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Il Diritto Ecclesiastico: Definizione, Contenuto e Fondamento - Prof. Addis, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Il diritto ecclesiastico è il settore dell'ordinamento giuridico dello stato volto alla disciplina del fenomeno religioso. La definizione, contenuto e fondamento del diritto ecclesiastico, inclusa la relazione tra stato e confessioni religiose, come il caso della questione romana e la legge delle guarentigie pontificie. Il testo anche discute sul concetto di confessione religiosa e i relativi diritti e obblighi.

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 13/09/2019

Nik94
Nik94 🇮🇹

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CAP I: IL DIRITTO ECCLESIASTICO
Definizione, contenuto e fondamento del diritto ecclesiastico
Con l’espressione diritto ecclesiastico: si intende il settore dell’ordinamento giuridico dello Stato che è volto alla
disciplina del fenomeno religioso in tutte le sue molteplici espressioni e manifestazioni sia di carattere individuale
che collettivo è un settore del diritto interno dello Stato le cui norme sono prodotte dallo Stato talvolta
congiuntamente alle confessioni religiose
L’ordinamento per quanto informato i principi di laicità e di separazione degli ordini fra Stato e confessioni
religiose:
- riconosce la meritevolezza dell’interesse religioso: in quanto concorrente al pieno sviluppo della persona umana
(art. 3, comma 2, Cost.) e al progresso spirituale della società (art. 4, comma 2, Cost.);
- detta norme atte a disciplinare al suo interno il fattore religioso nei suoi molteplici aspetti l’ insieme di tali
norme costituisce il diritto ecclesiastico.
Il diritto ecclesiastico non è da confondere:
con il diritto canonico: complesso delle norme poste e dalla Chiesa cattolica per regolare la propria
organizzazione disciplinare l’attività dei propri membri costituisce l’ordinamento della Chiesa cattolica: è
costituito da norme che operano esclusivamente all’interno dell’ordinamento ecclesiale e che solo
eccezionalmente possono avere effetti nell’ambito dell’ordinamento dello Stato italiano;
con ogni altro diritto di provenienza confessionale: ossia con gli ordinamenti propri delle diverse
organizzazioni religiose presenti sul territorio.
In relazione alla disciplina del diritto ecclesiastico si possono distinguere due ambiti:
- ambito soggettivo: le norme del diritto ecclesiastico riguardano le organizzazioni confessionali e i singoli
individui in quanto appartenenti ad una di tali organizzazioni o in quanto non professino alcuna religione;
- ambito oggettivo: il diritto ecclesiastico è tradizionalmente considerato una branca del diritto pubblico tale
ricostruzione risulta riduttiva e non rispondente alla connotazione interdisciplinare della materia: il diritto
ecclesiastico è una disciplina di confine che trae suoi contenuti da tutti settori dell’ordinamento giuridico
(eterogeneità del diritto ecclesiastico).
La religione e l’organizzazione del potere civile: differenti sistemi di relazione fra potere temporale e spirituale
Sul piano teorico sono configurabili differenti possibili qualificazioni dello Stato rispetto alle credenze di
religione: le quali dipendono dall’atteggiamento che lo stesso tiene nei confronti del fenomeno religioso lo Stato
può essere qualificato come:
confessionista: quando aderisce una specifica confessione religiosa, o comunque manifesta un atteggiamento di
favore nei riguardi della stessa, adeguando il proprio ordinamento ai principi etici della stessa;
unionista: quando il potere temporale e spirituale sono concentrati nelle mani della medesima autorità, religiosa
(teocrazia) o temporale (cesaropapismo);
separatista: quando tiene rigorosamente separati due ordini e non introduce alcuna regolamentazione peculiare del
fenomeno religioso;
laico: con le differenti connotazioni che il principio di laicità può assumere, che vanno dall’indifferenza, alla
neutralità, sino all’equidistanza nei confronti del fenomeno religioso.
Tali differenti qualificazioni corrispondono ai diversi possibili sistemi (e modelli) di relazione fra le religioni e il
potere civile astrattamente delineabili sul piano storico, in Europa si sono susseguiti i seguenti modelli:
a) cesaropapismo: relazione fra il potere civile e la religione improntata all’unione in capo alla medesima autorità
temporale del potere politico di quello spirituale (tale sistema inveratosi nella Roma arcaica e poi nel periodo
repubblicano, raggiunse il suo culmine in epoca imperiale, specialmente dopo il riconoscimento del cristianesimo
quale religione ufficiale dell’impero, venuto meno in Occidente a seguito della caduta dell’impero romano
perdurò in Oriente fino al crollo dell’impero bizantino; l’attenzione verso la riaffermazione del cesaropapismo
rimase comunque forte durante tutto il Medioevo e nella parte orientale del continente europeo fa adottato in
Russia durante la monarchia carista);
b) giurisdizionalismo: è caratterizzato dal prevalere della giurisdizione statale su quella ecclesiastica e, dunque,
dalla subordinazione della chiesa al potere civile con conseguente diritto del primo di ingerirsi negli affari interni
della Chiesa nelle sue realizzazioni concrete il giurisdizionalismo assunse varie denominazioni e fu caratterizzato
dalla contemporanea presenza di due filoni di poteri: poteri volti a proteggere la Chiesa e poteri diretti a difendere
lo Stato dalla Chiesa ( il modello si diffuse nel periodo successivo alla riforma protestante e raggiunse il suo
culmine tra la fine del XVII e la prima metà del XVIII secolo);
c) teocrazia: costituisce una forma di rapporto fra Stato e Chiesa che prevede la subordinazione del primo alla
seconda tale modello assunse nel corso dei secoli due distinte forme:
- potestas directa in temporalibus: la potestà ecclesiastica costituiva la fonte di tutte le altre potestà temporali, ivi
compresa quella dell’imperatore che era esercitata per delegazione del Papa (predominio assoluto);
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CAP I: IL DIRITTO ECCLESIASTICO

Definizione, contenuto e fondamento del diritto ecclesiastico Con l’espressione diritto ecclesiastico: si intende il settore dell’ordinamento giuridico dello Stato che è volto alla disciplina del fenomeno religioso in tutte le sue molteplici espressioni e manifestazioni sia di carattere individuale che collettivo è un settore del diritto interno dello Stato le cui norme sono prodotte dallo Stato talvolta congiuntamente alle confessioni religiose L’ordinamento per quanto informato i principi di laicità e di separazione degli ordini fra Stato e confessioni religiose:

  • riconosce la meritevolezza dell’interesse religioso: in quanto concorrente al pieno sviluppo della persona umana (art. 3, comma 2, Cost.) e al progresso spirituale della società (art. 4, comma 2, Cost.);
  • detta norme atte a disciplinare al suo interno il fattore religioso nei suoi molteplici aspetti l’ insieme di tali norme costituisce il diritto ecclesiastico. Il diritto ecclesiastico non è da confondere:

• con il diritto canonico: complesso delle norme poste e dalla Chiesa cattolica per regolare la propria

organizzazione disciplinare l’attività dei propri membri costituisce l’ordinamento della Chiesa cattolica: è costituito da norme che operano esclusivamente all’interno dell’ordinamento ecclesiale e che solo eccezionalmente possono avere effetti nell’ambito dell’ordinamento dello Stato italiano;

• con ogni altro diritto di provenienza confessionale: ossia con gli ordinamenti propri delle diverse

organizzazioni religiose presenti sul territorio. In relazione alla disciplina del diritto ecclesiastico si possono distinguere due ambiti:

