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Libro +appunti per esonero diritto commerciale
Tipologia: Appunti
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Lineamenti di Diritto Commerciale- Marilli Giada (Parte per esonero) Il Diritto Commerciale: un profilo La formazione del diritto commerciale è scandita da alcune grandi tappe che coincidono con fasi di profonda trasformazione della società e dell’economia mondiale ed europea. Troviamo le sue radici nella società medievale dell’Europa mediterranea. Nei comuni, nelle corporazioni di arti e mestieri e a partire dall’XI e XII dopo violenti sommovimenti seguiti alla decadenza e decomposizionedell’impero romano e il loro entrare nell’era feudale. Rinascono le cittadine sopravvissute a stento alle devastazioni e abbandono, ma sorgono nuovi agglomerati dove vi sono fortezze signorile e abbazie vescovili dopo la trasformazione di villaggi in urbanizzazioni d’incrocio e di sosta delle carovane e dei mercanti. I mercanti prendono il nome di pieds poudreux ripercorrono le strade rischiose del continente europeo. In quattro secoli nascono i primi germi degli istituti commercialisti contemporanei: -La Commenda -La Compagnia -La società in accomandita -La società per azioni -Gli affari di cambio -La Cambiale -La banca -L’assicurazione -Il fallimento. Ma per essere tali mancavano i presupposti sociali, politici ed economici e un sistema autonomo e organico di norme destinato a regolare l’attività mercantile e produttiva non corrispondeva ai bisogni della società prevalentemente agricola. Ius civile= costruito a misura di una civitasi cui valori non corrispondevano a quelli mercantili In tempi antichi, mancavano le regole per i commercianti e produttori perché la società si basava principalmente sull'agricoltura e sul lavoro schiavistico. Anche il vecchio sistema legale romano non era adatto al commercio. I giuristi romani e il loro diritto antico hanno comunque influenzato il diritto commerciale moderno, che si è sviluppato durante la "rivoluzione mercantile" del Medioevo. Questo nuovo diritto commerciale si è adattato a una società basata sul lavoro libero, prendendo ispirazione da forme giuridiche antiche. È cresciuto gradualmente, iniziando con la ripresa del commercio marittimo e l'emanazione di leggi non scritte. Alcuni modelli, come il Nomos Rhodion Nautikòs e la commenda, sono emersi tra il VI e il X secolo. Questo modello commerciale ha dominato in Italia ed Europa tra l'XI e il XII secolo. In sintesi, il diritto commerciale moderno è nato per adattarsi a una nuova società basata sul lavoro libero e ha preso forma con il tempo grazie alla ripresa del commercio e all'elaborazione di nuove leggi. Nel passaggio dalla vecchia all'ordine nuovo, il diritto commerciale ha sperimentato cambiamenti significativi. Nella società medioevale, il commercio era al centro, e le regole e le leggi si sono sviluppate per adattarsi a questa realtà. Questo nuovo diritto commerciale ha preso forma da usi delle fiere, scambi, e l'intraprendenza dei mercanti. È stato creato da mercanti, per i mercanti, ed è cresciuto all'interno del sistema feudale. È stato modellato da tribunali, leggi corporative e comunali, atti notarili e consulenza giuridica. Ha preso ispirazione da antiche pratiche e ha integrato influenze dall'Impero bizantino e musulmano.
