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domande e risposte di procedura penale, Schemi e mappe concettuali di Diritto Processuale Penale

preparazione all’esame di procedura penale

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

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Domande elementi di procedura penale
1) Patteggiamento:
Nel nostro ordinamento sono previsti 6 procedimenti speciali e il patteggiamento fa parte di questi: si tratta
di un accordo che ha per oggetto una sentenza di condanna definitiva mediante una negoziazione tra la
pubblica accusa e l’imputato, e patteggiando l’imputato ha uno sconto di pena fino a 1/3.
Si deve trattare di una pena detentiva, solo o congiunta ad una pena pecuniaria, che ridotta fino a 1/3, tenuto
conto delle circostanze aggravanti e attenuanti, non superi i 5 anni. Può essere oggetto di patteggiamento
anche una sanzione sostitutiva.
Bisogna distinguere tra:
- patteggiamento allargato quando si ha quando l’oggetto dell’accordo che va da 2 anni e 1 giorno fino a 5
anni.
- patteggiamento ristretto quando invece l’oggetto dell’accordo è inferiore a 2 anni.
Le differenza sono che nel patteggiamento ristretto non ci sono limiti soggettivi e oggettivi per l’accesso alla
procedura e sono previsti, oltre alla riduzione della pena, anche altri effetti premiali invece, per quanto
riguarda il patteggiamento allargato, sono previsti limiti soggettivi e oggettivi: quelli soggettivi non danno la
possibilità di patteggiare ai delinquenti abituali, professionali, per tendenza o recidivi mentre quelli oggettivi
fanno riferimento alla tipologia di reati;
Il patteggiamento può essere chiesto dall’imputato al PM che deve esprimere il proprio consenso oppure può
essere proposto dal PM all’imputato.
Una volta perfezionato l’accordo, nello svolgimento del procedimento penale, la richiesta deve essere
formulata entro la precisazione delle conclusioni nell’udienza preliminare.
Il patteggiamento può essere chiesto anche nelle indagini preliminari in modo da anticipare la deflazione.
Quando il PM nega la richiesta di patteggiamento, l’imputato può rinnovare la richiesta in sede di
dibattimento. Se il giudice ritiene ingiustificata la negazione del rito speciale da parte del PM allora lo
concede all’inizio del dibattimento. Il giudice del dibattimento può giudicare anche sulla negazione del
patteggiamento da parte del giudice dell’udienza preliminare che non ha ritenuto idoneo l’accordo.
2) Decreto penale di condanna (cosa deve contenere):
Fa parte dei procedimenti speciali ed è un procedimento adottato alla fine delle indagini preliminari che
viene chiesto dal PM per i reati perseguibili d’ufficio e a querela se validamente presentata, quando deve
essere applicata una pena pecuniaria anche se inflitta in sostituzione di una detentiva.
La misura della pena in questo caso è vantaggiosa perché può arrivare fino alla metà rispetto al minimo
edittale; inoltre il giudice può chiedere la sospensione condizionale della pena.
Il GIP che riceve questa richiesta può decidere di non accoglierla applicando una sentenza di proscioglimento
o accoglie la richiesta emettendo un decreto di condanna.
La persona destinataria di questa misura può presentare un’opposizione entro 15 giorni dall’emissione dello
stesso, che lo porta direttamente nel dibattimento affinché nel contraddittorio venga accertata la sua
eventuale responsabilità. L’imputato in sede di opposizione potrebbe chiedere anche l’accesso a procedimenti
speciali; se invece non viene contestato diviene irrevocabile.
Il giudice dovrà poi valutare se sussistono i requisiti per dichiarare l'opposizione ammissibile, altrimenti il
decreto diviene esecutivo.
3) Modifiche dell'imputazione (le 3 ipotesi):
Art. 516 c.p.p
Se nel corso dell’istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come è descritto nel decreto che dispone
il giudizio, e non appartiene alla competenza di un giudice superiore, il pubblico ministero modifica
l’imputazione e procede alla relativa contestazione.
1-bis: Se a seguito della modifica il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione
collegiale anziché monocratica, l’inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice è rilevata o
eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione;
1-ter: Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale è prevista l’udienza preliminare, e questa non si
è tenuta, l’inosservanza delle relative disposizioni è eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato
dal comma 1-bis.
4) Udienza preliminare (i provvedimenti emessi):
L’udienza preliminare è il secondo segmento del procedimento penale e che si apre nel momento in cui il
PM, all’esito delle indagini preliminari, immette un atto chiamato richiesta di rinvio a giudizio.
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Domande elementi di procedura penale

