Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Diritto Internazionale: Lo Stato come Soggetto e il Riconoscimento di Nuovi Stati, Appunti di Diritto Internazionale

diritto internazionale domande e risposte

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 26/06/2019

Koira
Koira 🇮🇹

3.4

(9)

11 documenti

1 / 23

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
DOMANDE DIRITTO INTERNAZIONALE
Il diritto internazionale regola i rapporti tra gli enti che compongono la comunità internazionale/tra
soggetti di diritto internazionale. È una comunità di coordinamento non di subordinazione, non
esiste un’autorità sovraordinata. Principio di eguaglianza.
Soggettività internazionale = essere soggetti del diritto internazionale; essere titolare di diritti e
obblighi del diritto internazionale.
1. Lo stato, soggetto di diritto internazionale e riconoscimento di nuovi stati (riconoscimento
dello stato e il suo ruolo) (1.2)(2.1)
Lo stato è un ente territoriale ed è il principale soggetto del diritto internazionale
(non sono soggetti del DI gli stati membri degli stati federali, la soggettività internazionale
è solo allo stato federale ed è ritenuto responsabile sul piano internazionale per gli illeciti
commessi dai suoi stati membri).
La dimensione del territorio o della popolazione non sono elementi rilevanti per
essere soggetti di DI (il DI prende in considerazione lo stato organizzazione; il territorio e
la popolazione non sono elementi costitutivi della personalità dello stato).
Sono veri soggetti di diritto internazionale?
Un problema sorge con gli stati esigui (Monaco, San Marino) poiché dipendono da
terzi per la condotta delle loro relazioni internazionali e sono sprovvisti del
carattere dell’indipendenza (es: Monaco esercita la propria sovranità in conformità agli
interessi della Francia). Se l’ingerenza sia particolarmente penetrante, è da dubitare
la soggettività internazionale dell’ente.
Stati protetti, mancano del requisito dell’indipendenza ma sono da taluni
considerati come soggetti di DI.
Da non annoverare tra i soggetti aventi qualità statuale sono quelle entità, dotate
di autonomia all’interno di uno stato, che dovrebbero diventare il nucleo sui cui costituire un
futuro stato (es: Palestina, manca dei requisiti dell’effettività e indipendenza, essendo soggetta
alla volontà d’Israele. Proclamazione ma priva di effettività, NU attribuito lo status di stato
osservatore, limitata soggettività internazionale, statualità in statu nascendi).
Stati fantoccio: stati creati dall’occupante durante la guerra (atto proibito dal
diritto internazionale), mancando del requisito dell’indipendenza, la qualifica di stato e
di soggetto di DI non può essere riconosciuta.
Una situazione di anarchia che comporti una rottura costituzionale
dell’ordinamento interno, non estingue lo stato nel senso del diritto internazionale, i c.d. Failed
States.
Riconoscimento = prendere atto della realtà del nuovo stato, entrare in relazione
con esso.
Ogni volta che una nuova entità statale di affaccia sulla scena internazionale, i
membri della comunità, gli stati preesistenti, procedono con il riconoscimento del nuovo
stato. Con il riconoscimento, gli stati preesistenti prendono atto della realtà del nuovo Stato
e manifestano la volontà di entrare in relazione con esso.
Il riconoscimento può essere: pieno (stato ritiene che la situazione del nuovo stato
sia completamente stabile e dunque si possa procedere all’instaurazione di normali relazioni
con esso), o de facto (forma più blanda; lo stato preesistente, pur prendendo atto
dell’esistenza di un’autorità indipendente che esercita effettivamente il potere di governo su un
territorio, nutre incertezze circa la stabilità del nuovo stato e perciò instaura relazioni di
basso profilo con esso).
Il riconoscimento può avere varie forme: esplicito (semplice messaggio di congratulazioni
al Capo del nuovo stato/nota formale dove la nuova entità viene riconosciuta come stato
indipendente e sovrano), oppure tacito/implicito (riconoscimento risulta da comportamenti dello
stato preesistente come instaurazione di relazioni diplomatiche o con stipulazioni di trattati).
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17

Anteprima parziale del testo

Scarica Diritto Internazionale: Lo Stato come Soggetto e il Riconoscimento di Nuovi Stati e più Appunti in PDF di Diritto Internazionale solo su Docsity!

DOMANDE DIRITTO INTERNAZIONALE

Il diritto internazionale regola i rapporti tra gli enti che compongono la comunità internazionale/tra soggetti di diritto internazionale. È una comunità di coordinamento non di subordinazione, non esiste un’autorità sovraordinata. Principio di eguaglianza. Soggettività internazionale = essere soggetti del diritto internazionale; essere titolare di diritti e obblighi del diritto internazionale.

  1. Lo stato, soggetto di diritto internazionale e riconoscimento di nuovi stati (riconoscimento dello stato e il suo ruolo) (1.2)(2.1) Lo stato è un ente territoriale ed è il principale soggetto del diritto internazionale (non sono soggetti del DI gli stati membri degli stati federali, la soggettività internazionale è solo allo stato federale ed è ritenuto responsabile sul piano internazionale per gli illeciti commessi dai suoi stati membri). La dimensione del territorio o della popolazione non sono elementi rilevanti per essere soggetti di DI (il DI prende in considerazione lo stato organizzazione; il territorio e la popolazione non sono elementi costitutivi della personalità dello stato). Sono veri soggetti di diritto internazionale? Un problema sorge con gli stati esigui (Monaco, San Marino) poiché dipendono da terzi per la condotta delle loro relazioni internazionali e sono sprovvisti del carattere dell’indipendenza (es: Monaco esercita la propria sovranità in conformità agli interessi della Francia). Se l’ingerenza sia particolarmente penetrante, è da dubitare la soggettività internazionale dell’ente. Stati protetti, mancano del requisito dell’indipendenza ma sono da taluni considerati come soggetti di DI. Da non annoverare tra i soggetti aventi qualità statuale sono quelle entità, dotate di autonomia all’interno di uno stato, che dovrebbero diventare il nucleo sui cui costituire un futuro stato (es: Palestina, manca dei requisiti dell’effettività e indipendenza, essendo soggetta alla volontà d’Israele. Proclamazione ma priva di effettività, NU attribuito lo status di stato osservatore, limitata soggettività internazionale, statualità in statu nascendi). Stati fantoccio: stati creati dall’occupante durante la guerra (atto proibito dal diritto internazionale), mancando del requisito dell’indipendenza, la qualifica di stato e di soggetto di DI non può essere riconosciuta. Una situazione di anarchia che comporti una rottura costituzionale dell’ordinamento interno, non estingue lo stato nel senso del diritto internazionale, i c.d. Failed States.

Riconoscimento = prendere atto della realtà del nuovo stato, entrare in relazione con esso. Ogni volta che una nuova entità statale di affaccia sulla scena internazionale, i membri della comunità, gli stati preesistenti, procedono con il riconoscimento del nuovo stato. Con il riconoscimento, gli stati preesistenti prendono atto della realtà del nuovo Stato e manifestano la volontà di entrare in relazione con esso. Il riconoscimento può essere: pieno (stato ritiene che la situazione del nuovo stato sia completamente stabile e dunque si possa procedere all’instaurazione di normali relazioni con esso), o de facto (forma più blanda; lo stato preesistente, pur prendendo atto dell’esistenza di un’autorità indipendente che esercita effettivamente il potere di governo su un territorio, nutre incertezze circa la stabilità del nuovo stato e perciò instaura relazioni di basso profilo con esso). Il riconoscimento può avere varie forme: esplicito (semplice messaggio di congratulazioni al Capo del nuovo stato/nota formale dove la nuova entità viene riconosciuta come stato indipendente e sovrano), oppure tacito/implicito (riconoscimento risulta da comportamenti dello stato preesistente come instaurazione di relazioni diplomatiche o con stipulazioni di trattati).

La partecipazione del nuovo stato a un trattato multilaterale non comporta il riconoscimento implicito da parte degli altri stati partecipanti. La partecipazione del nuovo stato ad un’organizzazione internazionale non comporta il riconoscimento implicito da parte degli altri stati membri. Il riconoscimento non ha valore costitutivo della personalità internazionale dello stato (ha effetto dichiarativo non costitutivo). È un atto politico e discrezionale. Il riconoscimento è l’atto di fondazione della vita sociale di uno stato, da esso dipende la possibilità per il nuovo stato di intrattenere normali relazioni con gli stati preesistenti (se un nuovo stato non fosse riconosciuto da nessun stato preesistente, esso sarebbe titolare soltanto degli obblighi e diritti derivanti dalle norme di diritto consuetudinario, che non presuppongono l’esistenza di relazioni diplomatiche). Di regola, uno stato non riconosciuto o la cui esistenza è contestata da una componente importante della comunità internazionale non può divenire membro delle NU. Condizioni per il riconoscimento: il nuovo stato deve essere effettivamente uno stato indipendente; il nuovo stato non deve essere sorto grazie all’aggressione e alla violazione del divieto dell’uso della forza; il riconoscimento non dev’essere prematuro (non può avvenire se lo stato non ha ancora acquisito l’effettiva indipendenza). Qual è la condizione giuridica dello stato non riconosciuto nell’ordinamento dello stato non riconoscente? In linea di principio lo stato non riconosciuto dovrebbe godere dell’immunità dalla giurisdizione di fronte ai tribunali dello stato preesistente.

  1. Problemi per gli insorti (1.3) Partecipano alla vita di relazione internazionale quali enti territoriali, e perseguono mediante la lotta armata il rovesciamento del governo di uno stato. Da annoverare fra gli enti territoriali solo se esercitano effettivamente un controllo esclusivo su un territorio/popolazione e non si tratti solo di semplici tensioni o disordini interni. La rilevanza internazionale degli insorti è legata al principio di effettività. Caratteristica: enti temporanei (destinati a trasformarsi, in caso di vittoria, in uno stato o a sostituirsi al governo) e da ciò ne deriva una limitata capacità internazionale (limitata alle norme che regolano la condotta delle ostilità e all’esercizio del potere sul territorio controllato). Capacità di concludere accordi con altri soggetti di DI (accordi solitamente sul futuro del territorio). Disciplina guerra civile: governo può lecitamente reprimere l’insurrezione, unico limite natura umanitaria. Non sono legittimi combattenti quindi non godono dello status di prigioniero di guerra. Capacità bellica limitata. Responsabilità in riferimento ai danni materiali. I terzi possono supportare il governo costituito ma non gli insorti, altrimenti illecito internazionale, norma frequentemente violata.
  2. Organizzazione internazionale come soggetto del diritto internazionale (1.10) Ente non territoriale che ha un legame con gli stati. Nascono dalla volontà degli stati (possono estinguersi qualora si affermi una volontà in tal senso) = non sono enti originari, ma derivati. All’origine di molte organizzazioni troviamo un trattato internazionale (alcune prive di trattato es: OSCE). Vari tipi: carattere universale (NU), regionale (Unione Africana). Generalmente struttura tripartita (assemblea + consiglio esecutivo + segretario generale) (ONU struttura più complessa = assemblea generale, composta da tutti gli stati membri + CdS, 5 membri permanenti con potere di veto e 10 membri a rotazione + consiglio economico e sociale
  • consiglio di amministrazione fiduciaria + corte internazionale di giustizia + segretariato).

Codominio = la sovranità sul territorio può essere esercitata congiuntamente da due o più stati.

  1. Successione internazionale tra stati, successione in fatto e successione giuridica (5.1) L’assetto territoriale di uno stato può subire mutamenti, che incidono sulla sua personalità internazionale, e danno luogo alla nascita di nuovi soggetti di diritto internazionale o all’accrescimento territoriale di altri stati, talvolta accompagnati dall’estinzione dello stato preesistente. Stato successore = il nuovo stato o lo stato che accresce il territorio a spese di un altro. Stato predecessore = lo stato che si estingue o che subisce una diminuzione territoriale. Possono aver luogo i seguenti fenomeni:
  • secessione: nascita di uno o più stati su una parte del territorio dello stato predecessore (es: stati nati dal processo di decolonizzazione in Asia e Africa);
  • smembramento: nascita di più stati sull’intero territorio appartenente allo stato predecessore con conseguente estinzione di quest’ultimo (es: Cecoslovacchia si è estinta dando luogo a due stati, Slovacchia e Rep. Ceca);
  • incorporazione: incorporazione di uno stato da parte di un altro (es: la Rep. Democratica tedesca ha cessato di esistere e il suo territorio è stato incorporato dalla Rep. Federale di Germania);
  • cessione: trasferimento di una parte del territorio dallo stato predecessore allo stato successore (es: trasferimenti territoriali avvenuti dopo la conclusione delle due guerre mondiali);
  • fusione: fusione di uno o più stati nell’ambito di un nuovo stato con conseguente estinzione degli stati predecessori (es: fusione tra Tanganica e Zanzibar da cui è sorta la Tanzania). Successione in fatto = i mutamenti territoriali sopra descritti, cioè la sostituzione di uno stato nella sovranità di un territorio appartenete ad un altro (danno luogo al fenomeno successorio). Successione giuridica = i rapporti giuridici facenti capo allo stato predecessore e interessanti il territorio oggetto del mutamento di sovranità si trasmettono allo stato successore. In caso di mutamento rivoluzionario di regime/stato di anarchia/occupatio bellica non avviene il fenomeno successorio.
  1. La successione nei trattati, accordi di devoluzione (5.2) Qualora un territorio sia oggetto di un mutamento di sovranità, si pone il problema di sapere se lo stato successore subentri nei trattati internazionali stipulati dallo stato predecessore. La materia è disciplinata dalla Convenzione di Vienna sulla successione tra stati nei trattati. Le regole consuetudinarie relative alla successione tra stati sono:
  • lo stato successore, qualora si tratti di un nuovo soggetto di diritto internazionale, subentra in fatto nel governo del territorio dello stato predecessore e ne acquista la sovranità a titolo originario. Particolare interesse per i trattari sui regimi di frontiera: la successione non altera il regime della frontiera. Lo stato successore acquista la sovranità territoriale sul territorio dello stato predecessore e nello stesso tempo subentra nei diritti e negli obblighi pattizi stabiliti per la disciplina dei rapporti transfrontalieri.
  • i trattati bilaterali stipulati dallo stato predecessore non vengono trasmessi allo stato successore (principio della tabula rasa), tranne che il trattato non sia fonte di situazioni giuridiche localizzate, le quali vengono trasmesse. Si tratta di rapporti giuridici che insistono sul territorio e istituiscono vincoli di natura reale.
  • riguardo ai trattati multilaterali, il nuovo stato, pur non subentrando automaticamente nel trattato multilaterale che trova applicazione sul territorio oggetto del mutamento di

