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Documento completo con domande e risposte dell'esame di Diritto Fallimentare del prof. Trimarchi per gli iscritti a Giurisprudenza LMG-01 dell'Università Pegaso.
Tipologia: Prove d'esame
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Indice
1 Nozione di “diritto fallimentare” L’espressione “diritto fallimentare” denota tradizionalmente un settore del diritto positivo che ha ad oggetto la crisi di impresa. In quella espressione il riferimento al fallimento vuole infatti inglobare in primo luogo anche altre procedure sulla crisi di impresa diverse dal fallimento (concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi). In tale espressione sono oggi ricompresi anche istituti diversi dalle procedure, ossia gli accordi sulla crisi di impresa (piani di risanamento e accordi di ristrutturazione dei debiti). L’espressione “diritto fallimentare” può dunque ancora oggi essere adoperata ma nella consapevolezza del suo effettivo oggetto, il quale è integrato da tutta la legislazione che regola la crisi di impresa.
2 Brevi cenni storici. La fortuna dell’espressione “diritto fallimentare” si spiega sotto il profilo storico. Il fallimento ha rappresentato sino al XIX secolo l’unica risposta alla insolvenza del commerciante; nel 1903 è stato introdotto nel nostro ordinamento il concordato preventivo; nel 1942, nella legge fallimentare è stata prevista una disciplina generale della liquidazione
coatta amministrativa (che in precedenza era apprezzabile solo in discipline specialistiche concernenti particolari attività imprenditoriali, come l’attività bancaria); negli anni 70 sono entrate in vigore le prime leggi sulla amministrazione straordinaria; nel 2005, in occasione della riforma della legge fallimentare, sono state introdotte le figure degli accordi sulla crisi di impresa. Poiché il fallimento era concepito come disciplina della insolvenza del commerciante la insufficienza di questa procedura a dare risposta a tutte le esigenze che man mano emergevano con l’affermarsi della figura della impresa determinò la necessità di adeguare la risposta normativa alla sopravvenuta complessità del suo oggetto. Alla classica figura del commerciante si avvicenda stabilmente, già a partire dalla seconda metà dell’ottocento, la figura dell’imprenditore e dunque la realtà della impresa. Il problema di ripartire il patrimonio del commerciante tra i suoi creditori (risolto con la disciplina del fallimento) evolve nel diverso problema di definire la crisi di impresa, ossia di regolare un momento della attività economica nell’interesse dei creditori. Il che determina una opportunità di una risposta normativa non soltanto sulla liquidazione del patrimonio ma anche sulla riorganizzazione della impresa. 3 Crisi dell’impresa e insolvenza dell’imprenditore (cenni introduttivi) In prima approssimazione, oggetto del diritto fallimentare è l’impresa, ossia l’attività economica professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi (art. 2082 c.c.). In seconda approssimazione, deve precisarsi che l’attività di impresa rileva non in quanto tale, ma in quanto caratterizzata da un malfunzionamento, che può trovare origini nelle più varie cause di natura strutturale o funzionale, studiate dalle discipline aziendalistiche, che è usualmente denominato con il termine crisi. Ne discende che, come già anticipato, la crisi di impresa è fenomeno rilevante innanzitutto sotto il profilo aziendale: si discorre infatti di crisi aziendale. La crisi aziendale produce immediati riflessi nel mondo del diritto: si tratta di tutte le conseguenze discendenti dal malfunzionamento dell’attività aventi una ricaduta giuridica. Sopra tutti, deve segnalarsi la sopravvenuta difficoltà economica dell’imprenditore, il quale risente del malfunzionamento dell’impresa sotto il profilo della capacità di continuare a dare esecuzione a tutti i rapporti contrattuali in corso concernenti l’esercizio della impresa. La difficoltà economica si traduce in difficoltà finanziaria ossia nella cronica carenza di liquidità che rende impossibile il rispetto della scadenza dei pagamenti. La situazione è descritta nell’art. 5 L.F. con il termine tecnico di insolvenza: è in uno stato di insolvenza l’imprenditore che non riesce ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Può dunque concludersi che l’istituto dell’insolvenza traduce in termini giuridici il fenomeno aziendale della crisi di impresa cogliendolo sotto il profilo di maggior evidenza e di più immediata apprensione nel mondo del diritto: l’insuperabile irregolarità nell’adempimento delle obbligazioni, che caratterizza il rapporto tra l’imprenditore ed i suoi creditori.
4 Insolvenza dell’imprenditore e diritti dei creditori
Poiché, come sta emergendo, il fenomeno imprenditoriale diviene rilevante nel mondo del diritto attraverso la sua traduzione secondo la logica del rapporto obbligatorio tra debitore e creditori, è facile immaginare che la disciplina che regola la crisi di impresa e dunque la insolvenza dell’imprenditore, sia dettata a tutela del diritto dei creditori di ricevere il pagamento del credito.
distinguere le discipline comunque riferibili alla materia quali specie diverse ma accomunate dall’appartenenza ad uno stesso genere. In realtà, tra il vasto genere che possiamo denominare diritto della crisi di impresa e le singole specie in cui possono essere distinte le discipline, può collocarsi un livello intermedio in cui il diritto della crisi di impresa si trova ad essere suddiviso in due insiemi separati all’interno dei quali possono essere infine collocati, quali specie, le singole discipline. Secondo questa gerarchia, può definirsi la struttura che segue. Il genere è costituito dal diritto della crisi di impresa. Questo genere è composto di due gruppi o insiemi, distinti. Il primo insieme può essere denominato “diritto ordinario della crisi di impresa”; il secondo insieme può chiamarsi “diritto amministrativo della crisi di impresa”. Il primo insieme raggruppa tutte le discipline orientate alla prevalente tutela dell’interesse dei creditori sopra ogni altro diverso interesse. Il secondo insieme raggruppa tutte le discipline orientate alla prevalente tutela di interessi diversi rispetto all’interesse dei creditori.
Nel diritto ordinario della crisi di impresa si annoverano aggregati disciplinari consistenti sia in procedure concorsuali che in discipline di tipo contrattuale. In primo luogo, deve citarsi la procedura di fallimento. Essa, come anticipato costituisce la più antica e la tradizionale procedura di regolazione della insolvenza: un tempo riservata al commerciante, oggi applicata all’imprenditore commerciale. Deve poi menzionarsi la procedura di concordato preventivo, quale procedura concepita in alternativa al fallimento e allo scopo di scongiurarne la dichiarazione. In tal senso il concordato si dice “preventivo” (con ciò differenziandosi dal concordato fallimentare, che presuppone la dichiarazione di fallimento e che costituisce una modalità di definizione della procedura fallimentare). Inoltre, il termine “concordato” sta ad indicare che, diversamente dal fallimento, la procedura si fonda sul negoziato tra debitore e creditori avente ad oggetto la crisi di impresa. Accanto a queste procedure concorsuali vi sono due figure contrattuali. Un prima è data dagli accordi ristrutturazione dei debiti, ossia da contratti sulla crisi di impresa incentrati sulla ristrutturazione della finanza aziendale intercorrenti tra imprenditore insolvente, da un lato, e creditore e anche altri soggetti (comunque coinvolti nell’attività di superamento della crisi di impresa) dall’altro. Una seconda figura è costituita dai piani attestati di risanamento. Benchè la terminologia legale si riferisca al piano aziendale, la disciplina concerne il destino dei contratti realizzati in attuazione di detto piano aziendale di superamento della crisi di impresa. Concordato preventivo (ma ciò è vero anche per il concordato fallimentare) e contratti sulla crisi di impresa sono accomunati dalla decisione che il mercato realizza sulla crisi di impresa attraverso l’intervento dei creditori. Poiché si tratta sempre di procedure o accordi in cui il debitore o anche un terzo propone un piano di superamento della crisi di impresa, ai creditori (ma anche a tutti gli altri soggetti coinvolti nella realizzazione del piano), esse si lasciano pure classificare insieme nella categoria del “diritto negoziale della crisi di impresa” ossia del diritto caratterizzato dal negoziato come tecnica di superamento della crisi di impresa.
Il diritto amministrativo della crisi di impresa si compone esclusivamente di procedure. Tradizionalmente questo diritto è integrato da un insieme molto variegato ed eterogeneo di leggi riassunte nella categoria generale della liquidazione coatta amministrativa. Come la stessa locuzione indica le procedure in oggetto ripetono un triplice carattere comune: si tratta sempre di procedure aventi carattere liquidatorio (come accade nel diritto ordinario per il fallimento); si tratta di liquidazioni coatte, ossia determinate da una decisione autoritativa che prescinde dalla volontà sia dell’imprenditore che dei suoi creditori; si tratta di liquidazioni coatte amministrative ossia decise dal pubblico potere. Il pubblico potere che viene in questione è sempre una pubblica amministrazione la quale, per speciali disposizioni di legge, vigila l’attività di impresa di un determinato comparto particolarmente rilevante per l’interesse pubblico (come sono i comparti bancario e assicurativo) e la quale può ritenere che, al ricorrere di particolari presupposti come l’irregolarità della gestione di impresa, corrisponda all’interesse pubblico, stabilire la cessazione dell’attività. Nella legge fallimentare trovano disciplina soltanto alcuen regole generali, valide per tutte le procedure di liquidazione coatta amministrativa , per il resti disciplinate da leggi speciali. L’altro importante componente del diritto amministrativo della crisi di impresa è dato dalle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi. Come la stessa locuzione indica queste procedure sono finalizzate non alla liquidazione dell’attività di impresa ma alla conduzione di detta attività:alla amministrazione, dunque, della impresa. L’amministrazione di impresa si svolge nel momento della crisi e al fine del suo superamento. Detta amministrazione è perciò definita straordinaria. Il più evidente profilo di straordinarietà è dato dal soggetto a cui è devoluta l’amministrazione e dalle regole entro le quali l’amministrazione deve svolgersi. L’amministratore non è infatti scelto dall’imprenditorie ma è designato dal pubblico potere, a cui esclusivamente risponde. L’amministrazione, inoltre, è condotta sui binari di una procedura di insolvenza:: la procedura di amministrazione straordinaria. Allo stesso modo di quanto accade per la liquidazione coatta amministrativa la decisione sul destino della impresa prescinde dal decisivo contributo dei creditori per essere infatti demandata ad una pubblica amministrazione (e precisamente al Ministro dello Sviluppo Economico).
Diversamente da quanto accade per la liquidazione coatta amministrativa, scopo della procedura non è di far cessare una attività di impresa non più corrispondente al pubblico interesse ma è di consentire la prosecuzione di quella attività, nonostante il problema suscitato dalla crisi aziendale, essendo questa volta proprio la prosecuzione obiettivo desiderabile in affermazione del pubblico interesse.
Il nostro corso di diritto fallimentare si occupa sia del diritto ordinario della crisi di impressa che del diritto amministrativo. Ad un primo ciclo di lezioni dedicato all’uno (nelle quali si dirà del fallimento, del concordato preventivo, degli accordi di ristrutturazione dei debiti e dei piani attestati) seguirà un secondo ciclo dedicato al diritto amministrativo con lezioni su liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria.
Il maggior spazio sarà dedicato alla procedura di fallimento. Ciò per un duplice ordine di ragioni.
commercio nella versione del 1942 e così pure nella versione in vigore, in cui per il recupero di soluzioni in qualche misura già sperimentate nell’Ottocento i poteri gestori e le
legislazioni italiane dell’età intermedia , Padova, 1964; nella dottrina risalente cfr. A. ROCCO, Studi sulla teoria generale del fallimento. II. L’obbligazione e la sua realizzazione , in Riv. dir. comm ., 1910, I, 674; cfr. anche la sintesi di S. SATTA, Diritto fallimentare , Padova, 1996 3 , 4 ss. E poi LIBONATI, Il gruppo insolvente , cit., 192; P.G. JAEGER, Crisi delle imprese e poteri del giudice , in Giur. comm. , 1978, I, 870 ss. Nella recente letteratura, STANGHELLINI, La crisi d’impresa fra diritto ed economia , cit., 67 ss. ben sottolinea come l’interesse dei creditori costituisca la «stella polare» delle procedure d’insolvenza, preoccupandosi tuttavia di dire come ciò non implichi una necessaria contrapposizione tra tutela di quell’interesse e tutela di interessi diversi (e non di rado, infatti, la migliore tutela dei creditori presuppone la conservazione dell’impresa sul mercato, anche attraverso la sua rialllocazione efficiente). Sul punto, cfr. anche GUGLIELMUCCI, Il diritto concorsuale tedesco fra risanamento e liquidazione , in Giur. comm. , 2003, I, 152 ss.
decisioni di merito sono largamente affidati al comitato dei creditori quale organo esponenziale del ceto protetto ( 2 ).
Stesse conclusioni valgono per i concordati: nei quali la domanda è assoggettata alla approvazione dei creditori ( 3 ). E lo stesso è a dirsi per i contratti, fondati come sono sull’accordo tra debitore e creditori. Ciononostante, il dibattito sulle finalità del diritto ‘ordinario’ della crisi d’impresa, nella antinomia ravvisata nella considerazione sintetica dell’interesse dei creditori e della salvaguardia dell’impresa, quali interessi assolutizzati e pertanto non agevolmente bilanciabili, è risalente; e in passato fu segnato da profondi condizionamenti ideologici, sovversivi dell’ordine stabilito nel diritto positivo ed emblematizzati nella proposta di strumentalizzare le procedure concorsuali in chiave di politica del diritto, secondo un ‘uso alternativo’ della risorsa giuridica la cui teoria e anche pratica erano in voga negli anni settanta del secolo scorso ( 4 ). In quegli anni nelle riflessioni sul fallimento alla figura dell’imprenditore gradualmente subentra la figura dell’impresa, intesa come valore di interesse non solo singolare e privato, ma collettivo e pubblico. Accanto alla necessità di tutelare l’interesse dei creditori si evidenziano altre necessità, soprattutto quella di salvaguardare i livelli occupazionali. Alla esclusiva finalità di liquidazione si affianca (e a volte avvicenda) quella di conservare l’impresa, sostituendo magari l’imprenditore incapace alla sua guida. L’impresa è
del debitore a favore dei creditori la finalità del fallimento; sulla legge del 1942 v. ANDRIOLI, Fallimento , cit., 282 e, successivamente, JORIO, Le crisi d’impresa , cit., 5 ss.; sulla legge riformatata cfr. FIMMANÒ, ESPOSITO, op.cit. , 3; JORIO, Fallimento (dir. priv. e proc.) , 334 ss. secondo i quali il fallimento era e resta una procedura la cui funzione tipica è la liquidazione patrimoniale nell’esclusivo interesse dei creditori.
assunzione , Milano, 1976, che individua nella migliore tutela delle ragioni dei creditori la «funzione tipica del concordato» fallimentare; più diffusamente, GARRIDO, Preferenza e proporzionalità nella tutela del credito , Milano, 1998, 246 ss.; v. inoltre Cass. 23 maggio 2008, n. 13419, la quale, con riguardo al giudizio di meritevolezza dell’imprenditore, avverte su come esso debba svolgersi non in termini puramente etici, ma con attenzione all’interesse
dei creditori nell’alternativa tra concordato e fallimento. Per la letteratura dopo la riforma v., per es., M. FABIANI, Contratto e processo nel concordato fallimentare , Torino, 2009, 77; MOSCO, op. cit. , 374; GUGLIELMUCCI, Diritto fallimentare , cit., 313.
L’uso alternativo delle procedure concorsuali (gli atti del convegno si leggono in Giur. comm. , 1979, I, 222-329). Cfr. il consuntivo tratto da CASELLI, La crisi aziendale , in L’azienda e il mercato , in Tratt. dir. comm. dir. pubbl. econ. diretto da Galgano , III, Padova, 1979, 634.
ormai percepita come organizzazione complessa di beni anche immateriali, di conoscenze e di attività. Appare chiaro che la sua liquidazione può comportare una inutile distruzione di risorse ( 5 ).
Che il dibattito fosse soprattutto occasionato ma non per intero determinato dalla contingenza storica emerge dal fatto che tuttora, e pur nel radicale cambiamento che ha investito la scena politica e sociale, il contrasto non può dirsi sopito: riproponendosi in qualche misura nelle articolate posizioni censibili in letteratura ( 6 ). A uno sguardo preoccupato di evitare condizionamenti ideologici non può tuttavia sfuggire che l’interesse protetto sia l’interesse dei creditori quali soggetti chiamati a decidere sulla crisi d’impresa. La tutela dei creditori rappresenta la finalità essenziale delle procedure concorsuali anche nella prospettiva comparativa, dove significativo sopra tutti è il caso tedesco. Nella propensione sistematica tipica della cultura germanica, il § 1 InsO dichiara che la finalità della procedura di insolvenza è il soddisfacimento concorsuale dei creditori: attuabile o attraverso la liquidazione patrimoniale o secondo la disciplina di un piano di insolvenza sulla conservazione dell’impresa. Nel progetto governativo le finalità della procedura si estendevano (oltre alla tutela degli interessi del debitore e della sua famiglia) alla protezione dei lavoratori. Tuttavia, e più in generale, l’iniziale aspirazione per un diritto del risanamento dell’impresa, nel quale la liquidazione ricoprisse un ruolo residuale, non ha trovato accoglimento nella legge il cui definitivo assetto è sancito in una disposizione introduttiva non solo peculiare dell’ordinamento tedesco ma per di più sfornita di
concorsuali , Milano, 1956, 58 ss.; ANDRIOLI, Pubblico e privato nel processo di fallimento , in Riv. it. sc. giur. , 1967, 223; RIVOLTA, L’esercizio dell’impresa nel fallimento , Milano, 1969, 232 ss.; COSTI, Attività creditizia e procedure concorsuali. Un profilo del processo di socializzazione del rischio d’impresa , in Pol. dir. , 1975, 522; CASELLI, op. cit. , 635 ss.; D’ALESSANDRO, Politica della crisi d’impresa: risanamento o liquidazione dell’azienda? , in Scritti di Floriano d’Alessandro , Milano, 1997, 751; AG. GAMBINO, Profili dell’esercizio dell’impresa nelle procedure concorsuali alla luce della disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi , in Giur. comm. , 1980, I, 559 ss.; ID., Tutela del debitore e dei creditori nelle procedure concorsuali conservative dell’impresa , ivi, 1982, I, 723; JORIO, Salvataggio o liquidazione delle imprese in crisi? , ivi, 1983, I, 451; V. GRECO, Il fallimento da esecuzione collettiva ad espropriazione dell’impresa , Milano, 1984.
insolvenza. Il diritto fallimentare tra diritto ed economia , Bologna, 2006, 34 ss.; PRESTI, M. RESCIGNO, Corso di diritto commerciale , I, Bologna, 2007 3 , 253; CALANDRA BUONAURA, lc. cit. ; ANT. ROSSI, op. cit. , 603 nonché, in prospettiva comparata, di FLESSNER, La conservazione delle imprese attraverso il diritto fallimentare. Uno sguardo di diritto comparato , in Dir. fall. , 2009, I, 1 ss.
Nemmeno l’introduzione nella legge riformata della figura dell’affitto di azienda, che intensifica indubbiamente la rilevanza dell’autonomia negoziale nel fallimento, incrina la vocazione liquidatoria della procedura: potendo disporsi l’affitto esclusivamente «al fine di una più proficua vendita» (cfr. art. 104 bis , comma 1, l. fall.). Esercizio provvisorio e affitto di azienda, unitamente alla vendita di azienda disciplinata nell’art. 105 l. fall., si spiegano nella concezione, accolta nella legge, della conservazione dell’impresa (ma) a fini liquidatori e nell’interesse dei creditori. Seppure, e beninteso, si tratti di nuova concezione, ampiamente determinata da scelte flessibili e improntate all’opportunità del caso concreto: concezione della liquidazione detta «conservativa» e «riallocativa» ( 10 ).
135 ss. Anche le opinioni propense ad accogliere una più larga declinazione di interessi protetti, collocano la realizzazione degli stessi nella dimensione liquidatoria del fallimento: cfr. ANT. ROSSI, op. cit. , spec. 648 ss. Conta piuttosto segnalare che, per la disciplina in esame, l’interesse dei creditori si assume non solo come non incompatibile con la conservazione dell’impresa ma anche come, nel caso concreto, connesso a tale conservazione (cfr., in giurisprudenza, Cass., 10 marzo 2006, n. 5301, in Foro it. , 2006, I, 1639; in dottrina, G. TARZIA, La tutela dei creditori concorsuali dopo la riforma: ridotta o diversa , in Fallimento , 2007, 369).
cit., 1576 ss.; Id., Art. 104 bis l. fall. , ivi, 1618 ss.; ID., L’allocazione efficiente dell’impresa in crisi , cit., 57. Sempre per la perdurante attualità, v. l’ulteriore studio di RIVOLTA, L’affitto e la vendita dell’azienda nel fallimento , Milano, 1973, spec. 84 ss.; di recente, MAFFEI ALBERTI, Le procedure concorsuali , cit., 89 ss.; e infine BASSI, L’affitto di azienda insolvente , in AA.VV., Autonomia negoziale e crisi d’impresa , cit., 709. Per una articolata ricostruzione critica del sistema previgente, con ampi spunti anticipatori delle linee guida della riforma, cfr. TERRANOVA, La liquidazione fallimentare: prassi, giurisprudenza e dottrina , in Dir. fall. , 2003, I, 1662 ss. Sulla nuova concezione della liquidazione per la riallocazione dell’impresa sul mercato cfr., oltre ai citati lavori di FIMMANÒ, F. MARTORANO, La circolazione «di ritorno» dell’azienda nell’affitto endofallimentare , in Dir. fall. , 2010, 1. La nuova finalità pervade a tal punto l’ordito normativo da indurre a pensare al fallimento «non più come ad una ‘procedura esecutiva concorsuale’, assimilabile al processo esecutivo individuale, bensì come procedura del tutto autonoma, definibile piuttosto come ‘procedura espropriativa concorsuale’» (FARENGA, La riforma del diritto fallimentare in Italia: una nuova visione del mercato , in Riv. dir. comm. , 2008, II, 261; cfr. anche, nella dottrina precedente, V. GRECO, op. cit. , 43 ss.). Assecondando la prassi le nuove regole dimostrando la compatibilità tra tutela dei creditori e conservazione dell’organizzazione d’impresa, e per conseguenza anche l’infondatezza delle perplessità a suo tempo sollevate in dottrina (cfr. BONSIGNORI, Profilo sistematico delle vendite fallimentari , Napoli, 1963, 42 ss.)
Con evidenza ancora maggiore, accordi e concordati possono concernere la conservazione e anche il risanamento dell’impresa, ma esclusivamente per decisione dei creditori, e dunque nell’interesse affermato dai creditori e perciò riferibile ai creditori (benché consegua anche la salvaguardia degli altri interessi coinvolti nell’attività) ( 11 ). In ogni caso, la considerazione di interessi diversi dall’interesse dei creditori è indotta dalla strumentalizzazione della conservazione dell’organizzazione d’impresa (e al limite del going concern ) non al risanamento dell’impresa, che può costituire al più un occasionale obbiettivo da armonizzarsi con la tutela del credito, ma alla massimizzazione dei ricavi in sede di liquidazione ( 12 ).
Se l’organizzazione d’impresa esprime un valore la cui salvaguardia è funzionale alla migliore affermazione dell’interesse dei creditori in sede di liquidazione, e se conservare l’organizzazione implica tutelare tutti gli interessi che in essa normalmente si realizzano, allora la tutela di interessi diversi dall’interesse dei creditori ma implicati nell’organizzazione d’impresa anziché manifestare una autonoma attenzione agli stessi, perciò collocati sullo stesso piano dell’interesse creditorio, si rivela funzionale all’obbiettivo finale: che è dato dalla tutela dei creditori. Un esempio settoriale, ma di schietta evidenza, è dato dalla tutela dell’occupazione quale criterio per la scelta dell’affittuario dell’azienda nel fallimento (cfr. art. 104 bis^2 l. fall.): la quale è valutata insieme alla serietà del
programma aziendale prospettato e all’ammontare del canone offerto non per bilanciare l’interesse dei creditori ad ottenere il maggior ammontare del canone con interessi diversi (e magari prevalenti [ 13 ]), ma per assicurare – tramite la salvaguardia di tutti gli
sulla ammissibilità dell’affitto di azienda nel fallimento proprio in ragione dell’urgenza liquidatoria insita nella procedura fallimentare.
«due anime», indirizzata «a finalità e ad istanze diverse, e in certa misura conflggenti» (CALANDRA BUONAURA, lc. cit. , 253): conservazione e liquidazioni costituiscono soltanto l’oggetto della decisione dei creditori, indirizzata al perseguimento degli interessi di ceto. Più in generale, sulla neutralità del diritto fallimentare circa questi ordini di scopi, cfr. la pagina ancora attuale di BERGES, Vergleich und Konkurs in der Evolution der Marktwirtschaft , in AA.VV., Einhundert Jahre Konkurs-ordnung 1877- 1977 , Köln, Berlin, Bonn, München, 1977, 363 ss.
Cass. 26 giugno 1992, n. 8013, in Fallimento , 1992, 1027; Cass. 27 ottobre 1995, 11216, ivi , 1996, 529; Cass. 14 luglio 1997, n. 6352, in Giust. civ. Mass. , 1997, 1187. In dottrina cfr. FARENGA, L’amministrazione straordinaria , cit., 38 ss.
interessi coinvolti - la conservazione del valore insito nell’organizzazione dell’impresa; e ciò al fine di una più soddisfacente esitazione della stessa sul mercato tramite la prevista procedura competitiva. In altri termini, poiché l’esitazione costituisce tappa finale di un procedimento in cui l’opzione strategica dell’affitto si colloca in posizione intermedia e chiaramente strumentale alla finalità ultima, l’affitto deve essere modulato con preoccupazione non per un interesse immediato dei creditori (la massimizzazione dell’ammontare del canone) ma per l’interesse mediato e finale dei creditori (alla massima valorizzazione dell’organizzazione d’impresa per la più soddisfacente liquidazione). Si consideri la distanza tra questa soluzione normativa e l’altra, accolta per l’alienazione dell’azienda in esercizio nell’àmbito dell’amministrazione straordinaria. L’art. 63, comma 3, d.lgs 8 luglio 1999, n. 270 dispone che la scelta dell’acquirente dell’azienda è effettuata considerando non solo l’ammontare del prezzo offerto ma anche l’affidabilità dell’offerente e il piano di prosecuzione dell’attività, anche con riguardo alla tutela dei livelli occupazionali. La disciplina che regola nel diritto comune l’affitto di azienda ne regola nel diritto amministrativo la vendita. Cosicché la conservazione dell’impresa e il mantenimento dei posti di lavoro trascorrono dal rilievo meramente strumentale all’obbiettivo finale (integrato dalla tutela dei creditori) in cui sono nel diritto comune alla dimensione di obbiettivo finale in cui (anche a discapito della tutela creditoria) sono nel diritto amministrativo.
3 Scelta dei creditori sulla crisi d’impresa e dinamiche del mercato
Può concludersi che il diritto della crisi d’impresa non consistente nel fallimento, e caratterizzato dalla scelta negoziale, è l’unico ambito in cui può ragionevolmente conseguirsi la conservazione dell’impresa (residuano eccezioni: come l’esitazione dell’impresa a seguito dell’esercizio provvisorio o dell’affitto dell’azienda). Il concreto perseguimento dell’obbiettivo della conservazione dell’impresa dipende dalla scelta negoziale: dall’accordo tra debitore e creditori o dall’approvazione da parte di questi ultimi della proposta concordataria. Accordo e approvazione realizzano due condizioni di mercato per il recupero dell’impresa. Entrambe le condizioni dipendono dalla migliore organizzazione della tutela del credito: contratti e concordati prevarranno sull’alternativa fallimentare in ragione della maggiore convenienza per i creditori decisori ( 17 ). Questo esito si armonizza con una equilibrata
valutazione della finalità di risanamento: da conseguirsi non a ogni costo, ma soltanto in ragione della sua maggiore convenienza rispetto alla liquidazione ( 18 ).
