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Sui principi costituzionali e regolamentari fondamentali nel diritto tributario, tra cui la manifestazione della capacità contributiva, il divieto di introduzione di nuovi tributi, la riserva di legge e l'efficacia nel tempo e nello spazio della norma tributaria. Viene inoltre esplorata la solidarietà nella disciplina di attuazione dell'obbligazione tributaria e la centralità di una regolamentazione giuridica della fase di attuazione. Il documento conclude con un breve overview degli organi giurisdizionali nel diritto tributario.
Tipologia: Appunti
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1) Capacità contributiva Art. 53 Costituzione - sancendo il principio della capacità contributiva vuole che tutti siano tenuto a concorrere alla pubbliche spese in relazione alla loro capacità contributiva. “tutti sono tenuti a concorrere alle pubbliche spese in ragione della loro capacità contributiva” , La capacità contributiva del soggetto rappresenta la base all’interno della quale può essere costruita la struttura statica della normativa tributaria ed in particolare la fattispecie d’imposta sui cui si costruisce l’intera disciplina. essa rappresenta un vero e proprio limite alla discrezionalità legislativa che non può regolamentare il presupposto d’imposta, la base imponibile, i soggetti e l’aliquota se non considerando questo principio costituzionale. In altri termini l’art. 53 tende a manifestare una scelta del legislatore costituzionale di fondare il tributo essenzialmente su una sua valutazione economica come corollario del principio dell’uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, quindi, la norma tributaria non può rappresentare un comodo espediente per violare il principio di uguaglianza, pertanto, esprimendo un’esigenza di coerenza economica del tributo ne viene automaticamente esclusa l’utilizzabilità per fini politici o discriminatori. Nella scelta costituzionale il tributo non può essere finalizzato a realizzare uno scopo di colpire una minoranza politica, o una minoranza religiosa, o per discriminare un soggetto da un altro sulla base delle
L’attualità, invece, attiene alla dimensione temporale dell’imposizione anche qui la legge deve garantire la sussistenza di un ragionevole collegamento fra il momento dell’imposizione e quello del verificarsi del fatto contemplato dalla fattispecie impositiva. In altri termini fra il momento in cui avviene l’imposizione e il momento in cui insorge il fatto a rilevanza tributaria deve sussistere un ragionevole collegamento, quindi non può ritenersi costituzionalmente corretta un’imposizione di tipo retroattivo che passi oggi un fatto avvenuto nel passato, deve sussistere un ragionevole collegamento temporale per evitare che la norma individui con manifestazione della capacità contributiva un fatto che è stato manifestazione della capacità contributiva ma in tempi passati e poi non esserlo al momento in cui l’imposizione avviene perché, ad esempio, la ricchezza è stata dispersa, è stata investita in altri cespiti oggetto di tassazione in determinato periodo.
**Quali sono gli elementi essenziali che la legge deve definire quindi fattispecie tributaria/art.23/riserva di legge relativa Art 23 Costituzione - Quali sono gli elementi dell'imposta? L'aliquota deve essere individuata direttamente dal legislatore? art. 23 Cost riserva di legge (perché parziale e quali elementi non possono essere disciplinati dalle fonti secondarie: sono gli elementi della fattispecie, presupposto d'imposta, base imponibile, aliquota, soggetti) Riserva di Legge (art.23 Cost); riserva di legge e perchè è attuata (R:per tutelare le minoranze parlamentari). art 53 e 23 della Costituzione art. 23 con definizione della riserva di legge e perchè si dice che è relativa
Nella ricostruzione delle caratteristiche della riserva di legge, anche qui la dottrina è concorde nel ritenere che l’art. 23 sia una riserva relativa , quindi, non assoluta cioè tale da non consentire nessuna forma di normazione concorrente in una determinata materia come quella tributaria. La riserva di legge è relativa proprio perchè l’art. 23 è chiaro quando utilizza il termine “ in base” che nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base, alla legge, quindi, non dalla legge esclusivamente, cioè possono intervenire altre forme di normazione concorrente a quella statale ordinaria in tutti quei casi in cui, tenendo conto delle caratteristiche della normativa tributaria che richiede un dettagliata regolamentazione della fattispecie e molto spesso ad un rinvio a termini tecnici. Alcuni aspetti, però, sono necessariamente da disciplinarsi da parte della legge tributaria, quindi, in rispetto