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- Fonti del diritto privato
- Interpretazione della legge
- Capacità giuridica
- Capacità e incapacità di agire
- Situazioni giuridiche soggettive
- Possesso: definire i caratteri
- Associazioni riconosciute e non, fondazioni
- I vizi della volontà: errore, violenza, dolo
- Rescissione e risoluzione del contratto
- Contratti tipici ed atipici
- Il contratto ed elementi essenziali/accidentali
- Rappresentanza
- Nullità e annullabilità del contratto
- Diritti reali: caratteristiche
- Diritti reali di godimento: superficie, usufrutto, servitù, enfiteusi
- Usucapione
- Sostituzione del debitore: delegazione, espromissione, accollo
- Obbligazioni solidali
- Modi di estinzione dell'obbligazione non satisfattori
- Diritti della personalità
- Accettazione dell’eredità
- La successione legittima
- Testamento olografo e segreto
- Successione necessaria
- Matrimonio: diritti e doveri nascenti
- Regime patrimoniale della famiglia
- La filiazione
- Diritti reali di garanzia: pegno e ipoteca
- Obbligazioni e fonti delle obbligazioni
- Differenza eredità e legato
- Emancipazione, inabilitazione e poteri del curatore
- Amministrazione di sostegno
- Interdizione giudiziale e legale
- Diritto di proprietà e azioni a difesa del diritto di proprietà
- Art. 1175 – Dovere di correttezza
- Classificazione dei contratti
- La ripetizione dell'indebito
- Denuncia di nuova opera e danno temuto
- Divorzio
- Il contratto preliminare
- Responsabilità extracontrattuale precontrattuale
- Responsabilità extracontrattuale derivante da fatto illecito
- Proposta e accettazione
- Sostituzione fedecommissaria
- Fondo patrimoniale
- Rappresentanza in materia ereditaria
- Captazione nel testamento
- Diritto di opzione
- Cessione del credito
- Clausole vessatorie in riferimento al Codice del Consumatore
- Negozio indiretto e negozio in frode alla legge
- Condizioni generali di contratto
- Surrogazione
- Trascrizione
Fonti del diritto privato Le fonti del diritto sono documenti normativi disciplinati dall'art.1 del Codice Civile, in un certo ordine gerarchico:
- la legge
- i regolamenti
- le norme corporative (soppresse nel 1942 in larga parte)
- gli usi Per ordine gerarchico si intende dire che fonti subordinate non possono essere in contrasto con una sovraordinata. È ravvisabile una gerarchia anche in fonti dello stesso rango (es. i principi del Codice). Con l’avvento della Costituzione, l’ordine è divenuto il seguente:
- Costituzione e leggi costituzionali ;
- Leggi statali ordinarie ed atti ad essa equiparati per valore e forza (decreti legislativi e decreti legge) ;
- Leggi regionali ;
- Regolamenti governativi. Un posto a sé hanno i regolamenti e le direttive dell’Unione Europea :
- I regolamenti sono atti, che contengono disposizioni direttamente applicabili dai giudici degli Stati membri. La Corte Costituzionale reputa che prevalgano sulle leggi ordinarie in ipotesi di conflitto;
- Le direttive sono, invece, rivolte agli organi legislativi degli Stati membri, e, come tali, non sono in genere direttamente applicabili dai giudici (necessitano cioè di una legge). Sebbene una direttiva non sia fonte di diritti per i privati, la mancata attuazione da parte di un singolo Stato membro della UE può esporlo ad azione di risarcimento danni. Tutte queste limitazioni della sovranità dell’ordinamento giuridico italiano sono giustificate, facendo riferimento a quanto dispone l’art. 11 della Costituzione. L’uso o consuetudine è una fonte non scritta , consiste nella ripetizione generale e costante per un certo tempo di un comportamento esteriorizzato, con la convinzione da parte dell’ambiente sociale, che siffatto comportamento sia giuridicamente doveroso. Esistono consuetudini che operano in accordo con la legge; altre, che operano al di là della legge, cioè in materie, che la legge non disciplina; altre ancora che sono contro la legge. Queste ultime non sono ammesse. 2 Interpretazione della legge L'attività d'interpretazione delle norme è alla base dello studio del diritto, in quanto cerca di andare oltre il semplice significato letterale delle parole usate per cogliere gli aspetti fondamentali di una norma ed applicarla alle svariate situazioni concrete per cui è stata creata, cogliendo le intenzioni del legislatore. Per applicare è quindi necessario prima interpretare e per interpretare bisogna, in primo luogo:
- Individuare il senso palese delle parole secondo la connessione di esse, cioè procedere ad una interpretazione letterale ;
- Attraverso l'interpretazione letterale, ricercare l'intenzione del legislatore: interpretazione funzionale. Si tratta pertanto di due passaggi successivi. È possibile ricercare l'intenzione del legislatore mediante diversi criteri:
- Criterio logico ; esclude il contrario di ciò che è detto, si confrontano norme simili e si elimina l’assurdo;
- Criterio storico : analizza le leggi che precedentemente hanno disciplinato la fattispecie e ne ricava un filo logico;
- Criterio sistematico : valuta la norma nel quadro complessivo dell’ordinamento in cui va inserita;
- Criterio equitativo , esclude le interpretazioni che vanno contro il senso comune di giustizia;
- Criterio sociologico , valuta la norma anche in relazione agli aspetti socio-economici dei rapporti regolati. Quando l’interpretazione funzionale coincide con quella letterale si ha un’interpretazione dichiarativa , se invece l’interpretazione logica fornisce elementi quantitativamente maggiori rispetto all’interpretazione letterale si perviene ad una interpretazione estensiva , nel caso opposto l’interpretazione si dice restrittiva.