Reorganisation der Kapitalgesellschaften im Insolvenzverfahren , Hamburg, 2000, 23 ss.; 98 ss.)
4 Tutela dei creditori e salvaguardia dell’impresa nel diritto amministrativo Che il diritto ordinario della crisi d’impresa sia indirizzato alla tutela del credito traspare, per contrasto, proprio dalle discipline amministrative della crisi infittitesi negli ultimi anni e culminate nelle ripetute modificazioni delle regole sull’amministrazione straordinaria delle grandi imprese. In queste leggi si afferma con nettezza la figura dell’impresa quale valore da conservare sul mercato e da salvaguardare nell’affermazione di interessi non solo singolari (e riassumibili nell’interesse dei creditori concorsuali) ma anche pubblici e collettivi. Quelle discipline si giustificano proprio per assicurare protezione a interessi trascurati nel diritto comune: e riassumibili, per diffusa opinione, soprattutto nell’interesse pubblico alla estinzione dell’ente per la liquidazione coatta ( 19 ) e nell’interesse collettivo nella
salvaguardia dell’attività produttiva e dei livelli occupazionali per l’amministrazione straordinaria ( 20 ). Per questi ordini di scopi, le procedure amministrative sono strutturate intorno alla relativa compressione dei diritti dei creditori a vantaggio della migliore emersione di istanze eventualmente configgenti ma ritenute prevalenti. Vale dunque una gerarchia assiologica inversa a quella stabilita nel diritto comune. E proprio in ragione del forte condizionamento determinato da valutazioni di carattere economico-sociale, per le quali il giudice è forse privo di competenza ed è inoltre ritenuto
normativa della liquidazione coatta amministrativa , Napoli, 1973, 48 ss. Ma, specie attraverso la soluzione concordataria, obbiettivo della liquidazione coatta amministrativa può essere anche l’esdebitazione dell’ente e la conservazione dell’impresa: cfr. BONSIGNORI, Liquidazione coatta amministrativa , in Comm. Scialoja-Branca , Legge fallimentare , diretto da Bricola-Galgano-Santini – art. 194-215, Bologna-Roma, 1974, 320.
concorsuali minori , in Tratt. dir. comm. dir. pubbl. econ. diretto da Galgano, Padova, 1997, 125, che scrive di come per la finalità conservativa l’amministrazione straordinaria si ponga in netto contrasto «con tutta la nostra secolare tradizione
legislativa in materia di fallimento, che è di carattere spiccatamente liquidatorio, sul quale poi è stata modellata la liquidazione coatta amministrativa». Tra le indagini monografiche cfr. MAISANO, La tutela concorsuale dei creditori tra liquidazione e riassetto delle imprese in crisi , Milano, 1989, 6 ss. e, con riguardo alla disciplina delle crisi delle grandi imprese, il lavoro comparativo di PIEPOLI, op. cit.. In sintesi, può convenirsi che mentre fallimento, concordato preventivo e contratti sulla crisi d’impresa perseguono una finalità esecutivo-satisfattiva, invece la liquidazione coatta amministrativa persegue una finalità estintiva, e l’amministrazione straordinaria una finalità di conservazione dell’impresa (cfr. M. SANDULLI, La crisi dell’impresa , cit., 13 ss.).
sfornito di legittimazione, esse sono sottratte alla gestione giudiziaria e affidate alla gestione amministrativa. La riduzione assiologica degli interessi coinvolti nella crisi d’impresa determinata dalla tutela pressoché esclusiva del credito nel diritto ordinario - e dunque la considerazione di ogni interesse e di ogni posizione coinvolta nella crisi esclusivamente nello spettro della tutela del credito ( 21 ) - non ha sollevato gravi problemi dogmatici rispetto
alla necessità di considerare e affermare, accanto all’interesse dei creditori, anche specifici interessi pubblici (riferibili, come si usa dire, allo Stato-persona) connessi all’attività dell’impresa. Alla protezione degli uni e degli altri sono deputate le discipline sulla liquidazione coatta amministrativa ( 22 ). Che queste discipline non siano costruite sull’insolvenza come presupposto necessario (rilevando anche altri presupposti, e così l’irregolarità gestoria dell’ente) aiuta ad affermare la sussistenza di una gerarchia tra i due tipi di interesse, nella quale la tutela dello specifico interesse pubblico assume rilievo prioritario ( 23 ). Invece, per le imprese non connesse con l’attività del pubblico potere secondo lo speciale vincolo che legittima le procedure di liquidazione coatta, il presupposto oggettivo torna a essere costituito dall’insolvenza dell’imprenditore; tende perciò a riaffermarsi nella sua esclusività la tutela del credito. La ritenuta insufficienza di una simile prospettiva rispetto alla crisi dell’impresa grande o grandissima ha determinato negli ultimi decenni – e a partire dalla crisi economica degli anni settanta - le legislazioni sull’amministrazione straordinaria: sensibili alla protezione del vasto e
Crisi dell’impresa e tutela dei lavoratori , in Scritti , cit., 736 ss.
concorsuali amministrative , in Dir. fall. , 1995, I, 1506 ss.
affermare la finalità della liquidazione coatta amministrativa come irriducibile alla liquidazione patrimoniale nell’interesse dei creditori, il quale riceve «una tutela indubbia ma riflessa» (FORTUNATO, La liquidazione coatta delle banche dopo il testo unico: lineamenti generali , in Banca borsa , 1994, I, 775). Anche la dottrina maggiormente restia ad ammettere, in tale procedura, la subordinazione dell’interesse dei creditori al superiore interesse pubblico (su cui cfr., chiaramente, DE MARTINI, op. cit. , 26 ss.; PROVINCIALI, Trattato di diritto fallimentare , IV, Milano, 1974, 2528 ss.; S. SATTA, Diritto fallimentare , cit., 545, nota 7) annota come, nel concordato, il ruolo svolto dalla autorità amministrativa dimostra che interesse pubblico e interesse dei creditori non possono essere posti sullo stesso piano (così BONSIGNORI, Processi concorsuali minori , cit., 1997, 631). Nella recente giurisprudenza cfr., per es., Cass. 11 luglio 2006, n. 20259, in Riv. dir. comm. , 2006, II, 77, secondo cui in detta procedura, e puntualmente nell’evenienza del concordato, si realizza «una attenuazione della tutela dell’interesse del ceto creditorio per la coesistenza dell’interesse pubblico alla gestione della liquidazione o al recupero tramite un eventuale concordato».
