loro compiF possono essere ampliaF o diminuiF dell’imprenditore.
  1. Azienda —> ART.2555 “l’azienda è il complesso di beni organizzaK dall’imprenditore per l’esercizio dell’a<vità d’impresa”. L’impresa è il conce=o dinamico, mentre l’azienda è il conce=o staFco. Fanno parte dell’azienda macchinari, impianF, immobili ecc… sono tu 0 beni aziendali. I BENI AZIENDALI sono quei beni impiegaF nello svolgimento dell’a 0 vità d’impresa, non necessariamente di proprietà. I beni aziendali sono legaF da un rapporto di coordinamento e complementarietà. E’ proprio a=raverso l’organizzazione dei beni aziendali per opera dell’imprenditore che un ammasso beni eterogenei tra loro diviene un’unità funzionale alla produzione di ricchezza (R>C) plus-valore de=o “AVVIAMENTO”. L’avviamento può essere ogge 0 vo, inteso come il COMPLESSO DEI BENI AZIENDALI e sogge 0 vo ossia legato alle capacità dell’imprenditore.
  2. Trasferimento dell’azienda —> ART.2556-2562 può può essere il trasferimento a Ftolo definiFvo (vendita) o temporaneo (usufru=o ed affi=o) dell'azienda, comporta infa 0 peculiari effe 0 (divieto di concorrenza, successione di contra 0 aziendali, debiF e crediF…). TUTELA: per aversi trasferimento di azienda è necessario che i beni interessaF abbiano una propria organicità operaKva , che consentano cioè di creare a 0 vità di impresa autonoma, anche diversa, da quella del trasferente. E’ necessario disFnguere il trasferimento di azienda dal trasferimento di singoli beni aziendali, dato che sono nel primo caso si può applicare la disciplina de=ata per la circolazione di un complesso aziendale. È possibile che l'imprenditore per so=rarsi ai divieF derivanF dal trasferimento in blocco dell'azienda, più complesso, aggiri il problema vendendo i cespiF in più tranche, NON si può, si deve mantenere un’unità produ 0 va. I contra 0 per il trasferimento d’azienda seguono una FORMA NEGOZIALE: può essere forma ad substanKam riguarda tu=e le imprese e affinché i contra 0 di trasferimento della proprietà dell’azienda o dei singoli beni aziendali devono rispe=are quanto previsto dalla legge in materia; forma ad probaKonem , riguarda solo le imprese iscri=e nel RI, in caso di trasferimento è necessario che l’a=o sia messo per iscri=o e iscri=o nel RI, affinché sia una prova, in forma di a=o pubblico. PUBBLICITA’: entro 30 giorni dal trasferimento deve essere iscri=o nel RI. L’a=o di trasferimento deve essere fa=o in forma scri=a solo ai fini della prova o anche ai fini della validità? —> R. anche ai fini della validità del trasferimento; la regola generale è che la forma è richiesta ad probaFonem quando i beni che fanno parte dell’azienda lo richiedono per il loro regime. DIVIETO DI CONCORRENZA DELL’ALIENANTE : chi aliena un'azienda commerciale deve astenersi per un periodo massimo di 5 anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che possa sviare la clientela dall'azienda ceduta. Nel caso di alienazione di azienda agricola, il divieto opera solo per le a 0 vità ad essa connesse che possono sviare la clientela. La norma tempera due opposte esigenze, quella dell'acquirente dell'azienda di tra=enere la clientela dell'impresa e perme=ere di godere dell'avviamento sogge 0 vo. E quella dell’alienante, a non vedere compromessa la propria libertà di iniziaFva economica oltre un determinato arco di tempo. Tale principio è relaFvo e derogabile, sussiste nei limiF in cui la nuova a 0 vità d'impresa dell'alienante sia potenzialmente idonea a so=rarre clientela all'azienda ceduta. Talvolta può essere ampliata la portata dell'obbligo di astensione (ad a 0 vità non dire=amente concorrenziali) purché il divieto non vada oltre 5 anni. Il divieto è applicabile non solo nella vendita volontaria di azienda, ma altresì quando la vendita è coa 0 va (fallimento). CASI: - Divisione ereditaria con assegnazione dell'azienda ad uno degli eredi e scioglimento di una società con assegnazione dell'azienda sociale ad uno dei soci —> non ho il trasferimento di azienda

deve necessariamente reintegrare la di=a, pertanto diviene verità storica. L’uso esclusivo della di=a è relaFvo in quanto non assoluto, perché coinvolge solo quelle di=e uguali o simili che operano magari nello stesso se=ore e pertanto in grado di sviare la clientela. La di=a può essere trasferita con a=o tra vivi, con l’azienda se vi è la clausola dell’alienante; o anche separatamente rispe=o all'azienda in modo testamentario.

