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Effetti diretti delle direttive, Appunti di Diritto dell'Unione Europea

appunti di lezioni

Tipologia: Appunti

2015/2016

Caricato il 01/02/2016

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EFFETTI DIRETTI delle direttive
SENTENZA DELLA CORTE DEL 4 DICEMBRE 1974.
YVONNE VAN DUYN c. HOME OFFICE.
(domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Chancery division of the High Court of Justice).
CAUSA 41/74.
Oggetto della causa
Domanda vertente sull’interpretazione dell’art . 48 del trattato CEE e dell’art. 3 della direttiva del Consiglio
25 febbraio 1964 64/221/CEE per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e
il soggiorno degli stranieri giustificati da motivi d’ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica
(GU 4 aprile 1964, pag. 850),
Motivazione della sentenza
1. Con ordinanza emessa dal Vice-Chancellor il 1° marzo 1974 e pervenuta in cancelleria il 13 giugno 1974,
la Chancery division della high court of justice d’Inghilterra ha sottoposto a questa corte, in forza dell’art .
177 del trattato CEE, tre questioni relative ad alcune norme di diritto comunitario in tema di libera
circolazione dei lavoratori .
2. Dette questioni sono state sollevate nel corso d’un procedimento instaurato da una cittadina olandese
contro l’Home Office, che la aveva rifiutato l’ingresso nel Regno Unito per assumere un impiego di
segretaria presso la “church of scientology”.
3. Il permesso d’entrata era stato negato, in quanto il governo britannico ritiene socialmente dannose le
attività svolte dalla succitata organizzazione.
Sulla prima questione
4. Con la prima questione si chiede se l’art . 48 del trattato CEE sia direttamente efficace cosi' da attribuire ai
singoli diritti soggettivi che i giudici nazionali devono tutelare .
5. L’art . 48, nn . 1 e 2, dispone che la libera circolazione dei lavoratori è garantita entro la fine del periodo
transitorio e ch’essa implica "l’abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i
lavoratori degli stati membri, per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro".
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EFFETTI DIRETTI delle direttive

SENTENZA DELLA CORTE DEL 4 DICEMBRE 1974.

YVONNE VAN DUYN c. HOME OFFICE.

(domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Chancery division of the High Court of Justice).

CAUSA 41/74.

Oggetto della causa

Domanda vertente sull’interpretazione dell’art. 48 del trattato CEE e dell’art. 3 della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1964 64/221/CEE per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri giustificati da motivi d’ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (GU 4 aprile 1964, pag. 850),

Motivazione della sentenza

  1. Con ordinanza emessa dal Vice-Chancellor il 1° marzo 1974 e pervenuta in cancelleria il 13 giugno 1974, la Chancery division della high court of justice d’Inghilterra ha sottoposto a questa corte, in forza dell’art. 177 del trattato CEE, tre questioni relative ad alcune norme di diritto comunitario in tema di libera circolazione dei lavoratori.
  2. Dette questioni sono state sollevate nel corso d’un procedimento instaurato da una cittadina olandese contro l’Home Office, che la aveva rifiutato l’ingresso nel Regno Unito per assumere un impiego di segretaria presso la “church of scientology”.
  3. Il permesso d’entrata era stato negato, in quanto il governo britannico ritiene socialmente dannose le attività svolte dalla succitata organizzazione.

Sulla prima questione

  1. Con la prima questione si chiede se l’art. 48 del trattato CEE sia direttamente efficace cosi' da attribuire ai singoli diritti soggettivi che i giudici nazionali devono tutelare.
  2. L’art. 48, nn. 1 e 2, dispone che la libera circolazione dei lavoratori è garantita entro la fine del periodo transitorio e ch’essa implica "l’abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli stati membri, per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro".
  1. Le suddette disposizioni impongono agli Stati membri un obbligo preciso, che non richiede l’emanazione d’alcun ulteriore provvedimento da parte delle istituzioni comunitarie o degli stati membri e che non lascia a questi ultimi alcuna discrezionalità nella sua attuazione.
  2. Il n. 3 dell’art. 48, nel definire i diritti spettanti ai lavoratori in forza del principio di libera circolazione, fa salve le limitazioni giustificate da motivi d’ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica.

I provvedimenti adottati per i motivi di cui sopra sono tuttavia soggetti al controllo giurisdizionale. Di conseguenza, la facoltà d’uno Stato membro di richiamarsi alla riserva contenuta nell’art. 48 non impedisce che le norme dello stesso articolo con cui s’afferma il principio della libera circolazione dei lavoratori attribuiscano ai singoli diritti soggettivi ch’essi possono far valere in giudizio e che i giudici nazionali devono tutelare.

  1. La prima questione va pertanto risolta in senso affermativo.

Sulla seconda questione

  1. Con la seconda questione si chiede se la direttiva del consiglio 25 febbraio 1964 n. 221 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d’ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, sia direttamente efficace così da attribuire ai singoli diritti soggettivi che i giudici nazionali devono tutelare.
  2. Risulta dal provvedimento di rinvio che l’unica disposizione della direttiva rilevante per il caso in esame è l’art. 3, n. 1, secondo cui " i provvedimenti d’ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell’individuo nei confronti del quale essi sono applicati ".
  3. Il Regno Unito ha osservato che, se l’art. 189 attribuisce ai regolamenti, alle direttive e alle decisioni una diversa efficacia, è giusto presumere che il Consiglio, emanando una direttiva invece di un regolamento, abbia inteso adottare un provvedimento con effetti diversi da quelli d’un regolamento, vale a dire non direttamente efficace.
  4. Tuttavia, se è vero che i regolamenti, in forza dell’art. 189, sono direttamente applicabili e quindi atti, per natura, a produrre effetti diretti, da ciò non si può inferire che le altre categorie di atti contemplate dal suddetto articolo non possano mai produrre effetti analoghi.

Sarebbe in contrasto con la forza obbligatoria attribuita dall’art. 189 alla direttiva d’escludere, in generale, la possibilità che l’obbligo da essa imposta sia fatto valere dagli eventuali interessati.

In particolare, nei casi in cui le autorità comunitarie abbiano, mediante direttiva, obbligato gli Stati membri ad adottare un determinato comportamento, la portata dell’atto sarebbe ristretta se in singoli non potessero far valere in giudizio la sua efficacia e se i giudici nazionali non potessero prenderlo in considerazione come norma di diritto comunitario.

D’altra parte l’art. 177, che autorizza i giudici nazionali a domandare alla Corte di giustizia di pronunziarsi sulla validità e sull’interpretazione di tutti gli atti compiuti dalle istituzioni, senza distinzione, implica il fatto che singoli possano far valere tali atti dinanzi ai detti giudici.

E’ quindi opportuno esaminare, caso per caso, se la natura, lo spirito e la lettera della disposizione di cui trattasi consentano di riconoscerle efficacia immediata nei rapporti fra gli stati membri ed i singoli.

  1. Con ordinanza 8 maggio 1978, pervenuta in cancelleria il 21 giugno successivo, la pretura penale di Milano ha sottoposto a questa corte, in forza dell’art. 177 del trattato CEE, varie questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione di due direttive del consiglio concernenti il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli stati membri relative, nel primo caso (direttiva 4 giugno 1973, n. 73/173/CEE, GU n. l 189, pag. 7), alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi (solventi) e, nel secondo caso (direttiva 7 novembre 1977, n. 77/728/CEE, GU n. l 303, pag. 23 , alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura di pitture, vernici, inchiostri da stampa, adesivi ed affini;
  2. Le suddette questioni sono state sollevate nell’ambito di un procedimento penale a carico del responsabile di un’impresa produttrice di solventi e vernici, imputato di contravvenzione a talune disposizioni della legge italiana 5 marzo 1963, n. 245 (GURI n. 77, del 21. 3. 1963, pag. 1451), le quali impongono, ai fabbricanti di prodotti contenenti benzolo, toluolo e xilolo, l’obbligo di apporre sui contenitori di tali prodotti un ' etichetta che indichi , oltre alla presenza di dette sostanze , la loro percentuale complessiva e , separatamente , quella del solo benzolo ;
  3. All ' epoca dei fatti , questa normativa avrebbe dovuto esser stata adeguata , per quanto riguarda i solventi , a quanto disposto dalla direttiva 4 giugno 1973 , n. 73/173 , cui gli stati membri dovevano dare attuazione nell ' ordinamento interno al più tardi entro l ' 8 dicembre 1974 , obbligo che non era stato adempiuto dal governo italiano ;
  4. L ' adeguamento avrebbe dovuto avere l ' effetto di abrogare la disposizione legislativa italiana della cui violazione si fa carico all ' imputato nella causa principale ed avrebbe conseguentemente modificato i presupposti per l ' irrogazione delle sanzioni penali stabilite dalla legge in questione ;
  5. Quanto all ' imballaggio e all ' etichettatura delle vernici , il consiglio aveva emanato , all ' epoca dei fatti controversi , la direttiva 7 novembre 1977 , n. 77/728 , ma , a norma dell ' art. 12 di questo testo , gli stati membri dispongono di un termine che verrà a scadere solo il 9 novembre 1979 per adottare le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarvisi ;
  6. Anche in questo caso , l ' introduzione nell ' ordinamento interno italiano delle disposizioni della direttiva avrà necessariamente l ' effetto di abrogare le disposizioni legislative italiane sulla cui inosservanza si fonda il procedimento pendente a carico dell ' imputato ;
  7. Sia nel caso dei solventi , sia in quello delle vernici di produzione della sua impresa , questi si e conformato , per quanto riguarda l ' imballaggio e l ' etichettatura , da un lato , alle disposizioni della direttiva n. 73/173 ( solventi ) che il governo italiano aveva omesso di recepire nell ' ordinamento interno e , dall ' altro , alle disposizioni della direttiva n. 77/728 ( vernici ), cui gli stati membri dovranno aver dato attuazione entro il 9 novembre 1979 ;
  8. La soluzione delle questioni sottoposte a questa corte , le prime quattro delle quali riguardano la direttiva n. 73/173 e la quinta la direttiva n. 77/728 , deve consentire al giudice nazionale di stabilire se le sanzioni penali comminate dalla legge italiana n. 245 per il caso di trasgressione delle sue disposizioni possano essere applicate nella fattispecie.

A – Sull’interpretazione della direttiva n. 73/

  1. Questa direttiva è stata adottata in forza dell ' art. 100 del trattato , nonché della direttiva del consiglio 27 giugno 1967 ( gu n. 196 , del 16. 8. 1967 , pag. 1 ), modificata con la direttiva 21 maggio 1973 ( gu n. L 167 , del 25. 6. 1973 , pag. 1 ), relative alle sostanze pericolose , al fine di garantire il ravvicinamento delle

disposizioni legislative , regolamentari e amministrative degli stati membri in materia di classificazione , imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi ( solventi );

  1. La sua adozione è apparsa necessaria in quanto le sostanze e i preparati pericolosi costituiscono oggetto , nei vari stati membri , di normative che presentano notevoli differenze , soprattutto relativamente all ' etichettatura , all ' imballaggio e alla classificazione secondo il grado di pericolosità dei suddetti prodotti ;
  2. Tali divergenze costituivano un ostacolo per gli scambi e per la libera circolazione dei prodotti ed avevano diretta incidenza sull’instaurazione e sul funzionamento del mercato comune dei preparati pericolosi come i solventi , prodotti frequentemente usati tanto nelle attività industriali , agricole ed artigianali quanto nel governo della casa ;
  3. Per giungere all ' eliminazione di tali divergenze , la direttiva contiene un certo numero di disposizioni riguardanti espressamente la classificazione , l ' imballaggio , l ' etichettatura dei prodotti in questione ( art. 2 , nn. 1 , 2 e 3 , artt. 4 , 5 e 6 );
  4. Quanto all ' art. 8 , specialmente preso in considerazione dal giudice nazionale e secondo cui gli stati membri non possono vietare , limitare o ostacolare , per motivi di classificazione , d ' imballaggio o di etichettatura , il commercio dei preparati pericolosi che soddisfino le condizioni poste dalla direttiva , esso non ha valore autonomo , non essendo altro che il necessario complemento delle disposizioni sostanziali contenute negli articoli sopra richiamati , quanto alla libera circolazione dei prodotti di cui trattasi.
  5. Gli stati membri dovevano dare attuazione alla direttiva n. 73/173 , secondo l ' art. 11 della stessa , entro un termine di 18 mesi a decorrere dalla sua notifica ;
  6. La notifica è stata fatta a tutti gli stati membri l ' 8 giugno 1973 ;
  7. Il termine di 18 mesi è venuto a scadere l ' 8 dicembre 1974 e , al momento dei fatti di cui e causa , le disposizioni della direttiva non erano state recepite nell’ordinamento interno italiano ;
  8. Stando cosi le cose , il giudice nazionale , constatando un ' evidente contrasto tra la normativa comunitaria e il diritto interno italiano ' , si e chiesto ' quale dei due debba avere, per il caso di specie , la prevalenza ' ed ha sottoposto a questa corte una prima questione del seguente tenore :

' Se la direttiva del consiglio delle CE n. 173/73 del 4 giugno 1973 , ed in particolare l ' art. 8 della medesima , rappresenti una norma direttamente applicabile con l ' attribuzione ai singoli di diritti soggettivi tutelabili dinanzi ai giudici nazionali '.

  1. Detta questione solleva il problema generale della natura giuridica delle disposizioni di una direttiva adottata in forza dell ' art. 189 del trattato ;
  2. In proposito questa corte ha già affermato , in una costante giurisprudenza , e da ultimo nella sentenza 1* febbraio 1977 ( causa 51/76 , nederlandse ondernemingen , racc. Pag. 126 ), che ' se e vero che i regolamenti , in forza dell ' art. 189 , sono direttamente applicabili e quindi atti , per natura , a produrre effetti diretti , da cio non si puo inferire che le altre categorie di atti contemplate dal suddetto articolo non possano mai produrre effetti analoghi ' ;
  3. Sarebbe incompatibile con l ' efficacia vincolante che l ' art. 189 riconosce alla direttiva l ' escludere , in linea di principio , che l ' obbligo da essa imposto possa esser fatto valere dalle persone interessate ;
  4. Particolarmente nei casi in cui le autorità comunitarie abbiano, mediante direttiva , imposto agli stati membri di adottare un determinato comportamento, l’effetto utile dell’atto sarebbe attenuto se agli

M. H. MARSHALL c. SOUTHAMPTON AND SOUTH WEST HAMPSHIRE AREA HEALTH AUTHORITY (TEACHING).

(domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla court of appeal).

CAUSA 152/84.

Oggetto della causa

Domanda vertente sull ' interpretazione della direttiva 76/207 del consiglio , del 9 febbraio 1976 , relativa all ' attuazione del principio della parità di trattamento fra uomini e donne per quanto concerne l ' accesso al lavoro alla preparazione ed alla promozione professionali , e le condizioni di lavoro ( gu l 39 , pag. 40 ),

Motivazione della sentenza

  1. Con ordinanza 12 marzo 1984 , pervenuta alla corte il 19 giugno successivo , la court of appeal ha sollevato , a norma dell ' art. 177 del trattato CEE , due questioni pregiudiziali vertenti sull ' interpretazione della direttiva 76/207 del consiglio , del 9 febbraio 1976 , relativa all ' attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l ' accesso al lavoro , alla preparazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro ( gu l 39 , pag. 40 ).
  2. Le questioni sono state sollevate nell ' ambito di una lite fra la sig.ra MH Marshall ( in prosieguo : ' la ricorrente ' ) e il southampton and south-west hampshire area health authority ( teaching ) ( in prosieguo : ' il resistente ' ), lite vertente sulla compatibilità del licenziamento della ricorrente con l ' art. 6 , n. 4 , del Sex Discrimination Act 1975 ( in prosieguo : ' sda ' ) e il diritto comunitario.
  3. La ricorrente , che e nata il 4 febbraio 1918 , lavorava per il resistente dal giugno 1966 al 31 marzo 1980. a partire dal 23 maggio 1974 , essa aveva un contratto di lavoro come dietologa superiore ( senior dietician ).
  4. Il 31 marzo 1980 , ossia circa quattro settimane dopo aver compiuto i 62 anni , la ricorrente veniva licenziata pur avendo espresso l ' intenzione di continuare a lavorare fino all ' età di 65 anni , cioè fino al 4 febbraio 1983.
  5. Secondo l ' ordinanza di rinvio , il solo motivo del licenziamento era il fatto che la ricorrente era una donna che aveva superato ' l ' eta del pensionamento ' stabilita dal resistente per le donne.
  6. A questo proposito , dagli atti processuali si desume che il resistente dal 1975 segue una politica in forza della quale ' l ' eta normale del pensionamento sarà quella alla quale sono dovute le pensioni della previdenza sociale '. Secondo il giudice proponente , questa politica , benché non fosse inclusa nel contratto di lavoro della ricorrente , era implicita nel contratto stesso.
  7. A quell ' epoca la normativa sulla pensione nel regno unito ( social security act 1975 ) disponeva agli artt. 27 , n. 1 , e 28 , n. 1 , che gli uomini avrebbero ricevuto la pensione statale dall ' eta di 65 anni e le donne l ' avrebbero ricevuta dall ' eta di 60 anni. Tuttavia , detta normativa non imponeva ai dipendenti l ' obbligo di andare in pensione all ' eta in cui era dovuta la pensione statale. Nel caso in cui un dipendente continuasse a lavorare erano differiti , tanto il pagamento della pensione statale quanto quello della pensione secondo il regime particolare.
  1. Il resistente era cionondimeno disposto a derogare alla politica generale di pensionamento di cui sopra in via puramente discrezionale, per un determinato individuo , in relazione a particolari circostanze ed essa vi ha effettivamente derogato per quanto riguarda la ricorrente facendola lavorare per due anni dopo che ha raggiunto l’età di 60 anni.
  2. Avendo subito un danno pecuniario pari alla differenza fra quello che avrebbe guadagnato se fosse rimasta in servizio e la pensione , ed essendo privata della soddisfazione che le dava il lavoro , la ricorrente citava il resistente davanti a un industrial tribunal sostenendo che il licenziamento , alla data e per il motivo indicato dal resistente , costituiva un trattamento meno favorevole in considerazione del sesso e quindi una discriminazione vietata dal SDA nonché dal diritto comunitario.
  3. Detto tribunale respingeva la domanda nella parte in cui era fondata sulla trasgressione del sda , motivando che l ' art. 6 , n. 4 , del sda consentiva la discriminazione a causa del sesso qualora fosse dovuta ' a norme relative al decesso o al pensionamento ' , dato che , a suo parere la politica generale del resistente era una disposizione del genere. Per contro , esso considerava trasgredito il principio della parità di trattamento stabilito dalla direttiva 76/.
  4. In sede d ' appello , la sentenza veniva confermata sul primo punto dall ' employement appeal tribunal , ma veniva annullata per quanto riguarda il secondo punto , per il motivo che , benché il licenziamento avesse trasgredito il principio della parità di trattamento stabilito dalla suddetta direttiva , il singolo non poteva far valere detta trasgressione davanti al giudice del regno unito.
  5. La ricorrente impugnava la sentenza dinanzi alla court of appeal. Ritenendo che il resistente è stato istituito a norma dell ' art. 8 , n. 1. a , lett. b ) del national health service 1977 ed e quindi un ' ' emanazione dello stato ' , la court of appeal ha sottoposto alla corte le seguenti questioni pregiudiziali :

' 1 ) se il licenziamento della ricorrente da parte dell ' ente resistente dopo che essa aveva compiuto 60 anni , in conformità alla sua politica generale e per il solo motivo che essa era una donna che aveva superato l ' età normale del pensionamento per le donne , sia una discriminazione vietata dalla direttiva sulla parità di trattamento.

2 ) in caso affermativo , se , tenuto conto delle circostanze , la direttiva sulla parità di trattamento possa esser fatta valere dinanzi al giudice nazionale , nonostante il contrasto (eventuale) fra la direttiva e l ' art. 6 , n. 4 , del sda. '

Il contesto giuridico della lite

  1. L’art. 1 , n. 1 , della direttiva 76/207 e cosi formulato :

' scopo della presente direttiva e l ' attuazione negli stati membri del principio della parità di trattamento fra uomini e donne per quanto riguarda l ' accesso al lavoro , ivi compresa la promozione , e l ' accesso alla formazione professionale , nonche le condizioni di lavoro e , alle condizioni di cui al paragrafo 2 , la sicurezza sociale. tale principio e denominato qui appresso ' ' principio della parita di trattamento ' '. '

  1. L’art. 2 , n. 1 , di detta direttiva dispone che :

' ai sensi delle seguenti disposizioni il principio della parità di trattamento implica l ' assenza di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso , direttamente o indirettamente , in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia. '

  1. L’art. 5 , n. 1 , della suddetta direttiva recita :
  1. Per quanto riguarda i regimi particolari di previdenza sociale , l ' art. 3 , n. 3 , della stessa direttiva dispone che , per garantire l ' attuazione del principio della parità di trattamento in siffatti regimi , ' il consiglio adotterà , su proposta della commissione , disposizioni che ne precisino il contenuto , la portata e le modalità di applicazione '. il 5 maggio 1983 , la commissione ha sottoposto al consiglio la proposta di una direttiva relativa all ' attuazione del principio della parità di trattamento fra uomini e donne nei regimi particolari di previdenza sociale ( gu c 134 , pag. 7 ), che si applica , secondo l ' art. 2 , n. 1 , ' alle prestazioni destinate a completare le prestazioni dei regimi legali di sicurezza sociale o a sostituirvisi '. il consiglio non si e ancora pronunciato su detta proposta.
  2. Oltre alla ricorrente e al resistente , il governo del regno unito e la commissione hanno presentato osservazioni in questa causa.

Sulla prima questione

  1. Con la prima questione , la court of appeal intende accertare se l ' art. 5 , n. 1 , della direttiva 76/ vada interpretato nel senso che una politica generale in fatto di licenziamento seguita da una pubblica autorità la quale implichi il licenziamento di una donna per il solo motivo che essa ha raggiunto o superato l ' età alla quale ha diritto ad una pensione stabile , età che , a norma delle leggi nazionali , è diversa per gli uomini e per le donne , costituisca una discriminazione in base al sesso vietata da detta direttiva.
  2. La ricorrente e la commissione sostengono che la prima questione vada risolta in senso affermativo.
  3. Secondo la ricorrente , il summenzionato limite di età costituisce una ' condizione di lavoro ' ai sensi degli artt. 1 e 5 , n. 1 , della direttiva 76/207. un ' interpretazione lata di tale termine si giustificherebbe tenuto conto tanto dello scopo del trattato che tende al ' miglioramento costante delle condizioni di vita e di lavoro ' , quanto della lettera del divieto di discriminazione contemplato dai succitati articoli della direttiva 76/207 nonché dell ' art. 7 , n. 1 , del regolamento del consiglio 15 ottobre 1968 , n. 1612 , relativo alla libera circolazione dei lavoratori all ' interno della comunità ( gu l 257 , pag. 2 ).
  4. A parte ciò , la non discriminazione in base al sesso farebbe parte dei diritti fondamentali della persona umana e quindi dei principi generali del diritto comunitario. Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, sarebbe opportuno interpretare tali principi fondamentali in senso ampio e , per converso , interpretare restrittivamente ogni eventuale eccezione come la deroga di cui all ' art. 1 , n. 2 , della direttiva 76/207 circa la previdenza sociale.

(…)

  1. La prima questione sollevata dalla court of appeal va quindi risolta nel senso che l ' art. 5 , n. 1 , della direttiva 76/207 va interpretato nel senso che una politica generale in fatto di licenziamenti , la quale implichi il licenziamento di una donna per il solo motivo che essa ha raggiunto o superato l ' età alla quale ha diritto ad una pensione statale , età che , a norma delle leggi nazionali , è diversa per gli uomini e per le donne , costituisce una discriminazione in base al sesso vietata da detta direttiva.

Sulla seconda questione

  1. Dato che la prima questione è stata risolta in senso affermativo , si deve stabilire se l ' art. 5 , n. 1 , della direttiva 76/207 possa esser fatto valere dai singoli davanti ai giudici nazionali.
  2. La ricorrente e la commissione propongono di risolvere tale questione in senso affermativo. Esse sostengono in particolare che , per quanto riguarda l ' art. 2 , n. 1 , e l ' art. 5 , n. 1 , della direttiva 76/207 , tali disposizioni sono adeguatamente chiare per consentire ai giudici nazionali di applicarle senza intervento legislativo degli stati membri per lo meno in caso d ' una discriminazione manifesta.

(…)

  1. Va ricordato che , secondo la costante giurisprudenza della corte ( in particolare la sentenza 19 gennaio 1982 , becker , causa 8/81 , racc. 1982 , pag. 53 ), in tutti i casi in cui disposizioni di una direttiva appaiono , dal punto di vista sostanziale , incondizionati e sufficientemente precise , i singoli possono farle valere nei confronti dello stato , tanto se questo non ha trasposto tempestivamente la direttiva nel diritto nazionale , quanto se esso l ' ha trasposta in modo inadeguato.
  2. Questa giurisprudenza si basa sulla considerazione che è incompatibile con la natura cogente che l ' art. 189 attribuisce alla direttiva , l ' escludere , in linea di principio , che l’obbligo ch’essa impone possa esser fatto valere dagli interessati. la corte ne ha tratto la conseguenza che lo stato membro che non ha adottato , entro il termine , i provvedimenti di esecuzione imposti dalla direttiva , non può opporre ai singoli l ' inadempimento , da parte sua , degli obblighi ch ' essa impone.
  3. Quanto all ' argomento secondo il quale una direttiva non può essere fatta valere nei confronti di un singolo , va posto in rilievo che , secondo l ' art. 189 del trattato , la natura cogente della direttiva sulla quale è basata la possibilità di farla valere dinanzi al giudice nazionale , esiste solo nei confronti dello ' stato membro cui e rivolta '. Ne consegue che la direttiva non può di per se creare obblighi a carico di un singolo e che una disposizione d’una direttiva non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei confronti dello stesso. E’ quindi opportuno accertare se , nel caso di specie , si debba ritenere che il resistente ha agito in quanto singolo.
  4. A questo proposito , va posto in rilievo che gli amministrati qualora siano in grado di far valere una direttiva nei confronti dello stato, possono farlo indipendentemente dalla qualità nella quale questo agisce come datore di lavoro o come pubblica autorità. In entrambi i casi è infatti opportuno evitare che lo stato possa trarre vantaggio dalla sua trasgressione del diritto comunitario.
  5. L’applicazione di questa condizione alle circostanze del caso di specie spetta al giudice nazionale il quale ha d ' altronde detto su questo punto nell ' ordinanza di rinvio che il resistente , southampton and south-west hampshire area health authority ( teaching ), è una pubblica autorità.
  6. Quanto all ' argomento rivolto dal governo britannico , secondo il quale la possibilità di far valere la direttiva nei confronti del resistente , nella sua qualità di ente di stato , avrebbe come conseguenza una distinzione arbitraria ed iniqua fra i diritti dei dipendenti dello stato e quelli dei dipendenti privati , esso non può giustificare una valutazione diversa. Una distinzione del genere potrebbe , infatti , esser agevolmente evitata se lo stato membro interessato avesse correttamente trasposto la direttiva nel suo diritto nazionale.
  7. Quanto alla questione , infine se , l ' art. 5 , n. 1 , della direttiva 76/207 , che da attuazione al principio della parità di trattamento posto dall ' art. 2 , n. 1 , della stessa direttiva , sia da ritenersi , dal punto di vista del suo contenuto , incondizionata ed adeguatamente precisa per essere fatta valere da un singolo nei confronti dello stato , va detto che , considerata in se stessa , detta disposizione esclude qualsiasi discriminazione basata sul sesso per quanto riguarda la condizione di lavoro , ivi comprese le ipotesi di licenziamento , in via generale ed in termini non equivoci. La disposizione è quindi adeguatamente precisa per essere fatta valere da un amministrato e applicata dal giudice.

carico di questi ultimi, mentre tale competenza le spetta solo laddove le sia attribuito il potere di adottare regolamenti.

