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Il diritto ecclesiastico è il settore dell'ordinamento giuridico dello stato volto alla disciplina del fenomeno religioso. La definizione, contenuto e fondamento del diritto ecclesiastico, inclusa la relazione tra stato e confessioni religiose, come il caso della questione romana e la legge delle guarentigie pontificie. Il testo anche discute sul concetto di confessione religiosa e i relativi diritti e obblighi.
Tipologia: Appunti
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Definizione, contenuto e fondamento del diritto ecclesiastico Con l’espressione diritto ecclesiastico: si intende il settore dell’ordinamento giuridico dello Stato che è volto alla disciplina del fenomeno religioso in tutte le sue molteplici espressioni e manifestazioni sia di carattere individuale che collettivo è un settore del diritto interno dello Stato le cui norme sono prodotte dallo Stato talvolta congiuntamente alle confessioni religiose L’ordinamento per quanto informato i principi di laicità e di separazione degli ordini fra Stato e confessioni religiose:
organizzazione disciplinare l’attività dei propri membri costituisce l’ordinamento della Chiesa cattolica: è costituito da norme che operano esclusivamente all’interno dell’ordinamento ecclesiale e che solo eccezionalmente possono avere effetti nell’ambito dell’ordinamento dello Stato italiano;
organizzazioni religiose presenti sul territorio. In relazione alla disciplina del diritto ecclesiastico si possono distinguere due ambiti:
Dinnanzi a tale ultima problematica la reazione ordinamentale in Italia continua ad essere piuttosto lenta, specie a livello normativo: si registra una tendenziale fatica ad abbandonare la legislazione speciale differenziata, caratterizzata dalla contrattazione delle modalità e delle forme di integrazione con i singoli soggetti confessionali, per l’introduzione di una legislazione di diritto comune sul fenomeno religioso valida per tutti soggetti religiosi presenti sul territorio, in un’ottica di effettiva integrazione dei medesimi.
Costituiscono fonti del diritto ecclesiastico: tutti gli atti o fatti abilitati dall’ordinamento giuridico a produrre norme in materia ecclesiastica al loro interno si distinguono:
fonti di produzione: atti o fatti dai quali sono legittimamente poste le norme giuridiche;
fonti di cognizione: strumento attraverso il quale le norme vengono portate a conoscenza dei consociati.
Tale sistema risulta articolato e complesso al suo interno si integrano e si sovrappongono norme eterogenee: appartenenti a periodi storici e orientamenti di politica ecclesiastica.
Le fonti del diritto ecclesiastico possono essere riguardate sotto diversi profili:
a differenti orientamenti di politica ecclesiastica ed alla necessità di riconoscere tutela ad esigenze diverse;
a) Le norme costituzionali e principi supremi dell’ordinamento: si pongono al vertice del sistema delle fonti del diritto ecclesiastico.
In realtà al vertice della gerarchia delle fonti vanno più correttamente posti i principi supremi dell’ordinamento costituzionale dello Stato: principi, enucleati dalla Corte Costituzionale, che appartengono all’essenza dei valori supremi che informano l’intero assetto costituzionale e che costituiscono limiti invalicabili e irrinunciabili dell’ordinamento tali principi: non possono essere sovvertiti o modificati da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali, si pongono a livello gerarchicamente superiore rispetto alla costituzione e alle altre leggi costituzionali, fungono da parametro per il sindacato di costituzionalità delle norme costituzionali di quella della equiparate.
La corte costituzionale ha individuato tre principi supremi che interessano il diritto ecclesiastico:
b) La legislazione ordinaria dello Stato: regolamentazione degli interessi e delle situazioni giuridiche soggettive riconducibili alle esperienze di fede dei consociati tali norme sono contenute: nei codici vigenti, in altri testi legislativi di impronta generale che incidono indirettamente anche sulla materia ecclesiastica, in leggi settoriali emanate per disciplinare specificamente la materia.
c) Le norme di provenienza regionale: il progressivo incremento delle competenze regionali ha dato avvio al consolidarsi di una produzione normativa delle regioni in materia di diretto interesse ecclesiastico un ulteriore impulso si è avuto con la riforma della Costituzione (l. n. 3/2001), con la quale:
religiose (art. 117, comma 2, lett. c, Cost.);
presentano una evidente rilevanza ecclesiastica alle regioni è demandata:
Il riparto di competenze tra Stato e regioni delineato dall’art. 117 Cost. è rimasto invariato a seguito della mancata approvazione nel 2016 del referendum popolare confermativo del testo della riforma costituzionale.
d) Le fonti secondarie tra esse vanno menzionate:
Gli accordi tra Stato e chiesta cattolica sono equiparati ai trattati internazionali analoga garanzia non è riconosciuta alle intese stipulate con le confessioni religiose diverse da quella cattolica (la dottrina prevalente nell’impossibilità di collocare le stesse nell’ambito dell’ordinamento internazionale i tuorli un abbinamento terzo
I soggetti religiosi presi in considerazione dall’ordinamento giuridico dello Stato sono:
a) Le persone fisiche: la regola fondamentale è quella dell’indifferenza delle scelte individuali in materia religiosa (artt. 19 e 21 Cost.), le quali non incidono sulla posizione giuridica dei singoli all’interno dell’ordinamento dello Stato tali scelte possono essere liberamente assunte dai soggetti interessati, tuttavia lo Stato può attribuire rilevanza: all’appartenenza confessionale dei singoli in via diretta o indiretta, assumendo tale appartenenza come motivo per il compimento da parte dei singoli di atti giuridicamente rilevanti; a determinate qualifiche confessionali (es: Papa).
b) Gli enti religiosi: anche per gli enti religiosi vale la regola dell’indifferenza dell’appartenenza o del legame di essi con una determinata confessione religiosa (art. 20 Cost.) lo Stato può dettare apposite norme in virtù del carattere ecclesiastico e del fine di religione o di culto, ma esse non devono essere più restrittive di quelle previste dal diritto statale per le altre associazioni o istituzioni di diritto comune.
c) Le confessioni religiose: l’art. 8 Cost. non definisce il concetto di confessione religiosa, ma si limita ad indicare alcuni parametri necessari affinché un gruppo religioso possa intrattenere rapporti con lo Stato, né tale definizione si ricava da altre fonti normative si pone il problema di individuare i caratteri distintivi delle confessioni religiose: in quanto diverse leggi nazionali, nonché fonti internazionali, riconoscono rilievo a tale qualifica, concedendo ad esse vantaggi o escludendole da talune possibilità previste dal diritto, con conseguente necessità di differenziarle dalle altre forme di organizzazione sociale.
In mancanza di una definizione normativa dottrina e giurisprudenza hanno cercato di individuare una nozione di confessione religiosa.
La nozione di confessione religiosa elaborata dalla dottrina sono state elaborate diverse proposte volte a privilegiare:
Giurisprudenza sulla questione è intervenuta anche la giurisprudenza costituzionale che in una serie di sentenze ha:
Il rinvio ai criteri utilizzati nell’esperienza giuridica operato dei giudici costituzionali non risulta idoneo a consentire l’individuazione dei caratteri distintivi di una confessione religiosa in quanto determinano una elevata discrezionalità politica ai fini del riconoscimento di tale qualifica, generando una disparità di trattamento fra soggetti di natura similare, non conforme al progetto costituzionale di disciplina dei fenomeni religiosi.
Il caso dell’Islam: il Governo si è limitato a dare vita a una serie di organismi di raccordo con le diverse associazioni islamiche presenti sul territorio, aventi per lo più funzioni consultive (es: il Consiglio per le relazioni
con l’Islam italiano), senza però addivenire alla stipulazione di un’intesa ex art. 8, comma 3, Cost. con quella che ormai alla seconda comunità religiosa in Italia per numero di aderenti.
Il caso dell’U.A.A.R: attualmente opera come associazione di promozione sociale, e ha presentato più volte istanza al governo per avviare trattative finalizzate alla stipulazione di un’intesa ex art. 8, comma 3, Cost., senza ricevere risposta affermativa per la ritenuta assenza in capo alla stessa della qualità di confessione religiosa.
Le richieste avanzate dall’U.A.A.R hanno dato origine a una lunga vicenda giudiziaria (vd. art. 8)
La Costituzione repubblicana contiene una serie di norme che si occupano in maniera diretta o indiretta del fenomeno religioso, dettando i principi fondamentali della disciplina giuridica del fenomeno stesso
L’art. 2 mira a tutelare la persona:
a) Principio di uguaglianza formale comma 1: “ tutti cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali ” pone il divieto al potere legislativo di introdurre norme che possono dispiegare un’efficacia differenziata a seconda dei soggetti nei cui confronti devono essere applicate.
Il principio di uguaglianza formale non è assoluto ma relativo in virtù del criterio della ragionevolezza: legittima un trattamento diseguale, non a fronte di situazioni uguali o assimilabili, ma quando le situazioni prese in considerazione risultino oggettivamente diverse.
Con riguardo al fattore religioso: da un lato, fa divieto di disposizioni normative che determinano discriminazioni dettate da motivazioni di ordine religioso (principio di non discriminazione per motivi religiosi), ma dall’altro, il criterio della ragionevolezza permette di giustificare talune disposizioni a favore della religione cattolica rispetto alle altre confessioni religiose presenti sul territorio nazionale, in ragione del rilievo in termini numerici e di tradizione storica da riconoscere alla prima.
b) Principio di uguaglianza sostanziale comma 2: attribuisce alla Repubblica il compito di “ rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana ” impone allo Stato l’adozione di misure positive volte a rimuovere gli ostacoli che potrebbero collocare un soggetto in una posizione deteriore rispetto ad altri ragione della sua appartenenza ad una determinata confessione religiosa.
Giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 30/1971): la consulta, ritenendo che l’art. 7, comma 2, contiene un riferimento preciso al contenuto del concordato, ha prodotto, in relazione a questo, diritto, attribuendo alla legge n. 810/1929, di esecuzione del medesimo, la qualifica di norma parificata a quelle prodotte da leggi costituzionali in quanto tale dotata di una capacità di resistenza passiva superiore rispetto alla legge ordinaria.
In concreto il problema dell’ambito di operatività della copertura costituzionale di cui all’art. 7 si è posto per l’Accordo di Villa Madama del 1984: il quale secondo la dottrina maggioritaria è una semplice modificazione dei Patti Lateranensi (lo confermano le stesse parti nell’intestazione e nell’art. 13), in quanto tale soggetto all’ambito di operatività della garanzia di cui all’art. 7 la corte costituzionale: in particolare continua sostenere la tesi della parificazione delle norme di origine concordataria a quelle costituzionali con conseguente individuazione del parametro per il sindacato di costituzionalità delle medesime nei soli principi supremi dell’ordinamento costituzionale dello Stato.
In ogni caso quale che sia la tesi seguita anche la l. n. 121 del 1985 di ratifica ed esecuzione dei nuovi protocolli è a tutti gli effetti ritenuta una fonte atipica dotata di forza passiva o di resistenza all’abrogazione superiore a quella delle leggi ordinarie, assimilabile, sotto tale profilo, alle norme costituzionali.
a) comma 1 principio dell’uguale libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge: “ tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge ”.
Tale previsione sancisce il riconoscimento del principio del pluralismo delle confessioni religiose: il quale impone che dinnanzi allo Stato tutte le confessioni religiose godano della stessa misura di libertà di organizzarsi e di operare (principio di laicità dello Stato) ciò non implica una piena uguaglianza di trattamento ma un’uniformità: tutte le confessioni religiose devono aver diritto ad una parità di chances per quanto riguarda la partecipazione ai mezzi giuridici predisposti dall’ordinamento per rendere effettivo il perseguimento dei diritti di libertà, che non esclude l’ammissibilità di differenti discipline giuridiche, purché trovino causa nel pluralismo confessionale e non nella volontà di favorire una confessione religiosa (uguaglianza sostanziale).
b) comma 2 il principio dell’autonomia statuaria delle confessioni diverse dalla cattolica: “ le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico dello Stato ” = i gruppi religiosi hanno il diritto di regolare la propria attività e organizzazione al di fuori di ogni ingerenza da parte dello Stato: si tratta di un diritto e non di un obbligo: possono anche scegliere di non darsi alcuna organizzazione senza che ciò incida sulla loro qualificazione di confessioni religiose, ma con la sola limitazione derivante dall’impossibilità del ricorso allo strumento l’intesa per la regolamentazione dei loro rapporti con lo Stato.
L’unica condizione richiesta è la conformità dello statuto all’ordinamento giuridico italiano: in difetto secondo la dottrina prevalente lo statuto presenterà una mera rilevanza interna (assoggettamento ai principi codice civile per le associazioni non riconosciute):
il parametro sul quale misurare la conformità degli statuti: secondo l’orientamento prevalente devono essere individuati nei principi fondamentali dell’ordinamento in tema organizzazione dei gruppi sociali, costituzionalmente sanciti, con esclusione di eventuali limitazioni poste da particolari disposizioni normative;
il controllo sulla conformità delle norme viene operato dal consiglio di Stato (controllo di mera legittimità): a cui lo Stato avuto deve essere presentato al fine di ottenere il “parere di legittimità” necessario, insieme al parere di opportunità politica del Consiglio dei Ministri, per il riconoscimento della personalità giuridica dell’ente confessione religiosa.
c) comma 3 principio della regolazione bilaterale sulla base di intese dei rapporti dello Stato con le confessioni di minoranza: i rapporti dello Stato con le confessioni diverse dalla cattolica le quali, sì siano dotate di una organizzazione sulla base di statuti non contrastanti con l’ordinamento giuridico italiano “ sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze ” si tratta di una norma:
La disposizione attribuisce alle confessioni il diritto (e non l’obbligo) di richiedere la stipulazione dell’intesa.
Quanto alla natura giuridica delle intese due indirizzi:
Controversa è la questione della posizione del governo di fronte alla richiesta di stipulazione di un’intesa: non essendo le trattative per la stipulazione normativamente disciplinato, con conseguente mancanza di un parametro o vincolo idonea circoscrivere le valutazioni dell’esecutivo in materia.
Giurisprudenza:
II indirizzo (Corte Cost. n. 52/2016): avverso tale orientamento si è espressa la Consulta che ha accolto il ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti delle SS. UU. della Corte di Cassazione: inquadrando la vicenda nell’ambito del potere politico discrezionale non sindacabile in sede giudiziaria e di cui il Governo può essere chiamata a rispondere solo dinanzi al Parlamento non è configurabile, in capo ad un’associazione che ne faccia richiesta una pretesa giustiziaabile all’avvio delle trattative, spetta al Consiglio dei Ministri nell’ambito della propria discrezionalità politica valutare l’opportunità di avviare un meno le trattative i giudici costituzionali hanno tuttavia precisato che il diniego governativo di avvio delle trattative, nella parte in cui nega la qualifica di confessione religiosa, non può pregiudicare ad altri fini la sfera giuridica dell’associazione stessa = sindacabilità in sede giudiziaria dell’atto che neghi ad una associazione di carattere religioso l’applicazione di regole giuridiche previste per le confessioni, sulla base del diverso atto che non concede l’avvio delle trattative per la ritenuta assenza della qualità di confessione religiosa.
La legge di approvazione dell’intesa: in quanto garantita dall’art. 8, comma 3, Cost. rientra nelle fonti atipiche essa potrà essere modificata, derogata o abrogata: solo per effetto di una nuova legge esecutiva di una nuova intesa fra lo stato e la confessione interessata o, in mancanza, attraverso il procedimento di revisione costituzionale ex art. 138 (alle confessioni che abbiano stipulato intese con lo Stato cessa di applicarsi la l. 1159/1929 sui culti ammessi).
Tali divieti incontravano un limite nelle organizzazioni di tendenza: datori di lavoro privi di una struttura imprenditoriale e svolgenti senza fini di lucro attività prevalentemente ideologica alle quali non si estendeva la tutela reale prevista dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, in quanto il rapporto di lavoro subordinato risultava inevitabilmente condizionato dalla natura e dall’attività svolta e dei fini perseguiti dai medesimi tale differenziazione è venuta meno a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs n. 23/2015 in tema di “ contratto a tutele crescenti ” (attuativo della c.d. Jobs Act l. n. 183/2014): con la quale si è stabilito che ai dipendenti delle organizzazioni di tendenza, in caso di licenziamento illegittimo, si applica la medesima disciplina dettata dal decreto per i lavoratori assunti presso ogni altro datore di lavoro, imprenditore o meno.
L’art. 20 non impedisce la possibile emanazione di norme o discipline di favore: nei riguardi degli stessi o per alcuni essi, specialmente sul piano fiscale tali agevolazioni sono da reputare legittime, salvo che non si traducano in distorsioni delle regole dell’uguaglianza e della libera concorrenza sul mercato delle altre persone giuridiche.
Quanto ai soggetti interessati dalla disposizione in esame la dottrina ritiene che essa sia rivolta a tutti gli enti lato sensu religiosi: appartenenti o collegati con la Chiesa cattolica o con altre confessioni, inclusi quelli di fatto, ossia privi di personalità giuridica.
Il contenuto di tale principio è poi stato precisato dalla corte in successive pronunce, attraverso l’individuazione dei suoi corollari destinati a tradursi in obblighi gravanti sui pubblici poteri fra i quali assume importanza: l’obbligo di assumere un atteggiamento di equidistanza e imparzialità nei confronti di tutte le confessioni religiose ferma la possibilità di regolare bilateralmente in modo differenziato i rapporti dello Stato con la Chiesa cattolica, tramite lo strumento concordatario,e con le confessioni religiose diverse da quella cattolica tramite le intese.
Tale lettura del principio di laicità dello Stato (inattuata dal legislatore) è stata successivamente adottata e fatta propria dalla giurisprudenza che gli ha riconosciuto una funzione interpretativa all’interno del sistema riconoscendo l’operatività dello stesso in una duplice direzione:
rileva unicamente ai fini dell’acquisizione di efficacia civile dell’attività esercitata dal soggetto, non è condizione indispensabile e necessaria per l’esercizio di funzioni religiose all’interno di un gruppo professionale.
dei ministri di culto da parte del Governo, nella persona del Ministro dell’Interno, secondo un particolare procedimento amministrativo (artt. 20-22 r.d. n. 289/1930) tale approvazione è condizione necessaria per il riconoscimento di effetti civili agli atti di ministero compiuti dai ministri di culto.
La condizione giuridica
a) La condizione giuridica dei ministri di culto e degli ecclesiastici nell’ordinamento italiano: si ricava da una serie di disposizioni normative, sia di derivazione pattizia, sia di origine unilaterale statale, con la quale vengono riconosciuti ai medesimi peculiari diritti.
Con riguardo al servizio militare: venuto meno l’obbligo di leva, viene tuttora riconosciuto un trattamento particolare in caso di mobilitazione generale per l’ipotesi di ripristino della leva obbligatoria in alcuni intese stipulate dallo Stato è previsto il riconoscimento, su richiesta degli interessati:
In tema di permesso di soggiorno la l. n. 40/1990: prevede la possibilità di speciali modalità di rilascio per i soggiorni brevi relativi anche all’esercizio delle funzioni di ministro di culto in relazione al “visto per motivi religiosi” il D.M. del Ministero degli Affari esteri prevede una particolare disciplina: che consente l’ingresso, ai fini di un soggiorno di breve lunga durata, alle religiose, religiosi stranieri, intesi come coloro che abbiano già ricevuto l’ordinazione sacerdotale o condizioni equivalenti, e ai ministri di culto appartenenti ad organizzazioni confessionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dell’Interno che intendono partecipare a manifestazioni di culto o esercitare attività ecclesiastica, religiosa o pastorale presupposti per l’ottenimento del visto sono:
Previsioni specifiche concernenti ministro di culto sono contenute nel codice civile:
b) La condizione giuridica dei religiosi: nell’ordinamento italiano vale la regola dell’irrilevanza dei voti pronunciati secondo il diritto canonico, la cui violazione potrà comportare sanzioni a carico del religioso solo in ambito ecclesiale, le quali sono inidonee a determinare l’invalidità degli atti contestati nel diritto dello stato in particolare
effettuata in forma scritta valida per il diritto civile e non in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento;
Il trattamento stipendiale
a) Gli ecclesiastici e i ministri di culto ricevono dalle confessioni religiose di appartenenza una remunerazione per l’attività svolta in favore delle stesse, finalizzata provvedere ai bisogni di vita per quanto riguarda sacerdoti cattolici l’art. 24 della l. n. 222/1985: riconosce a quelli che svolgono servizio in favore della diocesi il diritto a ricevere quanto necessario per il loro congruo e dignitoso sostentamento = si tratta di un obbligo dell’ente rogante cui corrisponde un vero w proprio diritto soggettivo per i sacerdoti: il quale come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte quattro azionato anche davanti alla giurisdizione dei giudici dello Stato italiano.
Quanto alla natura giuridica della remunerazione corrisposta gli ecclesiastici e ministri di culto: la tesi prevalente ritiene che si tratti di un diritto di natura alimentare assistenziale: non ha natura di reddito da lavoro dipendente poiché la sua equiparazione al reddito è prevista ai soli fini fiscali e inoltre la relativa attività ha finalità di perfezionamento spirituale personale e non quella di conseguire mezzi necessari al sostentamento (come il lavoro subordinato).
Sul piano fiscale: le somme corrisposte agli enti ecclesiastici e ai ministri di culto sono equiparate al reddito da lavoro dipendente ne consegue che sulle somme sono operate dai singoli enti le ritenute fiscali secondo la disciplina tributaria in materia.
Quanto alla soggezione delle somme corrisposte ad esecuzione forzata: si ritiene che tali siano impignorabili ai sensi dell’articolo 545 c.p.c. in quanto corrisposte a titolo di stipendio salario, a titolo alimentare.
b) Le prestazioni svolte dai religiosi per gli istituti facenti parti delle associazioni religiose di appartenenza: non possono essere considerate alla stregua del rapporto di lavoro subordinato, essendo prive delle caratteristiche di cui all’art. 2094 c.c. il rapporto in esame rientra nell’area protetta dagli artt. 2,7,8,19 e 20 Cost. (non art. 36 Cost.): in quanto il fine dell’attività svolta dal religioso è quello del perfezionamento spirituale (non il conseguimento di mezzi necessari al proprio sostentamento.
In caso di cessazione del rapporto di appartenenza del religioso all’associazione (per dimissioni o uscita dall’associazione): nulla sarà dovuto per l’attività svolta, in quanto il diritto al pagamento delle retribuzioni si deve ritenere legittimamente rinunciato ha diritto all’indennità di fine rapporto: venendo meno la causa giuridica (perfezionamento spirituale) che rendeva valida la rinuncia al diritto alla retribuzione.
Nel caso in cui il religioso svolga attività lavorativa in favore di persona giuridica civile: si configura un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato sottoposto alla comune disciplina civilistica.
La previdenza
a) Con la l. n. 903/1973 è stato istituito presso l’Inps, che lo amministra il Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.
L’obbligo di iscrizione al fondo è previsto (art. 5 legge) in capo a sacerdoti secolari e ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica:
Le forme di previdenza erogate dal fondo sono:
per l’esercizio dell’azione penale nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico (art. 129 disp. att. c.p.p.): l’informazione deve essere inviata all’ordinario della diocesi a cui appartiene l’imputato.
Tutela del segreto ministeriale
E’ presa in considerazione sia:
dalla normativa di derivazione bilaterale: l’art. 4 dell’Accordo di Villa Madama del 1984 (l. n. 121/1985) prevede che gli ecclesiastici non sono tenuti a fornire ai magistrati o ad altra autorità civile informazioni su persone o materie di cui siamo venuti a conoscenza in ragione del loro ministero (qualifica) analoga tutela è riconosciuta anche in tutte le intese stipulate ex art. 8, comma 3, Cost.
dalla normativa unilaterale dello Stato:
nel diritto canonico: è posto in capo ai ministri di culto un obbligo al segreto in relazione a tutto ciò che essi abbiano appreso nella loro veste in sede di confessione, anche in caso di autorizzazione da parte del soggetto penitente la violazione del sigillo sacramentale comporta la scomunica riservata alla Santa Sede.
Nell’ordinamento italiano le confessioni diverse da quella cattolica si distinguono in:
Le confessioni religiose hanno il diritto e non l’obbligo di stipulare un’intesa: nel caso in cui scelgano di non ricorrere allo strumento pattizio ciò non impedisce al gruppo interessato di professare liberamente la propria religione (principi libertà e uguaglianza davanti alla legge devono essere garantiti a tutti i soggetti confessionali).
Sul piano dei contenuti: le intese stipulate presentano temi ricorrenti ed in gran parte analoghi, poiché tendono a regolamentare, secondo modelli standardizzati (generalmente ricalcati sulla analoga disciplina prevista per la Chiesa cattolica), talune materie di interesse comune tra lo Stato e le confessioni religiose tra le quali: l’assistenza spirituale nelle comunità religiose; l’istruzione; il riconoscimento degli effetti civili ai matrimoni celebrati di fronte ai rispettivi ministri di culto; il riconoscimento e la disciplina degli enti; il trattamento tributario delle
confessioni religiose e i loro rapporti finanziari con lo Stato; la tutela degli edifici di culto e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e culturale di ciascuna confessione; il riconoscimento delle festività religiose.
Le confessioni religiose diverse da quella cattolica con le quali lo Stato italiano ha stipulato intese sono 13 (p. 136).
davanti ai ministri dei culti medesimi );
coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato ).
Le confessioni diverse dalla cattolica:
Le confessioni religiose acattoliche possono chiedere il riconoscimento della personalità giuridica (art. 2 l. n. 1159/1929): presentando apposita istanza (corredata dal testo dello statuto dell’ente) alla prefettura della provincia nella quale hanno sede le loro istituzioni il riconoscimento viene concesso: dopo debita istruttoria dell’ufficio competente, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno, uditi, nel caso in cui l’amministrazione ne ravvisi la necessità, il parere consultivo del Consiglio di Stato e quella del Consiglio dei Ministri dal riconoscimento discende: la possibilità di avanzare istanza per la stipulazione dell’intesa ex articolo 8, comma 3, Cost.
Il riconoscimento può essere richiesto, secondo le medesime modalità, anche dai singoli enti (non apicali) in cui si articola la struttura organizzativa delle confessioni religiose: per il perseguimento di fini specifici da riconoscimento: deriva la possibilità per l’ente di culto di acquistare e possedere beni in nome proprio e di avvalersi di agevolazioni tributarie, in particolare dell’equiparazione del fine di culto a quello di beneficenza e di istruzione.
Il Ministro dell’Interno: esercita penetranti poteri di controllo nei confronti degli istituti non cattolici riconosciuti ai sensi dell’art. 2 sono previste:
l’approvazione governativa delle nomine dei ministri di culto (art. 3, comma 2, l. 1159/1929): essa non è diretta ad attribuire rilevanza giuridica alla nomina, né a godere dei contenuti generali del diritto di libertà religiosa (art. 19 Cost.), ma solo a consentire loro di compiere atti produttivi di effetti giuridici per l’ordinamento, fra i quali, il più importante è la possibilità di celebrare matrimoni con gli stessi effetti dei matrimoni celebrati davanti all’ufficiale dello stato civile;
la necessità dell’autorizzazione dell’ufficiale dello stato civile alla celebrazione del matrimonio con effetti civili davanti a un ministro di culto non cattolico;
la vigilanza e il controllo sull’attività dell’ente: al fine di accertare che tale attività non sia contraria all’ordinamento giuridico e alle finalità dell’ente medesimo (include la facoltà di ordinare ispezioni e in caso di gravi irregolarità di sciogliere l’ente e di nominare un commissario governativo per la gestione temporanea)
Tra le garanzie riconosciute dalla disciplina sui culti ammessi vanno ricordate: