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Esercizi obbligatori botteri, Esercizi di Fondamenti di informatica

Esercitazione obbligatorie abilità informatiche e- Campus

Tipologia: Esercizi

2022/2023

Caricato il 07/08/2024

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francesco-verdicchio-1 🇮🇹

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LO STUDIO PROFESSIONALE DEL FISIOTERAPISTA
Lo studio del Fisioterapista: definizioni e procedure di apertura. Def. A: Lo STUDIO
PROFESSIONALE DEL FISIOTERAPISTA è il luogo fisico in cui il
professionista abilitato, in forma singola o associata e senza l’ausilio di
collaboratori, esercita autonomamente e responsabilmente la propria attività
libero-professionale in base ai D.M. 741-94 e successive modificazioni.
Def. B: Per professionisti abilitati si intendono i Laureati in Fisioterapia, i Diplomati
Lo STUDIO PROFESSIONALE DEL FISIOTERAPISTA è il luogo fisico in
cui il professionista abilitato, in forma singola o associata e senza l’ausilio di
collaboratori, esercita autonomamente e responsabilmente la propria attività
liberoprofessionale in base ai D.M. 741-94 e successive modificazioni.
Def. C: Per professionisti abilitati si intendono i Laureati in Fisioterapia, i Diplomati
Universitari in Fisioterapia e tutti i Titoli di Terapista della Riabilitazione
equipollenti in base all’articolo 4 comma 1 della legge 42/99 e successive
modificazioni/integrazioni. Lo Studio Professionale non necessita di alcuna
autorizzazione ad eccezione di quella inerente la possibilità di effettuare
pubblicità sanitaria che, in base alla legge 175/92 ed al D.M. 657/94, va
richiesta al Sindaco competente per territorio.
Def. D: PER APRIRE LO STUDIO DEL FISIOTERAPISTA, è sufficiente recapitare
al Sindaco competente per territorio la Denuncia d’Inizio Attività (D.I.A.). Alla
D.I.A. vanno allegati il Titolo abilitante alla Professione Sanitaria di
Fisioterapista, la Planimetria e la Destinazione d’Uso dei locali. Non bisogna
assolutamente confondere lo Studio Professionale, adibito espressamente
all’esercizio libero professionale, con l’Ambulatorio di FisioKinesiterapia,
regolamentato dal D.P.R. n°37 del 14 Planimetria con copia dell’attestato di
disponibilità dei locali (contratto di locazione,di comodato, di proprietà,ecc.) e
la Destinazione d’Uso dei locali. Non bisogna assolutamente confondere lo
Studio Professionale, adibito espressamente all’esercizio libero professionale,
con l’Ambulatorio di FisioKinesiterapia, regolamentato dal D.P.R. n°37 del 14
Gennaio 1997, dove è necessaria la direzione medica.
Def. E: Il Fisioterapista, fermo restando e fatti salvi i requisiti di sicurezza
dell’impiantistica elettrica dello proprio Studio, può utilizzare apparecchiature
Elettromedicali di Terapia Fisica complementari al proprio esercizio
professionale. Pertanto, chi intende iniziare la libera professione in uno Studio
Professionale, deve seguire la seguente procedura: 1) Comunicazione di
apertura dello studio tramite Denuncia d’Inizio Attività da recapitare, di norma,
al Sindaco o alla ASL di ubicazione in base alle specifiche normative regionali.
2) Alla presente comunicazione, chiamata D.I.A. (Denuncia d’Inizio Attività),
vanno allegati il Diploma di Laurea Triennale in Fisioterapia o Titolo
Equipollente (Diploma Universitario di Fisioterapista o di Terapista della
Riabilitazione), la Planimetria con copia dell’attestato di disponibilità dei locali
(contratto di locazione, di comodato, di proprietà, ecc.) e la destinazione d’uso
dei locali
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LO STUDIO PROFESSIONALE DEL FISIOTERAPISTA

