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Anno 2025/2026 diritto e gestione degli enti religiosi
Tipologia: Appunti
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Prima lezione
1. Il diritto ecclesiastico Il diritto ecclesiastico è quella parte dell’ordinamento giuridico dello Stato che disciplina o si interseca con il fenomeno religioso. Poiché l’appartenenza religiosa (o la scelta di non aderire a una religione) costituisce un aspetto importante della persona e del cittadino, lo Stato deve considerarla nella propria legislazione. La Costituzione italiana rappresenta la fonte principale in materia religiosa, ma altre norme sono distribuite in diversi settori dell’ordinamento: Codice civile : riconosce effetti civili ad atti religiosi, come il matrimonio. Norme urbanistiche e amministrative : regolano la costruzione e il finanziamento dei luoghi di culto. Codice penale : prevede reati specifici legati alle offese alle confessioni religiose (artt. 403- 404-405 c.p.). In sintesi, il diritto ecclesiastico è diritto dello Stato: non costituisce un sistema unico, ma un insieme di norme distribuite in vari settori che hanno in comune il tema religioso. 2. Il diritto canonico Il diritto canonico, invece, è l’ordinamento giuridico interno della Chiesa cattolica. Esso comprende le norme che regolano: La struttura e il funzionamento della Chiesa. I rapporti interni tra i fedeli. I rapporti della Chiesa con la società. A differenza del diritto ecclesiastico, il diritto canonico è organico e codificato : il Codice di Diritto Canonico del 1983, riformato nel 2021 (soprattutto nel Libro VI), rappresenta un sistema universale valido per la Chiesa cattolica in tutto il mondo. 3. Ente religioso ed ente del terzo settore Un ente religioso rappresenta la presenza organizzata di una religione nella società. Si tratta di un soggetto giuridico che nasce nell’ordinamento religioso ma opera anche nell’ordinamento dello Stato, compiendo atti e negozi giuridici con effetti civili. La Chiesa, infatti, vive all’interno della società e deve interagire con il diritto civile: questo principio è sintetizzato dalla locuzione latina “Ecclesia vivit iure romano” , cioè la Chiesa vive utilizzando il diritto civile della società in cui si trova. Il regime giuridico degli enti religiosi dipende dai rapporti tra Stato e Chiesa: In Italia esiste il Concordato tra Stato e Santa Sede. In altri Paesi, come la Francia, prevale un sistema di separazione tra Stato e religioni. Questi rapporti determinano il modo in cui gli enti religiosi operano nel diritto civile. Dal punto di vista canonico, è rilevante anche il diritto di associazione dei fedeli. Oggi molti enti religiosi svolgono anche attività economiche e sociali (scuole, ospedali, servizi educativi), assumendo quindi una dimensione anche imprenditoriale. In Italia si stima che vi siano circa 40. enti religiosi , tra cui parrocchie, scuole e ospedali.
Seconda lezione
1. Le fonti del diritto ecclesiastico Poiché il diritto ecclesiastico fa parte dell’ordinamento dello Stato, le sue norme si trovano in diverse fonti giuridiche. Le principali sono: Carte internazionali e trattati , che riconoscono e tutelano la libertà religiosa. Ordinamenti giuridici stranieri , utili per confrontare diversi modelli di rapporto tra Stato e religioni.
Ordinamento giuridico statale , cioè Costituzione, leggi e codici italiani. Norme confessionali , cioè regole interne delle diverse religioni. Negozi giuridici privati , cioè atti compiuti da soggetti privati che possono avere rilevanza anche religiosa. Tra tutte le fonti, la più particolare nel diritto ecclesiastico italiano è il Concordato , cioè l’accordo tra Stato italiano e Santa Sede.
