Scarica Esercitazioni di economia e gestione della banca e più Sintesi del corso in PDF di Economia e gestione della banca solo su Docsity! ESERCITAZIONI Operazioni Bancarie L’art. 10 del Testo Unico Bancario (TUB) definisce l’attività bancaria come “attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e di esercizio del credito” → fra tutti i soggetti che incontreremo e che popolano il sistema finanziario, l’unico soggetto che può CONTEMPORANEAMENTE dedicarsi all’attività di raccolta del risparmio e all’erogazione del credito in tutte le varie forme, è il soggetto banca (quindi è un’esclusiva del soggetto banca). La banca quindi svolge e concentra la sua attività principalmente su questi 2 pilastri: RACCOLTA: la banca raccoglie risorse da parte dei soggetti in surplus (es. famiglie) IMPIEGO: una volta che ha acquisito il risparmio, la banca cercherà poi di trasformare questo denaro a sua disposizione in diverse forme di finanziamento (tipicamente i finanziamenti vengono erogati a favore delle imprese, ma non solo). Ovviamente questo, che potremmo definire in estrema sintesi come il “succo” dell’attività bancaria, ha poi un impatto su quelli che sono i prospetti di bilancio, ovvero sullo Stato Patrimoniale e sul Conto Economico. Lo Stato Patrimoniale della banca 1. Le operazioni di raccolta sono per la banca operazioni PASSIVE: quando noi andiamo a versare sul nostro c/c una somma di denaro, stiamo contribuendo a fornire risparmio/denaro alla banca e questo, per la banca, è un’operazione passiva, che configura un debito che la banca ha nei nostri confronti; da un lato, la banca, raccogliendo il nostro risparmio, si impegna a restituircelo nei modi e nei tempi concordati, e dall’altro lato si impegna anche a riconoscerci una sorta di remunerazione rappresentata dal tasso di interesse, che ci riconosce sulle somme da noi versate. → la banca trasforma il risparmio raccolto in impieghi, in finanziamenti: 2. Gli impieghi costituiscono per la banca delle ATTIVITA’: in questo caso, è la banca ad essere creditrice nei confronti dei terzi e quindi dei clienti; il cliente avrà l’impegno di restituire il prestito ottenuto nei tempi e nelle modalità previste, e su queste operazioni la banca ovviamente chiederà una sua forma di remunerazione, sotto forma di interessi a suo favore. I contratti bancari e gli effetti a bilancio La banca ha quindi una prerogativa, un’esclusiva, cioè si occupa di raccogliere risparmio e di trasformarlo in forme di finanziamento → ogni forma di raccolta ha un impatto sullo Stato Patrimoniale perché va a costituire una passività, poiché la banca diventa debitrice nei confronti del cliente e si impegna a restituire le somme da questi depositate nei tempi e nei modi concordati. Successivamente, questo risparmio viene trasformato in finanziamenti di varia natura (con varie caratteristiche e varie scadenze) che costituiscono per la banca un’operazione attiva, e che rappresentano dei crediti che la banca ha nei confronti della clientela; questi crediti ovviamente genereranno una forma di guadagno sulla banca stessa → da qui deriva l’impatto sul Conto Economico, perché sulle somme raccolte da parte della banca e quindi depositate dai suoi clienti nei conti correnti, nelle varie forme di risparmio ecc. e su queste somme di denaro la banca ci promette/garantisce il pagamento di interessi, che costituiscono il costo della raccolta da parte della banca → per la banca sono quindi INTERESSI PASSIVI e si configurano come costi, quindi come componenti negativi presenti nel CE. Dall’altro lato, la banca trasforma questo risparmio in finanziamenti sui quali chiede ai propri clienti il pagamento degli interessi, che questa volta sono a favore della banca e quindi sono INTERESSI ATTIVI, che andranno ad impattare positivamente il CE e costituiscono i ricavi derivanti da interessi attivi. Inoltre, ci sono i SERVIZI → il mondo dei servizi è un mondo in forte espansione, a cui le banche stanno guardando con estremo interesse e anche questo mondo genera una serie di introiti per la banca di fonti di guadagno, che però sono normalmente rappresentati da commissioni, che sono da considerare quindi come ricavi. Tra questi servizi, possiamo citare per esempio la possibilità che la banca offra di poter utilizzare delle carte di pagamento, o di poter effettuare operazioni online, o di trasferire per nostro conto delle somme di denaro da un conto all’altro, o pensiamo alle forme di investimento che la banca effettua su nostra indicazione → quindi il mondo dei servizi è veramente ampio e variegato; i servizi consentono alla banca di ottenere delle commissioni e questo è l’impatto positivo che ha sul CE un’operazione di questo genere. Il margine di interessi è il margine tipico di guadagno di una banca, che è rappresentato dalla differenza tra i tassi attivi e i tassi passivi: La capitalizzazione Intendiamo la metodologia con cui vengono calcolati gli interessi maturati su un capitale investito. Useremo la seguente simbologia: C = capitale investito i = tasso di interesse I = ammontare di interessi t = tempo M = montante ossia la somma fra capitale investito ed interesse M= (C+I) Cos’è la valuta? La VALUTA è la data a partire dalla quale l’importo dell’operazione che movimenta il conto corrente inizia a produrre (o cessa di produrre) interessi attivi (passivi) relativi all’operazione stessa. − la valuta non coincide sempre con la data in cui si effettua una operazione di addebito o accredito; − le valute applicate sulle operazioni di accredito e di addebito risultano spesso assai difformi tra le diverse banche. In generale, le operazioni che implicano una movimentazione a debito del cliente presentano una valuta uguale o anteriore alla data le operazioni che comportano una movimentazione a credito del correntista hanno valuta uguale o posteriore alla data dell'operazione Un esempio: versamento di un assegno bancario di un altro istituto in data lunedì 10/01. Valuta applicata dalla banca di 3 giorni lavorativi. Quindi, nell’estratto conto vedremo la data dell’operazione cioè il 10/01, ma in corrispondenza della valuta vedremo il 13/01. Dunque, a partire dal 13/01, quell’importo versato inizierà a generare interessi a favore del cliente. Ogni banca ha un suo elenco di valute; le NOSTRE VALUTE sono: Il concetto di disponibilità La disponibilità è una data che indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata sul c/c risulta effettivamente a disposizione del correntista. esempio: in data 20/03 (lunedì) si versa un assegno bancario di 1.000 euro. La banca applica: 3 giorni (lavorativi) di valuta 4 giorni (lavorativi) per la disponibilità A seguito della possibile divergenza tra questi 3 momenti significativi per la vita di Il 20/03 costituisce la data dell’operazione; il 23/03 costituisce il momento a partire dal quale quei 1.000 euro iniziano a gene re interessi a favore d l cliente, ma è solo partire dal 24/03 che il cliente avrà effettivamente a disposizione quei soldi. un conto corrente, è possibile determinare diversi saldi (periodici o di chiusura) relativi al conto corrente: ❖ SALDO CONTABILE → è quello che risulta, in un dato momento, in base a tutte le operazioni che sono state registrate a debito e a credito del correntista; è quindi il saldo che “si muove” in ordine di data dell’operazione ed è il saldo che si trova nell’ultima colonna dell’estratto conto; ❖ SALDO LIQUIDO → è quello che risulta, in un dato momento, in base a tutte le operazioni a debito e a credito per le quali è maturata la valuta (escludendo dunque quelle per cui la valuta è futura rispetto al momento in cui interrogo il conto corrente stesso); ❖ SALDO DISPONIBILE → è quello che risulta, in un dato momento, in base alle operazioni di addebito e accredito di cui la banca conosce effettivamente l’esito, vale a dire togliendo dal saldo contabile gli importi di cui la banca non ha ancora effettuato la verifica o l’incasso e del cui buon fine la dipendenza accreditante non ha ancora avuto conoscenza (è il saldo forse più interessante per il cliente, perché dice la somma che effettivamente è disponibile sul conto corrente). N.B: agli effetti del calcolo del saldo disponibile non è dunque sufficiente che di un accredito sia giunta a maturazione la valuta per essere considerato disponibile. esempio: se un correntista versa un assegno bancario che la banca accredita assegnando una valuta successiva di 3 giorni, mentre riceve dalla banca corrispondente comunicazione dell’avvenuto buon fine dopo 4 giorni, l’operazione concorre subito a determinare il saldo contabile, concorre dopo 3 giorni a determinare il saldo liquido e dopo 4 giorni a determinare il saldo disponibile. Esercizio n. 1 (2020) Il Signor Mario apre in data 4/10 un rapporto di c/c con la banca XY regolato alle seguenti condizioni: - Tasso di interesse creditore: 1% - Tasso di interesse debitore 11% - Capitalizzazione annuale; - Spese di tenuta conto 1 euro per ogni registrazione; - Spese invio documentazione 1 euro; - Recupero spese prelievo bancomat: presso stessa banca 0 presso altre banche 2,50 euro; - Spese per esecuzione bonifico: via internet 0,50 euro; da sportello 1,50 euro; - Commissione di istruttoria urgente: 0 fino a 100 euro; 12 euro da 100,01 euro a 3.000,00 euro; 100,00 euro da 3.000,01 euro; massimo 100,00 euro a trimestre; - Corrispettivo sull’accordato: 0,50% trimestrale. Nella restante parte dell’anno si registrano le seguenti operazioni: 4/10 - versamento in contanti di 4000 euro; 5/10 - la banca riceve in entrata un bonifico di 15.000,00 euro; 10/10 - la banca registra un prelievo bancomat di 500,00 euro eseguito presso altro istituto; 22/10 - il signor Mario dispone un bonifico da sportello di 5.000,00 euro; 25/10 - il cliente versa un assegno circolare di 20.000,00 euro tratto su banca terza; 11/11 - la banca addebita un assegno bancario emesso il 24/10 per 4.000,00 euro. 22/11 - versamento contante di 1.000,00 euro; Sapendo che al signor Mario è stato accordato un fido di 10.000 euro, con riferimento al 31/12 si proceda a presentare: - L’estratto conto; - Lo scalare per valuta; - Il prospetto di liquidazione delle competenze e delle spese. SVOLGIMENTO es. 1: ESTRATTO CONTO spiegazione: Immaginiamo di essere al 31/12 e di dover presentare l’estratto conto. La prima operazione è eseguita il 4/10 e consiste in un versamento in contanti di 4000 euro → essendo un’operazione destinata ad aumentare la disponibilità sul conto, siamo di fronte ad un movimento avere; inoltre, stiamo parlando di un versamento in contanti e quindi la valuta coincide con la data dell’operazione (4/10) e quindi il saldo è 4000 euro. Al 5/10 si registra un accredito di un bonifico, che è un movimento che aumenta la disponibilità sul conto e quindi è un movimento avere di 15.000; la valuta per i bonifici coincide con la data dell’operazione (5/10) e il saldo sale a quota 19.000 (cioè 15.000 + 4.000 precedenti). Il 10/10 si ha un prelevamento bancomat che è un movimento dare perché è destinato a diminuire la disponibilità sul conto per 500 euro; la valuta da attribuire a questa operazione coincide con la data dell’operazione e il saldo scende a quota 18.500 (19.000 precedenti – 500) → ora bisogna considerare che, tra le condizioni che regolano il conto corrente, vi è la condizione secondo la quale se effettuiamo un prelievo presso uno sportello bancomat di un altro istituto, la banca applica 2,50 di commissioni: dopo aver registrato l’operazione, è necessario registrare la commissione corrispondente, per cui bisogna scrivere commissioni su prelevamento bancomat che è un movimento dare per 2,50; la valuta da applicare in caso di commissioni riferite ad un’operazione principale è la stessa che è stata prevista per l’operazione principale a cui la commissione stessa si riferisce; in questo caso, la commissione è riferita ad un prelevamento bancomat che aveva come valuta il 10/10 e quindi la valuta della commissione sarà sempre il 10/10. Il saldo scende a 18.497,5 euro. Il 22 ottobre si ha una disposizione di bonifico, cioè un’operazione destinata a ridurre la disponibilità sul conto e quindi un movimento dare, per 5.000 euro e la valuta da applicare sarà coincidente con la data dell’operazione; il saldo scenderà a 13.497,5 euro. Anche in questo caso, il bonifico è stato eseguito da sportello e quindi se guardiamo le spese che la banca ci applica per operazioni di questo genere sono previste nelle commissioni; per bonifici via internet la commissione è pari a 50 centesimi, mentre per bonifici da sportelli la commissione è pari a 1,50 euro; siccome è stato eseguito da sportello, in questo caso la commissione sarà pari a 1,50 euro (1,50 è poco, generalmente queste operazioni hanno delle commissioni decisamente più elevate!) e quindi il saldo diventa di 13.496 euro. Il 25 ottobre c’è stato un versamento di un assegno circolare, destinato ad aumentare il conto e quindi è un movimento avere per 20.000 euro; la valuta da applicare è il giorno dopo la data dell’operazione, quindi il 26/10; il saldo sale a quota 33.496 euro. L’11/11 si ha un addebito assegno bancario, destinato a ridurre la disponibilità sul conto e quindi è un movimento dare per un importo di 4.000 euro; la valuta sugli addebiti sarà la data di emissione dell’assegno, che nel nostro caso è il 24/10; il saldo diventa pertanto pari a 29.496 euro. L’ultima operazione da considerare è il versamento contanti in data 22/11, che aumenta la disponibilità sul conto e quindi è un movimento avere per 1.000 euro; la valuta coincide con la data dell’operazione e quindi sarà pari al 22/11. Il saldo diventa pertanto di 30.496 euro. 2. LO SCALARE PER VALUTA Avremo quindi gli interessi creditori sui quali dobbiamo applicare la RITENUTA FISCALE e gli interessi debitori sui quali evidentemente non si applicherà alcuna ritenuta, e poi abbiamo le varie SPESE, che in un esercizio vengono normalmente riportate fra le condizioni che regolano il rapporto di conto corrente; si può parlare di: − spese di tenuta conto, che sono normalmente degli importi rapportati al numero delle registrazioni e quindi al numero delle righe dell’estratto conto che la banca ha dovuto compilare − spese di invio di documentazioni, spesa che può essere evitata nel momento in cui i documenti vengono inviati online anziché in formato cartaceo − spese di commissioni LE NOVITA’ DEL DM 343/16 In vigore dal 1° ottobre 2016: 1. GLI INTERESSI CREDITORI SI CALCOLANO IL 31/12 DI OGNI ANNO E SI CONTABILIZZANO CON VALUTA 31/12 (art. 3) 2. GLI INTERESSI DEBITORI SI CALCOLANO IL 31/12 DI OGNI ANNO E SI CONTABILIZZANO CON VALUTA 1/3 DELL’ANNO SUCCESSIVO (art. 4) 3. LE 2 COMMISSIONI SULL’ACCORDATO e DI ISTRUTTORIA URGENTE ED I BOLLI VENGONO CALCOLATE CON PERIODICITA’ TRIMESTRALE Ex-commissione di max scoperto → in passato veniva prevista una commissione di massimo scoperto, ovvero una commissione aggiuntiva sul conto corrente e che poi è stata vietata per legge. È successo che, questa commissione che è stata eliminata da tutti i conti correnti, si è poi riproposta in un’altra veste, cioè in 2 commissioni diverse. Occorre quindi distinguere fra: Commissione sul fido accordato (c/c affidato) (definita anche Commissione disponibilità fondi): è una commissione che viene applicata su tutti quei conti correnti cosiddetti affidati → un conto corrente si definisce affidato nel momento in cui su questo conto è stato riconosciuto un fido, cioè una linea di credito, uno scoperto di conto; vuol dire che il conto può andare in rosso fino ad un certo importo stabilito da parte della banca ed è proprio su questo importo che verrà applicata la commissione. Si calcola trimestralmente sul fido accordato anche se non viene utilizzato; la commissione viene applicata come percentuale dello 0,50% trimestrale sul fido accordato, indipendentemente dall’effettivo utilizzo del fido. Quindi, se io sono titolare di un conto corrente affidato, cioè ho la possibilità di andare in rosso fino ad un determinato importo, ma non utilizzo minimamente questo fido (quindi non sono mai andata in rosso), dovrò comunque pagare questa commissione, che dovrà essere pagare trimestralmente e questo importo sarà proporzionato ai giorni del trimestre (questo problema di pone quando io sono stato cliente della banca per meno di un trimestre). Commissione di istruttoria veloce (c/c non affidato): si tratta di c/c che non possono andare in rosso, ma nel caso eccezionale in cui un c/c andasse in rosso, la banca ci viene incontro, ci farà pagare interessi a suo favore e ci chiede l’applicazione di una commissione di istruttoria veloce. Anche questa commissione è una commissione trimestrale, però non viene calcolata in misura percentuale ma l’entità dipende dall’importo del rosso (chiamato “sconfinamento”); il rosso non autorizzato può avere entità differenti e a seconda di queste entità la banca ci applica importi diversi di commissione, quindi si procede per scaglioni. SVOLGIMENTO es. 1: PROSPETTO COMPETENZE E SPESE Dobbiamo, per prima cosa, calcolare gli interessi creditori, che sono dati dai numeri avere (che avevamo già) moltiplicati per il tasso creditore (tasso previsto nel testo, tra le condizioni indicate nel testo dell’esercizio) e dividiamo il tutto per 36500 e troviamo gli interessi creditori lordi. Su questo importo applico la ritenuta fiscale del 26% e ottengo così gli interessi creditori netti. Dovrei fare la stessa cosa con gli interessi debitori, ma se guardo lo scalare per valuta noto che non ho numeri dare e quindi non ci saranno evidentemente interessi debitori; nel caso avessimo avuto dei numeri dare, avrei dovuto, su questi numeri, applicare il tasso debitore che è pari all’11% (dal testo dell’esercizio). Nell’esercizio vi erano indicate le spese associate alla gestione di questo conto (spese di tenuta conto 1 euro per ogni registrazione, spese invio documentazione 1 euro). Iniziamo dalle spese di tenuta conto → ogni registrazione costa 1 euro; queste spese vanno guardate sull’estratto conto e bisogna vedere quante righe di estratto conto sono state compilate → nel nostro caso sono state compilate 9 righe; man mano che abbiamo inserito le voci, abbiamo tenuto separata l’operazione principale rispetto alla commissione, perché la banca separa l’operazione principale (es. prelevamento bancomat) dalla commissione associata a questa operazione. Quindi, dato che ci sono 9 righe, avremo 9 euro di spese per registrazione. Vi è poi 1 euro di invio della documentazione e, a questo punto, bisogna tenere in considerazione il corrispettivo sull’accordato; la prima cosa da fare quando ho davanti un esercizio è quella di chiedermi se il conto che ho è affidato o no, cioè se c’è aperta una linea di fido oppure no. Da cosa lo vedo? Nel nostro esercizio, si dice che al sig. Mario è stato accordato un fido di 10.000 euro; praticamente, il sig. Mario, che ha aperto il conto in data 4/10, ha la possibilità di andare in rosso sul suo conto fino a 10.000. Siamo al 31/12 (quindi non è passato un intero semestre) e il sig. Mario non è mai andato in rosso → infatti non ci sono saldi dare, non ci sono numeri dare e non ci sono nemmeno interessi debitori; ciò nonostante, la sola possibilità che è stata accordata al sig. Mario di andare in rosso fa scattare la commissione sull’accordato, pari allo 0,50% sul fido accordato → facendo il calcolo, la commissione è 50 euro a trimestre; tuttavia, bisogna considerare che può essere che ci siano periodi inferiori da considerare (proporzionato ai giorni del trimestre). In questo caso, infatti, non bisogna pagare la commissione intera; bisogna riproporzionare i 50 euro rispetto al numero effettivo dei giorni in cui il sig. Mario è stato cliente della banca; egli è stato cliente dal 4/10 al 31/12, quindi per 88 giorni → rispetto al numero complessivo dei giorni che riguardano il trimestre ottobre-dicembre cioè 92 giorni, bisogna fare una semplice proporzione: 50 : x = 92 : 88 x = (50 x 88) /92 = 47,83 euro Il totale delle spese è pari a 57,83 e poi nell’ultima parte abbiamo il riepilogo delle varie voci e vediamo che il conto corrente in questo trimestre è costato al sig. Mario 10,13 euro perché lo sbilancio è, in questo caso, a debito del sig. Mario. Esercizio n. 2 (2020) La sig.ra Luisa apre in data 1/10 un c/c con la banca XY regolato alle seguenti condizioni: - Tasso di interesse creditore: 2% - Tasso di interesse debitore: 11% - Capitalizzazione annuale - Spese di tenuta conto: 0,50 euro per ogni registrazione - Recupero spese prelievo bancomat: presso stessa banca 0, presso altre banche 2,00 euro - Spese per esecuzione bonifico: via internet 0,50 euro, da sportello 1,50 euro - Commissione di istruttoria urgente: 0 fino a 100 euro; 12 euro da 100,01 euro a 3.000,00 euro; 100,00 euro da 3.000,01 euro; massimo 100,00 euro a trimestre - Corrispettivo sull’accordato: 0,50% trimestrale Nel periodo 1/10-31/12 vengono registrate le seguenti operazioni: 1/10: versamento di assegno circolare della stessa banca per 10.000 euro 15/10: prelievo ATM stesso istituto per 200,00 euro 16/10: prelievo ATM altro istituto per 200,00 euro 11/11: la signora si reca allo sportello per versare un assegno circolare emesso dalla stessa banca per un importo di 1.000 euro 16/11: la banca addebita un assegno di 11.000,00 euro emesso in giornata 20/11: la signora versa un assegno circolare stesso istituto per 20.000,00 euro 26/11: la signora dallo sportello dispone un bonifico di 18.000,00 euro a favore di suo figlio 27/11: viene registrato un bonifico in entrata per 500,00 euro 27/11: si registra un prelievo bancomat per 500,00 euro presso altro istituto 30/11: la signora dispone tramite on-line un bonifico di 5.000,00 euro a saldo di una fattura 15/12: la signora versa in contanti 7.000,00 euro Sapendo che alla sig.ra Luisa non è stato concesso nessun fido, con riferimento al 31/12 si proceda a presentare: a. L’estratto conto b. Lo scalare per valuta c. Il prospetto della liquidazione delle competenze e spese Dato che non è stato concesso nessun fido, siamo nel caso di un conto corrente affidato. Al 31/12 dobbiamo presentare l’estratto conto, lo scalare per valuta e il prospetto della liquidazione delle competenze e spese. ESTRATTO CONTO: ESTRATTO CONTO Il conto si apre con un saldo a credito di 4mila euro; dato che si tratta di un saldo che ci portiamo dietro dall’anno precedente e contabilmente chiuso il 31/12, per non perdere nessun giorno di valuta, normalmente il documento di sintesi ci dice di considerare come valuta la data di chiusura contabile della precedente (31/12). Il 10/01 c’è un bonifico online per 7mila euro (disposizione bonifico), che è un movimento dare e la valuta per bonifici coincide con la data dell’operazione e dato che è un bonifico online non sono previste commissioni. Al 12/01 la banca estingue un assegno bancario per 3mila euro e la valuta coincide con la data dell’emissione dell’assegno (5/01). Il 28/01 accredito di un bonifico per 5mila euro e la valuta è quindi pari al 28 di gennaio stesso. L’11/02 versamento assegno circolare altro istituto per 2mila euro e la valuta per questa operazione è il giorno successivo alla data di registrazione (12/02). Il 18/02 c’è il versamento di un assegno bancario altro istituto per 1000 euro; in questo caso, sugli assegni bancari di altro istituto vengono conteggiati 3 giorni dalla data dell’operazione e quindi la valuta sarà il 21/02 (→ febbraio va considerato di 28 giorni). Il 25/02 c’è un prelevamento bancomat da sportello di altro istituto di 500 euro, la valuta coincide con la data dell’operazione e siccome è un prelevamento bancomat da altro istituto, bisogna ricordare che vengono applicate delle commissioni pari a 2 euro, contabilizzate subito il 25/02, con valuta la stessa prevista per l’operazione principale. Il 01/03 la banca addebita 250 euro quali interessi debitori dell’anno precedente → novità normativa introdotta nel 2016 rispetto alla quale la contabilizzazione cioè il calcolo sia degli interessi creditori che di quelli debitori avveniva e avviene normalmente il 31/12, ma l’effettivo accredito o addebito avviene in momenti diversi: per gli interessi creditori l’accredito avviene sempre con valuta 31/12, mentre per gli interessi debitori l’addebito avviene effettivamente solo a partire dal 01/03 dell’anno successivo. Siamo quindi di fronte ad interessi debitori per 250 euro (addebito interessi anno precedente) con valuta 1/03 (per questi primi mesi dell’anno non c’è la possibilità che sugli interessi debitori maturino altri interessi). SCALARE PER VALUTA PROSPETTO DELLE COMPETENZE E DELLE SPESE Dal punto di vista delle spese, in questo esercizio nell’estratto conto abbiamo compilato 9 righe, che però non coincidono con 9 operazioni, perché in realtà la prima operazione è semplicemente una ripresa contabile, quindi non è una vera e propria operazione. È importante sottolineare questo perché la banca non ci fa pagare questa riga e perciò dovremo applicare solo 8 righe, cioè 8 euro. In merito alla questione delle commissioni: il conto è affidato e quindi sicuramente avremo la commissione sull’accordato, che deve essere dello 0,50 sul fido accordato, indipendentemente dall’effettivo utilizzo → la dobbiamo calcolare per trimestre o ricalcolare nel caso in cui siamo stati clienti della banca per un periodo inferiore a un trimestre. Bisogna calcolare lo 0,50% su 5.000 e poi bisogna effettivamente parametrarlo rispetto ai giorni effettivi → i giorni del trimestre gennaio/febbraio/marzo sono effettivamente 90; in realtà noi siamo stati clienti della banca solo da 01/01 fino al 28/03, quindi per 87 giorni → sui 90 giorni complessivi del trimestre, bisogna calcolarne effettivamente 87 (che sono quelli che vanno ad incidere sulla commissione sull’accordato). Per cui bisogna moltiplicare per 87 e poi dividere per 90 → la commissione che si andrà ad applicare è poco meno di 25 euro (24,17). Quindi io potevo andare in rosso fino a 5.000 euro, ma in realtà sono andata in rosso per 6.000 euro → questo vuol dire che c’è stato uno sconfinamento di 1.000 euro, che non era autorizzato e quindi è come se fosse un aspetto non realizzabile da parte della cliente e quindi su questa parte (ma solo su questa parte) dovrò calcolare quella commissione prevista per i conti non affidati, cioè la commissione di istruttoria urgente; lo sconfinamento è di 1.000 euro e quindi bisogna applicare la commissione di 12 euro. IL RENDIMENTO EFFETTIVO DI UN C/C Pensando ai vari esercizi fino ad ora svolti, tra le condizioni avevamo a che fare con dei tassi di interesse e in particolare con i tassi di interesse creditori e debitori. Abbiamo visto però che, con l’analisi del prospetto delle competenze e delle spese, a causa di spese di tenuta conto e di commissioni varie che la banca ci applica nella gestione di un conto corrente, nella maggioranza dei casi a conti fatti, al termine del periodo di riferimento, la chiusura di tutte le competenze e spese rispetto alla banca sempre si sono chiusi con uno sbilancio a sfavore del cliente, quindi il c/c non consente un guadagno al correntista e in effetti il c/c non va inteso come uno strumento di investimento del risparmio; ciò nonostante, rimaniamo correntisti di una banca perché attorno ad un c/c ruotano tutti quei servizi molto utili che la banca eroga esclusivamente a favore dei correntisti. Il calcolo del rendimento effettivo è in ogni caso interessante perché: ✓ consente di fare una serie di confronti fra conti correnti ✓ consente di fare confronti tra strumenti finanziari differenti Questa formula che segue presenta la consistenza media, con la quale si intende una sorta di somma di denaro mediamente presente nel nostro conto corrente nell’intervallo di tempo preso in considerazione: Spesso dobbiamo considerare che le banche applicano dei tassi di interesse differenti proprio in funzione della diversa consistenza media, per cui è utile considerare anche questa formula. Quest’altra formula invece, non è altro che la formula inversa dell’interesse, già incontrata in precedenza: ESERCIZIO 4 Si consideri il c/c aperto presso la banca XY dal sig.or Rossi che, al 31/12, presenta il seguente Tot. Numeri Avere: 1.235.658. Sapendo che nel corso dell’anno sono state effettuate 235 operazioni e che il rapporto contrattuale con la banca è regolato dalle seguenti condizioni: − Tasso di interesse creditore: 1,2% per consistenza media superiore a 3.000,01 euro; 1% per consistenze medie inferiori a 3.000 euro; − Spese di tenuta conto 1 euro per ogni registrazione; − Spese annuali di invio documentazione 1 euro; − Commissione sul fido accordato: 0,50% trimestrale (sul conto è presente un fido pari a 12.000 euro) Escludendo solo i bolli di legge, si proceda al calcolo del rendimento effettivo del rapporto di c/c in oggetto. → in questo caso, il tasso di interesse creditore varia al variare della consistenza media, che se inferiore a 3.000 euro vede l’applicazione del tasso di interesse dell’1%, mentre per consistenze medie superiori a 3.000 euro il tasso di interesse è 1,2%. Vi sono poi varie spese e la commissione sul fido accordato, calcolata indipendentemente dall’effettivo utilizzo del fido e la valutazione viene fatta al termine di un anno. Inoltre, escludendo solo i bolli di legge, questi esercizi non considerano le problematiche legate ai bolli, quindi nelle nostre valutazioni prescinderemo dall’applicazione dei bolli. Procediamo con lo svolgimento, partendo dal calcolo della consistenza media per capire poi quali saranno i tassi di interesse da dover applicare. Per far questo, abbiamo bisogno del totale dei numeri avere, che va diviso per 365 → dato che si ottiene un risultato superiore a 3.000 euro, il tasso di interesse creditore da applicare sarà quello dell’1,2%. Andremo dunque a calcolare il tasso annuo applicando la formula dei numeri creditori x interessi creditori /36500 e abbiamo così che gli interessi creditori lordi annui sono pari a 40,62; a questi toglieremo la ritenuta fiscale del 27% e otterremo così gli interessi creditori netti annui pari a 30,06 → questo per quanto riguarda le competenze a nostro favore, o meglio le competenze a favore del sig. Rossi. Vi sono poi le varie spese: le spese di invio documentazione sono di 1 euro perché la documentazione viene inviata solo una volta all’anno, le spese di tenuta conto sono 235 euro (1 euro x 235 operazioni) e la commissione sull’accordato, Inoltre, in questo intervallo di tempo concordato, il cliente non può smobilizzare i titoli prima della scadenza, quindi non ci possono essere ripensamenti sulle scadenze pattuite inizialmente. Sempre procedendo nell’analisi delle caratteristiche di questa operazione, capiamo qual è l’interesse della banca e qual è invece l’interesse del cliente: ❖ l’interesse della banca è quello finora considerato, cioè la banca ottiene le risorse finanziarie desiderate e necessarie per portare avanti la sua attività; ❖ l’interesse del cliente è legato al guadagno dell’operazione, che deriva dalla differenza tra il prezzo a termine e il prezzo a pronti; se consideriamo che il cliente ottiene il prezzo a termine e paga il prezzo a pronti, è chiaro che il guadagno per il cliente ci sarà solo ed esclusivamente se il prezzo a termine è maggiore del prezzo a pronti, e ciò avviene nella normalità dei casi. I titoli che vengono scambiati e quindi che sono oggetto di questa operazione sono normalmente titoli di stato (BTP, CCT); più raramente possono esserlo obbligazioni della stessa banca. Ricordiamo che dal punto di vista formale, i pronti contro termine (PCR) sono 2 distinte operazioni, e questo fa si che dal punto di vista dell’applicazione dei bolli si debba anche applicare conseguentemente una doppia procedura. Per quanto riguarda l’aspetto fiscale, poiché che il guadagno per il risparmiatore derivante da questa operazione è dato dalla differenza tra il prezzo a termine e il prezzo a pronti, il guadagno che si viene a creare è colpito da una ritenuta fiscale pari al 26% per le persone fisiche, da applicare appunto sulla differenza fra il prezzo a termine e il prezzo a pronti. Ragionando sul blocco che fa riferimento ad alcune tipologie di PCT la cui scadenza si attesta nell’anno, questo schema fa capire come sia complicato per il risparmiatore poter scegliere tra pronti contro termine alternativi tra loro, perché il tasso nominale non è l’unico elemento da prendere in considerazione e spesso e volentieri bisogna concentrare la nostra attenzione su tutte quelle spese e quelle commissioni che la banca applica. Per esempio, in questo caso vediamo che ci sono 3 diverse alternative, offerte da banche differenti tra loro; dal punto di vista del tasso nominale, l’alternativa migliore è la C, seguita dalla A e poi dalla B. Dal punto di vista invece dei costi e delle commissioni, nei casi A e B non ci sono applicazioni di commissioni, mentre nel caso C vengono applicate delle spese aggiuntive da parte della banca; questo fa sì che, probabilmente, il rendimento effettivo di queste tre alternative sia molto diverso da quello che viene segnalato da parte del tasso nominale → per questo motivo, con riferimento al pronti contro termine, è sempre bene ragionare sul rendimento effettivo, in modo da poter effettuare un confronto più specifico e dettagliato, valutando così coerentemente l’opzione veramente più redditizia. ESERCIZIO NR. 6 (2020) – PRONTI CONTRO TERMINE In data 11/10 il cliente Verde stipula con la propria banca un’operazione di PCT avente ad oggetto un CCT, valore nominale 50.000,00 euro, prezzo a pronti 98. Il prezzo a termine (31/12) convenuto fra le parti è di 101. Utilizzando il regime della capitalizzazione semplice si calcoli il rendimento netto di tale operazione (non si considerano i bolli di legge). La prima informazione riguarda il valore complessivo nominale dei titoli che vengono scambiati tra la banca e il sig. Verde → calcoleremo il rendimento effettivo, quindi una percentuale; è un aspetto importante perché, nel procedere in questa direzione, possiamo tranquillamente prescindere dal valore nominare complessivo dei titoli scambiati e concentrarci invece su prezzo a pronti e prezzo a termine → quindi la questione che a noi preme maggiormente non è tanto considerare il valore nominale complessivo dei titoli scambiati, quanto la differenza tra i prezzi, che costituisce per l’investitore il guadagno dell’operazione su cui dovremo poi considerare anche la ritenuta fiscale. Per iniziare lo svolgimento dell’esercizio, è necessario occuparci della durata dell’operazione, che inizia in data 11/10 e si conclude il 31/12 (abbiamo quindi 20 giorni di ottobre, 30 giorni di novembre e 31 giorni di dicembre da considerare) → quindi la durata complessiva dell’operazione è di 81 giorni. Rispetto a questo primo passaggio, procediamo poi all’analisi dell’interesse lordo; bisogna tener conto che facciamo riferimento ad un valore nominale pari a 100, e quindi il prezzo a pronti è 98 e il prezzo a termine è 101. La prima cosa da calcolare sarà la differenza tra questi 2 prezzi, in modo da ottenere il rendimento lordo dell’operazione: 101 – 98 = 3 Bisogna poi applicare la ritenuta fiscale del 26%, che è quindi pari a 0,78 e pertanto l’interesse netto è 2,22. A quale rendimento effettivo corrispondono questi valori? Qui dobbiamo applicare la formula per il calcolo del rendimento effettivo → ci sono però 2 formule che si possono utilizzare: 1) (interesse netto x 36.500) / (prezzo a pronti x gg) → è la formula inversa dell’interesse commerciale, dove l’incognita è il tasso di interesse in questo caso, prezzo a pronti ovvero il capitale impiegato dal sig. Verde è 98 2) {[(prezzo a termine – ritenuta fiscale) / (prezzo a pronti)] – 1} 36.500 / gg → entrambe le formule portano al risultato di 10,21 che rappresenta il rendimento effettivo di questa operazione. ESERCIZI 1) Con riferimento all’es nr. 2 su cc, si presenti il prospetto delle competenze e delle spese nell’ipotesi in cui alla sig.ra Luisa sia stato concesso un fido di 4.000 euro per scoperto di conto. OPERAZIONI DI IMPIEGO La valutazione dei fidi ed il processo creditizio Il concetto di fido → relativo alla attività principale della banca in ambito creditizio; la banca si occupa della gestione del risparmio, attraverso l’attività di raccolta di risparmio dalle unità in surplus finanziario, e dell’erogazione del credito, ovvero la concessione di somme di denaro a soggetti che in deficit, che hanno quindi necessità finanziarie. • il fido è definito come l’impegno assunto dalla banca di mettere una somma a disposizione del cliente (→ siamo nell’ambito di crediti per cassa), di assumere o garantire per suo conto un’obbligazione (→ siamo nell’ambito di crediti per firma). una macro divisione nell’ambito creditizio è proprio quella tra crediti per cassa e crediti per firma, che rispondono a due esigenze dei clienti diverse; i crediti per cassa impegnano la tesoreria della banca ma si manifestano in una erogazione monetaria in credito, i crediti per firma sono relativi al rilascio di garanzie e quindi non impegnano il bilancio della banca in termini monetari ma svolgono la funzione di garantire nei confronti di un determinato cliente le obbligazioni che egli si assume nello svolgimento della propria attività. • tutte le forme tecniche per cassa e per firma hanno come fase preliminare il processo (che occupa uno spazio temporale importante) di valutazione dell’affidabilità della clientela. • un’azienda richiedente non può chiedere o stabilire ex ante autonomamente il volume di credito che può utilizzare, perché la valutazione del credito è sempre determinata dalla banca. L’importo complessivo del fido è sempre determinato perché la banca non può concedere all’azienda di stabilire autonomamente, secondo le proprie esigenze, il volume di credito che può utilizzare; in genere, il cliente espone una necessità finanziaria e la banca poi decide autonomamente se e per quanto affidare un determinato cliente. • l’importo massimo può essere utilizzato in modi differenti (in un’unica volta oppure gradualmente). • il fido in pratica assume la forma di una promessa in base alla quale la banca si impegna a erogare un certo credito (di cassa o di firma) al cliente; per cui l’impegno contrattuale viene sottoscritto dalle parti ed ognuna svolge ex ante il proprio compito → il cliente richiedente deve fornire la documentazione richiesta e la banca si impegna ad esaminarle e a valutare il risultato finale. • vi è, di fatto, una separazione temporale la valutazione dell’affidabilità e la concessione del credito attraverso la forma tecnica opportuna. Quali sono le conseguenze economiche nell’ambito del percorso creditizio e del fido? Le conseguenze economiche sono legate agli obblighi che un determinato cliente si assume nei confronti della banca concedente. Il cliente è obbligato a pagare gli interessi sulle somme utilizzate al tasso stabilito nel caso di crediti per cassa o le commissioni spettanti alla banca nel caso di crediti di firma. Si impegna inoltre a restituire secondo le modalità contrattuali stabilite le somme che saranno erogate in suo favore dalla banca. Classificazione del fido secondo la durata fido a tempo determinato: presenta una scadenza del termine finale; es. se la banca concede un credito per l’acquisto di un’abitazione per cui un mutuo decennale, questo affidamento ha un termine perché scade dopo 10 anni e prevede un rimborso graduale nel tempo. La banca può comunque recedere dal contratto per giusta causa (in caso di notizie pregiudizievoli, o condizioni economico-finanziarie peggiorate, o circostanze esterne al rapporto banca–cliente; es. se la banca concede un mutuo e dopo un certo periodo di tempo il cliente comincia a faticare nel corso delle rate per esempio è sempre in ritardo nel pagamento, la banca può adottare una serie di strategie e può portare alla revoca del contratto). fido a tempo indeterminato: contrattualmente non è indicata una scadenza e ciascuna delle parti può recedere dal contratto mediante preavviso. Solitamente, in questo ambito, è presente la clausola “salvo revoca” per cui la banca, in alcune forme tecniche, concede un affidamento a tempo indeterminato ciò non prevedendo ex ante una scadenza precisa, ma si riserva per eventuali situazioni congiunturali che non consentano il proseguimento nel rapporto con il cliente e revoca con preavviso l’affidamento concesso, quindi anche un fido a tempo indeterminato ha la possibilità di essere revocato. Classificazione del fido secondo le garanzie concesse fido «in bianco»: gli affidamenti in bianco non presentano alcun tipo di garanzia collaterale nell’ambito dell’affidamento concesso, ovvero la banca decide di affidare un determinato cliente soltanto sulla base della bontà dei numeri che il soggetto esprime, ovvero capacità di reddito o consistenza patrimoniale e quindi non sono necessarie delle garanzie aggiuntive rispetto a quelle che sono soltanto riportate nei documenti che il cliente produce. Nella pratica però troviamo maggiormente fidi assistiti da garanzie, i fidi in bianco rappresentano una parte minore che è legata esclusivamente a clientela di standing molto elevata. fido assistito da garanzie personali: − fideiussione (art. 1936 c.c.: “è fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza”): è un impegno personale perché nel rapporto creditizio tra banca e soggetto si interpone un terzo soggetto che garantisce l’adempimento dell’obbligazione del soggetto nel caso in cui quest’ultimo, il debitore principale, non sia riuscito a farlo fido assistito da garanzie reali: - pegno (art. 2784 c.c.) - ipoteca (art. 2808 c.c.) − pegno (ex art. 2784 c.c.: “il pegno è costituito a garanzia dell'obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore. Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili.”): è un diritto reale di garanzia che ha a che fare con i beni mobili che sono in grado di essere valutati, cioè devono avere un valore e mantenere questo valore nel tempo. Il pegno deve essere restituito nel momento in cui il debitore assolve il proprio debito. − ipoteca (ex art. 2808 c.c.: “l'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione. L'ipoteca può̀ avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari. L'ipoteca è legale, giudiziale o volontaria.”): è un diritto reale di garanzia che si iscrive sui beni immobili o sui beni mobili registrati (in un pubblico registro, es. il registro automobilistico, il registro navale, ecc.); è la garanzia principale ad esempio nelle operazioni di mutuo per l’acquisto della prima casa; la banca concede un credito che deve essere rimborsato gradualmente ma come garanzia scrive un’ipoteca a proprio favore sull’immobile che viene acquistato e quindi, nel momento in cui il soggetto debitore non sia in grado di ripagare il debito, la banca si può rivalere sulla vendita del bene posto a garanzia. Il concetto di valutazione dell’affidabilità Il processo tecnico-operativo attraverso il quale la banca si occupa di arrivare ad una valutazione di affidabilità, relativamente alla concessione di un credito) consiste: ▪ nell’apprezzamento della capacità di rimborso delle aziende richiedenti credito, quindi è la valutazione che un determinato soggetto sia in grado di restituire alla banca ciò che ha preso a prestito ▪ dal punto di vista della banca, deve essere valutato il rischio connesso allʼoperazione di prestito. Per la banca, nell’ambito del rischio di credito, vengono riconosciuti: − il rischio economico, è il rischio di perdita a titolo definitivo di denaro, derivante dall’insolvenza dell’impresa affidata; − il rischio finanziario, collegato al mancato rimborso dei prestiti alla scadenza convenuta. → questi due rischi vanno valutati nell’ambito del percorso creditizio. Valutazione con modelli interni di rating Oggi la gran parte delle banche valuta il rischio attraverso dei modelli che sono definiti interni di rating, cioè attraverso un processo che arrivi a determinare di fatto: una valutazione di un rischio cliente (determinato dalla PD = probabilità di default) una valutazione di un rischio banca (determinata dalla PD probabilità di default x LGD perdita in caso di default di un cliente x EAD importo che il cliente utilizza nel momento del default)→ dipende quindi da diversi fattori: dal fatto che si manifesti l’insolvenza o il fallimento, da quanto è l’esposizione del cliente in quel momento, da qual è la capacità della banca rispetto a quella esposizione di riuscire a recuperare una parte del proprio credito. L’OBIETTIVO PRINCIPALE DI UN MODELLO DI VALUTAZIONE è DISTINGUERE I CLIENTI “BUONI” (cioè quelli che saranno in grado di restituire agevolmente il proprio credito e di rispettare gli aspetti contrattuali) DAI CLIENTI “CATTIVI” (cioè quelli che, non necessariamente per colpa loro, non siano in grado di onorare il proprio impegno con la banca). UN BUON MODELLO DI VALUTAZIONE DEL CREDITO MINIMIZZA GLI ERRORI DI DECISIONE SUL CLIENTE, IN PARTICOLARE GLI ERRORI DI ACCETTAZIONE DEI CLIENTI “CATTIVI”. COMPONENTI DEL MODELLO DI VALUTAZIONE ❖ COMPONENTE STATISTICA Valutazione basata sulla analisi degli eventi di insolvenza riscontrati dalla banca ❖ COMPONENTE QUANTITATIVA Capacità di interpretare correttamente i dati ed elaborarli ❖ COMPONENTE QUALITATIVA Basata sulle tecniche di valutazione, razionalizzate ed automatizzate ma che non prescindono da un rapporto continuo con il richiedente fido L’istruttoria delle domande di fido → processo tecnico-operativo che porta alla valutazione l’istruttoria di fido consiste nell’espletamento di indagini e analisi che hanno l’obiettivo di fornire elementi di valutazione sulla capacità di rimborso dell’impresa richiedente fido e sui rischi dell’operazione (rischi economici e rischi finanziari) gli aspetti procedurali di un’istruttoria di fido possono variare a causa di differenti fattori (è un processo personalizzato, legato all’esperienza