Scarica Domande diritto Commerciale Esame e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Commerciale solo su Docsity! DOMANDE DIRITTO COMMERCIALE FUSIONE= La fusione è l’unificazione di due o più società in una sola, può essere realizzata in due modi diversi: con la costituzione di una nuova società oppure mediante assorbimento. È espressamente previsto che gli amministratori delle diverse società partecipanti alla fusione devono redigere un progetto di fusione che deve essere iscritto nel registro delle imprese. Vi sono 3 documenti importanti: situazione patrimoniale, relazione degli amministratori e degli esperti. Nelle società di persone è sufficiente la maggioranza dei soci calcolata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili. Al socio che non abbia consentito alla fusione è riconosciuto il diritto di recesso. Nelle società di capitali la fusione deve essere deliberata dall’assemblea straordinaria con le normali maggioranza. Tuttavia, se la fusione è eterogenea, nelle società non quotate dovranno essere osservate anche le maggioranze rafforzate stabilite per la trasformazione. I soci che non hanno concorso alle deliberazioni avranno diritto di recesso, che invece nelle s.r.l. è riconosciuto anche in caso di fusione omogenea. La fusione può essere attuata solo dopo che siano trascorsi sessanta giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese dell’ultima delibera delle società che vi partecipano. Entro tale termine, ciascun creditore anteriore alla pubblicazione del progetto di fusione può proporre opposizione alla fusione. L’atto di fusione deve essere sempre redatto per atto pubblico e deve essere iscritto nel registro delle imprese nei luoghi ove è posta la sede di tutte le società partecipanti alla fusione e di quello, eventualmente diverso, della società risultante dalla fusione. L'imprenditore= “È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi” (art. 2082). L’impresa è attività produttiva di nuova ricchezza. Irrilevante è la natura dei beni o servizi prodotti o scambiati ed il tipo di bisogno che essi sono destinati a soddisfare. È irrilevante che l’attività produttiva costituisca anche godimento di beni preesistenti; non è però impresa l’attività di mero godimento. Per aversi impresa è essenziale che l’attività produttiva sia condotta con metodo economico: cioè secondo modalità che consentano quanto meno la copertura dei costi con i ricavi ed assicurino l’autosufficienza economica. Non è perciò imprenditore chi produce beni o servizi che vengono erogati gratuitamente o ad un “prezzo politico”. Perché l’attività possa dirsi economica non è però essenziale che essa sia caratterizzata anche da scopo di lucro (intento dell’imprenditore di conseguire un guadagno o profitto personale). L’ultimo dei requisiti espressamente richiesti dall’art. 2082 è il carattere professionale dell’attività. Professionalità significa esercizio abituale e non occasionale di una data attività produttiva. La professionalità non richiede però che l’attività imprenditoriale sia svolta in modo continuato e senza interruzione. Per le attività stagionali è sufficiente il costante ripetersi di atti di impresa secondo le cadenze proprie di quel dato tipo di attività. SCIOGLIMENTO SOCIETA’ DI PERSONE= Le cause di scioglimento della società semplice, valide anche per la collettiva, sono fissate dall’art. 2272. Esse sono: 1. Il decorso del termine fissato nell’atto costitutivo. È tuttavia possibile la proroga della durata della società, sia espressa, sia tacita; la società si intende tacitamente prorogata a tempo indeterminato quando, decorso il tempo per cui fu contratta, i soci continuano l’attività sociale (art. 2273). 2. Il conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo. 3. La volontà di tutti i soci, salvo che l’atto costitutivo non preveda che lo scioglimento anticipato della società può esser deliberato a maggioranza. 4. Le altre cause previste dal contratto sociale. Sono poi cause specifiche di scioglimento della società in nome collettivo il fallimento della stessa ed il provvedimento dell’autorità governativa con cui si dispone la liquidazione coatta amministrativa della società. SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE= Ha due categorie di soci: accomandatari (che rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali) e accomandanti (che rispondono limitatamente alla quota conferita). L’atto costitutivo dovrà indicare quali sono i soci accomandatari e quali gli accomandanti. L’atto costitutivo dell’accomandita semplice è soggetto a iscrizione nel registro delle imprese, ma l’omessa registrazione comporta solo l’irregolarità della società. La ragione sociale deve essere formata con il nome di almeno uno dei soci accomandatari e con l’indicazione del tipo sociale. Non può invece essere inserito nella ragione sociale il nome dei soci accomandanti, al fine di evitare che chi entra in contatto di affari con la società possa fare affidamento sulla responsabilità personale di tali soci. L’amministrazione della società può essere conferita soltanto ai soci accomandatari, che hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei soci della collettiva (art. 2318). Dall’amministrazione della società sono invece esclusi i soci accomandanti. L’art. 2320 stabilisce che gli accomandanti “non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari”. Gli accomandanti possono: 1. trattare o concludere affari in nome della società, sia pure solo in forza di una procura speciale per singoli affari. 