L’atto può essere impugnato dal rappresentante legale del minore e dallo stesso minore entro 5 anni dal compimento della maggiore età. Non è data la possibilità di impugnare l’atto all’altro contraente , giacché la normativa ha la sua ratio nella esclusiva tutela del minore. Nell’ipotesi di annullamento, il minore ha diritto alla restituzione di quanto prestato ed è a sua volta tenuto a restituire quanto ricevuto, entro i limiti in cui la prestazione ricevuta è stata rivolta a suo vantaggio. Fino a quando il soggetto è in età minore, la gestione del suo patrimonio è affidata ai genitori , che possono compiere disgiuntamente gli atti di ordinaria amministrazione, ossia quegli atti, che non comportano rischi per il patrimonio del minore. Per gli atti di straordinaria amministrazione è richiesto che i genitori operino congiuntamente e siano muniti dell’autorizzazione del giudice tutelare. Gli atti posti in essere senza autorizzazione sono annullabili. Nell’ipotesi di impossibilità o assenza di uno dei genitori, siffatte potestà sono esercitate dall’altro genitore, mentre nell’ipotesi in cui il minore non abbia genitori, gli è nominato un tutore. 5 Situazioni giuridiche soggettive L’ordinamento non è soltanto un insieme di norme, ma anche un sistema di rapporti giuridici, cioè di relazioni tra situazioni soggettive. Le situazioni giuridiche soggettive sono situazioni o posizioni in cui viene a trovarsi un soggetto per effetto della applicazione di una o più regole di diritto. Esse possono essere:
- Attive : l’interesse del titolare è protetto;
- Passive : l’interesse del titolare è sacrificato. Attive :
- Diritto soggettivo : potere di esigere da altri l’osservanza di un dovere per la soddisfazione di un interesse individuale;
- Potestà : potere attribuito per la realizzazione di un interesse altrui (es. potestà dei genitori);
- Aspettativa : posizione in cui si trova il soggetto a favore del quale viene maturando un diritto soggettivo (es. lascito testamentario sottoposto a condizione);
- Interesse legittimo : pretesa alla legittimità dell’attività amministrativa (es. concorso pubblico). Passive :
- Obbligo : comportamento da tenere per soddisfare un interesse altrui (es. pagare una somma di denaro);
- Soggezione : sottoposizione alle conseguenze dell’esercizio di un altrui diritto senza poter in alcun modo sottrarsi (es. chi subisce il diritto di recesso);
- Onere : comportamento da tenere per soddisfare un interesse proprio (es. onere della prova). Le situazioni giuridiche possono acquistarsi:
- A titolo originario: la situazione non è trasmessa da un precedente titolare (es. l’acquisto della proprietà di una cosa che non appartiene a nessuno, come il pesce catturato dal pescatore);
- A titolo derivativo: la situazione giuridica si trasmette da un soggetto ad un altro (es. la vendita). L’ estinzione delle situazioni giuridiche avviene attraverso:
- Rinuncia (es. al credito);
- Esecuzione (es. adempimento obbligazioni);
- Impossibilità della esecuzione;
- Prescrizione. La titolarità è il legame tra soggetto e situazione soggettiva. Il soggetto non è essenziale per l’esistenza della situazione soggettiva, infatti vi sono interessi tutelati che non hanno ancora un titolare: basti pensare alla donazione a favore di nascituri o di non concepiti. Ogni situazione giuridica ha un bene quale oggetto ; tali beni possono essere patrimoniali o non patrimoniali. I beni possono essere a godimento esclusivo o plurimo da parte di una molteplicità di soggetti.
Possesso: definire i caratteri Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta nell'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Si concretizza in una relazione di fatto intercorrente tra un soggetto e un bene, a prescindere dalla titolarità del diritto di proprietà sul bene medesimo. Il possesso è legittimo o titolato se il possessore gode della cosa in base ad un titolo (usufruttuario, proprietario). Si distingue dalla detenzione che è invece un mero potere di fatto sulla cosa non accompagnato dall'intenzione di esercitare un diritto reale. La detenzione è infatti sempre titolata, ovvero il detentore riconosce sempre il titolo altrui sulla cosa. L' acquisto del possesso può avvenire in diversi modi:
- Apprensione materiale (impossessamento);
- In via simbolica (es. consegna delle chiavi di un immobile);
- In via fittizia quando non si altera la preesistente relazione materiale con la cosa Gli effetti del possesso variano a seconda dello stato di buona o mala fede del possessore:
- Buona fede : è in buona fede colui che possiede ignorando di ledere il diritto altrui. La buona fede si presume ed è sufficiente ci sia al conseguimento del possesso. Il possessore in buona fede può acquistare i frutti naturali e civili maturati in data anteriore alla rivendicazione e deve restituire i frutti presenti e futuri (c.d. percipiendi);
- Mala fede : il possessore in mala fede deve restituire tutti i frutti, percepiti e percipiendi. Ha diritto solo al rimborso delle spese affrontate per migliorare la cosa. Le azioni possessorie :
- Azione di reintegrazione o di spoglio , che spetta al possessore che sia stato privato del possesso con violenza o clandestinità. Il termine di azione è di un anno (dalla sua scoperta in caso di clandestinità);
- Azione di manutenzione , che tutelare i possessori contro le molestie o turbative. Con l'azione di manutenzione sono tutelabili solo i beni immobili e le universalità di mobili. Il possesso deve durare da più di un anno e in modo continuativo. Altra categoria di azioni possessorie sono le azioni di nunciazione , riconosciute sia al possessore sia al titolare del diritto anche a prescindere del possesso:
- Denuncia di nuova opera : il proprietario, il titolare di un diritto reale di godimento o il possessore possono chiedere la sospensione di una nuova opera, iniziata da meno di un anno, qualora possa essere considerata causa di danno nei confronti del soggetto medesimo;
- Denuncia di danno temuto : il proprietario, il titolare di un diritto reale di godimento o il possessore temono che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa inanimata presente nel fondo o nella proprietà vicina possa scaturire il pericolo di un danno grave e immediato alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso. 7 Associazioni riconosciute e non, fondazioni Il codice civile detta una disciplina generale per due enti: le associazioni e le fondazioni. Si considerano tradizionalmente come elementi distintivi :
- La prevalenza dell'elemento personale nelle associazioni e del capitale nelle fondazioni;
- Lo scopo, che sarebbe interno nelle associazioni, esterno nelle fondazioni;
- Nella volontà, che nelle associazioni proviene dagli stessi associati attraverso l'atto costitutivo, mentre proviene dal fondatore nelle fondazioni. In entrambi gli enti sono presenti persone e patrimonio, la distinzione sta in quale dei due elementi prevale. In linea di massima si costituisce una fondazione per realizzare uno scopo del fondatore, di regola altruistico, senza che questi debba "contrattare" con altri per la creazione dell'ente, in modo da realizzare in piena autonomia le sue idee, mentre con l' associazione si realizza un ente con la necessaria collaborazione di altri, spesso per ottenere dei vantaggi che vanno a beneficio degli stessi associati. A conferma di ciò la fondazione può essere costituita anche per testamento, cosa impensabile per l'associazione dove è necessaria la volontà convergente di più persone. Associazioni Le associazioni, sia quelle riconosciute che quelle non riconosciute, sono delle organizzazioni che perseguono uno scopo non lucrativo , non hanno cioè delle finalità economiche, ma sociali, politiche, assistenziali, ecc. Lo scopo non lucrativo le distingue dalle società che, attraverso l’esercizio di attività economiche, perseguono dei fini di lucro.
