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Esercizi di informatica prof Botteri, Esercizi di Elementi di Informatica

Esercizi di informatica prof Botteri

Tipologia: Esercizi

2021/2022

In vendita dal 18/07/2022

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Il dibattimento nel processo penale
Il dibattimento è la fase centrale del processo penale, nella quale si procede alla raccolta e acquisizione
delle prove nel rispetto del contraddittorio delle parti. Gli atti preliminari al dibattimento sono quegli gli atti che
precedono la formale apertura del dibattimento, cioè il decreto del presidente del tribunale o della corte
d’assise con il quale, per giustificati motivi, si può anticipare o differire l’udienza dibattimentale (ex art. 465
c.p.p.), l’assunzione urgente, su richiesta di parte e nel rispetto delle forme stabilite per il dibattimento, delle
prove non rinviabili (ex art. 467 c.p.p.).
Il deposito in cancelleria almeno una settimana prima dell’udienza dibattimentale, della lista dei
testimoni, dei periti e consulenti tecnici e delle persone indicate nell’articolo 210 del codice di
procedura penale con l’indicazione delle circostanze su cui verterà l’esame (ex art. 468 c.p.p.).
L’udienza (ex art. 477 c.p.p.) è pubblica a pena di nullità (ex art. 471 comma 1 c.p.p.), fatte salve alcune
eccezioni nelle quali si procede a porte chiuse (ex art. 472 c.p.p.).
In ossequio al principio della "concentrazione" il dibattimento si dovrebbe esaurire in un unica udienza, però
quando non è possibile "il presidente dispone che esso venga proseguito nel giorno seguente non festivo"
(ex art. 477 c.p.p.).
Rientra tra le facoltà del giudice sospendere il dibattimento quando ricorrono ragioni di
necessità (ex art. 477 c.p.p.).
L'articolo 484 del codice di procedura penale prevede che prima di dare inizio al dibattimento il presidente
controlli la regolare costituzione delle parti e che, se all’udienza non sia presente il difensore dell’imputato,
provveda a nominare un altro difensore come sostituto ai sensi dell’articolo 97 comma 4 del codice di
procedura penale.
Il comma 2 bis dell’articolo 484 del codice di procedura penale prescrive anche per questa fase
l’applicazione, se sono compatibili, delle disposizioni degli articoli 420 bis, 420 ter, 420 quater e 420
quinquies del codice di procedura penale relative alla presenza dell’imputato durante l’udienza preliminare.
Successivamente si procede ad esaminare le questioni di carattere preliminare che, a pena di decadenza,
devono essere proposte subito dopo il controllo della regolare costituzione delle parti e, in relazione alle
quali, il giudice provvede con ordinanza (ex art. 491 c.p.p.).
Si tratta delle questioni relative alla competenza per territorio o per connessione, la nullità degli atti
processuali, la costituzione della parte civile (che può avvenire non oltre questo momento), la citazione o la
presenza del responsabile civile e della persona civilmente obbligata e degli enti o la presenza delle
associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato.
Le questioni vengono discusse, nei limiti di tempo necessari per la loro illustrazione, dal pubblico ministero,
prima, e da un difensore per ogni parte, poi.
Non sono ammesse repliche. Compiute le attività descritte sopra, il presidente dichiara aperto dibattimento ai
sensi dell’articolo 492 del codice di procedura penale. Le parti, nell’ordine indicato dall’articolo 493 del codice
di procedura penale procedono alla richiesta delle prove, che viene avanzata prima dal pubblico ministero, il
quale indica i fatti che intende provare e chiede l’ammissione delle prove, poi dal difensore della parte civile,
del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell’imputato.

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Il dibattimento nel processo penale

Il dibattimento è la fase centrale del processo penale, nella quale si procede alla raccolta e acquisizione delle prove nel rispetto del contraddittorio delle parti. Gli atti preliminari al dibattimento sono quegli gli atti che precedono la formale apertura del dibattimento, cioè il decreto del presidente del tribunale o della corte d’assise con il quale, per giustificati motivi, si può anticipare o differire l’udienza dibattimentale (ex art. 465 c.p.p.), l’assunzione urgente, su richiesta di parte e nel rispetto delle forme stabilite per il dibattimento, delle prove non rinviabili (ex art. 467 c.p.p.). Il deposito in cancelleria almeno una settimana prima dell’udienza dibattimentale, della lista dei testimoni, dei periti e consulenti tecnici e delle persone indicate nell’articolo 210 del codice di procedura penale con l’indicazione delle circostanze su cui verterà l’esame (ex art. 468 c.p.p.). L’udienza (ex art. 477 c.p.p.) è pubblica a pena di nullità (ex art. 471 comma 1 c.p.p.), fatte salve alcune eccezioni nelle quali si procede a porte chiuse (ex art. 472 c.p.p.). In ossequio al principio della "concentrazione" il dibattimento si dovrebbe esaurire in un unica udienza, però quando non è possibile "il presidente dispone che esso venga proseguito nel giorno seguente non festivo" (ex art. 477 c.p.p.). Rientra tra le facoltà del giudice sospendere il dibattimento quando ricorrono ragioni di necessità (ex art. 477 c.p.p.). L'articolo 484 del codice di procedura penale prevede che prima di dare inizio al dibattimento il presidente controlli la regolare costituzione delle parti e che, se all’udienza non sia presente il difensore dell’imputato, provveda a nominare un altro difensore come sostituto ai sensi dell’articolo 97 comma 4 del codice di procedura penale. Il comma 2 bis dell’articolo 484 del codice di procedura penale prescrive anche per questa fase l’applicazione, se sono compatibili, delle disposizioni degli articoli 420 bis, 420 ter, 420 quater e 420 quinquies del codice di procedura penale relative alla presenza dell’imputato durante l’udienza preliminare. Successivamente si procede ad esaminare le questioni di carattere preliminare che, a pena di decadenza, devono essere proposte subito dopo il controllo della regolare costituzione delle parti e, in relazione alle quali, il giudice provvede con ordinanza (ex art. 491 c.p.p.). Si tratta delle questioni relative alla competenza per territorio o per connessione, la nullità degli atti processuali, la costituzione della parte civile (che può avvenire non oltre questo momento), la citazione o la presenza del responsabile civile e della persona civilmente obbligata e degli enti o la presenza delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato. Le questioni vengono discusse, nei limiti di tempo necessari per la loro illustrazione, dal pubblico ministero, prima, e da un difensore per ogni parte, poi. Non sono ammesse repliche. Compiute le attività descritte sopra, il presidente dichiara aperto dibattimento ai sensi dell’articolo 492 del codice di procedura penale. Le parti, nell’ordine indicato dall’articolo 493 del codice di procedura penale procedono alla richiesta delle prove, che viene avanzata prima dal pubblico ministero, il quale indica i fatti che intende provare e chiede l’ammissione delle prove, poi dal difensore della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell’imputato.