Scarica Domande e risposte chiuse + aperte Diritto Tributario Marco Margarita ecampus 2024 e più Panieri in PDF di Diritto Tributario solo su Docsity! Set Domande DIRITTO TRIBUTARIO GIURISPRUDENZA (D.M. 270/04) Docente: Margarita Marco Scaricato da Ginevra Chele (
[email protected]) lOMoARcPSD|7617278PANIERE COMPLETOCHIUSE + APERTE ECAMPUS 2021-2022 Set Domande: DIRITTO TRIBUTARIO GIURISPRUDENZA (D.M. 270/04) Docente: Margarita Marco © 2016 Università Telematica eCampus - Data Stampa 31/01/2017 14:51:31 - 2/81 Indice Indice Lezioni ............................................................................................................................... p. 2 Lezione 001 ............................................................................................................................. p. 5 Lezione 002 ............................................................................................................................. p. 6 Lezione 003 ............................................................................................................................. p. 7 Lezione 004 ............................................................................................................................. p. 8 Lezione 005 ............................................................................................................................. p. 9 Lezione 006 ............................................................................................................................. p. 10 Lezione 007 ............................................................................................................................. p. 11 Lezione 009 ............................................................................................................................. p. 12 Lezione 010 ............................................................................................................................. p. 13 Lezione 012 ............................................................................................................................. p. 14 Lezione 013 ............................................................................................................................. p. 15 Lezione 016 ............................................................................................................................. p. 16 Lezione 018 ............................................................................................................................. p. 18 Lezione 020 ............................................................................................................................. p. 19 Lezione 022 ............................................................................................................................. p. 20 Lezione 023 ............................................................................................................................. p. 21 Lezione 024 ............................................................................................................................. p. 22 Lezione 025 ............................................................................................................................. p. 23 Lezione 026 ............................................................................................................................. p. 24 Lezione 027 ............................................................................................................................. p. 25 Lezione 028 ............................................................................................................................. p. 26 Lezione 029 ............................................................................................................................. p. 27 Lezione 031 ............................................................................................................................. p. 28 Lezione 033 ............................................................................................................................. p. 29 Lezione 034 ............................................................................................................................. p. 30 Lezione 035 ............................................................................................................................. p. 31 Lezione 036 ............................................................................................................................. p. 32 Lezione 037 ............................................................................................................................. p. 33 Lezione 043 ............................................................................................................................. p. 34 Lezione 044 ............................................................................................................................. p. 35 Lezione 045 ............................................................................................................................. p. 36 Lezione 046 ............................................................................................................................. p. 37 Lezione 048 ............................................................................................................................. p. 38 Lezione 049 ............................................................................................................................. p. 39 Lezione 050 ............................................................................................................................. p. 40 Lezione 052 ............................................................................................................................. p. 41 Scaricato da Ginevra Chele (
[email protected]) lOMoARcPSD|7617278 Set Domande: DIRITTO TRIBUTARIO GIURISPRUDENZA (D.M. 270/04) Docente: Margarita Marco Lezione 001 © 2016 Università Telematica eCampus - Data Stampa 31/01/2017 14:51:31 - 5/81 01. In quali macro categorie si suddivide il tributo ? imposte proporzionali e imposte progressive imposta, tassa e contributo tasse e tributi imposte dirette e indirette Scaricato da Ginevra Chele (
[email protected]) lOMoARcPSD|7617278 Set Domande: DIRITTO TRIBUTARIO GIURISPRUDENZA (D.M. 270/04) Docente: Margarita Marco Lezione 002 © 2016 Università Telematica eCampus - Data Stampa 31/01/2017 14:51:31 - 6/81 01. Il soggetto inciso dal contributo è: L'imprenditore individuale che ha in forza almeno un dipendente Tutti gli appartenenti a una determinata regione I contribuenti che richiedono un determinato servizio all'amministrazione I contribuenti che beneficiano di un'opera pubblica nell'ambito di una determinata area geografica 02. COS'E' IL CONTRIBUTO UN PRELIEVO COATTIVO CORRELATO ALL'EROGAZIONE DI UN SERVIZIO PUBBLICO UN VERSAMENTO OBBLIGATORIO PREVISTO PER LEGGE UN COMPENSO PAGATO PER UN SERVIZIO PUBBLICO UN TRIBUTO FACOLTATIVO 03. IN QUALE CATEGORIA POSSIAMO COMPRENDERE IL CANONE RAI? Tassa Contributo Imposta Prezzo pubblico 04. IL CANDIDATO ILLUSTRI LA DIFFERENZA TRA IMPOSTE DIRETTE E IMPOSTE INDIRETTE La sostanziale differenza principale tra imposte dirette ed indirette è che: le imposte dirette colpiscono direttamente la ricchezza, già esistente (il patrimonio) o nel momento in cui si produce (il reddito), mentre le imposte indirette colpiscono indirettamente la ricchezza, nel momento in cui viene spesa o trasferita. Un esempio di imposta diretta sono IRPEF/ IRES/ IRAP. L’esempio per eccellenza di imposta indiretta è l’IVA. 05. IL CANDIDATO INDICHI COME E' SUDDIVISO IL TRIBUTO Prima di indicare come è suddiviso, è necessario fornire una breve definizione. Il tributo è una prestazione patrimoniale coattiva dovuta dai contribuenti per effetto dell'esercizio della potestà impositiva fiscale da parte dello Stato o altro ente pubblico. Ai sensi dell'art. 53 Cost. ciascun soggetto è tenuto a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva e secondo il criterio della progressività. Esso si distingue tra: - imposte: dovute per finanziare l'attività statale in genere, ossia un bene indivisibile; - tasse: controprestazione per un servizio reso dallo Stato al cittadino, ossia servizio pubblico; - contributi: correlato all’erogazione di un servizio pubblico in una determinata area geografica da cui si è tratto vantaggio, diretto o indiretto, anche se non esplicitamente richiesto. 06. IL CANDIDATO DESCRIVA COS'E' IL CONTRIBUTO Il contributo è una prestazione tributaria, nello specifico un prelievo coattivo che trae origine dalla realizzazione di un’opera pubblica destinata alla collettività, ma dalla quale il singolo, tenuto al versamento di tale tributo, trae un beneficio specifico. 07. IL CANDIDATO INDICHI LA DIFFERENZA TRA IMPOSTA, TASSA E CONTRIBUTO Quanto alla differenza tra imposta, tassa e contributo, in sintesi, si può affermare che mentre con le tasse si finanzia un servizio chiaramente identificabile (come la tassa per il finanziamento del servizio di raccolta rifiuti) le imposte servono per finanziare servizi generali che sono a carico dello Stato (come ad esempio, la sanità pubblica). Il contributo, invece, è una “via di mezzo” tra imposte e tasse: si tratta di un prelievo coattivo come un’imposta ma viene effettuato per finanziare un’opera o un servizio pubblico specifico come nel caso delle tasse, dal quale il contribuente – direttamente o indirettamente – trae vantaggio. Scaricato da Ginevra Chele (
[email protected]) lOMoARcPSD|7617278 Set Domande: DIRITTO TRIBUTARIO GIURISPRUDENZA (D.M. 270/04) Docente: Margarita Marco Lezione 002 © 2016 Università Telematica eCampus - Data Stampa 31/01/2017 14:51:31 - 7/81 08. IL CANDIDATO DESCRIVA COS'E' LA TASSA La tassa è una prestazione pecuniaria dovuta dal contribuente, che trae origine da una controprestazione dell’Autorità su richiesta del soggetto stesso. La tassa si distingue dall’imposta perché scaturisce dalla prestazione di un pubblico servizio (tassa sulla raccolta dei rifiuti urbani). Si differenzia, altresì, dal prezzo pubblico perché quest’ultimo ha un’origine negoziale-contrattuale di natura privatistica, mentre la tassa è un’ imposizione coattiva. 09. IL CANDIDATO DESCRIVA COS'E' L'IMPOSTA L’imposta è una prestazione coattiva di carattere pecuniario, che deve essere adempiuta dal soggetto su cui grava in base alle previsioni normative a prescindere, quindi, da qualsiasi controprestazione dell’Autorità pubblica. Da tale definizione appare evidente che la funzione dell'imposta è quella di far concorrere alle spese pubbliche tutti coloro che sono interessati all'esistenza ed al funzionamento dello Stato e degli altri enti pubblici (servizi pubblici indivisibili). Scaricato da Ginevra Chele (
[email protected]) lOMoARcPSD|7617278 Set Domande: DIRITTO TRIBUTARIO GIURISPRUDENZA (D.M. 270/04) Docente: Margarita Marco Lezione 005 © 2016 Università Telematica eCampus - Data Stampa 31/01/2017 14:51:32 - 10/81 01. LA BASE IMPONIBILE DELL'IMU E' DATA: DAL VALORE COMMERCIALE DEL BENE DAL VALORE DI ACQUISTO DELL'IMMOBILE DAL VALORE DETERMINATO ATTRAVERSO L'UFFICIO DELLE ENTRATE DAL VALORE CATASTALE DELL'IMMOBILE 02. Cosa è l'IMU UN'IMPOSTA DIRETTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI UN'IMPOSTA INDIRETTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI UN'IMPOSTA DIRETTA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE UN'IMPOSTA INDIRETTA SULLA VENDITA DEGLI IMMOBILI 03. L'IMU GRAVA: SUL NUDO PROPRIETARIO SUL CONDUTTORE SULL'USUFRUTTUARIO SUL COMODATARIO Scaricato da Ginevra Chele (
[email protected]) lOMoARcPSD|7617278 Set Domande: DIRITTO TRIBUTARIO GIURISPRUDENZA (D.M. 270/04) Docente: Margarita Marco Lezione 006 © 2016 Università Telematica eCampus - Data Stampa 31/01/2017 14:51:32 - 11/81 01. IN QUALE CASO I CITTADINI STRANIERI SONO SOGGETTI AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE IN ITALIA? SEMPRE SE VI HANNO SOGGIORNATO PER SEI MESI SE SONO RESIDENTI IN ITALIA E SONO PROPRIETARI DI BENI O SVOLGONO ATTIVITA' LAVORATIVE SE SONO RESIDENTI IN UN PAESE MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA 02. L'IRES, L'IRPEF E L'IRAP SONO RISPETTIVAMENTE: TUTTE PROPORZIONALI PROGRESSIVA, PROGRESSIVA, PROPORZIONALE PROPORZIONALE, PROPORZIONALE, PROGRESSIVA PROPORZIONALE, PROGRESSIVA, PROPORZIONALE 03. L'art. 53 della Costituzione, in relazione alla progressività del sistema tributario dispone: Che debba essere progressivo il sistema tributario nella sua interezza, anche se alcuni singoli tributi non lo sono Che ogni imposta, tassa e contributo debba necessariamente essere progressivo Che la tassa debba essere progressiva, mentre le imposte e il contributo possono essere proporzionali Che solo le imposte indirette debbano essere progressive 04. LA PROGRESSIVITA' TRIBUTARIA PUO' ESSERE: SOLO PER SCAGLIONI SOLO PER DETRAZIONE O PER CLASSI SOLO CONTINUA PER DETRAZIONE, PER CLASSI, A SCAGLIONI, CONTINUA 05. IL CANDIDATO ILLUSTRI QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 53 DELLA COSTITUZIONE L’articolo 53 della Costituzione sancisce 2 principi fondamentali del diritto tributario: la capacità contributiva e la progressività dell’imposizione fiscale. - Quanto alla capacità contributiva, il comma 1 dell’art. 53 della Costituzione stabilisce che “ Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Dunque tale articolo, che difende il dovere di concorrere alle spese pubbliche, richiama senza dubbio gli art. 2 e 3 della Costituzione, i quali manifestano il principio di solidarietà e di eguaglianza di tutti i cittadini nello Stato Italiano. I primi studi sull’art. 53 Cost. e sulla capacità contributiva attribuirono al concetto un significato vago e indeterminato riservando al legislatore il compito di spiegare il significato di tale espressione. Tale interpretazione derivava che la legittimità di norme, ritenute lesive del principio della capacità contributiva, non potesse formare oggetto di valutazione da parte della Corte Costituzionale. Sin dalle prime decisioni, al contrario, la Consulta affermò la sindacabilità di leggi ed atti aventi valore di legge in relazione a norme della Costituzione di natura programmatica. Da qui la necessità di determinare il significato di capacità contributiva. Dottrina e Giurisprudenza ritengono la capacità contributiva come l’idoneità economica dell’individuo a concorrere alle spese pubbliche. La capacità contributiva si misura in relazione a fatti che possono formare oggetto di valutazione economica. Per esclusione i fatti non economici non possono considerarsi indice di capacità contributiva per cui tributi che si fondassero sullo stato civile, sul credo religioso, sul sesso, sulla razza, ecc. sarebbero illegittimi. Parte della dottrina ritiene che il concetto di capacità contributiva attenga all’effettiva idoneità del contribuente ad assolvere alla prestazione tributaria. Così facendo, però, si sovrappongono la capacità contributiva alla effettiva capacità economica, ma in realtà il legislatore, come ha sostenuto autorevole dottrina, “ non si preoccupa con quali mezzi sarà pagato il tributo” (Caianiello). Scaricato da Ginevra Chele (
[email protected]) lOMoARcPSD|7617278 Set Domande: DIRITTO TRIBUTARIO GIURISPRUDENZA (D.M. 270/04) Docente: Margarita Marco Lezione 006 © 2016 Università Telematica eCampus - Data Stampa 31/01/2017 14:51:32 - 12/81 Dal complesso di questa evoluzione nell’interpretazione del concetto di capacità contributiva emerge che l’art. 53 Cost. può considerarsi norma non programmatica ma precettiva ovvero in grado di vincolare le scelte del legislatore. - Quanto alla progressività, il comma 2 dell’art. 53 Cost. stabilisce che “Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”. Dunque il sistema tributario nel suo complesso deve essere improntato al principio di progressività e pertanto sono ammessi tributi proporzionali, cosi come sancito dalla Sentenza della Corte costituzionale n. 128 del 1996 Si. La progressività è ispirata ai seguenti principi: a) limitare il divario economico fra le classi sociali; b) raggiungere il massimo grado di utile per la collettività con il minor sacrificio per ciascuno; c) ridistribuire i redditi a favore dei meno abbienti. 06. IL CANDIDATO INDICHI IN CHE MODO PUO' ESSERE ATTUATA LA PROGRESSIVITA' DELLE IMPOSTE La progressività può essere tecnicamente attuata con diverse modalità: — per detrazione, quando si colpisce con un'aliquota costante la base imponibile, dopo aver detratto da questa un ammontare fisso. Per esempio, se l'aliquota è pari al 20% e la detrazione ammessa è uguale a cento si avrà che i redditi fino a cento non pagheranno imposta, quelli di 200 pagheranno di imposta 20, quelli di 400 pagheranno di imposta 60 ecc.; — per classi, quando ad ogni classe imponibile corrisponde un'aliquota costante, che cresce passando da una classe più bassa ad una più alta. Ad esempio, agli imponibili fino a 100 si applica l'aliquota del 5%; a quelli fino a 200 l'aliquota del 6%; a quelli fino a 300 l'aliquota del 7% e così via. In tale sistema nrpassaggio da una classe all'altra, l'ammontare dell'imposta aumenta più del reddito o del patrimonio a cui si commisura in modo che colui che ha un reddito o un patrimonio di poco superiore ad un altro contribuente di classe inferiore si ritrova, una volta detratta l'imposta, con un reddito netto inferiore a questo secondo contribuente; — per scaglioni, quando per ogni classe d'imponibile è prevista un'aliquota che si applica solo allo scaglione d'imponibile compreso in quella classe. Ad esempio, agli imponibili fino a 100 si applica l'aliquota del 5%, a quelli di 200 si applica per le prime cento l'aliquota del 5% e per le seconde cento l'aliquota del 6%; a quelli di 300 si applica per le prime cento l'aliquota del 5%; per le seconde cento l'aliquota del 6% e per le terze cento l'aliquota del 7%; — continua, quando l'aliquota aumenta in misura continua con l'aumentare della base imponibile, fino ad un massimo, raggiunto il quale essa rimane costante. Un esempio di imposta ad aliquota progressiva continua era l'imposta straordinaria, istituita in Italia nel 1919. Tale imposta era ad aliquota progressiva che, da un minimo del 4,50% per i patrimoni di lire 50.000, saliva fino ad un massimo del 50% per patrimoni superiori a 100 milioni, variando per i patrimoni intermedi. 07. IL CANDIDATO ILLUSTRI COSA SI INTENDE PER PROGRESSIVITA' E PROPORZIONALITA' DELLE IMPOSTE L’imposta è progressiva quando l’ammontare cresce in misura più che proporzionale all'aumentare dell'imponibile. In genere ciò avviene perché l'aliquota d'imposta cresce all'aumentare della base imponibile , cosicché l'aliquota marginale è superiore all'aliquota media, ma forme di progressività dell'imposta possono essere attuate tecnicamente anche con altre modalità (progressività per detrazione, per esempio). L’imposta è proporzionale quando varia nella stessa proporzione della base imponibile, essendo costante il rapporto fra imposta e base imponibile (aliquota). Ad es., se l'aliquota d'imposta (v.) è del 30%, chi ha un reddito di 1000 paga 300 di imposta, chi ha un reddito di 2000 paga 600 di imposta ecc.; ne è un esempio l'imposta di registro che colpisce con un'aliquota costante gli atti di acquisto di un appartamento che un privato effettua da un altro privato. Scaricato da Ginevra Chele (
[email protected]) lOMoARcPSD|7617278 Set Domande: DIRITTO TRIBUTARIO GIURISPRUDENZA (D.M. 270/04) Docente: Margarita Marco © 2016 Università Telematica eCampus - Data Stampa 31/01/2017 14:51:32 - 15/81 Lezione 010 01. Quale ruolo riveste il Notaio nel versamento dell'Imposta di Registro Non riveste alcun ruolo Sostituto e responsabile di imposta Solo responsabile di imposta Solo sotituto di imposta 02. L'Agenzia delle Entrate è: L'organo che giudica le controversie tributarie L'organo che si occupa della riscossione dei tributi. L'organo a cui è demandata la gestione dei tributi ed il controllo sugli adempimenti agli obblighi fiscali L'organo che propone le leggi in materia ributaria 03. La ritenuta operata dagli istituti di credito sugli interessi attivi sui c/c di persone fisiche che non operano nell'esercizio di un'impresa è: A titolo di imposta A titolo d'acconto A titolo di imposta su opzione del contribuente A titolo d'acconto fino ad un imponibile di euro 5.000,00 Scaricato da Ginevra Chele (
[email protected]) lOMoARcPSD|7617278 Set Domande: DIRITTO TRIBUTARIO GIURISPRUDENZA (D.M. 270/04) Docente: Margarita Marco © 2016 Università Telematica eCampus - Data Stampa 31/01/2017 14:51:32 - 16/81 Lezione 012 01. COSA SI INTENDE PER ACCOLLO E SUCCESSIONE NELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA Ai sensi dell’art 1273 c.c. l’accollo è un accordo fra il debitore (accollato) e un terzo (accollante) con il quale il terzo assume il debito dell’altro; il creditore (accollatario) rimane estraneo rispetto all'accordo, a meno che non vi aderisca espressamente. Infatti l’accollo può essere: - semplice o interno, quando il creditore rimane esterno al rapporto; - esterno quando il creditore aderisce all’accordo e in tal caso dottrina e giurisprudenza ravvisano una forma di contratto a favore di terzo. A sua volta l’accordo esterno può essere: • cumulativo quando il creditore aderisce all’accordo senza liberare il debitore che rimane obbligato in solido con il terzo; • liberatorio quando il creditore dichiara espressamente di liberare il debitore. In materia tributaria l’accollo è espressamente previsto dall’art. 8 della n. 212/2000 (Statuto dei contribuenti) il quale, però, vieta espressamente all’Amministrazione finanziaria di consentire l’accollo liberatorio oppure di liberare il debitore originario. Quanto alle modalità di escussione, non essendovi una norma al riguardo, si applica analogicamente l’art. 1268 c.c. in tema di delegazione laddove il creditore deve rivolgersi al nuovo debitore (delegato) prima di chiedere l’adempimento al debitore originario. Dopo averne dato una breve definizione, occorre analizzare i profili costituzionali dell’accollo nell’obbligazione tributaria. Inizialmente dottrina giurisprudenza ritenevano incostituzionale l’accordo fra privati avente ad oggetto obbligazioni tributarie in quanto violi il principio della capacità contributiva ex art. 53 Cost.; infatti così il contribuente si sarebbe sottratto al proprio obbligo fiscale addossando ad altri il pagamento di un’imposta da lui dovuta, evadendo il fisco. Questa impostazione derivava da un’interpretazione eccessivamente rigida della capacità contributiva. Successivamente l’evoluzione giurisprudenziale e dottrinale ha ammesso la legittimità dell’accollo di imposta purchè fosse interno. In questo modo al fisco veniva assicurato l’esatto ammontare dell’imposta dovuta senza configurarsi ipotesi di evasione fiscale perché il contribuente originario non veniva liberato dall’obbligazione rimanendo obbligato nei confronti del fisco. Si ha successione in un rapporto giuridico quando lo stesso, pur mantenendo inalterati i suoi elementi oggettivi, viene trasferito nella titolarità da un soggetto ad un altro. Un particolare tipo di successione è quella mortis causa. Con la successione ereditaria, si realizza il subentro degli eredi in tutte le situazioni giuridiche trasmissibili riferibili al de cuius. Il subentro attiene anche alle situazioni giuridiche tributarie. Quanto alle imposte sui redditi, gli eredi – in proporzione alla propria quota ereditaria – rispondono solidalmente delle obbligazioni tributarie per le quali il presupposto si è verificato prima della morte del de cuius. Vi è subentro degli eredi anche per l’adempimento degli obblighi formali. In particolare entro 6 mesi gli eredi dovranno comunicare all’ufficio delle imposte dell’ultimo domicilio fiscale del de cuius, i propri dati e il proprio domicilio fiscale. Quanto all’Iva gli obblighi che derivino da operazioni compiute dal de cuius devono essere adempiuti dagli eredi entro 3 mesi dalla morte. Infine per quanto riguarda le altre imposte, non essendo disciplinate da apposite disposizioni tributarie, sono regolate dal codice civile. Gli eredi succedono al contribuente deceduto negli obblighi di versamento ma sono escluse le sanzioni amministrative secondo quanto previsto dal d.lgs 472/97 nonché dal principio della responsabilità personale ex art. 27 Cost. Scaricato da Ginevra Chele (
[email protected]) lOMoARcPSD|7617278 Set Domande: DIRITTO TRIBUTARIO GIURISPRUDENZA (D.M. 270/04) Docente: Margarita Marco © 2016 Università Telematica eCampus - Data Stampa 31/01/2017 14:51:32 - 17/81 Lezione 013 01. IL CANDIDATO INDICHI QUALI SONO LE AGENZIE FISCALI E QUALI I LORO COMPITI Le Agenzie fiscali svolgono funzioni tecnico-operative al servizio del Ministero dell’economia e della finanza (MEF) per fornire informazioni e assistenza ai contribuenti. Esse sono soggette al potere di indirizzo e controllo del Ministero. Inoltre le Agenzie sono enti pubblici economici dotati di personalità giuridica e autonomia: regolamentare, amministrativa, patrimoniale-contabile e finanziaria. Le agenzie fiscali sono: Agenzia delle Entrate, Agenzia del Demanio, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’Agenzia delle entrate-Riscossione. In particolare: - L’Agenzia dell’entrate ha competenza in materia di entrate tributarie e diritti erariali, ipotecaria e catastale per le quali si occupa delle funzioni relative alla gestione, all’accertamento e al contenzioso. - L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha competenza in materia di tributi e servizi doganali, giochi, tabacchi, prevenzione e contrasto dell’evasione tributaria e degli illeciti extratributari nelle aree di competenza. - L’Agenzia del Demanio si occupa della gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, in sinergia con le Istituzioni e gli Enti territoriali. L’obiettivo è assicurare il corretto utilizzo dei beni, massimizzare il valore economico con opere di manutenzione e riqualificazione, tutelare la conservazione degli edifici che possiedono un elevato valore storico e artistico. - L’Agenzia delle entrate-Riscossione svolge le funzioni relative alla riscossione nazionale ed è strumentale dell’Agenzia delle entrate. Essa è stato istituita a partire dal 2017 ed è subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia. Scaricato da Ginevra Chele (
[email protected]) lOMoARcPSD|7617278 Set Domande: DIRITTO TRIBUTARIO GIURISPRUDENZA (D.M. 270/04) Docente: Margarita Marco © 2016 Università Telematica eCampus - Data Stampa 31/01/2017 14:51:32 - 20/81 L’esercizio del potere di autoannullamento deve mirare all’interesse pubblico costituito dal corretto esercizio dell’imposizione fiscale. 13. IL CANDIDATO ILLUSTRI L'INTERPELLO L'interpello è un'istanza che il contribuente rivolge all'Amministrazione finanziaria prima di attuare un comportamento fiscalmente rilevante, per ottenere chiarimenti in relazione a un caso concreto e personale in merito all'interpretazione, all’applicazione o alla disapplicazione di norme di legge di varia natura relative a tributi erariali. L’istituto dell’interpello è previsto dall’art. 11 della L. 212/2000, meglio nota come lo Statuto dei Contribuenti Esistono 5 tipologie di interpello: - l'interpello ordinario, che consente a ogni contribuente di chiedere un parere in ordine alla applicazione delle disposizioni tributarie di incerta interpretazione riguardo un caso concreto e personale, nonché di chiedere chiarimenti in ordine alla corretta qualificazione di fattispecie, sempre che ricorra obiettiva incertezza - l'interpello probatorio consente al contribuente di chiedere un parere in ordine alla sussistenza delle condizioni o alla idoneità degli elementi di prova chiesti dalla legge per accedere a determinati regimi fiscali nei casi espressamente previsti, quali ad esempio le istanze presentate dalle società “non operative”. - l'interpello anti-abuso consente di acquisire un parere relativo alla abusività di un’operazione non più solo ai fini delle imposte sui redditi, ma per qualsiasi settore impositivo - l’interpello disapplicativo consente di ottenere la disapplicazione di norme che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti di imposta, se viene fornita la dimostrazione che detti effetti elusivi non potevano verificarsi; è l’unica tipologia di interpello obbligatorio. - l’interpello sui nuovi investimenti consente agli investitori, italiani o stranieri, di chiedere un parere circa il trattamento tributario applicabile a importanti investimenti (di valore non inferiore a 20 milioni di euro e con rilevanti e durature ricadute occupazionali) effettuati nel territorio dello Stato. Le istanze possono essere presentate: mediante consegna a mano; tramite raccomandata a/r; o in via telematica. Qualora l’Amministrazione ravvisi la mancanza della norma di cui si richiede l’interpretazione, applicazione o la disapplicazione, della soluzione proposta o della sottoscrizione dell’istante, invita il contribuente a regolarizzare l’istanza. La risposta deve essere notificata o comunicata al contribuente entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza per gli interpelli ordinari e 120 giorni negli altri casi. Se l'Agenzia non si pronuncia entro tali termini si forma il silenzio assenso sulla soluzione che il contribuente ha prospettato nell'istanza stessa. Decorsi 120 giorni dalla presentazione dell’interpello, l’Agenzia può fornire al contribuente una nuova risposta che rettifica quella precedentemente comunicata. In quest’ultima ipotesi: - se il contribuente ha già posto in essere un comportamento conforme alla precedente risposta o, in caso di mancata risposta, in linea con la soluzione proposta, l’amministrazione finanziaria non potrà avanzare alcuna pretesa ulteriore. - Se il contribuente non ha ancora dato esecuzione alla prima risposta all’interpello, sarà tenuto al versamento delle imposte eventualmente dovute e degli interessi che scaturiscono dalla comunicazione di rettifica. Infine occorre sottolineare che ai sensi dell’art. 16 del D.lgs n. 74/2000 non sono punibili i soggetti che si siano uniformati al parere dell’Amministrazione nell’ambito della procedura di interpello. Scaricato da Ginevra Chele (
[email protected]) lOMoARcPSD|7617278 Set Domande: DIRITTO TRIBUTARIO GIURISPRUDENZA (D.M. 270/04) Docente: Margarita Marco Lezione 018 © 2016 Università Telematica eCampus - Data Stampa 31/01/2017 14:51:32 - 21/81 01. LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE VA PRESENTATA: SE SONO STATI CONSEGUITI SOLO REDDITI DI CAPITALE SE SONO STATI CONSEGUITI REDDITI NELL'ANNO PRECEDENTE LA DICHIARAZIONE SE SONO STATI CONSEGUITI SOLO REDDITI DA FABBRICATI E DA LAVORO DIPENDENTE SE SONO STATI CONSEGUITI SOLO REDDITI DI IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO 02. LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E' NULLA SE: E' PRESENTATA OLTRE 120 GIORNI DALLA SCADENZA UTILE PER LA PRESENTAZIONE E' PRESENTATA OLTRE 60 GIORNI DALLA SCADENZA UTILE PER LA PRESENTAZIONE E' PRESENTATA OLTRE 90 GIORNI DALLA SCADENZA UTILE PER LA PRESENTAZIONE E' PRESENTATA OLTRE 30 GIORNI DALLA SCADENZA UTILE PER LA PRESENTAZIONE 03. Cos'è la dichiarazione dei redditi? La dichiarazione che riepiloga le operazioni rilevanti ai fini iva La dichiarazione con cui il contribuente dichiara i redditi percepiti nel periodo di imposta La dichiarazione dei sostituti di imposta Il documento con cui l'Agenzia delle Entrate comunica le imposte dovute 04. La dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e giuridiche si differenziano in quanto: L'una riguarda i redditi prodotti dalle persone fisiche, l'altra i redditi prodotti dalle persone giuridiche Per le persone fisiche vengono dichiarati i soli redditi prodotti in Italia mentre per le persone giuridiche anche quelli prodotti all'estero nel periodo di imposta precedente Per le persone fisiche vengono dichiarati i soli redditi prodotti in Italia mentre per le persone giuridiche anche quelli prodotti all'estero Per le persone fisiche va presentata in forma telematica, mentre per le persone giuridiche in forma cartacea 05. La dichiarazione dei redditi delle persone fisiche rappresenta: La dichiarazione con cui vengono dichiarati i soli redditi da lavoro dipendente, da fabbricati, di capitale e di impresa La dichiarazione in cui confluiscono tutti i redditi ai fini Irpef ex art. 6 TUIR La dichiarazione con cui vengono dichiarati i soli redditi da lavoro dipendente, da fabbricati e di capitale La dichiarazione con cui vengono dichiarati i soli redditi da lavoro dipendente e da fabbricati 06. LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEVE ESSERE PRESENTATA: SU STAMPATI ANCHE NON CONFORMI, PURCHE' SIANO RIPORTATI TUTTI I REDDITI SU STAMPATI ANCHE NON CONFORMI CHE POSSANO RICALCARE IN VIA GENERALE QUELLI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IN TUTTI E TRE I CASI PRECEDENTI SU STAMPATI CONFORMI A QUELLI PREDISPOSTI DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA 07. IL CANDIDATO INDICHI COSA SI INTENDE PER DICHIARAZIONE IVA ANNUALE La dichiarazione iva annuale e disciplinata dal D.P.R. n. 322/1988 ed, ex dell’art. 8, è obbligatoria e deve essere presentata telematicamente Il soggetto passivo iva con la dichiarazione annuale procede all’autoliquidazione definitiva dell’imposta dovuta; la dichiarazione presenta il riepilogo delle operazioni attive e passive effettuate nell’anno precedente ed la conseguente liquidazione definitiva del debito ovvero del credito. In dettaglio la dichiarazione, a pena di nullità, deve essere redatta su stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze e deve contenere: a) operazioni imponibili, distinti per aliquota e relativa imposta; b) operazioni non imponibili ed esenti; c) acquisti ed importazioni, distinti per aliquota, e relativa imposta detraibile; d) differenza tra l'IVA operazioni imponibili e l'IVA detraibile; Scaricato da Ginevra Chele (
[email protected]) lOMoARcPSD|7617278 Set Domande: DIRITTO TRIBUTARIO GIURISPRUDENZA (D.M. 270/04) Docente: Margarita Marco Lezione 018 © 2016 Università Telematica eCampus - Data Stampa 31/01/2017 14:51:32 - 22/81 e) versamenti eseguiti nel corso dell'anno; f) eventuale credito dell'anno precedente computato in detrazione; g) calcolo dell'imposta eventualmente ancora dovuta o del credito. I soggetti obbligati a presentare la dichiarazione annuale iva sono, ai sensi dell’art. 8 comma 1 del DPR n. 322/1998, i titolari di partita iva, anche se nell’anno solare precedente non hanno effettuato operazioni imponibili. I soggetti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti da imposta a norma dell'art.10 del DPR n. 633/1972 non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale. La nullità viene sanata, tuttavia, qualora il contribuente provveda alla sottoscrizione entro 30 giorni dall’apposito invito da parte dell’ufficio IVA territorialmente competente. Le dichiarazioni presentate con ritardo non superiore a 90 giorni sono valide, salva l’applicazione delle sanzioni. Se il ritardo è superiore la dichiarazione di considera omessa, ma costituisce valido titolo per il recupero della relativa imposta. Le dichiarazione può essere rettificata dal contribuente, con altra dichiarazione da presentarsi entro i termini previsti, ferma restando, l’applicazione delle sanzioni. Le sanzioni saranno ridotte in quanto la rettifica rientra nell’istituto del ravvedimento operoso. Scaricato da Ginevra Chele (