Le associazioni non riconosciute dal punto di vista sociale assumono una notevole rilevanza, si pensi ai partiti politici, ai sindacati e ai circoli sportivi. I contributi degli associati ed i beni con essi acquistati vengono a formare il fondo comune e finché l’associazione dura non possono chiederne la divisione o pretendere la propria quota neppure nel caso di recesso. Godono di autonomia patrimoniale imperfetta : il patrimonio degli associati è separato da quello dell’associazione, tuttavia poiché non vi sono controlli preventivi, il legislatore ha previsto che per le obbligazioni contratte dall’associazione siano responsabili personalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione. Fondazioni La fondazione è un’organizzazione stabile, che si avvale di un patrimonio per conseguire uno scopo non economico. È costituita con un atto unilaterale: l’ atto di fondazione , che può essere redatto per atto pubblico o contenuto in un testamento:
- L’ atto di fondazione deve indicare: la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la sede dell’ente, le norme sull’organizzazione e i criteri per erogare le rendite.
- L’ atto di dotazione è invece l’atto, con cui il fondatore destina gratuitamente, spogliandosene, i beni alla fondazione. La fondazione non è tenuta a perseguire interessi pubblici, ma pur sempre scopi non economici, inoltre lo scopo non può essere modificato dal fondatore. Nelle fondazioni il potere decisionale spetta al fondatore, mentre il potere di gestione spetta all'amministratore (o agli amministratori) che sono responsabili verso l'ente secondo le norme sul mandato. È però assoggettata al controllo dell’autorità amministrativa, che, nell’ipotesi di violazione di legge e dello statuto, può commissariarla e proporre azione di responsabilità nei confronti degli amministratori. In ipotesi di scioglimento (raggiungimento dello scopo, ecc.), l’autorità governativa può modificarne lo scopo, delineandone un altro il più vicino possibile alla volontà del fondatore, questi può però stabilirne l’estinzione e la devoluzione dei beni a terze persone. In mancanza, i beni saranno destinati dall’autorità governativa a enti con fini analoghi. 8 I vizi della volontà: errore, violenza, dolo L a volontà è uno degli elementi essenziali del negozio giuridico e la sua mancanza ne produce la nullità. I vizi della volontà sono particolari eventi che hanno influenzato il processo interno della formazione della volontà del soggetto e lo hanno indotto a concludere un contratto che egli non avrebbe voluto concludere o che avrebbe concluso a condizioni diverse. La legge riconosce tre vizi come ipotesi di annullamento del contratto: l’ errore , il dolo e la violenza. Possiamo quindi affermare che un negozio affetto da vizi relativi alla volontà sarà sempre annullabile perché esiste una volontà seppure viziata; mentre nei negozi in cui manca la volontà la conseguenza sarà, di regola, la nullità. Errore Si distinguono due tipi di errore:
- L’ errore vizio , che implica la volontà;
- L’ errore ostativo , che implica la dichiarazione esterna. Nel caso dell’ errore vizio vi è una falsa rappresentazione della realtà, che induce il soggetto a concludere un contratto che altrimenti non avrebbe posto in essere. Affinché l’errore produca l’invalidità del contratto è necessario che sia stato determinante , deve cioè presentare due caratteri:
- Sia essenziale , cioè determinante per la conclusione del contratto. Senza quell’errore il soggetto non avrebbe concluso il contratto.
- Sia riconoscibile dall’altro contraente, cioè l’altro soggetto deve essere stato in grado di notarlo.