subordinati interessi creditori ( 29 ).
imprese in crisi , in Riv. dir. civ., 1981, I, 246 ss., a cui aderiscono, tra gli altri, CORAPI, Creditori anteriori e creditori di massa nell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi , in Riv. dir. civ. , 1982, I, 292 ss.; LANFRANCHI, La natura liquidatorio-satisfattiva dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e le sentenze 22 maggio 1987 nn. 181 e 185 della Corte Costituzionale , in Riv. dir. civ. , 1987, II, 610, nota 44.
L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Esperienze, riflessioni, prospettive , Milano, 1989, 125; N. ROCCO DI TORREPADULA, Creditori ed impresa nell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi , Padova, 1994, 123 ss.; 199 ss. Con riguardo alla riforma del 1999 cfr. PACCHI, Effetti dell’amministrazione straordinaria nei confronti dei creditori , in AA.VV., La riforma della amministrazione straordinaria , a cura di Bonfatti, Falcone, Roma, 2000, 149 ss.
nelle procedure concorsuali , cit., 716, che argomenta la «finalizzazione della legge all’esercizio dell’impresa» come «in inevitabile contrapposizione all’interesse dei creditori»; e poi D’ALESSANDRO, Interesse pubblico alla conservazione dell’impresa e diritti privati sul patrimonio dell’imprenditore, in Giur. comm., 1984, I, ID., L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi: due anni di esperienze , in Scritti , cit., 786 s. V. inoltre FOSCHINI, Amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa , in AA.VV., Problemi attuali dell’impresa in crisi. Studi offerti dai colleghi dell’Università “La Sapienza” di Roma e dagli allievi in onore di Giuseppe Ferri , Padova, 1983, 441; LIBONATI, Il gruppo insolvente , cit., 18, secondo i quali l’interesse creditorio ricopre un «ruolo secondario», assumendo una «posizione marginale». Cfr., ancora, MAFFEI ALBERTI, Amministrazione straordinaria: le riforme inutili di una legge sbagliata , in Giur. comm. , 1982, I, 476; R. FRANCESCHELLI, L’apprendista stregone, l’elisir di lunga vita e l’impresa immortale , in AA.VV., Problemi attuali dell’impresa in crisi , cit., 73 ss., che individuano l’obbiettivo prioritario della procedura nella tutela dell’occupazione (in tal senso, di recente, v. anche A. NUZZO, Parmalat, Alitalia e simili: occupazione, risparmio e via italiana nella gestione delle crisi d’impresa , in Analisi giur. econ. , 2009, 110).
Tra il primo intervento legislativo e il successivo, integrato dal d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, è riscontrabile un certo mutamento di rotta, dimostrandosi la legge sopravvenuta maggiormente sollecita verso la tutela giurisdizionale dei diritti, e comunque attenta ad ancorare la finalità conservativa dell’impresa non esclusivamente alla tutela del lavoro ma a presupposti di concreta fattibilità. Con il limitare la procedura alle imprese che presentino concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico (cfr. art. 27, comma 1), la finalità conservativa del’impresa si avvantaggiava di un incremento concettuale: emancipandosi dalle istanze emergenziali e così anche dalla critica ribadita in sede comunitaria
l’ammissione alla procedura si trascorre a considerare i percorsi legalmente stabiliti per l’obbiettivo, ci si avvede che la severità della condizione è solo apparente. Il recupero dell’equilibrio economico può conseguirsi, alternativamente, attraverso un programma di ristrutturazione dell’attività o anche attraverso un programma di semplice cessione dei complessi aziendali (cfr. art. 27, comma 2). Per l’equivalenza così stabilita, quando non sia da escludersi la possibilità della cessione possono pure ritenersi sussistenti le possibilità di un ‘recupero dell’equilibrio economico’: che tuttavia non si traduce, in tal caso, nel ritorno in bonis dell’imprenditore e dunque nel pagamento soddisfacente dei creditori
segnala efficacemente il passaggio scrivendo di come, attenuatesi le emergenze di ordine pubblico, si trascorse dalla prima alla seconda legge essendosi sostituito «al mito dell’economia nazionale quello del mercato globale». La concreta esperienza della prima legge sull’amministrazione straordinaria confermò come la compressione dell’interesse dei creditori antecedenti alla apertura della procedura fosse gravissima, poiché l’antieconomica prosecuzione dell’attività commissariata favorì il lievitare incontrollato dei crediti prededucibili con conseguente erosione degli attivi. Cfr., in generale, CENSONI, L’amministrazione straordinaria delle imprese armatoriali e i «debiti della massa» , in Giur. comm. , 1983, I, 183; M. RESCIGNO, Norme urgenti ed amministrazione straordinaria: la legge 9 giugno 1984, n.212 , ivi, 1987, I, 554 ss.; AG. GAMBINO, Limiti costituzionali dell’iniziativa economica nella crisi dell’impresa , in Giur. comm. , 1988, I, 487 ss.; da ultimi, cfr. STANGHELLINI, La crisi d’impresa fra diritto ed economia , cit., 346; MAFFEI ALBERTI, Le procedure concorsuali , cit., 91.
( 31 ). Ne discende che il giudizio sull’ammissione alla procedura assume in concreto un esito praticamente scontato, vanificando del tutto la portata dell’innnovazione legislativa ( 32 ).
Per un argomento ulteriormente persuasivo, condizionare l’apertura della procedura alla sussistenza di concrete possibilità di recupero dell’equilibrio economico vale soltanto ad escludere che la procedura possa avviarsi in assenza di quelle concrete prospettive. La condizione di apertura, in altri termini, non tiene in conto l’interesse dei creditori, ma esclusivamente la praticabilità del risanamento. Appurata la concretezza della prospettiva recuperatoria dell’equilibrio economico nessun vaglio ulteriore è previsto; in particolare, non è previsto che si valuti l’incidenza della procedura sui diritti dei creditori. Dunque, la via del risanamento possibile non è ostacolata dal pregiudizio che potrebbe così arrecarsi all’interesse dei creditori. E infatti, a differenza del diritto ordinario della crisi d’impresa, non si rinvengono disposizioni che inibiscano la prosecuzione dell’attività in pregiudizio dei creditori. Per argomento decisivo va poi osservato che, a differenza di altre legislazioni chiare sul punto, nessuna norma del diritto settoriale stabilisce un rapporto strumentale tra conservazione dell’impresa e soddisfacimento dei creditori; molto diversamente, dalla lettura dell’art. 1 del d.lgs. n. 270 è facile desumere una opposta gerarchia ( 33 ).
operazioni di cessione dei complessi produttivi cfr. KARSTEN SCHMIDT, Wege zum Insolvenzrecht der Unternehmen , Köln, 1990, 141 ss.; con riguardo all’amministrazione straordinaria, cfr. i rilievi di ALESSI, L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi , Milano, 2000, 3 ss.
in stato di insolvenza , a cura di Castagnola, Sacchi, Torino, 2000, 173 (per un’ampia ricostruzione del dibattito cfr. BORTOLIN,
non si fa riassorbire nel diritto ordinario, neppure riesce a conformarlo, assumendo il (contenuto) rilievo del diritto speciale (^38 ). Cfr. OPPO, Sistematica dell’amministrazione straordinaria e l. 1982, n. 119 , in Riv. dir. civ. , 1982, II, 480.
“ I PRESUPPOSTI DEL FALLIMENTO – LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI SOTTRATTE AL FALLIMENTO”
Indice
Introduzione
Ai sensi dell’art. 1 L.F., sono soggetti alle disposizioni sul fallimento gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, esclusi gli enti pubblici. Nel secondo comma dell’art. 1 L.F., il decreto correttivo 12 settembre 2007, n. 169, ha individuato tre criteri dimensionali in presenza dei quali l’imprenditore non è soggetto al fallimento, abbandonando ogni riferimento alla precedente nozione di piccolo imprenditore.
Pertanto, sono sottratti al fallimento:
richiesti dall’art. 1, secondo comma L. F. per l’esclusione dall’area di fallibilità.
2 L’imprenditore agricolo
L’imprenditore agricolo è sottratto alla più rigida disciplina dettata per l’imprenditore commerciale ed, in particolar modo, si sottrae alla disciplina del fallimento. Tale trattamento preferenziale si giustifica in ragione della natura delle attività agricole, che espongono l’imprenditore ad un rischio ulteriore, nello specifico ambientale, differente da quello comune ad ogni attività d’impresa.
È altresì vero che oggi, rispetto al passato, il progresso tecnologico consente la massima riduzione del rischio
ambientale e la struttura dell’odierna azienda agricola rende necessari ingenti investimenti di capitali. Motivo per cui, al
fine precipuo di tutelare i terzi, con il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, è stata modificata la nozione codicistica di
imprenditore agricolo.
Il testo originario dell'art. 2135 c.c. si limitava ad elencare le attività tipiche dell'imprenditore agricolo
(agricoltura, silvicoltura, allevamento), cui si aggiungevano le attività connesse. Una formulazione che lasciava il
dubbio sulla qualificazione dell'agricoltura condotta con metodi industriali e di quella condotta senza l'utilizzo della
terra (coltivazioni fuori terra, allevamenti in batteria). La nuova formulazione, invece, non lascia alcun dubbio in
proposito e stabilisce che la qualifica di imprenditore agricolo prescinde dal metodo con cui si svolge l'attività, purché
questa si basi su un qualche ciclo biologico. Quindi le forme più moderne di agricoltura industrializzata, spesso più
simili all'industria per metodi e capitali impiegati, rientrano nella categoria di impresa agricola.
Nello specifico, l'art. 2135 c.c., nella sua formulazione attuale, identifica come attività accessorie due classi di
attività:
valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un'attività agricola essenziale;
normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.
Entrambe sono attività oggettivamente commerciali, ma sono considerate per legge attività agricole se svolte in
connessione con una delle tre attività agricole essenziali (connessione soggettiva). Inoltre è necessaria una connessione
oggettiva, ovvero che le attività connesse non prevalgano, per rilievo economico, sull'attività agricola essenziale.
Alla luce di quanto sovra esposto, la qualifica di imprenditore agricolo viene oggi riconosciuta non solo a
coloro che coltivano materialmente il fondo o allevano il bestiame, ma anche alle aziende conserviere e casearie e a chi
presta servizi a favore dell’agricoltura.
Anche la silvicoltura è attività agricola, purché comprenda anche la cura e lo sviluppo del bosco. La mera
raccolta di legname, dunque, non è attività agricola. La portata ampliativa della nuova definizione è ancora più evidente
se si considerano le attività agricole di allevamento di animali: nell’attuale formulazione è stato eliminato il riferimento
al concetto tecnico di “bestiame” presente nell’originaria formulazione della stessa; sembrerebbe, in altri termini, che il