2. Il Concordato e la sua evoluzione storica I Patti Lateranensi del 1929 Il primo Concordato fu firmato nel 1929 tra il governo di Benito Mussolini e la Santa Sede. Questi Patti posero fine alla Questione Romana , aperta nel 1870 con la Breccia di Porta Pia , quando lo Stato italiano incorporò Roma e il Papa rifiutò di riconoscere il nuovo Stato, dichiarandosi “prigioniero” in Vaticano. I Patti Lateranensi: Crearono lo Stato della Città del Vaticano. Riconobbero l’autorità del Papa. Regolarono i rapporti tra Stato e Chiesa, disciplinando materie “miste”, cioè di interesse sia civile sia religioso. 3. Il ruolo della Costituzione L’articolo 7 della Costituzione richiama i Patti Lateranensi: Stato e Chiesa sono indipendenti e sovrani nei rispettivi ambiti. I rapporti tra i due soggetti sono regolati dai Patti Lateranensi. I Patti hanno una posizione particolare nella gerarchia delle fonti: Non sono norme costituzionali. Sono norme rinforzate , perché possono essere modificate unilateralmente solo con il consenso di entrambe le parti; altrimenti serve una procedura costituzionale aggravata. 4. La revisione del Concordato (1984) Col tempo, i Patti Lateranensi risultarono in parte superati, in particolare per l’introduzione nella Costituzione di nuovi principi: Libertà religiosa Uguaglianza Autonomia delle confessioni religiose Anche il Concilio Vaticano II (1962-1965) influì sul nuovo approccio. Dopo lunghe trattative, l’ 11 febbraio 1984 fu firmato l’ Accordo di Villa Madama tra il presidente del Consiglio Bettino Craxi e il cardinale Agostino Casaroli. Novità della revisione: Il Trattato del Laterano rimase quasi invariato (modificato solo l’art. 1). Fu riscritto il Concordato , che regola i rapporti tra Stato e Chiesa. Il nuovo Concordato ha 12 articoli ed è definito “concordato quadro” , poiché stabilisce solo i principi generali. 5. La bilateralità diffusa Il Concordato del 1984 introduce il principio della bilateralità diffusa : Il Concordato stabilisce la cornice generale. I dettagli operativi sono disciplinati da accordi successivi tra autorità statali (ministeri) e autorità ecclesiastiche. Vantaggi:
I Testimoni di Geova , che hanno firmato un’intesa, ma non ancora approvata dal Parlamento. Perché l’intesa produca effetti giuridici nello Stato, deve essere approvata tramite legge del Parlamento , diventando così una legge “rinforzata” perché non modificabile con emendamenti ordinari. In Italia manca ancora una legge generale sulla libertà religiosa, quindi la normativa del 1929 continua a trovare applicazione. L’avvio delle trattative per un’intesa dipende da una decisione politica del Consiglio dei Ministri , che valuta se e quando iniziare le negoziazioni.
5. Le intese attualmente esistenti Le prime intese furono stipulate negli anni ’80, subito dopo la revisione del Concordato. La prima fu con la Chiesa Valdese. Dal 2000 in poi, nuove intese sono state firmate con altre confessioni diffuse in Italia, anche a causa di fenomeni come migrazione e globalizzazione. Tra queste troviamo: ortodossi, mormoni, Chiesa apostolica, buddisti, induisti e la Chiesa d’Inghilterra. 6. Normativa unilaterale dello Stato sugli enti religiosi Oltre agli accordi bilaterali, esistono norme statali unilaterali che regolano gli enti religiosi. Le principali sono: Articolo 20 della Costituzione → vieta discriminazioni contro enti e associazioni di carattere religioso. D.P.R. 361/2000 → disciplina il riconoscimento delle persone giuridiche. Legge 1159/1929 e R.D. 289/1930. D.lgs. 117/2017 → Codice del Terzo settore. D.lgs. 112/2017 → disciplina dell’impresa sociale. Queste norme possono applicarsi agli enti religiosi anche senza accordi bilaterali. 7. Normativa bilaterale sugli enti religiosi Accanto alle norme statali, esistono norme bilaterali derivanti da accordi tra Stato e confessioni religiose: Chiesa cattolica → art. 7 del Concordato del 1984 e legge 222/1985. Altre confessioni → norme contenute nelle leggi di approvazione delle rispettive intese.
