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Riassunto dei principali elementi e principi di diritto penale
Tipologia: Sintesi del corso
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Comportamento umano. In ambito giuridico, la condotta rileva sotto diversi profili: nel diritto penale, la condotta che dà vita al reato può consistere in una azione o in una omissione; nel diritto civile, la condotta tenuta dalle parti è rilevante per interpretare il contenuto del loro accordo; etc.
Uno dei tre elementi in cui, secondo quanto stabilito dall'art. 40, si suddivide il fatto tipico e che si individua nel risultato della condotta attiva o omissiva posta in essere dal reo. La dottrina in merito si divide tra i sostenitori della teoria dell'evento giuridico, secondo la quale l'evento è da considerarsi quale offesa al bene giuridico tutelato dalla norma, e i quelli della teoria dell'evento naturalistico, considerato come modificazione della realtà esterna, suscettibile di percezione sensoria e materialmente causata da una condotta umana, che però non è una costante di tutti i reati, in quanto assente nei c.d. reati di mera condotta (si pensi ad esempio al reato di omissione di referto ex art. 365).
La colpa nel diritto civile designa una forma di imprudenza, negligenza o imperizia compiuta nel porre in essere un atto da parte del danneggiante. Tutti i soggetti, infatti, sono tenuti ad usare la normale diligenza (quella del buon padre di famiglia ex art. 1176 del c.c.) e quando non lo fanno sono assoggettabili a responsabilità civile per colpa, con nascita dell'obbligazione di risarcimento del danno. L'agente risulta in colpa se emerge che, in quelle stesse circostanze, un uomo di media diligenza si sarebbe comportato diversamente: o non creando il danno, o avendo posto in essere tutti quegli accorgimenti necessari ad evitarne il verificarsi. Non sono previste gradazioni di colpa, se non una distinzione tra colpa lieve e colpa grave: quest'ultima ha rilevanza in casi eccezionali.
Elemento soggettivo del reato, indicante una forma di imputazione della responsabilità penale qualificata sussidiaria rispetto al dolo, in quanto rileva solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Secondo l'art. 43 del codice penale la colpa sussiste nel momento in cui vi è l'assenza di volontà di alcuni o di tutti gli elementi del fatto tipico e, in ogni caso, dell'evento offensivo ove esistente e il soggetto abbia posto in essere una condotta sia oggettivamente contraria a regole cautelari derivanti da massime di esperienza, quali prudenza, diligenza e perizia, o da fonti normative generali, come leggi e regolamenti, o individuali, ad esempio gli ordini.
La colpa è "grave" quando la violazione dell'obbligo di diligenza è particolarmente grossolana, con un discostamento molto evidente del comportamento dell'agente dalle regole di diligenza, prudenza e perizia che il caso concreto avrebbe richiesto di osservare. I codici parlano di colpa grave in riferimento ad alcune specifiche fattispecie, quali, ad esempio: la responsabilità del proprietario del suolo che abbia fatto costruzioni, piantagioni od opere con materiali altrui (art. 935 del c.c.); la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale (art. 2236 del c.c.); la responsabilità per lite temeraria (art. 96 del c.p.c.).
Nel diritto civile, il dolo è definito come un vizio del volere, ovvero l'insieme dei raggiri e degli artifizi volti ad inficiare il procedimento di formazione della volontà contrattuale, in quanto il contraente è indotto a stipulare un contratto che altrimenti non avrebbe stipulato (dolo determinante) o avrebbe stipulato in condizioni diverse (dolo incidente). Il dolo risulta quindi causa di annullamento del contratto se si tratta di dolo determinante, ovvero quando i raggiri usati da uno
dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato (v.art. 1439 del c.c.). Diversamente, se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto è valido, benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse; ma il contraente in mala fede risponde dei danni (v. art. 1440 del c.c.).
È il criterio di imputazione soggettiva per i reati, che si ha quando il responsabile del fatto criminoso agisce con coscienza e volontà, ovvero si rappresenta e realizza l'evento voluto. La coscienza e la volontà che caratterizzano il dolo devono ricadere su ogni elemento costituente il fatto tipico (v. art. 42 del c.p.). Secondo quanto stabilisce l'art. 43 del codice penale, per la sussistenza del dolo è richiesta non solo la coscienza e la volontà della condotta, ma anche la previsione e volontà di un evento.
È un vizio del consenso previsto dall'art. 1440 del c.c., che consiste in raggiri che non sono tali da determinare il consenso della controparte, che avrebbe comunque concluso il contratto, ma a condizioni diverse, sicuramente meno gravose. Non è una causa di annullabilità del contratto ma il contraente in mala fede deve comunque rispondere dei danni.
I vari reati (fatti penalmente sanzionabili) si distinguono, a seconda della pena prevista per ciascuno di essi, in delitti e contravvenzioni (v. 445). Per i delitti la legge prevede la pena dell'ergastolo, della reclusione o, nei casi meno gravi, della multa (artt. 17 e 39 cod. pen.).
Si tratta delle due categorie fondamentali in cui vengono distinti i reati, secondo quanto stabilisce l' art. 39, e tale distinzione avviene attraverso un criterio puramente formale che riguarda la specie di pena prevista. Quindi, se viene comminato l'arresto e/o con l'ammenda si tratterà di una contravvenzione, mentre se il soggetto viene punito con l'ergastolo, la reclusione e/o la multa si configura un delitto, categoria di reato per la quale, inoltre, si risponde in via generale solo a titolo di dolo, con l'esclusione dei casi di delitti preterintenzionali o colposi espressamente previsti dalla legge, e alla quale è applicabile la disciplina del tentativo.
L'espressione si usa, in generale, come criterio per verificare l'esistenza di un nesso di causalità tra condotta umana e un certo evento o danno. In diritto civile, si utilizza per individuare se vi sia un rapporto di causa-effetto tra l'evento e il danno, necessario per il sorgere dell'obbligo di risarcimento (vanno risarcite le conseguenze immediate e dirette dell'atto illecito). In diritto penale, l'espressione fa riferimento a quegli eventi che, sulla base della comune esperienza, sono causalmente riconducibili, con un ragionevole grado di probabilità, alla condotta dell'uomo: stabilito il nesso di causalità, si potrà attribuire al soggetto agente il fatto criminoso.
L'ordinamento giuridico considera persona fisica ogni essere umano nato vivo, anche se non vitale, quindi anche se morto subito dopo la nascita. Essa è soggetto di diritto, ossia centro di imputazione di situazioni giuridiche. L'art. 2 Cost., secondo il quale "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità", tutela i c.d. diritti della personalità , che possono definirsi come quei diritti che hanno per oggetto attributi essenziali della persona umana. I principali diritti della personalità sono il diritto alla vita, il diritto all'integrità personale e alla salute, il diritto alla riservatezza, all'onore e alla reputazione, il diritto al nome e alla propria identità. Questi diritti essenziali sono personalissimi, assoluti (valevoli erga omnes ), inalienabili, imprescrittibili e intrasmissibili. Qualora
qualificata probabilità circa la sussistenza del reato e la sua attribuibilità al soggetto nei cui confronti è stata avanzata la domanda cautelare (art. 273).
I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice (1).
(1) Il criterio distintivo delle due fattispecie è rinvenibile nella sanzione prevista. Per cui nel caso in cui il fatto presenti caratteri simili al reato contravvenzionale, ma è sanzionato con la pena della multa, si tratta di delitto e non di contravvenzione. La disciplina generale viene di conseguenza ad applicarsi con qualche differenza. Le variazioni riguardano: a) l'elemento psicologico in quanto le contravvenzioni sono punite sia a titolo di colpa che di dolo (v. 42 1),invece i delitti sono puniti solo a titolo di dolo (v. 42 2), mentre la punibilità per colpa deve essere espressamente prevista dal codice (ad es. nel nostro codice esiste il delitto di omicidio colposo, non esiste il danneggiamento colposo); b) il tentativo (art. 56) previsto solo per i delitti; c) alcune circostanze del reato le quali risultano applicabili solo ai delitti (es.: 61 n. 3, 7, 8); d) i reati commessi all'estero e punibili nel territorio dello Stato (art. 7) sono per loro stessa natura delitti e mai contravvenzioni.
All'interno degli illeciti penali si distinguono delitti e contravvenzioni. Si ricordi che il legislatore ha configurato un'ulteriore ipotesi di illecito: l'illecito amministrativo, perseguito con mere sanzioni amministrative irrogate dal prefetto o da altre autorità amministrative. Il ricorso a tale figura di illecito s'inserisce nel processo di penalizzazione di alcuni reati, cui il legislatore ha fatto ricorso al fine di alleggerire i Tribunali del carico relativo a fatti di minore allarme sociale. Per quanto attiene alla normativa degli illeciti amministrativi è contenuta si rimanda alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (c.d. legge di depenalizzazione) e al d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, attuativo della delega di cui alla L. 205/99.