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Domande e risposte diritto costituzionale, Dispense di Diritto Costituzionale

Domande e risposte diritto costituzionale

Tipologia: Dispense

2021/2022

Caricato il 21/05/2026

EmmaSquilloni
EmmaSquilloni 🇮🇹

20 documenti

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-F1. Fonti del diritto
Con il termine fonti del diritto si intende ogni atto o fatto abilitato dall’ordinamento alla creazione del
diritto. Questo ha delle quali conseguenze pratiche nell’ordinamento che li tratta in maniera
differenziale. Primo piano di differenziazione è l’interpretazione. L’interpretazione è quella attività
attraverso la quale si stabilisce il significato delle disposizioni. L’art. 1362 c.c. si riferisce
all’interpretazione del contratto che non è fonte di diritto, la comune intenzione delle parti che
stipolano il contratto è l’elemento essenziale. Mentre per un atto normativo, l’art.12 delle Preleggi
dice: “Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal
significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore”.
C’è quindi un’inversione, prima ci sono le parole, l’obiettivo, il testo e poi l’intenzione. Come
secondo elemento possiamo fare riferimento alla frase latina iura novit curia (il giudice conosce le
leggi), cioè il diritto oggettivo, diritto normativo deve essere conosciuto dal giudice. Questo significa
che non rientra nel suo compito conoscere ciò che non è diritto normativo ma glielo devono fornire
le parti, quindi se non sono le parti a fornire il contratto al giudice, il giudice non ha un onere di
conoscenza del contratto mentre ha un onere di conoscenza delle norme. Terzo piano di
differenziazione è il ricorso per Cassazione. L’art.111 Cost. dice che “è sempre ammesso ricorso in
Cassazione per violazione di legge.” Quindi per esserci ragioni di ricorso in Cassazione ci deve
essere questo tipo di vizio in cui incorre la sentenza, che viene meglio declinato dell’art.360 c.p.c
dove si parla per violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Quindi io posso ricorrere contro
la sentenza d'appello o di primo grado adducendo il fatto che il giudice abbia violato o falsamente
applicato norme di diritto.
Una prima distinzione è tra fonte-atto e fonte-fatto. Si ha una fonte-atto quando l’ordinamento
attribuisce capacità di creare norme giuridiche ad un atto scritto approvato da un soggetto
determinato secondo un procedimento tipico (es. legge ordinaria, artt.70-74). Si ha una fonte-fatto
quando l’ordinamento ricollega il sorgere di norme giuridiche al verificarsi di determinate
circostanze. La fonte atto per antonomasia è la consuetudine, la quale sorge a seguito della
ripetizione costante ed uniforme di un comportamento nel tempo, con la convinzione che tale
comportamento sia giuridicamente dovuto. Una seconda distinzione è quella tra fonti di produzione
e fonti di cognizione del diritto. Le fonti di produzione pongono le norme di comportamento
costitutive del diritto oggettivo, e possono essere definite come ogni atto o fatto abilitato
dall’ordinamento giuridico a innovare il diritto oggettivo. Con l’espressione fonte di cognizione si
designano tutti quegli atti scritti che consentono una migliore individuazione di norme già sorte, ma
sono privi di valore normativo.
-F1. Creazione indiretta del diritto ex art.10 (Pace)
Quando si parla di creazione indiretta entra in campo un istituto di carattere generale del diritto
pubblico che è quello del rinvio. Il rinvio è il meccanismo attraverso il quale l'ordinamento rinvia a
norme prodotte al di fuori di quello ordinamento. Il rinvio può operare sia come mera relazione per
cui l'ordinamento apre la propria porta al ingresso di norme prodotte da fonti di altri ordinamenti,
oppure richiama norme prodotte da un altro ordinamento, producendo norme interne
corrispondenti a quelle richiamate dell'altro ordinamento, quindi il rinvio è un meccanismo di
produzione che produce sia norme e in questo caso si parla di produzione indiretta del diritto, nel
primo caso no perché si introduce una deroga. Possiamo distinguere due casi fondamentali:
1.Recezione delle norme internazionali pattizie (trattati internazionali); 2. Recezione delle norme
internazionali generalmente riconosciute.
Per quanto riguarda la recezione di norme prodotte da trattati internazionali. Il nostro paese
conclude trattati internazionali con altri paesi, i trattati hanno diverse fasi dalla negoziazione, alla
sottoscrizione e infine la ratifica attraverso la quale i paesi si impegna a onorarlo. Per cui il trattato
è fonte del diritto internazionale ma non del diritto interno dello stato. Perciò è necessario un atto
dell'ordinamento interno del singolo stato, un atto di recepimento, per ottenere la produzione di
effetti ed i meccanismi attraverso i quali questo si può realizzare sono due. Il primo è approvare un
atto-fonte, ad esempio una legge o un regolamento amministrativo, le cui disposizioni riproducano
il testo del trattato, eventualmente adeguandolo. Secondo strumento è il cosiddetto ordine di
esecuzione che consiste in una disposizione contenuta in un atto normativo interno secondo una
formula divenuto ormai rituale, “dove si dà piena e completa esecuzione alle clausole di un
trattato”, il cui testo viene allegato a fini meramente conoscitivi, all'atto normativo. Si tratta di un
rinvio di tipo fisso, poiché concretamente definito nel suo oggetto. Da questo possiamo distinguere
il rinvio mobile, che è un rinvio alla fonte. È il caso dell’art.10 Cost. che fa un rinvio mobile a una
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- F1. Fonti del diritto

Con il termine fonti del diritto si intende ogni atto o fatto abilitato dall’ordinamento alla creazione del diritto. Questo ha delle quali conseguenze pratiche nell’ordinamento che li tratta in maniera differenziale. Primo piano di differenziazione è l’interpretazione. L’interpretazione è quella attività attraverso la quale si stabilisce il significato delle disposizioni. L’art. 1362 c.c. si riferisce all’interpretazione del contratto che non è fonte di diritto, la comune intenzione delle parti che stipolano il contratto è l’elemento essenziale. Mentre per un atto normativo, l’art.12 delle Preleggi dice: “Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore”. C’è quindi un’inversione, prima ci sono le parole, l’obiettivo, il testo e poi l’intenzione. Come secondo elemento possiamo fare riferimento alla frase latina iura novit curia (il giudice conosce le leggi), cioè il diritto oggettivo, diritto normativo deve essere conosciuto dal giudice. Questo significa che non rientra nel suo compito conoscere ciò che non è diritto normativo ma glielo devono fornire le parti, quindi se non sono le parti a fornire il contratto al giudice, il giudice non ha un onere di conoscenza del contratto mentre ha un onere di conoscenza delle norme. Terzo piano di differenziazione è il ricorso per Cassazione. L’art.111 Cost. dice che “è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.” Quindi per esserci ragioni di ricorso in Cassazione ci deve essere questo tipo di vizio in cui incorre la sentenza, che viene meglio declinato dell’art.360 c.p.c dove si parla per violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Quindi io posso ricorrere contro la sentenza d'appello o di primo grado adducendo il fatto che il giudice abbia violato o falsamente applicato norme di diritto. Una prima distinzione è tra fonte-atto e fonte-fatto. Si ha una fonte-atto quando l’ordinamento attribuisce capacità di creare norme giuridiche ad un atto scritto approvato da un soggetto determinato secondo un procedimento tipico (es. legge ordinaria, artt.70-74). Si ha una fonte-fatto quando l’ordinamento ricollega il sorgere di norme giuridiche al verificarsi di determinate circostanze. La fonte atto per antonomasia è la consuetudine, la quale sorge a seguito della ripetizione costante ed uniforme di un comportamento nel tempo, con la convinzione che tale comportamento sia giuridicamente dovuto. Una seconda distinzione è quella tra fonti di produzione e fonti di cognizione del diritto. Le fonti di produzione pongono le norme di comportamento costitutive del diritto oggettivo, e possono essere definite come ogni atto o fatto abilitato dall’ordinamento giuridico a innovare il diritto oggettivo. Con l’espressione fonte di cognizione si designano tutti quegli atti scritti che consentono una migliore individuazione di norme già sorte, ma sono privi di valore normativo.

