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Idoneità titolo esecutivo e sospensione esecuzione: regime e opposizione creditore, Sintesi del corso di Diritto Processuale Civile

Il processo di esecuzione forzata e l'opposizione al creditore in base all'articolo 615 del Codice di Procedura Civile italiano. Viene discusso il ruolo del giudice, i requisiti per l'opposizione e i limiti della sospensione dell'esecuzione. Inoltre, viene trattato il caso dell'opposizione di terzo al creditori e la funzione del regime di inefficacia relativa. Il documento si riferisce all'ipoteca e ai creditori muniti di diritto di prelazione.

Tipologia: Sintesi del corso

2014/2015

Caricato il 17/08/2015

francygiuris92
francygiuris92 🇮🇹

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ESECUZIONE FORZATA
PREMESSE GENERALI
L'esecuzione ha per scopo la rimozione (esecuzione forzata) di quegli ostacoli che non
consentirebbero al titolare del diritto il godimento del bene, o l'impedire (esecuzione processuale
indiretta, misure coercitive) che siano posti ostacoli che non consentirebbero al titolare del diritto il
godimento del bene.
In caso di inadempimento o di minaccia di inadempimento, si può tutelare il titolare del diritto
attraverso due tecniche diverse:
1- esecuzione processuale indiretta o misure coercitive: diretta a costringere l'obbligato a tenere la
condotta necessaria per consentire al titolare del diritto di godere il bene assicuratogli dalla legge
sostanziale.
2- esecuzione forzata: consiste nel far sì che il titolare del diritto possa ottenere, tramite l'attività
surrogatoria di un terzo che si sostituisce all'obbligato, quegli stessi beni o utilità assicuratigli dalla
legge sostanziale.
Caratteristica dei processi di esecuzione forzata è l'emanazione di una serie di provvedimenti e il
compimento di attività da parte dell'ufficio giudiziario tramite cui privare l'obbligato della tutela
giuridica; quindi semplicemente il soddisfacimento coattivo del titolare del diritto tramite la
sostituzione all'obbligato di un terzo, in particolare dell'organo giurisdizionale.
Sia il codice civile, sia il codice di procedura, distinguono i processi di esecuzione forzata a seconda
dell'oggetto dell'obbligo inadempiuto:
- espropriazione forzata in caso di inadempimento dell'obbligo di pagare una somma di denaro.
- esecuzione per consegna o rilascio in caso di inadempimento dell'obbligo di consegnare un bene
mobile o rilasciare un bene immobile.
- esecuzione di obblighi di fare o non fare in caso di inadempimento dell'obbligo di eseguire
un'opera o di distruggere un'opera effettuata in violazione di un obbligo di non fare.
TITOLO ESECUTIVO
Ai sensi dell'art 474 qualsiasi esecuzione forzata ha luogo in virtù di un titolo esecutivo per un
diritto certo, liquido ed esigibile. Quindi il titolo esecutivo si atteggia come presupposto speciale di
ammissibilità del processo esecutivo.
L'art 474.1 comma individua nella certezza, liquidità e esigibilità del diritto, le caratteristiche
comuni a tutti i titoli esecutivi:
un credito è liquido quando è determinato nel suo ammontare e esigibile quando o non è soggetto a
termine o a condizione sospensiva ovvero il termine è scaduto o la condizione si è verificata;
problematica è l'individuazione del requisito della certezza e per Protopisani è inutile cercare sul
piano della “natura” un qualcosa che unifichi i vari titoli esecutivi, perché alla base dell'attribuzione
della qualità di titolo esecutivo ad un provvedimento, atto o documento è sempre una scelta politica
discrezionale del legislatore.
Quindi in ordine alla certezza si può dire solo che: i provvedimenti, atti o documenti costituenti
titolo esecutivo offrono una certezza, di grado diverso, in ordine all'esistenza dei fatti costitutivi dei
crediti liquidi ed esigibili da essi rappresentati.
Ai sensi del 474.2 comma sono titoli esecutivi:
- le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia
esecutiva: per le sentenze una prassi interpretativa limita l'efficacia esecutiva alle sole sentenze di
condanna; ai sensi dell'art 282 e 337 l'efficacia esecutiva è attribuita alle sentenze di condanna di 1°;
quanto ai provv diversi dalla sentenza, si pensi alle ordinane di pagamento delle somme non
contestate ex art 186 bis, alla ordinanza di convalida di sfratto, al decreto ingiuntivo dichiarato
esecutivo; per “altri atti” si pensi al processo verbale della avvenuta conciliazione ex art 185.
- le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse
contenute, le cambiali nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la
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ESECUZIONE FORZATA

PREMESSE GENERALI

L'esecuzione ha per scopo la rimozione (esecuzione forzata) di quegli ostacoli che non consentirebbero al titolare del diritto il godimento del bene, o l'impedire (esecuzione processuale indiretta, misure coercitive) che siano posti ostacoli che non consentirebbero al titolare del diritto il godimento del bene. In caso di inadempimento o di minaccia di inadempimento, si può tutelare il titolare del diritto attraverso due tecniche diverse: 1- esecuzione processuale indiretta o misure coercitive: diretta a costringere l'obbligato a tenere la condotta necessaria per consentire al titolare del diritto di godere il bene assicuratogli dalla legge sostanziale. 2- esecuzione forzata: consiste nel far sì che il titolare del diritto possa ottenere, tramite l'attività surrogatoria di un terzo che si sostituisce all'obbligato, quegli stessi beni o utilità assicuratigli dalla legge sostanziale. Caratteristica dei processi di esecuzione forzata è l'emanazione di una serie di provvedimenti e il compimento di attività da parte dell'ufficio giudiziario tramite cui privare l'obbligato della tutela giuridica; quindi semplicemente il soddisfacimento coattivo del titolare del diritto tramite la sostituzione all'obbligato di un terzo, in particolare dell'organo giurisdizionale. Sia il codice civile, sia il codice di procedura, distinguono i processi di esecuzione forzata a seconda dell'oggetto dell'obbligo inadempiuto:

  • espropriazione forzata in caso di inadempimento dell'obbligo di pagare una somma di denaro.
  • esecuzione per consegna o rilascio in caso di inadempimento dell'obbligo di consegnare un bene mobile o rilasciare un bene immobile.
  • esecuzione di obblighi di fare o non fare in caso di inadempimento dell'obbligo di eseguire un'opera o di distruggere un'opera effettuata in violazione di un obbligo di non fare. TITOLO ESECUTIVO Ai sensi dell'art 474 qualsiasi esecuzione forzata ha luogo in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. Quindi il titolo esecutivo si atteggia come presupposto speciale di ammissibilità del processo esecutivo. L'art 474.1 comma individua nella certezza, liquidità e esigibilità del diritto, le caratteristiche comuni a tutti i titoli esecutivi: un credito è liquido quando è determinato nel suo ammontare e esigibile quando o non è soggetto a termine o a condizione sospensiva ovvero il termine è scaduto o la condizione si è verificata; problematica è l'individuazione del requisito della certezza e per Protopisani è inutile cercare sul piano della “natura” un qualcosa che unifichi i vari titoli esecutivi, perché alla base dell'attribuzione della qualità di titolo esecutivo ad un provvedimento, atto o documento è sempre una scelta politica discrezionale del legislatore. Quindi in ordine alla certezza si può dire solo che: i provvedimenti, atti o documenti costituenti titolo esecutivo offrono una certezza, di grado diverso, in ordine all'esistenza dei fatti costitutivi dei crediti liquidi ed esigibili da essi rappresentati. Ai sensi del 474.2 comma sono titoli esecutivi:
  • le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva: per le sentenze una prassi interpretativa limita l'efficacia esecutiva alle sole sentenze di condanna; ai sensi dell'art 282 e 337 l'efficacia esecutiva è attribuita alle sentenze di condanna di 1°; quanto ai provv diversi dalla sentenza, si pensi alle ordinane di pagamento delle somme non contestate ex art 186 bis, alla ordinanza di convalida di sfratto, al decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo; per “altri atti” si pensi al processo verbale della avvenuta conciliazione ex art 185.
  • le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la

stessa efficacia.

  • gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli. LA SOSPENSIONE DELLA NOTIFICAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO Fase preliminare ad ogni specie di esecuzione forzata è la notificazione al debitore del titolo esecutivo e del precetto. Il precetto, art 480, è una intimazione rivolta al debitore perché adempia l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro il termine non minore di 10 giorni con l'avvertenza, che in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. La funzione di questa fase è duplice:
  • avvisare il debitore della volontà di iniziare l'esecuzione forzata, allo scopo di consentirgli un'ulteriore possibilità di adempimento spontaneo
  • consentire al debitore di proporre opposizione a precetto ex art 615 con cui contestare il diritto del creditore: per comprendere ciò bisogna considerare che nel nostro ordinamento manca un controllo giurisdizionale preventivo sulla idoneità del titolo esecutivo a dare luogo ad una legittima esecuzione forzata e quindi tale mancanza, rende possibile che il diritto di procedere ad esecuzione forzata venga meno: in caso di titoli esecutivi di formazione giudiziale a seguito di fatti successivi alla formazione del provvedimento giurisdizionale; in caso di titoli esecutivi di formazione stragiudiziale; o non sia mai venuto ad esistenza poiché l'atto notificato ab origine (sentenza di mero accertamento) era privo di efficacia esecutiva. In tutte queste ipotesi, se il debitore ha qualcosa da eccepire in ordine alla legittimità della esecuzione minacciata, può prendere l'iniziativa e attraverso l'opposizione a precetto (art 615), contestare il diritto del creditore, provocando quel controllo sulla legittimità dell'esecuzione che il creditore non è tenuto a provocare in via preventiva. Problema è capire se ed entro quali limiti, l'opposizione a precetto, possa determinare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo: il debitore può contestare il diritto del creditore istante di procedere ad esecuzione forzata non solo prima dell'inizio dell'esecuzione (opposizione a precetto e si propone con atto di citazione), ma anche dopo che l'esecuzione sia iniziata (opposizione all'esecuzione e si propone con ricorso). La sospensione dell'esecuzione determina l'estinzione del processo di espropriazione e la inefficacia del pignoramento, se nessuna parte dia impulso al giudizio di opposizione all'esecuzione. L'OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE EX ART 615 L'opposizione all'esecuzione costituisce il rimedio cognitivo, esterno all'esecuzione forzata, con cui il debitore può contestare il diritto del creditore istante di procedere ad esecuzione forzata. Oggetto di tale processo è l'accertamento dell'esistenza o no del diritto processuale di agire in via di esecuzione forzata. Causa petendi, motivi di tale opposizione possono essere: -motivi di rito, allorchè si contesti la qualità di titolo esecutivo del provv, atto o documento sulla cui base si intende agire o si sta agendo: oggetto del processo e del giudizio sarà sempre e solo il diritto processuale di agire in via di esecuzione forzata. -motivi di merito, allorchè si contesti che il diritto sostanziale rappresentato dal titolo non esiste per inesistenza dei fatti costitutivi o per esistenza di fatti impeditivi modificativi o estintivi. In questo caso occorre distinguere, se il titolo esecutivo è di formazione giudiziale occorre fare i conti con il fenomeno del giudicato sostanziale e con la non permeabilità tra motivi di impugnazione motivi di opposizione ex art 615, e ne segue che a fronte di tale titolo esecutivo, gli unici motivi di merito di opposizione all'esecuzione potranno essere costituiti da fatti modificativi, estintivi sopravvenuti al momento temporale cui si riferisce il giudicato; ove il titolo esecutivo sia di formazione stragiudiziale, l'assenza di un precedente processo in cui dedurre l'inesistenza dei fatti costitutivi o l'esistenza di fatti impeditivi,modificativi,estintivi, agisce nel senso di consentire che tali fatti possano costituire motivi di merito della opposizione all'esecuzione, senza limitazioni.

Il rispetto del p. contraddittorio impone che il debitore sia avvisato non solo della intenzione del creditore di iniziare l'esecuzione forzata nei suoi confronti, ma anche dell'inizio del processo di espropriazione; ogni qualvolta il giudice dell'esecuzione deve emanare un provv, il debitore deve essere previamente sentito, e può rivolgere istanze al giudice dell'esecuzione. Data la situazione di diseguaglianza, il diritto di difesa del debitore non si realizza nel processo esecutivo, ma fuori di esso, tramite il processo di cognizione e cautelare. La norma base è l'art 2910 “il creditore per conseguire quanto gli è dovuto, può fare espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal cpc”. Il debitore risponde dell'adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri; in caso di inadempimento, il creditore può assoggettare ad espropriazione i beni del debitore: mobili, immobili, credito che il debitore vanta nei confronti di terzi; tali beni devono avere un valore di scambio, cioè devono poter essere venduti tramite la vendita forzata e trasformati in somma di denaro. Eccezionalmente, oggetto di espropriazione possono essere beni non del debitore, ma del terzo, quando, ex 2910.2 comma, sono vincolati a garanzia del credito o sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore. Tale processo è lo strumento di attuazione della resp patrimoniale ex art 2740 c.c. IN GENERALE: L'espropriazione dei beni del debitore o eccezionalmente del terzo, avviene secondo le regole del cpc:

  • preliminare alla espropriazione è la notificazione del titolo esecutivo e del precetto.
  • il precetto diviene inefficace se nel termine di 90 giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione. Il processo si distingue a seconda che abbia ad oggetto beni mobili che si trovino presso il debitore, crediti del debitore verso terzo o beni mobili del debitore che siano in possesso di terzi, beni immobili, beni indivisi, beni di proprietà di terzi soggetti a responsabilità per debiti altrui. Giudice competente è sempre, per ragione di materia, il tribunale. Il processo di espropriazione è diretto dal giudice dell'esecuzione, persona fisica simile al giudice istruttore, è immutabile per tutta la durata del processo ed esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento. I provv del giudice dell'esecuzione, se relativi al processo di espropriazione e non a processi di cognizione sorti a seguito di opposizioni, hanno la forma dell'ordinanza modificabile e revocabile dallo stesso giudice, solo fino a che l'ordinanza non abbia avuto esecuzione. Al giudice compete il potere-dovere di verificare d'ufficio l'esistenza dei requisiti extraformali e di alcuni requisiti forma-contenuto:
  • se la verifica ha esito positivo, costituisce solo il substrato logico del provv che il giudice dell'esecuzione deve emanare per lo svolgimento del processo espropriativo.
  • se la verifica è provocata su istanza del debitore o creditore, il giudice in caso sia di esito positivo che negativo, deve pronunciarsi con ordinanza che è suscettibile di opposizione agli atti esecutivi.
  • se la verifica ha esito negativo il giudice pronuncia ordinanza chiude in rito il processo; contro l'ordinanza sarà possibile opposizione agli atti esecutivi. Il principio di impulso di parte, fa sì che il processo possa estinguersi per rinuncia o inattività delle parti: l'estinzione è dichiarata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, ordinanza contro la quale è ammesso reclamo innanzi allo stesso giudice dell'esecuzione. IL PIGNORAMENTO E' l'atto con cui si inizia l'espropriazione forzata; è descritto dall'art 492 “consiste in una ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito indicato, i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi”. È provocato dal creditore munito di titolo esecutivo, ed eseguito dall'ufficiale giud, autore della ingiunzione, senza che questo debba effettuare alcun controllo, sulla regolarità del titolo nonché

sulla appartenenza al debitore dei beni da pignorare. Funzione: assoggettare i beni pignorati ad un vincolo di indisponibilità; si tratta di un regime di inefficacia relativa, perché gli atti di disp giuridica posti in essere dal debitore non sono né nulli né inefficaci erga omnes, ma solo inefficaci in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione. Il motivo per cui il legislatore ricollega al pignoramento il vincolo di indisponibilità, è quello di evitare che durante il tempo necessario per procedere alla vendita forzata il debitore disponga dei beni pignorati, vanificando lo scopo dell'espropriazione. Oggetto del pignoramento possono essere solo diritti su beni suscettibili di trasferimento. IL PIGNORAMENTO MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE Norme: art 513 a 521 cpc e 2913,2914 n.3 e 4, 2915 c.c e 621 cpc. Casa del debitore: dimora abituale esclusiva o con la sua famiglia o con terzi. Altri luoghi a lui appartenenti: luoghi di cui il debitore ha l'esclusivo godimento (studio professionale,azienda,magazzino). La realizzazione di questa specie di comportamento può comportare la legittima violazione della libertà di domicilio e la necessità di vincere resistenze possessorie del debitore, come si ricava dal 513.2 comma, da cui emerge che il debitore è privato di quella tutela possessoria che gli garantirebbe l'azione di spoglio, ove le attività descritte dal 513 non fossero compiute dall'ufficiale giudiziario. 513.3 comma: le cose del debitore non si trovino in luoghi appartenenti al debitore, ma di esse il debitore possa disporre direttamente: per apprendere questi beni è necessario vincere la resistenza possessoria del terzo, infatti il comma 3, prevede che il pignoramento in tal caso è possibile solo se su ricorso del creditore, il presidente del tribunale, abbia autorizzato con decreto l'ufficiale giudiziario. Ultimo comma: l'uff giud può sottoporre a pignoramento, le cose del debitore che il terzo possessore consente di esibirgli. Individuate le cose da assoggettare a pignoramento l'uff giud redige processo verbale, nel quale dà atto dell'ingiunzione e descrive le cose pignorate: il processo verbale deve essere depositato in cancelleria nelle 24 ore dal compimento delle operazioni; il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione che entro 2 giorni deve essere presentato al presidente del tribunale per la designazione del giudice dell'esecuzione. La circostanza che oggetto del pignoramento siano beni mobili, rende necessario ai fini della effettività del vincolo di indisponibilità che i beni pignorati siano sottratti al possesso del debitore e affidati ad un custode. Abbiamo detto che l'uffi giudiz pignora le cose che rinviene senza effettuare alcuna indagine in ordine al se i beni stessi siano di proprietà del debitore o di terzi: in che modo tali terzi possono reagire allo scopo di separare i propri beni e evitare la vendita forzata? Rilevano gli art 2914 n.4 e 621 cpc: per il 2914 non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento, le alienazioni di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il possesso anteriormente al pignoramento, salvo che risultino da atto avente data certa: in assenza di data certa anteriore, il terzo, pur essendo proprietario nei confronti del debitore, vedrà espropriati i suoi beni per un debito altrui. Più complesso se si esaminano gli strumenti che il terzo che si afferma proprietario del bene mobile pignorato ha a disposizione per separare il suo bene dall'espropriazione e sottrarlo alla vendita forzata. Tale strumento è l'opposizione di terzo all'esecuzione ex art 619, che dà luogo ad un processo a cognizione piena, esterno all'espropriazione forzata, il quale si introduce con ricorso al giudice dell'esecuzione, allo scopo di consentire a questi di pronunciarsi sull'istanza di sospensione che sarà proposta. Per quanto riguarda il giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione (art 621), per la giurisprudenza, il terzo opponente deve provare, con atto scritto avente data certa anteriore al

Tale pignoramento rispetta pienamente i principi generali in tema di resp patrimoniale: oggetto del pignoramento sono beni facenti parte del patrimonio del debitore, ancorchè per la loro aggressione sia necessaria una procedura particolare che coinvolge anche terzi, i quali non assumono mai la veste di responsabili per debiti altrui. PIGNORAMENTO IMMOBILIARE Norme: 555 a 559 cpc e 2914 n.1, 2915, 2916, 2923. L'individuazione del bene immobile da pignorare è effettuata dal creditore con atto nel quale si indicano i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione. Tale atto su istanza del creditore, è notificato al debitore a cura dell'uff giudiziario che effettua anche l'ingiunzione ex art 492. Dopo la notificazione, l'ufficiale provvede alla trascrizione nei registri immobiliari. La trascrizione è importante allo scopo di creare il vincolo di indisponibilità relativa a favore del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell'esecuzione,e si ritiene che in questo caso la trascrizione abbia funzione costitutiva e non dichiarativa, nel senso che il pignoramento fra creditore e debitore si perfezioni solo dal momento della trascrizione e non da quello anteriore della notificazione. Ai fini della effettività del pignoramento immobiliare non vi è necessità di sottrarre la disponibilità materiale del bene al debitore: infatti l'art 555 niente dice circa la custodia e il 559 dispone che col pignoramento il debitore è ex lege costituito custode dei beni pignorati. Ex 2914 n.1: “non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, sebbene anteriore al pignoramento, le alienazioni di beni immobili che siano state trascritte successivamente al pignoramento”: il legislatore risolve il conflitto tra creditore pignorante e terzi aventi causa di beni immobili dal debitore sulla base del criterio della anteriorità della trascrizione. Tale articolo individua quindi una ipotesi di responsabilità per debito altri. Inoltre il 2916 prevede che sono inopponibili al creditore pignorante e ai creditori intervenuti nell'esecuzione, le ipoteche, anche giudiziali, iscritte dopo la trascrizione del pignoramento, con la conseguenze che di esse non si deve tener conto nella distribuzione della somma ricavata dalla vendita o dalla assegnazione. L'INTERVENTO DEI CREDITORI Il processo di espropriazione forzata è lo strumento di attuazione della responsabilità patrimoniale ex art 2740 e come tale, deve essere strutturato in modo da consentire il rispetto del principio della par condicio creditorum. La scelta del legislatore è stata quella di consentire che la par condicio possa realizzarsi anche nella espropriazione forzata singolare, nel senso che la realizzazione della par condicio, pur non essendo necessaria, deve essere possibile. Quindi si prevede che alla espropriazione possano partecipare creditori ulteriori rispetto al creditore pignorante:

  • creditori intervenienti muniti e non muniti di titolo esecutivo
  • creditori intervenienti tempestivi e tardivi
  • creditori intervenienti chirografari e muniti di diritti di prelazione. Norme: articoli 499 e 500. Requisiti di ammissibilità dell'intervento: essere creditori muniti di titolo esecutivo; essere creditori che al momento del pignoramento avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati; essere creditori muniti di pegno o di un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri; essere creditori titolari di un credito risultante dalle scritture contabili obbligatorie ex art 2214 per gli imprenditori. Effetti: individuati nel diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata e possibilità di dare anche diritto a partecipare all'espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli atti. Si distingue tra fase espropriativa nella quale i creditori intervenuti possono avere poteri di impulso inferiori a quelli del creditore procedente e fase distributiva nella quale tutti i creditori hanno diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata.

CREDITORI INTERVENIENTI MUNITI E NON MUNITI DI TITOLO ESECUTIVO Articoli 526 e 564 “i creditori intervenuti partecipano all'espropriazione dei beni pignorati e se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti” Solo i creditori muniti di titolo esecutivo:

  • possono al pari del creditore pignorante, provocare la vendita forzata
  • devono prestare il loro consenso ai fini della estinzione del processo per rinuncia agli atti, prima della vendita o della assegnazione
  • possono evitare l'estinzione del processo per inattività, prima della vendita o della assegnazione I creditori non muniti di titolo esecutivo, nella fase espropriativa hanno diritto di essere ascoltati nell'udienza fissata per provvedere in ordine alle modalità di vendita; avvenuta la vendita o la assegnazione, hanno diritto:
  • a partecipare alla distribuzione della somma ricavata come i creditori muniti di titolo esecutivo
  • devono prestare il loro consenso ai fini della estinzione del processo per rinuncia agli atti
  • possono evitare l'estinzione del processo per inattività Quindi, nella fase espropriativa solo i creditori muniti di titolo esecutivo hanno pienezza di poteri, mentre nella fase satisfattiva i creditori non muniti hanno poteri identici a quelli dei creditori muniti. CREDITORI INTERVENIENTI TEMPESTIVI E TARDIVI Il momento rilevante ai fini di questa distinzione è quello relativo alla prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione. Ci sono due eccezioni: in materia di espropriazione mobiliare, qualora il valore dei beni pignorati, non superi 20 mila euro, l'intervento per essere tempestivo deve avvenire prima della presentazione dell'istanza di assegnazione o di vendita e non entro la prima udienza; in materia di espropriazione presso terzi, l'intervento per essere tempestivo deve aver luogo non oltre l'udienza ex art 547 in cui debitore e terzo debitor debitoris sono chiamati a comparire. La tempestività o no dell'intervento rileva ai soli fini della partecipazione alla distribuzione del ricavato:
  • i creditori chirografari che intervengono tempestivamente partecipano in maniera piena e paritaria col creditore pignorante alla distribuzione del ricavato.
  • i creditori chirografari che intervengono tardivamente concorrono solo alla distribuzione della parte di somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti tempestivamente.
  • i creditori muniti di diritto di prelazione, anche se intervenuti tardivamente, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione del diritto di prelazione. La ratio di questo trattamento è data dalla circostanza che la vendita forzata ha come effetto l'estinzione dei diritti di prelazione sul bene pignorato e il loro trasferimento sulla somma ricavata: così che ove i creditori muniti di diritto di prelazione sul bene pignorato non potessero partecipare alla distribuzione del ricavato, essi vedrebbero vanificato il loro diritto che si è trasferito sulla somma ricavata e non ancora distribuita. CREDITORI CHIROGRAFARI E MUNITI DI UN DIRITTO DI PRELAZIONE L'effetto della vendita forzata induce il legislatore a favorire la partecipazione al processo di espropriazione dei creditori muniti di diritti di prelazione. Norme: art 498 “ debbono essere avvertiti dell'espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri”, in mancanza dell'avviso, “il giudice non può provvedere sull'istanza di assegnazione o di vendita”. (diritti di prelazione: pegno, ipoteca, privilegi) Pegno: se si intende assoggettare ad espropriazione un bene dato in pegno ad altro creditore, non si pone un problema di avviso del creditore pignoratizio, il quale possiede il bene oggetto di pegno, cosicchè se un altro creditore vuole assoggettare ad espropriazione tale bene, dovrà utilizzare l'espropriazione presso terzi che comporta l'avviso al creditore pignoratizio. Privilegi: non è esigibile imporre al creditore pignorante un onere di avviso dei creditori privilegiati; il privilegio infatti è una causa del credito.

pignoramento: in tali casi prima che il processo sia entrato nella fase distributiva, si può porre il problema circa esistenza e ammontare del credito dei creditori intervenuti,in quanto dalla soluzione di tale problema dipende la individuazione della somma di denaro da sostituire al bene pignorato, la cessazione o no della vendita a lotti, la riduzione o no del pignoramento. La giurisprudenza prima delle riforme del 2005/2006 diceva che: prima della fase distributiva in tali (v. sopra) ipotesi, il giudice dell'esecuzione conosce non dell'esistenza e dell'ammontare del credito dei creditori intervenuti, ma dell'ammissibilità del loro intervento; ai fini della ammissibilità dell'intervento, il creditore deve offrire prova documentale del credito e del suo ammontare. Contro l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione ritenga ammissibili o inammissibili determinati interventi, il creditore, il cui intervento sia stato dichiarato inammissibile o il debitore, possono proporre opposizione agli atti esecutivi. Nel giudizio di opposizione il giudice conoscerà dell'esistenza dell'ammontare dei crediti dei creditori intervenuti incidenter tantum, senza pregiudizio per il debitore di provocare nella successiva fase della distribuzione, un accertamento a cognizione piena su esistenza e ammontare del credito dei creditori intervenuti. A seguito delle riforme, il problema rimane comunque aperto. INTERVENTO E PIGNORAMENTO SUCCESSIVO Norma: art 493.2 “il bene sul quale è stato compiuto un pignoramento può essere pignorato successivamente su istanza di uno o più creditori; ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se è unito ad altri in un unico processo”. Si precisa che il pignoramento successivo non dà luogo ad un separato processo di espropriazione, ma questa si svolge in un unico processo in cui il creditore che ha provocato il pignoramento successivo ha gli stessi poteri di un interveniente tempestivo o tardivo. La differenza tra intervento e pignoramento successivo si coglie nella circostanza che la eventuale invalidità del primo pignoramento, o il suo venir meno in seguito di accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, determina la caducazione degli interventi, ma non dei pignoramenti successivi, che si presentano autonomi rispetto al primo pignoramento. LA VENDITA E L'OPPOSIZIONE DI TERZO ALL'ESECUZIONE La vendita forzata ha la funzione di trasformare il bene pignorato in denaro che, depositato, costituirà oggetto di distribuzione fra i creditori concorrenti. Alla vendita forzata si perviene a seguito di istanza presentata dal creditore pignorante o da creditore intervenuto munito di titolo esecutivo. L'istanza va proposta nel rispetto del termine dilatorio di 10 giorni e del termine di decadenza di 90 dal pignoramento; se proposta successivamente si verifica una situazione di inattività che determina l'estinzione del processo, che è rilevabile solo su eccezione del debitore, prima di ogni altra sua difesa. A- la vendita immobiliare ha luogo sotto la direzione del giudice dell'esecuzione, e può aver luogo con modalità diverse: con incanto o senza incanto. B- la vendita mobiliare ha luogo in forme semplificate. C- la vendita forzata si effettua sempre per contanti e le modalità con cui si realizza sono determinate dal giudice dell'esecuzione nell'udienza fissata a seguito dell'istanza del creditore pignorante o di un creditore munito di titolo esecutivo. In questa udienza, il giudice ascolta tutte le parti, che possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita e debbono proporre a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi se non sono già decadute dal diritto di proporle. Gli effetti sostanziali della vendita forzata: art 2919 c.c e 586 cpc. 2919: la vendita forzata determina a favore dell'aggiudicatario un acquisto a titolo derivativo: quindi l'aggiudicatario non diviene proprietario del bene espropriato in forza dell'ordinanza di aggiudicazione o del decreto di trasferimento, ma in quanto il debitore fosse proprietario del bene stesso all'atto del pignoramento. All'aggiudicatario non sono opponibili i diritti acquistati da terzi sulla cosa, se i diritti stessi non

hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell'esecuzione. La vendita forzata determina l'estinzione dei diritti di prelazione anche con diritto di seguito, che gravano sul bene pignorato: effetto purgativo della vendita forzata. La regola della derivatività dell'acquisto dell'aggiudicatario subisce una sola eccezione: in caso di espropriazione mobiliare, il provv di vendita forzata è titolo astrattamente idoneo capace di determinare un acquisto a titolo originario a favore dell'aggiudicatario, in base al principio della circolazione dei beni ex art 1153. Ciò fa sorgere un duplice problema:

  • la tutela del terzo proprietario del bene mobile acquistato a titolo originario dall'aggiudicatario ex art 1153.
  • la tutela dell'aggiudicatario che avendo acquistato a titolo derivativo, abbia acquistato male e subito l'evizione. Problemi risolti da art 2920 e 2921: Art 2920, accade che dal ricavato della vendita di un bene del terzo vengano ad arricchirsi i creditori del debitore esecutato. La scelta del legislatore con il 2920 è nel senso che il terzo, il quale ha perso la proprietà del bene a seguito dell'acquisto a titolo originario determinatosi all'aggiudicatario in forza del 1153, può far valere i suoi diritti solo sulla somma ricavata dalla vendita forzata; se non fa ciò, e la somma è distribuita tra i creditori, non ha più la possibilità né di ripetere la somma nei confronti dei creditori cui è stata distribuita, né di agire contro l'aggiudicatario in buona fede. Al terzo rimane però aperta la possibilità di una azione di indebito arricchimento contro il debitore, anche se ciò non è molto fruttuoso. Quanto alle modalità con cui il terzo può far valere le proprie ragioni sulla somma ricavata, sono date dall'opposizione di terzo tardiva ex art 620 cpc. Nel caso in cui oggetto della vendita forzata sia un bene immobile, il carattere derivativo della vendita non esclude la possibilità che l'aggiudicatario possa subire l'evizione. Non sono applicabili gli art in tema di compravendita, perché si tratta di una vendita avvenuta in seguito a provv giudiziario, quindi il problema è risolto dall'art 2921: in caso di evizione l'aggiudicatario ha diritto solo alla restituzione del prezzo dedotte le spese e non anche ai danni. Inoltre si nota la diversità di tutela concessa al terzo proprietario del buono mobile acquistato a titolo originario dall'acquirente in buona fede, dalla tutela ex art 2921: il primo può far valere le sue ragioni solo sulla somma ricavata non ancora distribuita, il secondo può ottenere anche la restituzione dai creditori delle somme distribuite. L'art 2922 infine dispone che nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per vizi della cosa né la rescissione per causa di lesione e l'art 2923 dispone che le locazioni consentite da chi ha subito l'espropriazione sono opponibili all'acquirente se hanno data certa anteriore al pignoramento. LA NATURA DELLA VENDITA FORZATA E LA SUA STABILITA' Si tratta di un trasferimento coattivo, a titolo derivativo che avviene sulla base di un subprocedimento composto sia da elementi negoziali che giurisdizionali: comporta che i rimedi esperibili a causa di vizi o illegittimità verificatisi nel subprocedimento di vendita non sono i rimedi negoziali (nullità, annullamento, rescissione), ma i rimedi giurisdizionali contro i provvedimenti del giudice dell'esecuzione; in particolare l'opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza di aggiudicazione o il decreto di trasferimento. Cosa accade se si arriva alla vendita forzata in base ad un procedimento di espropriazione forzata illegittimo? Il rimedio per denunciare i vizi ( difetto di requisiti formali o extra formali) è l'opposizione agli atti esecutivi ex art 617,618 proponibile, a pena di decadenza entro 20 giorni dalla conoscenza dell'atto viziato; secondo la giurisprudenza però, ciò vale nel caso di difetto di requisiti formali, ma nel caso di difetto di requisiti extra formali, le invalidità, pur potendo essere fatte valere attraverso questo rimedio, non sono soggette al termine di 20 giorni: quindi si ha la possibilità che il procedimento di

Nel caso di illegittimità commesse dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza in cui dispone il pagamento, esse andranno denunciate dal creditore o dal debitore con il rimedio della opposizione agli atti esecutivi, entro il termine di decadenza di 20 giorni dalla conoscenza dell'ordinanza; in caso contrario, l'ordinanza diviene immutabile e il debitore non potrà agire in ripetizione di indebito assumendo che la somma assegnata al cr.pignorante è superiore a quella dovuta. Cosa accade però, se il debitore ha proposto opposizione all'esecuzione e non essendo stata la concessa la sospensione dell'esecuzione, la vendita forzata ha avuto luogo?

  • le opposizioni all'esecuzione fondate su motivi di rito possono proseguire al fine di accertare l'eventuale resp ex art 96 del creditore procedente per aver provocata la vendita forzata, nonostante l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
  • le opposizioni all'esecuzione fondate su motivi di merito, si convertono in opposizioni in sede di distribuzione ex 512: sul punto però non c'è una soluzione in dottrina. Cosa accade invece in caso di distribuzione del ricavato in caso di concorso di più creditori? Se vi è accordo tra debitore e creditori la distribuzione avviene sulla base di tale accordo; se non viè accordo, si ha la strada dell'opposizione in sede di distribuzione con conseguente sospensione della distribuzione e la distribuzione avverrà sulla base di un accertamento giurisdizionale contenuta nella sentenza che si pronuncia sull'opposizione. Espropriazione mobiliare: se i creditori concorrenti chiedono la distribuzione della somma secondo un piano concordato, il giudice dell'esecuzione provvede in conformità, a meno che il debitore non si opponga ex art 512; se i creditori non raggiungono l'accordo o il giudice non lo approva, ciascun creditore può chiedere al giudice che si proceda alla distribuzione. Espropriazione immobiliare: entro 30 giorni dal versamento del prezzo, il giudice provvede d'ufficio a formare un progetto di distribuzione, che può essere esaminato dai creditori e dal debitore, e fissa l'udienza per la loro audizione; all'udienza o il progetto è approvato o si raggiunge un diverso accora tra creditori e debitori, o si propongono opposizioni.
  • se alla distribuzione si perviene sulla base di accertamenti giurisdizionali passati in giudicato preesistenti o formatisi a seguito dell'opposizione ex art 512, la stabilità della vendita sarà garantita a tutti gli effetti.
  • se alla distribuzione si pervenga sulla base di un accordo, si pone il problema, del se questo accordo abbia natura sostanziale o no: se si, esso è soggetto alla disciplina dei contratti e la stabilità della distribuzione non sarà garantita, potendo l'accordo contrattuale essere impugnato attraverso le impugnative negoziali. Questa tesi è però respinta e si propende per la natura processuale dell'accordo che fa sì, che sia assorbito dal provvedimento del giudice che dispone la distribuzione: con la conseguenza che le uniche ragioni che potranno essere addotto dalle parti, tramite l'opposizione agli atti esecutivi, avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione saranno ragioni di rito. In questo modo si perviene alla stabilità della distribuzione, anche se fondata sull'accordo delle parti. Le ipotesi in cui i crediti potranno essere tenuti a restituire le somme ricevute sono quelle di evizione dell'aggiudicatario o dell'assegnatario e della riforma in sede di processo di cognizione del provv giurisdizionale esecutivo, sulla cui base il creditore procedente abbia partecipato alla distribuzione. LA STABILITA' DEI RISULTATI DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA E L'OPPOSIZIONE AGI ATTI ESECUTIVI E' necessario verificare se ed in quale misura il processo esecutivo conosce meccanismi idonei ad assolvere la stessa funzione degli articoli 161.1 comma e del giudicato formale. Recenti ricerche hanno evidenziato come l'opposizione agli atti esecutivi assolva, la stessa funzione che tali articoli assolvono nell'ambiente della cognizione riguardo gli errores in procedendo. L'istituto dell'opposizione agli atti esecutivi ha subito una evoluzione da parte della giurisprudenza:
  • allargato il numero dei soggetti legittimati a proporre tale opposizione: non solo il debitore, ma anche i creditori e altri interessati che partecipino a singole fasi del procedimento e subiscano effetti sfavorevoli dai provv del giudice dell'esecuzione
  • è stato allargato il numero dei vizi denunciabili attraverso l'opposizione.
  • si è affermato che il termine di decadenza di 20 giorni comincia a decorrere non dal compimento dell'atto, ma dal giorno in cui il soggetto interessato ha notizia del compimento dell'atto.
  • la sentenza pronunciata in materia di opposizione agli atti esecutivi, pur essendo qualificata come non impugnabile ex art 618, fosse ricorribile per cassazione ex art 111.2 cost. Quindi, l'opposizione agli atti esecutivi ha assunto la funzione di rimedio residuale, ogni qual vota risultino non esperibili altri rimedi, al fine di assicurare la stabilità dei risultati sostanziali della espopriazione. Il processo di espropriazione fa capo a due risultati: vendita forzata e distribuzione del ricavato,e niente si dice sulla stabilità di tali risultati. Quanto alla vendita, la stabilità è assicurata:
  • irrilevanza delle eventuali invalidità del processo esecutivo che ha proceduto il subprocedimento di vendita forzata.
  • irrilevanza dell'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione dopo la vendita.
  • irrilevanza della estinzione del processo esecutivo per rinuncia agli atti o per inattività dopo la vendita.
  • utilizzazione della opposizione agli atti esecutivo come rimedio con cui poter denunciare vizi o illegittimità afferenti al subprocedimento di vendita. L'unica ipotesi in cui gli effetti della vendita forzata vengono meno è quella di evizione dell'aggiudicatario o del mancato pagamento del debitore assegnato. Quanto alla distribuzione, la stabilità è assicurata:
  • per l'esistenza dei crediti, dalla previsione delle opposizioni in sede di distribuzione.
  • per le invalidità del processo esecutivo che ha preceduto la distribuzione, dal 2929 che rende irrilevanti tali invalidità.
  • per le illegittimità del subprocedimento di distribuzione, dalla utilizzazione dell'opposizione agli atti esecutivi come rimedio con cui poter denunciare tali illegittimità. Le uniche ipotesi in cui la distribuzione del ricavato viene meno sono quelle della evizione dell'aggiudicatario o dell'assegnatario o della riforma in sede di processo di cognizione del provv giurisdizionale esecutivo sulla cui base il creditore procedente abbia partecipato alla distribuzione. L'ESPROPRIAZIONE DEI BENI INDIVISI Norme: art 599 a 601 e 180-181 disp. Att.
  • se i comproprietari sono tutti debitori nei confronti dell'unico creditore, non si hanno problemi: il creditore agisce espropriando i beni che si trovano in regime di comproprietà.
  • se il creditore è solo nei confronti di uno o di alcuni dei comproprietari, sorge il problema di separare la quota del debitore da quella degli altri comproprietari. L'art 599.2 comma impone che si dia avviso del pignoramento agli altri comproprietari; l'effetto della notificazione dell'avviso è l'inefficacia nei confronti del creditore pignorante, di una eventuale separazione della quota del debitore avvenuta senza ordine del giudice. Perché il processo di espropriazione possa procedere è necessario che con tale avviso o con atto separato, i comproprietari siano citati a comparire davanti al giudice del'esecuzione. All'udienza, il giudice dell'esecuzione, dopo aver sentito gli interessati può:
  • provvedere alla separazione della quota spettante al debitore. Nel silenzio del legislatore, si ritiene che la separazione sia sempre possibile in presenza di accordo tra comproprietari; in mancanza di accordo, la separazione sarà possibile solo se i beni oggetto di comproprietà sono beni mobili fungibili, cioè facilmente separabili.
  • se la separazione non è possibile, deve scegliere se disporre la vendita della quota indivisa o disporre che si proceda alla divisione giudiziale; la vendita della quota indivisa non è possibile, quando è necessario il consenso degli altri comproprietari.
  • la divisione giudiziale ha luogo ex art 784; se si deve procedere alla divisione, il processo esecutivo è sospeso ex lege finché sulla divisione non sia intervenuto un accordo tra le parti o pronunciata una sentenza di 1° passata in giudicato, o d'appello.