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Elenco completo di domande fornite dalla docente (per i frequentanti) e relative risposte idonee ad affrontare e superare la prova d'esame da frequentante
Tipologia: Dispense
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1. Il ruolo dell’informatica giuridica nell’introduzione delle tecnologie nella società della conoscenza. La rivoluzione tecnologica ha reso possibile il passaggio dalla società industriale a quella dell’informazione, che è elemento essenziale per valutare la società stessa grazie all’uso delle tecnologie e la relativa interconnessione. Il diritto contribuisce allo sviluppo di questa nuova realtà divenendo promotore e utilizzando a proprio vantaggio i nuovi strumenti a disposizione, nasce così l’informatica giuridica. Questa disciplina possiamo scinderla in due: informatica del diritto , che migliora il modo di lavorare del giurista (l’uso dell’informatica nel diritto), e diritto dell’informatica , che regola l’ingresso di nuove tecnologie e i relativi effetti nella società (problemi giuridici dell’informatica). L’informatica del diritto, dunque, facilita l’ingresso nella società dell’informazione di nuove tecnologie per ottimizzare l’attività giuridica, per renderla più efficiente e per perfezionare settori come quello delle fonti di cognizione del diritto, dei sistemi informatici giuridici, della redazione di documenti, dell’apprendimento informatico. In base al contesto di applicazione possiamo distinguere tra informatica legislativa, giudiziaria o amministrativa. All’informatica giuridica si può ricondurre anche l’idea dell’impiego di strumenti informatici per l’elaborazione di dati giuridici, da questa scaturirono molteplici proposte di applicazione negli ambiti sopra menzionati, primo tra tutti il passaggio dal civile al telematico. L’informatica dunque rappresenta la realtà attorno a sé e inevitabilmente la modifica, come cambiano le modalità di relazione tra individui e diritto in una società che ne esce cambiata. Il diritto deve restare al passo con l’informatica garantendo un bilanciamento tra rischi e opportunità offerte dalle novità. Il diritto dell’informatica invece regola l’ingresso delle nuove tecnologie in relazione ai valori giuridici, ai diritti individuali, alle esigenze sociali in ambiti quali la proprietà intellettuale, la tutela dei fati, la digitalizzazione di documenti, stimolando così l’implemento di nuove tecnologie e regolando quelle già esistenti con discipline ad hoc. Spetta al giurista comprendere come funziona la società dell’informazione, quali siano le libertà che si possono prendere per poter meglio utilizzare gli strumenti esistenti in ottica di quelli futuri.
2. I nomi di dominio: come funzionano tecnicamente e come si risolvono le controversie giuridiche per l’attribuzione del nome di dominio. Un nome di dominio identifica in maniera inequivocabile una persona, un’azienda, una organizzazione su internet, è ciò che si digita per accedere al sito di qualcuno. I nomi di dominio dunque sono formati dalla combinazione di parole separate da numeri e si dividono su due livelli: Top Domain Level (TDL) e Second Domain Level (SDL). I TDL sono di carattere geografico, sono suffissi indicativi della nazionalità dell’ente titolare (es. .it, .uk, .fr) e di carattere telematico, indicano l’attività svolta (.net, .org, .com – utilizzabili liberamente). Solitamente questi suffissi sono preceduti da una parola che indica l’ente a cui fa capo il dominio, ad esempio unibo.it è il dominio dell’Università di Bologna. Un nome di dominio identifica un gruppo di indirizzi IP, quindi un insieme di macchine/calcolatori, per identificarne uno specifico è necessario inserire il nome dell’host da contattare ottenendo quindi un nome di dominio completamente qualificato. I TDL sostituiscono gli indirizzi IP in quanto più facilmente memorizzabili e facenti spesso riferimento nel nome al proprio titolare. Se poi si aggiunge “www” si richiama il servizio Web svolto dal calcolatore, quello mail il servizio di posta, premettendo così il nome di un servizio al dominio ci si collega al calcolatore deputato a svolgere quel servizio all’interno del dominio. Il DSN ( Internet Corporation for assigned names and numbers ) invece è una infrastruttura