Questo diritto commerciale aveva caratteristiche uniche rispetto ad altre civiltà sviluppate. Anche se alcune culture, come l'India, avevano ricchi mercanti, mancavano della creatività e dell'elasticità concettuale presenti nelle società mercantili europee come quelle di Firenze, Venezia e altre città. Nel mondo medioevale, i mercanti erano mobili, partecipavano alle fiere in diverse città, facevano affari in luoghi lontani e finanziavano persino le Crociate. Questo periodo è stato un laboratorio di idee e di sviluppo giuridico dinamico. In sintesi, il diritto commerciale ha subito grandi cambiamenti nel passaggio dalla vecchia all'ordine nuovo, ed è stato adattato alle esigenze di una società incentrata sul commercio. È stato creato da mercanti per i mercanti ed è stato influenzato da diverse culture, diventando un modello unico ed elastico nel mondo medioevale. Nel Medioevo, i mercanti avevano un modo particolare per superare il divieto delle usure: la "commenda," conosciuta anche con altri nomi come "collegantia" o "societas maris." Questo contratto permetteva a chi aveva risorse di investirle affidandole a un partner che avrebbe gestito un'affare. Ad esempio, un mercante con denaro poteva investirlo tramite un accordo con un capitano di nave. Questo accordo combinava l'investimento finanziario del possessore (commendator o stans) con l'iniziativa imprenditoriale del capitano (commendatarius o tradens). In pratica, il possessore dava denaro o merci al capitano, che avrebbe gestito l'affare e condiviso gli utili. Se l'impresa avesse avuto successo, il possessore avrebbe ricevuto la sua parte degli utili. Era un modo di fare affari basato sull'investimento e sulla condivisione dei profitti. Il brano discute l'evoluzione del diritto commerciale nel periodo bassomedioevale. Si sottolinea che sebbene ci fossero elementi di continuità, la prevalenza era alla discontinuità durante il passaggio dal vecchio al nuovo ordine. La società medioevale era una società di mercanti, creata e governata da mercanti, che sviluppò istituti e discipline legate agli scambi commerciali e alle fiere. Questi istituti erano influenzati da varie fonti, tra cui l'esperienza bizantina e musulmana. Si fa notare che la creatività giuridica e l'elasticità concettuale della società mercantile di città come Firenze, Venezia, Barcellona e Bruges furono particolarmente significative nello sviluppo del nuovo diritto commerciale. Queste città, insieme alle corporazioni dell'area baltica (Hanse tedesche), furono precursori in questo campo. Al contrario, in alcune civiltà, come Cina, Giappone e alcune regioni dell'India, mancava questa creatività giuridica. Il brano menziona anche il coinvolgimento dei mercanti in viaggi internazionali, nelle Crociate e nelle attività finanziarie, sottolineando la mobilità dei protagonisti e la diversità delle influenze culturali e giuridiche. Il diritto commerciale ha radici interessanti e originali. La "commenda" era una forma di credito che coinvolgeva più parti in affari e incentivava gli investimenti. Si differenziava dal mutuo tradizionale e aveva una struttura diversa rispetto al "prestito a cambio marittimo". La commenda ha introdotto l'idea di limitare la responsabilità all'investimento, un concetto cruciale per il passaggio dalla società medioevale al capitalismo commerciale. Gli atti notarili in luoghi come Genova, Marsiglia e Barcellona hanno contribuito allo sviluppo di queste pratiche, portando alla nascita della cambiale, che semplificava le operazioni finanziarie e i pagamenti. Nel diritto commerciale, ci sono importanti evoluzioni nella creazione di strumenti finanziari. La "lettera di cambio" e la "commenda" erano strumenti iniziali, ma imperfetti. La lettera di cambio inizialmente doveva evitare il divieto di esigere interessi, quindi aveva una struttura complessa. La commenda aveva orizzonti associativi limitati. Un passo significativo si è verificato con l'emergere della "compagnia" nel XII secolo. Questa era la prima forma di società moderna, caratterizzata dalla partecipazione collettiva di più persone nell'esercizio di un'impresa. Queste persone contribuivano con un capitale sociale separato e assumevano una responsabilità illimitata e solidale. Questo modello è diventato più agile ed efficace rispetto alla commenda e ha segnato una pietra miliare nello sviluppo del diritto commerciale.
Successivamente, durante la seconda rivoluzione tecnologica, che ha visto la nascita delle ferrovie, dell'industria dell'acciaio, del settore petrolifero e dell'automobile, il capitalismo industriale e finanziario ha iniziato a emergere in Europa e negli Stati Uniti. Questo periodo è stato caratterizzato da progressi tecnologici, lotte sociali, nazionalismo, imperialismo coloniale e rivoluzioni. La società e il diritto hanno affrontato una nuova era di cambiamenti profondi. Questi cambiamenti includono l'adozione di nuovi mezzi di trasporto, come ferrovie e navi a vapore, nonché l'avvento del motore a scoppio e dell'aviazione. Parallelamente, le società per azioni si sono affermate come strumenti ideali per raccogliere capitali necessari per nuove imprese. Queste società potevano avere migliaia di azionisti, rendendo il finanziamento su larga scala una realtà. In questo contesto, c'è stata un'intensa produzione normativa. I tradizionali modelli codicistici hanno mostrato le proprie limitazioni nel cogliere i rapidi cambiamenti economici e sociali, che erano difficili da racchiudere in schemi rigidi e precostituiti. La necessità di norme flessibili e adattabili è emersa con forza. Il testo evidenzia come le codificazioni legali siano state un punto cruciale nel XIX secolo, rappresentando un progetto complessivo e una serie di regole organiche. Questi codici rappresentavano una pietra angolare nei paesi di tradizione romanistica o ispirati ad essa, come Germania e Italia, e costituivano la base del sistema giuridico. Tuttavia, il passare del tempo e i cambiamenti nella realtà economica e sociale hanno messo in discussione il primato dei codici. La realtà in continua evoluzione e le turbolenze internazionali hanno reso i codici vulnerabili all'obsolescenza. Soprattutto in materie come il diritto commerciale, soggette a rapidi cambiamenti, l'idea che un codice potesse coprire l'intera gamma di sviluppi si è rivelata un'illusione. Questo ha aperto la porta a legislazioni speciali e alla creatività degli operatori del settore. Già nel XIX secolo, si erano visti i primi segnali di questo cambiamento con la regolamentazione della proprietà industriale e dei titoli di credito. Nel XX secolo, la proliferazione delle leggi speciali ha reso evidente che i codici, anche i più completi, non potevano coprire adeguatamente la complessità in continua evoluzione del mondo commerciale. Il testo sottolinea come nel corso del tempo il codice civile sia stato emendato e integrato da una serie di leggi specifiche, creando una fitta rete di discipline. Queste normative speciali riguardano questioni come la cambiale, l'assegno, i marchi, le invenzioni, il diritto d'autore e il fallimento. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, l'Italia ha visto un'accelerazione di questi processi di cambiamento. Questa evoluzione è stata guidata dalla nascita della Repubblica e dall'emanazione della Costituzione nel 1947. Questo periodo si è suddiviso in due fasi distinte ma complementari. La prima fase, negli anni '50 e '60, ha segnato l'apice di un periodo noto come "miracolo economico". Durante questo periodo, le norme della Costituzione hanno iniziato a tradursi in politiche e leggi concrete. Questa fase ha portato a una profonda trasformazione della società e dell'economia italiana, con un'enfasi su democratizzazione, modernizzazione e diritti civili. La riforma ha interessato diversi aspetti della vita civile, dalla scuola alla sanità, portando a riforme importanti come la scuola media unica, il diritto alla salute, il divorzio e molti altri. È stato un periodo in cui i diritti e il benessere sociale sono diventati centrali, influenzando sia il lato economico che quello sociale. La presenza dello Stato nell'economia e nelle imprese private è cresciuta notevolmente, in risposta alle crisi economiche e all'emergere di ideologie interventiste in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale. Questo periodo è stato caratterizzato da un'economia mista con una forte componente pubblica, e ha segnato una trasformazione significativa del contesto economico e sociale. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, l'Italia ha vissuto un periodo di profonde trasformazioni economiche e sociali. La crisi economica ha colpito duramente l'Italia, specialmente a causa del dissesto delle principali banche private, che erano state coinvolte in investimenti azionari rischiosi.
