Scarica Economia e gestione della banca e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Economia e gestione della banca solo su Docsity! 2 I prestiti per cassa “Breve termine” fa riferimento alla scadenza contrattuale del finanziamento stesso che non deve superare i 18 mesi. Vanno inclusi in questa categoria anche i prestiti bancari “a revoca” che implicano la facoltà dell’istituto finanziatore di richiedere la restituzione delle somme erogate, e del cliente di rimborsare il prestito ottenuto con tempi di preavviso molto brevi. Inoltre si qualificano come diretti tutti quei crediti per i quali la banca sostiene un esborso certo e immediato a favore del proprio affidato, che rappresenta l’unico soggetto impegnato al rimborso delle somme alla scadenza pattuita o all’atto della richiesta da parte dell’istituzione creditizia. Possono assumere numerose forme tecniche: Apertura di credito in c/c - ordinaria e semplice - scoperto di credito - sconfinamento Anticipi su pegno - in c/c - per somma e scad. Fissa Riporto finanziario Sovvenzione cambiaria Smobilizzo/Factoring pro-soluto. Apertura credito conto corrente: Contratto in base al quale la banca si obbliga a tenere a disposizione del cliente, per un periodo di tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro che può essere utilizzata anche con prelievi parziali e ripristinata con successivi versamenti. La banca richiede la sottoscrizione di un apposito modulo solitamente standardizzato (lettera contratto), nel quale sono indicate anche tutte le condizioni che regolano il rapporto. Esiste anche l’apertura di credito semplice: il diritto di disporre del credito erogato è concesso una sola volta senza che sia possibile ripristinare la disponibilità originaria attraverso versamenti successivi. Presenta di norma scadenza determinata e viene di solito utilizzata per concedere finanziamenti ad imprese che svolgono un’attività caratterizzata da un elevato grado di stagionalità, con un fabbisogno finanziario di breve periodo fortemente oscillante. Sottotipi del credito in conto corrente: Apertura di credito ordinaria in conto corrente: forma tecnica più utilizzata dalle aziende italiane. Offre alle imprese il vantaggio di poter stabilire una stretta correlazione tra l’ammontare del credito effettivamente utilizzato e le variabili esigenze della gestione, riducendo quindi il costo complessivo dell’indebitamento. La banca concede al cliente il diritto di usufruire del credito in più riprese e di effettuare versamenti e accreditamenti in conto successivi per ricostituire la disponibilità originaria, offrendo così all’azienda la possibilità di utilizzare una forma di credito che si commisura ai fabbisogni finanziari di tipo oscillante. È compito dell’istituto finanziatore determinare l’ammontare massimo del credito da concedere e vigilare attentamente sull’utilizzo dei fondi da parte dell’affidato per assicurarsi che l’alternanza di prelevamenti e versamenti sia sufficientemente frequente. 2. Il credito per elasticità di cassa (o scoperto di conto): originato da prelievi di importo limitato eccedenti le disponibilità depositate sul conto corrente per un limitato periodo di tempo; può essere considerato una sorta di anticipo che la banca concede al cliente a fronte di risorse finanziarie di cui egli verrà a disporre entro breve tempo e che si impegnerà a versare prontamente sul conto. 3. Lo sconfinamento (o debordo): quando il cliente utilizza, sempre per un intervallo temporale ristretto, una somma superiore all’ammontare massimo di credito messo a disposizione con una precedente apertura in conto corrente. 4. c/c garantita L’apertura di credito in c/c può avere scadenza determinata (periodo non superiore ai 18 mesi) o indeterminata (finanziamento valido fino “a revoca”). La distinzione temporale è importante soprattutto per i diversi comportamenti che l’istituto finanziatore può assumere in caso di recesso dal contratto: in caso di scadenza determinata la banca può recedere dal contratto solo per giusta causa; quando è a revoca invece entrambe le parti possono recedere dal contratto. Un’ulteriore distinzione riguarda la presenza o meno di garanzie collaterali, che possono essere di carattere personale o reale e che vengono richieste dalla banca. Gli elementi di costo dell’operazione sono soprattutto gli interessi, che vengono calcolati e capitalizzati in via posticipata alla fine di ogni periodo e al momento dell’estinzione del rapporto. La ragione percentuale varia in un range i cui estremi sono il prime rate ( tasso praticato alla migliore clientela) e il top rate (tasso massimo). La determinazione del tasso d’interesse dipende da 3 elementi principali: grado di rischiosità dell’affidato, presenza di garanzie collaterali e forza contrattuale del cliente. Accanto agli interessi è prevista una commissione di massimo scoperto, applicata sull’importo a debito più elevato registrato durante il periodo (va dallo 0,125 e l’1%) e calcolata con 3 possibili modalità: metodo assoluto (applicazione della commissione sul massimo saldo debitore del periodo; viene usato quasi solo questo), relativo (commissione sul max saldo debitore presente in una sequenza debitoria per un periodo di tempo superiore ai 10 gg consecutivi) e misto (commissione sul più elevato saldo negativo del periodo, solo se presente una sequenza debitoria ininterrotta superiore ai 10 gg consecutivi). La commissione di massimo scoperto dovrebbe rappresentare la remunerazione per la banca perché tiene a disposizione del cliente una determinata somma a prescindere dalla sua utilizzazione. Sarebbe più consona tuttavia una commissione calcolata sulla parte di finanziamento non utilizzato. Vi sono poi ulteriori oneri: spese di tenuta conto (in base al numero di operazioni effettuate nel periodo), spese in somma fissa (in base al numero e alla tipologia di operazioni effettuate, viene imputata una volta all’anno), rimborso di spese sostenute dalla banca, onerosità derivanti dal gioco delle valute. La banca deve anche qui porre in essere un’attenta azione di sorveglianza. C/C NON AFFIDATO commissione di istruttoria veloce Dipende dall’entità dello sconfinamento: ogni banca applica propri scaglioni Frequenza trimestrale C/C AFFIDATO Commissione sul fido accordato (definita anche Commissione disponibilità fondi) Si calcola trimestralmente sul fido accordato anche se non viene utilizzato 0,50% trimestrale proporzionato ai giorni del trimestre. La Commissione Istruttoria Veloce (detta anche CIV), è una commissione che la banca addebita al cliente quando si verifica una di queste due situazioni: 1.Il tuo conto corrente va a debito, se non hai un fido; 2.Vai a debito oltre il fido concesso dalla banca. E' una commissione addebitata in presenza di uno sconfinamento determinato dall'utilizzo di somme di denaro: superiori all'affidamento (extra-fido) superiori al saldo disponibile (sconfinamenti in assenza di fido).