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domande e risposte esame diritto privato genova, Prove d'esame di Diritto Privato

domande preparazione esame intermedio università di genova

Tipologia: Prove d'esame

2017/2018

In vendita dal 29/03/2018

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1. L’interpretazione: i criteri
L’interpretazione delle norme è regolata dall’articolo 12 e da questo articolo
possiamo delineare i due fondamentali criteri di interpretazione. Il criterio
letterale consiste nell’interpretazione della norma secondo le parole e le frasi
del testo nella lingua italiana. Ane di essere autosuciente questo criterio
presuppone che sia univoco. In caso in cui il testo sia ambiguo si rincorre al
criterio logico, che va a corrispondere all’intenzione del legislatore. Tale
concetto può intendersi in senso soggettivo se si riferisce alle opinioni e agli
intenti concretamente manifestati da coloro che hanno formulato la norma
(criterio psicologico) o in senso oggettivo se si riferisce allo scopo che la norma
tende ad realizzare fondamentalmente (criterio teologico).
2. Che cos’è l’analogia?
L’interprete può trovarsi a constatare che nessuna norma presente
nell’ordinamento prevede la fattispecie concreta d cui sta cercando la disciplina.
Si parla in tal caso di lacuna del diritto e in questo caso entra in ballo l’analogia,
che consiste nell’applicare al caso in questione una norma che regola un caso
simile o una materia analoga. Troviamo il divieto di analogia per le norme
penali e per le norme speciali o eccezionali.
3. Le fonti del diritto privato.
Le fonti del diritto privato sono raggruppabili in tre grandi blocchi normativi:
1. il codice civile Si dice codice il testo normativo ampio e complesso che raccoglie
organicamente l’insieme delle norme relative a una determinata materia. Dal
punto di vista della gerarchia delle fonti i codici stanno sullo stesso piano delle
altre fonti primarie. Il primo codice civile dell’Italia unita fu il codice civile del
Regno d’Italia (1865), sostituito poi dall’attuale codice civile del 1942. La novità
del nuovo codice consisteva soprattutto nella novità di imprenditore e impresa
(attività economica organizzata svolta dall’imprenditore art.2082 cc)
2. la costituzione i principi costituzionali operano come stimolo e direttiva al
legislatore ordinario;
Gli articoli della costituzione non esprimono solo generali principi-guida, ma
contiene anche norme giuridiche che possono trovare applicazione diretta ai
rapporti fra privati; Inne le norme costituzionali operano come criterio di
controllo della legittimità delle norme ordinarie.
GIA test intermedio: esempi di domande
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  1. L’interpretazione: i criteri

L’interpretazione delle norme è regolata dall’articolo 12 e da questo articolo possiamo delineare i due fondamentali criteri di interpretazione. Il criterio letterale consiste nell’interpretazione della norma secondo le parole e le frasi del testo nella lingua italiana. Affine di essere autosufficiente questo criterio presuppone che sia univoco. In caso in cui il testo sia ambiguo si rincorre al criterio logico, che va a corrispondere all’intenzione del legislatore. Tale concetto può intendersi in senso soggettivo se si riferisce alle opinioni e agli intenti concretamente manifestati da coloro che hanno formulato la norma (criterio psicologico) o in senso oggettivo se si riferisce allo scopo che la norma tende ad realizzare fondamentalmente (criterio teologico).

  1. Che cos’è l’analogia?

L’interprete può trovarsi a constatare che nessuna norma presente nell’ordinamento prevede la fattispecie concreta d cui sta cercando la disciplina. Si parla in tal caso di lacuna del diritto e in questo caso entra in ballo l’analogia, che consiste nell’applicare al caso in questione una norma che regola un caso simile o una materia analoga. Troviamo il divieto di analogia per le norme penali e per le norme speciali o eccezionali.

  1. Le fonti del diritto privato.

Le fonti del diritto privato sono raggruppabili in tre grandi blocchi normativi:

  1. il codice civile Si dice codice il testo normativo ampio e complesso che raccoglie organicamente l’insieme delle norme relative a una determinata materia. Dal punto di vista della gerarchia delle fonti i codici stanno sullo stesso piano delle altre fonti primarie. Il primo codice civile dell’Italia unita fu il codice civile del Regno d’Italia (1865), sostituito poi dall’attuale codice civile del 1942. La novità del nuovo codice consisteva soprattutto nella novità di imprenditore e impresa (attività economica organizzata svolta dall’imprenditore art.2082 cc)
  2. la costituzione i principi costituzionali operano come stimolo e direttiva al legislatore ordinario;

Gli articoli della costituzione non esprimono solo generali principi-guida, ma contiene anche norme giuridiche che possono trovare applicazione diretta ai rapporti fra privati; Infine le norme costituzionali operano come criterio di controllo della legittimità delle norme ordinarie.

