Scarica Domande Esame Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda e più Prove d'esame in PDF di Economia solo su Docsity! DOMANDE METODOLOGIE Il candidato comenti la seguente espressione del 2° comma dell’art. 2423 del c.c.: “il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in odo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio” L’espressione “il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in odo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio”, riportata nel secondo comma dell’art. 2423 del c.c. rappresenta uno dei postulati di bilancio utili per avere un comportamento generale per tutti i redattori di bilancio. In questo comma compaiono 2 principi fondamentali che danno forma alla CLAUSOLA GENERALE e sono: 1) il principio di chiarezza e 2) la clausola della rappresentazione Il PRINCIPIO DI CHIAREZZA è richiesto per rendere “chiaro” il contenuto del bilancio, strumento che viene utilizzato per comunicare ed informare soggetti esterni all’impresa (terzi) i valori della società. Con questo principio in vigore essi riescono a comprendere e giudicare nel modo migliore la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell’esercizio. Inoltre il bilancio quando viene redatto deve essere “comprensibile” e quindi le singole voci devono essere indicate in modo che i lettori possano trarne informazioni importanti e facili da interpretare. La CLAUSOLA DELLA RAPPRESENTAZIONE è necessaria per avere i dati effettivi di una impresa, infatti deve essere “veritiera” e “corretta” intesa come obbligo di rispettare le disposizioni di legge nel momento in cui si vanno ad effettuare le stime delle varie voci di bilancio. In modo VERITIERO cioè i criteri valutativi devono essere esposti per una rappresentazione della dinamica economica. In modo CORRETTO cioè per le classi di valore soggette a processi valutativi, occorre adottare criteri di calcolo economico definiti in modo coerente con le norme di legge, con i postulati di bilancio e con i principi contabili applicativi. Il candidato illustri il postulato della prudenza nel codice civile, ne principi contabili nazionali e ne principi contabili internazionali (IAS/IFRS), indicando anche un esempio di applicazione di tale postulato con riferimento ai principi contabili nazionali e un esempio con riferimento ai principi contabili internazionali CODICE CIVILE Il postulato della PRUDENZA è uno dei principi di redazione del bilancio che fornisce linee giuda per il documento da redigere. la prudenza nel codice civile è iscritta all’art. 2423-bis comma 1, esso stabilisce postulati generali che devono essere rispettati nella redazione del bilancio d’esercizio. I postulati che sono stati esplicitati sulla prudenza sono: 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo “prudenza” della prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’ATTIVO o del PASSIVO considerato, 2) si indicano solo gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio e non quelli non ancora realizzati e 3) si deve tener conto dei proventi e oneri dei competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso/pagamento e 4) si deve tener conto dei rischi e delle “perdite” di competenza dell’esercizio, incluse quelle presunte. PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI La PRUDENZA per i principi contabili nazionali è regolata dall’OIC 11 che determina e distingue tutti i postulati da seguire nella redazione del bilancio di esercizio. Il principio di prudenza prevede essenzialmente che non vengano iscritte a bilancio le voci degli UTILI NON ANCORA REALIZZATI alla chiusura dell’esercizio, mentre vi è l’obbligo di inserire le voci che riguardano tutte le tipologie di PERDITE comprese quelle che NON SONO ANCORA REALIZZATE. La differenza dal codice civile è che la prudenza deve rappresentare quella qualità di giudizi a cui deve informarsi il procedimento valutativo di formazione del bilancio. L’applicazione del principio comporta che gli elementi delle “attività” e “passività” siano valutati INDIVIDUALMENTE per evitare compensi tra perdite e profitti. ESEMPIO: premio assicurativo che prende 2 esercizi diversi (scritture di rettifica) PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI I principi contabili internazionali sono principi che valgono per tutte le società e sono in comune a tutti gli Stati. Esse vengono trasmesse agli istituti nazionali (in Italia all’OIC) che poi hanno il compito di divulgarle a tutte le imprese. Il FRAMEWORK rappresenta appunto il quadro concettuale di riferimento per la redazione del bilancio secondo gli IAS/IFRS. La PRUDENZA è situata al 2° livello delle caratteristiche qualitative delle informazioni contabili, essa rappresenta l’impegno di un certo grado di cautela nell’esercizio dei giudizi necessari per l’effettuazione delle stime richieste in condizioni di incertezza, in modo che le attività non siano sovrastimati e le passività siano sottostimate. ESEMPIO: vendita di un impianto che genera una MINUSVALENZA o una PLUSVALENZA Il candidato illustri i concetti di: IMPOSTE CORRENTI Le “imposte correnti” sono le imposte dovute allo Stato in base alla dichiarazione dei redditi, la quale si calcola utilizzando le regole emanate dal TUIR IPOSTEDI COMPETENZA Le “imposte di competenza” sono le imposte registrate durante tutto l’esercizio svolta dall’impresa e che riguardano reddito di bilancio e considerano anche quelle di operazioni con altre società FONDO IMPOSTE DIFFERITE Il fondo per imposte differite è un fondo al passivo dello Stato Patrimoniale che raccoglie le imposte differite che affluiranno in bilancio. Esse si presentano se le IMPOSTE DI COMPETENZA sono maggiori delle IMPOSTE DOVUTE FONDO IMPOSTE Il fondo imposte è il fondo nel quale vanno iscritte le imposte dovute dall’impresa negli anni precedenti CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE I crediti per imposte anticipate sono crediti derivanti dalle imposte già versate allo Stato che però non sono interamente di competenza dell’esercizio svolto. Esse si presentano se le IMPOSTE DI COMPETENZA sono minori delle IMPOSTE DOVUTE Il candidato illustri gli obbiettivi del bilancio di esercizio ed illustri gli obblighi del 3° e 4° comma dell’art. 2423 del c.c. OBBIETTIVI Gli obbiettivi del bilancio di esercizio sono iscritti nell’art. 2423 del codice civile che impone di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica Il candidato illustri e commenti il punto n.3 del comma 1 dell’art. 2423-bis del c.c.: nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: “(3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento”. Il punto 3 del comma 1 dell’art. 2423-bis del c.c. ci dice che il redattore quando deve redigere il bilancio deve seguire il PRINCIPIO DI COMPETENZA. Essa esprime il principio di base impiegata per assegnare il risultato economico dell’esercizio cui si riferisce il bilancio. questo principio prevede che costi e ricavi siano imputati all’esercizio al quale possono essere ricondotte le operazioni di impiego dei fattori produttivi cui si riferiscono i costi e le operazioni di cessione dei beni. In sede di integrazione e rettifica al fine di assicurare l’applicazione del principio di competenza. • I RICAVI devono essere riconosciuti e sono di competenza dell’esercizio quando si verifica il completamento del processo di produzione dei beni e servizi e l’avvenuto scambio del bene, con la spedizione della stessa. • I COSTI devono essere correlati con i ricavi dell’esercizio. ESEMPI: ----> premio assicurativo e mutuo bancario Il candidato illustri le informazioni da riportare con riferimento alle immobilizzazioni immateriali: nella “nota integrativa” (art. 2427 del c.c.) e nella “relazione sulla gestione” (art.2428 del c.c.). NOTA INTEGRATIVA Le immobilizzazioni immateriali nella nota integrativa, come riportato dall’art. 2427 del c.c., deve indicare: 1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, specificamente nelle rettifiche di valore, 2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando il costo, gli ammortamenti e le svalutazioni e tutte le voci correlate che comportano una variazione del valore dell’immobilizzazione, 3) la composizione delle voci “costi di impianto e di ampliamento” e “costi di ricerca, di sviluppo e pubblicità”, oltre alle ragioni dell’iscrizione e dei rispettivi criteri di ammortamento, 4) la misura e le motivazioni della riduzione di valore applicate alle immobilizzazioni, facendo riferimento al loro concorso, alla produzione futura di risultati economici ed alla durata utile, segnalando anche le differenze con gli esercizi precedenti e 5) l’ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale, distintamente per ogni voce. RELAZIONE SULLA GESTIONE Le immobilizzazioni immateriali nella relazione sulla gestione, come gestito dall’art.2428 del c.c., prevede che devono risultare nel documento le “attività di ricercare sviluppo”, perciò tutti i costi relativi all’attività rivolta a porre le basi per nuove conoscenze generiche, utili nel campo scientifico-tecnologico (ricerca di base), oltre ai costi relativi all’attività di approfondimento delle conoscenze tecnologiche di base con specifici obbiettivi produttivi ai fini dell’utilizzazione economica dei risultati raggiunti (ricerca applicata). Infine considerando tutti i costi che riguardano la trasformazione dei risultati acquisiti mediante l’attività di ricerca già svolto in progetti per la realizzazione di nuovi prodotti o di nuove produzioni (ricerca di sviluppo). Il profilo giuridico del bilancio consolidato. Dopo aver indicato i casi in cui risulta obbligatoria la redazione del bilancio consolidato, i casi di esonero ed esclusione, vengano illustrati i concetti di perimetro/area di consolidamento. CASI OBBLIGATORI La redazione del bilancio consolidato è obbligatoria per: 1) le società di capitale che controllano almeno un’impresa, 2) gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale e che controllano almeno una società di capitale e 3) le società cooperative e le mutui assicuratrici che controllano almeno una società di capitale CASI DI ESONERO La redazione del bilancio consolidato è esonerata per 2 casi: 1) caso IMPLICITO che riguarda le società di persone, le assicurazioni e le imprese individuali 2) caso ESPLICITO che riguarda la ridotta dimensione del gruppo e la presenza di sub-holding CASI DI ESCLUSIONE La redazione del bilancio è esclusa per le società che si trovano in liquidazione, poiché il loro bilancio non è di funzionamento PERIMENTRO/AREA DI CONSOLIDAMENTO L’area di consolidamento è delineare il perimetro specifico del gruppo, cioè individuare le società sulle quali vi è potere di controllo e delle quali i bilanci saranno consolidati attraverso il metodo integrale e proporzionale Il candidato illustri le modalità di rappresentazione e di valutazione nel bilancio d’esercizio delle immobilizzazioni materiali, dal punto di vista del codice civile, dei principi contabili e della norma fiscale. Le immobilizzazioni materiali sono fattori di produzione di uso durevole nel tempo in più esercizi. Essi sono beni che hanno la funzione di realizzare la “produzione” o lo “svolgimento” dell’attività economica e sono TANGIBILI. Il costo viene reintegrato nel tempo mediante i ricavi che derivano dalla vendita dei prodotti ottenibili da questi impianti. CODICE CIVILE Nel codice civile, le immobilizzazioni materiali sono regolate dagli art. 2423-bis, 2424-bis e 2426, come per le immobilizzazioni immateriali, quelle materiali devono essere trattate in certi modi, ovvero: 1) le relative voci di bilancio devono essere valutate secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, 2) si deve tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio e 3) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro. Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione compresi i costi accessori e tutti i costi imputabili al prodotto. Infatti si distinguono i COSTI DIRETTI (materie prime, manodopera) e COSTI INDIRETTI (spese generali di fabbricazione). Il costo delle immobilizzazioni deve essere ammortizzato in ogni esercizio in modo da ripartire il suo valore, non che spesa, nei vari esercizi di utilizzazione. Eventuali modifiche vanno motivate ed iscritte alla nota integrativa. Le immobilizzazioni che hanno una durata di valore inferiore a quella determinata, deve essere iscritta come “minusvalenza” perché non viene utilizzata nei successivi esercizi ed i suoi costi non possono essere ricoperti. PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI Per i principi contabili nazionali le immobilizzazioni materiali sono regolate dall’OIC 16, questo principio gestisce le SVALUTAZIONI, l’AMMORTAMENTO e i COSTI DI MANUTENZIONE/ RIPARTIZIONE/ AMMODERAMENTO. Per le SVALUTAZIONI il valore originario di un’immobilizzazione è costituito dal costo di acquisto o di produzione. Il “costo di acquisto” considera tutti gli oneri accessori, mentre il costo di produzione comprende tutti i costi imputabili allo strumento. l’importante è che il valore d’iscrizione (al costo) delle immobilizzazioni non può eccedere il valore recuperabile tramite l’uso definito come il maggiore tra il presumibile “valore realizzabile tramite alienazione” ed il suo “valore in uso”. Il valore realizzabile tramite alienazione è l’ammontare che può essere ricavato dalla cessione dell’immobilizzazione in una vendita, al netto degli oneri diretti da sostenere per la cessione. Il valore in uso è il valore dei flussi di casa nel futuro derivanti alla continuazione dell’utilizzo dell’immobilizzazione, per questo è importante che la VITA UTILE del bene sia il più precisa possibile, perché determina il periodo utile di durata dell’impianto, in modo che produca le quantità previste dall’impresa per ammortizzare il costo dell’immobile. Nel caso vi fossero delle difficoltà è necessario ricorrere alla “svalutazione” che determina una perdita certa di valore durevole. Questa svalutazione ha natura straordinaria se causata per esempio da errori di progetto, danneggiamenti, cambiamenti di piani aziendali. Il “ripristino del valore” può essere applicato nel caso in cui l’immobilizzazione riprenda la sua attività, perché per legge si prevede che quando vengono meno le cause della svalutazione, questa non può essere mantenuta. La sua rivalutazione può comprendere quelle relative al costo, solamente se queste vengono effettuate in applicazione di leggi speciali. La rivalutazione transita solo a patrimonio netto. Per l’AMMORTAMENTO il costo delle immobilizzazioni deve essere sempre ammortizzata nel tempo in ogni esercizio in relazione con la possibilità di utilizzazione (durata fisica e durata economica). Per determinare l’ammortamento è fondamentale stabilire la durata economica dell’immobile, cioè il periodo di tempo entro il quale si considera l’impianto idoneo a produrre benefici reddituali all’impresa che ne dispone. Il termine “sistematicamente” mira ad evitare che gli ammortamenti vengono accelerati o rallentati nei vari esercizi a seconda della convenienza. È possibile inoltre mutare l’utilizzo degli impianti per gli eventuali mutamenti dei piani aziendali, in modo da modificare i coefficienti applicati per la strutturazione originaria del piano, imponendo la motivazione nella nota integrativa. L’ammortamento decorre dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile per l’utilizzo. Il “piano di ammortamento” deve essere annualmente rivisto se la vita utile residua dovesse modificarsi rispetto a quella prevista in precedenza. Un ruolo importante è svolto dai COSTI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE e AMMORTAMENTO. Questi costi di manutenzione si dividono in 2 categorie: 1. La “manutenzione ordinaria” che ha l’obbiettivo di mantenere gli impianti in buono stato di funzionamento e quindi apportare delle riparazioni in caso di danni e un costante controllo per mantenerlo funzionante il più a lungo possibile. 2. La “manutenzione straordinaria” che ha l’obbiettivo di aumentare la produttività tramite il miglioramento, ampliamento ed ammodernamento dell’impianto quindi di consentire all’impianto di potenziarsi ed ammodernarsi con nuovi meccanismi tipo i software aggiornati per i computer. NORMA FISCALE Per la norma fiscale le immobilizzazioni materiali sono gestite dall’art. 110, 86 e 102 del TUB e trattano la CONFIGURAZIONE DEL COSTO DI ACQUISIZIONE, delle PLUSVALENZE e dell’AMMORTAMENTO ORDINARIO. La CONFIGURAZIONE DEL COSTO DI ACQUISIZIONE (art.110) è assorbita al lordo delle quote di ammortamento già dedotte, si considerano nel costo anche gli oneri accessori di imputazione diretta. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto. La PLUSVALENZA (art. 86) formano il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate, ovvero se i beni sono stati posseduti per un periodo NON inferiore a 3 anni in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi. L’AMMORTAMENTO ORDINARIO (art. 102) è deducibile a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene. Il suo valore riceve una “riduzione della metà” nel primo esercizio nella quale entra in funzione. Si ha la possibilità di dedurre il costo residuo dei beni in corso di eliminazione degli stessi. Le partecipazioni sono i titoli espressivi dei diritti sul capitale posseduto da una società in altre imprese, in particolare rientrano tra le partecipazioni le azioni e le quote di società di capitali. Le partecipazioni sono rappresentate nel bilancio di esercizio in relazione alla loro “destinazione economica”, e cioè: • Investimento di medio-lungo periodo (Partecipazioni - Immobilizzazioni finanziarie); vi rientrano quelle partecipazioni destinate alla produzione per un periodo non breve e che non possono essere convenientemente distolte dalle coordinazioni stesse. • Investimento di breve periodo (Partecipazioni – Attivo circolante); vi rientrano quelle partecipazioni destinate alla vendita (e in generale a essere negoziate in operazioni di trading), oppure potenzialmente idonee ad essere vendute. Le partecipazioni in imprese può essere di 3 tipi, di imprese COLLEGATE, di imprese CONTROLLATE e di imprese CONTROLLANTI. Le prime 2 vengono gestite sia come patrimonio monetario che come strategie, l’ultima solo come patrimonio. CODICE CIVILE Per il codice civile le partecipazioni vengono regolate dagli articoli 2423-bis, 2359 e 2426. L’articolo 2423- bis dice che: 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, 2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio, 3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento e 4) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico. È importante riportare in calce allo Stato Patrimoniale le garanzie prestate “direttamente” o “indirettamente” (avalli, fideiussioni) ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti; devono inoltre risultare tutti gli altri conti d’ordine. Inoltre gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni. Le attività oggetto di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale del “venditore”. Seguendo l’art. 2359 del c.c. viene evidenziata la suddivisione e l’utilizzo delle partecipazioni nel bilancio. • Sono considerate SOCIETA’ CONTROLLATE: 1)le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, 2)le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria o 3)le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Il controllo si dice: a)Controllo di diritto, quando esso è realizzato in forza di maggioranze assembleari assolute o relative detenute nella partecipata o b) Controllo di fatto, quando l’influenza dominante è realizzata in mancanza della maggioranza assoluta o relativa dei voti nell’assemblea della partecipata, ma attraverso contratti di fornitura o di approvvigionamento rilevanti con la partecipata, oppure attraverso continui e sistematici rapporti finanziari. • Sono considerate SOCIETA’ COLLEGATE quelle sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza è presente quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno “un quinto dei voti” ovvero “un decimo” se la società ha azioni quotate nei mercati regolamentati. L’art. 2426 del c.c. delinea il comportamento ulteriore delle “partecipazioni”, infatti 1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione (compresi i costi accessori), 2) l’immobilizzazione che, alla data della chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato deve essere iscritta al minor valore, caso contrario questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. Le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese “controllate” o “collegate” possono essere valutate per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio delle imprese. Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto “superiore” al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa controllata o collegata può essere iscritto nell’attivo, con indicazione delle ragioni nella nota integrativa. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto sono iscritte in una RISERVA non distribuibile. Le RIMANENZE, i TITOLI e le ATTIVITA’ FINANZIARIE che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, ovvero al valore di realizzazione che viene percepito dall’andamento del mercato. Se minore, tale valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se non vi sono motivi. PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI Per i principi contabili nazionali, le partecipazioni sono gestite dall’OIC 20 e gestiscono la VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE NON DI CONTROLLO E DI COLLEGAMENTO, la VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE IN IMPRESE COLLEGATE E CONTROLLATE e la VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE Le “partecipazioni immobilizzate non di controllo o di collegamento” possono essere valutate solo al COSTO DI ACQUISTO (compresi gli oneri accessori). L’adozione del criterio del costo (e il suo mantenimento nel tempo) si giustifica solo in ipotesi di condizioni normali di: 1) svolgimento dell’attività della partecipata e 2) di mercato. Il presunto valore di realizzo diventerà rilevante solo nel caso di “alienazione della partecipazione”. Se invece vengono meno lo condizioni normali di mercato o di gestione della partecipata, occorre valutare l’esistenza di perdite durevoli di valore della partecipazione, e quindi bisognerà procedere alla svalutazione della partecipazione. Per procedere alla svalutazione della partecipazione immobilizzata, occorre che: 1. sia accertabile la permanenza temporale della causa che motiva la svalutazione 2. vi siano ragioni economiche di particolare ed evidente gravità che non possano essere rimosse in tempi breve. Quando la partecipazione è costituita da azioni quotate è possibile fare riferimento ai valori di listino, altrimenti occorre riferirsi all’andamento del mercato in generale e al valore del patrimonio netto della partecipata. Nel caso in cui il valore della partecipazione svalutata nel tempo venga modificata ed incrementato il suo valore, la società dovrà ricorrere al RIPRISTINO DEL VALORE ovvero la necessità di procedere a riscrivere il valore reale nel caso in cui le ragioni della svalutazione venissero meno. Invece nel caso in cui nel corso dell’esercizio vi sia un mutamento della DESTINAZIONE ECONOMICA della partecipazione, destinata alla vendita allora il costo di acquisto dovrà essere confrontato con il possibile valore di realizzo e la partecipazione dovrà essere valutata con quest’ultimo valore, se minore. Questo cambio di valore deve essere illustrato e motivato in nota integrativa, insieme agli effetti che il cambio ha generato sul risultato economico dell’esercizio. Le “partecipazioni immobilizzate di controllo o collegamento” sono partecipazioni immobilizzate mediante il quale un’impresa è in grado di esercitare su di un’altra una certa influenza di potere. Esse possono essere valutate al COSTO DI ACQUISTO (compresi gli oneri accessori), oppure secondo il METODO DEL PATRIMONIO NETTO. Il “metodo del patrimonio netto” è il criterio più corretto per le partecipazioni immobilizzate, poiché il valore della partecipazione è periodicamente aggiornato in funzione dei risultati della partecipata. Il risultato economico della società partecipata genera un aumento/diminuzione nel valore patrimoniale della partecipazione. Una volta prescelto il metodo del patrimonio netto in un esercizio, non è più consentita l’adozione del metodo del costo di acquisto. Se nel caso in cui il costo di acquisto sostenuto risultasse “superiore” al valore della partecipata occorre obbligatoriamente effettuare la svalutazione di essa. Perciò per procedere alla svalutazione per perdite durevoli del valore di una partecipazione immobilizzata devono sussistere condizioni economiche negative della partecipata e con carattere di permanenza temporale. Nel caso in cui il valore della partecipazione svalutata nel tempo venga modificata ed incrementato il suo valore, la società dovrà ricorrere al RIPRISTINO DEL VALORE ovvero la necessità di procedere a riscrivere il valore reale nel caso in cui le ragioni della svalutazione venissero meno. Inoltre il ripristino può essere giustificato solo da un forte cambiamento nelle condizioni economiche della società partecipata Le “partecipazioni non immobilizzate” sono destinate ad essere vendute nel breve periodo e sono originate da situazioni di disponibilità finanziarie eccedenti al normale fabbisogno. La valutazione viene registrata come il minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, altrimenti viene determinato con i metodi “LIFO”, “FIFO” o “costo medio ponderato” . NORMA FISCALE Secondo la norma fiscale, le partecipazioni sono gestite dagli art. 86 e 101 del TUB che osservano l’indicazione e la stima delle PLUSVALENZE e delle MINUSVALENZE. Per le partecipazioni valutate a “costo” le eventuali plusvalenze vanno iscritte a S.P. e non concorrono a formare il reddito fiscale. In caso di cessione, si considerano cedute per prime le partecipazioni acquistate in data più recente. Per le plusvalenze da realizzo, esse concorrono a formare il reddito nell’esercizio di realizzo, oppure a scelta del contribuente ed in quote costanti nell’esercizio e nei successivi ma non oltre il quarto. Mentre per le minusvalenze deducibili, esse vengono osservate se sono realizzabili. Plusvalenze e minusvalenze sono quantificate facendo riferimento all’ultimo valore fiscalmente riconosciuto. Il candidato illustri le informazioni da riportare con riferimento alle partecipazioni nella “nota integrativa (art.2427 del c.c.) e nella “relazione sulla gestione” (art.2428 c.c.) NOTA INTEGRATIVA Per le partecipazioni, la nota integrativa deve indicare: 1) i criteri e le tecniche utilizzate dal redattore nella valutazione delle voci del bilancio, 2) i movimenti delle immobilizzazioni specificando per ciascuna voce tutti i dati che riguardano le immobilizzazioni (costi, ammortamenti, svalutazioni), 3) l’elenco delle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente in imprese controllate o collegate, indicando tutti i dati anagrafici di esse, 4) le voci di P.N. riguardanti le partecipazioni specificando la loro origine, distribuibilità ed avvenuta utilizzazione, ed in fine 5) l’ammontare dei proventi da partecipazioni. RELAZIONE SULLA GESTIONE uscito); se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell’esercizio, la differenza deve essere indicata nella nota integrativa. Inoltre 3) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell’attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all’attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione. PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI Secondo i principi contabili, le rimanenze sono regolate dall’OIC 13 che regola perfettamente la determinazione del COSTO DI ACQUISTO di beni FUNGIBILI e NON FUNGIBILI e del RIPRISTINO DEL VALORE. Partendo dai beni NON FUNGIBILI, la determinazione del COSTO DI ACQUISTO è costituito dal prezzo negoziato per ottenere i beni . Nel costo di acquisto devono essere compresi gli oneri accessori (es. spese doganali, spese di trasporto, spese di assicurazioni direttamente riferibili all’acquisto). Il costo di acquisto è al “netto” dei resi, degli sconti, abbuoni e premi passivi. Perla valutazione dei beni FUNGIBILI, specialmente che compongono il magazzino (RIMANENZE FINALI), è necessario ricorrere a metodologie convenzionali, fondate su specifiche assunzioni inerenti al flusso delle quantità e dei costi. Le metodologie previste dall’art. 2426 n. 10 sono il “Costo medio ponderato”, cioè le rimanenze di magazzino sono valutate in base alla media aritmetica ponderata tra i diversi prezzi di acquisto e quelli corrispondenti risultanti dall’inventario di inizio esercizio, “Lifo” (last in, first out), cioè le quantità acquistate o prodotte in tempi più vicini siano le prime ad essere prelevate dal magazzino per essere vendute o utilizzate per la produzione. Di conseguenza, il valore utilizzato per la stima delle rimanenze finali di magazzino si riferisce al costo dei beni formatisi in magazzino in tempo più lontano, e quindi si riferisce ai primi acquisti o alle prime produzioni, e “Fifo” (first in, first out), cioè i beni acquistati o prodotti in tempi più lontani siano i primi ad essere prelevati dal magazzino. Di conseguenza, le rimanenze finali di magazzino sono valutate utilizzando i costi dei beni formatisi in tempi più recenti. La determinazione del RIPRISTINO DEL VALORE il legislatore vieta di mantenere per le rimanenze il «minor valore» ossia il valore di realizzazione desunto dall’andamento del mercato, allorchè siano venute meno negli esercizi successivi le ragioni dell’operata svalutazione, ciò al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica, rispettando anche il principio della prudenza. Occorre quindi procedere a un ripristino di valore. NORMA FISCALE Secondo la norma fiscale, le rimanenze di magazzino sono regolate dall’art. 92 del TUIR, cioè stabilisce: 1)Concorrono alla formazione del reddito le variazioni delle rimanenze dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa e dei beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione, 2) Il valore rilevante ai fini fiscali è il minore tra il costo e il valore normale medio, 3) se in bilancio le rimanenze sono valutate a costo medio ponderato, a Lifo o a Fifo, tale valore viene mantenuto anche ai fini fiscali e 4) i prodotti in corso di lavorazione ed i servizi in corso di esecuzione sono valutati in base ai costi sostenuti nell’esercizio. Si illustri il significato e l’utilità della NOTA INTEGRATIVA La nota integrativa fa parte del bilancio di esercizio ed è un documento di tipo illustrativo che contiene informazioni di natura patrimoniale, economica e finanziaria. Questo documento è necessario per l’esposizione di informazioni complementari quando ciò è necessario ai fini della CHIAREZZA e della RAPPRESENTAZIONE “veritiera” e “corretta”, perché fornisce: 1) un commento esplicativo dei dati presenti nello S.P. e nel C.E. ed 2) evidenzia delle informazioni caratteristiche che aggiungono valore alle voci. Secondo codice civile la nota integrativa è regolata dall’articolo 2427 che determina il contenuto del documento e quali voci specifiche devono riportare ulteriori informazioni esplicative, riportandole nel seguente documento.. secondo i principi contabili nazionali questo documento è gestito dall’OIC 12 che riporta che nella nota integrativa le voci devono essere elencate nell’ordine del bilancio di esercizio. Il candidato illustri le modalità di rappresentazione e di valutazione nel bilancio d’esercizio deli lavori in corso su ordinazione, dal punto di vista del codice civile, dei principi contabili e della norma fiscale. I lavori in corso su ordinazione (o commesse) esprimono processi produttivi pluriennali in fase di “svolgimento” alla chiusura dell’esercizio. Gli effetti economici di tali processi interessano la costruzione di bilanci relativi ad esercizi successivi. Nei lavori in corso su ordinazione il RICAVO è in linea di massima CERTO, poiché definito contrattualmente con il committente. Il problema valutativo è come attribuire i ricavi e i costi di commessa nei diversi esercizi in cui i lavori pluriennali si svolgono, rispettando i principi della competenza economica e della prudenza. CODICE CIVILE Secondo il codice civile, i lavori in corso su ordinazione sono gestiti dagli art. 2423-bis e 2426. Seguendo l’art. 2423-bis, si ha una indicazione generale di come valutare i valori da immettere nel bilancio e cioè: 1)la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, 2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio, 3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento, e 4) i criteri di valutazione NON possono essere modificati da un esercizio all’altro, eccetto se sono consentite delle deroghe eccezionali, riportate nella nota integrativa con indicazione dell’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico. PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI Secondo i principi contabili nazionali, i lavori in corso su ordinazione sono gestiti dall’OIC 23 che ci indica quale “criteri” utilizzare nella valutazione di tale voce. I 2 criteri previsti dai principi contabili nazionali sono: il CRITERIO DELLA COMMESSA COMPLETATA o il CRITERIO DELLA PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO Il CRITERIO DELLA COMMESSA COMPLETATA comporta la valutazione dei lavori in corso sulla base dei costi sostenuti fino alla chiusura dell’esercizio, rinviando la contabilizzazione del ricavo in corso di formazione all’esercizio in cui sarà completata la commessa ed eseguito il contratto. In tal caso, eventuali acconti o fatture provvisorie hanno natura “debiti verso il committente per acconti riscossi”. Con questo criterio si fa prevalere il principio della prudenza su quello della competenza economica. Il margine della commessa viene caricato tutto nel conto economico dell’anno in cui termina la realizzazione della commessa. Negli anni precedenti invece non viene caricato a conto economico. Le rimanenze dei lavori in corso negli anni antecedenti a quello di ultimazione della commessa vengono quindi valutate al costo maturato nei singoli anni. Il CRITERIO DELLA PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO il margine della commessa in corso di formazione viene rilevato secondo il principio della competenza economica lungo la durata di realizzazione dell’opera, perciò con questo metodo è imputato a ciascuno degli esercizi in cui è in corso di esecuzione la commessa una “quota del corrispettivo” convenuto con il committente in proporzione ai costi sostenuti. Tale criterio è rispettoso del principio della competenza economica e risolve gli effetti distorsivi generati sul reddito di esercizio dal metodo della commessa completata. Il margine della commessa viene caricato proporzionalmente in base allo stato di avanzamento dei lavori (SAL) nel conto economico dei 3 anni in cui si realizza la produzione della commessa. Le rimanenze dei lavori in corso sono rilevate alla fine di ciascun esercizio a un valore pari al ricavo= (costo maturato + il margine di commessa) maturato in base ai SAL. NORMA FISCALE Secondo la norma fiscale, i lavori in corso su ordinazione sono regolati dall’art.93 del TUIR. Esso indica che: 1) concorrono alla formazione del reddito le variazioni delle rimanenze di opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e di durata pluriennale, 2) valutazione sulla base dei corrispettivi pattuiti, 3) per la parte coperta da Stati Avanzamento Lavori, valutazione sulla base dei corrispettivi liquidati, 4) i corrispettivi liquidati a titolo definitivo sono compresi tra i ricavi, non tra le rimanenze, 5) ogni successiva variazione dei corrispettivi è imputata al reddito nell’esercizio in cui è stata stabilita, e 6) necessità di allegare alla dichiarazione dei redditi un prospetto analitico per ciascuna opera Si illustri il significato del RENDICONTO FINANZIARIO Il rendiconto finanziario è un prospetto contabile che presenta le “cause di variazione”, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio. Esso viene presentato nella Nota integrativa e fornisce esclusivamente informazioni di natura FINANZIARIA non ottenibili dallo Stato patrimoniale comparativo, in quanto non mostra chiaramente le cause di variazione delle disponibilità liquide avvenute nell’esercizio. Il rendiconto permette di valutare: a)le disponibilità liquide prodotte/assorbite dalla gestione reddituale e le modalità di impiego/copertura, b)la capacità della società o del gruppo di affrontare gli impegni finanziari a breve termine, e c)la capacità della società o del gruppo di autofinanziarsi. I FLUSSI FINANZIARI presentati nel rendiconto finanziario derivano dalla gestione reddituale, dall’attività di investimento e dall’attività di finanziamento. La GESTIONE REDDITUALE comprende le operazioni connesse all’acquisizione, produzione e distribuzione di beni e alla fornitura di servizi, nonché le altre operazioni non ricomprese nell’attività di investimento e di finanziamento. Il flusso finanziario che ne deriva costituisce l’anello di congiunzione fra l’aspetto economico e l’aspetto finanziario della gestione. L’ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO comprende le operazioni di acquisto e di vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate. Il flusso finanziario che ne deriva consente di analizzare i pagamenti effettuati per acquisire attività (immobilizzazioni) destinate a produrre ricavi negli esercizi futuri. L’ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO comprende le operazioni di ottenimento e di restituzione delle disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito. Il flusso finanziario che ne deriva è utile per comprendere le disponibilità liquide incassate o corrisposte a titolo di capitale di rischio o di capitale di debito. Il flusso finanziario della gestione reddituale può essere determinato con: • il metodo indiretto (rettificando l’utile o la perdita d’esercizio riportato nel conto economico)