Lo Stato ha dovuto intervenire per salvare queste banche, riformando il settore bancario nel 1936-38. Un'importante istituzione creata in questo contesto è stata l'Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI), che è diventato un azionista di controllo in molte aziende italiane, inclusi i settori bancario e industriale. Queste partecipazioni statali hanno dato al governo uno strumento potente per intervenire nell'economia. Dopo la guerra, l'Italia ha intrapreso una politica di sostegno allo sviluppo economico, riequilibrio territoriale e programmazione. È stato creato l'Ente Nazionale Idrocarburi (ENI) nel 1953 per ridurre la dipendenza dell'Italia dalle grandi compagnie petrolifere mondiali. Questo periodo è stato contraddistinto dall'approvazione dello Statuto dei Diritti dei Lavoratori e da importanti riforme societarie. Tra queste riforme, spicca l'istituzione della Consob, un organo di vigilanza per le società quotate in borsa. Questa è stata una stagione di governo democratico dell'economia, caratterizzata da dibattiti intellettuali e creatività innovativa. Tuttavia, alla metà degli anni '80, con l'emergere delle politiche liberali e la crisi dei modelli socialisti, questa fase di intervento statale nell'economia ha iniziato a declinare. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, l'Europa ha assistito a una serie di cambiamenti significativi che hanno influenzato il diritto commerciale. L'ideologia liberista e la crescita delle istituzioni comunitarie europee hanno svolto un ruolo cruciale. La privatizzazione delle Partecipazioni Statali e l'accento sulla libertà di concorrenza e la libera circolazione dei capitali hanno portato a un declino dell'intervento statale nell'economia. Con l'istituzione della Comunità europea, le modifiche delle legislazioni nazionali hanno iniziato a seguire un percorso di armonizzazione e unificazione normativa comunitaria. L'attività legislativa e giurisprudenziale dell'Unione europea ha portato a una crescente integrazione delle normative nazionali in un quadro giuridico sovranazionale. Nel contesto europeo, Trattati, Convenzioni e normative nazionali sono stati sostituiti da Regolamenti, Direttive e decisioni della Corte europea di giustizia. Questi strumenti hanno contribuito all'armonizzazione delle leggi commerciali tra gli Stati membri e hanno persino influenzato i principi costituzionali di alcuni paesi. Il diritto societario è stato particolarmente interessato da questi cambiamenti, con l'adozione di nuove disposizioni che spesso differiscono notevolmente dalle norme precedenti. Questi sviluppi hanno portato all'emergere di una nuova "lex mercatoria" che combina prassi commerciali, clausole contrattuali transnazionali, discipline di autodisciplina e consuetudini commerciali. Il diritto commerciale si è adattato a questo nuovo panorama giuridico in evoluzione. In seguito all'evoluzione tecnologica, il diritto commerciale ha subito profonde trasformazioni. Le fonti legislative si sono adattate per riflettere queste nuove realtà. Una serie di leggi e riforme hanno ridefinito il quadro normativo, introducendo la disciplina di settori significativi del mercato mobiliare, la riforma delle società per azioni e delle società di capitali. Inoltre, la legge fallimentare è stata riformata per privilegiare le ragioni dei creditori e promuovere la soluzione concordata delle crisi aziendali. In questo scenario in rapido cambiamento, le tecnologie digitali hanno trasformato gli strumenti e i processi. I documenti cartacei usati nelle transazioni commerciali sono stati sostituiti da supporti elettronici. La carta di credito, il bancomat e altre tecnologie digitali stanno gradualmente sostituendo le tradizionali operazioni finanziarie basate su documenti cartacei. Le modalità di gestione delle imprese stanno cambiando. L'azione di società, una volta rappresentata da certificati cartacei, è ora spesso registrata elettronicamente. Le borse valori tradizionali, con le loro affollate sedi di scambio, stanno cedendo il passo alle borse elettroniche.