  1. Marchio —> il marchio è il segno disFnFvo dei prodo 0 sul mercato. E’ tutelato a livello nazionale dal codice civile e dal codice della proprietà industriale, e a livello internazionale per garanFrne l'uso esclusivo in tu=a l’UE. La funzione è quella di perme=ere di disFnguere i prodo 0 di un dato imprenditore da una massa di prodo 0 similari presenF sul mercato. È il punto di conta=o tra clientela e produ=ore. Tipologie : marchio di fabbrica apposto sul prodo=o dal produ=ore (Fiat), marchio di commercio apposto sul prodo=o dal commerciante, marchio di servizi per imprese erogatrici di servizi (Atac). Marchio generale , contraddisFngue tu 0 i prodo 0 (Barilla); marchio speciale , contraddisFngue solo un determinato prodo=o (Fiat 500). Marchio denominaKvo , cosFtuito da sole parole può coincidere con il nome commerciale o il nome civile dell’imprenditore; marchio figuraKvo , cosFtuito da figure le=ere disegni colori (Ferrari); marchio di forma , parFcolare forma che cara=erizza il prodo=o, ovviamente non si può registrare una forma propria del prodo=o ma deve essere originale come ad esempio la confezione. Il marchio colle<vo serve mentre per garanFrne l'origine, la natura, la qualità (grana padano). Validità requisiK : liceità , il marchio non deve contenere segni contrari al buon costume, alla legge e all'ordine pubblico; verità è vietato inserire segni per ingannare i clienF sulla natura, provenienza e qualità; originalità , per disFnguere i prodo 0 ; novità , non può essere uFlizzato da un imprenditore dire=amente concorrente. Il marchio di fantasia consiste in parole combinate tra loro, può essere un marchio debole (Melinda), un marchio forte (Apple) ,un marchio secondary Meaning (lilla della Milka), volgarizzazione (nylon). Marchio registrato : I marchi che rispe=ano i requisiF di validità possono essere registraF presso l'ufficio breve 0 e marchi isFtuito presso il ministero dello sviluppo economico. Il marchio registrato garanFsce il diri=o all'uso esclusivo del marchio per quanto riguarda imprenditori in dire=a concorrenza. La durata della registrazione è di 10 anni, rinnovabile in maniera perpetua. La registrazione dei decade o diviene nulla se non viene uFlizzato per più di 5 anni. Se la registrazione non viene rispe=ata si può promuovere un'azione di contraffazione, in cui si o 0 ene un risarcimento danni. Marchio non registrato : possiamo disFnguere se il marchio ha notorietà nazionale, allora non può essere uFlizzato per gli stessi prodo 0 ma sì per prodo 0 affini. Se il marchio ha notorietà locale allora può essere uFlizzato per tu 0 i prodo 0 , senza impedirne l’uFlizzo. Trasferimento : il marchio può essere trasferito anche senza che venga trasferita l'azienda o un ramo di essa. Il trasferimento può essere definiFvo o temporaneo, in quest'ulFmo caso si parla di licenza di marchio. La licenza di marchio può essere concessa anche a più sogge 0 , in quanto non esclusiva, pertanto i prodo 0 possono provenire da fonF diversi, ma è necessario per evitare soprusi verso i clienF che quesF prodo 0 abbiano una medesima qualità 24.Insegna —> l'insegna contraddisFngue i locali del complesso aziendale. I requisiF sono novità, verità, originalità, quest'ulFma può essere non rispe=ata come nel caso di bar e pizzerie, ma ovviamente non è tutelata verso le imitazioni, a meno che non sia grafica. Come il marchio può essere trasferita. 25.LEGGE 287/1990 —> Prima del 1990, in Italia non vi era una legislazione a tutela della concorrenza. Finché nel 1990 viene isFtuita l’AGCM, l’autorità garante della concorrenza e del mercato. Deve garanFre la libertà di iniziaFva economica e la compeFzione fra le imprese. Fenomeni anF-concorrenziali: intese, concentrazioni, abusi di posizione dominante. 26.Concorrenza sleale —> la concorrenza sleale sono tu 0 gli a 0 non conformi alla corre=ezza professionale esempio campagna denigratoria, a 0 di confusione vanteria. Tali a 0 sono puniF anche se il danno è potenziale con sanzioni quali inibizione degli a 0 e risarcimento. Il d.lgs.146/2007 tutela i consumatori dalla concorrenza sleale e dalla pubblicità ingannevole. Gli a< di concorrenza sleale ART.2598 CC, sono a 0 di distrazione della clientela con l'inganno, per confondersi con imprenditori di successo. Sono divisi in due gruppi: 1 gruppo ATTI DI DISTRAZIONE DELLA CLIENTELA a) uFlizzo stessi segni disFnFvi b)

riproduzione servile dei prodo 0 (involucro) 2 gruppo ATTI DENIGRATORI a) pubblicità (iperbolica o ingannevole) b) a 0 di vanteria, mi approprio di meriF non miei. La pubblicità iperbolica es. il caffè X è l’unico che non fa male. È ammessa la pubblicità comparaFva. Altre forme di a 0 di concorrenza sleale sono: pubblicità menzognera, a=ribuisco qualità inesistenF; concorrenza parassitaria, imito prodo 0 e strategie; Dumping, propongo i prodo 0 a so=ocosto; storno di dipendenF, so=raggo dipendenF specializzaF ad altre imprese.

  1. Art 2086 gesFone dell’impresa: “L'imprenditore e' il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori”. L'imprenditore, che operi in forma societaria o colle 0 va, ha il dovere di isFtuire un asse=o organizzaFvo, amministraFvo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempesFva della crisi dell'impresa e della perdita della conFnuita' aziendale, nonche' di a 0 varsi senza indugio per l'adozione e l'a=uazione di uno degli strumenF previsF dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della conFnuita' aziendale. Parte seconda – le società
  2. Società in generale —> le società sono organizzazioni di persone e di mezzi create dall'autonomia privata per l'esercizio in comune di un'a 0 vità produ 0 va, disFnguiamo le società di persone (SS, Snc, Sas) dalle società di capitali (Spa, Sapa, Srl). ART.2247 "Con il contra=o di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'a 0 vità economica allo scopo di dividerne gli uFli”. Possibili anche SpA e Srl unipersonali. Tre cara=erisFche perme=ono disFnguere le società del resto degli asse 0 associaFvi (come associazioni e consorzi):
  • ConferimenF: sono le prestazioni cui le parF del contra=o di società si obbligano. La finalità è dotare la società di un patrimonio iniziale il cd. “Capitale di rischio delle parF”, le quali potrebbero non vedere remunerato il loro invesFmento nel caso di perdite o pareggio. Qualsiasi bene o servizio (bene mobile, immobile, materiale, immateriale, prestazioni d'opera) susce 0 bile di valutazione economica e conferì bile alla società. Per le SpA è vietato conferire prestazioni d’opera. DisFnguiamo il patrimonio sociale dal capitale sociale nominale. Il patrimonio sociale è il complesso dei rapporF giuridici a 0 vi e passivi facenF capo alla società. Inizialmente è cosFtuito dai soli conferimenF ma può mutare a seconda della vita societaria. La differenza tra a 0 vità e passività è uguale al patrimonio ne=o (PN). Il patrimonio sociale funge da garanzia principale per i creditori, se i soci sono illimitatamente responsabili. E funge da garanzia esclusiva nelle società in cui è l'unica garanzia per i creditori. Il capitale sociale nominale , esprime invece l'ammontare monitorizzato dei conferimenF. È calcolato sommando effe 0 vamente il capitale versato i conferimenF per la quale sono obbligaF i soci in quanto dichiarato nell'a=o cosFtuFvo, ossia il capitale so=oscri=o. Rimane invariato, ma può essere diminuito o aumentato. Ha funzione vincolisFca, è una frazione di patrimonio ne=o, secondo cui i conferimenF non possono essere distribuiF tra i soci. Ha funzione organizzaFva quando calcolo gli uFli e le perdite nel bilancio considero: ATTIVITA’- (PASSIVITA’+CSN), evidenziando il fa=o che il capitale sociale nominale non è distribuibile. Ha funzione di assegnazione di diri 0 patrimoniali (partecipazione uFli e perdite) e amministraFvi (voto).