Lo studio del Fisioterapista: definizioni e procedure di apertura. Def. A: Lo STUDIO PROFESSIONALE DEL FISIOTERAPISTA è il luogo fisico in cui il professionista abilitato, in forma singola o associata e senza l’ausilio di collaboratori, esercita autonomamente e responsabilmente la propria attività libero-professionale in base ai D.M. 741-94 e successive modificazioni. Def. B: Per professionisti abilitati si intendono i Laureati in Fisioterapia, i Diplomati Lo STUDIO PROFESSIONALE DEL FISIOTERAPISTA è il luogo fisico in cui il professionista abilitato, in forma singola o associata e senza l’ausilio di collaboratori, esercita autonomamente e responsabilmente la propria attività liberoprofessionale in base ai D.M. 741-94 e successive modificazioni. Def. C: Per professionisti abilitati si intendono i Laureati in Fisioterapia, i Diplomati Universitari in Fisioterapia e tutti i Titoli di Terapista della Riabilitazione equipollenti in base all’articolo 4 comma 1 della legge 42/99 e successive modificazioni/integrazioni. Lo Studio Professionale non necessita di alcuna autorizzazione ad eccezione di quella inerente la possibilità di effettuare pubblicità sanitaria che, in base alla legge 175/92 ed al D.M. 657/94, va richiesta al Sindaco competente per territorio. Def. D: PER APRIRE LO STUDIO DEL FISIOTERAPISTA, è sufficiente recapitare al Sindaco competente per territorio la Denuncia d’Inizio Attività (D.I.A.). Alla D.I.A. vanno allegati il Titolo abilitante alla Professione Sanitaria di Fisioterapista, la Planimetria e la Destinazione d’Uso dei locali. Non bisogna assolutamente confondere lo Studio Professionale, adibito espressamente all’esercizio libero professionale, con l’Ambulatorio di FisioKinesiterapia, regolamentato dal D.P.R. n°37 del 14 Planimetria con copia dell’attestato di disponibilità dei locali (contratto di locazione,di comodato, di proprietà,ecc.) e la Destinazione d’Uso dei locali. Non bisogna assolutamente confondere lo Studio Professionale, adibito espressamente all’esercizio libero professionale, con l’Ambulatorio di FisioKinesiterapia, regolamentato dal D.P.R. n°37 del 14 Gennaio 1997, dove è necessaria la direzione medica. Def. E: Il Fisioterapista, fermo restando e fatti salvi i requisiti di sicurezza dell’impiantistica elettrica dello proprio Studio, può utilizzare apparecchiature Elettromedicali di Terapia Fisica complementari al proprio esercizio professionale. Pertanto, chi intende iniziare la libera professione in uno Studio Professionale, deve seguire la seguente procedura: 1) Comunicazione di apertura dello studio tramite Denuncia d’Inizio Attività da recapitare, di norma, al Sindaco o alla ASL di ubicazione in base alle specifiche normative regionali.

  1. Alla presente comunicazione, chiamata D.I.A. (Denuncia d’Inizio Attività), vanno allegati il Diploma di Laurea Triennale in Fisioterapia o Titolo Equipollente (Diploma Universitario di Fisioterapista o di Terapista della Riabilitazione), la Planimetria con copia dell’attestato di disponibilità dei locali (contratto di locazione, di comodato, di proprietà, ecc.) e la destinazione d’uso dei locali

L’Istat fornisce periodicamente informazioni sul processo di transizione dalla laurea all’occupazione, attraverso indagini campionarie che rilevano la situazione dei giovani a circa tre anni dalla fine degli studi, chiedendo loro di descrivere le modalità di ricerca del lavoro, i tempi occorsi per il primo inserimento, il tipo di occupazione trovata, il grado di coerenza fra loro svolto e formazione ricevuta all’ università e molte altre informazioni. Il quadro descritto da queste rilevazioni ha finora messo in evidenza la gradualità e, in qualche modo, la lentezza della transizione. In molti casi l’inserimento professionale si realizza soltanto dopo aver attraversato fasi di precario e di lavoro occasionale, ama in ogni caso, entro cinque anni dal conseguimento del titolo oltre il 92 % dei laureati riesce a trovare un lavoro. Prima di analizzare i dati più recenti, relativi all’ indagine effettuata nel 2020 sui laureati del 2018, va ricordato che essi si sono presentati sul mercato del lavoro in una congiunta particolarmente sfavorevole. Infatti, nel periodo che va da ottobre 2018 ad ottobre 2020 il tasso di disoccupazione giovanile è passato dal 33,6 % al 48,1%.