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Proc. penale in Italia: sospensione condizionale, atti preliminari e misure sicurezza, Schemi e mappe concettuali di Diritto Processuale Penale

Una panoramica dettagliata della procedura penale in italia, con particolare attenzione alla sospensione condizionale della pena, agli atti preliminari e alle misure di sicurezza. Vengono esposti i requisiti per l'applicazione della sospensione condizionale, le modalità di documentazione degli atti preliminari e le misure di sicurezza che possono essere applicate. Inoltre, vengono elencati i reati che possono essere oggetto di procedimento penale, come il contrabbando, l'ingiuria, l'usura, la frode nell'esercizio del commercio e il stalking.

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2019/2020

Caricato il 18/03/2024

cecilia-tozzuolo
cecilia-tozzuolo 🇮🇹

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Processuale penale: 1 domanda a piacere.
1. I principi del dibattimento= I principi del dibattimento sono: !
Pubblicità= Prevista dall’Art 471 ed è attivata attraverso la potenziale presenza in aula di persone estranee al
processo.si tratta di un principio che rileva a livello sovranazionale in quanto previsto dall’Art 6 CEDU. Ai sensi di
tale articolo la sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala dell’udienza può essere vietato
alla stampa e al pubblico Durante tutto o una parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico
e della sicurezza nazionale quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel
processo, o quando in speciali circostanze la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.l’Art 471
al comma due prevede che non sono ammessi nell’aula di udienza coloro che non hanno compiuto gli anni 18, le
persone che sono sottoposte a misure di prevenzione e quelle che appaiono in stato di ubriachezza, di
intossicazione o di squilibrio mentale. L’Art 471 comma quattro dispone che coloro che disturbano il regolare
svolgimento dell’udienza sono espulsi per ordine del presidente o, in sua assenza, del pubblico ministero. La
pubblicità è inoltre sacrificata e quindi il dibattimento si svolge a porte chiuse quando: può Nocera e il buon
costume ovvero, su richiesta dell’autorità competente, quando essa può comportare la diusione di notizie da
mantenere segrete nell’interesse dello Stato; quando il giudice deve assumere prove che possono causare
pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private in ordine ai fatti che non costituiscono oggetto
dell’imputazione; quando può nuocere alla pubblica igiene o quando avvengono da parte del pubblico
manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze ovvero quando è necessario salvaguardare la
sicurezza dei testimoni o degli imputati; nel caso di delitti previsti dagli Art 600,600 bis, 600 ter, 600 quinques,
601,6 102,609 bis, 609 ter, e 609 octies c.p., la persona oesa richiede che si proceda a porte chiuse; si procede
sempre a porte chiuse quando la persona oesa e minorenne; nel caso di esame di minorenni, se il giudice lo
reputa opportuno; nel corso delle operazioni di acquisizione delle comunicazioni o conversazioni o dei flussi di
comunicazioni informatiche o telematiche quando le parti rinnovano richieste non accolte o richiedono
acquisizioni, anche ulteriori, quando le ragioni della riservatezza ai fini di prova emergono nel corso dell’istruzione
dibattimentale. !
Contraddittorio= art 111 Cost- principio del contraddittorio trova due forme di attuazione nel procedimento
penale: debole, il quale richiede che la decisione del giudice sia emessa audita altera parte (contraddittorio sulla
prova); forte, Che postula il confronto dialettico quale unico metodo per addivenire alla conoscenza processuale
(contraddittorio per la prova). Il contraddittorio forte subisce alcune eccezioni dal momento che l’Art 111 co. 5
prevede che la legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso
dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per eetto di provata condotta illecita. La piena
attuazione del principio del contraddittorio presuppone che alle parti venga riconosciuta tutta una serie di diritti
strumentali, quali il diritto ad ottenere dal Giudice l’ammissione della prova $(anche contraria ex art. 495, comma
2) ed il diritto di porre le domande nell’esame diretto e nel controesame. !
Parità delle parti= art 111 co. 2 Cost- concerne la partecipazione dell’accusa e della difesa su basi di parità in
ogni stato e grado del procedimento che costituisce condizione essenziale per la fisiologia del contraddittorio.!
Oralità= prevista espressamente dall’Art 2 n.2 della legge delega (81/1987)- esige che le parti abbiano il diritto di
porre direttamente domande (ed ottenere risposte) a vivavoce dei dichiaranti nel corso dell’esame incrociato. È
una forma di comunicazione modalità di acquisizione della prova in dibattimento. Il pm vorrà sentire quel
testimone che aveva già ascoltato come persona informata sui fatti. Chiederà l’ammissione della testimonianza di
quell’individuo presente nella lista testimoniale e poi dovrà essere scusa attraverso le regole dell’esame
incrociato.l’individuo verrà sentito due volte, una durante le indagini preliminari, una durante il dibattimento.il
dialogo tra l’individuo e il pm durante le indagini preliminari è un dialogo e due, del quale rimane traccia
attraverso un verbale. Tali documenti vanno a confluire nel fascicolo delle indagini. In dibattimento, il testimone
verrà ascoltato dal giudice attraverso le domande delle parti. L’Art 526 dispone che il giudice non può utilizzare
ciò che l’individuo ha detto nella fase precedente. Può accadere che l’individuo, in dibattimento, non indica le
stesse cose che ho detto precedentemente al pm, oppure direi di non ricordare, e in questo caso avremmo più
versioni.il legislatore che sa che questo può accadere, deve trovare degli strumenti che vi fanno fronte: deroghe
all’oralità (eccezioni al contraddittorio); le letture rappresentano di esempio la deroga. Vi sono due tipi di letture:
una a fini di acquisizione che ricade su atti facenti parte del fascicolo dibattimentale, e pertanto la lettura diviene
strumento per acquisire la prova e dare ucialità alle prove contenute nel fascicolo.questa lettura può essere
sostituita dall’indicazione, mediante la quale il giudice, anche d’ucio, può indicare specificamente gli atti
utilizzabili ai fini della decisione. L’indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice può disporre la lettura
integrale o parziale, quando si tratta di verbali di dichiarazioni e una parte ne va richiesta. Se si tratta di altri atti, il
giudice è vincolato alla richiesta di lettura solo nel caso di un serio disaccordo sul contenuto degli stessi. Il
difensore della parte privata (o la controparte) che vedesse il testimone dire cose diverse rispetto a quelle dette
durante le indagini, contesterà procedendo alla lettura, a fini di contestazione, nel verbale della parte di verbale
che gli serve per mettere in evidenza la contraddizione, la diversità diversione. Tra i due versioni quella che può
essere utilizzata sarà quella relativa alle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel
fascicolo del pm, ma in ogni caso il giudice può utilizzare le dichiarazioni se il teste è attendibile o meno. Se vi
sono elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, oerta o promessa di
denaro o di altra utilità, anché non deponga ovvero deponga il falso, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del
pm possono essere utilizzati. !
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Processuale penale: 1 domanda a piacere.

  1. I principi del dibattimento= I principi del dibattimento sono:
  • Pubblicità = Prevista dall’Art 471 ed è attivata attraverso la potenziale presenza in aula di persone estranee al processo.si tratta di un principio che rileva a livello sovranazionale in quanto previsto dall’Art 6 CEDU. Ai sensi di tale articolo la sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala dell’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico Durante tutto o una parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, o quando in speciali circostanze la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.l’Art 471 al comma due prevede che non sono ammessi nell’aula di udienza coloro che non hanno compiuto gli anni 18, le persone che sono sottoposte a misure di prevenzione e quelle che appaiono in stato di ubriachezza, di intossicazione o di squilibrio mentale. L’Art 471 comma quattro dispone che coloro che disturbano il regolare svolgimento dell’udienza sono espulsi per ordine del presidente o, in sua assenza, del pubblico ministero. La pubblicità è inoltre sacrificata e quindi il dibattimento si svolge a porte chiuse quando: può Nocera e il buon costume ovvero, su richiesta dell’autorità competente, quando essa può comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell’interesse dello Stato; quando il giudice deve assumere prove che possono causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private in ordine ai fatti che non costituiscono oggetto dell’imputazione; quando può nuocere alla pubblica igiene o quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze ovvero quando è necessario salvaguardare la sicurezza dei testimoni o degli imputati; nel caso di delitti previsti dagli Art 600,600 bis, 600 ter, 600 quinques, 601,6 102,609 bis, 609 ter, e 609 octies c.p., la persona offesa richiede che si proceda a porte chiuse; si procede sempre a porte chiuse quando la persona offesa e minorenne; nel caso di esame di minorenni, se il giudice lo reputa opportuno; nel corso delle operazioni di acquisizione delle comunicazioni o conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche quando le parti rinnovano richieste non accolte o richiedono acquisizioni, anche ulteriori, quando le ragioni della riservatezza ai fini di prova emergono nel corso dell’istruzione dibattimentale.
  • Contraddittorio = art 111 Cost- principio del contraddittorio trova due forme di attuazione nel procedimento penale: debole , il quale richiede che la decisione del giudice sia emessa audita altera parte (contraddittorio sulla prova); forte, Che postula il confronto dialettico quale unico metodo per addivenire alla conoscenza processuale (contraddittorio per la prova). Il contraddittorio forte subisce alcune eccezioni dal momento che l’Art 111 co. 5 prevede che la legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. La piena attuazione del principio del contraddittorio presuppone che alle parti venga riconosciuta tutta una serie di diritti strumentali, quali il diritto ad ottenere dal Giudice l’ammissione della prova (anche contraria ex art. 495, comma
    1. ed il diritto di porre le domande nell’esame diretto e nel controesame.
  • Parità delle parti = art 111 co. 2 Cost- concerne la partecipazione dell’accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento che costituisce condizione essenziale per la fisiologia del contraddittorio.
  • Oralità = prevista espressamente dall’Art 2 n.2 della legge delega (81/1987)- esige che le parti abbiano il diritto di porre direttamente domande (ed ottenere risposte) a vivavoce dei dichiaranti nel corso dell’esame incrociato. È una forma di comunicazione modalità di acquisizione della prova in dibattimento. Il pm vorrà sentire quel testimone che aveva già ascoltato come persona informata sui fatti. Chiederà l’ammissione della testimonianza di quell’individuo presente nella lista testimoniale e poi dovrà essere scusa attraverso le regole dell’esame incrociato.l’individuo verrà sentito due volte, una durante le indagini preliminari, una durante il dibattimento.il dialogo tra l’individuo e il pm durante le indagini preliminari è un dialogo e due, del quale rimane traccia attraverso un verbale. Tali documenti vanno a confluire nel fascicolo delle indagini. In dibattimento, il testimone verrà ascoltato dal giudice attraverso le domande delle parti. L’Art 526 dispone che il giudice non può utilizzare ciò che l’individuo ha detto nella fase precedente. Può accadere che l’individuo, in dibattimento, non indica le stesse cose che ho detto precedentemente al pm, oppure direi di non ricordare, e in questo caso avremmo più versioni.il legislatore che sa che questo può accadere, deve trovare degli strumenti che vi fanno fronte: deroghe all’oralità (eccezioni al contraddittorio); le letture rappresentano di esempio la deroga. Vi sono due tipi di letture: una a fini di acquisizione che ricade su atti facenti parte del fascicolo dibattimentale, e pertanto la lettura diviene strumento per acquisire la prova e dare ufficialità alle prove contenute nel fascicolo.questa lettura può essere sostituita dall’indicazione, mediante la quale il giudice, anche d’ufficio, può indicare specificamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione. L’indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice può disporre la lettura integrale o parziale, quando si tratta di verbali di dichiarazioni e una parte ne va richiesta. Se si tratta di altri atti, il giudice è vincolato alla richiesta di lettura solo nel caso di un serio disaccordo sul contenuto degli stessi. Il difensore della parte privata (o la controparte) che vedesse il testimone dire cose diverse rispetto a quelle dette durante le indagini, contesterà procedendo alla lettura, a fini di contestazione, nel verbale della parte di verbale che gli serve per mettere in evidenza la contraddizione, la diversità diversione. Tra i due versioni quella che può essere utilizzata sarà quella relativa alle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pm, ma in ogni caso il giudice può utilizzare le dichiarazioni se il teste è attendibile o meno. Se vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga ovvero deponga il falso, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pm possono essere utilizzati.
  • Immediatezza = concerne il rapporto che intercorre tra il giudice e la prova. Ai sensi dell’Art 525 co. 2 alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento. Sia la deliberazione devono concorrere i giudici supplenti in sostituzione dei titolare impediti, I provvedimenti già emessi conservano efficacia se non sono espressamente revocati.tale norma richiama la regola dell’immutabilità del giudice, la quale prevede che nel caso in cui il giudice che abbia assunto le prove in dibattimento si trovi impossibilitato di deliberare per qualsiasi motivo, la prova deve essere rinnovata.la riforma carta abbia individua tra le tante cause di rallentamento dei processi proprio per questo meccanismo di recupero. La soluzione individuata dalla riforma. Sulla digitalizzazione e prevede che, nel caso in cui vi sia una necessaria sostituzione di uno dei giudici e componenti il collegio, piuttosto che rinnovare tutte le prove, si deve procedere attraverso la video registrazione fatta in prima battuta. Ma piuttosto che cercare di trovare strumenti di innovazione che vanno anche a contrarre diritti, sarebbe giusto intervenire prima: se c’è la morte del giudice, non si può fare nulla, ma nel caso di trasferimenti (molto frequenti) si può prevedere che il giudice prima conclude il processo e poi gli venga disposto il trasferimento.
  • Concentrazione = Tale principio impone che non vi siano intervalli di tempo tra l’assunzione delle prove, la discussione finale e la deliberazione della sentenza, al fine di garantire che la decisione sia il prodotto fedele delle risultanze del processo. E’ esperienza comune, infatti, che lunghi intervalli di tempo incidano negativamente sulla memoria. Tuttavia, ai sensi dell’art. 477 c.p.p., quando non è assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente dispone che essa venga proseguita nel giorno seguente non festivo. Il Giudice può sospendere il dibattimento soltanto per ragioni di assoluta necessità e per un termine massimo che, computate tutte le dilazioni, non oltrepassi i dieci giorni, esclusi i festivi. Il presidente dà oralmente gli avvisi opportuni e l’ausiliario ne fa menzione nel verbale. Tuttavia però tale principio risulta costantemente violata nella prassi. 2) le fasi del dibattimento= Il dibattimento è la fase centrale e più importante del processo penale. Durante il suo svolgimento si giunge alla formazione delle prove con il confronto in contraddittorio dei vari soggetti processuali. Si tratta di una fase di gran rilievo in quanto le parti del processo possono intervenire a tutela dei propri diritti e delle proprie posizioni in applicazione del principio del contraddittorio. Il codice di procedura penale vi dedica i primi due titoli del libro settimo che è suddiviso in tre fasi: gli atti preliminari al dibattimento, il dibattimento vero e proprio e gli atti successivi allo stesso che danno luogo all’esito del processo con la sentenza. L’imputato può decidere di rinunciare a tale fase processuale se, durante l’udienza preliminare o al termine delle indagini, sceglie di attivare un rito alternativo come il giudizio abbreviato oppure chiedendo l’applicazione della pena su richiesta delle parti. Può anche non aver luogo il dibattimento laddove la definizione del giudizio avvenga in fase delle indagini per decreto. Le fasi del dibattimento sono:
  1. Pre dibattimento (o atti preliminari al dibattimento): dove si cominciano a porre le basi per quello che sarà il dibattimento.
  2. Dibattimento: non equivale all’udienza, in quanto il dibattimento può essere composto da un’udienza, ma normalmente sono più udienze. Si svolge in forma pubblica e qui vi è l’assunzione della prova. Compongono il dibattimento: gli atti introduttivi, l’istruzione probatoria, la discussione finale e la deliberazione.
  3. Atti successivi al dibattimento: Esaurito lo svolgimento del dibattimento si ha l’esito del processo penale con la sentenza del giudice. Il codice di procedura penale regola questa fase nel titolo terzo del libro settimo che suddivide la disciplina secondo il procedimento di deliberazione del giudice e le caratteristiche strutturali che deve avere la sentenza. La deliberazione avviene immediatamente dopo la chiusura del dibattimento e la decisione può avere ad oggetto una sentenza di proscioglimento o di condanna. La sentenza, corrispondendo alla decisione del giudice, per essere valida deve avere determinati requisiti formali e sostanziali. Conclusa la deliberazione il presidente redige il dispositivo della sentenza e lo sottoscrive. La sentenza successivamente viene resa pubblica in udienza mediante la lettura del dispositivo. — Prima fase : gli atti preliminari= Il dibattimento si colloca, nel processo penale, dopo l’udienza preliminare terminata con il decreto del G.U.P. che ha disposto il giudizio oppure, se non è prevista l’udienza preliminare, dopo la conclusione delle indagini preliminari con la citazione diretta a giudizio. il dibattimento in senso stretto è preceduto da una serie di atti preliminari in cui si svolgono determinate attività funzionali alla formazione delle prove che avverrà in seguito. Gli atti preliminari sono tutti quegli gli atti che ne precedono la formale apertura, ovvero, a titolo esemplificativo:
  • il decreto del presidente del tribunale o della corte d'assise con il quale, per giustificati motivi, si può anticipare o differire l'udienza dibattimentale (art. 465 c.p.p.). Mentre è demandata al collegio (o al giudice monocratico) la pronuncia anticipata della sentenza inappellabile di non doversi procedere nei casi in cui l’azione penale non poteva essere iniziata o non deve essere proseguita, il reato sia estinto ovvero ricorre la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che : Non risulti evidente che il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato (in tal caso, la sentenza di assoluzione deve essere necessariamente pronunciata all’esito del dibattimento); non è necessario demandare al vaglio dibattimentale l’accertamento dell’impero mobilità o improcedibilità dell’azione penale ovvero della intervenuta estinzione del reato; non vi sia opposizione alla definizione anticipata del procedimento da parte dell’imputato del pubblico ministero. il proscioglimento pre dibattimentale esige la celebrazione di una udienza camerale nel corso della quale vengono sentiti, o comunque devono essere messi in condizioni di esprimersi, il pm e l’imputato, soprattutto in ordine all’eventuale opposizione alla pronuncia della sentenza in questione e anche la persona offesa dove compaia.

ricevuta la richiesta di ammissione di una testimonianza o dell’esame di una persona ex Art 210, se questi hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni stesse saranno utilizzate disporrà l’esame del teste o della persona indicata nell’Art 210 solo in due casi: se riguarda fatti o circostanze diverse da quelle oggetto delle precedenti dichiarazioni e se il giudice o talune delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze. L’ordinanza con cui il giudice si pronuncia in ordine alle richieste di prova può essere modificata dallo stesso nel corso del dibattimento, in quanto può revocare le prove già messe che successivamente si sono rivelate superflue oppure a mettere prove inizialmente escluse, previo contraddittorio con le parti. L’Art 189 conferisce al giudice il potere di assumere su richiesta di parte una prova non disciplinata dalla legge a condizione che essa risulti idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti e non pregiudichi la libertà morale della persona. Vi è una distinzione tra prove dirette e prove indirette, a seconda che abbiano o meno per oggetto il fatto da provare. Analoga distinzione operabile tra prove rappresentative e critiche, a seconda del fatto da provare sia prodotti innanzi al giudice ovvero quest’ultimo debba operare un ragionamento di tipo induttivo; infine è possibile distinguere tra prove costituende e prove precostituite.

  1. Testimonianza = ai sensi dell’Art 194 è definibile come la dichiarazione relativa a conoscenze direttamente percepite dal testimone attraverso i suoi sensi. Al contrario, nella testimonianza indiretta prevista dall’Art 195, il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone. Ansa indiretta viene tollerata nel nostro sistema processuale ma, con alcune garanzie in ordine alla sua utilizzabilità; ad esempio sarà inutilizzabile la dichiarazione de relato, qualora il giudice, investito di specifica richiesta di parte, non disponga l’esame dell’autore della dichiarazione, salvo che l’esame di questi risulti impossibile per la morte, infermità o ripetibilità; è inutilizzabile la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui appreso la notizia dei fatti oggetto dell’esame (riguarda anche la parte diretta); i testimoni indiretti non possono essere esaminati su fatti comunque a presi dalle persone tenute al segreto professionale o al segreto d’ufficio, salvo che queste ultime abbiano deposto sugli stessi fatti o gli abbiano in altro modo divulgati; le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall’imputato o dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di testimonianza; gli ufficiali e gli agenti di pigi non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni. Ai sensi dell’Art 198 il testimone all’obbligo di presentarsi al giudice, il quale può ordinare nell’accompagnamento coattivo a mezzo della polizia giudiziaria, di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolti.in ogni caso, il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dei quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale.trattandosi di divieto probatorio, esso comporta l’inutilizzabilità del dato acquisito, qualora il giudice costringe il testimone a deporre. Il testimone è esaminato su fatti specifici e determinati; l’esame non può estendersi anche i rapporti di parentela o di interesse che intercorrono tra il testimone e le parti o altri testimoni nonché alle circostanze il cui accertamento è necessario per valutarne la credibilità; il teste non può deporre sulle voci correnti nel pubblico né esprimere apprezzamenti personali salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti; il teste non può deporre sulla moralità dell’imputato, mentre i può deporre sui fatti che servono a definire la personalita della persona offesa dal reato solo quando il fatto dell’imputato deve essere valutato in relazione al comportamento di quella persona. L’Art 196 al comma uno prevede che ogni persona ha la capacità di testimoniare, ma vi sono categorie specifiche di testimoni per i quali l’Art 196 al comma due attribuisce al giudice il potere di ordinare, anche in ufficio, gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge, qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia necessario verificare l’idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza. L’Art 197 dispone della carenza di legittimazione a testimoniare: i coimputati, nel medesimo reato o delle persone imputate in un procedimento connesso salvo che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell’Art 444; persone imputate in un procedimento connesso o collegato prima che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell’Art 444; del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria; di coloro che nel medesimo procedimento svolgono hanno svolto la funzione di giudice, pm o loro ausiliario nonché il difensore che abbia svolto attività di investigazioni difensiva e di coloro che hanno formato la documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni assunte ai sensi dell’arte 391 Ter. Ai sensi dell’Art 199 non possono essere obbligati a disporre come testimoni i prossimi congiunti, ad eccezione di quelli che hanno presentato denuncia, querela o istanza ovvero che sono persone offese dal reato; chi è legato all’imputato da vincolo di adozione. L’Art 200 individua alcune categorie di persone che non possono essere obbligato a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria: si tratta di ministri di confessioni religiose; avvocati, investigatori privati autorizzati, consulenti tecnici e notai; medici, chirurghi, farmacisti, ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria; consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ragionieri e periti; giornalisti professionisti iscritti nell’albo professionale e, relativamente i nomi delle persone dalle quali medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell’esercizio della loro professione. Ma se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l’identificazione della fonte della notizia, il

giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni. Ai sensi dell’Art 326 CP, il segreto d’ufficio è protetto in modo più rigoroso di quello professionale, obbligando il pubblico ufficiale, il pubblico impiegato e l’incaricato di un pubblico servizio ad astenersi dal deporre, ad eccezione dei casi in cui hanno l’obbligo di riferire all’autorità giudiziaria. Per quanto concerne invece i documenti coperti da segreto di ufficio, la cui diffusione sei idonea a recare danno all’integrità della Repubblica, l’autorità giudiziaria ne informa il presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini dell’eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto, ma se entro 30 giorni dalla notificazione della richiesta il presidente del Consiglio dei Ministri non dà conferma del segreto, l’autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l’ulteriore corso del procedimento.l’Art 224 restringe l’area di operatività delle tipologie di segreto con riferimento a fatti, notizie o documenti inerenti alcune tipologie di reato e a condotte elusivi di una causa di giustificazione speciale posti in essere da soggetti appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza.

  1. L’esame delle parti = A differenza del testimone, il dichiarante non soggiace all’obbligo, penalmente sanzionato, di verità e completezza delle disposizioni, ma al contrario, la facoltà di non sottoporsi all’esame non che, in caso contrario, di non rispondere alle domande; le dichiarazioni sono rese secondo le regole dell’esame incrociato; le domande devono riguardare i fatti oggetto di prova. Le parti hanno il diritto di restare in silenzio, ma anche il diritto di mentire, non rivestendo la qualifica di testimone. Questo mezzo di prova viene disposto per la parte civile, il responsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria, che non devono essere esaminati come testimoni e che chiedono oppure consentono di esservi sottoposti. In tale eventualità, possono rifiutarsi di rispondere alle domande e non rispondono di falsa testimonianza. L’imputato concorrente all’obbligo di presentarsi per rendere l’esame e, in difetto, il giudice ne ordina l’accompagnamento coattivo. Può dire il falso senza conseguenze penali, ad eccezione della calunnia e la simulazione di reato. Per quanto concerne l’esame degli imputati collegati o connessi teleologicamente, ad essi si applica la medesima disciplina prevista per l’esame degli imputati in procedimenti connessi o collegati, con l’unica differenza che, se si rendono dichiarazioni concernenti la responsabilità di altri imputato, da quel momento assumono la qualifica di testimone assistito.
  2. La testimonianza assistita= , si intende quella testimonianza escussa dal soggetto che è imputato in un processo collegato o connesso e che viene chiamato come teste in quello per il quale si procede. assumono la qualifica di testimone assistito l’imputato in un procedimento connesso o collegato, quando nei loro confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile; E l’imputato in un procedimento connesso o di un reato collegato che hanno reso dichiarazioni sui fatti concernenti l’altrui responsabilità, anche prima che il procedimento penale nei loro confronti si sia concluso.
  3. Il confronto = disciplinato dall’Art 211, si tratta di un mezzo di prova volta a verificare dichiarazioni contrastanti rese, su fatti circostanze importanti, da soggetti già esaminati o interrogati. Il confronto può essere disposto sia nel corso dell’indagini preliminari, sia nell’incidente probatorio, sia nell’udienza preliminare, sia nel corso degli atti preliminari al dibattimento e nel dibattimento, nonché nel giudizio di appello.
  4. La ricognizione = mezzo di prova finalizzato alla comparazione con una pregressa esperienza cognitiva e può avere ad oggetto persone, cose, voci, suoni e quanto altro può essere oggetto di percezione sensoriale. Può essere proposta dal giudice nel corso dell’indagini preliminari, nell’incidente probatorio, nell’udienza preliminare e nel corso degli atti preliminari al dibattimento e nel dibattimento nonché nel giudizio di appello. Il giudice in via preliminare invita il ricognitori, a pena di nullità relativa del mezzo di prova a descrivere la persona indicando tutti i particolari che ricorda. Il giudice, in assenza del ricognitori, procura la presenza di almeno due persone (ovvero due cose) il più possibile somiglianti, anche nell’abbigliamento, A quella sottoposta a ricognizione. Successivamente, introdotto il ricognitori, il giudice gli chiede se riconosca taluno dei presenti e, in caso affermativo, lo invita a indicare chi abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certo. Nel verbale è fatta menzione, appena di nullità, delle modalità di svolgimento della ricognizione.
  5. L’esperimento giudiziale postula uno stato di incertezza sulle modalità di svolgimento di un fatto rilevante ex Art
    1. Consiste nella riproduzione, per quanto è possibile, della situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e nella ripetizione delle modalità di svolgimento del fatto stesso.
  6. Perizia = È ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche. La perizia si configura quale prova neutra, e come tale sottratta al potere dispositivo delle parti è affidata esclusivamente alla discrezionalità del giudice. le parti hanno comunque diritto all’ammissione della perizia e l’organo giurisdizionale che rigetti tale richiesta dovrà specificamente motivare. Via la perizia coattiva riguardanti il prelievo di campioni organici a fini di determinazione del profilo del DNA; vi sono poi prelievi biologici cattivi che vengono effettuati anche senza il consenso del diretto interessato, non solo sull’indagato ma anche su altri interessati (caso Chiara).non può essere prelevato il sangue, ma si può prelevare mucosa orale, peli, capelli. L’Art 359 bis prevedeva che quel profilo genetico non poteva essere utilizzato come prova, ma poi nel 2009, con l’introduzione della banca dati, può essere utilizzata anche per dimostrare un fatto di reato, quindi come prova. Il DNA poi va confrontato con una traccia lasciata sulla vittima sulla scena del crimine, oppure confrontato con il DNA del sospettato. la norma distingue, anzitutto, asseconda che ricorra un meno il consenso della persona interessata: se sussiste il consenso, il pm può far compiere le operazioni al proprio consulente tecnico (gli accertamenti in questione si svolgeranno ai sensi dell’arte 359 e

nel contraddittorio tra le parti. L’imputato viene sentito sempre per ultimo, si tratta di un trattamento di favore in quanto ho più tempo per preparare la difesa.

  1. L’esame dei testimoni e le regole dell’esame incrociato= Conclusa la fase di ammissione delle richieste istruttorie, si apre l’istruttoria dibattimentale nella quale si procede ad assumere le prove nell’ordine indicato dall’Art 496: salvo che le parti si accordino diversamente, si inizia con l’assunzione delle prove richieste dal pm e si prosegue con l’assunzione di quelle richieste dalle parti private.i testimoni sono esaminati uno dopo l’altro nell’ordine prescelto dalle parti chili hanno citati. Prima che abbia inizio l’escussione del testimone, costui viene e dotto dal giudice circa l’obbligo di dire la verità.nel caso in cui vengano o mesi gli avvertimenti gli inviti indicati dall’Art 497 co. 2 si verifica una nullità relativa che deve essere eccepita dalla parte che vi assiste, prima che l’escussione del testimone all’inizio. Ulteriore regola è quella che nel corso dell’udienza nessuna delle persone citate prima di deporre può comunicare con alcuna delle parti o con i difensori o consulenti tecnici, assistere agli esami degli altri o vedere o udire o essere altrimenti informata di ciò che si fa nell’aula di udienza. Quanto alle modalità di svolgimento dell’escussione orale, essa avviene attraverso l’esame incrociato, il quale si articola in tre fasi, di cui la prima è necessaria e le altre eventuali: l’esame (condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del testimone o da chi ha un interesse comune ad essa, ed è volta ad ottenere dichiarazioni idonee a supportare la tesi di chi sta formulando le domande); il controesame (che è una fase eventuale, in quanto è destinato a svolgersi solo qualora la parte che ha un interesse contrario intenda procedere, ed ha la funzione di screditare l’attendibilità del dichiarante o comunque di dimostrare la non veridicità dei fatti dallo stesso affermati nel corso dell’esame); il riesame che ha natura doppiamente eventuale, in quanto può essere svolto solo a seguito dell’eventuale controesame dalla parte che ha proceduto all’esame, e mira recuperare l’attendibilità della versione resa in sede di esame e incrinata dal controesame. Ai sensi dell’Art 499 l’esame testimoniale si svolge mediante domande su fatti specifici, nel corso dell’esame sono vietate le domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte, nell’esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del testimone e da quello che ha un interesse comune sono vietate le domande che tendono a suggerire le risposte, il presidente cura che l’esame del testimone sia condotto senza ledere il rispetto della persona e il testimone può essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti; durante l’esame, il presidente, anche d’ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte e la realtà dell’esame la correttezza delle contestazioni. Nel controesame però le domande che tendono a suggerire le risposte, non sono vietate in quanto possono rendersi necessarie al fine di verificare l’attendibilità del dichiarante. Nel caso in cui, nel corso dell’esame, il testimone renda dichiarazioni difformi da quelle effettuate in ordine alle medesime circostanze durante le indagini preliminari dinanzi al pm o alla PG, nel corso delle indagini svolte dall’difensore o al cospetto del giudice dell’udienza preliminare, la parte che sta procedendo all’escussione può contestare la rilevata difformità procedendo alla lettura dei verbali che documentano le pregresse dichiarazioni contenute nel fascicolo del pm. Lo stesso può avvenire anche in caso di testimone vittima di violenza o minaccia o destinatario della promessa di denaro o altra utilità affinché non deponga o deponga il falso.
  2. L’esame dei periti e dei consulenti tecnici= L’Art 501 stabilisce che, per l'esame dei periti e dei consulenti tecnici, si osservano le disposizione sull'esame testimoniale, in quanto applicabili. Diversamente dal testimone tuttavia, il perito o il consulente tecnico, non deve essere autorizzato a consultare documenti, note scritte o appunti, ma, per contro, possono farlo liberamente. Evidentemente il legislatore non ha potuto non tener conto del fatto che tali soggetti, svolgendo per lo più attività di natura scientifica, devono poter utilizzare tali scritti, senza che ciò possa influire sulla loro attendibilità. E' inoltre consentita non solo la consultazione di scritti propri, ma anche di altri. A tali soggetti viene riconosciuta la qualità di testimone, ne consegue che il giudice può dedurre elementi di prova e di giudizio dalle loro dichiarazioni e dai loro chiarimenti, senza l'obbligo di disporre apposita perizia, quando con adeguata motivazione il medesimo giudice dimostri che non è necessario, in quanto gli elementi forniti dai consulenti appaiono privi di incertezze e basati su argomentazioni logiche e convincenti, nonché scientificamente corrette.
  3. L’esame delle parti private= L’Art 503 prevede Che dopo l’esame dei testimoni dei continenti tecnici e dei periti, possono essere esaminate le parti Che vi hanno fatto richiesta o vi hanno acconsentito. Le modalità di esame sono le stesse previste per il teste (esami, controesame e riesame). Inoltre anche in italiano è prevista la possibilità di effettuare contestazioni nei riguardi del dichiarante. 4. L’esame a distanza
  4. I poteri del giudice nel corso dell’assunzione= nell’ambito delle attività di assunzione della prova il giudice provvede a garantire il rispetto delle prescrizioni che regolamentano le modalità di svolgimento dell’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti. L’Art 506 prevede che il presidente, muovendo dai risultati delle prove assunte in dibattimento su iniziativa delle parti ovvero sulla scorta di quanto emerso all’esito delle letture effettuate a norma degli Art 511-513, posso indicare alle parti medesime temi di prova nuovi o più ampi rispetto a quelli trattati in fase istruttoria, al fine di consentire loro di completare l’escussione delle fonti di prova introdotti in giudizio. Il presidente inoltre la facoltà di rivolger e domande ai testimoni, ai periti, i consulenti tecnici e alle persone indicate dall’Art 210 ed alle parti già esaminate, in un momento successivo all’espletamento del

controesame. L’Art 507 consente inoltre al giudice l’esercizio di prerogative di iniziativa probatoria rimessa integralmente alle determinazioni dell’organo procedente, nel rispetto dei presupposti codificati dal disposto in questione. Relativamente all’esercizio di tali poteri, le parti non vantano alcun diritto, potendo solo sollecitare l’attivazione. I poteri di intervento possono essere esercitati una volta terminata l’acquisizione delle prove, ovvero solo all’esito di una istruttoria che si è svolta esclusivamente su impulso delle parti. il potere del giudice di assumere l’ufficio nuovi mezzi di prova può essere esercitato anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto.alle parti deve essere comunque riconosciuto il diritto alla prova contraria, che può essere negato dal giudice, con adeguata motivazione, solo quando le prove richieste sono vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti.

  • L’acquisizione delle prove= L’utilizzabilità degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento è subordinata alla loro acquisizione attraverso lettura ovvero tramite indicazione. La lettura di verbali di dichiarazioni, così come la lettura della relazione peritale, non può mai precedere l’esame orale.gli Art 512 e successivi disciplinano la possibilità di recupero, a fini decisionali, di atti contenuti nel fascicolo del pm e, in quanto tali relativi a conoscenze non vagliate nel contraddittorio tra le parti.si tratta degli atti assunti dalla PG, del pm, dei difensori delle parti private e dal giudice nel corso dell’udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne sia divenuta impossibile la ripetizione; dei verbali di dichiarazioni rese da persona residente all’estero anche a seguito di rogatoria internazionale se essa, essendo stata citata, non è comparsa e solo nel caso in cui non sia assolutamente possibile l’esame dibattimentale; dei verbali delle dichiarazioni rese dall’imputato al pm o alla PG su delega del pm o al giudice nel corso dell’indagini preliminari o nell’udienza preliminare, nel caso di assenza dell’imputato ovvero di rifiuto di sottoporsi all’esame: tali dichiarazioni comunque non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso. L’Art 514 vieta inoltre la possibilità di dare lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall’imputato, dalle persone indicate nell’Art 210 da testimoni alla PG, il pm o al giudice nel corso dell’indagini preliminari o nell’udienza preliminare, a meno che nell’udienza preliminare le dichiarazioni siano state rese nelle forme previste dagli Art 498 e 499, alla presenza dell’imputato e del suo difensore.
  • Le nuove contestazioni= Al pari dell’udienza preliminare, anche nel corso dell’udienza dibattimentale il pm può modificare l’originaria imputazione. A differenza dell’udienza preliminare, per la fase dibattimentale la discrasia tra l’atto di esercizio dell’azione penale e del fatto rappresentato nel corso dell’istruttoria dibattimentale è ricondotta a tre differenti ipotesi: un fatto diverso da quello originariamente contestato (art. 516).; una circostanza aggravante dapprima non contestata, ovvero un reato connesso (Art 517); un fatto nuovo (Art 518). A tutte le ipotesi di modificazione corrisponde il diritto di chiedere un termine a difesa non inferiore a 20 e non superiore a 45 giorni e il diritto di chiedere l’ammissione di nuovi prove. La corte costituzionale ha affermato inoltre il diritto di chiedere l’applicazione della pena su richiesta relativamente al fatto diverso, al reato concorrente o alla circostanza gravante, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale; il diritto di chiedere il giudizio abbreviato, relativamente al fatto diverso o al reato concorrente, anche quando la nuova contestazione concerne un fatto che non risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale; il diritto di chiedere il giudizio abbreviato relativamente alla circostanza aggravante, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava degli atti di indagine; il diritto di chiedere l’oblazione relativamente al fatto diverso o al reato concorrente contestato in dibattimento; il diritto di chiedere la sospensione del processo con messa alla prova, relativamente al fatto diverso ovvero alla circostanza aggravante contestata in dibattimento. Nel caso di fatto diverso il pm modifica l’imputazione e procede alla relativa contestazione. l’Art 516 prevede che, qualora, a seguito della modificazione risulti competente il tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, ovvero il reato preveda l’udienza preliminare e questa non sia tenuta, l’imputato deve eccepire l’inosservanza delle relative disposizioni, appena di decadenza. Nel caso di fatto nuovo l’Art 518 prevede che, fuori dei casi previsti dall’Art 517(reato concorrente circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento), il pm procede nelle forme ordinarie se nel corso del dibattimento risulta a carico dell’imputato un fatto nuovo e non enunciato nel decreto che dispone il giudizio e per il quale si debba procedere d’ufficio.in alternativa il pm può contestare il fatto nuovo nella medesima udienza a condizione che si tratti di un reato a procedibilità d’ufficio, che l’imputato sia presente accontenta alla contestazione e che essa non deve causare un pregiudizio per la speditezza del procedimento.
  • (^) L’Art 522 sanziona con la nullità l’inosservanza delle disposizioni in materia di nuove contestazioni. Il giudice mantiene intatto il potere di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione, con il solo limite derivante dalla sua competenza, cioè se il pm il dominus del fatto, il giudice dominus della qualificazione giuridica.
  • La discussione finale= si svolge al termine dell’istruzione probatoria, nel corso della quale il pm e i difensori delle parti private illustrano il giudice le proprie ricostruzioni e formulano le rispettive conclusioni. Le conclusioni sono formulate oralmente, mentre sono in relazione alla parte civile è previsto l’onere di presentare conclusioni scritte, che devono comprendere anche la determinazione dell’ammontare dei danni di cui si chiede il risarcimento. La mancata presentazione delle conclusioni scritte determina la revoca della costituzione di parte civile. A seguito

del danno) e, se condanna l'imputato al risarcimento del danno, provvede alla sua liquidazione, quando questa non rientri nella competenza di un altro giudice (art. 538 c.p.p.). Quando però le prove acquisite non consentono al giudice di quantificare l'esatto ammontare del danno, questi pronuncia una condanna generica, rimettendo le parti davanti al giudice civile e condanna, su richiesta della parte civile, l'imputato e il responsabile civile, al pagamento di una provvisionale, nei limiti in cui ritiene raggiunta la prova (art. 539 c.p.p.). La condanna per la responsabilità civile si estende anche al responsabile civile citato o intervenuto in giudizio se è riconosciuta la sua responsabilità (art. 538 ult. co. c.p.p.). 2) esame della testimonianza= Conclusa la fase di ammissione delle richieste istruttorie, si apre l’istruttoria dibattimentale nella quale si procede ad assumere le prove nell’ordine indicato dall’Art 496: salvo che le parti si accordino diversamente, si inizia con l’assunzione delle prove richieste dal pm e si prosegue con l’assunzione di quelle richieste dalle parti private.i testimoni sono esaminati uno dopo l’altro nell’ordine prescelto dalle parti chili hanno citati. Prima che abbia inizio l’escussione del testimone, costui viene e dotto dal giudice circa l’obbligo di dire la verità.nel caso in cui vengano o mesi gli avvertimenti gli inviti indicati dall’Art 497 co. 2 si verifica una nullità relativa che deve essere eccepita dalla parte che vi assiste, prima che l’escussione del testimone all’inizio. Ulteriore regola è quella che nel corso dell’udienza nessuna delle persone citate prima di deporre può comunicare con alcuna delle parti o con i difensori o consulenti tecnici, assistere agli esami degli altri o vedere o udire o essere altrimenti informata di ciò che si fa nell’aula di udienza. Quanto alle modalità di svolgimento dell’escussione orale, essa avviene attraverso l’esame incrociato, il quale si articola in tre fasi, di cui la prima è necessaria e le altre eventuali: l’esame (condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del testimone o da chi ha un interesse comune ad essa, ed è volta ad ottenere dichiarazioni idonee a supportare la tesi di chi sta formulando le domande); il controesame (che è una fase eventuale, in quanto è destinato a svolgersi solo qualora la parte che ha un interesse contrario intenda procedere, ed ha la funzione di screditare l’attendibilità del dichiarante o comunque di dimostrare la non veridicità dei fatti dallo stesso affermati nel corso dell’esame); il riesame che ha natura doppiamente eventuale, in quanto può essere svolto solo a seguito dell’eventuale controesame dalla parte che ha proceduto all’esame, e mira recuperare l’attendibilità della versione resa in sede di esame e incrinata dal controesame. Ai sensi dell’Art 499 l’esame testimoniale si svolge mediante domande su fatti specifici, nel corso dell’esame sono vietate le domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte, nell’esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del testimone e da quello che ha un interesse comune sono vietate le domande che tendono a suggerire le risposte, il presidente cura che l’esame del testimone sia condotto senza ledere il rispetto della persona e il testimone può essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti; durante l’esame, il presidente, anche d’ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte e la realtà dell’esame la correttezza delle contestazioni. Nel controesame però le domande che tendono a suggerire le risposte, non sono vietate in quanto possono rendersi necessarie al fine di verificare l’attendibilità del dichiarante. Nel caso in cui, nel corso dell’esame, il testimone renda dichiarazioni difformi da quelle effettuate in ordine alle medesime circostanze durante le indagini preliminari dinanzi al pm o alla PG, nel corso delle indagini svolte dall’difensore o al cospetto del giudice dell’udienza preliminare, la parte che sta procedendo all’escussione può contestare la rilevata difformità procedendo alla lettura dei verbali che documentano le pregresse dichiarazioni contenute nel fascicolo del pm. Lo stesso può avvenire anche in caso di testimone vittima di violenza o minaccia o destinatario della promessa di denaro o altra utilità affinché non deponga o deponga il falso.

  1. Principi generali del Giudizio di appello (Che effetto devolutivo c’è? Ci sono dei casi che nonostante l’effetto parzialmente devolutivo, il giudice può decidere oltre ciò che è stato impugnato?) = quando parliamo di appello ci riferiamo al giudizio di secondo grado, configurabile come giudizio di controllo. A seguito delle modifiche apportate dal d.lgs 11/2018 L’imputato può appellare le sentenze di condanna, ad eccezione di quelle che hanno applicato la sola pena dell’ammenda; il pm può appellare le sentenze di condanna (ad eccezione di quelle che hanno applicato la sola pena dell’ammenda) solamente quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale e stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato. L’imputato può appellare le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, ad eccezione delle sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, in riferimento alla loro assoluta inidoneità a cagionare un pregiudizio alle ragioni dell’imputato, nonché delle sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa. Il pubblico ministero può appellare le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento ad eccezione di quelle relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa. Sono inoltre in appellabili la sentenza pre dibattimentale di non doversi procedere nell’eventualità in cui, mancando l’opposizione del pm o dell’imputato, il giudice abbia dichiarato, alternativamente, l’estinzione del reato, l’improponibilità ovvero ancora l’improcedibilità dell’azione penale; sono in appellabili inoltre le disposizioni della sentenza che riguardano le misure di sicurezza quando la parte non propone impugnazione contro un altro capo penale della sentenza di condanna o di proscioglimento. Con riferimento al giudizio abbreviato e al patteggiamento, il legislatore ha correlativamente stabilito una contrazione dello jus appellandi, in considerazione di un affievolimento dell’interesse che si concretizza

in una rinuncia implicita (parziale o totale) all’impugnazione.in relazione al giudizio abbreviato, l’Art 443 individua una serie di limitazioni riferibili ora all’imputato, ora al pubblico ministero. L’imputato non può proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, ad eccezione delle sentenze di assoluzione per difetto di imputabilità, derivanti da vizio totale di mente. Il pm invece, non può appellare le sentenze di condanna ad eccezione di quelle che abbiano modificato il titolo del reato, non sussistendo alcuna limitazione relativamente alle sentenze di proscioglimento. Con riferimento al procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, il legislatore ha optato per la radicale in appellabilità della sentenza, ad eccezione delle ipotesi in cui il pm abbia opposto il proprio dissenso alla definizione del rito con tali forme. Per quanto concerne l’ufficio del pm legittimati a proporre appello, l’Art 593 bis individua nel procuratore della Repubblica presso il tribunale il titolare del potere di appello contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari, della corte d’assise e del tribunale. Un potere residuale è riconosciuto al procuratore generale presso la corte di appello, il quale può appellare soltanto nei casi di avocazione ovvero qualora il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento. Il potere di proporre appello spetta anche al difensore dell’imputato, al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata, alla parte civile al querelante. Poi vi é l’istituto dell’appello incidentale dove la parte che non ha proposto appello può comunque proporre appello incidentale. Con la riforma del processo penale 2017, e in conseguenza dell'emanazione del decreto legislativo attuativo n. 11/2018, è stata modificata la disciplina di tale forma di impugnazione, che adesso non è più proponibile dal pubblico ministero ed è quindi riservata all'imputato. In particolare, l'appello incidentale si atteggia come una rimessione in termini che consente all'imputato che non abbia proposto impugnazione principale di proporre appello incidentale entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la notificazione prevista dall'articolo

Ai sensi dell’art 597 L'appello viene definito come strumento di impugnazione parzialmente devolutivo , in quanto attribuisce alla cognizione del giudice di secondo grado solo i punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti dall'appellante, ove per “punto della decisione” va inteso il punto riferito alla singola decisione del giudice. Ad ogni modo, il giudice dell'appello ha il potere-dovere di decidere anche in ordine ai punti della sentenza non specificamente impugnati, qualora tali punti siano comunque collegati da un rapporto di pregiudizialità, di interdipendenza e/o di connessione essenziale con quelli effettivamente impugnati. La norma in esame opera innanzitutto una radicale distinzione tra appello dell'imputato ed appello del pubblico ministero.

  • (^) Nell'ipotesi in cui ad appellare sia il pubblico ministero la pronuncia del giudice d'appello non incontra particolari limiti, distinguendosi a seconda che il giudice riformi o confermi la decisione di primo grado. In caso di riforma, se l'appello si riferisce ad una sentenza di condanna il giudice d'appello può dare al fatto una qualificazione giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la pena, revocare benefici, applicare eventualmente misure di sicurezza ed adottare ogni altro provvedimento consentito dalla legge. Per contro, qualora l'appello riguardi una sentenza di proscioglimento, il giudice di seconde cure può emettere una sentenza di condanna ed emettere i relativi provvedimenti cui si è appena accennato, ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella indicata nella prima sentenza. In caso di conferma della sentenza di primo grado, la legge non esclude che il giudice d'appello possa, nei casi consentiti, applicare, modificare o escludere una misura di sicurezza e le pena accessoria.
  • (^) Nel caso di appello del solo imputato , vige il divieto di reformatio in peius , dato che l'opposto principio suggerirebbe al condannato di non appellare mai, a causa del timore di vedersi aumentata o aggravata la pena già comminata. il giudice d'appello non può invero irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata, nè revocare i benefici. Tale divieto, quindi, è riferito solo al dispositivo e non alla motivazione e non concerne le disposizioni civili, che possono essere rivalutate dal giudice.Un' eccezione a tale divieto è rappresentata dal potere del giudice di dare una definizione giuridica più grave al fatto , purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado. Altra eccezione riguarda la statuizione riguardo alle spese civili. Discorso a parte per il comma 4, che prevede che in ogni caso, se è accolto l'appello dell'imputato in relazione a circostanze o a reati concorrenti , anche se unificati per il vincolo della continuazione, la pena complessiva irrogata è diminuita in maniera corrispondente. Sempre in un'ottica di favor rei , all'esito dell'appello il giudice può applicare la sospensione condizionale della pena, evitare la menzione della condanna nel casellario giudiziale, può applicare una o più circostanze attenuanti ed effettuare il giudizio di comparazione di cui all'articolo 69 c.p.. Gli atti preliminari= la fase pre dibattimentale d’appello è aperta alla ricezione, da parte del giudice di secondo grado, del fascicolo contenente il provvedimento impugnato, l’atto di impugnazione e gli atti del procedimento. Ai sensi dell’art 601, il giudice d'appello deve prima di tutto verificare che non sussistano elementi che conducano all'inammissibilità dell'appello art. 591 , il giudice ordina senza ritardo la citazione dell'imputato appellante, oppure dell'imputato non appellante qualora vi sia appello del pubblico ministero, vi siano le condizioni per estendere l'appello ai sensi dell'articolo 587 , oppure ancora se l'appello sia stato proposto per i soli interessi civili. Quando il giudizio di appello ha ad oggetto esclusivo una delle materie indicate nell’Art 599 (la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione tra circostanze , oppure l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, delle sanzioni sostitutive, della sospensione condizionale della pena o della non menzione

quelle inammissibili o manifestamente irrilevanti. Per quanto concerne invece la rinnovazione disposta d'ufficio , essa è consentita a patto che il giudice stesso la ritenga assolutamente necessaria. Ai sensi del comma 3 bis , qualora vi sia appello del pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice è obbligato a disporre la rinnovazione. Trattasi di un'ipotesi di rinnovazione obbligatoria, il cui presupposto è appunto il semplice appello da parte del pubblico ministero che ritenga che il giudice di prime cure abbia errato nel valutare la prova dichiarativa (testimonianza oppure dichiarazione dello stesso imputato). L’art 599 co. 3 dispone che nel caso di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, il giudice assume le prove in camera di consiglio con la necessaria partecipazione del pm e dei difensori e se questi non sono presenti quando è disposta la rinnovazione, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che copia del provvedimento sia comunicata al pm e notificato ai difensori. Le decisioni del giudice d’appello=

  • (^) sentenza di annullamento= L’Art 604 disciplina la nullità della precedente sentenza. Il comma 1 disciplina la nullità della sentenza che abbia condannato per un fatto diverso da quello contestato , ed in tal caso il giudice d'appello dichiara la nullità dell'intera sentenza, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Allo stesso esito si giunge qualora si ravvisi la mancata contestazione in ordine ad una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato oppure una circostanza aggravante ad effetto speciale (v. art. 63 comma 3 c.p.), ma in tal caso la nullità si riferisce solo alla parte di sentenza che abbia ingiustamente tenuto conto di tali aggravanti, a meno che il giudice d'appello non ritenga prevalenti od equivalenti le circostanze attenuanti , nel qual caso il rinvio al primo giudice sarebbe inutile. Per quanto concerne invece gli altri tipi di circostanze , il giudice d'appello semplicemente esclude le aggravanti non contestate ed effettua, se necessario, un nuovo giudizio di comparazione. Nel caso in cui invece la mancata contestazione riguardi un reato concorrente o un fatto nuovo , il giudice d'appello dichiara la nullità della relativa parte di sentenza ed elimina la pena corrispondente. I commi 4 e 5 riguardano invece i casi in cui il giudice rilevi la sussistenza di una nullità, la quale può essere assoluta (v. art. 179 ) o di tipo intermedio (v. art. 180 ), dalle quali sia derivata la nullità del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado. In tal caso la sentenza è tout court nulla e gli atti vanno trasmessi al giudice di primo grado, determinandosi dunque una regressione del procedimento. Se invece, ai sensi del comma 5, trattasi di altre nullità diverse da quelle assolute o intermedia, il giudice d'appello può ordinare la rinnovazione degli atti nulli oppure decidere direttamente nel merito , qualora propenda per la non necessarietà degli atti nulli ai fini del giudizio. Il comma 5 bis concerne invece la nullità della sentenza per non avere il giudice di primo grado applicato correttamente la procedura relativa all' assenza dell'imputato , oppure venga dimostrata l'incolepvole mancata conoscenza del processo da parte del medesimo. In tali casi il giudice d'appello trasmette gli atti al giudice di primo grado, determinandosi anche in tal caso una regressione del procedimento. Quando il giudice d'appello rileva che il primo giudice ha erroneamente dichiarato l'estinzione del reato o che l'azione penale non poteva essere iniziata o proseguita , il giudice d'appello decide nel merito, rinnovando, se occorre, il dibattimento. La medesima sorte quando rilevi che il primo giudice abbia erroneamente respinto la richiesta di oblazione. In tal caso il giudice d'appello procede di conseguenza, accogliendo la domanda e, una volta avvenuto il pagamento, pronuncia sentenza di proscioglimento.
  • (^) Declatoria di inammissibilità, di conferma o di riforma= art 605 stabilisce che al di fuori delle varie ipotesi di nullità della sentenza di primo grado contemplate dall'articolo 604 , la presente norma stabilisce che il giudizio d'appello può concludersi con sentenza di inammissibilità, di conferma o di riforma. Il giudice d'appello dichiara inammissibile l'appello con sentenza qualora rilevi la sussistenza di una causa di inammissibilità prevista dall'articolo 591 non rilevata prima del dibattimento o insorta dopo la sua apertura. Pronuncia invece sentenza di conferma quando, dopo aver ritenuto non fondati i motivi d'appello presentati, mantiene inalterata la sentenza di primo grado. Con la sentenza di riforma il giudice d'appello, accogliendo uno o più motivi d'appello, modifica in tutto o in parte la sentenza di primo grado, salvo il divieto di reformatio in peius in caso di appello del solo imputato (senza quindi appello incidentale del pubblico ministero). Le pronunce del giudice d'appello sono immediatamente esecutive , e copia della sentenza di appello, unitamente agli atti processuali, è trasmessa senza ritardo al giudice di primo grado quando quest'ultimo è competente per l'esecuzione e non è stato presentato ricorso per cassazione. 4) Il ricorso per cassazione Disciplinato dagli artt. 606 e ss. c.p.p., rientra, come l'appello, tra gli ordinari mezzi di impugnazione delle sentenze. Con il ricorso in cassazione possono essere fatti valere solo i vizi di legittimità della sentenza tassativamente elencati dalla legge. Nel dettaglio, tale mezzo di impugnazione può essere proposto, ai sensi dell'articolo 606 del codice di procedura penale, solo per cinque ordini di motivi:
  • "esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri";
  • "inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale";
  • "inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza";
  • "mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'art. 495, comma 2";
  • mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi del gravame". Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la corte procede in camera di consiglio quando deve decidere su ogni ricorso contro provvedimenti non hai messi nel dibattimento, fatta eccezione delle sentenze pronunciate a norma dell’Art 442, in quanto, in tale eventualità, derogando a quanto previsto dall’Art 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie delle altre parti senza intervento di difensori. Fino a 15 giorni prima dell’udienza, tutte le parti possono presentare i motivi nuovi memorie e, fino a cinque giorni prima, possono presentare memorie di replica. Ai sensi dell’art 614 nella fase dibattimentale le parti possono comparire esclusivamente per mezzo dei loro difensori. L’Art 615 dispone che nelle ipotesi in cui il giudizio in cassazione si sia svolto in forma dibattimentale (v. art. 614 ) la sentenza è deliberata in camera di consiglio subito dopo il termine della pubblica udienza, tranne quando, per la molteplicità o per l'importanza delle questioni da decidere, il presidente ritenga indispensabile differire la deliberazione ad altra prossima udienza. Subito dopo la deliberazione, la sentenza viene pubblicata mediante lettura del dispositivo tramite il presidente o un consigliere da lui delegato. Alla sottoscrizione del dispositivo procede invece solo il presidente. Il giudizio può concludersi con:
  • (^) Sentenza di inammissibilità= emanata, a seguito di procedimento in camera di consiglio , nei casi tassativamente previsti dal codice di procedura penale, quando vi è stata la violazione delle norme procedurali, quando mancano i presupposti soggettivi per promuovere il ricorso, quando questo è proposto per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge o manifestamente infondate, quando i motivi sono manifestamente infondati e per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello (salvo quanto detto sopra).
  • (^) Sentenza di rigetto= nell’ipotesi in cui il ricorso sia infondato, per mancato accoglimento dei relativi motivi
  • (^) Sentenza di rettifica: Quando la sentenza impugnata contiene degli errori di diritto nella motivazione o erronee indicazioni dei testi di legge che non ne producono l'annullamento, la corte adotta sentenza di rettifica. Lo stesso accade se si deve solo rettificare la specie o la quantità della pena per errore di denominazione o di computo e nei casi di legge più favorevole all'imputato qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto.
  • (^) Sentenza di annullamento: con rinvio o senza rinvio:
  1. Senza rinvio= art 620 codifica in maniera tassativa le ipotesi in cui la corte di cassazione può procedere all' annullamento senza rinvio di una sentenza, senza dover rinviare la causa ad un giudice di merito, dato che evidentemente è sufficiente un giudizio di legittimità per poter tutelare efficacemente gli interessi della parte ricorrente. L’annullamento senza rinvio opera quindi: se il fatto non è previsto dalla legge come reato, se il reato è estinto o se l’azione penale non doveva essere iniziata o proseguita; se il reato non appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario; se il provvedimento impugnato contiene disposizioni che eccedono i poteri della giurisdizione limitatamente alle medesime; se la decisione impugnata consiste in un provvedimento non consentito dalla legge; se la sentenza è nulla a norma dei limiti dell’Art 522 in relazione a un reato concorrente; se la sentenza è nulla norma di limiti dell’Art 522 in relazione ho fatto il nuovo mondo e, se la condanna è stata pronunciata per errore di persona; si avvia contraddizione tra la sentenza o l’ordinanza impugnata e un’altra anteriore concernente la stessa persona e il medesimo oggetto, pronunciato dallo stesso da un altro giudice penale; se la sentenza impugnata ha deciso in secondo grado su materia per la quale non è ammesso l’appello; se la corte ritiene di poter decidere, non essendo necessario ulteriori accertamenti di fatto, o di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito, O di adottare i provvedimenti necessari, in ogni altro caso in cui ritiene superfluo rinvio.
  2. Con rinvio= art 630 prevede che nelle ipotesi in cui la corte di cassazione ritenga che all'esito del giudizio non sia possibile annullare senza rinvio, ma, per contro, giudichi come necessario un rinvio al giudice competente, quest'ultimo si occuperà della c.d. fase rescissoria. La norma in esame individua il giudice di volta in volta competente: se viene annullata una ordinanza , la corte dispone la trasmissione degli atti al giudice che l'ha emessa, il quale provvederà attenendosi alla sentenza di annullamento. La medesima regola è stata ritenuta applicabile anche qualora avverso l'ordinanza sia stato proposto ricorso immediato per cassazione; se viene annullata una sentenza di condanna per una causa di nullità prevista dall'articoli 604 , commi 1, 4 e 5 (mancata contestazione e sussistenza di nullità intermedie), la corte dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado. Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 604, la corte provvede invece all'annullamento senza rinvio; se è annullata la sentenza di una corte d'assise, di un tribunale in composizione collegiale, di una corte d'appello o di una corte d'assise d'appello, il giudizio è rinviato ad altro giudice della stessa sezione o dello

stata disposta la sospensione della pena o della misura di sicurezza, dispone che ne riprenda l'esecuzione. In ogni caso, la dichiarazione di inammissibilità della richiesta o la sentenza di rigetto non precludono all'istante il diritto di presentare una nuova richiesta basata su elementi differenti (art. 641 c.p.p.). Se invece vi è stata sentenza di accoglimento, il soggetto interessato ha la facoltà sia di richiedere che la stessa sia affissa, per estratto, nel comune in cui era stata pronunciata la sentenza di condanna e in quello dell'ultima residenza del condannato, sia che l'estratto della sentenza sia pubblicato su un giornale da lui stesso indicato (art.642 c.p.p.). Le spese per le pubblicazioni vanno a carico della cassa delle ammende. L'art. 643 c.p.p. prevede inoltre, per colui che è stato prosciolto a seguito della domanda di revisione, il diritto ad una " riparazione commisurata alla durata della eventuale espiazione della pena " nonché alle conseguenze personali e familiari che ne sono derivate. Il tutto se non ha determinato l'errore giudiziario per dolo o colpa grave. Tale diritto alla riparazione nel caso in cui il condannato muoia, si estende al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai fratelli, alle sorelle e agli affini (art. 644 c.p.p.). La domanda di riparazione deve essere proposta, personalmente o per mezzo di un procuratore speciale, entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di revisione a pena di inammissibilità e va presentata per iscritto, insieme ai documenti ritenuti utili, presso la cancelleria della Corte di Appello che ha pronunciato la sentenza (art. 645 c.p.p.). La Corte di Appello deciderà sulla domanda di riparazione in camera di consiglio (art. 646 c.p.p.). Recentemente la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che ai fini dell'ammissibilità di un'eventuale richiesta di revisione, una valutazione di carattere tecnico- scientifica che sia diversa ed abbia ad oggetto elementi fattuali già noti possa costituire "prova nuova", ai sensi dell'art. 630, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., laddove si dovesse ritenere che la stessa risulti fondata su nuove metodologie, più raffinate ed evolute idonee a cogliere dati obiettivi del tutto nuovi ed inediti, sulla cui base vengano dispiegate differenti valutazioni di carattere tecnico.

  1. il ricorso straordinario per cassazione Nonostante il principio di base secondo cui le decisioni della corte di cassazione sarebbero irrevocabili ed incensurabili, la norma in esame, operando una deroga, stabilisce l'ammissibilità, a favore del condannato , della richiesta di correzione dell' errore materiale o di fatto dei provvedimenti della corte di cassazione. Tale richiesta può provenire sia dal condannato che dal procuratore generale, tramite ricorso depositato in cassazione entro centoottanta giorni dal deposito del provvedimento , il quale tuttavia non ne sospende gli effetti, tranne nelle ipotesi di eccezionale gravità. L'errore materiale può inoltre essere rilevato anche d'ufficio ed in ogni momento dalla corte stessa. Per contro, l'errore di fatto può essere corretto solo entro 90 giorni dalla deliberazione. Per quanto concerne l' errore materiale , la sua definizione coincide con quella di cui all'articolo 130 , e dunque si riferisce alla sola documentazione grafica quale mezzo di manifestazione della volontà del giudice. In pratica, si tratta di un mero lapsus calami nella stesura del provvedimento, non coincidenti con quello che il giudice realmente intendeva. Invece, per quanto riguarda l' errore di fatto , trattasi di un errore percettivo commesso dal giudice nella lettura degli atti processuali, una svista o un equivoco, in cui (a differenza dell'errore materiale), la volontà del giudice non si è formata correttamente. L'errore di fatto deve essere decisivo, e quindi determinante nella scelta compiuta da parte del giudice, ed icto oculi percepibile come tale, nel senso che non ci devono essere dubbi sull'errore d fatto compiuto dal giudice.
  2. la rescissione del giudicato Prevista dall’Art 629 bis ed è stata recentemente introdotta al fine di consentire al contumace incolpevole di ottenere il diritto ad un equo processo, ma solo quando dimostri che la celebrazione del processo in sua assenza è avvenuta per una incolpevole mancata conoscenza dello stesso. I soggetti legittimati, ovvero il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza, possono presentare apposito ricorso entro trenta giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza di un avvenuto procedimento penale nei loro confronti , e dovranno dimostrare tale mancata conoscenza per tutto l'arco temporale del processo. La richiesta , da presentarsi alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, può provenire direttamente dall'interessato oppure dal difensore munito di procura speciale autenticata. La corte d'appello giudica sulla richiesta in camera di consiglio e, se l'accoglie, revoca la sentenza e trasmette gli atti al giudice di primo grado. In tal modo, al condannato od alla persona sottoposta a misura di sicurezza, saranno attribuiti tutti i diritti spettanti all'imputato, ivi compreso il diritto ad ottenere il giudizio abbreviato o la richiesta di patteggiamento , ed il processo si celebrerà come nulla fosse, da capo.
  3. notitia criminis La notizia di reato è l'informazione con la quale il PM o la polizia giudiziaria vengono messi a conoscenza del compimento di un illecito penale. Il codice di procedura penale disciplina la notizia di reato a partire dall'articolo 330, precisando sin da subito che il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possono sia prendere notizia dei reati di propria iniziativa che ricevere le notizie di reato nelle modalità disciplinate dal codice stesso. Una volta ricevuta una notizia di reato, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria devono iscriverla immediatamente nell'apposito registro, precisando anche il nome della persona alla quale è attribuito l'illecito, contestualmente (se si tratta di notizia

specifica) o dal momento in cui risulta (se si tratta di notizia generica). Con l'iscrizione si aprono le indagini preliminari e iniziano a decorrere i relativi termini. Deve precisarsi, a questo proposito, che nel caso in cui nel corso delle indagini preliminari il fatto illecito muti la propria qualificazione giuridica o risulti diversamente circostanziato, il pubblico ministero non procede a una nuova iscrizione ma si limita ad aggiornare le precedenti. Attualmente, presso le Procure della Repubblica, sono tenuti diversi registri delle notizie di reato, ovverosia: il registro delle notizie di reato a carico di persone note (modello 21);Il registro delle notizie di reato a carico di persone ignote (modello 44); il registro delle notizie di reato per i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace (modello 21 bis); il registro delle notizie anonime di reato (modello 46). Ad essi si affianca il registro degli atti che non costituiscono una notizia reato (modello 45). Le iscrizioni delle notizie di reato sull'apposito registro sono comunicate, su richiesta:

  • (^) alla persona alla quale è attribuito il reato,
  • (^) alla persona offesa,
  • (^) ai rispettivi difensori. Fanno eccezione le ipotesi in cui si procede per uno dei delitti indicati dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovverosia quelli per i quali la durata massima delle indagini preliminari è innalzata dagli ordinari diciotto mesi ai due anni. Si tratta, ad esempio, dei casi di associazione a delinquere per i quali è previsto l'arresto il flagranza di reato, dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, dell'omicidio, del sequestro di persona a scopo di estorsione e così via. In generale, comunque, il pubblico ministero può, con decreto motivato, disporre il segreto sulle iscrizioni, per un periodo massimo di tre mesi non rinnovabile. Decorsi sei mesi da quando ha presentato la denuncia o la querela, la persona offesa dal reato può invece chiedere di essere informata sullo stato del procedimento rivolgendosi all'autorità che ha in carico il procedimento, purché ciò non arrechi pregiudizio al segreto investigativo. Le notizie di reato espressamente disciplinate come tali nel titolo dedicato del codice di procedura penale sono solo due, ovverosia la denuncia e il referto. Ad esse si affiancano, tuttavia, i diversi ulteriori atti che contengono l'informativa circa il compimento di un illecito penale, disciplinati altrove nel codice, quali la querela, l'istanza, la richiesta di procedimento e l'autorizzazione a procedere. Rilevano, inoltre, le cosiddette notizie di reato innominate o atipiche, non disciplinate dalla legge, come la comunicazione anonima, la notizia confidenziale, la sorpresa in flagranza, la notizia di stampa e così via. Le notizie di reato ricevute dal pm dalla PG possono essere distinte in notizie di reato qualificato e non qualificate:
  • (^) qualificate sono le informazioni di reato che pervengono al pm o alla PG tramite:
  1. Denuncia= è la dichiarazione con la quale un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio (art. 331 c.p.p.) o un soggetto privato (art. 333 c.p.p.) portano a conoscenza del P.M. o della P.G. l'avvenuta commissione di un reato perseguibile d'ufficio. Per i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio la denuncia, che deve essere in forma scritta e "presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria", è sempre obbligatoria, anche quando non è individuata la persona alla quale è attribuito il reato e anche se il fatto emerge nel corso di un procedimento civile o amministrativo. Nel caso in cui le persone obbligate alla denuncia sono più di una per il medesimo fatto, l'atto può anche essere unico. Per i privati, invece, la denuncia, che deve essere presentata "oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale", è facoltativa, fatta eccezione per alcune ipotesi tassative in cui diventa obbligatoria (come i reati contro la personalità dello Stato puniti con l'ergastolo, il sequestro di persona a scopo di estorsione, ecc.). La denuncia presentata per iscritto deve essere sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale, mentre le denunce anonime non possono essere utilizzate, salvo che le stesse non costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato. La denuncia, in ogni caso, deve contenere: l'esposizione degli elementi essenziali del fatto, l'indicazione del giorno dell'acquisizione della notizia, l'indicazione delle fonti di prova già note. A tali elementi, ove possibile, si affiancano le generalità, il domicilio e tutti gli ulteriori elementi utili a identificare la persona alla quale il fatto è attribuito, la persona offesa e coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. In caso di denunce particolarmente circostanziate, non è preclusa alla PG o al pm lo svolgimento di attività pre-procedimentali, volte all’individuazione di una notizia criminis, grado di legittimare, poi, l’instaurazione del procedimento penale.
  2. Il referto= è la segnalazione che l'esercente una professione sanitaria deve fare al P.M. o alla P.G. quando abbia prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto procedibile d'ufficio. Se nella medesima occasione l'assistenza è stata prestata da più persone, l'obbligo di referto grava su ognuna di esse, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto. Chi ha l'obbligo di referto è tenuto a farlo pervenire entro quarantotto ore o immediatamente, se vi è pericolo nel ritardo, indicando la persona alla quale è stata prestata assistenza e, ove possibile, "le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento". Nel referto vanno inoltre riportate tutte le notizie idonee a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare. Legittimato a ricevere il referto è il pubblico ministero o qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui l'esercente una professione sanitaria ha prestato la propria opera o assistenza o, in loro mancanza, l'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.
  • (^) L’autorizzazione a procedere= è la dichiarazione discrezionale irrevocabile con la quale un organo pubblico estraneo all'organizzazione giudiziaria, su richiesta del P.M., consente l'esercizio della giurisdizione penale nei confronti di una determinata persona (ad esempio un Ministro) o in rapporto ad un determinato reato (ad esempio i reati ministeriali). A seconda dei casi, è tesa a rimuovere un ostacolo iniziale o sopravvenuto all'esercizio dell'azione penale. Di essa si occupano gli articoli 343 e 344 del codice di procedura penale. L'autorizzazione a procedere può essere concessa solo:
  • da ciascuna delle Camere - per i procedimenti a carico del Presidente del Consiglio o dai Ministri;
  • dalla Corte costituzionale - per i procedimenti a carico dei suoi membri;
  • dal Ministro della giustizia - per gli specifici reati per i quali è richiesta tale condizione di procedibilità. Se vi è stato arresto in flagranza l'autorizzazione va richiesta immediatamente dopo tale evento e prima dell'udienza di convalida; negli altri casi invece va chiesta entro 30 giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel relativo registro. Nell'attesa che venga concessa non è possibile procedere, in danno dell'indagato, al fermo di polizia giudiziaria, all'emissione di misure cautelari personali o a perquisizioni, intercettazioni, ispezioni, ricognizioni, confronti e individuazioni; se però vi è stata flagranza di un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio sono possibili, oltre all'arresto, le perquisizioni (domiciliari o personali). Assenza di condizioni di procedibilitá= Se con provvedimento di archiviazione o sentenza di proscioglimento o non luogo a procedere viene dichiarata la mancanza della querela, dell'istanza, della richiesta o dell'autorizzazione a procedere è comunque possibile esercitare l'azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona. A tal fine è necessario che venga successivamente proposta la querela, l'istanza o la richiesta o che sia concessa l'autorizzazione o sia venuta meno la condizione personale che la rendeva necessaria. Lo stesso vale anche quando il giudice accerta che manca una condizione di procedibilità diversa dalle precedenti e quando, dopo che è stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere per incapacità irreversibile dell'imputato, lo stato di incapacità cessa o si accerta che è stato dichiarato per errore. Se la condizione di procedibilità può ancora sopravvenire (e fermo restando quanto detto con riferimento all'autorizzazione a procedere), in sua mancanza è possibile sia compiere gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova che, se vi è pericolo nel ritardo, assumere le prove previste dall'articolo 392 con riferimento all'incidente probatorio. 10) giudizio abbreviato. Previsto é disciplinato nel cpp agli art 438 ss, rientra tra i cosiddetti riti penali speciali, i quali si pongono come alternative rispetto al rito ordinario. Si tratta di una procedura semplificata che definisce il processo direttamente dentro la fase dell’udienza preliminare, eludendo il dibattimento. Non vi è un contraddittorio e la decisione viene presa dal giudice esclusivamente sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, eventualmente contenente anche gli atti compiuti dal difensore nell'esercizio di investigazioni difensive, e salva, in ogni caso, la possibilità per l'imputato di chiedere e ottenere un'integrazione probatoria (giudizio abbreviato condizionato). Si instaura solo su espressa richiesta dell'imputato, personalmente o per mezzo del difensore munito di procura speciale. Comporta sia un vantaggio di economicitá processuale, sia un vantaggio per l’imputato, in quanto comporta una riduzione della pena di ⅓ (in caso di delitti) e della metà in caso di contravvenzioni. Il giudizio abbreviato consacra il diritto potestativo dell’imputato a veder definito il processo “allo stato degli atti” (richiesta semplice o secca) oppure subordinando la definizione ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione (richiesta condizionata). La richiesta di giudizio abbreviato semplice rappresenta una sorta di diritto a vedersi quasi automaticamente introdotto l’abbreviato.il tipo di controllo da parte del giudice è un controllo che dovrà solo verificare se vi sono tutti gli aspetti formali della richiesta. Se vengono rispettati i criteri formali, il giudice non può negare l’abbreviato. Ai sensi del comma 4 dell’art 438 Sulla richiesta e lui dice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato.quando l’imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a 60 giorni, eventualmente richiesto dal pm, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. in tal caso l’imputato alla facoltà di revocare la richiesta. Attraverso la richiesta condizionata , Invece, l’imputato pone, quale condizione di efficacia dell’istanza, una ulteriore richiesta di vedere assunti taluni mezzi di prova. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l’integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili. Nel caso in cui il giudice accoglie la richiesta, il pm può chiedere l’ammissione di prova contraria. Per tale motivo l’imputato all’onere di indicare specificamente la tipologia dei mezzi di prova richiesti, le relative fonti e le circostanze di fatto di dimostrare. Quanto alle regole di ammissibilità, la prassi applicativa ritiene necessaria la prova suscettibile di colmare lacune istruttorie, che impediscono al giudice di decidere. In ogni caso, qualora il compendio accusatorio non sia sufficiente per il giudice per addivenire ad una decisone, lo stesso, d’ufficio potrà provvedere ad assumere nuove prove (sia in caso di Giudizio abbreviato semplice che condizionato).

Da ultimo, a scapito dell'imputato, si prevede la sanatoria di eventuali nullità, a meno che non siano assolute e la non rilevabilità della inutilizzabilità, salvi i casi in cui si determini una violazione di divieti probatori. Viene altresì preclusa, sempre per finalità di snellimento del processo, qualsiasi questione sulla competenza per territorio del giudice. la domanda di abbreviato deve essere proposta al giudice:

  • all’ udienza preliminare , prima che siano formulate le conclusioni;
  • direttamente in udienza, prima dell’apertura del dibattimento, quando si procede con citazione diretta a giudizio o con giudizio direttissimo (in pratica, nei casi in cui non c’è udienza preliminare);
  • entro quindici giorni dal ricevimento del decreto di giudizio immediato ;
  • entro quindici giorni dal ricevimento del decreto penale di condanna , se si intende fare opposizione. Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio, a meno che tutti gli imputati facciano richiesta che il medesimo si svolga in pubblica udienza. Il giudizio abbreviato comporta una metamorfosi dell'udienza preliminare, la quale da udienza, destinata ad accertare se sia o no necessario il dibattimento, diventa un'udienza in cui si accerta la responsabilità o no dell'imputato. Pertanto, terminata la discussione, il giudice provvede pronunciando sentenza di proscioglimento o di condanna, ma in caso di condanna la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita di un terzo. La normativa sul giudizio abbreviato prevede dei limiti all'appellabilità della sentenza in quanto l'art. 443 c.p.p. stabilisce che l'imputato ed il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento. Il p.m. non può proporre appello contro le sentenze di condanna a meno che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato. 10 bis) misure cautelari

Le misure cautelari sono provvedimenti provvisori e immediatamente esecutivi, disposti dall'autorità

giudiziaria, di solito "a sorpresa", ogniqualvolta ravvisi il pericolo, che durante le indagini preliminari o nel

corso del processo, possano verificarsi eventi capaci di compromettere la funzione giurisdizionale.

La loro emanazione da parte del giudice avviene in base a una valutazione superficiale, ma necessaria, al

fine di non compromettere il corretto svolgimento del procedimento. La ratio è quella di garantire l'effettività

della giurisdizione e la decisione finale, messe a rischio dalle tempistiche procedurali. Per questo si dice

che le misure cautelari "anticipano" in qualche modo quello che sarà l'esito del giudizio. A fare da

contraltare a questo effetto anticipatorio c'è la superficialità dell'accertamento che conduce alla loro

emanazione, ma che in fase di giudizio verrà approfondito.

Il codice prevede due tipi:

- personali: ne incidono sulla libertà personale dell’indagato e si suddividono a loro volta in coercitive e

interdittive

- Reali: destinati a comprimere le libertà economiche dell’indagato

I caratteri delle misure cautelari sono:

- strumentalità: in quanto sono strumentali al processo dove la misura si va a collocare

- Urgenza: si interviene privando della libertà personale quando il processo è ancora in corso, con la

giustificazione che l’intervento è urgente e immediato e non può attendere l’esito del processo

- Provvisorietà: in quanto non condiziona l’esito del procedimento penale ed è modificabile in attesa della

conclusione del procedimento.

Ai sensi dell’Art 27 co. 2 Cost il soggetto non può consideri colpevole fino alla sua sentenza di condanna

definitiva

L’Art 272 del codice di procedura penale evidenzia principio di legalità delle misure cautelari, secondo il

quale la libertà personale può essere limitata tramite misure cautelari solamente nei casi previsti dalla

legge. Il concreto utilizzo del potere cautelare è subordinato alla costante verifica della sussistenza di gravi

indizi e delle esigenze cautelari.

All’interno delle misure cautelari personali troviamo due categorie:

• le misure cautelari coercitive: aventi ad oggetto la libertà fisica della persona, come il divieto di espatrio,

l’obbligo di presentarsi all’ufficio della polizia giudiziaria in determinate giornate, il divieto di

avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, l’allontanamento dalla casa familiare per un

certo periodo di tempo, obbligo di dimora, arresti domiciliari, ma comunque in caso di esigenze di vita o

di lavoro il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata per il tempo strettamente

necessario. L’Art 275 bis impone che la misura degli arresti domiciliari sia accompagnata dall’istallazione

del braccialetto elettronico, salvo che non sia ritenuto necessario per la tenuità del periculum.