Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Esonero diritto commerciale, Appunti di Diritto Commerciale

Libro +appunti per esonero diritto commerciale

Tipologia: Appunti

2023/2024

In vendita dal 11/01/2026

Giada_law
Giada_law 🇮🇹

3 documenti

1 / 107

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
Lineamenti di Diritto Commerciale- Marilli Giada (Parte per esonero) !
Il Diritto Commerciale: un profilo
La formazione del diritto commerciale è scandita da alcune grandi tappe che coincidono con fasi
di profonda trasformazione della società e dell’economia mondiale ed europea.!
Troviamo le sue radici nella società medievale dell’Europa mediterranea. !
Nei comuni, nelle corporazioni di arti e mestieri e a partire dall’XI e XII dopo violenti sommovimenti
seguiti alla decadenza e decomposizionedell’impero romano e il loro entrare nell’era feudale.!
Rinascono le cittadine sopravvissute a stento alle devastazioni e abbandono, ma sorgono nuovi
agglomerati dove vi sono fortezze signorile e abbazie vescovili dopo la trasformazione di villaggi
in urbanizzazioni d’incrocio e di sosta delle carovane e dei mercanti. !
I mercanti prendono il nome di pieds poudreux ripercorrono le strade rischiose del continente
europeo. !
In quattro secoli nascono i primi germi degli istituti commercialisti contemporanei:!
-La Commenda
-La Compagnia
-La società in accomandita
-La società per azioni
-Gli aari di cambio
-La Cambiale
-La banca
-L’assicurazione
-Il fallimento .
Ma per essere tali mancavano i presupposti sociali, politici ed economici e un sistema autonomo
e organico di norme destinato a regolare l’attività mercantile e produttiva non corrispondeva ai
bisogni della società prevalentemente agricola.!
Ius civile= costruito a misura di una civitasi cui valori non corrispondevano a quelli mercantili !
In tempi antichi, mancavano le regole per i commercianti e produttori perché la società si basava
principalmente sull'agricoltura e sul lavoro schiavistico. Anche il vecchio sistema legale romano
non era adatto al commercio.!
I giuristi romani e il loro diritto antico hanno comunque influenzato il diritto commerciale moderno,
che si è sviluppato durante la "rivoluzione mercantile" del Medioevo.!
Questo nuovo diritto commerciale si è adattato a una società basata sul lavoro libero, prendendo
ispirazione da forme giuridiche antiche. È cresciuto gradualmente, iniziando con la ripresa del
commercio marittimo e l'emanazione di leggi non scritte.!
Alcuni modelli, come il Nomos Rhodion Nautikòs e la commenda, sono emersi tra il VI e il X
secolo. Questo modello commerciale ha dominato in Italia ed Europa tra l'XI e il XII secolo. In
sintesi, il diritto commerciale moderno è nato per adattarsi a una nuova società basata sul lavoro
libero e ha preso forma con il tempo grazie alla ripresa del commercio e all'elaborazione di nuove
leggi.!
Nel passaggio dalla vecchia all'ordine nuovo, il diritto commerciale ha sperimentato cambiamenti
significativi. Nella società medioevale, il commercio era al centro, e le regole e le leggi si sono
sviluppate per adattarsi a questa realtà. Questo nuovo diritto commerciale ha preso forma da usi
delle fiere, scambi, e l'intraprendenza dei mercanti.!
È stato creato da mercanti, per i mercanti, ed è cresciuto all'interno del sistema feudale. È stato
modellato da tribunali, leggi corporative e comunali, atti notarili e consulenza giuridica. Ha preso
ispirazione da antiche pratiche e ha integrato influenze dall'Impero bizantino e musulmano.!
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f
pf30
pf31
pf32
pf33
pf34
pf35
pf36
pf37
pf38
pf39
pf3a
pf3b
pf3c
pf3d
pf3e
pf3f
pf40
pf41
pf42
pf43
pf44
pf45
pf46
pf47
pf48
pf49
pf4a
pf4b
pf4c
pf4d
pf4e
pf4f
pf50
pf51
pf52
pf53
pf54
pf55
pf56
pf57
pf58
pf59
pf5a
pf5b
pf5c
pf5d
pf5e
pf5f
pf60
pf61
pf62
pf63
pf64

Anteprima parziale del testo

Scarica Esonero diritto commerciale e più Appunti in PDF di Diritto Commerciale solo su Docsity!

Lineamenti di Diritto Commerciale- Marilli Giada (Parte per esonero) Il Diritto Commerciale: un profilo La formazione del diritto commerciale è scandita da alcune grandi tappe che coincidono con fasi di profonda trasformazione della società e dell’economia mondiale ed europea. Troviamo le sue radici nella società medievale dell’Europa mediterranea. Nei comuni, nelle corporazioni di arti e mestieri e a partire dall’XI e XII dopo violenti sommovimenti seguiti alla decadenza e decomposizionedell’impero romano e il loro entrare nell’era feudale. Rinascono le cittadine sopravvissute a stento alle devastazioni e abbandono, ma sorgono nuovi agglomerati dove vi sono fortezze signorile e abbazie vescovili dopo la trasformazione di villaggi in urbanizzazioni d’incrocio e di sosta delle carovane e dei mercanti. I mercanti prendono il nome di pieds poudreux ripercorrono le strade rischiose del continente europeo. In quattro secoli nascono i primi germi degli istituti commercialisti contemporanei: -La Commenda -La Compagnia -La società in accomandita -La società per azioni -Gli affari di cambio -La Cambiale -La banca -L’assicurazione -Il fallimento. Ma per essere tali mancavano i presupposti sociali, politici ed economici e un sistema autonomo e organico di norme destinato a regolare l’attività mercantile e produttiva non corrispondeva ai bisogni della società prevalentemente agricola. Ius civile= costruito a misura di una civitasi cui valori non corrispondevano a quelli mercantili In tempi antichi, mancavano le regole per i commercianti e produttori perché la società si basava principalmente sull'agricoltura e sul lavoro schiavistico. Anche il vecchio sistema legale romano non era adatto al commercio. I giuristi romani e il loro diritto antico hanno comunque influenzato il diritto commerciale moderno, che si è sviluppato durante la "rivoluzione mercantile" del Medioevo. Questo nuovo diritto commerciale si è adattato a una società basata sul lavoro libero, prendendo ispirazione da forme giuridiche antiche. È cresciuto gradualmente, iniziando con la ripresa del commercio marittimo e l'emanazione di leggi non scritte. Alcuni modelli, come il Nomos Rhodion Nautikòs e la commenda, sono emersi tra il VI e il X secolo. Questo modello commerciale ha dominato in Italia ed Europa tra l'XI e il XII secolo. In sintesi, il diritto commerciale moderno è nato per adattarsi a una nuova società basata sul lavoro libero e ha preso forma con il tempo grazie alla ripresa del commercio e all'elaborazione di nuove leggi. Nel passaggio dalla vecchia all'ordine nuovo, il diritto commerciale ha sperimentato cambiamenti significativi. Nella società medioevale, il commercio era al centro, e le regole e le leggi si sono sviluppate per adattarsi a questa realtà. Questo nuovo diritto commerciale ha preso forma da usi delle fiere, scambi, e l'intraprendenza dei mercanti. È stato creato da mercanti, per i mercanti, ed è cresciuto all'interno del sistema feudale. È stato modellato da tribunali, leggi corporative e comunali, atti notarili e consulenza giuridica. Ha preso ispirazione da antiche pratiche e ha integrato influenze dall'Impero bizantino e musulmano.

Questo diritto commerciale aveva caratteristiche uniche rispetto ad altre civiltà sviluppate. Anche se alcune culture, come l'India, avevano ricchi mercanti, mancavano della creatività e dell'elasticità concettuale presenti nelle società mercantili europee come quelle di Firenze, Venezia e altre città. Nel mondo medioevale, i mercanti erano mobili, partecipavano alle fiere in diverse città, facevano affari in luoghi lontani e finanziavano persino le Crociate. Questo periodo è stato un laboratorio di idee e di sviluppo giuridico dinamico. In sintesi, il diritto commerciale ha subito grandi cambiamenti nel passaggio dalla vecchia all'ordine nuovo, ed è stato adattato alle esigenze di una società incentrata sul commercio. È stato creato da mercanti per i mercanti ed è stato influenzato da diverse culture, diventando un modello unico ed elastico nel mondo medioevale. Nel Medioevo, i mercanti avevano un modo particolare per superare il divieto delle usure: la "commenda," conosciuta anche con altri nomi come "collegantia" o "societas maris." Questo contratto permetteva a chi aveva risorse di investirle affidandole a un partner che avrebbe gestito un'affare. Ad esempio, un mercante con denaro poteva investirlo tramite un accordo con un capitano di nave. Questo accordo combinava l'investimento finanziario del possessore (commendator o stans) con l'iniziativa imprenditoriale del capitano (commendatarius o tradens). In pratica, il possessore dava denaro o merci al capitano, che avrebbe gestito l'affare e condiviso gli utili. Se l'impresa avesse avuto successo, il possessore avrebbe ricevuto la sua parte degli utili. Era un modo di fare affari basato sull'investimento e sulla condivisione dei profitti. Il brano discute l'evoluzione del diritto commerciale nel periodo bassomedioevale. Si sottolinea che sebbene ci fossero elementi di continuità, la prevalenza era alla discontinuità durante il passaggio dal vecchio al nuovo ordine. La società medioevale era una società di mercanti, creata e governata da mercanti, che sviluppò istituti e discipline legate agli scambi commerciali e alle fiere. Questi istituti erano influenzati da varie fonti, tra cui l'esperienza bizantina e musulmana. Si fa notare che la creatività giuridica e l'elasticità concettuale della società mercantile di città come Firenze, Venezia, Barcellona e Bruges furono particolarmente significative nello sviluppo del nuovo diritto commerciale. Queste città, insieme alle corporazioni dell'area baltica (Hanse tedesche), furono precursori in questo campo. Al contrario, in alcune civiltà, come Cina, Giappone e alcune regioni dell'India, mancava questa creatività giuridica. Il brano menziona anche il coinvolgimento dei mercanti in viaggi internazionali, nelle Crociate e nelle attività finanziarie, sottolineando la mobilità dei protagonisti e la diversità delle influenze culturali e giuridiche. Il diritto commerciale ha radici interessanti e originali. La "commenda" era una forma di credito che coinvolgeva più parti in affari e incentivava gli investimenti. Si differenziava dal mutuo tradizionale e aveva una struttura diversa rispetto al "prestito a cambio marittimo". La commenda ha introdotto l'idea di limitare la responsabilità all'investimento, un concetto cruciale per il passaggio dalla società medioevale al capitalismo commerciale. Gli atti notarili in luoghi come Genova, Marsiglia e Barcellona hanno contribuito allo sviluppo di queste pratiche, portando alla nascita della cambiale, che semplificava le operazioni finanziarie e i pagamenti. Nel diritto commerciale, ci sono importanti evoluzioni nella creazione di strumenti finanziari. La "lettera di cambio" e la "commenda" erano strumenti iniziali, ma imperfetti. La lettera di cambio inizialmente doveva evitare il divieto di esigere interessi, quindi aveva una struttura complessa. La commenda aveva orizzonti associativi limitati. Un passo significativo si è verificato con l'emergere della "compagnia" nel XII secolo. Questa era la prima forma di società moderna, caratterizzata dalla partecipazione collettiva di più persone nell'esercizio di un'impresa. Queste persone contribuivano con un capitale sociale separato e assumevano una responsabilità illimitata e solidale. Questo modello è diventato più agile ed efficace rispetto alla commenda e ha segnato una pietra miliare nello sviluppo del diritto commerciale.