multinazionali. La ricerca sottolinea che 147 società o gruppi controllavano il 40% di tutte le multinazionali, con il 80% di questo controllo in mano a soli 737 azionisti. Tuttavia, dopo il 2007, il mondo è stato turbato da una nuova crisi economica, scatenata dalle disfunzioni del sistema bancario e creditizio, portando conseguenze drammatiche per l'economia globale. Questa crisi ha avuto un forte impatto sulla produzione, sull'occupazione, sui consumi e sulle economie più deboli all'interno della Comunità europea. Ha richiamato alla memoria gli eventi della Grande Depressione del 1929. Gli analisti concordano che una delle principali cause di questa crisi è stata la bolla immobiliare e l'uso inappropriato di strumenti finanziari, compresa la cartolarizzazione dei crediti. Questo ha portato alla creazione di denaro attraverso il debito, inclusa la diffusione di titoli derivati, che erano separati dalla produzione di beni o servizi reali. Quando la solvibilità dei debitori è venuta meno a causa della crisi, questa bolla finanziaria è collassata, causando effetti a catena devastanti. Le interpretazioni sulle cause profonde di questa crisi variano, alcune attribuiscono la responsabilità principalmente a una gestione bancaria inefficiente e all'eccessiva finanziarizzazione dell'economia, mentre altre suggeriscono che vi fossero problemi sistematici più profondi legati alle dinamiche del sistema capitalistico e alle politiche neoliberali. In ogni caso, il testo sollecita il lettore a riflettere sulle diverse analisi e interpretazioni delle cause di questa crisi economica. Il testo affronta la legislazione commerciale nel contesto dei cambiamenti economici e delle crisi che si sono verificate negli ultimi anni. In seguito alla crisi finanziaria del 2007-2008, ci si aspettava che venissero adottati provvedimenti di regolamentazione più rigorosi nell'ambito delle attività creditizie e finanziarie, ma la politica ha reagito in modo complesso, combinando elementi di protezionismo con politiche ultraliberiste. Nel corso dell'ultimo decennio, c'è stata una legislazione commerciale ricca e affollata che ha cercato di sostenere l'imprenditorialità introducendo nuove forme societarie, incoraggiando le piccole imprese e innovative e cercando di regolamentare in modo più incisivo l'attività gestoria delle società e dei meccanismi di controllo. Si è anche cercato di affrontare la questione dei compensi dei manager, del voto plurimo e del potere dei gruppi di comando. Uno dei punti culminanti di queste riforme è stata la riscrittura della disciplina dell'insolvenza con il nuovo Codice della crisi d'impresa. Tuttavia, l'entrata in vigore del Codice è stata ritardata a causa dell'esplosione della crisi innescata dalla pandemia di Covid-19 a partire dalla primavera 2020, con un impatto devastante sull'economia e sulle diseguaglianze. Il testo sembra suggerire che, nonostante gli sforzi legislativi, ci sono ancora sfide significative da affrontare nell'ambito del diritto commerciale, specialmente alla luce dei cambiamenti economici e delle crisi che hanno colpito l'economia globale. Il testo evidenzia come le conseguenze della pandemia di COVID-19 e i problemi economici da essa derivati abbiano avuto un impatto significativo sul diritto commerciale. Le perdite economiche e l'aumento delle disuguaglianze tra chi ha perso il lavoro e chi lo ha mantenuto sono state tra le conseguenze più dolorose di questa crisi. Questo ha portato a una serie di interventi legislativi d'emergenza volti a fornire supporto alle imprese in difficoltà. In ambito commerciale, tali interventi hanno cercato di consentire alle imprese con gravi difficoltà finanziarie di superare la crisi e continuare la loro attività. Questi interventi hanno incluso misure come la dilazione degli obblighi di ricapitalizzazione per le imprese che avevano subito perdite significative nel 2020. Inoltre, sono stati introdotti nuovi strumenti, come la composizione negoziale della crisi e il concordato semplificato per la liquidazione dei patrimoni. Tuttavia, l'entrata in vigore di nuove norme, come il Codice della crisi d'impresa, è stata ritardata, il che potrebbe indicare una certa incertezza sul futuro economico e legislativo. Si pone anche
l'interrogativo se e come queste misure d'emergenza siano state efficaci nel gestire la crisi economica e se si trarranno insegnamenti per ridefinire nuovi modelli di sviluppo in futuro. In generale, il testo sembra riflettere sulla necessità di rivedere le politiche economiche e le ricette neoliberiste, considerando un maggiore coinvolgimento dell'intervento pubblico nell'economia alla luce delle sfide e delle crisi recenti. Le Fonti del diritto commerciale Nel 1942, l'emanazione del codice civile ha unificato il diritto civile e commerciale, riconoscendo l'importanza dell'impresa e assegnando un ruolo centrale alle società. Questa unificazione ha comportato alcune forzature e ha commercializzato il diritto privato, ponendo l'imprenditore al centro del sistema giuridico. Il contratto ha trovato la sua collocazione all'interno del Libro IV "Delle obbligazioni", insieme alle disposizioni sui contratti in generale e ai contratti tipici. Si è iniziato a riconoscere la necessità di proteggere il contraente debole, ad esempio, richiedendo l'approvazione scritta delle condizioni generali di contratto e legittimando l'uso di clausole standardizzate. L'unificazione della materia civile e commerciale ha portato all'abolizione dei tribunali di commercio nel 1888. Inoltre, il codice civile è affiancato da leggi speciali che regolamentano questioni specifiche come il fallimento, la cambiale e l'assegno. La Costituzione italiana del 1948 ha introdotto importanti principi che hanno influenzato il diritto commerciale. Gli articoli 41 e 42 della Costituzione sottolineano la libertà dell'iniziativa economica privata ma pongono limiti affinché l'attività economica non vada in contrasto con l'utilità sociale, la salute, l'ambiente e altri valori. La proprietà può essere sia pubblica che privata, ma l'art. 42 Cost. prevede che la proprietà pubblica debba essere definita dalla legge affinché serva all'interesse generale. La Costituzione favorisce anche il risparmio popolare e ne regola l'accesso a varie forme di investimento. Inoltre, l'art. 43 Cost. consente all'ordinamento di riservare o trasferire al pubblico settori economici rilevanti per scopi di utilità generale mediante espropriazione, purché siano indennizzati i legittimi proprietari. Dopo l'entrata in vigore della Costituzione italiana del 1948, l'assetto dei rapporti economici è stato influenzato dai principi costituzionali che equilibrano l'economia di mercato con la tutela dei diritti e dell'utilità sociale. Gli articoli 41 e 42 della Costituzione stabiliscono che l'iniziativa economica privata è libera, ma non deve recare danno all'ambiente, alla salute, alla libertà e alla dignità umana. La proprietà può essere pubblica o privata, ma la legge determina i modi di acquisizione e di godimento della proprietà pubblica per garantire l'interesse generale. La cooperazione e la mutualità (art. 45 Cost.) senza fini di speculazione privata e la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese (art. 46 Cost.) sono elementi chiave nel panorama economico e sociale delineato dalla Costituzione. Queste disposizioni aprono spazi per l'attività imprenditoriale senza scopo di lucro e la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, anche se la loro attuazione è rimasta in gran parte un progetto. Inoltre, l'interpretazione delle norme esistenti è ora influenzata dai principi e dai valori sanciti dalla Costituzione. Nel contesto giuridico italiano, le leggi collegate hanno affiancato il codice civile, regolando vari aspetti dell'attività imprenditoriale, spesso in risposta a leggi europee. Queste leggi si intrecciano con il codice civile, definendo diversi aspetti dell'impresa, compresi i soggetti coinvolti, le attività specifiche e i rapporti sul mercato. Dopo l'entrata in vigore della Costituzione italiana, molte leggi sono state promulgate per regolare gli aspetti specifici dell'attività economica. Alcune di queste leggi includono:
In sintesi, la legislazione emergenziale ha affrontato le sfide legali generate dalla pandemia, influenzando diversi aspetti del diritto commerciale. Il testo affronta diverse misure legislative e regolamentari adottate in risposta alla pandemia di Covid-19, con particolare enfasi su come queste misure abbiano influenzato gli aspetti commerciali e contrattuali. Ecco alcuni dei punti chiave relativi a queste misure:
È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi). Tutto ciò implica che l’attività debba essere esercitata dall’imprenditore in modo abituale anche se non esclusivo e continuativo (es: gli stabilimenti balneari). La professionalità esiste in presenza di un’unica opzione le cui dimensioni siano volte a far riavere la professionalità: es costruzione casa, acquisto oggetti antiquariato. Discorso diverso per un banco ogni tanto per la vendita degli oggetti usati. Una questione sorge con l’articolo 2247 visto che la definizione non accenna alla professionalità così sarebbe possibile costituire una società occasionale destinata a nascere e morire una actu. Indubbiamente il concetto di società occasionale stride con l’ enunciazione dell’oggetto sociale che deve essere