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Economia aziendale - Pellegrini, Dispense di Economia

Economia aziendale - Pellegrini

Tipologia: Dispense

2019/2020

Caricato il 26/06/2020

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AZIONI
Azioni ordinarie.
Il nome stesso le inquadra come la categoria più completa, prevedono tutti i diritti
patrimoniali e amministrativi. I proprietari hanno tutti i diritti patrimoniali e
amministrativi, dunque possono partecipare alle assemblee, hanno diritto di scegliere
i propri rappresentanti e le linee guida della società. Hanno diritto alla
remunerazione e al rimborso del capitale in caso di liquidazione, anche se ciò
avviene dopo aver soddisfatto le esigenze delle categorie privilegiate.
Azioni privilegiate.
Queste azioni offrono privilegi nella ripartizione degli utili e, in caso di liquidazione,
vengono risarciti prima rispetto agli azionisti ordinari. I privilegi non sono
disciplinati da norme legislative, ma le società sono lasciate libere di concederli come
meglio credono. I privilegi sono indicati nello statuto societario. Inoltre, qualora una
società non è in grado di dividere gli utili o decide di non distribuirli, l’azionista
privilegiato ha il diritto di accumulare i dividendi non percepiti per un periodo
limitato, per poi riceverli in un secondo momento.
- Azioni di risparmio.
Vengono emesse soltanto da società che fanno parte dellUnione Europea, gli
azionisti non hanno diritto al voto e gli viene riconosciuta l’assoluta priori di
soddisfazione in qualsiasi situazione riversi la società. Particolarmente adatte agli
investitori non interessati alla proprietà societaria, che vogliono cioè conseguire
guadagni attraverso la detenzione e/o la compravendita.
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AZIONI

– Azioni ordinarie.

Il nome stesso le inquadra come la categoria più completa, prevedono tutti i diritti patrimoniali e amministrativi. I proprietari hanno tutti i diritti patrimoniali e amministrativi, dunque possono partecipare alle assemblee, hanno diritto di scegliere i propri rappresentanti e le linee guida della società. Hanno diritto alla remunerazione e al rimborso del capitale in caso di liquidazione, anche se ciò avviene dopo aver soddisfatto le esigenze delle categorie privilegiate.

– Azioni privilegiate.

Queste azioni offrono privilegi nella ripartizione degli utili e, in caso di l iquidazione, vengono risarciti prima rispetto agli azionisti ordinari. I privilegi non sono disciplinati da norme legislative, ma le società sono lasciate libere di concederli come meglio credono. I privilegi sono indicati nello statuto societario. Inoltre, qualora una società non è in grado di dividere gli utili o decide di non distribuirli, l’azionista privilegiato ha il diritto di accumulare i dividendi non percepiti per un periodo limitato, per poi riceverli in un secondo momento.

- Azioni di risparmio.

Vengono emesse soltanto da società che fanno parte dell’Unione Europea, gli azionisti non hanno diritto al voto e gli viene riconosciuta l’assoluta priorità di soddisfazione in qualsiasi situazione riversi la società. Particolarmente adatte agli investitori non interessati alla proprietà societaria, che vogliono cioè conseguire guadagni attraverso la detenzione e/o la compravendita.

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  • Azioni senza diritto di voto, a voto limitato o con voto

subordinato.

Questa tipologia di azioni è comparsa di recente. Le società non riservano ai propri azionisti diritto di voto o comunque questo viene limitato a determinate condizioni, senza riconoscere però alcun privilegio patrimoniale.

  • Azioni correlate. Queste azioni sono state varate dalla riforma del diritto societario, il D. Lgs. N.6 del 17 Gennaio 2003; l’andamento di questa azione non è data dall’andamento generale della società, bensì da un suo preciso ramo dell’attività dell’impresa.
  • Azioni di godimento. Vengono riservate agli azionisti che hanno subito un annullamento delle proprie azioni a causa di una riduzione del capitale. Non fanno più parte del capitale sociale, pertanto sono prive di diritto di voto, ma partecipano lo stesso agli eventuali utili futuri.
  • Azioni a favore dei prestatori di lavoro. Le società possono decidere l’emissione di azioni a favore di propri dipendenti, o a favore di dipendenti di altre società da loro controllate, con una normativa particolare decisa dallo statuto societario. La cessione di queste azioni viene decisa mediante un’assemblea straordinaria.