[email protected]) lOMoARcPSD|7617278 Set Domande: DIRITTO TRIBUTARIO GIURISPRUDENZA (D.M. 270/04) Docente: Margarita Marco © 2016 Università Telematica eCampus - Data Stampa 31/01/2017 14:51:32 - 25/81 Lezione 023 01. IL CANDIDATO SPIEGHI COSA SI INTENDE PER CONTROLLO SOSTANZIALE DELLE DICHIARAZIONI Oltre al controllo formale, l’Amministrazione Finanziaria può procedere a un controllo di carattere sostanziale che consistono in accertamenti sulla posizione fiscale del contribuente finalizzati a verificare la correttezza degli adempimenti realizzati dai contribuenti. Esso è disciplinato dagli artt. 32 e ss D.P.R. 600/1973 ai fini delle imposte sui redditi e dagli articoli 51 e 52 D.P.R. 633/72 in materia di IVA, nonché dall’art. 12 dello Statuto del contribuente che sancisce la tutela del contribuente sottoposto a tali verifiche. Tale controllo è affidato agli uffici dell’Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza. Il controllo sostanziale si realizza principalmente attraverso accessi, ispezioni e verifiche, al termine dei quali i funzionari dell’Amministrazione Finanziaria procedono alla redazione di un verbale c.d. processo verbale di constatazione, redatto secondo specifiche procedure. Dunque, l’accesso consiste nell’ingresso coattivo e nella permanenza nel domicilio o nei locali in cui è esercitata una data attività. L’ispezione, invece, è una ricerca dei documenti quali libri contabili, registri ecc. La verifica, infine, è la forma principale di controllo dei contribuenti e consiste in un riscontro della gestione contabile ispezionata. 02. COSA SONO ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE? L’accesso è il potere attribuito all’amministrazione finanziaria di ingresso e permanenza in un luogo, anche senza o contro il consenso del contribuente, al fine di eseguire le operazioni autorizzate dalle esigenze ispettive. L’accesso è consentito sia nei locali destinati allo svolgimento di attività commerciali o agricole sia in quelli destinati all’esercizio di un’arte o di una professione; in quest’ultimo caso è richiesta la presenza del titolare dello studio o di persona da lui delegata, a tutela del segreto professionale. L’autorizzazione viene rilasciata dal capo dell’ufficio dell’Agenzia o dal Comandante di zona della Guardia di finanza e deve contenere: - il nominativo dei funzionari incaricati; - lo scopo e l’oggetto della visita; - i locali nei quali dovrà essere svolta. A tutela del diritto all’inviolabilità del domicilio ex art. 14 Cost., qualora l’accesso debba essere effettuato presso l’abitazione privata o presso locali adibiti sia all'esercizio dell'attività sia ad abitazione (c.d. uso promiscuo) è necessaria, oltre all’autorizzazione anzidetta, anche quella del Procuratore della Repubblica; la quale può essere rilasciata solo in presenza di: - gravi indizi di violazioni di norme tributarie; - elementi che inducano a ritenere che nei luoghi ove si richiede l’accesso siano rinvenibili prove di violazioni. L’autorizzazione del Procuratore della Repubblica è anche necessaria nel caso in cui si debba procedere a perquisizioni personali, all’apertura di plichi, di casseforti, ecc. Infine detto provvedimento di accesso potrà essere sindacato dal Giudice tributario con riguardo alla motivazione e con riferimento alla valutazione dei gravi indizi di violazione delle norme fiscali. L’ispezione è il potere riconosciuto all’Amministrazione finanziaria di esaminare tutta la documentazione contabile ed extracontabile reperita nei luoghi presso i quali è stato operato l'accesso o è in corso la verifica. L'attività ispettiva si estende, infatti, a libri, registri e documenti per i quali non v'è obbligo di conservazione. Le ispezioni eseguite vanno illustrate in apposito processo verbale: la documentazione esaminata deve essere evidenziata nel verbale ovvero va riprodotta ed allegata ad esso. In alcune ipotesi tassativamente fissate dal legislatore è previsto il sequestro di documenti e scritture (es.: nel caso della mancata sottoscrizione del verbale da parte del contribuente). Con l'emanazione dello Statuto del contribuente è stato fissato il principio per cui ogni attività di verifica va effettuata in base alle effettive esigenze di indagine in modo da non recare danno o turbativa all'attività del contribuente sottoposto a verifica. Il potere di verifica è certamente il più invasivo tra i poteri istruttori attribuiti all'amministrazione finanziaria. Essa consiste in un'attività ispettiva finalizzata al controllo degli adempimento degli obblighi tributari. La verifica si svolge mediante accesso presso i locali del contribuente ed attiene la complessiva posizione fiscale del contribuente sottoposto a verifica. Si differenzia dall’ispezione documentale perché è un’attività di più ampia portata in quanto attiene al controllo della Scaricato da Ginevra Chele (
[email protected]) lOMoARcPSD|7617278 Set Domande: DIRITTO TRIBUTARIO GIURISPRUDENZA (D.M. 270/04) Docente: Margarita Marco © 2016 Università Telematica eCampus - Data Stampa 31/01/2017 14:51:32 - 26/81 completezza, esattezza e veridicità delle scritture obbligatorie, dei libri sociali e della documentazione, non solo fiscale, relativa all’attività del contribuente. Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto dei diritti dei contribuenti, le verifiche non può superare i 30 giorni lavorativi; tuttavia è possibile una proroga di ulteriori 30 giorni per i casi di motivata complessità dell'indagine . Quanto alle modalità di svolgimento delle verifiche, l’articolo in esame dispone che esse debbano avvenire durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa nello svolgimento delle stesse e nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente. Scaricato da Ginevra Chele (
[email protected]) lOMoARcPSD|7617278 Set Domande: DIRITTO TRIBUTARIO GIURISPRUDENZA (D.M. 270/04) Docente: Margarita Marco © 2016 Università Telematica eCampus - Data Stampa 31/01/2017 14:51:32 - 27/81 Lezione 024 01. QUALI SOGGETTI SONO SOTTOPOSTI AD INDAGINE BANCARIA I destinatari di tale attività accertativa sono, invece, sia i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili sia i soggetti titolari di altre categoria di reddito imponibile. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha affermato che devono essere sottoposti ad indagine: 1) gli evasori totali; 2) coloro che non hanno istituito la contabilità o la stessa appaia chiaramente inattendibile; 3) coloro che effettuano operazioni di import-export; 4) coloro che hanno emesso fatture per operazioni inesistenti; 5) coloro che hanno capacità contributiva in evidente contrasto con le dichiarazioni presentate. 02. COSA SONO LE INDAGINI BANCARIE IN AMBITO TRIBUTARIO Per indagine bancaria si deve intendere l’attività posta in essere al fine di acquisire informazioni, notizie e dati relative ad un rapporto, continuativo o occasionale, intrattenuto dal soggetto verificato con una Banca, con Poste Italiane o con un qualsiasi altro istituto finanziario. I destinatari di tale attività accertativa sono, invece, sia i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili sia i soggetti titolari di altre categoria di reddito imponibile. La finalità è quella di far emergere componenti reddituali imputabili al soggetto sottoposto a controllo e da questo non dichiarate. Attraverso l’acquisizione e l’analisi di informazioni, infatti, gli organi competenti possono procedere ad individuare operazioni economiche occulte nonché quantificare l’eventuale maggior reddito imponibile in capo al contribuente controllato. La riforma Preti del 1971, il Legislatore ha provveduto a stabilire all’art. 35 del D.P.R. n. 600 del 1973, rubricato “Deroghe al segreto bancario”, chiare e tassative ipotesi di deroga proprio al segreto bancario, cercando di coniugare la tutela del contribuente/risparmiatore sottoposto a controllo con l’interesse pubblico della riscossione dei tributi. L’obiettivo del Legislatore era quello di evitare che il segreto bancario potesse costituire un facile strumento dietro il quale nascondere eventuali forme di evasione ed elusione fiscale. Successivamente il D.P.R. n. 463/1982, ha provveduto a colmare le discrasie normative esistenti, inserendo nella nuova formulazione dell’art. 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, analoga deroga al segreto bancario anche in materia di Iva, allineando, così, l’accertamento di tale imposta a quello previsto in materia di imposte dirette. Ma l’ulteriore e decisivo intervento in materia di indagini bancarie è stato fatto con l’entrata in vigore della L. n. 413/1991.La norma in questione ha ampliato i poteri istruttori degli Uffici, provvedendo, sostanzialmente, alla soppressione del segreto bancario. In seguito a tale intervento l'accesso alle informazioni bancarie è stato notevolmente semplificato. Gli Uffici finanziari, hanno potuto accedere ai rapporti di conto e deposito dei soggetti controllati semplicemente sulla base di una richiesta nominativa autorizzata. Il Legislatore del ’91 ha provveduto ad istituire, altresì, la cosiddetta Anagrafe dei conti, consistente nell’elenco dei rapporti intrattenuti dai contribuenti con gli operatori finanziari e prevedendo, altresì, l'obbligo a carico di questi ultimi, di trasmettere all'Anagrafe tributaria tutte le informazioni relative alla propria clientela. o di tale previsione normativa è individuabile nell'opportunità pratica per l’Amministrazione Finanziaria di disporre di un unico canale di informazioni. L’implementazione delle funzioni dell’Anagrafe tributaria prevista dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005) risponde, invece, all’esigenza di un corretto e trasparente controllo dei flussi finanziari, sempre, ovviamente, nell’ottica di una maggiore incisività nella lotta all’evasione ed all’elusione fiscale. Le novità portate da tale provvedimento sono individuabili sia nella possibilità di accedere a tutti i dati, le notizie ed i documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata dagli operatori finanziari, inclusi i servizi prestati con i clienti, sia nella riduzione del termine da 60 a 30 giorni entro il quale dovrebbero essere fornite le risposte all’Amministrazione Finanziaria. Tutto ciò previa autorizzazione del Direttore regionale dell’Agenzia delle entrate o del Comandante regionale della Guardia di finanza. In seguito alle modifiche intervenute con l’approvazione del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge il 4 agosto 2006, n. 248, l’art. 7 del D.P.R. n. 605/1973 (istitutivo dell’Anagrafe tributaria), ha disposto l’obbligo a Scaricato da Ginevra Chele (
[email protected]) lOMoARcPSD|7617278 Set Domande: DIRITTO TRIBUTARIO GIURISPRUDENZA (D.M. 270/04) Docente: Margarita Marco © 2016 Università Telematica eCampus - Data Stampa 31/01/2017 14:51:32 - 30/81 Negli anni passati, infatti, l’applicazione delle presunzioni alle movimentazioni bancarie era da tutti ritenuta «un esercizio di vessazione fiscale, in cui il contribuente si sente chiedere una giustificazione per versamenti di quattro o cinque anni prima, sotto pena di vedersi accertare come reddito o operazioni imponibili Iva queste movimentazioni di conto»5. Il contribuente, oggi, privo anche delle garanzie rappresentate dalle autorizzazioni per l’acquisizione dei dati, ormai non più necessarie, pare essere del tutto in balia degli organi accertatori. In effetti, l’applicazione di tali presunzioni, con riferimento alle comunicazioni delle movimentazioni finanziarie, provoca apprensione tra i contribuenti soprattutto in virtù del fatto che una volta acquisiti i dati, gli organi accertatori possono, in via automatica quantificare un maggior reddito o dei maggiori ricavi e compensi. Con riferimento a tale problematica la soluzione che pare essere la più corretta è quella di chi ritiene che le comunicazioni relative alle movimentazioni bancarie debbano essere utili unicamente per selezionare i contribuenti da sottoporre a controllo e non per utilizzare le presunzioni che, comunque, potrebbero essere applicate in un momento successivo6. E ciò in quanto appare evidente che, se è vero che tali comunicazioni sono funzionali solo all’individuazione dei potenziali evasori fiscali, appare altrettanto veritiero che, sulle movimentazioni anomale e non giustificate – sia pure in una fase successiva – gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria, possano azionare i meccanismi presuntivi previsti dall’ordinamento tributario. Scaricato da Ginevra Chele (
[email protected]) lOMoARcPSD|7617278 Set Domande: DIRITTO TRIBUTARIO GIURISPRUDENZA (D.M. 270/04) Docente: Margarita Marco © 2016 Università Telematica eCampus - Data Stampa 31/01/2017 14:51:32 - 31/81 Lezione 025 01. QUALI SONO GLI OBBLIGHI CHE IL CONTRIBUENTE DEVE RISPETTARE DURANTE L'ATTIVITA' ISTRUTTORIA? Durante l’attività istruttoria il contribuente è tenuto ad ottemperare alle richieste dell’amministrazione, la mancata collaborazione è punita con sanzione amministrativa. Dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura può entro 60 giorni comunicare agli uffici impositori, osservazioni e richieste. In particolare possiamo enucleare i seguenti obblighi: • Consentire l’accesso ai locali ove viene esercitata l’attività • Consegnare ai verificatori la contabilità e tutta la documentazione relativa • Esibire l’attestazione prevista nell’ipotesi di contabilità tenuta presso altro soggetto. • Custodire la documentazione esaminata dai verificatori • Rispondere alle richieste dei verificatori Scaricato da Ginevra Chele (
[email protected]) lOMoARcPSD|7617278 Set Domande: DIRITTO TRIBUTARIO GIURISPRUDENZA (D.M. 270/04) Docente: Margarita Marco © 2016 Università Telematica eCampus - Data Stampa 31/01/2017 14:51:32 - 32/81 Lezione 026 01. IL CANDIDATO ILLUSTRI IN CHE MODO PUO' CONCLUDERSI L'ATTIVITA' ISTRUTTORIA L’attività istruttoria può concludersi senza che venga riscontrata alcuna violazione. In tal caso l’amministrazione finanziaria non emetterà alcun tipo di atto. Qualora, invece, l’amministrazione rilevi delle violazioni possono verificarsi diverse ipotesi. In sostanza possono verificarsi: 1) accertamento con adesione su iniziativa dell’ufficio o del contribuente; 2) omissione di impugnazione; 3) impugnazione. Quanto all’accertamento con adesione, esso può essere avviato su iniziativa dell’ufficio o del contribuente; le quali sono rispettivamente disciplinate dagli artt. 5 e 6 del D.lgs. n. 218/1997. L’accertamento con adesione si concretizza in un accordo stipulato con l’Agenzia delle Entrate prima che venga instaurato il contenzioso: consente di negoziare la pretesa e di ottenere la riduzione delle sanzioni al terzo del minimo. Esso può riguardare tutte le tipologie di reddito ed è esteso a qualsiasi fattispecie accertativa, dunque può concernere accertamenti analitici, antielusivi, sintetici, presuntivi, induttivi e di valore. Il versamento della somma da corrispondere, in virtù dell’accertamento con adesione, deve essere eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell’atto. E’ ammesso il versamento rateale fino ad un massimo di 12 rate trimestrali se l’importo dovuto ecceda la somma di € 51.645,69. Quanto all’omissione di impugnazione, essa consiste nella mancata impugnazione dell’avviso di accertamento ed è regolata dall’art. 15 del D.lgs n. 218/1997. Essa si realizza con un comportamento incompatibile con l’impugnazione. Dunque non impugnando l’avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte a 1/6. Nel termine di dieci giorni dal versamento dell’intera somma dovuta o della prima rata, il contribuente deve far pervenire all’ufficio la quietanza comprovante l’avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia Infine circa l’impugnazione, essa può fondarsi su motivi: - formali (ad es. carenza di dati essenziali nell’avviso) - sostanziali, ossia direttamente ricollegati alla fondatezza della pretesa tributaria perché basata su erronei presupposti di fatto o addirittura perché gli importi pretesi sono stati già regolarmente versati dal contribuente. L’impugnazione si propone con ricorso da notificare all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla notifica. Nel caso di avviso dal valore inferiore ad €. 50.000,00 il ricorso ha automaticamente il ruolo di istanza di mediazione tributaria. Conseguentemente, l’Agenzia delle Entrate ha 90 giorni per istruire la pratica e valutare se aderire o meno al ricorso di annullamento del contribuente o formulare una proposta conciliativa che preveda un accoglimento solo parziale dei motivi di opposizione. Nei 30 giorni successivi alla notifica (o alla scadenza dei 90 giorni previsti per la procedura di mediazione) il ricorso va depositato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale competente che provvede con sentenza. Avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale è possibile proporre appello davanti alla competente Commissione Tributaria Regionale. Scaricato da Ginevra Chele (