2. Possono prestare la loro opera, manuale o intellettuale, all’interno della società sotto la direzione degli amministratori e quindi mai in posizione autonoma e indipendente 3. Possono, se l’atto costitutivo lo consente, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni, nonché compiere atti di ispezione e di controllo. Per i soci accomandatari, se l’atto costitutivo non dispone diversamente, il trasferimento per atto fra vivi della quota può avvenire solo con il consenso di tutti gli altri soci; per la trasmissione a causa di morte sarà necessario anche il consenso degli eredi. Diversa è invece la disciplina dettata per il trasferimento della quota degli accomandanti (art. 2322): la loro quota è liberamente trasferibile per causa di morte; per il trasferimento per atto fra vivi è invece necessario il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale, salvo che l’atto costitutivo non disponga diversamente. RAPPRESENTANZA COMMERCIALE= Ausiliari interni o subordinati oppure Ausiliari esterni o autonomi. L’institore=È institore colui che è preposto dal titolare all’esercizio dell’impresa o di una sede secondaria o di un ramo particolare della stessa (art. 2203). L’institore è di regola un lavoratore subordinato con la qualifica di dirigente, posto al vertice (assoluto o relativo) della gerarchia del personale. E’ tenuto all’iscrizione presso il registro delle imprese. Per quanto riguarda la rappresentanza sostanziale, l’institore può compiere in nome dell’imprenditore “tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa” o della sede o del ramo cui è preposto. L’institore non può invece compiere atti che esorbitano dall’esercizio dell’impresa e gli è espressamente vietato di alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, se non è stato a ciò specificatamente autorizzato. I procuratori sono coloro che “in base ad un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l’imprenditore gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, pur non essendo preposti ad esso” (art. 2209). I procuratori sono quindi degli ausiliari subordinati di grado inferiore all’institore, in quanto, a differenza di questo: Non sono posti in capo all’impresa o di un ramo o di una sede secondaria ed il loro potere decisionale è circoscritto ad un determinato settore operativo dell’impresa. In mancanza di specifiche limitazioni iscritte nel registro delle imprese, i procuratori Sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune Sulle modificazioni delle condizioni del prestito Sulle proposte di amministrazione controllata e di concordato preventivo e fallimentare Sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto Sugli altri oggetti di interesse comune degli obbligazionisti. Valgono per l’assemblea degli obbligazionisti le regole di funzionamento dettate per l’assemblea straordinaria dei soci, salvo alcune regole specifiche. L’assemblea è convocata dagli amministratori della società o dal rappresentante comune degli obbligazionisti. La convocazione è obbligatoria quando ne è fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentano un ventesimo dei titoli emessi e non estinti. All’assemblea possono assistere amministratori e sindaci. Per le delibere di modificazione delle condizioni del prestito è necessario il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentano la metà delle obbligazioni emesse e non estinte. Le deliberazione dell’assemblea degli obbligazionisti sono iscritte nel registro delle imprese a cura del notaio che ha redatto il verbale. Il rappresentante comune degli obbligazionisti è nominato dall’assemblea degli obbligazionisti; se questa non vi provvede, è nominato dal tribunale, su domanda di uno o più obbligazionisti o degli amministratori della società. La nomina è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese. Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore a tre anni ed è rieleggibile. Può essere revocato dall’assemblea anche senza giusta causa e salvo in tal caso il diritto al risarcimento dei danni. Il rappresentante comune: Esegue le deliberazioni dell’assemblea degli obbligazionisti Assiste alle operazioni per l’estinzione a sorteggio delle obbligazioni Ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti, anche nelle procedure concorsuali. L’organizzazione di gruppo non priva il singolo obbligazionista del potere di tutelare i propri diritti nei confronti della società. PICCOLO IMPRENDITORE= Il piccolo imprenditore è sottoposto allo statuto generale dell’imprenditore. È invece esonerato, anche se esercita attività commerciale, dalla tenuta delle scritture contabili e dall’assoggettamento al fallimento e alle altre procedure concorsuali. Inoltre, l’iscrizione nel registro delle imprese non ha funzione di pubblicità legale. Nel contempo, la piccola impresa o determinate figure di piccole imprese sono destinatarie di una ricca legislazione speciale ispirata dalla finalità di favorirne la sopravvivenza e lo sviluppo attraverso molteplici agevolazioni finanziarie, lavoristiche e tributarie. L’art. 2083 dice che “Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”. La prevalenza del lavoro proprio e familiare costituisce il carattere distintivo di tutti i piccoli imprenditori. Per aversi piccola impresa è perciò necessario che: o L’imprenditore presti il proprio lavoro nell’impresa o Il suo lavoro e quello degli eventuali familiari che collaborano dell’impresa prevalgano sia rispetto al lavoro altrui sia rispetto al capitale proprio o altrui investito nell’impresa. L'IMPUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA= Esercizio diretto dell’attività d’impresa: • gli atti d’impresa sono compiuti direttamente dall’interessato; • gli atti di impresa sono compiuti da un terzo che agisce come rappresentante dell’imprenditore (vale il principio della spendita del nome). Esercizio indiretto (tramite prestanomi o società di comodo). Il prestanome (soggetto nel nome del quale viene esercitata l’impresa ma che non è il reale destinatario dei risultati d’impresa, è comunque socio della società occulta) spesso è associato ad attività illecite… Gli atti in realtà vengono decisi da chi sta dietro al prestanome (il soggetto effettivamente interessato che non appare formalmente come titolare dell’impresa), utili e perdite vengono sopportate da chi sta dietro il prestanome –> scissione tra chi verso i terzi appare essere l’imprenditore (che compie gli atti) e il prestanome, solo apparentemente si vede imputati gli effetti degli atti di impresa. Esempio di motivi per cui ricorrere a un prestanome –> • Ottenere credito bancario (l’imprenditore potrebbe altrimenti non riuscire ad ottenerlo perché precedentemente fallito ad esempio). • Occultare ai propri creditori l’esistenza di un impresa attiva. • Svolgere un attività altrimenti esclusa al soggetto per status personale o precedenti violazioni di obblighi di non concorrenza. • Anche per eludere obblighi di mantenimento nei confronti del coniuge per esempi AMMINISTRAZIONE NELLE SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO= L’amministrazione della società è l’attività di gestione dell’impresa sociale. Il potere di amministrare è il potere di compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale. Per legge ogni socio illimitatamente responsabile è amministratore della società (art. 2257). L’atto costitutivo può tuttavia prevedere che l’amministrazione sia riservata solo ad alcuni soci. Quando l’amministrazione della società spetta a più soci ed il contratto sociale nulla dispone in merito alle modalità di amministrazione, trova applicazione il modello legale dell’amministrazione disgiuntiva (art.2257): ciascun socio amministratore può intraprendere da solo tutte le operazioni che rientrano nell’oggetto sociale, senza essere tenuto a richiedere il consenso o il parere degli altri soci amministratori, né è tenuto ad informarli preventivamente delle operazioni progettate. A ciascuno degli altri soci amministratori è riconosciuto il diritto di opposizione, che deve essere esercitato prima che l’operazione sia stata compiuta e, se tempestiva, paralizza il potere decisorio del singolo amministratore in ordine all’operazione contestata. Sulla fondatezza dell’opposizione decide la maggioranza dei soci, con una maggioranza per quote di interesse. L’atto costitutivo può tuttavia prevedere che la risoluzione dei contrasti in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società venga deferita ad uno o più terzi (c.d. clausola di arbitraggio). È previsto anche un metodo alternativo di amministrazione che privilegia l’esigenza di maggiore ponderazione nelle decisioni: l’amministrazione congiuntiva (art. 2258). Essa deve essere espressamente convenuta nell’atto costitutivo o con modificazione dello stesso. Con l’amministrazione congiuntiva è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali. CAPACITA’ DI SVOLGERE ATTIVITA’ DI IMPRESA= Incapacità e incompatibilità. La capacità all’esercizio di attività di impresa si acquista con la piena capacità di agire e quindi al compimento del 18esimo anno di età. Si perde in seguito ad interdizione o inabilitazione. Il minore o l’incapace che esercita attività di impresa non acquista la qualità di imprenditore, così come il minore che ha occultato la sua minore età non diventa imprenditore anche se i contratti conclusi non sono annullabili (art 1426). Non costituiscono limitazioni della capacità di agire, ma semplici incompatibilità, i divieti di esercizio di impresa commerciale, posti a carico d coloro che esercitano determinati uffici o prestazioni (es. impiegati dello Stato , avvocati, notai). La violazione di tali divieti non impedisce l’acquisto della qualità di imprenditore commerciale, ma espone solo a sanzioni amministrative e ad un aggravamento delle sanzioni penali per bancarotta in caso di fallimento. E’ possibile l’esercizio di attività di impresa per conto e nell’interesse di un incapace (minore e interdetto) o da parte di soggetti limitatamente capaci di agire (inabilitato e minore emancipato), con l’osservanza delle disposizioni al riguardo dettate. L’amministrazione del patrimonio degli incapaci è regolata in modo da garantirne la conservazione e l’integrità. Il rappresentante legale del minore o dell’interdetto è legittimato a compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione, mentre quelli di straordinaria amministrazione possono essere compiuti solo in caso di necessità o di utilità evidente. Principi identici reggono il compimento i atti giuridici da parte dell’inabilitato o del minore emancipato che agiscono personalmente, ma con l’assistenza di un curatore. Il legislatore pone un divieto assoluto di inizio di impresa commerciale per il minore, l’interdetto e l’inabilitato. Salvo che per il minore emancipato, al quale è consentita solo la continuazione dell’esercizio di una impresa commerciale preesistente, purché la continuazione sia autorizzata dal tribunale. L’AZIENDA= “L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa” (art. 2555). L’azienda costituisce quindi, sotto il profilo giuridico, l’apparato strumentale di cui l’imprenditore si avvale per lo svolgimento e nello svolgimento della propria attività. Per qualificare un dato bene come bene aziendale è rilevante solo la destinazione impressagli dall’imprenditore; irrilevante è invece il titolo giuridico che legittima l’imprenditore ad utilizzare un dato bene nel processo produttivo. L’azienda è un insieme di beni eterogenei, non necessariamente di proprietà dell’imprenditore, che subisce modificazioni qualitative e quantitative nel corso dell’attività; è però un complesso caratterizzato da unità funzionale per il coordinamento fra i diversi elementi costitutivi realizzato dall’imprenditore e per l’unitaria destinazione ad uno specifico fine produttivo. I beni organizzati ad azienda consentono la produzione di utilità nuove, diverse e maggiori di quelle ricavabili dai singoli beni isolatamente considerati; l’azienda, sul piano dinamico, è un nuovo “valore”, per l’attitudine alla produzione di nuova ricchezza che l’organizzazione le conferisce. IL MARCHIO= Il marchio è il segno distintivo dei prodotti o dei servizi dell’impresa. Esso è disciplinato sia dall’ordinamento nazionale, sia dall’ordinamento comunitario e internazionale. non è un segno distintivo essenziale, ma è certamente il più importante dei segni distintivi per il ruolo che assolve nella moderna economia industriale. Al marchio gli imprenditori affidano infatti la funzione di differenziare i propri prodotti da quelli dei concorrenti; Per essere tutelato giuridicamente, il marchio deve rispondere a determinati requisiti di validità: Liceità: il marchio non deve contenere segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume, stemmi o altri segni protetti da convenzioni internazionali. È altresì fatto divieto di utilizzare come marchio l’altrui ritratto senza il consenso dell’interessato; il consenso dell’interessato è necessario anche per poter usare come marchio il nome o lo pseudonimo di persona che ha acquistato notorietà Verità: il principio di verità vieta di inserire nel marchio “segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi”. Originalità: il marchio deve essere composto in modo da consentire l’individuazione dei prodotti contrassegnati fra tutti i prodotti dello stesso genere immessi sul mercato; non possono perciò essere utilizzati come marchi: Le denominazioni generiche del prodotto o del servizio o la loro figura generica Le indicazioni descrittive dei caratteri essenziali e della provenienza geografica del prodotto Il requisito dell’originalità è però rispettato quando si utilizzano denominazioni o figure generiche che non hanno alcuna relazione con il prodotto contraddistinto. Inoltre, parole straniere descrittive o generiche sono dotate di capacità distintiva quando non sono note nel loro significato .La riduzione per perdite sotto il limite legale (le perdite erodono più di 1/3 del capitale sociale): salvo che l’assemblea non deliberi la riduzione ed il contemporaneo aumento sopra il limite legale oppure la trasformazione della società in altra forma societaria con vincoli legali minori. .Delibera dell’assemblea straordinaria in seguito al recesso di uno o più soci: i soci potrebbero essere nell’impossibilità di calcolare la quota spettante ai soci in uscita, in tal caso si potrebbe effettuare lo scioglimento e distribuire il possibile attivo ai soci. .Nullità della società: in tal caso l’unica disciplina applicabile è la liquidazione; le operazioni precedenti restano valide (per tutelare i terzi). .Fallimento o sottoposizione ad altre procedure concorsuali: la società non continua normalmente la propria attività, con il fallimento la società viene assoggettata ad altre regole tipiche del fallimento. Nella vecchia normativa si agiva “ex-lege” con o senza notizia. Attualmente, per dare maggiore tutela e chiarezza ai terzi, sono state disposte alcune regole per gli amministratori che devono: dare notizia con l’iscrizione nel registro delle imprese (in caso di mancata iscrizione sono responsabili anche per il possibile aumento delle perdite), scrivere la delibera che rende pubblico lo scioglimento (questo può accadere anche con atto del tribunale su istanza di qualunque socio o sindaco) Procedimento di liquidazione, in questa fase si ha la monetizzazione dell’attivo per soddisfare i creditori e, in via residua, i soci. Nella fase di liquidazione alcune funzioni degli amministratori vengono date ai liquidatori. Con la riforma del 2003 quando si verifica una causa di scioglimento gli amministratori devono gestire la società ai soli fini della conservazione e dell’integrità del patrimonio sociale. Precedentemente (al 2003) gli amministratori non potevano “compiere nuove operazioni”. Tali termini erano stati interpretati dalla giurisprudenza come la non possibilità di intraprendere un nuovo ciclo economico, ma la possibilità solo di portare a termine quello iniziato. PATTI PARASOCIALI= I sindacati di voto I patti parasociali sono degli accordi tra soggetti appartenenti ad una stessa società al fine di allearsi e di regolare l'agire comune all'interno della società. I sindacati di voto sono patti parasociali con i quali alcuni