contenuta nell’atto costitutivo delle società iscritte nel registro sociale delle imprese (di persone regolari o di capitali) e con il requisito dell’affectio societatis che deve esserci anche nelle società di fatto perché si possa qualificare in quanto tale. 5.Organizzazione Il concetto di organizzazione aziendale, definito come la combinazione dei fattori produttivi dall'imprenditore per esercitare la propria attività, ha subito cambiamenti a causa dell'avvento della tecnologia e degli interventi legislativi. La diffusione della tecnologia ha reso meno rilevante il requisito di organizzazione, mentre il legislatore ha ampliato la nozione di reddito d'impresa includendo attività non necessariamente organizzate come imprese. Questo cambiamento normativo è evidenziato nell'articolo 51 del d.p.r. 597/1973 e successivamente nell'articolo 55 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, che definiscono i redditi d'impresa come derivanti dall'esercizio di attività commerciali anche se non organizzate in forma d'impresa. Analoghe considerazioni si applicano all'articolo 4 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, che stabilisce la definizione di "esercizio di imprese" includendo anche attività commerciali o agricole non necessariamente organizzate come imprese. Secondo una tesi convincente, le indicazioni fornite dal legislatore tributario non sono definitive in merito alla necessità di organizzazione per qualificare un soggetto come imprenditore. Anche se il legislatore ha ampliato la nozione di reddito d'impresa, il requisito di organizzazione è comunque
7. “L’impresa” illecita La definizione generale di imprenditore non menziona esplicitamente il requisito della liceità. Pertanto, è necessario chiedersi se un'attività può essere considerata un'impresa anche se esercitata in violazione della legge, e se si debba distinguere a seconda che la violazione riguardi la mancanza di un'autorizzazione (come nel caso dell'esercizio di attività bancaria o assicurativa), un divieto soggettivo derivante dalla legge professionale (come nel caso degli avvocati o notai), o l'attività stessa (come nel caso della prostituzione o vendita di sostanze stupefacenti). La soluzione preferibile sembra essere che la violazione di un divieto soggettivo non incida sulla qualificazione dell'attività come impresa. Ad esempio, un avvocato che aprisse un ristorante violerebbe la sua legge professionale ma acquisirebbe la qualifica di imprenditore, mentre sarebbe soggetto alle sanzioni disciplinari del suo Ordine professionale. Lo stesso vale per chi organizza un servizio di trasporto senza le autorizzazioni prescritte, come nel caso delle società come Uber. Più controversi sono i casi in cui manca un'autorizzazione all'esercizio dell'attività (come nel caso delle banche o delle imprese di assicurazione) o quando l'attività esercitata è contraria alla legge (come nel caso della vendita di sostanze stupefacenti o gestione di un centro massaggi con attività di prostituzione). Per queste "imprese" illecite, sembra ragionevole applicare i segmenti dello statuto dell'imprenditore favorevoli ai terzi che abbiano avuto relazioni con loro, ma non le disposizioni che le favoriscano in vari modi. Ad esempio, il gestore di un centro massaggi illegale non potrebbe invocare la tutela dei segni distintivi contro un terzo che contrassegni la propria impresa e i propri servizi. 8. L’imprenditore agricolo Nel codice civile originario, l'imprenditore agricolo si differenziava nettamente dall'imprenditore commerciale non piccolo, non essendo tenuto all'iscrizione nel registro delle imprese e non essendo soggetto al regime pubblicitario ad esso associato, né all'obbligo di redigere scritture contabili, né al fallimento e ad altre procedure concorsuali in caso di insolvenza. La definizione di imprenditore agricolo è stata integralmente ridefinita, sia con il d.lgs. 228 del 2001, orientato alla modernizzazione del settore agricolo, sia attraverso l'attuazione del registro delle imprese e le modifiche alla normativa fallimentare. Attualmente, secondo la definizione vigente, è considerato imprenditore agricolo chi esercita una delle attività agricole essenziali, come la coltivazione del fondo, la selvicoltura e l'allevamento di animali, o le attività connesse. Le attività agricole principali includono la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico di piante o animali, utilizzando il terreno, il bosco o le acque. Questo concetto include anche attività come l'allevamento di animali non tradizionali e la coltivazione di piante in modi innovativi. Le attività agricole connesse sono attività commerciali svolte principalmente da un imprenditore