[email protected]) lOMoARcPSD|7617278 Set Domande: DIRITTO TRIBUTARIO GIURISPRUDENZA (D.M. 270/04) Docente: Margarita Marco © 2016 Università Telematica eCampus - Data Stampa 31/01/2017 14:51:32 - 35/81 Lezione 028 01. IL CANDIDATO ILLUSTRI LE SOLUZIONI DI CUI DISPONE IL CONTRIBUENTE A FRONTE DI UN AVVISO DI ACCERTAMENTO Il contribuente che ha ricevuto un avviso di accertamento ha davanti a sé più strade. In particolare: • può accettare i contenuti dell’atto e pagare le somme dovute. È la c.d. “acquiescenza”, in base alla quale, a fronte della rinuncia all’impugnazione dell’avviso di accertamento, si fornisce allo stesso la possibilità di poter beneficiare di una riduzione degli importi da versare; oltre a rinunciare all’impugnazione dell’avviso, il contribuente dovrà anche rinunciare a presentare istanza di accertamento con adesione e pagare l’intera somma – tenuta conto delle riduzioni – entro il termine di proposizione del ricorso; • può cercare un accordo con l’amministrazione finanziaria, ricorrendo al c.d. accertamento con adesione, evitando una lite con l’amministrazione stessa e definendo gli importi che siano dovuti a titolo di imposta con specifica intesa; • può proporre l’annullamento in via di autotutela, da proporsi per i vizi manifesti, e che l’amministrazione possa ritenere sufficienti per poter rendere annullabile o nullo il provvedimento. Si pensi – tra i casi più emblematici – a un avviso di accertamento che viene notificato a un soggetto diverso dal debitore, o a una motivazione incoerente che ha scatenato l’emissione dell’avviso. • può avanzare ricorso per tutela giurisdizionale, da presentarsi alla Commissione Tributaria Provinciale, sempre entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dell’avviso, per poter accertare vizi sostanziali e formali. 02. NULLITA' E ANNULLABILITA' DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO Il tema dell’invalidità dell’avviso di accertamento esige alcune precisazioni. Infatti, secondo le norme del codice civile, un negozio può essere nullo o annullabile. Il negozio nullo è inefficace, invece, il negozio annullabile è efficace precariamente sino all’accoglimento dell’azione di annullamento. Nel diritto amministrativo il provvedimento viziato si dice illegittimo; e quando si parla di provvedimento nullo si ci riferisce ad un provvedimento precariamente efficace suscettibile di eliminazione (ossia annullabile). Inoltre, in diritto amministrativo, l’illegittimità di un provvedimento può dipendere da 3 tipi vizi: - Incompetenza - Violazione di legge - Eccesso di potere Nel diritto tributario valgono gli schemi del diritto amministrativo e quindi la nullità dell’avviso di accertamento sancita nel diritto tributario, non deve essere intesa nel senso in cui il codice civile parla di nullità dei contratti. L’avviso di accertamento nullo è infatti un atto che pur se viziato, produce effetti ( come un provvedimento valido ); in sostanza la nullità dell’avviso di accertamento, corrisponde all’annullabilità del contratto. L’avviso di accertamento nullo è un atto viziato, che tutta via produce i suoi effetti fino a quando non è annullato dal giudice; preferibile dunque dire che è illegittimo, o annullabile ( anche se la legge parla di nullità ). In diritto tributario non essendovi atti discrezionali, non si danno vizi di << eccesso di potere >>. Ogni possibile vizio è insomma un vizio di << violazione di legge>>. Tra i vizi degli avvisi di accertamento, possiamo distinguere: - vizi di contenuto. Questi riguardano la parte dispositiva dell’atto e sono costituiti da violazioni delle norme tributarie sostanziali, che si riflettono sull’an o sul quantum dell’imponibile dell’imposta - vizi formali, invece, riguardano l’iter formativo dell’atto, la motivazione, il rispetto dei termini, la competenza, ecc. . Inoltre, nel diritto amministrativo, in generale, ed in quello tributario, in particolare, non è stabilito un criterio preciso per discernere i vizi innocui (che generano l’irregolarità dell’atto ) dai vizi invalidanti. In diritto tributario vi sono molte norme che stabilisco che un certo requisito è richiesto a pena di nullità dell’atto; ad es. in materia di imposte dirette è stabilita in modo esplicito la nullità degli accertamenti non sottoscritti o non motivati. L’avviso inesistente è l’avviso di accertamento che presenta dei vizi talmente gravi, da non poter essere considerato giuridicamente esistente. L’avviso di accertamento è inesiste quando: - Non è sottoscritto; - È intestato ad un soggetto inesistente; - È emesso in situazione di carenza di potere; - È emesso da un ufficio territorialmente incompetente; Scaricato da Ginevra Chele (
[email protected]) lOMoARcPSD|7617278 Set Domande: DIRITTO TRIBUTARIO GIURISPRUDENZA (D.M. 270/04) Docente: Margarita Marco © 2016 Università Telematica eCampus - Data Stampa 31/01/2017 14:51:32 - 36/81 - Non è notificato; - È privo di elementi essenziali della parte dispositiva. L’atto inesistente non genera effetti, non genera alcuna preclusione; poiché non sembra ammissibile un azione volta a farne dichiarare l’inesistenza, il contribuente può tutelarsi impugnando l’atto successivo che gli viene notificato. Scaricato da Ginevra Chele (
[email protected]) lOMoARcPSD|7617278 Set Domande: DIRITTO TRIBUTARIO GIURISPRUDENZA (D.M. 270/04) Docente: Margarita Marco © 2016 Università Telematica eCampus - Data Stampa 31/01/2017 14:51:32 - 37/81 Lezione 029 01. A FRONTE DI UN AVVISO DI ACCERTAMENTO, OLTRE AL RICORSO IL CONTRIBUENTE PUO': EFFETTUARE IL RAVVEDIMENTO OPEROSO EFFETTUARE ISTANZA DI INTERPELLO RIVOLGERSI AL GIUDICE DI PACE PRESENTARE ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE 02. L'AVVISO DI ACCERTAMENTO DEVE ESSERE IMPUGNATO: NON PRIMA DI 60 GIORNI DALLA SUA NOTIFICA, MA NON OLTRE 90 ENTRO 60 GIORNI DALLA SUA NOTIFICA ENTRO 120 GIORNI DALLA SUA NOTIFICA ENTRO 30 GIORNI DALLA SUA NOTIFICA 03. IL RICORSO AVVERSO AVVISO DI ACCERTAMENTO VA NOTIFICATO: ALL'ENTE DELLA RISCOSSIONE ALL'UFFICIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE CHE HA EMESSO L'ATTO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Scaricato da Ginevra Chele (
[email protected]) lOMoARcPSD|7617278 Set Domande: DIRITTO TRIBUTARIO GIURISPRUDENZA (D.M. 270/04) Docente: Margarita Marco © 2016 Università Telematica eCampus - Data Stampa 31/01/2017 14:51:32 - 40/81 03. IL CANDIDATO ILLUSTRI LA NORMATIVA ANTIELUSIVA Il D.lgs. n. 128/2015 reca la revisione delle disposizioni antielusive al fine di disciplinare il principio generale di divieto dell'abuso del diritto, dandone una nuova definizione, unificata a quella dell'elusione, estesa a tutti i tributi, non limitata a fattispecie particolari e corredata dalla previsione di adeguate garanzie procedimentali. La disciplina è prevista dal nuovo articolo 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente. In base alle nuove disposizioni, si è in presenza dell'abuso del diritto allorché una o più operazioni prive di sostanza economica, pur rispettando le norme tributarie, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. La norma chiarisce che un'operazione è priva di sostanza economica se i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, sono inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato. Si considerano indebitamente conseguiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario. Tali operazioni non sono opponibili al fisco: quando l'Agenzia delle entrate accerta la condotta abusiva, le operazioni elusive effettuate dal contribuente diventano inefficaci ai fini tributari e, quindi, non sono ottenibili i relativi vantaggi fiscali. Non si considerano invece abusive le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa o dell'attività professionale del contribuente. Viene esplicitata la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale. Il contribuente può proporre interpello per conoscere se le operazioni che intende realizzare costituiscano fattispecie di abuso del diritto. L'istanza di interpello preventivo deve essere presentata prima che siano scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione e per l'assolvimento di altri obblighi tributari connessi alla fattispecie per la quale si presenta l'istanza. Sono previste specifiche regole procedimentali al fine di garantire un efficace contraddittorio con l'amministrazione finanziaria e il diritto di difesa in ogni fase del procedimento di accertamento tributario. In particolare, l'abuso del diritto è accertato con apposito atto, preceduto a pena di nullità da una richiesta di chiarimenti al contribuente da fornire entro 60 giorni. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di 60 giorni. In difetto del fatto che siano effettivamente intercorsi sessanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni. L'atto impositivo deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione: alla condotta abusiva; alle norme o principi elusi; agli indebiti vantaggi fiscali realizzati; ai chiarimenti forniti dal contribuente. Nel procedimento di accertamento dell'abuso del diritto l'onere della prova della condotta abusiva grava sull'amministrazione finanziaria, mentre il contribuente è tenuto a dimostrare la sussistenza delle valide ragioni extrafiscali che stanno alla base delle operazioni effettuate. L'abuso del diritto non può essere rilevato d'ufficio da parte del giudice tributario. In caso di ricorso contro l'atto impositivo, i tributi o i maggiori tributi accertati in applicazione della disciplina dell'abuso del diritto, unitamente ai relativi interessi, sono iscritti a ruolo dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale. L'accertamento per abuso del diritto può scattare solo se non si può invocare, ai fini dell'accertamento, la violazione di specifiche norme tributarie. L'abuso del diritto non è penalmente punibile. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie, ove ne ricorrano i presupposti. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario possono essere Scaricato da Ginevra Chele (
[email protected]) lOMoARcPSD|7617278 Set Domande: DIRITTO TRIBUTARIO GIURISPRUDENZA (D.M. 270/04) Docente: Margarita Marco © 2016 Università Telematica eCampus - Data Stampa 31/01/2017 14:51:32 - 41/81 disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi. A tal fine il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi dell'art. 11 co. 2 L. n. 212/2000, (c.d. interpello disapplicativo). Resta ferma la possibilità del contribuente di fornire tale dimostrazione anche ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. L'efficacia delle disposizioni dell'articolo 10-bis decorre dal 1° ottobre 2015. Esse si applicano retroattivamente anche alle operazioni poste in essere anteriormente, per le quali non sia stato notificato l'atto impositivo. Scaricato da Ginevra Chele (
[email protected]) lOMoARcPSD|7617278 Set Domande: DIRITTO TRIBUTARIO GIURISPRUDENZA (D.M. 270/04) Docente: Margarita Marco © 2016 Università Telematica eCampus - Data Stampa 31/01/2017 14:51:32 - 42/81 Lezione 034 01. IL SOSTITUTO DI IMPOSTA E' STATO ISTITUITO AL FINE DI AL FINE DI RIDURRE IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO QUALE ALTERNATIVA ALL'AUTOLIQUIDAZIONE ASSICURARE IL CORRETTO E COSTANTE PAGAMENTO DEI TRIBUTI QUALE ALTERNATIVA ALL'ISCRIZIONE A RUOLO 02. IL PAGAMENTO DEI TRIBUTI PUO' AVVENIRE SOLO ATTRAVERSO PAGAMENTO DIRETTO PRESSO GLI UFFICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SOLO ATTRAVERSO L'ENTE DELLA RISCOSSIONE SOLO ATTRAVERSO IL SOSTITUTO DI IMPOSTA TRAMITE LA CD AUTOLIQUIDAZIONE, ATTRAVERSO IL SOSTITUTO DI IMPOSTA E ATTRAVERSO L'ENTE DELLA RISCOSSIONE 03. Il candidato indichi quali differenze sussistono tra ritenuta a titolo di acconto e ritenuta a titolo di imposta Prima di indicare la differenza tra la ritenuta a titolo di acconto e la ritenuta a titolo di imposta occorre precisare le finalità perseguite dall’ordinamento attraverso questo schema; esso consente di ridurre il numero dei soggetti da sottoporre a successivi controlli e di attenuare i rischi di evasione fiscale, dal momento che il prelievo viene effettuato nei confronti di un soggetto – il sostituto – che non dovrebbe avere interesse ad occultare la fattispecie imponibile. Entrando nel merito, il legislatore ha previsto due ipotesi di sostituzione. Si parla infatti di: - sostituzione a titolo d’imposta (o propria), che si verifica quando il sostituto assolve totalmente l’obbligo fiscale gravante su un determinato provento, in modo da estinguere l’obbligazione tributaria del sostituito, estromettendolo dall’attuazione del prelievo; - sostituzione a titolo d’acconto (o impropria), che si verifica quando il sostituto trattiene dai proventi che eroga al sostituito un mero acconto sulla complessiva imposta da questi dovuta, non esaurendo, in tal modo, il prelievo e non estromettendo il percettore delle somme dalla definitiva attuazione dell’obbligazione tributaria. Scaricato da Ginevra Chele (
[email protected]) lOMoARcPSD|7617278 Set Domande: DIRITTO TRIBUTARIO GIURISPRUDENZA (D.M. 270/04) Docente: Margarita Marco Lezione 037 © 2016 Università Telematica eCampus - Data Stampa 31/01/2017 14:51:32 - 45/81 01. LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI AVVIENE ATTRAVERSO L'AUTOLIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUENTI E IL SOSTITUTO DI IMPOSTA CON UNA COMUNICAZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE UNA VOLTA RICEVUTA LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI ED ELABORATA ATTRAVERSO L'AUTOLIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUENTI, IL SOSTITUTO DI IMPOSTA, LA LIQUIDAZIONE D'UFFICIO E L'ISCRIZIONE A RUOLO UNICAMENTE TRAMITE EQUITALIA SPA Scaricato da Ginevra Chele (
[email protected]) lOMoARcPSD|7617278 Set Domande: DIRITTO TRIBUTARIO GIURISPRUDENZA (D.M. 270/04) Docente: Margarita Marco © 2016 Università Telematica eCampus - Data Stampa 31/01/2017 14:51:32 - 46/81 Lezione 043 01. LE COMMISSIONI PROVINCIALI, REGIONALI E LA CORTE DI CASSAZIONE SONO COMPETENTI: COMMISSIONE REGIONALE PER ACCERTAMENTI SOPRA I 50.000 EURO PROVINCIALE PRIMO GRADO, REGIONALE SECONDO GRADO, CORTE DI CASSAZIONE PER CD. "MOTIVI DI DIRITTO" PROVINCILE E REGIONALE PER IMPOSTE DIRETTE, CORTE DI CASSAZIONE PER TUTTI I TRIBUTI COMMISSIONE PROVINCIALE PER CONTROVERSIE FINO A 15.000 EURO 02. IL PROCESSO TRIBUTARIO E': L'ATTIVITA' POSTA IN ESSERE DAGLI UFFICI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE L'ORGANO CHE VIGILA SULL'ISTITUZIONE DI NUOVI TRIBUTI L'AMBITO IN CUI LE COMMISSIONI DI PRIMO, SECONDO GRADO ED EVENTUALEMENTE LA CORTE DI CASSAZIONE DECIDONO LE CONTROVERSIE TRA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E CONTRIBUENTE L'UFFICIO ALL'INTERNO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE CHE GIUDICA IN MATERIA TRIBUTARIA 03. IL CANDIDATO INDICHI QUALI SONO GLI ORGANI DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA La giurisdizione tributaria è una giurisdizione speciale ai sensi dell'art. 103 della Costituzione. Essa è fondata sulle commissioni tributarie che si articolano in commissioni tributarie provinciali e regionali. La commissione tributaria provinciale è costituita da 2 o più sezioni, a ciascuna delle quali è assegnato un presidente, un vicepresidente e 4 membri; La sezione del collegio decide la controversia con l’ausilio di 3 giudici, salvo il caso del giudice monocratico nel giudizio di ottemperanza per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro. I giudici delle commissioni tributarie sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro delle finanze. La giurisdizione tributaria, ai sensi dell’art. 1, D.Lgs. 545/1992, viene esercitata: - in primo grado dalle Commissioni Tributarie Provinciali, con sede nel capoluogo di ogni provincia; - in secondo grado dalle Commissioni Tributarie Regionali, con sede in ogni capoluogo di regione; In via generale si può affermare che le commissioni tributarie rappresentano gli organi giurisdizionali di merito delle controversie, mentre la Corte di Cassazione, come vedremo nel proseguo della presente guida, è esclusivamente un organo di legittimità in quanto non entra nel merito del contenzioso ma analizza esclusivamente i profili, appunto, di legittimità. 04. IL CANDIDATO INDICHI IN QUALI CASI SI PUO' RICORRERE IN CASSAZIONE Ai sensi dell’art. 62 D.lgs. 546/1992 avverso la sentenza della commissione tributaria regionale può essere proposto ricorso per cassazione per i motivi di cui ai numeri da 1 a 5 dell' art. 360 co.1 c.p.c. Essi sono: 1) per motivi attinenti alla giurisdizione. 2) per violazione delle norme sulla competenza. 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto. 4) per nullità della sentenza o del procedimento. 5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia Scaricato da Ginevra Chele (
[email protected]) lOMoARcPSD|7617278 Set Domande: DIRITTO TRIBUTARIO GIURISPRUDENZA (D.M. 270/04) Docente: Margarita Marco © 2016 Università Telematica eCampus - Data Stampa 31/01/2017 14:51:32 - 47/81 Lezione 044 01. IL CANDIDATO ILLUSTRI I CONTENUTI DEL RICORSO Il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale deve contenere l’indicazione 1. della Commissione Tributaria cui è diretto; 2. del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale e dell’indirizzo di posta elettronica certificata; 3. dell’ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto; 4. dell’atto impugnato e dell’oggetto della domanda; 5. dei motivi; Il ricorso deve indicare il valore della lite e contenere la procura a un difensore o a un soggetto abilitato all'assistenza tecnica (obbligatoria quando il valore della controversia supera 3.000,00 euro. Il difensore, o il ricorrente in caso di valore della controversia inferiore a euro 3.000,00, deve sottoscrivere sia l'originale sia le copie destinate alle controparti. Scaricato da Ginevra Chele (
[email protected]) lOMoARcPSD|7617278 Set Domande: DIRITTO TRIBUTARIO GIURISPRUDENZA (D.M. 270/04) Docente: Margarita Marco Lezione 048 © 2016 Università Telematica eCampus - Data Stampa 31/01/2017 14:51:32 - 50/81 01. NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO SONO AMMESSE: SOLO LE PROVE TESTIMONIALI LE PROVE DOCUMENTALI E LE PROVE TESTIMONIALI PURCHE' COMUNICATE PRIMA DELLA PRIMA UDIENZA SOLO LE PROVE DOCUMENTALI MA NELLA SOLA IPOTESI IN CUI VI SIA LA DIFESA DA PARTE DI UN PROFESSIONISTA ABILITATO SOLO LE PROVE DOCUMENTALI 02. LE PROVE IN AMBITO TRIBUTARIO In diritto tributario il termine prova assume tre diversi significati: 1) i mezzi di prova; 2) il convincimento che il giudice raggiunge tramite loro; 3) il procedimento posto in essere per la loro acquisizione e successiva valutazione. A rigore la prova in diritto tributario si riferisce esclusivamente al fenomeno del libero convincimento d giudice. Ne deriva che il concetto di prova appartiene al diritto processuale e al di fuori di tale ambito può trovare una collocazione in un significato non propriamente tecnico. Tuttavia in ambito tributario la prova, anche se intesa non nel suo significato più rigoroso, è inerente al procedimento di imposizione dovendo l’Amministrazione provvedere a ricercare i presupposti di fatto del provvedimento che emanerà. In sede amministrativa si formano in concreto le prove poste a base della pretesa tributaria che costituiranno poi oggetto di valutazione in sede processuale. Possiamo dire che l’istruttoria in sede amministrativa e quella processuale hanno in comune i poteri istruttori delle Commissioni tributarie che sono identici per disciplina e utilizzo a quelli degli uffici finanziari in sede di accertamento. Ciò non si traduce nel potere della Commissione di portare a termine in ambito processuale l’attività intrapresa dall’Amministrazione finanziaria, ma si sostanzia in un potere di controllo dell’organo giudicante che deve essere messo nelle condizioni di ripercorre l’iter logico e fattuale dell’ente impositore. Così è possibile accertare se la pretesa tributaria trae origine da presupposti corretti e per fare ciò è necessario che le Commissioni operino con gli stessi poteri e limitazioni degli uffici amministrativi. Sono, però, diverse le finalità delle due attività istruttorie: - quella amministrativa tende a determinare la base imponibile nella sua interezza; - mentre quella processuale mira a verificare la rispondenza dei fatti dedotti dalle parti alla verità. Tale differenza è desumibile dall’art. 7 del D.Leg.vo 546/92 laddove è specificato che le attività di accesso, di richiesta dati e chiarimenti possono essere impiegate dalle Commissioni tributarie ai fini istruttori evidenziando così il fine conoscitivo proprio dell’organo giudicante che si differenzia da quello esplorativo, di riscontro e di accertamento che appartiene all’amministrazione finanziaria Scaricato da Ginevra Chele (
[email protected]) lOMoARcPSD|7617278 Set Domande: DIRITTO TRIBUTARIO GIURISPRUDENZA (D.M. 270/04) Docente: Margarita Marco Lezione 049 © 2016 Università Telematica eCampus - Data Stampa 31/01/2017 14:51:32 - 51/81 01. CON LA SENTENZA: VIENE IMPUGNATO UN ATTO AMMINISTRATIVO VIENE COMUNICATO ALLE PARTI QUANTO DECISO IN SEDE DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO L'AMMINISTRAZIONE DEVE EMETTERE PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO A CARICO DEL CONTRIBUENTE L'ENTE DELLA RISCOSSIONE COMUNICA GLI IMPORTI DOVUTI A TITOLO DI SANZIONI E INTERESSI DOVUTI DAL CONTRIBUENTE Scaricato da Ginevra Chele (
[email protected]) lOMoARcPSD|7617278 Set Domande: DIRITTO TRIBUTARIO GIURISPRUDENZA (D.M. 270/04) Docente: Margarita Marco © 2016 Università Telematica eCampus - Data Stampa 31/01/2017 14:51:32 - 52/81 Lezione 050 01. IL RICORSO PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO PUO' ESSERE PROPOSTO PER: OMESSA, INSUFFICIENTE O CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE CIRCA UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA MOTIVI ATTINENTI ALLA GIURISDIZIONE O VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA COMPETENZA VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO, O NULLITA' DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO PER TUTTI I CASI DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI 02. QUALI SONO GLI STRUMENTI PER IMPUGNARE LE SENTENZE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE I mezzi di impugnazione delle sentenze delle Commissioni Tributarie sono l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione. Essi sono previsti dall’art. 50 e ss. del D.lgs. 546/1992. Quanto ai termini per l’impugnazione, se la legge non dispone diversamente il termine per impugnare la sentenza della commissione tributaria è di 60 giorni, decorrente dalla sua notificazione ad istanza di parte. Nel caso di revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell' art. 395 del codice di procedura civile il termine di sessanta giorni decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o sono state dichiarate false le prove o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza che accerta il dolo del giudice. 03. COS'E' IL RICORSO IN CASSAZIONE Le sentenze pronunciate dalle Commissioni Tributarie Regionali possono essere impugnate con ricorso per Cassazione per i motivi di cui ai nn. 1-5 dell’art. 360, co 1 c.p.c. a cui l’art. 62 D. Lgs. N. 546/92 rinvia e sono: - motivi attinenti alla giurisdizione; - violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza; - violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro; - nullità della sentenza o del procedimento; - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità: - l’indicazione delle parti; - l’indicazione della sentenza o della decisione impugnata; - l’esposizione sommaria dei fatti della causa; - i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto dall’art. 366 bis; - l’indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto; - la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui si fonda. La Corte di Cassazione può: - rigettare il ricorso con ordinanza; - dichiarare il ricorso inammissibile o improcedibile con ordinanza; - dichiarare l'estinzione del giudizio con sentenza; - accogliere il ricorso con sentenza (con o senza rinvio alla commissione che ha emesso il provvedimento). Va ricordato che il co. 2-bis dell’art. 62 del D. Lgs. N. 546/92 ha esteso anche al processo tributario il ricorso per saltum, il quale consente, previo accordo tra le parti, la possibilità di proporre ricorso per Cassazione avverso le sentenze pronunciate dalle Commissioni Tributarie Provinciali omettendo l’appello. In tal caso, la sentenza può essere impugnata unicamente per violazione o falsa applicazione di norme di diritto. La parte che ha proposto ricorso per Cassazione può chiedere alla Commissione Tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata la sospensione, in tutto o in parte, dell’esecutività, allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile. Può, comunque, chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto, se da questa può derivargli un danno grave ed irreparabile. La sospensione può essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all’art. 69, comma 2, del D. Lgs. n° 546/92 e, nel silenzio della norma, si propende per ritenere applicabile tale istituto ad entrambi i provvedimenti inibitori dell’esecutività, sia della sentenza che dell’atto impositivo impugnati. Scaricato da Ginevra Chele (
[email protected]) lOMoARcPSD|7617278 Set Domande: DIRITTO TRIBUTARIO GIURISPRUDENZA (D.M. 270/04) Docente: Margarita Marco © 2016 Università Telematica eCampus - Data Stampa 31/01/2017 14:51:32 - 55/81 Lezione 052 01. COSTITUISCONO ONERI DEDUCIBILI: LE SPESE MEDICHE I CONTRIBUTI OBBLIGATORI VERSATI AGLI ENTI DI PREVIDENZA GLI INTERESSI SUI MUTUI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE LE SPESE PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 02. IL REDDIO DI LAVORO AUTONOMO E' TASSATO CON IL CRITERIO TEMPORALE DI: COMPETENZA ENTRAMBI, A SCELTA DEL CONTRIBUENTE ENTRAMBI, DIPENDE DAI CASI CASSA 03. L'IRPEF E' UNA IMPOSTA: PROGRESSIVA A SCAGLIONI PROPORZIONALE E INDIRETTA DIRETTA E PROGRESSIVA PER TUTTI I REDDITI AD ESSA AFFERENTI PROPORZIONALE E REGRESSIVA 04. COSA SONO I REDDITI DIVERSI UNA CATEGORIA RESIDUALE DI REDDITI NON RICONDUCIBILI ALLE CATEGORIE STANDARDIZZATE DI CUI ALL'ART. 6 DEL TUIR TRATTASI DI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO L'INSIEME DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI REDDITO PRODOTTE DAL CONTRIBUENTE UNA TIPOLOGIA DI REDDITO PER IL QUALE IL LEGISLATORE HA PREVISTO UNA TASSAZIONE SEPARATA 05. COSTITUISCONO ONERI DETRAIBILI I CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI GLI INTERESSI SUI MUTUI PER L'ACQUISTO DI ABITAZIONE PRINCIPALE L'ASSEGNO OBBLIGATORIO CORRISPOSTO ALL'EX CONIUGE PER EFFETTO DI SENTENZA 06. GLI ONERI DEDUCIBILI DIFFERISCONO DAGLI ONERI DETRAIBILI IN QUANTO I PRIMI SONO DEDOTTI IN SEDE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI, I SECONDI ANCHE EXTRA DICHIARAZIONE I PRIMI RIDUCONO IL REDDITO COMPLESSIVO, I SECONDI RAPPRESENTAZNO UNA DETRAZIONE DALL'IMPOSTA LORDA I PRIMI SONO SONO DEDUCIBILI ANCHE PER FAMILIARI A CARICO, I SECONDI SOLO PER IL CONTRIBUENTE I PRIMI POSSONO ESSERE DEDOTTI SOLO PER IL PERIODO DI IMPOSTA OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE, I SECONDI ANCHE PER I PERIODI PRECEDENTI 07. LE ALIQUOTE IRPEF ATTUALMENTE IN VIGORE SONO: 23% - 27% - 38% - 41% - 43% 25% - 33% - 38% - 43% -48% 4% - 10% - 22% 27,50% Scaricato da Ginevra Chele (
[email protected]) lOMoARcPSD|7617278 Set Domande: DIRITTO TRIBUTARIO GIURISPRUDENZA (D.M. 270/04) Docente: Margarita Marco © 2016 Università Telematica eCampus - Data Stampa 31/01/2017 14:51:32 - 56/81 08. IL SISTEMA DELLA TASSAZIONE SEPARATA HA L'EFFETTO: DI RIDURRE L'IMPATTO DELLA PROGRESSIVITA' DELL'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI IN PIU' ANNI DI CONSENTIRE IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DILUITO IN PIU' ANNUALITA' DI ASSOGGETTARE A IMPOSTA SOSTITUTIVA I DIVIDENDI DI SOCIETA' QUOTATE DI RIDURRE LA TASSAZIONE DEI REDDITI GIA' PARZIALMENTE TASSATI ALL'ESTERO 09. I REDDITI PRODOTTI DALLE SOCIETA' DI PERSONE SONO TASSATI IN CAPO AI SOCI A PRESCINDERE DALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAPO ALLA SOCIETA' IN CAPO AL SOCIO CHE RIVESTE ANCHE LA QUALIFICA DI AMMINISTRATORE UNICO IN CAPO AI SOCI IN FUNZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 10. LA TASSAZIONE SEPARATA RIGUARDA REDDITI LA CUI FORMAZIONE E' DI TIPO PLURIENNALE REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO, MA NELL'AMBITO DELL'UNIONE EUROPEA REDDITI DEL CONIUGE E DEI FAMILIARI A CARICO REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO 11. IL CANDIDATO DESCRIVA I REDDITI IMPONIBILI AI FINI IRPEF Il reddito imponibile è dato dalla differenza tra il reddito complessivo lordo e gli oneri deducibili che è possibile scomputare. Dalla differenza tra queste 2 voci si ottiene il reddito imponibile netto, sul quale si andrà ad applicare l’aliquota Irpef e dunque a calcolare l’imposta dovuta. Il reddito complessivo lordo è l'importo dato dal totale dei redditi percepiti durante tutto l'anno di imposta. Esso è composto dai: redditi da lavoro dipendente; redditi da lavoro autonomo; redditi di impresa; redditi di capitale; redditi fondiari; redditi diversi. Gli oneri deducibili coincidono con delle spese alle quali il legislatore ha attribuito una particolare rilevanza e che, quindi, incidono sulla tassazione dei redditi, alleggerendola. Tra di essi possiamo citare: spese mediche contributi previdenziali e assistenziali gli assegni di mantenimento al coniuge; le rendite, i vitalizi e gli assegni alimentari; i contributi previdenziali e assistenziali. 12. IL CANDIDATO INDICHI QUAL E' IL PRESUPPOSTO DELLE IMPOSTE DIRETTE SUI REDDITI Il presupposto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura che appartengano ad una delle seguenti categorie reddituali: - redditi fondiari; sono i redditi inerenti a immobili e terreni che si trovano nel territorio dello Stato italiano. Ad esempio, il reddito derivante dalla locazione di un immobile è un reddito fondiario. - redditi di capitale sono i proventi derivanti dalla partecipazione in società (ad esempio la percezione dei dividendi da parte del socio di una società per azioni). - redditi di lavoro dipendente sono quelli che derivano da rapporti aventi ad oggetto la prestazione di lavoro alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro.; - redditi di lavoro autonomo sono quelli che derivano dall’esercizio di arti (ad esempio, un pittore) e professione (ad esempio, un architetto).; - redditi di impresa sono i proventi derivanti dall’esercizio di un’attività commerciale da parte di un imprenditore individuale, cioè che non sia organizzato sotto forma di società; - redditi diversi ha carattere di residualità nel senso che comprende una serie di redditi privi dei tratti caratteristici dei redditi delle precedenti categorie. Scaricato da Ginevra Chele (
[email protected]) lOMoARcPSD|7617278 Set Domande: DIRITTO TRIBUTARIO GIURISPRUDENZA (D.M. 270/04) Docente: Margarita Marco © 2016 Università Telematica eCampus - Data Stampa 31/01/2017 14:51:32 - 57/81 13. IL CANDIDATO ILLUSTRI IL CONCETTO DI ONERI DEDUCIBILI E DETRAZIONI DI IMPOSTA Si parla di deducibilità e detraibilità nei casi in cui il fisco offra la possibilità al contribuente di ottenere degli sconti dalle imposte, scalando dai propri redditi o dall’imposta da pagare, alcuni oneri che vengono appunto definiti oneri detraibili o oneri deducibili. Dunque: - Le deduzioni consento di abbattere il reddito imponibile su cui viene calcolata l’aliquota IRPEF per il pagamento dei tributi. Gli oneri deducibili, quindi, operano direttamente sul reddito complessivo e servono per diminuire l’aliquota fiscale. Il reddito imponibile, quindi, è composto dal reddito complessivo meno gli oneri deducibili. Gli oneri che lo Stato consente di portare in deduzione sono dettagliatamente elencati nell’art. 10 TUIR. in genere relative a una serie di spese necessarie o socialmente desiderabili. - La detrazione fiscale è una diminuzione dell’Irpef lorda ottenuta dopo aver applicato l’aliquota al reddito imponibile. Come la deduzione fiscale si tratta di un’agevolazione fiscale, ma che viene applicata in un momento successivo, dopo che l’imposta è stata già calcolata. Il ricorso alle detrazioni quale strumento di politica fiscale permette di: 1) adattare l'imposta alla capacità contributiva del soggetto passivo; 2) attuare una discriminazione dei redditi; 3) finanziare spese socialmente; 4) di dare un carattere progressivo all'imposta. 14. IL CANDIDATO INDICHI LA DIFFERENZA TRA CRITERIO TEMPORALE DI CASSA E CRITERIO TEMPORALE DI COMPETENZA Nella determinazione del reddito delle persone fisiche si può seguire il criterio di cassa (come nel caso di lavoratori autonomi e dipendenti) o il criterio di competenza (come nel caso di impresa individuale). Il criterio di cassa consiste nel registrare costi e ricavi quando questi effettivamente sono stati sostenuti o incassati (vale anche il principio di cassa allargato per dipendenti e collaboratori, non per gli autonomi). Il criterio di competenza consiste invece nel registrare costi e ricavi nel periodo di competenza (di attribuzione), anche se questi non sono ancora stati sostenuti o incassati 15. IL CANDIDATO INDICHI IN CHE MODO SI INDIVIDUANO I SOGGETTI PASSIVI AI FINI IRPEF Soggetti passivi dell’IRPEF, ai sensi dell’art. 2 del t.u.i.r., sono: - le persone fisiche residenti nel territorio italiano per i redditi ovunque; - le persone fisiche non residenti per i soli redditi prodotti sul territorio. Un soggetto è considerato residente nel territorio dello Stato qualora per la maggior parte del periodo d’imposta sia iscritto nell’anagrafe comunale della popolazione residente e abbia il domicilio o la residenza nel territorio dello Stato italiano. Scaricato da Ginevra Chele (
[email protected]) lOMoARcPSD|7617278 Set Domande: DIRITTO TRIBUTARIO GIURISPRUDENZA (D.M. 270/04) Docente: Margarita Marco Lezione 055 © 2016 Università Telematica eCampus - Data Stampa 31/01/2017 14:51:32 - 60/81 01. IN QUALE CATEGORIA REDDITUALE RIENTRANO GLI INTERESSI DERIVANTI DA OBBLIGAZIONI? REDDITI DI IMPRESA REDDITI DIVERSI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO REDDITI DI CAPITALE 02. IN QUALE CATEGORIA REDDITUALE RIENTRANO I REDDITI PROVENIENTI DA CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA? REDDITI DI IMPRESA REDDITI DIVERSI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO REDDITI DI CAPITALE 03. I REDDITI DI CAPITALE I redditi di capitale sono disciplinati dagli articoli 44 e 45 (TUIR). Si definiscono redditi di capitale, indipendentemente se prodotti in Italia o all’estero, i proventi in denaro o in natura derivanti dall’impiego, a qualsiasi titolo, di denaro o altri beni purché la loro percezione avvenga al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. I redditi di capitale si differenziano dai redditi diversi di natura finanziaria in quanto i primi derivano dal semplice possesso di capitale, mentre i secondi derivano dalla successiva negoziazione di capitale investito. I redditi di capitale possono essere riuniti in tre grandi categorie: 1) utili da partecipazione in società ed enti soggetti all’IRES (azioni e titoli); Per partecipazioni qualificate si intendono le azioni e ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio della società partecipata contraddistinte: - da una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2% se si tratta di titoli negoziati in mercati regolamentati, ovvero superiore al 20% per i titoli non negoziati; - da una partecipazione al capitale o patrimonio superiore al 5% se si tratta di titoli negoziati in mercati regolamentati, ovvero superiore al 25% se si tratta di altre partecipazioni. Tali limiti sono relativi alla percentuale di diritto di voto esercitabile nell’assemblea ordinaria o alla percentuale di partecipazione al capitale sociale. Ricordiamo inoltre che per partecipazioni non qualificate, si intendono quelle che non superano i limiti predetti. 2) rendite finanziarie, ossia proventi derivanti da capitali impiegati in attività finanziarie diverse da quelle di cui al punto 1). In particolare si tratta di interessi ed altri proventi derivanti da: mutui, depositi e conti correnti, obbligazioni e titoli similari, altri titoli diversi dalle azioni, operazioni di pronti contro termine, mutui di titoli garantiti; 3) Altri redditi di capitale, diversi dagli utili e dalle rendite finanziarie. I redditi di capitale da indicare nella dichiarazione dei redditi sono quelli percepiti nell’anno d’imposta considerato, secondo il criterio di cassa, e quindi senza considerare né il momento in cui è sorto il diritto alla percezione, né il momento in cui sono maturati tali redditi. Unica eccezione al criterio di cassa sono gli interessi ed altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti, per i quali si applica il criterio della competenza. Il regime d’imposizione dei redditi di capitale si distingue in: a) esenzione; b) ritenute a titolo d’acconto; c) ritenuta alla fonte a titolo d’imposta; d) imposta sostitutiva. I redditi assoggettati ad imposta di cui alla lettera b) concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente. I redditi assoggettati ad imposta di cui alle lettere c) e d) non concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente in quanto l’imposta applicata alla fonte è a titolo definitivo. Scaricato da Ginevra Chele (
[email protected]) lOMoARcPSD|7617278 Set Domande: DIRITTO TRIBUTARIO GIURISPRUDENZA (D.M. 270/04) Docente: Margarita Marco Lezione 056 © 2016 Università Telematica eCampus - Data Stampa 31/01/2017 14:51:32 - 61/81 01. IN QUALE CATEGORIA REDDITUALE RIENTRANO LE REMUNERAZIONI DEI SACERDOTI? REDDITO DI CAPITALE REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE REDDITO DI LAVORO AUTONOMO REDDITI DIVERSI 02. IN QUALE CATEGORIA REDDITUALE RIENTRANO LE SOMME PERCEPITE A TITOLO DI BORSA DI STUDIO? REDDITI DI CAPITALE REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE REDDITI DIVERSI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO 03. I REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE L’articolo 49 TUIR definisce redditi di lavoro dipendente quelli derivanti da “rapporti aventi ad oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri…”. Dunque ciò che rileva affinchè un reddito sia di lavoro è la sussistenza del c.d. “vincolo di subordinazione” Quando si parla di redditi da lavoro dipendente si ci riferisce: - quelli derivanti da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, alle dipendenze e sotto la direzione di altri; inclusi i premi per una prestazione di lavoro corrisposti da soggetto diverso dal datore di lavoro; - quelli da lavoro a domicilio, quando è considerato lavoro dipendente dalla legislazione del lavoro; - quelli cd. Equiparati ai redditi da lavoro dipendente, ossia le pensioni e gli assegni equipollenti, compresi gli emolumenti per cessazione di attività diverse da quelle di lavoro dipendente. - gli interessi e la rivalutazione sui crediti di lavoro. Non è necessario che l’erogazione degli interessi e della rivalutazione consegua da sentenze; - le indennità, le somme o i valori percepiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente (es. cassa integrazione, indennità di disoccupazione, la disoccupazione speciale, mobilità, ecc.), comprese quelle derivanti da transazioni per cause di lavoro e le liberalità (eccedenti il limite di esenzione) erogate in relazione al rapporto di lavoro. - Oltre alle somme in denaro, rientrano tra i redditi di lavoro dipendente anche i cd. “fringe benefits” (compensi in natura). Il reddito da lavoro dipendente concorre alla formazione dell’imponibile secondo il criterio di cassa (cioè si fa riferimento al momento in cui è percepito). Il lavoratore dipendente paga le imposte sui redditi da lavoro attraverso il sistema della ritenuta alla fonte. In sostanza, la tassazione avviene tramite il datore di lavoro che, in qualità di sostituto d’imposta, ha l’obbligo di effettuare, all’atto del pagamento delle somme, una trattenuta a titolo di acconto delle imposte dovute dal dipendente. L’IRPEF sul reddito di lavoro dipendente viene, quindi, determinata e versata: - con il sistema della ritenuta d’imposta effettuata dal datore di lavoro all’atto dell’erogazione di stipendio, salario ed accessori; - sulla base della dichiarazione annuale presentata dal dipendente per l’eventuale ulteriore differenza. 04. IL CANDIDATO ILLUSTRI LA DIFFERENZA TRA REDDITO DI LAVORO AUTONOMO E REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE Scaricato da Ginevra Chele (
[email protected]) lOMoARcPSD|7617278 Set Domande: DIRITTO TRIBUTARIO GIURISPRUDENZA (D.M. 270/04) Docente: Margarita Marco Lezione 057 © 2016 Università Telematica eCampus - Data Stampa 31/01/2017 14:51:32 - 62/81 01. IL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO E': TASSATO CON IL CRITERIO DI CASSA E SOGGETTO ALLA RITENUTA D'ACCONTO, TRANNE I CASI IN CUI LA PRESTAZIONE VENGA FORNITA A PERSONE FISICHE NON SOGGETTI IVA TASSATO CON IL CRITERIO DI COMPETENZA E SOGGETTO ALLA RITENUTA D'ACCONTO, TRANNE I CASI IN CUI LA PRESTAZIONE VENGA FORNITA A PERSONE FISICHE NON SOGGETTI IVA TASSATO CON IL CRITERIO DI CASSA E SOGGETTO ALLA RITENUTA D'ACCONTO SOLO NEI CONFRONTI DI SOCIETA' COMMERCIALI TASSATO CON IL CRITERIO DI CASSA E SEMPRE SOGGETTO ALLA RITENUTA D'ACCONTO 02. IN QUALE CATEGORIA REDDITUALE RIENTRANO I PROVENTI PERCEPITI DALL'AUTORE DI BREVETTI INDUSTRIALI? REDDITO DI CAPITALE REDDITO DI IMPRESA REDDITI DIVERSI REDDITO DI LAVORO AUTONOMO 03. I REDDITI DI LAVORO AUTONOMO L’articolo 53 del TUIR considera il Reddito da lavoro autonomo quello che deriva dall’esercizio di arti e professioni ovvero l’esercizio abituale, anche se non esclusivo, di un’attività diversa da quelle di impresa, anche se esercitata in forma di associazione priva di personalità giuridica. Gli elementi che il legislatore individua per configurare l’attività di lavoro autonomo sono: - l’abitualità nello svolgimento delle proprie mansioni; - la mancanza di subordinazione; - l’esercizio di un’attività differente da quella di impresa intesa come attività commerciale. Quanto ai criteri per poter calcolare il reddito per il lavoratori autonomi. Innanzitutto, il reddito da attività professionale è costituito dalla differenza tra i compensi percepiti, includendo anche quelli corrisposti in natura o sotto forma di partecipazione agli utili, e le spese sostenute nel medesimo periodo di imposta. Il reddito così calcolato per i professionisti segue il c.d. regime di cassa. Vengono considerati ai fini della determinazione del reddito imponibile i compensi e le spese effettivamente incassati e sostenuti nel periodo di imposta ed iscritti in contabilità. I compensi vengono calcolati escludendo i contributi previdenziali e assistenziali; sono compresi invece i contributi dovuti per la gestione separata Inps. Per quanto riguarda le spese deducibili, si possono portare in deduzione: - le spese sostenute per l’acquisto di beni strumentali per l’esercizio di arte e professione ad esclusione dei beni d’arte, antiquariato, collezione e di lusso; - le spese relative ai canoni di locazione finanziaria di beni immobili e di beni strumentali; - le spese legate alla telefonia, alle apparecchiature di comunicazione, nel limite dell’80%; - le spese di ammodernamento, ristrutturazione, manutenzione straordinaria di beni destinati all’attività professionale, nel limite del 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili; - spese per veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, nel limite del 90%; - spese per ammortamento, acquisizione, locazione, ammodernamento e ristrutturazione di beni mobili, diversi da mezzi di trasporto, deducibili nella misura del 50% se usati dal professionista sia per uso professionale che personale; - le spese per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili per il 75% nel limite del 2% dei compensi percepiti, (ad esclusione di quelle acquistate direttamente dal committente che non sono deducibili); - le spese di rappresentanza nel limite dell’1% dei compensi percepiti; - le spese di partecipazione a convegni e corsi di aggiornamento in misura del 50%; - le spese sostenute per i contributi previdenziali dei lavoratori dipendenti. Rientrano nel reddito del professionista anche le plusvalenze o le minusvalenze realizzate nell’ambito dell’attività professionale, purché derivanti dalla cessione a titolo oneroso di beni strumentali o il riconoscimento, anche in forma assicurativa, per la perdita e il danneggiamento di beni. I compensi percepiti dal professionista nell’ambito dell’attività professionale sono sottoposti ad una ritenuta Scaricato da Ginevra Chele (
[email protected]) lOMoARcPSD|7617278 Set Domande: DIRITTO TRIBUTARIO GIURISPRUDENZA (D.M. 270/04) Docente: Margarita Marco Lezione 058 © 2016 Università Telematica eCampus - Data Stampa 31/01/2017 14:51:32 - 65/81 Il passaggio dal regime ordinario a quello semplificato e viceversa comporta l’applicazione dei seguenti principi: - costo dei beni strumentali è pari al valore risultante dalle fatture d’acquisto al netto degli ammortamenti dedotti; - costo delle rimanenze finali è pari al valore risultante dalle fatture d’acquisto, a partire dalle più recenti. Scaricato da Ginevra Chele (
[email protected]) lOMoARcPSD|7617278 Set Domande: DIRITTO TRIBUTARIO GIURISPRUDENZA (D.M. 270/04) Docente: Margarita Marco Lezione 059 © 2016 Università Telematica eCampus - Data Stampa 31/01/2017 14:51:32 - 66/81 01. IN QUALE TIPOLOGIA RIENTRANO I REDDITI DERIVANTI DA OPERAZIONI SPECULATIVE? REDDITI DI LAVORO AUTONOMO REDDITI FONDIARI REDDITI DI CAPITALE REDDITI DIVERSI 02. LA CATEGORIA DEI REDDITI DIVERSI POSSIAMO DEFINIRLA COME: LA CATEGORIA REDDITUALE OVE CONFLUISCONO TUTTI I REDDITI FONDIARI E DI LAVORO DIPENDENTE LA CATEGORIA DI REDDITO OVE CONFLUISCONO I REDDITI DI IMPRESA E DI CAPITALE LA CATEGORIA DI REDDITO OVE CONFLUISCONO I REDDITI DI IMPRESA, DI CAPITALE E DI LAVORO AUTONOMO LA CATEGORIA REDDITUALE OVE CONFLUISCONO LE TIPOLOGIE DI REDDITO NON RICONDUCIBILI A QUELLE DEFINITE DALL'ART. 6 DEL TUIR 03. I REDDITI DIVERSI (art 67-71 TUIR) I redditi diversi costituiscono una categoria di reddito residuale, che ha carattere eterogeneo, in quanto comprende i redditi più disparati che non rientrano nelle altre categorie di reddito o che hanno caratteri peculiari non inquadrabili in una categoria tipica. I redditi diversi possono essere raggruppati in 2 macrocategorie reddituali: - Plusvalenze, in particolare: sugli immobili; sui titoli azionari; sui titoli obbligazionari ed altri strumenti finanziari; da cessione di contratti di associazione in partecipazione; - altri redditi diversi, tra cui: i proventi solo in parte omogenei a quelli delle categorie tipiche; i compensi percepiti come corrispettivo per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o promettere; premi e vincite. 04. IL CANDIDATO SPIEGHI PERCHE' I REDDITI DIVERSI SONO DEFINITI UNA CATERGORIA RESIDUALE DI REDDITO il genus dei redditi diversi assume natura residuale ed eterogenea. Ciò, in quanto, vengono ivi ricondotti tutti quei redditi che, poiché difettano di alcuni requisiti richiesti dalla legge, non possono essere riportati all'interno delle altre categorie previste e disciplinate dal ART. 6 TUIR Per detta ragione, può affermarsi che la disposizione in commento si pone a “chiusura” del sistema di assoggettamento a imposizione dei redditi configurabili in capo ai soggetti IRPEF. Scaricato da Ginevra Chele (
[email protected]) lOMoARcPSD|7617278 Set Domande: DIRITTO TRIBUTARIO GIURISPRUDENZA (D.M. 270/04) Docente: Margarita Marco © 2016 Università Telematica eCampus - Data Stampa 31/01/2017 14:51:32 - 67/81 Lezione 060 01. L'ATTUALE MISURA DELL'ALIQUOTA IRES E' 23% 22% 27,50% 43% 02. DETERMINAZIONE DELL'IRES PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRES OCCORRE FAR RIFERIMENTO AI SOLI REDDITI DERIVANTI DA RICAVI PER CESSIONE DI BENI O PRESTAZIONI DI SERVIZI EFFETTUATI NEL TERRITORIO DELLO STATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IRES, ALLA BASE IMPONIBILE SI APPLICA UN'ALIQUOTA PROGRESSIVA A SCAGLIONI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRES OCCORRE RIFERIRSI AL RISULTATO DI BILANCIO CIVILISTICO A CUI APPORTARE I CORRETTIVI IN AUMENTO O DIMINUZIONE DI NATURA FISCALE PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRES OCCORRE RICLASSIFICARE IL BILANCIO IN BASE AI CRITERI STABILITI DALL'UNIONE EUROPEA 03. L'IRES SI PUO' DEFINIRE: L'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' DI PERSONE L'IMPOSTA REGIONALE SUL REDDITO DELLE SOCIETA' L'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' DI CAPITALI E DEGLI ENTI CHE HANNO PER OGGETTO ESCLUSIVO O PRINCIPALE L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' COMMERCIALE L'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE IMPRESE INDIVIDUALI 04. L'IRES SI PUO' DEFINIRE UN'IMPOSTA PROPORZIONALE INDIRETTA UN'IMPOSTA PROPORZIONALE SUL REDDITO DELLE SOCIETA' UNA TASSA SULLE SOCIETA' DI CAPITALI UN'IMPOSTA PROGRESSIVA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' 05. IL REDDITO DI IMPRESA SI CARATTERIZZA PER: COLPIRE SOLO LE IMPRESE ARTIGIANE IN FUNZIONE DEI PROVENTI INCASSATI NEL PERIODO DI IMPOSTA ESSERE TASSATO CON IL CRITERIO TEMPORALE DELLA COMPETENZA ECONOMICA ED ASSOGGETTATO AL PRINCIPIO DI INERENZA IN RELAZIONE AI COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO TASSARE LE SOCIETA' INDUSTRIALI CON PERIODO DI IMPOSTA COINCIDENTE CON L'ANNO SOLARE ESSERE DETERMINATO CON IL PRINCIPIO DEL VALORE NORMALE 06. NON SONO SOGGETTI AD IRES LE SOCIETA' PER AZIONI LE SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO LE SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI LE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 07. IL CANDIDATO INDICHI IN CHE MODO VIENE DETERMINATA L'IRES I principi base per la determinazione del reddito d’impresa sono: - Principio di competenza; - Principio di inerenza; - Principio di previa imputazione al CE per quanto riguarda i componenti negativi di reddito. Muovendo dal principio di competenza, consacrato in seno all’art. 109 del T.U.I.R., nel suo primo comma statuisce : “i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza; Scaricato da Ginevra Chele (
[email protected]) lOMoARcPSD|7617278 Set Domande: DIRITTO TRIBUTARIO GIURISPRUDENZA (D.M. 270/04) Docente: Margarita Marco © 2016 Università Telematica eCampus - Data Stampa 31/01/2017 14:51:32 - 70/81 Lezione 061 01. I COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO Il reddito di esercizio è la somma algebrica dei componenti positivi e negativi di reddito registrati dall'impresa nello svolgimento della sua attività in un dato intervallo di tempo. Costituiscono componenti positivi di reddito i ricavi, le plusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze attive, i dividendi e gli interessi attivi, i proventi immobiliari e le rimanenze. Ai sensi dell’art. 109 co. 2 e 3 TUIR il principio di competenza prevede che le componenti positive e negative di reddito concorrono a formare il reddito d’impresa nell’esercizio di maturazione ovvero quando si perfezionano le operazioni da cui derivano; tuttavia, Sono previste le seguenti tassative deroghe al principio di competenza con conseguente applicazione del principio di cassa. Scaricato da Ginevra Chele (
[email protected]) lOMoARcPSD|7617278 Set Domande: DIRITTO TRIBUTARIO GIURISPRUDENZA (D.M. 270/04) Docente: Margarita Marco © 2016 Università Telematica eCampus - Data Stampa 31/01/2017 14:51:32 - 71/81 Lezione 062 01. I COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO Il reddito di esercizio è la somma algebrica dei componenti positivi e negativi di reddito registrati dall'impresa nello svolgimento della sua attività in un dato intervallo di tempo. Costituiscono componenti negativi di reddito spese per prestazioni di lavoro - interessi passivi - oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale - minusvalenze - sopravvenienze passive - ammortamenti - costi di pubblicità e rappresentanza - accantomenti. Ai sensi dell’art. 109 co. 2 e 3 TUIR il principio di competenza prevede che le componenti positive e negative di reddito concorrono a formare il reddito d’impresa nell’esercizio di maturazione ovvero quando si perfezionano le operazioni da cui derivano; tuttavia, Sono previste le seguenti tassative deroghe al principio di competenza con conseguente applicazione del principio di cassa. Scaricato da Ginevra Chele (
[email protected]) lOMoARcPSD|7617278 Set Domande: DIRITTO TRIBUTARIO GIURISPRUDENZA (D.M. 270/04) Docente: Margarita Marco Lezione 063 © 2016 Università Telematica eCampus - Data Stampa 31/01/2017 14:51:32 - 72/81 01. NELL'AMBITO DEL CONSOLIDATO MONDIALE, QUALE DI QUESTE AFFERMAZIONI NON E' CORRETTA E' IRREVOCABILE PER ALMENO TRE ESERCI DEL SOGGETTO CONTROLLANTE PUO' ESSERE ESERCITATO SOLO DALLA SOCIETA' CONTROLLANTE RESIDENTE IN ITALIA DEVE INCLUDERE TUTTE LE CONTROLLATE ESTERE E' IRREVOCABILE PER ALMENO CINQUE ESERCI DEL SOGGETTO CONTROLLANTE 02. IN RELAZIONE AL CONSOLIDATO NAZIONALE, QUALE DI QUESTE AFFERMAZIONI NON E' CORRETTA SONO ESCLUSI DAL REDDITO COMPLESSIVO DI GRUPPO I DIVIDENDI DISTRIBUITI DALLE SOCIETA' CONSOLIDATE SONO IRRILEVANTI, PER IL CALCOLO DEGLI INTERESSI PASSIVI, GLI ONERI FINANZIARI RELATIVI ALLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' FACENTI PARTE DEL SISTEMA DI "TASSAZIONE DI GRUPPO" E' UN'OPERAZIONE BILATERALE CHE DEVE ESSERE ESERCITATA CONGIUNTAMENTE DA OGNI SOCIETA' CONTROLLATA E DALLA CONTROLLANTE L'OPZIONE PER TALE REGIME HA LA DURATA DI UN ANNO Scaricato da Ginevra Chele (
[email protected]) lOMoARcPSD|7617278 Set Domande: DIRITTO TRIBUTARIO GIURISPRUDENZA (D.M. 270/04) Docente: Margarita Marco © 2016 Università Telematica eCampus - Data Stampa 31/01/2017 14:51:32 - 75/81 • nel periodo prima della trasformazione si applicano le regole ante-trasformazione; • la trasformazione interrompe il periodo d’imposta e ne fa nascere uno nuovo a cui si applicano le regole post-trasformazione (sarà necessario stilare un conto economico, dichiarazioni infra annuali, eccetera). Con riguardo alle riserve, il legislatore ha stabilito che quelle costituite prima della trasformazione conservano il loro originario “status fiscale” anche dopo la trasformazione. TRASFORMAZIONI ETEROGENEE La trasformazione eterogenea è la trasformazione da società di capitali in consorzio, associazione non riconosciuta, fondazione, ecc. (e viceversa). A fini fiscali è interessante studiare: • trasformazioni da società di capitali a soggetto non commerciale, per cui si verifica l’imponibilità dei maggiori valori dei beni del soggetto trasformato – in quanto la trasformazione determina la destinazione dei beni aziendali a finalità estranee all’esercizio d’impresa; • trasformazioni da soggetto non commerciale a società di capitali, che il legislatore equipara ad un conferimento, per cui i beni dell’ente diventano “beni relativi all’impresa” – quindi la trasformazione determina il realizzo delle plusvalenze dei beni in questione comportandone la tassabilità; le plusvalenze sono però determinate in base al valore normale e non al costo storico. LE FUSIONI La fusione può avvenire mediante costituzione di una nuova società o mediante incorporazione: la società nuova (o l’incorporante) subentra in tutte le situazioni giuridiche precedenti (compresi gli obblighi fiscali). La fusione interessa l’organizzazione e non la gestione delle società, ed è quindi evento fiscalmente neutro con riguardo alle plus/minusvalenze insite nel patrimonio dell’incorporata nonché agli avanzi/disavanzi di fusione. La fusione non conferisce rilievo alle differenze (positive o negative) tra valori reali e valori fiscalmente riconosciuti dei beni delle società partecipanti alla fusione. I beni provenienti dalle società fuse possono essere iscritti ad un valore contabile superiore a quello originario, e nel qual caso dalla fusione emerge un disavanzo – che dovrà però essere reso noto nel “prospetto di riconciliazione” da allegare in dichiarazione. Anche rispetto ai soci, la fusione è fiscalmente neutra: non sono tassabili i con-cambio di azioni poiché rappresentano una semplice sostituzione di titoli – ed è tassabile solo l’eventuale conguaglio in denaro pagato ai soci in occasione del con-cambio (come reddito di capitale). LA FUSIONE RETROATTIVA L’atto di fusione può prevedere che l’operazione abbia effetti retroattivi a fini fiscali, risalendo al momento in cui si è chiuso l’ultimo esercizio dell’incorporata (o, se più vicino, dell’incorporante). La retrodatazione opera “ex nunc” ed è quindi relativa ai soli fatti reddituali del periodo considerato. RIPORTO DELLE PERDITE La società incorporante acquisisce diritto di riportare a nuovo le perdite fiscali pregresse delle società incorporate. Per evitare fusioni fasulle, attuate solo a scopi elusivi, onde utilizzare lo strumento del riporto delle perdite per l’incorporante, il legislatore ha posto alcuni limiti: • le perdite riportabili non possono essere superiori ai rispettivi patrimoni netti; • per il riporto delle perdite, l’incorporata deve aver avuto nell’ultimo esercizio costi per prestazioni di lavoro dipendente e ricavi non inferiori al 40% in media dei due esercizi precedenti; • è vietato il riporto fino a concorrenza dell’importo di un’eventuale svalutazione operata dall’incorporante riguardo alle partecipazioni dell’incorporata. RISERVE IN SOSPENSIONE D’IMPOSTA All’incorporante passa il debito fiscale potenziale collegato alle incorporate. Vanno però distinte: Scaricato da Ginevra Chele (
[email protected]) lOMoARcPSD|7617278 Set Domande: DIRITTO TRIBUTARIO GIURISPRUDENZA (D.M. 270/04) Docente: Margarita Marco © 2016 Università Telematica eCampus - Data Stampa 31/01/2017 14:51:32 - 76/81 • riserve tassabili per qualunque utilizzo, che concorrono a formare il reddito della società formata dalla fusione – e devono essere primariamente ricostituite, riducendo l’avanzo od aumentando il disavanzo; in mancanza di avanzo, la ricostituzione può avvenire vincolando a tal fine le poste disponibili del patrimonio netto (ed in particolare le riserve già tassate) – ed in mancanza, il capitale sociale, indicandone il vincolo in nota integrativa; • riserve che diventano tassabili solo se distribuite, che vanno ricostituite nei limiti in cui vi sia avanzo od aumento del capitale sociale superiore alla somma dei capitali sociali delle società fuse. AVANZI E DISAVANZI D’ANNULLAMENTO La fusione è fiscalmente neutra con riguardo alle “differenze di fusione” (avanzi o disavanzi): • tali differenze non hanno rilievo reddituale; • il disavanzo può essere usato per le rivalutazioni, ma solo ai fini civilistici e non fiscali. La fusione quindi, di per sé, non determina l’emergere di perdite deducibili o di componenti positive tassabili; potranno emergere componenti positive e negative di reddito quando acquisteranno rilievo i valori reali dei beni dell’incorporata, acquisiti dall’incorporante. (Avanzo e disavanzo sono dati dalla differenza tra patrimonio netto contabile e valore fiscalmente riconosciuto dalle partecipazioni). AVANZI E DISAVANZI DA RAPPORTI DI SCAMBIO Si hanno avanzi/disavanzi da rapporti di scambio nel caso in cui l’incorporante non possegga prima della fusione tutte le azioni dell’incorporata (od al limite non ne possegga nessuna): per i soci dell’incorporata vi è dunque un cambio di azioni, in quanto ricevono, in luogo delle vecchie azioni (dell’incorporata), azioni dell’incorporante. L’incorporante aumenta il proprio capitale sociale per assegnare le azioni – e le differenze di fusione sono date dalla differenza tra misura dell’aumento di capitale e valore contabile netto. L’avanzo costituisce una riserva di sovrapprezzo, mentre il disavanzo una posta attiva. SCISSIONE La scissione è il fenomeno inverso della fusione: • è scissione parziale quando si scinde solo una parte in una nuova società, ma rimane anche quella originaria – ed in tal caso le posizioni della società scissa sono assunte solo in parte da ognuna delle società risultanti. • è scissione totale quando la società di partenza viene effettivamente scissa in due nuove distinte società: ed in tal caso le posizioni soggettive facenti capo alla società scissa passano in toto alla società beneficiaria. La scissione è fiscalmente neutra: • le plus/minusvalenze cui non corrisponde un effettivo corrispettivo non sono tassabili – le differenze fra valori iscritti e valori fiscalmente riconosciuti dovranno essere indicati nel “prospetto di riconciliazione”; • eventuali avanzi/disavanzi non sono tassabili. LA LIQUIDAZIONE ORDINARIA Alla messa in liquidazione della società si chiude il periodo d’imposta (ed è necessario un bilancio ed una dichiarazione intermedia) e si apre il periodo di liquidazione. Se la chiusura della liquidazione avviene: • non oltre il periodo d’imposta in cui è iniziata, il reddito sarà determinato dal bilancio finale; • tra 1 e 5 anni, i risultati dei singoli esercizi sono provvisori (e segue il conguaglio sulla base del bilancio finale di liquidazione); • oltre 5 anni, i risultati dei singoli esercizi assumono il carattere di definitività. LIQUIDAZIONE CONCORSUALE (FALLIMETARE) Scaricato da Ginevra Chele (
[email protected]) lOMoARcPSD|7617278 Set Domande: DIRITTO TRIBUTARIO GIURISPRUDENZA (D.M. 270/04) Docente: Margarita Marco © 2016 Università Telematica eCampus - Data Stampa 31/01/2017 14:51:32 - 77/81 Con riguardo alla disciplina del fallimento delle società di capitali, si distinguono: • periodi d’imposta pre – fallimentari, che sono quelli precedenti alla dichiarazione di fallimento – e per riscuotere eventuali crediti il fisco dovrà iscriverli a ruolo (subendo la falcidia fallimentare); • segmento pre – fallimentare, che è quella parte dell’esercizio che precede la dichiarazione del fallimento – per cui il reddito è determinato in base al bilancio redatto dal curatore o dal commissario liquidatore; • periodo fallimentare, che è un periodo continuativo dalla dichiarazione di fallimento alla chiusura – ed il reddito è costituito dalla differenza fra il residuo attivo ed il patrimonio netto, in base ai valori fiscalmente riconosciuti. Scaricato da Ginevra Chele (
[email protected]) lOMoARcPSD|7617278 Set Domande: DIRITTO TRIBUTARIO GIURISPRUDENZA (D.M. 270/04) Docente: Margarita Marco Lezione 068 © 2016 Università Telematica eCampus - Data Stampa 31/01/2017 14:51:32 - 80/81 01. GLI STUDI DI SETTORE MISURANO LE PLUSVALENZE I RICAVI IL REDDITO LE PERDITE 02. IL REGIME DELLA TRASPARENZA CONSENTE: DI IMPUTARE L'UTILE DELLE SOCIETA' DI CAPITALI IN CAPO AI SOCI SIANO ESSI PERSONE FISICHE O GIURIDICHE IN LUOGO DELLA TASSAZIONE IN CAPO ALLA SOCIETA' STESSA. REGIME OPZIONALE L'ESENZIONE IRES ED IL RIPORTO ILLIMITATO DELLE PERDITE PER I PRIMI TRE ANNI DI VITA DELLE SOCIETA' DI CAPITALI DI RENDERE TRASPARENTI GLI ELEMENTI DI BILANCIO AI FINI DEL CONTROLLO DEL REDDITO DICHIARATO DALLE SOCIETA' DI CAPITALI DI CONSIDERARE ESENTI NELLA MISURA DEL 95 % LE PLUSVALENZE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE IN SOCIETA' 03. NELL'AMBITO DEGLI STUDI DI SETTORE PER CONGRUITA' SI INTENDE: CHE IL REDDITO DI IMPRESA E' CONGRUO RISPETTO ALL'ATTIVO DELL'IMPRESA STESSA CHE IL REDDITO COMPLESSIVO DICHIARATO DAL CONTRIBUENTE E' CONGRUO RISPETTO AGLI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI IMPUTATI IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI CHE IL REDDITO DA LAVORO AUTONOMO E' CONGRUO RISPETTO ALLA MEDIA DEGLI ULTIMI TRE ANNI IL RAGGIUNGIMENTO DELLA SOGLIA MINIMA DEI RICAVI O DEI COMPENSI RISPETTO A QUELLI DETERMINATI DAL MODELLO STATISTICO 04. COSA SONO GLI STUDI DI SETTORE: UNA METODOLOGIA STATISTICO MATEMATICA FINALIZZATA AD ACCERTARE SE I REDDITI DICHIARATI SONO CONGRUI RISPETTO ALLO STUDIO DI RIFERIMENTO UNA METODOLOGIA CHE STUDIA I MODELLI ORGANIZZATIVI DELLE SOCIETA' OPERANTI ANCHE ALL'ESTERO UNA METODOLOGIA STATISTICO MATEMATICA FINALIZZATA AD ACCERTARE SE I RICAVI O COMPENSI DICHIARATI SONO CONGRUI RISPETTO ALLO STUDIO DI RIFERIMENTO UNA METODOLOGIA STATISTICO MATEMATICA FINALIZZATA AD ACCERTARE SE I REDDITI DICHIARATI NEL PRIMO ANNO DI ATTIVITA' SONO CONGRUI RISPETTO AL SETTORE SCELTO Scaricato da Ginevra Chele (
[email protected]) lOMoARcPSD|7617278 Set Domande: DIRITTO TRIBUTARIO GIURISPRUDENZA (D.M. 270/04) Docente: Margarita Marco © 2016 Università Telematica eCampus - Data Stampa 31/01/2017 14:51:32 - 81/81 Lezione 069 01. L'IVA E' UNA TASSA SUGLI ACQUISTI UNA TASSA PROGRESSIVA SULLE VENDITE UNA IMPOSTA INDIRETTA SUI CONSUMI DI TIPO PROPORZIONALE UNA IMPOSTA DIRETTA SUI CONSUMI DI TIPO PROPORZIONALE 02. Si è soggetti Iva quando: SI E' ISCRITTI ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA SI EFFETTUA UNA CESSIONE DI BENI O PRESTAZIONE DI SERVIZI NEL TERRITORIO DELLO STATO CON CARATTERE DI ABITUALITA' NELL'AMBITO DI IMPRESA O ARTI E PROFESSIONI SI EFFETTUANO ACQUISTI INTRA COMUNITARI SI E' CONSUMATORI FINALI Scaricato da Ginevra Chele (
[email protected]) lOMoARcPSD|7617278 Set Domande: DIRITTO TRIBUTARIO GIURISPRUDENZA (D.M. 270/04) Docente: Margarita Marco © 2016 Università Telematica eCampus - Data Stampa 31/01/2017 14:51:32 - 82/81 Lezione 070 01. IL CANDIDATO INDICHI QUALI SONO LE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA Le operazioni rilevanti ai fini IVA si distinguono in: - operazioni imponibili. Questa categoria di operazioni comprende tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso, da soggetti passivi IVA nell'ambito del territorio nazionale. Inoltre, tra le operazioni imponibili va incluso anche l'autoconsumo, cioè la destinazione dei beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore. - operazioni esenti. Queste sono operazioni che hanno tutti i requisiti per essere considerate imponibili, ma per le quali il legislatore, per ragioni di opportunità economica e sociale, ha previsto che non venga applicata l'IVA. Ad es. interessi per dilazioni di pagamento, prestazioni mediche, prestazioni didattiche, prestazioni dei servizi di pompe funebri, ecc.. - operazioni non imponibili. In questa categoria rientrano operazioni che non sono tassate in quanto si riferiscono a beni destinati al consumo fuori dal territorio nazionale. Essendo l'IVA un'imposta sui consumi essa colpisce il bene nel luogo in cui esso sarà consumato. La non imponibilità di queste operazioni, quindi, mira ad evitare una doppia imposizione. Questa categoria di operazioni comprende: • le esportazioni; • le operazioni relative al settore nautico ed aeronautico; • i servizi connessi alle attività internazionali (disciplinati agli art.8, 8-bis e 9 del DPR 633/72); • le cessioni intracomunitarie. Scaricato da Ginevra Chele (
[email protected]) lOMoARcPSD|7617278 Set Domande: DIRITTO TRIBUTARIO GIURISPRUDENZA (D.M. 270/04) Docente: Margarita Marco Lezione 073 © 2016 Università Telematica eCampus - Data Stampa 31/01/2017 14:51:32 - 85/81 01. SONO OPERAZIONI IVA ESENTI: LE VENDITE EXTRA UNIONE EUROPEA LA FATTURAZIONE DELLE ANTICIPAZIONI EFFETTUATE QUELLE DI CUI ALL'ART. 10 DEL DPR 633/72 ESENTATE DAL LEGISLATORE QUELLE CHE NON SONO CONSIDERATE CESSIONI DI BENI O PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ESPRESSO DETTATO LEGISLATIVO 02. LE IMPORTAZIONI AI FINI IVA SONO OPERAZIONI IMPONIBILI ESCLUSE ESENTI NON IMPONIBILI 03. IL CANDIDATO ILLUSTRI LA DIFFERENZA TRA OPERAZIONI IMPONIBILI, NON IMPONIBILI ED ESENTI AI FINI IVA L’applicazione dell’ IVA, avviene se sussistono i seguenti i seguenti principi: - presupposto oggettivo: determina che, l’applicazione dell’IVA, è possibile solo se si tratta di operazioni in cui vi è la cessione di beni o prestazioni di servizi ex art. 2 e 3 D.P.R. 633/1972; - presupposto soggettivo: determina che, l’applicazione dell’imposta, deve essere fatta nell’esercizio di un’attività che può essere professionale o imprenditoriale ex art. 4 e 5; - presupposto territoriale: determina che può essere fatta solo se l’operazione sia effettuata in Italia ex art. 7 del DPR. Le operazioni imponibili IVA: operazioni in cui sussistono tutti e tre i principi previsti dalla normativa. Si tratta di tutte le operazioni di cessioni di beni e/o prestazioni di servizi realizzate nell’esercizio di impresa, arte o professione svolta nel territorio italiano. Le operazioni imponibili ai fini IVA possono essere soggette a quattro tipi di aliquote: • 4% sui beni di prima necessità; • 5% su erbe e piante aromatiche; • 10% aliquota agevolata; • 22% aliquota ordinaria. Le operazioni non imponibili IVA: operazioni commerciali che mancano di uno o più requisiti previsti dalla normativa di riferimento. Un’operazione non imponibile, ad esempio, è la cessione all’estero poiché manca la territorialità; mentre sussistono gli altri due presupposti, quindi: cessione di beni o prestazione di servizi nell’esercizio di attività d’impresa. Fanno parte di questa categoria: • le esportazioni; • le operazioni intracomunitarie; • i servizi legati ad attività internazionali e le operazioni inerenti al servizio nautico ed aeronautico. Le operazioni esenti: operazioni che soddisfano tutti e tre i requisiti, ma per ragioni di opportunità economica e sociale, il legislatore ha deciso che non deve essere applicata l’imposta. Sono le operazioni esenti IVA ex dell’articolo 10 che devono essere fatturate e contabilizzate come le altre. I motivi che giustificano le esenzioni IVA ex art. 10 sono ricondotte a due fattispecie: • per motivi sociali, come le prestazioni sanitarie o alle attività di carattere culturale; • per motivi di equilibrio della tassazione, come le operazioni di finanziamento che già sono soggette ad altra forma di imposizione fiscale. Possono far parte di questa categoria, ad esempio: • le prestazioni mediche o sanitarie; • attività educative e culturali; • esercizio di giochi e scommesse; • alcune operazioni immobiliari; • gli interessi per dilazioni di pagamento. Scaricato da Ginevra Chele (
[email protected]) lOMoARcPSD|7617278 Set Domande: DIRITTO TRIBUTARIO GIURISPRUDENZA (D.M. 270/04) Docente: Margarita Marco Lezione 073 © 2016 Università Telematica eCampus - Data Stampa 31/01/2017 14:51:32 - 86/81 Il soggetto passivo IVA che realizza un’operazione esente IVA ex dell’art. 10 non può detrarre l’IVA sugli acquisti, quindi viene meno il concetto di “neutralità” del tributo, che diventa un costo a tutti gli effetti. Le operazioni escluse: previste dall’art. 15 del DPR 633/1972, sono operazioni che non danno luogo a particolari obblighi e nemmeno vanno ad incrementare il volume d’affari e in assenza del presupposto oggettivo. La differenza con l’esenzione IVA ex dell’art. 10 è che comporta obblighi sostanziali e formali per il contribuente, mentre l’art. 15 prevede i casi di esclusione IVA e non comporta particolari obblighi per il contribuente. Ai sensi dell’art. 15 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633, non concorrono a formare la base imponibile: 1. le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente; 2. gli interessi dovuti per dilazione di pagamento, nei limiti della parte corrispondente al saggio legale aumentato di tre punti; 3. le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate; 4. l’importo degli imballaggi e dei contenitori, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa; 5. l’ammontare dovuto a titolo di rivalsa dell’IVA. Scaricato da Ginevra Chele (
[email protected]) lOMoARcPSD|7617278 Set Domande: DIRITTO TRIBUTARIO GIURISPRUDENZA (D.M. 270/04) Docente: Margarita Marco © 2016 Università Telematica eCampus - Data Stampa 31/01/2017 14:51:32 - 87/81 Lezione 074 01. PER LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA SI INTENDE: LA DIFFERENZA DELL'IVA SU IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONI LA DIFFERENZA MENSILE O TRIMESTRALE TRA L'IVA ASSOLTA SUGLI ACQUISTI E L'IVA SULLE VENDITE IL CALCOLO EFFETTUATO IN FATTURA IN BASE ALL'ALIQUOTA VIGENTE IL PAGAMENTO DELL'IVA ACCERTATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE 02. LE ATTUALI ALIQUOTE IVA: 4% - 10% - 22% 5% - 10% - 21% 5% - 12% - 22% 4% - 12% - 21% 03. IL CANDIDATO INDICHI IN CHE MODO VIENE DETERMINATA L'IVA DA VERSARE ALL'ERARIO Una volta calcolata l’IVA esigibile nel mese (o trimestre), risultante dalle annotazioni nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, bisogna sottrarre l’IVA risultante dalle annotazioni eseguite nei registri relativi ai beni e ai servizi acquistati e dalle bolle doganali per cui il diritto alla detrazione spetta nello stesso periodo di riferimento. All’ammontare così calcolato devono essere sottratti anche eventuali crediti d’imposta e sommati eventuali debiti d’imposta relativi al periodo precedente. Da tale calcolo può risultare: - un’IVA a debito, da versare quindi all’Erario, se pari o superiore a 25,82 euro, diversamente si riporta in aumento per il periodo successivo; - un’IVA a credito, da computare in detrazione nel periodo successivo. La periodicità della liquidazione IVA dipende dal volume d’affari del soggetto passivo. In particolare, possono effettuare la liquidazione IVA trimestrale, anziché mensile, coloro che hanno un volume d’affari uguale o inferiore a: - 400.000 euro se hanno per oggetto la prestazione di servizi; - 700.000 euro se hanno per oggetto attività diverse dalla prestazione dei servizi. Se si opta per il versamento IVA trimestrale si dovranno pagare, oltre all’imposta che risulta dalla liquidazione, anche gli interessi nella misura dell’1%. Scaricato da Ginevra Chele (
[email protected]) lOMoARcPSD|7617278 Set Domande: DIRITTO TRIBUTARIO GIURISPRUDENZA (D.M. 270/04) Docente: Margarita Marco © 2016 Università Telematica eCampus - Data Stampa 31/01/2017 14:51:32 - 90/81 Lezione 078 01. Per quanto riguarda l'imposta di registro, si può affermare che: è un’imposta diretta sui trasferimenti di immobili l’imposta di registro è il corrispettivo per la registrazione degli atti è un’imposta che colpisce il reddito catastale degli immobili e dei terreni è un’imposta indiretta sulle attività giuridiche dovuta dal richiedente la registrazione di un atto 02. L'IMPOSTA DI REGISTRO Imposta indiretta che, dal punto di vista giuridico, colpisce gli atti produttivi di effetti giuridici. Dal punto di vista economico, si tratta di un'imposta che incide, in sostanza, sui trasferimenti di ricchezza. Sono soggetti a tassazione: — gli atti scritti di qualsiasi natura (negoziale, amministrativa, giudiziaria); — determinati contratti verbali; — alcune operazioni societarie; — atti formati all'estero. Si possono individuare due distinte categorie di contribuenti: — soggetti obbligati alla richiesta di registrazione (parti contraenti, notai, pubblici ufficiali, cancellerie); — soggetti obbligati al pagamento (parti contraenti, parti in causa, pubblici ufficiali che hanno ricevuto, redatto o autenticato gli atti). Gli atti sono soggetti a tassazione in base alle distinte aliquote indicate nella tariffa allegata al decreto istitutivo. L'imposta di registro in alcuni casi viene applicata in misura proporzionale al valore dell'atto registrato, mentre in altri casi si applica in misura fissa, per cui nel primo caso è una vera e propria imposta e nel secondo, invece, si tratta di una tassa. L’imposta di registro è alternativa all’Iva. Gli atti soggetti a Iva infatti non scontano l’imposta di registro, salvo quanto previsto in materia di locazione e cessione di fabbricati da imprese costruttrici. Il principio di alternatività tra Iva e imposta di registro è previsto dall’articolo 40 del Testo Unico dell’imposta di registro, il quale dispone che per gli atti aventi ad oggetto cessioni di beni e prestazioni di servizi rientranti nel campo di applicazione dell’Iva, l’imposta di registro si applica in misura fissa. In generale l’acquisto di un immobile da un’impresa è un atto esente Iva. In questo caso, pertanto, l’acquirente dovrà pagare, oltre alle imposte ipotecarie e catastali fisse, l’imposta di registro in misura proporzionale del 9%. Invece, quando si applica l’Iva, l’acquirente dovrà pagare l’imposta sul valore aggiunto e l’imposta di registro fissa di 200 euro. L’Iva si applica nel caso di cessioni effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino dei fabbricati entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento oppure anche dopo i 5 anni, se il venditore sceglie di assoggettare l’operazione a Iva (la scelta va espressa nell’atto di vendita o nel contratto preliminare); cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali, per le quali il venditore sceglie di sottoporre l’operazione a Iva (anche in questo caso, la scelta va espressa nell’atto di vendita o nel contratto preliminare). Scaricato da Ginevra Chele (
[email protected]) lOMoARcPSD|7617278 Set Domande: DIRITTO TRIBUTARIO GIURISPRUDENZA (D.M. 270/04) Docente: Margarita Marco © 2016 Università Telematica eCampus - Data Stampa 31/01/2017 14:51:32 - 91/81 03. I SOGGETTI PASSIVI NELL'IMPOSTA DI REGISTRO Secondo l’art. 10 del TUR sono obbligati a richiedere la registrazione: a) le parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all’estero, nonché i rappresentanti delle società o enti esteri, ovvero uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni delle società o ente, per le operazioni di cui all’art. 4; b) i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati; c) i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell’esercizio delle loro funzioni; d) gli impiegati dell’amministrazione finanziaria e gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza per gli atti da registrare d’ufficio a norma dell’articolo 15. In materia di imposta di registro la responsabilità per il versamento del tributo rinviene la propria regolamentazione nell’art. 57 del TUR a tenore del quale, oltre ai pubblici ufficiali che hanno redatto, ricevuto a autenticato l’atto ed ai soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta i contraenti, le parti in causa, e coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere gli atti e le denunce. La solidarietà per il pagamento del tributo, inoltre, si estende agli agenti immobiliari, relativamente alle scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività, all’utilizzatore dell’immobile concesso in locazione finanziaria, anche da costruire o in corso di costruzione, per il contratto concluso dal locatore. Le deroghe alla regola della solidarietà sono previste dalla stessa disposizione normativa che la esclude per quanto attiene all’imposta complementare dovuta per un fatto imputabile ad una delle parti di cui risponde solo quest’ultima e per i contratti in cui figura lo stato nei quali obbligata al pagamento dell’imposta è unicamente l’altra parte contraente, salvo si tratti di imposta dovuta per atti presentati volontariamente per la registrazione da amministrazioni dello stato. Fanno eccezione, altresì, gli atti soggetti a registrazione in caso d’uso o volontariamente dal momento che l’obbligo di versare l’imposta grava esclusivamente su chi ha richiesto la registrazione. Gli ultimi due casi di esclusione della natura solidale dell’obbligazione tributaria sono rappresentati dagli atti cosiddetti plurimi e da quelli di espropriazione per pubblica utilità o, comunque, di trasferimento coattivo della proprietà. Scaricato da Ginevra Chele (
[email protected]) lOMoARcPSD|7617278 Set Domande: DIRITTO TRIBUTARIO GIURISPRUDENZA (D.M. 270/04) Docente: Margarita Marco © 2016 Università Telematica eCampus - Data Stampa 31/01/2017 14:51:32 - 92/81 Lezione 079 01. L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO Secondo quanto previsto dall’art. 25 del DPR 131/86 se un atto è in parte oneroso e in parte gratuito, si applica l’imposta di registro sulla parte a titolo oneroso, salva l’applicazione dell’imposta sulle donazioni per la parte a titolo gratuito. Se un atto ha per oggetto più beni o diritti, per i quali siano previste aliquote diverse, troverà applicazione l’aliquota più elevata salvo che per i singoli beni o diritti siano stati pattuiti corrispettivi distinti (art. 23 DPR 131/86). Tale disposizione non si applica per i crediti, i beni mobili e le rendite che facciano parte di un’eredità indivisa o d una comunione; in tal caso si applica l’aliquota stabilita per ciascuno di essi. Per l’applicazione delle diverse aliquote di imposta nelle cessioni dell’intera azienda o di singoli rami della stessa, le passività sono imputate ai diversi beni mobili e immobili, in proporzione al loro rispettivo valore. In base all’art. 24 del testo unico, nei trasferimenti di beni immobili, le accessioni, i frutti pendenti e le pertinenze si presumono trasferiti all’acquirente dell’immobile tranne che si provi che sono stati esclusi espressamente dalla vendita, oppure si provi, con atto che abbia acquistato data certa mediante registrazione, che appartengono ad un terzo o siano stati ceduti all’acquirente da un terzo. Analogamente opera la presunzione legale di donazione (art. 26 DPR 131/86) per i trasferimenti immobiliari e di partecipazioni sociali, quando il valore della partecipazione o la differenza tra il valore e il prezzo siano superiori a euro 180.759,81, posti in essere tra coniugi e parenti in linea retta, se l’ammontare dell’imposta di registro e di ogni altra imposta dovuta risulta inferiore a quello delle imposte applicabili in caso di trasferimento a titolo gratuito al netto delle detrazioni spettanti. Gli atti sottoposti a condizione sospensiva a norma dell’art. 1353 c.c. sono registrati con il pagamento dell’imposta in misura fissa (art. 27 del testo unico). Al verificarsi della condizione si applica l’imposta secondo quanto previsto al momento della formazione dell’atto. Si dovrà, quindi, provvedere al versamento della differenza fra quanto effettivamente dovuto e l’imposta pagata in sede di registrazione. Non rientrano nell’ipotesi di condizione sospensiva le vendite con riserva di proprietà (art. 1523 c.c.) e gli atti che dipendono dalla volontà del creditore o del debitore (condizione potestativa). Gli atti sottoposti ad approvazione od omologazione e quelli che possono avere esecuzione dopo un termine fissato dalla legge (art. 14 del DPR 131/86) sono assoggettati all’imposta indicata nella tariffa quando si verifica l’approvazione o l’omologazione o decorre il termine fissato. Nell’ipotesi in cui detti atti siano presentati all’Ufficio prima che si verifichino le condizioni indicate saranno soggetti all’imposta fissa e l’imposta principale sarà applicata successivamente in base alle disposizioni vigenti al momento del verificarsi degli eventi condizionanti. In tal caso viene derogato il principio secondo cui l’imposta principale è quella applicata al momento della registrazione (art. 42 del testo unico). La risoluzione del contratto è sottoposta all’imposta in misura fissa se dipende da clausola o da condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto stesso oppure stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui è stato concluso il contratto; in ogni altro caso l’imposta è dovuta per le prestazioni derivanti dalla risoluzione perché il corrispettivo della risoluzione viene considerato come un’autonoma nuova obbligazione (art. 28 del DPR 131/86). La ratifica, la convalida e la conferma sono sottoposte ad imposta in misura fissa; se per esse è previsto un corrispettivo si applica l’imposta proporzionale con aliquota diversa in relazione al fatto che il corrispettivo è posto a carico dell’acquirente o dell’alienante. La cessione di contratto (art. 1406 c.c.) è soggetta all’imposta con la stessa aliquota stabilita per il contratto ceduto. L’art. 29 del testo unico disciplina le transazioni. Qualora esse non importino trasferimento di proprietà o trasferimento e costituzione di diritti reali, l’imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tener conto di quelli di restituzione; se dall’atto non deriva alcun obbligo di pagamento sarà dovuta l’imposta in misura fissa. Per i contratti a prezzo indeterminato (art. 1474 c.c.) l’imposta sarà determinata in base al corrispettivo dichiarato dalla parte che chiede la registrazione con eventuale rimborso e conguaglio una volta determinato il corrispettivo (art. 35 del testo unico). Per i contratti a tempo indeterminato l’imposta si applica in relazione alla durata dichiarata dalla parte che chiede la registrazione; alla scadenza del termine si procederà ad una nuova dichiarazione con applicazione dell’imposta in base alla maggiore durata del contratto (art. 36 del testo unico). Scaricato da Ginevra Chele (
[email protected]) lOMoARcPSD|7617278 Set Domande: DIRITTO TRIBUTARIO GIURISPRUDENZA (D.M. 270/04) Docente: Margarita Marco © 2016 Università Telematica eCampus - Data Stampa 31/01/2017 14:51:32 - 95/81 Lezione 081 01. IL CANDIDATO INDICHI LE CATEGORIE DEI SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA CATASTALE Sono obbligati al pagamento dell'imposta catastale coloro che richiedono le formalità e i pubblici ufficiali obbligati al pagamento dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni, relativamente agli atti ai quali si riferisce la formalità. Sono inoltre solidalmente tenuti al pagamento delle imposte tutti coloro nel cui interesse è stata richiesta la formalità e, nel caso di iscrizioni e rinnovazioni, anche i debitori contro i quali è stata iscritta o rinnovata l'ipoteca. 02. IL PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA CATASTALE L'imposta catastale è dovuta sulle volture catastali per il trasferimento di immobili, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso, o seguenti la costituzione su di essi di ipoteche o di diritti, ad esempio il diritto di usufrutto. L’imposta catastale è correlata all’imposta ipotecaria, ed ha presupposti e caratteristiche analoghe. Anche l’imposta catastale non è infatti dovuta in presenza di trasferimenti immobiliari avvenuti nell’interesse dello Stato o per donazioni a favore di Regioni, Provincie e Comuni, di enti e fondazioni riconosciute legalmente, di ONLUS. Scaricato da Ginevra Chele (
[email protected]) lOMoARcPSD|7617278 Set Domande: DIRITTO TRIBUTARIO GIURISPRUDENZA (D.M. 270/04) Docente: Margarita Marco © 2016 Università Telematica eCampus - Data Stampa 31/01/2017 14:51:32 - 96/81 Lezione 082 01. L’imposta sulle successioni si definisce un’imposta dovuta al notaio dal testatore un’imposta sul reddito del de cuius l’imposta sul trasferimento di beni e diritti per causa di morte un’imposta sul reddito derivante dai beni immobili pervenuti mortis causa 02. BASE IMPONIBILE PER IL CALCOLO DELL'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI La base imponibile è costituita dal valore complessivo netto dei beni devoluti a ciascun beneficiario, considerando le franchigie. Il valore netto si ottiene sottraendo, al valore dell’attivo, le passività e gli oneri deducibili. Si considerano compresi nell’attivo ereditario danaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto dell’asse ereditario (anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore); la presunzione può essere vinta con la formazione di un inventario analitico, redatto secondo le norme del codice di procedura civile. Si presumono compresi nell’attivo ereditario, salvo prova contraria, i titoli di qualsiasi specie il cui reddito è stato indicato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata dal defunto. Le partecipazioni in società si considerano comprese nell’attivo ereditario anche se per clausola del contratto di società o dell’atto costitutivo o per atto parasociale ne sia previsto a favore di altri il diritto di accrescimento o il diritto di acquisto ad un prezzo inferiore al loro valore normale. Non sono compresi nell’attivo ereditario (ossia sono esenti): i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché quelli a favore di ONLUS e fondazioni bancarie (previste della L. 23 dicembre 1998, n. 461); i titoli del debito pubblico ed i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico; i beni culturali. Sono inoltre esenti, a particolari condizioni, i trasferimenti di aziende o rami di esse e di quote sociali e azioni, effettuati anche tramite patti di famiglia (art. 768-bis c.c.), a favore dei discendenti e del coniuge. La legge c.d. “dopo di noi” ha introdotto l’esenzione da imposta per i beni o diritti conferiti in trust o gravati da vincoli di destinazione o destinati a fondi speciali disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche ad Onlus, istituiti in favore di persone con disabilità grave. 03. IL PRESUPPOSTO FISCALE DELL'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI L’imposta di successione è un prelievo che ha per presupposto l’incremento patrimoniale prodotto in capo a ciascun singolo successore mortis causa di un de cuius come effetto di un «trasferiment[o] per causa di morte» (articolo 2, comma 47, d.l. 262/2006). Si tratta di un’imposta indiretta in quanto la capacità contributiva si manifesta indirettamente nello svolgimento della vicenda patrimoniale (il predetto «trasferiment[o]) che la legge osserva. Detto «trasferiment[o]» è il «mezzo» cui consegue il «risultato economico» rappresentato dall’«incremento patrimoniale goduto dal successore». Pertanto, «l’arricchimento» è «l’oggetto specifico del prelievo» e il vantaggio [...] economico del destinatario [...] della successione [ne] è la materia imponibile». Scaricato da Ginevra Chele (
[email protected]) lOMoARcPSD|7617278 Set Domande: DIRITTO TRIBUTARIO GIURISPRUDENZA (D.M. 270/04) Docente: Margarita Marco © 2016 Università Telematica eCampus - Data Stampa 31/01/2017 14:51:32 - 97/81 Lezione 083 01. L’imposta sulle donazioni ha come presupposto: l’arricchimento a titolo gratuito del beneficiario che il donante sia necessariamente una persona giuridica il reddito che scaturisce dai beni ricevuti in donazione il reddito derivante dal patrimonio ante donazione 02. IL PRESUPPOSTO FISCALE DELL'IMPOSTA SULLE DONAZIONI L’imposta sulle donazioni, anch’essa disciplinata dal Titolo I del D.lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, si applica ai trasferimenti di beni e diritti (usufrutto o abitazione) trasferiti per donazione o altre liberalità tra vivi (ex art. 1 D.lgs. 31 ottobre 1990 n. 346) ed alla donazione di beni situati all’estero se i beneficiari sono residenti in Italia. Nel caso il trasferimento abbia ad oggetto aziende trasferite dall’imprenditore ai figli, è prevista l’esenzione dall’imposta se i beneficiari proseguono nell’esercizio dell’attività per un periodo di almeno 5 annidalla data del trasferimento. L’imposta è dovuta dai beneficiari della donazione secondo le stesse disposizioni previste per l’imposta sulle successioni e con le stesse franchigie sopra esposte. Le donazioni devono risultare da atto pubblico redatto da un notaio, il quale provvede alla registrazione presso l’ufficio delle Entrate competente e, contestualmente alla registrazione, dell’atto liquida l’imposta. Come per le successioni, qualora la donazione abbia ad oggetto beni immobili, sono dovute anche le imposte ipotecaria e catastale. L’imposta sulle donazioni è dovuta anche nell’ipotesi di liberalità indirette, ossia quando la gratuità del trasferimento avviene per il tramite di strumenti giuridici diversi dall’atto di donazione. Tuttavia, nell’ipotesi di atti soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale o ad imposta sul valore aggiunto e relativi ad immobili e aziende, l’imposta di donazione non è dovuta. Scaricato da Ginevra Chele (
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