Successivamente, durante la seconda rivoluzione tecnologica, che ha visto la nascita delle ferrovie, dell'industria dell'acciaio, del settore petrolifero e dell'automobile, il capitalismo industriale e finanziario ha iniziato a emergere in Europa e negli Stati Uniti. Questo periodo è stato caratterizzato da progressi tecnologici, lotte sociali, nazionalismo, imperialismo coloniale e rivoluzioni. La società e il diritto hanno affrontato una nuova era di cambiamenti profondi. Questi cambiamenti includono l'adozione di nuovi mezzi di trasporto, come ferrovie e navi a vapore, nonché l'avvento del motore a scoppio e dell'aviazione. Parallelamente, le società per azioni si sono affermate come strumenti ideali per raccogliere capitali necessari per nuove imprese. Queste società potevano avere migliaia di azionisti, rendendo il finanziamento su larga scala una realtà. In questo contesto, c'è stata un'intensa produzione normativa. I tradizionali modelli codicistici hanno mostrato le proprie limitazioni nel cogliere i rapidi cambiamenti economici e sociali, che erano difficili da racchiudere in schemi rigidi e precostituiti. La necessità di norme flessibili e adattabili è emersa con forza. Il testo evidenzia come le codificazioni legali siano state un punto cruciale nel XIX secolo, rappresentando un progetto complessivo e una serie di regole organiche. Questi codici rappresentavano una pietra angolare nei paesi di tradizione romanistica o ispirati ad essa, come Germania e Italia, e costituivano la base del sistema giuridico. Tuttavia, il passare del tempo e i cambiamenti nella realtà economica e sociale hanno messo in discussione il primato dei codici. La realtà in continua evoluzione e le turbolenze internazionali hanno reso i codici vulnerabili all'obsolescenza. Soprattutto in materie come il diritto commerciale, soggette a rapidi cambiamenti, l'idea che un codice potesse coprire l'intera gamma di sviluppi si è rivelata un'illusione. Questo ha aperto la porta a legislazioni speciali e alla creatività degli operatori del settore. Già nel XIX secolo, si erano visti i primi segnali di questo cambiamento con la regolamentazione della proprietà industriale e dei titoli di credito. Nel XX secolo, la proliferazione delle leggi speciali ha reso evidente che i codici, anche i più completi, non potevano coprire adeguatamente la complessità in continua evoluzione del mondo commerciale. Il testo sottolinea come nel corso del tempo il codice civile sia stato emendato e integrato da una serie di leggi specifiche, creando una fitta rete di discipline. Queste normative speciali riguardano questioni come la cambiale, l'assegno, i marchi, le invenzioni, il diritto d'autore e il fallimento. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, l'Italia ha visto un'accelerazione di questi processi di cambiamento. Questa evoluzione è stata guidata dalla nascita della Repubblica e dall'emanazione della Costituzione nel 1947. Questo periodo si è suddiviso in due fasi distinte ma complementari. La prima fase, negli anni '50 e '60, ha segnato l'apice di un periodo noto come "miracolo economico". Durante questo periodo, le norme della Costituzione hanno iniziato a tradursi in politiche e leggi concrete. Questa fase ha portato a una profonda trasformazione della società e dell'economia italiana, con un'enfasi su democratizzazione, modernizzazione e diritti civili. La riforma ha interessato diversi aspetti della vita civile, dalla scuola alla sanità, portando a riforme importanti come la scuola media unica, il diritto alla salute, il divorzio e molti altri. È stato un periodo in cui i diritti e il benessere sociale sono diventati centrali, influenzando sia il lato economico che quello sociale. La presenza dello Stato nell'economia e nelle imprese private è cresciuta notevolmente, in risposta alle crisi economiche e all'emergere di ideologie interventiste in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale. Questo periodo è stato caratterizzato da un'economia mista con una forte componente pubblica, e ha segnato una trasformazione significativa del contesto economico e sociale. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, l'Italia ha vissuto un periodo di profonde trasformazioni economiche e sociali. La crisi economica ha colpito duramente l'Italia, specialmente a causa del dissesto delle principali banche private, che erano state coinvolte in investimenti azionari rischiosi.

Lo Stato ha dovuto intervenire per salvare queste banche, riformando il settore bancario nel 1936-38. Un'importante istituzione creata in questo contesto è stata l'Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI), che è diventato un azionista di controllo in molte aziende italiane, inclusi i settori bancario e industriale. Queste partecipazioni statali hanno dato al governo uno strumento potente per intervenire nell'economia. Dopo la guerra, l'Italia ha intrapreso una politica di sostegno allo sviluppo economico, riequilibrio territoriale e programmazione. È stato creato l'Ente Nazionale Idrocarburi (ENI) nel 1953 per ridurre la dipendenza dell'Italia dalle grandi compagnie petrolifere mondiali. Questo periodo è stato contraddistinto dall'approvazione dello Statuto dei Diritti dei Lavoratori e da importanti riforme societarie. Tra queste riforme, spicca l'istituzione della Consob, un organo di vigilanza per le società quotate in borsa. Questa è stata una stagione di governo democratico dell'economia, caratterizzata da dibattiti intellettuali e creatività innovativa. Tuttavia, alla metà degli anni '80, con l'emergere delle politiche liberali e la crisi dei modelli socialisti, questa fase di intervento statale nell'economia ha iniziato a declinare. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, l'Europa ha assistito a una serie di cambiamenti significativi che hanno influenzato il diritto commerciale. L'ideologia liberista e la crescita delle istituzioni comunitarie europee hanno svolto un ruolo cruciale. La privatizzazione delle Partecipazioni Statali e l'accento sulla libertà di concorrenza e la libera circolazione dei capitali hanno portato a un declino dell'intervento statale nell'economia. Con l'istituzione della Comunità europea, le modifiche delle legislazioni nazionali hanno iniziato a seguire un percorso di armonizzazione e unificazione normativa comunitaria. L'attività legislativa e giurisprudenziale dell'Unione europea ha portato a una crescente integrazione delle normative nazionali in un quadro giuridico sovranazionale. Nel contesto europeo, Trattati, Convenzioni e normative nazionali sono stati sostituiti da Regolamenti, Direttive e decisioni della Corte europea di giustizia. Questi strumenti hanno contribuito all'armonizzazione delle leggi commerciali tra gli Stati membri e hanno persino influenzato i principi costituzionali di alcuni paesi. Il diritto societario è stato particolarmente interessato da questi cambiamenti, con l'adozione di nuove disposizioni che spesso differiscono notevolmente dalle norme precedenti. Questi sviluppi hanno portato all'emergere di una nuova "lex mercatoria" che combina prassi commerciali, clausole contrattuali transnazionali, discipline di autodisciplina e consuetudini commerciali. Il diritto commerciale si è adattato a questo nuovo panorama giuridico in evoluzione. In seguito all'evoluzione tecnologica, il diritto commerciale ha subito profonde trasformazioni. Le fonti legislative si sono adattate per riflettere queste nuove realtà. Una serie di leggi e riforme hanno ridefinito il quadro normativo, introducendo la disciplina di settori significativi del mercato mobiliare, la riforma delle società per azioni e delle società di capitali. Inoltre, la legge fallimentare è stata riformata per privilegiare le ragioni dei creditori e promuovere la soluzione concordata delle crisi aziendali. In questo scenario in rapido cambiamento, le tecnologie digitali hanno trasformato gli strumenti e i processi. I documenti cartacei usati nelle transazioni commerciali sono stati sostituiti da supporti elettronici. La carta di credito, il bancomat e altre tecnologie digitali stanno gradualmente sostituendo le tradizionali operazioni finanziarie basate su documenti cartacei. Le modalità di gestione delle imprese stanno cambiando. L'azione di società, una volta rappresentata da certificati cartacei, è ora spesso registrata elettronicamente. Le borse valori tradizionali, con le loro affollate sedi di scambio, stanno cedendo il passo alle borse elettroniche.

