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DOMANDE E RISPOSTE INFORMATICA GIURIDICA CANALE D, Appunti di Informatica Giuridica

QUESTO DOCUMENTO CONTIENE DOMANDE E RISPOSTE RELATIVE ALL' EAME DI INFORMATICA GIURIDICA canale d

Tipologia: Appunti

2020/2021
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Caricato il 07/11/2021

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DOMANDE INFORMATICA GIURIDICA
LEZIONE 1
1. COMPUTER
2. SOFWARE
3. ALGORITMO
LEZIONE 2
4. RICERCA IN BANCA DATI E PERCHE’ IL GIURISTA COMPIE QUESTA RICERCA
LEZIONE 3
5. FIRMA DIGITALE
6. FIRMA ELETTRONICA
7. POSTA ELETTRONICA ORDINARIA
8. PEC (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA)
LEZIONE 4
9. OPERATORI LOGICI/ CONNETTIVI LOGICI
LEZIONE 6
10. ITALGIURE WEB
11. CHE SIGNIFICA MASSIMA
LEZIONE 7
12. SPID, e vari tipi
13. SPID PROFESSIONALE
14. REGOLAMENTO EIDAS
15. PEC
16. FIRME ELETTRONICHE
17. DOMINIO DIGITALE
LEZIONE 8
18. SIGILLO ELETTRONICO
LEZIONE 9
19. DOMICILIO DIGITALE
20. IDENTITA’ DIGITALE
21. FIRME IN RIFERIMENTO AL CAD (CODICE DELL’ AMMINISTRAZIONE DIGITALE)
LEZIONE 10
22. DECRETO SEMPLIFICAZIONI, anche in riferimento alla P.A. e i servizi erogati dalla P.A.
LEZIONE 11
23. E-commerce
LEZIONE 12
24. INTELLIGENZA ARTIFICIALE
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DOMANDE INFORMATICA GIURIDICA

LEZIONE 1

1. COMPUTER

2. SOFWARE

3. ALGORITMO

LEZIONE 2

4. RICERCA IN BANCA DATI E PERCHE’ IL GIURISTA COMPIE QUESTA RICERCA

LEZIONE 3

5. FIRMA DIGITALE

6. FIRMA ELETTRONICA

7. POSTA ELETTRONICA ORDINARIA

8. PEC (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA)

LEZIONE 4

9. OPERATORI LOGICI/ CONNETTIVI LOGICI

LEZIONE 6

10. ITALGIURE WEB

11. CHE SIGNIFICA MASSIMA

LEZIONE 7

  1. SPID, e vari tipi
  2. SPID PROFESSIONALE
  3. REGOLAMENTO EIDAS
  4. PEC
  5. FIRME ELETTRONICHE
  6. DOMINIO DIGITALE LEZIONE 8
  7. SIGILLO ELETTRONICO LEZIONE 9
  8. DOMICILIO DIGITALE
  9. IDENTITA’ DIGITALE
  10. FIRME IN RIFERIMENTO AL CAD (CODICE DELL’ AMMINISTRAZIONE DIGITALE) LEZIONE 10
  11. DECRETO SEMPLIFICAZIONI, anche in riferimento alla P.A. e i servizi erogati dalla P.A. LEZIONE 11
  12. E-commerce LEZIONE 12
  13. INTELLIGENZA ARTIFICIALE

1. COMPUTER

Il computer è una macchina elettronica, digitale, algoritmica, universale E’ un macchina

  • elettronica, fatta di componenti elettronici
  • Digitale (significa cifra) : una macchina che elabora numeri Digitale significa rappresentabile con dei simboli finiti, di un alfabeto finito. Digitale è tutto ciò che l’ uomo riesce a rappresentare simbolicamente, per es. la scrittura (simboli, cifre di un alfabeto finito).
  • Algoritmo : procedura per risolvere un problema, è un insieme di passi o istruzioni, chiare, formulate a prescindere dal risultato che si vuole raggiungere. Il computer è un automa algoritmico universale.
  • Il computer è universale: perché l’uomo può modificare gli algoritmi, perché è programmabile il computer è una macchina di uso generale. è quindi una macchina multifunzionale, La multifunzionalità lo contraddistingue dalle altre macchine, poiché svolge così tante funzioni diversi, le quali non sono neanche definibili a priori. Può essere definito il computer un Umanoide, ma sopratutto il Computer è ********UN ESECUTORE DI ORDINI******* Il legislatore ha usato espressioni diverse per riferirsi al computer. Talvolta è stato chiamato ⁃ automa ⁃ cervello elettronico. ⁃ Robot: è una parola di origine slava e significa schiavo, perché si sostituisce all’ uomo nel lavoro. Il computer è un bene composto:
  • parte materiale: hardware
  • parte immateriale: software Il computer non ha una sua logica propria, ha però la logica che l’uomo gli ha dato, l’ intelligenza del computer deriva dalle istruzioni che l’uomo gli ha dato. 2. SOFWARE Software: insieme di istruzioni in sequenza scritte. indica i vari programmi appartenenti ad un ben specifica piattaforma che allora volta non sono altro che una certa sequenza di istruzioni messe tutte insieme per svolgere un determinato compito. E proprio grazie al software che l'hardware utilizzato prende vita. 3. ALGORITMO= : procedura per risolvere un problema Borruso parla di:
  • Algoritmo matematico: quando consiste nell’ enunciazione di una regola matematica, è come una regola di calcolo. Deve essere costituito da un numero elevato da istruzioni, deve essere definito, non deve lasciare spazio ad interpretazione, deve essere generale, deve essere eseguibile, la sua esecuzione deve essere possibile.
  • Algoritmo logico: le regole che lo costituiscono sono convenzionali, prescindono dalla loro verità intrinseca, sono ugualmente espresse con un rigore enunciativo. L’ insieme ordinato in sequenza di regole inequivoche generali, astratte, senza riferimenti.
  • Si può formulare un algoritmo di tutto ciò che sia razionale e analitico.

tramite la chiave privata e a un soggetto tramite la chiave pubblica di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico oppure di più diciamo documenti informatici. E’ EQUIVALENTE ALLA TRADIZIONALE FIRMA AUTOGRAFA SU CARTA, perché comunque attesta l’integrità e l’autenticità del documento informatico con certezza

6. FIRMA ELETTRONICA Una firma elettronica qualificata è definita invece come una "firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma": è quindi una forma di firma sicura, che esaudisce le richieste della Direttiva europea 1999/93/CE, alle quali sono stati aggiunti i requisiti dell'utilizzo di un certificato qualificato e di un dispositivo sicuro di firma. In questa forma la firma elettronica qualificata corrisponde alla "Qualified electronic signature" definita da ETSI. 7. POSTA ELETTRONICA ORDINARIA= è UN SERVIZIO DI INTERNET da un lato, è uno strumento di trasmissione di documenti , dall’altro lato può ESSERE UN documento con riferimento a quanto contenuto nel testo del messaggio. L'e-mail (acronimo di electronic mail) è uno strumento di comunicazione elettronica. La prima mail è stata spedita nel 1971 tra 2 computer situati nella stessa stanza L’email è quindi uno struento di comunicazione elettronica, utilizzato per lo scambio di comunicazioni (messaggi) e per lo scambio di documenti.

  • Non è garantita la consegna del messaggio come per la posta ordinaria.
  • Il messaggio di conferma di recapito è opzionale.
  • Non garantisce la data e l’ora di trasmissione e ricezione.
  • NON GARANTISCE LA RISERVATEZZA
  • NON GARANTISCE LA SEGRETEZZA E LA PROVENIENZA DEL MESSAGGIO
  • NON GARANTISCE AI TERZI L’ OPPONIBILITA’ DEL MESSAGGIO E DELLA DATA
  • IL MITTENTE PUO’ ANCHE FALSIFICARE LA PROPRIA IDENTITA’ CAMBIANDO IL PROPRIO INDIRIZZO La modalità di accesso al servizio è asincrona (per la trasmissione di un messaggio non è necessario che mittente e destinatario siano contemporaneamente attivi o collegati). I messaggi possono includere testo, immagini, audio, video o qualsiasi tipo di file ed avere in allegato (attachment) file contenenti testo, immagini, audio. Il principale vantaggio dell'e-mail è l'immediatezza.
  1. PEC (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA) È un sistema di posta elettronica IL QUALE FORNISCE al mittente documentazione elettronica, con valenza legale. INOLTRE attesta l'invio e la consegna di documenti informatici.
    • QUINDI IL MITTENTE AVRA’ UNA RICEVUTA CHE COSTITUISCE UNA PROVA LEGALE DELLA SPEDIZIONE DEL MESSAGGIO, INDICANDONE ANCHE L’ORA.
    • IL MITTENTE AVRA’ INOLTRE LA RICEVUTA DELL’ AVVENUTA CONSEGNA, CON L’ INDICAZIONE DELL’ ORA E DEL GIORNO IN CUI E’ AVVENUTA

IL VANTAGGIO DELLA PEC E’ CHE FORNISCE UN VALORE LEGALE AD UN MESSAGGIO DI POSTA

ELETTRONICA. LO STESSO VALORE DI UNA RACCOMANDATA. È necessario però che mittente e destinatario siano dotati di un indirizzo di PEC.

  • La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata e' effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione. Imprevisto = Se si smarrisce una ricevuta è possibile recuperarne una copia valida ai fini legali. Occorre rivolgersi al proprio Gestore di PEC il quale, per legge, è obbligato a “registrare” ed archiviare in un apposito “log file” tutte le operazioni relative alle trasmissioni effettuate per 30 mesi. Attori sono tre:
  • Mittente: l’utente che si avvale del servizio di posta elettronica certificata per la trasmissione di documenti informatici;
  • Destinatario: utente che si avvale dello stesso servizio per la ricezione dei documenti stessi;
  • gestore del servizio: soggetto pubblico o privato, che eroga il servizio di PEC e gestisce domini di PEC. Funzionamento
  • IL MITTENTE INVIA
  • AL MOMENTO DELL’ INVIO IL gestore Pec del mittente NVIERA’ al mittente una ricevuta di accettazione sottoscritta con firma elettronica avanzata ALLO STESOS MODO
  • IL gestore PEC del destinatario, dopo aver depositato il messaggio PEC nella casella del destinatario, fornirà al mittente una ricevuta di avvenuta consegna sottoscritta con firma elettronica avanzata. Sulla busta di trasporto (il documento informatico che contiene il messaggio di posta elettronica certificata) verrà apposta la firma elettronica avanzata (generata automaticamente dal sistema) del gestore del mittente per assicurare l'integrità e l'autenticità del messaggio. La busta di trasporto garantisce l’integrità dei messaggi e i principali dati di spedizione in essa inseriti. IMPREVISTI Se il gestore mittente non riceve dal gestore destinatario la ricevuta di presa in carico o di avvenuta consegna nelle 12 ore successive all'invio -> invia al mittente un messaggio di mancata consegna per superamento tempi massimi previsti: “l'invo del messaggio potrebbe non andare a buon fine”. Se il gestore mittente non riceve dal gestore destinatario la ricevuta di avvenuta consegna nelle 24 ore successive all'invio -> invia al mittente un messaggio dimancata consegna per superamento tempi massimi previsti: “la spedizione deve considerarsi non andata a buon fine”. •il messaggio può essere firmato con firma digitale utilizzando il certificato di autenticazione del mittente, a garanzia della sua identità e dell’integrità della comunicazione.
  • Il messaggio può essere crittografato se il destinatario possiede un certificato digitale, tutelando la riservatezza della comunicazione.
  • Gli allegati al messaggio possono essere sottoscritti con firma digitale per garantire con assoluta certezza la paternità dei documenti trasmessi. DIFFERENZA CON POSTA NORMALE

PRINCIPI CARDINE DI ITALGIURE WEB= SONO 4

- 1. PRINCIPIO DELLA LIBERA SCELTA DEL DATO

- 2. PRINCIPIO DELLA LIBERA COMBINAZIONE DELL’ AREA DI RICERCA

- 3. PRINCIPIO DELLA DISTRIBUZIONE DOCUMENTALE

- 4. PRINCIPIO DELL RICERCA AD IMBUTO

  • PRINCIPIO DELLA LIBERA SCELTA DEL DATO, con il sistema italgire webl’ utente può scegliere liberamente il dato da inserire nella ricerca, questo dato deve essere per essere una vera parola chiave deve possedere le caratteristiche della SELETTIVITA? E DELLA INDIFETTIBILITA’. Il dato è indefettibile, quando è sicuramente presente nei risultati della ricerca, è selettivo, quando permette ti trovare un numero sempre piu’ limitato di risultati, in quanto in questo modo consente una ricerca facile e immediata. Si possono utilizzate caretteri alfabetici, numerici e alfanumerici (cominazione ad es. Art 1 il numero)
  • PRINCIPIO DELLA LIBERA COMBINAZIONE DELL’ AREA DI RICERCA
  • Permette di combinare tra loro questi dati da noi scelti, come qualsiasi ricerca. Si utilizzano gli operatori logici Booleani, in particolare l’ operatore logico AND, per confinare il risultato della nostra ricerca.
  • PRINCIPIO DELLA DISTRIBUZIONE DOCUMENTALE
  • Cio’ che distingue Italgiure web da ogni altra banca dati è che Italgiure web offre la possibilita’ di avere una distribuzione documentale dei vari risultati che si ottengono nella ricerca. È la possibilità che ci permette in ogni momento di avere a portata di mano i risultati della nostra ricerca, effettuta passo per passo.
  • PRINCIPIO DELL RICERCA AD IMBUTO
  • Possibilità di andare a raffinare la nostra ricerca e quindi di selezionare di volta in volta. 11. CHE SIGNIFICA MASSIMA E’ un documento che ha una propria autonomia, è il principio di diritto che si trova da una decisione della suprema corte di cassazione, NON E’ UN RIASSUNTO di una sentenza, ma il PRINCIPIO DI DIRITTO, ossia come i magistrati hanno applicato una determinata norma alla fattispecie concreta, quindi si intende il principio desunto da una norma che si applica al caso concreto 12. REGOLAMENTO EIDAS Il regolamento EIDAS è un regolamento del Unione Europea sull’identità digitale, è STATO APPLICATO IN ITALIA A PARTIRE dal 1 luglio del 2016. Lo scopo principale del regolamento EIDAS consiste nell’ interoperabilità giuridica e tecnica fra i paesi che fanno dell’ Unione Europea degli strumenti elettronici di
  1. identificazione
  2. autenticazione
  3. firma Inoltre il regolamento EIDAS DISCIPLINA=
  • Le condizioni a cui gli Stati membri riconoscono i mezzi di identificazione elettronica delle persone fisiche giuridiche che rientrano in un regime notificato di identificazione elettronica di un altro Stato membro
  • Disciplina le norme in riferimento ai servizi fiduciari (transazioni elettroniche)
  • E possiamo dire che impianta un quadro giuridico per le FIRME ELETTRONICHE, DOCUMENTI ELETTRONICI, SIGILLI ELETTRONICI Obiettivi:
  • aumentare la fiducia e la certezza giuridica, per incoraggiare all’ utilizzo da parte delle Pubbliche autorità, delle imprese e dei consumatori, di servizi elettronici innovativi
  • aumentare la fiducia nelle transazioni elettroniche (es. trasmettere la dichiarazione dei redditi online a un altro stato membro, iscriversi in modalità elettronica ad un’università estera.accedere online alla propria cartella clinica e i medici quella di accedere alle relative informazioni cliniche; stipulare contratti transfrontalieri. ) 13. IDENTIFICAZIONE DIGITALE e DECRETO LEGGE SEMPLIFICAZIONI Il decreto semplificazioni è stato convertito in legge (120/2020) e con la sua pubblicazione è diventato operativo l’insieme di norme che ha il fine di ridisegnare la governance del digitale - Per acccelerare la digitalizzazione dei servizi pubblici e semplificare i rapporti tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione. L'identificazione digitale è equiparata all’esibizione di un documento d'identità. Tutte le amministrazioni devono infatti consentire Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID e alla Carta d'Identità Elettronica al posto delle altre modalità di autentificazioni online PER l’accesso ai servizi pubblici online. Infatti lo SPID e la Carta di Identita Elettronica sono diventati gli unici strumenti validi di autenticazione online. Infatti la Carta di Identita Elettronica si sostistuisce completamente all’ esebizione del documento di identità ED E’ COMPLETAMENTE EQUIPARATA ALL’ ESEBIZIONI DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’. Grazie all’identità digitale, la P.A. fornisce ai cittadini la chiave per accedere ai servizi online attraverso una credenziale unica, che si attiva una sola volta ed è sempre valida. In questo modo non sarà più necessario ricordarsi molte password diverse. E’ INOLTRE DIVENTATO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE P.A. erogare tutti i propri servizi anche in forma digitale, con autenticazione tramite SPID e CIE 14. SPID, E VARI TIPI SPID= SISTEMA PUBBLICO di Identità Digitale. Questo sistema è stato creato dalla Pubblica Amministrazione ed è gestito dall’ AGID (Agenzia per l’ Italia Digitale). Attraverso lo SPID è possibile accedere a tutti i servizi online che sono offerti dalla Pubblica Amministrazione, attraverso un unico username e un'unica psw. Nasce ai fini del mutuo riconoscimento che consente ai cittadini italiani di utilizzare la propria identità digitale SPID per accedere ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni europee. Sono

Spid professionale che è invece attribuito alla persona giuridica ed è rilasciato a una persona fisica che opera per conto della persona giuridica.

  • Lo Spid personale della persona fisica e rilasciato ai liberi professionisti, contiene come in ogni altro Spid un certificato di identificazione, però a differenza degli altri Spid contiene un attributo il quale è fornito dagli ordini o ad albi professionali in cui è iscritto il libero professionista, in sostanza attesta che la professione di una persona( per esempio un medico, un avvocato, psicologo) e che è iscritto a un determinato ordine.
  • Lo Speed professionale persona giuridica è rilasciato alla persona fisica che opera per conto di una persona giuridica E come ogni altro Speed contiene un certificato di identificazione, però a differenza degli altri tipologie di Speed, contiene un attributo che ha fornito per esempio dall’ente oppure dall’azienda e questo attributo diciamo che attesta che la persona X è un dipendente di una azienda 16. LA CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA (CIE) Consiste in un documento di identificazione, il quale è emesso dal Ministero dell’ Interno. E attraverso una tecnologia molto avanza, nella Carta di Identità Elettronica sono diciamo integrati elementi di sicurezza fisici e digitali che possono assicurare il massimo livello di accuratezza nell’ ambito dei processi di accertamento dell’ identità delle persone. Puo’ essere utilizzata per accedere ai servizi in rete non solo italiani, ma di tutte le pubbliche amministrazioni dell'Unione. Proprio come lo SPID, così anche la Carta di Identità Elettronica è uno strumento per attestare la nostra identità digitale in tutta l'Unione europea. VANTAGGI=
  • I fornitori di servizi che consentono di accedere ai loro servizi attraverso la carta elettronica digitale, non hanno il compito di verificare l’ identità del soggetto che autentica al loro servizio attraverso la carta di identità elettronica, perché questo compito diciamo di verificare è attribuito al Ministero dell’ Interno.
  • I fornitori di servizi, dovranno semplicemente limitarsi ad eseguire e conservare le evidenze informatiche del processo di autenticazione.
  • E inoltre i fornitori dei servizi, non dovranno stipulare convenzioni con il Ministero dell’ Interno, infatti cio’ non si richiede neanche per verificare l’ identità di un cittadino in un incontor fisico. 18. DECRETO SEMPLIFICAZIONI, ANCHE IN RIFERIMENTO ALLA P.A. E I SERVIZI EROGATI DALLA P.A. Il decreto semplificazioni è stato convertito in legge (120/2020) e con la sua pubblicazione è diventato operativo l’insieme di norme che ha come obliettivo quello di ridisegnare la governance del digitale - Per accelerare la digitalizzazione dei servizi pubblici e semplificare i rapporti tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione. L'identificazione digitale è equiparata all’esibizione di un documento d'identità. Tutte le amministrazioni devono infatti consentire Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID e alla Carta d'Identità Elettronica al posto delle altre modalità di autentificazioni online PER l’accesso ai servizi pubblici online. Infatti lo SPID e la Carta di Identita Elettronica sono diventati gli unici strumenti validi di autenticazione online. Infatti la Carta di Identita Elettronica si sostistuisce completamente all’ esebizione del documento di identità ED E’ COMPLETAMENTE EQUIPARATA ALL’ ESEBIZIONI DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’. Grazie all’identità digitale, la P.A. fornisce ai

cittadini la chiave per accedere ai servizi online attraverso una credenziale unica, che si attiva una sola volta ed è sempre valida. In questo modo non sarà più necessario ricordarsi molte password diverse. E’ INOLTRE DIVENTATO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE P.A. erogare tutti i propri servizi anche in forma digitale, con autenticazione tramite SPID e CIE

19. IDENTIFICAZIONE A DISTANZA NEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI = Attualmente è possibile avere il riconoscimento a distanza dell’identità di chi richiede lo Spid, infatti oramai non è più obbligatoria la presenza contestuale dell’operatore del gestore Spid e del richiedente, infatti il richiedente dovrà semplicemente effettuare un bonifico dal suo conto corrente. Il richiedente si dovrà registrare sul sito del gestore, e dovrà effettuare una videochiamata durante la quale dovrà dimostrare il proprio documento di riconoscimento e la propria tessera sanitaria. Durante questa video chiamata a il richiedente deve leggere un codice che gli è stato inviato tramite messaggi, e dovrà effettuare un bonifico da un conto corrente italiano a lui intestato. L’obiettivo del legislatore è quello di ampliare per il settore dei contratti bancari e finanziari le modalità di identificazione dell’utente, ricorrendo a ulteriori soluzioni, che siano allo stesso tempo sicure e affidabili, già riconosciute nell’ordinamento nazionale. 20. FIRME ELETTRONICHE SOTTOSCRIZIONE ELETTRONICA= processo informatico che permette di associare i dati utili a identificare il sottoscrittore al documento informatico. FIRMA ELETTRONICA CONSISTE IN dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare CI SONO 5 DIVERSE TIPOLOGIE DI FIRME ELTTRONICHE 1. FIRMA ELETTRONICA SEMPLICE

  1. FIRMA ELETTRONICA AVANZATA **3. FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA
  2. FIRMA DIGITALE
  3. FIRMA CON SPID** 1. FIRMA ELETTRONICA SEMPLICE è debole, perché non vengono utilizzati strumenti che garantiscono l’autenticità e l’ integrità del documento firmato. Es. IL PIN oppure un messaggio di posta elettronica ordinaria è un esempio di FIRMA ELETTRONICA SEMPLICE 2. FIRMA ELETTRONICA AVANZATA (FEA): CONSISTE IN una firma elettronica che però è sottoposta al rispetto di una serie di requisiti che sono previsti nel Regolamento EIDAS(e dagli articoli da 55 a
  • è una firma elettronica connessa unicamente al firmatario. La sicurezza della FIRMA ELETTRONICA AVANZATA E’ NETTAMENET SUPERIORE RISPETTO A QUELLA SEMPLICE PERCHE’ prevede l’ identificazione di chi sta firmando e la corrispondenza univoca tra il firmatario e la firma, c’è un controllo esclusivo da parte del firmatario sul sistema di

È UNA FIRMA ELETTRONICA LA QUALE È APPOSTA SUL DOCUMENTO INFORMATICO, CHE HA

FORMATO PREVIA IDENTIFICAZIONE INFORMATICA DEL SUO AUTORE ATTRAVERSO UNA

MODALITÀ DA GARANTIRE SICUREZZA INTEGRITÀ E IMMODIFICABILITÀ DEL DOCUMENTO E LA

RICONDUCIBILITA’ ALL’ AUTORE.

EFFETTI GIURIDICI FIRME ELETTRONICHE.

Gli effetti giuridici di una firma elettronica sono riconducibili: 1.alla loro capacità di soddisfare il requisito della forma scritta; 2.alla loro efficacia giuridica sostanziale; 3.all’onere della prova (individuazione del soggetto che, in caso di contestazione, deve fornire prove atte a dimostrare la validità o invalidità della firma oggetto di contestazione). GLI EFFETTI GIURIDICI DELLA FIRMA ELETTRONICA SEMPLICE/DEBOLE. I documenti sottoscritti con firma elettronica “semplice,” soddisfano il requisito della forma scritta e del suo valore probatorio, sono liberamente valutabili in giudizio, GLI EFFETTI GIURIDICI DELLA FIRMA ELETTRONICA AVANZATA I documenti sottoscritti con firma elettronica avanzata soddisfano il requisito della forma scritta Il soggetto cui fa riferimento la firma elettronica può disconoscerla; è onere della parte che vuole avvalersi degli effetti giuridici di tale firma dimostrare quindi a chi appartiene GLI EFFETTI GIURIDICI DELLA FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA E DIGITALE. I documenti sottoscritti con firma digitale soddisfano il requisito della forma scritta

  • l'utilizzo del dispositivo di firma digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria. Pertanto, al fine del disconoscimento, è l’apparente firmatario che ha l’onere di dimostrare che tale firma digitale non sia stata generata da lui. Dato che il titolare della firma elettronica qualificata deve assicurare la custodia del dispositivo di firma ed utilizzare personalmente il dispositivo di firma=
  1. i dispositivi utilizzati, sono utilizzabili esclusivamente se si conoscono i codici segreti necessari; 2.i codici segreti sono consegnati al titolare della firma dal certificatore in modalità sicura;
  2. La sottoscrizione dei contratti da remoto con firma elettronica. il titolare della firma che intende disconoscerla ha solo 2 possibilità:
  3. dichiara di non aver mai richiesto la firma digitale al certificatore accreditato
  4. dimostra che è stato vittima di furto o sottrazione temporanea del dispositivo e dei codici per il suo utilizzo. La certezza dell’autore permette di associare in maniera certa e permanente un soggetto ad un documento.la certezza dell’autore è garantita dall’utilizzo della firma elettronica qualificata e dal sigillo elettronico qualificato. Infine, il CAD prevede la nullità di specifici atti se non si utilizza una precisa tipologia di firma. 21. PEC/CIE/CNS E FIRMA ELETTRONICA PEC, CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA E LA CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI (tess. Sanitaria) sono dei mezzi di sottoscrizione elettronica, si sostituiscono nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata. INOLTRE è PREVISTA LA ricevuta completa di

avvenuta consegna: nella quale sono contenuti, data ed ora di invio, mittente, destinatario, oggetto, e il messaggio originale; La sottoscrizione di documenti elettronici con PEC, CIE, CNS e simili firme elettroniche avanzate è valida solo nei confronti della pubblica amministrazione e può essere utilizzata nei confronti dei privati e tra privati con la condizione pero’ che siano soddisfatte le regole stabilite nel Titolo V del DPCM 22 febbraio 2013, tra le quali gli obblighi tecnici in materia di firme elettroniche avanzate a) l'identificazione del firmatario del documento; b) la connessione univoca della firma al firmatario; c) il controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione della firma, ivi inclusi i dati biometrici eventualmente utilizzati per la generazione della firma medesima; d) la possibilità di verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l'apposizione della firma; e) la possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto; f) l'assenza di qualunque elemento nell'oggetto della sottoscrizione atto a modificarne gli atti, fatti o dati nello stesso rappresentati; g) la connessione univoca della firma al documento sottoscritto.

  1. DOMICILIO DIGITALE Allora il domicilio digitale è stato introdotto con il decreto semplificazioni. In pratica il domicilio digitale Con il decreto semplificazioni si sostituisce in riferimento all'indirizzo PEC. Però diciamo che la nozione di domicilio digitale è sicuramente più ampia perché non ricomprende solo l'indirizzo PEC ma comprende anche i servizi elettronici di recapito certificato qualificato QUINDI Domicilio digitale si può definire come un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico dire capito certificato qualificato.
  • OBBLIGO per le imprese costituite in forma societaria di aver iscritto presso il registro Imprese un dominio digitale attivo e funzionante, altrimenti saranno irrogate sanzioni amministrative
  • OBBLIGO del domicilio digitale vale anche per i professionisti iscritti ad albi
  • OBBLIGO ANCHE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 23. SIGILLO ELETTRONICO è equivalente a una firma elettronica qualificata, con la differenza che non appertiene a una persona fisica, ma una persona giuridica. 24. IDENTITA’ DIGITALE L'identificazione digitale è equiparata all’esibizione di un documento d'identità. Tutte le amministrazioni devono infatti consentire Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID e Carta d'Identità Elettronica al posto delle altre modalità di autentificazioni online PER l’accesso ai servizi pubblici online. Infatti lo SPID e la Carta di Identita Elettronica sono diventati gli unici strumenti validi di autenticazione online. Infatti la Carta di Identita Elettronica si sostistuisce completamente all’ esibizione del documento di identità ED E’ COMPLETAMENTE EQUIPARATA ALL’ ESEBIZIONI DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’. Grazie all’identità digitale, la P.A. fornisce ai cittadini la chiave per accedere ai servizi online attraverso una credenziale unica, che si attiva una sola volta ed è sempre valida. In questo modo non sarà più necessario ricordarsi molte password diverse. E’ INOLTRE DIVENTATO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE P.A. erogare tutti i propri servizi anche in forma digitale, con autenticazione tramite SPID e CIE

4. FIRMA DIGITALE, consiste in una sottospecie diciamo di firma elettronica qualificata ed è prevista però solamente a livello nazionale. SI UTILIZZA LA CRITTOGRAFIA ASIMMETRICA , INFATTI Questo tipo di firma è basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata che sono correlate tra loro e consentono diciamo al titolare della firma elettronica tramite la chiave privata e a un soggetto tramite la chiave pubblica di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico oppure di più diciamo documenti informatici. E’ EQUIVALENTE ALLA TRADIZIONALE FIRMA AUTOGRAFA SU CARTA, perché comunque attesta l’integrità e l’autenticità del documento informatico con certezza 5. FIRMA CON SPID È UNA FIRMA ELETTRONICA LA QUALE È APPOSTA SUL DOCUMENTO INFORMATICO, CHE HA FORMATO PREVIA IDENTIFICAZIONE INFORMATICA DEL SUO AUTORE ATTRAVERSO UNA MODALITÀ DA GARANTIRE SICUREZZA INTEGRITÀ E IMMODIFICABILITÀ DEL DOCUMENTO E LA RICONDUCIBILITA’ ALL’ AUTORE. Il Codice dell’amministrazione digitale stabilisce che un documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia che è prevista dall'articolo 2702 del Codice civile: quando è apposta una firma digitale al documento; quando è apposta al documento un tipo di firma elettronica qualificata; quando è apposta una firma elettronica avanzata; oppure quando è comunque formato, con modalità che garantiscono la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento, e queste modalità sono state identificate dall’ agid (agenzia per l’ Italia Digitale) INOLTRE La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida. Il Codice dell’amministrazione digitale stabilisce che E’ possibile utilizzare la “firma con SPID” per sottoscrivere le istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica le istanze e dichiarazioni sono valide “ quando l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID )”. Questa opportunità è operativamente più semplice delle 14 operazioni necessarie per la “firma con SPID”. 25. E-COMMERCE l commercio elettronico consiste nello svolgimento di attività commerciali per via elettronica. Con il commercio elettronico c’è la possibilità di concludere contratti senza la presenza simultanea delle parti in uno stesso luogo fisico tramite l’utilizzo di strumenti telematici e, in particolare, tramite l’accesso alla rete Internet e lo scambio di documenti informatici. Il commercio elettronico quindi consente alle imprese di commercializzare beni e servizi, di distribuire contenuti digitali e di effettuare operazioni finanziarie attraverso Internet, la rete aperta a cui tutti possono potenzialmente accedere. Con il lockdown in Italia si è passati dai 700mila acquisti all’ anno a 2milioni, quindi ormai l’ e-commerce è fondamentale. il commercio elettronico non si limita a meri siti web con esperienza di acquisto on line, ma è oggi basato sulla multicanalità o su piattaforme multicanale per voce, chat, email, video, sms, social network e WhatsApp for business.

Multicanalità: sta a indicare lo sviluppo da parte dell’azienda di più punti di contatto, che vanno ad arricchire il portafoglio dei canali offerti ai clienti. Alcuni esempi sono il canale social, la mobile app, il chatbot, ecc. che si vanno ad aggiungere agli altri già esistenti. Omnicanalità: prevede un sistema interconnesso tra tutti i punti di contatto, con il consumatore al centro. Vi è, quindi, un trasferimento di dati tra i diversi canali e strategie di contenuto coerenti. P er l’utente è possibile iniziare un’attività su un canale e proseguirla su un altro, senza dover ricominciare da capo.

  1. INTELLIGENZA ARTIFICIALE (IA) indica sistemi che mostrano un comportamento intelligente analizzando il proprio ambiente e compiendo azioni, con un certo grado di autonomia, per raggiungere specifici obiettivi. I sistemi basati sull'IA possono consistere solo in software che agiscono nel mondo virtuale (ad esempio assistenti vocali, software per l'analisi delle immagini, motori di ricerca, sistemi di riconoscimento vocale e facciale), oppure incorporare l'IA in dispositivi hardware (per esempio in robot avanzati, auto a guida autonoma, droni o applicazioni dell'Internet delle cose)."