25 Ne consegue che, in assenza di provvedimenti di attuazione della direttiva entro i termini prescritti, i consumatori non possono fondare sulla direttiva stessa un diritto di recesso nei confronti dei commercianti con i quali hanno stipulato un contratto, né possono far valere tale diritto dinanzi a un giudice nazionale.

26 Occorre inoltre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante successiva alla sentenza 10 aprile 1984, causa 14/83, Von Colson e Kamann (Racc. pag. 1891, punto 26), l' obbligo degli Stati membri, derivante da una direttiva, di conseguire il risultato da questa contemplato, come pure l' obbligo loro imposto dall' art. 5 del Trattato di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l' adempimento di tale obbligo, valgono per tutti gli organi degli Stati membri ivi compresi, nell' ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali. Così come discende dalle sentenze della Corte 13 novembre 1990, causa C-106/89, Marleasing (Racc. pag. I-4135, punto 8), e 16 dicembre 1993, causa C-334/92, Wagner Miret (Racc. pag. I-6911, punto 20), nell' applicare il diritto nazionale, a prescindere dal fatto che si tratti di norme precedenti o successive alla direttiva, il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva per conseguire il risultato perseguito da quest' ultima e conformarsi pertanto all' art. 189, terzo comma, del Trattato.

27 Nel caso in cui il risultato prescritto dalla direttiva non possa essere conseguito mediante interpretazione, occorre peraltro ricordare che, secondo la sentenza 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90, Francovich e a. (Racc. pag. I-5357, punto 39), il diritto comunitario impone agli Stati membri di risarcire i danni da essi causati ai singoli a causa della mancata attuazione di una direttiva, purché siano soddisfatte tre condizioni. Innanzi tutto la direttiva deve avere lo scopo di attribuire diritti a favore dei singoli. Deve essere poi possibile individuare il contenuto di tali diritti sulla base delle disposizioni della direttiva. Infine deve esistere un nesso di causalità tra la violazione dell' obbligo a carico dello Stato e il danno subito.

28 La direttiva sui contratti negoziati fuori dei locali commerciali ha incontestabilmente lo scopo di attribuire certi diritti ad alcune categorie di singoli ed è altrettanto certo che il contenuto imprescindibile di tali diritti può essere individuato sulla base delle sole disposizioni della direttiva (v. supra, punto 17).

29 Posto che ci sia un danno e che tale danno sia dovuto alla violazione da parte dello Stato dell' obbligo a lui incombente, spetterà al giudice nazionale garantire il diritto dei consumatori lesi al risarcimento, nell' ambito delle norme nazionali in tema di responsabilità.

“Effetto interpretativo”

SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 13 NOVEMBRE 1990.

MARLEASING SA c. COMERCIAL INTERNACIONAL DE ALIMENTACION SA.

(domanda di pronuncia pregiudiziale: tribunal de primera instancia e instruccion n. 1 de oviedo – spagna)

CAUSA C-106/89.

2 Le questioni sono sorte nell' ambito di una controversia fra la società Marleasing SA, attrice nella causa principale, e un certo numero di convenute fra cui La Comercial Internacional de Alimentacíon SA ( in prosieguo : "La Comercial "). Quest' ultima è stata costituita come società per azioni da tre persone, fra cui la società Barviesa, che ha conferito il proprio patrimonio.

3 Dalla motivazione dell' ordinanza di rinvio risulta che la Marleasing ha chiesto in via principale, in forza degli artt. 1261 e 1275 del codice civile spagnolo che privano di efficacia giuridica i contratti senza causa o la cui causa è illecita, l' annullamento del contratto di società che istituisce La Comercial in quanto la costituzione di quest' ultima sarebbe priva di causa giuridica, viziata da simulazione e sarebbe avvenuta in frode dei diritti dei creditori della Barviesa, cofondatrice della convenuta. La Comercial ha chiesto il rigetto integrale della domanda adducendo in particolare che la citata direttiva 68/151, il cui art. 11 contiene l' elenco tassativo dei casi di nullità delle società per azioni, non prevede fra questi casi la mancanza di causa giuridica.

4 Il giudice nazionale ha ricordato che, a norma dell' art. 395 dell' atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee ( GU 1985, L 302, pag. 23 ), il Regno di Spagna era tenuto a dare attuazione alla direttiva dal momento della sua adesione, trasposizione che non era ancora stata effettuata il giorno della pronuncia dell' ordinanza di rinvio. Ritenendo pertanto che la controversia sollevasse un problema di interpretazione del diritto comunitario, il giudice nazionale ha sottoposto alla Corte la seguente questione :

"Se l' art. 11 della direttiva del Consiglio 9 marzo 1968, 68/151/CEE, che non è stata attuata nel diritto interno, sia direttamente applicabile al fine di impedire la dichiarazione di nullità di una società per azioni per una causa diversa da quelle elencate in detto articolo".

(…)

6 In merito alla questione se un singolo possa avvalersi della direttiva nei confronti di una legge nazionale, occorre ricordare la costante giurisprudenza della Corte secondo la quale la direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei confronti dello stesso ( sentenza 26 febbraio 1986, Marshall, causa 152/84, Racc. pag. 723 ).

7 Si ricava tuttavia dagli atti di causa che il giudice nazionale intende in sostanza accertare se il giudice nazionale cui viene sottoposta la controversia in una materia che rientra nell' ambito di applicazione della citata direttiva 68/151 sia tenuto ad interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo di detta direttiva al fine di impedire la dichiarazione di nullità di una società per azioni per una causa diversa da quelle elencate all' art. 11.

Responsabilità dello Stato

Sentenza della Corte del 19 novembre 1991.

Andrea Francovich e altri c. Repubblica italiana.

Domande di pronuncia pregiudiziale: Pretura di Vicenza e Pretura di Bassano del Grappa - Italia.

Mancata attuazione di una direttiva - Responsabilità dello Stato membro.

Cause riunite C-6/90 e C-9/90.

  1. Con ordinanze 9 luglio e 30 dicembre 1989, pervenute alla Corte rispettivamente l' 8 e il 15 gennaio 1990, la Pretura di Vicenza (nella causa C-6/90) e la Pretura di Bassano del Grappa (nella causa C-9/90) hanno proposto, in forza dell' art. 177 del Trattato CEE, questioni pregiudiziali sull' interpretazione dell' art. 189, terzo comma, del Trattato CEE nonché della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23).
  2. Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di controversie tra Andrea Francovich e Danila Bonifaci e a. (in prosieguo: i "ricorrenti") e la Repubblica italiana.
  3. La direttiva 80/987 è diretta a garantire ai lavoratori dipendenti un minimo comunitario di tutela in caso di insolvenza del datore di lavoro , fatte salve le norme più favorevoli esistenti negli Stati membri. A tal fine, essa stabilisce in particolare garanzie specifiche per il pagamento di loro crediti non pagati relativi alla retribuzione.
  4. A norma dell' art. 11, gli Stati membri erano tenuti a emanare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro un termine scaduto il 23 ottobre 1983. Poiché la Repubblica italiana non ha ottemperato a tale obbligo , la Corte ha accertato il suo inadempimento con sentenza 2 febbraio 1989, Commissione/Italia (causa 22/87, Racc. pag. 143).
  5. Il sig. Francovich, parte nella causa principale nel procedimento C-6/90, aveva lavorato per l' impresa "CDN Elettronica Snc" a Vicenza e aveva ricevuto a tale titolo solo acconti sporadici sulla propria retribuzione. Egli ha quindi proposto ricorso dinanzi al Pretore di Vicenza, che ha condannato l' impresa convenuta al pagamento di una somma di circa 6 milioni di LIT. Nel corso del processo di esecuzione, l' ufficiale giudiziario del Tribunale di Vicenza ha dovuto redigere un verbale di pignoramento infruttuoso. Il sig. Francovich ha allora fatto valere il diritto di ottenere dallo Stato italiano le garanzie previste dalla direttiva 80/987 o, in via subordinata, un indennizzo.
  6. Nella causa C-9/90, la sig.ra Danila Bonifaci e altre trentatré lavoratrici dipendenti hanno proposto un ricorso dinanzi al Pretore di Bassano del Grappa, riferendo di aver lavorato in qualità di lavoratrici dipendenti per la ditta "Gaia Confezioni Srl", dichiarata fallita il 5 aprile 1985. Al momento della cessazione dei rispettivi rapporti di lavoro, le ricorrenti erano creditrici di una somma di oltre 253 milioni di LIT, che era stata ammessa al passivo dell' impresa dichiarata fallita. Oltre cinque anni dopo il fallimento, nulla era stato loro corrisposto e il curatore del fallimento aveva fatto loro sapere che una ripartizione, anche parziale, in loro favore era assolutamente improbabile. Di conseguenza, le ricorrenti hanno adito il suddetto giudice chiedendo che la Repubblica italiana, alla luce dell' obbligo ad essa incombente di applicare la direttiva

80/987 dal 23 ottobre 1983, fosse condannata a corrispondere loro gli importi ad esse spettanti a titolo di retribuzioni arretrate, quanto meno per le ultime tre mensilità o, in mancanza, a versare loro un indennizzo.

  1. In questo contesto i giudici nazionali hanno sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, identiche nelle due cause:

"1) In forza del sistema di diritto comunitario vigente, può il privato che sia stato leso dalla mancata attuazione da parte dello Stato della direttiva 80/987 - mancata attuazione accertata con sentenza di condanna della Corte di giustizia - pretendere l' adempimento da parte dello Stato stesso delle disposizioni in essa contenute che siano sufficientemente precise e incondizionate invocando direttamente, nei confronti dello Stato membro inadempiente, la normativa comunitaria per ottenere le garanzie che lo Stato stesso doveva assicurare, e comunque rivendicare il risarcimento dei danni subiti relativamente alle disposizioni che non godono di tale prerogativa?

  1. Il combinato disposto degli artt. 3 e 4 della direttiva 80/987 del Consiglio dev' essere interpretato nel senso che, nel caso in cui lo Stato non si sia avvalso della facoltà di introdurre i limiti di cui all' art. 4, lo Stato stesso è tenuto al pagamento dei diritti dei lavoratori subordinati nella misura stabilita dall' art. 3?

  2. Nel caso di risposta negativa alla domanda 2, stabilisca la Corte qual è la garanzia minima che lo Stato deve assicurare ai sensi della direttiva 80/987 al lavoratore avente diritto in modo che la quota di retribuzione a quest' ultimo dovuta possa considerarsi attuazione della direttiva stessa."

(…)

  1. La prima questione sollevata dal giudice nazionale pone due problemi che occorre esaminare separatamente. Essa riguarda, in primo luogo, l' efficacia diretta delle norme della direttiva che definiscono i diritti dei lavoratori e, in secondo luogo, l' esistenza e la portata della responsabilità dello Stato per i danni derivanti dalla violazione degli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto comunitario.

Sull' efficacia diretta delle disposizioni della direttiva che definiscono i diritti dei lavoratori

  1. Ne consegue che, anche se le disposizioni controverse della direttiva sono sufficientemente precise e incondizionate per quanto riguarda la determinazione dei beneficiari della garanzia e il contenuto della garanzia stessa, questi elementi non sono sufficienti perché i singoli possano far valere tali disposizioni dinanzi ai giudici nazionali. Infatti, da un lato, queste disposizioni non precisano l' identità di chi è tenuto alla garanzia e, dall' altro, lo Stato non può essere considerato debitore per il solo fatto di non aver adottato entro i termini i provvedimenti di attuazione.
  2. Si deve pertanto risolvere la prima parte della prima questione dichiarando che le disposizioni della direttiva 80/987 che definiscono i diritti dei lavoratori devono essere interpretate nel senso che gli interessati non possono far valere tali diritti nei confronti dello Stato dinanzi ai giudici nazionali in mancanza di provvedimenti di attuazione adottati entro i termini.

Sulla responsabilità dello Stato per danni derivanti dalla violazione degli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto comunitario

b) Sulle condizioni della responsabilità dello Stato

  1. Se la responsabilità dello Stato è così imposta dal diritto comunitario, le condizioni in cui essa fa sorgere un diritto a risarcimento dipendono dalla natura della violazione del diritto comunitario che è all' origine del danno provocato.
  2. Qualora, come nel caso di specie, uno Stato membro violi l' obbligo, ad esso incombente in forza dell' art. 189, terzo comma, del Trattato, di prendere tutti i provvedimenti necessari a conseguire il risultato prescritto da una direttiva, la piena efficacia di questa norma di diritto comunitario esige che sia riconosciuto un diritto a risarcimento ove ricorrano tre condizioni.
  3. La prima di queste condizioni è che il risultato prescritto dalla direttiva implichi l' attribuzione di diritti a favore dei singoli. La seconda condizione è che il contenuto di tali diritti possa essere individuato sulla base delle disposizioni della direttiva. Infine, la terza condizione è l' esistenza di un nesso di causalità tra la violazione dell' obbligo a carico dello Stato e il danno subito dai soggetti lesi.
  4. Tali condizioni sono sufficienti per far sorgere a vantaggio dei singoli un diritto ad ottenere un risarcimento, che trova direttamente il suo fondamento nel diritto comunitario.
  5. Con questa riserva, è nell' ambito delle norme del diritto nazionale relative alla responsabilità che lo Stato è tenuto a riparare le conseguenze del danno provocato. Infatti, in mancanza di una disciplina comunitaria, spetta all' ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare il giudice competente e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto comunitario (v. le seguenti sentenze: 22 gennaio 1976, Russo, causa 60/75, Racc. pag. 45; 16 dicembre 1976, Rewe, causa 33/76, Racc. pag. 1989; 7 luglio 1981, Rewe, causa 158/80, Racc. pag. 1805).
  6. Occorre rilevare inoltre che le condizioni, formali e sostanziali, stabilite dalle diverse legislazioni nazionali in materia di risarcimento dei danni non possono essere meno favorevoli di quelle che riguardano reclami analoghi di natura interna e non possono essere congegnate in modo da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere il risarcimento (v. per quanto concerne la materia analoga del rimborso di imposte riscosse in violazione del diritto comunitario, in particolare la sentenza 9 novembre 1983, San Giorgio, causa 199/82, Racc. pag. 3595).
  7. Nella fattispecie, la violazione del diritto comunitario da parte di uno Stato membro a seguito della mancata attuazione entro i termini della direttiva 80/987 è stata accertata con una sentenza della Corte. Il risultato prescritto da tale direttiva comporta l' attribuzione ai lavoratori subordinati del diritto ad una garanzia per il pagamento di loro crediti non pagati relativi alla retribuzione. Come risulta dall' esame della prima parte della prima questione, il contenuto di tale diritto può essere individuato sulla base delle disposizioni della direttiva.
  8. Stando così le cose, spetta al giudice nazionale garantire, nell' ambito delle norme di diritto interno relative alla responsabilità, il diritto dei lavoratori ad ottenere il risarcimento dei danni che siano stati loro provocati a seguito della mancata attuazione della direttiva.
  9. La questione sollevata dal giudice nazionale va pertanto risolta nel senso che uno Stato membro è tenuto a risarcire i danni derivanti ai singoli dalla mancata attuazione della direttiva 80/987.

direttiva 80/987/CEE.

Sentenza della Corte del 5 marzo 1996.

Brasserie du Pêcheur SA c. Bundesrepublik Deutschland e The Queen contro Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd e altri.

Cause riunite C-46/93 e C-48/93.

31 Sulla scorta di queste considerazioni la Corte ha già rilevato (par. 35 Francovich) che il principio della responsabilità dello Stato per danni causati ai singoli da violazioni del diritto comunitario ad esso imputabili è inerente al sistema del Trattato.

32 Ne consegue che il principio ha valore in riferimento a qualsiasi ipotesi di violazione del diritto comunitario commessa da uno Stato membro , qualunque sia l' organo di quest' ultimo la cui azione od omissione ha dato origine alla trasgressione.

74 (…) nell’ ipotesi in cui una violazione del diritto comunitario da parte di uno Stato membro sia imputabile al legislatore nazionale (settore nel quale dispone di un ampio potere discrezionale) i singoli lesi hanno diritto al risarcimento qualora la norma comunitaria violata sia preordinata ad attribuire loro diritti, la violazione sia manifesta e grave e ricorra un nesso causale diretto tra tale violazione.