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esercitazioni della bontà cpc, Appunti di Diritto

esercitazioni - esercitazioni della bontà cpc

Tipologia: Appunti

2023/2024

Caricato il 30/11/2025

fulminataacielsereno
fulminataacielsereno 🇮🇹

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[LEZIONE 06/11/2023]
TITOLO ESECUTIVO E PRECETTO
CASO:
Mevio avvocato ha ricevuto cliente Tizio, amministratore della soc, specializzata in costruzioni e
vendita di immobili per la locazione.
Caio cliente di Tizio vuole un immobile per fini lavorativi e non abitativi > trattative volte a definire
condizioni per il godimento dell’immobile e il corrispettivo della locazione.
1- CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE, IN FORZA DI CUI CAIO SI IMPEGNA A PAGARE I
CANONI DI LOCAZIONE : 1° marzo 2018 costruzioni Tizio srl e Caio hanno stipulato un contratto di
locazione con scrittura privata registrato. Obbligo di corrispettivo in 36mila euro annui + godimento
dell’immobile.
12 rate mensili entro il giorno 5 di ogni mese -> ad ogni scadenza la soc emette fattura e Caio paga
tali fatture.
2- CAIO NON PAGA IL CANONE PER SOMMA DI 12MILA EURO : Per 5 anni il contratto viene eseguito
regolamento. Dal maggio 2023 Caio ha smesso di pagare il canone – Caio ha palesato la necessità
di lasciare l’immobile sciolgono consensualmente il contratto di locazione attraverso verbale di
riconsegna dell’immobile che rende conto dello stato dell’immobile al rilascio e per contare i canoni
non pagati (estratto autentico delle fatture).
A seguito della chiusura del rapporto di locazione, caio ancora deve pagare canoni di locazione
per somma di 12mila euro – il debitore contestualmente assegna a Tizio un assegno bancario di
12mila euro per saldare il debito
3- ASSEGNO SCOPERTO : Tizio va in banca per incassare l’assegno >> ma l’assegno è “scoperto” =
non c’è saldo da incassare
Copia del contratto, copia del verbale di rilascio dell’immobile, copia dell’assegno
5 ottobre 2023, Mevio deposita ricorso per decreto ingiuntivo richiedendo al giudice di ingiungere a
Caio il pagamento del debito, degli interessi e delle spese
4- OTTENIMENTO DEL DECRETO INGIUNTIVO : Viene emesso il d.i. 900/2023 provvisoriamente esecutivo
Diritto che l’avvocato deve tutelare? Diritto di credito per la somma di 12mila euro dovuti in forza
del contratto di locazione
Di fronte al diritto l’ordinamento offre la tutela di cognizione, la tutela cautelare e la tutela esecutiva,
che serve per far eseguire forzatamente un obbligo > nel caso: l‘obbligo di pagare il debito
nell’ipotesi in cui Caio continui a non pagare spontaneamente
L’avvocato Mevio deve innanzitutto recuperare un titolo esescutivo > documento che conferisce a
un soggetto il potere di tutelare un diritto
L’esecuzione forzata non può avere luogo senza titolo esecutivo art. 474 (offre un elenco dei titoli
esecutivi:
1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia
esecutiva;
2) le scritture private autenticate(3), relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse
contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la
stessa efficacia;
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.
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[LEZIONE 06/11/2023]

TITOLO ESECUTIVO E PRECETTO

CASO:

Mevio avvocato ha ricevuto cliente Tizio, amministratore della soc, specializzata in costruzioni e vendita di immobili per la locazione. Caio cliente di Tizio vuole un immobile per fini lavorativi e non abitativi > trattative volte a definire condizioni per il godimento dell’immobile e il corrispettivo della locazione. 1 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE, IN FORZA DI CUI CAIO SI IMPEGNA A PAGARE I CANONI DI LOCAZIONE : 1° marzo 2018 costruzioni Tizio srl e Caio hanno stipulato un contratto di locazione con scrittura privata registrato. Obbligo di corrispettivo in 36mila euro annui + godimento dell’immobile. 12 rate mensili entro il giorno 5 di ogni mese - > ad ogni scadenza la soc emette fattura e Caio paga tali fatture. 2 - CAIO NON PAGA IL CANONE PER SOMMA DI 12MILA EURO : Per 5 anni il contratto viene eseguito regolamento. Dal maggio 2023 Caio ha smesso di pagare il canone – Caio ha palesato la necessità di lasciare l’immobile → sciolgono consensualmente il contratto di locazione attraverso verbale di riconsegna dell’immobile che rende conto dello stato dell’immobile al rilascio e per contare i canoni non pagati (estratto autentico delle fatture). A seguito della chiusura del rapporto di locazione, caio ancora deve pagare canoni di locazione per somma di 12mila euro – il debitore contestualmente assegna a Tizio un assegno bancario di 12mila euro per saldare il debito 3 - ASSEGNO SCOPERTO : Tizio va in banca per incassare l’assegno >> ma l’assegno è “scoperto” = non c’è saldo da incassare Copia del contratto, copia del verbale di rilascio dell’immobile, copia dell’assegno 5 ottobre 2023, Mevio deposita ricorso per decreto ingiuntivo richiedendo al giudice di ingiungere a Caio il pagamento del debito, degli interessi e delle spese 4 - OTTENIMENTO DEL DECRETO INGIUNTIVO : Viene emesso il d.i. 900/2023 provvisoriamente esecutivo Diritto che l’avvocato deve tutelare? Diritto di credito per la somma di 12mila euro dovuti in forza del contratto di locazione Di fronte al diritto l’ordinamento offre la tutela di cognizione, la tutela cautelare e la tutela esecutiva, che serve per far eseguire forzatamente un obbligo > nel caso: l‘obbligo di pagare il debito nell’ipotesi in cui Caio continui a non pagare spontaneamente L’avvocato Mevio deve innanzitutto recuperare un titolo esescutivo > documento che conferisce a un soggetto il potere di tutelare un diritto L’esecuzione forzata non può avere luogo senza titolo esecutivo art. 474 (offre un elenco dei titoli esecutivi: _1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;