sovranità, ha diritto di divenire parte tramite una dichiarazione di continuità o una notificazione di successione. Non è possibile per alcuni trattati multilaterali ristretti, come ad esempio trattati di alleanze militari, e non è possibile per i trattati istitutivi di un’organizzazione internazionale, dove il nuovo stato per essere ammesso deve seguire la procedura di ammissione. Queste misure non sono valide in due casi: cessione e incorporazione. In questi casi si applica il “principio della mobilità delle frontiere dei trattati” = i trattati stipulati dallo stato successore si applicano ai territori acquisiti mediante cessione o incorporazione; si restringe la sfera di applicazione territoriale dei trattati dello stato predecessore in caso di cessione; in entrambi i casi i trattati del predecessore non si trasmettono al successore. Accordi di devoluzione : prassi seguita dalla GB durante la decolonizzazione dei territori di cui aveva la responsabilità internazionale. Con l’accordo di devoluzione, lo stato predecessore trasferisce al successore tutti i diritti/doveri derivanti dai trattati applicati sul territorio su cui si costituisce il nuovo stato. Ma l’accordo non produce una successione automatica: l’accordo produce obblighi/doveri solo nei rapporti tra stato predecessore e successore. Il successore è obbligato, nei confronti del predecessore, ad attivarsi per subentrare negli accordi applicati sul territorio oggetto di mutamento di sovranità. Pertanto il successore dovrà chiedere al terzo di subentrare nei trattati stipulati tra terzo e predecessore (per i trattati multilaterali il successore dovrà effettuare una notifica di successione che gli consentirà di divenire parte di tali trattati). NB: Se il mutamento di sovranità territoriale non estingue la personalità

internazionale dello stato, non si pone alcun problema successorio.

  1. Il diritto del mare (6.1) Il regime giuridico degli spazi marini è stato oggetto di vari tentativi di codifica. Primo tentativo di codificazione del diritto del mare promosso dalla Società delle Nazioni: 1930 Conferenza all’Aja, contrasto relativo all’estensione del mare territoriale. Opera ripresa dalle NU + Commissione del DI: progetto di articoli sul diritto del mare, base per la prima conferenza. 1°Conferenza sul diritto del mare: Ginevra 1958, adozione 4 testi convenzionali distinti per favorire una più ampia partecipazione degli stati. 2°Conferenza: Ginevra 1960, per risolvere questione delle acque territoriali, fallimento 3°Conferenza: undici sessioni conclusa 1982 a Montego Bay (Giamaica), adozione Convenzione delle NU sul diritto del mare, strumento unitario per porre fine al relativismo convenzionale della 1°conferenza, stati occidentali insoddisfatti sulla questione relativa ai fondi marini quindi si intrapresero negoziati per una modifica della Convenzione, entrata in vigore 16 novembre 1994, numerose disposizioni appartenenti al diritto consuetudinario.
  2. Mare territoriale (6.2) La sovranità di ogni stato si estende, al di là del territorio e delle acque interne, ad una zona di mare adiacente alla sue coste, denominata mare territoriale. Sono soggetti alla sovranità dello stato costiero anche lo spazio aereo sovrastante il mare territoriale e il relativo letto e sottosuolo marino. Anche le isole hanno un mare territoriale. Il mare territoriale ha un limite interno ed esterno. Il limite interno viene determinato mediante la fissazione delle linee di base. La linea di base normale è la linea di costa a bassa marea; in caso di costa frastagliata o nel caso esista un gruppo d’isole vicino alla costa, lo stato costiero può utilizzare il sistema delle linee rette, cioè congiungere con una serie di linee ideali i punti più sporgenti della costa. Il tracciato delle linee non deve discostarsi troppo dall’andamento della costa.

Diritti stato costiero sono esclusivi (nessun altro può svolgere attività) e automatici (non dipendono da un’espressa proclamazione). Le acque sovrastanti la piattaforma rimangono soggette al regime di alto mare, quindi è vietato interferire con le attività di pesca e di libera navigazione. Delimitazione: limite interno coincide con il confine esterno del mare territoriale, questione limite esterno più complessa. La convenzione 1958 pone due criteri: il primo dice che la piattaforma si estende verso il largo sino al punto in cui la profondità delle acque si mantiene a 200m, il secondo che la piattaforma si estende sino al punto in cui la profondità delle sue acque consentono lo sfruttamento delle risorse (ciò vuol dire che con il progredire delle capacità tecnologiche si estende anche la piattaforma). Con la convenzione del 1982 ridefinita la questione del limite esterno: la piattaforma si estende fino a 200 miglia marine dalla linea di base del mare territoriale. Il limite esterno può estendersi se la piattaforma è più estesa in senso geologico, limite massimo 350 miglia marine. Se sfruttamento oltre 200 miglia, lo stato costiero deve versare un contributo in denaro all’autorità dei fondi marini, che procederà a un’equa distribuzione tra gli stati parte della convenzione, tenendo conto degli interessi degli stati in via di sviluppo e di quelli meno avanzati o privi di litorale marittimo. Questione delimitazione piattaforma tra stati adiacenti: CIG ha affermato che la delimitazione va effettuata mediante accordo in modo da raggiungere un’equa soluzione (norma consuetudinaria).

  1. Zona economica esclusiva (6.8) ZEE introdotta dalla convenzione delle NU sul diritto del mare del 1982. Costituisce il logico sviluppo delle pretese avanzate dagli stati costieri in relazione a zone di pesca esclusive nei mari adiacenti alle acque territoriali. La ZEE può estendersi fino a 200 miglia calcolate a partire dalla linea di base (in pratica lo stato costiero guadagna 188 miglia se si considera che il mare territoriale è fissato a 12 miglia). L’istituzione della ZEE dipende da un preciso atto di volontà dello stato costiero, deve essere proclamata. Nella ZEE lo stato costiero gode di diritti esclusivi: in materia di sfruttamento, gestione e conservazione delle risorse naturali esistenti sul fondo e sottosuolo marino e nella colonna d’acqua sovrastante + diritti di giurisdizione in relazione allo stabilimento e all’uso di isole e installazioni artificiali, alla ricerca scientifica marina + diritti in materia di protezione dell’ambiente marino dall’inquinamento (poiché i diritti riguardano il fondo marino, quando viene istituita la ZEE, essa assorbe la piattaforma continentale). Lo stato costiero gode anche di poteri di polizia connessi alla realizzazione e salvaguardia dei suoi diritti. Tuttavia la ZEE non è oggetto di sovranità territoriale dello stato costiero, quindi gli altri stati continuano a godere di talune libertà connesse al regime dell’alto mare come la libertà di navigazione/sorvolo. Per quanto concerne la delimitazione della ZEE fra stati frontisti o limitrofi, la delimitazione va effettuata mediante accordo in modo da ottenere un’equa soluzione. Limiti di sfruttamento per lo stato costiero nella ZEE art.62 Convenzione 1982: lo stato costiero deve determinare il volume massimo delle catture di ogni specie che si possono effettuare in un certo periodo di tempo senza provocare un eccessivo sfruttamento. Qualora lo stato costiero non abbia la capacità di effettuare l’intero volume di catture ammissibili, esso dovrà autorizzare mediante accordo altri stati a sfruttare il surplus. Le navi straniere che siano ammesse a pescare nella ZEE devono in ogni caso osservare le disposizioni dello stato costiero relative alla conservazione delle risorse biologiche.

L’Italia non ha proclamato la ZEE, ma ha istituito una zona di protezione ecologica, per prevenire e reprimere l’inquinamento marino.

  1. Il regime giuridico dell’alto mare (6.9) + eccezioni libertà di navigazione (6.11) Alto mare = tutte le parti del mare non comprese nel mare territoriale o nelle acque interne di uno stato (art.1 Convenzione di Ginevra sull’alto mare). Se uno stato ha istituito una ZEE, l’alto mare ha inizio a partire dal limite esterno della ZEE. Aperto a tutti gli stati, nessuno può reclamare il diritto di sovranità. Ogni stato gode della libertà di utilizzare l’alto mare, sia costiero che privo di litorale. Art.87 Convenzione sul diritto del mare libertà alto mare: navigazione, pesca, posa di cavi e condotte sottomarini, sorvolo, ricerca scientifica, costruire isole artificiali e altre installazioni. Tali libertà devono essere esercitate da ogni stato in modo che ne sia consentito il godimento anche agli altri stati della comunità internazionale. Ogni stato ha il diritto di far navigare in alto mare navi battenti la sua bandiera, ma deve esistere un legame sostanziale tra lo stato e la nave che batte la sua bandiera. Lo stato deve esercitare effettivamente la sua giurisdizione e il suo controllo fenomeno bandiere ombra: stati che concedono la nazionalità troppo facilmente = manca controllo effettivo = illecito internazionale. In alto mare le navi sono soggette alla giurisdizione esclusiva dello stato della bandiera. Nave può possedere solo una nazionalità altrimenti assimilata a una nave priva

di nazionalità. Il suolo e sottosuolo marino al di fuori della piattaforma continentale = patrimonio comune dell’umanità (assemblea generale ONU 1970) utilizzazione a fini pacifici e nell’interesse dell’umanità intera, tenendo conto in particolare dei paesi in via di sviluppo, equa ripartizione fra tutti gli stati. Colonna d’acqua sovrastante l’area è soggetta al principio della libertà dell’alto mare (pesca può essere effettuata).

Navi da guerra: completa immunità dalla giurisdizione di ogni stato diverso dal quello della bandiera. Per le navi private, il diritto internazionale prevede alcune eccezioni in cui è possibile un intervento anche nei confronti di navi straniere in alto mare:

  • pirateria: qualsiasi stato ha il potere di reprimere attività criminose in alto mare, e mediante le proprie navi da guerra o altre navi in servizio governativo può catturare in alto mare una nave pirata. In caso la nave pirata si rifugiasse in acque territoriali è compito dello stato costiero provvedere alla cattura, e in caso di incapacità dello stato costiero il CdS può autorizzare altri stati ad intervenire nelle acque territoriali altrui. Data l’ampiezza dei poteri riconosciuti agli stati in materia di pirateria, la definizione è importante. Pirateria = atti illegittimi di violenza/detenzione/depredazione commessi per fini privati dall’equipaggio o dai passeggeri di una nave contro un’altra nave in alto mare o contro persone o beni che si trovino a bordo; possono essere compiti solo da navi private e devono essere coinvolte almeno due navi.
  • Le navi da guerra di uno stato straniero possono abbordare in alto mare e sottoporre a visita la nave sospetta di essere dedita alla tratta degli schiavi; non spetta però il diritto di cattura che compete solo allo stato della bandiera.
  • Diritto d’inseguimento: lo stato costiero ha il diritto di inseguire e catturare in alto mare le navi straniere che abbiano violato le sue leggi in zone sottoposte alla propria giurisdizione; l’inseguimento deve aver inizio quando la nave straniera si trova nelle acque interne e dev’essere continuo.
  • Il diritto di visita può essere esercitato da una nave da guerra anche nei confronti di una nave priva di nazionalità.

Le attività sono quindi imputate allo stato, e non restano proprie dell’individuo (tranne che venga commesso un crimine internazionale, in quel caso l’atto non è solo imputato allo stato ma resta proprio anche dell’individuo-organo). Secondo una norma di diritto internazionale generale, ogni stato ha il diritto di pretendere che la condotta tenuta dai sui organi sia considerata come attività dello stato e non come attività individuale. L’individuo-organo che compie attività per conto dello stato è tutelato dall’IMMUNITÀ FUNZIONALE/ORGANICA atto imputato allo stato, l’individuo non ne risponde. In alcuni casi il diritto internazionale consente allo stato territoriale di disconoscere l’immunità funzionale dell’individuo-organo (es: crimini internazionali). A volte all’immunità funzionale si accompagna anche l’IMMUNITÀ PERSONALE, per gli atti che l’individuo-organo svolge ala di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni. Le due immunità sono comunque distinte: mentre l’immunità funzionale copre gli atti compiuti dall’individuo-organo nell’esercizio delle proprie funzioni e non viene meno anche quando l’organo cessa dalla carica, l’immunità personale copre gli atti commessi al di fuori delle funzioni e termina con il cessare della carica. La qualifica di organo dello stato deve essere determinata in base all’ordinamento interno dello stato per cui l’organo agisce.

  • I Capi di Stato: godono dell’immunità funzionale come qualsiasi altro organo dello stato, e beneficiano anche delle stesse immunità personali degli agenti diplomatici, quando si trovano all’estero e sono in carica.
  • I Capi di governo: valgono le stesse regole dei Capi di Stato.
  • Ministro degli affari esteri: la Corte internazionale di giustizia ha stabilito che esso gode dell’immunità completa dalla giurisdizione penale sia per gli atti compiuti a titolo privato sia per quelli ufficiali, purché si tratti di un ministro in carica. L’immunità sussiste anche quando sia stato compiuto un crimine internazionale, e viene meno solo se l’individuo è sottoposto a giudizio da parte di un tribunale internazionale, come la Corte penale internazionale (es: CPI ha emesso un mandato di arresto nei confronti di Omar Al Bashir, presidente in carica del Sudan, accusandolo di aver commesso crimini internazionali).

Se l’individuo-organo pone in atto attività clandestine in territorio straniero, l’immunità funzionale viene di regola disconosciuta, tranne che si tratti di agenti diplomatici, i quali godono d’immunità (processuale) durante il periodo in carica.

Dibattito sullo status dei corpi di truppa all’estero, che vi si trovino con il consenso dello stato territoriale: è ammessa o meno la giurisdizione dello stato territoriale? Il diritto internazionale è incerto secondo alcuni (es: Corte Suprema degli Stati Uniti) lo stato territoriale dovrebbe astenersi in ogni caso dall’esercitare la propria giurisdizione in relazione ai corpi di truppa stranieri e ai singoli componenti dei corpi stessi. secondo altri, lo stato territoriale sarebbe soltanto tenuto a tollerare l’esercizio delle funzioni relative al mantenimento della disciplina e all’amministrazione interna del corpo, ma che nessuna ulteriore forma di immunità dovrebbe essere riconosciuta.

  1. Immunità degli agenti diplomatici e dei consoli (7.3)(7.4) La potestà d’imperio dello stato all’interno del proprio territorio incontra delle limitazioni derivanti dall’instaurazione di relazioni diplomatiche con altri stati. Allo scopo di assicurare un efficace svolgimento delle funzioni diplomatiche, il diritto internazionale stabilisce alcuni privilegi e immunità a favore degli agenti diplomatici. Questo settore è oggetto di una convenzione promossa dalla NU: la Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche.

La procedura con cui l’individuo-organo viene investito delle funzioni diplomatiche prende il nome di “accreditamento”. L’agente diplomatico può svolgere le proprie funzioni solo con il consenso dello stato territoriale. Limiti alla potestà territoriale derivanti dall’instaurazione di relazioni diplomatiche: a. Inviolabilità dei locali della missione diplomatica: i locali nei quali ha sede la missione diplomatica sono inviolabili (art.22). Gli organi dello stato territoriale non vi possono entrare se non con il consenso del capo della missione. Non sono dunque consentite perquisizioni, requisizioni, sequestri all’interno della sede diplomatica. L’inviolabilità si estende anche ai mezzi di trasporto e alla corrispondenza ufficiale. Lo stato territoriale ha il dovere di prendere tutte le misure appropriate al fine di proteggere la missione diplomatica da ogni intrusione o danneggiamento, o da qualsiasi altro atto che possa disturbare. Una persona che trovi rifugio nella missione diplomatica di uno stato estero e ricercata dalla giurisdizione locale non può essere arrestata, tranne che il capo missione esprima il proprio assenso. b. Inviolabilità personale dell’agente diplomatico: la persona dell’agente diplomatico è inviolabile, e non può essere sottoposto ad alcuna forma di arresto o detenzione. Lo stato territoriale ha il dovere di adottare tutte le misure appropriate per prevenire ogni attentato o offesa alla persona, libertà o dignità dell’agente diplomatico (es: nel caso degli ostaggi, la Corte internazionale di giustizia ha ritenuto l’Iran responsabile per non aver impedito che degli studenti islamici sequestrassero il personale dell’ambasciata USA a Teheran dopo averla occupata). c. Immunità dell’agente diplomatico dalla giurisdizione locale: agli agenti diplomatici è riconosciuta, oltre all’immunità funzionale, l’immunità dalla giurisdizione locale dello stato ospitante in relazione agli atti da essi compiuti come persone private. L’immunità per gli atti privati vale soltanto finché durano le funzioni diplomatiche. Si tratta d’immunità processuale, con la conseguenza che l’agente diplomatico può essere sottoposto alla giurisdizione dello stato presso cui era accreditato una volta terminata la missione per gli atti compiuti come persona privata (è invece di carattere sostanziale, e quindi dura anche dopo la cessazione delle funzioni, l’immunità funzionale per gli atti compiuti dall’agente diplomatico nell’esercizio delle sue funzioni).

  • In materia penale, l’immunità dell’agente diplomatico è piena. Egli non può dunque essere portato a processo. Se l’agente diplomatico, il quale responsabile di reati in base alla legge locale, potrà essere dichiarato dallo stato territoriale persona non grata, con la conseguenza che lo stato accreditante lo dovrà richiamare e/o porre fine alle sue funzioni presso la missione diplomatica.
  • In materia civile ed amministrativa, gli agenti diplomatici beneficiano d’immunità della giurisdizione dei tribunali locali, ma con qualche eccezione. d. Immunità fiscale: l’agente diplomatico gode dell’esenzione fiscale sulle imposte dirette personali, ma non sulle imposte indirette (spesso però accordate come condizione di favore e sulla base della reciprocità). Particolarità: se uno stato nomina come agente diplomatico un cittadino dello stato accreditatario, il diplomatico non godrà né dell’immunità fiscale, né dell’esenzione dalla giurisdizione (altrimenti si creerebbe una situazione contraria alla giustizia, poiché l’agente diplomatico è immune dalla giurisdizione dello stato accreditatario, ma non lo è da quella dello stato accreditante di cui è cittadino); egli godrà solo dell’immunità funzionale ma non di quella personale.

Occorre sottolineare che l’agente diplomatico è il mero beneficiario materiale delle immunità e dei privilegi diplomatici, ma lo stato accreditante ne è il titolare. Ne consegue

La necessità dei due elementi(materiale e psicologico) stata ribadita dalla CIG nel parere sulla liceità delle armi nucleari nel 1996. La consuetudine è fonte idonea a creare norme di DI generale, vincolanti tutti i membri della comunità internazionale ogni stato è tenuto a osservare una norma consuetudinaria, indipendentemente che l’abbia accettata o meno/partecipato o meno alla sua formazione. Tuttavia esistono delle norme consuetudinarie vincolanti una ristretta cerchia di soggetti, le c.d. consuetudini particolari. Si tratta di consuetudini regionali o locali che vincolano soltanto gli stati appartenenti ad una determinata area geografica/geopolitica. Altro tipo di consuetudini particolari, quelle formatesi in deroga a regole pattizie.

  1. Ius cogens (8.3) Le norme imperative del diritto internazionale sono norme derivanti da norme consuetudinarie. Esse prevalgono sulle norme poste mediante accordo e sulle semplici norme consuetudinarie prive di carattere cogente. Sono norme relativamente recenti, infatti non ve ne è traccia nell’art.38 dello statuto della CIG, ma queste norme hanno trovato un riconoscimento nell’art. della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Art 53: costituiscono norme di ius cogens quelle regole del diritto internazionale generale le quali sono riconosciute ed accettate dalla comunità internazionale nel suo insieme come inderogabili. I criteri identificativi dello ius cogens sono due:
  2. La generalità per poter essere qualificata come imperativa, la regola deve appartenere alla categoria delle norme del diritto internazionale generale, che vincolano tutti i membri della comunità internazionale. L’unica fonte idonea a produrre norme generali è la consuetudine, e ne consegue che le norme ius cogens sono necessariamente norme di fonte consuetudinaria.
  3. L’accettazione e il riconoscimento, quale norma inderogabile, da parte della comunità internazionale nel suo insieme affinché la norma possa essere considerata come imperativa è necessario che sia accettata e riconosciuta quale norma inderogabile dalla comunità internazionale. È necessario che gli stati nutrano la “convinzione” della natura inderogabile della norma. La convinzione deve essere propria dell’intera comunità internazionale, deve essere condivisa da tutti gli stati, e quindi è escluso che possa esistere uno ius cogens regionale. Le norme imperative sono norme di diritto internazionale sorrette da una opinio iuris particolarmente qualificata. Gli stati hanno la convinzione che l’obbligo assunto sia posto a tutela di valori fondamentali della comunità internazionale, e sono convinti non solo dell’universale applicabilità della norma, ma anche della sua inderogabilità. Non è raro il caso che una norma nasca come norma consuetudinaria e solo successivamente si trasformi in norma imperativa. Le norme ius cogens hanno un contenuto più ristretto, ed è difficile trovare norme autonomamente sorte come norme cogenti. Le norme ius cogens non hanno rilievo solo rispetto al diritto dei trattati, ma si applicano anche alle fonti previste da accordo. Una risoluzione del CdS delle NU contraria allo ius cogens sarebbe invalida. Esempi di norme cogenti sono: quelle che vietano il genocidio, la tortura, apartheid, la negazione del diritto all’autodeterminazione, il divieto di crimini di guerra e contro l’umanità. Le norme cogenti proteggono i diritti fondamentali dell’ordinamento internazionale e costituiscono le basi fondanti dell’attuale comunità internazionale. È da escludere che lo ius cogens possa trovare la fonte in un trattato internazionale, poiché l’accordo produce solo diritto particolare, vincola cioè solo gli stati parte.
  1. L’accordo (8.4) L’accordo/trattato/convenzione è fonte del diritto internazionale. L’art. 38 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, nell’elencare le norme applicabili dalla Corte per risolvere una controversia internazionale, dispone che la Corte applica “le convenzioni internazionali sia generali che particolari che stabiliscono norme espressamente riconosciute dagli stati in lite”. La convenzione di Vienna 1969 detta regole per la disciplina di questa fonte del diritto internazionale, è un “trattato sui trattati”. Art.2 Convenzione di Vienna contiene la definizione di trattato: l’espressione “trattato” significa un accordo internazionale concluso per iscritto fra stati e disciplinato dal diritto internazionale, contenuto sia in un unico strumento sia in due o più strumenti connessi, e quale che sia la sua particolare denominazione. Da questa enunciazione capiamo:
  • che ci sono varie denominazione per questa fonte del diritto internazionale (trattato, convenzione, accordo, carta, statuto, protocollo, patto)
  • la volontà di concludere un trattato può essere consegnata in un unico strumento oppure in due o più strumenti connessi come ad esempio uno scambio di lettere
  • l’accordo deve essere disciplinato dal diritto internazionale. La Convenzione di Vienna disciplina solo gli accordi tra stati, tuttavia esistono anche accordi conclusi tra stati e altri soggetti del diritto internazionale. Non esistono materie specifiche che possono essere incluse o non incluse in un trattato, può disciplinare tutte le materie. Il solo limite alla potenzialità dell’accordo è rappresentato dallo ius cogens; un accordo contrario allo ius cogens è nullo.

Al contrario della consuetudine, che produce diritto internazionale generale, un accordo produce solo diritto internazionale particolare, cioè crea diritti e obblighi solo tra gli stati parti. Ciò non toglie che una regola di un trattato possa riprodurre una regola consuetudinaria preesistente o trasformarsi successivamente in diritto consuetudinario. In tal caso la regola, in quanto diritto consuetudinario, obbliga tutti gli stati della comunità internazionale.

  1. Principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili (8.5) L’art.38 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia dispone che la Corte, al fine di risolvere controversie internazionali, applichi “i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”. I principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili sono quei principi giuridici che sono generalmente riconosciuti negli ordinamenti interni degli stati. Si tratta di principi generali, accolti dagli stati in foro domestico, che sono resi applicabili sul piano internazionale al fine di integrare, ove ve ne sia la necessità, tanto il diritto pattizio quanto il diritto consuetudinario. Questi principi hanno funzione “integratrice”, infatti sono collocati al terzo posto nell’elenco delle fonti, dopo gli accordi e le consuetudini. L’espressione “nazioni civili” è il retaggio di un’epoca lontana, in cui erano ritenute civili soltanto le nazioni appartenenti alla res publica christiana. Questa formula oggi è considerata offensiva nei confronti dei paesi meno sviluppati, quindi è stata sostituita con “principi generali di diritto riconosciuti dall’insieme delle nazioni”. Anche l’art.21 dello Statuto della Corte penale internazionale fa riferimento ai principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili, e afferma che la Corte applica, in primo luogo, le norme dello Statuto, in secondo luogo, i trattati e le regole di diritto internazionale, e “in mancanza” applica i principi generali di diritto. NB.: “i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili” ≠ “i principi

generali del diritto internazionale” (principi presi direttamente

Il principio di specialità non è applicabile ai rapporti tra accordo e consuetudine locale. Le due fonti si coordinano secondo il principio di successioni di leggi nel tempo: la consuetudine locale posteriore prevale sull’accordo anteriore. I principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili hanno lo scopo di integrare norme pattizie e consuetudinarie, quindi sia la consuetudine sia l’accordo prevalgono su di esse.

  1. Obblighi erga omnes, formazione, evoluzione e conseguenze della loro violazione (8.10) Solitamente le norme internazionali creano vincoli bilaterali, cioè sono fonte di diritti/ obblighi reciproci tra le parti. La Corte internazionale di giustizia, sulle riserve alla Convenzione sul genocidio, pose le basi per la definizione di norme istitutive di obblighi erga omnes/di vincoli solidali. Per uno stato parte della convenzione sul genocidio, gli obblighi derivanti dalla convenzione non sono reciproci, ma sono assunti nei confronti di tutti gli stati parti (sono quindi obblighi erga omnes). La Corte internazionale di giustizia ha distinto tra norme che creano rapporti bilaterali (obblighi nei confronti di un altro stato) e norme istitutive di obblighi erga omnes (obblighi degli stati nei confronti dell’intera comunità internazionale, riguardano tutti gli stati). La Corte cita come esempi di obblighi erga omnes: divieto di aggressione, divieto di genocidio, divieto della schiavitù, divieto della discriminazione razziale, obblighi derivanti dai diritti fondamentali della persona umana. Le norme che stabiliscono obblighi erga omnes possono: presupporre la mancanza

di soggettività internazionale del beneficiario materiale (es: divieto di genocidio), o attribuire diritti in capo al soggetto immediatamente tutelato (es: divieto di aggressione). Norme che stabiliscono obblighi erga omnes obblighi che esistono nei confronti della comunità internazionale nel suo insieme tutela interessi collettivi.

  1. Convenzione di Vienna (9.1) Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, 1969/1980, regola le fasi della vita dei trattati. La convenzione è un trattato sui trattati che contiene disposizioni dichiarative del diritto consuetudinario. È composta da 85 articoli + 1 allegato. Mancano molte ratifiche, non sono presenti tutti gli stati della comunità internazionale come Francia, GB, USA.
  2. Stipulazione dei trattati (problema degli accordi in forma semplificata) (9.2) Procedura di stipulazione: forma solenne
  3. Negoziazione: ambito conferenza internazionale/organizzazione internazionale
  4. Adozione del testo: con il consenso di tutti gli stati partecipanti, conferenza internazionale consenso 2/3 stati presenti e votanti
  5. Parafatura: sigla dei plenipotenziari con sole iniziali
  6. Firma: scopo di autenticare il testo, ma non obbliga le parti a osservare il trattato
  7. Ratifica: lo stato si impegna ad osservare il trattato
  8. Scambio delle ratifiche trattato bilaterale/deposito ratifiche a un depositario trattato multilaterale
  9. Entrata in vigore: trattato bilaterale subito dopo scambio delle ratifiche/ trattato multilaterale dopo il raggiungimento di un certo numero di ratifiche Alla fine della conferenza viene redatto un atto finale: specie di atto notarile, che registra tutte le fasi della conferenza, ed eventuali atti non vincolanti es: risoluzioni/dichiarazioni. Si può diventare parte di un trattato multilaterale anche mediante adesione: atto con cui diventano parte del trattato gli stati che non hanno partecipato alla negoziazione o che non abbiano firmato entro i termini stabiliti.

Forma solenne: firma solo scopo di autenticare il testo, mentre la ratifica ha lo scopo di obbligare lo stato a osservare il trattato. Forma semplificata: procedura più semplice, sola negoziazione e firma, che ha lo scopo di autentificare il testo e di obbligare le parti ad osservare il trattato. Il valore obbligatorio della firma deve risultare direttamente dal trattato o dalla volontà delle parti.

  1. Capacità di concludere trattati internazionali (9.3) Art. 6 Convenzione Vienna: ogni stato, in quanto soggetto di DI, ha la capacità di concludere trattati. Ma la convenzione tratta solo dei trattati stipulati da stati, ma ci sono altri soggetti di DI che hanno la capacità di concludere trattati: organizzazioni internazionali possono stipulare accordi sia con enti omologhi sia con gli stati; insorti (accordi su cessazione ostilità) e movimenti di liberazione nazionale (accordi di sede con stati che li ospitano) che però hanno una limitata capacità internazionale. Anche il Comitato internazionale della Croce Rossa ha la capacità di concludere accordi in quanto ente che partecipa alla vita delle relazioni internazionali.
  2. Pieni poteri e organi legittimati a concludere accordi internazionali (9.4) L’adozione del testo di un trattato, la sua autenticazione o il consenso ad essere obbligato, sono atti che devono provenire da persone (organi) i cui atti siano imputabili allo stato e siano abilitati dal diritto internazionale a concluderli. L’individuazione degli organi non è effettuata dal diritto internazionale ma dal diritto interno di ciascuno stato membro della comunità internazionale. Esistono però alcune norme internazionali che legittimano direttamente certi organi statali a compiere determinati atti relativi alla stipulazione di un trattato. L’art.7 della Convenzione Vienna 1969 distingue due categorie di persone:
  3. persone che per poter esprimere la volontà dello stato in materia di stipulazione di un trattato devono esibire i “pieni poteri” = un documento firmato dal Capo dello Stato e controfirmato dal Ministro degli affari esteri.
  4. persone i cui pieni poteri sono presunti; la convenzione elenca tre categorie:
  • Capi di Stato, Capi di Governo, Ministri degli affari esteri. Queste persone possono concludere tutti gli atti relativi alla stipulazione di un trattato, inclusa la manifestazione del consenso dello stato ad obbligarsi;
  • Capi di missione diplomatica, questi però possono solo compiere gli atti in materia di adozione del testo del trattato, ma non possono esprimere il consenso dello stato ad obbligarsi tranne che non siano dotati di pieni poteri;
  • Rappresentanti degli stati accreditati a una conferenza internazionale o presso un’organizzazione internazionale, ma possono compiere solo gli atti in materia di adozione del testo. Un atto compiuto da una persona che non ne aveva il potere è privo di effetti giuridici, tranne che esso sia successivamente convalidato dallo stato (art.8). La convenzione di Vienna non fa menzione dei trattati tra belligeranti. Il procedimento di stipulazione delle convenzioni tra belligeranti è diverso da quello tradizionale per le particolari esigenze che le convenzioni devono assolvere e soprattutto per l’esigenza di velocità e urgenza che la situazione richiede. Le convenzioni possono essere stipulate dei comandanti militari responsabili delle operazioni ed entrano immediatamente in vigore senza bisogno di essere sottoposte al procedimento di ratifica. Il diritto internazionale accorda direttamente ai comandanti militari il potere di stipulare accordi con il nemico, senza che sia necessaria l’esibizione dei pieni poteri. I trattati tra belligeranti tuttavia non possono contenere clausole politiche o territoriali, pena la loro invalidità.

mezzi vengono in considerazione per confermare l’interpretazione e determinare il significato quando “assurdo o irragionevole”. Art.33 questione delle lingue: usare termini che abbiano lo stesso significato nei diversi testi autentici per evitare divergenze.

  1. Stati terzi e trattati (9.7) Art.34 Convenzione di Vienna: il trattato non produce effetti nei confronti dei terzi, senza il suo consenso (manifestazione della sovranità degli stati). Eccezioni: le regole di un trattato possono trasformarsi in diritto consuetudinario e quindi il terzo è vincolato dalla regola consuetudinaria; trattati erga omnes che istituiscono situazioni e regole che si impongono a tutti i membri della comunità internazionale (es: trattati che disciplinano le vie d’acqua internazionali); trattati che impongono degli obblighi a uno stato aggressore come conseguenza dell’aggressione. La Convenzione distingue tra i trattati con cui si vuole imporre un obbligo a carico del terzo e trattati che intendono attribuire diritti al terzo. Art. 35 trattato a carico del terzo: obbligo per terzo solo se parti hanno inteso di creare tale obbligo, obbligo solo se terzo accetta in forma scritta, obbligo modificato solo con consenso delle parti e del terzo. Art.36 trattato a favore del terzo: diritto nasce solo se terzo consente, consenso presunto tranne indicazione contraria, diritto a favore di uno o più o tutti gli stati, parti non possono modificare o revocare diritto a favore del terzo. Il terzo non diventa parte del trattato in nessun caso.
  2. Invalidità dei trattati (9.8) La Convenzione di Vienna disciplina le cause d’invalidità dei trattati agli art.46-53. L’invalidità del trattato dev’essere invocata dallo stato parte che vi abbia interesse. Distinzione tra: invalidità relativa/invalidità assoluta secondo tre criteri: divisibilità, sanabilità, diritto d’invocare la causa d’invalidità.
  • Divisibilità del trattato:
  • Sanabilità del trattato:
  • Diritto d’invocare la causa d’invalidità: spetta solo alla parte vittima del vizio negli art. 46-50, spetta invece a ciascuna parte del trattato negli art.51-53. CAUSE DI INVALIDITÀ:
  1. Violazione delle norme interne sulla competenza a stipulare d’importanza fondamentale (art.46)
  2. Errore (art.48)
  3. Dolo (art.49)
  4. Corruzione (art.50)
  5. Violenza nei confronti del rappresentante dello stato stipulante (art.51)
  6. Violenza nei confronti dello stato nel suo insieme (art.52)
  7. Violazione di una norma imperativa del diritto internazionale (art.53) (Per ogni causa vedi libro)
  8. Cause di estinzione dei trattati internazionali (9.9) Gli art.54-64 della Convenzione di Vienna disciplinano le cause di estinzione dei trattati. Alcune di queste cause sono considerate anche come cause di sospensione. CAUSE DI ESTINZIONE:
  9. Denuncia o recesso (art.56)
  10. Violazione sostanziale ad opera di una delle parti (art.60)
  11. Impossibilità sopravvenuta (art.61)
  12. Mutamento fondamentale delle circostanze (art.62)
  13. Sopravvenienza di una norma imperativa del diritto internazionale (art.64)

La Convenzione di Vienna lascia da parte la questione degli effetti della guerra sui trattati, che resta affidata al diritto internazionale consuetudinario… (per ogni causa vedi libro)

  1. Emendamento e revisione dei trattati (9.10) Sotto il profilo formale, emendamento e revisione sono termini equivalenti e stanno ad indicare una modifica del trattato. Sotto il profilo materiale, l’emendamento sta ad indicare una modifica minore di singole clausole del trattato, invece la revisione comporta una modifica più incisiva del trattato nel suo complesso. Art.39 Convenzione di Vienna = un trattato può essere emendato per accordo tra le parti (quindi un accordo posteriore può modificare l’accordo precedente, ma la modifica, per essere efficace, implica che tutti gli stati parti dell’accodo precedente siano parti dell’accordo posteriore). (+riassunto)
  2. Adattamento (10)
  3. Controversia internazionale (11.2) Occorre distinguere tra accertamento del diritto internazionale e soluzione delle controversie internazionali, in quanto la soluzione non si traduce sempre in un atto di accertamento del diritto, ed esistono dei meccanismi per l’accertamento del diritto che non presuppongono una controversia (es. materia dei diritti dell’uomo).

Controversia internazionale controversia tra stati/tra soggetti di diritto internazionale. Controversia internazionale = la pretesa di uno stato viene contestata da un altro (es: uno stato pretende di essere sovrano di un’area appartenente allo stato confinante, il quale rivendica la propria sovranità). Elementi costitutivi della controversia una pretesa e la contestazione della pretesa la protesta di fronte alla lesione di un interesse. Nozione di controversia “situazione in cui i punti di vista delle due parti, relativamente all’esecuzione o alla non-esecuzione di certi obblighi derivanti da un trattato sono nettamente opposti.

In passato la dottrina distingueva tra controversie giuridiche (parti invocano il diritto internazionale) e controversie politiche (parti invocano argomenti politici). Questa distinzione dipendeva non dall’oggetto della controversia, ma dal modo in cui le parti presentavano una pretesa o la contestavano. Sotto il profilo pratico, solo le controversie giuridiche potevano essere risolte attraverso un procedimento giuridico, invece le controversie politiche potevano essere risolte mediante mezzi politici. Questa distinzione ha scarso fondamento, poiché c’è un aspetto politico in ogni controversia, ma questo non vuol dire che essa non possa essere risolta mediante diritto. Tuttavia bisogna ricordare che questa distinzione è tenuta in conto sia dalla Carta delle NU, sia dallo Statuto della Corte internazionale di giustizia.

  1. La natura consuetudinaria dell’obbligo di risolvere pacificamente le controversie internazionali (11.3) Secondo la dottrina tradizionale, esistevano due modi per risolvere le controversie internazionali: con mezzi pacifici o con mezzi non pacifici, comportanti la minaccia e l’uso della forza.