- F1. Creazione indiretta del diritto ex art.10 (Pace)

Quando si parla di creazione indiretta entra in campo un istituto di carattere generale del diritto pubblico che è quello del rinvio. Il rinvio è il meccanismo attraverso il quale l'ordinamento rinvia a norme prodotte al di fuori di quello ordinamento. Il rinvio può operare sia come mera relazione per cui l'ordinamento apre la propria porta al ingresso di norme prodotte da fonti di altri ordinamenti, oppure richiama norme prodotte da un altro ordinamento, producendo norme interne corrispondenti a quelle richiamate dell'altro ordinamento, quindi il rinvio è un meccanismo di produzione che produce sia norme e in questo caso si parla di produzione indiretta del diritto, nel primo caso no perché si introduce una deroga. Possiamo distinguere due casi fondamentali: 1.Recezione delle norme internazionali pattizie (trattati internazionali); 2. Recezione delle norme internazionali generalmente riconosciute. Per quanto riguarda la recezione di norme prodotte da trattati internazionali. Il nostro paese conclude trattati internazionali con altri paesi, i trattati hanno diverse fasi dalla negoziazione, alla sottoscrizione e infine la ratifica attraverso la quale i paesi si impegna a onorarlo. Per cui il trattato è fonte del diritto internazionale ma non del diritto interno dello stato. Perciò è necessario un atto dell'ordinamento interno del singolo stato, un atto di recepimento, per ottenere la produzione di effetti ed i meccanismi attraverso i quali questo si può realizzare sono due. Il primo è approvare un atto-fonte, ad esempio una legge o un regolamento amministrativo, le cui disposizioni riproducano il testo del trattato, eventualmente adeguandolo. Secondo strumento è il cosiddetto ordine di esecuzione che consiste in una disposizione contenuta in un atto normativo interno secondo una formula divenuto ormai rituale, “dove si dà piena e completa esecuzione alle clausole di un trattato”, il cui testo viene allegato a fini meramente conoscitivi, all'atto normativo. Si tratta di un rinvio di tipo fisso, poiché concretamente definito nel suo oggetto. Da questo possiamo distinguere il rinvio mobile, che è un rinvio alla fonte. È il caso dell’art.10 Cost. che fa un rinvio mobile a una

categoria: le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute da tutti gli Stati, quindi non ad una norma specifica ma a tutte le norme che si identificano come norme di diritto internazionale generalmente riconosciute da tutti, in quanto sono consuetudini internazionali spesso molto risalenti nel tempo, per esempio l'immunità dalla giurisdizione di cui godono gli agenti diplomatici. La disposizione costituzionale prevede innanzitutto una rinvio di tipo mobile, poiché oggetto di esso sono tutte le norme consuetudinarie internazionali presenti e future, è un riconoscimento automatico, non c'è l'atto di decisione dello Stato, non c'è l'ordine di esecuzione. L’art.10 assolve a una diversa funzione di creare, sia pure in modo indiretto, norme interne che, in quanto tali sono soggette a successivi controlli di legittimità previsti dall'ordinamento. La sentenza n.238 del 2014 della Corte costituzionale ha esaminato la costituzionalità di una consuetudine internazionale facente parte delle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. Nel caso specifico si trattava di quella secondo cui lo Stato non può rispondere civilmente per gli atti lesivi prodotti, come nel caso classico della guerra. Il tribunale di Firenze solleva questione di legittimità costituzionale, allora la Corte costituzionale non potendo dichiarare incostituzionale in assoluto, altrimenti cadrebbe tutta la norma consuetudinaria relativa all’immunità degli Stati, si limita a quelle lesioni che toccano i diritti inviolabili della persona umana. La corte sembrerebbe dire che la norma può entrare nell’ordinamento solo nella parte in cui non confligge con i principi ed i diritti inviolabili. Per quanto riguarda il grado gerarchico delle norme consuetudinarie internazionali. Tale problema fa riferimento a una possibile invalidazione o abrogazione, producendo inoltre effetti anche sulla possibilità che le norme consuetudinarie, se fossero valutate alla stregua di consuetudini, non possano essere oggetto del giudizio di legittimità costituzionale. La loro nascita è istantanea, diversamente da quanto avviene per la nascita delle norme consuetudinarie, sono pertanto delle norme non scritte. Due sentenze della corte costituzionale attribuiscono grado costituzionale a tali norme in quanto la norma verso la quale è compiuto il rinvio assume lo stesso grado gerarchico della norma rinviante. Tale argomento si scontra però con il principio della rigidità della costituzione fissata dall’art.138, per cui sembra preferibile la qualificazione delle norme create sulla base dell’art.10, come norme interposte che cioè non intaccano la valenza delle norme costituzionali ma che allo stesso tempo prevale su tutte le norme contenute in leggi o atti aventi forza di legge. Quindi la Corte può andare a colpire la legge di esecuzione del trattato limitatamente, con una formula largamente manipolativa, dichiarando incostituzionale la legge di esecuzione del trattato.

- F1. Autovincoli legislativi e se esistono autovincoli costituzionali (Caredda)

Il tema dei cd “autovincoli legislativi” riguarda una serie di problemi di questioni di carattere generale e chiama in causa dei principi strutturali, statici, che governano il sistema delle fonti:

  1. Nessuna fonte, e quindi nessun potere normativo, può auto-fondarsi. Perciò c'è bisogno di una norma sulla normazione che lo istituisca. 2. Principio gerarchico ossia la norma sulla normazione che istituisce un altro potere normativo si dice deve essere gerarchicamente sovraordinato, per cui ad esempio il fondamento del potere legislativo ordinario deve essere una disposizione costituzionale, nel nostro ordinamento la norma istitutiva del potere legislativo ordinario è l’art. che si trova nella Costituzione. Principio del numerus clausus, corollario del precedente perché se serve una norma sovraordinata per istituire una fonte legislativa allora il sistema delle fonti primarie, che trova fondamento in Costituzione, è un sistema chiuso a livello costituzionale. Solo le fonti primarie che sono presenti in costituzione sono previste, non altre, mentre a livello secondario la legge può istituire nuove fonti secondarie e c'è una pluralità che non è costituzionalmente limitata. Il problema degli autovincoli parte da qui cioè può la legge ordinaria vincolare la legge ordinaria o atti legislativi di pari grado? Alla luce dei principi di cui abbiamo appena parlato dovremmo rispondere di no eppure riscontriamo che nella prassi legislativa, con una certa frequenza, gli autovincoli trovano uno spazio. Gli autovincoli riguardano quindi l'ammissibilità e l'eventuale valore dei vincoli stabiliti da una fonte nei confronti del procedimento, del contenuto o più in generale, della capacità abrogativa di fonti successive del stesso grado. Ad esempio la legge dell'11 luglio 1913, n.985, che in ordine ad una concessione di grandi derivazioni di acque pubbliche prevedeva l'uso gratuito delle acque per tutta la durata della concessione, con ciò impedendo implicitamente alle leggi successive, di stabilire un canone a carico del concessionario per il suddetto periodo. Il problema di fondo è se un atto normativo può prescrivere limiti nei confronti di fonti successive aventi il suo stesso grado gerarchico. La soluzione è stata trovata dalla dottrina tedesca, secondo cui le condizioni di validità di una norma possono essere stabilite soltanto da una norma di grado superiore; ne consegue la superiorità gerarchica delle norme sulla produzione rispetto alle norme così prodotte e l'inammissibilità per una norma, di regolare autonomamente sia le condizioni della propria formazione, che della propria modificabilità. Detto ciò ci si chiede se questo autolimite sia vincolante. Quando un vincolo riguarda l’aspetto formale,

comma 1, per cui il potere di rinvio deve ritenersi escluso tutte le volte che dal suo esercizio derivino o possono comunque derivare conseguenze diverse più gravose rispetto a quelle previste dall'articolo 74. Il che nei confronti delle leggi costituzionali, significa che il loro rinvio da parte del presidente della Repubblica è inammissibile qualora ciò comporti il rinnovo dell'intero e macchinoso procedimento.

- F2. Limiti impliciti alla revisione, chi li crea/riconosce?