multinazionali. La ricerca sottolinea che 147 società o gruppi controllavano il 40% di tutte le multinazionali, con il 80% di questo controllo in mano a soli 737 azionisti. Tuttavia, dopo il 2007, il mondo è stato turbato da una nuova crisi economica, scatenata dalle disfunzioni del sistema bancario e creditizio, portando conseguenze drammatiche per l'economia globale. Questa crisi ha avuto un forte impatto sulla produzione, sull'occupazione, sui consumi e sulle economie più deboli all'interno della Comunità europea. Ha richiamato alla memoria gli eventi della Grande Depressione del 1929. Gli analisti concordano che una delle principali cause di questa crisi è stata la bolla immobiliare e l'uso inappropriato di strumenti finanziari, compresa la cartolarizzazione dei crediti. Questo ha portato alla creazione di denaro attraverso il debito, inclusa la diffusione di titoli derivati, che erano separati dalla produzione di beni o servizi reali. Quando la solvibilità dei debitori è venuta meno a causa della crisi, questa bolla finanziaria è collassata, causando effetti a catena devastanti. Le interpretazioni sulle cause profonde di questa crisi variano, alcune attribuiscono la responsabilità principalmente a una gestione bancaria inefficiente e all'eccessiva finanziarizzazione dell'economia, mentre altre suggeriscono che vi fossero problemi sistematici più profondi legati alle dinamiche del sistema capitalistico e alle politiche neoliberali. In ogni caso, il testo sollecita il lettore a riflettere sulle diverse analisi e interpretazioni delle cause di questa crisi economica. Il testo affronta la legislazione commerciale nel contesto dei cambiamenti economici e delle crisi che si sono verificate negli ultimi anni. In seguito alla crisi finanziaria del 2007-2008, ci si aspettava che venissero adottati provvedimenti di regolamentazione più rigorosi nell'ambito delle attività creditizie e finanziarie, ma la politica ha reagito in modo complesso, combinando elementi di protezionismo con politiche ultraliberiste. Nel corso dell'ultimo decennio, c'è stata una legislazione commerciale ricca e affollata che ha cercato di sostenere l'imprenditorialità introducendo nuove forme societarie, incoraggiando le piccole imprese e innovative e cercando di regolamentare in modo più incisivo l'attività gestoria delle società e dei meccanismi di controllo. Si è anche cercato di affrontare la questione dei compensi dei manager, del voto plurimo e del potere dei gruppi di comando. Uno dei punti culminanti di queste riforme è stata la riscrittura della disciplina dell'insolvenza con il nuovo Codice della crisi d'impresa. Tuttavia, l'entrata in vigore del Codice è stata ritardata a causa dell'esplosione della crisi innescata dalla pandemia di Covid-19 a partire dalla primavera 2020, con un impatto devastante sull'economia e sulle diseguaglianze. Il testo sembra suggerire che, nonostante gli sforzi legislativi, ci sono ancora sfide significative da affrontare nell'ambito del diritto commerciale, specialmente alla luce dei cambiamenti economici e delle crisi che hanno colpito l'economia globale. Il testo evidenzia come le conseguenze della pandemia di COVID-19 e i problemi economici da essa derivati abbiano avuto un impatto significativo sul diritto commerciale. Le perdite economiche e l'aumento delle disuguaglianze tra chi ha perso il lavoro e chi lo ha mantenuto sono state tra le conseguenze più dolorose di questa crisi. Questo ha portato a una serie di interventi legislativi d'emergenza volti a fornire supporto alle imprese in difficoltà. In ambito commerciale, tali interventi hanno cercato di consentire alle imprese con gravi difficoltà finanziarie di superare la crisi e continuare la loro attività. Questi interventi hanno incluso misure come la dilazione degli obblighi di ricapitalizzazione per le imprese che avevano subito perdite significative nel 2020. Inoltre, sono stati introdotti nuovi strumenti, come la composizione negoziale della crisi e il concordato semplificato per la liquidazione dei patrimoni. Tuttavia, l'entrata in vigore di nuove norme, come il Codice della crisi d'impresa, è stata ritardata, il che potrebbe indicare una certa incertezza sul futuro economico e legislativo. Si pone anche

l'interrogativo se e come queste misure d'emergenza siano state efficaci nel gestire la crisi economica e se si trarranno insegnamenti per ridefinire nuovi modelli di sviluppo in futuro. In generale, il testo sembra riflettere sulla necessità di rivedere le politiche economiche e le ricette neoliberiste, considerando un maggiore coinvolgimento dell'intervento pubblico nell'economia alla luce delle sfide e delle crisi recenti. Le Fonti del diritto commerciale Nel 1942, l'emanazione del codice civile ha unificato il diritto civile e commerciale, riconoscendo l'importanza dell'impresa e assegnando un ruolo centrale alle società. Questa unificazione ha comportato alcune forzature e ha commercializzato il diritto privato, ponendo l'imprenditore al centro del sistema giuridico. Il contratto ha trovato la sua collocazione all'interno del Libro IV "Delle obbligazioni", insieme alle disposizioni sui contratti in generale e ai contratti tipici. Si è iniziato a riconoscere la necessità di proteggere il contraente debole, ad esempio, richiedendo l'approvazione scritta delle condizioni generali di contratto e legittimando l'uso di clausole standardizzate. L'unificazione della materia civile e commerciale ha portato all'abolizione dei tribunali di commercio nel 1888. Inoltre, il codice civile è affiancato da leggi speciali che regolamentano questioni specifiche come il fallimento, la cambiale e l'assegno. La Costituzione italiana del 1948 ha introdotto importanti principi che hanno influenzato il diritto commerciale. Gli articoli 41 e 42 della Costituzione sottolineano la libertà dell'iniziativa economica privata ma pongono limiti affinché l'attività economica non vada in contrasto con l'utilità sociale, la salute, l'ambiente e altri valori. La proprietà può essere sia pubblica che privata, ma l'art. 42 Cost. prevede che la proprietà pubblica debba essere definita dalla legge affinché serva all'interesse generale. La Costituzione favorisce anche il risparmio popolare e ne regola l'accesso a varie forme di investimento. Inoltre, l'art. 43 Cost. consente all'ordinamento di riservare o trasferire al pubblico settori economici rilevanti per scopi di utilità generale mediante espropriazione, purché siano indennizzati i legittimi proprietari. Dopo l'entrata in vigore della Costituzione italiana del 1948, l'assetto dei rapporti economici è stato influenzato dai principi costituzionali che equilibrano l'economia di mercato con la tutela dei diritti e dell'utilità sociale. Gli articoli 41 e 42 della Costituzione stabiliscono che l'iniziativa economica privata è libera, ma non deve recare danno all'ambiente, alla salute, alla libertà e alla dignità umana. La proprietà può essere pubblica o privata, ma la legge determina i modi di acquisizione e di godimento della proprietà pubblica per garantire l'interesse generale. La cooperazione e la mutualità (art. 45 Cost.) senza fini di speculazione privata e la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese (art. 46 Cost.) sono elementi chiave nel panorama economico e sociale delineato dalla Costituzione. Queste disposizioni aprono spazi per l'attività imprenditoriale senza scopo di lucro e la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, anche se la loro attuazione è rimasta in gran parte un progetto. Inoltre, l'interpretazione delle norme esistenti è ora influenzata dai principi e dai valori sanciti dalla Costituzione. Nel contesto giuridico italiano, le leggi collegate hanno affiancato il codice civile, regolando vari aspetti dell'attività imprenditoriale, spesso in risposta a leggi europee. Queste leggi si intrecciano con il codice civile, definendo diversi aspetti dell'impresa, compresi i soggetti coinvolti, le attività specifiche e i rapporti sul mercato. Dopo l'entrata in vigore della Costituzione italiana, molte leggi sono state promulgate per regolare gli aspetti specifici dell'attività economica. Alcune di queste leggi includono:

  1. Normativa antitrust (legge n. 287 del 10 ottobre 1990): Regola la concorrenza tra le imprese e protegge il mercato da intese restrittive e abusi di posizione dominante.

In sintesi, la legislazione emergenziale ha affrontato le sfide legali generate dalla pandemia, influenzando diversi aspetti del diritto commerciale. Il testo affronta diverse misure legislative e regolamentari adottate in risposta alla pandemia di Covid-19, con particolare enfasi su come queste misure abbiano influenzato gli aspetti commerciali e contrattuali. Ecco alcuni dei punti chiave relativi a queste misure:

  1. Il "Decreto Cura Italia" (Legge 24 aprile 2020, n. 27) ha introdotto disposizioni che permettono l'utilizzo di assemblee telematiche e la possibilità di voto dei soci in modalità elettronica o per corrispondenza.
  2. Il "Decreto Liquidità" (Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23) ha previsto misure straordinarie riguardanti la gestione delle perdite aziendali, l'obbligo di ricapitalizzazione o trasformazione, e l'esonero da alcune cause di scioglimento delle società.
  3. Il Decreto Liquidità ha anche permesso alle società di valutare le voci di bilancio nella prospettiva della continuazione aziendale.
  4. È stato introdotto un'esclusione dall'applicazione della disciplina della postergazione ai finanziamenti dei soci.
  5. Il "Decreto Semplificazioni" (Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76) ha introdotto misure transitorie e strutturali per gli aumenti di capitale delle società. Per quanto riguarda i contratti, il testo menziona che le misure legislative hanno incluso norme generali e specifiche relative a settori contrattuali, ma non hanno fornito una disciplina completa e sistematica con il tessuto normativo tradizionale esistente. Sono stati citati esempi di norme settoriali riguardanti contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, contratti di abbonamento per l'accesso a servizi sportivi e altro. Una norma generale riguarda l'esclusione della responsabilità del debitore in caso di ritardo o omissione nell'adempimento dei contratti a causa del rispetto delle misure di contenimento previste dai decreti. In breve, il diritto commerciale è stato influenzato in vari modi dalle misure legislative adottate in risposta alla pandemia di Covid-19, comprese le modifiche relative alle assemblee societarie, alle perdite aziendali, agli aumenti di capitale e alle disposizioni contrattuali specifiche. Il testo menziona varie misure legislative e sanzioni adottate in risposta a eventi importanti, tra cui la pandemia di Covid-19 e l'invasione russa dell'Ucraina. Ecco un riassunto dei punti chiave relativi a queste misure:
  6. Misure in risposta alla pandemia di Covid-19: Sono state adottate varie misure normative, tra cui il "Decreto Cura Italia" e il "Decreto Liquidità", che hanno influenzato diversi aspetti contrattuali e commerciali. Queste misure hanno compreso disposizioni per le assemblee telematiche, la valutazione delle perdite aziendali e l'organizzazione delle imprese.
  7. Norme specifiche sui contratti: Sono state introdotte norme specifiche per vari settori contrattuali, inclusi contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, abbonamenti a servizi sportivi, locazioni e licenziamenti dei lavoratori subordinati.
  8. Sanzioni contro la Russia: In seguito all'invasione russa dell'Ucraina, l'Unione Europea ha imposto una serie di sanzioni alla Russia e, in misura limitata, alla Bielorussia. Queste sanzioni hanno lo scopo di influenzare il commercio internazionale e le imprese coinvolte. Tutte queste misure sono state adottate per affrontare le sfide economiche e legali create da eventi significativi e cercano di mitigare le conseguenze di questi eventi sulle imprese e sul commercio internazionale.
  1. La regolamentazione secondaria: A causa della crescente specializzazione dei settori del diritto commerciale, sono state create Autorità amministrative indipendenti incaricate di regolare determinati settori o vigilare su attività imprenditoriali specifiche. Alcuni esempi includono l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Banca d'Italia, la Consob e altre. Queste Autorità possono emettere disposizioni di attuazione della normativa primaria, contribuendo a un processo di delegificazione.
  2. Le fonti internazionali e dell'Unione Europea : Il diritto commerciale ha una dimensione internazionale intrinseca. Le prime regole commerciali sono emerse al di là dei confini politici europei, in risposta all'esigenza di uniformare le norme che regolano le attività economiche. Il diritto commerciale ha assunto una dimensione internazionale sempre maggiore nel corso del tempo, attraverso la stipula di convenzioni tra Stati e l'adozione di trattati internazionali. Il Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea (attualmente Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea) è diventato centrale nella regolamentazione commerciale, armonizzando numerosi settori, tra cui le intese restrittive della concorrenza, la posizione dominante, gli aiuti di Stato, la libera circolazione di imprese e servizi all'interno dell'Unione Europea. Questi trattati internazionali e le normative dell'Unione Europea hanno un ruolo fondamentale nel diritto commerciale, imponendo regole e standard che gli Stati membri devono seguire. Il testo continua a discutere le fonti del diritto commerciale, concentrandosi sul ruolo dell'Unione Europea. Ecco un riassunto dei punti chiave: Le fonti dell'Unione Europea:
  • L'Unione Europea regola il diritto commerciale attraverso regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri.
  • I regolamenti sono atti normativi a portata generale che disciplinano direttamente una materia specifica. Sono vincolanti in tutti i paesi membri.
  • Alcuni esempi significativi di regolamenti includono quelli sul marchio dell'Unione Europea, la società europea, gli illeciti amministrativi come l'insider trading e la manipolazione del mercato, e il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
  • Le direttive fissano obiettivi da raggiungere, lasciando agli Stati membri la flessibilità nella scelta dei mezzi per attuare tali obiettivi. Le direttive possono portare a significative modifiche degli ordinamenti interni degli Stati membri.
  • Alcune direttive importanti riguardano materie quali la pubblicità, la rappresentanza e la nullità delle società di capitali, i conti annuali e consolidati, le offerte pubbliche di acquisto e i piani di ristrutturazione preventiva e esdebitazioni.
  • Le decisioni sono vincolanti in tutti i loro elementi.
  • Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti ma influenzano spesso le decisioni, ad esempio, nella composizione degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate. La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea :
  • La Corte di Giustizia ha un ruolo essenziale e viene chiamata a pronunciarsi sull'interpretazione dei Trattati e sulla validità e interpretazione degli atti delle istituzioni e organismi dell'Unione.
  • La giurisprudenza della Corte di Giustizia, attraverso decisioni e sentenze, ha un ruolo chiave nell'evoluzione e nell'interpretazione del diritto commerciale dell'Unione, inclusa la libertà di stabilimento. In sintesi, l'Unione Europea ha una forte influenza sul diritto commerciale attraverso regolamenti, direttive e la giurisprudenza della Corte di Giustizia, contribuendo all'armonizzazione e alla regolamentazione delle attività economiche in tutta l'Unione. Il testo menziona diverse sentenze e riferimenti legali riguardo al diritto commerciale e ai servizi di mediazione. In particolare, si fa riferimento a:
  • Sentenza del 9 marzo 1999, C-212/97: Questa sentenza, conosciuta come "Centros," ha riconosciuto il diritto di incorporare una società in uno Stato membro dell'Unione Europea che offriva una legislazione societaria più favorevole, anche se la società non operava in tale Stato. Questo ha aperto la strada al fenomeno di law shopping e concorrenza tra ordinamenti giuridici.
  • Sentenza del 26 marzo 2009, C-326/07 : Questa sentenza potrebbe trattare di un altro caso rilevante, ma il testo non fornisce ulteriori dettagli.

Nel codice Civile del 1942 vengono delineati i contorni dell’azienda espressa come

“complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio della sua attività”

Art 2555 cc ( L'azienda e' il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore

per l'esercizio dell'impresa.) alla quale si accompagna la regolamentazione dei segni

distintivi (insegna, ditta e marchi) e della concorrenza sleale (articolo 2598 cc Ferme le

disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi

e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale

chiunque:

1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i

nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita

servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi

altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con

l’attività' di un concorrente;

2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attivitàt'

di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si

appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;

3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non

conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a

danneggiare l'altrui azienda. ).

L’imprenditore succede al mercante medievale e al commerciante della legislazione

napoleonica, la qui attività viene riportata nell’articolo 2195 (attività industriale diretta di

beni o servizi) e ciò contiene u elencazione, delle attività il cui esercizio comporta

l’esercizio nel registro delle imprese.

Includendo nell’industria gli imprenditori, si dà rilievo alla creazione di ricchezza produttiva

e innovativa, rispetto all’attività del mercante e del commerciante nell’ intermediazione

della circolazione dei beni.

Quando ci fu l’unificazione del Codice Civile e individuazione di una figura generale

dell’imprenditore, vengono individuate degli elementi comuni delle diverse attività.

Ma nello stesso tempo ci sono svariate articolazioni del fenomeno dell’imperatore, si

riflettono nella divisione di:

1) Piccolo imprenditore (Art 2083)

2) Imprenditore agricolo (Art 2135)

3) Imprenditore commercial ( Art 2195)

Oltretutto il codice regola in modo frammentario gli enti pubblici economici se “per

oggetto esclusivo e principale un’attività commerciale” insieme all’iscrizione nel registro

delle imprese esonerate dal fallimento (Art 2221). Negli anni ‘90 vi è stata la

privatizzazione degli enti economici, prima comuni erano le Poste Italiane, l’Eni, La Banca

Nazionale del lavoro ecc..

Al margine resta la figura dell’imprenditore professionista intellettuale ossia colui che

esercita una professione che richiede l’iscrizione all’albo o all’elenco di lavoratore

autonomo. (Art 2229 c1)

2) LO STATUTO GENERALE DELL’IMPRENDITORE

L’inclusione (se c’è o no) di imprenditore e la compresenza degli elementi enunciati

dall’art 2082 ha un significato dal momento in cui all’imprenditore di applica un insieme di

disposizioni che costituiscono “ lo statuto generale dell’imprenditore” riferibile sf ogni

impresa, a prescindere dall’oggetto di essa, le dimensioni, la forma organizzativa

prescelta, la natura dell’imprenditore e dai suoi scoi (lucro, mutualistico, cooperazione, di

utilità sociale.)

Codesto istituto giuridico è composto da disposizioni che servono a distinguere il Geuna

impresa da altre attività economiche come l’esercizio della professione intellettuale e lo

svolgimento di attività lavorative autonome.

lo statuto generale dell’imprenditore

A) il primo blocco di disposizioni sopravvissute al fascismo, sono legate ai controlli e ai

limiti posti dall’attività tra cui l’articolo 2084c.c, che rinvia alle leggi speciali la

determinazione delle condizioni a cui è soggetto l’esercizio di determinate categorie

d’impresa.

Art 2085, assoggetta a vigilanza e controllo l’indirizzo della produzione e rimette alla

legge la determinazione dei casi e modi nei quali si esercita la vigilanza dello stato sulla

gestione delle imprese (Art 41 della Costituzione).

Art 2086 pone l’imprenditore a capo dell’impresa.

Art 2087 tutela delle condizioni di lavoro ———> d.lgs 81 del 2008 che contiene le

disposizioni in materia per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art 2086 ha subito di recente una modifica relativa alla Gestitone d’impresa e con

l’aggiunta di un secondo comma : “L’imprenditore, che operi in forma societaria o

collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo, contabile

adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione

tempestiva della crisi d’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di

attraversi senza indugio per l’adozione e l’adozione di uno degli strumenti previsti

dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale” =

Questa frase significa che gli imprenditori, che gestiscano aziende in forma

societaria o collettiva, devono organizzare adeguatamente la loro struttura

amministrativa e contabile in base alle dimensioni e alla natura dell’impresa.

Devono essere pronti a riconoscere tempestivamente eventuali crisi aziendali e

perdite di continuità, e devono agire immediatamente per adottare gli strumenti

previsti dalla legge per superare la crisi e recuperare la continuità aziendale. In

sintesi, gli imprenditori devono essere diligenti nel gestire e proteggere la salute

finanziaria e operativa della loro impresa.

B) disposizioni relative ai rapporti di lavoro nell’impresa all’interno delle regole dettate in:

-Sezione II = Dei collaboratori dell’imprenditore

-Sezione III= Del rapporto di lavoro

-Sezione IV = Del tirocinio , capo 1 “Dell’impresa generale”.

Quest’ultime sono inerenti all’impresa ma si possono applicare anche al di fuori di essa in

forza del rinvio operato dall’art 2238 c.c=

(Rinvio).

Se l'esercizio della professione costituisce elemento

di

un'attivita' organizzata in forma d'impresa, si applicano anche

le

disposizioni del titolo II.

Norme per la tutela della libertà' d'impresa. Statuto delle imprese che vengono risolte in

principi generali e alcune disposizioni di carattere amministrativo che hanno come

destinatarie le imprese e gli imprenditori (rectius).

Accanto allo statuto generale dell’imprenditore vi sono norme che si applicano alle

singole specie di imprenditore e che consentono di configurare degli statuti speciali di

impresa alcuni già delineati nel Codice civile e in parte riscritti (imprenditore agricolo,

piccolo imprenditore ecc).

3.Requisiti dell’attività d'impresa e la loro : l’esercizio dell’attività economica

Due elementi caratterizzano la figura dell’imprenditore:

1) l’esercizio di un’attività economica, ovvero insieme di atti collegati i cui fini o risultati

sono suscettibili in materia di valutazione economica il cui compimento segue il

metodo economico, metodo di per sé idoneo a consentire all’imprenditore di

rimborsare i fattori della produzione impiegati.

2) Destinazione del mercato con l’accento sul naturale sbocco esterno di un’attività

finalizzata alla produzione e allo scambio di scambio di beni e servizi e intendendo per

attività economica quella che si proietta su di esso.

Queste due interpretazioni per il requisito enunciato dalla norma ma escludendo

comunque che possa qualificarsi com imprenditore colui che produce per conto proprio

(chi esercita un’attività finalizzata alla produzione di beni o servizi al solo scopo di

soddisfare i bisogni propri e quelli della propria famiglia)

In base a ciò:

-le società di investimento (imprese autorizzate a svolgere servizi o attività di investimento

per conto di un cliente

- le società fiduciarie che svolgono l’attività di amministrazione dei beni per conti di terzi

risultando spesso anche intestatarie (consentendo sl titolare effettivo di non comparire

come tale.

- Holding pure= società che controllano altre società la cui attività consiste

principalmente nell’indirizzare e coordinare le attività delle controllate operative.

Non è imprenditore chi investe il denaro in borsa o chi amministra un patrimonio

personale.

Per le società, imprese collettive la distinzione viene tracciata dall’articolo 2284 (libro 3

del codice) dove una semplice comunione dei beni mantenuta o costituita per loro

godimento e non per creare ricchezza.

La dottrina però, almeno una parte, dice che il carattere produttivo è semplicemente un

godimento di beni immobili ad un passo dalla trasformazione di un’attività d’impresa e in

questo caso, diverrebbe una vera e propria attività economica (articolo 2082).

Distinzione fra attività di mero godimento e esercizio d’impresa è importante oggi, in

quanto è stata diffusa con portali e applicazioni gestita da società che fanno da

intermediarie in questi servizi che mettono a disposizione rattenendo una piccola

percentuale (Airnbnb).

Articolo 4 d.l 50 del 24 aprile del 2017 =disciplina il regime fiscale delle locazioni

brevi definite “ i contratti di locazioni immobili ad uso abitativo di durata non

superiore a 30 giorni, IV inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di

fornitura e biancheria e di pulizia locali, stipulati da persone fisiche , al di fuori

dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o indirettamente attraverso

soggetto che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ossia soggetti che

gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di immobile

con persone che dispongono di unità immobiliari da locare” però, il proprietario

potrebbe anche diventare imprenditore se non rispettasse il limite ma acquistasse

appartamenti o ville da ristrutturare in città d’arte o di mare per concederli ad utilizzo

locativo sempre attraverso i portali sopra citati e in tal caso i trasformerebbe in un’attività

d’impresa.

Il requisito dell’esercizio dell’attività economica con quello della professionalità a partire

dalla sentenza Caltagirone del 1990 è volta per configurare e far fallire come

impresa una holding persona fisica, quando essa detiene controllo di una o più

società organizzate in forma di gruppo d’imprese, agisca in nome proprio per

perseguire un risultato economico attraverso un’attività economica svolta con

l’organizzazione e il coordinamento dei fattori produttivi al proprio gruppo

d’imprese= si può ipotizzare in capo a tale persone un organizzazione per

determinare il controllo, l’indirizzo e il coordinamento di altre società , integrando il

quid pluris (tribunale di Milano 2 marzo 2014).

L’Unione Europea ha precisato che la “nozione d’impresa abbraccia qualsiasi entità che

esercita un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico del soggetto e delle

sue modalità di funzionamento”

Così anche gli enti pubblici vengono ritenuti enti che esercitano un’attività economica.

4. La professionalità

La professionalità viene richiesta dall’articolo 2082 (Imprenditore

È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi). Tutto ciò implica che l’attività debba essere esercitata dall’imprenditore in modo abituale anche se non esclusivo e continuativo (es: gli stabilimenti balneari). La professionalità esiste in presenza di un’unica opzione le cui dimensioni siano volte a far riavere la professionalità: es costruzione casa, acquisto oggetti antiquariato. Discorso diverso per un banco ogni tanto per la vendita degli oggetti usati. Una questione sorge con l’articolo 2247 visto che la definizione non accenna alla professionalità così sarebbe possibile costituire una società occasionale destinata a nascere e morire una actu. Indubbiamente il concetto di società occasionale stride con l’ enunciazione dell’oggetto sociale che deve essere contenuta nell’atto costitutivo delle società iscritte nel registro sociale delle imprese (di persone regolari o di capitali) e con il requisito dell’affectio societatis che deve esserci anche nelle società di fatto perché si possa qualificare in quanto tale. 5.Organizzazione Il concetto di organizzazione aziendale, definito come la combinazione dei fattori produttivi dall'imprenditore per esercitare la propria attività, ha subito cambiamenti a causa dell'avvento della tecnologia e degli interventi legislativi. La diffusione della tecnologia ha reso meno rilevante il requisito di organizzazione, mentre il legislatore ha ampliato la nozione di reddito d'impresa includendo attività non necessariamente organizzate come imprese. Questo cambiamento normativo è evidenziato nell'articolo 51 del d.p.r. 597/1973 e successivamente nell'articolo 55 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, che definiscono i redditi d'impresa come derivanti dall'esercizio di attività commerciali anche se non organizzate in forma d'impresa. Analoghe considerazioni si applicano all'articolo 4 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, che stabilisce la definizione di "esercizio di imprese" includendo anche attività commerciali o agricole non necessariamente organizzate come imprese. Secondo una tesi convincente, le indicazioni fornite dal legislatore tributario non sono definitive in merito alla necessità di organizzazione per qualificare un soggetto come imprenditore. Anche se il legislatore ha ampliato la nozione di reddito d'impresa, il requisito di organizzazione è comunque

7. “L’impresa” illecita La definizione generale di imprenditore non menziona esplicitamente il requisito della liceità. Pertanto, è necessario chiedersi se un'attività può essere considerata un'impresa anche se esercitata in violazione della legge, e se si debba distinguere a seconda che la violazione riguardi la mancanza di un'autorizzazione (come nel caso dell'esercizio di attività bancaria o assicurativa), un divieto soggettivo derivante dalla legge professionale (come nel caso degli avvocati o notai), o l'attività stessa (come nel caso della prostituzione o vendita di sostanze stupefacenti). La soluzione preferibile sembra essere che la violazione di un divieto soggettivo non incida sulla qualificazione dell'attività come impresa. Ad esempio, un avvocato che aprisse un ristorante violerebbe la sua legge professionale ma acquisirebbe la qualifica di imprenditore, mentre sarebbe soggetto alle sanzioni disciplinari del suo Ordine professionale. Lo stesso vale per chi organizza un servizio di trasporto senza le autorizzazioni prescritte, come nel caso delle società come Uber. Più controversi sono i casi in cui manca un'autorizzazione all'esercizio dell'attività (come nel caso delle banche o delle imprese di assicurazione) o quando l'attività esercitata è contraria alla legge (come nel caso della vendita di sostanze stupefacenti o gestione di un centro massaggi con attività di prostituzione). Per queste "imprese" illecite, sembra ragionevole applicare i segmenti dello statuto dell'imprenditore favorevoli ai terzi che abbiano avuto relazioni con loro, ma non le disposizioni che le favoriscano in vari modi. Ad esempio, il gestore di un centro massaggi illegale non potrebbe invocare la tutela dei segni distintivi contro un terzo che contrassegni la propria impresa e i propri servizi. 8. L’imprenditore agricolo Nel codice civile originario, l'imprenditore agricolo si differenziava nettamente dall'imprenditore commerciale non piccolo, non essendo tenuto all'iscrizione nel registro delle imprese e non essendo soggetto al regime pubblicitario ad esso associato, né all'obbligo di redigere scritture contabili, né al fallimento e ad altre procedure concorsuali in caso di insolvenza. La definizione di imprenditore agricolo è stata integralmente ridefinita, sia con il d.lgs. 228 del 2001, orientato alla modernizzazione del settore agricolo, sia attraverso l'attuazione del registro delle imprese e le modifiche alla normativa fallimentare. Attualmente, secondo la definizione vigente, è considerato imprenditore agricolo chi esercita una delle attività agricole essenziali, come la coltivazione del fondo, la selvicoltura e l'allevamento di animali, o le attività connesse. Le attività agricole principali includono la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico di piante o animali, utilizzando il terreno, il bosco o le acque. Questo concetto include anche attività come l'allevamento di animali non tradizionali e la coltivazione di piante in modi innovativi. Le attività agricole connesse sono attività commerciali svolte principalmente da un imprenditore agricolo e dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli o all'erogazione di servizi utilizzando attrezzature agricole. Gli imprenditori agricoli sono tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese, anche se in una sezione speciale. Anche se sono esentati dalla redazione delle scritture contabili, devono comunque tenere scritture per fini fiscali. Tuttavia, rimangono esenti dal fallimento, ma possono stipulare accordi di ristrutturazione dei debiti o ricorrere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento. Il quadro normativo attuale conferma il regime di favore per gli imprenditori agricoli, interpretato come un'incentivazione per l'attività agricola, nonostante i rischi associati ad essa. 9. L’imprenditore commerciale Il codice civile non fornisce una definizione esplicita di imprenditore commerciale, ma elenca le attività che richiedono l'iscrizione nel registro delle imprese. Tuttavia, nel suo impianto originario del 1942, l'imprenditore commerciale non piccolo era implicitamente considerato il fulcro dell'idea

di impresa, dato il suo forte legame con il mercato, il dinamismo e il ricorso al credito. Questo statuto comportava l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, la tenuta delle scritture contabili e l'assoggettamento alla disciplina del fallimento. Lo scenario è cambiato nel tempo, estendendo alcune regole anche alle imprese agricole e alle piccole imprese, e sovrapponendo altre discipline per le imprese collettive, come nel settore bancario, assicurativo e società quotate in borsa. Restano ancora regole specifiche per l'impresa commerciale ordinaria, come quelle sulla rappresentanza. L'art. 2195 c.c. elenca le attività il cui esercizio richiede l'iscrizione nel registro delle imprese, e sebbene non sia esaustivo, si collega alla definizione generale di imprenditore. Si ritiene che altre attività non esplicitamente menzionate possano essere considerate commerciali se corrispondono alla definizione generale di imprenditore e non sono agricole, sociali o piccole. In sintesi, l'imprenditore commerciale, sebbene non definito esplicitamente, è inteso come colui che svolge attività imprenditoriali che richiedono l'iscrizione nel registro delle imprese, con particolare enfasi sulle attività legate al mercato, al dinamismo e al ricorso al credito.

10. Il piccolo imprenditore e l’evoluzione della relativa figura L'articolo 2083 del codice civile definisce i piccoli imprenditori come i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Inizialmente, i piccoli imprenditori erano esclusi dal fallimento e da altre procedure concorsuali, non erano tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese e alla tenuta delle scritture contabili, godendo di uno statuto privilegiato. Tuttavia, nel corso del tempo, le definizioni di artigiano e coltivatore diretto sono state oggetto di leggi speciali autonome, creando confusione e ambiguità nell'applicazione dell'articolo 2083 del codice civile. Il legislatore ha quindi fornito parametri più chiari e ha reso evidente che la nozione di piccolo imprenditore del codice civile non influisce sulle procedure concorsuali, poiché esiste una definizione distinta di imprenditore soggetto a tali procedure. Inoltre, l'art. 2083 c.c. non è chiaro se il criterio della prevalenza del lavoro proprio e dei componenti della famiglia si applichi solo agli imprenditori che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e della famiglia o anche agli artigiani, ai piccoli commercianti e ai coltivatori diretti. Tuttavia, si è arrivati a una soluzione che chiarisce le ambiguità passate, identificando parametri più obiettivi e rendendo evidente che la nozione di piccolo imprenditore del codice civile non incide sulle procedure concorsuali. La dimensione patrimoniale ha assunto un ruolo importante, stabilendo che chi supera determinate soglie non può essere considerato un piccolo imprenditore e quindi non può beneficiare dello stesso statuto privilegiato. Inoltre, il riconoscimento del privilegio artigiano è stato chiarito dal legislatore, estendendolo non solo alle imprese artigiane individuali, ma anche alle società artigiane, indipendentemente dalla loro classificazione come piccoli imprenditori ai sensi del codice civile. In sintesi, i piccoli imprenditori, secondo l'art. 2083 c.c., godono di uno statuto privilegiato, ma la definizione e l'applicazione di tale statuto sono state soggette a cambiamenti nel tempo e a interpretazioni contrastanti. La dimensione patrimoniale e la natura dell'attività svolta sono diventate parametri importanti per determinare l'applicabilità dello statuto privilegiato e l'esclusione dalle procedure concorsuali.

11. La nozione di microimpresa e di piccola e media impresa nell'UE. Cenni alle start

up e alle PMI innovative

La figura del piccolo imprenditore, definita dall'articolo 2083 del codice civile, è stata

integrata dalle definizioni di imprenditore commerciale fallibile e dalle normative sulle