Dolo Il dolo è l’inganno in cui è stato tratto il contraente dai raggiri e dagli artifizi posti in essere dall’altro contraente o da un terzo per indurlo a concludere il contratto. Il soggetto in questo caso è portato all’errore da un imbroglio dell’altro contraente o di un terzo. Il dolo può essere:
- Determinante se ha condotto la parte a concludere il contratto che altrimenti non avrebbe concluso;
- Incidente se ha condotto la parte a concludere il contratto a condizioni che altrimenti non avrebbe accettato, in quest’ultimo caso, non produce l’annullamento del contratto, ma il raggirato ha diritto al risarcimento dei danni. Il dolo non deve essere essenziale, è sufficiente che sia stato determinante per produrre l’annullamento del contratto, l’altro contraente è tutelato anche se l’errore indotto dall’altrui azione ingannatrice avrebbe potuto essere evitato usando la normale diligenza. Violenza La violenza morale è la minaccia di un male grave e ingiusto che costringe una persona a concludere un contratto che altrimenti non avrebbe concluso. La minaccia può essere rivolta verso la persona che deve concludere il contratto o i suoi familiari o i suoi beni. Va distinta dalla violenza fisica che implica invece una mancanza completa della volontà di concludere il contratto e che quindi lo rende nullo. Nel valutare l’idoneità della violenza a suscitare timore si ha riguardo all’età, al sesso ed alla condizione delle persone. Non si tutela il soggetto impressionabile o suggestionabile: da qui, l’espressa negazione della rilevanza del timore reverenziale. La minaccia può anche riguardare altre persone (non i beni di altre persone), ma in tal caso, non essendo certa la valenza determinante della minaccia, si rimette la valutazione al giudice. 9 Rescissione e risoluzione del contratto Si definiscono sinallagmatici o a prestazioni corrispettive, i contratti la cui causa risiede nello scambio tra le prestazioni delle parti. Per questo tipo di contratti la cessazione degli effetti può avvenire in altre due situazioni: la rescissione e la risoluzione. Nei contratti sinallagmatici le prestazioni sono legate l’una all’altra in uno stretto rapporto di reciprocità fondato su un delicato equilibrio di interessi (es: la vendita, il venditore cede un bene e l’acquirente paga il prezzo accordato). Distinguiamo lo squilibrio nel rapporto di corrispettività a seconda del momento in cui si verifica:
- Al momento stesso della conclusione del contratto, in questo caso si applica la rescissione
- In un momento successivo, durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, si applica la risoluzione. Un caso particolare di contratti sinallagmatici sono i contratti aleatori (incerti), in cui non è certo se la prestazione cui si è obbligato un contraente corrisponderà la controprestazione dell’altra parte (es: una polizza di assicurazione). La rescissione del contratto La rescissione è un particolare modo di scioglimento del contratto che la legge concede a chi ha subito condizioni contrattuali ingiuste in conseguenza dello stato di pericolo o bisogno in cui versava. La rescissione del contratto concluso in stato di pericolo si ha quando una parte si assume degli obblighi particolarmente svantaggiosi a causa di necessità, note alla controparte, di salvare sé stessi o altri da un pericolo grave. La rescissione del contratto concluso in stato di bisogno si ha quando vi è una sproporzione enorme tra la prestazione di una parte e l’altra che ne approfitta. Si parla di rescissione per lesione quando una prestazione vale più del doppio dell’altra. L’azione di rescissione deve essere esercitata entro un anno dalla conclusione del contratto, altrimenti si prescrive, ma non ha efficacia retroattiva. Si può evitare la rescissione del contratto mediante l'offerta di modificazione da parte di chi si è approfittato della situazione, purché questa offerta sia sufficiente a ricondurre il rapporto in equità.
La risoluzione ha effetto retroattivo. Il contratto può essere risolto di diritto (senza bisogno di una sentenza del giudice) in tre casi:
- Al verificarsi della clausola risolutiva espressa (un avvenimento preciso stabilito nel contratto), se presente.
- Quando una parte chiede per iscritto all’altra di adempiere entro un termine opportuno, allo scadere del termine stabilito ( diffida ad adempiere ).
- Se il termine fissato per la prestazione è considerato termine essenziale ed è scaduto. In alternativa il contratto può essere risolto per effetto di una sentenza costitutiva : si parla di risoluzione giudiziale. 10 Contratti tipici ed atipici Il contratto tipico fa riferimento a uno schema contrattuale previsto espressamente dall'ordinamento giuridico, la cui disciplina è dettata dal codice o da una legge speciale. Le regole che compongono la disciplina del singolo contratto tipico si applicano, se le parti, nell'ambito della loro autonomia contrattuale, non ne hanno previste di diverse. In alcuni casi tuttavia, sono previste, all'interno delle discipline dei singoli contratti, delle norme imperative che sono inderogabili, ovvero non modificabili dalle parti. Per contratti atipici (detti anche contratti innominati ) si intendono quei contratti non espressamente disciplinati dal diritto civile ma creati ad hoc dalle parti, in base alle loro specifiche esigenze di negoziazione. Quindi le parti possono agire liberamente, scegliendo tutti i termini che devono regolare il contratto senza restrizioni. Essi possono essere costituiti da elementi tipizzati di diversi contratti tipici (ed in tal caso sono detti contratti misti ), oppure possono essere del tutto indipendenti da altri modelli contrattuali preesistenti. Ciò vale in particolare per alcuni tipi contrattuali resi necessari dal recente sviluppo dell'attività economica come ad esempio: il leasing, il factoring, il catering, o i contratti di sale and lease-back. Il codice civile, per quanto riguarda questa tipologia di contratti, afferma che le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Ciò significa che pur se non previsti né disciplinati dalla legge, essi sono ammessi purché leciti e diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela. Anche i contratti atipici devono soddisfare i requisiti essenziali del contratto, a pena di nullità. L'esistenza di contratti atipici sancisce uno dei principi base dell’ordinamento civile, ossia quello della autonomia contrattuale. 11 Il contratto ed elementi essenziali/accidentali Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolamentare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Si distingue dagli altri negozi giuridici in due aspetti :
- È l’ accordo di almeno due parti (sono quindi esclusi i negozi unilaterali, come il testamento)
- Deve avere contenuto patrimoniale (sono esclusi negozi bilaterali non patrimoniali come il matrimonio) Il codice civile regola in modo specifico una serie di contratti detti “ tipici ” come la vendita, la locazione, il mutuo, ecc. e inoltre concede ai privati di stipulare dei contratti non previsti, i contratti “ atipici ”, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela. In virtù dell’ autonomia contrattuale i privati sono liberi di scegliere se stipulare il contratto, con chi stipularlo e con quale contenuto (nei limiti della legge). La libertà contrattuale è comunque soggetta a delle limitazioni che servono a tutelare e proteggere gli interessi del contraente debole , cioè quello che per varie ragioni si trova in una condizione di inferiorità rispetto all’altro che potrebbe approfittarsene. La struttura del contratto presenta degli elementi detti essenziali , cioè assolutamente necessari perché il contratto sia valido, e sono:
- L’accordo delle parti
- La causa
- L’oggetto
- La forma (quando prescritto dalla legge) Sono inoltre previsti degli elementi accidentali , non necessari perché il contratto sia valido ma rimessi alla volontà delle parti: la condizione, il termine, il modo.
Accordo delle parti L’ accordo è il reciproco consenso delle parti in ordine al programma contrattuale. Il concetto di parte non va confuso con quello di soggetto , infatti una parte può avere più soggetti (parte plurisoggettiva). Con l’accordo si verifica l’incontro di due manifestazioni di volontà: la proposta e l’ accettazione. Proposta + Accettazione = Accordo La volontà delle parti si può manifestare in modo espresso (parole, gesti, per iscritto) o tacito. La manifestazione tacita è quella che risulta da un comportamento inequivocabile e non va confusa con il silenzio , atteggiamento di chi non esprime volontà né in modo espresso né con il comportamento. Il contratto si conclude con l’ accordo , pertanto determinare il momento preciso dell’accordo è di importanza fondamentale. In virtù del principio consensualistico , i contratti che trasferiscono proprietà o altri diritti reali si perfezionano (concludono) con il semplice consenso delle parti e si chiamano contratti consensuali. I contratti reali invece per considerarsi conclusi richiedono sia il consenso delle parti che la consegna materiale del bene (es: contratto di mutuo si conclude nel momento in cui ricevo il denaro). Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta viene a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. In alcuni casi non è facile determinare il momento preciso, quindi la legge presume che chi ha fatto la proposta venga a conoscenza dell’accettazione nel momento in cui essa gli arriva a destinazione, a meno che il destinatario non riesca a provare di essere stato impossibilitato a riceverla. Ovviamente la proposta e l’accettazione devono avere lo stesso contenuto. Se l’accettazione contiene una modifica al contenuto diventa una controproposta che dovrà essere a sua volta nuovamente accettata. Causa del contratto La causa è uno degli elementi essenziali del contratto, assieme a: oggetto, accordo tra le parti, ed eventualmente la forma (nei casi prescritti dalla legge). La causa va intesa come funzione economico-individuale , essa rappresenta cioè la sintesi degli interessi reali che il contratto è diretto a perseguire. Sintesi della dinamica contrattuale, e non della volontà delle parti. L’orientamento prevalente ha infatti ormai determinato il definitivo superamento della teoria della causa come funzione economico-sociale (o teoria oggettiva). Pertanto, anche nel caso di contratti tipici, sarà necessario verificare in concreto gli interessi che il contratto è diretto a realizzare al di là del modello (anche tipico) adoperato, fermo restando che questi interessi non devono essere confusi con le motivazioni personali dei contraenti. Per avere un contratto valido è quindi necessario che via sia una causa e che essa sia:
- Rilevante , cioè diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela;
- Lecita , cioè non contraria a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume. Oggetto del contratto L’ oggetto è il bene, il servizio, il diritto o il comportamento su cui cade l’interesse delle parti. L’oggetto è l’interesse che hanno le parti in quel contratto (quello che vogliono). Perché il contratto sia valido l’oggetto deve essere:
- Possibile , di fatto e giuridicamente;
- Lecito , cioè non contrario a norme imperative, ordine pubblico e buon costume;
- Determinato o determinabile , deve essere identificato nel momento in cui si conclude il contratto o deve essere indicato il modo esatto per determinarlo. Forma del contratto La forma è il modo in cui le parti manifestano la loro volontà contrattuale. La legge prevede la libertà della forma , significa che si possono concludere contratti con qualsiasi forma, espressa o tacita. Fanno eccezione i contratti particolarmente importanti dove la legge richiede tassativamente la forma ad substantiam, cioè per fare in modo che il contratto sia ritenuto valido la forma deve essere scritta (es: compravendita di beni immobili). Per alcuni contratti è inoltre prevista la forma ad probationem, non indispensabile per rendere valido il contratto ma necessaria per provarne l’esistenza di fronte ad un giudice.
Rappresentanza Solitamente l’attività negoziale è compiuta personalmente dal soggetto interessato, invece si parla di rappresentanza nel caso in cui vi sia una persona che agisce in sua vece. La rappresentanza consiste dunque nel potere conferito a un soggetto ( rappresentante ) di compiere atti giuridici che producono le loro conseguenze nei confronti di un altro soggetto ( rappresentato ). Il potere di rappresentanza può essere conferito dall' interessato (rappresentanza volontaria) o dalla legge (rappresentanza legale):
- Rappresentanza volontaria : l'atto negoziale unilaterale mediante il quale il soggetto interessato conferisce al rappresentante potere di rappresentanza è denominato procura (non è quindi un contratto, un accordo tra due parti). Il rappresentante deve curare gli interessi del rappresentato e non può eccedere i limiti della procura. Ancora, distinguiamo in: o Rappresentanza diretta : il soggetto ha potere di agire in nome e per conto di un altro. Gli atti compiuti producono direttamente i loro effetti nella sfera giuridica del rappresentato. o Rappresentanza indiretta : il soggetto agisce in nome proprio ma nell'interesse di un altro soggetto. L'atto compiuto produce i suoi effetti unicamente nella sfera del soggetto che lo compie, e per entrare nella sfera del rappresentato occorre il compimento di un atto di trasferimento.
- Rappresentanza legale : il potere di rappresentanza è conferito dalla legge. (es. la rappresentanza dei genitori per i minori; tutore del minore o dell’interdetto). L’esercizio del potere rappresentativo non è posto sotto il controllo dell’interessato ma si svolge secondo le specifiche norme volte a tutela dell’interesse del rappresentato. 13 Nullità e annullabilità del contratto Il contratto può presentare dei difetti, dei vizi di varia gravità che incidono sulle sue funzioni. A seconda del tipo di vizio e del momento in cui esso si presenta, si possono verificare tre situazioni:
- Invalidità , nelle due forme della nullità e della annullabilità
- Rescissione , prevista in due ipotesi differenti
- Risoluzione , prevista per tre cause diverse Il contratto è invalido quando è privo di un elemento essenziale oppure è affetto da vizi. A seconda della gravità, si distinguono due specie di invalidità, la nullità (più grave) e l’annullabilità. La nullità del contratto Il contratto è nullo quando:
- È contrario a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume;
- È privo di uno degli elementi essenziali.