formata da una rete di calcolatori, come un “elenco telefonico di Internet”, che traduce i nomi di dominio completamente qualificati in indirizzi IP per facilitarne ricerca ed uso. Potendo essere riferiti ad un solo soggetto, l’assegnazione avviene in forza del criterio temporale da apposite organizzazioni o enti designati dall’ICANN. Con l’espansione di internet i nomi di dominio sono velocemente diventati oggetto di controversie (corrispondenze con marchi o personaggi famosi) che si risolvono attraverso via arbitrale o giudiziale e possono concludersi con le revoca del nome di dominio o trasferimento e riassegnazione. Ad esempio chi usa un domain name quale segno distintivo commerciale ne pretenderà l’uso esclusivo, arrivando quindi ad offrire a chi ne ha la disponibilità un compenso in cambio del trasferimento (accaparramento cybersquatting ). I nomi di dominio rientrano tra i “beni informatici” la cui natura è stata ricondotta dalla giurisprudenza a un indirizzo, un numero di telefono. A livello nazionale invece la questione è stata risolta grazie al Codice della proprietà industriale che li riconduce sotto i segni distintivi.
4. Il WWW e i cookies: funzionamento tecnologico e rischi giuridici Il “World-Wide Web” è un servizio offerto dalla rete, questo modello cambiò significativamente l’uso di internet nel 1991 rendendolo onnicomprensivo nei contenuti e universale nei destinatari. Questo non è un software ma un enorme insieme di documenti unificati dagli standard usati per la loro identificazione, creazione e consultazione. I tre grandi pilastri su cui si basa sono URL, HTML e HTTP, questi hanno permesso la creazione di software per navigazione in rete e per la realizzazione di siti web.
5. Il semantic web e l’informazione giuridica in rete (Normattiva, URI permanenti, XML) “ Semantic Web ” è il termine coniato da Tim Berners-Lee ed utilizzato per fare riferimento all’inserimento nel web di informazioni comprensibili anche per la macchina, così che il loro significato di questi dati sia precisamente indicato e possano essere automaticamente elaborati in maniera coerente con il significato. Si intende quindi la trasformazione del World Wide Web in un ambiente dove i documenti pubblicati, in qualsiasi formato, siano associati ad informazioni e dati (metadati) che ne specificano il contesto semantico in un formato interpretabile anche da un computer. Questo tipo di web è come formato da una serie di livelli: o lo strato base, “storico” era esistente già prima che si sviluppasse l’idea del web semantico e contiene le basi di comunicazione del Web come lo standard URI che indica come denominare in modo non ambiguo le risorse del web. o La parte centrale della struttura è quella più importante e più soggetta a variazioni ed aggiornamenti, è costituita da una serie di linguaggi che permettono la descrizione delle informazioni e la struttura di dati e metadati. Cuore di questo livello è l’ XML (eXtensible Markup Language), un metalinguaggio che consente agli individui di definire etichette per esprimere la struttura dei propri documenti e per includere ulteriori informazioni in tali documenti. È proprio l’attribuzione di significato agli XML che dà vita alla semantica che da qui potrà procedere a svilupparsi. o Lo strato finale della struttura del web semantico è caratterizzato da elementi che sono ancora in fase di sviluppo: logic , proof e trust. I primi due livelli sono intimamente correlati e permettono di effettuare ragionamenti, anche complessi, solitamente tramite l’uso di regole. La fase trust invece dovrebbe fornire al motore di ricerca mezzi per assicurare riservatezza, autenticità e affidabilità delle fonti. La vastità del web può essere vista sia come un potenziale problema, sia come un grande vantaggio anche per l’informatica giuridica. Proprio per far fronte a queste particolari esigenze, gli esperti hanno insistito affinché l’Italia avesse un portale autorevole gratuito per la conoscenza delle leggi: Normattiva, una banca dati pubblica e liberamente consultabile online che raccoglie atti normativi numerati in Gazzetta Ufficiale dal 1 861 ad oggi. Questa piattaforma oltre a fornire testi in “multi vigenza”, fa ampio uso anche di permalink che creano collegamenti permanenti a norme specifiche mediante i link URI.
7. Valore probatorio della firma digitale e caratteristiche tecnologiche Nell’ambito crittografico trova spazio la tecnologia delle firme elettroniche nella quale possiamo distinguere 4 tipologie di firma: firma elettronica semplice, firma elettronica avanzata, firma elettronica qualificata e firma digitale. Quest’ultima in particolar modo risulta funzionale ad assicurare che i messaggi siano effettivamente stati inviati dal titolare della firma e che non siano stati modificati da terzi. La firma digitale si basa sulla tecnologia della crittografia asimmetrica che fa uso di due diverse chiavi tra loro complementari: una per la cifrazione e l’altra per la decifrazione in base al principio di correlazione e indipendenza delle chiavi per cui la chiave usata per la cifratura non si può usare per la decifrazione dello stesso documento e non è possibile risalire all’altra partendo da questa. In questo modo si può creare un sistema a chiave pubblica nel quale la chiave privata, detenuta dal titolare della firma, è segreta e usata per cifrare il testo da mandare, mentre la chiave pubblica è resa conoscibile a tutti coloro che intendono comunicare con il titolare e sarà usata dal destinatario per decifrare il testo: se corrisponde il testo ricevuto è autentico ed integro. Solitamente viene cifrata una sola parte di testo detta impronta o digest la cui creazione per mano del mittente avverrà attraverso una procedura informatica nota come “ funzione di Hash ” della quale di avvarrà anche il destinatario – l’impronta sintetizza in modo univoco il contenuto del documento in una stringa di dimensione fissa di 128 bit. Si applica la chiave privata all’impronta e si genera l’evidenza informatica rappresentata dalla firma. Il confronto delle due impronte validerà che il documento non sia stato alterato. La disciplina delle firme elettroniche è regolata dal Codice dell’amministrazione digitale. Alla lettera s dell’art. 1 viene definita legislativamente la firma digitale, il suo funzionamento e in particolare la sua paternità ed immodificabilità dei documenti. Dal punto di vista dell’efficacia giuridica la firma digitale viene equiparata a quella avanzata e qualificata, ha la stessa efficacia della scrittura privata prevista dall’art. 2702 c.c. “ fa piena prova , fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta se colui contro il quale è prodotta ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta ”. Ha quindi una notevole efficacia probatoria, il titolare ne può negare la paternità solo dimostrandone l’uso abusivo da persona non autorizzata, vige comunque la presunzione di paternità in capo al titolare della firma. Il meccanismo di firma digitale viene usato anche nella PEC.
8. Il diritto di recesso nel codice del consumo Lo sviluppo del Commercio Elettronico consegue alle possibilità offerte dagli strumenti informatici nello svolgimento di attività commerciali, di transazioni via posta elettronica che hanno ad oggetto le finalità più diverse e varie. I soggetti protagonisti di queste sono il prestatore, il destinatario del servizio e il consumatore. Esistono inoltre varie tipologie di e-commerce in base ai soggetti coinvolti: business to business , business to consumer e consumer to consumer. Il sistema del commercio elettronico viene regolato dal Codice del Consumo d. lgs. 206/2005. Ha particolare rilevanza il diritto di recesso riconosciuto in capo al consumatore nei contratti a così da tutelare e compensare la sua posizione di debolezza e deficit informativo. Il recesso consiste in un diritto al ripensamento che permette di liberarsi dal vincolo contrattuale entro un determinato tempo e senza subire penalizzazioni. Questa disciplina è regolata dagli artt. 52-55 del Codice del Consumo: o Art. 52, Diritto di Recesso : è previsto un termine di 14 giorni per il suo esercizio che decorre o dal giorno in cui il contratto risulta concluso o dal giorno in cui il consumatore acquisiste il possesso fisico del bene. o Art. 53, Non adempimento dell’obbligo di informazione sul diritto di recesso : il professionista non ha comunicato al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, questo inadempimento determina un prolungamento del termine di recesso a 12 mesi dalla fine degli originari 14 giorni, ma se entro i 12 mesi fornisce le informazioni originariamente omesse il periodo terminerà 14 giorno dopo tale comunicazione. o Art. 54, Esercizio del diritto di recesso : per l’esercizio di tale diritto non è implicata alcuna responsabilità del consumatore, dovrà solo limitarsi a comunicare al professionista la propria decisione di recedere entro il termine legale. Il professionista allora potrà solo confermare al consumatore di aver ricevuto tale decisione. L’onere della prova relativa all’esercizio del diritto di recesso grava sul consumatore. o Art. 55, Effetti del diritto di recesso : l’esercizio del diritto di recesso pone fine agli obblighi delle parti. In caso di restituzione dei beni si dovranno sostenere esclusivamente i costi del reso se precedentemente concordato in maniera espressa, nel caso in cui la prestazione avvenuta durante il periodo di recesso il consumatore non sosterrà i costi se non ne aveva avuto espressa comunicazione all’inizio. Inoltre il professionista dovrà rimborsare il consumatore delle eventuali spese di consegna del reso avvenuto entro i 14 giorni. I rimborsi vengono erogati con le stesse modalità del pagamento, salvi accordi differenti. Sono nulle le clausole che limitano il rimborso nei confronti del consumatore, il professionista lo può trattenere finché non ha ricevuto i beni o non siano stati rispediti.
10. Cloud computing: definizione, rischi e opportunità. Cloud computing significa letteralmente “elaborazione della nuvola”, dove con nuvola si fa riferimento all’insieme dei servizi offerti, delle risorse informatiche disponibili, distribuiti all’interno della rete Internet e privi di dimensione fisica a cui l’utente può accedere. In questo modello l’utente rinuncia al possesso delle proprie risorse hardware e software, ma accede alle infrastrutture hardware e alle applicazioni software acquisendole da Internet a seconda dei propri bisogni, evitando di dover acquistare costose apparecchiature ma beneficiando dell’affidabilità di una grande infrastruttura per l’archivio dei dati. Si passa quindi dal modello organizzativo-giuridico della proprietà a quello del diritto di accesso. I servizi offerti riguardano per lo più la fornitura di spazi di memoria per il deposito e la memorizzazione di dati con garanzie di recupero, sicurezza e continuità dovute alla competenza di questi grandi gestori. Questi servizi sono rivolti sia al singolo che alle organizzazioni collettive che rinunciano alla costruzione di propri centri informatici per appoggiarsi a questi modelli. Questo servizio insieme alla frequente sincronizzazione dei dati e alla possibilità di accedervi da vari dispositivi in qualsiasi momento sono le principali offerte del cloud computing. I principali modelli contrattuali sono tre: 1. Software as a service ( SaaS ), il software è venduto come servizio (abbonamento mensile online). 2. Platform as a service ( PaaS ) nel contratto c’è il servizio al posto della licenza. 3. Infrastructure as a service ( IaaS ), l’infrastruttura informatica è “noleggiata” per evitare l’acquisto di un hardware fisico. Vi sono però alcuni rischi legati a tale servizio, innanzitutto va sottolineato che questo mercato è monopolizzato da pochi gestori che sono in grado di offrire un’ampia gamma di servizi grazie alle grandi infrastrutture di cui dispongono (Amazon Cloud, Google Cloud, iCloud di Apple…), da ciò derivano rischi per la privacy a causa della concentrazione di enormi quantità di dati nelle infrastrutture, il che può comportare la perdita da parte degli utenti del pieno controllo del proprio sistema di elaborazione. È rilevante il rischio della fuga di dati e delle problematiche di giurisdizione in caso di conflitti internazionali (spesso il gestore è di nazionalità diversa dall’utilizzatore).
11. Peer-to-peer: definizione, rischi e opportunità Il modello “ Peer-to-Peer ” è un modello di architettura logica della rete informatica noto per essere un sistema per la condivisione di documenti e si oppone al modello “Client-Server” in quanto viene meno la distinzione tra Server e Client. Queste reti sono caratterizzate dal fatto che ogni “ nodo ”, o calcolatore, svolge sia la funzione del Server (fornitore di servizi) mettendo a disposizione di altri calcolatori i propri servizi, sia la funzione di Client in quanto utilizza tali servizi. Il modello ha trovato diverse applicazioni, le più importanti sono relative alla condivisione di file (per lo più musicali) come la condivisione della potenza di calcolo, delle connessioni Internet e di file (file-sharing). I vantaggi di questo sistema sono vari: in primis permette la partecipazione a Internet anche a chi non può fruire di servizi professionali essendo più facile ed economico da creare, consente poi un maggiore sfruttamento delle risorse informatiche individuali e infine va sottolineato che è un modello di organizzazione egualitaria basato sull’idea della reciprocità indiretta a livello di scambi e servizi il che lo rende migliore del modello Client-Server rendendo possibile una condivisione diffusa a cui si può compartecipare. I difetti di questo modello si riscontrano sul versante tecnico poiché ad esempio il file-sharing può causare il sovraccarico delle reti informatiche per colpa dello spostamento di grandi quantità di dati, è capitato che alcuni fornitori di rete bloccassero tali operazioni contrastando con il principio di “net neutrality”. Le reti Peer-to-Peer inoltre vertono sul diritto d’autore per cui l’indebita circolazione dei file violerebbe il diritto di proprietà intellettuale, mettendo a rischio l’attività delle imprese culturali. Esistono poi rischi a livello di cybersicurezza: un problema è collegato alla struttura della rete “tra pari” poiché tra questi potrebbe liberamente entrare un cybercriminale. I principali rischi riguardano il download di malware (quando si scarica un file piratato), problemi di privacy in quanto utenti meno attenti potrebbero condividere dati sensibili e infine una maggiore esposizione ad attacchi informatici.
13. Caratteristiche tecnologiche delle basi di dati e diritto del costitutore della banca dati. L’elaborazione informatica dei dati offre possibilità innovative rispetto al trattamento dei dati cartacei, grazie a strumenti per la gestione di basi di dati e a sistemi di recupero di informazioni (information retrieval) è infatti possibile aggregare, disaggregare o rielaborare informazioni registrate in archivi separati e fare ricerche intertestuali. Quando parliamo di banche dati facciamo riferimento a qualsiasi raccolta “ di opere, dati o elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o altro ”. Il suo sinonimo “ base di dati ” si usa invece per indicare banche dati evolute, frutto di integrazione di più archivi i cui dati sono elaborati per soddisfare i bisogni informativi degli utenti che vi possono accedere grazie al sistema per la gestione di basi di dati detto Database Management System ( DBMS ). Alla base di questo sistema ci sono i “data dictionary” che sono delle raccolte di metadati che specificano significato e struttura dei tipi di dati registrati nel database. Il DBMS facilita l’accesso ai dati e ne assicura la qualità in modi differenti: o assicura la “coerenza dei dati” permettendo alle diverse applicazioni di usare gli stessi dati integrandoli così da ridurre i duplicati, o contribuisce alla “integrità” del database imponendo il rispetto di determinati vincoli, o comprende procedure di “ripristino” in caso di errori o malfunzionamenti grazie alla periodica memorizzazione delle seconde copie, o tutela la “sicurezza” predisponendo modalità e procedure di accesso, o garantisce la “riservatezza” limitando l’accesso ai dati solo a coloro che ne abbiano diritto. Esistono poi vari modelli di database tra cui: - gerarchico - reticolare - a oggetti - relazionare (più diffuso ed efficiente – delle tabelle dette relazioni determinano i rapporti tra i dati). In quanto beni informatici le basi di dati sono soggette alla tutela del diritto d’autore così da tutelare il carattere creativo degli oggetti tutelati, tale requisito va interpretato in senso di funzionalità e utilità non trattandosi di opere artistiche. In forza di tale tutela il costitutore della banca dati è titolare di vari diritti inerenti ad essa. Alla base di questa disciplina troviamo lo sforzo necessario a reperirne e ricercarne i contenuti: le esigenze di tutela sono connesse all’investimento economico e di risorse a carico del costitutore. In aggiunta a questo diritto viene riconosciuto in capo al costitutore un altro diritto a protezione dell’investimento compiuto se rilevante dal punto di vista “qualitativo e quantitativo” in relazione al settore di appartenenza per contrastare “l’appropriazione dei risultati ottenuti investendo nella ricerca e raccolta del contenuto della banca dati”. Il costitutore potrà vietare operazioni di estrazioni e rimpiego della totalità o di parte del database a prescindere dalla tutelabilità a norma del diritto d’autore o di altri diritti. Questo diritto si riconosce solo a cittadini o residenti abituali di uno Stato UE, se il costitutore è un’impresa o una società sono previsti requisiti da accertare, spesso si applica il principio dell’esaurimento comunitario (la prima vendita esaurisce il diritto) e ha durata di 15 anni cumulabile con altri 15 dalla messa a disposizione per il pubblico. In caso di modifiche o integrazioni sostanziali accompagnate da un investimento un nuovo termine decorrerà solo in relazione alle parti nuove. Un limite a tale diritto lo si trova proprio nel limite dell’operatività di fronte ad un utente legittimo che compie attività che non arrechino pregiudizio al costitutore. Sono poi previste le limitazioni ed eccezioni del diritto d’autore.
14. Cosa è la de-indicizzazione e come è collegata al diritto all’oblio definito nella sentenza Google Spain. La de-indicizzazione è una procedura attraverso al quale non si rimuove una pubblicazione ma permette di impedire che il contenuto venga trovato tramite motori di ricerca, è quel processo informativo di rimozione dei contenuti dall’indice dei motori di ricerca. Strettamente connesso a questo processo risulta il diritto all’oblio o alla cancellazione (ex art. 17 GDPR) che consiste nella facoltà dell’interessato di richiedere e ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ritardo se non risultano più necessari a fini di trattamento o sulla base del ritiro del consenso, ferme le eccezioni relative alla libertà di espressione ed informazione, all’interesse pubblico, all’esercizio di difesa di un diritto. Per diritto all’oblio si intende anche il diritto alla contestualizzazione della notizia e alla de-indicizzazione come stabilito in seguito alla sentenza Google Spain. Questa sentenza della Corte di Giustizia dell’UE si basa sulla norma europea e spagnola della protezione dei dati e ha posto questioni relative all’ambito di applicabilità della normativa a Google, che ha invece sede negli USA, l’identificabilità dell’attività di Google per il trattamento di dati e la portata stessa del diritto all’oblio. Il caso riguarda un cittadino spagnolo la cui situazione creditizia è stata pubblicata nel 1998 da un quotidiano spagnolo, dopo 16 anni digitando il suo nome su Google si veniva rimandati alle pagine web del quotidiano. L’interessato si è quindi rivolto al Garante spagnolo per la Protezione dei Dati Personali per ottenere la cancellazione e la de-indicizzazione delle pagine web che lo riguardavano. Il garante spagnolo respinto la richiesta relativamente al quotidiano ma accolto l’istanza nei confronti di Google sostenendo che gli interessati possono scegliere che alcune informazioni che li riguardano siano sottratte a una simile conoscenza da parte di terzi. A fronte dell’impugnazione presentata da Google Inc. e Google Spain che sottoponeva la questione in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia spagnola si conferma che la persona interessata può opporsi all’indicizzazione dei propri dati personali ad opera del motore di ricerca se la diffusione di tali dati gli arrechino pregiudizio e se i suoi diritti fondamentali, tra cui il diritto all’oblio, prevalgono sugli interessi legittimi del gestore del motore di ricerca e sull’interesse pubblico a trovare tale informazione. Qualora, in seguito alla domanda della persona interessata, il titolare del motore di ricerca constati l’inclusione nell’elenco dei link tali informazioni, vi è incompatibilità con le prescrizioni in materia di protezione dei dati personali in quanto tali informazioni appaiono inadeguate, non più pertinenti. I link verso le pagine pubblicate da terzi, ottenuti attraverso una ricerca del nome dell’interessato e contenenti informazioni ad esso relative, devono essere cancellati: si concretizza così il diritto alla de-indicizzazione. Qualora risultasse che per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto dal soggetto, l’ingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata da un interesse pubblico preponderante ad accedere all’informazione, il motore di ricerca non dovrà indicizzare i link.
16. Licenze open source e le creative commons. Lo sviluppo del modello noto come software “open source” si contrappone al classico modello di software proprietario caratterizzato dalla distribuzione del solo codice oggetto ed alla protezione del diritto d’autore, in forza del quale l’uso del software è limitato a quanti abbiano avuto la capacità di pagarne il prezzo stabilito dal titolare dei diritti, la distribuzione del software in versione compilata determina uno svantaggio nella diffusione della conoscenza, ostacola la possibilità di perfezionare il software stesso e di usarlo per lo sviluppo di altri, infine questo modello può comportare una perdita di libertà e democraticità. I sostenitori dell’open source sostengono dunque che la proprietà non può risultare necessaria per regolare la produzione e l’uso dei software. Questo modello fu ideato da Stallman negli anni ’70 per contrastare il modello predominante a sostegno delle quattro libertà che il regime proprietario negava: - di eseguire il programma, - di studiarne il funzionamento e riadattare le proprie esigenze, - di ridistribuire copie - di migliorarlo e distribuire la nuova versione. A garantire il software libero e la licenza GPL (General Public Licence) che trae origine dal diritto d’autore, software libero non vuol dire commerciale poiché l’autore può comunque lucrare sulla prima cessione. La clausola del permesso d’autore stabilisce che l’obbligo di trasferimento del software ad altri, è giustificato dallo scopo della progressiva espansione del patrimonio del software libero. La possibilità di modificare liberamente il software è garanzia antimonopolistica di libertà di impresa, chi partecipa la sua creazione senso disfatto può dotarsi di una copia per sviluppare un nuovo progetto, biforcando il progetto preesistente. Una licenza open source autorizza dunque chiunque ad usare, modificare, integrare, riprodurre, duplicare e distribuire un programma, anche a scopi commerciali. Le “ licenze creative commons ” sono un sistema di licenze semplice flessibili sulla base del quale l’autore che vuole rendere le proprie opere liberamente accessibili può rinunciare a determinate esclusive. In ogni caso l’autore autorizza la distribuzione riproduzione dell’opera per fini non commerciali richiedendo che ogni coppia riporti l’indicazione della sua paternità, facoltativamente l’autore può permettere a terzi la libertà di modificare l’opera con o senza la possibilità di assoggettarla alla clausola copyleft e consentire anche usi commerciali. Sono possibili sei licenze Creative Commons: 1. quella che abilita la riproduzione distribuzione per fini non commerciali, 2. quello che lo fa anche per fini commerciali, 3. quella che abilita alla riproduzione distribuzione modifica per fini non commerciali con copyleft, 4. quella senza copyleft 5. quelle che abilitano a ciò anche per fini commerciali con 6. senza copyleft.
17. L’internet service provider e la responsabilità extra-contrattuale nei confronti di materiali illeciti caricati dagli utenti finali. L’ Internet Service Provider o ISP è quel soggetto (società o organizzazione) che esercita un’attività imprenditoriale di prestatore di servizi della società dell’informazione offrendo agli utenti servizi di connessione, trasmissione e immagazzinamento dei dati, ovvero ospitando un sito sulle proprie apparecchiature: è essenzialmente un intermediario, che stabilisce un collegamento tra chi intende comunicare una informazione e i destinatari della stessa. Esistono varie tipologie di Provider: