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Domande e risposte - Diritto Commerciale parte I, Esercizi di Diritto Commerciale

Domande e risposte esercitazioni Diritto Commerciale Parte I

Tipologia: Esercizi

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La nozione d’impresa
Deciso a migliorare il proprio tenore di vita mettendo a profitto la propria competenza in materia di
calcio, Aldo inizia a giocare al totocalcio tutte le settimane sistemi via via più complessi e costosi,
impegnando sempre maggiori risorse dal proprio patrimonio, ma purtroppo senza successo e, anzi, con
esiti infausti. Divenuto ben presto insolvente, potrà Aldo essere qualificato come imprenditore
commerciale ed essere legittimamente dichiarato fallito?
R: No, perché Aldo non produce né beni né servizi, sicché il suo comportamento è irriducibile al modello del
comportamento imprenditoriale (attività di produzione di beni o di servizi) (art. 2082 c.c.) (cfr. P. Spada,
Diritto commerciale, I, VII, 1.1)
Aldo, venuto a conoscenza che, a causa di una fitopatologia, il prossimo raccolto del caffè sarebbe stato
scarsissimo, acquista a credito un ingente quantitativo della derrata con l’obiettivo di rivenderla non
appena il prezzo di mercato avrà subito la prevista impennata a seguito della rarefazione dell’offerta.
Rivelatasi falsa la notizia, Aldo, per far fronte alle richieste dei finanziatori che esigono il pagamento degli
interessi alle scadenze pattuite, si vede costretto a vendere il caffè ad un prezzo sensibilmente inferiore a
quello corrisposto per acquistarlo, realizzando un ricavo insufficiente al rimborso dei capitali prestatigli.
Potranno i creditori insoddisfatti chiedere utilmente che Aldo sia dichiarato fallito?
R: Si tratta di un’operazione speculativa andata male; essa, dunque, costituendo un'operazione speculativa,
non è pensabile come attività (intermediaria nella circolazione di beni). Dunque, non c’è impresa – con ogni
evidente conseguenza (art. 2082 c.c.; art. 1 l. fall.) (cfr. P. Spada, Diritto commerciale, I, VII, 1.1.1 e 1.1.2)
L’impresa e le professioni intellettuali
Aldo e Bruno, rispettivamente pianista e cantante di professione, dopo essersi esibiti per anni nei piano-
bar di tutta Italia, decidono di stabilirsi a Firenze e di costituire con le loro mogli un’associazione culturale
avente quale scopo quello di offrire gratuitamente ai bambini lezioni di musica e di canto, grazie agli
introiti del teatro gestito dalla stessa associazione. L’iniziativa però non va come sperato: potranno i
creditori dell’associazione chiederne utilmente il fallimento?
R: Benché le attività libero-professionali ed artistiche siano immuni dallo statuto dell’imprenditore (ART
2238 cc) da un lato, l’immunità non si estende all’impresa (nella specie di spettacoli teatrali) delle quali le
attività siano “elemento”, dall’altro l’immunità è dubbio che possa essere accordata quando il servizio
libero-professionale o artistico non promana da un’iniziativa individuale bensì collettiva. Ricorrendo i
presupposti quantitativi di cui all’ART 1.2 l. Fall l’associazione, se insolvente, appare, quindi suscettibile di
essere dichiarata fallita.
L’impresa per conto proprio, l’impresa illecita
Aldo, abile veterinario ma incallito giocatore, per risanare le sue magre finanze decide di avviare la
produzione “in proprio” di un efficacissimo cocktail di sostanze “dopanti” da somministrare ai
purosangue dei suoi clienti. Allo scopo affitta un capannone, acquista i macchinari necessari ed ingenti
quantitativi di sostanze chimiche. Dopo alcuni anni di cospicui guadagni, a seguito dell’intensificarsi dei
controlli antidoping, i clienti di Aldo cominciano a diminuire ed egli, sempre più indebitato per il gioco,
non riesce più a far fronte alle obbligazioni contratte per la produzione dell’efficace ma vietata sostanza.
Potranno i suoi creditori utilmente chiederne la dichiarazione di fallimento?
R: Certamente sì, non provocando l’evidente illiceità dell’impresa la disapplicazione dello statuto
dell’imprenditore nella parte nella quale prevede obblighi e soggezioni a carico dell’imprenditore stesso.
(cfr. P. Spada, Diritto commerciale, I, VII, 1.3 e 3.2)
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La nozione d’impresa