  1. la legislazione speciale Dal 1970 si ha un incremento quantitativo delle leggi speciali di diritto privato. Per ciascuno dei principali istituti privatistici, alle norme del codice civile si vengono affiancando numerose leggi che ne integrano o ne modificano la disciplina. Ma soprattutto si r2egistra un mutamento qualitativo, non si tratta più di norme di dettaglio, limitate agli aspetti marginali degli istituti: sono invece complessi normativi che regolano compiutamente, e in modo innovativo, interi settori di situazioni, attività, rapporti dei privati. La legislazione speciale ha via via provveduto ad attuare le direttive costituzionali, traducendole in nuove discipline degli istituti privatistici. Per descrivere questi sviluppi del sistema delle fonti del diritto privato, si usa il termine decodificazione, che allude a una crescente marginalità del codice di fronte all’avanzata della legislazione speciale. Di fronte agli sviluppo tumultuosi e spesso confusi della legislazione speciale, si tende ad invocare, in ideale contrapposizione al fenomeno della decodificazione, l’esigenza di una ricodificazione del diritto privato.
  2. (^) Struttura e contenuti del codice civile.

Il codice civile è preceduto dalle disposizioni sulla legge in generale, chiamate preleggi. Queste ultime riguardano le fonti del diritto, l’efficacia elle norme e i criteri per la loro interpretazione. Gli articoli vanno da 1 a 2969, anche se in realtà sono in numeri diversi (abrogazioni e articoli xx bis).

Il codice si divide in sei libri:

i. Il primo libro (art 1-455) , Delle persone e della famiglia;

ii. Il secondo libro (art 456-809), Delle Successioni;

iii. Il terzo libro (art 810-1172), Della Proprietà;

iv. Il quarto libro (art 1173-2059), Delle Obbligazioni;

v. Il quinto libro (art 2060-2642), Del lavoro;

vi. Il sesto libro (art 2645-2969), Della Tutela dei diritti.

  1. Il diritto soggettivo: definizione, contenuto, caratteristica fondamentale.

Il diritto soggettivo è la più importante situazione giuridica attiva. Può definirsi come il potere di agire nel proprio interesse o di pretendere che un altro tenga un determinato comportamento nell’interesse del titolare del diritto. Sono diritto soggettivi la proprietà, il credito, il diritto all’onore ecc. Il contenuto dei diritti soggettivi corrisponde l tipi di poteri che essi danno ai titolari e al tipo di interessi che gli consentono di realizzare. tutti i diritti soggettivi hanno peraltro

  1. (^) Che cos’è l’onere?

L’ onore è la situazione di chi deve tenere un determinato comportamento, se vuole avere la possibilità di utilizzare qualche sua situazione attiva.

10.Atti giuridici onerosi e atti giuridici gratuiti.

Gli atti giuridici onerosi e gratuiti appartengono alla categoria degli atti patrimoniale e si fondano sul senso economico. Gli atti giuridici onerosi sono quelli in cui tutte le parti coinvolte nell’atto sostengono un sacrificio economico e correlativamente ottengono un vantaggio economico, esempio la compravendita. Gli atti giuridici gratuiti sono quelli in cui una sola parte sostiene un sacrificio economico, mentre l’altra ottiene un vantaggio senza affrontare un corrispondente sacrificio esempio la donazione.

11.Atti giuridici a causa di morte e atti giuridici fra vivi.

Gli atti giuridici a causa di morte e atti giuridici fra vivi sono dati in base al criterio del fattore di produzione. Gli atti a causa di morte producono i loro effetti solo in seguito alla morte dell’autore dell’atto e sono dati attraverso il testamento. Gli atti giuridici fra vivi sono quelli che per produrre effetti non presuppongono la morte del loro autore e sono dati dai contratti ecc.

12.Beni immobili, beni mobili e mobili registrati

I beni immobili li possiamo individuare attraverso due criteri; i beni immobili in natura, cioè tutto ciò che è naturalmente o artificialmente incorporato al suolo, e i beni mobili per destinazione che nonostante non siano incorporati al terreno in base al art. 812 cc vengono definiti beni equiparati e sono esempio mulini, bagni e altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva. Quindi, possiamo dire che, sono beni immobili tutto ciò che non può essere trasportato da un luogo ad un altro senza alterarne la forma o la sostanza. Quindi, possiamo dire che, sono beni immobili tutto ciò che non può essere trasportato da un luogo ad un altro senza alterarne la forma o la sostanza. La distinzione tra beni immobili e beni mobili è molto importante ai fini giuridici poiché diverse sono le formalità legali da utilizzare per il trasferimento della loro proprietà o per la costituzione, su di essi, di diritti reali. L'acquisto e la trasmissione di un bene immobile, come pure la costituzione di diritti reali sui beni

immobili, deve avvenire per iscritto o essere reso pubblico mediante la trascrizione: ciò è necessario affinché l'atto sia efficace nei confronti dei terzi. Esempio: se vendo un appartamento devo stipulare un atto scritto e devo trascrivere l'atto all'ufficio registro affinché esso abbia efficacia nei confronti dei terzi. Per i beni mobili, invece, tali formalità non sono richieste. Esempio: se vendo una bicicletta posso stipulare anche un contratto orale con l'acquirente. Tra i beni mobili ne esistono alcuni che sono soggetti ad un regime particolare: essi sono i beni mobili registrati, disciplinati dall'art.816 del Codice civile. Questi beni sono beni mobili che, per la loro importanza economica, sono iscritti in pubblici registri: per questo motivo sono detti beni mobili registrati. A questi beni si applicano norme particolari per ciò che concerne la trascrizione e l'ipoteca, mentre per il resto sono soggetti alle norme relative ai beni mobili. Sono beni mobili registrati: le navi, gli aeromobili, gli autoveicoli.

13.Beni divisibili e indivisibili

Sono beni divisibili i beni che possono essere divisi in parti senza che il valore

di ognuna di esse diminuisca proporzionalmente in modo sensibile e senza che

venga meno la possibilità che ogni parte possa essere utilizzata per l'uso a cui

è destinato il bene. Esempio: una partita di 1.000 kg di farina del valore di 800

euro può essere frazionata in più parti, ad esempio in 10 partite da 100 kg,

ognuna del valore di 80 euro. Ogni parte, in proporzione conserva il suo valore,

e conserva anche la propria destinazione economica. I beni che non sono

divisibili prendono il nome di beni indivisibili. Esempio: un mobile è un bene

indivisibile. Se divido un tavolo in due parti ognuna delle due parti non

conserva il valore del 1/2 tavolo intero, né potrà avere lo stesso impiego. La

distinzione tra beni divisibili e beni indivisibili non si fonda sulla divisibilità materiale del bene

stesso, quanto sul fatto che la divisione faccia venire meno il valore economico del bene o ne

comprometta la sua destinazione economica.

14.Beni consumabili e inconsumabili

I beni consumabili sono quei beni che si distruggono con un solo utilizzo oppure dei quali si perde la disponibilità dopo un utilizzo. Essi sono detti anche beni ad utilità semplice perché non possono essere impiegati più di una volta. Esempio: il cibo, le bevande, il denaro sono beni consumabili. Sono beni inconsumabili quei beni che possono essere impiegati per più usi successivi. Essi sono detti anche beni ad utilità ripetuta. Esempio: un mobile, un libro, una lavatrice, le macchine utensili di un'officina sono beni inconsumabili. Il Codice civile considera inconsumabili anche i beni deteriorabili, cioè quei beni che si deteriorano rapidamente (art.996 Codice civile). La distinzione tra beni consumabili e beni inconsumabili è importante, a livello giuridico, nell'ambito dell'usufrutto. Si parla di usufrutto proprio se esso ha per oggetto beni inconsumabili e usufrutto improprio se ha per oggetto beni consumabili (art. Codice civile).

15.Beni fungibili e infungibili

Sono detti beni fungibili i beni che possono essere sostituiti con altri della stessa specie. Essi sono fungibili proprio perché adempiono tutti la stessa funzione economica. Sono beni fungibili il grano, l'olio, il vino, il denaro, i beni prodotti in serie. Esempio: per me non è importante avere una certa banconota da 10 euro, l'importante è che siano 10 euro. Sono beni infungibili quelli che hanno una loro individualità e non possono essere sostituiti gli uni con gli altri. Sono beni fungibili un terreno, una casa, un quadro d'autore. Esempio: per me è importante avere un certo quadro di un determinato autore. Non lo posso sostituire con un altro quadro dello stesso autore o con il quadro di un altro autore. La distinzione tra beni fungibili e beni infungibili è importante, da un punto di vista legale, in alcuni casi: nella compensazione legale che può avvenire solamente tra cose fungibili dello stesso genere; nel contratto

che fanno parte del demanio pubblico eventuale o accidentale: se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia, le raccolte dei musei, delle pinacoteche degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.

19.Definizione di “patrimonio”

Possiamo definire il patrimonio come il complesso delle situazioni giuridiche attive e passive di una persona. Quindi il patrimonio è un entità dinamica che si muove e muta continuamente con il mutare delle situazioni giuridiche del titolare. Si riferisce ad entità che riguardano valori di tipo economico.

20.Prescrizione estintiva: definizione, giustificazioni, inizio, termine, sospensione, interruzione, diritti imprescrittibili

La prescrizione estintiva è il meccanismo che determina l’estinzione del diritto, in conseguenza di una prolungata inerzia del suo titolare, che quindi lo perde. In base al art 2934 il principio per cui il titolare del diritto che sta per lungo tempo senza esercitarlo lo perde per almeno due giustificazioni: 1)l’esigenza di certezza delle situazioni e dei rapporti giuridici, infatti chi ha un diritto normalmente ha davanti a sé un controinteressato.(creditore-debitore); 2)il favore per l’uso produttivo delle risorse, un diritto non esercitato è una risorsa economica non valorizzata dal titolare e l’esistenza del diritto blocca anche le risorse della controparte titolare della situazione passiva. L’inizio della prescrizione è il momento in cui comincia a contarsi il tempo che porterà all’estinzione del diritto. In poche parole la prescrizione comincia dalla scadenza perché fino a quel momento il creditore non può esigere il credito. In tutto ciò l’inizio della prescrizione è fissato dalla legge in termini diversi. Il termine della prescrizione è il periodo di tempo trascorso il quale il diritto si estingue. La legge fissa termini diversi in relazione ai diritti. Il termine ordinario è di 10 anni per tutti i diritti per cui la legge non prevede un termine diverso, il termine è speciale se si superano i 10 anni e si arriva fino a 20 anni per i diritti reali, o più brevi per esempio 5 anni il diritto del danno extracontrattuale. Il calcolo si fa in base ai criteri indicati nel art 2963 e non si tiene conto del dies a quò. Si parla di sospensione quando in presenza di particolari circostanze il decorso della prescrizione si arresta, ma riprende quando esse vengono meno (militari in tempo di guerra). Si ha l’interruzione quando si viene compiuto un atto che smentisce il doppio presupposto su cui si fonda il meccanismo della prescrizione, cioè l’inerzia del titolare del diritto e l’affidamento di controparte circa la cancellazione del diritto. Possono prevenire dal titolare del diritto o dalla

controparte che riconosce il diritto altrui. Dal momento dell’interruzione la prescrizione ricomincia a decorrere ma da zero. L’interruzione è data da una domanda giudiziale e infatti essa ricomincia a decorrere solo da quando il processo arriva a una decisione definitiva. Ci sono diritti non soggetti a prescrizione , non ostante la regola dice che tutti i diritti sono prescritti, appunto i diritti imprescrittibili. Questi diritti non si estinguono anche se il titolare sta a lungo senza esercitare il suo potere. Questi sono il diritto di proprietà, i diritti indisponibili e le singole facoltà comprese del diritto.

21.Decadenza: definizione, ragione giustificativa, disciplina

La decadenza come la prescrizione ha il meccanismo per cui un diritto se non viene esercitato per un periodo di tempo si estingue, cioè il decorso del tempo e l’inerzia del titolare fanno si che il diritto decade. È differente dalla prescrizione sia per la ragione giustificativa sia per la modalità della disciplina. La ragione giustificativa è esclusivamente un esigenza di certezza delle situazioni e dei rapporti giuridici. Alcuni diritti capaci di condizionare certi rapporti o situazioni si vuole che vengano esercitati entro un breve periodo di tempo perché inopportuno prolungarli oltre. Nella decadenza non ha senso parlare di interruzione, perché il diritto deve essere esercitato entro il tempo seno decade. La disciplina della decadenza può variare in modo significativo, se riguarda diritti indisponibili e inderogabili è il giudice che deve rilevarla d’ufficio viso la delicatezza dei rapporti, mentre se riguarda diritti disponibili può essere impedita dal riconoscimento del diritto, le parti possono modificare la disciplina e il giudice non la può rilevare d’ufficio. Inoltre le parti possono fissare termini di decadenza non previsti dalla legge e ci troviamo di fronte alla decadenza convenzionale.

22.La pubblicità, funzione e tipi

La pubblicità serve Per migliore il funzionamento delle relazioni giuridiche, è utile che determinati fatti che hanno conseguenze giuridiche rilevanti, siano conosciuti da chi vi è interessato. Questa esigenza viene soddisfatta dalla legge, con la previsione di appositi mezzi di pubblicità, i quali rendono determinati fatti facilmente conoscibili da chiunque. A questo fine la legge stabilisce che determinati fatti o atti giuridici siano resi pubblici, stabilendo il modo in cui devono esserlo e le conseguenze che derivano dal mancato rispetto di tali regole.

I tipi di azioni si distinguono in base alla loro finalità e con lo stesso criterio si distinguono i diversi tipi di processo.

Nel processo di cognizione il compito del giudice è accertare e dichiarare qual è la situazione giuridica esistente fra i litiganti. Il provvedimento con cui lo fa è la sentenza, che dice chi fra i due litiganti ha ragione e chi ha torto e ne trae le conseguenze.

Per ottenere in concreto l’attuazione dei diritti, il processo di cognizione ha sovente bisogno di essere integrato con il processo di esecuzione. Infatti a colui che è stato danneggiato non basta sapere di avere ragione, ciò che gli interessa è ricevere il risarcimento. Se la parte condannata si adegua spontaneamente, bene, in caso contrario il risultato può realizzarsi con un’azione di esecuzione contro l’inadempiente. Quest’ultima presuppone che chi la esercita abbia un titolo esecutivo, cioè un documento (la sentenza di condanna) dal quale risulti in modo certo e ufficiale che egli ha il diritto che pretende di attuare nei confronti di controparte.

Infine il processo cautelare ha una funzione strumentale alle due azioni considerate in precedenza, infatti l’azione cautelare si esercita per porre rimedio a situazioni in cui il diritto, del quale si vuole il riconoscimento e l’attuazione, è minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile. Esercitando tale azione si può ottenere dal giudice un provvedimento idoneo a garantire provvisoriamente la salvaguardia del diritto minacciato, in attesa che si accerti con precisione se il diritto stesso c’è o non c’è, se è stato violato oppure no. Chi perde il processo ha la possibilità di ribaltare il risultato con un nuovo processo davanti ad altri giudici attraverso l’impugnazione della sentenza che gli dà torto. Se non lo fa o se il giudice dell’impugnazione conferma la prima sentenza, questa si consolida definitivamente, e quest’ultima passa in giudicato.

24.Il principio del contraddittorio

Il principio del contraddittorio significa che entrambe le parti devono avere la concreta possibilità di far valere efficacemente le proprie ragioni nel processo. Perciò il giudice non può decidere sulla domanda dell’attore, se il convenuto non ne è stato regolarmente messo a conoscenza, e posto in condizione di difendersi adeguatamente. Il principio è affermato dalla stessa costituzione, che definisce la difesa in giudizio come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Il contradditorio consiste nello scambio, fra attore e convenuto, degli argomento con cui ciascuno cerca di fare prevalere davanti al giudice le proprie ragioni. L’attore cerca di provare i fatti che costituiscono, alla luce delle norme da lui invocate, il fondamento del diritto affermato con l’azione. Il convenuto cerca di neutralizzare quei fatti provando altri fatti, capaci di togliere fondamento al diritto vantato dall’attore e ciò si esprime dicendo che gli oppone delle

eccezioni. L’eccezione è il mezzo con cui il convenuto cerca di bloccare l’iniziativa dell’attore, dimostrando qualcosa che rende la sua azione infondata.

Può accadere che il convenuto non si limiti a difendersi, ma contrattacchi, contrapponendo una sua domanda contro l’attore e questa è denominata domanda riconvenzionale, fondata sullo stesso titolo dal quale deriva la domanda dell’attore contro di lui.

25.Atto pubblico e scrittura privata

L’atto pubblico e la scrittura privata sono prove documentali. L’atto pubblico è il documento redatto, con le prescritte formalità, da un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede (art.2699). Esso fa piena prova di tre fatti:

  • la data della sua formazione, quale risulta dall’atto;
  • la sua provenienza dal pubblico ufficiale che risulta averlo formato;
  • i fatti che il pubblico ufficiale afferma essere avvenuti in sua presenza e in particolare le dichiarazioni rese davanti a lui dalle parti, e riportate nel documento.

Per smentire quanto esso prova, non è sufficiente una normale prova contraria: chi è interessato a dimostrarne la falsità ha l’onere fare un atto chiamato querela di falso.

26.Essere soggetti del diritto significa avere …, ovvero …

I soggetti del diritto sono coloro che possono essere titolari di situazioni giuridiche, e che le movimentano compiendo atti giuridici. I soggetti possono essere di due tipi persone fisiche o organizzazioni.

La capacità giuridica è la capacità riconosciuta dall’ordinamento di essere titolare di situazioni giuridiche (la mancanza di capacità si chiama incapacità). Essa è attribuita ai soggetti dalle norme, perché spetta ad esse decidere chi è soggetto del diritto e chi no.

un domicilio speciale in relazione a determinati atti o affari, attraverso un atto scritto chiamato elezione di domicilio.

Per alcune persone esiste poi un domicilio legale, ossia quello fissato dalla legge alla persona e non scelto da questa (il minore ha domicilio del genitore separato con cui vive).

La dimora non è definita dalla legge. E’ il luogo in cui la persona si trova in un dato periodo, anche per una permanenza non lunga, purché non brevissima.

30.La cittadinanza

La cittadinanza è la qualità della persona, che la collega con un ordinamento giuridico statale, assoggettandola alle norme che formano il diritto di quello Stato. In base a criteri applicabili, può accadere che una persona si trovi a non avere la cittadinanza di nessuno Stato (apolide), come può accadere che si trovi a essere contemporaneamente cittadino di due Stati diversi (doppia cittadinanza).

L’acquisto della cittadinanza italiana può avvenire nei modi seguenti:

  • per diritto di sangue è cittadino italiano chi, ovunque nasca, sia figlio di padre italiano o di madre italiana; - per diritto di suolo è cittadino italiano chi nasce nel territorio della Repubblica italiana da genitori ignoti o apolidi, o da genitori stranieri che, secondo la legge del loro Stato, non comunicano la propria cittadinanza al figlio;
  • per adozione diventa cittadino italiano il minore straniero adottato da un cittadino italiano;
  • per matrimonio può diventare cittadino italiano, il coniuge (straniero o apolide) di cittadino italiano se ne fa domanda quando risiede da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica italiana, oppure dopo 3 anni dalla data del matrimonio;
  • per beneficio di legge può diventare cittadino italiano se dichiara tale volontà, lo straniero o l’apolide che abbia un genitore o un nonno italiani per diritto di sangue o di suolo, e abbia maturato un particolare legame con l’Italia (ad esempio per essere stato assunto come dipendente dello Stato italiano);
  • per naturalizzazione può diventare cittadino italiano, lo straniero o l’apolide, che si trovi in determinate situazioni, legate soprattutto alla residenza in Italia protratta per un certo periodo, più o meno lungo a seconda dei casi. Inoltre è concessa allo straniero che abbia reso eminenti servizi all’Italia.

Chi non è cittadino italiano è straniero. La condizione giuridica dello straniero è definita dall’art.10 e dall’art.16 prel., da cui si ricava che lo straniero ha la capacità di diritto privato uguale a quella del cittadino italiano, ma solo a condizione di reciprocità, ma solo a condizione di reciprocità (uno straniero può avere proprietà in Italia, a patto che la legge del suo Stato consenta a un italiano di avere proprietà in quello Stato). Non ha di regola capacità di diritto pubblico (diritto di voto ad esempio), ma ha i diritti fondamentali e inviolabili dell’uomo (diritti umani art.2 C) che devono riconoscersi ad ogni uomo, e non solo ai cittadini (come la libertà personale, la libertà religiosa e la libertà di pensiero).

31.Le incapacità di protezione: quali sono?

I casi d’incapacità di agire definiti dalle legge (incapacità legali) sono:

  • la minore età, sono in capaci di agire coloro che non hanno raggiunto il diciottesimo anno (art.2), ma per singoli atti può essere stabilita un’età inferiore, ad esempio per i contratti di lavoro o per l’autorizzazione a sposarsi a un minore di 18 anni ma maggiore di 16 (minore emancipato art.390);
  • l’interdizione giudiziale. I soggetti che si trovano in condizioni di abituale infermità mentale sono considerati incapaci di provvedere ai propri interessi (art.414) vengono sottoposti a un apposito procedimento giudiziale, che tramite una sentenza lo dichiara interdetto. Il conseguente stato di incapacità scatta dal momento in cui la sentenza viene pubblicata. Quest’ultima viene poi annotata a margine dell’atto di nascita per renderla facilmente conoscibile da chiunque;
  • l’inabilitazione. Ad essa si fa luogo con le stesse modalità prevista per l’interdizione, ma in riferimento a casi di malattia meno seria. Possono infatti venire inabilitati:
  • chi è infermo di mente, ma non talmente grave da far luogo all’interdizione;
  • coloro che per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono

sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici;

  • il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un’educazione

sufficiente (art.415).

Il ricorso all’interdizione e all’inabilitazione è stato sempre piuttosto raro, per la fortissima limitazione dell’autonomia del soggetto. Per rimediare a questi inconvenienti è intervenuto nel 2004 un nuovo meccanismo di protezione degli incapaci: l’amministrazione di sostegno.

previsione di legge. Peraltro, questo incapacità riguarda solo gli atti patrimoniali, non quelli familiari e personali: l’interdetto legale non piò fare atti per comprare e vendere beni, assumere debiti o crediti, ma può sposarsi, riconoscere figli naturali, fare testamento.

34.Incapaci assoluti e compimento di atti negoziali.

L’incapacità assoluta riguarda i casi più gravi: minori di età e interdetti. Essi non possono compiere da sé alcun atto. Al posto dei minori si sostituiscono i genitori (nell’esercizio della loro responsabilità genitoriale) e in mancanza di essi di un tutore nominato dal giudice. Per l’interdetto provvede un tutore. Queste due figure sostituiscono completamente il minore e l’interdetto, agendo in loro rappresentanza. C’è però un’eccezione: la richiesta d’interruzione della gravidanza è fatta personalmente dalla donna, anche se minore o interdetta.

La legge dispone poi una serie di controlli dell’autorità giudiziaria, per garantire che gli atti di amministrazione dei beni degli incapaci rispondano effettivamente all’interesse degli incapaci stessi. Questa disciplina vale sostanzialmente anche per il beneficiario dell’amministrazione di sostegno.

35.Incapaci relativi e compimento di atti familiari e personali

Le incapacità relative riguardano i casi meno gravi: inabilitati e minori emancipati. Anche per essi si prevede l’intervento di altri soggetti, che curino gli interessi dell’incapace e precisamente:

  • all’inabilitato si assegna un curatore, nominato dal giudice che decide l’inabilitazione (dando la preferenza a un familiare);
  • al minore emancipato si assegna sempre un curatore (che la legge fa coincidere con il coniuge se maggiorenne).

Gli atti familiari e personali (matrimonio, testamento) possono essere fatti dall’inabilitato, se ha una sufficiente capacità di intendere e di volere;

36.Incapaci relativi e compimento di atti di ordinaria amministrazione

Gli atti di ordinaria amministrazione sono gli atti di disposizione del reddito e quelli rivolti alla conservazione dei beni compresi nel patrimonio. Dato che non

comportano un elevato rischio economico, si ammette che l’inabilitato e il minore emancipato possano compierli da soli;

37.Incapaci relativi e compimento di atti di straordinaria amministrazione

Gli atti di straordinaria amministrazione sono gli atti di disposizione del capitale, che intaccano la consistenza del patrimonio dell’incapace. L’incapace non può compierli da sé, ma solo con l’assistenza di un curatore. Il concetto di assistenza è diverso da quello di rappresentanza, e diverso è il ruolo del curatore rispetto a quello dei genitori o del tutore. Egli si limita a integrare la volontà dell’incapace che partecipa insieme con lui al compimento dell’atto. Per gli atti più gravi si richiede anche l’autorizzazione del giudice.

38.Incapaci relativi ed esercizio di un’impresa commerciale: chi può iniziare, chi può continuare?

Gli atti di esercizio di un’impresa commerciale hanno un trattamento giuridico che differenzia alquanto la posizione del minore emancipato, il quale può essere autorizzato dal tribunale a esercitare un’impresa commerciale anche senza l’assistenza del curatore (acquista capacità piena), mentre l’inabilitato riceve un trattamento più rigido, infatti può essere autorizzato solo a continuare l’esercizio di un’impresa già esistente e comunque non acquista piena capacità per gli atti di straordinaria amministrazione estranei all’impresa.

Per quanto riguarda l’amministrazione di sostegno, il decreto può prevedere che determinati atti possano essere compiuti dal beneficiario solo con l’assistenza dell’amministratore.

39.Com’è l’atto di disposizione compiuto personalmente dall’interdetto legale?

In una logica diversa, l’incapacità di agire è disposta altre volte a titolo di punizione: non per proteggere, ma per colpire i soggetti, privandoli della possibilità di partecipare al traffico giuridico. Così. Il condannato a più di 5 anni di reclusione automaticamente soggiace alla pena accessoria dell’interdizione legale (art.32 c.p.), chiamata così perché a differenza dell’interdizione giudiziale, non nasce da un accertamento svolto dal giudice sulle concrete condizioni mentali del soggetto, ma discende automaticamente da una

atti compiuti dall’incapace naturale, per stabilire quando l’atto è annullabile e quando invece è valido.

Si devono distinguere te categorie di atti:

  • gli atti personali, e precisamente la donazione, il testamento e il matrimonio, sono sempre annullabili;
  • gli atti unilaterali, ad esempio una promessa, un recesso, una disdetta, sono annullabili solo se si dimostra che hanno recato un grave pregiudizio all’incapace;
  • i contratti, in cui trattandosi di atti bilaterali, c’è un diretto controinteressato che ha partecipato all’atto, sono invece annullabili solo se prova, oltre al grave pregiudizio, anche la mala fede dell’altro contraente. Mala fede significa in generale, consapevolezza che quanto si sta compiendo danneggia ingiustamente un’altra persona. Se chi ha trattato con l’incapace conosceva la situazione, è giusto non proteggerlo, perché si tratta di qualcuno che ha approfittato dell’altrui menomazione. Ma se invece egli non si è accorto di nulla (era in buona fede), il contratto resta valido anche se danneggia l’incapace.

43.La fine della persona fisica.

La fine della persona fisica, cioè la morte, è un fatto da cui derivano importanti conseguenze giuridiche (lo scioglimento del suo matrimonio, l’apertura della sua successione). Per questo è necessario definire con certezza qual è il momento della morte. Secondo la l.578/1993, la morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo.

Per il rispetto che si deve ai morti, la legge pone limiti e vincoli alla possibilità di utilizzare il cadavere, o sue parti, sia pure per scopi socialmente apprezzabili: esistono norme sull’uso di cadaveri a fini didattici o di sperimentazione, e norme sul prelievo di organi a fini di trapianto.

In relazione a varie conseguenze giuridiche, e soprattutto ai fini della successione, può essere importante stabilite quale fra due persone è morta prima. Se non si riesce a fornire la prova dell’effettivo ordine cronologico delle morti, le persone coinvolte si considerano tutte morte nello stesso momento questa situazione è chiamata presunzione di commorienza.

44.Le organizzazioni come soggetti del diritto

Oltre che gli individui umani, sono soggetti del diritto anche le organizzazioni formate dagli uomini. E’ peraltro evidente che la capacità giuridica delle organizzazioni non può coprire tutte le situazioni e i rapporti a cui si estende la capacità delle persone fisiche: ne rimangono necessariamente esclusi i rapporti e le situazioni che presuppongono la qualità di individuo umano (matrimonio e famiglia, testamento). A certe condizioni è previsto che le organizzazioni rispondano per i reati commessi dai loro rappresentanti o dipendenti (ad esse non possono però applicarsi pene detentive).

Come le persone fisiche anche le organizzazioni hanno bisogno di essere identificate, e ad esse deve corrispondere:

  • una denominazione (che corrisponde al nome delle persone fisiche);
  • una nazionalità (che corrisponde alla cittadinanza);
  • una sede (che corrisponde alla residenza).

Il soggetto del diritto persona fisica si crea con la nascita dell’individuo, mentre il soggetto fisico organizzazione di crea con l’atto costitutivo, formato dalle persone fisiche che intendono creare l’organizzazione stessa. Insieme ad esso viene formato lo statuto che contiene le regole di funzionamento dell’organizzazione.

Il termine con cui il linguaggio giuridico spesso indica le organizzazioni è enti.

45.Tipi di organizzazioni

A seconda della loro struttura, delle finalità che perseguono, del modo in cui sono regolate dalle norme, è possibile distinguerle e raggrupparle in diverse categorie.

Ci sono organizzazioni pubbliche (enti pubblici, come lo Stato, la Regione ecc.) e organizzazioni private. Possono esserci organizzazioni di tipo associativo, dette anche corporazioni (associazioni e società), e organizzazioni di tipo non associativo, dette anche istituzioni (fondazioni). Per cogliere la differenza, il criterio più realistico sembra quello del diverso grado di dominio o controllo che le persone fisiche hanno sull’organizzazione da esse creata: le organizzazioni associative sono strumenti al servizio delle persone che le creano, e queste mantengono una forte possibilità di incidere sulla loro vita; invece le fondazioni hanno un distacco più marcato dal fondatore, si sottraggono alla sua influenza, vivono di vita propria. Distinguiamo poi organizzazioni con scopo di profitto (perseguono uno scopo di lucro, come le società) e organizzazioni con scopo di non profitto (perseguono uno scopo non di lucro, cioè scopi ideali, politici, religiosi, culturali, e sono le associazioni e le fondazioni).