- Negli altri casi stabiliti dalla legge. Il vizio che determina la nullità è così grave che il contratto non può produrre i suoi effetti e lo rende improduttivo di effetti fin dall’origine, agisce cioè retroattivamente coinvolgendo tutti i diritti acquistati dalle parti e dai terzi. La nullità del contratto è insanabile , non può essere corretto del suo vizio. Le parti possono soltanto redigere un nuovo contratto senza difetti. Sebbene sia previsto dal codice un meccanismo diretto a far salva la dichiarazione, tramite la nullità parziale: la nullità interessa l’intero contratto solo se risulta che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza la parte del suo contenuto colpita dalla nullità. È imprescrittibile , può essere fatta valere in qualsiasi momento, non è prevista la prescrizione. È assoluta , può essere richiesta da qualsiasi soggetto che potrebbe essere pregiudicato dalla validità dell’atto. È rilevabile d’ufficio , può essere dichiarata anche senza domanda dal giudice che la rileva.
L’annullabilità del contratto Il contratto è annullabile quando è posto in essere da un incapace di agire o è affetto da vizi del volere (errore, violenza morale, dolo). Le cause di annullabilità del contratto sono due:
- L’ incapacità di agire : atti compiuti da minorenni o da interdetti (incapaci). Inoltre atti compiuti da incapaci naturali (cioè soggetti momentaneamente incapaci) se la condizione in cui si trovavano era grave e se l’altro contraente era in mala fede e ne ha approfittato.
- La presenza di un vizio della volontà: o Errore essenziale e riconoscibile; o Violenza tale da fare impressionare una persona sensata (non valgono quindi timore reverenziale e la minaccia di far valere un diritto); o Dolo determinante al fine della stipulazione dell'atto negoziale. La sentenza di annullamento opera retroattivamente tra le parti e i terzi in mala fede, coinvolgendo i loro diritti acquisiti. I diritti dei terzi in buona fede non vengono invece coinvolti, tranne nel caso di annullamento per incapacità. L’annullabilità è sanabile , può essere corretta dal suo vizio mediante una convalida. È prescrittibile , si prescrive in 5 anni. Trascorsi i 5 anni il contratto si considera sanato. È relativa , l’annullamento può essere richiesto solo dalla parte interessata. Non è rilevabile d’ufficio , opera solo su domanda dell’interessato. 14 Diritti reali: caratteristiche Fanno parte della categoria dei diritti assoluti (come il diritto al nome) ma si differenziano dagli altri diritti assoluti perché hanno ad oggetto cose. Essendo diritti assoluti ne hanno le fondamentali caratteristiche:
- Assolutezza , possono essere fatti valere nei confronti di tutti i consociati sui quali incombe solo un generico dovere di astensione;
- Immediatezza , il titolare realizza il diritto direttamente senza che sia necessaria la collaborazione di altri soggetti, come accade nei diritti di credito;
- Tipicità , i diritti reali sono solo quelli previsti dalla legge. Costituiscono, quindi, una categoria di diritti composta da un numero chiuso. È necessario fare una distinzione tra:
- Diritti su cosa propria , unico diritto di tal genere è il diritto di proprietà che attribuisce al suo titolare le più ampie facoltà sul bene, nei limiti imposti dalla legge;
- Diritti reali di godimento , comprimono il diritto di proprietà con una intensità diversa secondo il tipo di diritto: o Superficie o Enfiteusi o Usufrutto o Uso o Abitazione o Servitù
- Diritti reali di garanzia , sono diritti che costituiscono una garanzia su un bene, garanzia talmente incisiva da poter essere opposta nei confronti di qualsiasi successivo avente diritto sulla cosa: o Il pegno , sui beni mobili; o L' ipoteca , di regola costituita sui beni immobili.
Delle servitù, ancora, possono farsi e seguenti classificazioni:
- Apparenti e non apparenti , apparenti sono quelle per il cui esercizio sono necessarie opere visibili e permanenti (come una strada o un ponte), non apparenti le altre.
- Affermative e negative , affermative quelle nelle quali il titolare del fondo servente è tenuto a subire l'iniziativa altrui, negative quelle in cui quel soggetto è semplicemente tenuto a non fare.
- Continue e discontinue , continue quelle il cui esercizio avviene senza interruzione (es. servitù di acquedotto), discontinue quelle che vengono esercitate a intervalli (es. servitù di passaggio).
- Volontarie e coattive , riguardano la modalità di costituzione: volontarie quelle costituite per atto di volontà, coattive quelle costituite in forza di una previsione di legge. Enfiteusi L’ enfiteusi è un diritto reale di godimento su cosa altrui che si concretizza nell’utilizzo del fondo altrui con la percezione dei frutti e obbligo di migliorare la cosa e di pagare un canone periodico in denaro o in natura. L’enfiteusi si ha quando il proprietario, che non si vuole interessare in modo diretto di un bene immobile, ne cede il godimento ad altri, che si obbligano a pagare un canone e a migliorare il fondo. L’enfiteuta può quindi disporre del suo diritto, ma non del fondo che resta di proprietà del concedente, e lo può fare per atto tra vivi o per testamento. Egli può inoltre acquistare la proprietà del fondo per affrancazione , cioè pagando al proprietario (che non si può opporre all’esercizio del diritto) il valore stabilito dalla legge. Costituisce un obbligo dell’enfiteuta quello di migliorare il fondo, realizzando opere o iniziative dirette a incrementare il valore del terreno o aumentarne la produttività, oltre a quello di pagare al concedente un canone periodico. Il concedente può, esercitando il potere di devoluzione , chiedere la liberazione del fondo enfiteutico in caso di suo deterioramento, di mancato adempimento dell’obbligo di miglioramento o di morosità nel pagamento dei canoni, rimborsando all’enfiteuta i miglioramenti e le addizioni apportate al fondo. L’enfiteusi si può estinguere per: - Scadenza del termine (se temporanea); - Prescrizione, in caso di non utilizzo ventennale del diritto; - Rinuncia; - Consolidazione (quando le situazioni soggettive di concedente ed enfiteuta si riuniscono nella stessa persona); - Affrancazione; - Devoluzione. 16 Usucapione È il mezzo in virtù del quale si produce l'acquisto della proprietà o dei diritti reali di godimento. Le ragioni di questo istituto sono:
- L'esigenza di rendere certa e stabile la proprietà ;
- Favorire colui che si occupa di un bene , rendendolo produttivo. L'usucapione è quindi un modo di acquisto a titolo originario del diritto di proprietà e degli altri diritti reali che si verifica per cause opposte alla prescrizione:
- Nella prescrizione il diritto si perde a causa del trascorrere del tempo, accompagnata dall'inerzia del titolare del diritto;
- Nella usucapione il diritto si acquista per il trascorrere del tempo accompagnato dall’attività di possesso svolta da un soggetto su di un bene su cui grava un diritto reale altrui. In questo modo si riconosce che una situazione di fatto protratta per un lungo tempo e in assenza di contestazioni da parte del titolare del diritto, può portare all'acquisto del diritto a favore del possessore. In via figurata è come se il possessore "assorbisse" il diritto reale altrui, quando il suo titolare non faccia nulla per farlo valere nel periodo stabilito dalla legge. I requisiti affinché possa verificarsi l'usucapione sono:
- Continuità
- Possesso non viziato (non violento né clandestino)
- Durata
In relazione alla durata si distinguono due tipi di usucapione: A) Usucapione ordinaria o Venti anni: per l'acquisto di proprietà o diritti reali di godimento su beni immobili e universalità di mobili; o Dieci anni: per l'acquisto di diritti su beni mobili registrati. B) Usucapione abbreviata I requisiti per usucapire sono il possesso acquisito in buona fede da un soggetto diverso dall’effettivo proprietario del bene e un titolo idoneo al trasferimento dello stesso, che deve essere trascritto da colui che lo possiede. Si tratta quindi di una sorta di vantaggio accordato al possessore per la sua buona fede. Durata: o Dieci anni: beni immobili; o Cinque anni: fondi rustici; o Tre anni: beni mobili registrati. 17 Sostituzione del debitore: delegazione, espromissione, accollo Nel rapporto obbligatorio può mutare la persona del creditore o la persona del debitore. Con la cessione del credito, l'ipotesi più frequente di mutamento della persona del creditore, non è possibile sostituire il debitore senza il consenso del creditore, che può avere particolare interesse a ricevere la prestazione da un determinato soggetto. Spetta quindi al creditore consentire alla sostituzione del debitore originario con un nuovo debitore ( sostituzione privativa ); in difetto potrà aversi l'aggiunta di un nuovo soggetto obbligato, insieme al debitore originario ( sostituzione cumulativa ). Inoltre, spesso il mutamento del soggetto passivo può aversi in seguito alla nascita di un nuovo rapporto obbligatorio con il vecchio creditore. In questi casi non v'è successione nel rapporto obbligatorio, ma nascita di un diverso rapporto al posto del vecchio ed avremo novazione che, riguardando uno dei soggetti del rapporto (e non l'oggetto o il titolo) è detta "novazione soggettiva" e, riguardando la persona del debitore, è detta "novazione soggettiva passiva". Il codice contempla tre figure di sostituzione del debitore: delegazione, espromissione e accollo. Delegazione Operazione attraverso la quale un terzo, su invito del debitore, promette al creditore di eseguire la prestazione dovuta dal suo debitore. Il creditore può:
- Rifiutare la promessa: la delegazione non produce alcun effetto, ma il delegato potrebbe comunque impegnarsi a fornire i mezzi per l'adempimento al delegante;
- Accettare : il nuovo debitore si aggiunge al vecchio debitore: o Se accetta la promessa senza dichiarare nulla oppure dichiari di non voler liberare il debitore originario, il terzo sarà obbligato solidalmente con il debitore originario ( delegazione cumulativa ): tuttavia il creditore potrà richiedere il pagamento al debitore originario solo dopo averlo preventivamente richiesto al terzo. o Se accetta la promessa dichiarando di liberare il debitore originario, si avrà successione nel debito con sostituzione ( delegazione privativa o liberatoria). Espromissione L'espromissione si distingue dalla delegazione proprio perché il terzo agisce "senza delegazione del debitore". Vi è espromissione quando il terzo, a prescindere da qualunque invito rivoltogli da parte del debitore, promette di sua iniziativa al creditore di eseguire la prestazione dovuta dal debitore. Distinguiamo tre tipi di espromissione:
- Cumulativa : il terzo diviene obbligato in solido insieme al debitore espromesso;
- Privativa : il terzo diviene unico debitore liberando l'espromesso, ma succede nello stesso rapporto obbligatorio;
- Novativa : il terzo diviene unico debitore; il vecchio rapporto obbligatorio si estingue. Accollo Contratto concluso tra il debitore ed un terzo in virtù del quale quest'ultimo (accollante) si assume il debito. Attraverso il contratto di accollo dunque l'accollante si obbliga verso il debitore ( accollo interno ), e qualora venga portato a conoscenza del creditore vincola l'accollante anche al medesimo ( accollo esterno ), il quale qualora aderisca alla stipulazione intervenuta, rende irrevocabile l'accollo. Anche qui si ritrova l'istituto dell'accollo cumulativo e dell'accollo privativo.
Novazione È un modo di estinzione delle obbligazioni con il quale le parti decidono volontariamente, mediante un contratto, di far cessare l’obbligazione originaria e di sostituirla con una nuova obbligazione avente oggetto o titolo diverso. Si tratta pertanto di un mezzo di estinzione dell'obbligazione non satisfattorio perché non realizza l'interesse del creditore. Due sono i requisiti affinché la novazione oggettiva abbia validità:
- La nuova obbligazione deve presentare un oggetto e un titolo diverso rispetto alla obbligazione preesistente.
- La volontà delle parti, di sostituire una precedente obbligazione con una nuova obbligazione, deve risultare in modo non equivoco. Qualora non sia possibile risalire ad una intenzione evidente, entrambe le obbligazioni rimangono autonomamente in vita. Accanto alla novazione oggettiva , dobbiamo anche considerare la novazione soggettiva cui si fa riferimento nell'analisi dei contratti di delegazione, espromissione e accollo. Occorre fare una distinzione tra:
- Novazione soggettiva attiva se vi sarà mutamento della persona del creditore;
- Novazione soggettiva passiva quando vi sarà mutamento della persona del debitore. Anche la novazione soggettiva, al pari di quella oggettiva, produce l'estinzione del vecchio rapporto obbligatorio con la conseguenza che il vecchio debitore sarà completamente liberato dalla sua obbligazione mentre unico soggetto obbligato sarà il nuovo debitore. Remissione del debito Atto del creditore che libera il debitore dalla propria obbligazione indipendentemente dal consenso di costui. Il debitore può comunque opporsi alla remissione: in tal caso non ci sarà alcun effetto liberatorio. Impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore Se la prestazione dovuta diventa impossibile per cause non imputabili al debitore l’obbligazione si estingue ed il debitore è liberato dal vincolo. L’impossibilità deve avere carattere oggettivo e può essere di natura:
- Fisica: il comportamento del debitore non può essere materialmente eseguito;
- Giuridica: la condotta è materialmente possibile, ma non può essere effettuata per un impedimento di natura giuridica. L’impossibilità sopravvenuta della prestazione non determina l’estinzione dell’obbligazione se si tratta di obbligazioni generiche, oppure se l’impossibilità è solo temporanea. 20 Diritti della personalità I diritti della personalità sono diritti soggettivi assoluti aventi ad oggetto aspetti essenziali della personalità umana. Non hanno carattere patrimoniale, sono inalienabili, intrasmissibili, irrinunciabili, imprescrittibili. Le caratteristiche generali di tali diritti: Essenziali : tutelano le ragioni fondamentali della vita e dello sviluppo fisico e morale della persona. Assoluti : come tali sono diritti opponibili contro chiunque. Non patrimoniali : non sono valutabili economicamente. Personalissimi : sono collegati alla persona in maniera inscindibile. Inalienabili: non possono essere ceduti ad altri soggetti, nemmeno attraverso rinunzia, transazione o, in via indiretta. Intrasmissibili : non possono essere trasmessi per atto tra vivi o a causa di morte. Imprescrittibili : possono essere fatti valere in qualsiasi momento, non si prescrivono per il non uso e non possono essere oggetto di usucapione. Originari o innati: si acquistano in seguito alla nascita o in seguito a mutamento di status.
I principali tipi : Diritto alla vita e integrità fisica : è tutelato in sede penale e civile, oltre ad essere previsto dalla Costituzione. Sono vietati gli atti di disposizione sul proprio corpo quando cagionino una diminuzione permanente all'integrità fisica o sono contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume; di conseguenza non sarà possibile vendere un rene, mentre si potranno vendere i propri capelli. Diritto all'onore: tutela la dignità della persona concedendo l'azione sia penale sia civile nei confronti di chi lo violi con atti volti a screditare la dignità, e la considerazione sociale di un individuo (ingiuria e diffamazione). L'autore del reato dovrà anche risarcire i danni subiti dal titolare del diritto compresi i danni morali. Diritto alla riservatezza: tutela l'esigenza ad avere una sfera personale dalla quale si può escludere chiunque dalla sua conoscenza. Non è previsto da una sola norma, ma da un insieme di leggi, generali e speciali: sono tutelate la personalità e la dignità dell’uomo, il diritto all'immagine, il diritto d'autore e il trattamento dei dati personali. Diritto al nome : tutela l'interesse della persona ad usare il proprio nome come segno distintivo; in altre parole tale diritto tutela l'interesse alla propria differenziazione e identificazione sociale. Diritto all'identità personale : è conseguenza del diritto al nome come interesse alla propria identificazione sociale. Si tutela il diritto ad essere rappresentati per quello che si ritiene di essere, senza che dall'esterno risulti modificato o alterato il proprio patrimonio intellettuale, professionale, etico o ideologico. 21 Accettazione dell’eredità Al momento della morte si apre la successione, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto. Per subentrare definitivamente è necessario un atto di libera scelta, la c.d. accettazione dell'eredità (non necessaria per il legato). L'eredità si acquista con l'accettazione. All'erede è possibile effettuare preventivamente una valutazione di convenienza , poiché l'accettazione comprende sia rapporti attivi che passivi: e allo stesso modo, la rinuncia fa sì che l'erede non si accolli né i rapporti passivi né i rapporti attivi. Una volta effettuata, l'accettazione ha effetto retroattivo e tale effetto è inderogabile. Modalità L'erede può scegliere tra due modalità di accettazione:
- Pura e semplice : il patrimonio attivo e passivo del defunto si confonde con quello dell’erede, per cui egli risponderà illimitatamente dei debiti ereditari.
- Con beneficio di inventario : i due patrimoni vengono mantenuti separati. In alcuni casi ( eredità devoluta a minori, interdetti, inabilitati, persone giuridiche ) la legge obbliga l’accettazione con beneficio di inventario. L'accettazione, come detto sopra, è irrevocabile. Forma Riguardo la forma dell'accettazione, può essere:
- Espressa : il chiamato all'eredità dichiara volontariamente, mediante atto pubblico o scrittura privata, di voler assumere il titolo di erede.
- Tacita : quando il chiamato all'eredità compie un atto che implica necessariamente l'aver assunto lo stato di erede (es: la donazione o la rinunzia ai diritti di successione) 22 La successione legittima Le successioni legittime sono composte da regole suppletive, poiché operano in mancanza di un testamento. L' erede legittimo è legato al defunto da un vincolo di parentela o coniugio e succede secondo un certo criterio stabilito dalla legge. Le categorie dei successibili La regola generale afferma che " la successione del parente prossimo esclude i parenti remoti ". Elenchiamo di seguito le categorie: Successione dei discendenti I figli sono gli eredi privilegiati : la loro presenza esclude tutti gli altri parenti dalla successione, eccettuato il coniuge del defunto (per figli si intendono legittimi, naturali e adottivi ). I figli nati nel matrimonio in virtù della conservazione del patrimonio familiare possono corrispondere una somma in denaro o in immobili ai figli nati fuori dal matrimonio pari alla loro quota di eredità, qualora essi non vi si oppongano.