  • Esercizio in comune di un'a 0 vità economica (scopo-mezzo) : E’ lo scopo-mezzo ossia il veicolo per la distribuzione degli uFli. E’ espresso dall'ogge=o sociale che i soci si assumono di svolgere. Deve essere riportato l'ogge=o sociale nel contra=o sociale ed è modificabile "in corso d’opera". Più esa=amente deve tra=arsi di un'a 0 vità produ 0 va, cioè condo=a con metodo economico e finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi.
  • Divisione degli uFli (scopo-fine) : la divisione degli uFli tra i soci, evidenzia lo scopo di lucro che cara=erizza le società di persone e le società di capitali de=e “società lucraFve”. Il lucro può essere ogge 0 vo, ossia l'uFle conseguito dalla società e può essere sogge 0 vo, l'uFle “quota" spe=ante al socio. Vi sono società a scopo mutualisFco come le società cooperaFve, ossia di fornire dire=amente ai soci beni, servizi od occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelli che i soci stessi o=errebbero sul mercato.
  1. Statuto della SNC —> Non è previsto per legge, non c’è, ma c’è solo l’a=o cosFtuFvo, è una sorta di “carta d’idenFtà della società” mentre lo statuto è un ulteriore documento che ne de=aglia organizzazione e funzionamento degli organi.
  2. Società di fa=o, occulta e apparente —> La società di faQo si ha quando i soci presentano comportamenF concludenF a tale conclusione. Può essere una Snc se svolge a 0 vità commerciale o in caso contrario SS. Tu 0 i soci sono personalmente illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali assunte. È previsto il fallimento di tu 0 i soci sia palesi (noF dalla dichiarazione di fallimento) che occulF (presenF solo nei rapporF interni ed ignoF a terzi, indo 0 a credere concludessero contra 0 in nome proprio non è il nome della società). La società occulta si cosFtuisce con un accordo verbale o per iscri=o, efficace solo tra le parF ed ha per ogge=o l'esercizio di un'a 0 vità di impresa senza spendere il nome della società. Quest'ulFmo risulta solo nei rapporF interni, in quanto ogni socio agisce in nome proprio. Risulta essere che i soci ricercano benefici al di fuori di ogni regola e controllo. In caso di fallimento si ha il fallimento di tu 0 i soci palesi ed occulF, basta provare che agivano in nome proprio o di un terzo ma nell'interesse della società (es. rapporto con fornitori o banche). Socio occulto di società palese è diverso da socio occulto di società occulta. Se non c'è spendita del nome del reale dominus, l’obbligazione non è ad esso imputabile, deve sempre risultare da qualche rapporto es. banche/fornitore. La società apparente è una società che è dichiarata tale se ingenera nei rapporF con terzi il sospe=o fondato che due o più persone siano in società tra loro in caso di fallimento (per giurisprudenza) porta con sé anche i soci apparenF.
  3. ConferimenF di società di persone —> con la cosFtuzione della società tu 0 i soci si obbligano a conferire quanto risulta dal contra=o sociale (capitale so=oscri=o). Nel caso in cui non vengono specificaF i conferimenF supplisce la legge dove tu 0 i soci sono obbligaF in parF uguali tra loro. Sono conferibili tu 0 i beni e servizi susce 0 bili di valutazione economica, senza alcuna limitazione per le società di persone. Per il trasferimento:
  • Beni di proprietà: il socio trasferente deve dare “garanzia per evizione” e “garanzia per vizi” e “garanzia per perimento”, fino al momento del passaggio alla società.
  • Beni di godimento: la società può solo godere e non disporre, il socio conferente resta il proprietario, a cui andrà resFtuito, applico disciplina della locazione.
  • CrediF: il socio si fa garante del debitore non paga, a pena di esclusione dalla società
  • Socio d'opera: possono essere conferite prestazioni manuali o intelle=uali, è comunque un socio e non un dipendente pertanto non ha diri=o a un salario i contribuF. I conferimenF dei soci formano l'a 0 vo patrimoniale iniziale (PS, si modificherà nel corso della vita societaria), una volta che entrano a far parte dell'a 0 vo i soci non ne hanno più disponibilità e divengono di proprietà della società. La società semplice non è necessario che abbia un patrimonio sociale, perché non può svolgere a 0 vità commerciale non è tenuta alle scri=ure contabili o alla redazione del bilancio. La società in nome colle<vo deve essere dotata di un patrimonio sociale elencate nell'a=o cosFtuFvo, indicando a=entamente i conferimenF diversi dal denaro e i metodi di valutazione. È vietata la distribuzione degli uFli realmente non presenF nel patrimonio ne=o (ATTIVO-(PASSIVO+CS)) se il capitale sociale è stato intaccato da perdite, gli uFli non sono distribuibili finché non viene reintegrato o rido=o. È vietato agli amministratori di rimborsare i conferimenF i soci o di liberarli dall'obbligo di versare il capitale so=oscri=o, senza la contemporanea riduzione del CS. La riduzione, deve essere iscri=a nel RI, per dar modo ai creditori sociali in quanto funge da garanzia principale di opporsi se non sono d’accordo. 10.Partecipazioni agli uFli/perdite —> Divieto: pa=o leonino. Nella SS si acquista il diri=o agli uFli con l'approvazione del rendiconto annuo da parte dei soci, salvo diversamente pa=uito. Nella Snc si acquista il diri=o agli uFli con l'approvazione del bilancio d'esercizio reda=o secondo le regole della Spa. Per avere la praFca dell'autofinanziamento ossia il reinvesFmento degli uFli all'interno della società serve il consenso unanime di tu 0 i soci. In tal caso, se previsto, la liquidazione della quota si ha decurtata delle perdite.
  1. Responsabilità dei soci —> Il CSN è la prima garanzia per i creditori della società, ma non l’esclusiva. Nella SS , la responsabilità dei soci è subordinato al potere di rappresentanza degli stessi. Se un socio non ha tale potere allora non è responsabile o lo è limitatamente a quanto conferito. Ovviamente non è possibile ciò per tu 0 i soci. Nella Snc , i soci sono tu 0 i responsabili solidalmente e illimitatamente rispe=o a quanto conferito (è inderogabile). Tale responsabilità è estesa anche per i nuovi soci, come se ne facevano già parte. Allo stesso tempo per le obbligazioni assunte prima dello scioglimento del rapporto (x causa, morte o recesso), rimane sempre obbligato l'ex socio. Nella SS e Snc irregolare , il creditore si rivolge dire=amente al socio per soddisfare il suo credito. Può essere indicato il bene della società da aggredire per adempiere all'obbligazione, deve essere sufficiente ed esigibile sennò si rifà al patrimonio del socio. Nella Snc regolare , ART.2304 “Beneficio di escussione” è preclusa la possibilità del creditore di richiedere l'adempimento personale del socio, senza prima aver dimostrato di aver escusso infru=uosamente il patrimonio della società per mezzo di un'azione esecuFva sul patrimonio sociale non riuscita. Allo stesso tempo, in una situazione inversa, il patrimonio sociale non è liberamente aggredibile da parte dei creditori personali dei singoli soci ad esempio se un sogge=o ha un credito verso il socio e un debito verso la società i due non si compensano. Il creditore personale del socio è comunque tutelato può vantare diri 0 sugli uFli spe=anF al socio, o porre in essere azioni conservaFve sulla quota in sede di liquidazione. Nella SS o Snc irregolare , il creditore può richiedere la liquidazione della quota solo dopo aver dimostrato di avere escusso infru=uosamente il patrimonio personale del socio. Nella Snc regolare , è preclusa la possibilità di chiedere la liquidazione della quota, anche se dimostra di avere escusso infru=uosamente il patrimonio personale del socio, almeno finché la società dura; la durata prevista dall'a=o cosFtuFvo, se non viene prorogata la scadenza e conFnua come società di fa=o può essere applicata la disciplina vista.
  2. Amministrazione della società —> È il potere-dovere, di porre in essere a 0 di amministrazione rivolF ad amministrare e gesFre l'a 0 vità di impresa, per il raggiungimento dell’ogge=o sociale. Nell'a=o cosFtuFvo risulta la nomina dei soci amministratori e dei soci non amministratori. L'amministrazione può essere disgiunKva : possono essere posF in essere gli a 0 idonei al raggiungimento dell'ogge=o sociale senza parere o consenso degli altri amministratori; si possono comunque opporre prima che sia realizzato (POTERE DI VETO, facoltà di impedire una deliberazione da parte della maggioranza) e decideranno i soci secondo il criterio di maggioranza. Oppure può essere un'amministrazione congiunKva , deve essere espressa nell'a=o cosFtuFvo e può essere un anime o maggioritaria. Il principio può essere temperato in caso di un’azione urgente. Può essere scelta una modalità mista. La funzione dell’amministratore è la rappresentanza della società, che consiste nel potere di contrarre obbligazioni sociali con terzi, è diverso dal potere gestori valido solo per rapporF interni. Nella Snc regolare , gli a 0 sulla modificazione del potere di rappresentanza sono opponibili a terzi, in quanto iscri 0 nel RI o comunicaF con mezzi idonei (es.raccomandata). Nella Snc irregolare , gli a 0 modificaFvi del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi. Nelle SS le limitazioni originarie sono sempre opponibili a terzi, le successive devono essere fornite con mezzi idonei. 13.Come si tempera l’amministrazione disgiunFva? R. con il potere di veto
  3. Soci amministratori —> L’a=o cosFtuFvo può indicare quali sono i soci amministratori e i soci non amministratori, derogando il principio secondo cui TUTTI I SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI, SONO ANCHE AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA’. La nomina degli amministratori può avvenire sia nell'a=o cosFtuFvo o con a=o separato. In caso di revoca del socio amministratore: se è stato nominato nell'a=o cosFtuFvo si deve modificare l'a=o con voto un anime e solo per giusta causa. Nel caso è stato nominato con a=o separato è revocabile secondo le norme previste per il mandato, serve comunque la maggioranza. I poteri degli amministratori coincidono con i poteri del mandatario e possono porre in essere anche tu 0 quegli a 0 volF al conseguimento dell'ogge=o sociale sia per l'ordinaria che straordinaria amministrazione. Ma non possono modificare lo statuto e l'ogge=o sociale. DOVERI amministratori per Snc: redazione delle scri=ure contabili, adempiere a doveri pubblicitari, redazione del bilancio d’esercizio. In caso di fallimento sono previste, sanzioni penali per gli amministratori, in quanto
  • Nomina dei liquidatori operata dall’unanimità dei soci (possono essere anche non soci), in caso di disaccordo rinomina il PdT;
  • Gli amministratori devono consegnare ai liquidatori: a) Beni della società b) scri=ure contabili c) bilancio infra annuale sull'ulFmo periodo;
  • Gli amministratori + liquidatori : redigono l'inventario, accertamento dell'a 0 vo e passivo e le obbligazioni sociali, termina così il compito degli amministratori;
  • I liquidatori devono pagare i creditori e distribuire l'eventuale residuo tra i soci. Sono posF in essere dei divieF innanzitu=o non possono intraprendere operazioni non indirizzate al fine della liquidazione, e non posso redistribuire il residuo senza aver pagato i creditori;
  • Vengono pagaF i debiK ;
  • Viene ridistribuito il residuo rispe=o ai conferimenF effe=uaF secondo il piano di riparto. Snc regolare: FASE FINALE Deve essere reda=o il bilancio finale, l'entrata e l'uscita della liquidazione stessa e deve essere approvato + cancellata dal RI. Snc irregolare: sme=e di esistere con l’approvazione del bilancio. SS: non sono previste parFcolari procedure. I creditori rimasF insoddisfa 0 possono chiedere il fallimento entro un anno dalla cancellazione dal RI.
  1. Società in accomandita semplice —> La Sas è una società la cui disciplina ricalca quella della Snc con i dovuF ada=amenF per la presenza delle due categorie di soci:
  • Soci accomandatari : sono i soci illimitatamente responsabili nella Snc, se nomino soci accomandatari di paglia, ossia nullatenenF (?), disciplina rigorosa in quanto potrebbe portare a numerosi abusi.
  • Soci accomandanK : ricade l'obbligo di eseguire i conferimenF promessi. Fanno parte della società ama non sono sogge 0 al fallimento. La società deve essere iscri=a nel RI, affinché sia regolare da cui non dipende la sua esistenza. La Sas irregolare il socio accomandante non può svolgere affari so=o procura speciale. COSTITUZIONE: indicazioni soci accomandatari + accomandanF RAGIONE SOCIALE: deve contenere obbligatoriamente il nome di almeno uno dei soci accomandatari + la sigla Sas. L'accomandante che viola il divieto di inserimento del proprio nome nella ragione sociale è so=oposto ad una sanzione: diviene socio illimitatamente responsabile, pur non acquisendo la responsabilità di socio accomandatario. L’ amministrazione spe=a interamente ai soci accomandatari che detengono il potere di gesFone e rappresentanza, mentre i soci accomandanF divieto di immisKone , ossia il divieto di partecipare a 0 vamente alla gesFone rappresentanza della società riguarda sia gli a 0 interni che gli a 0 esterni ma è derogabile. Infa 0 su delega speciale possono compiere singoli affari: a) rapporF interni: divieto tassaFvo di immisFone; b) rapporF esterni: è conferibile una procura speciale per i singoli affari. L'accomandante non può essere nominato insFtore o procuratori della società, è prevista una sanzione ossia può fallire al pari dei soci accomandatari e può essere moFvo di esclusione. Poteri “amministraFvi” per i soci accomandanF:
  • Possono contrarre con terzi obbligazioni solo so=o procura speciale per un singolo affare;
  • Possono prestare opera manuale o intelle=uale so=o la supervisione degli amministratori;
  • Possono esprimere giudizi e pareri sulle decisioni e possono controllare le scri=ure contabili;
  • Hanno diri=o alla comunicazione annuale del bilancio e concorrono all'approvazione;
  • Concorrono alla nomina o revoca degli amministratori con a=o separato. Sono nominaF dall'unanimità dei soci accomandatari. Trasferimento della partecipazione: a) soci accomandatari: la quota può essere trasmessa sia inter vivos che causa morFs e da sogge=o all'approvazione di tu 0 i soci; b) soci accomandanF: morFs causa la quota può essere trasmessa liberamente, inter vivos deve essere approvato dai soci.

21.Differenza tra SS, SNC e SAS —> SS può esercitare solo a 0 vità NON COMMERCIALE. SNC e SAS anche ATTIVITA’ COMMERCIALE. SS i soci che hanno il potere di rappresentanza sono illimitatamente responsabili. SNC soci illimitatamente e solidalmente responsabili. SAS 2 categorie di soci, disFnguiamo la responsabilità: soci accomandatari illimitatamente responsabili, soci accomandanF limitatamente responsabili rispe=o a quanto conferito.

  1. Responsabilità degli amministratori nei confronF dei creditori —> gli amministratori rispondono vs i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenF alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.
  2. Responsabilità sociale amministratori e arFcolo —> ART. 2393 cc gli amministratori rispondono in solido verso la società, in relazione al danno causato a seguito del loro inadempimento. Doveri principali per amministratori delle Snc:
    • redigere bilancio • adempiere ad obblighi pubblicitari • redazione scri=ure contabili
  3. Autonomia patrimoniale perfe=a ed imperfe=a —> autonomia patrimoniale nelle società di persone: Nelle società di persone non c’è autonomia patrimoniale perfe=a. Soci: a) responsabili in solido fra loro e in via sussidiaria rispe=o alla società (hanno beneficio di escussione del patrimonio sociale); b) rispondere alle obbligazione col proprio patrimonio personale nel caso in cui il patrimonio societario non sia sufficiente; c) partecipazione solidale alle obbligazioni sociali; d) nel caso di SAS accomandanF hanno responsabilità limitata alla loro quota di conferimento, mentre accomandatari hanno responsabilità illimitata. Creditori nelle società di persone —> SS : a) CREDITORE SOCIALE = può rivolgersi dire=amente al singolo socio illimitatamente responsabile, quesF dovrà invocare la prevenFva escussione del patrimonio sociale indicando “BENI SUI QUALI IL CREDITORE POSSA AGEVOLMENTE SODDISFARSI” b) CREDITORE PERSONALE DEL SOCIO = può chiedere la LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL SUO DEBITORE, dopo aver provato che “GLI ALTRI BENI DEL DEBITORE SONO INSUFFICIENTI A SODDISFARE I SUOI CREDITI”; SNC : (Beneficio di escussione opera automaFcamente) a) CREDITORI SOCIALI = “NON POSSONO PRETENDERE IL PAGAMENTO DEI SINGOLI SOCI SE NON DOPO L’ESCUSSIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE”. Possono richiedere ad ogni socio il PAGAMENTO INTEGRALE DEL PROPRIO CREDITO, essendo quesF obbligaF in solido a farlo. Nelle società di capitali c’è autonomia patrimoniale perfeQa : in quanto la società risponderà per le obbligazioni sociali assunte solo con il proprio patrimonio sociale. La società possiede personalità giuridica e solo a lei è riconosciuta la qualità di imprenditore. Tu 0 i soci non sono mai illimitatamente e personalmente responsabili, l'unica garanzia per i creditori è il patrimonio sociale.