che nei decenni la banca ha accumulato nello specifico ambito creditizio); quindi l’istruttoria di fido varia a seconda: − della diversa struttura organizzativa delle banche: banche nazionali, regionali, locali, ecc. − delle peculiari caratteristiche della clientela connesse con la forma tecnica richiesta. Generalmente l’istruttoria di fido si articola in 4 fasi: 1) nella prima fase si accerta la validità e l’esattezza dei dati costitutivi e delle dichiarazioni rilasciate dal cliente all’atto della presentazione della richiesta di fido (viene chiamata analisi delle qualità personali del richiedente). In questa fase di due diligence, la banca acquisisce informazioni anche attraverso canali esterni (es. Centrale dei Rischi, fornitori, informazioni commerciali). La prima fase è molto importante, perché serve ad identificare perfettamente il soggetto e a cercare di ottenere informazioni il più possibile precise e puntuali. Prestiti per cassa a breve termine Le banche utilizzano diverse forme di copertura del fabbisogno finanziario dei soggetti in deficit, attraverso prodotti e strumenti dedicati; i più utilizzati sono: ▪ Aperture di credito in conto corrente ▪ Smobilizzo di crediti commerciali ▪ Anticipazioni garantite ▪ Riporto Finanziario ▪ Sovvenzioni cambiarie ▪ Finanziamento di transazioni comm. Estero APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE → sono la forma più diffusa e anche la più onerosa per il soggetto richiedente il prestito bancario. L’apertura di credito in conto corrente è definita dall’articolo 1842 c.c.: l’apertura di credito è il contratto con il quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo determinato. L’apertura di credito si caratterizza per la possibilità concessa dalla banca al soggetto debitore di prelevare dal proprio conto corrente più di quanto è presente in termini di deposito sul conto corrente stesso, entro un certo limite detto “fido” o “limite di affidamento”. Si parla di aperture di credito in CONTO CORRENTE perché alla base del rapporto contrattuale, esiste il contratto di conto corrente, che nasce come contratto di deposito attraverso i quali la banca, attese le disponibilità liquide versate dal cliente, si impegna a svolgere tutti gli incarichi e le operazioni che, nei limiti contrattuali e di uso, le saranno affidati dal cliente stesso come pagamenti a terzi, riscossioni di crediti, giroconti. Il conto corrente non funziona solo per le operazioni per cassa ma ad esso possono essere associati una gamma più o meno vasta di strumenti e servizi. Le aperture di credito si classificano in: per modalità di utilizzo a seconda delle garanzie che le assistono secondo la durata Le modalità di utilizzo sono: apertura di credito semplice apertura di credito per elasticità di cassa apertura di credito ordinaria lo sconfinamento Esempi: sull’asse delle ascisse c’è il tempo, sull’asse delle ordinate c’è un ipotetico importo o saldo; in t0 abbiamo il saldo del conto corrente di 4, per cui in questo momento il conto corrente è un contratto di deposito, le somme disponibili sul conto corrente sono assegnate alla banca ma sono denari del cliente. Nel momento in cui il cliente ha bisogno di spendere le risorse che ha sul conto corrente in eccesso rispetto alle somme che ha a disposizione proprie personali, si entra in una logica di utilizzo di un affidamento. La linea orizzontale è la soglia di saldo 0 del c/c, sopra vi è l’area di saldi positivi e sotto vi è l’area di saldi negativi. -10 è il limite dell’affidamento concesso. L’apertura di credito ordinaria è l’apertura di credito più utilizzata nell’ambito dei rapporti tra banca e impresa, tra banca e clienti professionisti, tra banca e soggetti che si trovano in situazioni temporanee di deficit di liquidità e che quindi necessitano di utilizzare denari che la banca mette a disposizione. L’apertura di credito ordinaria si caratterizza per avere un andamento sicuramente ELASTICO (più elastico è, meglio è → perché il rapporto viene monitorato dalla banca e uno dei migliori segnali è che il cliente garantisca per quanto possibile un’alternanza di saldi). L’apertura di credito semplice si caratterizza per un andamento singolare, infatti la finalità non è l’alternanza di saldi e il ripristino di saldi positivi dopo l’utilizzo, ma vi è un utilizzo unitario che si avvicina al limite massimo di fido concesso, una costanza di saldi per un certo periodo di tempo; si caratterizza per una fase di forte utilizzo, una fase di attesa e poi una fase di rimborso dell’utilizzo stesso. Le aperture di credito semplice sono molto utilizzate nell’ambito del settore agricolo. Lo sconfinamento si caratterizza per il fatto di generare un extra utilizzo volontario o involontario rispetto al limite massimo di affidamento concesso. Non è un bel segnale in termini di monitoraggio del rapporto creditizio, nell’operatività quotidiana può succedere che ad un determinato soggetto cliente possa essere concesso, in via assolutamente straordinaria, utilizzare temporaneamente il supero rispetto al limite di fido concesso. Lo sconfinamento si caratterizza per produrre, in genere, interessi passivi per il cliente debitore che sono più alti rispetto agli interessi passivi che andrebbe a pagare nell’ambito dell’affidamento concesso. Un’ulteriore classificazione delle aperture di credito viene definita rispetto alle garanzie: ➢ aperture di credito “in bianco”: sono le concessioni di credito nella forma tecnica dell’apertura di credito che sono destinate a clientela di rating molto elevato, di rischio di credito molto basso, e che vengono concesse senza ritirare contestualmente all’affidamento una idonea garanzia collaterale, tesa a mitigare il rischio di credito della banca. I soggetti che hanno una affidabilità molto alta (grandi imprese) in genere non sottoscrivono garanzie e l’affidamento viene concesso solo sulla base dei dati contabili e sulla storia positiva del rapporto con la banca in questione. ➢ aperture di credito garantite: sono caratterizzate dal fatto che il contratto di credito viene assolto nel momento in cui il cliente richiedente fido sottoscrive una garanzia a maggior sostegno del proprio valore in termini di affidabilità. Le garanzie possono essere: garanzie reali (ipoteca e pegno) garanzie personali (fideiussione) Un’ulteriore classificazione delle aperture di credito viene definita rispetto alla durata: a tempo determinato: significa che l’apertura di credito contrattualmente ha una scadenza predeterminata, entro la quale il soggetto debitore deve provvedere a restituire alla banca il denaro che è stato utilizzato nella forma tecnica dell’apertura di credito; a tempo indeterminato (salvo revoca): significa che contrattualmente non è stabilita ex ante una scadenza precisa della linea di credito, salvo che specifiche situazioni congiunturali sfavorevoli determino da parte della banca la revoca dell’affidamento, con un preavviso. Conseguenze economiche dell’operazione di Apc interessi passivi commissione su accordato, ovvero una percentuale contrattualmente stabilita che viene riconosciuta alla banca sull’ammontare complessivo dei fidi concessi spese di tenuta conto, di istruttoria della pratica di fido, di mancato utilizzo tasso di sconfinamento o extra fido commissione di istruttoria veloce VANTAGGI e SVANTAGGI (per la banca e per l’impresa) di queste forme tecniche: - l’apertura di credito è una delle più remunerative forme tecniche in termini percentuali Gli anticipi salvo buon fine su RI.BA: sono operazione di smobilizzo di crediti commerciali e sono rappresentati da ricevute bancarie possono essere anticipate integralmente o in parte attraverso diversi “meccanismi” contabili al punto di vista della digitalizzazione, mentre all’inizio gli strumenti ricevute bancarie erano principalmente cartacei, ora sono stati trasformati da titoli materiali a titoli immateriali, e vengono gestiti tra banca e azienda in via informatica. Conseguenze economiche: interessi giorni banca commissioni d’incasso sul singolo appunto commissione per distinta di presentazione accessori (esito, insoluto) 3. FATTURE EMESSE Anche questa operazione ha come obiettivo di trasformare crediti, in questo caso alla banca è sufficiente che sia presentata la copia di una serie di fatture, sulla quale è riportata la scadenza in termini di pagamento e la canalizzazione bancaria sulla banca anticipante, ovvero il credito deve essere pagato via bonifico sulla banca che concede l’anticipo, in questo caso la banca anticipa un determinato importo di norma sino all’8’% del credito riportato sulla fattura. Le fatture possono essere anticipate una per una (per fatture di importo rilevante) o “in monte” (cioè sulla totalità indistinta di una serie di fatture che un’azienda presenta all’anticipazione, nel caso di imprese che decidono di anticipare una serie di fatture più piccole), a seconda dell’operazione che è tipica di un’azienda piuttosto che un’altra. Conseguenze economiche: interessi commissione fissa per anticipo Vantaggi/svantaggi delle anticipazioni di crediti Il Factoring ci troviamo sempre nel mondo dello smobilizzo dei crediti d’impresa, ma in questo caso in senso più ampio; nella parte dello smobilizzo crediti abbiamo visto che le imprese possono cedere temporaneamente alle banche i propri crediti attraverso la presentazione di documenti rappresentativi di un determinato credito, per ottenere in cambio un’anticipazione ovvero una monetizzazione di queste poste temporaneamente immobilizzate e che vengono trasformate in un asset liquido. Il factoring opera in questo contesto, ma attraverso un servizio più articolato e complesso; consiste in un rapporto di carattere continuativo (tra banca e impresa) in base al quale un ’impresa effettua la cessione, secondo la disciplina dettata dal Codice Civile e dalla legge n. 52/1991, di una parte significativa dei propri crediti ad un operatore specializzato, la società di factoring (società finanziarie specializzate) o una banca. Il rapporto continuativo tra banca e impresa ha a che fare non soltanto con gli aspetti strettamente finanziari (visti nelle altre operazioni di smobilizzo crediti, ovvero soltanto una mera trasformazione di asset) ma entriamo in un ambito ove la componente gestionale dei crediti e la componente assicurativa sono accompagnate alla componente finanziaria nel senso già visto relativamente alle altre operazioni di smobilizzo crediti. Pertanto il factoring, più che una mera operazione bancaria, in realtà è un servizio che si compone di una componente tecnico-operativa di natura finanziaria e di una componente tecnica di carattere gestionale e laddove previsto anche di una componente assicurativa. La società di factoring presta 3 servizi fondamentali: • gestione dei crediti • eventuale garanzia contro l’insolvenza • servizio di finanziamento Il factoring è pertanto uno strumento di supporto alla gestione del credito di un’ impresa, può presentare anche una componente finanziaria rilevante ma mai disgiunta dal profilo gestionale del credito oggetto dell’operazione. Soggetti coinvolti nel rapporto: factor cessionario (società di factoring o banca), impresa cedente e debitore ceduto; l’impresa cedente vende o fornisce un determinato bene ad un determinato soggetto cliente (che diventa il soggetto debitore ceduto), pertanto l’impresa cedente si dovrà occupare esclusivamente della parte commerciale. Nel momento in cui l’impresa cedente fornisce la merce e una dilazione di pagamento, avviene la nascita del credito, che viene ceduto immediatamente al factor cessionario; da questo momento, il factor si occupa di tutta la parte gestionale. Il factor cessionario, nel momento in cui riceve il credito da parte dell’impresa, notifica immediatamente il debitore ceduto che non dovrà assolutamente pagare l’impresa, ma essendosi surrogato in virtù dell’operazione di factoring all’impresa cedente sarà lui che dovrà incassare il credito; quindi il debitore ceduto dovrà pagare esclusivamente al factor cessionario, non avrà più rapporti di tipo contabile con l’impresa. Nel rapporto tra impresa cedente e factor cessionario ci può essere l’anticipo, per cui nel momento in cui l’impresa cedente cede il credito al factor cessionario entra in gioco la componente finanziaria e quindi può essere anticipato il credito. Alla scadenza naturale della dilazione del pagamento, il debitore ceduto pagherà al factor cessionario quanto è dovuto e in questa maniera si chiude il cerchio. Quando interviene la copertura assicurativa? Quando il rischio di credito trasla dall’impresa cedente al factor in via definitiva; nel caso in cui non vi sia la copertura assicurativa, se il debitore ceduto non paga, il factor cessionario riaddebiterà all’impresa cedente l’importo anticipato e l’impresa cedente dovrà cercare di recuperare il credito vantato nei confronti del debitore ceduto. Nel caso di cessione a titolo definitivo, quindi con il passaggio del rischio di credito sul factor cessionario, nel caso di mancato pagamento da parte del debitore ceduto, il factor non andrà più a riaddebitare all’impresa cedente ma sarà lui stesso che dovrà occuparsi di recuperare il credito dal debitore ceduto. Tipologie di factoring: con riferimento alla garanzia di solvenza del debitore pro-soluto: la cessione di credito a titolo definitivo con il rischio di credito che passa in capo alla società di factoring o alla banca che effettua servizio di factoring pro-solvendo: non esiste la garanzia di solvenza del debitore in caso di mancato pagamento da parte del debitore ceduto con riferimento alla presenza o meno di finanziamento conventional factoring: che presenta tutte le caratteristiche complete del servizio caturity factoring: la componente gestionale è prevalente rispetto alla componente finanziaria invoice discounting: la componente gestionale è presente ma meno rilevante rispetto alla componente finanziaria con riferimento alla area geografica domestic factoring: le controparti sono in uno stesso paese international factoring: le controparti sono in due paesi diversi export factoring import factoring altri tipi minori finalizzato, non finalizzato notification fact., non notification factoring old line factoring, new style factoring IL MUTUO IL LEASING = forma di finanziamento in cui, in cambio di un canone periodico, il cliente ottiene la disponibilità di un bene strumentale alla propria attività, potendone acquisire la proprietà al termine del contratto dietro pagamento di un importo prefissato, inferiore al valore di mercato del bene (prezzo di riscatto). In generale, il contratto di leasing viene stipulato tra il locatore (colui che concede il bene oggetto dell’operazione) e il locatario (il cliente utilizzatore del bene); quest’ultimo, nella maggior parte dei casi, è un’impresa (in rari casi il leasing interessa il privato consumatore). Al momento della stipula del contratto, il locatario deve versare un primo MAXICANONE, di norma superiore all’importo del canone periodico, il cui ammontare oscilla tra il 10% e il 20% del valore del bene finanziato. Successivamente, durante la vita del leasing, il locatario dovrà versare un CANONE PERIODICO, solitamente mensile o trimestrale, che comprende una quota derivante dalla ripartizione del costo sostenuto per l’investimento effettuato con l’acquisto del bene, a cui si devono aggiungere gli interessi sul capitale investito, gli oneri amministrativi, i premi per l’assicurazione del bene contro furto/incendio e infine la remunerazione per il locatore. Alla scadenza del contratto, il locatario dovrà pagare il PREZZO DI RISCATTO, nel caso in cui intenda acquisire il bene alla scadenza del contratto; l’ammontare del prezzo di riscatto oscilla tra l’1% e il 2% del costo originale del bene e viene definito al momento della stipula del contratto. 1) LEASING FINANZIARIO: contratto attraverso il quale una banca o una società finanziaria (concedente o locatore) acquista da fornitori terzi dei beni di qualsiasi natura, mobili o immobili, per concederli in uso a un soggetto (utilizzatore o locatario) per un periodo di tempo prefissato e mediante il pagamento di un canone periodico di leasing. Tale fattispecie implica un rapporto trilaterale tra il concedente del bene, il fornitore del bene e l’utilizzatore del bene: Vantaggi per gli utilizzatori che derivano dal leasing finanziario: ▪ opportunità per le PMI che possono avere difficoltà nel reperire risorse finanziare nel poter costruire/rinnovare impianti ed investire nelle moderne tecnologie; ▪ consente di evitare ingenti immobilizzazioni dando comunque la possibilità di utilizzare il bene oggetto del contratto nei processi produttivi e di diventare proprietari del bene al termine del periodo contrattuale. Al termine del contratto l’utilizzatore potrà: − restituire il bene − rinnovare il contratto, con la corresponsione di un canone ridotto rispetto al precedente − acquistare il bene stesso, mediante il pagamento di un prezzo prefissato all’atto della stipulazione del contratto (prezzo di riscatto) 2) LEASING OPERATIVO: si tratta di un contratto attraverso il quale il produttore del bene/concedente concede il bene oggetto dell’operazione in uso al cliente-utilizzatore per un periodo di tempo prefissato e mediante il pagamento di un canone periodico di leasing. Questa operazione implica un rapporto bilaterale, tra il produttore del bene/concedente (è negato alle banche) ed il cliente-utilizzatore: - Finalità: tipicamente, il locatario si avvale di questa tipologia di leasing per ottenere la disponibilità temporanea di un bene strumentale (per questo il riscatto del bene locato rappresenta una conclusione poco frequente). - Bene oggetto del leasing: altamente standardizzato (locatore non ha difficoltà a venderlo o a concederlo nuovamente in locazione). - Scadenza del contratto: restituzione del bene o rinnovo del contratto o il riscatto del bene. 3) LEASE BACK (o leasing back): si configura come un’operazione di sale and lease back, nella quale il cliente si presenta nella doppia veste di fornitore e utilizzatore del bene concesso in leasing. Operativamente è lo stesso cliente a vendere a una società finanziaria (non ad una banca!) il bene, che gli verrà contestualmente concesso in leasing secondo le consuete modalità, con il diritto di tornare in possesso del bene una volta terminato il periodo di locazione. Per il cliente-utilizzatore: operazione di autofinanziamento (situazione di crisi di liquidità) dalla quale ricava la liquidità necessaria per realizzare un progetto senza perdere l’utilizzo di un bene strumentale al sostegno del proprio business. 4) LEASING STRUMENTALE: contratti aventi ad oggetto beni strumentali per l’attività d’impresa − leasing immobiliare: ha per oggetto immobili ed ha una durata piuttosto lunga (tipicamente ventennale) e prevede il pagamento di canoni legati a parametri di caratteri reale, come il costo medio di costruzione di un’immobile. Nel caso del leasing immobiliare, il calcolo del prezzo di riscatto risulta molto complesso e considera anche il potenziale incremento del valore dell’immobile. − leasing agevolato: a favore di imprese operanti in particolari zone geografiche (in particolare le aree economicamente depresse) ovvero appartenenti a specifiche categorie produttive (tipico è il caso dell’artigianato). Le agevolazioni chiaramente devono essere gestite da apposite leggi. − leasing automobilistico: ha per oggetto autovetture e autocarri. Tipologie: single leasing (riguarda la locazione di una sola automobile) vs fleet leasing (riguarda un insieme di automezzi) full leasing (il canone comprende tutti una serie di servizi legati all’automobile, come ad esempio il pagamento della tassa di circolazione, la copertura assicurativa, ecc.) I Servizi di Investimento e La gestione collettiva del risparmio Nel mondo del risparmio, non esistono soltanto gli strumenti della raccolta diretta, ma esistono anche degli strumenti che possono essere sottoscritti dai soggetti risparmiatori ed investitori che non entrano direttamente nel rapporto di credito-debito con la banca (perché il soggetto emittente di questi strumenti non è la banca, ma è un soggetto terzo); per soddisfare le esigenze di risparmio dei propri clienti, la banca realizza la raccolta indiretta → ciò che vedremo ora fa riferimento alla raccolta bancaria indiretta, ovvero tutti gli strumenti finanziari che non sono di matrice strettamente bancaria, quindi non emessi dalla banca ma da soggetti terzi, e che possono trovarsi negoziati all’interno dei mercati mobiliari. I Servizi di Investimento: fonti normative o MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) direttiva dell'Unione Europea 2004/39/ECe 2006/73/EC recepite in Italia nel 2007 o la direttiva MiFID o Markets in financial instruments directive (2004/39/EC) ha disciplinato dal 31 gennaio 2007 al 2 gennaio 2018 i mercati finanziari dell'Unione europea o dal 3 gennaio 2018 è entrata in vigore in tutta l'Unione la nuova direttiva MiFID II (2014/65/EU) che, insieme alla MiFIR o Markets in financial instruments regulation(regolamento EU n. 600/2014) ha preso il posto delle precedente regolamentazione europea o D.Lgs n. 58 del 24/2/1998 (TUF) → il Testo Unico della Finanza rappresenta la principale fonte normativa del nostro paese; questo decreto n. 58 del 24/2/1998, detto anche legge Draghi, ha recepito tutta una serie di successivi eventi normativi e ultimo tra questi la emissione della direttiva dell’Unione Europea MiFID 2, che ha modificato in maniera rilevante il rapporto che esiste tra il mondo delle banche e il mondo dei soggetti investitori e dei risparmiatori. o regolamento Intermediari CONSOB adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successivamente modificato con delibere n. 16736 del 18 dicembre 2008, n. 17581 del 3 dicembre 2010, n. 18210 del 9 maggio 2012 e n. 19094 dell’8 gennaio 2015. Novità di MiFID 2 Le regole di condotta degli intermediari che prestano servizi di investimento, le modalità di funzionamento dei mercati e i doveri di trasparenza e correttezza verso la clientela sono stati ribaditi e rafforzati principalmente attraverso: ➢ l’innalzamento del livello di informazioni da fornire ai clienti, attraverso un processo graduale, sistematico e continuo di educazione finanziaria; ➢ l’aumento della trasparenza sulle caratteristiche dei prodotti e dei servizi prestati e soprattutto nell’ambito dei costi applicati ai servizi (divieto di non evidenziare i costi); ➢ la previsione di processi di product governance che assicurino la rispondenza dei prodotti in termini di caratteristiche e target di clientela durante tutto il loro ciclo di vita; ➢ l’aggiornamento continuo e certificato delle competenze e conoscenze del personale dedicato all’attività di consulenza e a contatto con la clientela; ➢ l’aumento del livello di trasparenza ed efficienza dei mercati finanziari. Strumenti finanziari: definizione La nozione di strumenti finanziari è stata introdotta nel nostro ordinamento dal d.lg. 23 luglio 1996 n. 415 (art.1), in attuazione della direttiva comunitaria n. 22 del 10.5.1993 relativa ai servizi di investimento. Gli strumenti finanziari costituiscono l’oggetto dell’attività concernente i servizi di investimento. Gli strumenti finanziari si possono dividere in 2 macroaree: i VALORI MOBILIARI e gli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI. VALORI MOBILIARI: le azioni, per cui le quote di capitale sociale delle imprese, che sono quotate sul mercato, per cui azioni e titoli rappresentativi di capitale di rischio (come i certificati rappresentativi del rapporto di associazione in partecipazione), i titoli di Stato, le obbligazioni e gli altri titoli di debito (come la cambiale finanziaria, obbligazioni di enti locali e il certificato di investimento), se negoziabili sul mercato dei capitali; i titoli normalmente negoziati nel mercato monetario quote dei fondi comuni d’investimento; titoli negoziati che consentono di acquisire i titoli precedentemente elencati e i relativi indici. tutti questi strumenti, laddove non siano di emissione bancaria, sono riconducibili alla raccolta bancaria indiretta. il legislatore assimila al servizio di ricezione e trasmissione di ordini, il servizio di mediazione. L’identificazione delle caratteristiche di questa attività può partire dal diritto comune, ossia dall’art. 1754 c.c.: la definizione del TUF ricalca i tratti propri del rapporto di mediazione, quale ricavabile dalla disciplina codicistica. La Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione questo servizio si sostanzia nella gestione di sistemi multilaterali che consentono l’incontro, al loro interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti (comma 5-octies). nell’impostazione della MiFID, i sistemi multilaterali si affiancano ai mercati regolamentati veri e propri e agli internalizzatori sistematici come possibili trading venues per l’esecuzione delle operazioni su strumenti finanziari. Non a caso, la definizione di sistema multilaterale di negoziazione è molto vicina a quella di mercato regolamentato [art. 1, comma 1, lett. w-ter)], in quanto le due funzioni sono per molti aspetti sovrapponibili la gestione di sistemi multilaterali di negoziazione configura un’attività di investimento, in quanto il rapporto che intercorre tra il gestore del sistema e i partecipanti allo stesso non è tecnicamente configurabile come prestazione di servizio. Ne derivano importanti differenze rispetto alle regole applicabili alla prestazione degli altri servizi di investimento, con particolare riguardo alle regole di comportamento. I Servizi accessori I servizi di investimento vanno distinti dai cosiddetti servizi accessori, che generano importanti entrate commissionali per le banche, che aiutano insieme alle altre commissioni relative ai servizi di investimento, di aumentare la massa dei ricavi. Questi ultimi non sono soggetti a riserva di attività a favore degli intermediari abilitati alla prestazione dei servizi di investimento. Per servizi accessori si intendono (art. 1, comma 6, TUF): a) custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi b) locazione di cassette di sicurezza c) concessione di finanziamenti agli investitori per effettuare un’operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto finanziatore d) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l’acquisto di imprese e) servizi connessi all’emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l’organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento f) ricerca in materia di investimenti, analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari g) intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi di investimento g-bis) attività e servizi individuati con regolamento del Ministro dell’economia, sentite la Banca d’Italia e la Consob, e connessi alla prestazione di servizi di investimento e accessori aventi ad oggetti strumenti derivati i servizi accessori non sono attività soggette a riserva, per cui possono essere liberamente svolti anche da soggetti non abilitati. Inoltre, il termine “accessorio” non significa che i servizi debbano necessariamente essere prestati in via ausiliaria o strumentale rispetto ad un servizio di investimento; è dunque legittimo che un intermediario abilitato alla prestazione di servizi di investimento svolga servizi accessori anche in via autonoma, senza cioè che questi siano di supporto al servizio di investimento la possibilità di prestare servizi accessori è disciplinata diversamente in funzione delle categorie di soggetti abilitati le Sim e le banche sono autorizzate a prestare tutti i servizi accessori senza eccezione alcuna. Le SGR e le società finanziarie possono svolgere soltanto alcuni servizi accessori (limitazioni vi sono anche per i residuali agenti di cambio) nella prestazione dei servizi accessori, gli intermediari devono osservare le regole generali di comportamento relative allo svolgimento dei servizi di investimento La Gestione di portafogli Per gestione di portafogli (art. 1, comma 5-quinquies, TUF) si intende la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari e nell’ambito di un mandato conferito dal cliente. un primo elemento di specificità è la “individualizzazione” del servizio. L’attività si basa su un rapporto personale tra investitore e intermediario: il primo affida al gestore uno specifico patrimonio che resta distinto sia dal patrimonio dell’intermediario sia da quello di altri eventuali investitori. il patrimonio gestito può anche essere depositato presso un soggetto terzo, purché l’intermediario abbia il potere di accedervi per il compimento delle operazioni che rientrano nell’attività gestoria. un secondo elemento caratterizzante attiene alla discrezionalità del gestore. L’attribuzione di ampi margini di discrezionalità in capo all’intermediario è elemento fortemente distintivo della gestione rispetto agli altri servizi di investimento nei quali l’intermediario agisce solitamente a seguito di ordini specifici del cliente e in base ad una discrezionalità meramente tecnica. Sono, dunque, escluse dal servizio tutte le attività che sono prive di tale tipo di discrezionalità. un concetto che rileva nella definizione del servizio di gestione è quello di “portafogli di investimento”, nozione non specificata dalla normativa. appare evidente che la nozione di portafogli di investimento non si esaurisce in quella di strumento finanziario, in quanto essa può ricomprendere anche beni e attività diversi dagli strumenti finanziari e dal denaro (ad esempio valute). Si ritiene, però, che il portafogli debba essere composto in maniera almeno prevalente da strumenti finanziari. rispetto al servizio di gestione collettiva del risparmio le differenze attengono alle modalità di svolgimento ma anche alla struttura e alla natura del servizio stesso. quanto alla struttura, la gestione collettiva si caratterizza per l’intervento di tre distinti soggetti: investitore, gestore e banca depositaria. diversa è anche la natura, perché nella gestione collettiva, il gestore opera non nell’interesse del singolo investitore, ma di una massa indifferenziata di investitori (i partecipanti al fondo); cosa, invece, possibile nel servizio di gestione individuale, anche se non sempre il grado di personalizzazione dell’investimento è particolarmente significativo. La Gestione collettiva del risparmio La gestione collettiva del risparmio è il servizio che si realizza attraverso − la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni di investimento e l’amministrazione dei rapporti con i partecipanti; − la gestione del patrimonio di OICR di propria o altrui istituzione, cioè fondi comuni e SICAV. Riserva di attività la prestazione dell’attività di gestione collettiva del risparmio è riservata esclusivamente a due soggetti: le SGR e le SICAV, a ciò autorizzate da Banca d’Italia, sentita la Consob. a differenza delle SICAV che possono svolgere solo la gestione collettiva del risparmio, alle SGR sono anche consentiti l’esercizio della gestione patrimoniale su base individuale e l’istituzione e la gestione di fondi pensione aperti. Fondo comune di investimento prodotto tipico di una Società di gestione del Risparmio (SGR) è il fondo comune di investimento, ovvero un compendio patrimoniale autonomo, conferito da una massa di investitori che ne condividono gli obiettivi di investimento, ed è suddiviso in quote unitarie e gestito in monte. secondo questa definizione, la partecipazione del risparmiatore (detto titolare di quote) si realizza perciò attraverso la sottoscrizione di quote del fondo stesso, a fronte del conferimento di risorse finanziarie. ciascun partecipante detiene, pertanto, un numero di quote, tutte di uguale valore e con uguali diritti, proporzionale all’importo che ha versato a titolo di sottoscrizione. Il patrimonio del fondo costituisce patrimonio autonomo e separato da quello della SGR e dal patrimonio dei singoli partecipanti!! (molto importante, perché nel caso in cui la SGR fallisca, tutto il compendio patrimoniale investito nel fondo comune è segregato, per cui ognuno di noi che partecipasse con il proprio risparmio ad un fondo comune di investimento, partecipa al compendio patrimoniale e quindi ha tutti gli investimenti che vengono fatti ma nulla ha a che fare con le vicende nelle quali può incorrere la SGR). Le due tipologie di fondo comune di investimento sono: fondo aperto: si caratterizza per il fatto che è sottoscrivibile nella sua vita; ha la possibilità di acquistare e vendere quote del fondo comune senza alcuna limitazione; fondo chiuso: si caratterizza per essere un compendio patrimoniale che viene costruito in un periodo che viene detto periodo di collocamento (es. 2, 3 o 4 mesi), per cui la SGR cerca di ottenere un certo numero di sottoscrittori che generino un compendio patrimoniale e al raggiungimento di una certa soglia di patrimonio non vi è più data la possibilità di far sottoscrivere nuovi sottoscrittori. Il fondo chiuso può essere: − fondo chiuso mobiliare − fondo chiuso mobiliare Funzionamento del fondo comune dal punto di vista della sottoscrizione Esistono 2 grandi categorie: sottoscrizione in unica soluzione (PIC) sottoscrizione rateale o periodica (PAC) La consulenza in materia di investimenti La consulenza in materia di investimenti è una attività di investimento recente, perché è stata introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento nel 2007, con il recepimento della MiFID, che ha riportato la consulenza tra i servizi di investimento, in quanto, già nella legge n. 1/1991, la consulenza figurava tra le attività riservate per essere poi “spostata” tra i servizi accessori, con il recepimento della direttiva 93/22CE. Questo servizio ha cambiato radicalmente il rapporto tra il mondo delle banche e il mondo dei clienti, perché la banca si rende in maniera efficientemente più responsabile delle scelte di allocazione di risparmio dei propri clienti, in quanto prima della MiFID il rapporto cliente-banca era un rapporto basato esclusivamente sullo svolgimento di un servizio di fatto di brokeraggio o di necessità di negoziazioni di determinati strumenti finanziari. Con la MiFID, per consulenza in materia di investimenti si intende «la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. (= quindi da un lato la banca si impegna ad intraprendere un percorso conoscitivo di tutta una serie di aspetti legati al comportamento del cliente; es. hanno l’obbligo di conoscere il cliente, di studiare con il cliente gli obiettivi di investimento, le conoscenze che un determinato cliente ha degli strumenti finanziari) La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione» (comma 5-septies) I tratti distintivi di questo tipo di attività sono rappresentati da: − personalizzazione (quindi un rapporto non standardizzato) − natura determinata (con la focalizzazione su obiettivi che la banca, attraverso la propria esperienza, aiuta a raggiungere, rispetto alle esigenze del cliente). Pertanto il servizio di consulenza si differenzia da altre attività che assumono carattere di generalità, ossia sono rivolte a più soggetti senza tenere conto delle esigenze di un determinato investitore. La consulenza consiste nel rilascio di consigli specifici, cioè riferiti ad un particolare strumento finanziario. La normativa dell’A/B prevede il trasferimento a terzi mediante girata. Tuttavia la normativa antiriciclaggio consente solo la girata per l’incasso. 3. Cambiale La cambiale è un titolo di credito formale ed astratto che attribuisce al possessore, legittimato da idonea intestazione, il diritto ad ottenere il pagamento della somma indicata sul titolo stesso alla scadenza e nel luogo previsto dal documento. Forme tecniche: ▪ cambiale pagherò: promessa incondizionata di pagamento con la quale il debitore (traente) si impegna, sottoscrivendo la cambiale, al pagamento di un preciso importo nei termini previsti ad un determinato beneficiario; ▪ cambiale tratta: ordine di pagamento che impone al debitore di pagare ad un beneficiario la somma indicata. L’impegno a pagare si formalizza con la accettazione da parte del debitore con l’apposizione della propria firma sul titolo. SOGGETTI COINVOLTI: creditore: detiene la cambiale la consegna prima della scadenza alla propria banca (dopo averla girata per l’incasso). banca del creditore: una volta che il creditore gli ha consegnato la cambiale, si occuperà di inviarla alla banca domiciliataria indicata (banca del debitore). banca del debitore: alla scadenza della cambiale provvederà ad addebitare il conto corrente e restituirà il titolo al debitore stesso, inviando l’importo in via telematica alla banca del creditore. Nel caso di assenza di fondi, invece, si procede nella elevazione del protesto avallante (eventuale): agisce quale garante a favore del debitore principale. Nel caso delle cambiali è prevista, infatti, la apposizione a margine del titolo della dicitura per avallo sottoscritta da un soggetto terzo diventando così obbligato nel caso di insolvenza del debitore principale. Ai sensi dell’art. 37 del r.d. 1669/33, cosiddetta legge cambiaria, l’avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l’avallo è stato dato. REQUISITI FORMALI: • la denominazione di cambiale inserita nel titolo; • la promessa o l’ordine di pagare una somma determinata; • il nome, il luogo e la data di nascita del debitore (trattario); • l’indicazione della scadenza e del luogo di pagamento (domiciliazione: in genere la banca del debitore); • il nome del beneficiario; • il luogo e data di emissione del titolo; • la sottoscrizione del debitore • l’apposizione a margine del titolo della dicitura per avallo (se presente) Gli strumenti ed i servizi non cartacei di pagamento e di incasso - Strumenti non cartacei di pagamento: lo sviluppo di strumenti di pagamento innovativi, in grado di sfruttare le potenzialità offerte dalla tecnologia informatica, consente di modernizzare le abitudini di pagamento dei cittadini, delle imprese e della Pubblica amministrazione, migliorare la fluidità delle transazioni, sostenere la crescita economica. - Servizi di incasso commerciale elettronico: procedure informatiche diversificate a seconda di specifiche esigenze del cliente che consentono una rapida esecuzione delle operazioni di incasso dei crediti grazie al sistema elettronico e standardizzato su cui si fondano. → offrendo questi servizi di incasso e fornendo ai propri clienti gli strumenti non cartacei di pagamento, le banche offrono alla propria clientela strumenti che, sostituendo il contante, permettono di ottimizzare e automatizzare la gestione dei pagamenti, ma anche servizi elettronici standardizzati atti a supportare le operazioni di incasso commerciale. GLI STRUMENTI NON CARTACEI DI PAGAMENTO Carte di pagamento: sono supporti plastificati di dimensioni standardizzate, emessi da banche o altri istituti finanziari e che, nati in origine solamente per poter prelevare presso gli sportelli automatici della propria banca denaro contante, offrono oggi al titolare/possessore la possibilità di attivare una ampia gamma di servizi di natura monetaria o finanziaria. operazioni: • prelievo di denaro contante: sia in moneta nazionale sia estera, presso sportelli automatici bancari, chiamati ATM (Automatic Teller Machine) • pagamento: presso punti vendita commerciali (diffusi in qualunque parte del mondo) dotati di terminali POS (Point of Sales) oppure pagamenti di qualsiasi natura sulla rete internet • pagamento dilazionato: a fronte di una spesa immediata, il pagamento avverrà in un momento successivo • pagamento rateale: a fronte di una spesa immediata, il pagamento avverrà in rate periodiche successive Le principali tipologie di carte di pagamento: carte di credito (a saldo o revolving): carte di credito prepagate (o ricaricabili) carte di debito (nel nostro Paese, chiamate semplicemente Bancomat) Negli ultimi anni accanto a queste si sono diffuse: carte di pagamento ibride (ovvero le carte conto) carte innovative (contactless) In base al momento in cui al titolare della carta vengono addebitati i fondi spesi o prelevati si distinguono: carte pay before: versamento anticipato di fondi effettuato all’emittente (es. carte di credito prepagate) carte pay later: i fondi spesi/prelevati vengono addebitati, di norma, a partire dal mese successivo (es. carte di credito) carte pay now: i fondi spesi o prelevati vengono addebitati sul proprio conto corrente bancario nel momento stesso in cui vengono spesi o prelevati (carte di debito) In base alla clientela utilizzatrice si distinguno: carte personali carte aziendali 1. CARTE DI CREDITO carte di credito a saldo: prevedono un unico addebito periodico quale somma di tutte le spese effettuate in un dato periodo carte di credito revolving (revolving cards): offrono la possibilità di effettuare il rimborso rateale, solitamente con cadenza mensile, dell’importo complessivo speso in un determinato periodo, dietro corresponsione di un saggio di interesse alla banca emittente Sono carte pay later con una duplice funzione: − funzione di natura monetaria: possibilità di utilizzo al posto della moneta legale − funzione di natura creditizia: consente al titolare di usufruire di un credito per il periodo di tempo compreso tra la data dell’acquisto e quella in cui avviene l’effettivo addebito dello stesso 2. CARTE DI CREDITO PREPAGATE: vengono rilasciate solo dopo un versamento anticipato di fondi all’emittente (carte pay before) e per ottenerla NON è necessaria la titolarità di un conto corrente, né viene effettuata da parte dell’emittente una valutazione di solvibilità del prenditore della carta. Utilizzi: a. se non si dispone, o non si vuole utilizzare, un conto corrente bancario o postale b. se non si dispone dei requisiti per possedere una carta di credito c. per effettuare acquisti via internet o telefonici, limitando in questo caso i rischi di frode all’importo caricato sulla carta (generalmente inferiore ai limiti massimi di spesa previsti per le carte di credito e di debito) d. per effettuare operazioni di pagamento presso negozi o via internet ed è abilitata per operazioni di prelievo di contante presso sportelli ATM (anche all’estero) Massimale di spesa: importo effettivamente caricato sulla carta. Fattispecie: Carte anonime (al portatore): La detenzione della carta ne legittima l’uso, per questo i dati della stessa ed il PIN devono essere posseduti da una sola persona. Spesso utilizzate da minorenni cui sono preclusi i servizi bancari ed ai quali si desidera assegnare un «portafoglio digitale» per evitare il trasporto di denaro contante ed i rischi connessi. (Max importo ricaricabile 250 euro). Carte nominative: sulla tessera sono riportati i riferimenti del titolare della carta stessa. Possono essere ricaricate fino a un valore massimo stabilito dall’emittente. Emittenti: Banche Poste Italiane Istituti di moneta elettronica (IMEL) e da Istituti di pagamento (IP) direttamente da fornitori di beni e servizi (gift card) 3. CARTE DI DEBITO (Bancomat): nata storicamente come sola carta di prelievo, consente al titolare di effettuare, in Italia e all’estero (se la carta è collegata a circuiti internazionali), prelievi di contante da sportelli automatici (ATM) di qualunque banca aderente al circuito e pagamenti presso gli esercenti dotati delle apparecchiature POS. Le operazioni di prelievo di contante e di pagamento con carte di debito sono addebitate sul conto corrente del titolare pressoché contestualmente alle transazioni effettuate (carte pay now). limiti di prelievo: sono fissati in autonomia dalla medesima banca in funzione del profilo del cliente e secondo una attenta strategia di limitazione dei rischi di frode informatica. nel caso di mancanza di fondi sul conto corrente, la carta di debito non permette di effettuare né prelievi né pagamenti. utilizzo: i servizi a cui si può accedere utilizzando la carta di debito sugli ATM sono molteplici, e vanno dalla possibilità di ricaricare il telefono cellulare, al pagamento di bollette telefoniche e di energia elettrica, del bollo auto, dei bollettini MAV e RAV e di quelli postali, al pagamento di pedaggi autostradali (FastPay) fino alla consultazione del saldo e dei movimenti del conto corrente e la visualizzazione dei prodotti offerti dalla banca. costo: canone annuo non sono previste commissioni per l’uso della carta nella funzione di pagamento; solo nel caso dei prelievi di contante presso ATM che non appartengono al circuito della banca emittente, o per i prelievi di valuta all’estero, è possibile l’addebito di una commissione per il prelievo. 4. CARTE CONTO: sono carte di debito ricaricabili (carte pay before) dotate di un codice identificativo IBAN grazie al quale il possessore può svolgere operazioni che le semplici ricaricabili non consentono di fare Vengono definite carte ibride, poiché abbinano alla praticità delle ricaricabili la funzionalità completa delle operazioni bancarie; sono perciò definite anche carte multifunzione. limiti: hanno limiti massimi di ricarica sensibilmente più elevati rispetto alle tradizionali prepagate costi: non prevedono generalmente costi di emissione ma, nella maggior parte dei casi, il pagamento di un canone mensile. Non è previsto il pagamento dell’imposta di bollo, dei costi di tenuta conto, né di eventuali interessi debitori non potendo generare scoperti di conto utilizzo: le carte conto offrono le funzionalità di base di un conto corrente, consentendo quindi l’accredito dello stipendio, l’esecuzione di prelievi e pagamenti, il versamento di contante per mezzo di ATM evoluti. Alcune carte conto permettono di ricevere ed effettuare bonifici anche dall’estero e nell’area SEPA, ricaricare il telefono, pagare le utenze domestiche e il pedaggio autostradale. Sono predisposte anche per fare acquisti su internet o nei negozi convenzionati con il circuito della carta, sia in Italia che all’estero.