del principio dell’art. 23 della Costituzione, la legge che disciplina il tributo deve regolare direttamente o mediante un rinvio recettizio, quindi, ponendo dei limiti cogenti alla funzione amministrativa alcuni elementi fondamentali della fattispecie. Nella fattispecie tributaria si individuano alcuni elementi ricorrenti che contribuiscono a creare quella che è la struttura portante della norma tributaria, tra questi una delle parti essenziali che devono essere regolati è il presupposto di fatto , quindi, la manifestazione della capacità contributiva che viene giuridicizzata e posto al centro del prelievo tributario. La disciplina del presupposto di fatto, pertanto, non può essere delegata ad una produzione secondaria o ad un atto amministrativo in quanto mediante la regolamentazione del presupposto di fatto otteniamo la fase dell’imposizione, vediamo materializzata la scelta economica del legislatore nella disciplina del presupposto non possiamo ammettere integrazioni amministrative. Come pure la disciplina della base imponibile, la stima del contenuto economico del presupposto di fatto quando questo non sia espresso in una somma di denaro, rappresenta un passaggio essenziale che viene riservato dall’art.23 al legislatore ordinario. Non è possibile, quindi, rimettere la determinazione della base imponibile ad una fonte secondaria, ad una produzione normativa diversa da quella che l’art.23 vuole riservare al legislatore ordinario, anche qui vi potrà essere una regolamentazione diretta o un rinvio recettizio ad alcuni istituti secondo le scelte che il legislatore tributario ritiene opportuno fare. Anche con riferimento ai soggetti passivi l’art.23 vuole che la scelta sia riservata al legislatore ordinario, quindi, non è possibile rimettere ad una fonte di produzione secondaria la regolamentazione di un settore delicato. Il soggetto chiamato al prelievo tributario non può essere scelto dall’amministrazione, è la stessa legge che deve individuare, non soltanto nell’ambito del presupposto, il collegamento fra il fatto economico e il soggetto, esigenza molto sentita nelle imposte di tipo personale, ma anche l’individuazione del soggetto passivo stesso. La scelta se l’imposta colpisca una persona fisica o un soggetto diverso e in che relazione questo soggetto sia con la ricchezza da assoggettare ad imposizione, rappresenta una scelta fondamentale che il legislatore non può delegare a terzi e se lo fa lo deve tener presente la necessità di stabilire un rinvio recettizio rigoroso proprio per evitare che possano emergere degli abusi amministrativi. Se possa essere rimessa la individuazione dell’aliquota ad una fonte amministrativa, la Corte Costituzionale ritiene che per garantire la flessib6ilità della gestione della finanza locale, il principio dell’art.23 non trovi applicazione con riferimento alle aliquote. Questa tesi necessita
le fonti del diritto (tutte) Potrebbe il legislatore far retroagire la norma comunitaria (in deroga all'art3) - che efficacia giuridica ha? [legge ordinaria] Principi costituzionali (in generale)
fonti del diritto tributario LA LEGGE ORDINARIA Esaminando le singole fonti del diritto tributario, in particolare esaminata la funzione dell’art.23 della Costituzione come regola sulle fonti, come norma diretta ad inquadrare le fonti del diritto tributario all’interno di una scelta costituzionale, la preferenza viene accordata da parte del legislatore costituzionale proprio alla legge ordinaria. Essa esprime la forma ideale di fonte del diritto tributario in quanto la sua formazione presuppone il consenso parlamentare e il conseguente rispetto delle prerogative delle minoranze parlamentari. Sotto questo aspetto la legge ordinaria è la fonte ideale del diritto tributario, è la fonte preferibile dal punto di vista teorico, anche se in realtà i tempi dei lavori parlamentari della materia tributaria rendono la legge una fonte marginale, in quanto molto spesso per la fretta con il quale occorre regolamentare l’introduzione di un tributo si ha la necessità di fare riferimento a contributi tecnici nella costruzione della norma tributaria, a trovare i giusti collegamenti all’interno di un sistema articolato del diritto tributario. Vedono, quindi, l’inattualità del sistema parlamentare di introduzione del diritto tributario mediante la legge ordinaria a favore delle altre fonti equiparate alla legge cioè il decreto legge e il decreto legislativo che rappresentano le forme prevalenti di fonti del diritto tributario. Mediante il decreto legge e il decreto legislativo viene introdotta la gran parte delle norme del diritto tributario, anche se recenti norme sulle regolamentazioni delle fonti del diritto tributario hanno voluto intervenire proprio per dare
alla legge quella funzione essenziale voluta dall’art.23. Alla legge sono dedicati alcuni principi costituzionali che potremmo definire minori, proprio in materia di legge tributaria in particolare il 1° principio dell’art.75 s.c. della costituzione che prevede il divieto di referendum abrogativo in materia tributaria. Una norma tributaria non può essere abrogata per effetto del referendum, la ratio di questa esposizione è evidente, parlando di imposte e di tasse il successo di una campagna referendaria sarebbe scontato. Altro principio costituzionale di legge tributaria è quello dell’art.81 t.c., che è il divieto di introduzione di nuovi tributi nella legge di bilancio, essa non può introdurre nuovi tributi in quanto nel disegno del legislatore costituzionale ai tributi bisognava dedicare la produzione normativa anteriore e non aspettare la formazione del bilancio, colmando in quella sede le entrate mancanti mediante l’introduzione di nuovi tributi. Altri principi in materia di legge tributaria le troviamo nell’ambito dello statuto dei diritti dei contribuenti cioè nella legge 27/7/2000 n. 212, si tratta di disposizione molto importante, espressione di un’attenzione che il legislatore manifesta nei confronti della qualità della normativa tributaria. Infatti lo statuto del contribuente al fine di garantire la chiarezza e la trasparenza delle disposizioni tributarie, stabilisce che le leggi e gli atti aventi forza di legge che contengono disposizioni tributarie devono menzionare l’oggetto delle disposizioni ivi contenute. Lo stesso la legge e gli atti aventi forza di legge che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario fatte salve quelle strettamente inerenti all’oggetto della legge medesima. Questi due principi sono diretti ad evitare che norme tributarie vengano ad essere introdotte nel nostro ordinamento senza che ne venga percepita la natura da parte del lettore della disposizione proprio perchè molto spesso per giungere al finanziamento di determinate spese si inserivano nell’ambito di legge dirette a realizzare tutt’altre norme di carattere tributario che consentivano di dar luogo alla realizzazione di quella copertura finanziaria che la legge non aveva al momento della sua emanazione, si otteneva una forma surrettizia di introduzione della norma tributaria che spiazzava i contribuenti. I DECRETI LEGISLATIVI I decreti legislativi ai sensi dell’art.76 della Costituzione sono atti aventi forza di legge e sono emanati dal Governo su delega delle Camere. La delega deve contenere la determinazione dei criteri e dei principi direttivi ai quali si deve attenere il Governo, e dev’essere rilasciata soltanto per tempi limitati ed oggetti definiti, questi sono i principi costituzionali sui dlgs. I decreti legislativi rappresentano una delle fonti centrali del diritto tributario, c’è un ampio ricorso al dlgs in materia tributaria proprio per l’elevato tecnicismo della materia e, quindi, della norma che deve regolare questa materia Proprio perchè era impossibile introdurre un sistema normativo così articolato attraverso i lavori parlamentari, la legge delega fissa i criteri direttivi ai quali si deve attenere il Governo, saranno poi le Commissioni governative costruire le singole norme tributarie. Questo crea dei problemi dei rischi di abusi da parte del governo soprattutto in quei casi
L’art. 23 della Costituzione attribuisce ai provvedimenti costituenti leggi ordinarie o equiparate alla legge ordinaria come i dlgs e dd.ll. la funzione di introdurre il diritto tributario, di regolamentare il tributo. Non di meno le caratteristiche proprie della norma tributaria e in generale dell’oggetto da disciplinare impongono la previsione di altre fonti di dettaglio che consentano di regolamentare la applicazione dei principi contenuti nella legge o di intervenire in quelle parti della norma tributaria che non sono investite dalla portata delle riserva di legge dell’art. 23, la parte che fuoriesce dall’ambito di quelli che sono gli elementi essenziali del tributo cioè il presupposto, la base imponibile, i soggetti e l’aliquota, quindi, l’istituto del regolamento rappresenta anch’esso una fonte del diritto tributario che, però, dev’essere esaminata con riferimento a quella che è la disciplina contenuta nella legge 400/88 che distingue i regolamenti esecutivi quando disciplinano l’esecuzione di una legge già introdotta e che dev’essere, quindi, regolamentata in dettaglio. I regolamenti attuativi che intervengono ad integrare nella fase dell’attuazione una norma tributaria che richieda dei profili applicativi particolari, i regolamenti autonomi che disciplinano ex-novo in modo diretto un settore non regolamentato dalla norma primaria ed i regolamenti delegati che si muovono all’interno di un’espressa delega che è conferita dalla legge ordinaria. La riserva di legge esclude la possibilità al ricorso in materia tributaria a regolamenti autonomi o indipendenti quanto meno per quella parte coperta da riserva di legge che pur essendo relativa nell’ambito della regolamentazione di quelli che sono gli elementi essenziali della norma tributaria, preclude la possibilità di una normazione di carattere secondario. Nel diritto tributario possono intervenire soltanto i regolamenti esecutivi ed attuativi per quanto riguarda la parte coperta da riserva di legge, per la parte non coperta, invece, deve ammettersi la possibilità di una regolamentazione anche mediante regolamenti autonomi, si pensi alla disciplina dell’attuazione della norma tributaria, dell’adempimento, quando non ricorrono altri principi costituzionali che fondino sul principio di legalità l’intervento della fase attuativa della norma tributaria. LE FONTI LOCALI Le fonti locali concorrono anch’esse alla costruzione del diritto tributario, sono le fonti che promanano da Regioni, Province e Comuni, quello che viene comunemente definito federalismo fiscale, cioè la possibilità che norme attribuibili agli enti locali concorrono alla formazione del diritto tributario. Il tema attiene alla politica fiscale, quindi esula dallo studio del diritto tributario, è importante, però, verificare quali sono stati i passaggi che hanno portato all’attuale disciplina del sistema di finanza locale, di regolamentazione giuridica del finanziamento della spesa pubblica. Quest’evoluzione storica parte da una scelta di separazione della finanza locale da quella statale che risale alle prime leggi dello Stato unitario, che tendono ad attribuire la responsabilità ai singoli enti locali la possibilità di procacciarsi, all’interno di leggi dello Stato, le proprie entrate da contrapporre alle proprie spese, cioè a quello che rappresenta lo strumento per il perseguimento dei propri fini istituzionali di carattere locale che la legge attribuisce a loro. Il T.U. della finanza Locale del 1931 riconosce una vera e propria potestà tributaria agli Enti locali prevedendo un catalogo di
tributo che i singoli Comuni potevano applicare a loro scelta sulla base dell’esigenze di politica economica locale ma anche di valutazione dei rapporti tra economia e fisco ritenute localmente. Si pensi, ad esempio, all’imposta di famiglia che rientrando in quel catalogo di imposte locali poteva essere applicata in un comune per offrire dei servizi ai cittadini o realizzare opere pubbliche a differenza di un altro comune. Tutto ciò con la riforma tributaria degli anni ’ cambia radicalmente, si assiste alla riduzione dell’autonomia tributaria degli Enti locali, che aveva portato a degli eccessi circa la loro discrezionalità nell’uso di tale potere. Si ritenne di risolvere il problema mediante l’accentramento del prelievo tributario alla Stato e l’attribuzione di quote di tributi erariali agli Enti locali, il sistema, cosiddetto, della finanza derivata. Su questa scelta si fonde la riforma che provoca, tuttavia, una forma di deresponsabilizzazione degli Enti locali, proprio perchè non avendo più quella esigenza di far coincidere le entrate con le uscite e derivando da trasferimenti statali, cioè da somme attribuite dallo Stato al singolo Ente, di fatto si perdeva il collegamento con la spesa e, quindi, il comune poteva indebitarsi nei confronti di banche sapendo di poter avere un ritorno derivante dal finanziamento di una quota erariale che gli sarebbe stata riconosciuta. In un sistema di elevata inflazione tutto ciò provocava forti indebitamenti da parte delle autonomie locali nei confronti del sistema bancario dando luogo ad una situazione di insostenibilità e di progressivo appesantimento della finanza statale che non riusciva a coprire tali indebitamenti. Per questo motivo negli anni ’90 si hanno i primi segnali del cosiddetto federalismo fiscale, troviamo la legge n. 142/90 art. 54 che riconosce potestà impositiva agli Enti locali in materia di imposte, tasse e tariffe. Questa norma consente l’introduzione di tutta una serie di tributi locali, in particolare l’ICI con cui attualmente si regge gran parte del finanziamento della spesa locale. Molto importante è la legge costituzionale n. 3 del 2001 che nell’ambito del riconoscimento di una autonomia impositiva agli Enti locali, attribuisce delle centrali funzioni alle fonti locali, in particolare l’art.117 prevede il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario come materia di legislazione corrente e non più come materia riservata allo Stato. La disciplina della finanza locale rientra nell’ambito di scelte da concordare tra Stato e regione, gli Enti locali, infatti, hanno ormai autonomia finanziaria di entrata e spesa e, quindi, dispongono di risorse autonome, stabilendo ed applicando tributi ed entrate proprie, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Pur non essendoci ancora oggi un vero e proprio federalismo fiscale la legge costituzionale del 2001 è importante perché ne ha posto le basi, alcuni punti fondamentali della possibile produzione normativa degli enti locali che ormai alla luce di questa disposizione non devono limitarsi soltanto ad applicare tributi introdotti dallo Stato ma possono concorrere alla stessa formulazione del sistema tributario individuandone anche quelli che sono i principi fondamentali. Vedi la Sardegna che ha introdotto la cosiddetta tassa sul lusso con la quale sono stati colpite determinate manifestazioni della capacità contributiva. La legge del 2001 ha, quindi, generalizzato questi aspetti imponendo come passaggio la ricerca dei principi fondamentali del diritto tributario. I principi più importanti sono innanzi tutto i principi costituzionali stessi, quindi il principio della capacità contributiva che esclude che possa vedere delle disparità sovrapporsi. La previsione da parte del sistema statale esclude, pertanto, la possibilità di una legislazione concorrente da parte dell’Ente locale, la cui fiscalità si può rivolgere a quelle manifestazioni di capacità contributiva che non sono
dal trattato istitutivo e, quindi, soggetto al controllo della Corte di Giustizia. Il trattato prevede anche l’adozione da parte del Consiglio di disposizione dirette all’armonizzazione delle legislazioni in materie di imposte indirette, diverse dall’IVA, si è assistito alla previsione di specifiche disposizioni dirette ad armonizzarne l’applicazione, si pensi alle norme in materia d’imposta di registro sulla raccolta di capitali, quindi, la previsioni di specifiche disposizioni di origine comunitarie in questo settore. Le fonti comunitarie derivate, invece, sono disposizioni emanate dagli organi della comunità e non contenute nei trattati e si distinguono in regolamenti e direttive, si pensi ai regolamenti doganali, altro tributo rilevante nell’ambito dell’organizzazione dell’Unione Europea in relazione a questi regolamenti e una normativa di fonte comunitaria come tale direttamente applicabile che rappresenta la base normativa propria del nostro sistema. Di diversa portata sono le direttive che rappresentano dei provvedimenti che vincolano il legislatore a adeguare l’ordinamento interno scegliendo forma e mezzi di attuazione, quindi la direttiva comunitaria non è di diretta applicazione rappresenta, però, un obbligo per il legislatore di adeguare la normativa interna a quelle che sono le disposizioni della direttiva. In materia tributaria le direttive è affidata particolare importanza e si è posto il problema della possibile immediata efficacia diretta della direttiva in quei casi i cui termini di attuazione siano scaduti e il legislatore interno non abbia provveduto al recepimento dei principi contenuti nella direttiva quando essa preveda degli obblighi chiari e precisi e, pertanto, deve essere di immediata applicazione. Direttive di questo genere è affidata efficacia rilevante nel diritto tributario, in presenza di direttive non attuate dal legislatore, ha visto il giudice tributario interno darne immediata applicazione in caso di disposizione chiare.
CAP 4 EFFICACIA NEL TEMPO E NELLO SPAZIO DELLA NORMA TRIBUTARIA Domande&Risposte Efficacia nel tempo della norma tributaria Alla norma tributaria devono ritenersi applicabili i principi sanciti dalla Costituzione e dalle Preleggi. Determinazione del momento d’inizio della obbligatorietà della norma tributaria. L’Art. 73, u.c., Cost. e art. 10 Preleggi stabiliscono che le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il 15° giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le stesse stabiliscano un termine diverso (c.d. vacatiollegis ), ciò sta a significare che la legge può ridurre il periodo e fare coincidere il momento dell’entrata in vigore con quello della pubblicazione. Determinazione del momento della cessazione dell’obbligatorietà. La cessazione può derivare dalla previsione espressa di un termine finale di efficacia, quindi una misura tributaria che cessi con lo scadere di un determinato periodo o per effetto del riferimento del tributo ad un periodo di tempo predeterminato. Può, inoltre, derivare da abrogazione espressa da parte del legislatore o tacita, quando quella disciplina venga sostituita da un altro tributo avente contenuto di un altro atto normativo di rango pari o superiore, si pensi alla regolamentazione di un tributo che sia susseguito dalla stessa regolamentazione del tributo contenuto in altro normativo comportando l’abrogazione di quello precedente. Il legislatore in questi casi prevede delle regole transitorie atte prevenire il rischio della sovrapposizione del tributo. La Dichiarazione di incostituzionalità costituisce altra ipotesi di cessazione di efficacia, in questo caso la norma che introduce un tributo che viene ritenuto dalla Corte Costituzionale in contrasto con il principio della capacità contributiva, viene a d esser abrogato con effetto ex-tunc e come tale perde ogni efficacia. La successione delle leggi nel tempo si fonda anch’essa su regole di carattere generali che risalgono all’applicazione di alcuni principi generali. Le regole generali più importanti: Lex posterior derogat legi priori. Qualora due atti normativi di pari rango nella gerarchia delle fonti contengano norme antinomiche o confliggenti e siano emanati in tempi diversi, prevale
Limiti alle norme di interpretazione autentica in materia tributaria (art. 1,, 2° co., Statuto del contribuente che tende a regolamentare una particolare ipotesi in cui la retroattività si ottenga non mediante la previsione di un’efficacia retroattiva ma da un’interpretazione autentica con cui il legislatore individua il significato da attribuire alla norma tributaria). Efficacia nello spazio della norma tributaria L’efficacia della norma tributaria nello spazio va esaminata con distinto riferimento ai seguenti temi::
Criteri oggettivi : rilevanza del collegamento del presupposto di fatto del tributo con il territorio, denominato sistema di tassazione su base territoriale, cioè si tassa tutto ciò che avviene all’interno del territorio dello Stato mentre quello che avviene al di fuori è irrilevante agli effetti dell’imposizione. Criteri soggettivi : rilevanza del collegamento stabile del soggetto, cui è riferibile il fatto economico, quindi, titolare della ricchezza al territorio, si tassa indipendentemente dal territorio dove viene prodotta la ricchezza, questo è il sistema di tassazione su base mondiale o world wide system Misti : questo sistema è utilizzato da gran parte degli ordinamenti, fondato sulla combinazione dei due criteri. Il soggetto residente è tassato su base mondiale, il soggetto non residente su base territoriale. Questo sistema, ad esempio, si trova nell’IRPEF, il soggetto residente nel territorio dello Stato è tassato su tutti i redditi ovunque prodotti mentre il soggetto non residente è tassato soltanto sui redditi prodotti nel territorio dello Stato. L’adozione di un sistema misto, però, provoca il rischio di una doppia imposizione internazionale sulla stessa manifestazione di capacità contributiva in uno Stato è tassato in questo Stato in forza del principio dell’utile mondiale, ma anche nello Stato dove produce la ricchezza in forza del principio della territorialità. Il rischio della doppia imposizione internazionale può derivare anche dall’affermazione dello stesso criterio di collegamento da due o più Stati (es. residenza in più Stati di un soggetto) o dalle caratteristiche della manifestazione di capacità contributiva, che non consentono l’agevole allocazione territoriale, si pensi al commercio elettronico, in cui vi possono essere diversi Stati in cui questa ricchezza trova manifestazione nel luogo di produzione del bene, nel luogo da cui parte l’offerta commerciale, nel luogo dove, invece, l’acquirente viene ad esercitare l’opzione per l’acquisto, nel luogo della consegna, in tutti questi casi può verificarsi un rischio di doppia imposizione internazionale, anche se, tuttavia, non esiste un divieto di doppia imposizione internazionale. Da ciò la ricerca da parte della dottrina di misure per la prevenzione o l’eliminazione della doppia imposizione internazionale. A tal fine occorre distinguere delle misure di diritto interno, cioè previste dall’ordinamento legislativo che regola il diritto tributario, quali:
**CAP 5 INTERPRETAZIONE E INTEGRAZIONE ANALOGICA DEL DIRITTO TRIBUTARIO Domande&Risposte 1.Analogia 2.Analogia nel diritto tributario 3.L'analogia juris e legis
*interposizione personale e traslazione d'imposta rischio di doppia imposizione. Ripetizione. successione nel debito d’imposta mortis causa o in dipendenza di un atto negoziale
soggetti (sostituto d'imposta, responsabile d'imposta soprattutto); soggetti attivi/passivi SOSTITUTO D'IMPOSTA Sostituto d'imposta (particolare attenzione sull'obbligo di rivalsa) Sostituto d'imposta e responsabile d'imposta (definizioni e differenze) Sostituto d'imposta e ritenuta sostituto d'imposta, responsabile d'imposta, ratio dei due istituti, accertamento sintetico. Sostituto d'imposta/obbligo di rivalsa e ritenuta alla fonte Sostituto e responsabile d'imposta Rivalsa