  4. Qual è il criterio di individuazione della maggioranza? —> Il criterio di individuazione della maggioranza nelle società di persone rispe=o alle decisioni dei soci : A) x teste; B) X partecipazione agli uFli; C) X partecipazione del capitale. Oppure nelle SPA potrebbe essere il criterio di maggioranza dei quorum per capire la validità della delibera;
  5. CosFtuzione e A=o cosFtuFvo SPA —> 2 fasi: a) sFpula dell’a=o cosFtuFvo; b) iscrizione OBBLIGATORIA nel RI, presupposto per esistenza e per acquisto di personalità giuridica. FASE a): la sFpulazione può essere simultanea in cui i soci contraenF coincidono con i soci fondatori e devono so=oscrivere integralmente il CS iniziale, nel caso in cui i soci fondatori non hanno CS a sufficienza possono apporre clausola per l’integrazione del CS in una o più volte; oppure la sFpulazione può avvenire per pubblica

—> dopo la cosFtuzione, gli amministratori senza preavviso possono richiedere il versamento ai soci di quanto promesso. Se l'azione non risulta essere liberata (manca il versamento) ciò risulta dal Ftolo, ma può essere comunque trasferita. L'obbligo di conferire grava sia sull'acquirente che sull’alienante (x 3anni). —> se il socio è moroso, quindi non versa € per liberare l’azione, invece che procedere con l'esecuzione forzosa, si può vendere coa 0 vamente le sue azioni. La vendita dovrà essere proposta prima i soci (diri=o di opzione), se infru=uosa, proposta a terzi, se ancora infru=uosa, nullo le azioni e riduco il CS di egual misura.

  • ConferimenK diversi dal denaro : ART.2342 cc, è vietato conferire prestazioni d'opera o di servizi perché non rispondere all'esigenza di avere un capitale certo e immediatamente esigibile. Queste potranno essere ogge=o solo di prestazioni accessorie o di apporF non imputabili a CS. Per quanto riguarda le limitazioni per il conferimento di beni in natura e di crediK , valgono le stesse per le società di persone, garanzie per perimento, vizi ed evizione della cosa. Del divieto di conferire obbligazioni o di riscuotere prestazioni periodiche (es. canone per la locazione, non è certo). Possono essere conferiF diri 0 di godimento (usufru=o, uso, superficie, servitù prediale, enfiteusi, abitazione).
  1. ConferimenF SPA, perché non si possono offrire prestazioni di opere e di servizi? —> non rispondono all'esigenza di avere un capitale certo e immediatamente esigibile. Pertanto sono conferibili tu=e le prestazioni di dare susce 0 bili di una valutazione economica ogge 0 va e di immediata disponibilità anche immateriali come breve 0 e marchi.
  2. Valutazione conferimenF diversi dal denaro—> tu 0 i conferimenF diversi dal denaro sono so=oposF ad una valutazione ogge 0 va e veriFera per evitare che il VN del CS > V reale del CS. ART.2443 FASI:
  • per conferire beni natura o crediF devono presentare una relazione di sFma fa=a da un esperto nominato dal tribunale allegata all’a=o cosFtuFvo e iscri=a nel RI;
  • Entro 180 giorni dalla cosFtuzione è obbligo degli amministratori verificare le sFme dei beni, nel fra=empo le azioni restano depositaF presso la società e sono in alienabili;
  • Se dalla sFma il valore è < 1/5 di quanto pa=uito, le azioni che coincidono con l'eccedenza sono dichiarate "nulla" e viene rido=o il CS. Il socio ha due possibilità, copre lo scoperto in denaro, recede dal contra=o con la resFtuzione del bene. Non si richiede la sFma del perito per strumenF quotaF nel mercato monetario, per Ftoli quotaF nel mercato dei capitali, se il fair value è iscri=o nel bilancio precedente, Beni o crediF sFmaF da un professionista diverso dal conferente. Gli amministratori possono chiedere la sFma sempre e comunque entro 30 giorni dalla cosFtuzione della società.
  1. Come si cosFtuisce una SPA prima che venga reda=o l’a=o cosFtuFvo? —> Capitale minimo 50.000€, capitale interamente so=oscri=o, versamento del 25% del capitale in una banca o se unilaterale interamente, rispe=are norme su conferimenF. In fase di cosFtuzione, la società non è ancora esistente, ossia ancora non è iscri=a nel RI, ma può comunque la società assumere obblighi ma non ne risponde la società in quanto manca di personalità giuridica ma i sogge 0 agenF in solido.
  2. Azioni in generale e tu=e le Fpologie —> le azioni sono quote di partecipazione dei soci nelle SPA. Sono quote di partecipazione omogenee, standardizzate, liberamente trasferibili e di regola rappresentate da documenF (Ftoli azionari) che circolano secondo la disciplina dei Ftoli di credito. 1 azione può essere a=ribuita a due sogge 0 diversi, nomina 1 rappresentante comune; oppure +azioni per un sogge=o restano autonome. Le azioni sono cara=erizzate da un' uguaglianza di valori, diri<, indivisibilità, autonomia, circolazione in forma cartolare. Le azioni sono parFzioni di egual valore del CS so=oscri=o di idenFco ammontare che coincide con la quota minima che può essere posseduta, in quando indivisibile. La frazione di CS è il VN delle azioni, che resta in alterato per tu=a la vita della società insieme al CS. Nell'a=o cosFtuFvo può essere specificato il VN delle azioni (tot. CS/n°azioni) tu=avia non possono essere messe contemporaneamente azioni con e senza (%CS) VN.

Il CSN non può essere MAI > Valore dei conferimenF. Possono essere messi alla pari (VE=VN), con sovrapprezzo molta domanda (VE>VN), o so=o la pari (VE<VN). Ogni azione a=ribuisce al proprietario:

  • diri 0 amministraFvi (diri=o di voto);
  • Diri 0 patrimoniali (diri=o agli uFli);
  • Diri 0 amministraFvi-patrimoniali (diri=o di opzione). Si parla di uguaglianza: RELATIVA, si possono creare categorie di azioni ordinarie e speciali. SOGGETTIVA, perché ogni azione a=ribuisce uguali diri 0 che possono essere diversi per gli azionisF in base al numero di azioni possedute. In quanto è giusto e coerente che chi rischia di più deFene maggiore controllo cd. “premio di maggioranza”.
  1. Categorie di azioni speciali —> le azioni speciali sono create dallo statuto e sono diverse da quelle ordinarie. Vi è l'organizzazione delle azioni speciali che cerca di far coincidere gli interessi tra i diversi azionisF. È prevista un'assemblea speciale di categoria. Possono essere emesse a) azioni senza diri=o di voto b) azioni con diri=o di voto limitato c) azioni con diri=o di voto condizionato. Il totale non può essere superiore al 50% del CS, per evitare che il comando non sia in mano a poche azioni. Possono essere previste anche delle azioni privilegiate o correlate dire=amente dall’a=o cosFtuFvo.
  2. Azioni di risparmio —> Sono di fa=o azioni prive del diri=o di voto, si focalizza su privilegi patrimoniali escludendo i diri 0 amministraFvi per invesFtori disinteressaF alla vita sociale a 0 va.
  3. LimiF per il trasferimento delle azioni —> 1) le azioni liberate da conferimenF diversi dal denaro, non possono essere trasferite finché non sia stato verificato il valore del conferimento dagli amministratori;
    1. le azioni assegnate per prestazioni accessorie non possono essere trasferite senza il consenso del Cda.
  • limiF statuari presenF nello statuto con clausole e PATTI PARASOCIALI con a=o separato. I Pa< parasociali sono ad esempio i sindacaK di blocco , per evitare l'ingresso di persone sgradite nella società. In caso vengono violaF, la vendita è sempre comunque valida ma devo risarcire gli altri soci. I pa 0 parasociali non sono opponibili a terzi in quanto sono diversi dallo statuto in cui possiamo inserire le clausole 3 Fpi: A) Clausole di prelazione : ho preso un socio vuole vendere le azioni, prima devo offrirle agli altri soci, altrimenF la vendita è inefficace. I soci possono non iscrivere l'acquirente nel libro dei soci e con il diri=o di prelazione risca=ano l'azione stessa. B) Clausola di gradimento: fissano le cara=erisFche per il nuovo socio (es. ci=adinanza, professionista ecc..), l’ingresso deve essere approvato dal Cda B2) clausole di mero gradimento, in cui l'organo demandato alla decisione alla facoltà di concedere o meno il gradimento in modo assolutamente discrezionale. C) Clausole di riscaQo , sono acquistate sono acquistaF dalla società in seguito ad evenF es. morte del socio per evitare l’entrata degli eredi.
  1. Circolazione delle azioni —> le azioni sono Ftoli causali (rapporto a monte) che circolano secondo la disciplina dei Ftoli di credito. E abbiamo due modi per trasferire le azioni nominaFve, il primo è la girata che dovrà essere autenFcata da un notaio o da un agente di cambio. In cui il vecchio azionista con la girata indica il nome del nuovo azionista, e firma questa dichiarazione. Sarà proprio la firma di chi trasferisce il Ftolo che dovrà essere autenFcata da un notaio oppure da un agente di cambio. L'altro sistema è il transfert oltre che alla consegna del Ftolo, sarà necessario riportare il nome dell'acquirente sia sull'azione sia sul libro dei soci. Il transfert avviene a=raverso la sosFtuzione del nome del vecchio azionista con quello del nuovo e viene effe=uato dire=amente dalla società che ha emesso il Ftolo, se richiesto dall'acquirente oppure da chi ha alienato il Ftolo.
  2. Acquisto e so=oscrizione di azioni proprie —> Il legislatore è a sfavore, potrebbe comprome=ere l’integrità del CS. Sono in linea di massima vietate ecce=o 1) caso Auto-soQoscrizione : che riguarda l'esercizio del diri=o di opzione su azioni proprie. Sono vietate in sede di cosFtuzione, in sede di aumento di CS, e per acquisF indire 0. In caso viene violato, le azioni restano valide, ma chi ha materialmente so=oscri=o in caso di sede di cosFtuzione devono effe=uare i conferimenF soci fondatori e promotori, in

a) partecipo > 5% del CS in una società partecipata assimilabile a una PMI; b) partecipo > 3% del CS in una società non quotata o una SRL. OPA , è l'offerta pubblica d’acquisto che viene lanciata verso la società bersaglio, ed è rivolta a tu 0 gli azionisF della società. L’OPA è l'unico metodo applicabile per la vendita di partecipazioni di controllo di società quotate, perme=e ai disinvesFtori di godere del beneficio del premio di maggioranza che garanFsce un maggiore controllo della società. L’OPA è obbligatoria se è de=a OPA SUCCESSIVA TOTALITARIA. Tale procedura è obbligatoria quando un sogge=o, tramite acquisF, arrivo a detenere +30% dei Ftoli azionari con diri=o di voto oppure quando è in grado di esercitare delle influenze sulla gesFone. OPA PREVENTIVA FACOLTATIVA può essere applicata, prima che intervengono i presupposF di quella obbligatoria, disciplina più snella. Questa può essere totale o parziale.