  1. Patteggiamento : Nel nostro ordinamento sono previsti 6 procedimenti speciali e il patteggiamento fa parte di questi: si tratta di un accordo che ha per oggetto una sentenza di condanna definitiva mediante una negoziazione tra la pubblica accusa e l’imputato, e patteggiando l’imputato ha uno sconto di pena fino a 1/3. Si deve trattare di una pena detentiva, solo o congiunta ad una pena pecuniaria, che ridotta fino a 1/3, tenuto conto delle circostanze aggravanti e attenuanti, non superi i 5 anni. Può essere oggetto di patteggiamento anche una sanzione sostitutiva. Bisogna distinguere tra:
  • patteggiamento allargato quando si ha quando l’oggetto dell’accordo che va da 2 anni e 1 giorno fino a 5 anni.
  • patteggiamento ristretto quando invece l’oggetto dell’accordo è inferiore a 2 anni. Le differenza sono che nel patteggiamento ristretto non ci sono limiti soggettivi e oggettivi per l’accesso alla procedura e sono previsti, oltre alla riduzione della pena, anche altri effetti premiali invece, per quanto riguarda il patteggiamento allargato, sono previsti limiti soggettivi e oggettivi: quelli soggettivi non danno la possibilità di patteggiare ai delinquenti abituali, professionali, per tendenza o recidivi mentre quelli oggettivi fanno riferimento alla tipologia di reati; Il patteggiamento può essere chiesto dall’imputato al PM che deve esprimere il proprio consenso oppure può essere proposto dal PM all’imputato. Una volta perfezionato l’accordo, nello svolgimento del procedimento penale, la richiesta deve essere formulata entro la precisazione delle conclusioni nell’udienza preliminare. Il patteggiamento può essere chiesto anche nelle indagini preliminari in modo da anticipare la deflazione. Quando il PM nega la richiesta di patteggiamento, l’imputato può rinnovare la richiesta in sede di dibattimento. Se il giudice ritiene ingiustificata la negazione del rito speciale da parte del PM allora lo concede all’inizio del dibattimento. Il giudice del dibattimento può giudicare anche sulla negazione del patteggiamento da parte del giudice dell’udienza preliminare che non ha ritenuto idoneo l’accordo.
  1. Decreto penale di condanna (cosa deve contenere): Fa parte dei procedimenti speciali ed è un procedimento adottato alla fine delle indagini preliminari che viene chiesto dal PM per i reati perseguibili d’ufficio e a querela se validamente presentata, quando deve essere applicata una pena pecuniaria anche se inflitta in sostituzione di una detentiva. La misura della pena in questo caso è vantaggiosa perché può arrivare fino alla metà rispetto al minimo edittale; inoltre il giudice può chiedere la sospensione condizionale della pena. Il GIP che riceve questa richiesta può decidere di non accoglierla applicando una sentenza di proscioglimento o accoglie la richiesta emettendo un decreto di condanna. La persona destinataria di questa misura può presentare un’opposizione entro 15 giorni dall’emissione dello stesso, che lo porta direttamente nel dibattimento affinché nel contraddittorio venga accertata la sua eventuale responsabilità. L’imputato in sede di opposizione potrebbe chiedere anche l’accesso a procedimenti speciali; se invece non viene contestato diviene irrevocabile. Il giudice dovrà poi valutare se sussistono i requisiti per dichiarare l'opposizione ammissibile, altrimenti il decreto diviene esecutivo.
  2. Modifiche dell'imputazione (le 3 ipotesi): Art. 516 c.p.p Se nel corso dell’istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio, e non appartiene alla competenza di un giudice superiore, il pubblico ministero modifica l’imputazione e procede alla relativa contestazione. 1-bis: Se a seguito della modifica il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, l’inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione; 1-ter: Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale è prevista l’udienza preliminare, e questa non si è tenuta, l’inosservanza delle relative disposizioni è eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1-bis.
  3. Udienza preliminare (i provvedimenti emessi): L’udienza preliminare è il secondo segmento del procedimento penale e che si apre nel momento in cui il PM, all’esito delle indagini preliminari, immette un atto chiamato richiesta di rinvio a giudizio.