agricolo e dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli o all'erogazione di servizi utilizzando attrezzature agricole. Gli imprenditori agricoli sono tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese, anche se in una sezione speciale. Anche se sono esentati dalla redazione delle scritture contabili, devono comunque tenere scritture per fini fiscali. Tuttavia, rimangono esenti dal fallimento, ma possono stipulare accordi di ristrutturazione dei debiti o ricorrere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento. Il quadro normativo attuale conferma il regime di favore per gli imprenditori agricoli, interpretato come un'incentivazione per l'attività agricola, nonostante i rischi associati ad essa. 9. L’imprenditore commerciale Il codice civile non fornisce una definizione esplicita di imprenditore commerciale, ma elenca le attività che richiedono l'iscrizione nel registro delle imprese. Tuttavia, nel suo impianto originario del 1942, l'imprenditore commerciale non piccolo era implicitamente considerato il fulcro dell'idea
di impresa, dato il suo forte legame con il mercato, il dinamismo e il ricorso al credito. Questo statuto comportava l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, la tenuta delle scritture contabili e l'assoggettamento alla disciplina del fallimento. Lo scenario è cambiato nel tempo, estendendo alcune regole anche alle imprese agricole e alle piccole imprese, e sovrapponendo altre discipline per le imprese collettive, come nel settore bancario, assicurativo e società quotate in borsa. Restano ancora regole specifiche per l'impresa commerciale ordinaria, come quelle sulla rappresentanza. L'art. 2195 c.c. elenca le attività il cui esercizio richiede l'iscrizione nel registro delle imprese, e sebbene non sia esaustivo, si collega alla definizione generale di imprenditore. Si ritiene che altre attività non esplicitamente menzionate possano essere considerate commerciali se corrispondono alla definizione generale di imprenditore e non sono agricole, sociali o piccole. In sintesi, l'imprenditore commerciale, sebbene non definito esplicitamente, è inteso come colui che svolge attività imprenditoriali che richiedono l'iscrizione nel registro delle imprese, con particolare enfasi sulle attività legate al mercato, al dinamismo e al ricorso al credito.
10. Il piccolo imprenditore e l’evoluzione della relativa figura L'articolo 2083 del codice civile definisce i piccoli imprenditori come i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Inizialmente, i piccoli imprenditori erano esclusi dal fallimento e da altre procedure concorsuali, non erano tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese e alla tenuta delle scritture contabili, godendo di uno statuto privilegiato. Tuttavia, nel corso del tempo, le definizioni di artigiano e coltivatore diretto sono state oggetto di leggi speciali autonome, creando confusione e ambiguità nell'applicazione dell'articolo 2083 del codice civile. Il legislatore ha quindi fornito parametri più chiari e ha reso evidente che la nozione di piccolo imprenditore del codice civile non influisce sulle procedure concorsuali, poiché esiste una definizione distinta di imprenditore soggetto a tali procedure. Inoltre, l'art. 2083 c.c. non è chiaro se il criterio della prevalenza del lavoro proprio e dei componenti della famiglia si applichi solo agli imprenditori che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e della famiglia o anche agli artigiani, ai piccoli commercianti e ai coltivatori diretti. Tuttavia, si è arrivati a una soluzione che chiarisce le ambiguità passate, identificando parametri più obiettivi e rendendo evidente che la nozione di piccolo imprenditore del codice civile non incide sulle procedure concorsuali. La dimensione patrimoniale ha assunto un ruolo importante, stabilendo che chi supera determinate soglie non può essere considerato un piccolo imprenditore e quindi non può beneficiare dello stesso statuto privilegiato. Inoltre, il riconoscimento del privilegio artigiano è stato chiarito dal legislatore, estendendolo non solo alle imprese artigiane individuali, ma anche alle società artigiane, indipendentemente dalla loro classificazione come piccoli imprenditori ai sensi del codice civile. In sintesi, i piccoli imprenditori, secondo l'art. 2083 c.c., godono di uno statuto privilegiato, ma la definizione e l'applicazione di tale statuto sono state soggette a cambiamenti nel tempo e a interpretazioni contrastanti. La dimensione patrimoniale e la natura dell'attività svolta sono diventate parametri importanti per determinare l'applicabilità dello statuto privilegiato e l'esclusione dalle procedure concorsuali.