Le fonti del diritto canonico
1. Coordinamento tra diritto canonico e diritto civile Le norme canoniche devono coordinarsi con quelle civili, soprattutto quando riguardano attività che producono effetti nello Stato. 2. Tipi di fonti canoniche Le principali fonti canoniche includono: La legge universale, valida per tutta la Chiesa. La legge particolare, ad esempio i decreti emanati dai vescovi per la propria diocesi. 3. Il Codice di diritto canonico La fonte più importante è il Codice di diritto canonico del 1983 , riforma del Codice del 1917 avviata dopo il Concilio Vaticano II. Il Codice è suddiviso in sette libri: 1. Norme generali 2. Il popolo di Dio
Quarta lezione
1. Le modifiche dei Patti Lateranensi I Patti Lateranensi possono essere modificati in due modi: Procedimento ordinario , se vi è accordo tra Stato e Santa Sede. Procedura aggravata di revisione costituzionale , se manca l’accordo. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 30/1971, ha stabilito che i Patti sono una fonte atipica , cioè resistente a modifiche unilaterali. Solo i principi supremi della Costituzione possono prevalere sui Patti Lateranensi. La sentenza n. 203/1989 ha chiarito che il principio di laicità dello Stato rientra tra questi principi supremi.
Gerarchia delle fonti nel diritto ecclesiastico Secondo questa interpretazione, la gerarchia delle fonti è:
7. Uguaglianza delle confessioni religiose L’articolo 8 stabilisce che tutte le confessioni devono godere di pari libertà, anche se ciò può comportare discipline diverse. Le intese servono proprio a regolare le specificità di ciascuna confessione. 8. Uguaglianza delle associazioni religiose L’uguaglianza riguarda anche enti, associazioni e nuovi movimenti religiosi. 9. Articolo 20 della Costituzione L’articolo 20 tutela gli enti religiosi da discriminazioni legislative o fiscali. Nasce dall’esperienza storica ottocentesca e preunitaria, quando leggi come le Leggi Siccardi sopprimevano enti ecclesiastici e trasferivano i loro beni allo Stato. Oggi serve a impedire che lo Stato limiti o penalizzi gli enti religiosi per il loro carattere confessionale.
Quinta lezione
1. Significato dell’articolo 20 della Costituzione L’articolo 20 rappresenta l’esito di una lunga esperienza storica, segnata dalle politiche eversive dello Stato liberale nei confronti del patrimonio ecclesiastico. La norma è nata per garantire che l’Italia democratica non torni a trattare gli enti religiosi in modo ostile o discriminatorio, come avveniva in passato. Secondo la dottrina tradizionale, l’articolo 20 è una garanzia solenne contro il ritorno a sistemi giurisdizionalisti, in cui lo Stato controllava rigidamente la Chiesa cattolica. Inoltre, supera i giudizi negativi precedenti sulla vita contemplativa dei religiosi, tutelando anche questo aspetto della vita ecclesiastica. 2. Interpretazione evolutiva dell’articolo 20 Oltre al suo significato storico, l’articolo 20 ha un’interpretazione evolutiva: rappresenta anche il punto di partenza per una nuova disciplina degli enti religiosi. In questo senso, alcune materie rientrano nella competenza statale, come: la costituzione degli enti religiosi, la capacità giuridica, il regime fiscale e lo svolgimento delle attività nell’ordinamento statale. Lo Stato può quindi regolamentare questi aspetti, ma senza discriminare gli enti religiosi. 3. La novità dell’articolo 20 La norma introduce due elementi innovativi: 1. Affida allo Stato la disciplina giuridica della capacità e delle attività degli enti religiosi. 2. Crea una categoria unitaria di enti religiosi o ecclesiastici, superando la distinzione tra enti cattolici e enti di altre confessioni. In pratica, tutti gli enti con finalità religiose o di culto sono riconosciuti come “enti religiosi” nello Stato italiano. 4. I soggetti tutelati dall’articolo 20 L’articolo tutela sia i singoli individui sia le confessioni religiose nella creazione di enti che rappresentino la loro organizzazione religiosa. La norma riguarda istituzioni con carattere ecclesiastico o associazioni con fine religioso, comprese quelle di gruppi dissidenti o che praticano culti meno diffusi. Gli enti non possono essere discriminati in base alla loro origine o al loro statuto giuridico. 5. Limiti e possibilità della norma
L’articolo 20 vieta trattamenti peggiorativi per gli enti religiosi, ma non impedisce che lo Stato stabilisca regole generali valide per tutti gli enti, purché non colpiscano solo quelli religiosi. Allo stesso modo, non vieta trattamenti di favore per gli enti religiosi, se compatibili con altri principi costituzionali.
6. Contenuto dell’articolo 20 L’articolo stabilisce divieti precisi per lo Stato: Divieto di discriminazione fiscale : non si possono introdurre tributi speciali o meccanismi fiscali che penalizzino gli enti religiosi. Divieto di procedure più gravose : la costituzione degli enti religiosi non può essere soggetta a formalità più complesse rispetto agli enti civili. Divieto di privazione della personalità giuridica : gli enti non possono essere privati della personalità giuridica solo per il loro carattere religioso. Divieto di discriminazione nell’attività : gli enti devono poter svolgere le loro attività senza controlli eccessivi o ostacoli ingiustificati da parte dello Stato. 7. Natura giuridica degli enti religiosi Gli enti religiosi rappresentano le confessioni nello Stato e ne costituiscono il braccio operativo. Originariamente, il termine “ente ecclesiastico” indicava solo gli enti della Chiesa cattolica, mentre oggi si parla più in generale di “ente religioso civilmente riconosciuto”, comprendendo tutte le confessioni presenti in Italia. 8. Evoluzione del termine “ente ecclesiastico” Con l’espansione delle confessioni religiose in Italia, il termine si è esteso: Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto → enti della Chiesa cattolica Ente religioso civilmente riconosciuto → enti di qualsiasi confessione religiosa 9. Caratteristiche degli enti religiosi Gli enti religiosi nascono negli ordinamenti confessionali e hanno due caratteristiche principali: 1. Legame con la confessione → ecclesiasticità strutturale 2. Finalità religiose o di culto → ecclesiasticità funzionale 10. Tipologie di enti religiosi Gli enti religiosi non hanno tutti lo stesso status giuridico: 1. Enti ecclesiastici di fatto : hanno personalità canonica ma non civile; nello Stato sono regolati dal diritto comune. Esempio: una rettoria dipendente da una parrocchia. 2. Enti religiosi come persone giuridiche private : possono ottenere riconoscimento civile come associazioni private con finalità religiose. 3. Enti esponenziali delle confessioni religiose : rappresentano ufficialmente la confessione; possono ottenere il riconoscimento come enti morali e avviare l’intesa con lo Stato. 4. Enti religiosi con personalità giuridica civile : godono del regime più speciale. Per i cattolici valgono Concordato e legge 222/1985; per le altre confessioni valgono le leggi di approvazione delle intese.
Sesta lezione Caratteri essenziali e peculiarità degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti presentano elementi distintivi che giustificano una disciplina speciale nello Stato.
1. Connessione con l’ordinamento confessionale
Enti ecclesiastici / religiosi civilmente riconosciuti Il riconoscimento civile degli enti ecclesiastici è disciplinato da: art. 7 del Concordato legge n. 222/ Per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica civile , gli enti devono possedere alcuni requisiti fondamentali. Requisiti principali
Enti ecclesiastici cattolici Per gli enti della Chiesa cattolica: l’ art. 7 del Concordato stabilisce che lo Stato italiano riconosce la personalità giuridica civile agli enti ecclesiastici su domanda dell’autorità ecclesiastica competente o con il suo assenso. La legge 222/1985 specifica ulteriormente questo principio. Articolo 1 Possono essere riconosciuti come persone giuridiche civili gli: enti costituiti o approvati dall’autorità ecclesiastica competente. Articolo 3 Il riconoscimento civile avviene: su domanda dell’autorità ecclesiastica competente oppure previo assenso della stessa autorità.