La funzione dell’udienza è raccogliere, in camera di consiglio, tutto il materiale formato nelle indagini preliminari: questo compito spetta al giudice dell’udienza preliminare, che è diverso da quello per le indagini preliminari; il giudice dovrà decidere se quella notizia di reato che era verosimile e con le indagini è diventata possibile, diventa probabile. Se la ritiene fondata si va incontro ad una duplice alternativa, due possibili provvedimenti: la prima è che si dispone il giudizio, e quindi la persona da indagato diventa imputato, cioè soggetta al processo; la seconda è la sentenza di non luogo a procedere, quindi si ferma tutto, perché il giudice ritiene che la difesa abbia dato argomentazioni tali da non attivare il processo. Quindi i due provvedimenti sono l’approvazione della richiesta del PM con decreto di rinvii al giudizio, andando così al dibattimento, oppure una sentenza di non luogo a procedere.

  1. Giudizio abbreviato : Fa parte dei 6 procedimenti speciali previsti dal nostro sistema processuale, chiamati così perché a seconda dei casi saltano l’udienza, il dibattimento o entrambi. Il giudizio abbreviato viene richiesto solo dall’imputato, a differenza del patteggiamento, e chiede al giudice dell’udienza preliminare di emettere una sentenza sulla base degli atti raccolti nel corso delle indagini preliminari dal PM; l’imputato presta il consenso affinché il giudice utilizzi gli atti dell’inchiesta per decidere se è colpevole o innocente. La sentenza potrebbe essere anche di assoluzione o, nel caso di condanna, ridotta di 1/3 per i delitti e della metà per le contravvenzioni. Questo processo ha un carattere inquisitorio perché viene saltato il dibattimento.
  2. Presunzione di innocenza : È la prima garanzia dell’imputato, ed è riconosciuta dalla costituzione e dalla CEDU. L’imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva, la presunzione di innocenza secondo la costituzione vale fino al pregiudicato; ogni persona accusata è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non viene legalmente accertata. La costituzione da una garanzia in più rispetto la CEDU, perché c’è una differenza temporale tra le due normative (una vale di più), e la Cost ha un’estensione maggiore. La presunzione di innocenza è importante perché fonda 2 regole fondamentali all’interno del c.p.p: regola di giudizio (superare la soglia dell’oltre ogni ragionevole dubbio); Regola di trattamento (divieto di equiparare la posizione dell’imputato e quella del condannato, perché è un presunto innocente).
  3. Archiviazione : È un’esenzione per il PM dal suo obbligo di procedere, può sottrarsi all’obbligo dettato dall’art.112 Cost. Al termine delle indagini preliminari il PM può decidere se esercitare l’azione penale o, in alternativa, può anche chiedere l’archiviazione, richiesta di non agire. I casi in cui può chiedere l’archiviazione sono: quando la notizia di reato risulta infondata, quando rimane ignoto l’autore del reato, quando risulta mancante una condizione di procedibilità, il reato sia estinto o il fatto non sia previsti dalla legge come reato, il fatto sia particolarmente tenue. Il legislatore deve individuare in maniera molto precisa i casi in cui è possibile richiedere l’archiviazione, altrimenti concederebbe una discrezionalità sull’azione legale, in modo più o meno velato. Il codice di procedura penale prevede un controllo sull’archiviazione affidato all’organo giurisdizionale, il giudice per le indagini preliminari: se egli è d’accordo con le scelte del PM può disporre direttamente l’archiviazione, senza contraddittorio; se il GIP non dovesse essere d’accordo allora deve fissare l’udienza in camera di consiglio dove gli interessati discutono in contraddittorio se vi sono o meno gli estremi per archiviare oppure per andare avanti. Alla fine dell’udienza il giudice avrà davanti a sé 3 possibili scelte: si è convinto che è giusto archiviare, quindi con ordinanza dispone l’archiviazione Gli elementi suggeriscono che bisogna andare avanti e ordine al PM di formulare un’imputazione, coatta perché lo obbligo ad esercitazione l’azione penale Il giudice ordine al PM di svolgere delle indagini suppletive.
  4. Disciplina del doppio fascicolo : Riguarda il principio della neutralità metodologica del giudice. Il legislatore dell’88 ha infatti pensato ad un sistema che consolidasse questo principio ( il giudice nello svolgimento delle sue funzioni non deve avere pregiudizi insorti per aver conosciuto la causa in una sua fase precedente), ed ha pensato al doppio fascicolo; all’esito dell’udienza preliminare, il giudice, dopo che ha disposto il decreto, prende 2 fascicoli: il primo chiamato fascicolo del dibattimento ed il secondo fascicolo del pubblico ministero.

L’obbligo di motivazione dei provvedimenti rappresenta un limite alla libertà di convincimento del giudice. Il giudice deve ricostruire il percorso logico che lo ha convinto a valutare positivamente o negativamente le prove.

  1. Casi di archiviazione: I casi di archiviazione sono 6 e vengono ben specificati dal legislatore così che non si annidino dei problemi di elusione dell’obbligo di esercizio dell’azione penale. I casi sono: l’infondatezza della notizia di reato (art 408 c.p.p) La mancanza di una condizione di procedibilità L’estinzione del reato (amnistia o maturazione della prescrizione) Il fatto non è previsti dalla legge come reato La persona sottoposta a indagini non è punibile per tenuità di fatto (art 131 bis c.p.) un fatto c’è stato ma si possono nascondere scelte discrezionali del PM, trova riconoscimento quale causa di archiviazione nell’art. 411 c.p.p L’essere ignoti dell’autore del reato (manca il soggetto al quale attribuire il reato.
  2. Infondatezza della notizia di reato : È uno dei casi di archiviazione; il PM deve archiviare quando reputa che la notizia di reato sia infondata. È disciplinato dall’articolo 408 del c.p.p, il Pm deve fare una valutazione del materiale raccolto durante le indagini preliminari e, se egli ritiene di essere in grado di vincere il processo, deve chiedere il rinvio a giudizio, se viceversa ritiene l’opposto la soluzione sarà chiedere l’archiviazione. Quindi quando gli elementi acquisiti durante le indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, il PM può presentare al giudice la richiesta di archiviazione. La ratio di questa norma è ampliare i casi di archiviazione in un’ottica di deflazione dei processi.
  3. Testimonianza indiretta : Si parla di testimonianza indiretta quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone che il giudice può disporre, d’ufficio o su richiesta di parte, che siano chiamate a deporre (il testimone indiretto riferisce qualcosa vissuto dal testimone diretto). Se il giudice non da corso alla richiesta delle parti di sentire il testimone diretto o non vi procede d’ufficio allora la prova è inutilizzabile. Se invece il testimone diretto non si presenta perché irreperibile, morto o infermo allora le sue dichiarazioni posso essere utilizzate. Vige un divieto di testimonianza indiretta da parte della PG sulle dichiarazioni assunte nel corso delle indagini da potenziali testimoni nei confronti dell’indagato.
  4. Requisiti per il giudizio abbreviato : Fa parte dei processi speciali ed ha carattere inquisitorio. Lo chiede l’imputato perché è un atto personalissimo, e chiede al giudice dell’udienza preliminare di emettere una sentenza sulla base degli atti raccolti nel corso delle indagini preliminari dal PM. Quindi l’imputato non si accorda su una pena da applicare, ma presa il consenso affinché il giudice dell’udienza preliminare utilizzi gli atti dell’inchiesta, non per decidere se è il caso di fare il dibattimento o meno, ma per decidere se l’imputato è colpevole o innocente. Si tratta di una decisione presa sulla base di atti presi unilateralmente dal pm. La sentenza emessa dal giudice, all’interno del giudizio abbreviato, potrebbe essere anche di assoluzione, quindi l’imputato può avere una sentenza di assoluzione, e se condannato la sua pena è ridotta di 1/3 per i delitti e metà per le contravvenzioni. Esistono 2 richieste alternative:
  • richiesta semplice in cui l’imputato chiede di essere giudicato sul merito dell’imputazione nel corso dell’udienza preliminare; viene definita semplice perché l’imputato chiede che il GUP utilizzi gli atti raccolti durante le indagini preliminari rinunciando alla controesamina dei testimoni nel corso del dibattimento;
  • richiesta condizionata in cui l’imputato subordina la richiesta di essere giudicato allo stato degli atti alla condizione che venga compiuto un supplemento istruttorio mediante la raccolta di prove.
  1. Presupposti del fermo: Il fermo può essere predisposto per una persona gravemente indiziata di un delitto con rischio di fuga e al di fuori dei casi di flagranza di reato.
  2. Deroghe del principio del contraddittorio : L’art. 111 prevede 3 casi di deroga del contraddittorio:

per consenso dell’imputato (contraddittorio implicito)= vi è la rinuncia di una delle parti all’esercizio del contraddittorio; per impossibilità di natura oggettiva (contraddittorio impossibile)= per alcuni significa che il contraddittorio non può più essere esercitato per una causa esterna che ne rende impossibile l’esercizio, mentre per altri sarebbe l’inconciliabilità di alcuni strumenti probatori con il contraddittorio; per effetto di provata condotta illecita (contraddittorio inquinato)= deroga al contraddittorio in presenza di condotte illecite che provengono dall’esterno ma si riflettono sulla fonte di prova.

  1. Regole generali per l'interrogatorio : Le regole generali dell’interrogatorio le troviamo nell’articolo 64: la persona sottoposta alle indagini, anche se in custodia cautelare o detenuta, interviene libera all'interrogatorio? Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti (non si può sentire l’indagato in uno stato di ubriachezza, non si può torturare o minacciare la persona, non si può utilizzare il poligrafo della verità, se vengono utilizzati questi metodi le dichiarazioni rilasciate saranno inutilizzabili). Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti; la persona ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda; L’interrogatorio avviene nella fase delle indagini preliminari. 27) Principio di concentrazione: Tale principio impone che non vi siano intervalli di tempo tra l’assunzione delle prove in udienza, la discussione finale e la deliberazione della sentenza. La concentrazione tra tali momenti del dibattimento garantisce che la decisione sia il prodotto fedele delle risultanze del processo, evitando che l’attenzione del giudice venga meno: i lunghi intervalli di tempo possono ingannare la memoria. 33) Avviso di garanzia: A tutela del diritto di difesa, quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero notifica, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa,un’informazione di garanzia contenente la descrizione sommaria del fatto, l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e l'invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia; Il pubblico ministero informa altresì la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa del diritto alla comunicazione (previsto dall'articolo 335 , comma 3); Il pubblico ministero avvisa inoltre la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. 38) Tipi di intercettazione: Tipologie di intercettazioni previste nel nostro ordinamento:
  • Intercettazioni telefoniche: due persone parlano al telefono e vi si inserisce l’ascolto dell’autorità giudiziaria che in tempo reale capta il contenuto di quelle conversazioni all’insaputa di una o entrambe le persone.
  • Intercettazioni ambientali: viene messa una cimice dall’autorità procedente che intercetta tutto quello che avviene all’interno di un determinato ambiente. Questo tipo di intercettazione può andare a toccare altri beni costituzionalmente rilevanti: diritto di proprietà.
  • Intercettazioni telematiche: sono legate all’inserimento nel codice penale dei reati informatici, questa disciplina è legata alla posta elettronica/messaggi. È vietato intercettare soggetti sottoposti a segreto professionale. Il tabulato telefonico è un elemento esterno alla comunicazione, ma incide nelle informazioni e dati personali di un soggetto e sono tutelati dalla riservatezza.