  • ambito soggettivo: le norme del diritto ecclesiastico riguardano le organizzazioni confessionali e i singoli individui in quanto appartenenti ad una di tali organizzazioni o in quanto non professino alcuna religione;
  • ambito oggettivo: il diritto ecclesiastico è tradizionalmente considerato una branca del diritto pubblico tale ricostruzione risulta riduttiva e non rispondente alla connotazione interdisciplinare della materia: il diritto ecclesiastico è una disciplina di confine che trae suoi contenuti da tutti settori dell’ordinamento giuridico (eterogeneità del diritto ecclesiastico). La religione e l’organizzazione del potere civile: differenti sistemi di relazione fra potere temporale e spirituale Sul piano teorico sono configurabili differenti possibili qualificazioni dello Stato rispetto alle credenze di religione: le quali dipendono dall’atteggiamento che lo stesso tiene nei confronti del fenomeno religioso lo Stato può essere qualificato come: confessionista: quando aderisce una specifica confessione religiosa, o comunque manifesta un atteggiamento di favore nei riguardi della stessa, adeguando il proprio ordinamento ai principi etici della stessa; unionista: quando il potere temporale e spirituale sono concentrati nelle mani della medesima autorità, religiosa (teocrazia) o temporale (cesaropapismo); separatista: quando tiene rigorosamente separati due ordini e non introduce alcuna regolamentazione peculiare del fenomeno religioso; laico: con le differenti connotazioni che il principio di laicità può assumere, che vanno dall’indifferenza, alla neutralità, sino all’equidistanza nei confronti del fenomeno religioso. Tali differenti qualificazioni corrispondono ai diversi possibili sistemi (e modelli) di relazione fra le religioni e il potere civile astrattamente delineabili sul piano storico, in Europa si sono susseguiti i seguenti modelli: a) cesaropapismo: relazione fra il potere civile e la religione improntata all’unione in capo alla medesima autorità temporale del potere politico di quello spirituale (tale sistema inveratosi nella Roma arcaica e poi nel periodo repubblicano, raggiunse il suo culmine in epoca imperiale, specialmente dopo il riconoscimento del cristianesimo quale religione ufficiale dell’impero, venuto meno in Occidente a seguito della caduta dell’impero romano perdurò in Oriente fino al crollo dell’impero bizantino; l’attenzione verso la riaffermazione del cesaropapismo rimase comunque forte durante tutto il Medioevo e nella parte orientale del continente europeo fa adottato in Russia durante la monarchia carista); b) giurisdizionalismo: è caratterizzato dal prevalere della giurisdizione statale su quella ecclesiastica e, dunque, dalla subordinazione della chiesa al potere civile con conseguente diritto del primo di ingerirsi negli affari interni della Chiesa nelle sue realizzazioni concrete il giurisdizionalismo assunse varie denominazioni e fu caratterizzato dalla contemporanea presenza di due filoni di poteri: poteri volti a proteggere la Chiesa e poteri diretti a difendere lo Stato dalla Chiesa ( il modello si diffuse nel periodo successivo alla riforma protestante e raggiunse il suo culmine tra la fine del XVII e la prima metà del XVIII secolo); c) teocrazia: costituisce una forma di rapporto fra Stato e Chiesa che prevede la subordinazione del primo alla seconda tale modello assunse nel corso dei secoli due distinte forme:
    • potestas directa in temporalibus : la potestà ecclesiastica costituiva la fonte di tutte le altre potestà temporali, ivi compresa quella dell’imperatore che era esercitata per delegazione del Papa (predominio assoluto);
  • potestas indirecta in temporalibus : in seguito all’indebolimento dell’autorità pontificia dovuta alla riforma protestante e potestà diretta si trasformò in indiretta, intesa come capacità della Chiesa di incidere in maniera indiretta sul potere civile; d) separatismo: è fondato sulla separazione più o meno rigida fra Stato e religioni storicamente il separatismo è stato realizzata secondo differenti varianti: come mezzo per realizzare l’indipendenza della Chiesa (specie dopo la riforma protestante), come mezzo per far prevalere l’autorità dello Stato, con la Chiesa ridotta al rango di ente privato, come mezzo per armonizzare la società civile e religiosa (in Italia l’idea separatista fu sostenuta da Cavour con l’enunciazione della celebre formula “libera Chiesa in libero Stato”, affermazione poi contraddetta da una serie di provvedimenti aventi chiara impronta giurisdizionalista à ad es: legge delle Guarentiglie pontifice). e) coordinazione: è una visione che conduce a ritenere che i rapporti fra Stato e confessioni religiose vadano risolti sulla base di accordi fra le due entità, destinati a disciplinare le materie di comune interesse ed a risolvere le eventuali interferenze (per la Chiesta cattolica tali accordi prendono il nome di concordati) il sistema è quello consacrato nella vigente Costituzione repubblicana (art. 7, comma 2, per rapporti con la Chiesa cattolica e art. 8, comma 3, per quelli con le altre confessioni) al fine di disciplinare rapporti fra Stato e le organizzazioni religiose ed è un sistema neutro: la posizione dello Stato nei confronti delle confessioni è determinabile in base al il contenuto degli accordi. Lo svolgimento della politica legislativa italiana in materia ecclesiastica L’evoluzione storica dei rapporti fra lo Stato italiano e le confessioni religiose, ed in primis la Chiesa cattolica, è stata scandita dall’emanazione di molteplici provvedimenti normativi succedutisi nel tempo.
  1. Dal 1848 al 1929 Statuto Albertino del 1848 (l. n. 674/1848): conteneva un’esplicita dichiarazione in senso confessionista art. 1 proclamava la religione cattolica, apostolica e romana come la sola religione del regno, qualificando gli altri culti allora esistenti come meramente tollerati conformemente alle leggi. Nei decenni successivi tale dichiarazione fu ridimensionata:
  • da una serie di provvedimenti ispirati al principio di libertà religiosa e di uguaglianza dei cittadini;
  • dalla legislazione statale volta a ridimensionare taluni privilegi ecclesiastici e a ricondurre la Chiesa cattolica nell’alveo del diritto comune (leggi Siccardi n. 1013 e 1037 del 1850 à abolizione del privilegio del foro ecclesiastico);
  • dall’emanazione del primo codice civile del Regno d’Italia: che introdusse il matrimonio civile come unica forma di celebrazione matrimoniale valida ed efficace per lo Stato;
  • dalla legislazione c.d. eversiva dell’asse ecclesiastico: provvedimenti con i quali fu disposta la soppressione di numerosi enti ecclesiastici e conseguente incameramento allo Stato del loro patrimonio. Tale evoluzione portò la dottrina a considerare l’art. 1 dello Statuto come una norma programmatica (natura cerimoniale): priva di conseguenze giuridiche, di cui l’autorità civile si serve quando deve accompagnare alcuno dei suoi atti con cerimonie religiose. Nel 1870, a seguito della annessione di Roma al Regno d’Italia e della fine dello Stato pontificio era sorta la c.d. questione romana: problema della definizione della condizione giuridica della Santa sede del Pontefice, nonché delle relazioni tra Stato italiano e Chiesa cattolica per risolvere tale questione, nell’impossibilità di un’intesa tra le parti, venne emanata la legge c.d. delle Guarentigie pontificie (l. n. 214/1871) = provvedimento normativo a carattere unilaterale con il quale lo Stato, per un verso, rinunciò all’esercizio di taluni poteri di controllo sulla Chiesa, concedendo al Pontefice alla Santa Sede alcune prerogative personali e reali e, dall’altro, riaffermò la propria competenza dettare unilateralmente norme dirette a regolare tali prerogative, nonché a disciplinare i rapporti tra le due entità. Tale legge non fu mai accettata dalla Santa Sede la lacerazione tra Regno d’Italia la Chiesa cattolica, conseguente all’unificazione nazionale, si attenua solo nel 1913 con il c.d. Patto Gentiloni: con il quale fu sancita l’alleanza, per le elezioni politiche di quell’anno, delle organizzazioni cattoliche con taluni esponenti dei liberali conservatori facenti capo a Giolitti.
  1. Dal 1929 al 1945 Patti Lateranensi dell’11.2.1929 (ratificati nello Stato Italiano con l. n. 810/1929 à oggi vigente solo relativamente al Trattato): il regime fascista, comprendendo l’importanza dell’utilizzo della religione cattolica dettò una serie di provvedimenti di favore, che culminarono con la stipulazione dei Patti Lateranensi che sancì la Conciliazione tra Santa Sede Regno e d’Italia à i Patti si componevano di tre distinti documenti: a) un Trattato volto a risolvere la questione romana: attraverso la creazione dello Stato della Città del Vaticano e riconoscimento alla Santa Sede della sovranità della giurisdizione esclusiva su tale Stato, nonché di talune garanzie personali e reali in capo al Pontefice e alla Santa Sede; b) un Concordato: contenente la disciplina di una serie di materie di comune interesse, fra le quali su tutte quella del matrimoniale con l’introduzione del matrimonio c.d. concordatario; c) una Convenzione finanziaria: facente parte integrante del Trattato, destinata a regolare rapporti finanziari tra lo Stato e la Santa sede, riconoscendo a quest’ultima una somma titolo di indennizzo per la perdita del dominio temporale e la spoliazione del patrimonio ecclesiastico subita nel corso del periodo risorgimentale; Con i Patti Lateranensi si assiste alla c.d. riconfessionalizzazione dell’ordinamento l’art. 1 del Trattato richiama il principio sancito nell’art. 1 dello Statuto Albertino: “la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato” = impronta chiaramente confessionista assunta dallo Stato italiano.

Dinnanzi a tale ultima problematica la reazione ordinamentale in Italia continua ad essere piuttosto lenta, specie a livello normativo: si registra una tendenziale fatica ad abbandonare la legislazione speciale differenziata, caratterizzata dalla contrattazione delle modalità e delle forme di integrazione con i singoli soggetti confessionali, per l’introduzione di una legislazione di diritto comune sul fenomeno religioso valida per tutti soggetti religiosi presenti sul territorio, in un’ottica di effettiva integrazione dei medesimi.

CAPITOLO II: LE FONTI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO

Costituiscono fonti del diritto ecclesiastico: tutti gli atti o fatti abilitati dall’ordinamento giuridico a produrre norme in materia ecclesiastica al loro interno si distinguono:

fonti di produzione: atti o fatti dai quali sono legittimamente poste le norme giuridiche;

fonti di cognizione: strumento attraverso il quale le norme vengono portate a conoscenza dei consociati.

Tale sistema risulta articolato e complesso al suo interno si integrano e si sovrappongono norme eterogenee: appartenenti a periodi storici e orientamenti di politica ecclesiastica.

Le fonti del diritto ecclesiastico possono essere riguardate sotto diversi profili:

• profilo temporale: il diritto ecclesiastico è costituito da provvedimenti di diversa epoca riconducibili

a differenti orientamenti di politica ecclesiastica ed alla necessità di riconoscere tutela ad esigenze diverse;

• profilo gerarchico: le fonti appartengono a gradi diversi della produzione normativa.

• profilo della provenienza il sistema è, invece, costituito essenzialmente da:

  1. Fonti di origine unilaterale: vi si annoverano tutte quelle, di diverso livello gerarchico, immediatamente riconducibili alla diretta e autonoma produzione normativa del legislatore nazionale:

a) Le norme costituzionali e principi supremi dell’ordinamento: si pongono al vertice del sistema delle fonti del diritto ecclesiastico.

In realtà al vertice della gerarchia delle fonti vanno più correttamente posti i principi supremi dell’ordinamento costituzionale dello Stato: principi, enucleati dalla Corte Costituzionale, che appartengono all’essenza dei valori supremi che informano l’intero assetto costituzionale e che costituiscono limiti invalicabili e irrinunciabili dell’ordinamento tali principi: non possono essere sovvertiti o modificati da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali, si pongono a livello gerarchicamente superiore rispetto alla costituzione e alle altre leggi costituzionali, fungono da parametro per il sindacato di costituzionalità delle norme costituzionali di quella della equiparate.

La corte costituzionale ha individuato tre principi supremi che interessano il diritto ecclesiastico:

  • il principio dell’inderogabile tutela dell’ordine pubblico: nessun atto o provvedimento straniero può avere efficacia nello Stato se risulta in contrasto con le regole fondamentali in cui si articola l’ordinamento positivo (sent. n. 18/1982);
  • il principio del diritto alla tutela giurisdizionale: diritto delle parti di agire e di resistere in giudizio a difesa dei propri diritti in modo non difforme dai principi fondamentali dell’ordinamento (sent. n. 18/1982);
  • il principio di laicità dello Stato: costituisce uno dei profili della forma di Stato delineata dalla Costituzione (sent. n. 203/1989).

b) La legislazione ordinaria dello Stato: regolamentazione degli interessi e delle situazioni giuridiche soggettive riconducibili alle esperienze di fede dei consociati tali norme sono contenute: nei codici vigenti, in altri testi legislativi di impronta generale che incidono indirettamente anche sulla materia ecclesiastica, in leggi settoriali emanate per disciplinare specificamente la materia.

c) Le norme di provenienza regionale: il progressivo incremento delle competenze regionali ha dato avvio al consolidarsi di una produzione normativa delle regioni in materia di diretto interesse ecclesiastico un ulteriore impulso si è avuto con la riforma della Costituzione (l. n. 3/2001), con la quale:

• è stata ribadita la competenza esclusiva dello Stato in tema di rapporti tra la Repubblica e le confessioni

religiose (art. 117, comma 2, lett. c, Cost.);

• è stato ampliato il novero delle materie di competenza concorrente delle regioni molte delle quali

presentano una evidente rilevanza ecclesiastica alle regioni è demandata:

  • la potestà di emanare unilateralmente norme in tutte le materie che nel riparto di competenze designato dalla riforma appartengono in maniera esclusiva o residuale alla competenza delle stesse (art. 117, comma 3, Cost.): molte delle quali interessano ambiti attinenti con il fattore religioso o coinvolgono interessi locali delle confessioni religiose (sempre nel limite del rispetto dei principi quadro in materia stabiliti dallo Stato);
  • la facoltà di esercitare la potestà regolamentare in materia di rapporti con le confessioni religiose (art. 117, comma 6, Cost.): su apposita delega del legislatore statale;
  • la possibilità di sottoscrivere protocolli di intesa con le rispettive Conferenze Episcopali Regionali (art. 117, comma 9, Cost.): su aspetti specifici rientranti nella competenza legislativa regionale e direttamente connessi con interessi delle comunità territoriali rappresentate dalla medesima.

Il riparto di competenze tra Stato e regioni delineato dall’art. 117 Cost. è rimasto invariato a seguito della mancata approvazione nel 2016 del referendum popolare confermativo del testo della riforma costituzionale.

d) Le fonti secondarie tra esse vanno menzionate:

  • i regolamenti: sono dettati con decreto del Presidente della Repubblica e disciplinano le modalità applicative delle norme di legge, devono pertanto essere conformi a queste e vengono anche utilizzati per rendere esecutiva nell’ordinamento statale le intese approvate con la Conferenza Episcopale Italiana svariate materie;
  • le circolari: norme interne alla PA, emanate per provvedere ad esigenze organizzative e non possono contravvenire a fonti di diritto sovraordinate.
  1. Fonti di origine bilaterale: norme emanate dallo Stato per dare esecuzione di previ accordi e intese stipulate dallo Stato con le autorità rappresentative della Chiesa cattolica o con le altre confessioni religiose (in ossequio al principio di bilateralità artt. 7 e 8 Cost.) per tali norme è prevista una riserva rinforzata di legge o riserva rinforzata per procedimento (artt. 7 e 8 Cost.): un procedimento aggravato rispetto al normale procedimento legislativo, in quanto si richiede un un accordo tra Stato e Chiesa o confessione (c.d. presupposto di legittimità costituzionale) che il Parlamento può solo approvare o respingere ma non emendare.

Gli accordi tra Stato e chiesta cattolica sono equiparati ai trattati internazionali analoga garanzia non è riconosciuta alle intese stipulate con le confessioni religiose diverse da quella cattolica (la dottrina prevalente nell’impossibilità di collocare le stesse nell’ambito dell’ordinamento internazionale i tuorli un abbinamento terzo

I soggetti religiosi presi in considerazione dall’ordinamento giuridico dello Stato sono:

a) Le persone fisiche: la regola fondamentale è quella dell’indifferenza delle scelte individuali in materia religiosa (artt. 19 e 21 Cost.), le quali non incidono sulla posizione giuridica dei singoli all’interno dell’ordinamento dello Stato tali scelte possono essere liberamente assunte dai soggetti interessati, tuttavia lo Stato può attribuire rilevanza: all’appartenenza confessionale dei singoli in via diretta o indiretta, assumendo tale appartenenza come motivo per il compimento da parte dei singoli di atti giuridicamente rilevanti; a determinate qualifiche confessionali (es: Papa).

b) Gli enti religiosi: anche per gli enti religiosi vale la regola dell’indifferenza dell’appartenenza o del legame di essi con una determinata confessione religiosa (art. 20 Cost.) lo Stato può dettare apposite norme in virtù del carattere ecclesiastico e del fine di religione o di culto, ma esse non devono essere più restrittive di quelle previste dal diritto statale per le altre associazioni o istituzioni di diritto comune.

c) Le confessioni religiose: l’art. 8 Cost. non definisce il concetto di confessione religiosa, ma si limita ad indicare alcuni parametri necessari affinché un gruppo religioso possa intrattenere rapporti con lo Stato, né tale definizione si ricava da altre fonti normative si pone il problema di individuare i caratteri distintivi delle confessioni religiose: in quanto diverse leggi nazionali, nonché fonti internazionali, riconoscono rilievo a tale qualifica, concedendo ad esse vantaggi o escludendole da talune possibilità previste dal diritto, con conseguente necessità di differenziarle dalle altre forme di organizzazione sociale.

In mancanza di una definizione normativa dottrina e giurisprudenza hanno cercato di individuare una nozione di confessione religiosa.

La nozione di confessione religiosa elaborata dalla dottrina sono state elaborate diverse proposte volte a privilegiare:

  • elemento quantitativo del gruppo: necessaria presenza dell’adesione stabile di un certo numero di soggetti;
  • criterio sociologico: necessaria finalità religiosa del gruppo secondo la pubblica opinione; c
  • criterio storico: immedesimazione riconoscimento del gruppo nella tradizione storica e legislativa italiana;
  • criterio della autoreferenzialità: rinuncia ad un avere propria definizione del concetto di confessione religiosa, la quale rappresenta invece l’esito di un processo di auto-individuazione del gruppo che dovrà quindi qualificarsi definirsi come confessione religiosa e rendersi di conseguenza autonoma tale criterio non sembra utilizzabile in concreto: in quanto lo Stato, che riconosce vantaggi alla qualifica in esame, non può rinunciare del tutto un controllo sui caratteri del gruppo, dovendo stabilire in cosa una confessione si differenzia da un mero movimento di pensiero da una semplice associazione, attraverso una valutazione ancorata a criteri oggettivi.

Giurisprudenza sulla questione è intervenuta anche la giurisprudenza costituzionale che in una serie di sentenze ha:

  • escluso che per l’accertamento religioso di un gruppo sia sufficiente che esso si auto qualifichi come confessione religiosa ed ha affermato la necessità di appurare tale qualifica, secondo criteri desumibili dall’insieme delle norme dell’ordinamento, caso per caso, con riferimento alla reale natura del gruppo e l’attività in concreto svolta;
  • in assenza di criteri legali, ha precisato alcuni criteri che possono essere eseguiti per assegnare la qualifica di confessione religiosa diversa dalla cattolica quali: la stipulazione di un’intesa, gli eventuali precedenti riconoscimenti pubblici, uno statuto che esprima i caratteri dell’organizzazione;
  • ha chiarito che in ogni caso l’esistenza dell’intesa non può essere ex se considerata come elemento oggettivo di qualificazione delle organizzazioni richiedenti.

Il rinvio ai criteri utilizzati nell’esperienza giuridica operato dei giudici costituzionali non risulta idoneo a consentire l’individuazione dei caratteri distintivi di una confessione religiosa in quanto determinano una elevata discrezionalità politica ai fini del riconoscimento di tale qualifica, generando una disparità di trattamento fra soggetti di natura similare, non conforme al progetto costituzionale di disciplina dei fenomeni religiosi.

Il caso dell’Islam: il Governo si è limitato a dare vita a una serie di organismi di raccordo con le diverse associazioni islamiche presenti sul territorio, aventi per lo più funzioni consultive (es: il Consiglio per le relazioni

con l’Islam italiano), senza però addivenire alla stipulazione di un’intesa ex art. 8, comma 3, Cost. con quella che ormai alla seconda comunità religiosa in Italia per numero di aderenti.

Il caso dell’U.A.A.R: attualmente opera come associazione di promozione sociale, e ha presentato più volte istanza al governo per avviare trattative finalizzate alla stipulazione di un’intesa ex art. 8, comma 3, Cost., senza ricevere risposta affermativa per la ritenuta assenza in capo alla stessa della qualità di confessione religiosa.

Le richieste avanzate dall’U.A.A.R hanno dato origine a una lunga vicenda giudiziaria (vd. art. 8)

CAPITOLO IV: I PRINCIPI COSTITUZIONALI

La Costituzione repubblicana contiene una serie di norme che si occupano in maniera diretta o indiretta del fenomeno religioso, dettando i principi fondamentali della disciplina giuridica del fenomeno stesso

  1. Il principio personalista è sancito all’art. 2 Cost.: “ la Repubblica riconosce garantisce i diritti inviolabile dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità

L’art. 2 mira a tutelare la persona:

  • sia nella sua dimensione individuale: come singolo;
  • sia nella sua dimensione relazionale: ossia in quanto membro di aggregazioni e organizzazioni collettive, finalizzate all’affermazione degli interessi e bisogni non sono religiosi alle formazioni sociali vengono assicurati gli stessi diritti delle garanzie che sono riconosciuti all’individuo: in quanto mezzo necessario per l’affermazione della personalità umana (principio pluralista).
  1. Il principio di uguaglianza è sancito all’art. 3 Cost. e si articola in una duplice declinazione

a) Principio di uguaglianza formale comma 1: “ tutti cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali ” pone il divieto al potere legislativo di introdurre norme che possono dispiegare un’efficacia differenziata a seconda dei soggetti nei cui confronti devono essere applicate.

Il principio di uguaglianza formale non è assoluto ma relativo in virtù del criterio della ragionevolezza: legittima un trattamento diseguale, non a fronte di situazioni uguali o assimilabili, ma quando le situazioni prese in considerazione risultino oggettivamente diverse.

Con riguardo al fattore religioso: da un lato, fa divieto di disposizioni normative che determinano discriminazioni dettate da motivazioni di ordine religioso (principio di non discriminazione per motivi religiosi), ma dall’altro, il criterio della ragionevolezza permette di giustificare talune disposizioni a favore della religione cattolica rispetto alle altre confessioni religiose presenti sul territorio nazionale, in ragione del rilievo in termini numerici e di tradizione storica da riconoscere alla prima.

b) Principio di uguaglianza sostanziale comma 2: attribuisce alla Repubblica il compito di “ rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana ” impone allo Stato l’adozione di misure positive volte a rimuovere gli ostacoli che potrebbero collocare un soggetto in una posizione deteriore rispetto ad altri ragione della sua appartenenza ad una determinata confessione religiosa.

  1. Rapporti fra Stato e Chiesa cattolica art. 7
  • tesi dell’art. 7 come norma sulle fonti del diritto (norma sulla produzione): il richiamo varrebbe a collocare la l. n. 810/1929, di ratifica ed esecuzione dei Patti, nella posizione di fonte normativa atipica e si pone in una posizione intermedia tra le norme costituzionali e le leggi ordinarie la copertura costituzionale verrebbe soltanto per i Patti del 1929 e per le loro successive modificazioni non per i nuovi accordi;
  • tesi della decostituzionalizzazione: per effetto del richiamo ai Patti si sarebbe attuata una parificazione della legge n. 810/1929 alle norme costituzionali, ma con la previsione di un procedimento di decostituzionalizzazione in relazione alle eventuali modifiche.

Giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 30/1971): la consulta, ritenendo che l’art. 7, comma 2, contiene un riferimento preciso al contenuto del concordato, ha prodotto, in relazione a questo, diritto, attribuendo alla legge n. 810/1929, di esecuzione del medesimo, la qualifica di norma parificata a quelle prodotte da leggi costituzionali in quanto tale dotata di una capacità di resistenza passiva superiore rispetto alla legge ordinaria.

In concreto il problema dell’ambito di operatività della copertura costituzionale di cui all’art. 7 si è posto per l’Accordo di Villa Madama del 1984: il quale secondo la dottrina maggioritaria è una semplice modificazione dei Patti Lateranensi (lo confermano le stesse parti nell’intestazione e nell’art. 13), in quanto tale soggetto all’ambito di operatività della garanzia di cui all’art. 7 la corte costituzionale: in particolare continua sostenere la tesi della parificazione delle norme di origine concordataria a quelle costituzionali con conseguente individuazione del parametro per il sindacato di costituzionalità delle medesime nei soli principi supremi dell’ordinamento costituzionale dello Stato.

In ogni caso quale che sia la tesi seguita anche la l. n. 121 del 1985 di ratifica ed esecuzione dei nuovi protocolli è a tutti gli effetti ritenuta una fonte atipica dotata di forza passiva o di resistenza all’abrogazione superiore a quella delle leggi ordinarie, assimilabile, sotto tale profilo, alle norme costituzionali.

  1. I rapporti fra Stato e confessioni religiose diverse dalla cattolica art. 8 sancisce tre diversi principi

a) comma 1 principio dell’uguale libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge: “ tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge ”.

Tale previsione sancisce il riconoscimento del principio del pluralismo delle confessioni religiose: il quale impone che dinnanzi allo Stato tutte le confessioni religiose godano della stessa misura di libertà di organizzarsi e di operare (principio di laicità dello Stato) ciò non implica una piena uguaglianza di trattamento ma un’uniformità: tutte le confessioni religiose devono aver diritto ad una parità di chances per quanto riguarda la partecipazione ai mezzi giuridici predisposti dall’ordinamento per rendere effettivo il perseguimento dei diritti di libertà, che non esclude l’ammissibilità di differenti discipline giuridiche, purché trovino causa nel pluralismo confessionale e non nella volontà di favorire una confessione religiosa (uguaglianza sostanziale).

b) comma 2 il principio dell’autonomia statuaria delle confessioni diverse dalla cattolica: “ le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico dello Stato ” = i gruppi religiosi hanno il diritto di regolare la propria attività e organizzazione al di fuori di ogni ingerenza da parte dello Stato: si tratta di un diritto e non di un obbligo: possono anche scegliere di non darsi alcuna organizzazione senza che ciò incida sulla loro qualificazione di confessioni religiose, ma con la sola limitazione derivante dall’impossibilità del ricorso allo strumento l’intesa per la regolamentazione dei loro rapporti con lo Stato.

L’unica condizione richiesta è la conformità dello statuto all’ordinamento giuridico italiano: in difetto secondo la dottrina prevalente lo statuto presenterà una mera rilevanza interna (assoggettamento ai principi codice civile per le associazioni non riconosciute):

il parametro sul quale misurare la conformità degli statuti: secondo l’orientamento prevalente devono essere individuati nei principi fondamentali dell’ordinamento in tema organizzazione dei gruppi sociali, costituzionalmente sanciti, con esclusione di eventuali limitazioni poste da particolari disposizioni normative;

il controllo sulla conformità delle norme viene operato dal consiglio di Stato (controllo di mera legittimità): a cui lo Stato avuto deve essere presentato al fine di ottenere il “parere di legittimità” necessario, insieme al parere di opportunità politica del Consiglio dei Ministri, per il riconoscimento della personalità giuridica dell’ente confessione religiosa.

c) comma 3 principio della regolazione bilaterale sulla base di intese dei rapporti dello Stato con le confessioni di minoranza: i rapporti dello Stato con le confessioni diverse dalla cattolica le quali, sì siano dotate di una organizzazione sulla base di statuti non contrastanti con l’ordinamento giuridico italiano “ sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze ” si tratta di una norma:

  • sulla produzione giuridica: impegna lo Stato a regolare rapporti con le confessioni religiose sulla base di intese, impossibilità per lo Stato di disciplinare rapporti con un gruppo religioso senza un previo accordo con il medesimo;
  • che contiene una riserva di legge formale rinforzata per procedimento: richiede un procedimento aggravato nella materia della disciplina dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose di minoranza.

La disposizione attribuisce alle confessioni il diritto (e non l’obbligo) di richiedere la stipulazione dell’intesa.

Quanto alla natura giuridica delle intese due indirizzi:

  • una prima tesi: ritiene che le intese siano negozi di diritto pubblico interno, sul presupposto della mancanza in capo alle confessioni acattoliche della soggettività giuridica di diritto internazionale (effetti solo nel diritto interno);
  • una seconda tesi: ritiene che esse siano atti di diritto esterno ma appartenenti ad un ordinamento diverso da quello internazionale, creato di volta in volta dall’incontro della volontà dello Stato con la volontà della confessione religiosa interessata, la quale da vita a un ordinamento giuridico originario e indipendente da quello dello stato.

Controversa è la questione della posizione del governo di fronte alla richiesta di stipulazione di un’intesa: non essendo le trattative per la stipulazione normativamente disciplinato, con conseguente mancanza di un parametro o vincolo idonea circoscrivere le valutazioni dell’esecutivo in materia.

Giurisprudenza:

  • I indirizzo (Consiglio di Stato sent. n. 6083/2011 e Cass. civ. SS. UU. N. 16305/2013): la decisione del Governo di aprire un meno le trattative (= accertamento preliminare relativo alla qualificazione dell’istante come confessione religiosa) a seguito della richiesta di un gruppo qualificabile come confessione religiosa, costituisce espressione di discrezionalità tecnica e sarebbe perciò sindacabile dal giudice amministrativo, con conseguenza che sul Governo che riceve la richiesta graverebbe l’obbligo di rispondere all’istanza di apertura delle trattative secondo i canoni dell’attività amministrativa, senza che da ciò discende l’obbligo di addivenire all’effettiva conclusione dell’intesa le SSUU hanno inoltre precisato la necessità che gli organi deputati dello Stato si facciano carico di dare una nozione convenzionale di confessioni religiose in quanto da essa discendono conseguenze giuridiche che non possono essere rimesse all’assoluta discrezionalità del potere esecutivo;

II indirizzo (Corte Cost. n. 52/2016): avverso tale orientamento si è espressa la Consulta che ha accolto il ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti delle SS. UU. della Corte di Cassazione: inquadrando la vicenda nell’ambito del potere politico discrezionale non sindacabile in sede giudiziaria e di cui il Governo può essere chiamata a rispondere solo dinanzi al Parlamento non è configurabile, in capo ad un’associazione che ne faccia richiesta una pretesa giustiziaabile all’avvio delle trattative, spetta al Consiglio dei Ministri nell’ambito della propria discrezionalità politica valutare l’opportunità di avviare un meno le trattative i giudici costituzionali hanno tuttavia precisato che il diniego governativo di avvio delle trattative, nella parte in cui nega la qualifica di confessione religiosa, non può pregiudicare ad altri fini la sfera giuridica dell’associazione stessa = sindacabilità in sede giudiziaria dell’atto che neghi ad una associazione di carattere religioso l’applicazione di regole giuridiche previste per le confessioni, sulla base del diverso atto che non concede l’avvio delle trattative per la ritenuta assenza della qualità di confessione religiosa.

La legge di approvazione dell’intesa: in quanto garantita dall’art. 8, comma 3, Cost. rientra nelle fonti atipiche essa potrà essere modificata, derogata o abrogata: solo per effetto di una nuova legge esecutiva di una nuova intesa fra lo stato e la confessione interessata o, in mancanza, attraverso il procedimento di revisione costituzionale ex art. 138 (alle confessioni che abbiano stipulato intese con lo Stato cessa di applicarsi la l. 1159/1929 sui culti ammessi).

  • il divieto di porre in essere trattamenti discriminatori nei confronti del lavoratore appartenente una determinata confessione religiosa;

Tali divieti incontravano un limite nelle organizzazioni di tendenza: datori di lavoro privi di una struttura imprenditoriale e svolgenti senza fini di lucro attività prevalentemente ideologica alle quali non si estendeva la tutela reale prevista dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, in quanto il rapporto di lavoro subordinato risultava inevitabilmente condizionato dalla natura e dall’attività svolta e dei fini perseguiti dai medesimi tale differenziazione è venuta meno a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs n. 23/2015 in tema di “ contratto a tutele crescenti ” (attuativo della c.d. Jobs Act l. n. 183/2014): con la quale si è stabilito che ai dipendenti delle organizzazioni di tendenza, in caso di licenziamento illegittimo, si applica la medesima disciplina dettata dal decreto per i lavoratori assunti presso ogni altro datore di lavoro, imprenditore o meno.

  1. Il divieto di discriminazione nei confronti degli enti religiosi art. 20 Cost: “ Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di lucro di una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività ” tale norma garantisce la facoltà dei singoli e delle confessioni religiose di dare vita ad enti esponenziali (associazioni o istituzioni) aventi carattere ecclesiastico: le quali non possono subire limitazioni della capacità giuridica e della capacità di agire ne possono essere oggetto di discriminazione deteriore rispetto agli enti di diritto comune.

L’art. 20 non impedisce la possibile emanazione di norme o discipline di favore: nei riguardi degli stessi o per alcuni essi, specialmente sul piano fiscale tali agevolazioni sono da reputare legittime, salvo che non si traducano in distorsioni delle regole dell’uguaglianza e della libera concorrenza sul mercato delle altre persone giuridiche.

Quanto ai soggetti interessati dalla disposizione in esame la dottrina ritiene che essa sia rivolta a tutti gli enti lato sensu religiosi: appartenenti o collegati con la Chiesa cattolica o con altre confessioni, inclusi quelli di fatto, ossia privi di personalità giuridica.

  1. Il principio di laicità dello Stato: non è sancito in modo espresso nella costituzione, ma la sua enunciazione si deve all’opera interpretativa della Corte Costituzionale (sent. n. 203/1989): con la quale ha ritenuto che il principio supremo di laicità dello Stato sia desumibile dall’insieme delle norme costituzionali che attengono al fenomeno religioso (artt. 3,7,8,19 e 20 Cost.) precisando che lo stesso:
  • debba essere considerato uno dei profili della forma di Stato delineata nella carta costituzionale della Repubblica;
  • implichi non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma la garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale culturale la Corte Costituzionale tra i diversi modelli di laicità sceglie quella di una laicità positiva (o attiva): rispondendo ad una visione interventista dello Stato come garante della uguale libertà religiosa tra tutte le confessioni e come tutore dell’equilibrio democratico.

Il contenuto di tale principio è poi stato precisato dalla corte in successive pronunce, attraverso l’individuazione dei suoi corollari destinati a tradursi in obblighi gravanti sui pubblici poteri fra i quali assume importanza: l’obbligo di assumere un atteggiamento di equidistanza e imparzialità nei confronti di tutte le confessioni religiose ferma la possibilità di regolare bilateralmente in modo differenziato i rapporti dello Stato con la Chiesa cattolica, tramite lo strumento concordatario,e con le confessioni religiose diverse da quella cattolica tramite le intese.

Tale lettura del principio di laicità dello Stato (inattuata dal legislatore) è stata successivamente adottata e fatta propria dalla giurisprudenza che gli ha riconosciuto una funzione interpretativa all’interno del sistema riconoscendo l’operatività dello stesso in una duplice direzione:

  • come limite nei confronti del legislatore: chiamato ad adeguare il canone di neutralità, uguaglianza e imparzialità la sua azione diretta a regolamentare il fattore religioso;
  • come garanzia nei confronti dell’individuo.

rileva unicamente ai fini dell’acquisizione di efficacia civile dell’attività esercitata dal soggetto, non è condizione indispensabile e necessaria per l’esercizio di funzioni religiose all’interno di un gruppo professionale.

• per le confessioni religiose prive di intesa art. 3 l. n. 1159/1929: richiede l’approvazione delle nomine

dei ministri di culto da parte del Governo, nella persona del Ministro dell’Interno, secondo un particolare procedimento amministrativo (artt. 20-22 r.d. n. 289/1930) tale approvazione è condizione necessaria per il riconoscimento di effetti civili agli atti di ministero compiuti dai ministri di culto.

La condizione giuridica

a) La condizione giuridica dei ministri di culto e degli ecclesiastici nell’ordinamento italiano: si ricava da una serie di disposizioni normative, sia di derivazione pattizia, sia di origine unilaterale statale, con la quale vengono riconosciuti ai medesimi peculiari diritti.

Con riguardo al servizio militare: venuto meno l’obbligo di leva, viene tuttora riconosciuto un trattamento particolare in caso di mobilitazione generale per l’ipotesi di ripristino della leva obbligatoria in alcuni intese stipulate dallo Stato è previsto il riconoscimento, su richiesta degli interessati:

  • per i ministri di culto ortodossi e buddisti: del diritto di esenzione dal servizio militare o di assegnazione al servizio sostitutivo;
  • ministri della Chiesa apostolica: della facoltà di ottenere di essere esonerati dal servizio militare, oppure essere assegnati al servizio civile.

In tema di permesso di soggiorno la l. n. 40/1990: prevede la possibilità di speciali modalità di rilascio per i soggiorni brevi relativi anche all’esercizio delle funzioni di ministro di culto in relazione al “visto per motivi religiosi” il D.M. del Ministero degli Affari esteri prevede una particolare disciplina: che consente l’ingresso, ai fini di un soggiorno di breve lunga durata, alle religiose, religiosi stranieri, intesi come coloro che abbiano già ricevuto l’ordinazione sacerdotale o condizioni equivalenti, e ai ministri di culto appartenenti ad organizzazioni confessionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dell’Interno che intendono partecipare a manifestazioni di culto o esercitare attività ecclesiastica, religiosa o pastorale presupposti per l’ottenimento del visto sono:

  • l’effettiva condizione di religioso;
  • documentate garanzie circa il carattere religioso della manifestazione o dell’attività addotte a motivo del soggiorno in Italia;
  • disponibilità di mezzi di sussistenza non inferiori all’importo stabilito dal Ministero dell’Interno, ove le spese di soggiorno dello straniero non siano a carico di enti religiosi.

Previsioni specifiche concernenti ministro di culto sono contenute nel codice civile:

  • art. 352: riconosce agli arcivescovi, ai vescovi e ai ministri di culto aventi cura d’anime: il diritto di essere dispensati sul loro domanda dall’assumere o dal continuare l’esercizio della tutela;
  • art. 69, comma 1 attribuisce al ministro di culto l’esercizio di una funzione pubblica: quella di ricevere il testamento, in presenza di due testimoni di età non inferiore a 16 anni, quando il testatore non può valersi delle forme ordinarie perché si trova in luogo dove domina una malattia reputata contagiosa o per causa di pubblica calamità o di infortunio.

b) La condizione giuridica dei religiosi: nell’ordinamento italiano vale la regola dell’irrilevanza dei voti pronunciati secondo il diritto canonico, la cui violazione potrà comportare sanzioni a carico del religioso solo in ambito ecclesiale, le quali sono inidonee a determinare l’invalidità degli atti contestati nel diritto dello stato in particolare

  • con riguardo al voto di castità = obbligo del celibato e del nubilato il religioso può celebrare matrimonio civile e riconoscere figli naturali in modo del tutto valido per il nostro ordinamento;
  • quanto al voto di povertà = trasferimento all’istituto dell’amministrazione dei beni e l’acquisto di tutto ciò che proverrà al religioso dopo la pronuncia dei voti i religiosi mantengono la piena capacità patrimoniale per il diritto italiano: con riguardo alla rinuncia dei beni, tuttavia, l’ordinamento statuale può riconoscere ad essa effetti, purché

effettuata in forma scritta valida per il diritto civile e non in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento;

  • quanto al voto di obbedienza = obbligo di sottomissione alla volontà dei superiori legittimi va inteso nei limiti del legalmente dovuto: è stato equiparato all’obbedienza richiesta al dipendente nei confronti del datore di lavoro.

Il trattamento stipendiale

a) Gli ecclesiastici e i ministri di culto ricevono dalle confessioni religiose di appartenenza una remunerazione per l’attività svolta in favore delle stesse, finalizzata provvedere ai bisogni di vita per quanto riguarda sacerdoti cattolici l’art. 24 della l. n. 222/1985: riconosce a quelli che svolgono servizio in favore della diocesi il diritto a ricevere quanto necessario per il loro congruo e dignitoso sostentamento = si tratta di un obbligo dell’ente rogante cui corrisponde un vero w proprio diritto soggettivo per i sacerdoti: il quale come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte quattro azionato anche davanti alla giurisdizione dei giudici dello Stato italiano.

Quanto alla natura giuridica della remunerazione corrisposta gli ecclesiastici e ministri di culto: la tesi prevalente ritiene che si tratti di un diritto di natura alimentare assistenziale: non ha natura di reddito da lavoro dipendente poiché la sua equiparazione al reddito è prevista ai soli fini fiscali e inoltre la relativa attività ha finalità di perfezionamento spirituale personale e non quella di conseguire mezzi necessari al sostentamento (come il lavoro subordinato).

Sul piano fiscale: le somme corrisposte agli enti ecclesiastici e ai ministri di culto sono equiparate al reddito da lavoro dipendente ne consegue che sulle somme sono operate dai singoli enti le ritenute fiscali secondo la disciplina tributaria in materia.

Quanto alla soggezione delle somme corrisposte ad esecuzione forzata: si ritiene che tali siano impignorabili ai sensi dell’articolo 545 c.p.c. in quanto corrisposte a titolo di stipendio salario, a titolo alimentare.

b) Le prestazioni svolte dai religiosi per gli istituti facenti parti delle associazioni religiose di appartenenza: non possono essere considerate alla stregua del rapporto di lavoro subordinato, essendo prive delle caratteristiche di cui all’art. 2094 c.c. il rapporto in esame rientra nell’area protetta dagli artt. 2,7,8,19 e 20 Cost. (non art. 36 Cost.): in quanto il fine dell’attività svolta dal religioso è quello del perfezionamento spirituale (non il conseguimento di mezzi necessari al proprio sostentamento.

In caso di cessazione del rapporto di appartenenza del religioso all’associazione (per dimissioni o uscita dall’associazione): nulla sarà dovuto per l’attività svolta, in quanto il diritto al pagamento delle retribuzioni si deve ritenere legittimamente rinunciato ha diritto all’indennità di fine rapporto: venendo meno la causa giuridica (perfezionamento spirituale) che rendeva valida la rinuncia al diritto alla retribuzione.

Nel caso in cui il religioso svolga attività lavorativa in favore di persona giuridica civile: si configura un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato sottoposto alla comune disciplina civilistica.

La previdenza

a) Con la l. n. 903/1973 è stato istituito presso l’Inps, che lo amministra il Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

L’obbligo di iscrizione al fondo è previsto (art. 5 legge) in capo a sacerdoti secolari e ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica:

  • aventi cittadinanza italiana, residenti in Italia, dal momento della loro ordinazione sacerdotale, o dall’inizio del ministero di culto in Italia, e fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia o della pensione di invalidità;
  • aventi cittadinanza italiana, operanti all’estero al servizio di diocesi italiane e delle Chiese o enti acattolici riconosciuti;
    • non aventi cittadinanza italiana e presenti in Italia al servizio di diocesi italiane e delle Chiese o enti acattolici riconosciuti.

Le forme di previdenza erogate dal fondo sono:

per l’esercizio dell’azione penale nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico (art. 129 disp. att. c.p.p.): l’informazione deve essere inviata all’ordinario della diocesi a cui appartiene l’imputato.

Tutela del segreto ministeriale

E’ presa in considerazione sia:

dalla normativa di derivazione bilaterale: l’art. 4 dell’Accordo di Villa Madama del 1984 (l. n. 121/1985) prevede che gli ecclesiastici non sono tenuti a fornire ai magistrati o ad altra autorità civile informazioni su persone o materie di cui siamo venuti a conoscenza in ragione del loro ministero (qualifica) analoga tutela è riconosciuta anche in tutte le intese stipulate ex art. 8, comma 3, Cost.

dalla normativa unilaterale dello Stato:

  • l’art. 200, comma 1, c.p.p.: “ i ministri di confessioni religiose i cui statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne alla autorità giudiziaria ” tale norma: sancisce un vero proprio diritto di astensione dei ministri di culto dal deporre a cui sul piano del diritto sostanziale risulta correlata all’operatività dell’ipotesi di non punibilità prevista all’art. 384 c.p. in favore del dichiarante sospettato di falsità o di reticenza (pari garanzia viene fornita nel processo civile dall’art. 249 c.p.c. che fa espresso rinvio all’art. 200 c.p.p.);
  • art. 256 c.p.p.: prevede il diritto dei ministri di culto di astenersi da consegnare, all’autorità giudiziaria che lo richieda, atti e documenti e ogni altra cosa esistente presso di loro, ove dichiarino per iscritto che si tratta di segreto inerente al loro ufficio (l’autorità giudiziaria è tenuta a verificare la fondatezza delle dichiarazioni);
  • art. 271 c.p.p.: fa divieto di utilizzo delle intercettazioni concernenti comunicazioni o conversazioni delle persone menzionate all’art. 200 c.p.p. aventi per oggetto “ fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti gli abbiano in altro modo divulgati ”;
  • nel caso in cui fatti appresi dai ministri di culto a motivo del loro ministero costituiscono una notizia segreta riservata non vi è più un semplice diritto ma un vero e proprio obbligo di astensione a carico degli stessi dal rivelare i fatti medesimi: l’eventuale rivelazione senza giusta causa o l’impiego a proprio o altrui profitto di notizie segrete riservate integrano l’ipotesi di reato di rivelazione di segreto professionale (art. 622 c.p), salvo assenso del titolare del segreto.

nel diritto canonico: è posto in capo ai ministri di culto un obbligo al segreto in relazione a tutto ciò che essi abbiano appreso nella loro veste in sede di confessione, anche in caso di autorizzazione da parte del soggetto penitente la violazione del sigillo sacramentale comporta la scomunica riservata alla Santa Sede.

CAPITOLO VIII: LE CONFESSIONI RELIGIOSE DIVERSE DALLA CATTOLICA

NELL’ORDINAMENTO ITALIANO

Nell’ordinamento italiano le confessioni diverse da quella cattolica si distinguono in:

  1. Confessioni munite di intese ex art. 8, comma 3, Cost.: i cui rapporti con lo Stato sono regolati sulla base di accordi bilaterali (intese) con le relative rappresentanze, che garantiscono loro relazioni costituzionalmente protette).

Le confessioni religiose hanno il diritto e non l’obbligo di stipulare un’intesa: nel caso in cui scelgano di non ricorrere allo strumento pattizio ciò non impedisce al gruppo interessato di professare liberamente la propria religione (principi libertà e uguaglianza davanti alla legge devono essere garantiti a tutti i soggetti confessionali).

Sul piano dei contenuti: le intese stipulate presentano temi ricorrenti ed in gran parte analoghi, poiché tendono a regolamentare, secondo modelli standardizzati (generalmente ricalcati sulla analoga disciplina prevista per la Chiesa cattolica), talune materie di interesse comune tra lo Stato e le confessioni religiose tra le quali: l’assistenza spirituale nelle comunità religiose; l’istruzione; il riconoscimento degli effetti civili ai matrimoni celebrati di fronte ai rispettivi ministri di culto; il riconoscimento e la disciplina degli enti; il trattamento tributario delle

confessioni religiose e i loro rapporti finanziari con lo Stato; la tutela degli edifici di culto e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e culturale di ciascuna confessione; il riconoscimento delle festività religiose.

Le confessioni religiose diverse da quella cattolica con le quali lo Stato italiano ha stipulato intese sono 13 (p. 136).

  1. Confessioni prive di intesa sono regolate sulla base della disciplina di diritto comune:

• l. n. 1159/1929 ( Disposizioni sull’esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato

davanti ai ministri dei culti medesimi );

• r.d. 289/1930 ( Norme per l’attuazione della ol n. 1159/1929, sui culti ammessi nello Stato e per il

coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato ).

Le confessioni diverse dalla cattolica:

  • sono ammessi: purché non professino principi e non seguano riti contrari all’ordine pubblico e al buon costume nel rispetto di tale condizione: l’esercizio anche pubblico, di tali culti, è libero (art. 1 l. 1159/1929) a seguito dell’entrata in vigore della Costituzione: tale norma deve essere interpretata nel senso della sola possibilità per il governo di dichiarare la contrarietà di una confessione religiosa solo nel caso in cui il rito (e solo esso) sia contrario al buon costume (e non all’ordine pubblico) stante il disposto dell’art. 19 Cost.;
  • possono organizzarsi secondo i propri statuti, purché i medesimi non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano (art. 8, comma 2, Cost.);
  • possono nominare ministri di culto che, dopo l’approvazione ministeriale, possono compiere atti rilevanti per l’ordinamento giuridico italiano.

Le confessioni religiose acattoliche possono chiedere il riconoscimento della personalità giuridica (art. 2 l. n. 1159/1929): presentando apposita istanza (corredata dal testo dello statuto dell’ente) alla prefettura della provincia nella quale hanno sede le loro istituzioni il riconoscimento viene concesso: dopo debita istruttoria dell’ufficio competente, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno, uditi, nel caso in cui l’amministrazione ne ravvisi la necessità, il parere consultivo del Consiglio di Stato e quella del Consiglio dei Ministri dal riconoscimento discende: la possibilità di avanzare istanza per la stipulazione dell’intesa ex articolo 8, comma 3, Cost.

Il riconoscimento può essere richiesto, secondo le medesime modalità, anche dai singoli enti (non apicali) in cui si articola la struttura organizzativa delle confessioni religiose: per il perseguimento di fini specifici da riconoscimento: deriva la possibilità per l’ente di culto di acquistare e possedere beni in nome proprio e di avvalersi di agevolazioni tributarie, in particolare dell’equiparazione del fine di culto a quello di beneficenza e di istruzione.

Il Ministro dell’Interno: esercita penetranti poteri di controllo nei confronti degli istituti non cattolici riconosciuti ai sensi dell’art. 2 sono previste:

l’approvazione governativa delle nomine dei ministri di culto (art. 3, comma 2, l. 1159/1929): essa non è diretta ad attribuire rilevanza giuridica alla nomina, né a godere dei contenuti generali del diritto di libertà religiosa (art. 19 Cost.), ma solo a consentire loro di compiere atti produttivi di effetti giuridici per l’ordinamento, fra i quali, il più importante è la possibilità di celebrare matrimoni con gli stessi effetti dei matrimoni celebrati davanti all’ufficiale dello stato civile;

la necessità dell’autorizzazione dell’ufficiale dello stato civile alla celebrazione del matrimonio con effetti civili davanti a un ministro di culto non cattolico;

la vigilanza e il controllo sull’attività dell’ente: al fine di accertare che tale attività non sia contraria all’ordinamento giuridico e alle finalità dell’ente medesimo (include la facoltà di ordinare ispezioni e in caso di gravi irregolarità di sciogliere l’ente e di nominare un commissario governativo per la gestione temporanea)

Tra le garanzie riconosciute dalla disciplina sui culti ammessi vanno ricordate:

  • il riconoscimento dell’irrilevanza della differenza di culto rispetto “ al godimento dei diritti civili e politici ed all’ammissibilità alle cariche civili e militari ”;