soci si impegnano a concordar preventivamente il modo in cui votare in assemblea. I sindacati di voto possono avere carattere occasionale o permanente; in questo secondo caso, possono essere a tempo determinato o a tempo indeterminato, nonché riguardare tutte le delibere o soltanto quelle di un determinato tipo. Si può stabilire che il modo come votare sarà deciso all’unanimità o a maggioranza dei soci sindacati. I sindacati di voto danno un indirizzo unitario all’azione dei soci sindacati e, se questi vengono a costituire il gruppo di comando, il patto di sindacato consente di dare stabilità di indirizzo alla condotta della società. L’accordo di sindacato consente comunque una migliore difesa dei comuni interessi quando è stipulato fra i soci di minoranza. Per contro, i sindacati di comando cristallizzano il gruppo di controllo; ancora, con i sindacati di comando il procedimento assembleare finisce con l’essere rispettato solo formalmente, dato che in fatto le decisioni vengono prese prima e fuori dell’assemblea. Infine, se il sindacato decide a maggioranza, anche il principio maggioritario finisce col ricevere ossequio solo formale. Il sindacato di voto, come patto parasociale, è produttivo di effetti solo fra le parti e non nei confronti della società; perciò il voto dato in assemblea resta valido anche se espresso in violazione degli accordi di sindacato, ma il socio che ha votato in modo difforme da quanto preventivamente convenuto sarà tenuto a risarcire i danni da lui arrecati agli altri aderenti al patto. Il profilo su cui incidono i sindacati di voto è quello dell’esatta individuazione dei reali centri di potere della società che essi concorrono a determinare, attraverso la concentrazione e l’indirizzo unitario dei voti. Nelle società non quotate non solo i sindacati di voto, ma anche gli altri patti stipulati al dine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società, non possono avere durata superiore a cinque anni, ma sono rinnovabili a scadenza. Inoltre, possono essere stipulati anche a tempo indeterminato, ma in tal caso ciascun contraente può recedere con un preavviso di 180 giorni. Identica è la disciplina per le società quotate e le società che le controllano, applicabile però anche ai patti di semplice consultazione, con la sola differenza che i patti a tempo determinato non possono avere durata superiore a tre anni. Infine, per le sole società non quotate i limiti di durata non si applicano ai patti strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione e nello scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all’accordo. I patti parasociali sono inoltre soggetti ad un particolare regime di pubblicità, che però è diverso per le società quotate e per le società non quotate che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. In queste ultime società i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale di assemblea, che deve essere depositato presso l’ufficio del registro delle imprese. L’omessa dichiarazione è sanzionata con la sospensione del diritto di voto delle azioni cui si riferisce il patto parasociale e la conseguente impugnabilità della delibera, qualora sia stata adottata con il voto determinante di tali azioni. Nelle società quotate, invece, i sindacati di voto devono essere comunicati alla Consob, pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana e depositati presso il registro delle imprese del luogo dove la società ha la sede legale, entro brevi termini fissati per legge. La violazione di tali obblighi di trasparenza comporta la nullità dei patti e la sospensione del diritto di voto relativo alle azioni sindacate. In caso di inosservanza, la delibera assembleare è impugnabile, anche da parte della Consob, qualora sia stata adottata con il voto determinante di tali azioni. Nessuna forma di pubblicità è invece prevista per i patti parasociali riguardanti le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. RECESSO NELLE SOCIETÀ DI PERSONE= Il recesso è lo scioglimento del rapporto contrattuale per volontà del socio (art. 2285). Se la società è a tempo indeterminato o è contratta per tutta la vita di uno dei soci, ogni socio può recedere liberamente: il recesso deve essere comunicato a tutti gli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi e diventa produttivo di effetti solo dopo che sia decorso tale termine. Se la società è a tempo determinato, il recesso è ammesso solo se sussiste una giusta causa. Anche la volontà di recedere per giusta causa deve essere portata a conoscenza degli altri soci, ma in tal caso il recesso ha effetto immediato. Il contratto può prevedere altre ipotesi di recesso oltre quelle stabilite per legge, specificandone le modalità di esercizio. L’esclusione del socio dalla società in alcuni casi ha luogo di diritto (art. 2288), in altri casi è facoltativa (è cioè rimessa alla decisione degli altri soci) (art. 2286). È escluso di diritto: Il socio che sia dichiarato fallito: l’esclusione opera dal giorno stesso della dichiarazione di fallimento. Il socio il cui creditore particolare “abbia ottenuto la liquidazione della quota”, nei casi consentiti per legge: il socio cessa di far parte della società solo quando la liquidazione della quota sia effettivamente avvenuta. I fatti che legittimano la società a deliberare l’esclusione di un socio sono stabiliti dall’art. 2286: Gravi inadempienze degli obblighi che derivano dalla legge o dal contratto sociale