Enti delle altre confessioni religiose Per le confessioni religiose diverse dalla cattolica:
le intese con lo Stato indicano quali atti o documenti dimostrano l’appartenenza confessionale. In molti casi: le intese richiamano anche le norme interne della confessione religiosa. Ogni intesa quindi stabilisce: i criteri per verificare il rapporto tra ente e confessione religiosa. Caso particolare Per gli enti delle Assemblee di Dio in Italia : la legge ha previsto un elenco tassativo degli enti civilmente riconosciuti.
2. Sede in Italia Un secondo requisito fondamentale è la sede in Italia. Questo requisito è previsto da: art. 7 del Concordato art. 1 della legge 222/ Secondo tali norme: possono essere riconosciuti agli effetti civili solo gli enti ecclesiastici con sede in Italia. Eccezioni e situazioni particolari Per alcune tipologie di enti della Chiesa cattolica esistono disposizioni speciali , ad esempio per: istituti religiosi società di vita apostolica In questi casi la normativa consente il riconoscimento civile anche di: articolazioni territoriali dell’istituto religioso presenti in Italia. Questo è definito come: principio di riconoscibilità delle articolazioni territoriali. 3. Fine di religione e di culto Il terzo requisito fondamentale è il fine di religione e di culto. Normativa di riferimento Concordato L’art. 7 stabilisce che la Repubblica italiana riconosce la personalità giuridica agli enti ecclesiastici: con sede in Italia che abbiano finalità di religione o di culto. Legge 222/1985 – art. 1 Possono essere riconosciuti agli effetti civili: gli enti costituiti o approvati dall’autorità ecclesiastica , con sede in Italia, che abbiano fine di religione o di culto.
Verifica della finalità di religione e di culto Una questione centrale riguarda come verificare l’esistenza di questa finalità. Presunzione per alcuni enti L’ art. 2 della legge 222/1985 , comma 1, stabilisce che per alcuni enti della Chiesa cattolica il fine di religione e di culto si presume automaticamente. Tra questi rientrano, ad esempio: istituti religiosi seminari La dottrina ritiene che questo elenco sia: esemplificativo
il fine di religione e di culto deve essere costitutivo ed essenziale dell’ente. Ciò significa che: deve caratterizzare la nascita dell’ente nell’ordinamento canonico ed essere necessario per il riconoscimento civile nell’ordinamento statale.
Ottava lezione Finalità degli enti ecclesiastici La finalità di religione e di culto è un requisito essenziale affinché un ente possa chiedere il riconoscimento come ente ecclesiastico con personalità giuridica civile. Questa finalità deve avere due caratteristiche fondamentali:
1. Carattere costitutivo Il fine di religione e di culto deve essere la ragione per cui l’ente nasce nell’ordinamento confessionale. 2. Carattere essenziale Il fine deve guidare la vita dell’ente per tutta la sua esistenza e quindi perdurare nel tempo.
Conseguenze sul riconoscimento civile Se si accerta che: l’attività concretamente svolta dall’ente diversa da quella di religione e di culto diventa la vera finalità dell’ente , allora: ➡️ l’ente non può essere riconosciuto civilmente come ente ecclesiastico. La finalità di religione e di culto può essere perseguita: direttamente , tramite attività di religione e di culto; indirettamente , tramite attività diverse (assistenziali, educative ecc.). Tuttavia tali attività: non devono diventare la finalità principale dell’ente.
Il riconoscimento della personalità giuridica Esistono quattro forme di riconoscimento della personalità giuridica civile per gli enti ecclesiastici. Tre sono residuali Una è la forma ordinaria Le forme residuali sono:
Disciplina normativa La disciplina principale è contenuta nella: legge n. 222/ Questa normativa, molto dettagliata, viene utilizzata anche come modello di riferimento per il riconoscimento degli enti delle confessioni religiose diverse dalla cattolica con intesa.
Enti di confessioni religiose con intesa Le norme delle intese spesso si ispirano alla legge 222/1985 , che costituisce il modello di base della disciplina.
Enti delle confessioni senza intesa Per le confessioni religiose senza intesa rimane in vigore la normativa precedente: legge n. 1159/1929 (legge sui culti ammessi) Gli enti di queste confessioni possono essere riconosciuti come enti morali mediante: decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della giustizia e degli affari dei culti di concerto con il Ministro dell’interno sentito il Consiglio di Stato. Le procedure sono disciplinate anche dalla: legge n. 289/.