È affermazione incontestabile che la revisione costituzionale possa incontrare dei limiti. La differenziazione primaria è tra limiti testuali e limiti non testuali, i primi sono ricavabili direttamente e immediatamente dal testo, mentre i secondi si ricavano implicitamente dal sistema costituzionale e in via interpretativa dall’intero assetto della Costituzione. La tipologia dei limiti testuali si articola in due sottocategorie: i limiti testuali espressi e i limiti testuali taciti o impliciti, cioè quelli non posti direttamente dal testo. Un esempio di limite testuale espresso è l’art.139 cost. (“La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”) dove è detto chiaramente un limite senza possibilità di dubbi e incertezze, perciò la forma repubblicana non è suscettibile di riforma, modifica e revisione costituzionale. Un esempio di limite testuale implicito è invece l’art. Cost. (“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo”). Questo articolo è una previsione espressa, ma il limite è implicito perché il termine inviolabilità è suscettibile di diverse interpretazioni, tra cui quella secondo la quale l’inviolabilità deve essere tradotta con irrivedibilità. Quindi potremmo dire che l’area dei diritti inviolabili dell’uomo ai sensi dell’art.2 è l’area della non revisionabilità. Accanto a questa distinzione (taciti ed espressi) ce n’è un’altra, cioè la differenza tra limiti assoluti e relativi. I limiti assoluti sono gli insuperabili, quelli che non possono in alcun modo essere legalmente superati nell'ambito dell'ordinamento al quale si riferiscono e che pertanto la loro violazione costituisce comunque un'atto rivoluzionario del quale consegue, in caso di successo, un mutamento dell'identità dello Stato. E poi ci sono i relativi, che pur essendo insuperabili per la normale funzione di revisione costituzionale, lo sono invece qualora si ricorra a revisioni aggravate o diverse rispetto a quella prevista dall'ordinamento. La giurisprudenza della corte costituzionale in tema di limiti alla revisione costituzionale si ricava, dalle decisioni della corte in riferimento alla sindacabilità delle leggi costituzionali per vizi sostanziali. Se si parte dal principio di parità gerarchica tra costituzione rigida e leggi costituzionali, il contrasto viene risolto abrogando in base al principio cronologico, operato direttamente dal giudice, escludendo l’intervento della corte costituzionale. Se, invece, si ritiene che il contrasto debba risolversi in termini di illegittimità della disposizione costituzionale sopravvenuta ha come conseguenza necessaria l’intervento della corte e la superiorità gerarchica tra le norme, tenendo in considerazione che tali norme superiori costituiscono implicitamente limiti di revisione costituzionale. La giurisprudenza della corte sull’argomento in oggetto può distinguersi, sotto il profilo cronologico in tre fasi: 1. In una prima fase la corte pur senza dichiararlo espressamente cerca di evitare di prendere posizione sul problema della sindacabilità del contrasto tra costituzione e disposizioni contenute in leggi costituzionali. Nella sentenza n.6 del 1970, la corte era stata investita della questione di legittimità costituzionale di due articoli dello statuto siciliano ma non ci sarebbe stata necessità di risolvere il problema del riconoscimento o negazione dei limiti taciti, poichè oggetto del giudizio era una legge costituzionale di approvazione dello statuto di una regione ad autonomia speciale. Tali leggi non possono derogare, pena l’illegittimità costituzionale, alle disposizioni contenute nel testo costituzionale. La Corte avrebbe dunque potuto tranquillamente dichiarare gli articoli dello statuto illegittimi senza creare alcun problema. 2. In una seconda fase la corte riconosce l'esistenza di principi supremi dell'ordinamento costituzionale, anche se tale riconoscimento non è direttamente strumentale alla sindacabilità delle leggi costituzionali, ma serve piuttosto ad ammettere la sindacabilità, in relazione a tali principi e non anche a norme formalmente costituzionali che di tali principi non costituiscano espressione o attuazione, di talune leggi che per pur avendo la forma della legge ordinaria, vengono dalla corte definite come leggi fornite di una particolare “copertura costituzionale”. Un esempio sono le leggi di esecuzione dei patti lateranensi o l'articolo 11 che prevede la limitazione di sovranità. In ambedue i casi la corte ritiene che le disposizioni pattizie, immesse nel nostro ordinamento, dalle citate leggi di esecuzione abbiano la capacità di erogare a norme formalmente costituzionali, fatta eccezione per il limite del rispetto dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale italiano. Tali principi supremi non sono dunque altro che limiti taciti alla revisione costituzionale, ma non possono in questo caso considerarsi estesi ad altre ipotesi se non quelle sopra citate. 3. In una terza fase, infine, la corte costituzionale afferma, esplicitamente nella sentenza n.1146 del 1988, l'esistenza di limiti taciti alla revisione costituzionale, identificandoli in quei principi dell'ordinamento costituzionale, ai quali aveva fatto riferimento nelle sue precedenti decisioni. Nel testo della

sentenza si afferma che: “la costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale, neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono e tanti i principi che la costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale forma repubblicana articolo 139, quanto i principi, che pur non essendo espressamente menzionati, appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la costituzione italiana”. Quindi la Corte prende posizione sul problema dell'esistenza o meno di limiti taciti alla revisione costituzionale e ne afferma l’esistenza.

- F2. Corte costituzionale e Parlamento: quale organo di chiusura del sistema (Caredda)

Se si ammettessero solo limiti testuali, il Parlamento avrebbe un ruolo centrale e di chiusura del sistema, mentre la Corte costituzionale sarebbe solo un garante delle regole stabilite dal Parlamento. Restando sul piano delle sue fonti costituzionali, il Parlamento è l'organo al quale compete in via esclusiva di stabilire, con le procedure di cui all'articolo 138, eventuali limiti alla revisione costituzionale, aggiungendone di nuovi a quelli già previsti dalla costituzione o anche abrogando questi ultimi con procedure particolari; la corte costituzionale è l'organo al quale spetta in via esclusiva di garantire il rispetto di tali limiti, attraverso la dichiarazione di illegittimità costituzionale di eventuali disposizioni contenute in una legge costituzionale contrastanti con quei limiti. In quest'ottica il Parlamento rappresenta l'organo di chiusura del sistema poiché soltanto ad essa spetta la competenza delle competenze, rinvenibile per l’appunto nell’esercizio del potere di revisione costituzionale. Ma la tesi sostenuta dalla corte costituzionale con la storica sentenza n.1146/1988, secondo cui esistono limiti taciti alla revisione costituzionale, identificabili nei principi supremi dell'ordinamento costituzionale, comporta che l'organo di chiusura del sistema non è più il Parlamento, ma la stessa corte, dal momento che è quest'ultima stabilire quando un determinato principio possa essere considerato come supremo e dunque tale da determinare l'illegittimità costituzionale di disposizioni formalmente costituzionali con esso contrastanti.

- F3. Potere di iniziativa

Il potere di iniziativa legislativa può essere definito come il potere, attribuito a determinati soggetti dalla costituzione o da leggi costituzionali, di presentare disegni, proposte o progetti di legge all'una o all'altra camera. Il novero dei soggetti titolari del potere di iniziativa legislativa è fissato dal testo costituzionale, principalmente dall'art.71. L'art. 71 Cost. dice che “l'iniziativa appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere e agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale”. Quest'ultima parte dell'articolo è una riserva di legge costituzionale, ma in realtà non rinvia ad una legge costituzionale futura, ma in qualche modo all'interno stesso del testo costituzionale, ma vuole evitare che la legge ordinaria possa aggiungere soggetti titolari. Un ulteriore attore viene introdotto dal secondo comma dello stesso art. 71 dicendo che il popolo esercita l'iniziativa della legge mediante la proposta di almeno 50000 elettori di un progetto redatto in articoli. Poi l'art. 99, 1° co., autorizza il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro. E infine l'art 121 il Consiglio regionale. L'atto di iniziativa comporta la presentazione ad una Camera di un testo normativo suddiviso in articoli. L'art. 71 nel secondo co., riferito all'iniziativa popolare, parla di un progetto redatto in articoli, leggendolo sembrerebbe sia solo per l’iniziativa popolare, ma in realtà leggendo l’articolo in combinato disposto con l'art. 72, ricaviamo che questa regola è una regola di carattere generale. L’atto di iniziativa deve essere accompagnato da una relazione illustrativa, in cui i titolari dell'iniziativa illustrano i tratti salienti qualificanti di quella disciplina, gli scopi che si propongono e via discorrendo. Accanto a questa relazione illustrativa c'è un'altra relazione, la relazione tecnica che riguarda i profili finanziari ed è prevista solo per alcuni soggetti che sono il Governo, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro e i Consigli regionali. Principio che governa l'iniziativa legislativa è il principio del pari valore formale degli atti di iniziativa. Tutti gli atti di iniziativa hanno un pari regime, per cui non possono mai essere previsti limiti che trovino una ragione nella provenienza soggettiva della proposta di legge. L'iniziativa legislativa governativa, pur se giuridicamente di pari valore rispetto all'iniziativa di altri soggetti, ha sul piano politico una valenza maggiore, in quanto dispone in Parlamento di una maggioranza precostituita. Questi atti di iniziativa del governo sono il frutto di uno specifico procedimento di formazione: proposte in consiglio dei ministri di un testo redatto in articoli da parte di uno più ministri, deliberazione del consiglio, decreto del presidente della Repubblica di autorizzazione alla presentazione del disegno di legge alle camere. L'art.87 Cost. dice che il PdR, dopo l’approvazione del Governo, autorizza le proposte di legge provenienti dal Governo, con un decreto, si tratta probabilmente di un retaggio del precedente ordinamento. Se l'atto di iniziativa

presuppone nel soggetto proponente la conoscenza e la disponibilità di specifici dati e documenti. Per esempio si può dire che se l’art.81 non avesse riservato al governo l'iniziativa delle leggi di approvazione del bilancio dello Stato, sarebbe comunque spettata al governo in quanto unico organo che dispone di dati degli strumenti tecnici necessari. L’iniziativa legislativa è qualificabile anche come vincolata o dovuta, nel senso che un atto di iniziativa relativo ad un oggetto determinato deve essere presentato necessariamente in Parlamento secondo quanto disposto da norme giuridiche. Esempio i disegni di legge di conversione dei decreti legge, disegni di legge di approvazione del bilancio preventivo delle rendiconto consuntivo dello Stato, il disegno di legge finanziaria e in senso lato tutti gli atti di iniziativa legislativa relativi a leggi che la costituzione definisce necessaria per la loro attuazione.

- F3. Potere di ritiro (Serges)

Anche se non vi è una norma che prevede espressamente il potere di ritiro di progetti di legge, il suddetto potere costituirebbe sempre comunque il necessario corrispettivo dell'iniziativa. Per quanto riguarda il ritiro da parte del governo, bisogna distinguere se esso venga esercitato: dal governo dimissionario, per il quale l’esercizio del potere di ritiro deve essere ritenuto ammissibile poiché non riafferma un programma politico da presumere oramai bocciato. Mentre dal governo nominato, ma ancora in attesa della fiducia distinguiamo il ritiro dei propri disegni di legge che il governa aveva presentato alle camere, il ritiro deve ritenersi ammissibile, poiché può essere determinato dalla volontà sopravvenuta di modificare tale programma, prima del dibattito sulla fiducia; invece il ritiro di disegni di legge presentato dal precedente governo, è probabilmente inammissibile, nella prassi il governo è solito annunciare non già quali dei disegni di legge del precedente governo intenda ritirare bensì quale intenda fare propri. Titolare del potere di ritiro di una proposta di legge di iniziativa parlamentare è il singolo parlamentare; qualora l'iniziativa sia stata esercitata da più parlamentari, il potere di ritiro è condizionato alla volontà concorde di tutti proponenti, in entrambi i casi scaturisce necessariamente da un atto esplicito. Il principio della corrispondenza tra il soggetto che ha esercitato l'atto di iniziativa e il soggetto che esercita il ritiro di tale atto comporta che il progetto di legge popolare può essere ritirato soltanto ad opera della volontà unanime degli stessi 50.000 o più firmatari di quel progetto. La corrispondenza tra iniziativa e ritiro implica che l'atto di ritiro debba rivestire la stessa forma dell'antecedente atto di iniziativa, la vincolatività della forma garantisce che il soggetto autore dell'atto di ritiro di un progetto sia lo stesso che ha proposto l'atto di iniziativa. Il termine non è indicato da nessuna disposizione, la prassi è nel senso che il ritiro di un progetto di legge è ammissibile purché avvenga prima della sua approvazione finale da parte della camera alla quale è stato presentato l'atto di iniziativa. Diverso dal ritiro è il principio della decadenza di fine legislatura dei progetti di legge non definitivamente approvati dalle due camere. Questo non vale in tre casi: 1. relativo ai progetti di legge di iniziativa popolare; 2. i progetti di legge approvati dalle due camere, ma ad esse rinviati dal presidente della Repubblica per una nuova deliberazione a norma dell’art.74; 3. i disegni di legge di conversione dei decreti legge.

- F3. Iter legislativo (Serges)

Il procedimento ordinario viene descritto nell’art.72 comma 1 Cost.: “Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale”. Quindi si articola in una fase preparatoria, che si svolge nella competente commissione e una fase deliberativa, che si svolge in Assemblea. La proposta di legge viene assegnata dal presidente di assemblea ad una certa commissione (delegazioni del Parlamento composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari) competente per materia che opera in sede referente quindi si ha una discussione articolo per articolo fino ad arrivare a votare un testo, da trasmettere all’Assemblea, accompagnato da una relazione. A questo punto il testo passa all’esame dell’aula, dove si riproduce una dinamica simile, perché la prima cosa che si fa è un esame ricognitivo sulle linee generali del provvedimento legislativo. [Tuttavia la discussione non può avere luogo e deve essere rinviata in caso di approvazione della questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non debba discutersi, o della questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba rinviarsi al verificarsi di determinate scadenze. Tali questioni possono essere proposte dai parlamentari prima che si entri nella discussione oppure, anche nel corso della discussione.] Poi si passa alla discussione articolo per articolo che consiste nell’esame del singolo articolo e l’eventuale presentazione di emendamenti o sub emendamenti (l’emendamento è una modifica del testo dell’articolo, il sub emendamento è la modifica all’emendamento), questo potere

spetta ad un singolo parlamentare o al governo. Dopo l'approvazione degli articoli ha luogo la votazione finale sul progetto di legge. Perché non è detto che chi ha votato articolo per articolo, una volta completata la legge, con integrati gli emendamenti sia favorevole a questa nuova legge nata. La votazione finale avviene a scrutinio palese; tuttavia qualora ne sia fatta richiesta da un prescritto numero di senatori e di deputati alcune leggi sono votate a scrutinio segreto. Il progetto di legge si intende approvato quando esso, ai sensi dell’art.64 comma 3, sia stato votato a maggioranza dei presenti. La determinazione della maggioranza non avviene allo stesso modo nel Parlamento, alla camera gli astenuti non vengono computati ai fini della determinazione del quorum di maggioranza mentre al senato invece gli astenuti vengono computati. La conseguenza pratica è che al senato l'astensione eleva il quorum di maggioranza e dunque ne rende più difficile il raggiungimento. Il progetto di legge approvato viene trasmesso dal presidente all'altro ramo del Parlamento mediante un messaggio, la cui funzione è quella di rendere possibile il seguito del procedimento presso la camera la seconda camera. Qualora quest’ultima approvi il progetto senza apportarvi modifiche, la legge viene trasmessa al presidente delle Repubblica per la promulgazione; invece nel caso in cui introduca delle modifiche, il progetto ritorna alla prima camera.

- F3. Promulgazione del PdR ed emanazione (Serges)

L’art.87 Cost. imputa al PdR varie funzioni tra cui al comma 5 quella di promulgare le leggi. L’art. dispone che “le leggi sono promulgate dal presidente della Repubblica entro un mese dalla loro approvazione”, il comma 2 aggiunge che “se le camere, ciascuna maggioranza assoluta dei propri componenti ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nei termini da essa stabilita”. Il dies a quo coincide sempre con il giorno dell'approvazione della legge da parte della camera che interviene per ultima. L’art. 74 prevede la possibilità per il PdR di rinviare, con messaggio motivato alle camere, chiedendo una nuova deliberazione. Il secondo comma stabilisce poi che se le camere approvano nuovamente la legge questa deve essere promulgata. Il rinvio, da un lato, non può mai essere un “rinvio bianco”, privo cioè della relativa motivazione; dall'altro è cronologicamente collegato alla promulgazione, nel senso che è in linea di principio possibile finché non sia scaduto il termine per promulgare. L'articolo fissa due limiti generali all'esercizio del potere di rinvio: innanzitutto poiché il rinvio non può tramutarsi da impedimento temporaneo in veto, il suo esercizio è inammissibile tutte le volte che esso, non consentendo una nuova deliberazione delle camere, comporta la caducazione della legge. In secondo luogo esso deve ritenersi escluso tutte le volte che dal suo esercizio derivino necessariamente conseguenze diverse o più gravose. Il riesame in sede parlamentare della legge rinviata non costituisce per le Camere un obbligo ma un semplice onere. Le camere si pongono nei confronti della legge rinviata esattamente come si pongono nei confronti di qualsiasi altra legge, ciascuna camera è libera di approvare o respingere il progetto di legge, o di non deliberare su di esso, come in altri casi. Vi è inoltre la possibilità di presentare ed eventualmente approvare emendamenti che non devono perciò essere necessariamente collegati alle modifiche suggerite dal PdR. Nel caso d’introduzione di nuove disposizioni nel testo di legge, è da ritenere possibile che il PdR non sia obbligato a promulgare le leggi ma possa rinviarle nuovamente alle camere. La pubblicazione della legge è disciplinata dall’art.73 Cost., disponendo che “le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscono un termine diverso”. Gli originali delle leggi sono trasmessi al Ministro di grazia e giustizia, che vi appone il proprio visto e il sigillo dello Stato. Il sistema di pubblicazione delle leggi è quello della cosiddetta doppia pubblicazione: la legge, oltre ad essere pubblicata nella raccolta ufficiale degli atti normativi, è altresì pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. La funzione della pubblicazione si rinviene nella conoscibilità dell'esistenza degli atti normativi.

- F4. Decreto legislativo (assistente)

L’art.76 prevede che “l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti”. Si aggiunge poi il primo comma dell’art.77 che dice “il governo non può senza delegazione delle camere emanare decreti che hanno il valore di legge ordinaria”. Quel se non con descrive implicitamente un senso di eccezione all’art.70 che attribuisce la funzione legislativa collettivamente alle due camere. Quindi fermo restando che la potestà legislativa è attribuita alle Camere, il governo non può esercitarla se non secondo queste condizioni, per arrivare poi alla deroga ancora più forte della decretazione d’urgenza contenuta nel secondo comma dell’art.77.

Quindi ci si può chiedere cosa determina la mancanza del presupposto di necessità e urgenza. La corte aveva inizialmente sposato una teoria chiamata novazione della fonte, cioè il decreto legge è vincolato da presupposti di legittimità e urgenza quindi la mancanza di essi determina il vizio del decreto legge, se però le camere hanno convertito in legge il decreto legge, tale vizio non è più dichiarabile in quanto la legge non è legata a tali presupposti. La legge di conversione del decreto legge ha quindi una funzione sanatoria, novando la fonte della disciplina del decreto. Negli anni ’ l’abuso del ricorso alla decretazione d’urgenza raggiunge livelli davvero assoluti, dinanzi a tale situazione, i giudici decisero di intervenire con una sentenza importante, la sentenza 29/1995 che segna un cambio di giurisprudenza. Sostanzialmente si afferma che la legge di conversione che converte un decreto legge mancante dei presupposti di necessità e urgenza, è invalida essa stessa. Si parla di invalidità derivata, in quanto la legge di conversione converte un decreto che non avrebbe potuto convertire. Nella sentenza si usa l’espressione “evidente mancanza dei presupposti”, in quanto dire cosa sia necessario e urgente è una valutazione estremamente difficile. Nella prassi per avere la prima declaratoria di incostituzionalità di un decreto legge e di una legge di conversione per mancanza di presupposti bisognerà attendere più di dieci anni. I limiti sono riassunti nella previsione dell’art.15 della Legge 400 del 1988, in particolare i commi 2 e 3, quindi il Governo non può mediante decreto legge: a) non può conferire deroghe, in quanto sarebbe contrario al presupposto della straordinaria necessità e urgenza (lo dice già l’art.77 Cost.); b) non può provvedere nelle materie indicate nell’art.72 quarto comma della Costituzione per le quali è previsto il procedimento ordinario (materia costituzionale, elettorale, delegazione legislativa, trattati internazionali, bilancio); c) cosiddetta reiterazione del decreto legge, cioè un decreto legge che succede a un decreto legge precedente non convertito perché si oppone alla precarietà e anche alla provvisorietà; d) non può regolare rapporti giuridici sorti sulla base di decreti legge non convertiti in quanto è previsto dall’art.77 che le Camere possono (ipotesi di riserva di legge formale); e) non può ripristinare l’efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento. Il terzo comma dell’art.15 fa riferimento al carattere dell’omogeneità del contenuto del decreto legge, riferendosi all’omogeneità contenutistica e funzionale, cioè un contenuto riconducibile a una matrice unitaria. Una delle pratiche abusive legate che hanno largamente caratterizzato la decretazione d’urgenza in Italia fino agli anni ’90 è la prassi della reiterazione. Quindi veniva presentato un decreto legge identico al precedente che non era stato convertito in legge, ognuno formalmente durava in vigore 60 giorni ma in realtà se ne stabilizzavano gli effetti. La Corte costituzionale non riusciva ad intervenire perché quando veniva sollevata una questione di costituzionalità relativamente ad un decreto legge, la corte decideva almeno sei mesi dopo, nel frattempo il decreto non era più in vigore ma era stato sostituito da un altro quindi la questione diventa priva d’oggetto e veniva dichiarata inammissibile. Cioè c’era un disallineamento temporale tra i tempi del giudizio di costituzionalità e la dinamica propria della successione dei decreti legge nella catena di reiterazione. Con la sentenza 84/96 la Corte dichiara che il vero oggetto del sindacato non è la disposizione ma la disposizione interpretata cioè la norma. Allora la Corte può colpire norme lasciando in vita gli enunciati, perciò visto che nella reiterazione cambia la disposizione ma la norme è la stessa, la Corte può inseguire la norma anche se cambia la disposizione. Questa sentenza è una decisione preparatoria per arrivare alla storica sentenza in cui la corte dichiara l’incostituzionalità del decreto legge perché reiterante, la sentenza 360/96. Qui la Corte ha l’obiettivo di individuare, all’interno del decreto, quella norma oggetto della questione di costituzionalità. La Corte sostiene che la reiterazione viola l’art.77 Cost. perché altera la natura provvisoria della decretazione d'urgenza procrastinando, di fatto, il termine previsto dalla Costituzione per la conversione in legge; e perché toglie valore al carattere “straordinario” dei requisiti della necessità e dell'urgenza, dal momento che stabilizza e prolunga nel tempo i motivi del primo decreto del primo decreto. In questo modo si alterano i caratteri della stessa forma di governo e l’attribuzione della funzione legislativa ordinaria al Parlamento ex art.70 Cost. Precisa però che la prassi della reiterazione è incostituzionale laddove però non ci siano due condizioni: che il nuovo decreto risulti nel contenuto sostanzialmente diverso oppure che il nuovo decreto, pur avendo un contenuto identico al precedente, si fondi su nuovi motivi di urgenza. Il procedimento per l’adozione del decreto legge è disciplinato dall’art.15 della legge 400 del 1988, questi sono adottati ai sensi dell’art.77, presentati per l'emanazione al Presidente della Repubblica con la denominazione “decreto-legge” e con l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessità ed urgenza che ne giustificano l'adozione, nonché dell'avvenuta deliberazione del consiglio dei ministri. L’art.77 prescrive che il governo, una volta adottato il

decreto-legge, deve il giorno stesso presentarlo per la conversione alla camere che, anche se sono sciolte, sono appositamente convocate, e si riuniscono entro cinque giorni. Al senato il disegno di legge di conversione è assegnato oltreché alla commissione competente anche alla commissione affari costituzionali, che deve esprimere il proprio parere sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall’art.77. Alla camera i disegni di legge di conversione sono altresì assegnati al comitato per la legislazione, che nel termine di cinque giorni, esprimono parere alle commissioni competenti. Poiché il disegno di legge di conversione consta di un articolo è prevista soltanto la votazione finale. Prima di questo tipo sono votati gli eventuali emendamenti proposti dagli articoli del decreto-legge allegato che devono essere strettamente attinenti alla materia del decreto-legge.

- F4. Omogeneità decreto legge e legge di conversione (con sentenza corte e argomentazioni)

(Pace) La conversione in legge del decreto da parte del Parlamento rappresenta uno dei momenti più delicati dell’intera vicenda che riguarda appunto il decreto legge perché questo deve essere convertito mediante la legge di conversione entro 60 giorni altrimenti i suoi effetti vengono travolti con efficacia retroattiva. Per l’art.77, secondo comma, sembra che l’intervento parlamentare sia diretto solo alla stabilizzazione entro 60 giorni gli effetti del decreto all’interno del nostro ordinamento. In realtà sin da subito in dottrina è stato riconosciuto che la conversione possiede una potenzialità normativa ulteriore in quanto è previsto un potere di emendamento da parte del Parlamento in sede di conversione. Si sono però verificati una serie di abusi nell’esercizio di tale potere, come l’introduzione di emendamenti del tutto svincolati dall’oggetto e dalle finalità del decreto legge; oppure l’uso di maxiemendamenti spesso utilizzati per introdurre, in sede di conversione, una disciplina complessivamente nuova rispetto all’originario decreto. Spesso il Governo poneva su questi maxiemendamenti la fiducia quindi forzava l’approvazione della legge di conversione in quanto la mancata approvazione dell’atto su cui è posta la questione di fiducia comporta l’obbligo di dimettersi del governo. Diversi messaggi del Presidente della Repubblica hanno condannato tali pratiche, in particolare il messaggio alle Camere del 29 marzo 2002 da parte del Presidente Carlo Azelio Ciampi che proprio condannava questo abuso in sede di conversione. La sentenza storica della Corte in materia è stata la sentenza n.22 del 2012, in cui la Corte prende una netta posizione riguardo ai confini che il potere parlamentare deve rispettare in sede di conversione. La Corte cioè afferma chiaramente che la legge di conversione del decreto legge ha una natura atipica o meglio è una legge tipizzata perché ha una competenza predeterminata che riguarda la sua funzione di convertire in legge il decreto. Proprio questa sua natura atipica comporta un limite in sede di conversione cioè il divieto di inserire all’interno della legge di conversione emendamenti “del tutto estranei all’oggetto e alle finalità del testo originario”. L’esclusione è imposta dallo stesso art.77 che istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto legge e legge di conversione, non si può dunque compromettere l’omogeneità di fondo. L’inserimento di emendamenti del tutto estranei viola l’art.77 , quindi sostanzialmente il Parlamento non può introdurre ciò che vuole nella legge di conversione perché durante la conversione non sta esercitando un’ordinaria funzione legislativa ma una funzione tipizzata in quanto appunto la legge di conversione ha una natura atipica. Per individuare quando si tratta di emendamenti del tutto estranei, la Corte spiega che si tratta di emendamenti non inerenti alla disciplina del decreto legge cioè un’estraneità radicale, mentre sono legittimi interventi afferenti a materie diverse, ma indirizzati all’unico scopo di necessità. Ad esempio in una legge di conversione del 2006 avente oggetto misure volte a garantire la sicurezza delle Olimpiadi invernali di Torino, erano state inserite delle disposizioni riguardanti il trattamento sanzionatorio in riferimento all’uso e alla vendita di sostanze stupefacenti andando a parificare le droghe leggere e quelle pesanti. Questo intervento di legislazione penale era del tutto estraneo all’oggetto del decreto legge cioè i giochi olimpionici, per questo motivo la Corte con la sentenza n.32 del 2014 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni contenute nella legge delega “per difetto di omogeneità, e quindi di nesso funzionale, tra le disposizioni del decreto legge e quelle impugnate, introdotte nella legge di conversione” in violazione dell’art.77, secondo comma, Costituzione. Questo perché il Parlamento ha impropriamente utilizzato il potere attribuitogli dal dettato costituzionale in sede di conversione introducendo discipline del tutto estranee alla materie contenuta nel decreto legge.

- F5. Referendum abrogativo (sindacabilità della corte) (Serges)

Il referendum abrogativo è istituito dall’art.75 della Costituzione ed attuato dopo 22 anni dalla legge n.352 del 1970. Rappresenta un istituto di democrazia diretta attraverso il quale il corpo elettorale è chiamato a pronunciarsi sull'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente forza

mancanza di generalità delle norme di regolamenti parlamentari, esso è da respingere per quanto concerne le norme regolamentari di tipo organizzatorio, poiché ogni norma di organizzazione sembra essere, per sua natura generale. Lo stesso è da dirsi per le norme regolamentari attributive di diritti, potestà, facoltà, obblighi e status indipendentemente dai loro destinatari che possono essere i membri del Parlamento o le persone estranee alle camere, che con esse vengono in contatto stabilmente o occasionalmente. Quella che afferma la giuridicità delle norme dei regolamenti parlamentari soltanto nell'ambito dell'ordinamento cui esse danno luogo, qualificandole quindi come norme interne. Ma secondo la dottrina solo una parte di tali norme ha valore meramente interno, infatti l’art.64 non definisce più (come l’art.61 dello statuto Albertino) il regolamento parlamentare come regolamento interno e lo stesso art.64 non rimette più a ciascuna camera la scelta delle modalità di approvazione del regolamento, ma lo stabilisce. Inoltre ci sono un notevole numero di disposizioni dei regolamenti parlamentari che hanno efficacia all'esterno, nei confronti dell'ordinamento giuridico statale, o per il loro contenuto o per i destinatari. La posizione dei regolamenti parlamentari nell'attuale ordinamento repubblicano è diversa rispetto a quella che si ebbe in precedenza. Tale diversità nasce dal diverso valore dello statuto Albertino rispetto alla Costituzione repubblicana, dove i regolamenti parlamentari erano gerarchicamente subordinate alla legge. Il valore rigido della costituzione repubblicana ribalta queste conclusioni. Gli artt.64 e 72 stabiliscono una riserva di competenze dei regolamenti parlamentari per la materia ad essi propria, dunque una legge che tentasse di abrogare disposizioni dei regolamenti parlamentari sarebbe illegittima, poiché violerebbe tali articoli. La posizione dei regolamenti parlamentari nell'attuale ordinamento impone di definire con maggiore precisione quali sono i confini della maniera riservata ai regolamenti parlamentari perciò possiamo tradizionalmente definirli come quell’insieme di norme che attengono all'organizzazione di ciascuna camera ed ai modi di esercizio delle sue funzioni. L’art.72, riservando ai regolamenti parlamentari la disciplina del procedimento legislativo, pone il problema dell'eventuale parametricità dei regolamenti parlamentari, ai fini del giudizio di legittimità costituzionale. Quindi se la corte costituzionale possa dichiarare l'illegittimità costituzionale di una legge quando sono state violate esclusivamente norme contenute nel regolamento dell'una o dell'altra camera. La corte costituzionale si è pronunciata con la sentenza n.9 del 1959, negando la propria competenza a sindacare le violazioni di norme dei regolamenti parlamentari avvenute nel corso del procedimento legislativo, sulla base del respingimento della tesi che considera materialmente costituzionali le norme dei regolamenti parlamentari e allo stesso tempo la corte non riconoscendole come norme interposte. La sentenza n.154 del 1985 della Corte fu di grande di importanza poiché doveva pronunciarsi sull'ammissibilità o l'inammissibilità del giudizio di legittimità costituzionale sui regolamenti parlamentari. Le disposizioni in questione erano quelle dei regolamenti di camera e senato, attributive ad entrambe della cosiddetta autodiachia, sulle controversie d’ impiego dei propri dipendenti. Il Parlamento infatti in base ad essa giudica sui ricorsi proposti dal personale dipendente, e ciò avrebbe escluso la possibilità per i dipendenti di adire successivamente la giurisdizione esterna, ponendosi quindi in contrasto con gli artt.24, 113 e 101 della Costituzione. La corte risolve il quesito dicendo che è inutile affrontare il problema della forza di legge dei regolamenti parlamentari ai fini della loro sindacabilità, poiché questa è comunque esclusa dalla posizione di indipendenza guarentigiata che l'ordinamento attribuisce a ciascuna camera. È nella logica di tale sistema che alle camere spetti una “indipendenza guarentigiata” nei confronti di qualsiasi altro potere, cui pertanto deve ritenersi precluso ogni sindacato degli atti di autonomia normativa ex art.64. Il Parlamento, in quanto espressione immediata della sovranità popolare, è diretto partecipe di tale sovranità ed i regolamenti, in quanto svolgimento diretto della costituzione, hanno una peculiarità e dimensione che ne impediscono la sindacabilità. La sentenza della corte fa sorgere qualche dubbio in ordine alla possibilità che i regolamenti parlamentari siano insindacabili anche in sede di conflitto tra poteri dello Stato. L'argomento addotto dalla corte a sostegno della propria decisione è la posizione centrale attribuita al Parlamento dalla Costituzione, espressione immediata della sovranità popolare, che assicura alle camere un'indipendenza guarentigiata nei confronti di tutti gli altri poteri dello Stato. Tuttavia questo non assicura una posizione d'indipendenza assoluta, nei confronti degli altri poteri dello Stato, la Costituzione stessa infatti non esclude rilevanti possibilità di intervento di altri organi costituzionali nei confronti delle camere ma comunque attribuisce una garanzia. La posizione delle camere sotto questo aspetto è in via di principio analogo a quelle degli altri poteri dello Stato, cioè che ognuno di essi ha diritto al rispetto delle propri competenze nei limiti fissati dalle norme costituzionali. Questa garanzia non comporta una posizione di prevalenza nei confronti degli altri organi costituzionali. Se la centralità del Parlamento non consiste in una indipendenza che esclude qualsiasi ingerenza da parte di altri poteri dello Stato, il principio dell’insindacabilità dei regolamenti

parlamentari non rappresenta una conseguenza meccanica del principio di indipendenza del Parlamento. La corte viene nuovamente investita nel 1993 di una questione di legittimità costituzionale relativa ad una disposizione del regolamento della camera. La questione riguardava le richieste di risarcimento di danni avanzate nei confronti dei singoli parlamentari in relazione a dichiarazioni di questi ultimi ritenute diffamatorie. Tale circostanza avrebbe determinato una illegittima compressione del diritto di difesa del cittadino, in questa prospettiva l’art.18 del regolamento della camera, sarebbe illegittimo per violazione dell’art.24. La corte conferma nella sostanza quanto affermato per la prima volta nella sentenza 154 del 1985, in ordine all'inidoneità dei regolamenti parlamentari a costituire oggetto del giudizio di legittimità costituzionale. Nel 2014, infine, la Corte con la sentenza n.120 conferma l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dei regolamenti parlamentari ma tenta di motivarla sulla base della impossibilità per i regolamenti parlamentari di disciplinare materie che fuoriescano dalla sfera di competenza ad essi riservata dall'art. 64 Cost. Nel sistema delle fonti delineato dalla stessa Costituzione, il regolamento parlamentare è espressamente previsto dall'art.64 come fonte dotata di una sfera di competenza riservata e distinta rispetto a quella della legge ordinaria e nella quale, pertanto, neppure questa è abilitata ad intervenire. L'art.134 Cost., indicando come sindacabili la legge e gli atti che, in quanto ad essa equiparati, possono regolare ciò che rientra nella competenza della stessa legge, non consente di includere tra gli stessi i regolamenti parlamentari. Dunque il fondamento dell'insindacabilità dei regolamenti parlamentari risiederebbe nella loro carenza di forza attiva nei confronti delle leggi. La corte in questa sentenza afferma esplicitamente che nel giudizio sui conflitti tra poteri dello Stato vi deve essere, a pena l’inammissibilità, un interesse a ricorrere attuale e concreto, gli organi del potere giurisdizionale potranno sollevare il conflitto soltanto qualora siano stati richiesti da un dipendente della Camera o del Senato.

- L1. Giudizio diffuso e giudizio accentrato

Il controllo giudiziario di legittimità costituzionale delle leggi può svolgersi secondo due meccanismi: il giudizio diffuso e il giudizio accentrato. Il giudizio diffuso nasce per la prima volta negli Stati Uniti e comporta l’attribuzione a qualunque giudice del sindacato sulla costituzionalità della legge in quanto ogni giudice nell’applicazione di una legge al caso concreto deve verificare preliminarmente che essa non contrasti con la Costituzione. Il contrasto tra legge e Costituzione l’inferiorità gerarchica della prima comporta la sua disapplicazione al caso concreto. Gli effetti della pronuncia sono retroattivi, ex tunc (in quanto hanno efficacia “fin dall'inizio”, rimuovendo gli effetti della legge anteriore) e inter partes (cioè validi per le parti in causa). Ciò potrebbe determinare situazioni d’incertezza del diritto, per questo nell’ordinamento nord-americano, vige il principio dello stare decisis, secondo il quale le decisioni della Corte Suprema sono formalmente vincolanti nei confronti di tutti i giudici. Il giudizio accentrato sottrae ai giudici il potere di verificare la costituzionalità delle leggi e degli atti aventi forza di legge, affidandolo invece ad un organo chiamato Corte costituzionale. Esso è esercitato indipendentemente da una concreta applicazione della legge e le pronunce della Corte costituzionale con le quali viene accertata l'incostituzionalità della legge ne determinano l'abrogazione, ex nunc (“da quel momento” in poi, senza efficacia retroattiva) ed erga omnes (nei confronti di tutti e non soltanto delle parti). In Italia, secondo l’art.135 Cost., la Corte costituzionale è composta da 15 giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinarie ed amministrative (Supreme magistrature ordinaria ed amministrativa: sono il Consiglio di Stato (nomina 3 giudici), la Corte dei Conti (1 giudice) e la Corte di Cassazione (1 giudice)). I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio. L'elezione a opera del Parlamento in seduta comune avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti. L'elezione da parte della magistratura avviene con una maggioranza assoluta dei componenti del collegio e in mancanza, in seconda votazione a maggioranza relativa con ballottaggio fra i candidati più votati. I giudici costituzionali sono nominati per nove anni e non possono essere nuovamente nominati. Non sono sindacabili, né possono essere perseguiti per le opinioni espresse e per i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni; godono, inoltre, dell’immunità politica e penale. La corte, secondo l’art.14 della legge 87/1953, ha autonomia regolamentare e finanziaria. Come per il Parlamento, i dipendenti della Corte sono soggetti al principio di autodichia, cioè è la Corte stessa a giudicare sui ricorsi dei suoi dipendenti. In base all'art. 134 della Costituzione, la Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle

servono ad acquisire notizie documenti o quant'altro necessario per consentire la decisione della corte sulla questione.

- L2. Regolazione effetti temporali delle decisioni di accoglimento (Caredda)

I due tipi principali di sentenze della Corte costituzionale sono: 1. Le sentenze di rigetto, rigettano la questione sottoposta alla Corte per infondatezza della questione, per inammissibilità o per cessazione della materia del contendere (solo nei giudizi in via principali). L'oggetto delle sentenze di rigetto è sempre negativo e mai positivo quindi esso non consiste nella dichiarazione della legittimità della norma ma soltanto nel rigetto della questione così come è stata posta. Da ciò deriva che la Corte non è vincolata alle proprie sentenze di rigetto; le parti possono ripresentare l'eccezione in un ulteriore grado o giudizio; qualsiasi altro soggetto può sempre sollevare la medesima eccezione. 2. Le sentenze di accoglimento dichiarano la illegittimità della disposizione nei limiti dell'impugnazione. La Corte comunque dichiara quali sono le altre disposizioni legislative la cui illegittimità deriva come conseguenza dalla decisione adottata. Il loro effetto consiste nella definitiva eliminazione dall'ordinamento della norma dichiarata incostituzionale. La sentenze di accoglimento ha effetti retroattivi in quanto opera dal momento in cui si è determinata l'incostituzionalità, fatti salvi i rapporti esauriti (cioè quei rapporti definitivamente chiusi dal punto di vista giuridico). Un'eccezione è costituita dalla materia penale qualora una sentenza della Corte determini un trattamento più favorevole per il reo. Alla fine degli anni '80 la Corte, per limitare la retroattività ha cominciato ad utilizzare la categoria della incostituzionalità sopravvenuta.

- L2. Sentenze manipolative (Caredda)

Le sentenze manipolative sono un sottotipo di sentenze con cui la Corte effettua modifiche o integrazioni delle disposizioni oggetto del sindacato. Possono essere: a) sentenze additive, che dichiarano l’incostituzionalità dell’omessa previsione di qualcosa che avrebbe dovuto essere previsto dalla legge; o b) sentenze sostitutive, attraverso le quali l’illegittimità colpisce un frammento testuale sostituendo al tempo stesso quest’ultimo con altro frammento di norma che rende la disposizione conforme a Costituzione; o c) sentenze di accoglimento parziale, che si limitano a dichiarare illegittima solo perte della disposizione.

- L2. Sentenze interpretative della Corte (Pace)

Attraverso le sentenze interpretative la Corte giudica la disposizione non in quanto tale ma come interpretata, possono perciò essere sia di accoglimento che di rigetto. Oggetto della sentenza è quindi la norma, mentre la disposizione resta pienamente valida, ma non potrà più essere interpretata nel modo dichiarato illegittimo.

- L3. Conflitti di attribuzione tra Stato e regioni e tra poteri dello stato (assistente)

L’art.134 disciplina la seconda competenza della Corte costituzionale, stabilendo che essa giudica sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni. Il conflitto di attribuzioni può definirsi come una controversia che attiene ad una lesione della competenza, costituzionalmente garantita, di un soggetto da parte di un altro soggetto. Per quanto riguarda i conflitti tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni, il giudizio della Corte presenta notevoli analogie rispetto al giudizio di legittimità costituzionale in via principale. In ambedue i casi infatti si è di fronte ad un giudizio: a) azionato su ricorso; b) proposto dagli stessi soggetti (Stato o Regioni); c) per motivi attinenti ad una lesione di competenza. Un primo elemento di distinzione riguarda la natura giuridica degli atti oggetto del giudizio, per le questioni di legittimità costituzionale possono essere solo le leggi e gli atti aventi forza di legge, mentre nei conflitti di attribuzione non viene specificato nulla a riguardo quindi è ammissibile anche nei confronti di regolamenti amministrativi, atti amministrativi e decisioni giurisprudenziali. Il secondo elemento di differenziazione deriva dalla diversa posizione reciproca dello Stato e delle Regioni, nel primo caso, lo Stato ha a propria disposizione una gamma di motivi di ricorso più ampia rispetto a quella della regione, nel secondo caso invece lo Stato quanto la regione possono ricorrere alla Corte soltanto per lesioni di competenza, si trovano dunque in una posizione di perfetta parità. Invece nei conflitti tra poteri dello Stato, il maggior problema riguarda i criteri atti ad identificate in concreto quali siano i poteri dello Stato ai quali fa riferimento l’art. 134 Cost. Il conflitto tra poteri dello Stato è risolto dalla Corte costituzionale se: a) il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorga tra organi appartenenti a poteri diversi; b) il conflitto di attribuzione sorga tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere al quale appartengono; c) il conflitto di attribuzione sorga per la delimitazione della sfera di attribuzione determinata per i vari poteri da norme costituzionali. Per quanto attiene agli atti sindacabili da parte Corte in sede di conflitto tra

poteri dello Stato sembrerebbe che qualsiasi atto lesivo della sfera di attribuzioni di un potere dello Stato, sia impugnabile di fronte alla Corte. La sentenza n.457/1999 ammette esplicitamente la sindacabilità in sede di conflitto tra poteri dello Stato anche delle leggi, tutte le volte in cui non sia esperibile nei loro confronti il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Se la Corte costituzionale, da un lato, ha affermato l’insindacabilità dei regolamenti parlamentari nell’ambito del giudizio di legittimità costituzionale, dall’altro, c’è qualche dubbio in ordine alla possibilità che essi siano sindacabili in sede di conflitto tra poteri dello Stato. Tuttavia quando norme espressione di quella funzione operino al di fuori dei confini ad esse assegnati e dunque non possano più essere considerate strumento di tutela e garanzia della posizione di ciascuna Camera, non sembra potersi escludere che le norme dei regolamenti parlamentari costituiscono l’oggetto di un conflitto tra una Camera ed un altro organo costituzionale. Anche se sarà molto difficile che una norma dei regolamenti parlamentari possa, di per sé, produrre una lesione concreta ed attuale della competenza di un potere dello Stato poiché, in realtà, tale lesione sarà sempre determinata da un atto o da un comportamento adottato o tenuto dalla singola Camera in applicazione di una determinata norma del suo regolamento: l’oggetto diretto del conflitto sarà, quindi, l’atto o il comportamento suddetto e non già la norma regolamentare che li prevede. Nel caso di un atto camerale ritenuto lesivo della competenza di un potere dello Stato, esso verrà annullato dalla Corte, mentre quest’ultima non potrà toccare la norma regolamentare in applicazione della quale era stato adottato l’atto. Sul piano più strettamente processuale, gli elementi che distinguono il giudizio sui conflitti tra Stato e Regioni e tra Regioni dal giudizio sui conflitti tra potere dello Stato sono i seguenti: 1. la legge non prescrive alcun termine per i ricorsi proposti dai poteri dallo Stato; 2. la Corte decide preliminarmente in Camera di consiglio sull’ammissibilità del ricorso; 3. ultima differenza riguarda l’istituto della sospensione cautelare del provvedimento, previsto solo per i conflitti tra Stato e Regioni e tra Regioni. Per quanto riguarda le sentenze con le quali la corte costituzionale conclude tanto il giudizio sui conflitti tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni, quanto il giudizio sui conflitti tra i poteri dello Stato, esse hanno tutte gli stessi effetti. Oltre alle sentenze di inammissibilità e di improcedibilità, nonché alle sentenze che dichiarano la cessazione della materia del contendere, la Corte può adottare sentenze che entrano nel merito della lesione di competenza sostenuta dalla parte ricorrente, queste possono distinguersi a) qualora la Corte accerti l’esistenza di una lesione di competenza e sia stato impugnato un atto, la sentenza dichiara a quale soggetto spetta la competenza ed annulla l’atto; b) qualora la Corte accerti che l’atto impugnato non determina lesione di competenza o che comunque, in mancanza di un atto impugnato, non vi sia una lesione di competenza, la sentenza respinge il ricorso; c) qualora la Corte accerti l’esistenza di una lesione di competenza e non sussista un atto impugnato, la sentenza si limita a dichiarare a quale soggetto spetta la competenza. Il percorso logico che la Corte deve compiere per giungere a ciascuno dei tre tipi di sentenza è sempre lo stesso, dovendo essa decidere anzitutto sulla spettanza della competenza e poi, soltanto eventualmente, sull’annullamento dell’atto. L’unico effetto definitivo e valevole erga omnes è quello rappresentato dall’eventuale annullamento dell’atto; al contrario, la decisione sulla competenza non è vincolante per la Corte, né per le parti del giudizio né per gli altri soggetti legittimati a proporre ricorso per conflitto di attribuzione. Ciò significa che la Corte potrà decidere su una determinata competenza in modo diverso da quanto già deciso in precedenza e che potranno successivamente presentare un nuovo ricorso, in relazione ad una fattispecie identica ad altra già decisa dalla Corte.

- L5. Il giudizio sulle accuse promosse contro il PdR

La quarta ed ultima competenza della Corte costituzionale disciplinata dall’art.134 Cost., è quella per cui deve giudicare sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento ed attentato alla Costituzione. I rapporti e le denunzie concernenti i reati di cui all’art.90 Cost., presentati al Presidente della Camera, sono trasmessi ad un Comitato parlamentare, formato dai componenti della Giunta del Senato e della Camera competenti per le autorizzazioni a procedere in base ai rispettivi regolamenti. La fase successiva si svolge di fronte al Parlamento in seduta comune dove, dopo la discussione, si procede alla votazione a scrutinio segreto della messa in stato di accusa che risulta approvata se viene raggiunta la maggioranza assoluta dei componenti; l’atto di accusa deve contenere l’indicazione degli addebiti e delle prove su cui l’accusa si fonda. Il giudizio viene compiuto dalla Corte costituzionale in una particolare composizione allargata: ai 15 giudici ordinari si aggiungono altri 16 membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti di eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni 9 anno mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari. La Corte può,