  1. Gruppi di società e disciplina dei gruppi societari —> non è vietata la partecipazione di società in altre SPA. CosFtuendo così i gruppi di società: sono una serie di imprese societarie concatenate tra loro so=o più profili e rapporF giuridici. Sono indipendenF e disFnte, e fanno capo ad un'unica società de=a "capogruppo" che le coordina verso uno scopo unitario. Sono un'unica impresa dal punto di vista economico e più imprese dal punto di vista giuridico. I vantaggi sono che mantengono un'autonomia decisionale e hanno un riparto del rischio. La conformazione può essere a stella, a catena con un controllo indire=o, a raggiera. La società controllata si trova so=o l'influenza della società controllante che ne indirizza l’a 0 vità, ma come avviene ciò? a) detengo +50% delle azioni con voto nell'assemblea ordinaria; b) deFene una % predominante rispe=o alle minoranze; c) controllo contra=uale (es. A fornisce materie prime a B). Diverso è il caso della società collegata che subisce l'influenza non dominante, ma soltanto di notevole interesse es. 20% non quotate, 10% quotate. La disciplina dei gruppi di società è stata affiancata alla disciplina delle holding con la riforma del 2003, deve risultare dalla corrispondenza commerciale, deve adempiere gli obblighi di informazione e pubblicità sono collocate nella 3 sezione speciale del RI “holding”. La capogruppo dovrà redigere il bilancio consolidato che Fene conto dei rapporF. La capogruppo impone decisioni vantaggiose per il gruppo ma non è de=o che lo siano per le singole controllate, potrebbero danneggiare i singoli creditori. Due principi a) disKnta sogge<vità : le obbligazioni svantaggiose assunte fanno capo alla società figlia; b) formale indipendenza giuridica : la capogruppo non può imporre decisioni svantaggiose per la società figlia. Disciplina: a) le decisioni delle controllate influenzate dalla capogruppo devono essere moFvate evidenziando l'interesse di gruppo; b) per i finanziamenF della capogruppo alle controllate vale la disciplina in tema di finanziamento dei soci nelle SRL; c) la capogruppo deve rimborsare i danni arrecaF alla controllata per i soci amministratori per comportamento scorre=o e non professionale; d) diri=o di recesso dei soci in caso di ingresso in un gruppo che trasforma la natura il rischio; in caso in cui la capogruppo si trasforma generando cambiamenF; il socio può muovere un'azione di responsabilità per la capogruppo. Nel caso in cui la capogruppo genera l'insolvenza della società figlia, ne risponderanno gli amministratori della capogruppo in solido con gli amministratori della società figlia, accusaF anche di abuso di posizione dominante.
  2. Organi SPA Sistema tradizionale —> Presenta un sistema corporaFvo in 3 organi:
  • Assemblea dei soci: funzioni deliberaFve, decide per la vita della società;
  • Organo amministraFvo: funzione gestoria, me=e in a=o le decisioni dell'assemblea, so=o la responsabilità stessa degli amministratori;
  • Organo di controllo: controlla l'a 0 vità amministraFva interna alla società
  • Revisore o società di revisione: controllo contabile esterno (introdo=o con riforma 2003)
  1. Assemblea dei soci —> E’ un organo composto dai soci, che è chiamato ad esprimere la volontà della società su materie riservate dire=amente dalla legge e dallo statuto. E’ un organo collegiale che decide

secondo il criterio maggioritario, vincolando tu 0 i soci assenF dissenzienF, purché si rispe 0 no i quorum cosFtuFvi e deliberaFvi. DisFnguiamo a seconda delle materie tra=ate: A) Assemblea ordinaria

  • approva il bilancio;
  • Nomina e revoca: amministratori, sindaci, presidente del collegio sindacale, revisore;
  • Determina il compenso degli amministratori e sindaci;
  • Autorizza gli amministratori a compiere a 0 parFcolari;
  • Delibera sulla responsabilità degli amministratori e sindaci;
  • Approva eventuale regolamento per lavori assembleari;
  • Svolge tu=e le materie non assegnate all'assemblea straordinaria. B) Assemblea straordinaria
  • delibera sulle modifiche dello statuto;
  • Delibera sulla nomina e poteri liquidatori;
  • E altre materie assegnate dalla legge. È prevista un'assemblea unica se sono emesse solo azioni ordinarie; altrimenF è prevista un'assemblea speciale se sono emesse anche azioni speciali, che delibera se le azioni non sono quotate come assemblea ordinaria altrimenF se sono quotate come azionisF di risparmio.
  1. Procedimento assembleare —> L’organo amministraFvo convoca l’assemblea. Convocazione obbligatoria :
  • Per l'approvazione del bilancio almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (180 giorni per le società che redigono il bilancio consolidato o per natura/dimensioni);
  • Nel caso in cui i soci che rappresentano il 10% CS richiedono la convocazione per tra=are specifici argomenF, in caso di inerzia dei sindaci e degli amministratori la convoca il tribunale. Può convocare l’assemblea anche il collegio sindacale in caso di: a) inerzia amministratori; b) riscontra gravi irregolarità nell'operato degli amministratori lo comunica al Cda. Procedimento di convocazione: —> NON QUOTATE: è pubblicato l'avviso di convocazione sulla Gazze=a Ufficiale 15 giorni prima dell’adunanza, in alternaFva può essere comunicata 8 giorni prima singolarmente i soci tramite raccomandata; —> SOCIETÀ CHE FANNO RICORSO AL MERCATO DEL CAPITALE DI RISCHIO: pubblicato almeno 30 giorni prima indicando luogo, data, ora, argomenF sul sito internet. Lo statuto o maggioranza dei presenF nomina il presidente e il segretario che redige il verbale. 1/3 dei soci intervenuF può chiedere il rinvio di 5 giorni per non essere staF informaF. Nel caso dell’assemblea straordinaria il verbale deve essere firmato da un notaio. Il verbale deve essere inserito nel libro dell'adunanza e tenuto dagli amministratori e deve contenere: a) idenFtà e frazione di CS che ogni partecipante rappresenta; b) modalità e il risultato variazioni; c) raFo per ogni votazione; d) idenFficazione i soci favorevoli, astenuF, dissenzienF. CosFtuzione dell’assemblea — > Quorum cosKtuKvo : è rappresentata da quella parte di CS, che deve essere rappresentata in assemblea perché sia regolarmente cosFtuita. Quorum deliberaKvo : è necessario per l'approvazione di ogni delibera (scelta/decisione). [ ASSEMBLEA ORDINARIA ] (1a convocazione):
  • QUORUM COSTITUTIVO = 1⁄2 del capitale sociale
  • QUORUM DELIBERATIVO = maggioranza assoluta (2a convocazione):