Enti ecclesiastici cattolici Per gli enti della Chiesa cattolica esistono quattro forme di riconoscimento.
1. Riconoscimento per legge Con il nuovo Concordato e con la legge 222/1985 è stata prevista la possibilità che alcuni enti particolari possano essere riconosciuti: ➡️ direttamente con una legge dello Stato. Questo può avvenire: per enti ecclesiastici nuovi oppure per enti già operanti di fatto nell’ordinamento civile. 2. Riconoscimento per antico possesso di stato Questa forma riguarda gli enti che: possedevano personalità giuridica civile prima del 7 giugno 1929. In questi casi il normale procedimento di riconoscimento non è necessario. È sufficiente: ➡️ un attestato del Ministero dell’Interno. Questo attestato certifica che: l’ente già godeva di personalità giuridica civile prima di quella data. Ratio Gli enti che hanno mantenuto la personalità giuridica durante la legislazione eversiva non devono subire un nuovo accertamento. Esempio: Santa Sede
Natura dell’attività del Ministero La Corte di Cassazione ha stabilito che l’attività del Ministero dell’interno in questi casi è: ➡️ attività di mera ricognizione cioè: non comporta esercizio di discrezionalità amministrativa ma consiste solo nel certificare una situazione già esistente.
3. Riconoscimento mediante procedimento abbreviato È un procedimento speciale previsto per adeguare l’ordinamento italiano alle modifiche introdotte dal Codice di diritto canonico del 1983. È disciplinato dagli: artt. 22 e 29 della legge 222/.
Questa legge ha riorganizzato le competenze del Presidente della Repubblica , limitandole a un elenco tassativo di atti. Il decreto di riconoscimento degli enti ecclesiastici non è stato incluso nell’elenco. Di conseguenza: ➡️ la competenza è passata al Ministro dell’interno.
Reazione della Santa Sede La Segreteria di Stato vaticana ha dichiarato che: la legge del 1991 non può modificare unilateralmente le norme concordatarie. Tuttavia, poiché la modifica riguarda solo la procedura amministrativa , è stata accettata la prassi secondo cui: ➡️ il riconoscimento avviene tramite decreto del Ministro dell’interno.
Legge n. 127/ Questa legge ha introdotto norme di semplificazione amministrativa. Ha eliminato diversi casi in cui era necessario il parere obbligatorio del Consiglio di Stato , tra cui: il riconoscimento della personalità giuridica degli enti ecclesiastici. Anche in questo caso: lo Stato e la Santa Sede hanno effettuato uno scambio di note diplomatiche. È stato stabilito che: la modifica ha natura puramente procedurale e quindi può essere applicata.
Procedura attuale di riconoscimento Oggi la procedura funziona così:
Nona lezione Procedimento di riconoscimento per decreto Il procedimento per decreto è oggi la procedura ordinaria attraverso cui un ente canonico ottiene il riconoscimento civile come ente ecclesiastico. Il procedimento si articola in due fasi :
La Prefettura è infatti l’ufficio territoriale del Governo competente per la prima fase dell’istruttoria.
Contenuto della domanda Devono essere indicati: denominazione dell’ente natura dell’ente fini perseguiti sede legale rappresentante Queste informazioni sono normalmente contenute nello statuto dell’ente. Eccezione: per alcuni enti il fine di religione e culto è presunto , quindi non necessita di dimostrazione.
Documentazione allegata Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione richiesta per verificare: requisiti generali requisiti speciali necessari per ottenere la personalità giuridica civile.
Istruttoria del prefetto Secondo art. 5 della legge n. 222/1985 : Il prefetto :
Conclusione della fase locale Terminata l’istruttoria: il prefetto trasmette al Ministero dell’interno : tutta la documentazione un parere motivato.