L’interdizione, l’inabilitazione del socio o la sua condanna ad una pena che comporti l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici I casi di sopravvenuta impossibilità di esecuzione del conferimento per causa non imputabile al socio. L’esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci calcolata per teste, non computandosi nel numero il socio da escludere (art. 2287). La deliberazione deve essere comunicata al socio escluso ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione. Entro tale termine il socio può fare opposizione davanti al tribunale, il quale può anche sospendere l’esecuzione della delibera. Quando la società è composta da due soli soci, l’esclusione di uno di essi è pronunciata direttamente dal tribunale su domanda dell’altra, e diventa operante nel momento in cui la relativa sentenza sia passata in giudicato. TRASFORMAZIONE= La trasformazione omogenea è il cambiamento del tipo di società: è il passaggio da un tipo ad altro tipo di società. Con la trasformazione cambia l’intero assetto organizzativo della società, ma è la stessa società che continua a vivere in una rinnovata veste giuridica e che “conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione” (art. 2498). La trasformazione costituisce perciò uno strumento per adattare l’assetto organizzativo della società alle nuove esigenze sopravvenute durante la vita della stessa. Rientrano nella trasformazione omogenea la trasformazione di società di persone in società di capitali e viceversa. Discorso in parte diverso vale invece per la trasformazione che comporta un mutamento dello scopo economico della società ed in particolare per la trasformazione di società lucrative in società mutualistiche e viceversa: espressamente vietata è la trasformazione di una società cooperativa a mutualità prevalente in società lucrativa, “anche se tale trasformazione sia deliberata all’unanimità”. Con la riforma del 2003 è stata invece consentita la trasformazione delle altre società cooperative in società lucrative o in consorzi. È stata inoltre consentita la trasformazione di società di capitali in società cooperative. La trasformazione può avvenire anche in pendenza di procedura concorsuale, purché non vi sia incompatibilità con le finalità e lo stato della stessa. REGISTRO DELLE IMPRESE= Il registro imprese è un registro informatico operativo dal 1996, che ha unificato il registro delle società - in precedenza tenuto dalle cancellerie commerciali dei tribunali - e il registro ditte, già tenuto dagli enti camerali. È gestito dalle Camere di commercio attraverso la rete informatica e telematica di Infocamere, che mira ad assicurare la completezza e l’organicità della pubblicità legale per tutti i soggetti tenuti all’iscrizione, rendendo tempestiva l ínformazione giuridico-economica su tutto il territorio nazionale. L'evoluzione del sistema informativo del sistema camerale ha segnato il cambiamento e indicato la strada della dematerializzazione, della semplificazione e della connessione, per facilitare i processi e sostenere la crescita. È inoltre integrato con i dati del repertorio economico amministrativo, banca dati che garantisce la completezza dell'informazione economica su tutto il territorio nazionale. Alla tenuta, conservazione e gestione del registro imprese è preposto un conservatore, cui competono, oltre alle funzioni di certificazione, quelle di controllo delle condizioni di legge per l´iscrivibilità degli atti e l'adozione dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione d'ufficio. Il registro è posto sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale di Cuneo, al quale vanno indirizzati eventuali ricorsi contro provvedimenti adottati d'ufficio dal conservatore. SEZIONI Il registro imprese è suddiviso in due sezioni: ordinaria e speciale. Nella sezione ordinaria si iscrivono tutti i soggetti tenuti a farlo a norma del Codice Civile: - società di persone e di capitali (s.n.c., s.a.s., s.r.l, s.p.a, s.a.p.a.) - cooperative - consorzi con attività esterna e società consortili - gruppi europei di interesse economico - enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività economica utilizzato per l’esercizio di una determinata attività di impresa, e ciò anche quando il nuovo titolare debba integrare il complesso con ulteriori fattori produttivi per farlo funzionare. È però necessario che i veni esclusi dal trasferimento non alterino l’unità economica e funzionale di quella data azienda. CONFERIMENTI DIVERSI DAL DENARO NELLE SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA= Nella società a responsabilità limitata “possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica”. Inoltre, il versamento del venticinque per cento dei conferimenti in danaro e dell’intero sovrapprezzo può essere sostituito dalla stipula di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria. Infine, è espressamente consentito il conferimento di prestazioni d’opere o servizi, purché l’intero valore assegnato a tale conferimento sia garantito da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria. Semplificata è anche la disciplina dei conferimenti in natura: è solo necessario che l’esperto chiamato ad effettuare la valutazione sia un revisore o una società di revisione iscritti nell’apposito registro. Non è inoltre prevista alcuna revisione della stima. MORTE DEL SOCIO NELLA SOCIETÀ DI PERSONE= In virtù del principio generale valido per tutti i contratti plurilaterali l'uscita di una sola parte dal contratto stesso non determina lo scioglimento della società, ma costituisce una causa di scioglimento del rapporto sociale limitata ad un socio. La morte del socio rappresenta una di queste cause. Va rilevato inoltre che, nonostante la partecipazione ad una società rappresenti di per sé un bene che potrebbe essere trasmesso in eredità, ciò non avviene di regola nelle società di persone, dove il vincolo che lega i soci tra loro si fonda sulla fiducia che ciascun socio ripone nelle qualità degli altri soci. Gli eredi per succedere nella posizione del socio defunto devono godere del consenso di tutti gli altri soci. CREDITORI SOCIALI NELLE SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE= Come nel caso di società semplici e società irregolari, ai sensi dell’articolo 2270 c.c. il creditore particolare del socio: può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al socio suo debitore; può compiere atti conservativi sulla quota spettante al socio suo debitore. Snc o S.a.s. regolari - atti conservativi o esecutivi sugli utili spettanti al socio. Come si è detto, il creditore particolare del socio in vigenza della società può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al socio suo debitore. Tuttavia, è bene evidenziare che nelle società di persone il socio ha il diritto di percepire l’utile accertato in sede di approvazione del rendiconto, senza necessità di un’ulteriore delibera di distribuzione, salvo diversa previsione dell’atto costitutivo. Posto che il creditore particolare del socio potrà chiedere il pignoramento degli utili solo dopo l’approvazione del rendiconto, i soci possono comunque decidere, all'unanimità, di non distribuire gli utili e di rifinanziare così la società; tale scelta non è sindacabile da parte del creditore particolare del socio. AMMINISTRAZIONE NELLE SPA= L’amministrazione delle società per azioni può, con le norme in vigore dal 2004, essere organizzata secondo tre modelli distinti: quello tradizionale, quello monistico (di derivazione anglosassone) e quello dualistico (di derivazione tedesca). Nel modello tradizionale, la S.p.A. è amministrata da più persone che formano il “Consiglio di Amministrazione” ma può anche essere amministrata da un amministratore unico. A volte gli amministratori non sono soci, ma persone esperte nell’amministrazione e nell’ambito dell’attività svolta dalla società. Chi firma per la società è l’amministratore unico o il presidente del Consiglio di Amministrazione. Gli amministratori hanno il compito di gestire la società e la loro competenza ricomprende tutti gli atti necessari al conseguimento dell’oggetto sociale. Il numero dei membri del consiglio di amministrazione è stabilito nell’atto costitutivo, che però può limitarsi ad indicare un numero minimo ed un numero massimo di amministratori; in questo caso, compete poi all’assemblea ordinaria la determinazione in concreto del numero degli amministratori. Nel sistema dualistico, invece, l’amministrazione è affidata ad un consiglio di gestione, eletto dal consiglio di sorveglianza, che a sua volta è eletto dall’assemblea: a tali organi si applicano le specifiche norme previste dalla legge, e, in via residuale, le generali norme in tema di amministrazione e controllo. Nel sistema monistico, l’amministrazione e il controllo sono affidati ad un consiglio di amministrazione e ad un comitato costituito al suo interno; pertanto, la disciplina relativa al funzionamento del consiglio di amministrazione è la stessa di quella prevista nel modello tradizionale, fatta eccezione per alcuni requisiti dei componenti del consiglio stesso. Al contrario il sistema di controllo è molto differente rispetto al modello tradizionale. Questo modello, di stampo anglosassone, risulta in assoluto il meno diffuso nel nostro ordinamento giuridico. IMPRESA FAMILIARE= In via sostanziale, costituisce una forma di istituto residuale. Si tratta di una formula che opera solamente se l’attività svolta non può configurarsi con un altro tipo di rapporto, come una società o un’associazione. Lo stesso articolo 230-bis del codice civile esordisce affermando “salvo che sia configurabile un diverso rapporto”. È dunque una forma marginale di organizzazione imprenditoriale (per quanto non trascurabile) nata con l’esigenza di tutelare la par condicio dei familiari e prevenire situazioni di sfruttamento. È tuttavia ammessa la costituzione di un rapporto di lavoro tra l’imprenditore e il familiare partecipante all’impresa. In tal caso la fonte di regolamento del loro rapporto, da quel momento, sarà il contratto di lavoro. ORGANO DI CONTROLLO NELLE SRL= L’art. 2477 c.c., come recentemente modificato, riserva all’assemblea ordinaria delle società a responsabilità limitata tre diverse alternative. L’organo di controllo può essere collegiale, composto da un numero di Sindaci non inferiore a tre (oltre due sindaci supplenti), oppure monocratico. In questo caso, l’assemblea può scegliere se affidare la funzione a un Sindaco unico, a un revisore legale dei conti ovvero a una società di revisione. Nell’ipotesi di organo monocratico, la differenza tra i tre soggetti di cui sopra risiede principalmente nel fatto che il Sindaco è organo interno della società, mentre il revisore e la società di revisione sono soggetti esterni alla società. Si deve precisare, inoltre, che, nel caso in cui la scelta ricada sulla nomina di un Sindaco Unico o di un Collegio Sindacale, sia l’organo monocratico sia l’organo collegiale devono essere composti da soggetti debitamente iscritti all’Albo dei revisori legali dei conti, oggi tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. IL RECESSO NELLE SRL= L’atto costitutivo può prevedere che il recesso non possa essere esercitato prima di un certo termine, non maggiore di due anni, dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della quota. L’atto costitutivo stabilisce quando il socio può recedere e le relative modalità; inoltre il recesso è inderogabilmente riconosciuto per legge in una serie di casi: Se la società è a tempo indeterminato ogni socio può recedere con un preavviso di almeno centottanta giorni, che l’atto costitutivo può allungare fino ad un anno. Se la società è a tempo determinato possono recedere i soci che non hanno consentito (contrari, assenti o astenuti): Al cambiamento dell’oggetto sociale o del tipo di società Alla sua fusione o scissione Alla revoca dello stato di liquidazione Al trasferimento della sede sociale all’estero All’eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto Al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell’oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti particolari attribuiti al singolo socio. Infine il diritto di recesso è riconosciuto al socio contrario all’aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, nonché nei casi di limitazioni statutarie alla trasferibilità delle quote e di società soggette all’altrui attività di direzione e coordinamento. I soci che recedono hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso alla società. Si prevede che la quota del socio recedente debba prima essere offerta in opzione agli altri soci, oppure ad un terzo concordemente individuato dai soci stessi. Se non vi sono acquirenti, si procede al rimborso attingendo alle riserve disponibili della società o, in mancanza, tramite riduzione reale del capitale. Se la riduzione del capitale risulta impossibile, perché i creditori vi si oppongono, la società si scioglie. L’atto costitutivo può prevedere specifiche cause di esclusione del socio per giusta causa. Per il rimborso si applica la disciplina del recesso, con esclusione della riduzione di capitale sociale. LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETÀ DI PERSONE= Il procedimento di liquidazione inizia con la nomina di uno o più liquidatori, che richiede il consenso di tutti i soci se nell’atto costitutivo non è diversamente previsto. In caso di disaccordo fra i soci, i liquidatori sono nominati dal presidente del tribunale (art. 2275). I liquidatori possono essere revocati per volontà di tutti i soci ed in ogni caso dal tribunale per giusta causa, su domanda di uno o più soci. Con l’accettazione della nomina i liquidatori prendono il posto degli amministratori; questi devono consegnare ai liquidatori i beni e i documento sociali e presentare loro il conto della gestione relativo al periodo successivo all’ultimo rendiconto/bilancio. Gli amministratori e i liquidatori devono poi redigere insieme l’inventario, dal quale risulta lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale (art. 2277). Il compito dei liquidatori è quello di definire i rapporti che si ricollegano all’attività sociale: conversione in danaro dei beni, pagamento dei creditori, ripartizione tra i soci dell’eventuale residuo attivo. I liquidatori possono compiere tutti “gli atti necessari per la liquidazione”. Ad essi compete inoltre la rappresentanza legale della società, anche in giudizio (art. 2278). Per procedere al pagamento dei creditori sociali, i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti, ma solo se i fondi disponibili risultano insufficienti. Sui liquidatori incombe un duplice divieto: • Non possono intraprendere “nuove operazioni”, cioè operazioni che non sono in rapporto di mezzo a fine rispetto all’attività di liquidazione. Se violano tale divieto essi “rispondono personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi” (art. 2279) nei confronti dei terzi. • Non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali finché i creditori sociali non siano stati pagati o non siano state accantonate le somme necessarie per pagarli (art. 2280). Per il resto, gli obblighi e le responsabilità dei liquidatori sono regolati dalle norme stabilite per gli amministratori (art. 2276). Estinti tutti i debiti sociali, la liquidazione si avvia all’epilogo con la ripartizione tra i soci dell’eventuale attivo patrimoniale residuo convertito in danaro, se i soci non hanno convenuto che la ripartizione dei beni sia fatta in natura. Il saldo attivo di liquidazione è destinato innanzitutto al rimborso del valore nominale dei conferimenti; l’eventuale eccedenza è poi ripartita fra tutti i soci in proporzione della partecipazione di ciascuno dei guadagni (art. 2282). Nessuna regola specifica è prevista pe la chiusura del procedimento di liquidazione nella società semplice. Nella società in nome collettivo, invece, i liquidatori devono redigere (art. 2311): o Il bilancio finale di liquidazione: è il rendiconto della gestione dei liquidatori o Il piano di riparto: è una proposta di divisione fra i soci dell’attivo residui. Con l’approvazione del bilancio, i liquidatori sono liberati di fronte ai soci e il procedimento di liquidazione ha termine. Nella società in nome collettivo irregolare la chiusura del procedimento di liquidazione determina