Deciso a migliorare il proprio tenore di vita mettendo a profitto la propria competenza in materia di calcio, Aldo inizia a giocare al totocalcio tutte le settimane sistemi via via più complessi e costosi, impegnando sempre maggiori risorse dal proprio patrimonio, ma purtroppo senza successo e, anzi, con esiti infausti. Divenuto ben presto insolvente, potrà Aldo essere qualificato come imprenditore commerciale ed essere legittimamente dichiarato fallito? R: No, perché Aldo non produce né beni né servizi, sicché il suo comportamento è irriducibile al modello del comportamento imprenditoriale (attività di produzione di beni o di servizi) (art. 2082 c.c.) (cfr. P. Spada, Diritto commerciale, I, VII, 1.1) Aldo, venuto a conoscenza che, a causa di una fitopatologia, il prossimo raccolto del caffè sarebbe stato scarsissimo, acquista a credito un ingente quantitativo della derrata con l’obiettivo di rivenderla non appena il prezzo di mercato avrà subito la prevista impennata a seguito della rarefazione dell’offerta. Rivelatasi falsa la notizia, Aldo, per far fronte alle richieste dei finanziatori che esigono il pagamento degli interessi alle scadenze pattuite, si vede costretto a vendere il caffè ad un prezzo sensibilmente inferiore a quello corrisposto per acquistarlo, realizzando un ricavo insufficiente al rimborso dei capitali prestatigli. Potranno i creditori insoddisfatti chiedere utilmente che Aldo sia dichiarato fallito? R: Si tratta di un’operazione speculativa andata male; essa, dunque, costituendo un'operazione speculativa, non è pensabile come attività (intermediaria nella circolazione di beni). Dunque, non c’è impresa – con ogni evidente conseguenza (art. 2082 c.c.; art. 1 l. fall.) (cfr. P. Spada, Diritto commerciale, I, VII, 1.1.1 e 1.1.2)

L’impresa e le professioni intellettuali

Aldo e Bruno, rispettivamente pianista e cantante di professione, dopo essersi esibiti per anni nei piano- bar di tutta Italia, decidono di stabilirsi a Firenze e di costituire con le loro mogli un’associazione culturale avente quale scopo quello di offrire gratuitamente ai bambini lezioni di musica e di canto, grazie agli introiti del teatro gestito dalla stessa associazione. L’iniziativa però non va come sperato: potranno i creditori dell’associazione chiederne utilmente il fallimento? R: Benché le attività libero-professionali ed artistiche siano immuni dallo statuto dell’imprenditore (ART 2238 cc) da un lato, l’immunità non si estende all’impresa (nella specie di spettacoli teatrali) delle quali le attività siano “elemento”, dall’altro l’immunità è dubbio che possa essere accordata quando il servizio libero-professionale o artistico non promana da un’iniziativa individuale bensì collettiva. Ricorrendo i presupposti quantitativi di cui all’ART 1.2 l. Fall l’associazione, se insolvente, appare, quindi suscettibile di essere dichiarata fallita.

L’impresa per conto proprio, l’impresa illecita

Aldo, abile veterinario ma incallito giocatore, per risanare le sue magre finanze decide di avviare la produzione “in proprio” di un efficacissimo cocktail di sostanze “dopanti” da somministrare ai purosangue dei suoi clienti. Allo scopo affitta un capannone, acquista i macchinari necessari ed ingenti quantitativi di sostanze chimiche. Dopo alcuni anni di cospicui guadagni, a seguito dell’intensificarsi dei controlli antidoping, i clienti di Aldo cominciano a diminuire ed egli, sempre più indebitato per il gioco, non riesce più a far fronte alle obbligazioni contratte per la produzione dell’efficace ma vietata sostanza. Potranno i suoi creditori utilmente chiederne la dichiarazione di fallimento? R: Certamente sì, non provocando l’evidente illiceità dell’impresa la disapplicazione dello statuto dell’imprenditore nella parte nella quale prevede obblighi e soggezioni a carico dell’imprenditore stesso. (cfr. P. Spada, Diritto commerciale, I, VII, 1.3 e 3.2)

Inizio e fine dell’impresa

Aldo, giovane intraprendente, decide di produrre un nuovo tipo di suola per scarpe. A tal fine, prende in affitto un capannone industriale, provvede all'acquisto a credito di macchinari ed assume quindici operai specializzati. La mancata consegna delle materie prime necessarie impedisce, però, l'inizio della effettiva produzione. Di conseguenza si determina una situazione di illiquidità in ragione della quale la banca Alfa, finanziatrice di Aldo, chiede al Tribunale territorialmente competente di dichiararne il fallimento. Se il fallimento venisse dichiarato, potrebbe Aldo utilmente fare opposizione in appello allegando che, non essendo mai stato avviato il ciclo produttivo, egli non ha mai assunto la qualità di imprenditore? R: Probabilmente no, essendo l’applicazione della disciplina dell’impresa “da anticiparsi” al compimento di atti di organizzazione purché univocamente ed oggettivamente preordinati alla produzione. (cfr. P. Spada, Diritto commerciale, I, VII, 1.4)

L’imputazione della disciplina dell’impresa

Se, non avendo i requisiti per essere autorizzato all'esercizio del commercio, Aldo dà incarico a Bruno, suo amico d'infanzia, di presentare la domanda al Comune, al fine di rilevare per suo conto un avviato negozio di abbigliamento, gestirlo secondo le proprie direttive, anticipandogli le spese e facendosi corrispondere i ricavi, a carico di chi potrà essere legittimamente dichiarato il fallimento qualora, a seguito di un incendio, il negozio debba chiudere ed i creditori non possano essere regolarmente pagati? R: Il regime fallimentare dell'interposizione nell'esercizio dell'impresa non è ancora definitivamente stabilizzato: l'interposto - ricorrendone i presupposti - è certamente soggetto a fallimento; quanto all'interponente, se trattasi di società, l'art. 147, comma 5 l.fall. come novellato con d.lgs. n. 5/2006 legifica un indirizzo giurisprudenziale che consente la conversione del fallimento individuale in fallimento sociale, se l'iniziativa è di fatto collettiva. Ma una regola di giudizio sicura non è ancora formulabile nel caso in cui l'interponente sia un individuo e l'interposto un ente (c.d. società di comodo).

La piccola impresa

Aldo, rinomato artigiano del pellame in Firenze, per fronteggiare un notevole incremento della clientela, italiana ed estera, ha espanso la propria attività, acquistando un nuovo laboratorio ed aumentando il personale dipendente di dieci unità. Tuttavia, l’agguerrita concorrenza dell’imprenditoria cinese ha causato una rilevante quanto improvvisa riduzione delle commesse generando il dissesto dell’impresa. Potrà Aldo utilmente resistere all’istanza di dichiarazione di fallimento avanzata dalla banca Alfa, principale creditore, invocando la propria qualifica di artigiano? R: Dopo la riforma della legge fallimentare (d.lgs. n. 5/2006 e d.lgs n. 169/2007) – che ha adottato un nuovo criterio di esenzione dal fallimento per l’imprenditore commerciale, individuale e collettivo, ancorato a parametri quantitativi (art. 1, comma 2) – parrebbe risolto il problema della condizione dell’artigiano: la qualifica, risultante dall’iscrizione nell’albo provinciale (art. 5, l. n. 443/1985), non sembra renderlo immune di per sé da fallimento in quanto piccolo imprenditore (art. 2083 c.c.) qualora non sia al di sotto delle soglie quantitative oggi previste (salva, forse, l’eventuale qualifica di imprenditore non commerciale, allora esonerato ai sensi dell’art. 1, comma 1 l. fall.) (cfr. P. Spada, Diritto commerciale, I, VIII, 2.1.1, 2.1.2) Aldo, che ha aperto e gestisce un supermercato di prodotti ortofrutticoli, chiede ed ottiene l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come piccolo imprenditore. Potrà egli utilmente invocare la qualifica risultante dall’iscrizione onde difendersi dall’accusa di bancarotta semplice documentale? R: No (artt. 217, comma 2 e 1 l.fall.), non potendosi attribuire all’iscrizione nella sezione non ordinaria alcuna valenza costitutiva della piccolezza. (cfr. P. Spada, Diritto commerciale, I, VIII, 2.1.1, 2.1.2)

Aldo conferisce a Bruno l’incarico di gestire un ramo della propria azienda. Bruno, convinto, di fare un affarone, vende in blocco e ad ottimo prezzo i macchinari. È efficace la vendita nei confronti di Aldo? R: No, ché l’alienazione in blocco dei macchinari del ramo d’azienda cui è preposto non è atto pertinente all’esercizio dell’impresa (art. 2204, comma 1 c.c.) (cfr. P. Spada, Diritto commerciale, II, III, 2.1)

Le scritture contabili

Aldo cita in giudizio Bruno, imprenditore commerciale, per sentirlo condannare a pagare il prezzo di una fornitura. Potrà Aldo chiedere che il giudice ordini l’esibizione del libro giornale di Bruno onde provare l’esistenza del credito azionato e, in caso di risposta affermativa, la prova potrà essere raggiunta qualora il libro giornale manchi di numerazione progressiva? R: Certamente sì. La regolarità delle scritture contabili non è presupposto per avvalersene come fonte di prova contro l’imprenditore (art. 2709 c.c.) Aldo, produttore di articoli sportivi, vanta un credito nei confronti di Bruno, rivenditore all’ingrosso dei medesimi articoli, per forniture effettuate a favore di quest’ultimo. Sorta contestazione fra le parti in ordine all’ammontare del dovuto e sottoposta la controversia alla cognizione del giudice, potrà Aldo raggiungere la prova del proprio diritto esibendo in giudizio le fatture emesse ed estratti del libro giornale? R: Per i rapporti d’impresa, i libri regolarmente tenuti possono fare prova nelle liti tra imprenditori (art. 2710 c.c.). A queste condizioni, un estratto del libro giornale dell’attore (art. 2711, comma 2 c.c.) è da ritenersi sufficiente a somministrare la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata.

Gli effetti del fallimento

Aldo, dopo essere stato dichiarato fallito, vende a Bruno un proprio immobile. Potrà Bruno esigere la consegna dell’immobile comprato, sostenendo di esserne il proprietario? E contro chi potrà utilmente far valere la sua pretesa? R: L’inefficacia degli atti di disposizione compiuti dal fallito è relativa ai creditori concorrenti (art. 44 l.fall.) e l’inefficacia si estende anche a “tutte le utilità che il fallito consegue nel corso della procedura per effetto” di tali atti (art. 44, comma 3 l.fall.). Tra le parti, dunque, l’atto è efficace ma le ragioni dell’acquirente (consegna del bene) possono essere fatte valere nei confronti del fallito se il bene del quale questi ha disposto non è stato liquidato per le esigenze della procedura. (cfr. P. Spada,Diritto commerciale, I, VI, 1.1.) Aldo ha consegnato un quadro di grande valore di sua proprietà a Bruno, perché questi lo esponga nella propria casa in occasione di un importante ricevimento. Bruno, che è imprenditore commerciale, viene dichiarato fallito prima della restituzione del quadro, opera che il curatore include nell’inventario dei beni del fallito. Potrà Aldo utilmente esercitare una qualche azione giudiziaria per recuperare il suo prezioso dipinto e, se sì, quale? R: Il quadro essendo detenuto da Bruno a titolo di deposito (probabilmente precario), Aldo potrà rivendicare i bene a norma dell’art. 103 l.fall. (cfr. P. Spada, Diritto commerciale, I, V, 1.1) Aldo, imprenditore, deve a Bruno 100.000 euro. Alla scadenza, non potendo adempiere, cede a Bruno un credito di pari importo che vanta verso Carlo. Dopo sei mesi, Aldo è dichiarato fallito. Potrà il curatore del fallimento, ciononostante, esigere la prestazione da Carlo? E quali iniziative dovrà assumere per farlo utilmente? R: L’esazione del credito sarà subordinata al vittorioso esercizio dell’azione revocatoria fallimentare della cessione, alle condizioni previste dall’art. 67, comma 1 n. 2 l.fall.: nella specie, l’esito può essere infausto

per la curatela a condizione che il cessionario provi che non era a conoscenza dello stato di insolvenza del cedente. (cfr. P. Spada, Diritto commerciale, I, V, 1.1)

L’azienda ed il suo trasferimento

Aldo cede in proprietà a Bruno la propria azienda di produzione di laterizi. Alcune settimane dopo l'acquisto, Carlo si presenta alla sede dell'impresa chiedendo a Bruno il pagamento di un ingente debito scaduto ed esibendo un documento sottoscritto da Aldo nel quale questi si riconosce debitore di Carlo. Per vincere la riluttanza di Bruno al pagamento, Carlo spiega che il debito stesso costituisce il corrispettivo insoluto di una fornitura "in nero". Potrà Bruno resistere utilmente alla pretesa di Carlo? R: Sì, perché trattandosi di una fornitura "in nero" manca in tesi la risultanza del debito dai libri contabili obbligatori (art. 2560, comma 2 c.c.) Un calzolaio, celebre per la confezione di calzature su misura, trasferisce la propria bottega. Sarà l'acquirente tenuto a pagare al venditore il prezzo di una fornitura di pellame effettuata anteriormente al trasferimento? R: No, l'art. 2560 c.c. non si applica perché il cedente è un piccolo imprenditore e, come tale, non è soggetto all'obbligo delle scritture contabili. L'acquirente potrebbe, ovviamente, essersi obbligato con il trasferente a pagarne i debiti; ma il terzo non avrebbe azione contro di lui. Aldo, imprenditore edile, nel corso della costruzione di alcune villette a schiera, provoca l'allagamento di un fondo agricolo confinante con quello edificabile. Se, prima del completamento dell'opera, Aldo cede il cantiere alla nota società edilizia Alfa s.p.a., potrà il danneggiato utilmente agire in giudizio per il risarcimento contro la società acquirente, che, per la sua solidità economica, il danneggiato ritiene offrirgli ben maggiori probabilità di capienza di quante non gliene offra Aldo? R: Sia un cantiere qualificabile come azienda o come ramo di un'azienda edile, troverà applicazione l'art. 2560, comma 2 c.c. Sentendosi invecchiare, Aldo decide di affittare a Bruno il terreno su cui da molti anni coltiva barbabietole, insieme agli strumenti necessari alla coltivazione. Pentito della sua scelta, Aldo acquista un fondo contiguo a quello affittato, intraprendendo nuovamente la sua antica attività. Potrebbe Bruno legittimamente opporsi alla nuova iniziativa di Aldo? R: Inapplicabile l'art. 2557, comma 5 salvo che Bruno alleghi e provi l'esercizio di un'attività connessa (p.e.: conservazione e vendita delle barbabietole in scatola) e il pericolo di uno sviamento della clientela correlata. Aldo, titolare del calzaturificio Alfa al quale sono addetti cinquanta dipendenti, deve corrispondere a Bruno l'importo di alcune rate per l'acquisto di macchine utensili. Se Aldo trasferisce a Carlo il calzaturificio, convenendo che di tutti i debiti contratti per l'esercizio dell'impresa ed esistenti alla data del trasferimento si farà carico esclusivo Carlo, potrà Bruno - perfezionatosi il trasferimento - utilmente pretendere da Aldo il pagamento delle rate insolute? R: Certamente sì: l'accollo interno, infatti, non libera il debitore Aldo finché i creditori non vi consentano (art. 2560 c.c.) Aldo, avvalendosi dell'aiuto del giovane Bruno, svolge un'attività di riparazione di telefoni cellulari e di palmari, approfittando del tempo che gli lascia libero il suo lavoro nell'ufficio contabilità di una società. Dopo qualche anno, essendo stato promosso ad un ruolo dirigenziale, si rende conto di non poter più continuare l'attività di riparazione e decide di trasferirla a Bruno. I fornitori di Aldo, informati delle sue

Il pagamento comunque effettuato da Aldo nelle mani di Giulia, autrice di una girata apocrifa a proprio favore, sarebbe liberatorio nei confronti di Francesca? R: No, non lo sarebbe. Aldo, ottenendo l'esibizione dell'atto notarile, della cui esistenza è avvertito dalla stessa Francesca, potrebbe agevolmente provare in giudizio il difetto di titolarità di Giulia (art. 1992, comma 2 c.c.). Aldo, addetto alle pulizie delle camere in un hotel di lusso e accanito giocatore, rinviene una cambiale girata in bianco, smarrita da Bruno, il cliente che occupava la stanza. Prima che Bruno si accorga della mancanza del titolo, Aldo consegna la cambiale a Carlo, di cui è debitore, apponendovi una girata a favore dello stesso. Può Carlo vantare un utile acquisto del titolo e, se sì, a quali condizioni. R: Sì, Carlo può vantare un utile acquisto del titolo. Da quanto esposto, risultano pienamente realizzate a suo favore le condizioni previste esplicitamente (possesso conseguito in buona fede e in conformità della legge di circolazione del titolo) e implicitamente (titolo astrattamente idoneo o causa giustificatrice del trasferimento) dall'art. 1994 c.c. per un acquisto a non domino della titolarità del diritto documentato nel titolo. Aldo, commerciante di preziosi, acquista da Bruno una partita di diamanti offrendogli in permuta alcuni titoli azionari al portatore. La trattativa si svolge in fiera e le parti convengono di incontrarsi l'indomani per la consegna delle pietre e dei titoli. La sera stessa, Aldo incontra Carlo, che gli offre dei rubini purissimi ad un ottimo prezzo. Allettato dalla proposta, ma privo della liquidità necessaria, Aldo consegna a Carlo i medesimi titoli negoziati la mattina con Bruno. Tra quest'ultimo e Carlo chi può vantare un utile acquisto dei titoli? R: Carlo può vantare un utile acquisto dei titoli. Da quanto esposto nel quesito, infatti, il suo acquisto risulta soddisfare tutte le condizioni che l'art. 1994 c.c. prevede, tanto esplicitamente (possesso conseguito in buona fede e in conformità della legge di circolazione del titolo), quanto implicitamente (titolo astrattamente idoneo o causa giustificatrice del trasferimento).