2. Fase ministeriale Si apre quindi la fase istruttoria presso il Ministero dell’interno. Originariamente questa fase prevedeva: parere obbligatorio del Consiglio di Stato decreto del Presidente della Repubblica Oggi, dopo le riforme: il parere del Consiglio di Stato non è più obbligatorio il decreto è emanato dal Ministro dell’interno.
Controlli del Ministero Durante l’istruttoria il Ministero verifica: requisiti generali requisiti speciali conformità dell’ente alla disciplina sugli enti ecclesiastici
Stabilisce che: nulla è innovato nella disciplina degli enti ecclesiastici prevista dalla legge n. 222/1985 e per gli enti delle confessioni con intesa. Il riferimento è agli artt. 3 e 4 , che regolano la tenuta del registro delle persone giuridiche.
Dati da indicare nel registro (art. 4) Devono essere indicati: denominazione sede patrimonio data dell’atto costitutivo scopo durata sede della persona giuridica
Problema interpretativo Si è posto un dubbio: gli artt. 33 e 34 del codice civile si applicano ancora agli enti ecclesiastici? La soluzione prevalente è sì. Motivazione: gli enti ecclesiastici hanno natura peculiare l’ art. 9 del D.P.R. 361/2000 stabilisce che nulla è innovato. Quindi continuano ad applicarsi.
Conseguenza Gli enti ecclesiastici devono indicare nel registro: norme di funzionamento reali poteri degli organi di rappresentanza.
Attestazione della Santa Sede Secondo art. 15 D.P.R. n. 33/1987 : deve essere presentato un attestato della Santa Sede da cui risultano: norme di funzionamento poteri degli organi di rappresentanza.
Tutela dei terzi (art. 18 legge 222/1985) La legge tutela i terzi in buona fede. L’art. 18 stabilisce che: le limitazioni dei poteri di rappresentanza o la mancanza di controlli canonici non possono essere opposte ai terzi se: non risultano dal Codice di diritto canonico oppure dal registro delle persone giuridiche.
Conseguenza pratica Se un atto canonico richiede un’autorizzazione canonica per essere valido: nell’ordinamento canonico → l’atto è invalido nell’ordinamento civile → non può essere opposto ai terzi in buona fede se tale limitazione non era conoscibile.
Decima lezione Iscrizione nel registro delle persone giuridiche L’ art. 4 del D.P.R. 361/2000 stabilisce che nel registro delle persone giuridiche devono essere indicati alcuni elementi fondamentali della persona giuridica. Tra questi: data dell’atto costitutivo denominazione scopo durata , se determinata sede della persona giuridica Devono inoltre essere trascritte tutte le eventuali modifiche che intervengono successivamente.
Applicazione degli artt. 33 e 34 c.c. Si è posto un problema interpretativo riguardo al riferimento agli artt. 33 e 34 del codice civile. La soluzione prevalente è che queste disposizioni continuano ad applicarsi agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.
Attestazione della Santa Sede Il D.P.R. 33/1987 , regolamento attuativo della legge 222/1985 , stabilisce all’ art. 15 che: quando manca lo statuto dell’ente , deve essere prodotto: un attestato della Santa Sede oppure un attestato del Vescovo da cui risultino: le norme di funzionamento i poteri degli organi di rappresentanza.
Tutela dei terzi (art. 18 legge 222/1985) La conseguenza più importante è prevista dall’ art. 18 della legge 222/. La norma stabilisce che: ai fini dell’ invalidità o inefficacia dei negozi giuridici posti in essere dagli enti ecclesiastici, non possono essere opposte ai terzi : le limitazioni dei poteri di rappresentanza oppure l’ omissione di controlli canonici se tali limitazioni non risultano : dal Codice di diritto canonico oppure dal registro delle persone giuridiche.
Conseguenza pratica Se un atto canonico richiede, per la sua validità: una autorizzazione canonica e questa manca : per il diritto canonico → l’atto è invalido per il diritto civile → l’invalidità non può essere fatta valere contro i terzi in buona fede se le limitazioni non risultavano dal Codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche.
Conclusione della fase genetica dell’ente Il decreto di attribuzione della personalità giuridica e la successiva iscrizione nel registro delle persone giuridiche concludono la fase genetica dell’ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.