  1. le scritture private autenticate(3), relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
  2. gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli._
  • nel caso si ha l’assegno (titolo esecutivo stragiudiziale) e il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (titolo esecutivo giudiziale) Ma se l’avvocato era già stato avvisato della presenza del titolo esecutivo, perché ha richiesto il decreto ingiuntivo? DIFFERENZA DI EFFETTI => tramite il d.i. l’avvocato può richiedere l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale L’assistito opportunamente informato dall’avvocato valuta se è meglio sostenere il credito avendo però degli esborsi o “fare economia” Visto il ricorso per d.i. e la documentazione prodotta; rilevato che da tale documentazione il credito risulta certo, liquido ed esigibile; rilevato che esistono le condizioni di ammissibilità previste nell’art. 633 e ss cpc; rilevato che ricorrono i presupposti per la concessione dell’esecuzione provvisoria di cui art. 642 cpc:

  • verbale di riconsegna dell’immobile |> su base di cui si può accertare il diritto fatto vedere - > concessione della provvisoria esecutività discrezionale nel caso di documento che prova il credito ex 642 c. 2
  • assegno |> il giudice deve emettere il d.i. ex 642 c. 1 Spese del procedimento di ingiunzione: spese che Tizio deve pagare per ottenere il d.i. : 1) compenso avvocato 2) contributo unificato e marca da bollo A fronte della notifica del d.i., Caio deve pagare subito e ha 40 giorni per proporre opposizione - > se Caio non paga subito è possibile avviare l’esecuzione forzata DEPOSITO IN CANCELLERIA – COMUNICAZIONE MEDIANTE PEC: Il d.i. è stato depositato in cancelleria e contestualmente comunicato all’avvocato Mevio (messaggio pec dal tribunale di Trento all’avvocato Mevio in cui è allegato i file del decreto ingiuntivo) Copia attestata conforme all’originale = copia stampata del file ricevuto tramite PEC con a fianco attestazione di conformità resa dallo stesso difensore attestazione di conformità = l’avvocato attesta che la copia del d.i. che sta utilizzando è conforme a quella arrivata tramite PEC dalla cancelleria o a quello scaricato dal fascicolo telematico = si può chiedere al cancelliere Esempio attestazione resa dal difensore: il sottoscritto avv. Mevio del Foro di Trento, in qualità di … in persona del legale rappresentante Tizio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 475 cpc e delle norme dettate per l’attestazione di conformità, attesta la conformità della copia informatica del d.i. al corrispondente provvedimento contenuto nel fascicolo informatico del tribunale Fino a questo punto nulla è comunicato a Caio - > colui che deve essere sollecitato al pagamento Per poter procedere all’esecuzione forzata bisogna notificare il decreto ingiuntivo e il precetto |> la notifica va fatta PERSONALMENTE al debitore

Il precetto contiene anche:

  • l’avvertimento che il debitore può con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal Giudice porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore - > il creditore attraverso l’atto di precetto indica al debitore che il nuovo codice della crisi dà soluzioni per risolvere situazioni in cui il debitore non riesce a far fronte ai propri debiti (1) Nel caso in cui il debitore sia sovraindebitato (più creditori che vantano crediti), l’azione del singolo creditore che si rivale sul debitore può essere svantaggioso anche per gli atri creditori
  • dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il Giudice competente per l’esecuzione: il giudice dell’esecuzione dipende dall’esecuzione forzata che si instaura artt. 26 e 26 bis cpc (2)
  • sottoscrizione del procuratore (3) Non contiene l’indicazione dell’ufficio giudiziario perché è un atto stragiudiziale. Il primo dato contenuto è l’indicazione delle parti, in particolare del debitore, con i relativi dati. Viene poi indicato il contenuto del titolo esecutivo, la data di notifica del titolo esecutivo quando è effettuata separatamente dall’atto di precetto (per una questione di chiarezza la data è indicata anche nel caso in cui il titolo sia notificato assieme al precetto), l’indicazione dell’inadempimento del debitore, il termine per il pagamento con avviso che, se non adempiuto il pagamento, si procederà con l’esecuzione forzata. Successivo avvertimento della soluzione data al sovraindebitamento dal nuovo codice della scrisi e successiva sottoscrizione del procuratore Il decreto ingiuntivo ingiunge a Caio di pagare
    • il capitale,
    • interessi >> interessi moratori (già maturati + quelli che matureranno fino al pagamento
    • e spese >> sono riportate le voci liquidate dal giudice nel profilo del decreto ingiuntivo :
      • primo blocco di spese = compenso per ricorso per decreto ingiuntivo, spese generali ex dm 55/2014 + contributo unificato e marca da bollo
      • secondo blocco di spese = onorario dell’avvocato (compenso per atto di precetto > la liquidazione del giudice segue un dec. Ministeriale 55/2014 come recentemente modificato e non il contratto privato + spese generali ex dm 55) Tizio pagherà il proprio avv. ma avrà diritto di recuperare quelle spese dal proprio avvocato - > Caio non paga l’avv. ma ritorna a Tizio ciò che necessario per pagare il proprio credito L’avv. Mevio ha così ottenuto il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo che a tutti gli effetti vale come titolo esecutivo, ha redatto il precetto e ora può procedere alla notifica di precetto e titolo. La notifica è da effettuarsi entro 60 gg dall’emissione del decreto ingiuntivo e comprende : copia del ricorso del decreto ingiuntivo, decreto ingiuntivo e precetto Il precetto deve essere (…) notificato a norma degli articoli 137 e seguenti art. 137 Notificazioni Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere [disp. att. 47 e ss.].

L'ufficiale giudiziario o l'avvocato esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi. Notifica a mezzo PEC obbligatoriamente se il destinatario (persona fisica) fa parte di uno di quei soggetti presenti nell’indice nazionale dei domicili digitali |> se si trova in uno di questi indici si deve proseguire con notificazione PEC (A tale indice se ne affiancano altri, tra cui il registro delle imprese: alcuni soggetti per legge devono avere indirizzo PEC) Nel caso in cui la notifica non possa essere fatta tramite PEC, l’ufficiale giudiziario prosegue alla notificazione, dopo aver richiesto una dichiarazione all’avv. relativamente all’assenza della PEC o a problemi con l’indirizzo pec |> SUSSIDIARITA’ dell’ufficiale giudiziario Ai fini della notifica rilevano gli allegati del messaggio pec:

  • decreto ingiuntivo allegato assieme all’attestazione di conformità ex art 475 cpc che rende il decreto ingiuntivo un titolo esecutivo
  • ricorso per decreto ingiuntivo
  • procura
  • atto di precetto: si allega il pdf firmato digitalmente
  • relazione di notifica : l’avv. relazione sulla notifica che sta eseguendo elencazione degli allegati con descrizione del contenuto) Momento preciso in cui la lite pende: nel momento in cui si ha la conferma della consegna della PEC (entra nella sfera di conoscibilità legale del destinatario) L’avv. riceve la comunicazione dell’avvenuta consegna nell’indirizzo di posta PEC del destinatario. Se la notificazione viene fatto per mezzo posta |> il postino dovrà portare la raccomandata con avviso di ricevimento del notificatario. Solo in questo momento il debitore può venire a conoscenza del procedimento di recupero del credito. Se non legge la PEC non verrà davvero a conoscenza – ma se ritarda, i 40 gg possono decorrere e il decreto diventa definitivo Cosa succede dopo che il debitore riceve la notifica e apre il messaggio PEC? Caio dovrebbe nel termine di 10 gg provvedere al pagamento della somma; mentre l’avv. Mevio deve attendere il decorso dei 10 gg |> decorsi, senza il pagamento del credito, si deve provvedere all’esecuzione forzata, utile e necessaria. È necessario avviare un tipo di ESPROPRIAZIONE FORZATA = sottrarre alla disponibilità di Caio alcuni beni che verranno liquidati e il cui ricavato verrà distribuito al creditore a soddisfacimento totale o parziale del credito, oltre interessi e spese Ma quali beni l’avv. ricerca? L’avv. ricerca nel patrimonio del debitore, che è garanzia per il creditore ex 2740 cc, i beni da espropriare. Nell’attività di studio non è escluso che una primissima indagine sul patrimonio venga fatta prima del deposito del decreto ingiuntivo → se il debitore non ha infatti beni pignorabili, ottenere un decreto ingiuntivo può rivelarsi inutile e dispendioso Il debitore senza beni non subisce la minaccia propria dell’esecuzione forzata Se vi è sospetto che il debitore possa non avere beni bisogna preventivamente verificarlo e se fondato il sospetto, l’avv. ne deve discutere con il proprio assistito per chiedere ugualmente il decreto o risparmiare i soldi delle spese (dovere di informativa dell’avv.). [eventuale sequestro conservativo]

o Espropriazione mobiliare presso il debitore artt. 513 ss. : ha tempi e spese considerevoli, dato che il bene mobile deve comunque essere stimato e poi venduto. o Espropriazione immobiliare artt. 555 ss. :per la stima si nomina un perito, per la vendita occorre aspettare un offerente. Spesso tale tipo di espropriazione ha una funzione coattiva, es. il pignoramento della casa fa leva sul debitore affinché paghi. o Espropriazione presso terzi artt. 543 ss. : tendenzialmente si preferisce l’espropriazione di crediti verso terzi rispetto alle altre forme di espropriazione (mobiliare o immobiliare) ➢ Espropriazione in forma specifica = esecuzione di obbligazioni in forma specifica o Esecuzione per consegna o rilascio o Esecuzioni di obblighi di fare o non fare Criteri : si guarda all’entità del credito - > se poco elevato si guarda ai beni mobili che hanno un valore discreto, altrimenti si guarda agli immobili che hanno maggior valore Tutte queste procedure hanno una linea, una struttura comune. Partono con un vincolo sui beni del debitore tramite il pignoramento - Procedura:

  1. vincolo sul bene del debitore mediante pignoramento : vincolo che comporta l’inefficacia nei confronti del creditore degli atti dispositivi del debitore in atto successivo al pignoramento. Il bene viene per cos’ dire destinato al soddisfacimento del bene del creditore
  2. vendita o assegnazione del bene pignorato
  3. distribuzione della somma si ha così un ordine logico-cronologico dell’espropriazione forzata. PIGNORAMENTO Il pignoramento è il primo atto dell’espropriazione forzata - > consiste in base all’art. 492 cpc in una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi a qualunque atto finalizzato a pregiudicare la garanzia del credito. L’ingiunzione al debitore (che è generale e vale per tutte le forme di espropriazione forzata) si declina in modo diverso a seconda del tipo di espropriazione forzata che si vuole realizzare. Espropriazione mobiliare presso il debitore : spesso però nella prassi è una procedura che rimane residuale. L’ufficiale giudiziario munito di titolo esecutivo e precetto cerca beni da espropriare presso luoghi appartenenti al debitore come casa e ufficio. Può pignorare cose determinate di cui il debitore materialmente può disporre ma che si trovano in altri luoghi (es. automobili in autorimessa) Limiti : ci sono beni che secondo il cc sono impignorabili o relativamente impignorabili 514 e 515 cpc Es. cose assolutamente impignorabili = vestiti del debitore, cose necessarie ai pasti e animali da compagnia. Es. cose relativamente impignorabili = strumenti e libri utilizzati per svolgere un’attività professionale, possono essere pignorati nei limiti id un quinto e solo se non sono sufficienti per soddisfare il creditore di un creditore precedente L’ufficiale giudiziale sceglie i beni che possono essere facilmente venduti per contenere i tempi e le spese della procedura. Deve pignorare l’importo precettato aumentato della metà (importo indicato nell’atto di precetto aumentato della metà di quel valore) All’esito delle procedura esecutiva, il creditore avrà diritto a ricevere importo che copre:
  • il capitale (debito)
  • interessi indicati nel precetto e che stanno maturando
  • spese indicate nel precetto e quelle esecutive
  • spese che stanno maturando per gli interessi e spese dopo la notifica del precetto

L’ufficiale redige un verbale delle operazioni fatte per ricercare i beni da pignorare - > il verbale viene redatto all’avv. del creditore affinché iscriva al ruolo la procedura esecutiva L’avv. del creditore chiede all’ufficiale di procedere a pignoramento compilando un apposito “modulo di richiesta di atti esecutivi” Nel modulo si indica l’identità del richiedente, de debitore e si fa richiesta di pignoramento mobiliare (o sequestro mobiliare a seconda di cosa si richieda altrimenti c’è casella apposta “altro” per indicare altra procedura). Viene indicato l’importo, il luogo in cui l’ufficiale giudiziario deve recarsi per cercare i beni. L’indicazione del luogo è importante per individuare il giudice dell’esecuzione e di riflesso, l’ufficiale giudiziario. Il giudice competente è infatti il giudice del luogo dove le cose si trovano. Es. per la competente della procedura esecutiva sarà il giudice del trib. di Rovereto se i beni mobili da pignorare sono le cose del debitore presso la sua abitazione, a Rovereto. Quindi non è detto che il giudice competente sia lo stesso giudice per ogni bene che viene pignorato o competente per il titolo esecutivo. Infatti, nel caso in esame, il titolo è stato ottenuto dal giudice di Trento mentre il pignoramento è di competenza di quello di Rovereto L’avv. e il creditore stesso possono seguire l’ufficiale giudiziario nella sua ricerca dei beni da pignorare. Alla data predisposta, l’ufficiale giudiziario fisicamente va presso la casa del debitore. Pignoramento mobiliare negativo Nel verbale l’ufficiale indica giorno, ora e luogo d residenza del debitore e il titolo esecutivo (e precetto) su base di cui procede all’espropriazione mobiliare Scrive “ho suonato il campanello e si è presentato Caio, a cui ho reso noto la qualità e il motivo del mio accesso. Non avendo ottenuto il pagamento del dovuto sono entrato in casa, ma non ho rinvenuto beni che possono essere pignorati. Pertanto, ho redatto il presente verbale negativo.” Caio in casa ha solamente cose assolutamente impignorabili oppure non vi sono beni (casa vuota perché è stata indicata una residenza diversa da quella vera) In questo caso, le spese che il creditore Tizio ha anticipato affinché l’ufficiale ricerchi i beni restano in capo al debitore Caio. Pignoramento mobiliare positivo Nel verbale l’ufficiale indica giorno, ora e luogo d residenza del debitore e il titolo esecutivo (e precetto) su base di cui procede all’espropriazione mobiliare. Scrive “ho suonato il campanello e si è presentato Caio, a cui ho reso noto la qualità e il motivo del mio accesso. Non avendo ottenuto il pagamento del dovuto sono entrato in casa, e ho rinvenuto i seguenti beni mobili pignorabili.” Per ogni bene è allegata la foto e il relativo valore L’ufficiale deve rivolgere ingiunzione ex 492 cpc “ho ingiunto a Caio di non disporre dei beni individuati”. I relativi beni devono poi essere custoditi presso qualcuno in ruolo di custode. L’ufficiale riporta alcuni avvertimenti: il debitore deve dichiarare la propria residenza e proprio domicilio presso cui saranno fatte le notifiche relative alla procedura esecutiva. L’ufficiale deve poi far presente la possibilità di sostituire i beni pignorati con una somma di denaro e all’opposizione che eventualmente può svolgere

  1. o che siano assegnati dal debitore al creditore che ne fa richiesta: anziché ottenere una somma liquida, il creditore vuole che il bene gli sia ceduto. Mentre il relativo valore del bene va a copertura del creditor di ogni creditore, il bene assegnato deve poi essere valutato in modo che sia dato un valore anche agli altri creditori. (il creditore assegnatario tiene il bene ma può essere chiamato a dare una somma ad altri creditori) ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI Cosa comprende? ➢ Crediti del debitore verso terzi ➢ Cose del debitore in possesso di terzi Il terzo consente all’ufficiale giudiziario di pignorare quei beni - > ma se ciò non avviene (il terzo non consente un pignoramento diretto oppure nessuno gli ha chiesto il suo consenso) occorre utilizzare l’espropriazione presso terzi con oggetto sia crediti che cose consegnate non spontaneamente dal terzo all’ufficiale giudiziario Espropriazione presso terzi: relativamente al rapporto tra Caio e terzo, non si fa valutazione ma pignoramento => il terzo dovrà versare i soldi che sono dovuti a Caio, non a Caio ma a Tizio, creditore → il versamento del credito è fatto direttamente dal terzo presso il creditore; senza necessità di valutare nulla e liquidare nulla. Ci sono crediti assolutamente impignorabili, e altri che invece con certi presupposti e in certi limiti sono pignorabili es. non sono pignorabili alcuni sussidi come indennità di disoccupazione, reddito di cittadinanza, la pensione di invalidità o di accompagnamento. Limitati sono i pignoramenti degli stipendi (nella misura del 20%) Nel caso di espropriazione presso terzi si esegue mediante atto notificato al terzo secondo le norme che regolano la notificazione --- modalità diversa dall’espropriazione presso il debitore: l’ufficiale giudiziario notifica in questo caso a debitore e terzo un atto e lo stesso articolo 543 cpc detta i contenuti di tale atto:
    • credito per cui si procede
    • titolo esecutivo
    • precetto
    • rapporto tra Caio e soggetto terzo : l’avv. deve indicare le somme o le cose dovute dal terzo per individuare il bene da pignorare. L’avv. nell’ipotesi riesce a individuare tale rapporto grazie ai bonifici fatti da Caio per il canone di locazione (dall’iban si risale alla banca) Ci sono due rapporti contrattuali: uno a base della espropriazione forzata (Caio e Tizio) e una a oggetto di essa (tra Caio e terzo): si fa un’ingiunzione al debitore ex 492 cpc e un’intimazione al terzo di non disporre delle somme dovute al debitore senza ordine del giudice Se il terzo decide di restituire le somme a Caio nonostante il pignoramento, tale pagamento sarà inefficace nei confronti di Tizio che potrà comunque pretendere dal terzo le somme indicate dal pignoramento. [LEZIONE 27/11/2023] La diversa rilevanza dei due rapporti si ritrova anche nell’atto di pignoramento: il debitore deve essere citato a comparire davanti al giudice dell’esecuzione ad un’udienza fissata dal creditore procedente, a 10 giorni dal pignoramento previsto. *
    • dichiarazione spontanea => il terzo è poi invitato a comunicare una dichiarazione sul suo rapporto con il debitore (547 cpc) al creditore procedente entro 10 gg a mezzo di raccomandata o posta elettronica certificata
  • dichiarazione obbligatoria => se tale dichiarazione non viene trasmessa al creditore procedente, dovrà essere comparire in apposita udienza per rendere quella dichiarazione [due avvertimenti = se non resa spontaneamente, la dichiarazione deve essere fatta in udienza; se manca anche questa, il credito sarà considerato non contestato] Se non compare, o compare senza rendere la dichiarazione, il credito verso il debitore o il possesso di cose del debitore si considerano non contestati (il terzo dovrà così comunque a fronte di apposito provvedimento del giudice versare la somma al creditore procedente e se, nonostante il provvedimento, non voglia offrire la somma, il terzo potrà essere pignorato) Il pignoramento presso terzi è un atto composto da due parti:
  • parte redatta e sottoscritta da creditore procedente
  • parte propria dell’ufficiale giudiziario (dovrebbe redigere il verbale di pignoramento) Nella prassi è l’avvocato del creditore procedente che scrive entrambe le parti: predispone quindi anche il verbale di pignoramento che però viene sottoscritto dall’ufficiale giudiziario Competenza = tribunale per l’esecuzione forzata art. 26 e 26 bis cpc Art. 26 cpc = giudice del luogo in cui le cose si trovano |=> differenza tra competenza del tribunale per il decreto ingiuntivo e il diverso tribunale per l’espropriazione presso terzi [nel nostro esempio: tribunale di Trento, dove il soggetto ha la sede e tribunale di Bolzano, dove le cose da pignorare si trovano]] Per l’esecuzione forzata su cose mobili o immobili è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano. Se le cose immobili soggette all’esecuzione non sono interamente comprese nella circoscrizione di un solo tribunale, si applica l’art. 21. Per l’esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Per l’esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il giudice del luogo dove l’obbligo deve essere adempiuto. Nell’atto di pignoramento:
  • Individuazione del rapporto tra il creditore e il debitore esecutato
  • Individuazione del rapporto successivo tra il terzo e il debitore = indicazione estremamente generica perché in concreto è difficile che l’avvocato Mevio sappia che somme sono depositate presso iil conto corrente di Caio (considerando la sua Banca come terzo) È comunque possibile indicare più rapporti che Caio ha coi terzi, per individuare crediti da sottoporre a pignoramento Infine, il creditore invita il debitore a comparire in udienza e avverte il terzo a fare la dichiarazione riportando gli avvertimenti - definiti prima* (i casi in cui non renda la dichiarazione) Dubbio rispetto all’indicare gli avvertimenti nell’atto di pignoramento (prima parte) o nel verbale di pignoramento (seconda parte) - è l’autorità pubblica che ordina di non disporre di una somma di denaro che si deve al creditore esecutante. Se ci sono dubbi, però, l’avvocato deve adottare la scelta più prudente: l’intimazione del terzo deve essere riportata sia nell’atto di pignoramento presso terzi sia nel verbale di pignoramento → ciò tutela l’assistito e tutela l’avvocato (non ha potenziali responsabilità di omissioni nell’atto di pignoramento) Segue l’ingiunzione ex art. 492 cpc = l’ufficiale giudiziario ingiunge al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito del creditore procedente risultante da decreto ingiuntivo; invita il debitore a compiere la dichiarazione ex art. 492 c. 2 cpc
  • copia conforme del precetto
  • e copia conforme dell’atto di pignoramento presso terzi notiziato => termine di 30 gg dalla consegna dell’atto notificato a pena di inefficacia del pignoramento a norma del 543 c. 4 cpc Termine da rispettare a pena di inefficacia dell’atto di pignoramento = il rischio concreto dell’inefficacia del pignoramento è che le somme e le cose ritornano a essere libere e disponibili; quindi, i debitore e il terzo potranno disporre di esse L’art. 543 di recente è stato integrato per consentire un costante aggiornamento dell’intera procedura attraverso l’introduzione di un adempimento da parte del creditore procedente = l’avviso dell’iscrizione a ruolo, con cui il creditore deve comunicare il numero di ruolo della procedura esecutiva al debitore e al terzo (che così sanno se effettivamente si terrà o meno l’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento presso terzi) Entro la data dell’udienza d comparizione indicata nell’atto di pignoramento l’avv. deve quindi:
  • notificare al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo indicando il numero di ruolo
  • depositare l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione => a pena dell’inefficacia del pignoramento Con riferimento a ciò che detto relativamente all’espropriazione immobiliare presso il debitore, in questa procedura esecutiva possono intervenire altri creditori dell’esecutato. Si giunge poi all’udienza fissata nell’atto di pignoramento presso terzi : spesso all’udienza di comparizione si presenta solo l’avv. del creditore procedente. Il giudice verifica il titolo esecutivo e l’atto di precetto notificati al debitore esecutato = verifica del potere del creditore di effettuare l’atto di pignoramento presso terzi e verifica che vi sia un credito presso il terzo - > verifica la dichiarazione e quindi verifica la sussistenza del duplice rapporto ❖ Nel caso in cui il terzo sia possessore di cose del debitore esecutato, il giudice emette provvedimento con cui dispone l’espropriazione e vendita delle cose che devono essere pignorate (vendita) oppure ne dispone l’assegnazione al creditore procedente ❖ Nel caso in cui il terzo sia debitore del debitore del creditore procedente, le somme saranno assegnate al creditore procedente: il giudice emette un provvedimento per cui le somme del conto corrente di Caio saranno assegnate al creditore procedente Tizio (ordinanza di assegnazione) La Banca materialmente prende i soldi dal conto corrente del debitore Caio, nei limiti dell’importo specificati nell’ordinanza, e li versa al creditore procedente => l’ordinanza di assegnazione è titolo esecutivo nei confronti del terzo. Quindi tale ordinanza sarà titolo esecutivo per un’espropriazione del terzo nel caso in cui il terzo spontaneamente non dia seguito all’assegnazione Nell’ipotesi in cui l’espropriazione presso terzi sia preceduta da ricerca telematica, essa cambia un po’: c’è direttamente il verbale di pignoramento (senza prima parte), c’è l’iscrizione a ruolo del procedimento ma poi la procedura cambia > è necessario un’istanza di assegnazione di beni da quel creditore procedente, fissazione da parte del giudice dell’esecuzione dell’udienza di comparizione (manca la parte di pignoramento presso terzi in cui è il creditore procedente a fissare l’udienza) → l‘udienza è fissata dopo dal giudice dell’esecuzione. Provvedimento di fissazione dell’udienza viene notificato a debitore e terzo e si ritorna così all’udienza di comparizione.

ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE

Beni pignorabili Tale espropriazione consente di pignorare beni e diritti immobiliari del debitore: consente di andare a pignorare beni e diritti con valore soddisfacente il credito del creditore. Eppure, non sempre è così, ci sono delle espropriazioni immobiliari che non comportano intera soddisfazione del creditore pignoratizio: ci sono bei che hanno scarsissimo valore es. ipotesi in cui vengono pignorati terreni boschivi => hanno scarsissimo valore e appetibilità sul mercato Si punta a vedere i beni immobili e a far sì che i diritti reali del debitore su quel bene immobile siano oggetto di trasferimento a terzi (estensione ad accessori pertinenze e frutti dell’immobile):

  • Diritto di proprietà
  • Diritto di superficie,
  • Diritto di enfiteusi
  • Diritto usufrutto => si trasferiscono a terzi i diritti immobiliari del debitore esecutato per ottenerne il valore da distribuire al creditore procedente Non possono essere oggetto di espropriazione immobiliare:
  • diritto di uso e di abitazione (diritti personali del debitore)
  • diritto di servitù (non può essere trasferito senza il fondo servente) Si deve tener conto se l’immobile è vincolato da rapporti creditori : ipotesi in cui ad es. il bene immobile sia locato (all’interno c’è un conduttore) Art. 555 cpc Il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale gli si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal codice civile per l'individuazione dell'immobile ipotecato, i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492. Il diritto immobiliare e il bene cui si riferisce devono essere individuati + ingiunzione art. 492 Tale pignoramento immobiliare si divide in due: parte del creditore procedente e parte dell’ufficiale giudiziario (l’intero atto è scritto dall’avv. del creditore procedente ma sottoscrive solo la prima parte: la seconda è sottoscritta dall’ufficiale giudiziario) Competente è il giudice del luogo in cui le cose si trovano. Nelle premesse dell’atto si fa riferimento al titolo esecutivo e il precetto (individua il rapporto del creditore e del debitore) e si individua il bene e diritto che si vuole sottoporre a pignoramento L’ufficiale giudiziario sottoscrive il verbale di pignoramento immobiliare: sottopone effettivamente a pignoramento quell’immobile di Caio facendo ingiunzione ex art. 492 cpc A ciò seguono gli avvertimenti visti precedentemente (si segue il 492 cpc). Questo atto deve essere notificato al debitore: l’avv. del creditore porta all’ufficiale giudiziario una copia della notifica al destinatario e una copia per uso trascrizione : serve per adempiere alla “trascrizione dell’atto notificato”
  • elemento oggettivo: (diritto reale di proprietà) terreno provvedimento giurisdizionale posto a petitum - > accertamento del diritto di proprietà (dato che l’attore ritiene che il contratto traslativo del diritto di proprietà sia già stato stipulato) Tizio ha interesse ad agire in accertamento perché c’è una contestazione del diritto di proprietà da parte di Caio, in capo a Tizio => situazione di obiettiva incertezza CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA’ DELLA DOMANDA GIUDIZIALE
  • mediazione art. 5 d.lgs. 28/2010: sono indicate le controversi in cui la mediazione deve essere obbligatoriamente tentata (-> la domanda di per sé è ammissibile se non è stata tentata la mediazione ma il giudice non può procedere)
  1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali , divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica (…) è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.
  2. Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. (si suppone che la mediazione sia stata tentata ma non abbia portato risultati positivi) RITI CON CUI INTRODURRE LA DOMANDA
    • Riti a cognizione piena: rito ordinario art. 163 ss. cpc, rito semplificato di cognizione art. 281 decies ss. cpc, rito del lavoro
    • Riti a cognizione sommaria, in particolare procedimenti sommari di condanna: procedimento di ingiunzione ex artt. 633 ss. cpc; procedimento per convalida di sfratto ex artt. 657 e ss. cpc RITO ORDINARIO: si applica in generale alle cause di tribunale laddove non vi sia obbligo di introdurre il rito semplificato RITO SEMPLIFICATO: obbligatorio quando i fatti non sono controversi, oppure la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un’istruzione non complessa (c. 1 ). Può essere scelto per cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica (c. 2 > è proposta una modifica dal d.lgs. correttivo: in tale caso anche se non sussistono i presupposti ex c. 1 l’attore può avviare un processo a rito semplificato di cognizione - è reso quindi esplicito) RITO DEL LAVORO: applicato alle controversie individuali di lavoro ex art. 409 cpc Tizio introduce un processo con rito ordinario ex art. 163 - > la domanda si propone mediante atto di citazione → contenuti relativi all’invito a comparire + relativi all’oggetto della domanda VOCATIO IN IUS
  1. tribunale (competente) davanti cui la domanda è proposta = Tizio è di Trento, Caio di Rovereto e il terreno è di Verona (si deve in questo caso mettere da parte il foro generale delle persone fisiche

art. 21 cpc foro speciale ed esclusivo per i diritti reali e le azioni possessorie è quello in cui è posto l’immobile) > Tribunale di Verona

  1. dati delle parti: dell’attore (nome e cognome, residenza, cod. fiscale, dati della persona che lo rappresenta o assiste, se del caso) + del convenuto (nome e cognome, residenza, indirizzo di posta

elettronica certificata da pubblici elenchi*, cod. fiscale, dati della persona che lo rappresenta e lo assiste) *si tratta di una modifica che apporterebbe il d.lgs. correttivo

  1. dati del procuratore e indicazione della procura (nome e cognome, procura, cod. fiscale) INTRODUZIONE DELLA CAUSA Art. 163 bis cpc Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di centoventi giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero. L’avvocato nell’atto introduttivo deve indicare il giorno dell’udienza di comparizione, nel rispetto del 163 bis cpc. Inoltre, deve invitare il convenuto a costituirsi nel termine di 70 giorni prima dell’udienza indicata a comparire nell’udienza stessa con l’avvertimento che:
  • la costituzione oltre i termini implica le decadenza ex art. 38 e 167 cpc (non può ad esempio proporre domanda riconvenzionale)
  • la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria
  • la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato
  • tutti gli elementi sono necessari per avere un atto di citazione regolare per l’invito a comparire: dalla mancanza anche di uno solo di questi avvertimenti deriva la nullità dell’atto di citazione OGGETTO DELLA DOMANDA

  1. determinazione della cosa oggetto della domanda (petitum): l’art. 163 cpc chiede di esplicitare il petitum che in questo caso riguarda il diritto di proprietà dell’immobile che si richiede di accertare
  2. in caso di domanda soggetta a condizione di procedibilità, indicazione dell’assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento (in questo caso si deve indicare l’esperimento di un tentativo di mediazione)
  3. esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda (causa petendi) con le relative conclusioni (Tizio e Caio si sono accordati per lo scambio dell’immobile verso il relativo corrispettivo con la sottoscrizione di una scrittura privata recante il contratto di compravendita
  4. indicazione specifica dei mezzi di prova e in particolare dei documenti (onere della prova art. 2697 cc: chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provarne i fatti costitutivi) - > Tizio deve presentare in giudizio la scrittura privata sottoscritta con Caio. → deposito di memorie ex art. 171 ter c. 1 nn 2 e 3 cpc (tra atto di citazione e udienza - > attraverso le memorie preclusive si introducono mezzi di prova) CRITERI DI REDAZIONE DELL’ATTO D.M. 110/2023 regolamento che definisce criteri di redazione, limiti dimensionali e tecniche redazionali degli atti processuali, il cui mancato rispetto non comporta inammissibilità o invalidità dell’atto Art. 2 Criteri di redazione degli atti processuali delle parti private e del pubblico ministero

provare l’inesistenza di fatti costitutivi del diritto azionato dall’attore; a far valere fatti impeditivi, estintivi e modificativi del diritto sollevato dall’attore 2697 cc + 115 cpc INESISTENZA DEI FATTI COSTITUTIVI : contestazione dei fatti dedotti dall’attore che secondo il convenuto non corrispondono al vero

  • l’attore sostiene che il convenuto Caio abbia dato consenso alla sottoscrizione dell’immobile
  • il convenuto invece nega di aver sottoscritto il contratto |> Caio afferma l’inesistenza del contratto, la conseguente inesistenza degli obblighi che ne derivano e il diritto di proprietà dell’attore sull’immobile → la domanda dell’attore è infondata per inesistenza del fatto costitutivo [MERA DIFESA]
  • se dovesse emergere dal giudizio che il contratto di compravendita è stato sottoscritto, Caio comunque afferma di non aver mai ricevuto il pagamento del contratto. Caio ritiene di non aver mai ricevuto il pagamento → si afferma in questa ipotesi coem creditore di Tizio (di somma di 25 mila euro come titolo di corrispettivo della vendita) |-> ne potrebbe derivare una domanda di condanna al corrispettivo Poiché il diritto di Caio è sorto nel 1980, deve essersi ragionevolmente prescritto; inoltre ritiene di non aver mai sottoscritto il contratto quindi di non aver mai avuto diritto a quel credito [si tratta di una GRADUAZIONE DELLE DIFESE] Inoltre, se non riteneva di aver sottoscritto il contratto e quindi di avere il diritto di credito, in 40 anni mai ha sollecitato Tizio a pagare Deve informarlo del concreto rischio di prescrizione e che esso deve essere oggetto di eccezione in senso stretto (di parte) Per introdurre nel giudizio questa domanda che già appare infondata [dato che controparte attrice prontamente può sollevare eccezione di prescrizione e il diritto si intenderà prescritto], il convenuto deve pagare il contributo unificato. Nel caso concreto, Caio vuole a tutti i costi proporre questa domanda: Filano quindi costruisce una domanda giudiziale c.d. eterodeterminata :
  • petitum immediato : sentenza di condanna al pagamento del prezzo
  • petitum mediato : pagamento del prezzo
  • titolo su cui si basa la domanda: contratto di compravendita immobiliare - > titolo necessario all’individuazione della domanda ||> art. 36 cpc si innesca una causa riconvenzionale - > connessa alla domanda principale in ragione del titolo ||> viene giustificata anche una deroga alla competenza territoriale Comparsa di costituzione e risposta > art. 166 cpc COSTITUZIONE DEL CONVENUTO Art. 167 > definisce i contenuti dell’atto di costituzione del convenuto:
  1. ufficio giudiziario indicato dall’attore sia nell’ipotesi in cui sia quello effettivamente competente, sia nell’ipotesi in cui non lo sia (nell’ultimo caso evidenzia nel proprio atto l’errore dell’attore sollevando l’eccezione di competenza) ex art. 125 cpc
  2. PARTI: generalità e codice fiscale del convenuto
  3. difese : prende posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda con formulazione delle conclusioni - chiarezza e specificità (non si parla di sinteticità ex

121 cpc forma degli atti processuali > viene dato per presupposto dato che si applica a tutti gli atti processuali) Importanza per il convenuto di non far operare il principio di non contestazione > deve proporre la propria versione dei fatti spiegando come l’esposizione dei fatti svolta dall’attore non corrisponda al vero - > seguono le conseguenti deduzioni in diritto INTRODUZIONE DELLE DIFESE

  1. MERA DIFESA > Caio contesta il fatto costitutivo del diritto dell’attore
  2. ECCEZIONE > di rito o di merito (con cui il convenuto introduce fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto fatto valere dall’attore es adempimento dell’obbligo di pagamento) ||> non ci sono quindi non viene sollevata nessuna eccezione
  3. DOMANDA RICONVENZIONALE : a pena di decadenza - ma è opportuno introdurre la domanda nel processo avviato da Tizio o instaurare un nuovo procedimento? Avvertimenti previsti ex 167 cpc > la costituzione oltre il termine di 70 gg implica decadenze art. 38 cpc e 77 cpc (non si solleva più l’eccezione di competenza per territorio semplice né si può più proporre eccezioni non rilevabili d’ufficio né domande riconvenzionali) L’avvocato cerca sempre di depositare la domanda di costituzione e risposta prima dei 70 gg > in tal modo ha più certa tutela, non si sollevano questioni sulla tardività della difesa + responsabilità professionale La distinzione della tipologia delle difese del convenuto è anche funzionale alla ripartizione dell’onere della prova : art. 2697 cc Onere della prova Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. L’attore deve provare il fatto costitutivo > Caio contesta l’esistenza del contratto immobiliare ma non deve provare l’inesistenza >> è Tizio che deve provare la sua esistenza Caio non deve offrire prove a meno che non voglia avvalersi della facoltà di offrire prova contraria Se invece il convenuto allega l’esistenza di fatti estintivi o modificativi deve provarli La domanda riconvenzionale è domanda attraverso cui si fa valere un diritto in giudizio > bisogna provarne i fatti costitutivi (qualsiasi sia la parte) ||> per far valere il diritto di credito, Caio deve far valere il fatto costitutivo (ossia il contratto di compravendita) Essendo il contratto già fatto valere da Tizio, già entrato in processo, può avvalersene Anche la comparsa di costituzione e risposta deve essere redatta seguendo gli elementi dettati dal decreto ministeriale 110/2023 : intestazione, parti, parole chiave, esposizione dei fatti dei motivi in diritto, (parte in fatto:) riferimento ai doc offerti in comunicazione, (parte in diritto:) questioni pregiudiziali, preliminari e di merito conclusioni; indicazione dei mezzi di prova